Parapetti di sicurezza: una norma Uni per conoscere
Transcript
Parapetti di sicurezza: una norma Uni per conoscere
Parapetti di sicurezza: una norma Uni per conoscere le regole Una piccola guida non solo per coloro che operano nei cantieri temporanei o mobili ma anche per tutti gli operatori della prevenzione Le normative di riferimento per i parapetti di sicurezza dettano prescrizioni geometriche e requisiti prestazionali diversi per ciascuna categoria. La normativa italiana sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008, indica che qualsiasi spazio al quale accedono operatori per interventi di costruzione, pulizia e manutenzione è classificabile come luogo di lavoro; come tale, a tutti coloro che vi accedono deve essere garantita un’assoluta condizione di sicurezza. Tra le normative di riferimento per i parapetti fissi posti a protezione di impianti e macchinari, oltre il Testo Unico della Sicurezza e le Nuove norme tecniche di costruzione, si annoverano anche una serie di norme UNi, in special modo quelle del gruppo UNI EN ISO 14122. Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli Stato: IN VIGORE Data entrata in vigore: 29 settembre UNI EN ISO 14122-1:2016 2016Sommario: La norma fornisce i requisiti generali per l’accesso alle macchine fisse e una guida relativa alla scelta corretta dei mezzi di accesso quando non è possibile accedere alle macchine fisse direttamente dal livello del terreno o da un piano. La norma si applica ai mezzi di accesso permanenti che fanno parte di una macchina fissa, alle parti regolabili non motorizzate e alle parti mobili dei mezzi di accesso fissi. Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio UNI EN ISO 14122-2:2016 Stato: IN VIGORE Data entrata in vigore: 29 settembre 2016Sommario: La norma fornisce i requisiti per piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio non motorizzati che fanno parte di una macchina fissa e per le parti regolabili non motorizzate e parti mobili dei mezzi di accesso fissi. Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 3: UNI EN ISO 14122-3:2016 Scale, scale a castello e parapetti Stato: IN VIGORE Data entrata in vigore: 13 ottobre 2016Sommario: La norma fornisce requisiti per scale non motorizzate, scale a castello e parapetti che fanno parte di una macchina fissa, per parti regolabili non motorizzate e per parti mobili dei mezzi fissi di accesso. Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 4: Scale fisse UNI EN ISO 14122-4:2016 Stato: IN VIGORE Data entrata in vigore: 13 ottobre 2016Sommario: La norma fornisce requisiti per scale fisse che sono parte di una macchina fissa, per parti regolabili non motorizzate e per parti mobili di sistemi di scale fisse. Se tuttavia le esigenze dell’azienda impediscono di seguirle alla lettera, i parapetti devono essere progettati e costruiti in base ad una apposita valutazione del rischio. In particolare, la valutazione del rischio va effettuata nei casi in cui le caratteristiche del posto di lavoro comportino rischi ulteriori, ad esempio quando per lavorare occorra sporgersi dal parapetto o accovacciarsi vicino ad esso. Inoltre, occorre sempre tenere in considerazioni le disposizioni dei vari ordinamenti maggiormente restrittive. nazionali, qualora Viene anche indicato che il parapetto deve avere un’altezza minima di 1,10 m e il corrimano deve avere un diametro compreso fra 25 e 50 mm. Inoltre, fra un qualsiasi punto del corrimano ed eventuali barriere o ostacoli deve esserci uno spazio libero di 100 mm e le estremità del corrimano non devono presentare spigoli vivi (onde evitare il pericolo di tagli) o bordi in cui possano rimanere impigliati i vestiti. La distanza fra due montanti non deve superare 1,50 m (misurando dal centro di ogni montante) ed è necessario installare almeno un corrente intermedio oppure una protezione simile, facendo attenzione a che la distanza fra corrimano/corrente intermedio, corrente intermedio/bordo di arresto al piede e tra i due correnti intermedi “non superi i 500 mm”. I bordi di arresto al piede, la cui altezza minima di 100 mm è raccomandata, servono ad impedire che qualcuno scivoli sotto al parapetto e al contempo ad evitare la possibile caduta di oggetti dalla superficie di calpestio. Se poi esiste uno spazio vuoto fra il bordo di arresto al piede e la superficie di calpestio, questo non deve superare i 10 mm. Per quanto riguarda le interruzioni del corrimano, la misura deve essere compresa fra 75 mm e 120 mm e i punti di passaggio, in cui è più evidente il pericolo di caduta, devono essere dotati di cancelli ad auto-chiusura con corrimano e corrente intermedio. La parte terza, inoltre, prevede anche che i parapetti debbano essere resistenti agli agenti nocivi provenienti dall’ambiente esterno (atmosfera corrosiva, umidità, freddo, ecc.). La robustezza dei parapetti deve essere misurata in base agli agenti esterni che si manifestano durante l’utilizzo previsto. Occorre prestare particolare attenzione alla robustezza degli elementi di fissaggio dei montanti: la normativa prescrive le forze risultanti da carico puntuale a cui devono resistere i vari elementi del parapetto. Copyright © - Riproduzione riservata