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CENTRO di COORDINAMENTO RAEE
costituito in ottemperanza al
Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151
La Normativa di riferimento
Registro, Centro di Coordinamento e
Comitato di indirizzo
Direttive
2002/95/CE
2002/96/CE
2003/108/CE
Comitato di vigilanza e di controllo
Gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature di
illuminazione
Incentivi progettazione prodotti riciclabili
Incentivi all’introduzione volontaria di sistemi certificati di
gestione ambientale
D. Lgs 25 luglio
2005 n. 151
Integrazione dell’Albo smaltitori
Promozione di tecnologie eco-compatibili
Modalità di conformazione alla normativa per il venditore
in altri Paesi membri
Disposizioni finanziarie
Modalità di costituzione di garanzia finanziaria da parte
dei produttori
Modalità di identificazione del produttore
Modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei
Distributori e degli Installatori nonché dei Gestori dei
Centri di Assistenza Tecnica
Sistema RAEE è partito operativamente
dal 12 Novembre 2007
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Il quadro normativo
NORMATIVA RAEE
D. Lgs n.151/2005
NORMATIVA RIFIUTI
(Direttive 2002/95/CE 2002/96/CE e 2003/108/CE)
D. Lgs. 152 del 2006
(Testo Unico Ambientale)
Normativa specifica contiene gli obblighi di
gestione e finanziamento, in capo ai
produttori di AEE, delle operazioni di ritiro,
trasporto e gestione dei RAEE domestici e
anche di raccolta dei RAEE professionali.
Il Testo Unico Ambientale contiene la
disciplina generale e organica in materia di
rifiuti. Le sue disposizioni sono applicabili
anche ai RAEE (art. 177).
Prevede l’emanazione di decreti attuativi per
la sua implementazione.
Il D. Lgs 151/2005 stabilisce misure e procedure
finalizzate a:
Legge 18 giugno 2009 n. 69
a)
b)
c)
d)
prevenire la produzione di RAEE;
promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le
altre forme di recupero dei RAEE, in modo
da ridurne la quantità da avviare allo
smaltimento;
migliorare, sotto il profilo ambientale,
l’intervento dei soggetti che partecipano al
ciclo di vita di dette apparecchiature (ad
esempio produttori, distributori, consumatori
e operatori direttamente coinvolti nel
trattamento dei RAEE);
ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Articolo 12: Delega al Governo per l’adozione di
decreti legislativi integrativi e correttivi in materia
ambientale, da attuarsi entro il 30 giugno 2010.
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AEE e RAEE
Ai fini del D.Lgs 151/2005 si intende per:
AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche): le apparecchiature che dipendono,
per il loro funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all’allegato 1A del D.Lgs n.151 del 25 Luglio 2005.
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): le apparecchiature
elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi del D.Lgs n. 22 del 5
Febbraio 1997, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono
parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
I RAEE possono essere di 2 tipi:
• RAEE domestico: RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, assimilabili per natura
e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.
• RAEE professionali: RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche
diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.
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I Raggruppamenti
Il D.M. 185 del 25 settembre 2007 ha definito i
Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere
effettuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali
verranno calcolate le quote di raccolta di
competenza di ciascun produttore.
Presso i Centri di Raccolta ogni tipologia di RAEE
è raccolta separatamente sulla base di una
suddivisione di 5 Raggruppamenti:
R1 Apparecchiature refrigeranti;
R2 Grandi bianchi;
R3 Tv e Monitor;
R4 PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro;
R5 Sorgenti Luminose.
I rifiuti raccolti sono tutti e solo RAEE storici
provenienti da nuclei domestici.
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Il Sistema Raee in Italia
Per i RAEE storici domestici il D. Lgs n.151
attribuisce ai produttori di AEE le attività di:
1.ritiro dei RAEE dai centri di raccolta;
2. trasporto dei RAEE a centri di
trattamento idonei;
3. trattamento dei RAEE, nel pieno rispetto
delle
normative
ambientali
e
massimizzando il recupero dei materiali;
Tali attività non saranno più a carico degli
enti locali, ma verranno gestite dai
produttori di AEE mediante i Sistemi
Collettivi.
Restano invece di competenza degli Enti
locali la gestione dei Centri di Raccolta e la
“relazione” con il cittadino (eventuale
servizio a domicilio, fasce orarie di apertura
dei centri di raccolta ecc.).
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I Sistemi Collettivi ( 1)
La gestione dei RAEE storici
provenienti dai nuclei domestici deve
obbligatoriamente essere effettuata in
forma collettiva, la forma collettiva è
libera.
Cittadini
Enti Locali
Distributori
Raccolta
Sistemi Collettivi
Ritiro
e Trasporto
Trattamento
I Produttori possono scegliere di
aderire al Sistema Collettivo più
efficiente.
I Sistemi Collettivi sono i soggetti – ad esempio consorzi o società senza finalità di
lucro – fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente alle
obbligazioni loro attribuite dal Decreto RAEE.
I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al contenimento dei costi
ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio.
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I Sistemi Collettivi ( 2)
Sistemi Collettivi nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro
attribuite dal D.Lgs 151 del 2005 per la gestione dei RAEE hanno il compito
primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE
sull'intero territorio nazionale.
I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici
sono 14 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece si
occupano di gestire più categorie di prodotto (Sistemi Collettivi Multifiliera) e
sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
APIRAEE
CCR REWEEE
DATASERV
ECODOM
ECOELIT
6.
7.
8.
9.
10.
ECOEM
ECOLAMP
ECOLIGHT
ECOPED
ECOR’IT
11.
12.
13.
14.
ERP ITALIA
RAECYCLE
REMEDIA
RIDOMUS
Il Centro di Coordinamento RAEE è aperto a tutti i Sistemi Collettivi dei produttori che,
al fine di adempiere alla normativa, hanno l’obbligo di iscrizione.
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Centro di Coordinamento Raee
Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), come previsto dal D.Lgs. 151/2005
è stato identificato come organo per regolare e coordinare le attività di un sistema
multiconsortile, istituiti dai produttori di AEE.
Il ruolo fondamentale del CdC RAEE è garantire condizioni uniformi ed omogenee tra i
Sistemi Collettivi che, obbligatoriamente, devono associarsi.
Il CdC RAEE si pone anche come elemento di funzionamento operativo del sistema
stesso, offrendo servizi sia ai Sistemi Collettivi che agli altri soggetti di filiera.
Garantisce, così, l’accentramento delle funzioni per l’ottimizzazione della gestione del
sistema nel suo complesso.
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Centro di Coordinamento RAEE: ruolo e compiti (1)
Il CdC RAEE - previsto all’art.13 comma 8 del
D.Lgs 151/2005 – è l’organo costituito,
finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti
dai Produttori di AEE per garantire
l'ottimizzazione delle proprie attività, a
garanzia di comuni, omogenee e uniformi
condizioni operative.
Decreto Legislativo 151/05
Articolo 13 - comma 8
“Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio […] sono definite le
modalità […] di costituzione e di
funzionamento di un centro di
coordinamento, finanziato e
gestito dai produttori, per
l'ottimizzazione delle attività di
competenza dei sistemi collettivi, a
garanzia di comuni, omogenee e
uniformi condizioni operative”
Il CdC RAEE è governato da:
•Assemblea dei Consorziati;
•Comitato Esecutivo
consiglieri).
(Presidente
+
4
Lo Statuto del CdC RAEE è approvato dal
Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Il CdC RAEE è regolato con il D.M. del 5
novembre 2007 N. 185.
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Centro di Coordinamento RAEE: ruolo e compiti (2)
Sistemi Collettivi
che raggruppano
Produttori
Il CdC RAEE garantisce un
servizio omogeneo su tutto il
territorio nazionale ed evita che
i
Sistemi
Collettivi
si
concentrino solo su aree
geografiche “comode”.
CdC RAEE che coordina
attività sul Territorio
Produttore X
Produttore Y
Produttore Z
Sistema
Collettivo 1
Sistema
Collettivo 2
Produttore A
Produttore B
Centro di
Coordinamento
RAEE
Sistema
Collettivo 3
Produttore C
Il CdC RAEE definisce come devono essere assegnati i Centri di Raccolta tra i diversi
Sistemi Collettivi, affinché ciascuno possa trattare la propria quota di RAEE in condizioni
operative analoghe a quelle degli altri Sistemi Collettivi, assicura la tempestiva raccolta
delle richieste di ritiro da parte dei Centri di Raccolta e lo smistamento al Sistema
Collettivo assegnatario e assicura inoltre il monitoraggio dei flussi di RAEE.
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Gli Accordi di Programma sottoscritti dal CdC RAEE
Il CdC RAEE ha firmato due importanti che hanno decretato definitivamente la piena operatività del
sistema multiconsortile.
Accordo Anci - CdC RAEE
18 Luglio 2008
Accordo sulla qualità del
trattamento
12 Maggio 2008
L’Accordo di Programma Anci - CdC
RAEE, previsto dal D.M. 185/2007 ha
l’obiettivo di razionalizzare il sistema di
raccolta dei RAEE, consentendo il
definitivo passaggio di competenze
sulla gestione di questa tipologia di
rifiuti dai Comuni ai produttori di
Apparecchiature
Elettriche
ed
Elettroniche, che se ne fanno carico
attraverso i Sistemi Collettivi afferenti al
CdC RAEE.
L’ Accordo sulla qualità del trattamento ha
l’obiettivo di assicurare adeguati ed
omogenei livelli di trattamento e standard
comuni di qualità delle aziende che
operano nel settore del trattamento dei
rifiuti RAEE.
Le aziende che intendono operare nel
settore del trattamento dei RAEE
dovranno ottenere l’accreditamento presso
il CdC RAEE.
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Accordo ANCI – CdC RAEE (1)
L’Accordo più importante che ha decretato definitivamente la piena operatività del sistema
multi-consortile, è stato siglato il 18 luglio 2008 da ANCI e il CdC RAEE.
L’Accordo di Programma, previsto dal DM 185/2007, ha consentito un ampio confronto tra le
parti presenti e una chiara distinzione delle attività da svolgere e delle responsabilità di
ciascun attore coinvolto nel processo.
Il 2008 è stato, quindi, un periodo di transizione in cui i Comuni hanno gestito in proprio, per
gran parte dell’anno, i rifiuti RAEE.
L’Accordo di Programma tra Anci –CdC RAEE ha previsto inoltre che la competenza di
gestione dei rifiuti era a carico dei produttori a partire dal 1° gennaio 2008 e che nel
contempo fosse riconosciuto ai Comuni iscritti ad CdC RAEE entro il 31 luglio 2009 il
“Corrispettivo 2008” sulla base delle quantità di RAEE effettivamente gestite da gennaio
all’attivazione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi.
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Accordo Anci – CdC RAEE (2)
Processo e attività per ognuno dei soggetti coinvolti
ANCI
CdC RAEE
promuove la realizzazione da parte dei
Comuni di adeguati sistemi di raccolta
differenziata
coordina le attività dei Sistemi Collettivi
i quali assicurano le attività di ritiro dei
RAEE
Accordo di
Programma
ANCI - CdC
CORRISPETTIVO 2008
premialità calcolata sulla base delle quantità RAEE effettivamente gestite a decorrere
dal 1°Gennaio 2008
SOTTOSCRITTORI
BENEFICIARI
i comuni,ovvero i soggetti delegati, gestori
dei CdR iscritti al portale del CdC, devono
assicurare che ciascun CdR sia e si
mantenga conforme ai requisiti
tecnici-organizzativi e ambientali.
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Accordo ANCI – CdC RAEE (3)
Le cifre che emergono dall’Accordo di Programma ANCI – CdC RAEE si possono così riassumere :
• Per il periodo 2007 - dal 01/09/2007 al 31/12/2007: 10 milioni di Euro stanziati dai Produttori che
comprendono una somma per rimborsare forfettariamente i Comuni per l’attività svolta, e un’altra
somma per un bando che ha come obiettivo il finanziamento per la realizzazione di nuove isole
ecologiche;
• Per il periodo 2008 fino all’inizio della normale attività prevista dall’Accordo: circa 18.5 milioni di
euro erogati dai Sistemi Collettivi, tramite il CdC Raee, in due tranche tra il mese di luglio e il mese
di settembre 2009 corrispondenti a 300 € per ogni tonnellata di RAEE (320 €/ton per le isole minori)
raccolta ed avviata a trattamento dai comuni o dalle società di gestione di raccolta rifiuti.
L’Accordo di Programma prevede inoltre un “Premio di Efficienza”, che viene riconosciuto a quei
Comuni/Sottoscrittori che, gestendo consistenti bacini di popolazione, si dimostrano capaci di
raggiungere una “soglia minima di buona operatività” (espressa in tonnellate/ritiro) la cui entità è
determinata dallo stesso Accordo.
Nel 2008 per i Premi di Efficienza è stata erogata la somma di 1 Milione di Euro per premiare le isole
ecologiche che hanno raggiunto la soglia minima di buona operatività che è definita all’interno
dell’Accordo di Programma I premi di efficienza possono variare da 25 a 50 euro per ogni tonnellata di
RAEE ritirata ed incrementarsi in futuro per l’accesso della distribuzione.
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Accordo sulla qualità del Trattamento RAEE (1)
Al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende
del settore dei rifiuti derivanti dai RAEE, il CdC RAEE e le principali Associazioni Italiane dei
Recuperatori (AssoRaee, Assofermet, Ancorae, Cna, Assoqualit, UnoRaee) nel rispetto di
quanto previsto dal Decreto 25 settembre 2007, n. 185 - hanno sottoscritto un importante
Accordo.
L’Accordo stabilisce che le aziende che intendono operare nel settore del trattamento dei
rifiuti di AEE debbano ottenere l’Accreditamento presso il CdC RAEE conformemente alla
Specifica Tecnica allegata all'Accordo, in particolare, sulla base di un audit specifico
condotto da certificatori terzi selezionati e convenzionati dal CdC RAEE.
La Specifica Tecnica definisce i requisiti minimi per il trattamento dei RAEE predisposti per
essere applicabili a tutti gli impianti di trattamento, indipendentemente dal tipo e dimensione.
L'esito positivo dell'audit ed il rispetto di tutti gli obblighi normativi previsti per le Aziende sono
prerequisiti essenziali per gli operatori e gli impianti di recupero RAEE ai fini
dell'accreditamento da parte del CdC RAEE e perché i singoli Sistemi Collettivi possano
avvalersene.
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Accordo sulla qualità del Trattamento RAEE (2)
I requisiti minimi per l’accreditamento al CdC RAEE (BAT RAEE) sono catalogati
due classi:
1.
Requisiti bloccanti: sono prerogative fondamentali per il superamento di una
visita di audit e devono essere interamente soddisfatte per tutti i raggruppamenti
e le fasi di processo per cui si vuole conseguire l’accreditamento (in totale 61
quesiti su 207);
2.
Requisiti non bloccanti: sono caratteristiche – condizioni importanti; l’azienda
deve soddisfarne almeno il 70% del totale indicato per ogni raggruppamento e
per ogni fase del processo per cui si vuole conseguire l’accreditamento.
L’audit si basa su una check list stilata dal CdC RAEE, in collaborazione con gli Enti di
Certificazione e le Associazioni dei Trattatori.
A partire dal 1° Marzo 2009 le Aziende avranno sette mesi per c onseguire
l’accreditamento al CdC RAEE e per poter operare per conto dei singoli Sistemi
Collettivi. Il CdC procederà alla pubblicazione sul proprio sito delle sole Aziende che
avranno superato l’audit. Il CdC RAEE ha previsto in seguito una politica di controlli
che assicurerà il mantenimento dell’accreditamento.
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Il Sistema RAEE in Italia: conclusioni
Il nuovo Sistema RAEE grazie l’Accordo di Programma sottoscritto con ANCI si è
definitivamente consolidato su tutto il territorio nazionale ed ha permesso il passaggio di
competenze da parte Enti Locali ai Sistemi Collettivi (produttori) raggiungendo la piena
operatività e la definizione degli strumenti che hanno permesso l’attivazione dei servizi e la
creazione delle strutture necessarie per supportare l’erogazione dei servizi.
Il CdC RAEE ed i Sistemi Collettivi ad esso associati hanno profuso grandi energie per
portare a compimento un’attività che ha preso avvio fin dal 2006, anno previsto per la
partenza del sistema.
Con il concetto di multi-consortilità è stato avviato in Italia il nuovo sistema di gestione dei
RAEE domestici che dà fin da ora garanzia di poter raggiungere dei risultati ottimali.
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