delibera 228 - Comune di Pula

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delibera 228 - Comune di Pula
PROVINCIA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
228
Del 16 Dicembre 2014
OGGETTO
Tribunale Civile di Cagliari RAC. 6321/2008, Comune di Pula c/ Sig.ra Alice
Lecca - Approvazione schema accordo transattivo per la definizione bonaria
della vertenza giudiziale.
L'anno 2014 ( Duemilaquattordici ) il giorno 16 ( sedici ) del mese di Dicembre alle ore 08,00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottor Alberto Morelli
ASSESSORI
COLLU
OLLA
ILARIA
EMANUELE
FARNETI
EMANUELE
CAPOBIANCO
ANNALISA
P
A
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Ufficio proponente:
OGGETTO
Settore Amministrazione Generale – Dottoressa Antonella Depau
Tribunale Civile di Cagliari RAC. 6321/2008, Comune di Pula c/ Sig.ra Alice
Lecca - Approvazione schema accordo transattivo per la definizione bonaria
della vertenza giudiziale
Premesso che
- la sig.ra Alice Lecca e il con la nota prot. n. 7968 del 20 aprile 2007, avanzava al Comune di Pula
una richiesta di risarcimento dei danni occorsi a seguito del sinistro stradale, verificatosi in data 25
luglio 2006, mentre percorreva, a bordo di un ciclomotore, la strada che collega Nora e Pula (all. n. 1);
- la richiesta di risarcimento danni venne trasmessa alla Duomo Assicurazioni che, con nota del 7
marzo 2007, comunicava l’impossibilità di ammettere il danno a risarcimento per carenza di garanzia
assicurativa;
- con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2008, i Sig.ri Alice Lecca e Efisio Lecca –
quest’ultimo in qualità di proprietario del ciclomotore interessato dal sinistro - citarono, quindi, in
giudizio il Comune di Pula, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla Sig.ra
Alice Lecca e dal Sig. Efisio Lecca a seguito del sinistro verificatosi in data 25 luglio 2006,
quantificati in € 23.061,17 (euro ventitremilasessantuno/17) oltre agli interessi legali ed al danno da
svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo per la Sig.ra Alice Lecca ed in € 898,83
(euro ottocentonovantotto/83) oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria dalla data
del sinistro sino al saldo per il Sig. Efisio Lecca (all. n. 2);
- la causa venne, quindi, iscritta al RAC. N. 6321/2008 del ruolo del Tribunale Civile di Cagliari e
assegnata alla competenza della Dott.ssa Maria Grazia Cabitza;
- il Comune di Pula si costituiva in giudizio con l’assistenza dell’Avv. Carlo Amat di San Filippo, in
forza del Decreto Sindacale di nomina n. 17 del 16 luglio 2008, che, a seguito di formale rinuncia
all’incarico, veniva sostituito dall’Avv. Antonio Nicolini, iscritto all’albo degli avvocati del Comune di
Pula, per effetto della determinazione n. 84 del 22 gennaio 2013.
Premesso, inoltre, che
- nel corso della causa, il giudice, in accoglimento della richiesta di parte attrice, disponeva CTU
medico legale al fine di accertare l’entità del danno subito dalla Sig.ra Lecca, nominando quale
consulente tecnico d’ufficio il Dott. Andrea Muscas ed anche il Comune di Pula nominava, quindi, un
proprio CTP nella persona del Dott. Salvatore Porqueddu;
- dalla CTU depositata agli atti di causa dal Dott. Muscas, si evince la quantificazione del danno subito
dalla sig.ra Lecca “in un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, un periodo di inabilità
temporanea parziale al 75% di 15 giorni un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 15
giorni, un periodo con inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni, nonchè, una riduzione
dell’integrità psico-fisica del 5% (danno biologico)”. I contenuti della CTU sono, peraltro, stati
confermati anche dalla perizia del CTP del Dott. Porqueddu, l’unica differenza concerne il periodo di
inabilità temporanea parziale al 75% determinato dal quest’ultimo nella misura di 13 giorni, a fronte
dei 15 giorni previsti dal CTU (all.ti n. 3 e 4).
Considerato che
- nel corso dell’ultima udienza tenutasi lo scorso 11 giugno 2014, il giudice ha invitato le parti a
raggiungere un accordo bonario;
- dando seguito alle indicazioni del giudice, il legale della Sig.ra Lecca, Avv. Salvatore Stavolta, con
nota del 15 luglio u.s. (prot. n. 14647 del 18.07.2014) ha proposto all’Ente una definizione bonaria
della controversia formulando una proposta transattiva di “€ 19.000,00 (euro diciannovemila/00)
OMNIA (ivi comprese spese legali, IVA 22% e CPA 4%, sino ad oggi).”. L’Avv. Stavolta ha precisato
di non aver tenuto conto, in un’ottica transattiva, della “c.d. personalizzazione nè del danno
(patrimoniale) da svalutazione monetaria e da lucro cessante applicabile nelle obbligazioni
risarcitorie dalla data del sinistro (25.07.2006) sino alla liquidazione effettiva e, da ultimo, neppure
del danno morale”;
- il Comune di Pula, per il tramite dell’Avv. Antonio Nicolini, ha riscontrato la proposta transattiva
proponendo l’importo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) OMNIA e le parti, all’esito delle trattative
intercorse, hanno raggiunto l’accordo per la definizione bonaria della controversia determinando in €
17.000,00 (euro diciasettemila/00) l’importo che l’Ente dovrà corrispondere alla Sig.ra Alice Lecca a
tacitazione di ogni pretesa derivante dal sinistro di cui sopra, con la conseguente rinuncia all’azione da
parte di tutte le parti in causa.
Rappresentato che
- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965
c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1965
c.c. e dell’art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene
per l’autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non necessario acquisire il
parere dell’organo di revisione, co come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di
Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in
ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di
transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli
accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi
(articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni
immobiliari e relative permute (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel);
- come precisato dalla giurisprudenza contabile “la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad
una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione
nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte
discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse
a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione
amministrativa. Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza
economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso
relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e
ad eventuali orientamenti giurisprudenziali” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR).
Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’ammissibilità di una transazione, di
seguito, riportati:
a. l’esistenza di una controversia giuridica, pendente nanti il Tribunale Civile di Cagliari al
R.A.C. 6321/2008;
b. la transazione ha ad oggetto diritti disponibili ai sensi dell’art 1966, comma 2 c.c.;
c. il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell’art 1321
c.c.;
d. l’accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su un rapporto che, oltre
a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla
reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la
situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa
ha dato luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni;
e. la convenienza economica per l’Ente alla definizione bonaria della controversia deriva
dal fatto che la medesima consentirà di evitare l’ulteriore aggravio di spesa derivante, con
molta probabilità, dalla pronuncia e deposito della sentenza sia in ordine alla
quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del
danno in favore della parte attrice. C soprattutto in considerazione dell’iniziale richiesta
risarcitoria avanzata dalla Sig.ra Lecca e pari ad € 23.061,17 (euro
ventitremilasessantuno/17) al netto delle spese legali;
f. la circostanza che il giudice competente abbia dapprima disposto la CTU sulla sig.ra
Lecca e all’esito della medesima invitato le parti al raggiungimento di un accordo bonario
induce a ritenere che la richiesta risarcitoria dell’attrice sia ritenuta meritevole di
accoglimento da parte del giudice medesimo.
Ritenuta, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione dell’accordo
transattivo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 5).
Rilevato che una soluzione transattiva presuppone, per definizione, la reciproca rinuncia a parte delle
rispettive pretese. Invero, dal punto di vista etimologico il termine “transazione” deriva dalle parole
latine “trans” e “agere” e significa andare al di là, andare “oltre una pretesa, per quanto reputata
legittima, e quindi rinunciarvi”. Il superamento della lite costituisce, di conseguenza, la funzione
essenziale della transazione, che si persegue attraverso reciproche concessioni, il c.d. aliquid datum
aliquid retentum.
Preso atto che
- il pagamento delle somme dovute, in forza dell’approvando schema di accordo transattivo, trova
copertura finanziaria nel bilancio di previsione relativo all’esercizio in corso 2014 e più precisamente al
capitolo 158102 “Altri oneri straordinari della gestione corrente” ;
- co come precisato dalla Corte dei conti, Sezione di Controllo per la oscana (Delibera n. 132/2010)
nell'ambito della sua “Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento
in materia” precisa che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un
accordo con la controparte per cui possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione
quanto i tempi dell'adempimento. In ragione di c , nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza
esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento
della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà
transattiva che si vuole porre in essere;
- prosegue la Corte “In relazione all’accordo transattivo, occorre premettere che l’art.194 del TUEL
contiene un elenco tassativo delle spese relative ai debiti fuori bilancio, per cui le cosiddette spese
“anomale” non sono contemplate, tra cui quella in argomento, quale prestazione passiva da parte
degli enti che avviene mediante il ricorso alla “transazione”. Tale istituto seppur non previsto
dall’ordinamento, è invece previsto dall’art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione il
contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata
o prevengono una lite che p sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare,
modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della
contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio
contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di
spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non
possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio per cui, al di là dell’aspetto sostanziale,
nel caso di fattispecie poteva senz’altro astenersi dal riconoscimento formulando un semplice indirizzo
di procedere, fatto salvo l’adozione di appositi atti da parte della Giunta”.
Visto
- il testo dell’atto di transazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(allegato n. 5);
- il D.Lgs. 267/2000;
- i Principi Contabili;
- il Codice Civile.
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di
Pula e i Sig.ri Alice Lecca ed Efisio Lecca finalizzato alla definizione bonaria della vertenza pendente
nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile RAC 6321/2008, che si allega alla presente
proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 5).
2. Di autorizzare per l’effetto il Responsabile del Settore Amministrazione Generale alla
sottoscrizione dell’atto transattivo.
3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente deliberato trova copertura finanziaria nel bilancio
di previsione relativo all’esercizio in corso al capitolo 158102 “ Transazioni ”.
4. Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del esto Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Parere favorevole
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
F.to Dottoressa Antonella Depau
Pula 15/12/2014
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Parere favorevole
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dottoressa Lucia Cani
Pula 16/12/2014
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema dell’atto di transazione tra il Comune di
Pula e i Sig.ri Alice Lecca ed Efisio Lecca finalizzato alla definizione bonaria della vertenza pendente
nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Civile RAC 6321/2008, che si allega alla presente
proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 5).
2. Di autorizzare per l’effetto il Responsabile del Settore Amministrazione Generale alla
sottoscrizione dell’atto transattivo.
3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente deliberato trova copertura finanziaria nel bilancio
di previsione relativo all’esercizio in corso al capitolo 158102 “ Transazioni ”.
4. Di dichiarare con separata votazione all’unanimità la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Carla Medau
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dott. Alberto Morelli
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 23/12/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dottoressa Antonella Depau
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula, lì 23/12/2014
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte