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CENTRO di COORDINAMENTO RAEE costituito in ottemperanza al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 La Normativa di riferimento Registro, Centro di Coordinamento e Comitato di indirizzo Direttive 2002/95/CE 2002/96/CE 2003/108/CE Comitato di vigilanza e di controllo Gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature di illuminazione Incentivi progettazione prodotti riciclabili Incentivi all’introduzione volontaria di sistemi certificati di gestione ambientale D. Lgs 25 luglio 2005 n. 151 Integrazione dell’Albo smaltitori Promozione di tecnologie eco-compatibili Modalità di conformazione alla normativa per il venditore in altri Paesi membri Disposizioni finanziarie Modalità di costituzione di garanzia finanziaria da parte dei produttori Modalità di identificazione del produttore Modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei Distributori e degli Installatori nonché dei Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica Sistema RAEE è partito operativamente dal 12 Novembre 2007 04/04/2011 2 Il quadro normativo NORMATIVA RAEE D. Lgs n.151/2005 NORMATIVA RIFIUTI (Direttive 2002/95/CE 2002/96/CE e 2003/108/CE) D. Lgs. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale) Normativa specifica contiene gli obblighi di gestione e finanziamento, in capo ai produttori di AEE, delle operazioni di ritiro, trasporto e gestione dei RAEE domestici e anche di raccolta dei RAEE professionali. Il Testo Unico Ambientale contiene la disciplina generale e organica in materia di rifiuti. Le sue disposizioni sono applicabili anche ai RAEE (art. 177). Prevede l’emanazione di decreti attuativi per la sua implementazione. Il D. Lgs 151/2005 stabilisce misure e procedure finalizzate a: Legge 18 giugno 2009 n. 69 a) b) c) d) prevenire la produzione di RAEE; promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature (ad esempio produttori, distributori, consumatori e operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE); ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 04/04/2011 Articolo 12: Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale, da attuarsi entro il 30 giugno 2010. 3 AEE e RAEE Ai fini del D.Lgs 151/2005 si intende per: AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche): le apparecchiature che dipendono, per il loro funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 1A del D.Lgs n.151 del 25 Luglio 2005. RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi del D.Lgs n. 22 del 5 Febbraio 1997, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. I RAEE possono essere di 2 tipi: • RAEE domestico: RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, assimilabili per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. • RAEE professionali: RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici. 04/04/2011 4 I Raggruppamenti Il D.M. 185 del 25 settembre 2007 ha definito i Raggruppamenti di RAEE che dovranno essere effettuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali verranno calcolate le quote di raccolta di competenza di ciascun produttore. Presso i Centri di Raccolta ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base di una suddivisione di 5 Raggruppamenti: R1 Apparecchiature refrigeranti; R2 Grandi bianchi; R3 Tv e Monitor; R4 PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro; R5 Sorgenti Luminose. I rifiuti raccolti sono tutti e solo RAEE storici provenienti da nuclei domestici. 04/04/2011 5 Il Sistema Raee in Italia Per i RAEE storici domestici il D. Lgs n.151 attribuisce ai produttori di AEE le attività di: 1.ritiro dei RAEE dai centri di raccolta; 2. trasporto dei RAEE a centri di trattamento idonei; 3. trattamento dei RAEE, nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzando il recupero dei materiali; Tali attività non saranno più a carico degli enti locali, ma verranno gestite dai produttori di AEE mediante i Sistemi Collettivi. Restano invece di competenza degli Enti locali la gestione dei Centri di Raccolta e la “relazione” con il cittadino (eventuale servizio a domicilio, fasce orarie di apertura dei centri di raccolta ecc.). 04/04/2011 6 I Sistemi Collettivi ( 1) La gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, la forma collettiva è libera. Cittadini Enti Locali Distributori Raccolta Sistemi Collettivi Ritiro e Trasporto Trattamento I Produttori possono scegliere di aderire al Sistema Collettivo più efficiente. I Sistemi Collettivi sono i soggetti – ad esempio consorzi o società senza finalità di lucro – fondati e finanziati dai produttori di AEE per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal Decreto RAEE. I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al contenimento dei costi ed al miglioramento continuo dei livelli di servizio. 04/04/2011 7 I Sistemi Collettivi ( 2) Sistemi Collettivi nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs 151 del 2005 per la gestione dei RAEE hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale. I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 14 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto (Sistemi Collettivi Multifiliera) e sono i seguenti: 1. 2. 3. 4. 5. APIRAEE CCR REWEEE DATASERV ECODOM ECOELIT 6. 7. 8. 9. 10. ECOEM ECOLAMP ECOLIGHT ECOPED ECOR’IT 11. 12. 13. 14. ERP ITALIA RAECYCLE REMEDIA RIDOMUS Il Centro di Coordinamento RAEE è aperto a tutti i Sistemi Collettivi dei produttori che, al fine di adempiere alla normativa, hanno l’obbligo di iscrizione. 04/04/2011 8 Centro di Coordinamento Raee Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), come previsto dal D.Lgs. 151/2005 è stato identificato come organo per regolare e coordinare le attività di un sistema multiconsortile, istituiti dai produttori di AEE. Il ruolo fondamentale del CdC RAEE è garantire condizioni uniformi ed omogenee tra i Sistemi Collettivi che, obbligatoriamente, devono associarsi. Il CdC RAEE si pone anche come elemento di funzionamento operativo del sistema stesso, offrendo servizi sia ai Sistemi Collettivi che agli altri soggetti di filiera. Garantisce, così, l’accentramento delle funzioni per l’ottimizzazione della gestione del sistema nel suo complesso. 04/04/2011 9 Centro di Coordinamento RAEE: ruolo e compiti (1) Il CdC RAEE - previsto all’art.13 comma 8 del D.Lgs 151/2005 – è l’organo costituito, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori di AEE per garantire l'ottimizzazione delle proprie attività, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. Decreto Legislativo 151/05 Articolo 13 - comma 8 “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio […] sono definite le modalità […] di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative” Il CdC RAEE è governato da: •Assemblea dei Consorziati; •Comitato Esecutivo consiglieri). (Presidente + 4 Lo Statuto del CdC RAEE è approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il CdC RAEE è regolato con il D.M. del 5 novembre 2007 N. 185. 04/04/2011 10 Centro di Coordinamento RAEE: ruolo e compiti (2) Sistemi Collettivi che raggruppano Produttori Il CdC RAEE garantisce un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale ed evita che i Sistemi Collettivi si concentrino solo su aree geografiche “comode”. CdC RAEE che coordina attività sul Territorio Produttore X Produttore Y Produttore Z Sistema Collettivo 1 Sistema Collettivo 2 Produttore A Produttore B Centro di Coordinamento RAEE Sistema Collettivo 3 Produttore C Il CdC RAEE definisce come devono essere assegnati i Centri di Raccolta tra i diversi Sistemi Collettivi, affinché ciascuno possa trattare la propria quota di RAEE in condizioni operative analoghe a quelle degli altri Sistemi Collettivi, assicura la tempestiva raccolta delle richieste di ritiro da parte dei Centri di Raccolta e lo smistamento al Sistema Collettivo assegnatario e assicura inoltre il monitoraggio dei flussi di RAEE. 04/04/2011 11 Gli Accordi di Programma sottoscritti dal CdC RAEE Il CdC RAEE ha firmato due importanti che hanno decretato definitivamente la piena operatività del sistema multiconsortile. Accordo Anci - CdC RAEE 18 Luglio 2008 Accordo sulla qualità del trattamento 12 Maggio 2008 L’Accordo di Programma Anci - CdC RAEE, previsto dal D.M. 185/2007 ha l’obiettivo di razionalizzare il sistema di raccolta dei RAEE, consentendo il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti dai Comuni ai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che se ne fanno carico attraverso i Sistemi Collettivi afferenti al CdC RAEE. L’ Accordo sulla qualità del trattamento ha l’obiettivo di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e standard comuni di qualità delle aziende che operano nel settore del trattamento dei rifiuti RAEE. Le aziende che intendono operare nel settore del trattamento dei RAEE dovranno ottenere l’accreditamento presso il CdC RAEE. 04/04/2011 12 Accordo ANCI – CdC RAEE (1) L’Accordo più importante che ha decretato definitivamente la piena operatività del sistema multi-consortile, è stato siglato il 18 luglio 2008 da ANCI e il CdC RAEE. L’Accordo di Programma, previsto dal DM 185/2007, ha consentito un ampio confronto tra le parti presenti e una chiara distinzione delle attività da svolgere e delle responsabilità di ciascun attore coinvolto nel processo. Il 2008 è stato, quindi, un periodo di transizione in cui i Comuni hanno gestito in proprio, per gran parte dell’anno, i rifiuti RAEE. L’Accordo di Programma tra Anci –CdC RAEE ha previsto inoltre che la competenza di gestione dei rifiuti era a carico dei produttori a partire dal 1° gennaio 2008 e che nel contempo fosse riconosciuto ai Comuni iscritti ad CdC RAEE entro il 31 luglio 2009 il “Corrispettivo 2008” sulla base delle quantità di RAEE effettivamente gestite da gennaio all’attivazione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi. 04/04/2011 13 Accordo Anci – CdC RAEE (2) Processo e attività per ognuno dei soggetti coinvolti ANCI CdC RAEE promuove la realizzazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta differenziata coordina le attività dei Sistemi Collettivi i quali assicurano le attività di ritiro dei RAEE Accordo di Programma ANCI - CdC CORRISPETTIVO 2008 premialità calcolata sulla base delle quantità RAEE effettivamente gestite a decorrere dal 1°Gennaio 2008 SOTTOSCRITTORI BENEFICIARI i comuni,ovvero i soggetti delegati, gestori dei CdR iscritti al portale del CdC, devono assicurare che ciascun CdR sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnici-organizzativi e ambientali. 04/04/2011 14 Accordo ANCI – CdC RAEE (3) Le cifre che emergono dall’Accordo di Programma ANCI – CdC RAEE si possono così riassumere : • Per il periodo 2007 - dal 01/09/2007 al 31/12/2007: 10 milioni di Euro stanziati dai Produttori che comprendono una somma per rimborsare forfettariamente i Comuni per l’attività svolta, e un’altra somma per un bando che ha come obiettivo il finanziamento per la realizzazione di nuove isole ecologiche; • Per il periodo 2008 fino all’inizio della normale attività prevista dall’Accordo: circa 18.5 milioni di euro erogati dai Sistemi Collettivi, tramite il CdC Raee, in due tranche tra il mese di luglio e il mese di settembre 2009 corrispondenti a 300 € per ogni tonnellata di RAEE (320 €/ton per le isole minori) raccolta ed avviata a trattamento dai comuni o dalle società di gestione di raccolta rifiuti. L’Accordo di Programma prevede inoltre un “Premio di Efficienza”, che viene riconosciuto a quei Comuni/Sottoscrittori che, gestendo consistenti bacini di popolazione, si dimostrano capaci di raggiungere una “soglia minima di buona operatività” (espressa in tonnellate/ritiro) la cui entità è determinata dallo stesso Accordo. Nel 2008 per i Premi di Efficienza è stata erogata la somma di 1 Milione di Euro per premiare le isole ecologiche che hanno raggiunto la soglia minima di buona operatività che è definita all’interno dell’Accordo di Programma I premi di efficienza possono variare da 25 a 50 euro per ogni tonnellata di RAEE ritirata ed incrementarsi in futuro per l’accesso della distribuzione. 04/04/2011 15 Accordo sulla qualità del Trattamento RAEE (1) Al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore dei rifiuti derivanti dai RAEE, il CdC RAEE e le principali Associazioni Italiane dei Recuperatori (AssoRaee, Assofermet, Ancorae, Cna, Assoqualit, UnoRaee) nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 25 settembre 2007, n. 185 - hanno sottoscritto un importante Accordo. L’Accordo stabilisce che le aziende che intendono operare nel settore del trattamento dei rifiuti di AEE debbano ottenere l’Accreditamento presso il CdC RAEE conformemente alla Specifica Tecnica allegata all'Accordo, in particolare, sulla base di un audit specifico condotto da certificatori terzi selezionati e convenzionati dal CdC RAEE. La Specifica Tecnica definisce i requisiti minimi per il trattamento dei RAEE predisposti per essere applicabili a tutti gli impianti di trattamento, indipendentemente dal tipo e dimensione. L'esito positivo dell'audit ed il rispetto di tutti gli obblighi normativi previsti per le Aziende sono prerequisiti essenziali per gli operatori e gli impianti di recupero RAEE ai fini dell'accreditamento da parte del CdC RAEE e perché i singoli Sistemi Collettivi possano avvalersene. 04/04/2011 16 Accordo sulla qualità del Trattamento RAEE (2) I requisiti minimi per l’accreditamento al CdC RAEE (BAT RAEE) sono catalogati due classi: 1. Requisiti bloccanti: sono prerogative fondamentali per il superamento di una visita di audit e devono essere interamente soddisfatte per tutti i raggruppamenti e le fasi di processo per cui si vuole conseguire l’accreditamento (in totale 61 quesiti su 207); 2. Requisiti non bloccanti: sono caratteristiche – condizioni importanti; l’azienda deve soddisfarne almeno il 70% del totale indicato per ogni raggruppamento e per ogni fase del processo per cui si vuole conseguire l’accreditamento. L’audit si basa su una check list stilata dal CdC RAEE, in collaborazione con gli Enti di Certificazione e le Associazioni dei Trattatori. A partire dal 1° Marzo 2009 le Aziende avranno sette mesi per c onseguire l’accreditamento al CdC RAEE e per poter operare per conto dei singoli Sistemi Collettivi. Il CdC procederà alla pubblicazione sul proprio sito delle sole Aziende che avranno superato l’audit. Il CdC RAEE ha previsto in seguito una politica di controlli che assicurerà il mantenimento dell’accreditamento. 04/04/2011 17 Il Sistema RAEE in Italia: conclusioni Il nuovo Sistema RAEE grazie l’Accordo di Programma sottoscritto con ANCI si è definitivamente consolidato su tutto il territorio nazionale ed ha permesso il passaggio di competenze da parte Enti Locali ai Sistemi Collettivi (produttori) raggiungendo la piena operatività e la definizione degli strumenti che hanno permesso l’attivazione dei servizi e la creazione delle strutture necessarie per supportare l’erogazione dei servizi. Il CdC RAEE ed i Sistemi Collettivi ad esso associati hanno profuso grandi energie per portare a compimento un’attività che ha preso avvio fin dal 2006, anno previsto per la partenza del sistema. Con il concetto di multi-consortilità è stato avviato in Italia il nuovo sistema di gestione dei RAEE domestici che dà fin da ora garanzia di poter raggiungere dei risultati ottimali. 04/04/2011 18