condizioni generali di contratto / disposizioni sulla responsabilità

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condizioni generali di contratto / disposizioni sulla responsabilità
Condizioni Generali
(CGC)
Federazione delle Cooperative Migros
Logistica trasporti nazionali
Zurigo, 5 novembre 2015
Federazione delle Cooperative Migros | Logistica trasporti nazionali | CGC
FCM Logistica trasporti
1.
Condizioni generali di contratto (CGC)
Campo di applicazione
Le condizioni generali di contratto sono parte integrante di qualsiasi prestazione di servizio legata al ritiro,
al trasporto e alla consegna di merci da parte della Federazione delle Cooperative Migros, Logistica
Trasporti, settore trasporti nazionali.
La merce deve essere trasportabile in camion coperti e spedita senza autorizzazione speciale per quanto
riguarda le dimensioni e il peso.
Il ritiro e la consegna della merce trasportata avviene franco/fino a rampa o porta del domicilio, nessuna
consegna al piano. Si presuppone un accesso libero da ostacoli per il camion.
2.
Dati necessari per un ordine di trasporto
Oltre alla cifra 2 lett. a delle FFHB (disposizioni sulla responsabilità civile dei trasportatori cargo) il
committente deve fornire le seguenti indicazioni: Pagatore del trasporto
Se il pagatore del trasporto non coincide con il committente, il committente è responsabile per il
pagamento se il pagatore del trasporto indicato è in ritardo con il pagamento del trasporto. Il
trasportatore deve unicamente dimostrare che al pagatore del trasporto è stato inviato una volta un
richiamo senza successo.
Disposizioni particolari: SDR/ADR; invii per contrassegno; avvisi; limitazioni dal punto di vista delle
scadenze; limitazioni d'accesso; trattamento particolare della merce trasportata come ad es. disposizione
del baricentro e simili vanno indicati sull'unità di trasporto.
3.
Prezzo
Il prezzo è composto dalla tariffa di trasporto ore/km (che si basa su: tipo di camion per bene trasportato
per distanza di trasporto), dal supplemento per il carburante, dai tempi d'attesa e dall'IVA. Con riserva di
modifiche di prezzo per contributi pubblici.
3.1
Merci voluminose / peso di riferimento per il calcolo del trasporto
In linea di massima viene considerato il peso lordo comprese le palette, le attrezzature supplementari
nonché il materiale d'imballaggio. Se tuttavia il peso in volume supera il peso lordo, la base di calcolo
viene applicata al peso in volume. Il trasportatore si riserva il diritto di eseguire pesature di controllo.
- Paletta a norma (1.20 x 0.80m)
1 Pal = 500 kg
- Metro di carico (MC)
1 MC = 1000 kg
3.2
Calcolo della distanza di trasporto
I nostri calcoli delle distanze si basano sullo strumento di calcolo delle distanze dell’associazione ASTAG
(www.astag.ch). Nel caso di deviazioni imposte dall'autorità o percorsi stradali a pedaggio (per es.
gallerie) i relativi costi supplementari, in particolare i chilometri aggiuntivi, vengono conteggiati in
aggiunta alla TTPCP.
3.3
Supplemento per carburante
Le oscillazioni del prezzo del carburante vengono addebitate/accreditate separatamente alla tariffa di
trasporto e indicate sotto forma di un separato supplemento per carburante diesel. Lo strumento mensile
delle tariffe del diesel vigenti presso il distributore del centro di distribuzione Migros di Neuendorf AG
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costituisce la base di calcolo per l'ammontare del supplemento per carburante per tutte le prestazioni di
trasporto durante il mese successivo.
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3.4
Località non aperte al traffico / prezzi dei trasporti di raccordo per le ferrovie di montagna
I costi supplementari per trasporti in località che non sono regolarmente raggiungibili su strada vengono
conteggiati secondo la tariffa di consegna locale ufficiale (per es. Zermatt, Saas Fee, Wengen ecc.).
3.5
Tempi d'attesa
I tempi di carico e di scarico di 2 minuti per paletta sono compresi nella base di calcolo. Se questi tempi di
carico e di scarico vengono superati, ai costi di trasporto viene conteggiato un supplemento di CHF 100.00
l'ora. Ogni mezz'ora supplementare iniziata viene conteggiata come mezz'ora.
3.6
Condizioni di pagamento
La fatturazione avviene mensilmente ed è pagabile al netto entro 30 giorni dalla data della fattura.
Condizioni generali per i trasporti all'interno della Svizzera
Disposizioni sulla responsabilità dei trasportatori cargo (ASTAG / FFHB)
Le condizioni generali per i trasporti all'interno della Svizzera / Disposizioni sulla responsabilità civile dei
trasportatori cargo (ASTAG / FFHB) sono parte integrante delle CGC, con le seguenti eccezioni a favore del
committente.
1
Responsabilità
Il trasportatore è responsabile per danni diretti che, dal
momento della presa in consegna, carico e scarico del bene
trasportato, fino alla sua consegna, secondo quanto
comprovato risultano essere stati causati da lui stesso o dal
suo personale ausiliario.
2
Condizioni relative alla responsabilità
a)
Obblighi del mittente e/o del committente
Il mittente e/o il committente deve provvedere a un
imballaggio appropriato. Questi deve comunicare con
esattezza al trasportatore l'indirizzo del destinatario, il
luogo della consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto,
il peso e la dimensione dei pezzi trasportati, il termine di
consegna e l'itinerario.
Il mittente e/o il committente deve dichiarare
spontaneamente il valore della merce se questa supera un
valore di CHF 15.00 per kg del peso effettivo della
spedizione della merce.
Il mittente e/o il committente è tenuto in particolare a
indicare al trasportatore la natura particolare della merce,
la rispettiva ripartizione del peso e la fragilità. Egli è
responsabile della sufficiente marcatura ed eventualmente
anche della numerazione dei pezzi trasportati.
I disguidi, i danni o le perdite risultanti dall'omissione o
dall'imprecisione di tali dati sono a carico del mittente. Il
trasportatore non è responsabile per questo tipo di danno.
b)
Riserva per danni
I reclami relativi a danni o a merci mancanti devono essere
immediatamente annotati con riserva sulla bolla di
consegna o di ricezione, in presenza dell'autista. I danni
non visibili esteriormente devono essere notificati per
iscritto entro otto giorni dalla consegna, giorno della
consegna incluso.
3
Esclusione della responsabilità
a)
In generale
Il trasportatore declina ogni responsabilità per casi come
- danni da rottura dovuti a vibrazioni normali
- rottura dei prodotti al loro interno
- danni o perdita di merce trasportata in casse, cartoni o
contenitori chiusi, o esternamente intatti, di cui non è
stato possibile controllare il buono stato e la completezza
al momento della presa in consegna della merce
- danni dovuti a un imballaggio insufficiente o inadeguato
- danni a seguito di influssi atmosferici
- danni a causa di spazio o corridoio d'accesso inadeguati,
qualora il mittente o il destinatario abbia preteso tale
accesso
- danni a seguito di graffi, scalfitture, ammaccature e
sfregamenti, schegge di smalto e vernice, screpolature e
distacco di elementi incollati e impiallacciature
- forza maggiore
- danneggiamento doloso da parte di terzi
b)
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Danno indiretto
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La responsabilità per danni indiretti, come per es. mancato
guadagno, interruzione dell'attività e altri costi successivi è
esclusa.
4
Limitazioni
della
responsabilità
/
Commisurazione del risarcimento del danno
a)
Danneggiamento o smarrimento della merce
trasportata
L'obbligo di risarcimento danni è limitato, nella misura
consentita dalla legge, al valore della merce presso il luogo
e al momento della sua presa in consegna per il trasporto,
al massimo CHF 15.00 per kg di peso effettivo della
spedizione della merce danneggiata o mancante. La
responsabilità ammonta tuttavia al massimo a complessivi
CHF 40'000.00 per evento.
b)
Danni da ritardo
I danni da ritardo nella consegna devono essere risarciti dal
trasportatore unicamente se la relativa responsabilità è
stata concordata per iscritto. In questo caso il trasportatore
risponde al massimo fino all'importo del prezzo di trasporto
convenuto.
c)
Danni dovuti a operazioni di trasbordo
Se il trasportatore esegue normali operazioni di trasbordo
in funzione di magazziniere, egli dovrà rispondere solo di
ritardi, di errori nello scarico o nel caricamento di merci, di
falso noleggio, di controstallie di ogni genere, di perdita di
una scrittura contabile, di reimballaggio, ecc., allorché la
sua responsabilità in merito sia stata pattuita per iscritto.
Se tale sua responsabilità per danni derivanti da normali
operazioni di trasbordo è stata pattuita per iscritto, il
trasportatore risponde in ragione dell’entità del danno
verificatosi fino a un ammontare massimo di CHF 2'500.00
per evento (causa del danno unitaria, anche nel caso di più
spedizioni per ordine). In caso di smarrimento o
danneggiamento delle merci trasportate, l’obbligo di
indennizzo è disciplinato dalle altre clausole delle FFHB.
5
Responsabilità in caso di commissione a terzi
Se non concordato diversamente, il trasportatore è
autorizzato a commissionare l'intero ordine di trasporto o
parte di esso a un trasportatore intermedio. In tal caso, egli
risponde nei confronti del committente come se avesse
evaso l'ordine personalmente.
6
Responsabilità nei trasporti internazionali
Il committente può incaricare il trasportatore di stipulare
un'assicurazione sul trasporto per la merce in questione.
L'assicurazione sul trasporto è a carico del committente.
L'assicurazione sul trasporto copre danni e perdite al
prezzo di costo (somma assicurata) della merce
danneggiata o smarrita.
I rischi come ad es. il mancato guadagno, l'interruzione
dell'attività ecc. (danni indiretti) non sono coperti
dall'assicurazione sul trasporto. A tale scopo il committente
è tenuto a stipulare personalmente un'assicurazione
supplementare.
9
Sistemi di carico
Nel trasporto in genere con sistemi di carico, con mittenti e
destinatari possono essere impiegati soltanto materiali di
scambio integri e idonei a razionalizzare il trasporto e il
trasbordo. I sistemi di carico devono essere conformi alle
direttive EPAL/UIC e ai criteri di scambio EPAL/UIC.
Se un destinatario al momento della consegna della merce
rifiuta l'accettazione del sistema di carico e il trasportatore
deve riportarla in magazzino, il trasportatore può fatturare
al committente la superficie di magazzino utilizzata
comprese le spese amministrative per l'intera durata della
custodia.
Il trasportatore non risponde per costi che insorgono per il
mittente
o
il
destinatario
per
un'eventuale
ripallettizzazione delle merci trasportate. Spetta al
committente obbligare i propri clienti, o i destinatari, a
utilizzare sistemi di carico conformi alle direttive EPAL/UIC.
I conseguenti danni di qualunque genere sono a carico del
committente e/o del destinatario.
Il committente indennizza il trasportatore per qualunque
richiesta o altre pretese gli vengano fatte da terzi, in
particolare dal destinatario, in relazione al sistema di
carico.
È compito del committente impegnare contrattualmente i
suoi clienti e/o destinatari in tal senso.
10
Esclusione della compensazione
È esclusa un'eventuale compensazione del danno con il
prezzo del trasporto.
11
Foro competente
Per tutte le azioni relative alla responsabilità del
trasportatore, il foro competente è il domicilio del
trasportatore. Viene applicato il diritto svizzero.
Per i trasporti internazionali si applicano le disposizioni
della CMR in materia di responsabilità (Convenzione
concernente il contratto di trasporto internazionale di
merci su strada).
7
Perenzione e prescrizione
La decadenza di tutte le rivendicazioni di responsabilità e la
prescrizione delle azioni di risarcimento del danno sono
disciplinate dagli articoli 452 e 454 del Codice svizzero delle
Obbligazioni (CO).
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