lavoro nel settore dello spettacolo

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lavoro nel settore dello spettacolo
Appunti per il Seminario sul Lavoro nel settore dello spettacolo - 2008
LAVORO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO
Mario Vignoli – Dottore Commercialista e Consulente del Lavoro
1.
Introduzione
Il lavoro nel mondo dello spettacolo, è caratterizzato da una sua peculiarità nell’ambito degli
obblighi fiscali, amministrativi ma soprattutto previdenziali, che il datore di lavoro o il lavoratore
autonomo sono tenuti a rispettare.
Tuttavia, le differenziazioni nette presenti nel passato, sono progressivamente venute meno,
per sfumare quasi completamente allo stato attuale: l’art. 8 del D.Lgs del 19 dicembre 2002 n. 297
ha abrogato l’Ufficio Speciale dei lavoratori dello Spettacolo, uniformando le procedure di assunzione con quelle degli altri settori, mentre i vari cambiamenti legislativi degli ultimi anni, hanno
cancellato quegli aspetti tipici del rapporto di lavoro dello spettacolo che era caratterizzato dal tempo determinato e dalla chiamata nominativa del lavoratore.
Non esiste, quindi, una disciplina particolare del rapporto di lavoro dello spettacolo e si rimanda, per questi aspetti, alla normativa generale vigente.
La differenziazione rimane, invece, per gli aspetti di sicurezza sociale che interessano il settore: tralasciando la parte prettamente previdenziale che verrà trattata in altra parte di questo libro, si
evidenzierà quale rapporto di lavoro e quali lavoratori sono da considerare dello spettacolo e quindi
da assoggettare ad un regime contributivo particolare.
2.
Il rapporto di lavoro
2.1. L’evento
Il fatto oggettivo che determina l’appartenenza di un rapporto di lavoro al settore dello spettacolo, è lo spettacolo stesso, inteso come «(…) qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo), di tipo teatrale o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o comunque appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della
tecnica (…)» (Cass. civ. sez. lav. 27 agosto 2003, n. 12548).
Lo spettacolo, inoltre è «(…) l'attività volta alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e dalla rappresentazione del prodotto stesso e dell'assistere, da parte del
destinatario, alla rappresentazione, il cui oggetto è costituito, in ogni forma ipotizzabile, dal pensiero dell'uomo (…)» (Cass. civ. sez. lav. 28 giugno 2003, n. 10308).
Tuttavia, l’accezione di spettacolo ai fini del rapporto di lavoro, è anche stata interpretata «(…)
non qualsiasi manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quelle che hanno
il fine di rappresentare un testo letterario o musicale (…)» (Cass. Civ. sez. lav., 29 agosto 2002,
n. 12691).
2.2. Rapporto di lavoro autonomo e subordinato
Pur rimanendo valide le classiche distinzioni tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, nello
spettacolo questa differenza tende a sfumare, in quanto a livello previdenziale non si prevede alcuna sostanziale differenza tra le due tipologie: ai fini dell’Ago, esiste quindi un unico rapporto, che
si potrebbe definire di “lavoro”, dove esistono un “datore di lavoro” ed un “lavoratore”.
Dal 1 gennaio 2004, tuttavia, è prevista la possibilità, solamente per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, di gestire una posizione previdenziale “autonoma”, in alternativa o in parallelo a quella appena menzionata, spostando tutti gli obblighi previdenziali dal datore di lavoro al
lavoratore autonomo.
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Il rapporto di lavoro subordinato nello spettacolo, viene definito speciale dalla dottrina dalla
particolare posizione del lavoratore subordinato (Mazzoni, Manuale di diritto del Lavoro, pag. 775
e seg.), benché come già affermato, questa posizione si sia notevolmente uniformata negli ultimi
anni.
Aspetto particolare nello svolgimento del rapporto tra le parti interessate, è la presenza della
clausola di Protesta, tipica ed esclusiva del rapporto di lavoro artistico: la possibilità, per il datore
di lavoro, di risolvere il contratto, per incapacità dell’artista o per insufficienza della prestazione.
2.3. Il collocamento dello spettacolo
Il collocamento dei lavoratori dello spettacolo trova una sua specifica normativa nell’art. 1 del
D.P.R. 2053/63 e nella L. 8/1979: il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto
di lavoro autonomo, per la realizzazione di spettacoli, deve iscriversi nella Lista Unica nazionale
dello spettacolo, gestita direttamente dal Ministero del Welfare.
La mancata iscrizione alle liste non è comunque sanzionata: a seguito della abrogazione
dell’art. 27 della L. 264/1949, da parte dell’art. 85 della Legge Biagi (DLgs. 276/2003), di fatto non
esiste alcuna differenza sostanziale con il collocamento degli altri lavoratori.
Le prime indicazioni del Ministero in merito alle comunicazioni obbligatorie (Nota 14-2-2007
n. 13), sembrano includere nel regime delle comunicazioni obbligatorie, tutti i rapporti di lavoro
soggetti all’Enpals: in realtà, una attenta lettura della stessa nota ministeriale, fa propendere per una
interpretazione più aderente alla normativa vigente, escludendo comunque dagli obblighi delle
comunicazioni obbligatorie i rapporti di lavoro (autonomo) occasionale e gli incarichi professionali
(lavoratori dello spettacolo con partita Iva).
2.4. La prestazione gratuita
Le prestazioni lavorative rese a titolo gratuito come atto di liberalità o come impegno associativo, benché non costituiscano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di norma non siano
considerate prestazioni soggette a contribuzione previdenziale, assumono una connotazione atipica
nel settore dello spettacolo, dove l’ENPALS da una interpretazione rigida e, per alcuni aspetti, originale, del concetto di prestazioni lavorative soggette agli obblighi contributivi: si possono considerare tali, solamente quelle prestazioni rese senza alcun compenso ed in cui non esiste alcun tipo di
incasso o ricavo connesso allo spettacolo.
Solamente in casi eccezionali, è ammesso l’esonero, nella ipotesi in cui le prestazioni gratuite
siano rese in concomitanza a manifestazioni dedicate alla raccolta di fondi per scopi benefici.
2.5. Le prestazioni per le Associazioni senza scopo di lucro
La Finanziaria 2004, ha previsto una serie di esenzioni previdenziali e fiscali per i compensi
corrisposti dalla Associazioni Culturali riconosciute e senza scopo di lucro ai propri associati: in
mancanza di istruzioni ministeriali a riguardo, rimane comunque problematica l’applicazione pratica della norma, in quanto le associazioni in oggetto vengono equiparate alle associazioni sportive
dilettantistiche, enti di natura profondamente diversa e comunque già strutturati nella normativa fiscale e previdenziale da tempo.
2.5. Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
La Finanziaria 2007 aveva previsto l’esenzione previdenziale per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, fino al limite annuo di euro 5.000 di retribuzione lorda, effettuate da minorenni, studenti, pensionati o soggetti che erano iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (Art.
1, comma 188, L. 296/2006).
L’art. 39-quater del D.L. n. 159 del 2007 ha modificato la normativa, prevedendo, per le esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di
tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da:
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giovani fino a diciotto anni;
studenti fino a venticinque anni;
soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni;
soggetti che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo;
l’esonero dai versamenti contributivi per i compensi lordi percepiti nell’anno solare fino ad €
5.000.
2.6. I compensi connessi al diritto d’autore
I compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo
comma, numeri da 1 a 14, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile.
3.
I lavoratori dello spettacolo
3.1. Definizione
Il concetto di «(…) lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente
destinate alla realizzazione di spettacoli. Il requisito della stabilità, che coincide con quello della
professionalità, ha la funzione di escludere dall'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica nell'ambito di una produzione di spettacoli, mentre non spiega effetti ostativi il fatto che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto e quindi sia prestata con una certa saltuarietà, ed è irrilevante la circostanza che la prestazione del lavoratore relativa ad un determinato
spettacolo sia di breve durata (…)» (Cass. civ. sez. lav. 21 maggio 2004, n. 9752).
I lavoratori dello spettacolo sono definiti poi tali, ai fini dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS,
l’ente di previdenza della categoria, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 708/1947 e sono poi ripartiti in
tre gruppi ( D.M. 15 marzo 2005) ai fini previdenziali:
A) lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa
con la produzione e la realizzazione di spettacolo:
- artisti lirici;
- cantanti di musica leggera;
- coristi;
- vocalisti;
- suggeritori del coro;
- maestri del coro;
- assistenti e aiuti del coro;
- attori di prosa;
- allievi attori;
- mimi;
- attori cinematografici o di audiovisivi;
- attori di doppiaggio;
- attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
- imitatori, contorsionisti;
- artisti del circo;
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marionettisti e burattinai;
acrobati e stuntman;
ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
generici e figuranti;
presentatori;
disc-jockey;
animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
casting director;
sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
soggettisti;
dialoghisti;
adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
direttori della fotografia;
light designer;
direttori di produzione;
ispettori di produzione;
segretari di produzione;
responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
segretari di edizione;
cassieri di produzione;
organizzatori generali;
amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
direttori di scena;
direttori di doppiaggio;
assistenti di scena e di doppiaggio;
location manager;
compositori;
direttori d'orchestra;
sostituti direttori d'orchestra;
maestri collaboratori;
maestri di banda;
professori d'orchestra;
consulenti assistenti musicali;
concertisti e solisti;
orchestrali anche di musica leggera;
bandisti;
coreografi e assistenti coreografi;
ballerini e tersicorei;
figuranti lirici;
cubisti;
spogliarellisti;
figuranti di sala;
indossatori;
fotomodelli;
amministratori di formazioni artistiche;
organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
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tecnici del montaggio e del suono;
documentaristi audiovisivi;
tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica, del
teatro, di audiovisivi e di fotoromanzi;
tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
sound designer;
tecnici addetti agli effetti speciali;
maestri d'armi;
operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
video-assist;
fotografi di scena;
maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti
scritturati per produzione, gruppisti);
scenografi;
story board artist;
bozzettista;
creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
architetti;
arredatori;
costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi;
sarti;
truccatori;
parrucchieri;
lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti
dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o
di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- artieri ippici;
- impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi,
scuderie di cavalli da corsa e cinodromi;
- prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
- impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
- direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
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lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell' art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Nell’elenco non figurano solamente lavoratori dello spettacolo in “senso stretto”, ma tutta una
serie di lavoratori che il legislatore ha ritenuto opportuno inserire sotto la tutela previdenziale
dell’ENPALS e le cui prestazioni non hanno alcun tipo di connessione con l’evento spettacolo.
Su proposta del Ministero, con decreto del Capo dello Stato, l’elenco può essere esteso ad altre
categorie di lavoratori dello spettacolo, dove tuttavia il termine va intenso in senso tecnico (Cass.
civ. sez. lav., 2 febbraio 1991, n. 1054): la natura oggettiva della mansione svolta dal lavoratore,
determina l’obbligo o meno di iscrizione del lavoratore stesso all’ente, indipendentemente da altre
posizioni previdenziali in essere.
Tuttavia, per alcune figure, la condizione soggettiva va abbinata alla condizione oggettiva della diretta connessione con la produzione di uno spettacolo: le prestazioni didattiche dei musicisti,
non sono considerate certamente rapporti di lavoro dello spettacolo, cosi come la Cassazione non
ha ritenuto lavoratori dello spettacolo le indossatrici assunte dalle case di moda produttrici, non escludendo in assoluto, comunque, un rapporto di lavoro dello spettacolo nel caso che le sfilate assumano i connotati di un vero e proprio spettacolo come precedentemente definito.
La stipulazione di un contratto di lavoro dello spettacolo, comporta l’iscrizione all’ENPALS
del lavoratore, a cui l’ente rilascia un libretto personale, su cui il datore di lavoro deve trascrivere le
retribuzioni e i contributi versati: l’iscrizione può avvenire sia su richiesta del lavoratore che su richiesta del datore di lavoro.
3.2. Gli stranieri
I lavoratori stranieri sono soggetti alla stessa normativa di quelli italiani: in presenza di convenzioni internazionali, previa esibizione della documentazione prevista, ed in caso di rapporto di
lavoro autonomo, i contributi previdenziali non sono dovuti dal datore di lavoro italiano.
La legge sull’immigrazione prevede un canale preferenziale per il rilascio del visto di entrata e
del permesso di soggiorno agli stranieri extracomunitari che vengano in Italia per motivi di lavoro
artistico o dello spettacolo: non si applicano le quote di entrata e le procedure burocratiche sono notevolmente alleggerite.
3.3. Il rappresentante
Aspetto tipico del lavoratore dello spettacolo, è la possibilità di avere una “intermediazione”
legale prevista dalla L. n. 800/1967, con la nomina di un rappresentante che, mediante procura speciale, possa agire in nome e per conto del lavoratore, concludendo contratti di lavoro in suo nome.
Benché i riferimenti normativi siano alquanto scarsi, il rappresentante deve agire in veste d’impresa
ed essere iscritto negli elenchi nominativi della Lista Unica dello Spettacolo: il lavoratore può essere comunque rappresentato da un solo soggetto.
3.4. Minori
L’impiego di minori, in deroga alla normativa generale in materia, può essere autorizzato dalla
Direzione Provinciale del Lavoro, previo consenso dei genitori, nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche, sempreché non si tratti di lavoro pericoloso per integrità fisica e bio-psicologica e non si protragga oltre le ore 24.
È comunque richiesto un controllo medico obbligatorio comprovato da certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica: l’ufficio preposto a rilasciare l’autorizzazione, è quello di competenza della provincia dove avviene lo spettacolo in cui è coinvolto il minore.
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4.
Il datore di lavoro
4.1. Il datore di lavoro
Assume la veste di datore di lavoro, soggetto agli obblighi previdenziali ENPALS, indipendentemente dalla natura giuridica o dall’inquadramento previdenziale già esistente, qualsiasi soggetto
che utilizzi la prestazione di un lavoratore dello spettacolo e che corrisponda il compenso per la
prestazione.
Gli imprenditori che operano nel campo della produzione degli spettacoli, sono inquadrati nel
settore industriale.
Viene inoltre considerato “datore di lavoro”, anche la società o associazione che utilizza le
prestazioni artistiche dei propri soci o associati, collegate alla produzione di uno spettacolo.
4.2. Il datore di lavoro straniero
Il datore di lavoro straniero è soggetto agli stessi obblighi di quello italiano: nel caso di utilizzo
di lavoratori stranieri ed in presenza di convenzioni internazionali, previa esibizione della documentazione prevista, i contributi previdenziali non sono dovuti.
Tuttavia, anche in presenza di esonero contributivo, il datore di lavoro straniero deve espletare
tutte le procedure amministrative previste presso l’ente previdenziale, che rilascia un “certificato di
agibilità senza oneri”.
5.
Sicurezza sociale
Il datore di lavoro versa all’ENPALS solamente i contributi IVS, mentre versa all’INPS i contributi minori (diversi per i subordinati e gli autonomi) e all’Inail i premi contro gli infortuni, così
come previsto dalla normativa generale sull’assicurazione obbligatoria.
Ai fini degli obblighi previdenziali, il “datore di lavoro” è tenuto a versare i contributi IVS e
INPS anche per i lavoratori le cui prestazioni sono svolte in maniera autonoma, eccetto per quei lavoratori esercenti attività musicali, titolari di una posizione autonoma ENPALS dal 1 luglio 2004.
La posizione ENPALS viene aperta su richiesta del datore di lavoro e comporta l’obbligo di
dichiarazione dei lavoratori utilizzati (certificato di agibilità), di versamento contributivo mensile
mediante modello F24, di dichiarazione mensile delle retribuzioni erogate e dei contributi versati:
dal 1 gennaio 2008 sono ammesse solamente procedure telematiche.
Gli enti in genere, non possono far agire nei locali da loro utilizzati, i lavoratori dello spettacolo che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto.
L’ENPALS, presente sul territorio nazionale con sedi regionali o pluriregionali, si avvale della
SIAE per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
6.
Aspetti fiscali particolari
6.1. Prestazioni di lavoro autonomo
La ritenuta d’acconto prevista per i lavoratori autonomi dello spettacolo a cui è addebitata la
rivalsa dei contributi previdenziali dal datore di lavoro e che fatturano la propria prestazione o rilasciano una ricevuta di lavoro autonomo occasionale, è da calcolare al lordo di tali contributi (Ris. n.
118/E del 12 luglio 2001).
6.2. Non residenti
I datori di lavoro ed i lavoratori stranieri, devono richiedere il codice fiscale per ottemperare agli
obblighi fiscali e previdenziali richiesti dalla legislazione italiana; la richiesta di attribuzione di
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codice fiscale può essere effettuata direttamente dagli interessati presso un consolato Italiano
all’estero o presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in Italia: la richiesta può anche
essere avanzata tramite un procuratore speciale in Italia.
Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, salvo casi particolari,
prevedono che il paese dove siano svolte la prestazione artistiche possano tassare il reddito
proveniente da tale prestazione: l’Italia ha stabilito che sui compensi per prestazioni artistiche
(cachet) pagati ai gruppi o agli artisti esteri, sia effettuata una ritenuta d’acconto a titolo di imposta
del 30%.
La base imponibile su cui effettuare la ritenuta, riguarda l’intero compenso pattuito,
indipendentemente che nel cachet sia incluso anche il rimborso delle spese di viaggio o di
soggiorno.
Alcune convenzioni, tuttavia, prevedono l’esenzione in concomitanza con
manifestazioni culturali promosse dai rispettivi Ministeri o per enti prevalentemente finanziati da
Pubbliche Amministrazioni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI E GIURISPRUDENZIALI
Enti non commerciali e impresa
Art 2195 CC
Art. 73, 148 e 149 Tuir
L. 398/1991
L.350/2003, art 2, comma 31
Lavoratore: imposizione fiscale
Legge 133/1999 - art. 25
Art. 67 e 69 Tuir
Circ. N. 7 del 16 gennaio 2001
Circ. N. 21 del 22 aprile 2003
Circ. N. 118 del 12 luglio 2001
Soggetti non residenti
Dpr 605/1973 art. 4 e 6
Art. 23 Tuir
Dpr 600/1973 Art. 25
Ris. 178/1998
Ris. 56/2005
Cassazione sentenze 4481/1997 e 18974/2007
Rimborsi spese
Art. 54 Tuir
Circ. N. 11 16 febbraio 2007
Circ. N. 28 4 agosto 2006
Contributi Pubblici ad Enti
Dpr 600/1973 art. 28
Ris. N. 166 del 21 aprile 2008
Ris. N. 193 del 17 giugno 2007
Problematiche Iva
Dpr 633/1972 art. 4, 17, 35 e Tabella A, parte III
L. 299/2006, art 1, comma 300
Ris. 83 E del 15 giugno 2004
Ris. 138 E del 26 settembre 2001
Ris 220 E del 5 dicembre 2003
Ris. 393 del del 28 dicembre 2007
Cassazione sentenze 1841/1999, 2603/1999, 4284/2000, 4419/2002.
Antiriciclaggio
D.Lgs. 2007, art. 49 e 58
Appalto
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D.Lgs 276/2003 art. 18, 27, 28 e 29
Cassazione sentenza n. 4361/2005
Tar Piemonte, sentenza 2711/2006
Collocamento
Nota Min. Welfare n. 13/2007
Dipendenti Pubblici
D.Lgs 165/2001 art. 53
DL 79/1997 art. 6
Immigrazione
D.Lgs 286/1998, art. 7 e 27
Dpr 394/199 art. 13 e 40
Circ. 1 agosto 2000, n. 300
Circ. 21 luglio 2000, n. 54
Nota n. 25 del 3 aprile 2008
Imponibili Enpals
Circ. Enpals n. 3/2008
Circ. Enpals n. 1/2004
Circ. Enpals n. 14/2007
Circ. Enpals n. 15/2000
Minori
L.977/1967
Dpr. 365/1004
DM 218/2006
Procedure Enpals
D.Lgs C.P.S. 708/1947
Circ. Enpals n. 2/2002
Circ. Enpals n. 16 e 17/2007
Circ. Enpals n. 17/2004
Soggetti Enpals
DM 15 marzo 2005
Circ. Enpals n. 2/2008
Circ. Enpals n. 7 e 8/2006
Cassazione, sentenze n. 1089/2006, 7211/2004, 8703/2005, 10114/2002, 10308/2003,
13643/2007.