Parapetti di sicurezza: una norma Uni per conoscere

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Parapetti di sicurezza: una norma Uni per conoscere
Parapetti di sicurezza: una
norma Uni per conoscere le
regole
Una piccola guida non solo per coloro che operano nei cantieri
temporanei o mobili ma anche per tutti gli operatori della
prevenzione
Le normative di riferimento per i parapetti di sicurezza
dettano prescrizioni geometriche e requisiti prestazionali
diversi per ciascuna categoria. La normativa italiana sui
luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008, indica che qualsiasi spazio
al quale accedono operatori per interventi di costruzione,
pulizia e manutenzione è classificabile come luogo di lavoro;
come tale, a tutti coloro che vi accedono deve essere
garantita un’assoluta condizione di sicurezza.
Tra le normative di riferimento per i parapetti fissi posti a
protezione di impianti e macchinari, oltre il Testo Unico
della Sicurezza e le Nuove norme tecniche di costruzione, si
annoverano anche una serie di norme UNi, in special modo
quelle del gruppo UNI EN ISO 14122.
Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di
accesso permanenti al macchinario – Parte 1:
Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due
livelli
Stato: IN VIGORE
Data entrata in vigore: 29 settembre
UNI EN ISO
14122-1:2016
2016Sommario: La norma fornisce i requisiti
generali per l’accesso alle macchine fisse e
una guida relativa alla scelta corretta dei
mezzi di accesso quando non è possibile
accedere alle macchine fisse direttamente dal
livello del terreno o da un piano.
La norma si applica ai mezzi di accesso
permanenti che fanno parte di una macchina
fissa, alle parti regolabili non motorizzate e
alle parti mobili dei mezzi di accesso fissi.
Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di
accesso permanenti al macchinario – Parte 2:
Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio
UNI EN ISO
14122-2:2016
Stato: IN VIGORE
Data entrata in vigore: 29 settembre
2016Sommario: La norma fornisce i requisiti
per piattaforme di lavoro e corridoi di
passaggio non motorizzati che fanno parte di
una macchina fissa e per le parti regolabili
non motorizzate e parti mobili dei mezzi di
accesso fissi.
Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di
accesso permanenti al macchinario – Parte 3:
UNI EN ISO
14122-3:2016
Scale, scale a castello e parapetti
Stato: IN VIGORE
Data entrata in vigore: 13 ottobre
2016Sommario: La norma fornisce requisiti per
scale non motorizzate, scale a castello e
parapetti che fanno parte di una macchina
fissa, per parti regolabili non motorizzate e
per parti mobili dei mezzi fissi di accesso.
Titolo: Sicurezza del macchinario – Mezzi di
accesso permanenti al macchinario – Parte 4:
Scale fisse
UNI EN ISO
14122-4:2016
Stato: IN VIGORE
Data entrata in vigore: 13 ottobre
2016Sommario: La norma fornisce requisiti per
scale fisse che sono parte di una macchina
fissa, per parti regolabili non motorizzate e
per parti mobili di sistemi di scale fisse.
Se tuttavia le esigenze dell’azienda impediscono di seguirle
alla lettera, i parapetti devono essere progettati e costruiti
in base ad una apposita valutazione del rischio.
In particolare, la valutazione del rischio va effettuata nei
casi in cui le caratteristiche del posto di lavoro comportino
rischi ulteriori, ad esempio quando per lavorare occorra
sporgersi dal parapetto o accovacciarsi vicino ad esso.
Inoltre, occorre sempre tenere in considerazioni le
disposizioni dei vari ordinamenti
maggiormente restrittive.
nazionali,
qualora
Viene anche indicato che il parapetto deve avere un’altezza
minima di 1,10 m e il corrimano deve avere un diametro
compreso fra 25 e 50 mm. Inoltre, fra un qualsiasi punto del
corrimano ed eventuali barriere o ostacoli deve esserci uno
spazio libero di 100 mm e le estremità del corrimano non
devono presentare spigoli vivi (onde evitare il pericolo di
tagli) o bordi in cui possano rimanere impigliati i vestiti.
La distanza fra due montanti non deve superare 1,50 m
(misurando dal centro di ogni montante) ed è necessario
installare almeno un corrente intermedio oppure una protezione
simile, facendo attenzione a che la distanza fra
corrimano/corrente intermedio, corrente intermedio/bordo di
arresto al piede e tra i due correnti intermedi “non superi i
500 mm”.
I bordi di arresto al piede, la cui altezza minima di 100 mm è
raccomandata, servono ad impedire che qualcuno scivoli sotto
al parapetto e al contempo ad evitare la possibile caduta di
oggetti dalla superficie di calpestio.
Se poi esiste uno spazio vuoto fra il bordo di arresto al
piede e la superficie di calpestio, questo non deve superare i
10 mm.
Per quanto riguarda le interruzioni del corrimano, la misura
deve essere compresa fra 75 mm e 120 mm e i punti di
passaggio, in cui è più evidente il pericolo di caduta, devono
essere dotati di cancelli ad auto-chiusura con corrimano e
corrente intermedio.
La parte terza, inoltre, prevede anche che i parapetti debbano
essere resistenti agli agenti nocivi provenienti dall’ambiente
esterno (atmosfera corrosiva, umidità, freddo, ecc.). La
robustezza dei parapetti deve essere misurata in base agli
agenti esterni che si manifestano durante l’utilizzo previsto.
Occorre prestare particolare attenzione alla robustezza degli
elementi di fissaggio dei montanti: la normativa prescrive le
forze risultanti da carico puntuale a cui devono resistere i
vari elementi del parapetto.
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