Diapositiva 1 - Provincia di Padova
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PROVINCIA DI PADOVA Settore Ambiente EMISSIONI IN ATMOSFERA AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE Presentazione aggiornata a maggio 2010 TIPOLOGIE di AUTORIZZAZIONI: N. 5560: autorizzazione a carattere generale generica N. 5563: impianti di frantumazione inerti N. 5565: allevamenti di bestiame N. 5562: impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso N. 5564: impianti di produzione calcestruzzi N. 5561: attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti effettuate in maniera non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di impianto. Art. 269 comma 12 D.Lgs. 152/2006 N. 5659: impianti termici produttivi e impianti termici civili aventi potenza termica nominale per combustibile utilizzato uguale e/o superiore ai valori soglia riportati all’art. 269 comma 14 e all’art. 282 comma 1 del D.Lgs.152/2006. CHI PUO' ADERIRE: • Possono inoltrare richiesta di adesione alle autorizzazioni generali solo le Ditte in possesso dei requisiti riportati nelle prescrizioni dalle autorizzazioni stesse. • in mancanza di uno qualunque dei requisiti tali ditte sono tenute a presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria • l’Amministrazione Provinciale può negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Oltre alla mancanza di requisiti...non si può aderire alle autorizzazioni generali in caso di: - emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (come individuate dalla parte II dell’allegato 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06); - utilizzazione di sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 52/97, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; Tali attività/impianti sono soggetti ad autorizzazione in procedura ordinaria (art. 269 e art. 275) Diniego autorizzazione : Le Ditte che hanno aderito alle autorizzazioni di carattere generale e che per effetto delle emissioni delle proprie attività arrecano inconvenienti ambientali o sono oggetto di segnalazioni di inconvenienti perché non rispettano le prescrizioni delle autorizzazioni, oltre ad essere sottoposti alle sanzioni previste dalla legge, devono presentare domanda per l’autorizzazione in procedura ordinaria. Tali attività/impianti sono soggette ad autorizzazione in PROCEDURA ORDINARIA (art. 269 e art. 275) ALLEVAMENTI, IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE INERTI e IMPIANTI DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO L'adesione all'autorizzazione generale è UNA POSSIBILITA', non è un obbligo. Nel caso la ditta NON rispetti TUTTE le prescrizione previste dall'autorizzazione DEVE presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria. AVVERTENZA La richiesta di adesione è preventiva • La Ditta è tenuta a rispettare: – tutte le prescrizioni previste in apposito articolo del provvedimento autorizzativo – le norme di legge, anche se non esplicitamente richiamate nell’autorizzazioni. CHI HA GIA’ ADERITO alle precedenti autorizzazioni generali revocate dalla Provincia Le ditte che hanno precedentemente aderito (sulle quali l’Amministrazione provinciale non ha espresso parere negativo) si ritengono autorizzate e non sono tenute a presentare nuova richiesta di adesione. NB: Per esse valgono le prescrizioni contenute nelle nuove autorizzazioni. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE ADESIONI DEFINIZIONI utili per compilare le domande: • nuovo impianto: gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 (28/04/2006); • modifica di impianto: modifiche sostanziali di impianto esistente (ex art. 15a D.P.R. 203/88); in tal caso deve essere barrata anche una delle 2 caselle che identificano le definizioni seguenti: • impianto esistente al 1988: gli impianti che seppur esistenti all’88 non hanno mai presentato domanda di autorizzazione (autodenuncia) e gli impianti esistenti all’88 che hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 12 ex D.P.R. 203/88 • impianto esistente al 2006: gli impianti non esistenti al 1988 ed autorizzati anteriormente al 27/04/2006 • impianto autorizzato dopo il 28/04/2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006). ART.12 DPR 203/88 Attività esistenti dall'88 ma non dichiarate nell'art. 12 in quanto non dotate di aspirazione (emissioni diffuse) o di convogliamento all'esterno (quindi reimmissione in ambiente di lavoro) Sono considerati impianti ESISTENTI all'88 NB: in caso di convogliamento delle emissioni negli anni successivi all'88, la modifica deve essere stata eseguita prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006! IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI P < soglie art. 269 comma 14 prima del 2006: emissioni scarsamente rilevanti ai sensi del DPR 25/07/1991 P > soglie art. 269 comma 14 prima del 2006: autorizzati ai sensi del DPR 203/88 D.Lgs. 152/2006 Esenzione ai sensi dell'art. 269 comma 14 Autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 IMPIANTI TERMICI CIVILI P < soglie art. 269 comma 14 prima del 2006: emissioni escluse ai sensi del DPCM 21/07/1989 P > soglie art. 269 comma 14 prima del 2006: emissioni escluse ai sensi del DPCM 21/07/1989 D.Lgs. 152/2006 Esenzione ai sensi dell'art. 269 comma 14 Autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 entro termini previsti dall'art. 281 ATTENZIONE La definizione di IMPIANTO TERMICO data dall'Allegato I del DPR 25/07/1991 è stata modificata con il D.Lgs. 152/2006 parte V titolo II. CAMBIO RAGIONE SOCIALE e/o SUBENTRO NUOVA ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE Allegare: MODULO CAMBIO RAGIONE SOCIALE ANALISI ALLE EMISSIONI (anche già effettuate dal precedente proprietario/ditta) DICHIARAZIONE “Le analisi allegate si ritengono rappresentative della presente attività assoggettata all’autorizzazione di carattere generale, non essendoci stata alcuna variazione del ciclo produttivo successivamente all’effettuazione di tali analisi” Nota: le analisi allegate dovranno essere valide per i limiti temporali indicati nell'autorizzazione (2 o 5 anni). MODIFICA IMPIANTO RIPRESENTARE ADESIONE! (barrando la casella “modifica d’impianto”) INDICARE: camini esistenti camini nuovi e/o aggiunta di attività AGGIORNAMENTO COMPLETO DELLA DITTA DATA AVVIO ed effettuazione ANALISI solo per i camini nuovi e/o modificati NUOVO IMPIANTO L'adesione con l'indicazione NUOVO IMPIANTO è riferita a: ditte che iniziano l'attività in un nuovo sito produttivo; ditte che effettuavano attività scarsamente rilevanti e ora intendono avviare attività per cui è prevista l'autorizzazione TRASFERIMENTO Per il nuovo sito produttivo: presentare preventiva adesione come NUOVO IMPIANTO; Per il sito produttivo da dismettere: comunicare la data di CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'. AVVIO DELL'IMPIANTO • La ditta nell'adesione DEVE INDICARE OBBLIGATORIAMENTE una data di avvio dell’impianto, anche presunta, successiva di almeno 45 giorni dalla data di invio della Raccomandata • Dalla data di avvio indicata iniziano a decorrere i 45 giorni utili per la presentazione delle analisi a camino. • In caso di posticipo di tale data COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE la nuova data di avvio. • Da tale nuova data ripartono i 45 giorni utili per la presentazione delle analisi. MODIFICHE NON SOSTANZIALI (art. 269 comma 8) vanno SEMPRE COMUNICATE con apposito modello trascorsi 60 gg dalla comunicazione, in caso di mancata risposta da parte della Provincia, tali modifiche possono essere eseguite LINEE GUIDA TECNICHE... Attività dell’Allegato 4 parte II° senza emissioni e senza convogliamenti NO ADESIONE Le attività della parte II dell'allegato 4 vanno sempre autorizzate Chiarimenti: Emissioni DIFFUSE Emissioni non aspirate e non convogliate ≠ REIMMISSIONE in ambiente di lavoro Emissione aspirate ma non convogliate all'esterno EMISSIONI DIFFUSE tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile EMISSIONI DIFFUSE Tutte le attività devono essere convogliate ATTENZIONE: vale anche per - INCOLLAGGIO - LAVORAZIONI DEL LEGNO - PROCESSI DI STAMPA NOTA: si accettano come UNICHE DEROGHE quelle ESPRESSAMENTE CONCESSE DALLO S.P.I.S.A.L. REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO previa aspirazione e filtrazione concessa per SALDATURA ED ASSIMILATE (punto 30 All. 2) TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI METALLI (punto 34 All. 2) VERNICIATURA A POLVERE (punto 8 All. 2) RICARICA TONER (punto 3 All. 2) ATTENZIONE: valutare se le emissioni contengono cancerogeni (es. acciai con Cromo VI o Nichel respirabile e insolubile, Polveri da legni duri) ...REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO Alla Provincia va dichiarata la presenza del sistema di aspirazione e abbattimento con reimmissione dell’aria in ambiente di lavoro. La valutazione dell'efficienza responsabilità della ditta. del sistema è I sistemi devono tener conto delle specifiche norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro e dell’orientamento dei locali Servizi di Prevenzione per gli Infortuni e la Salute negli Ambienti di Lavoro (SPISAL). UNIFICAZIONE DEI CAMINI: ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve avere un solo punto di emissione le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione impianti esistenti entro 3 anni dall’adesione nuovo/modifica impianto DA SUBITO CASI PARTICOLARI AUTORIZZAZIONE GENERALE GENERICA ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 30: Saldature di oggetti e superfici metalliche vengono assimilate anche le attività di: OSSITAGLIO TAGLIO AL LASER TAGLIO AL PLASMA FORGIATURA SALDOBRASATURA …… SALDATURA Inserita nel ciclo produttivo (anche ritocchi e finiture): emissione convogliata a camino oppure aspirazione con reimmissione in ambiente di lavoro Emissioni sottoposte ad autorizzazione Manutenzione occasionale degli impianti: emissione convogliata a camino oppure aspirazione con reimmissione in ambiente di lavoro oppure emissione diffusa Emissioni esentate assimilate a quelle dell'art. 272 comma 5 AUTORIZZAZIONE GENERALE GENERICA ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 34: Trattamenti meccanici superficiali dei metalli e di altri materiali ATTENZIONE: adeguare le tipologie di inquinanti analizzati sulla base delle materie prime utilizzate Trattamenti meccanici superficiali dei METALLI Inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (esenzione) AGGRAFFATURA, ALESATURA, BORDATURA, BURATTATURA, CALANDRATURA, CESOIATURA, CONIFICATURA, FILETTATURA, FORATURA, FRESATURA, FUSTELLATURA, IMBUTITURA, LIMATURA, MASCHIATURA, PIALLATURA, PIEGATURA, RASTREMATURA, STAMPAGGIO E TAGLIO A FREDDO, TORNITURA, TRANCIATURA, TRAPANATURA. Adesione all’autorizzazione carattere generale generica ricadenti nell' ALLEGATO N. 2 PUNTO N. 34: AFFILATURA, CARTEGGIATURA, FINITURA, GRANIGLIATURA, LAPIDELLATURA, LAPPATURA, LASTRATURA, LEVIGATURA, LUCIDATURA MECCANICA, MOLATURA, RETTIFICA, SABBIATURA, SATINATURA, SBAVATURA, SMERIGLIATURA, SPAZZOLATURA. AUTORIZZAZIONE GENERALE GENERICA... produzioni di lenti per occhiali di vetro e resina: assimilate al punto 8 dell'allegato n. 2 dell'adesione riempimento di toner e cartucce: assimilate al punto 3 dell'allegato n. 2 dell'adesione ATTIVITA’ di CARROZZERIA Allegato n. 2 dell'adesione: indicare punto 2 Se viene eseguita anche: SALDATURA Indicare ANCHE: allegato n.2, punto n. 30 CARTEGGIATURA Indicare ANCHE: allegato n. 2, punto n. 34 LAVAGGIO PISTOLE Assimilata: allegato n. 2, punto n. 2 ATTIVITA’ di ROTTAMAZIONE Ossitaglio (assimilato alla saldatura) effettuato all’esterno SI ADESIONE NO ANALISI Ossitaglio (assimilato alla saldatura) effettuato all’interno: SI ADESIONE SI ANALISI o DICHIARAZIONE DI REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO PREVIA FILTRAZIONE NB: nel caso la ditta venga autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (impianti smaltimento e recupero rifiuti) il provvedimento è comprensivo anche dell'autorizzazione alle emissioni. SILOS FALEGNAMERIE SILOS con SFIATI CAMERE di calma, SOTTOSTAZIONI… dotate di filtri a maniche e CAMINI Allegato n. 2 (adesione): Allegato n. 2 (adesione): punti n. 6 e n. 32 punto n. 6 ESENZIONE ANALISI OBBLIGO ANALISI impianti di sola essiccazione del legno vergine non necessitano di adesione ALLEVAMENTI e IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE INERTI che si avvalgono dell’autorizzazione di carattere generale, i quali dispongano di SILOS per lo stoccaggio di materiali polverulenti o di sostanze volatili dotati di impianti di abbattimento adeguati, DEVONO presentare l’adesione all’autorizzazione generale generica anche per i camini a servizio dei silos, alle condizioni ivi prescritte. ANALISI Parere Commissione Tecnica Provinciale del 21/02/2008: POSSIBILITA’ DI ANALISI OGNI 5 ANNI (riportato nell'autorizzazione generale generica n. 5560/EM) La valutazione è a carico della ditta NON della Provincia ATTENZIONE! per le POLVERI Possibilità di AUTOCONTROLLO OGNI 5 ANNI SOLO per le attività i cui limiti di emissione sono stabiliti dalla parte II dell'Allegato 1, parte V del D.Lgs. 152/2006 NB: le VERNICIATURE sono soggette all'applicazione della parte III punto 48 dell'Allegato I, parte V del D.Lgs. 152/2006 CERTIFICATI: RISPETTO DEI REQUISITI DEL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE DEL 04/06/2008 NB: Nei certificati segnalare sempre eventuali osservazioni e/o precisazioni…. ATTENZIONE A: Indicazione degli orari di inizio e di fine e/o della durata dei 3 campionamenti Indicazione delle condizioni di marcia dell’impianto Corrispondenza del numero dei camini con quelli indicati nell’adesione (attenzione: obbligo di apporre targhette inamovibili ai camini come da prescrizioni) In caso di più attività afferenti allo stesso camino è possibile fare: Unico campionamento con tutti gli inquinanti (tutte le attività devono essere in atto) Un campionamento per ogni attività NB: In entrambi i casi il laboratorio dovrà indicare dettagliatamente la/le attività in atto al momento del campionamento. AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE IMPIANTI DI PRODUZIONE CALCESTRUZZI ANALISI AI CAMINI DELL’IMPIANTO DI CARICO/SCARICO TEMPO DI CAMPIONAMENTO: ripetere il prelievo fino a raggiungere un tempo complessivo di 30 minuti di campionamento