regolamento per le riprese audiovisive del consiglio comunale

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regolamento per le riprese audiovisive del consiglio comunale
REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 31 del 1806-2013
REGOLAMENTO
PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
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REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE
INDICE
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità
Art. 2 - Informazione sull’esistenza di strumenti di ripresa
Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili
Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione
Titolo II –Riprese effettuate direttamente dal Comune
Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Castelnuovo del Garda
Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy
Titolo III -Riprese effettuate da terzi autorizzati
Art. 7 - Riprese da parte di terzi autorizzati
Titolo IV–Riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca
Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca
Art. 9 - Modalità di ripresa
Art. 10 – Interviste
Titolo V - Disposizioni finali
Art. 11 - Norme di rinvio
Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità
ALLEGATO A)
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. Il Comune di Castelnuovo del Garda, perseguendo finalità di imparzialità, trasparenza e
pubblicità, in attuazione dei principi di correttezza e comprensibilità dell’azione amministrativa, ed
in conformità della normativa vigente in materia e dello Statuto Comunale, attribuisce alla
diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina web o su reti televisive,
la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse nelle
seguenti forme:
a)
riprese effettuate direttamente dal Comune;
b)
riprese effettuate da terzi autorizzati;
c)
riprese effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di riprese audiovisive.
4. Le norme del presente Titolo sono inderogabili e si applicano a tutte le ipotesi di riprese
audiovisive.
5. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con
la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa
conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto, dai relativi Regolamenti
comunali vigenti nonché dal Garante della Privacy ed in particolare con la pronuncia del 17/3/2002.
Art. 2 - Informazione sull’esistenza di strumenti di ripresa
1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l’onere di fornire preventiva informazione a tutti i
partecipanti della seduta consiliare circa l’esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e la
trasmissione e/o riproduzione del materiale acquisito, ferma restando la presenza, anche ai fini della
conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa.
Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili
1. Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili, il Presidente del
Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono
al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione,
inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei
Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
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2.
In ogni caso, al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati sensibili, per tutelare la
riservatezza di soggetti oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le
discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.
3.
Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto
alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l’obbligo di
interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale,
fermo restando quanto stabilito dal comma successivo.
4.
Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 267/2000, nell’ambito delle
competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, ha il potere di
intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le
modalità di svolgimento dell’attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della
seduta consiliare.
Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione
1.
La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di
completezza informativa, di par condicio e di trasparenza.
2.
È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3.
I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle
riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale,
con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva,
potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4.
Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l’ordinamento dispone per le
violazioni elencate ai commi precedenti.
TITOLO II – RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE
Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Castelnuovo del Garda
1.
Il Comune di Castelnuovo del Garda può disporre la ripresa e la successiva documentazione
diffusa su internet, sul proprio sito web, ed in modalità liberamente accessibile, delle sedute
pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti secondo le modalità
previste negli articoli precedenti.
2.
Le riprese devono svolgersi secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3.
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3.
Viene garantita l’osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali vige il
rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati
potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell’attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere
diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla privacy
1.
Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto
all’articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili, anche disponendo il taglio e
l’esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
2.
Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di
Castelnuovo del Garda è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese
effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è individuato nel soggetto che gestisce i
sistemi di elaborazione connessi in rete pubblica (amministratore di sistema).
3.
Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la
successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente
individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi
precedenti.
4.
Le registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale sono pubblicate sul sito istituzionale del
Comune entro 10 giorni lavorativi dalla data della relativa seduta e per un periodo di almeno dodici
mesi.
5.
Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle
sedute in diretta, mediante l’utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai
Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune
cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso
rispetto del principio di stretta necessità.
TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI AUTORIZZATI
Art. 7 – Riprese da parte di terzi autorizzati
1. I soggetti terzi che intendono eseguire videoriprese e/o trasmissioni televisive e/o web delle
sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, previa espressa accettazione del presente
Regolamento, comunicarlo al Presidente del Consiglio, almeno 24 ore prima della seduta che si
intende riprendere, utilizzando esclusivamente lo schema di richiesta allegato al presente
Regolamento sotto la lettera A) che ne forma parte integrante.
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2.
L’Autorizzazione deve ritenersi in generale consentita tranne l’ipotesi di diniego prevista dal
comma successivo. L’autorizzazione comporterà l’obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le
norme del presente Regolamento nonché tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso
ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. L’autorizzazione comporta il
consenso all’introduzione nell’aula delle apparecchiature di ripresa così come indicate nella
richiesta di cui all’allegato A) ovvero nella diversa determinazione del Presidente del Consiglio
Comunale tenendo conto anche dell’ipotesi di più richieste per la medesima seduta. Le modalità di
svolgimento delle riprese dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare
lo svolgimento dei lavori consiliari.
3.
Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio e va motivato per
iscritto.
4.
Le riprese devono svolgersi secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3. I relativi filmati
possono essere riprodotti in forma integrale senza modificazione alcuna oppure, in caso di
riproduzione e/o diffusione parziale, deve essere assicurato il principio di completezza informativa,
di par condicio e di trasparenza. È in ogni caso vietato per i soggetti terzi il commercio delle riprese
effettuate.
5.
Ai fini dell'istituzione di un archivio comunale, copia della ripresa deve essere depositata
alla Presidenza del Consiglio Comunale su supporto informatico entro e non oltre 48 ore dalla
prima trasmissione, pena l'impossibilità di trasmettere i filmati acquisiti.
TITOLO IV –RIPRESE EFFETTUATE NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA
Art. 8 – Esercizio del diritto di cronaca
1.
La diffusione delle immagini delle sedute consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in
generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli
artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
personali nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera
espresso rinvio.
2.
Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o
commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di
espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall’art. 21 della
Costituzione e dall’art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3.
In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni
caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o,
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eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso
l’emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione
delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
Art. 9 - Modalità di ripresa
1.
Le riprese eseguite ai sensi dell’articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi
riservati al pubblico.
2.
Non è consentito l’impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle
riprese televisive.
3.
Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno essere autorizzate dal
Presidente del Consiglio Comunale anche oralmente.
4.
Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del
Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di ripresa organizzandole in modo tale da assicurare il
migliore svolgimento dei lavori consiliari.
Art. 10 - Interviste
1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere
interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all’esterno della sala consiliare, al fine di
evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni
vigenti in materia di privacy, tutela dei minori, riprese audiovisive ed Enti Locali.
Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità
1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche, dopo l’esecutività del
provvedimento di adozione, sono pubblicate per 15 giorni all’albo pretorio ed entrano in vigore il
giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
2. Una copia del presente Regolamento deve essere pubblicata sul sito web del Comune con
possibilità di estrarne copia.
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ALLEGATO A)
Richiesta di ripresa audiovisiva da parte di soggetti terzi
Al presidente del Consiglio Comunale
SEDE
OGGETTO:
comunicazione riprese audio-video del Consiglio Comunale
Il sottoscritto …………………………………………………………. nato a ……………………….
il
/
/
, residente in
………………………………………………………………….
cod.fis. ……………………………………………….……………, tel. …………………………….;
comunica
che intende effettuare le riprese audio video del Consiglio Comunale, che si terrà il giorno
/
/
in prima convocazione e il giorno /
/
in seconda convocazione.
A tal fine dichiara:
•
di aver preso visione e di accettare integralmente – senza riserva alcuna – il Regolamento per le Riprese
Audiovisive del Consiglio Comunale di Castelnuovo del Garda approvato con delibera di C.C. N°________ del
………/……../2013, nonché di rispettare tutte le norme vigenti in materia di privacy;
•
che le immagini saranno trasmesse sul sito web e/o canale televisivo:
•
che il responsabile dei dati raccolti è il richiedente, (se diverso indicare le generalità e
recapiti): _______________________________________________________________________ che si impegna sin
d’ora a non diffondere e/o trasmettere dati considerati sensibili;
•
che per le riprese saranno utilizzati i seguenti strumenti:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
•
che saranno presenti n. ____ persone tra operatori e assistenti;
•
che sarà necessario utilizzare:
•
-
collegamento alla rete elettrica
sì
-
collegamento alla linea internet del Comune
no ;
sì
no ;
Ulteriori informazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Castelnuovo del Garda, ____________________________
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