Gestione del divieto di fumo ed alcool

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Gestione del divieto di fumo ed alcool
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17.2
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17.1
Il divieto del fumo di tabacco
Il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche
Indicazioni per una gestione integrata fumo-alcol
17
Il divieto del fumo di tabacco
Da un punto di vista strettamente normativo, la scuola è stata identificata
come ambiente dove far rispettare il divieto di fumo già con la L. 584/75.
Peraltro, la normativa di estensione del divieto (L. 3/03) offre lo spunto
per aggiornare le motivazioni ed i metodi di intervento nella scuola sul
tema del fumo di tabacco. Sono aumentate le informazioni sui danni del
fumo attivo e in particolare su quello passivo ed è profondamente mutata la sensibilità dell’opinione pubblica a riguardo, per cui oggi non è più
immaginabile una scuola che non abbia un piano di intervento specifico
coerente con i livelli normativi ed educativi, tanto più che molti giovani
iniziano a fumare proprio durante il periodo scolastico.
Nella scuola il rispetto della normativa concernente il divieto di fumare,
oltre a proteggere dai danni del fumo passivo e incoraggiare i fumatori a
smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero di sigarette,
ha un’importante valenza nell’ambito dell’educazione alla convivenza
civile.
Il divieto di fumo nella scuola è disciplinato dalla L. 584/75; successivamente la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.01
Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di
fumo ha fornito precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di
fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni
ed alle modalità d’applicazione nei locali aperti al pubblico. La Circolare
stabilisce che nei locali in cui si applica il divieto devono essere esposti
cartelli con l’indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni
applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell’autorità cui compete accertare le infrazioni. Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno
Riferimenti
normativi
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
Indicazioni
per
l’applicazione
del divieto
di fumo
o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali
infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente.
La L. 3/03, infine, ha ribadito i divieti già in vigore ed ha esteso il divieto
in tutti i locali chiusi e a tutti i luoghi di lavoro; fanno eccezione solo i
locali privati non aperti ad utenti, lavoratori o pubblico e quelli riservati ai
fumatori e come tali contrassegnati.
Tutte le scuole pubbliche e private sono, quindi, tenute al rispetto del
divieto di fumo in ogni loro locale.
Il divieto di fumo va applicato integrandolo con le norme sulla sicurezza
sul lavoro e inserito nel Documento di valutazione dei rischi; il fumo di
sigaretta rappresenta infatti un importante fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Poiché l’applicazione del divieto di fumo, in base alla L. 3/03, elimina di
fatto l’esposizione lavorativa a fumo passivo, la valutazione dei rischi
non dovrà verificare l’intensità di tale esposizione, ma dovrà affrontare i
seguenti argomenti, come indicato anche al punto 5 dell’Accordo StatoRegioni del 16.12.04:
golamento della scuola, nomina degli incaricati della vigilanza), con
definizione dei ruoli dei dirigenti, dei preposti e del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il coinvolgimento del Medico competente
(se presente) e dei RLS
chiusi. Infatti, al fine di prevenire tra i giovani l’inizio dell’abitudine al
fumo e di educare alla salute anche attraverso il valore dell’esempio,
nel regolamento potrebbe essere inserita l’indicazione di rendere libere dal fumo anche aree aperte di pertinenza delle scuole, come
suggerito da alcune normative regionali (ad es. LR Emilia Romagna
17/07, LR Toscana 25/05). Tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e vi dovrà essere apposta idonea cartellonistica
eventuale individuazione di spazi riservati ai fumatori, a norma del
DPCM 23.12.03. La realizzazione di tali aree non è in alcun modo obbligatoria, ogni datore di lavoro valuterà come procedere in base alla
propria situazione, anche economica (visto l’elevato costo dell’impiantistica). E’ risaputo che negli ambienti di lavoro la non disponibilità delle sale per fumare ha favorito una riduzione del fenomeno (numero di
sigarette e di fumatori), tuttavia in alcuni casi si è verificato un aumento
delle infrazioni per il fatto di fumare in luoghi vietati, in particolare nei
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
servizi igienici. Per quanto riguarda la scuola, in considerazione del
suo ruolo educativo, sarebbe opportuno che tali aree non venissero
realizzate, come suggeriscono alcune indicazioni normative (Legge
Provincia autonoma di Bolzano n. 6/06), anche se questo potrà significare una politica di controllo e sorveglianza più impegnativa
la sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e
passivo, sulle misure dì prevenzione del fumo adottate nel luogo di
lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di
fumare
retta intesa come pericolo di incendio o di esplosione: se nella scuola
esistono luoghi con particolari rischi (laboratori di chimica, biologia,
laboratori tecnici, ambienti con impiego di prodotti pericolosi e sostanze infiammabili), dovrà essere imposto il divieto di fumo anche ai
sensi delle norme specifiche per la prevenzione incendi.
Per favorire l’applicazione della norma sul fumo si riporta un esempio di
regolamento e il fac-simile del verbale di accertamento tratti dal manuale “Verso una scuola libera dal fumo: guida per il controllo del fumo di
tabacco negli ambienti scolastici”.
Esempio
di regolamento
sul divieto
di fumo
nella scuola
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE
E NEI LOCALI DELL’ISTITUTO
Art. 1. Scopo e campo di applicazione
Con il presente Regolamento l’Istituto si impegna a:
articolazione organizzativa
comunità locale) nella realizzazione delle stesse
-
Art. 2. Riferimenti normativi
Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
nare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del
Art. 3. Locali soggetti al divieto
-
Altresì il divieto viene esteso ai seguenti spazi esterni:
posti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo
Art. 4. Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto
E’ compito dei responsabili preposti:
posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto
-
-
-
Art. 5. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione
verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione sco-
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
-
-
Art. 6. Sanzioni
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
I dipendenti che non osservino il divieto possono anche essere sottoposti a
-
-
Art. 7. Pagamento delle sanzioni
in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato
Il trasgressore dovrà versare la somma secondo le seguenti modalità:
- se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente di una scuola
- se la sanzione è stata inflitta da un incaricato dipendente da una scuola
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
A comprova dell’avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o
Art. 8. Scritti difensivi
l’interessato può far pervenire scritti difensivi all’Autorità a cui è stato inoltrato
Art. 9. Norma finale
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
L. 584/75 e art. 51 L. 3/03
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L. 68/81
Esempio
di modulo
di verbale
per infrazione
del divieto
di fumo
In data ……………...….….…. alle ore………..……...........….
nei locali del ……………………….....................................................…………
il sottoscritto ………………………………………………………..........…………
incaricato dell’accertamento delle infrazioni al divieto di fumo,
HA ACCERTATO
HA VIOLATO le disposizioni contenute nella L. 584/75 e L. 3/03,
avendo constatato che lo stesso stava fumando all’interno
………………………………………………………………………………………
di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bam-
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
La somma sopraindicata dovrà essere versata a …………………………....,
utilizzando ……………………………………................................……………,
trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla (indicare ufficio della
) ……………..................................................…….
Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al comma
2 dell’art. 18 della L. 689/81, quali l’ingiunzione di pagamento della somma
dovuta da parte di (citare l’Autorità competente a ricevere l’importo)
……………………………………………………..........................................……
Si fa presente che per l’art. 18 della L. 689/81 è facoltà di colui al quale è stata
contestata la violazione ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando a (citare l’Autorità competente a ricevere il rapporto)
………………………...……………....................................................…………
scritti difensivi e/o documenti e/o chiedere di essere sentito in merito alla
sanzione.
L’interessato all’atto della contestazione dichiara
………………………………………………........................................................
.....................................................................................................................…
Il presente atto viene notificato mediante consegna a
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Il divieto di somministrazione e assunzione
di bevande alcoliche
L’alcol è al terzo posto tra i fattori di rischio per la salute nell’Unione
Europea davanti a sovrappeso-obesità e dietro soltanto al tabacco e
all’ipertensione.
Il consumo di alcol interessa tutte le fasce di età, ma assume caratteristiche particolarmente preoccupanti soprattutto tra i giovani fino ai 35
anni.
In Italia si registra un aumento significativo del consumo tra i giovani, al
quale si associano incidenti stradali in particolare nelle notti di venerdì
e sabato; un incremento del consumo di sostanze alcoliche diverse da
quelle tradizionali, in particolare lontano dai pasti; una sempre crescente adesione ai modelli tipicamente nord europei del “binge drinking” e
cioè del consumo di quantità notevoli in un’unica occasione; infine un
aumento del consumo d’alcolici nel sesso femminile. In particolare, ciò
che preoccupa è la precocità di avvio al consumo alcolico con un’età
Consumo
di alcol
tra i giovani
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
Riferimenti
normativi
Accertamenti
alcolimetrici
per il
personale
docente
Vedi anche
cap. 13.2
media di 12,2 anni, di poco inferiore a quella europea di 12,5 anni.
La normativa italiana relativa al consumo di alcol in ambiente di lavoro
è attualmente in fase di revisione sulla base dell’art 41 del D.Lgs. 81/08
che prevedeva l’emanazione entro il 31.12.09 di un accordo in Conferenza Stato Regioni; tale impegno al momento risulta disatteso, anche
se la materia è oggetto di approfondimento da parte del Coordinamento
tecnico delle Regioni e dei Ministeri competenti. In particolare dovranno essere riviste le modalità per l’accertamento di alcol dipendenza e
tossicodipendenza. Al momento quindi la materia è disciplinata dalla L.
125/01
e successivo Provvedimento attuativo del 16.03.06.
La L. 125/01 afferma il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le categorie di lavoratori individuate dal Provvedimento attuativo del 16.03.06, ratificante in materia l’Accordo Stato-Regioni, tra le quali sono previsti “gli insegnanti di scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado”. La stessa Legge stabilisce,
inoltre, la possibilità di sottoporre il lavoratore (nella scuola limitatamente al personale docente) ad accertamenti alcolimetrici e che questi possono essere effettuati in via esclusiva dal MC o dal medico del lavoro dei
Servizi Pubblici di prevenzione. Relativamente alla sorveglianza sanitaria nei confronti di queste categorie di lavoratori, al momento, in attesa
dell’Accordo Stato-Regioni, l’interpretazione prevalente della norma non
la considera obbligatoria.
Nell’approccio alle problematiche legate all’alcol nei luoghi di lavoro
devono essere distinte l’attuazione del divieto di assunzione e somministrazione di alcol per le mansioni inserite nell’elenco di cui al Provvedimento 13.03.06 e la condizione di abuso alcolico (etilismo acuto e
cronico) di un dipendente.
Indicazioni
organizzative
e formative
Per quanto riguarda il primo aspetto, è bene che venga formalizzata
nel DVR la gestione del divieto di assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche durante il lavoro, indicando le conseguenti misure
organizzative da adottare:
(es. mensa, distributori automatici, bar interno)
orario di lavoro e il dovere di presentarsi al lavoro sobri. Per equità
di comportamento, ma soprattutto per la valenza educativa, il divieto
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
dovrebbe essere esteso a tutto il personale dipendente, non solo a
quello docente, e agli allievi
di counselling nei casi patologici
ecc.), anche avvalendosi delle specifiche strutture delle ASL (Ser.D,
Dipartimenti di Prevenzione, Servizio educazione salute, ecc.).
Per quanto riguarda la condizione di abuso alcolico, nel caso di una
situazione di etilismo acuto, in considerazione del precetto generale
dell’art. 2087 del CC che impone al datore di lavoro di attivarsi per eliminare le situazioni di pericolo, l’evidenza di un lavoratore in condizioni
di non efficienza psicofisica fa scattare l’obbligo di fare tutto il possibile,
nell’ambito dei propri poteri, per evitare che tale persona sia di pregiudizio per la propria sicurezza e/o per quella di terzi. Nella scuola tuttavia
non si tratta tanto di evitare una situazione pericolosa per il lavoratore
o per i suoi colleghi quanto piuttosto di evitare situazioni negative dal
punto di vista educativo. Concretamente, quindi, il dirigente dovrà fare
in modo che il lavoratore, in manifeste condizioni di abuso alcolico, non
acceda al posto di lavoro, ma rimanga in un ambiente protetto in attesa
di essere accompagnato a casa (se non è in condizioni di lavorare non
è nemmeno in grado di guidare).
Nel caso, invece, di un dipendente che presenta situazioni di difficile
gestione o per la presenza di gravi patologie alcol-collegate (lunghe assenze per malattia), o per alterazioni del comportamento, tali da renderlo inidoneo al lavoro, il dirigente scolastico può chiedere l’intervento del
collegio medico di cui alla Commissione Medica di Verifica del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 3 del DM Economia
e finanze 12.02.04 e art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/01). Il ricorso è
ammesso alla Competente Direzione di Sanità Militare territoriale di cui
all’art. 5 della L. 416/26 e s.i. A questo proposito si ricorda che il DPR
309/90 prevede la concessione di un “periodo di aspettativa dal lavoro”
di durata massima di tre anni per il lavoratore che si sottopone ad un
programma terapeutico o di riabilitazione.
Indicazioni
per la
gestione
dei casi
problematici
Vedi anche
cap. 13.5
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
17.3
Indicazioni per una gestione integrata
fumo-alcol
L’applicazione puntuale e coerente del divieto di fumo e di assunzione
di bevande alcoliche nella scuola, forse più che in altri contesti organizzativi, implica necessariamente l’integrazione tra le azioni tese all’osservanza delle norme e l’attivazione di processi di modifica dei comportamenti.
Questo significa che non si devono prendere in considerazione solo i
comportamenti, ma anche i valori interiorizzati, le convinzioni, le comunicazioni, gli atteggiamenti, le motivazioni, propri di ciascun istituto scolastico.
Innanzitutto, dall’analisi delle norme relative al divieto di fumo, emerge
l’opportunità di integrare organicamente nell’organizzazione di ogni istituto le misure previste (regolamento, nomina funzionari incaricati della
vigilanza, adozione modulistica, cartellonistica).
Per il divieto di assunzione di bevande alcoliche le norme vigenti non
sono così strutturate, per cui si consiglia di adottare una politica analoga
a quella suggerita per il fumo: redigere un regolamento, estendere agli
incaricati già nominati per il controllo sul fumo le competenze di vigilanza anche rispetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, rendere
manifesto il divieto sull’alcol per mezzo di specifici manifesti o cartelli.
Gli aspetti comunicativi possono diventare momento educativo, coinvolgendo gli allievi nella elaborazione di strumenti divulgativi (manifesti,
cartelli, depliant informativi, ecc.).
Promozione
di una
cultura fumo
e alcol free
E’ necessario favorire una cultura organizzativa che valorizzi il ruolo di
ognuno nel costruire il cambiamento e, al contempo, alimenti le motivazioni individuali a impegnarsi in tale processo. Ogni processo di cambiamento, infatti, scatena inevitabilmente, nelle organizzazioni, una serie di
resistenze che richiedono, di volta in volta, di essere individuate, esplicitate, elaborate.
Per raggiungere tali obiettivi, occorre progettare e realizzare con gra-
17 - Gestione del divieto di fumo e alcol
dualità, ma anche con coerenza e continuità, un piano di azioni finalizzato a:
rispettino le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, fra le quali, il
divieto di fumo e il divieto di assunzione di bevande alcoliche
bili e frequentati dagli allievi (cortili, aree limitrofe alle entrate, ecc.)
mento coerente (es. non bere bevande alcoliche in presenza di allievi, non fumare anche in aree non inserite nel divieto)
di prevenzione e, nello specifico, rispetto ai danni causati dal fumo e
dall’alcol
genitori e la valorizzazione della cooperazione tra tutte le componenti
scolastiche, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.
Per rendere concrete tali prospettive di lavoro si richiamano di seguito le
procedure previste dalle norme vigenti e le specifiche competenze degli
Organi collegiali.
Competenze
degli Organi
Collegiali
Piano offerta formativa (POF). In quest’ambito trova spazio la realizzazione dei progetti educativo-formativi di prevenzione del tabagismo e di abuso di alcol, valorizzando così l’applicazione del dettato
normativo sul divieto di fumo e alcol a scuola.
Regolamento comportamento allievi. Previsto dall’art. 14 comma 2
DPR 275/97 come giusto completamento del POF, sostenuto dall’art.
4 DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti), rappresenta il diretto esercizio di potestà sanzionatorie e disciplinari adeguate al contesto e al target, nonché lo strumento di coerenza fra tra
le azioni educative espresse nel POF e l’agito quotidiano.
Per quanto riguarda il fumo, si riportano in bibliografia alcuni progetti
ritenuti buone pratiche facilmente riproducibili, in grado di coinvolgere
tutte le componenti scolastiche.
Interventi
educativi
contro
il tabagismo