Regolamento per l`installazione e il controllo delle stazioni radio

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Regolamento per l`installazione e il controllo delle stazioni radio
Regolamento per l’installazione e il controllo delle stazioni radio-base
per telefonia mobile
(Approvato con deliberazione n.47/CC del 8.05.2002 “Adeguamento alla deliberazione del
Consiglio Regionale n.12 del 16.01.2002)
ART.1- OGGETTO
-
Sono oggetto delle presenti norme le stazioni radio-base per telefonia mobile.
Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti
al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche:
legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55, 626/94 e 494/96
(sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84
(antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81 .x (protezione contro le scariche atmosferiche) e
Decreto n. 381 del 10-09-98, Legge Regionale n. 54/2000 e Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 12 del 16/1/2002, Legge quadro n0 36 del 22/02/2001 e relative norme
applicative (una volta emanate). Gli impianti dovranno comunque essere soggetti al rispetto
dei limiti e delle prescrizioni che deriveranno dalla evoluzione normativa intervenuta
successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento. Fa parte integrante del
presente regolamento la planimetria generale del piano.
ART. 2- AMBITO Dl APPLICAZIONE
Le norme che seguono si applicano all’intero territorio comunale. Ai fini dell’applicazione
sono individuati i seguenti ambiti territoriali principali e precisamente:
•
Aree Tecnologiche per Telefonia (ATT), intendendo le aree in cui potranno collocarsi le
installazioni dei gestori su strutture di supporto comuni, individuate dal Piano di rete
comunale per telefonia mobile, sulla base delle indicazioni localizzative dei gestori in
funzione delle esigenze di copertura radio del territorio comunale, nonché sulla base di
specifico studio di carattere urbanistico, finalizzato alla minimizzazione dell’esposizione
ai campi elettromagnetici e alla riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, anche
attraverso l’individuazione di una tipologia adeguata del supporto.
•
Aree sensibili ai sensi dell’Art. 4 comma 1. della L.R. n0 54 e Deliberazione n. 12 del
1611/2002
a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono
essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti, e nelle quali può essere richiesta la
delocalizzazione degli impianti esistenti;
b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali,
case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare
densità abitativa
Nel restante territorio comunale Urbanizzato ed Extraurbano, non ricompreso nelle
precedenti classificazioni (Aree tecnologiche e aree sensibili) non è consentita la
installazione di nuovi impianti ed è favorita la delocalizzazione degli impianti
esistenti attraverso accordi con i gestori, fatto salvo quanto previsto
dall’Art. 14;
Tali ambiti territoriali sono individuati nella cartografia allegata.
ART. 3— PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI TECNICHE
Tutte le stazioni radio-base dì nuova costruzione dovranno essere realizzate nelle Aree
Tecnologiche per Telecomunicazioni (ATT) secondo le prescrizioni del presente articolo e
sulla base degli schemi progettuali indicativi allegati al Piano di rete comunale per telefonia
mobile.
Le All dovranno essere accessibili, oltre che al personale tecnico preposto alla installazione
e alle manutenzioni, anche a tecnici incaricati dal Comune dell’attività di verifica e alle altre
autorità preposte al controllo.
Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori nell’ambito della stessa All devono essere
allocati su un unico palo.
Tali impianti dovranno produrre il livello di campo radioelettrico più basso possibile
compatibilmente con l’efficacia del servizio svolto dagli stessi, Il rispetto dei limiti previsti
dalla normativa vigente dovrà essere garantito anche nelle condizioni di massimo esercizio
di tutti i trasmettitori autorizzati. In tutti i casi in cui il progetto faccia prevedere valori di
campi elettromagnetici superiori alla metà dei valori limite di emissione fissati dal decreto
prima della attivazione sarà necessario procedere a collaudo con misure strumentali secondo
le modalità definite nella determina del responsabile del Servizio Gestione del Territorio di
cui all’Art. 4.
L’accesso per manutenzione dovrà poter avvenire per percorsi esterni al lobo dei 20V/m ed
alla zona di incertezza. L’efficacia di eventuali schermature installate a questo scopo dovrà
essere verificata strumentalmente prima dell’attivazione del servizio.
Norme tecniche per gli impianti in All ricadenti nel Territorio Urbanizzato:
•
Gli impianti di trasmissione dei singoli gestori nell’ambito della stessa All devono essere
di norma alloggiati sul palo con sviluppo delle installazioni esclusivamente in
sovrapposizione verticale secondo lo schema progettuale allegato, salvo le eccezioni
previste dal Piano.
•
I pali potranno avere una altezza massima di mt. 36; è esclusa dal limite di altezza
l’eventuale asta del parafulmine, I gestori si impegnano ad utilizzare le migliori
tecnologie presenti sul mercato alfine dì ridurre l’occupazione di spazio sul palo.
•
Le antenne saranno posizionate ad una altezza non inferiore a mt. 18 da terra e in
coerenza con il disposto dell’Art. 5 comma i della Legge Quadro n0 36/2001.
•
L’orientamento delle antenne contigue verticalmente ove possibile sarà alternato, in
modo tale che non abbiano la stessa direzione di puntamento e non si produca una
sovrapposizione dei campi elettromagnetici.
•
Nel caso che nel raggio di 200 mt dal palo ricadano Aree Sensibili lettera b), la
direzione di puntamento delle antenne dovrà divergere da esse, così da creare un cono
d’ombra nelle emissioni elettromagnetiche.
-
Le sale apparàti di supporto alle antenne dovranno essere realizzate interrate compresa
una zona condominiale per l’accesso alle sale. Le opere accessorie avranno,
indicativamente, le seguenti caratteristiche tecniche: dimensionamento interno mt 4.80 x
2.25 x h2.50; porte di accesso cm 100 x 215 di tipo REI 120 con maniglione antìpanico
ed apertura verso l’esterno; per la parte a copertura della zona condominiale sarà prevista
una pavimentazione con autobloccanti, con vano per scala di accesso coperto con botole
portanti ribaltabili in ferro, mentre la copertura delle sale apparati deve prevedere un
riporto di terreno di almeno 40 cm; la zona pavimentata sarà recintata; lo smaltimento
delle acque meteoriche avverrà con opportuno convogliamento verso la pubblica
fognatura; per l’eliminazione dell’acqua raccolta all’interno dei vani interrati, vi sarà la
necessità di una elettropompa fissa per il pompaggio verso l’esterno; la struttura dei
manufatti sarà in C.A..
Norme tecniche per gli impianti in All ricadenti nel Territorio Extraurbano:
• Nel Territorio Extraurbano le sale apparati potranno essere fuori terra, inserite in zone
recintate di dimensioni di mt. 5 x 8; sarà prevista poi una parte centrale in comune per I’
accesso alle stesse e per la manutenzione dell’antenna.
ARI. 4- PROGETTAZIONE
Per l’ottenimento della autorizzazione comunale, i titolari o i legali rappresentanti degli
impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di
Calenzano apposita domanda, corredata dagli elaborati progettuali del sito e delle opere di
urbanizzazione, nonché dagli altri allegati necessari secondo modalità da definirsi in
apposito atto del responsabile del Servizio Gestione del Territorio, in conformità alle
normative vigenti in materia. L’Amministrazione comunale provvederà, ove necessario, ad
avviare i procedimenti espropriativi e successivamente la Giunta Municipale approverà il
progetto definitivo del sito, che acquisisce così le caratteristiche di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, anche in funzione dei pareri e dei nulla-osta necessari.
ARI. 5- RILASCIO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATI VO
Gli impianti sono soggetti ad autorizzazione comunale, secondo quanto stabilito dalla L.R.
54 del 6/4/2000. All’atto del rilascio deI provvedimento amministrativo dovranno essere
versati i diritti di segreteria determinati nella misura massima prevista dalle disposizioni di
legge vigenti e sottoscritto la fidejussione, assicurativa o bancaria, di cui all’art. 8.
Nel caso di richiesta di concessione di un impianto che si discosti dalle indicazioni previste
dal presente Regolamento e dagli schemi progettuali allegati, dovrà essere prodotto dal
richiedente la documentazione che motivi le ragioni tecniche delle soluzioni proposte e
appositi studi che dimostrino l’invarianza o la riduzione nell’emissione dei campi
elettromagnetici e i miglioramenti nell’inserimento ambientale e/o paesaggistico
dell’impianto stesso.
Nel caso in cui la realizzazione dell’impianto determini una modificazione d’uso del sito
ospitante l’attivazione dell’impianto è subordinata al collaudo secondo la normativa vigente.
ARI. 6- MODIFICHE
Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le
procedure previste dalla legge.
ARI. 7— VIGILANZA E CONTROLLI
Ai fini dell’attuazione delle presenti norme, le funzioni di controllo e vigilanza saranno
svolte dal Comune, anche avvalendosi del Dipartimento Provinciale dell’ARPAT
competente per la tematica radiazioni non ionizzanti, secondo quanto stabilito dalla L.R. 54
deI 6/4/2000.
In particolare dovrà essere garantito l’accesso, da parte del personale incaricato dal
Comune, alle sale apparati di ciascun gestore, alfine di poter verificare, tramite strumenti di
lettura posti in luoghi accessibili, la potenza istantanea di ogni portante per ogni singola
cella e il numero delle portanti accese.
Competono altresì al Dipartimento Provinciale delI’ARPAT le attività di controllo e
vigilanza volte a garantire
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela’ b)
il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal concessionario.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle
disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
ARI. 8- CONVENZIONI
I vani di alloggiamento e i pali di supporto alle antenne nelle All di proprietà comunale
saranno oggetto di concessione ai gestori, Iicenziatari di telefonia mobile, previa definizione
dellè condizioni contrattuali, I gestori all’atto del rilascio dell’atto amministrativo da parte
del servizio competente sottoscrivono apposita convenzione, che stabilisce la durata delle
convenzioni, gli obblighi a carico del concessionario, nonché i canoni di concessione da
sostenere.
I canoni di concessione sono determinati dalla Giunta Municipale, in modo da garantire la
parità di trattamento fra i gestori, sulla base dei seguenti criteri:
1) valore economico della concessione in relazione al mercato di riferimento;
2) costi di realizzo delle opere da cedere al Comune;
3) durata della concessione
I canoni di concessione fissati nelle convenzioni saranno rivalutati ogni anno delle
variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
accertate dall’ISTAT, senza che il Comune di Calenzano ne faccia richiesta.
La Giunta Municipale può promuovére convenzioni quadro alfine di consentire in tempi
rapidi lo sviluppo razionale e coordinato della rete di stazioni radio-base e prevedere tempi e
modalità di riallocazione degli impianti esistenti ricadenti fuori dalle All, in aderenza alle
finalità del Piano e del presente Regolamento.
Nel caso che il numero di richieste per un singolo sito sia superiore a quello consentito, le
concessioni verranno rilasciate secondo il criterio della priorità temporale delle richieste.
I pali, i locali di alloggiamento e le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle
All, saranno realizzate da parte dei gestori, salvo diverse determinazioni da parte
dell’Amministrazione Comunale. A garanzia degli adempimenti dei gestori viene stipulata
da ciascuno di essi apposita garanzia fidejussoria.
I gestori che posizioneranno i loro siti nelle All di proprietà comunale dovranno garantire la
copertura del segnale per l’utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile sul territorio
comunale in una quota coerente con gli impegni di concessione/licenza ministeriale, in
tempi da definire nella convenzione. A tal fine presenteranno,
contestualmente al Piano annuale di cui all’Art. 11, apposita documentazione cartografica
attestante il grado di copertura del territorio comunale riportante Io stato di fatto e quello di
progetto.
ARI. 9— RESPONSABILITA’ E INADEMPIENZE
Le responsabilità dell’applicazione del presenti norme o sono a carico dei responsabili
tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi, secondo quanto stabilito dalla
L.R. 54 del 6/4/2000.
Nel caso di accertamenti di installazioni o dì emissioni non conformi ai titoli autorizzativi e
alla legislazione vigente in materia, il gestore titolare dovrà procedere all’adeguamento. In
caso di inadempienza si provvederà alla disattivazione dell’impianto, con spese a carico del
proprietario o del titolare dell’impianto, anche tramite escussione della fideiussione di cui
all’Art. 8, dandone comunicazione all’autorità competente.
L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata
con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile
per la realizzazione di nuoyi impianti.
ARI. 10- DEROGHE
Qualora si raggiunga il limite massimo del numero di antenne consentito nelle ATT,
l’ulteriore sviluppo della rete potrà avvenire con l’uso di antenne del tipo MicroBTS o
evoluzioni delle stesse, dislocate in punti che i gestori dovranno segnalare nella redazione
del Piano annuale. L’installazione di dette antenne potrà essere effettuata dai gestori anche
prima dell’esaurimento delle possibilità di allocazione nelle All.
ARI. 11 PIANO ANNUALE
—
I gestori interessati ad insediare o implementare gli impianti sul territorio comunale, devono
presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno il Piano - sviluppo annuale della
rete, nel quale possono essere anche evidenziate e motivate le necessità di ulteriore
individuazione di siti per aree tecnologiche.
ARI. 12— MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI
ELETTROMAGNETICHE
Alfine di avere un quadro costante dei livelli di emissioni elettromagnetiche sul territorio
il
Comune, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, predispone un
Sistema di Rilevazione coerente con le norme di misurazione fissate dalla normativa
vigente basato su:
• Postazioni fisse di misurazione nei punti ritenuti più critici, come da planimetria
allegata;
• Campagne di monitoraggio a cadenza semestrale, tramite propri tecnici oppure mediante
incarico all’ARPAT o a professionisti abilitati, nei punti di rilevazione indicati nella
planimetrìa allegata e in altri che risultassero utili a definire il quadro delle criticità.
Sulla base del monitoraggio effettuato vengono pubblicati report semestrali.
ARI. 13-TAVOLO DI VERIFICA E CONFRONTO
Per valutare i report del Sistema di Rilevazione e i piani annuali che le società
concessionarie presentano entro il 31 dicembre di ogni anno, per verificare se vi siano stati o
meno superamenti dei limiti sulle emissioni elettromagnetiche e se siano stati rispettati gli
obblighi derivanti dal presente Regolamento, il Sindaco convoca ogni anno un Tavolo di
verifica e confronto a cui partecipano la Commissione consiliare competente sui temi
ambientali e la Consulta dell’Ambiente; il Sindaco, per propria iniziativa o su richiesta di
due membri della Commissione Consiliare o di due associazioni facenti parte della Consulta
dell’Ambiente, nel convocare il Tavolo avrà facoltà di invitare esperti o consulenti in
materia, uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati le Associazione dei
consumatori.
Al termine dei lavori del Tavolo di verifica e confronto viene steso un verbale, da
pubblicarsi sull’organo d’informazione dell’Amministrazione Comunale.
ARI. 14- FASE TRANSITORIA
Fino all’attivazione dei siti definitivi delle aree tecnologiche previste dal Piano saranno
consentite proroghe per le autorizzazioni temporanee in corso, nel rispetto della normativa
vigente. Nel caso di ritardi nell’attuazione del Piano indipendenti dalla volontà dei gestori,
potranno essere consentite, con il consenso preventivo dell’Amministrazione Comunale,
nuove installazioni mobili sostitutive dei siti prenotati, previa presentazione della richiesta
di autorizzazione temporanea nel rispetto della normativa vigente.
Le disposizioni delle presenti norme saranno esecutive ai sensi di legge.
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