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AUTOSCUOLE Gennaio 2017 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Accordo di rinnovo Accordo di rinnovo CCNL Campo di applicazione Accordi e protocolli aggiuntivi Data di stipula Decorrenza Scadenza 13 dicembre 2016 1° gennaio 2016 31 dicembre 2019 Parti stipulanti Unasca e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti 3 luglio 2013 1° gennaio 2013 31 dicembre 2015 Parti stipulanti Unasca e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti 23 giugno 2010 1° gennaio 2010 31 dicembre 2012 Parti stipulanti Unasca e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti Il c.c.n.l. si applica alle aziende esercenti l’attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica Accordo 25 giugno 2012 in materia di apprendistato DATI RETRIBUTIVI Minimi contrattuali Minimo tabellare Liv. Liv. Q 5 4 3 2 1 1.11.2015 1.7.2017 1.11.2018 1.11.2019 Q 1.399,44 1.423,14 1.455,73 1.488,32 5 1.089,20 1.107,69 1.133,11 1.158,53 4 937,07 953,07 975,07 997,07 3 875,93 890,74 911,11 931,48 2 832,65 846,75 866,14 885,53 1 699,73 711,58 727,88 744,17 Contingenza 452,81 445,84 442,41 439,83 439,83 437,56 E.d.r. 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Ind.funzione 25,82 Una tantum: ai lavoratori in servizio al 13.12.2016 viene corrisposto con la retribuzione di gennaio 2017 un importo forfettario pari a 70 euro, ridotto per i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario effettuato. L’importo non è considerato utile per il calcolo dei diversi istituti contrattuali, né per la determinazione del tfr. Scatti di anzianità Liv. Q 5 4 Mensilità aggiuntive Premio di risultato Importo 23,76 18,59 16,01 Liv. 3 2 1 Importo 14,98 14,46 12,39 Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato, mentre viene ricalcolato il numero degli scatti maturati in precedenza. Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. La quattordicesima mensilità va corrisposta entro il 10 luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile in vigore al 30 giugno, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri: come per la tredicesima mensilità. La contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, può individuare erogazioni di secondo livello correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati, volti ad incrementare produttività, qualità e altri elementi di competitività. Gli importi di tali erogazioni sono variabili, non predeterminabili e non utili ai fini degli istituti legali e contrattuali (compreso tfr). SINTESI CCNL - AUTOSCUOLE Gennaio 2017 DATI RETRIBUTIVI Lavoro straordinario, notturno, festivo Il lavoro straordinario è ammesso fino a 230 ore annuali. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione globale. Tipo di prestazione Maggiorazione Lavoro straordinario feriale diurno: prime due ore settimanali feriale diurno: terza ora settimanale festivo diurno: dalla quarta ora settimanale feriale notturno feriale notturno svolto dall’istruttore di guida festivo diurno festivo notturno 15% 25% 30% 55% 40% 55% 80% Lavoro notturno normale normale svolto dall’istruttore di guida 20% 10% Lavoro festivo nelle festività nazionali e infrasettimanali 50% domenicale diurno (con riposo compensativo) 20% domenicale notturno (con riposo compensativo) 50% Lavoro nella giornata di sabato (aziende con orario distribuito su 5 giorni settimanali): spetta la maggiorazione del 40%. Altre voci Parametri retributivi Indennità di cassa o maneggio denaro: 5% del minimo tabellare. L’indennità non concorre al computo del tfr, della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri istituti contrattuali. E.d.r. per i lavoratori in servizio al 3.7.2013: attribuito, a decorrere dal mese di agosto 2013, nelle misure mensili di seguito indicate, in sostituzione del trattamento per l’ex festività del 4 novembre: - Q 4,44 euro; - 5° liv. 3,47 euro; - 4° liv. 3 euro; - 3° liv. 2,78 euro; - 2° liv. 2,64 euro; 1° liv. 2,22 euro. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 22 per orario distribuito su 5 giorni, 26 per orario distribuito su 6 giorni; quota oraria 170. Numero di mensilità: 14. Retribuzione globale mensile. E’ costituita dalle seguenti voci: minimo tabellare, scatti di anzianità, aumenti di merito o superminimi, indennità di contingenza, indennità di funzione. Non fanno parte della retribuzione i rimborsi spese, l’indennità di cassa, l’indennità sostitutiva del preavviso e qualunque altra indennità avente carattere risarcitorio. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Categorie e qualifiche Inquadramento. Classificazione unica articolata su 6 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 5). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni rientranti in due livelli viene inquadrato nel livello superiore quando le relative mansioni sono prevalenti. Se tale condizione non si verifica, il livello superiore è attribuito dopo un anno ovvero, qualora il lavoratore abbia esercitato le mansioni superiori in modo non continuativo, dopo un periodo complessivo di 12 mesi nell’arco di 3 anni. In ogni caso il dipendente è tenuto a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi per i livelli Q e 5° e pari a 2 mesi per gli altri livelli. Periodo di prova Livello/Qualifica Durata Q 6 mesi 5 4 mesi insegnanti o istruttori 4 mesi 2-3-4 3 mesi 1 10 giorni lavorativi Esclusione: non si applica il periodo di prova ai lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda. Particolarità: lavoro a tempo determinato (vedi). ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Orario normale: 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con un massimo di 8 ore giornaliere. La prestazione giornaliera è compresa in un nastro lavorativo fino a 12 ore (ampliabile per gli istruttori di guida). La durata media settimanale dell’orario normale va calcolata per periodi non superiori a 4 mesi. Ferma restando la durata media di 48 ore settimanali, la durata massima settimanale della prestazione lavorativa (compreso lo straordinario) non può superare le 57 ore. Pause: durante la giornata il lavoratore ha diritto ad un’ora di intervallo non retribuito per la consumazione del pasto. Addetti ai videoterminali: quando svolgono attività per almeno 4 ore consecutive per tutta la settimana hanno diritto ad una pausa di 20 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa. 2 SINTESI CCNL - AUTOSCUOLE Gennaio 2017 ORARIO DI LAVORO Banca ore Festività Ferie Permessi ex festività Confluiscono in banca ore, a richiesta, le ore di lavoro straordinario eccedenti le 230 ore e fino a 300 ore annue. Le ore accantonate e non fruite sono liquidate alla fine di ogni anno. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con il sabato o la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione globale, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Maturazione per ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre): - 22 giorni di ferie se l’orario settimanale è distribuito su 5 giorni; 26 giorni di ferie per orario distribuito su 6 giorni. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero); il risultato è arrotondato alla mezza giornata superiore nel caso di ferie integralmente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento dell’indennità sostitutiva. Liquidazione: le ferie devono essere fruite entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia. Permessi ex festività: 32 ore di permesso retribuito che maturano per ogni anno di servizio. Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi maturati nell’arco dell’anno e non fruiti entro il 31 dicembre sono liquidati con la retribuzione in atto entro il successivo mese di gennaio. Ex festività del 4 novembre: non compete alcun trattamento a questo titolo. VICENDE DEL RAPPORTO Malattia Anzianità di servizio Fino a 5 anni Oltre 5 anni Periodo di comporto 8 mesi (ai fini del computo si sommano le assenze comprese nell’arco dei 24 mesi immediatamente precedenti) 12 mesi (ai fini del computo si sommano le assenze comprese nell’arco dei 30 mesi immediatamente precedenti) Periodo di assenza primi 3 mesi 5 mesi successivi Integrazione fino al 100% 50% primi 5 mesi 7 mesi successivi 100% 50% Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta (da presentare entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini di conservazione del posto), di un periodo di aspettativa per un massimo di 6 mesi. Durante l’aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio ad alcun effetto contrattuale. Criteri di calcolo. Per il calcolo dell’integrazione si considerano esclusivamente le voci della retribuzione globale mensile. L’integrazione non comprende la parte di indennità a carico Inps afferente ai compensi aggiuntivi (come lavoro straordinario, trattamento per le festività cadenti di sabato/domenica, ecc.). Maternità Infortunio sul lavoro Congedo di maternità: integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (primi 5 mesi di assenza). Congedo parentale: può essere fruito anche in forma oraria. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il preavviso per la richiesta del congedo è di 10 giorni, ridotto a 2 giorni nel caso di congedo su base oraria. L’indennità a carico Inps viene integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della normale retribuzione mensile, per i primi 30 giorni di congedo. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: come in caso di malattia. Congedo matrimoniale In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione. Servizio militare Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni dopo la cessazione del servizio militare. Corsi di studio e attività formative I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di un permesso retribuito per il giorno dell’esame e di ulteriori 30 ore annue di permesso retribuito per la relativa preparazione. Altri permessi e aspettative Lutti familiari. In caso di decesso (genitore, coniuge, figli, fratelli ed altri familiari conviventi) il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno ovvero 4 giorni qualora l’evento luttuoso richieda spostamenti fuori provincia. Portatori di handicap. Il c.c.n.l. disciplina la materia in conformità al disposto della L. n. 104/1992 e, per quanto riguarda i genitori di minori con handicap in situazione di gravità, del D.Lgs. n. 151/2001. Il lavoratore maggiorenne portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto a permessi di due ore giornaliere o, in alternativa, di tre giorni al mese. Il lavoratore che assiste un parente o affine (entro il secondo grado e, in presenza di determinate condizioni, entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità, ha diritto a tre giorni mensili di permesso. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di persona con handicap in situazione di gravità può usufruire delle seguenti agevolazioni: - fino ai tre anni di età del bambino, estensione del periodo di assenza facoltativa post partum o, in alternativa, fruizione di due ore giornaliere di permesso; - dopo il terzo anno di età, tre giorni mensili di permesso. Esclusioni: le agevolazioni non si applicano se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno in un istituto specializzato. Retribuzione: indennità a carico Inps. Riabilitazione tossicodipendenti. Lavoratori: il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a diciotto mesi. A coloro che fruiscono dell’aspettativa l’azienda si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella misura del 50% per un massimo di 6 mesi, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico. In alternativa all’aspettativa possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, qualora la struttura terapeutica valuti favorevolmente il mantenimento dell’interessato nell’ambiente di lavoro. Familiari: al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l’azienda concede un periodo di aspettativa non retribuita. Riabilitazione etilisti. Sono garantite le agevolazioni previste dalla L. n. 162/1990 per gli affetti da etilismo che optano per il progetto di recupero presso le strutture abilitate. 3 SINTESI CCNL - AUTOSCUOLE Gennaio 2017 VICENDE DEL RAPPORTO Trasferta Ritiro patente. L'autista al quale sia ritirata la patente (per motivi che non comportino il licenziamento per giusta causa) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza decorrenza della retribuzione. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Trasferimento Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica DISCIPLINE SPECIALI Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione Livello (1) 5 4 3 2 1 Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) 1-12 3 13-24 4 25-36 5 1-12 2 13-24 3 25-36 4 1-12 1 13-24 2 25-36 3 1-24 1 25-36 2 1-24 1 (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Formazione: non inferiore a 80 ore/anno comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello di destinazione fino al limite massimo di 30 giorni di effettiva presenza al lavoro. Malattia e infortunio: si applica la disciplina generale. Anzianità di servizio: il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini degli istituti legali e contrattuali ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità. Apprendistato a tempo parziale. E’ ammesso a condizione che le ore di formazione di tipo professionalizzante non vengano riproporzionate in relazione all’orario ridotto. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti (questa regola non trova applicazione sino a due unità non confermate). Dal computo sono esclusi i rapporti risolti per dimissioni, licenziamento (giusta causa o giustificato motivo) o per rifiuto della proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Limiti numerici. Le imprese non possono avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori a tempo determinato in numero superiore al 20% dell’organico in forza a tempo indeterminato. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 2 contratti di lavoro a tempo determinato, in quelle da 6 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 3 contratti a tempo determinato. Esclusioni: sono escluse dai limiti indicati le assunzioni effettuate per sostituite lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Criteri di computo: la base di riferimento è costituita dai lavoratori assunti a tempo indeterminato che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti (le frazioni di unità si computano per intero). Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Trattamento normativo. Prova: la durata è pari a un terzo delle misure previste per il rapporto a tempo indeterminato e la prova si considera superata in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Malattia: il periodo di comporto è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto con un minimo di 30 giorni (si cumulano le assenze dovute a più eventi). Limiti numerici. I lavoratori a tempo parziale e indeterminato non possono eccedere il 25% del personale dipendente a tempo pieno e indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore). E’ sempre possibile assumere a tempo parziale due unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto nell’unità produttiva. Limiti minimi di orario. La prestazione individuale non è di norma inferiore a 20 ore settimanali. In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata ad eccezione degli insegnanti/istruttori. Deroghe: per determinate tipologie di lavoratori (studenti, pensionati, soggetti con altro rapporto di lavoro in atto, titolari di reddito di impresa) con qualifica di insegnante o di istruttore, il limite minimo della prestazione settimanale è ridotto a 5 ore. Clausole flessibili/elastiche. A fronte di specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo, le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione se il rapporto è a tempo indeterminato o se si tratta di sostituzione di personale assente; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, per una quantità annua non eccedente il 20% della prestazione già concordata. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso non inferiore a 2 giorni. Trattamento economico: per le sole ore prestate, 4 SINTESI CCNL - AUTOSCUOLE Gennaio 2017 DISCIPLINE SPECIALI Lavoro ripartito a richiesta dell’azienda, al di fuori degli orari o degli schemi concordati al momento dell’instaurazione del rapporto, spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. Lavoro supplementare. Consentito in relazione a specifiche esigenze (incrementi temporanei di attività produttiva, sostituzione di lavoratori assenti, concentrazione in ambito giornaliero di servizi in numero superiore al normale, servizi in orari scoperti dal personale a tempo pieno), fino al raggiungimento dell’orario settimanale del personale a tempo pieno e per una quantità annua non eccedente il 30% della prestazione concordata. Compensato, a partire dalla seconda ora settimanale di lavoro supplementare, con la maggiorazione omnicomprensiva del 18% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta); - in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente e totalmente inabile che assuma connotazione di gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno; - la stessa priorità è riconosciuta al lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992 e al lavoratore con documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; - al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 dipendenti accolgono per una sola volta, in funzione della fungibilità delle mansioni esplicate, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (è consentito l’utilizzo di personale sostitutivo a tempo determinato, escluso dai limiti numerici posti alle assunzioni a termine); - il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale (o entro i limiti del congedo ancora spettante), la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con una riduzione di orario non superiore al 50% (è consentito l’utilizzo di personale sostitutivo a tempo determinato, escluso dai limiti numerici posti alle assunzioni a termine). Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Lavoro stagionale Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Telelavoro Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Somministrazione di lavoro Limiti di durata. La durata massima dei contratti di somministrazione a tempo determinato è di 12 mesi, prorogabile per un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi. Limiti numerici. Il ricorso alla somministrazione è ammesso, nelle ipotesi elencate dal contratto collettivo (punte di intensa attività, esecuzione di particolari servizi che richiedono specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate, adempimenti di pratiche amministrative o di natura tecnico-contabile a carattere non continuativo e/o cadenza periodica che non sia possibile espletare con l’organico di servizio, necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria e al ripristino degli impianti e attrezzature), fino al limite massimo dell’8% in media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore). In alternativa è consentita la stipulazione di contratti fino al limite di 5 purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Non sono computabili nella percentuale di cui sopra i contratti stipulati per sostituzione nonché i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa, o che hanno rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato, i rapporti risolti in periodo di prova. DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Attività sindacale Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti trovano applicazione le disposizioni di legge. Nelle unità produttive di minori dimensioni è eletto un delegato d’impresa e sono concesse a ciascun dipendente 8 ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall’orario di lavoro. Componenti RSU: - unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti, 3 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti, 4 rappresentanti; - unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti, 6 rappresentanti. In ambito territoriale le RSU si possono costituire raggruppando diverse realtà produttive. Previdenza complementare Contribuzione al fondo Previlog: - a carico azienda: 1,00% della retribuzione globale mensile; a decorrere dal 1° marzo 2014 il contributo è pari all’1,50%; - a carico lavoratore: 1,00% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993. E’ prevista l’adesione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fondo EST di assistenza sanitaria integrativa. La contribuzione al fondo è stabilita in 10 euro/mese a carico del datore di lavoro e in 2 euro/mese a carico del lavoratore, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato iscritto (sono esclusi i quadri). A decorrere dal mese di febbraio 2018 l’azienda che omette il versamento del contributo deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 16 euro/mese per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto. Il personale impiegatizio che esplica attività esterna, se non soggetto ad assicurazione Inail, deve essere altrimenti assicurato con i seguenti massimali: - 5 annualità di retribuzione globale, in caso di morte; - 6 annualità di retribuzione globale, in caso di invalidità permanente. Per il finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale è stabilito un contributo a carico del datore di lavoro, per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, in misura pari a 1 euro/mese per 12 mensilità. Dal 1° gennaio 2017 le imprese che omettono il versamento del contributo alla bilateralità devono corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 3 euro/mese per 12 mensilità. WELFARE CONTRATTUALE Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali 5 SINTESI CCNL - AUTOSCUOLE Gennaio 2017 ESTINZIONE DEL RAPPORTO Preavviso Trattamento di fine rapporto La durata del periodo di preavviso è di: - 4 mesi per i quadri; - 2 mesi per gli altri lavoratori. Il preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese. Impiegati: nel caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà. La base di computo è composta tassativamente dai seguenti elementi: minimo tabellare, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito o superminimi, indennità di contingenza, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di funzione per i quadri, qualsiasi altro importo retributivo erogato in maniera fissa e continuativa. 6