aggiornamento n.50
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Aggiornamento n. 50 A cura di: Dr. Mario Bertoli - Dr. Giuseppe Grillotti USL 6 PISLL 12/06/2013 58 Delega in materia di sicurezza sul lavoro Il decreto legislativo 81/2008 e s. m. i., all’articolo 161, consente che le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro possano essere delegate dal datore di lavoro a condizione che siano rispettati alcuni requisiti. La Cassazione penale, Sezione 4, con la sentenza n. 11442 dell’11 marzo 2013,ha aggiunto un nuovo requisito per la validità della delega a quelli previsti dal decreto legislativo 81/2008. La sentenza, infatti, stabilisce che la delega in materia di sicurezza sul lavoro è valida se il delegante precisa i compiti antinfortunistici attribuiti al delegato. L’individuazione specifica dei compiti antinfortunistici trasferiti, anche se non richiesta dall’articolo 16 del decreto legislativo, è requisito necessario della delega perché senza di esso viene a mancare un parametro per poter valutare l’adeguatezza delle risorse assegnate dal delegante al delegato. La Cassazione penale, inoltre, ha sentenziato che non si può parlare di delega l’atto che si limita a nominare un responsabile di servizio o che concretizza la normale articolazione organizzativa aziendale e che non è sufficiente che il documento riporti la formula che i compiti aziendali delegati siano da svolgere “ nel rispetto di tutte le norme infortunistiche”. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza che resta in capo al datore di lavoro a meno che questo adotti ed attui in modo efficace un modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 42. 1 Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 2 Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 1 giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. 2 58 Denuncia infortuni all’INAIL Il D.lgs. 81/2008 ha previsto la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento1, e ai fini assicurativi di quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Mentre l’obbligo di presentare la comunicazione relativa agli infortuni di brevissima durata è attualmente sospeso, per raccogliere le informazioni relative agli infortuni con una prognosi di tre giorni, escluso quello dell’evento, l’INAIL ha predisposto un nuovo modello che dovrà, dal 1 di luglio 2013, essere inoltrato soltanto per via telematica2. Le informazioni relative all’evento dovranno essere rese, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, alla sede competente territorialmente in base al domicilio dell’infortunato. Il datore di lavoro incorre in sanzioni nel caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta. Nel caso di infortuni con prognosi iniziale inferiore a tre giorni, successivamente prolungata, l’obbligo di trasmettere la denuncia decorre dal momento in cui si riceve il nuovo certificato medico3. Resta confermato l’obbligo di trasmettere copia della denuncia di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio se la prognosi è superiore a tre giorni. 1 Art. 9, comma 4, lett. a) << raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento>>. 2 In attuazione del DPMC 22 luglio 2011, che norma all'art. 1 che, "a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica". 3 Non è obbligatorio allegare il certificato medico. 3 58 D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione ad effettuare le verifiche da parte dei soggetti previsti dall’articolo 71, comma 13 del citato decreto 1 Chiarimenti Il Ministero del Lavoro, con la circolare 5 marzo 2013 n. 9, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione del DM 11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche2 di cui all’allegato VII del D.lgs. 81/2008 nonché i criteri per l’abilitazione ad effettuare le verifiche da parte dei soggetti previsti dall’articolo 71, comma 13 del citato decreto3. La circolare, nel richiamare quanto già segnalato nelle precedenti circolari4, entra nel merito degli aspetti relativi ai verbali di verifica, alla comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato, al regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10.A.3 della circolare n. 23/2012 non marcate CE, agli argani installati su aerogeneratori, ai loader portuali, all’attrezzatura destinata alla raccolta dei rifiuti, all’assoggettabilità al regime delle verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche (muletto), al regime IVA, ai controlli previsti dall’articolo 71, comma 85 del D.lgs.81/2008 e s. m. i. e indagini supplementari (DM 11/04/2011, Allegato 2, punto 2 lettera c) ), alle tariffe da applicare6, alla facoltà di avvalersi dei soggetti abilitati iscritti negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del DM 11/04/2011 da parte dei 1 Anche in “Quaderno di cantiere – aggiornamenti”: 06 del 04/05/2011;33 del 18/07/2012; 38 dell’8/10/2012 e 43 del 02/01/2013. 2 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: comma 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 3 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: comma 12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 4 Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2912 e n. 23/2012. 5 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: comma 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 6 Decreto Dirigenziale del 23/11/2012. 4 soggetti titolari della funzione, alla data di decorrenza per l’effettuazione delle visite periodiche. Prima di entrare nel merito di quanto disposto dalla circolare si precisa che saranno trattati esclusivamente gli aspetti relativi al settore edile o generali e quindi di interesse anche per il settore. Verbali di verifica Con l’entrata in vigore del DM 11/04/20111 i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall’Allegato IV dello stesso decreto. Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato. Comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, lettera a) del DM 11/04/2011, il datore di lavoro che trascorsi i 60 giorni o i 30 giorni dalla richiesta2 rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica. Regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10.A.3 della circolare n. 23/2012 non marcate CE3 Le attrezzature di cui al punto 10.A.3. della circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31/12/1886, rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal DM 04/03/19824: La richiesta di immatricolazione dovrà essere 1 Il decreto è entrato in vigore il 23 maggio 2012. In relazione alla “data di richiesta” si veda il punto 1 della circolare n. 11/2012 del Ministero del Lavoro. 3 Circolare 23/2012 punto 10.A.3. : “In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del DM 04/03/1982 , già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi: a)Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11/04/2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla circolare MLPS n. 9 del 12/01/2001, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima delle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11/04/2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l’attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal DM 11/04/2011. 4 DM 04/03/1982 Articolo 4 : “ La richiesta di collaudo va presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La periodicità delle verifiche decorre dalla data di immatricolazione riportata nel libretto e l'utente dell'attrezzatura dovrà farne richiesta al competente ispettorato del lavoro almeno venti giorni dalla scadenza. Qualora, alla data prevista per l'effettuazione della verifica biennale, l'apparecchio non sia verificabile perché fuori esercizio l'utente dovrà informarne l'ispettorato del lavoro. In tal caso, la verifica biennale sarà effettuata all'atto della successiva messa in esercizio. 2 5 inoltrata all’INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all’articolo 4 del succitato decreto. Al termine del collaudo dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle visite periodiche successive di competenza delle ASL. Le attrezzature di lavoro in argomento, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al DM 11/04/2011. Assoggettabilità al regime delle verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche (muletto) Il carrello industriale a forche ( denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. 81/2088 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, in quanto esso non si configura come “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare , nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”. (UNI ISO 4306 – 1). Viceversa detto carrello è assoggettato al regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento,previsti dal fabbricante, o di attrezzature intercambiabili, installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine, che gli conferiscono la funzione di apparecchio di sollevamento così come sopra definita. Regime IVA Le attività di verifica svolte ai sensi del DM 11/04/2011 sia da soggetti titolari della funzione sia dai soggetti abilitati rientrano nel campo di applicazione dell’IVA1. Controlli previsti dall’articolo 71, comma 8 del D.lgs.81/2008 e s. m. i. e indagini supplementari (DM 11/04/2011, Allegato II , punto 2, lettera c) I verificatori dei soggetti abilitati, durante l’effettuazione delle verifiche periodiche, sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12 del D.lgs. 81 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell’Allegato I del DM 11/04/2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.lgs. 81/2998 e s.m.i. Pertanto non è possibile per i verificatori l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’articolo 71, comma 8 del D.lgs. 81/2998 e s.m.i. e le indagini supplementari. Se, trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non vi abbia provveduto, l'apparecchio potrà essere egualmente messo in servizio previa effettuazione del collaudo di cui all'art. 2 da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, il quale dovrà inoltre provvedere alla regolarizzazione delle due copie del libretto. 1 Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette protocollo n. 954 155483/2012 a seguito dell’interpello n. 954-88/2012. 6 Tariffe – Decreto Dirigenziale del 23/11/2012 Le tariffe sono omnicomprensive di tutte le spese con la sola esclusione delle imposte. Data di decorrenza per l’effettuazione delle visite periodiche. I termini temporali per lo svolgimento delle visite periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 3. comma 3 del DM 11/04/2011 e del successivo decreto dirigenziale del 23/11/2012. ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE Attrezzatura Intervento/periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. Carrelli semoventi a braccio telescopico Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Verifica Verifica Verifica Verifica Verifica Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. 7 annuale annuale biennale biennale triennale Verifica annuale Verifica Verifica Verifica Verifica annuale biennale annuale annuale Verifica biennale Verifiche annuali Verifiche annuali Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Attrezzatura Intervento/periodicità Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua. Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C Verifica di decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW Verifica quinquennale 8 integrità: