aggiornamento n.50

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aggiornamento n.50
Aggiornamento n. 50
A cura di: Dr. Mario Bertoli - Dr. Giuseppe Grillotti USL 6 PISLL
12/06/2013
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Delega in materia di sicurezza sul lavoro
Il decreto legislativo 81/2008 e s. m. i., all’articolo 161, consente che le funzioni in
materia di sicurezza sul lavoro possano essere delegate dal datore di lavoro a condizione
che siano rispettati alcuni requisiti.
La Cassazione penale, Sezione 4, con la sentenza n. 11442 dell’11 marzo 2013,ha
aggiunto un nuovo requisito per la validità della delega a quelli previsti dal decreto
legislativo 81/2008.
La sentenza, infatti, stabilisce che la delega in materia di sicurezza sul lavoro è valida se
il delegante precisa i compiti antinfortunistici attribuiti al delegato. L’individuazione
specifica dei compiti antinfortunistici trasferiti, anche se non richiesta dall’articolo 16
del decreto legislativo, è requisito necessario della delega perché senza di esso viene a
mancare un parametro per poter valutare l’adeguatezza delle risorse assegnate dal
delegante al delegato.
La Cassazione penale, inoltre, ha sentenziato che non si può parlare di delega l’atto che
si limita a nominare un responsabile di servizio o che concretizza la normale
articolazione organizzativa aziendale e che non è sufficiente che il documento riporti la
formula che i compiti aziendali delegati siano da svolgere “ nel rispetto di tutte le
norme infortunistiche”.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza che resta in capo al datore di
lavoro a meno che questo adotti ed attui in modo efficace un modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 42.
1
Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30,
comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La
delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine
al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui
al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
2
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
1
giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero
in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNIINAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001
o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le
parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere
indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
2
58
Denuncia infortuni all’INAIL
Il D.lgs. 81/2008 ha previsto la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento1, e ai fini assicurativi di quelli che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Mentre l’obbligo di presentare la
comunicazione relativa agli infortuni di brevissima durata è attualmente sospeso, per
raccogliere le informazioni relative agli infortuni con una prognosi di tre giorni, escluso
quello dell’evento, l’INAIL ha predisposto un nuovo modello che dovrà, dal 1 di luglio
2013, essere inoltrato soltanto per via telematica2. Le informazioni relative all’evento
dovranno essere rese, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, alla sede
competente territorialmente in base al domicilio dell’infortunato. Il datore di lavoro
incorre in sanzioni nel caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta.
Nel caso di infortuni con prognosi iniziale inferiore a tre giorni, successivamente
prolungata, l’obbligo di trasmettere la denuncia decorre dal momento in cui si riceve il
nuovo certificato medico3. Resta confermato l’obbligo di trasmettere copia della
denuncia di infortunio all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio se la
prognosi è superiore a tre giorni.
1
Art. 9, comma 4, lett. a) << raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento>>.
2
In attuazione del DPMC 22 luglio 2011, che norma all'art. 1 che, "a decorrere dal 1° luglio 2013, la
presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini
statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica".
3
Non è obbligatorio allegare il certificato medico.
3
58 D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione ad effettuare le verifiche da parte
dei soggetti previsti dall’articolo 71, comma 13 del citato decreto
1
Chiarimenti
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 5 marzo 2013 n. 9, ha fornito indicazioni in
merito all’applicazione del DM 11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche2 di cui all’allegato VII del D.lgs. 81/2008 nonché i criteri per
l’abilitazione ad effettuare le verifiche da parte dei soggetti previsti dall’articolo 71,
comma 13 del citato decreto3. La circolare, nel richiamare quanto già segnalato nelle
precedenti circolari4, entra nel merito degli aspetti relativi ai verbali di verifica, alla
comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica
periodica al soggetto abilitato, al regime di prima verifica periodica su attrezzature di
cui al punto 10.A.3 della circolare n. 23/2012 non marcate CE, agli argani installati su
aerogeneratori, ai loader portuali, all’attrezzatura destinata alla raccolta dei rifiuti,
all’assoggettabilità al regime delle verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche
(muletto), al regime IVA, ai controlli previsti dall’articolo 71, comma 85 del
D.lgs.81/2008 e s. m. i. e indagini supplementari (DM 11/04/2011, Allegato 2, punto 2
lettera c) ), alle tariffe da applicare6, alla facoltà di avvalersi dei soggetti abilitati
iscritti negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del DM 11/04/2011 da parte dei
1
Anche in “Quaderno di cantiere – aggiornamenti”: 06 del 04/05/2011;33 del 18/07/2012; 38
dell’8/10/2012 e 43 del 02/01/2013.
2
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: comma 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’Allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al
comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente Decreto.
3
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: comma 12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma
11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura
pubblica titolare della funzione.
4
Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2912 e n. 23/2012.
5
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro: comma 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il
datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione
corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali
o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
6
Decreto Dirigenziale del 23/11/2012.
4
soggetti titolari della funzione, alla data di decorrenza per l’effettuazione delle visite
periodiche. Prima di entrare nel merito di quanto disposto dalla circolare si precisa che
saranno trattati esclusivamente gli aspetti relativi al settore edile o generali e quindi di
interesse anche per il settore.
Verbali di verifica
Con l’entrata in vigore del DM 11/04/20111 i soggetti titolari della funzione e i soggetti
abilitati dovranno adottare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica
periodica” conformi a quelli previsti dall’Allegato IV dello stesso decreto. Su ogni
verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente
l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica
(attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la
contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto
abilitato.
Comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica
periodica al soggetto abilitato
Sulla base di quanto previsto all’articolo 3, comma 2, lettera a) del DM 11/04/2011, il
datore di lavoro che trascorsi i 60 giorni o i 30 giorni dalla richiesta2 rispettivamente nel
caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di
affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve
tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato
che effettui o abbia effettuato la verifica.
Regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10.A.3 della
circolare n. 23/2012 non marcate CE3
Le attrezzature di cui al punto 10.A.3. della circolare n. 23/2012 non marcate CE,
immesse sul mercato antecedentemente al 31/12/1886, rimangono soggette al regime di
collaudo previsto dal DM 04/03/19824: La richiesta di immatricolazione dovrà essere
1
Il decreto è entrato in vigore il 23 maggio 2012.
In relazione alla “data di richiesta” si veda il punto 1 della circolare n. 11/2012 del Ministero del Lavoro.
3
Circolare 23/2012 punto 10.A.3. : “In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione
del DM 04/03/1982 , già assoggettate all’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione
previgente al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a
comunicare la messa in servizio al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i
seguenti casi:
a)Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del DM
11/04/2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure
stabilite dalla circolare MLPS n. 9 del 12/01/2001, l’attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche
periodiche successive alla prima delle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato
VII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del
DM 11/04/2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l’attrezzatura sarà
sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal DM 11/04/2011.
4
DM 04/03/1982 Articolo 4 : “ La richiesta di collaudo va presentata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La periodicità delle verifiche decorre dalla data di immatricolazione riportata nel
libretto e l'utente dell'attrezzatura dovrà farne richiesta al competente ispettorato del lavoro almeno
venti giorni dalla scadenza. Qualora, alla data prevista per l'effettuazione della verifica biennale,
l'apparecchio non sia verificabile perché fuori esercizio l'utente dovrà informarne l'ispettorato del lavoro.
In tal caso, la verifica biennale sarà effettuata all'atto della successiva messa in esercizio.
2
5
inoltrata all’INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo,
trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’INAIL, potrà essere
effettuato da un tecnico così come previsto all’articolo 4 del succitato decreto. Al
termine del collaudo dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle visite
periodiche successive di competenza delle ASL. Le attrezzature di lavoro in argomento,
regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della
marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle
verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature di cui al punto 10.A.3
marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di
cui al DM 11/04/2011.
Assoggettabilità al regime delle verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche
(muletto)
Il carrello industriale a forche ( denominato anche carrello elevatore a forche o muletto)
non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall’articolo 71, comma
11 del D.lgs. 81/2088 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 Kg, in quanto esso non si configura come “apparecchio a funzionamento
discontinuo destinato a sollevare e movimentare , nello spazio, carichi sospesi mediante
gancio o altri organi di presa”. (UNI ISO 4306 – 1). Viceversa detto carrello è
assoggettato al regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di
sollevamento,previsti dal fabbricante, o di attrezzature intercambiabili, installate nel
rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della
direttiva macchine, che gli conferiscono la funzione di apparecchio di sollevamento così
come sopra definita.
Regime IVA
Le attività di verifica svolte ai sensi del DM 11/04/2011 sia da soggetti titolari della
funzione sia dai soggetti abilitati rientrano nel campo di applicazione dell’IVA1.
Controlli previsti dall’articolo 71, comma 8 del D.lgs.81/2008 e s. m. i. e indagini
supplementari (DM 11/04/2011, Allegato II , punto 2, lettera c)
I verificatori dei soggetti abilitati, durante l’effettuazione delle verifiche periodiche,
sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’articolo 71, comma 12 del D.lgs. 81 e
s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell’Allegato I del DM 11/04/2011,
debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto
alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione,
commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle
attrezzature di cui all’Allegato VII del D.lgs. 81/2998 e s.m.i. Pertanto non è possibile
per i verificatori l’effettuazione di attività quali i controlli previsti dall’articolo 71,
comma 8 del D.lgs. 81/2998 e s.m.i. e le indagini supplementari.
Se, trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non vi abbia provveduto,
l'apparecchio potrà essere egualmente messo in servizio previa effettuazione del collaudo di cui all'art. 2
da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, il quale dovrà inoltre provvedere alla
regolarizzazione delle due copie del libretto.
1
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette protocollo n. 954 155483/2012 a seguito dell’interpello n. 954-88/2012.
6
Tariffe – Decreto Dirigenziale del 23/11/2012
Le tariffe sono omnicomprensive di tutte le spese con la sola esclusione delle imposte.
Data di decorrenza per l’effettuazione delle visite periodiche.
I termini temporali per lo svolgimento delle visite periodiche decorrono dalla data di
richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 3. comma 3
del DM 11/04/2011 e del successivo decreto dirigenziale del 23/11/2012.
ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano
Ponti sospesi e relativi argani
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di
giri > 450 (m x giri/min.)
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a
miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego
quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
non antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano,
di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano,
di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano,
di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano,
di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10
anni
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili
appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori
e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.
7
annuale
annuale
biennale
biennale
triennale
Verifica annuale
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
annuale
biennale
annuale
annuale
Verifica biennale
Verifiche annuali
Verifiche annuali
Verifiche biennali
Verifiche biennali
Verifiche triennali
Verifica
di
funzionamento: biennale
Verifica di integrità:
decennale
Verifica di
funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzatura
Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria
Verifica di
funzionamento:
quinquennale
Verifica
di
integrità:
decennale
Verifica di
funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
Verifica di
funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor
d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV
Verifica di
funzionamento: triennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor
d'acqua classificati in I e II categoria
Verifica di
funzionamento:
quadriennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.
Verifica di
funzionamento: biennale
Visita interna: biennale
Verifica di integrità:
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350
°C
Verifica
di
decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350
°C
Verifica di
funzionamento:
quinquennale
Verifica di integrità:
decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti
centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW
Verifica quinquennale
8
integrità: