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Perizia Vigilanza dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) sugli esercenti di reti ad altissima tensione Autori: Dr. Michael Merker lic. iur. Alexander Rey 2 I. Riassunto ........................................................................................4 1. 2. II. Incarico ...................................................................................................... 4 Obblighi di vigilanza dell’IFICF................................................................ 4 Incarico e Fondamenti ..................................................................5 A. Incarico...................................................................................................5 B. Fondamenti / Attività d’inchiesta ........................................................6 III. Fondamenti della vigilanza dello stato..........................................8 A. Definizione e competenza......................................................................8 B. Presupposto per i provvedimenti di polizia ........................................9 1. 2. Fondamento giuridico ................................................................................ 9 Proporzionalità......................................................................................... 10 Obbligo di attuazione dei provvedimenti di polizia? .......................10 C. 1. 2. Discrezionalità decisionale ...................................................................... 10 Discrezionalità di scelta ........................................................................... 11 Vigilanza sugli impianti energetici.....................................................12 D. 1. 2. 3. IV. Fondamenti .............................................................................................. 12 Controllo preventivo ................................................................................ 12 Il controllo di sorveglianza ...................................................................... 12 Fondamenti legali della vigilanza sugli impianti elettrici ..........15 A. Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 1999 ..............................15 B. Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli Impianti Elettrici, LIE) del 24 giugno 1902.......................................................................................................15 1. 2. 3. 4. C. Definizioni ............................................................................................... 15 Suddivisione dei ruoli e attori nella vigilanza sugli impianti a corrente forte ......................................................................................................... 15 Vigilanza di impianti nuovi e modificati ................................................. 16 Vigilanza sugli impianti esistenti ............................................................. 17 Ordinanza sull’ispettorato federale degli impianti a corrente forte del 7 dicembre 1992.............................................................................18 1. 2. Fondamenti .............................................................................................. 18 Compiti dell’IFICF .................................................................................. 18 3 Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte) del 30 marzo 1994 ......................................................19 D. 1. 2. 3. 4. Responsabilità dei possessori degli impianti............................................ 19 Obblighi di annuncio e attività di controllo ............................................. 19 Altre prescrizioni in relazione alla competenza dell’IFICF in materia di vigilanza .................................................................................................. 20 Conclusione ............................................................................................. 20 Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (opie) del 2 febbraio 2000 .....................................................20 E. 1. 2. F. Prescrizioni concernenti il controllo preventivo degli impianti ............... 20 Obbligo di annuncio con condizioni modificate ...................................... 20 Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI) del 30 marzo 1994 ............21 1. 2. 3. Responsabilità degli esercenti degli impianti........................................... 21 Obblighi di annuncio e attività di controllo ............................................. 21 Conclusione ............................................................................................. 21 G. Excursus: modifiche di legge programmate .....................................21 H. Conclusione..........................................................................................22 1. 2. V. Vigilanza preventiva nell’ambito della procedura di approvazione dei piani......................................................................................................... 22 Vigilanza repressiva per gli impianti esistenti ......................................... 22 Attuazione della vigilanza sugli impianti elettrici a corrente forte da parte dell’IFICF.....................................................................25 A. Controllo preventivo dei nuovi impianti e degli impianti esistenti sottoposti a modifica............................................................................25 1. 2. 3. 4. B. La decisione di approvazione dei piani.................................................... 25 Collaudo degli impianti (ispezione di collaudo) ...................................... 25 Conclusione sull’adempimento generale del controllo preventivo .......... 29 La linea del Lucomagno e di San Bernardino in particolare .................... 29 Il controllo di sorveglianza .................................................................29 1. 2. 3. 4. La sorveglianza periodica ........................................................................ 29 Controllo relativo ad eventi...................................................................... 31 Conclusione sull’adempimento generale del controllo di sorveglianza da parte dell’IFICF....................................................................................... 31 La linea del Lucomagno e di San Bernardino in particolare .................... 32 4 I. Riassunto 1. Incarico A causa degli avvenimenti connessi al blackout verificatosi in Italia, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha incaricato Binder Rechtsanwälte di redigere una perizia allo scopo di accertare quali siano i compiti di vigilanza assegnati all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) nel settore della rete ad altissima tensione e come tale vigilanza sia stata svolta negli ultimi anni sia in generale che per quanto concerne la linea del Lucomagno e la linea di San Bernardino in particolare. 2. Obblighi di vigilanza dell’IFICF a. Nell’ambito della realizzazione e della modifica delle linee ad altissima tensione La legislazione sugli impianti elettrici prevede disposizioni dettagliate sulla costruzione e sulla modifica degli impianti elettrici a corrente forte (la cosiddetta procedura d’approvazione dei progetti di impianti a corrente forte). L’IFICF è l’autorità d’approvazione di prima istanza e deve verificare in modo completo se un progetto di costruzione è conforme alle disposizioni di legge. Tale vigilanza preventiva è integrata da un obbligo di collaudo. Tutti gli impianti di nuova realizzazione e tutti gli impianti modificati sono soggetti a un collaudo da parte dell’IFICF, nell’ambito del quale vengono verificate la legalità e la conformità all’autorizzazione dell’impianto. L’IFICF dispone di procedure per il collaudo degli impianti di nuova realizzazione e degli impianti modificati esattamente definite. Sulla base dei documenti gli autori hanno potuto riscontrare il rispetto di tali procedure e delle disposizioni di legge. In particolare, è stato sottoposto a verifica anche il rispetto delle norme concernenti la distanza (distanza delle linee da edifici, suolo e recinzioni). I rapporti includono inoltre gli ulteriori provvedimenti che devono essere disposti dai possessori degli impianti e la documentazione che deve essere ancora consegnata. L’IFICF svolge correttamente i compiti ad esso affidati nell’ambito della vigilanza preventiva sulle linee ad altissima tensione. L’IFICF affida in parte a Electrosuisse tramite un contratto il collaudo di altri impianti a corrente forte. Gli autori ritengono tale fatto non ammissibile. 5 b. Vigilanza sulle linee ad altissima tensione esistenti Al contrario, le prescrizioni concernenti la vigilanza degli impianti a corrente forte già realizzati e collaudati sono rudimentali. Tale vigilanza repressiva segue il principio secondo cui le imprese di distribuzione devono gestire autonomamente e controllare da sé periodicamente i loro impianti. L’IFICF, in qualità di soggetto facente parte dell’associazione privata Electrosuisse autonomo a livello di personale e di organizzazione, deve svolgere un incarico di superiore vigilanza sugli impianti a corrente forte affidatogli dalla Confederazione. La vigilanza in senso repressivo viene effettuata da una parte mediante un controllo periodico e dall’altra attivandosi su segnalazione in caso di eventi. L’IFICF effettua il controllo periodico degli impianti della categoria 220/380 kV nell’ambito dei contatti regolarmente esistenti con i possessori degli impianti ad altissima tensione (in relazione a procedure d’approvazione dei progetti, collaudo di impianti di nuova realizzazione, informazioni su progetti futuri). Tuttavia non effettua un vero e proprio controllo periodico limitato a tale scopo. Gli ispettori dell’IFICF si procurano una visione d’insieme dello stato degli impianti della categoria 220/380 kV nell’ambito dei diversi contatti periodici con i possessori delle reti ad altissima tensione, cosa che consente una valutazione nell’ambito degli obblighi di vigilanza. Tuttavia la documentazione scritta di tali attività di controllo dell’IFICF si è rivelata insufficiente. La verificabilità dell’attività di controllo è una parte formale del compito di vigilanza a cui dovrebbe essere dedicata maggiore attenzione. In diversi colloqui è stato riscontrato il soddisfacimento degli obblighi materiali di vigilanza da parte dell’IFICF sia in generale che, sulla base dei documenti pertinenti, in particolare per la linea del Lucomagno e di San Bernardino. Nel caso degli altri impianti a corrente forte (impianti non ad altissima tensione) l’IFICF delega a Electrosuisse le attività nell’ambito del controllo periodico. Gli autori ritengono tale fatto non ammissibile. II. Incarico e Fondamenti A. Incarico In data 30 ottobre 2003 l’Ufficio federale dell’energia (UFE) ha conferito a Binder Rechtsanwälte (Dr. Michael Merker / Alexander Rey) l’incarico di redigere un rapporto sulle seguenti domande concernenti la vigilanza dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) sui possessori di reti ad altissima tensione: 6 • • • Quali sono i compiti e le competenze dell’IFICF in ordine alla vigilanza e al controllo degli impianti a corrente forte, segnatamente delle reti ad altissima tensione? Come svolge tale compito l’IFICF? Come ha svolto tale compito l’IFICF negli ultimi anno relativamente alla linea del Lucomagno e alla linea di San Bernardino? Il presente rapporto costituisce parte dei chiarimenti dell’UFE riguardo agli avvenimenti accaduti il 28 settembre 2003 nella rete ad altissima tensione della Svizzera in correlazione al blackout in Italia. B. Fondamenti / Attività d’inchiesta Oltre ai fondamenti giuridici (punto III) agli autori è stata fornita la seguente documentazione: • pubblicazioni dell’IFICF: - - • • • • • n. 106.1294 d: Starkstrominspektorat: Privates Know-How im öffentlichen Interesse n. 240.1199 d: Erläuterungen zur Leitungsverordnung (LEV) del 30 marzo 1994, settembre 1999 n. 241.0796 d: Erläuterungen zur Leitungsverordnung (LEV) del 30 marzo 1996, settembre 1999 n. 407.1199 d: Erläuterungen sicherer Betrieb von elektrischen Anlagen, novembre 1999 n. 239.1295 d: Weisungen des EStI Anschlussleitungen zu Niederspannungsinstallationen statuti di Electrosuisse del 22 maggio 2003 Mandato di esecuzione per compiti di controllo nel 2002 e dichiarazione d’intenti per il 2003 dell’IFICF all’ASE del 22 febbraio 2002 Istruzione per la delimitazione delle attività tra IFICF e SEV BEREA e ASE nel settore del controllo delle installazioni e degli impianti del 17 dicembre 2001 Modello di contratto “contratto di consulenza e di controllo” tra Elecrosuisse e le imprese di distribuzione dell’energia elettrica Contratto di consulenza e di controllo tra Atel Versorgungs AG (AVAG) e l’ASE del 4 febbraio 2002/4 marzo 2002 Contratto di consulenza e di controllo tra Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG e l’ASE del 27 ottobre 1988/15 novembre 1988 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Contratto di consulenza e di controllo tra Misoxer Kraftwerke AG e l’ASE del 15 febbraio 1989/16 febbraio 1989 Contratto di consulenza e di controllo tra Albula-Landwasser Kraftwerke AG e l’ASE del 27 ottobre 1988/15 novembre 1988 Contratto di consulenza e di controllo tra Calancasca AG e l’ASE del 15 febbraio 1989/16 febbraio 1989 Contratto tra l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e l’Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) del 16 dicembre 1987/5 gennaio 1988 Elenco degli obblighi dell’Ispettorato degli impianti a corrente forte LAINF (IFICF) dell’ASE dell’11 aprile 1991 Checklist IFICF MS linee aeree Checklist IFICF linee in cavo Checklist IFICF OIBT 2002 superiore vigilanza esercente di rete Verbale della diciannovesima seduta AGEW del 24 settembre 2002 (estratto) Rapporto sull’ispezione dell’IFICF del 7 giugno 2002 concernente la linea da 380 kW Amsteg-Mettlen, risanamento tratta Cantone Uri Rapporto sull’ispezione IFICF del 18 luglio 2002 concernente la linea da 380 kW Amsteg-Mettlen Rapporto sull’ispezione IFICF del 19 aprile 2002 concernente la linea da 220/380 kW Samstagern-Mettlen Rapporto sull’ispezione Electrosuisse del 23 settembre 2003 concernente AlbulaLandwasser Kraftwerke AG, 7477 Filisur Dossier IFICF VHB-PV03 (gestione qualità) Lettera dell’IFICF all’UFE del 21 ottobre 2003 concernente l’evento dannoso del 28 settembre 2003 Contratto tra il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e l’Associazione svizzera degli elettrotecnici del 5 settembre 1990 Contratto tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e l’Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE) del 18 dicembre 1997 concernente l’IFICF Incarico del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per l’abrogazione della commissione EKEA del 9 giugno 1999 Regolamento della commissione di coordinamento dell’ASE per l’Ispettorato degli impianti a corrente forte (KKS) del 1 aprile 1999 Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE), Interim Report of the Investigation Committee on 28 September 2003 / Blackout in Italy del 27 ottobre 2003 Diverso materiale scaricato dal sito www.esti.ch 8 In data 29 ottobre 2003 ha avuto luogo un colloquio tra i rappresentanti dell’IFICF (Signor M. Chatelain [Direttore IFICF], Signor D. Marty [Direttore progetti], Signor P. Rey [Servizio giuridico]) e gli autori (verbale in data 30 ottobre 2003). Con e-mail in data 30 ottobre 2003 gli autori hanno chiesto all’IFICF informazioni in merito allo svolgimento di un’ispezione presso un esercente di reti ad altissima tensione. Il relativo rapporto è datato 1 novembre 2003. Successivamente al colloquio menzionato hanno avuto luogo ulteriori contatti esclusivamente telefonici con rappresentanti dell’IFICF e dell’UFE. In data 6 novembre 2003 si è svolto un colloquio con il Signor W. Bühlmann (Direttore divisione giuridica e energia nucleare/UFE) e con il Signor P. Rey (IFICF, ufficio legale). Gli autori non avevano a disposizione altra documentazione (interna). L’estrema ristrettezza dei tempi concessi non ha consentito un ulteriore approfondito accertamento dei fatti. Dove ciò incide sul mandato peritale, ne viene data indicazione. III. Fondamenti della vigilanza dello stato A. Definizione e competenza La vigilanza dello stato è un’attività di polizia (materiale). Essa deve garantire che un determinato bene da proteggere sia protetto contro turbamenti e pericoli. La polizia è pertanto addetta alla prevenzione delle minacce; i beni da proteggere sono la vita e l’integrità, la tranquillità e l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la buona fede nei rapporti d’affari. La polizia è una funzione, non un’autorità. Una forma di vigilanza dello stato è la vigilanza tecnica avente per oggetto la sorveglianza di una determinata attività tecnica; la vigilanza tecnica dello stato sulle imprese distributrici di energia elettrica e sui relativi impianti è vigilanza sull’energia, la cui portata risulta a sua volta dagli atti normativi applicabili, segnatamente dalla legge sugli impianti elettrici. La vigilanza tecnica viene esercitata attraverso i controlli (cfr. art. 25 dell’Ordinanza sull’Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA] del 25 novembre 1998). La competenza per la determinazione del diritto di polizia segue la ripartizione costituzionale delle competenze; la sovranità (generale) in materia di polizia spetta dunque ai cantoni. Oltre a tale principio, tuttavia, esistono numerosi settori di competenza la cui normalizzazione spetta alla Confederazione; di regola ad essi è connesso il diritto di emanare prescrizioni speciali di polizia. Rientra tra questi anche la competenza della 9 Confederazione per l’emanazione di prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elettrica (art. 91 Cost.). B. Presupposto per i provvedimenti di polizia 1. Fondamento giuridico a. Fondamento legale aa. Legge generale sulla polizia Come tutti gli atti amministrativi, l’attività di polizia è soggetta al principio della legalità. La norma giuridica è un presupposto per i provvedimenti di polizia; questo nonostante l’ampia mancanza di leggi generali di polizia in Svizzera (Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4. Auflage, Zürich 2002, Rz 2462). bb. Leggi speciali Numerose norme di polizia sono tuttavia contenute nelle leggi speciali. Secondo il principio “lex specialis derogat legi generali”, esse hanno la precedenza sulle leggi generali. In sede di verifica dell’ammissibilità delle disposizioni di polizia occorre pertanto sempre chiarire se per la materia in questione esiste un fondamento di diritto speciale; in caso di risposta affermativa, di regola la legge generale sulla polizia non trova più applicazione (Bill Drews/Gerhard Wacke/Klaus Vogel/Wolfgang Martens, Gefahrenabwehr, 9. Auflage, Köln 1986, p. 154). Tale principio può essere fonte di problemi se nella prescrizione speciale interessata si è tenuto conto solo in maniera insufficiente della necessità di una normativa di polizia. In tal caso, occorre verificare se la legge si proponeva o non si proponeva di disciplinare la materia in maniera esaustiva; se la risposta a tale domanda non emerge dal testo stesso della legge, va determinata mediante interpretazione. Nelle leggi speciali la normalizzazione viene effettuata diversamente. Non si esclude (anche se risulta problematico sotto l’aspetto del principio della legalità) di prevedere nuovamente per la materia interessata un’autorizzazione generale che si rifaccia alla clausola generale di polizia (cfr. lett. b di seguito). In assenza di una disposizione corrispondente, in caso di dubbio si deve ritenere che con la legge speciale il legislatore intendesse normalizzare in maniera completa, escludendo quindi il ricorso alla clausola generale di polizia. Occorre tenerne conto nell’interpretazione. 10 b. Clausola generale di polizia La clausola generale di polizia è la norma giuridica (scritta per la Confederazione nell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.] del 18 aprile 1999) che autorizza l’autorità competente a disporre provvedimenti di polizia per la protezione dei beni di polizia al fine di fronteggiare un pericolo grave e immediato o di eliminare un grave turbamento già verificatosi (Häfelin/Müller, Rz 2467). Il presupposto per l’applicazione è inoltre l’urgenza. La clausola generale non può essere sufficiente come fondamento legale se, nonostante la conoscenza della problematica, non sono state normalizzate le tipiche situazioni di rischio (DTF 126 I 112). Tale principio vale anche per gli ambiti settoriali per i quali è stato previsto un esplicito regolamento di polizia in leggi speciali; in linea di principio, in tali casi si deve ritenere che il legislatore non volesse consentire ulteriori possibilità di provvedimenti di polizia, in quanto le possibilità di tali azioni nell’ambito della clausola generale di polizia sono limitate alle situazioni realmente estreme (Häfelin/Müller, Rz 2468). c. Accordo sul contratto di gestione Laddove, per la loro attività, i privati necessitano di un’autorizzazione o dispongono di una concessione, il diritto alla vigilanza (con riferimento all’autorizzazione solo a completamento della legge) può essere incluso in tali decisioni e accordi. Ciò va verificato caso per caso. 2. Proporzionalità Il provvedimento di polizia deve essere proporzionato; sotto l’aspetto temporale, locale, personale e materiale non deve eccedere quanto necessario ai fini dello scopo di polizia. Il principio vale sia per l’attività normativa che per la singola disposizione concreta (Häfelin/Müller, Rz 2479). C. Obbligo di attuazione dei provvedimenti di polizia? 1. Discrezionalità decisionale In linea generale, nell’esercizio della vigilanza (successiva) le autorità sono legate alle regole vigenti per l’esercizio della discrezionalità. 11 a. Il principio di opportunità in generale Se esiste un pericolo per la sicurezza pubblica ai sensi delle disposizioni di legge rilevanti, sussistono i presupposti di fatto per un intervento di polizia, in linea di principio l’autorità competente è pertanto autorizzata a intervenire. Tuttavia ciò non significa necessariamente che essa sia anche obbligata a intervenire. Nel diritto di polizia generale le decisioni riguardo all’opportunità, al tipo e all’ampiezza dell’intervento sono affidate prevalentemente al diritto di discrezionalità delle autorità di polizia autorizzate. Le autorità possono decidere sotto la propria responsabilità se intervenire o non intervenire nel singolo caso concreto. Tale principio viene definito principio di opportunità del diritto di polizia. I problemi di delimitazione in tale ambito sono estremamente spinosi. Tendenzialmente l’intervento diviene sempre più di frequente un obbligo vero e proprio, in quanto a tale riguardo i diritti di assistenza da parte dello stato aumentano e, d’altro canto, il singolo affronta senza difese i moderni pericoli (Häfelin/Müller, Rz 2445). b. Il principio di opportunità nel caso delle leggi speciali Il principio di opportunità vale fondamentalmente solo per il diritto di polizia generale (Drews/Wacke/Vogel/Martens, p. 372). Se la vigilanza o l’attività di polizia ad essa collegata si basano su leggi speciali, alle autorità di polizia vengono affidati compiti supplementari, in cui occorre verificare di caso in caso se la legge interessata prevede o non prevede la discrezionalità di decisione e/o di scelta (nella scelta degli strumenti) per le autorità (Drews/Wacke/Vogel/Martens, a.a.O., p. 372; cfr. anche Ulrich Büdenbender/Wolff Heintschel von Heinegg/Peter Rosin, Energierecht I, Recht der Energieanlagen, Berlin/New York 1999, Rz 1078 ss.). La questione va decisa sulla base della scelta dei termini operata nella legge (utilizzo dei concetti “discrezionalità” oppure “può”) o mediante interpretazione della disposizione rilevante. 2. Discrezionalità di scelta Nella scelta della reazione commisurata all’irregolarità riscontrata le autorità beneficiano di una discrezionalità di scelta; tale discrezionalità va esercitata salvaguardando il principio di proporzionalità, vale a dire che dopo la ragionevole ponderazione di tutti gli interessi in gioco e la valutazione degli stessi occorre disporre il provvedimento che presumibilmente nuoce meno al singolo e alla collettività e che, inoltre, non determina un pregiudizio evidentemente sproporzionato rispetto al successo perseguito. Se la disposizione va a toccare l’attività autorizzata, e l’autorizzazione originaria ne risulta quindi limitata, essa può essere impartita esclusivamente come provvedimento provvisorio (fino al sussistere dei relativi presupposti); una limitazione durevole può essere disposta solo dall’autorità competente per l’autorizzazione. 12 D. Vigilanza sugli impianti energetici 1. Fondamenti Gli impianti elettrici sono soggetti a vigilanza. Gli impianti elettrici sono impianti per la produzione e la trasmissione di energia. Nel presente rapporto si attribuisce un’importanza fondamentale alla vigilanza sugli impianti per la trasmissione di energia (la rete di erogazione). Prescrizioni in materia sono presenti in diversi atti normativi (cfr. punto III seguente). La vigilanza sulle linee viene effettuata a livello preventivo e per mezzo di controlli. 2. Controllo preventivo a. Permesso di polizia Già per poter realizzare gli impianti occorre richiedere diversi permessi; nell’ambito della procedura di rilascio dei permessi le autorità verificano preventivamente se (ad esempio) l’impianto debba essere realizzato in conformità alle regole riconosciute della tecnica. In tal modo prima della messa in esercizio si garantisce che siano tenute in considerazione le esigenze di sicurezza rilevanti. L’autorizzazione è un permesso di polizia e una vigilanza preventiva dello stato. Il diritto svizzero in materia di elettricità attribuisce grande importanza a tale elemento (cfr. punto III/B/3 seguente). b. Delimitazione del controllo di sorveglianza La funzione della vigilanza dello stato consiste nella sorveglianza di attività definite per legge o di una condizione definita per legge. La vigilanza dello stato come controllo di sorveglianza deve essere distinta quindi dal controllo preventivo; il controllo di sorveglianza è finalizzato a garantire il rispetto degli oneri dell’autorità che rilascia l’autorizzazione; tuttavia non è ammissibile intervenire sull’esercizio degli impianti conforme all’autorizzazione richiamandosi alla vigilanza dello stato e modificarlo durevolmente; laddove esistano i presupposti per la revoca, può farlo esclusivamente la competente autorità che rilascia l’autorizzazione . La differenziazione non è di poco conto se le autorità di vigilanza contestano dal punto di vista di polizia circostanze rientranti nell’ambito dell’autorizzazione. 3. Il controllo di sorveglianza a. Natura giuridica, scopo e competenza Il controllo di sorveglianza è un intervento amministrativo dello stato che necessita di una base legale. Esso mira a garantire che l’attività sottoposta a sorveglianza si muova 13 nell’ambito della legge e all’interno dell’autorizzazione eventualmente necessaria per l’attività stessa. Conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ordinanza sull’Ispettorato degli impianti a corrente forte) del 7 dicembre 1992 vengono affidati all’IFICF tra l’altro la vigilanza e il controllo sull’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici. b. Misura del controllo di sorveglianza Se la vigilanza dello stato viene prescritta per legge, si pone di regola la questione di come e in che misura debba essere esercitata tale vigilanza. Vigilanza può significare che le autorità responsabili devono garantire durevolmente in qualsiasi momento il rispetto delle disposizioni degli atti normativi rilevanti. Tuttavia, vigilanza può anche significare che si deve verificare, solamente col metodo dei rilevamenti a campione e quando lo si ritiene opportuno, se ad esempio un impianto soddisfa ancora i requisiti di legge. La relativa portata legale deve essere desunta dalla legge che disciplina la vigilanza interessata. Una vigilanza completa e un controllo privo di lacune ad essa collegato non sono lo scopo della vigilanza, né sono di per sé realizzabili; le attività che li richiedono ricadono sotto il monopolio di polizia e non possono essere svolte da privati. Come fondamento la legislazione sugli impianti elettrici adotta il fatto che il privato operante svolge la sua attività sotto la propria responsabilità nel rispetto delle pertinenti disposizioni (art. 20 LIE). Se la vigilanza viene prescritta per legge, in linea di principio il legislatore deve garantire che essa possa essere svolta efficacemente, in caso contrario si potrebbe rinunciare alla vigilanza stessa. Se gli atti amministrativi sono infruttuosi anche dal punto di vista della vigilanza, in quanto non ne concretizzano ulteriormente l’obbligo, occorre decidere quale sia la misura richiesta alla vigilanza basandosi sui materiali, ma tenendo anche conto delle portate legali e dello scopo dei regolamenti. Pertanto il contenuto disciplinante della legge di cui si deve sorvegliare l’osservanza è il punto di partenza più importante. Se un atto normativo intende garantire la sicurezza e la salute pubblica, la vigilanza deve essere focalizzata su tale scopo e lasciare l’eliminazione delle altre irregolarità (anche se evidenti) all’organizzazione autonoma privata dell’impresa interessata. 14 c. Competenze e obblighi aa. Competenze Una vigilanza efficace da parte dello stato si può ottenere solo se vengono conferite le competenze adeguate all’autorità che deve effettuare la vigilanza. Poiché l’attività dello stato necessita di una base legale, le corrispondenti competenze devono essere menzionate nell’atto normativo regolante, in caso contrario non sarà possibile imporle. Anche in questo la vigilanza dello stato nei confronti delle persone o delle organizzazioni esterne all’amministrazione si differenzia dalla vigilanza interna all’amministrazione, dove esistono ampie possibilità di intervento basate solamente sulla struttura gerarchica dell’amministrazione e sull’organizzazione di servizio dei singoli rapporti di subordinazione. Nel caso concreto, le competenze devono dunque derivare dalla legislazione rilevante sugli impianti elettrici. Si pensi al diritto di avere accesso agli impianti, di richiedere e verificare la documentazione, di disporre misurazioni o installare impianti per il controllo a distanza e di effettuare rilevazioni. Nella legge sull’energia nucleare, in considerazione degli interessi in materia di sicurezza che entrano in gioco nell’ambito dei processi di trasformazione nucleare, la Confederazione si è attribuita competenze di vigilanza estremamente ampie; essa e gli uffici da essa designati hanno infatti la facoltà di “emanare, in ogni tempo, le disposizioni indispensabili alla protezione delle persone, dei beni altrui e di diritti degni di considerazione, alla tutela della sicurezza esterna della Svizzera e all’adempimento delle sue obbligazioni internazionali” (art. 8 cpv. 2 della Legge federale sull’uso pacifico dell’energia nucleare [Legge sull’energia nucleare, LEN] del 23 dicembre 1959). bb. Obblighi In linea di principio, la vigilanza dello Stato deve essere svolta dall’autorità preposta in maniera verificabile, in modo che anche le autorità superiori possano verificare la corretta attuazione della legge e della vigilanza. Gli obblighi possono risultare dalla legge o dalle istruzioni impartite dalle autorità; tuttavia è anche immaginabile una dimostrazione dell’attività di vigilanza svolta corrispondente agli obblighi di vigilanza che, ove adeguata, sia affidata alla discrezionalità dell’autorità competente. Si pensi concretamente alla stesura di rapporti di controllo in cui siano registrati località, data, tipo, portata e risultato del controllo e all’elaborazione di rapporti annuali relativi all’attività di controllo. 15 IV. Fondamenti legali della vigilanza sugli impianti elettrici A. Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 1999 L’art. 91 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza concorrente in materia di legislazione per quanto riguarda il trasporto e l’erogazione di energia elettrica (René Schaffhauser, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zürich 2002, Art. 91 Rz. 3). Si tratta di una vasta competenza normativa nel settore del trasporto dell’energia elettrica (Rolf H. Weber, in: Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2002, § 60 Rz. 12). Dal punto di vista contenutistico, l’art. 91 Cost. rappresenta una mera norma sulla competenza senza indicazione di obiettivi come già l’art. 24quater cpv. 1 a Cost. La limitazione del contenuto al conferimento della competenza si spiega col fatto che l’articolo costituzionale è stato approvato nel 1908, ossia dopo la LIE (1902), che contiene le direttive contenutistiche (Rico Jagmetti, in: Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Basel/Zürich/Bern Mai 1995, Art. 24quater, Entstehungsgeschichte/Materialien). Le direttive contenutistiche si ricavano d’altra parte dall’art. 89 cpv. 1 Cost. Come obiettivo della politica energetica della Confederazione e dei Cantoni vi si menziona tra l’altro un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico. D’altronde nell’articolo costituzionale non si afferma alcunché sul rapporto tra i possessori degli impianti e la Confederazione. B. Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli Impianti Elettrici, LIE) del 24 giugno 1902 1. Definizioni La legge sugli impianti elettrici utilizza i concetti “superiore vigilanza” (art. 1), “controllo” (titolo capo IV e art. 21), “vigilanza” e “cura di verificare” (art. 20). Concetti simili si trovano anche nelle ordinanze esecutive (lett. C e segg. seguenti) Come illustrato in precedenza, manca di uniformità già la classificazione dottrinale della funzione di vigilanza; l’utilizzo non sempre coerente dei concetti da parte del legislatore e dell’autore delle ordinanze non semplifica la definizione contenutistica dei concetti. 2. Suddivisione dei ruoli e attori nella vigilanza sugli impianti a corrente forte La legislazione sugli impianti elettrici riconosce diversi attori per quanto concerne la vigilanza degli impianti a corrente forte e segnatamente per quanto concerne gli impian- 16 ti di trasmissione. In primo piano c’è il “possessore dell’impianto” (art. 20 cpv. 1 LIE). La vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato appartiene principalmente a lui. Ciò non significa altro se non che la responsabilità per la realizzazione e l’esercizio degli impianti compete principalmente al realizzatore o all’esercente, e non all’autorità di controllo. Si tratta di una cosa di per sé ovvia (come già affermato nel messaggio del Consiglio Federale all’Assemblea federale sull’emanazione di una legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente debole e gli impianti elettrici a corrente forte del 5 giugno 1899, in: Bundesblatt [BBl] 1899 III 786. La superiore vigilanza sulla realizzazione e sull’esercizio degli impianti elettrici prevista negli artt. 4 e 13 LIE spetta al secondo attore, la Confederazione (art. 1 LIE). La Confederazione, da parte sua, affida il “controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 LIE” tra l’altro a un organo di controllo, l’IFICF (art. 21). L’IFICF esercita quindi la superiore vigilanza in rappresentanza della Confederazione. L’IFICF è soggetto a sua volta alla vigilanza esercitata dal DATEC (art. 1 cpv. 3 ordinanza sull’Ispettorato degli impianti a corrente forte). Secondo l’art. 19 LIE è inoltre operativa una “Commissione per gli impianti elettrici” (EKEA), la quale svolge una funzione consultiva concernente le norme che devono essere emanate dalla Confederazione e le decisioni che devono essere prese dal Consiglio Federale o dal DATEC. Tale commissione non si riunisce più dal 1999. Esiste inoltre una commissione di coordinamento dell’Ispettorato degli impianti a corrente forte composta anche da rappresentanti del DATEC. La commissione si occupa del coordinamento dei compiti dell’Ispettorato degli impianti a corrente forte in qualità di Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) e di Ispettorato degli impianti a corrente forte LAINF (UstI) (cfr. Regolamento della commissione di coordinamento dell’ASE per l’Ispettorato degli impianti a corrente forte [KKS] del 1 aprile 1999). 3. Vigilanza di impianti nuovi e modificati a. Occorre infine distinguere tra la realizzazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti e la vigilanza sull’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. La realizzazione e la modifica di impianti a corrente forte vengono effettuate tramite la procedura di approvazione dei piani (art. 16 segg. LIE nella versione del 18 giugno 1999; Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici [OPIE] del 2 febbraio 2000). L’autorità d’approvazione è l’IFICF, laddove non sussistono di- 17 vergenze con altre autorità federali o non è stato possibile dirimere validamente opposizioni (art. 16 cpv. 2 lett. a LIE). Il concetto di autorità d’approvazione è equiparabile a quello di autorità incaricata di rilasciare un’autorizzazione edilizia; non sono necessarie autorizzazioni separate del diritto cantonale e altre autorizzazioni della Confederazione (art. 16 cpv. 3 e 4 LIE). L’autorizzazione rappresenta innanzitutto un permesso di polizia (Erwin Ruck, Schweizerisches Elektrizitätsrecht, Zürich 1964, p. 41). Nel contempo, nella procedura di approvazione dei piani si decide anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione (cfr. art. 16h cpv. 1 LIE). b. Secondo il comune discernimento, un’autorizzazione di polizia (anche permesso di polizia) non fonda alcun nuovo diritto (Häfelin/Müller, Rz. 2526s.;Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4. Auflage, Bern 2002, p. 306 s.) in quanto spetta al richiedente già in forza della legge, ma stabilisce unicamente (dichiarativamente e non costitutivamente) che non vi è alcun impedimento di polizia che ostacoli l’attività posta sotto vigilanza e pertanto, ove siano soddisfatti i requisiti di legge, sussiste il diritto ad un’autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione mira pertanto a garantire preventivamente il soddisfacimento delle prescrizioni di polizia in materia di edilizia e di energia e a controllarne il rispetto (DTF 123 II 259; 119 Ib 222). La vigilanza esercitata nella procedura di approvazione dei piani è una vigilanza preventiva. Tuttavia l’IFICF deve controllare entro un anno dall’ultimazione se l’impianto è stato realizzato secondo le prescrizioni e in conformità ai piani approvati (art. 13 OPIE); vigilanza preventiva e repressiva si mischiano. 4. Vigilanza sugli impianti esistenti a. Nella legge sugli impianti elettrici la vigilanza sugli impianti esistenti è disciplinata solo sotto l’aspetto della determinazione dei fondamenti e della delega (art. 1 e 21 LIE). Altre indicazioni si trovano (nel settore degli impianti a corrente forte) nell’ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte) del 30 marzo 1994, nell’ordinanza sull’Ispettorato degli impianti a corrente forte e nell’ordinanza sulle linee elettriche (OLEI) del 30 marzo 1994 (lett. C segg. seguente). b. Il concetto di “controllo” utilizzato in art. 21 LIE (cfr. anche lett. H/2 seguente) necessita di una spiegazione. Occorre distinguerlo dal concetto di vigilanza: il controllo è un mezzo, uno strumento con il quale esercitare la vigilanza. Il controllo comprende da un lato la verifica periodica dei possessori degli impianti incaricati dell’applicazione delle 18 prescrizioni sugli impianti a corrente forte. Dall’altro, anche il chiarimento di interrogativi risultanti da eventi particolari o da irregolarità riscontrate è considerato attività di controllo nel senso dell’assolvimento di una competenza in materia di vigilanza (cfr. a tal fine anche art. 25 OLOGA). C. Ordinanza sull’ispettorato federale degli impianti a corrente forte del 7 dicembre 1992 1. Fondamenti L’Ispettorato degli impianti a corrente forte è un servizio speciale dell’Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), oggi Electrosuisse. L’affidamento di competenze statali in materia di vigilanza a un’associazione di diritto civile è inusuale, tuttavia nel caso dell’Ispettorato degli impianti a corrente forte è storicamente spiegabile in quanto, fin dalla creazione della Legge sugli impianti elettrici, l’ASE disponeva di un Ispettorato per il controllo delle linee a corrente forte di diritto esclusivamente civile (BBl 1899 III 808; Ruck, p. 174). L’ordinanza sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte costituisce, insieme alla norma sulla competenza di cui in art. 21 LIE, il fondamento dell’attività di vigilanza e di controllo dell’IFICF. Poiché l’IFICF rappresenta un servizio speciale di Electrosuisse, gli aspetti peculiari dell’attività di vigilanza e di controllo, laddove non risultino dalla legge sugli impianti elettrici e dalle ordinanze, sono regolati in un contratto separato (del 18 dicembre 1997) (art. 1 ordinanza IFICF). A sua volta l’IFICF è soggetto alla vigilanza del DATEC (art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza IFICF). 2. Compiti dell’IFICF L’IFICF ha i seguenti compiti di vigilanza e di controllo nel settore degli impianti a corrente forte (art. 2 cpv. 1 ordinanza IFICF): • • • • • vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici e controllo degli stessi approvazione degli impianti elettrici a corrente forte inchiesta e rilevamento statistico degli incidenti e dei danni in relazione con gli impianti elettrici collaborazione alla legislazione sugli impianti elettrici compilazione di statistiche tecniche sugli impianti elettrici L’IFICR appoggia inoltre il Dipartimento nell’adempimento di altri compiti in relazione con gli impianti elettrici (art. 2 cpv. 2 ordinanza IFICF). L’IFICF segue anche 19 l’evoluzione nel settore dell’elettrotecnica a livello internazionale (art. 2 cpv. 3 ordinanza IFICF). Nell’ambito dei compiti di vigilanza e controllo per la realizzazione di nuovi impianti e la modifica di impianti esistenti all’IFICF viene affidato un potere di disposizione piuttosto vario (cfr. art. 2 ordinanza IFICF in relazione con l’art. 16 cpv. 2 lett. a LIE in relazione con l’art. 1 segg. OPIE). D. Ordinanza sugli impianti elettrici a corrente forte (Ordinanza sulla corrente forte) del 30 marzo 1994 1. Responsabilità dei possessori degli impianti La sezione 4 dell’ordinanza sulla corrente forte è intitolata “Controllo e manutenzione”. Analogamente all’art. 20 LIE, vi si illustra principalmente l’obbligo al controllo e alla manutenzione degli impianti elettrici a corrente forte da parte dei possessori degli impianti. I possessori degli impianti devono provvedere in permanenza alla manutenzione dei loro impianti a corrente forte e a pulirli e controllarli periodicamente (art. 17 cpv. 1 ordinanza sulla corrente forte). In particolare si deve controllare se gli impianti ed i dispositivi ad essi elettricamente raccordati sono in perfette condizioni, gli impianti soddisfano le prescrizioni in materia di suddivisione, disposizione e resistenza ai cortocircuiti, i dispositivi di protezione sono regolati correttamente ed in grado di funzionare efficacemente, nelle zone di influenza degli impianti siano intervenute modifiche in grado di ridurre la sicurezza e sono disponibili gli schemi dell’impianto, le marcature e le iscrizioni, debitamente aggiornati (art. 17 cpv. 2 ordinanza sulla corrente forte). I danni ed i difetti devono essere eliminati in funzione della situazione; in presenza di pericolo incombente, vanno adottate misure immediate (art. 17 cpv. 3 ordinanza sulla corrente forte). 2. Obblighi di annuncio e attività di controllo I possessori degli impianti devono annunciare immediatamente ogni infortunio a persone dovuto all’elettricità e ogni danno di una certa entità all’organo di controllo competente (art. 16 cpv. 1 ordinanza sulla corrente forte), che deve accertarne le cause e adottare le misure necessarie (art. 16 cpv. 2 e 3 ordinanza sulla corrente forte). L’organo di controllo raccoglie inoltre tutti gli annunci di infortuni e di sinistri, li analizza e predispone le misure per la prevenzione degli infortuni e dei danni (art. 16 cpv. 4 ordinanza sulla corrente forte). 20 3. Altre prescrizioni in relazione alla competenza dell’IFICF in materia di vigilanza L’organo di controllo viene menzionato in riferimento all’autorizzazione di un prolungamento degli intervalli tra i controlli (art. 18 cpv. 2 ordinanza sulla corrente forte) o se si riscontra che devono essere presentati i rapporti sui controlli su richiesta dell’organo di controllo (art. 19 cpv. 2 ordinanza sulla corrente forte). Nel caso di impianti all’aperto l’organo di controllo può autorizzare distanze di sicurezza inferiori (art. 43 cpv. 2 ordinanza sulla corrente forte). 4. Conclusione Nel complesso l’ordinanza sulla corrente forte non contiene prescrizioni che impongano all’IFICF obblighi di controllo o di vigilanza dettagliati. Contiene invece obblighi di annuncio dei possessori degli impianti che possono far scattare misure dell’IFICF. E. Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) del 2 febbraio 2000 1. Prescrizioni concernenti il controllo preventivo degli impianti Si può rimandare sostanzialmente a quanto affermato alla lett. B/3: nella realizzazione di nuovi impianti ad alta tensione all’IFICF sono affidate in primo luogo competenze significativamente ampie in materia di autorizzazione nel senso di un controllo preventivo. Gli impianti di nuova realizzazione devono pertanto essere sottoposti ad un’ispezione di collaudo (art. 13 OPIE). 2. Obbligo di annuncio con condizioni modificate L’OPIE non prevede alcuna prescrizione per il periodo successivo all’ispezione di collaudo da parte dell’IFICF, segnatamente non prevede alcuna norma concernente l’esercizio di un ulteriore attività di controllo da parte dell’IFICF. Il possessore dell’impianto deve tuttavia notificare all’IFICF le modifiche che pregiudicano la sicurezza o che concernono le basi di valutazione, le modifiche del regime di proprietà dell’impianto o lo smantellamento dell’impianto (art. 15 cpv. 2 OPIE). Le misure e i piani da ciò risultanti devono essere sottoposti per approvazione all’IFICF (art. 15 cpv. 3 OPIE). Anche l’OPIE riconosce pertanto in misura estremamente ampia obblighi di annuncio che fanno scattare le attività di controllo dell’IFICF e che non hanno più alcun collegamento diretto con la procedura di approvazione dei piani. 21 F. Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI) del 30 marzo 1994 1. Responsabilità degli esercenti degli impianti L’ordinanza sulle linee elettriche traccia un quadro simile a quello tracciato dall’ordinanza sulla corrente forte (lett. D precedente). Il controllo e l’obbligo di manutenzione spettano prevalentemente all’esercente della linea (art. 135 OLEI). 2. Obblighi di annuncio e attività di controllo Anche l’ordinanza sulle linee elettriche prevede obblighi di annuncio per i possessori di impianti. Ad esempio in caso di incontro di linee elettriche con altre linee e impianti e della risultante riduzione della sicurezza (art. 9 cpv. 2 OLEI) o di esposizioni a pericolo transitorie (art. 10 OLEI). Per consentire il controllo, su richiesta gli esercenti della linea sono obbligati a presentare all’organo di controllo i rapporti sui controlli da essi stesi (art. 136 cpv. 2 OLEI). 3. Conclusione Nel complesso l’ordinanza sulle linee elettriche non contiene prescrizioni che impongano all’IFICF obblighi di controllo o vigilanza dettagliati. Contiene invece obblighi di annuncio dei possessori degli impianti che possono far scattare misure dell’IFICF. G. Excursus: modifiche di legge programmate Nel settembre 2001 il DATEC ha avviato la procedura di consultazione sul progetto di una legge federale concernente il controllo della sicurezza tecnica. Il progetto comprendeva tra l’altro una modifica della legge sugli impianti elettrici. Vi si prevedeva di non far più eseguire interamente da un’autorità di vigilanza statale la verifica del soddisfacimento dei requisiti in materia di sicurezza per gli impianti elettrici, ma che fossero piuttosto gli stessi esercenti degli impianti a dover dimostrare periodicamente o a richiesta alle autorità competenti la conformità ai requisiti di legge dei loro impianti. Il principio della dichiarazione autonoma doveva segnatamente rivendicare ampia validità anche nel controllo degli impianti in esercizio. Il progetto prevedeva che periodicamente gli esercenti inoltrassero autonomamente all’Ufficio federale le nuove dichiarazioni di conformità, che sarebbero state poi verificate soltanto col metodo dei rilevamenti a campione. Nel complesso, il progetto di legge prevedeva un’ulteriore rafforzamento della responsabilità autonoma degli esercenti degli impianti e la contemporanea riduzione dell’attività di controllo dello stato. 22 Conformemente ai risultati della procedura di consultazione, il DATEC è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare entro la fine del 2004 un messaggio indirizzato al Parlamento. Il nucleo della riorganizzazione è l’unificazione delle procedure per la verifica della sicurezza dei sistemi tecnici. A tale scopo gli impianti e gli attrezzi vengono suddivisi in tre categorie in ragione del rispettivo potenziale di rischio. Il controllo della sicurezza per ognuna delle categorie menzionate viene eseguito in base a una procedura unificata, che definisce distintamente le responsabilità di esercenti degli impianti e autorità. La vigilanza dello stato diventa quindi più intensa al crescere del potenziale di rischio di un impianto. Secondo le informazioni in possesso degli autori, gli impianti elettrici a corrente forte dovrebbero rientrare nella categoria più bassa per quanto concerne il potenziale di rischio. Appare quindi evidente come la legislazione non tenda verso una più severa vigilanza da parte dello stato, bensì piuttosto accentui ulteriormente il sistema dell’ampia responsabilità propria già esistente nel settore degli impianti elettrici a corrente forte. H. Conclusione 1. Vigilanza preventiva nell’ambito della procedura di approvazione dei piani La vigilanza preventiva è illustrata in maniera approfondita nella legge sugli impianti elettrici e nella relativa ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani. Vengono chiaramente definiti sia lo svolgimento della procedura di approvazione che le prescrizioni da osservare materialmente in fase di decisione. È inoltre prescritto che l’IFICF effettui un controllo dell’impianto entro un anno dall’ultimazione dello stesso; la verifica si prefigge lo scopo di accertare se l’impianto è stato realizzato secondo le prescrizioni e in conformità ai piani approvati. 2. Vigilanza repressiva per gli impianti esistenti a. Fondamento Data la premessa del legislatore secondo cui, in linea di principio, l’economia energetica gestisce e sorveglia autonomamente i suoi impianti (art. 20 LIE), la normalizzazione della vigilanza repressiva non è particolarmente dettagliata, tuttavia è in sé coerente. Il criterio per l’esercizio della vigilanza sugli impianti elettrici deve essere desunto dal contesto generale del complesso dei regolamenti rilevanti per l’elettricità. 23 b. Forma Nell’art. 1 LIE la realizzazione e l’esercizio degli impianti a corrente forte e a corrente debole sono sottoposti alla superiore vigilanza della Confederazione. Nell’articolo 21 LIE la Confederazione affida tale vigilanza all’Ispettorato degli impianti a corrente forte, che deve effettuare la vigilanza e garantirla mediante controlli (art. 1 dell’ordinanza sull’Ispettorato degli impianti a corrente forte). Il controllo è lo strumento della vigilanza. Esso serve • alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a OLOGA). • all’esame periodico di particolari settori (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OLOGA). Con riferimento all’attività di controllo, dall’art. 25 OLOGA, il quale può essere applicato per analogia al presente interrogativo, si evince la seguente sistematizzazione: la vigilanza viene garantita attraverso l’attività di controllo, l’attività di controllo deve essere effettuata relativamente ad eventi e periodicamente. aa. relativamente ad eventi Il controllo relativo ad eventi reagisce ad avvenimenti attuali e disfunzioni contestate, che devono essere noti all’autorità responsabile. La possibilità della presa di conoscenza viene assicurata da un ventaglio di obblighi di annuncio; gli obblighi di annuncio vengono normalizzati in settori che il legislatore ha ritenuto sensibili nel senso di una regolamentazione motivata dalla sicurezza. Tali prescrizioni si trovano ad esempio in • art. 15 OPIE, in cui i possessori degli impianti elettrici vengono obbligati, limitatamente alla procedura di autorizzazione vera e propria, a notificare all’Ispettorato le modifiche delle condizioni riguardanti la sicurezza e le modifiche delle basi di valutazione; • art. 25 LIE, conformemente al quale gli esercenti di impianti a corrente forte devono fornire all’ispettorato i dati tecnici necessari per compilare una statistica; • art. 16 ordinanza sulla corrente forte, che impone agli esercenti di impianti a corrente forte di annunciare immediatamente a un organo di controllo ogni infortunio a persone dovuto all’elettricità e ogni danno di una certa entità; 24 • art. 9 cpv. 2 e art. 10 OLEI, conformemente ai quali in caso di possibili interferenze con altre linee elettriche o impianti l’esercente deve informare l’organo di controllo. L’autorità di vigilanza deve prendere conoscenza dei relativi annunci e deve decidere, tenendo conto della discrezionalità di decisione e di scelta, quali provvedimenti disporre. L’obbligo di annuncio disciplinato legalmente non comprende l’obbligo per l’autorità di vigilanza di effettuare controlli in tali materie; al contrario occorre considerare che, in linea di principio, è lo stesso esercente a dover effettuare le verifiche necessarie per il proprio impianto; gli obblighi di annuncio sono una limitazione della responsabilità propria autonoma del privato motivata da problemi prudenziali che devono valere come misura di vigilanza più blanda rispetto al diritto di accesso o al diritto di consultare la documentazione. bb. periodicamente Il controllo periodico non reagisce ad avvenimenti attuali, deve piuttosto garantire, mediante intervalli temporali definiti tra le verifiche, la conformità alla legge degli impianti da sottoporre a sorveglianza. Per l’IFICF non viene esplicitamente previsto alcun ritmo delle verifiche nel settore del controllo repressivo. La misura dei controlli repressivi deve pertanto essere desunta dalle norme in materia di vigilanza previste dalle leggi speciali. A seconda dello specifico interrogativo le indicazioni emergono • dall’art. 18 e seg. dell’ordinanza sulla corrente forte, secondo cui gli esercenti devono definire per ogni parte dell’impianto la frequenza dei controlli tenendo conto degli influssi esterni, la periodicità dei controlli non può essere superiore ai 5 anni e su ogni controllo effettuato deve essere steso un rapporto, e • art. 135 OLEI, secondo cui gli esercenti devono mantenere le linee in buono stato e sottoporle a controlli periodici; gli intervalli tra i controlli non devono superare 2 anni per le linee aeree ad alta tensione. Per quanto concerne la questione della periodicità dei controlli effettuati dagli esercenti competenti e dei relativi rapporti sui controlli, il ritmo dei controlli prescritto per gli esercenti è anche il criterio su cui si fonda l’attività di controllo dell’IFICF; un’attività di controllo che si svolge al medesimo ritmo e parallelamente all’attività di controllo degli esercenti è sufficiente, anche se non in tutti i casi è necessaria. 25 V. Attuazione della vigilanza sugli impianti elettrici a corrente forte da parte dell’IFICF A. Controllo preventivo dei nuovi impianti e degli impianti esistenti sottoposti a modifica 1. La decisione di approvazione dei piani a. Accreditamento L’IFICF è accreditato presso l’Ufficio federale di metrologia come organismo d’ispezione per le ispezioni degli impianti elettrici ad alta e a bassa tensione in relazione alla sicurezza e alla compatibilità ambientale (SIS 010). Inoltre Electrosuisse è complessivamente certificata come impresa (SQS 9004/ISO 9001/ISO 14001). b. Procedure interne L’IFICF dispone di un dettagliato manuale di procedure relativo alla procedura di approvazione dei piani (VHB-PV 03.01) contenente: • • • • • • • • l’elenco delle basi e delle direttive legali da osservare il regolamento di firma (competenze interne) le operazioni (schema) della procedura ordinaria e semplificata le checklist per i diversi tipi di impianti (tra cui anche quelle per le linee) l’ordine dei dossier le istruzioni per la stima del valore dell’impianto la documentazione di diverso tipo relativa alle stazioni MES gli indirizzi dei competenti uffici cantonali e uffici federali di collegamento A nostro parere il rispetto delle procedure menzionate garantisce il rispetto delle disposizioni pertinenti. 2. Collaudo degli impianti (ispezione di collaudo) a. Svolgimento del collaudo I nuovi impianti a corrente forte o gli impianti a corrente forte modificati vengono collaudati dall’IFICF nell’ambito di un’ispezione. Nel caso delle linee aeree vengono sottoposti segnatamente a verifica: • • • la realizzazione dell’impianto conformemente al progetto i conduttori i sostegni 26 • • le distanze (rispetto a suolo, alberi, edifici e superfici d’acqua) gli incroci e i parallelismi Dal 2002 viene steso un rapporto sull’ispezione che documenta il rispetto delle prescrizioni, ma stabilisce anche quale documentazione deve ancora essere presentata e quali misure devono ancora essere attuate. Le questioni in sospeso vengono sottoposte a sorveglianza e sono fissati i relativi termini. b. Delega dei compiti? aa. Situazione di partenza Nel 1998 presso l’ASE è stata implementata una più rigorosa separazione tra l’Ispettorato degli impianti a corrente forte dell’associazione e l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte come servizio speciale dell’ASE avente compiti pubblici (sullo stato precedente cfr. la brochure aziendale dell’ispettorato degli impianti a corrente forte [circa 1995]). Ciò ha determinato una netta separazione sul piano del personale, ma allo stesso tempo anche delle difficoltà di capacità del personale presso l’IFICF e un’eccedenza di capacità della sezione reti e installazioni dell’ASE, anch’essa incaricata fino a quel momento di compiti ispettivi. In data 22 febbraio 2002 l’IFICF ha successivamente conferito all’ASE un “mandato per l’esecuzione di compiti di controllo”. Per il 2002 il mandato è stato definito come segue: ”Collaudi degli impianti elettrici i cui piani sono stati autorizzati, 4.000 ore a Fr. 150.-/ora.” Per la delimitazione delle attività tra IFICF e ASE si rimanda alle “Istruzioni per la delimitazione delle attività tra IFICF e SEV BEREA e ASE nel settore del controllo delle installazioni” del 17 dicembre 2001. Tali istruzioni dichiarano nuovamente l’ASE competente per i collaudi nel caso in cui tra l’ASE e l’opera interessata esista un contratto di consulenza di controllo; per le opere e gli impianti senza contratto torna a valere la competenza dell’IFICF. Il contenuto dell’attuale modello di contratto include tra l’altro “Consulenza e controllo delle installazioni elettriche conformemente alla Legge sugli impianti elettrici (SR 734.0) e alle relative disposizioni esecutive”. La portata dei compiti di controllo e di consulenza è definita al punto 4 con ”a) Controllo degli impianti ad alta e bassa tensione: - Controllo conformemente all’ordinanza sulla corrente forte, escl. progetti di costruzione ... c) Superiore vigilanza I compiti di superiore vigilanza dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) sono compresi nel contratto. Un ispettore dell’IFICF darà attuazione a tali compiti e addebiterà direttamente a Elecrtosuisse il relativo compenso.” 27 In occasione del colloquio del 6 novembre 2003, al contrario, i rappresentanti dell’IFICF hanno spiegato il punto 4 sopra menzionato affermando che si intendono solo i controlli secondo l’art. 20 LIE e gli art. 17 - 19 dell’ordinanza sulla corrente forte e l’art. 135 segg. OLEI, ovvero quelli che deve effettuare lo stesso esercente. Il contenuto del punto 4 c sarebbe nuovamente (e unicamente) l’indennità per l’esecuzione dei compiti di superiore sorveglianza riscossa da Elecrtosuisse e trasmessa all’IFICF. La delega di compiti non sarebbe rientrata nelle intenzioni del punto 4 c, come risulta in particolare dal secondo periodo dello stesso. Il compito di controllo vero e proprio rimarrebbe agli ispettori dell’IFICF. bb. Presupposti della delega di competenza Secondo la dottrina e la prassi, le funzioni amministrative conferite per legge a una determinata autorità non possono essere delegate (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, p. 67). Quand’anche si volesse essere meno tassativi, è necessaria perlomeno una base legale che preveda la delega o consenta espressamente la subdelega; la delega necessita di un’autorizzazione avente forma almeno pari a quella con cui è stata fondata la competenza (Gygi, p. 67). cc. Il caso concreto aaa. La delega dei compiti L’art. 21 LIE stabilisce che il controllo sugli impianti a corrente debole e a corrente forte sia affidato a un Ispettorato da designarsi dal Consiglio federale. In esecuzione di tale disposizione, nell’art. 1 dell’ordinanza sull’Ispettorato degli impianti a corrente forte, il Consiglio federale ha designato come autorità di vigilanza e di controllo l’Ispettorato degli impianti a corrente forte, affidando a quest’ultimo anche competenze decisionali (cfr. art. 9 ordinanza sull’Ispettorato degli impianti a corrente forte). L’IFICF costituisce in forza di una legge esplicita un servizio speciale dell’ASE o Electrosuisse con contabilità propria. L’IFICF è a sua volta soggetto alla vigilanza del dipartimento DATEC. A completamento della legge il DATEC ha stipulato conformemente alla legge (art. 1 cpv. 2 ordinanza sull’Ispettorato degli impianti a corrente forte) un accordo contrattuale con l’IFICF. L’accordo stabilisce espressamente che l’ASE allestisca su mandato della Confederazione un Ispettorato degli impianti a corrente forte come proprio servizio con contabilità propria; l’IFICF è pertanto “un settore dell’ASE con potere di disposizione incaricato di compiti di diritto pubblico” (art. 1 cpv. 2 del contratto tra il DATEC e l’ASE). Il contratto prevede che, d’intesa con il DATEC, l’ASE possa anche incaricare l’IFICF di compiti che non costituiscono oggetto del contratto (art. 1 cpv. 3 del contratto menzionato); viceversa, tuttavia, la subdelega di compiti dell’IFICF all’ASE non è 28 prevista e, a causa della legge, non avrebbe neanche potuto essere prevista. Pertanto all’IFICF non è senza dubbio consentita la delega di competenze in materia di vigilanza. bbb. Ricorso consentito a uno strumento di esecuzione? Secondo quanto risulta dai contratti in questione, l’IFICF ha delegato “solo” competenze esecutive. Occorre pertanto chiedersi se l’obbligo di esecuzione della vigilanza ai sensi della legislazione sull’energia costituisca un compito pubblico o una cosiddetta attività amministrativa ausiliaria, che in linea di principio può anche avvenire mediante atti di diritto civile fino a quando non può avvenire nella legge dei terzi citati, in quanto in questo settore l’amministrazione dispone di uno spazio d’azione amministrativo in cui può decidere tenendo conto delle condizioni sociali, economiche, politiche e finanziarie la variante più vantaggiosa, efficiente e sostenibile dal punto di vista politico e sociale per la soluzione del compito. Conformemente alle basi legali è indubbio che la vigilanza sugli impianti elettrici rappresenti di per sé il compito pubblico; l’art. 2 ordinanza sull’ispettorato degli impianti a corrente forte indica chi deve assumersi tale compito esecutivo. Pertanto non rimane alcun margine per far derivare nuovamente dal compito esecutivo un’esecuzione “pratica”; e il compito non è ulteriormente divisibile e deve essere adempiuto dall’ufficio a tal fine designato dalla legge e con cui sono anche stati stipulati appositi accordi in materia di contratti di gestione, che già di per sé non consentono alcuna ulteriore delega. dd. Conclusione Gli autori ritengono non ammissibile la delega di obblighi di vigilanza da parte dell’IFICF all’ASE o all’Electrosuisse così come è stata effettuata nella lettera del 22 febbraio 2002. I collaudi dei nuovi impianti a corrente forte o degli impianti a corrente forte modificati eseguiti da Electrosuisse non possono essere considerati controlli secondo l’art. 13 OPIE. c. Secondo le informazioni fornite telefonicamente dal Signor Dario Marti (Progetti IFICF ) il 4 novembre 2003, l’affidamento di competenze di vigilanza e di controllo non concerne le linee ad altissima tensione; queste ultime sono state collaudate esclusivamente dagli ispettori dell’IFICF. Tale affermazione e i rapporti sui verbali di collaudo a disposizione (concernenti l’ispezione della linea da 380 kV Amsteg-Mettlen) portano a concludere che nel settore delle linee ad altissima tensione il collaudo è in mano all’IFICF. Gli autori non sono stati in grado di appurare se si tratti delle modalità di gestione abituali; sarebbero necessarie ulteriori attività di inchiesta. 29 3. Conclusione sull’adempimento generale del controllo preventivo La documentazione a disposizione degli autori porta a concludere che l’IFICF ottempera ai propri compiti di controllo preventivo nell’ambito della decisione di approvazione dei piani e del collaudo degli impianti di nuova realizzazione o degli impianti modificati della categoria 220/380 kV. Laddove in linea generale i collaudi degli impianti a corrente forte, eccettuata la rete ad altissima tensione, sono stati delegati mediante contratto a terzi, ad esempio a Electrosuisse, gli autori ritengono tale pratica non ammissibile. 4. La linea del Lucomagno e di San Bernardino in particolare Agli autori erano stati forniti i rapporti di collaudo dell’IFICF riguardanti la linea del Lucomagno (rapporti del 30 maggio e del 16 luglio 2002). Da tali rapporti emerge che ha avuto luogo una verifica sistematica delle corrispondenti tratte della linea. È stato segnatamente sottoposto a verifica l’adempimento delle prescrizioni sulle distanze di sicurezza. I rapporti includono inoltre gli ulteriori provvedimenti che la proprietaria dell’impianto deve disporre e la documentazione che deve ancora consegnare. I rapporti sono documentati in maniera verificabile e soddisfano l’obbligo di controllo legalmente previsto secondo l’art. 13 OPIE. B. Il controllo di sorveglianza 1. La sorveglianza periodica a. Le operazioni di controllo dell’IFICF Conformemente all’audizione dei responsabili dell’IFICF del 29 ottobre 2003 e alle informazioni scritte dell’IFICF del 1 novembre 2003 vengono eseguite delle ispezioni presso gli esercenti delle reti ad altissima tensione nell’ambito della vigilanza sui progetti in corso. Pertanto di norma anche i progetti in corso costituiscono oggetto. Si consultano i rapporti sui controlli con il metodo dei rilevamenti a campione e si effettuano colloqui con i responsabili della posa delle condutture. Nell’ambito della vigilanza sull’esercizio viene sottoposto a controllo il concetto di sicurezza (scenari, concetti di distribuzione) dell’opera interessata; la documentazione viene consultata sul posto, senza eseguire copie. I vizi riscontrati negli impianti vengono comunicati verbalmente, i danni più gravi vengono comunicati in forma scritta; la loro riparazione è verificata durante l’ispezione successiva. Non viene steso un rapporto scritto sull’ispezione, tuttavia ne è prevista l’introduzione nel corso del 2004. Per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica di piccole dimensioni, con le quali non ha luogo un contatto continuo sulla base dei progetti in corso, vengono effettuate e documentate separatamente apposite ispezioni. 30 Come ulteriore fonte di informazioni l’IFICF ricorre alla consultazione dei rapporti sui controlli stesi nell’ambito dei contratti di controllo e di consulenza tra una folta serie di imprese di distribuzione dell’energia elettrica di grandi dimensioni e Electrosuisse secondo l’art. 20 LIE, art. 19 ordinanza sugli impianti a corrente forte e art. 136 OLEI. L’IFICF vi ricorre utilizzando il metodo dei rilevamenti a campione. b. Delega contrattuale del controllo di sorveglianza? aa. Come già affermato in precedenza alla let. A/2/b, esiste un mandato di esecuzione dell’IFICF all’ASE/Electrosuisse per l’esecuzione del collaudo degli impianti con i possessori dei quali Electrosuisse ha stipulato un contratto di consulenza e di controllo. L’istruzione IFICF del 17 dicembre 2001, come risulta dal relativo testo, affida tuttavia a Electrosuisse anche il controllo di sorveglianza vero e proprio (vigilanza sugli impianti ad alta tensione), anche in questo caso sempre presupponendo l’esistenza di un legame contrattuale con il possessore dell’impianto. Tuttavia ciò contrasta ancora con l’interpretazione dei contratti di consulenza e di controllo di Electrosuisse (lett. A/2/b/aa precedente), secondo cui con i relativi contratti sarebbe stato affidato solamente il controllo interno dei possessori degli impianti. Per gli impianti il cui possessore non ha stipulato alcun contratto con Electrosuisse continua comunque ad essere competente l’IFICF in qualità di autorità di vigilanza. bb. Come già dettagliatamente illustrato, gli autori ritengono che dal punto di vista giuridico vada esclusa la delega delle competenze di vigilanza dell’IFICF a terzi. Le ispezioni nell’ambito dell’adempimento contrattuale da parte di Electrosuisse hanno un carattere meramente privato e non possono esonerare l’IFICF dai suoi obblighi di vigilanza. cc. Agli autori sono stati forniti i contratti di consulenza e di controllo tra la proprietaria della linea del Lucomagno e della linea di San Bernardino ed Electrosuisse. Essi si basano in parte su un modello contrattuale non più in uso (contratti EGL); il contenuto di tali contratti è l’affidamento della consulenza tecnica in materia di sicurezza e dei controlli obbligatori sugli impianti a corrente forte all’Ispettorato degli impianti a corrente forte dell’ASE. Contrattualmente non viene toccato nessun compito dell’IFICF. Con il concetto del controllo obbligatorio si intendono qui i controlli interni eseguiti dai possessori degli impianti secondo l’art. 20 LIE, artt. 17 – 19 ordinanza sugli impianti a corrente forte e art. 135 segg. OLEI. 31 D’altra parte il contratto di consulenza e di controllo tra Atel Versorgungs AG (AVAG) e l’ASE si basa sul modello di contratto attuale già menzionato, ma con la fondamentale differenza che non vengono menzionati i “compiti di superiore vigilanza” dell’IFICF (punto 4 c del modello di contratto). Conformemente all’istruzione dell’IFICF del 17 dicembre 2001 ciò può significare che effettivamente, in conseguenza della mancanza di un accordo contrattuale, non deve essere affidata nessuna funzione di vigilanza. Gli autori si attengono di seguito a tale interpretazione. Per quanto concerne la linea di San Bernardino, quindi, in linea generale a nostro avviso la vigilanza permane all’IFICF, mentre nel caso della linea del Lucomagno la situazione non è chiara a causa del quadro contrattuale. c. Secondo le informazioni fornite telefonicamente dal Signor Dario Marti (Progetti IFICF) il 4 novembre 2003, le competenze di vigilanza e di controllo sulle linee ad altissima tensione sono state attuate esclusivamente dagli ispettori dell’IFICF. Tale affermazione corrisponde all’interpretazione contrattuale illustrata alla lett. b/cc. 2. Controllo relativo ad eventi Nell’ambito del controllo relativo ad eventi l’IFICF deve reagire ad avvenimenti attuali o a comunicazioni del possessore dell’impianto (al riguardo cfr. in dettaglio punto III/H/2/b). A causa dei tempi ristretti concessi per la redazione della presente perizia, gli autori hanno dovuto rinunciare alla verifica di tali procedure negli anni passati. 3. Conclusione sull’adempimento generale del controllo di sorveglianza da parte dell’IFICF Le imprese di distribuzione dell’energia elettrica di grandi dimensioni e, di conseguenza, anche i possessori delle reti ad altissima tensione si mantengono costantemente in contatto con l’IFICF. Inoltre si effettuano continuamente collaudi di nuovi impianti o di impianti modificati e riunioni sui progetti in corso. Alla luce di tali circostanze, l’IFICF ha rinunciato a speciali ispezioni periodiche “senza motivo” e ha svolto la propria attività generale di controllo nell’ambito delle visite determinate da particolari avvenimenti (verifica dei rapporti periodici sui controlli; verifica delle parti di impianti da collaudare e simili). In tal senso non si può pertanto contestare all’IFICF di non aver ottemperato all’obbligo di effettuare controlli periodici o relativi a eventi. Gli autori sono tuttavia dell’avviso che finora si sia dedicata troppo poca attenzione alla documentazione dell’attività di controllo. Controlli efficaci presuppongono la verificabilità; così non accade attualmente per quanto riguarda la documentazione. Ma occorrerebbe anche attribuire maggiore peso alla netta separazione tra i compiti contrattuali di Electrosuisse e 32 i compiti di vigilanza non delegabili dell’IFICF. Gli autori sono dell’avviso che le formulazioni contrattuali debbano essere sottoposte a una verifica. 4. La linea del Lucomagno e di San Bernardino in particolare L’IFICF si mantiene in costante contatto con gli esercenti degli impianti della linea del Lucomagno e della linea di San Bernardino. In tal senso, come illustrato al punto 3, hanno avuto continuamente luogo collaudi di nuovi impianti o di impianti modificati nell’ambito dei quali sono state sottoposte a ispezione anche altre parti degli impianti. Per quanto concerne la documentazione vale quanto già affermato al punto 3; manca la semplice verificabilità delle attività di controllo svolte sulla base dei documenti. Occorrerebbe inoltre chiarire la menzionata problematica dei diversi contratti nel triangolo Electrosuisse, possessori degli impianti e IFICF. Baden, lì 10 novembre 2003