La Nuova Fattura e le altre modifiche alla disciplina dell`IVA

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La Nuova Fattura e le altre modifiche alla disciplina dell`IVA
LA NUOVA FATTURA
e le altre modifiche alla disciplina dell’IVA
Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
(recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010)
a cura di Franco Ricca
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LA NUOVA FATTURA
“Nazionalità” della fattura
(art. 219-bis, direttiva 2006/112/CE)
1.La fatturazione è soggetta alle norme dello SM in cui si considera
effettuata l’operazione
2.In deroga al punto 1, nei seguenti casi la fatturazione è soggetta
alle norme dello SM del fornitore:
- il fornitore non è stabilito nello SM in cui si considera
effettuata l’operazione e il debitore dell’imposta è il destinatario
(salvo che quest’ultimo debba emettere autofattura)
- l’operazione non si considera effettuata nell’Ue
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“Nazionalità” della fattura: rappresentazione schematica
LUOGO
OPERAZIONE
PAESE DI
DEBITORE DELL’IMPOSTA LEGGE CHE
STABILIMENTO
REGOLA LA
DEL FORNITORE
FATTURAZIONE
EXTRAUE
SM1
SM1
SM1
SM1
SM1
SM2
SM1
a) IL FORNITORE
SM2
b) IL DESTINATARIO
MEDIANTE INVERSIONE
CONTABILE
SM1
c) IL DESTINATARIO
MEDIANTE
AUTOFATTURA
SM2
LA NUOVA FATTURA
Estensione dell’obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6-bis, DPR 633/72)
Operazioni non territoriali
L’emissione della fattura è obbligatoria anche per le seguenti
operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies,
se effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
a)cessioni di beni e prestazioni di servizi - eccettuate quelle di cui
all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) - effettuate nei confronti di un
soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato
membro dell’Ue, con l’annotazione “inversione contabile” (non
consentita la “fattura semplificata”);
b)cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano
effettuate fuori dell’Ue, con l’annotazione “operazione non
soggetta”.
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LA NUOVA FATTURA
Effetti dell’estensione dell’obbligo di fatturazione
Le operazioni extraterritoriali assoggettate a fatturazione (e, di conseguenza, a
registrazione e dichiarazione), concorrono alla determinazione del volume
d’affari (cfr anche la modifica dell’art. 20, DPR 633/72), con i conseguenti riflessi
sull’applicazione di numerose disposizioni (es. regimi agevolati collegati
all’entità
del v.a., ambito della comunicazione delle operazioni con controparti stabilite in
paesi“black list”, ecc.).
Gli effetti sono sterilizzati ai fini della determinazione dello status di
“esportatore abituale”.
Sanzioni (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97)
Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione
e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti si applicano anche in
relazione alle operazioni non soggette ad Iva.
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LA NUOVA FATTURA
La fattura elettronica : nozione (art. 21, comma 1, DPR 633/72)
- Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata
emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico.
- Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato
all’accettazione da parte del destinatario.
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LA NUOVA FATTURA
La fattura cartacea ed elettronica : requisiti (art. 21, comma 3, DPR 633/72)
Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità
del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento
dell’emissione al termine del periodo di conservazione.
Autenticità e integrità possono essere garantite mediante:
- sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la sottostante
operazione
- apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
dell’emittente
- sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI) o altre
tecnologie idonee.
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LA NUOVA FATTURA
Conservazione delle fatture (art. 39, terzo comma, DPR 633/72)
- Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in
conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell’art. 21,
comma 5, D.Lgs n. 82/2005.
- Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono
essere conservate elettronicamente.
- Il luogo di conservazione elettronica delle fatture, nonché dei
registri e altri documenti previsti dal DPR 633/72 e da altre
disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a determinate
condizioni.
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LA NUOVA FATTURA
Nozione di “emissione” (art. 21, comma 1, DPR 633/72)
La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della
sua
- consegna, oppure
- spedizione, oppure
- trasmissione, oppure
- messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o
spedito all’altra parte (comma 4).
La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo (autofattura) è
emessa in unico esemplare (comma 5).
Modalità di emissione: anche mediante gli apparecchi misuratori
fiscali (art. 1, legge n. 18/1983, come integrato dalla L. 228/2012).
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LA NUOVA FATTURA
Innovazioni sui contenuti della fattura (art. 21, comma 2, DPR 633/72)
- Numero progressivo che la identifichi in modo univoco (non più obbligatoria, ma
comunque ammessa, la numerazione progressiva per anno solare, cfr. ris. AE n. 1 del
10/1/2013);
- Numero di partita IVA (o identificativo IVA) del cessionario o committente
soggetto passivo in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea;
- Numero di codice fiscale del cessionario/committente, se non soggetto passivo
residente o domiciliato nel territorio dello Stato;
- Le fatture emesse dal cessionario/committente in forza di un obbligo proprio
recano l’annotazione “autofattura” (art. 21, comma 6-ter).
- Le fatture emesse in relazione ad operazioni sottoposte al meccanismo del
reverse charge, recano l’indicazione “inversione contabile” e l’eventuale
specificazione della relativa norma (art. 17, quinto comma e art. 74, settimo comma).
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LA NUOVA FATTURA
La “fattura semplificata”: ambito di impiego (art. 21-bis, DPR 633/72)
La fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro,
nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 (nota di variazione),
può essere emessa in modalità semplificata.
Non è consentito emettere la fattura semplificata per le seguenti
operazioni:
a)cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del DL n. 331/91;
b)operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, DPR 633/72, lett. a).
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LA NUOVA FATTURA
La “fattura semplificata”: contenuto (art. 21-bis, DPR 633/72)
La fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della
stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto
stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita
IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione
europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati
che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le
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indicazioni specifiche che vengono modificate.
Termini di emissione e di registrazione delle fatture
Tipologia fattura
Termine di emissione
Termine di registrazione
Fattura ordinaria
Momento di effettuazione
dell’operazione
Entro 15 giorni dall’emissione, con
riferimento alla data di emissione
Entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione
dell’operazione
Entro il termine di emissione, con
riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione
Fattura super-differita delle cessioni in
triangolazione
Entro il mese successivo a quello di
consegna o spedizione dei beni
Entro 15 giorni dall’emissione, con
riferimento alla data di emissione
Autofattura relativa agli acquisti di
beni e servizi presso fornitori extraUe,
eccettuate le prestazioni “generiche”
Momento di effettuazione
dell’operazione
Entro 15 giorni dall’emissione, con
riferimento alla data di emissione
Entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione
dell’operazione
Entro il termine di emissione, con
riferimento al mese di effettuazione
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dell’operazione
Fattura differita delle cessioni di beni
risultanti da documento di trasporto e
simili
Fattura differita delle prestazioni di
servizi individuabili attraverso idonea
documentazione
Fattura relativa alle prestazioni di
servizi “generiche” rese a soggetti
passivi di altri paesi Ue o extraUe
Autofattura relativa alle prestazioni
di servizi “generiche” ricevute da
fornitori extraUe
Fattura relativa alle cessioni
intracomunitarie
LA NUOVA FATTURA
Termini di emissione (Art. 21, comma 4, DPR 633/72)
1. Fattura immediata
Di regola, la fattura deve essere emessa al momento di
effettuazione dell’operazione.
Registrazione entro quindici giorni, con riferimento alla data di emissione (art. 23, DPR
633/72).
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LA NUOVA FATTURA
Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/72)
2. Fattura differita
- per le cessioni di beni la cui consegna risulti da documento di
trasporto, ecc., nonché
- per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione,
effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso
soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio
delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione.
Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione delle
operazioni (art. 23, DPR 633/72).
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LA NUOVA FATTURA
Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. b, DPR 633/72)
3. Fattura super-differita
Per le cessioni di beni consegnati direttamente al cessionario dal
proprio fornitore, la fattura è emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni (cfr. circolare 288/1998).
Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento alla data di emissione (art. 23,
DPR 633/72).
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LA NUOVA FATTURA
Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. c-d, DPR 633/72)
4. Prestazioni “generiche” scambiate con soggetti esteri
- Per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese a soggetti
passivi Ue, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- Per le stesse prestazioni, rese a oppure ricevute da soggetti
passivi extraUe, la fattura (o autofattura) è emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
delle operazioni (art. 23, DPR 633/72)
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LA NUOVA FATTURA
Termini di emissione (art. 46, comma 2, DL 331/93)
5. Cessioni intracomunitarie
- Per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, DL 331/93, la
fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (non consentita la “fattura semplificata”).
Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione
dell’operazione (art. 47, comma 4, DL 331/93)
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OPERAZIONI CON FORNITORI UE
Inversione contabile: procedura nei rapporti con fornitori Ue
(Art. 17, secondo comma, secondo periodo)
L’operatore nazionale che riceve cessioni di beni o prestazioni di servizi da
un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Ue, adempie in
tutti i casi agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le
disposizioni degli articoli 46 e 47 del dl 331/93, ossia integrando e
registrando la fattura del fornitore nei termini ivi indicati.
La procedura di emissione della fattura (autofattura) va quindi attivata solo
se il fornitore è extraUe.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Effettuazione dell’acquisto-cessione di beni intraUe (art. 39, DL 331/93)
- Le cessioni e gli acquisti intraUe si considerano effettuati all’atto dell’inizio del
trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente
dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.
- Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si
considerano effettuate in tale momento, e comunque dopo un anno dalla consegna. Lo stesso principio
vale per i contratti estimatori e simili. Queste disposizioni si applicano a condizione che siano adempiuti
gli obblighi di annotazione di cui all’art. 50, DL 331/93.
- Se viene emessa anticipatamente fattura, l’operazione si considera effettuata,
per l’importo fatturato, alla data della fattura. Non è più previsto analogo effetto
per i pagamenti anticipati.
- Le cessioni e i trasferimenti intraUe di cui all’art. 41, commi 1, lett. a) e comma 2,
lett. b) e c), e gli acquisti intraUe di cui all’art. 38, commi 2 e 3, DL 331/93, se
effettuati in modo continuativo per un periodo superiore ad un mese solare, si
considerano effettuati alla fine di ciascun mese.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Movimenti non traslativi (artt. 38, comma 5 e 41, comma 3, D.L. 331/93)
Tra le movimentazioni che non costituiscono cessione/acquisto
intraUe sono incluse quelle relative ai beni oggetto di perizie.
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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93)
Acquisti intraUe
- Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa
integrazione, devono essere annotate nel registro vendite
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione
della fattura, con riferimento al mese precedente.
-Le stesse fatture, ai fini della detrazione, sono annotate ai
sensi e nei termini dell’art. 25, DPR 633/72.
Attenzione: per effetto del rinvio contenuto nell’art. 17, secondo
comma, le stesse disposizioni valgono per tutti gli acquisti di beni e
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servizi da fornitori Ue.
ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93)
Regolarizzazione acquisti intraUe (art. 46, comma 5)
- In caso di mancato ricevimento della fattura relativa all’acquisto
intraUe entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, occorre emettere l’autofattura entro il giorno 15 del
terzo mese successivo.
- Se si riceve una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale,
occorre emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.
-Le autofatture e le fatture integrative devono essere registrate
entro il termine di emissione, con riferimento al mese precedente.
Attenzione: per effetto del rinvio contenuto nell’art. 17, secondo comma, le stesse
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disposizioni valgono per tutti gli acquisti di beni e servizi da fornitori Ue.
ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE
Enti non soggetti d’imposta: rimodulazione termini degli adempimenti
Registrazione degli acquisti intraUe (art. 47, comma 3, DL 331/93)
Gli enti non commerciali non soggetti passivi devono annotare le fatture relative
agli acquisti intracomunitari, in apposito registro, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente.
Dichiarazione mensile (art. 49, comma 1, DL 331/93)
Gli enti non commerciali non soggetti passivi che hanno effettuato acquisti intraUe
per i quali sono tenuti al pagamento dell’imposta presentano entro ciascun mese,
in via telematica, la dichiarazione (modello Intra 12) degli acquisti registrati con
riferimento al secondo mese precedente.
Nello stesso termine effettuano il pagamento dell’imposta.
Portata delle disposizioni
Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 30-bis del DPR 633/72, le suddette modifiche si
riflettono su tutti gli acquisti di beni e servizi per i quali gli enti in esame assumono la
qualifica di debitori dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, dpr 633/72.
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