FONDO DEL CREDITO COOPERATIVO: I CHIARIMENTI DELL`INPS

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INFORMATIVA N. 299 – 07 LUGLIO 2016
Previdenziale
FONDO DEL CREDITO COOPERATIVO:
I CHIARIMENTI DELL’INPS SULLE PRESTAZIONI
• INPS, Circolare n. 119 del 30 giugno 2016
L’INPS, nella Circolare n. 119 del 30 giugno 2016, fornisce
chiarimenti in merito alle prestazioni erogate dal Fondo di
solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del
reddito del personale del credito cooperativo.
In particolare, l’Istituto dà indicazioni in merito all'erogazione
dell’assegno ordinario, dell’assegno emergenziale e dell’assegno
straordinario. In ogni caso il riconoscimento delle prestazioni è
subordinato alla stipula di un accordo aziendale.
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AP n. 299 / 2016 - pagina 2 di 9
Il Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 ha recepito gli accordi
sindacali che hanno adeguato il Fondo di solidarietà del personale del credito
cooperativo ai vincoli imposti dall'art. 3 della Legge n. 92/2012 (cfr. Aggiornamenti AP
n. 352/2014 e n. 204/2015). Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei
lavoratori dipendenti dalle aziende già rientranti nel proprio campo di applicazione,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati; pertanto l’INPS chiarisce che
non è necessario l’adeguamento dello stesso alla disciplina degli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto, richiesta dall’art. 26, comma 7 del D.Lgs n. 148/2015.
L’Istituto, nella Circolare n. 119 del 30 giugno 2016, fornisce chiarimenti in
merito alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di
solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del
personale del credito cooperativo, alla luce delle modifiche introdotte dal
D.Lgs n. 148/2015.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Interessati alle prestazioni del Fondo (che non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità) sono i lavoratori dipendenti delle imprese che, a prescindere dal numero
dei lavoratori occupati, applicano i contratti collettivi nazionali di categoria per le
Banche di credito cooperativo e i relativi contratti complementari (CCNL di categoria
sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori).
In particolare, il Fondo interviene in situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di
riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea
di attività o di lavoro:
• a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione;
• tramite finanziamento di specifici interventi di politiche attive e riqualificazione
professionale.
In via ordinaria il Fondo eroga prestazioni quali l’assegno ordinario e gli interventi di
formazione e in via “straordinaria” prestazioni emergenziali integrative dell’indennità
di disoccupazione, quali l’assegno emergenziale o l’assegno straordinario in ragione
di processi di agevolazione all’esodo.
In particolare, in via ordinaria il Fondo provvede a:
• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale a livello aziendale, provinciale, regionale o
interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione
europea o della cooperazione;
• corrispondere un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da:
− riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi;
− riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività
lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di CIG o CIGS.
Sono ammessi alle prestazioni ordinarie ed emergenziali, indipendentemente
dall’anzianità aziendale, tutti i lavoratori dipendenti,
• anche a tempo determinato,
• compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
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I dirigenti possono accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno emergenziale
e di assegno ordinario, mentre sono esclusi dalla prestazione ordinaria per la causale
relativa all’applicazione dei contratti di solidarietà espansiva e dagli interventi per i
programmi formativi.
Le richieste di prestazione al Fondo sono esaminate con cadenza trimestrale e
deliberate dal Comitato amministratore in base all’ordine cronologico di
presentazione. Per quanto attiene alle prestazioni ordinarie l’accesso avviene secondo
criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità
delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Al riguardo, è chiarito che eventuali
ulteriori richieste di prestazioni ordinarie da parte di uno stesso datore di lavoro
potranno essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di richieste di altri
datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
INTERVENTI PER PROGRAMMI FORMATIVI
Il finanziamento di programmi formativi è subordinato alla stipula di un accordo
aziendale, nel rispetto delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale. Pertanto in assenza di accordo
l’azienda non può accedere all’intervento richiesto.
L’intervento è concesso in misura non superiore alla metà dell’ammontare complessivo
del contributo ordinario dovuto dall’impresa richiedente sino al trimestre precedente la
data di presentazione della domanda (al netto degli oneri di gestione e amministrazione
del Fondo e del c.d. tetto aziendale relativo ai finanziamenti già deliberati e fruiti da
parte della stessa azienda per programmi formativi).
In caso di ricorso congiunto all’assegno ordinario, nel caso cioè in cui l’accordo
sindacale preveda una coincidenza temporale, anche solo parziale, tra le prestazioni, il
limite è fissato nel doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda
richiedente sino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda
(sempre al netto degli oneri, degli assegni ordinari e di formazione già deliberati).
La domanda di finanziamento dei programmi formativi deve essere presentata
telematicamente (cfr. Aggiornamento AP n. 236/2015) all’INPS competente per
matricola (quella relativa alla sede in cui insistono i lavoratori coinvolti nel programma
formativo o quella di accentramento contributivo).
Le prestazioni concesse per le attività formative non possono avere durata
superiore (con riferimento a ciascuna domanda) a 12 mesi.
La domanda deve contenere, oltre alle informazioni relative ai dati anagrafici
dell’azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi:
• il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di
formazione svolte (deve essere allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari, con la
specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore
di formazione e della retribuzione da finanziare);
• l’importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
• la data dell’accordo sindacale (va allegata la copia dell’accordo);
• la dichiarazione di responsabilità relativa all’aver usufruito o meno di altri
finanziamenti e all’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.
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Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal
giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene
richiesto il finanziamento e comunque non oltre il 6° mese da tale data, o dalla data
dell’accordo se successiva. La delibera della concessione del finanziamento da parte
del Comitato amministratore è comunicata all’azienda e resa disponibile all’interno
del cassetto bidirezionale.
La misura dell’intervento è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati
(da intendersi come l’imponibile previdenziale) moltiplicata per il numero delle ore di
formazione. La misura dell’intervento deve essere ridotta degli importi eventualmente
erogati da Fondi nazionali, dell’UE o della Cooperazione.
La prestazione, una volta deliberata, può essere conguagliata dall’azienda con i
contributi dovuti all’INPS per i propri lavoratori dipendenti, dunque tramite il flusso
UNIEMENS. Il conguaglio può essere effettuato a partire dal mese successivo a quello
in cui l’intervento è stato autorizzato.
Nel flusso UNIEMENS le somme anticipate ai lavoratori a seguito della partecipazione
ad eventi formativi autorizzati dal Fondo devono essere indicati nella sezione
<DenunciaAziendale>, nell’elemento <RecuperoPrestFondiSol>, indicando in
• <CausaleRecPrest> la nuova causale “L114” avente il significato di: “recupero
formazione Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo D.I. n.
82761/2014” e
• nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare.
ASSEGNO ORDINARIO
L’assegno ordinario è concesso previo espletamento delle procedure contrattuali
previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale o
determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative se
espressamente previste, che devono concludersi con un accordo aziendale.
Ciascuna domanda di accesso alla
• sola prestazione di assegno ordinario o
• di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi e assegno ordinario,
è accolta nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda
istante fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda (al netto
degli oneri di gestione e delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno
ordinario).
La misura dell’assegno ordinario è di importo pari all’integrazione salariale:
• 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate comprese tra zero e il limite contrattuale,
• ridotta del 5,84% (che rimane nelle disponibilità del Fondo)
• nel rispetto del massimale stabilito annualmente dall’INPS.
La durata è stabilita in base alle regole vigenti per la CIG e per la CIGS richiamate nelle
Circolari INPS n. 197/2015 e n. 201/2015 (cfr. Aggiornamenti AP n. 412/2015 e n.
438/2015).
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è dovuto l’assegno al
nucleo familiare (non lo prevede il decreto istitutivo del Fondo).
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Anche le causali di intervento rispecchiano i motivi che consentono l’intervento della
CIG (ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, cfr. Aggiornamento AP n.
227/2016) e della CIGS (crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un
ridimensionamento produttivo, o per favorire nuove assunzioni o evitare la riduzione
di personale o la dichiarazione di esubero, cfr. Aggiornamento AP n. 84/2016).
Ad esempio, l’assegno ordinario può essere richiesto per:
• situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai
dipendenti;
• situazioni temporanee di mercato;
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di
cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
• contratto di solidarietà;
• contratti di solidarietà espansivi.
Fino al 31 dicembre 2015 era consentita la richiesta di intervento del Fondo anche per
la causale riferita alle procedure concorsuali con continuazione dell’attività di
impresa.
In merito ai contratti di solidarietà espansivi (cioè agli accordi aziendali che
prevedono una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione
contestualmente all’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato)
l’INPS avverte che, malgrado i riferimenti contenuti nel Decreto
interministeriale n. 82761 richiamino norme ora abrogate, gli stessi si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs n. 148/2015, ed in
particolare all’art. 41.
L’Istituto ricorda:
• la possibilità di godere di benefici contributivi in caso di stipula di contratti di
solidarietà espansivi (per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato è previsto
un contributo a carico dell’INPS per ogni mensilità di retribuzione, pari per i primi 12
mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per
ciascuno dei 2 anni successivi il contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5%);
• l’iter amministrativo da seguire che prevede il deposito dell’accordo presso
l’ispettorato provinciale del lavoro (DTL territorialmente competente) tenuto a
verificare la corrispondenza tra la riduzione d’orario e l’assunzione di nuovi
lavoratori.
L’azienda deve allegare alla domanda di intervento per contratto di solidarietà
espansivo il parere positivo della DTL competente, nonché dichiarare che non sono
stati adottati provvedimenti di riduzione o sospensione del personale.
A decorrere dal 24 settembre 2015 le richieste di prestazione al Fondo vanno
presentate non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa,
esclusivamente con modalità telematiche all’INPS competente in base
all’unità produttiva.
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PRESTAZIONI ORDINARIE: CONTRIBUZIONE CORRELATA E CONTRIBUTO ORDINARIO
Il Fondo provvede al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria
della contribuzione correlata per il periodo di erogazione delle prestazioni.
Al riguardo si precisa che il valore retributivo da prendere a riferimento per il calcolo
“è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al
lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.
Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base
degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
L’aliquota di finanziamento da applicare è quella del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti tempo per tempo vigente (pari, per il 2016, al 33%) e viene computata
anche l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i lavoratori la cui
pensione è calcolata con il sistema contributivo si applica il massimale annuo (per
l'anno 2016 pari ad euro 100.324,00).
Le aziende che, a seguito di riduzioni di orario o di sospensione dell’attività lavorativa,
richiedono l’assegno ordinario, sono altresì tenute a versare un contributo addizionale
(a loro carico) nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni del Fondo. Le modalità
applicative del versamento (che segue le regole previste per il contributo addizionale
della cassa integrazione guadagni) saranno comunicate con separato messaggio.
PRESTAZIONI ORDINARIE: PAGAMENTO
Come anticipato la delibera della concessione dell’intervento è di competenza del
Comitato amministratore del Fondo. A seguito della delibera l’INPS competente (in
base all’unità produttiva) rilascia conforme autorizzazione:
• al pagamento diretto del trattamento economico ai lavoratori interessati o
• alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro.
La delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda e rese
disponibili all’interno del cassetto bidirezionale.
In merito all’assegno ordinario, l’Istituto specifica che l’autorizzazione avviene di
norma con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. A regime, il
pagamento diretto può essere autorizzato, se espressamente richiesto, solo nei casi
giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà
finanziarie. Tuttavia, in attesa del completamento della procedura e delle relative
istruzioni UNIEMENS, in fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno
ordinario avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. Pertanto i
datori di lavoro sono tenuti ad inviare i modelli SR41.
Con successivo messaggio l’INPS renderà nota la data a decorrere dalla quale il
pagamento delle prestazioni avverrà con le modalità dell’anticipo del datore di lavoro
(e successivo conguaglio dell’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile).
Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati a cura del datore di
lavoro, a pena di decadenza, entro 6 mesi:
• dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o
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• dalla data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS se successiva.
Si tratta di un termine perentorio (art. 7, comma 3 del D.Lgs n. 148/2015)
che, una volta scaduto, determina l’impossibilità per l’azienda di effettuare il
recupero, nemmeno tramite flussi di regolarizzazione.
PRESTAZIONI EMERGENZIALI
In via emergenziale il Fondo provvede all'erogazione nei confronti dei lavoratori in
esubero, non aventi i requisiti per l'accesso agli assegni straordinari (cfr.
Aggiornamento AP n. 204/2015):
• di un trattamento integrativo rispetto all’ASpI/NASpI denominato assegno
emergenziale della durata massima di 24 mesi (subordinatamente al permanere
della condizione di disoccupazione involontaria);
• di un finanziamento, su richiesta dei lavoratori, di programmi di outplacement,
ovvero di supporto alla ricollocazione professionale (ridotto dell’eventuale
concorso degli appositi fondi nazionali, dell’UE o della cooperazione), per un
massimo di 12 mesi.
Gli interventi emergenziali sono concessi previo espletamento delle vigenti procedure
contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previsti per i processi che
determinano la riduzione dei livelli occupazionali che si concludano con un accordo
sindacale. Le domande sono esaminate, su base trimestrale, in base all’ordine
cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo (viene data
precedenza alle domande presentate da aziende in procedura concorsuale).
Assegno emergenziale
Per il 2016 l’assegno è calcolato in percentuale dell’ultima retribuzione tabellare
lorda mensile spettante al lavoratore.
In caso di retribuzione tabellare annua inferiore ad euro 38.494,84 la percentuale è
pari all’80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile, ridotta del 5,84% con un
massimale di euro 2.281,32.
In tal caso la riduzione del 5,84% si applica esclusivamente nell’eventualità in cui
l’importo della prestazione in pagamento sia pari o superiore all’80% della
retribuzione teorica indicata dall’azienda nel flusso UNIEMENS.
Oltre il suddetto limite reddituale le percentuali sono fissate nelle seguenti misure:
Retribuzione tabellare annua
Per la quota di retribuzione annua
compresa tra euro 38.494,84 ed euro
53.690,17
Per la quota di retribuzione annua
superiore ad euro 53.690,17
% dell’ultima retribuzione tabellare lorda
mensile (*)
70% con un massimale pari ad euro
3.068,44
60% con un massimale pari euro 3.568,87
(*) Stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno ad personam (assegno
ex differenza tabelle; assegno ex differenza valore scatto; assegno ex premio di rendimento),
indennità ex accordo del 21 dicembre 2012 (E.D.R.). Gli importi mensili vanno moltiplicati per 13 ai
fini della retribuzione annua di riferimento per l’applicazione del massimale.
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L’assegno emergenziale viene erogato ad integrazione dell’indennità di
disoccupazione ASpI/NASpI. Pertanto, l’importo lordo dell’assegno
emergenziale è ridotto in misura corrispondente al valore lordo dell’indennità
di disoccupazione. Solo nel periodo successivo alla fine dell’erogazione
dell’indennità ASpI/NASpI l’assegno emergenziale è corrisposto per l’intero
importo. Una volta autorizzato l’intervento dal Comitato Amministratore del
Fondo il pagamento ai lavoratori beneficiari avviene direttamente dall’INPS (a
cura delle sedi che hanno in carico la domanda di ASpI/NASpI).
All’assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti in materia di
sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento ASpI/NASpI.
Il Fondo provvede al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della
contribuzione correlata per il periodo di percezione del solo assegno emergenziale.
La domanda deve essere presentata telematicamente (cfr. Aggiornamento AP n.
444/2015) all’INPS competente per matricola (quella di accentramento contributivo o
in subordine quella relativa alla sede principale dell’azienda) con allegato l’accordo
sindacale e la lista dei lavoratori coinvolti.
La domanda, oltre ai consueti dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del
legale rappresentante, deve contenere:
• la dichiarazione di impegno al versamento del contributo emergenziale a carico
dell’azienda;
• la dichiarazione delle causali dell’intervento richiesto;
• la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a provvedimento
dichiarativo di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di
sottoposizione all’amministrazione straordinaria.
In caso di fruizione dell’assegno emergenziale il datore di lavoro è tenuto a versare un
contributo il cui ammontare è pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo,
tramite bonifico alla tesoreria provinciale dello Stato.
PRESTAZIONI EMERGENZIALI: OUTPLACEMENT
Come anticipato i lavoratori licenziati, che percepiscono l’assegno emergenziale e non
hanno diritto ad accedere alle prestazioni straordinarie (rivolte a chi matura i requisiti
minimi per la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di 60
mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro), possono richiedere (durante il
periodo di percezione dell’assegno straordinario) di fruire di programmi di
outplacement (nel periodo di effettiva percezione del predetto assegno).
Il contributo emergenziale a carico del datore di lavoro è pari alla metà della
prestazione deliberata dal Fondo.
La domanda redatta secondo il modello contenuto nell’Allegato 3 della Circolare
deve essere inviata dall’azienda (dopo che i soggetti interessati hanno svolto i
programmi di supporto alla ricollocazione professionale), esclusivamente via PEC,
alla sede INPS di accentramento contributivo o in subordine a quella relativa alla
sede principale dell’azienda (mettendo per conoscenza l’indirizzo PEC
[email protected]).
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Alla domanda va allegato l’accordo sindacale, la lista dei lavoratori coinvolti e la copia
delle fatture rilasciate dall’azienda incaricata dell’outplacement.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero
del legale rappresentante, i seguenti elementi:
• il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l’intervento;
• la durata dell’intervento;
• i dati identificativi dell’azienda incaricata dell’esecuzione dei programmi di
supporto alla ricollocazione professionale;
• l’importo del finanziamento richiesto;
• la dichiarazione delle causali dell’intervento richiesto;
• la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a procedure concorsuali;
• la dichiarazione che le domande presentate dai lavoratori per l’accesso ai
programmi di supporto alla ricollocazione professionale sono custodite dall’azienda
e disponibili per ogni richiesta;
• la dichiarazione di responsabilità nella quale l’azienda attesta di aver usufruito o
meno di altri finanziamenti per outplacement previsti da Fondi nazionali, dell’UE o
della cooperazione; in caso affermativo, l’indicazione del periodo, del numero di
lavoratori coinvolto, dell’importo finanziato e il soggetto erogatore.
L’azienda è tenuta a pagare la società incaricata dell’esecuzione dei programmi di
outplacement e a versare il contributo emergenziale. Al riguardo l’INPS chiarisce che il
Fondo delibera l’importo complessivo della spesa riconosciuta, ma essendo il
contributo emergenziale stabilito nella metà della prestazione deliberata dal Fondo,
l’azienda è autorizzata a conguagliarsi l’importo al netto del contributo emergenziale.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
La prestazione, una volta deliberata, può essere conguagliata dall’azienda con i
contributi dovuti all’INPS per i propri lavoratori dipendenti nella sezione
<DenunciaAziendale> del flusso UNIEMENS, e nello specifico nell’elemento
<RecuperoPrestFondiSol>, indicando:
• in <CausaleRecPrest> la nuova causale “L118” avente il significato di: “recupero
outplacement Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo D.I. n.
82761/2014” e
• nell’elemento <ImportoRecPrest> le somme da recuperare.
Il conguaglio può essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è
intervenuta l’autorizzazione. 
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