CONTRIBUTI ESPERIENZE STRUMENTI

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CONTRIBUTI ESPERIENZE STRUMENTI
A
L
B
A
PROVINCIA DI CUNEO
CONTRIBUTI ESPERIENZE STRUMENTI
Far conoscere dati, analisi, riflessioni
Diffondere esperienze
Rendere noti strumenti
di indagine, di azione, di monitoraggio e di valutazione
a partire da quanto viene realizzato da Servizi, Agenzie, Associazioni
e loro operatori sul territorio provinciale
Quaderno n. 3
Ottobre 2000
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Ottobre 2000
A cura
dell’Assessorato al Lavoro
e Formazione Professionale
della Provincia di Cuneo
Grafica e stampa realizzate
presso il Centro Stampa della Provincia
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PRESENTAZIONE
Dal 26 novembre 1999 la Provincia di Cuneo, sulla base del principio di sussidiarietà e del
processo di decentramento previsto dalla legge 59/97 (Bassanini uno) , è titolare dei Centri per l’impiego
sul suo territorio: Alba-Bra, Fossano-Savigliano, Saluzzo, Mondovì-Ceva, Cuneo.
Non si tratta soltanto del passaggio del personale e delle precedenti funzioni dallo Stato agli Enti
locali, ma di una riforma che deve portare al funzionamento di nuovi servizi all’impiego che utilizzino
tutti gli strumenti per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in collegamento con iniziative
attive e con le politiche formative, in concorrenza e cooperazione con i servizi privati.
In questi mesi il processo di cambiamento ha dovuto fare i conti con una serie di ritardi: solo ora è
in emanazione il nuovo regolamento sulle procedure per l’avviamento al lavoro, atto indispensabile per
semplificare gli adempimenti e per liberare energie da rivolgere ai nuovi compiti; da poco si ha la nuova
definizione dello stato di disoccupazione, che trasforma l’iscritto nelle liste in lavoratore che deve essere
immediatamente disponibile al lavoro e che non deve diventare un disoccupato di lunga durata, con i
conseguenti impegni per la persona e per il servizio; ancora nelle nebbie è il nuovo programma
informatico nazionale che deve avere standard comuni su tutto il territorio e consentire il collegamento tra
tutti i Centri per l’impiego.
Inoltre si sono dovuti affrontare problemi riguardanti le sedi e le attrezzature, la formazione del
personale, le convenzioni con i Comuni per integrare l’azione locale svolta precedentemente dai CILO
(Centri iniziativa locale per l’occupazione) e favorire la collaborazione con gli Informagiovani evitando
duplicazioni di interventi.
Nello stesso tempo nuovi compiti si sono aggiunti: la trasformazione del collocamento
obbligatorio degli invalidi in un servizio di inserimento mirato dei disabili, in collegamento con i servizi
sociali sul territorio; il supporto all’attuazione dell’obbligo formativo, nella scuola o nella formazione
professionale o nell’apprendistato, attraverso azioni di orientamento e tutoraggio, in collegamento con
comuni, istituti scolastici, agenzie formative, equipe minori.
In questo autunno si avviano tre importanti azioni: la ricollocazione dei lavoratori socialmente
utili, l’utilizzo di un programma a sostegno dell’incontro tra disabili e imprese, l’orientamento dei ragazzi
nel passaggio tra obbligo scolastico e obbligo formativo. Inoltre a partire dal rapporto semestrale di
ottobre i dati e le analisi sul mercato del lavoro provinciale raccolti in collaborazione con l’Osservatorio
regionale e con la Camera di Commercio sono più approfonditi e più collegati alle attività che la
Provincia deve svolgere.
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Ancora troppo poco si sono potuti accorgere i cittadini e le imprese dei cambiamenti in corso, ma
questi mesi non sono trascorsi inoperosamente ed hanno preparato e iniziato, grazie allo stretto raccordo
con gli Enti locali e le Parti sociali, la profonda trasformazione descritta e stabilita da due importanti
delibere quadro provinciali, la 432 del 1999 e la 363 del 2000.
Per una serie di circostanze la descrizione dettagliata delle analisi e delle proposte della Provincia
di Cuneo per un sistema integrato dei servizi all’impiego è contenuta nella tesi di diploma discussa da
Gianfranco Bordone presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Cuneo.
La tesi, molto ampia, descrive la regolazione del mercato del lavoro in Italia, il funzionamento del
mercato del lavoro da un punto di vista economico e sociologico, le caratteristiche del mercato del lavoro
in Provincia di Cuneo, i modelli di riferimento in Italia e in Europa per avanzare poi una proposta di
organizzativa.
In questo terzo quaderno L & F pubblichiamo un estratto nel quale sono contenuti alcuni cenni
alla regolazione del mercato del lavoro in Italia ed ai modelli di riferimento italiani e stranieri e sono
descritte in modo completo le ipotesi ed il piano organizzativo della Provincia di Cuneo, con interessanti
considerazioni sui vantaggi e gli svantaggi competitivi per il servizio pubblico, spunti per una strategia di
marketing, ipotesi aperte di un sistema locale integrato di servizi per l’impiego. In appendice i riferimenti
normativi essenziali.
Mentre preparava la tesi Bordone è stato chiamato a svolgere il ruolo di coordinatore provinciale
dei Centri per l’impiego e quindi le ipotesi organizzative proposte nella tesi sono state sempre più
confrontate con l’esperienza, con l’Assessore al lavoro, correlatore della tesi, e con il dirigente del settore
Giuseppe Viada: un caso non così consueto di studio finalizzato all’applicazione.
Crediamo che si tratti di un contributo importante e di uno strumento utile per quanti amministratori, associazioni imprenditoriali e sindacali, imprese, operatori - agiscono nel mercato del
lavoro e nei servizi all’impiego.
Come si sa, non basta una legge per attuare realmente un processo di riforma. Altrettanto non
basta la redazione di un buon progetto per la sua realizzazione. E’ certamente però un buon punto di
riferimento con il quale confrontarsi a mano a mano che si procede.
Il Presidente della Provincia
L’Assessore al Lavoro e alla FP
Giovanni Quaglia
Antonio Degiacomi
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Gianfranco Bordone
UNA PROPOSTA DI
ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
IN PROVINCIA DI CUNEO
Estratto dalla tesi di diploma universitario in Amministrazione Aziendale
Università degli Studi di Torino
SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale
Sede di Cuneo
Corso quadri - a.a 1998 – 99
La riforma dei servizi per l’impiego: analisi e proposte per un sistema
integrato in Provincia di Cuneo
Relatore:
prof. Giuseppe Bertolino
Correlatore: dott. Antonio Degiacomi
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INTRODUZIONE
Nell’introdurre questo Quaderno mi rendo conto di come, più che sulla proposta di
organizzazione dei Servizi per l’Impiego, ci si trova già a riflettere sulle azioni di un sistema
decollato da poco meno di un anno, ma sufficientemente significativo nella rete dei servizi
sul territorio.
Si tratta invero di un percorso avviato sull’impulso di un Decreto del 1997, ma reso
operativo quando ormai l’interesse e la curiosità dei molti che avevano optato, caso unico
nella regione con una percentuale superiore alle prescrizioni ministeriali, per il passaggio
alla Provincia, si erano diluiti nell’avvilente reiterazione di decreti che hanno posticipato di
quasi due anni il trasferimento delle funzioni di riordino dei servizi all’impiego.
L’avvicinamento e l’accompagnamento alla transizione si erano imperniati sull’interesse
dichiarato dalla Provincia a coinvolgersi su un ambito quanto mai attuale e importante nello
sviluppo di azioni di accompagnamento e di promozione della realtà socio-economica del
territorio con la volontà di investire al meglio nella valorizzazione e nel potenziamento delle
professionalità, prime fra queste le 65 persone trasferite.
Sarebbe prematuro dire adesso se ed in quale misura le aspettative siano state appagate e gli
obiettivi raggiunti; eppure nella miriade di difficoltà dovute all’indeterminatezza delle norme,
alla intempestività dei regolamenti ed ai naturali nodi organizzativi e riorganizzativi, si può dire
che, grazie ad una precisa volontà politica al riguardo e con l’impegno di tanti, si è riusciti a
mettere in moto un sistema che sta producendo più di quanto sia forse visibile grazie a positività
di atteggiamento, versatilità al cambiamento ed interesse nel finalizzare le azioni all’utilità più
vera possibile per i cittadini.
L’aver potuto disporre di idee innovative e di proposte praticabili, oltre che della professionalità
di Gianfranco Bordone, che le ha elaborate sulla scorta di una ultradecennale esperienza di
coordinamento di progetti di politica attiva, è stata sicuramente una formidabile risorsa ed è una
non comune fortuna per il Settore.
Se da un lato è condivisibile l’opinione secondo cui la gente può anche non aver ancora avvertito
un sostanziale cambiamento, è pur vero che il meccanismo che si è messo in moto è veicolato da
un processo culturale che si potrà leggere nel tempo e nelle azioni a non breve distanza. Ciò
nonostante si è operato più del solito “qualcosa”: non mi riferisco ai fin troppo necessari
interventi di maquillage, peraltro incompleti, o al graduale reperimento di sedi più confacenti,
ma ad alcuni tratti caratterizzanti delle azioni mirate di politica attiva del lavoro e, fra questi:
l’avviamento di un processo di integrazione con le azioni di formazione professionale,
trasferite dalla Regione, che costituisce un meccanismo ormai imprescindibile di lettura del
territorio, di analisi di fabbisogni formativi e di promozione di interventi per la creazione
d’impresa ed occupazionali;
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un forte impulso di radicamento nel territorio delle azioni di erogazione dei servizi e,
soprattutto di concertazione con le Istituzioni locali e con le Organizzazioni Sociali ed
imprenditoriali. Con chiara coerenza si è voluto, attraverso un raccordo puntuale e continuo
con i Comuni, sottolineare come la funzione dei Centri per l’Impiego sia risorsa del e per il
territorio locale. In questo processo un’attenzione particolare è stata riservata, pur nella
titolarità delle funzioni, alla valorizzazione ed alla condivisione –formalmente sancita da
apposite convenzioni -, delle peculiarità, della capacità e dell’esperienza di cui già i Comuni
e le Comunità montane disponevano nell’ambito della progettazione.
la costante attività di concertazione con le Parti sociali, attraverso il tavolo istituzionale della
Commissione provinciale tripartita, ma ancor di più con il confronto puntuale sui diversi nodi
problematici che quotidianamente emergono dall’operatività, che ha costituito, grazie alla
disponibilità ed allo spirito costruttivo dimostrato, un punto di riferimento fondamentale per
l’organizzazione e la messa a punto del nuovo sistema provinciale;
l’investimento nella formazione, sia quella specifica già predisposta dal Ministero con Le
Caravelle (che ha significativamente rappresentato per gli interessati forse la prima
occasione di visibilità presso terzi con l’opportunità di esprimere i propri livelli di attesa e di
scelta), che con altri già strutturati nella più ampia articolazione della Provincia;
un modello operativo basato su una proposta di concertazione e di condivisione, nell’ambito
del coordinamento dei cinque Centri per l’Impiego, utile a garantire, nel rispetto della
peculiarità di ciascuno, una base coerente di azione provinciale.
Un cenno a parte merita, anche se non poteva essere prefigurato dalla tesi di Bordone,
l’impianto del Servizio Inserimento Mirato, in applicazione della Legge 68/99 per il diritto al
lavoro dei disabili; si è trattato di una vera e propria rivoluzione delle procedure e delle modalità
a fronte dei principi ispiratori che hanno catapultato il rapporto fra disabili – aziende, ma anche
quello fra queste echi ne ha la responsabilità attuativa. Se il terreno dell’opposizione pareva
dover essere il denominatore suggerito dalle prime reazioni con la pubblicazione della legge, va
positivamente dato atto come la concertazione con le parti sociali, la chiarezza di informazione
con le organizzazioni e le agenzie rappresentative delle parti abbia prodotto, nella
consapevolezza dell’adeguamento alle norme, una costruttività nei rapporti che può essere un
positivo indicatore per il futuro.
Al posto dei dieci ex Uffici di Collocamento si contano oggi cinque Centri per l’impiego ed
altrettanti sportelli: pochi di essi hanno cambiato sede: Fossano ed a breve Saluzzo e Bra; la
latitanza indisponente di Nuovi regolamenti ed il persistere di una carenza di programmi
informatici che facciano operare e comunicare i servizi in funzione delle nuove competenze,
potrebbe facilmente e malinconicamente farci concludere che ben poco è cambiato e che la gente
non si è ancora forse accorta del mutamento.
Credo invece, e non per ostinazione di parte, che il mutamento sia concretamente già
percepibile, oltre che nella filosofia dell’approccio al problema disoccupazione, nella rete fitta di
rapporti che il Settore ed i centri per l’Impiego stanno tessendo con gli Enti e gli Organismi
territoriali.
Il Dirigente Area Servizi alla Persona
Giuseppe Viada
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La regolazione del mercato del lavoro in Italia.
La disciplina che ha regolato il collocamento per cinquant’anni, ed è ora in procinto di essere
definitivamente sostituita da nuove procedure in corso di emanazione, trae origine dalla legge n.
264 del 29/04/1949. Quest’ultima è impostata sul principio generale della gestione pubblica
dell’intermediazione fra domanda e offerta di lavoro effettuata in regime di monopolio da parte
di organismi periferici del Ministero del lavoro.
Regola generale del sistema di avviamento al lavoro istituito nel 1949 è la richiesta numerica,
cioè l’obbligo per i datori di lavoro di effettuare le richieste di manodopera all’Ufficio di
collocamento pubblico, segnalando il numero delle assunzioni desiderate per categoria e
qualifica professionale. La scelta delle persone da destinare ai posti vacanti segnalati dalle
imprese è effettuata dall’ufficio di collocamento, attingendo da apposite graduatorie.
L’impianto rimane invariato fino alla fine degli anni 70. In quegli anni matura il convincimento
dell’esigenza di una riforma organica della struttura del collocamento, intesa ad introdurre
maggiore flessibilità negli avviamenti ed a perseguire una politica del lavoro impostata sulla
promozione dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. La legge 863 del 1984 che introduce
alcuni strumenti di flessibilità, quali i contratti di formazione e lavoro, sancisce l’inizio della fine
dell’unicità dello strumento della chiamata numerica ormai da tempo inadeguato. Bisogna però
aspettare il 1991 per vedere superato tale principio basilare su cui poggiava la legge 264 del
1949. Con la legge 23/07/1991 n. 223 il legislatore, prendendo atto della nuova situazione del
mercato del lavoro, stabilisce definitivamente che i datori di lavoro privati possono sempre
assumere con richiesta nominativa. Successivamente la legge 28/11/1996 n. 608 generalizza il
principio dell’assunzione diretta dei lavoratori da parte del datore di lavoro: quest’ultimo ha
solamente l’obbligo di successiva comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l’impiego
territorialmente competente dell’avvenuta assunzione. Tale norma rappresenta l’autocertificazione della rinuncia da parte del legislatore ad affidare al collocamento pubblico il ruolo
di regolatore dell’intermediazione, con il suo progressivo spostamento verso attività di tipo
amministrativo.
A metà degli anno ’90, in attuazione degli impegni assunti con il Patto per il lavoro tra Governo
e Parti sociali del 24 settembre 1996, la Legge 24 giugno 1997 n. 196, denominata Pacchetto
Treu introduce nel nostro ordinamento il lavoro temporaneo, quale forma di flessibilizzazione
del mercato del lavoro, ammettendo una prima eccezione alla rigida regola del divieto di
intermediazione di manodopera.
Successivamente, l’entrata in vigore della Legge delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali n. 59 del 15 marzo 1997, meglio conosciuta come
Bassanini uno, stabilisce tra le altre cose il conferimento alle Regioni e agli Enti locali,
nell’osservanza del principio della sussidiarietà1, di “tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità,
nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite
enti o altri soggetti pubblici” (art. 1 comma 2).
1
La definizione del principio di sussidiarietà è contenuta nell’art. 4 comma 3 punto a della presente legge. E’
l’attribuzione della generalità dei compiti e funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, attribuendo le responsabilità
pubbliche alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
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Tale legge apre la strada ad una nuova organizzazione della materia dei servizi per il lavoro,
permettendo l’auto-organizzazione su base locale delle strutture e degli strumenti disponibili per
favorire lo sviluppo del mercato del lavoro. L’operatività della legge è rimandata all’emanazione
da parte del Governo di appositi decreti legislativi. Per ciò che riguarda il mercato del lavoro, il
decreto legislativo attuativo della delega attribuita dalla legge 59/97 viene emanato il 23
dicembre dello stesso anno, con il n. 469, battezzato come decreto Montecchi.
Non si tratta semplicemente della regolazione di un passaggio di consegne dallo Stato agli Enti
locali, ma di una vera riforma dei servizi per favorire il funzionamento del mercato del lavoro,
ispirata alle seguenti linee direttrici:
a)
abolizione del monopolio pubblico del collocamento ed introduzione di un sistema di
gestione misto, pubblico-privato, con controllo pubblico;
b)
forte integrazione tra servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro e politiche
formative su base territoriale, in una visione del collocamento non più come
tradizionale funzione passiva di distribuzione delle occasioni di lavoro esistenti e
notaio dei movimenti sul mercato, ma come mezzo di politica attiva intesa a favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in una prospettiva di gestione unitaria e
locale di tutti gli strumenti pubblici utilizzabili;
c)
trasferimento del collocamento pubblico alle Regioni e alle Province con relativo
passaggio di risorse e personale.
L’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
vengono organizzati con legge regionale. La gestione ed erogazione dei servizi di collocamento e
preselezione vengono previsti dal Decreto legislativo 469 direttamente in capo alle Province,
tramite strutture denominate centri per l’impiego, distribuiti territorialmente sulla base di bacini
provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti. Contestualmente alla costituzione dei
centri per l’impiego sono soppresse le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro i cui
compiti e funzioni sono stati trasferiti ai sensi del decreto, in particolare le sezioni
circoscrizionali per l’impiego e per il collocamento in agricoltura.
La Regione Piemonte ha regolato l’organizzazione delle funzione trasferite con Legge regionale
14/12/98 n. 41.
Con il D. Lgs. 469/97 e l’emanazione delle conseguenti Leggi Regionali, si è concluso il lungo
iter di definizione del nuovo assetto dei servizi per il mercato del lavoro in Italia. Ma per
ottimizzare la funzionalità di tale nuovo assetto sono in corso importanti innovazioni nella
struttura organizzativa dei servizi e nell’impianto di alcune normative sul mercato del lavoro
affinché essi possano utilizzare al meglio le opportunità offerte dal nuovo assetto:
1.
La Legge 12/03/99 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili introduce la definizione di
collocamento mirato, come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto di lavoro adatto, attraverso analisi di posti di
lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e
di relazione”, presupponendo il supporto di servizi per l’impiego in grado di
sostenere adeguatamente tali compiti e tali relazioni.
2.
E’ in dirittura di arrivo la pubblicazione del nuovo regolamento sulla disciplina del
collocamento ordinario, atto indispensabile di snellimento burocratico delle
procedure di avviamento al lavoro al fine di rendere realmente operanti le ipotesi di
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servizi per l’impiego rinnovati. Spariscono le liste del collocamento ordinario e con
loro l’obbligo di iscrizione al collocamento per le persone in cerca di lavoro. Le liste
vengono sostituite con un elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro o che
intendono cambiarlo. Per ogni lavoratore inserito nell’elenco anagrafico viene
compilata una scheda professionale, nella quale sono raccolte le informazioni
relative alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del lavoratore,
allo scopo di favorire l’incrocio di tali disponibilità con le offerte da parte dei datori
di lavoro. Contemporaneamente vengono abrogate le norme relative alle vecchie
procedure del collocamento, liberando risorse preziose per l’attivazione dei servizi
più qualitativi indicati dalla legge e richiesti dal mercato del lavoro.
3.
Il Decreto Legislativo 21/04/2000 n. 181 definisce “stato di disoccupazione” la
condizione del disoccupato o dell’inoccupato che sia immediatamente disponibile
allo svolgimento di un’attività lavorativa, legando a tale definizione gli indirizzi
operativi per i servizi per l’impiego al fine della prevenzione della disoccupazione di
lunga durata. Viene a cadere quindi la vecchia concezione del disoccupato come
semplice iscritto alle liste di collocamento, ponendo l’accento sulla sua effettiva
disponibilità al lavoro e sul ruolo propositivo dei servizi per l’impiego in termini di
proposta di percorsi orientamento o di iniziative di inserimento lavorativo e/o
riqualificazione professionale.
4.
Infine, l’articolo 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 istituisce l’obbligo di
frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età. Tale obbligo può
essere assolto indifferentemente nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della
formazione professionale regionale, nell'esercizio dell'apprendistato. I servizi per
l’impiego territoriali vengono investiti di un compito fondamentale di controllo
territoriale del funzionamento del sistema, offrendo ai giovani soggetti ad obbligo
formativo servizi di orientamento, supporto, tutoraggio per l’adempimento
dell’obbligo, anche in collaborazione con gli istituti scolastici ed altri servizi.
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Modelli di riferimento in Italia ed in Europa.
Per definire adeguatamente un’ipotesi organizzativa per la Provincia di Cuneo, richiamo qui
sinteticamente alcuni modelli italiani ed europei ai quali ho fatto riferimento per la costruzione di
tale proposta.
Per l’Italia mi riferisco alle modalità organizzative della Regione Emilia Romagna e della
Provincia di Milano.
La Regione Emilia Romagna è stata la prima a livello nazionale ad aver emanato la legge
regionale di. attuazione del Decreto 469/97 di decentramento delle funzioni relative al mercato
del lavoro (L.R. Emilia Romagna n. 134/98), e rimane la Regione d’avanguardia nei processi
organizzativi e nei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, in particolare nell’area dei
servizi formativi e di orientamento. Lo sforzo espresso dagli autori dello studio sugli standard dei
servizi per l’impiego nella Regione Emilia-Romagna2 è teso a configurare un punto di
riferimento minimo a cui tendere nell’implementazione dei servizi, rispetto al quale, in un
secondo tempo, misurare eventuali scostamenti in un’ottica di miglioramento. Esso si articola
nella definizione dei servizi erogabili agli utenti dei servizi per l’impiego (siano essi lavoratori in
cerca di impiego o imprese), dei possibili cicli di erogazione dei servizi, e, per ognuno di essi,
vengono definiti alcuni standard di riferimento in termini di:
-
input, cioè le risorse in ingresso del sistema,
-
output, i prodotti offerti dal sistema,
-
performance, le prestazioni fornite,
-
processo, i modi di realizzazione e il processo di erogazione dei servizi.
Partendo dall’analisi delle esperienze condotte a diverso titolo dalle Province emiliane e
romagnole in relazione ai servizi per il lavoro, anche prima del decentramento delle funzioni
statali, lo studio evidenzia che le modalità ottimali di fruizione del servizio possono essere
raggiunte immaginando di inserire il cliente lavoratore in cerca di lavoro in un percorso di
informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, formazione, sostegno all’inserimento
lavorativo, con una forte fluidità nella modalità e nei tempi di erogazione. Le esperienze a tale
riguardo (non solo emiliane) sono diversificate, ma concordano su alcuni criteri fondamentali:
-
la presenza di un filtro di accoglienza, in grado di garantire l’indirizzo efficace del
cliente verso il servizio adeguato al soddisfacimento della personale domanda;
-
la flessibilità di fruizione del ciclo complessivo dei servizi interni ed esterni alla
struttura, con possibili intrecci di processo.
Tali criteri di base valgono anche per le modalità di fruizione del servizio da parte del cliente
datore di lavoro, soprattutto in relazione alle attività strettamente collegate alla funzione di
incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Tenuto conto di tali riferimenti, lo studio definisce in primo luogo la gamma dei servizi da
erogare, e, successivamente per ciascuno di essi vengono descritti alcuni elementi standard di
riferimento. L’incrocio tra funzioni ed elementi standard delinea un’analisi organizzativa molto
2
“Studio sugli standard di qualità dei servizi per il lavoro” elaborato per conto della Regione Emilia Romagna dallo
Studio Meta & associati di Bologna.
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interessante, che ha avuto il pregio di essere tra le prime ed è servita come riferimento per molte
delle analisi che successivamente le Regioni e le Province hanno elaborato.
Facendo riferimento a tale schema metodologico, insieme a quello elaborato dallo studio della
Provincia di Milano, descritto qui di seguito, verrà costruita la griglia di riferimento per la
proposta organizzativa avanzata in questa tesi per la Provincia di Cuneo, mentre i contenuti e le
valutazioni espresse nei due lavori citati verranno assunti come riferimenti di base per
l’elaborazione della proposta per la realtà territoriale del cuneese.
La Provincia di Milano ha promosso e sostenuto dal 1995, in collaborazione con la Direzione
Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, l'Agenzia regionale per l'impiego, le parti
sociali, i centri per la formazione professionale e l'orientamento, i Comuni, la nascita di Centri
per il lavoro sul territorio provinciale, con lo scopo di dare vita a punti di riferimento per la
progettazione e la realizzazione di interventi in rete nei mercati locali del lavoro. Sono in numero
di tredici, distribuiti su tutto il territorio provinciale, organizzati sotto forma di associazioni3 .
Recentemente ha promosso uno studio sugli standard di qualità nei servizi erogati dai Centri per
il lavoro. I materiali di lavoro di tale studio, affidato a Romano Calvo, consulente del settore
Economia e Lavoro della Provincia, vengono assunti come modello per l’estrema precisione e
puntualità nella tipizzazione e modellizzazione dei servizi erogati.
La scelta della Provincia di Milano ha consentito al sistema locale di iniziare a cimentarsi
concretamente con i problemi operativi posti da una gestione attiva del mercato del lavoro,
permettendole di giungere preparata all’appuntamento del decentramento istituzionale attivato
dal D. Lgs 469/97 e dalla conseguente Legge Regionale (per la Lombardia la L.R. n° 1/99).
Nel suo lavoro Calvo propone che la definizione delle modalità operative che rendono possibile
il perseguimento degli obiettivi definiti dal Committente istituzionale dei servizi per l’impiego si
applichi ai processi di erogazione dei servizi piuttosto che ai prodotti, in quanto “… si tratta di
servizi spesso intangibili, a scarsa visibilità, in cui il momento della produzione e quello del
consumo tendono a coincidere”. Ogni risultato atteso, qualunque esso sia (utente più informato,
azienda che trova il personale adatto, giovani che accettano di fare lo stage, ecc.) è il risultato di
un insieme di attività, suddivisibili in fasi, in sequenze di azioni, che vanno individuate,
sperimentate e continuamente migliorate. Di conseguenza è possibile individuare le risorse
umane e strumentali occorrenti, i riferimenti temporali ed i costi. Inoltre, il concetto di processo
aiuta a considerare il risultato finale come un risultato collettivo, prodotto dal concorso di una
rete di operatori e di servizi che apportano valore aggiunto ad ogni passaggio del percorso, il cui
risultato finale è superiore alla somma dei risultati parziali.
Per questi motivi lo sforzo di definizione degli standard dei servizi significa la definizione dei
processi e degli strumenti utilizzati per l’erogazione dei servizi, con l’obiettivo di tipizzare il
ciclo di erogazione dei servizi per attivare gli interventi di valutazione, monitoraggio,
miglioramento e benchmarking.
Sul versante europeo riporto l’esperienza dell’I.M.F.E. Institudo Municipal de Formacion y
Empleo di Granada, che ho avuto occasione di conoscere personalmente nel mese di marzo 1999,
e dell’A.N.P.E. francese, una delle esperienze europee più avanzate nell’ambito dei servizi
pubblici per l’impiego.
La struttura spagnola, posizionata in un ambiente povero e carente di iniziativa privata, si
presenta come un potente volano di sviluppo locale, unendo insieme ed integrando programmi di
3
La forma giuridica delle Associazioni Centri per il lavoro è considerata transitoria, poiché essa dovrà evolversi in
coerenza con il quadro generale di riforma dei servizi per l’impiego in Regione Lombardia.
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sostegno alle imprese ed alla creazione di impresa, di intermediazione tra domanda ed offerta di
lavoro, di formazione ed orientamento professionale, di sostegno alle fasce deboli sul mercato
del lavoro.
L’I.M.F.E. è un organismo autonomo locale, dipendente dal Comune, con autonomia gestionale.
E’ regolato da uno statuto approvato nel 1992 e fu creato dal Municipio di Granada per dare vita
a una politica di sviluppo locale, ordinando ed integrando i programmi di formazione, sviluppo
dell’occupazione e promozione economica. Ha un Consiglio di amministrazione composto dal
Sindaco della città (che lo presiede), dai consiglieri ed assessori di vari settori municipali,
rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e delle imprese e rappresentanti del Ministero del
lavoro. L’équipe tecnica è composta da un direttore (assunto con contratto privato a termine) e
tre settori funzionali: il servizio formativo, il servizio di inserimento lavorativo, il servizio di
amministrazione.
Per la realizzazione dei propri fini di formazione, orientamento e inserimento professionale,
promozione economica ed incremento dell’occupazione l’I.M.F.E. sviluppa le seguenti attività:
Formazione professionale
Orientamento ed
inserimento professionale
Promozione economica
Organizzazione di corsi di
formazione ed inserimento
professionale a favore dei
giovani e dei disoccupati.
Informazione e consulenza per
la creazione e la gestione di
impresa.
Elaborazione, realizzazione e
sostegno a progetti di
promozione economica che
incrementino l’occupazione e
la capacità imprenditoriale.
Aggiornamento dell’offerta
locale di formazione
professionale, adeguandola
alle trasformazioni
economiche, tecnologiche e
sociali, orientandola verso le
professionalità richieste dal
mercato del lavoro.
Informazione ed orientamento
per l’inserimento lavorativo.
Elaborazione, realizzazione e
sostegno a progetti che creino
posti di lavoro a livello locale.
Ricerca, osservazione e studio
del mercato del lavoro locale e
delle attività economiche.
Promozione della formazione
imprenditoriale tra i giovani.
Favorire la concertazione e la
partecipazione delle
organizzazioni economiche e
sociali alle politiche di
promozione occupazionale.
Servizio di collocamento
(incontro tra domanda e
offerta di lavoro) integrato con
i programmi di informazione,
consulenza e formazione.
Favorire tutte le possibili
iniziative che contribuiscano a
generare attività che
promuovano l’occupazione.
Il servizio di collocamento (Servicio granadino de colocacion) è organizzato sotto forma di
agenzia autonoma, senza fini di lucro, gestito dall’I.M.F.E. e autorizzato dall’Istituto nazionale
per l’Impiego (I.N.E.M.), organo del Ministero del lavoro. In Spagna esiste la possibilità che una
agenzia senza fini di lucro sia autorizzata dal Ministero del lavoro (attraverso l’I.N.E.M.) a
gestire attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Alle imprese il servizio offre
15
assistenza tecnica nella selezione del personale, consulenza sui tipi di contratti di lavoro,
assistenza nell’organizzazione della formazione professionale e riciclaggio professionale,
accesso a reti e progetti europei, pubblicazione e gestione dell’offerta di impiego sulle
pagine WEB dedicate all’incontro domanda offerta.
Ai lavoratori il servizio offre la possibilità di partecipare alle offerte gestite dal Servizio,
informazioni a 360° sul mercato del lavoro, di interesse per il lavoratore, consulenza ed
accompagnamento nel disegno dell’itinerario personale di inserimento professionale, mediante
percorsi formativi o scuole-laboratorio (Escuelas Taller), percorsi di accompagnamento
personalizzati finalizzati all’inserimento professionale, a partire dalle preferenze, dalle
potenzialità ed attitudini individuali.
L’Agence Nationale Pour l’Emploi - A.N.P.E. francese è il punto di riferimento europeo per la
qualità e l’affidabilità dei servizi offerti dallo Stato a sostegno del mercato del lavoro. Figlia
dell’efficientissima cultura amministrativa francese e della sua poderosa macchina organizzativa,
l’A.N.P.E. è un’agenzia statale che agisce a livello territoriale attraverso una fitta rete di agenzie
e di programmi per prevenire la disoccupazione e favorire l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
17.000 agenti territoriali, 860 unità di servizio ripartite su tutto il territorio, 1.500.000 di contatti
con le imprese, 12.500.000 colloqui con persone in cerca di lavoro, 2.785.000 richieste di
personale affidate all’Agenzia, 2.427.000 (l’87%!) delle quali si sono tradotte in assunzioni:
queste poche cifre riferite all’attività del 1998 danno una chiara idea dell’organizzazione e
dell’efficacia del servizio pubblico di collocamento in Francia.
La procedura amministrativa per l’iscrizione è un aspetto gestionale secondario ed affidato ad
una prassi semplificata, mentre il processo del servizio a favore dell’utente in cerca di lavoro è
centrato sul rapporto individuale tra l’operatore dell’A.N.P.E. (conseiller) e l’utente, per l’analisi
delle competenze individuali e la verifica del progetto professionale. Al termine del colloquio/i
di consulenza, all’utente viene proposto uno specifico servizio, adattato alle caratteristiche
individuali, come un contatto con un datore di lavoro, una proposta formativa, o un servizio
specialistico.
Al disoccupato vengono messe a disposizione gratuitamente le attrezzature occorrenti per la
ricerca del lavoro: accesso al Minitel, telefoni, fotocopiatrici, documentazione specializzata ed
un computer con un programma apposito per la realizzazione di curriculum vitae. Per aiutare chi
è più in difficoltà nella ricerca del lavoro, vengono organizzati delle sessioni di gruppo per la
ricerca del lavoro (ateliers de recherche d’emploi), organizzate su 19 proposte diverse, dalla
redazione di un curriculum, alla preparazione per un colloquio di lavoro, all’introduzione alla
creazione di impresa, alla scelta di un’opportunità formativa, e così via. Inoltre, per coloro che
necessitano di un particolare sostegno per la ricerca di un lavoro, vengono offerti servizi
personalizzati di accompagnamento nella ricerca, con l’assistenza di un tutor individuale, per la
durata di tre mesi.
I servizi per i datori di lavoro sono articolati in due filoni: i servizi di aiuto al reclutamento e la
consulenza all’utilizzo dei dispositivi di sostegno alle assunzioni. Gli operatori addetti a queste
funzioni sono specializzati in singoli settori di attività: le imprese che si rivolgono all’agenzia
locale possono trovare un interlocutore esperto del settore della loro attività, che ne conosce i
profili organizzativi e le caratteristiche delle persone in cerca di lavoro in quel settore. I servizi
offerti sono diversificati e modulabili sulle esigenze dell’impresa: dalla semplice diffusione della
richiesta di manodopera, alla definizione del profilo ricercato, alla preselezione di un numero
definito di candidati secondo criteri concordati. La funzione di matching (come tutte le funzioni
orientative) viene facilitata dall’utilizzo di efficienti strumenti per l’analisi e la codifica dei
16
mestieri e delle professioni a cui gli operatori (anche qui definiti conseillers) fanno costante
riferimento.
In appendice riporto alcune brevi schede su esperienze innovative in Europa, tratte dalla raccolta
di studi di casi attuata dal programma Eurocounsel della Fondazione Europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino. Le schede vogliono rappresentare
in questa sede alcune curiosità e spunti innovativi per arricchire la riflessione sulle nuove forme
organizzative dei servizi per l’impiego.
17
18
Le ipotesi organizzative della Provincia di Cuneo.
Dal 26 novembre 1999 la Provincia di Cuneo, sulla base del Decreto Legislativo 469/97, della
Legge Regionale 41/98 e del DPCM 25/11/99, è titolare dei Centri per l’impiego sul suo
territorio.
Nel corso del 1999 aveva già individuato i territori corrispondenti ai bacini dei Centri per
l’impiego, come disposto dal Decreto 469/97, segnalandoli alla Regione Piemonte per la
definizione formale.
I bacini territoriali individuati sono cinque, corrispondenti alle seguenti zone:
Bacino territoriale
Ex Sezioni
circoscrizionali
comprese
Sede del Centro
per l’impiego
(al 31/12/96)
N° Comuni
compresi nel
territorio
N° abitanti del
bacino
Cuneo
Cuneo, Borgo S.
Dalmazzo e
Dronero
Cuneo
151.836
53
Alba – Bra
Alba e Bra
Alba
155.832
75
Fossano –
Savigliano
Fossano e
Savigliano
Fossano
84.930
22
Mondovì – Ceva
Mondovì e Ceva
Mondovì
86.343
64
Saluzzo
Saluzzo
Saluzzo
74.064
36
Il personale addetto alle ex Sezioni circoscrizionali per l’impiego ed alla ex Direzione
provinciale del lavoro (sezione politiche del lavoro), appartenente al Ministero del lavoro, aveva
la possibilità di rimanere presso il Ministero ed essere assegnato ai servizi ispettivi (Ispettorato
del lavoro), o passare alla Provincia. In Provincia di Cuneo quasi tutto il personale ministeriale
ha optato per il trasferimento alla Provincia, un misura ancora maggiore della quota indicata dal
Decreto 469/97. Quest’ultimo indicava nel 70% la quota di personale in forza ai servizi
decentrati del Ministero che avrebbe dovuto transitare alle Province, mentre in Provincia di
Cuneo la quota è stata dell’81%, corrispondente a 65 persone. Il criterio del 70% è stato
applicato anche per le dotazioni tecniche e gli arredi degli sportelli decentrati del Ministero, per
cui è transitata alla Provincia la quota corrispondente delle attrezzature in dotazione alle ex
Sezioni circoscrizionali e alla sezione politiche del lavoro della Direzione provinciale lavoro.
Nella primavera dell’anno trascorso, la Provincia di Cuneo ha commissionato ad un apposito
gruppo di lavoro la redazione di un’ipotesi organizzativa per la realizzazione della riforma dei
servizi per l’impiego in Provincia di Cuneo, con l’obiettivo di definire tecnicamente le funzioni e
la conseguente organizzazione dei nuovi servizi. Personalmente fui chiamato a far parte della
suddetta commissione, in qualità di responsabile di un servizio territoriale operante sul tema
delle politiche attive del lavoro4.
La commissione prese l’avvio dalla ricognizione delle attività in capo alle allora Sezioni
circoscrizionali e dall’analisi delle funzioni necessarie per lo svolgimento delle attività assegnate
4
Il Centro di iniziativa locale per l’occupazione (C.I.L.O.) del Comune di Alba.
19
dalla legislazione regionale ai Centri per l’impiego, prefigurando una soluzione organizzativa
che, presentata poi alla Provincia di Cuneo, è stata accolta ed approvata dalla Giunta Provinciale
con provvedimento n. 432 del 18/05/1999.
La ricognizione delle attività in capo alle Sezioni circoscrizionali dimostrava quanto esse fossero
costrette nell’espletamento di procedure di controllo dei flussi in entrata ed uscita dal mercato del
lavoro dalla normativa del collocamento ordinario, svolgendo pratiche di lavoro quasi notarili.
L’attività di front-line occupava circa il 60 – 70% del tempo di lavoro: essa si limitava, sul
versante dell’offerta, alle iscrizioni ed alle informazioni sugli avviamenti e sulle graduatorie,
mentre sul versante della domanda al ritiro delle comunicazioni sugli avviamenti e le cessazioni.
Il back-office era occupato dalle procedure di controllo degli avviamenti dei lavoratori presso le
imprese (registrazione informatica, controllo delle autorizzazioni relative per particolari contratti,
controllo del rispetto della quota di riserva del 12%5), delle trasformazioni e delle cessazioni
(registrazione informatica, controllo dei termini, verifica della completezza della
documentazione); dalla gestione della procedura per gli avviamenti ex art. 16 Legge 56/87 per
gli Enti Pubblici (controllo della richiesta di avviamento a selezione, verifica del rispetto delle
quote di riserva, pubblicazione della chiamata, effettuazione della chiamata dei lavoratori
disponibili, compilazione della graduatoria, invio a selezione, ricezione dell’esito della selezione,
registrazione dell’avviamento o invio dei successivi nominativi in graduatoria, invio alla sede
provinciale per la compilazione delle graduatorie integrate per richieste di Enti pubblici agenti su
territori compresi su più Sezioni); dalla gestione delle liste di mobilità (iscrizioni con procedure
particolari, calcoli dei termini per la scadenza, verifica per le assunzioni, ecc.); dalla
compilazione delle statistiche periodiche; dalla gestione del protocollo e dell’archivio,
dall’aggiornamento legislativo e procedurale.
Il paradosso di tale apparato è che l’impianto è rimasto invariato per decenni, indifferente alle
mutazioni economiche e sociali che lo circondavano, occupando decine di persone nella sola
Provincia di Cuneo (oltre 400 in Piemonte) a svolgere funzioni che poco o niente avevano a che
vedere con le esigenze del mercato del lavoro del quale avrebbero dovuto essere il servizio
unico.
Ma l’aspetto più preoccupante di tali procedure è che, a distanza di ormai cinque mesi dal
passaggio delle competenze alle Province, sono rimaste esattamente le stesse, vanificando per il
momento il significato della riforma, che risulta sostanzialmente una mera sostituzione di
etichetta, da gestire con il 20-30% del personale in meno!
L’impressione è che lo Stato italiano, costretto ormai dal processo di allineamento dei servizi su
scala europea, pressato dalle raccomandazioni dell’OIL a favore del riconoscimento e della tutela
del ruolo delle agenzie private per l’impiego6 e ormai condannato dalla Corte di giustizia europea
per la sua posizione di monopolio7, abbia iniziato un cammino di riforme amministrative,
urgentissime e fondamentali per la verità, in modo troppo precipitoso, rischiando di sfasare i
tempi di realizzazione, coinvolgendo in questo accavallarsi di norme e regolamenti
l’organizzazione stessa degli Enti locali, chiamati a gestire in poco tempo ed in prima persona
5
Obbligo da parte dei datori di lavoro con più di 10 dipendenti di riservare il 12% delle nuove assunzioni a
disoccupati di lungo periodo, lavoratori in mobilità ed altre categorie determinate dalle Commissioni regionali per
l’impiego – Legge 23/07/1991 n. 223.
6
OIL: Convenzione 181/1997 e Raccomandazione 188/1997 – vedi testo su www.ilo.org
7
Sentenza nel procedimento C-55/96 (Job Centre coop. a r.l.) 11/12/1997 di condanna dello Stato italiano, in quanto
“impresa” titolare di monopolio legale, per lo sfruttamento abusivo di posizione dominante, che può in particolare
provocare una limitazione di prestazione a danno dei destinatari del servizio, anche, pur se solo potenzialmente, a
cittadini o territori di altri Stati membri.
20
servizi e politiche territoriali su settori nuovi, differenti dalle proprie tradizioni amministrative,
con seri vincoli nazionali (valga ad esempio per tutti il S.I.L. Sistema informativo lavoro) e, per
giunta, senza disporre di formule gestionali agili che gli ordinamenti locali di altri paesi europei8
posseggono.
Essendo avvenuto il trasferimento in tal modo, le Province sono state messe in difficoltà nel
gestire una materia per loro nuova (almeno in Piemonte), per di più in trasformazione (si tenga
conto anche della Legge 68/99 sull’inserimento lavorativo dei disabili), con servizi decentrati di
rapporto diretto con il pubblico ai quali non erano tradizionalmente abituate. Si è così ingenerato
un rallentamento organizzativo, decisionale e amministrativo, con il rischio di provocare un
diffuso atteggiamento di delusione tra il personale ministeriale transitato.
La Provincia di Cuneo si trova così ad organizzare il nuovo con una struttura vecchia,
nell’impossibilità di prevedere tempi e modalità certe per la trasformazione del sistema. Questo è
il primo e più importante vincolo organizzativo con cui fare i conti per formulare la proposta
esposta più avanti.
Le idee sulle nuove funzioni però sono chiare. La commissione tecnica ha ipotizzato nella
primavera del 1999 un’architettura di sistema su cui impostare l’attività dei Centri per l’impiego
facendo riferimento al Decreto 469/97 e alla legge regionale 41/98; non ha potuto fare
riferimento alle ipotesi di riforma delle procedure del collocamento ordinario, né al ruolo
assegnato ai servizi territoriali dalla istituzione dell’obbligo formativo, delineatesi verso la fine
del 1999 e tuttora in corso di definizione normativa. Il suo lavoro rappresenta la visione delle
possibili articolazioni provinciali per la gestione delle funzioni assegnate dalla legge regionale e
delinea il quadro di riferimento entro cui si può collocare una più precisa ipotesi organizzativa,
che costituisce l’oggetto del presente lavoro.
L’articolazione proposta dalla Commissione tecnica si esprime su due livelli: un livello centrale,
provinciale, di direzione dei Centri per l’Impiego, ed uno decentrato, locale, presso le sedi dei
servizi territoriali, rappresentate dai Centri per l’Impiego stessi.
8
In altri paesi europei sono possibili forme di gestione di servizi pubblici non economici, di tipo sociale, tramite
organizzazioni di diritto pubblico con un’autonomia gestionale di tipo privato, cosa che in Italia non è possibile: si
veda l’esempio dell’IMFE di Granada riportato nel capitolo precedente.
21
Le funzioni centrali provinciali sono previste come segue:
a)
-
Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali:
allocazione delle risorse,
organizzazione del lavoro,
formazione, aggiornamento delle risorse umane,
gestione del sistema premiante,
gestione delle risorse strumentali,
conferenza periodica con i responsabili dei Centri per l'Impiego.
-
Gestione degli indirizzi normativi e degli affari legali:
interpretazione delle norme,
manuale delle procedure,
aggiornamento legislativo degli operatori.
b)
c)
-
-
Gestione del sistema informativo provinciale:
gestione del sistema informativo (trattamento delle informazioni in ingresso ed in uscita
nel circuito interno e nel circuito esterno),
gestione del sistema informatico,
gestione dell'Agenzia di informazione per il lavoro e l'orientamento: produzione materiali
informativi, gestione banche dati per l’alimentazione del circuito informativo interno ed
esterno, cura dei rapporti e dei flussi informativi con i media locali e nell’ambito della
rete locale e provinciale dei servizi, aggiornamento costante dei prodotti,
in attesa della definizione del S.I.L. ministeriale devono essere predisposte alcune
procedure da attivare nel breve periodo per favorire il collegamento rapido tra i Centri ed
il livello centrale, e, se possibile, tra i diversi Centri tra di loro.
d)
Coordinamento della progettazione e sviluppo delle politiche attive del lavoro e
dell'orientamento:
- programmazione annuale di un piano provinciale di politica attiva del lavoro,
- armonizzazione delle politiche del lavoro attuate a livello locale in un disegno di
programmazione provinciale concordato nei tavoli di concertazione con le parti sociali e
gli Enti locali,
- raccordi con politiche di sviluppo locale, di formazione, e servizi di creazione di impresa,
- funzioni di supplenza di iniziative di politica attiva su aree provinciali scoperte,
- servizio aziende in crisi: predisposizione di strumenti e risorse da attivare ad hoc di fronte
a problemi di crisi aziendale.
e)
-
Informazione e promozione dei Centri provinciali:
gestione della relazione con gli attori istituzionali, sociali ed economici.
-
Segreteria della Commissione provinciale tripartita:
servizio di struttura alla Commissione provinciale,
raccordo tra piano annuale e programma dei lavori della Commissione,
funzioni amministrative di livello provinciale legate a servizi tecnici per l'impiego.
f)
g)
-
Collocamento obbligatorio e collocamento mirato:
supervisione delle azioni svolte a livello di Centri per l'impiego9,
raccordo con i soggetti gestori di S.I.L. (Servizi inserimento lavorativo dei presidi socioassistenziali).
9
L’ipotesi era di una gestione a regime delle azioni del collocamento obbligatorio e del collocamento mirato
direttamente nei Centri per l’impiego.
22
Le funzioni dei Centri per l’impiego vengono distinte in:
- funzioni strutturali che necessariamente devono essere singolarmente presenti all’interno
dei Centri per l’impiego, assieme alle funzioni amministrative e di coordinamento,
- funzioni complementari, che devono essere reperibili nei Centri o presso altre strutture ad
essi collegate funzionalmente, con possibilità di essere svolte in modo articolato sulla
base delle risorse disponibili localmente.
Seguendo le ipotesi provinciali, riassumo qui schematicamente l’albero dei servizi di un Centro
per l’impiego tipico, descrivendo di seguito le singole funzioni in un processo standard di
erogazione del servizio.
23
L’articolazione delle funzioni e dei servizi dell’ambito di un Centro per l’impiego10
CLIENTI
DATORI DI
LAVORO
LAVORATORI
Marketing e
Promozione
Accoglienza e filtro
Self-service
informativo
Servizi tecnici
Colloquio di
preselezione ed
inserimento in
banca dati
Servizi tecnici
Matching
Servizi di
orientamento
Gestione della
richiesta e
controllo
Servizi di
consulenza
Politiche attive:
- Formazione
- Tirocini
- ...
10
Ipotesi organizzativa suggerita dalla Commissione tecnica alla Provincia di Cuneo – aprile ’99.
24
3.1 Descrizione del processo standard con cui è stato pensato il
servizio per i lavoratori.
Accoglienza e filtro.
Prima attività rivolta al cliente del servizio una volta varcata la soglia dell’ufficio. La
funzione di accoglienza si articola in attività di:
- ascolto della domanda del cliente attraverso un primo colloquio esplorativo, di
breve durata;
- filtro della domanda, al fine di orientare correttamente il cliente all’interno dei
servizi offerti;
- illustrazione della gamma dei servizi territoriali (lavoro, orientamento, formazione,
non solo del Centro dell’impiego) e delle loro modalità di accesso;
- indirizzo ai servizi ulteriori.
Self-service informativo.
Presso ogni Centro per l’impiego verrà allestito un punto informativo in autoconsultazione,
che metta a disposizione materiali informativi organizzati relativi a:
- la domanda pubblica (banca dati dei concorsi con relativi bandi, lista delle
chiamate in corso ex art. 16 Legge 56/87);
- la domanda privata (annunci di lavoro trattati dal sistema informativo provinciale,
rassegna stampa degli annunci di lavoro tratti dai periodici provinciali e nazionali,
rassegna delle offerte di lavoro delle agenzie di lavoro interinale, ecc.);
- schede informative/orientative e materiali di consultazione sulle modalità di
ricerca del lavoro, sui contratti particolari, sulle opportunità stagionali e
temporanee, sulle offerte del sistema provinciale e regionale della formazione
professionale, sui servizi disponibili nel sistema locale e provinciale per il lavoro,
sul mercato del lavoro locale, ecc.;
- Pagine Web provinciali consultabili in loco.
Servizi tecnici all’offerta di lavoro.
Sono le funzioni proprie dell’attuale struttura di collocamento, da assicurare fino alla
riforma delle procedure.
Colloquio di pre-selezione ed inserimento in banca dati.
Tale attività si svolge attraverso un colloquio individuale volto:
- ad accertare l’effettiva disponibilità al lavoro da parte del cliente,
- a registrare le competenze individuali (titoli di studio, qualifiche professionali,
precedenti esperienze lavorative, ecc.) e l’impiegabilità della persona,
- a verificare le propensioni professionali individuali,
- a verificare la disponibilità ad essere impiegato in specifici profili professionali o
ad operare in determinate condizioni economiche, temporali e spaziali,
- a verificare la presenza di condizioni agevolative della collocazione personale
(accessibilità a determinati istituti agevolativi, riserve, ecc.).
Tale colloquio dovrà svolgersi seguendo uno schema a moduli, composto su un formulario
cartaceo a risposte aperte, compilabile liberamente dall’operatore, da riportare su supporto
informatico solo dopo una revisione da parte dell’operatore stesso. La scheda - traccia per
l’operatore dovrà essere integrabile con moduli di raccolta informazioni a scopo
orientativo, per favorire l’integrazione di questa fase con gli eventuali ulteriori percorsi a
cui il cliente potrà venire indirizzato.
25
Matching.
Sulla base delle segnalazioni provenienti dai datori di lavoro, gli operatori dovranno
ricercare ed individuare sulla banca dati i soggetti che rispondono alle caratteristiche
richieste, dovranno contattare telefonicamente una quota di persone pari ad almeno il triplo
dei posti offerti, accertando la loro disponibilità immediata ad essere segnalati all’impresa
in ricerca, trasmettere al datore di lavoro richiedente la rosa di candidati individuati con i
dati necessari per il loro reperimento e l’indicazione delle loro caratteristiche, riportando
sulla scheda individuale del candidato la avvenuta segnalazione all’impresa.
Nel caso in cui il Centro per l’impiego non riesca ad individuare i soggetti adeguati alle
richieste dei datori di lavoro (per mancanza di disponibilità o di professionalità richiesta),
esso provvederà a segnalare tempestivamente ad altri Centri la domanda di lavoro inevasa,
accertandosi che venga comunque fornita una risposta al datore di lavoro richiedente entro
il termine pattuito.
Servizi di orientamento e Politiche attive del lavoro.
Sono servizi che possono essere svolti in modo articolato area per area, sulla base
dell’attivazione di risorse locali già presenti ed investimenti ad hoc. Si tratta di funzioni
attivate su progetti specifici rivolti a particolari categorie di clienti/utenti o semplicemente
a persone in cerca di lavoro con competenze, propensioni, orientamenti non aderenti alle
richieste del mercato del lavoro, e quindi non toccate dalle azioni descritte in precedenza.
Agli utenti di questa funzione potranno essere proposti percorsi di orientamento articolati
in moduli di informazione orientativa, sessioni di bilancio delle competenze ed educazione
alla scelta, momenti di consulenza orientativa individuale, azioni di sostegno
all’inserimento occupazionale, organizzati in stretta connessione con i servizi orientativi,
formativi e sociali territoriali.
Questi servizi potranno collegarsi direttamente con iniziative di politica attiva del lavoro
attivate a livello locale da Enti, Agenzie formative e Organizzazioni imprenditoriali e
sindacali (formazione professionale mirata, tirocini orientativi e formativi, incentivi per
l’assunzione di particolari categorie deboli, strumenti per l’agevolazione ed il supporto alla
creazione di impresa, ecc.).
3.2 Descrizione del processo standard con cui è stato pensato il
servizio per i datori di lavoro.
Marketing e promozione.
Sulla base di un preciso programma (per settore, per dimensione, ecc.) il servizio contatta
direttamente le imprese informandole dei servizi reperibili presso il Centro e la rete
territoriale, promuove la collocazione delle risorse disponibili presso le banche dati,
informa circa le modalità, procedure e tempi per accedere al servizio. Mantiene un costante
collegamento con le associazioni di categoria. Promuove, insieme alle risorse che
presidiano l’area dell’orientamento e le Agenzie formative locali, percorsi di
avvicinamento al lavoro per disoccupati (formazione, tirocini, visite, ecc.) da gestire con la
collaborazione attiva delle imprese stesse.
Servizi tecnici alla domanda di lavoro.
Gestisce il processo relativo alle comunicazioni obbligatorie provenienti dalle aziende,
provvedendo all’inserimento su banca dati degli avviamenti al lavoro effettuati. Mantiene i
rapporti con le imprese private di collocamento e le agenzie di lavoro interinale per
26
l’inserimento dei dati nel Sistema Informativo Lavoro e le possibili collaborazioni
intrecciate.
Gestione della richiesta e controllo.
Acquisisce le richieste provenienti dalle aziende, provvede a trasferire a chi presidia la
funzione di matching le richieste delle aziende, verifica il buon esito del processo di
segnalazione e avviamento in funzione delle forme di assunzione richieste (apprendistato,
contratto di formazione e lavoro, tempo determinato, part-time). Verifica e controlla l’esito
delle segnalazioni di curricula alle imprese, individuando presso le aziende i motivi che
hanno causato un esito non positivo.
Servizi di consulenza.
Questa funzione risponde alle esigenze conoscitive delle imprese rispetto alle varie forme
di assunzione possibili, garantisce la promozione e l’informazione degli incentivi
all’assunzione disponibili, in funzione delle caratteristiche dei disoccupati presenti.
27
28
Il mercato di riferimento.
4.1 Gli attori del mercato del lavoro in Provincia di Cuneo.
Il mercato del lavoro va assumendo caratteristiche via via più dinamiche, per rispondere
alle esigenze di maggior flessibilità delle organizzazioni e di sempre più veloce mutabilità
del contesto ambientale e sociale. Al punto che gli attori sociali trovano forme di
autoregolazione delle transazioni spontanee ed estranee alle formule dettate dalle norme
legislative e contrattuali: basti pensare alla diffusione delle forme di lavoro cosiddetto
atipico presenti sul mercato.
Non è quindi pensabile che un siffatto scenario sia affrontabile da una sola tipologia di
servizio per l’impiego, tanto meno in situazione di monopolio come lo era prima della
Legge 24/06/1997 n. 196. D’altronde era da tempo che, nei fatti, operava più o meno
esplicitamente a sostegno dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro una schiera di
soggetti, privati, pubblici locali, non profit, con situazioni molto diversificate tra loro.
Il soggetto monopolista, d’altro canto, aveva perso da tempo il suo ruolo di regolatore ed
artefice dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a causa della progressiva abolizione
della chiamata numerica. Esso veniva relegato dalle procedure ingessanti a cui era costretto
ad un ruolo di spettatore e notaio delle transazioni che avvenivano, più o meno
spontaneamente, sul mercato. Il vissuto delle imprese e delle persone in cerca di lavoro
rispetto alle strutture pubbliche era in genere quello di un apparato burocratico di
registrazione e di controllo, per nulla considerato come un’entità di servizio per risolvere i
problemi di incontro ed interfacciamento tra i due elementi della domanda e dell’offerta.
Quali sono allora i reali canali di funzionamento del mercato del lavoro? Chi sono gli attori
che agiscono attualmente sul mercato del lavoro della Provincia di Cuneo? E quali sono le
rispettive posizioni? Esiste un leader di mercato? E chi sono i competitors, per usare il
linguaggio del marketing?
Per le caratteristiche del tessuto produttivo della Provincia di Cuneo, fondato sulla
diffusione delle piccole e medie imprese, tra i diversi soggetti che interagiscono sul
mercato del lavoro locale il leader è il cosiddetto fai-da-te, cioè quell’insieme di canali
personali, amicali, parentali, sociali e di gruppo che di fatto sono il più efficace/efficiente
ed il più diffuso ufficio di collocamento funzionante in Italia. Se le fondamentali
caratteristiche trasversali ricercate dai datori di lavoro nei candidati ad occupare i posti
disponibili nelle loro organizzazioni, al di là del problema della professionalità posseduta,
sono quelle della presentabilità, della affidabilità e della tenuta nel tempo; se il problema
dell’adeguatezza dell’individuo alle attese del possibile datore di lavoro non è solo un
problema contingente, ma coinvolge tutta la storia e le caratteristiche individuali del
candidato, sulle quali il datore di lavoro vuole avere tutte le possibili garanzie per ridurre
quanto possibile i fattori di rischio nella scelta; se, per di più, si opera in una Provincia
come quella di Cuneo, dove i collegamenti tra località sono difficoltosi per la carenza di
trasporti adeguati e di vie di comunicazione efficienti, allora si comprende come i canali
informali (l’amico, il parente, il paesano, l’impresa collegata, il parroco) sono il mezzo più
usato per mettere in comunicazione domanda e offerta e farle incontrare.
Posto che, proprio perché efficiente ed efficace, una considerevole quota di transazioni sul
mercato del lavoro verrà sempre soddisfatta dalle relazioni informali, occorre individuare
29
quale soglia del fai-da-te deve essere superata per poter rendere plausibile la presenza
territoriale e l’organizzazione dei servizi di un’agenzia, pubblica o privata che sia, al di là
degli obblighi di legge.
I servizi territoriali possono superare il fai-da-te nella ampiezza della gamma dei servizi
offerti, combinando l’incontro tra domanda ed offerta con altri servizi, come la promozione
di tirocini formativi e di orientamento, la progettazione di iniziative formative, la
realizzazione di convenzioni per l’inserimento di particolari soggetti, ad esempio per la
copertura delle quote obbligatorie dei disabili. Questo, assieme alla consulenza
specialistica sulle forme di assunzione più convenienti ed affini alle esigenze e l’utilizzo
appropriato degli istituti legislativi, può facilitare alle imprese la soluzione dei problemi di
reclutamento, selezione e formazione delle risorse umane, permettendo loro, grazie
all’appoggio di un servizio territoriale, di abbattere o rendere flessibili i relativi costi di
gestione. Dal punto di vista dei lavoratori, l’agenzia territoriale si rende competitiva con il
fai-da-te se diventa un autorevole punto di riferimento per facilitare la propria autonoma
ricerca di lavoro e sostenere il processo di definizione individuale degli obiettivi e dei
percorsi professionali.
Nella prassi ordinaria e quotidiana dei servizi, però, le agenzie territoriali possono
acquistare autorevolezza solo se affiancano la più estesa offerta di servizi con la
tempestività, la discrezione e soprattutto l’affidabilità tipica delle relazioni amicali. Il che
non significa adottare comportamenti di favore, ma centrare l’analisi delle competenze e
qualità richieste ed offerte e metterle in relazione in forma trasparente, rapida ed efficace,
ad evidente vantaggio di entrambe le parti in gioco.
A proposito di ciò, rimando alla descrizione dell’esperienza catalana del PIBE (piano
individuale di ricerca di lavoro), riportata in appendice, che adotta un criterio di accesso a
tale servizio specialistico da parte delle persone in cerca di lavoro centrato sulla effettiva
possibilità di incontro con la domanda, privilegiando coloro che, tra i qualificati della
formazione professionale, hanno maggiori possibilità di impiego. Tale approccio, se lo si
legge inserito in un’ampia gamma di servizi specialistici diretti a singoli segmenti di
persone in cerca di lavoro, perde il suo apparente carattere discriminatorio, acquistando
invece un importante significato organizzativo di coerenza tra obiettivi e strumenti11.
Nella situazione di mercato semi-liberalizzato dei servizi per l’impiego, i soggetti che
entrano in concorrenza tra loro sulle funzioni di incontro domanda-offerta di lavoro sono i
Centri per l’impiego pubblici, le Agenzie private autorizzate e le Agenzie di lavoro
interinale. Accanto ad essi continuano ad operare a vario titolo altri soggetti, il cui scopo
principale non è quello di offrire servizi per il reclutamento di manodopera, ma in qualche
modo interagiscono nel campo dell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro
attraverso l’offerta di servizi complementari, di supporto al mercato (consulenti del lavoro
e consulenti aziendali, le società di selezione e di servizio in campo lavoristico per le
imprese, ecc.).
Il D. Lgs 469/97 autorizza l’esercizio delle funzioni di intermediazione tra domanda ed
offerta di lavoro da parte di soggetti privati costituiti sotto forma di società per azioni con
almeno 200 milioni di capitale sociale, con unicità di oggetto sociale e struttura
sovraregionale, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro. Attualmente in Italia sono
13 i soggetti autorizzati, di cui viene riportato un elenco in appendice. Alcune iniziative
private, quali ad esempio Unimpiego spa (www.uic.cnnet.it), società formata dalle Unioni
industriali del Piemonte, o Job on line (www.job-on-line.com), società di Pinerolo, la
11
Appendice - Schede su esempi di prassi innovative di servizi per il lavoro in Europa: SPAGNA – Un
Diario alla ricerca di un lavoro – INEM – Barcelona.
30
prima società privata di mediazione ad essere autorizzata in Italia, operano anche nella
Provincia di Cuneo. Le società collegate alle associazioni imprenditoriali assorbono il
lavoro di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro fino ad ora svolto sotto l’aspetto
informativo dalle associazioni stesse, affiancando ai servizi di selezione e consulenza per
la gestione delle risorse umane anche la fase di ricerca sul mercato e di pre-selezione dei
collaboratori richiesti. Esse ampliano la gamma dei servizi offerti agli associati,
calmierando i prezzi di mercato delle società di selezione, ed attirando con un livello di
servizio più completo nuovi aderenti. Dato il vincolo esistente sull’unicità dell’oggetto
sociale, alcuni commentatori nutrono dubbi sulle reali potenzialità di questo mercato da
parte di nuove società autonome non collegate alle organizzazioni sindacali delle imprese o
dei lavoratori, che si pongono cioè sul mercato offrendo unicamente il servizio di
intermediazione. E’ passato ancora troppo poco tempo per poter formulare valutazioni, e
molto dipenderà da quanto tempo il servizio pubblico impiegherà per riuscire ad essere
realmente competitivo in questo ambito.
Le agenzie di lavoro interinale rappresentano una realtà in espansione: per la loro ormai
capillare diffusione sul territorio, per la loro collaudata organizzazione professionale di
livello multinazionale, per il ruolo che va assumendo il lavoro interinale, in sempre più
numerosi casi come periodo prolungato di prova del lavoratore, privo di rischi per il datore
di lavoro e propedeutico, in caso di esito positivo, all’assunzione. Inoltre è oggetto di
discussione nel confronto tra parti sociali e Ministero del Lavoro la proposta di modificare
la Legge sul lavoro interinale nell’ottica di abolire l’obbligatorietà dell’unicità dell’oggetto
sociale per le medesime agenzie, offrendo di fatto la possibilità di affiancare
immediatamente i servizi di lavoro temporaneo con quelli di collocamento, moltiplicando
di fatto la presenza sul territorio di soggetti in grado di intermediare domanda e offerta di
lavoro. Espressione di questo dibattito è stata anche la proposta di referendum popolare di
abrogazione delle parti del Decreto 469/97 che sottopongono ad autorizzazione
ministeriale la costituzione di società private di intermediazione sul mercato del lavoro. Al
di là dell’esito della proposta di referendum, l’impressione personale è che si stia
semplicemente rinviando la decisione ad un futuro prossimo, per dare un tempo sufficiente
alle strutture pubbliche di organizzarsi in modo tale da reggere alla competizione di un
mercato maggiormente liberalizzato. Recentemente ho avuto l’occasione di visionare un
documento multimediale di presentazione della legge 196/97 redatto dal Ministero del
lavoro dell’epoca (a guida del prof. Tiziano Treu) nel quale l’introduzione del lavoro
interinale nel nostro ordinamento veniva esplicitamente argomentata con l’esigenza di
colmare il gap informativo esistente tra domanda e offerta di lavoro, affidando alle nuove
agenzie di lavoro interinale il compito di raggiungere questo obiettivo! Questo prova che il
punto di arrivo della riforma del mercato del lavoro introdotta con il cosiddetto pacchetto
Treu è la presenza concorrenziale di soggetti pubblici e privati diversificati, come del resto
avviene nelle altre parti d’Europa.
Nel panorama provinciale va aggiunto un ulteriore soggetto, che non si colloca nell’ambito
delle tipologie richiamate fino ad ora, ma che possiede una discreta ramificazione
territoriale attraverso i cosiddetti negozi del lavoro: la società “Profili & Carriere”
(www.profiliecarriere.it), che si ispira ai career service di stampo anglosassone ed opera
nel campo dei servizi di ricerca e selezione di personale, soprattutto qualificato.
Per le caratteristiche economiche della nostra Provincia, basata sulla capillare diffusione
della piccola e media impresa, non è da sottovalutare inoltre il ruolo che i consulenti del
lavoro ed in generale le società ed i professionisti a servizio delle imprese giocano anche
in questo campo, in chiave di completamento del servizio offerto e di presa in carico del
bisogno complessivo del cliente. Questo ruolo viene spesso giocato sul piano
31
dell’informalità, rispondendo in questo modo egregiamente alle esigenze di riservatezza e
di fiducia richieste dalle imprese, soprattutto di quelle di piccole dimensioni.
4.2 L’articolazione degli altri soggetti in gioco.
Un ruolo nel campo della facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro lo
svolgono anche tutte le agenzie formative e dell’istruzione, dalle scuole superiori di ogni
indirizzo alle agenzie di formazione professionale, che promuovono i propri alunni in
uscita dal circuito formativo direttamente sul mercato, attraverso la segnalazione dei
nominativi dei diplomati - qualificati e l’organizzazione di tirocini presso le imprese stesse,
durante o successivamente al ciclo di studio.
Ma al di là di questo ruolo specifico, che vede le agenzie formative più serie impegnate a
completare il ciclo di trasformazione del proprio prodotto curandone il passaggio al
mercato e a verificarne concretamente la qualità, esse giocano un ruolo decisamente
importante nel supportare la funzione di matching (incontro tra domanda e offerta) con
azioni di rinforzo dell’offerta su quegli aspetti che possono renderla maggiormente
interessante per la domanda. Spesso l’offerta di capacità lavorative presente sul mercato
del lavoro non è adeguata rispetto alle caratteristiche richieste dalla domanda, sia a livello
di qualità professionali specifiche, sia a livello di competenze cosiddette trasversali, sia a
livello di atteggiamenti e livelli di aspettative nei confronti del lavoro. Si assiste allora alla
compresenza di persone in ricerca di lavoro e di imprese in ricerca di personale che non
riescono ad incontrarsi, come esprime bene nella sua sinteticità il dato rilevato dall’Unione
Industriale di Cuneo del 50% delle imprese industriali della Provincia che dichiarano di
avere difficoltà a reperire personale qualificato12. Questa distanza può essere colmata
anzitutto con una costante attenzione da parte dei responsabili scolastici e formativi a ciò
che accade sul mercato del lavoro, superando la logica dell’autoreferenzialità del sistema
educativo, aprendosi a confronti e collaborazioni con il mondo del lavoro circostante,
anche a fini orientativi. Inoltre esse possono organizzare azioni formative diffuse e
flessibili, che combinino forme di alternanza tra formazione e lavoro, recupero scolastico e
tirocini in azienda, in stretta connessione con le esigenze aziendali e le politiche di
sviluppo locale da un lato, con una marcata attenzione ai percorsi formativi individuali
delle persone dall’altro.
Questo incontro tra offerta formativa flessibile per un verso e azioni di matching per l’altro
è realizzabile solamente se, in mezzo a questi due ingranaggi, funziona la frizione
dell’orientamento e della consulenza personalizzata. Questa funzione tipica dei servizi
per l’impiego diventa la cerniera che rende possibile la realizzazione di percorsi di
inserimento al lavoro che combinino azioni diversificate, di tipo professionale, sociale, di
sostegno individuale, in grado di soddisfare la duplice esigenza dell’impresa e delle
persone in cerca di lavoro. Su questo terreno, in Provincia di Cuneo, si sono mossi in
primo luogo i Comuni attraverso le iniziative dei C.I.L.O. (Centri di iniziativa locale per
l’occupazione, istituiti ai sensi della L.R. 48/91 ora abrogata dalla L.R. 41/98) e dei Centri
Informagiovani, che, agendo in un’ottica di rete territoriale, hanno realizzato interessanti
iniziative che andranno riprese e valorizzate nell’ambito del nuovo disegno dei servizi
territoriali per l’impiego.
12
Bollettino trimestrale dell’Unione Industriale della Provincia di Cuneo – la percentuale si aggira attorno al
valore indicato ormai da alcuni anni.
32
Sul versante dei servizi socio-assistenziali e sanitari gli Enti locali, attraverso i propri
Consorzi o organismi delegati, le A.S.L. e le Cooperative sociali hanno sviluppato
un’attenzione privilegiata ai programmi di inserimento lavorativo e sociale delle fasce
socialmente più deboli sul mercato del lavoro, attraverso la gestione di programmi
individualizzati di inserimento lavorativo, che combinano percorsi di alternanza
formazione e lavoro, tirocini in azienda e sostegno individuale, spesso in collaborazione
con associazioni imprenditoriali ed agenzie formative.
Nell’articolazione dei soggetti che agiscono sul mercato del lavoro non va dimenticata
l’azione propositiva delle parti sociali, associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali, realizzata attraverso la contrattazione decentrata, l’iniziativa degli Enti bilaterali
e la concertazione sui temi di maggior rilevanza territoriale.
4.3 Vantaggi e svantaggi competitivi dal punto di vista dell’attore
pubblico.
La valutazione dei punti di forza e di debolezza dei servizi per l’impiego sul mercato locale
del lavoro viene proposta assumendo l’ottica dell’operatore pubblico, che è quella nella
quale il sottoscritto è inserito, al fine di osservare con attenzione le condizioni di mercato
nel quale ci si troverà ad operare, con la consapevolezza che solo un’analisi attenta ed
onesta dei propri vantaggi e svantaggi competitivi può aiutare gli organizzatori dei nuovi
servizi a supportare adeguatamente i punti di forza e ad affrontare le criticità con spirito
consapevole e positivo.
L’analisi fa propendere la bilancia verso una maggiore debolezza iniziale della situazione
competitiva dell’attore pubblico rispetto alle nuove agenzie di derivazione privata. I vincoli
entro cui i nuovi servizi dovranno operare sono nel breve e medio termine molti forti, lo
svantaggio organizzativo è profondo, tale da far apparire i punti di forza tali solo in termini
potenziali.
Ma, come risulterà chiaro dalla successiva analisi dei vincoli e delle risorse, lo svantaggio
non è tale da relegare automaticamente i nuovi servizi in un ruolo marginale rispetto alle
reali dinamiche del mercato del lavoro locale. Anzi, un’attenta disamina della situazione
può aiutare a formulare ipotesi organizzative coerenti con la situazione a breve – medio e
lungo termine e progressive nella loro attuazione, ed indurre nel medio periodo ad un certo
ottimismo, a patto che le strutture gestionali provinciali diano prova di maggiore efficienza
e capacità di reazione di quelle, tristemente famose, dello Stato.
Metodologicamente, l’analisi dei punti di forza e debolezza è condotta con l’occhio attento
ai clienti - datori di lavoro, in quanto è su questo versante che si gioca la possibilità di
successo del servizio sul mercato del lavoro locale, anche per i clienti - lavoratori.
4.4 Vantaggi competitivi e risorse disponibili.
La logica del servizio pubblico non è solo una logica competitiva, di acquisizione di quota
di mercato rispetto ai propri competitori. Fa parte dei valori della collettività in generale, e
quindi anche del servizio pubblico, che un mercato funzioni nel modo migliore, cioè che la
maggior parte delle esigenze della domanda e dell’offerta vengano soddisfatte.
33
Se esiste una qualche forma di concorrenza sul mercato, questo ne trarrà sicuramente
giovamento in termini di efficienza ed efficacia generalizzata. Nel caso specifico, se le
persone in cerca di lavoro ed i datori di lavoro hanno più agenzie che cercano di risolvere i
loro problemi di incontro, avranno sicuramente più probabilità di veder soddisfatte le loro
aspettative che nel caso del monopolio, per di più con tutte le inefficienze della macchina
statale. Questo risponde pienamente ai valori ispiratori delle Istituzioni pubbliche.
Ma la logica del servizio pubblico è anche una logica di servizio, inteso come ritorno in
termini reali delle risorse investite, in questo caso delle imposte pagate dai cittadini e dalle
imprese. Quindi l’efficienza e l’efficacia del servizio vanno comunque ricercate, al pari di
qualsiasi altra attività, pur se con alcune specificità. All’interno della gamma dei servizi
possibili esistono alcuni servizi tipici del servizio pubblico, quelli cioè diretti alla
promozione del lavoratore in cerca di lavoro presso le imprese, rendendolo visibile,
tridimensionale, intercettabile cioè dalla possibile domanda di lavoro. Questa attività è
volta ad eliminare alcune inefficienze del mercato, e sicuramente non è alla portata dei
servizi di natura privata, in quanto non immediatamente remunerative per espressa
disposizione legislativa.
Inoltre, la customer satisfaction del cliente, sia esso impresa che lavoratore, la si ottiene
facendo fronte al suo bisogno complessivo, per cui è indispensabile per il servizio pubblico
non rispondere in modo parziale alle domande ad esso rivolte, o, peggio ancora, facendosi
rinchiudere nel ghetto dei servizi rivolti esclusivamente alle cosiddette fasce deboli. Anzi,
un buon servizio a tali categorie di clienti in cerca di lavoro lo si offre se ci si rende
affidabili agli occhi dei clienti datori di lavoro su tutte le loro esigenze in ordine al
reclutamento di personale, e quindi si è in grado di proporre alcune specificità su un
background di serietà e di fiducia. La segmentazione dei clienti e dei relativi servizi deve
essere fatta sia per rispondere alle esigenze di promozione delle categorie più deboli, ma
anche per rispondere alle esigenze di categorie cosiddette normali e rendere efficace il
servizio loro offerto.
Un vantaggio competitivo è la gratuità del servizio offerto alle imprese (per i lavoratori è
gratuito per legge per qualsiasi agenzia operante sul mercato). Non è detto che in senso
assoluto la gratuità di un servizio lo aiuti a collocarsi sul mercato; a volte può essere letta
anche come inefficacia dichiarata dalla scarsità di mezzi a disposizione. Questo fatto può
però aiutare in una prima fase la penetrazione sul mercato, per far conoscere il servizio e
per convincere gli interlocutori a provarlo più facilmente. A livello di immagine può essere
vincente nei confronti degli imprenditori dimostrare concretamente un ritorno in termini di
servizio del prelievo fiscale operato dallo Stato. Ma deve essere giocato con estrema
sicurezza e con la certezza della reale efficacia del servizio offerto, in quanto potrebbe
rivelarsi un pericolosissimo boomerang (vedi la campagna di spot televisivi annunciante il
cambiamento degli uffici di collocamento, promossa dal Ministero del lavoro, uscita
quando niente era ancora cambiato, che ha suscitato una feroce ironia e rinfocolato il
disincanto nei confronti delle promesse pubbliche). La gratuità del servizio potrebbe essere
anche considerata come fattore competitivo nei confronti delle piccole imprese e dei datori
di lavoro abituati al fai-da-te, almeno come fattore di induzione alla prova dello strumento.
In quanto servizio pubblico dipendente dall’ente Provincia risulta più facile l’integrazione
territoriale e l’alleanza operativa con altri soggetti operanti sul territorio sui terreni della
formazione e dell’orientamento professionale (Agenzie formative, collegamento con la
funzione di governo della formazione professionale in corso di decentramento dalla
Regione alle Province, coordinamento delle iniziative degli Enti locali in questo settore),
dell’istruzione superiore (raccordo con il Provveditorato e con gli Istituti scolastici), delle
34
politiche di sviluppo locale (Patti territoriali o attività di sostegno alla creazione di impresa,
che vedono la Provincia partecipe e promotrice), delle politiche sociali (Enti locali,
Consorzi socio-assistenziali, ASL). Tale integrazione si può trasformare in punto di forza
in quanto è in grado di offrire ai datori di lavoro una gamma di servizi al di là del servizio
centrale di preselezione: tirocini orientativi, formazione professionale, copertura mirata
delle quote obbligatorie, ecc., atta alla risoluzione del bisogno anche in assenza di figure
disponibili sul mercato, incrociabili in modo automatico dall’incontro domanda - offerta.
Lo scopo promozionale del servizio pubblico e le sue finalità sociali vanno al di là del
livello competitivo, offrendo la possibilità al servizio di concentrarsi anche su settori di
attività non immediatamente fruibili dalla clientela, e quindi immediatamente redditizi, che
offriranno un valore aggiunto per tutto il sistema locale solo in tempi medio lunghi. Penso
ad esempio alla raccolta, sistematizzazione ed elaborazione dei dati relativi al mercato del
lavoro provinciale, come alla realizzazione di materiale informativo ed orientativo da
utilizzare nei processi di erogazione del servizio e da diffondere all’esterno.
Collegato a ciò esiste l’opportunità della gestione, in quanto servizio pubblico territoriale,
del Sistema Informativo Lavoro, previsto dalla legislazione di riforma dei servizi per
l’impiego, sul quale confluiranno tutti i dati relativi ai movimenti del mercato del lavoro a
livello locale, regionale, e nazionale provenienti da tutte le agenzie di intermediazione del
lavoro, pubbliche e private. Sperando che il sistema entri in funzione in tempi ragionevoli,
pena la trasformazione del punto di forza in ulteriore debolezza, il gestore del sistema
informativo potrebbe essere avvantaggiato nella fruizione delle informazioni ivi contenute,
sia a scopo di orientamento per i servizi sia in termini di analisi di mercato disponibile in
modo continuo. Occorre però precisare che i dati aggregati del S.I.L. saranno
tassativamente pubblici e quindi usufruibili da chiunque sia interessato. Il vantaggio sta
solamente nella gestione in prima persona degli stessi.
Un possibile terreno di incontro con le imprese ed i loro bisogni di interazione con
l’ambiente esterno, anche in relazione ai processi di orientamento delle nuove generazioni
di potenziali risorse umane, è la possibilità di sfruttare la posizione dell’Ente locale nella
rete di relazioni territoriale allo scopo di facilitare l’interazione dell’impresa con
l’esterno, attraverso l’organizzazione di visite aziendali di studenti, di stage e tirocini a
scopi orientativi, di possibili interventi formativi dell’impresa stessa a potenziali lavoratori
nell’ambito di iniziative promozionali organizzate a livello territoriale.
E’ possibile inoltre sfruttare in termini di servizio aggiuntivo alcune particolarità del
servizio pubblico in quanto tale, come la possibilità di giocare l’obbligo di assunzione di
disabili previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 in termini di proposte di collocamento
mirato di soggetti che possono essere funzionali all’impresa, come la stessa legge di
riforma del collocamento dei disabili consente. In tal senso è possibile utilizzare appieno le
sinergie con gli altri Enti locali territoriali titolari delle funzioni socio-assistenziali, che
continuano a promuovere anche con supporti concreti positive esperienze di collocamento
mirato di disabili in tutta la Provincia di Cuneo13.
Da ultimo in ordine di esposizione, ma primo in ordine di importanza, citiamo la
previsione contenuta nel Piano Operativo Regionale relativo all’obiettivo 3 del Fondo
sociale europeo, che indica tra le attività ammissibili al finanziamento l’ammodernamento
13
Come documentato nel convegno pubblico provinciale di presentazione della nuova legge sul diritto al
lavoro dei disabili tenutosi a Cuneo l’8 ottobre 1999 presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo. La
Provincia da alcuni anni realizza e sostiene un coordinamento dei Servizi di Inserimento Lavorativo delle
ASL e dei Consorzi socio assistenziali agenti sul territorio provinciale, che rappresentano una preziosa
risorsa per la gestione oculata degli istituti previsti dalla legge 68/99.
35
dell’efficienza dei servizi di collocamento, dedicandogli una misura apposita. Sarebbe stato
decisamente curioso che il passaggio dell’eredità del vecchio sistema di collocamento dallo
Stato agli Enti locali fosse avvenuto a parità di risorse, pretendendo da questi ultimi
l’organizzazione di servizi adeguati a reggere la concorrenza con i servizi privati. Il
sostegno al decollo dei nuovi servizi per l’impiego si sostanzierà dunque in un
finanziamento dedicato sulla misura A.1 del FSE, nel sessennio 2000 – 2006, dedicato al
perseguimento di obiettivi di sistema a sostegno dell’organizzazione dei servizi per
l’impiego, quali l’adeguamento delle strutture, procedure ed organizzazione dei servizi, la
riqualificazione del personale, la possibilità di completare gli organici dei Centri per
l’impiego ed, in minima parte, ad azioni di marketing.
L’intero Asse A del FSE prevede misure di politica attiva per il lavoro, che potranno
finanziare azioni dirette di prevenzione o cura della disoccupazione di lunga durata
promosse da reti territoriali tra Agenzie formative e Centri per l’impiego. L’intera
programmazione della Formazione professionale a livello regionale diretta al mercato del
lavoro pone l’accento sulla necessità di un approccio integrato tra interventi orientativi ed
interventi formativi, richiedendone l’esplicitazione nei progetti proposti per il
finanziamento.
La disponibilità di tali risorse, che al momento non sono ancora state definite, è rilevante e
introduce una nota di ottimismo e di fiducia verso il futuro del servizio pubblico locale, che
potrà a medio – lungo termine pensare di offrire un servizio peculiare ed adeguato alle
esigenze del mercato del lavoro ed all’altezza del compito affidatogli.
4.5 Svantaggi competitivi e vincoli con cui fare i conti.
L’ultima considerazione effettuata non deve illudere sulla effettiva portata degli svantaggi
competitivi e dei vincoli con cui il servizio pubblico per l’impiego deve fare i conti
nell’immediato. Come già detto, solo una piena consapevolezza dei limiti soggettivi e
oggettivi può aiutare l’analisi organizzativa ad essere efficace.
La gestione del personale, così strategica per le imprese di servizi, può esercitarsi nei
nuovi servizi per l’impiego pubblici territoriali entro limiti e vincoli ben precisi e ristretti.
La Provincia di Cuneo per gestire i nuovi servizi ha ereditato l’80% del personale della
vecchia struttura ministeriale, con tutti i pregi ed i difetti della situazione pregressa: la
professionalità e la conoscenza del mercato del lavoro territoriale da un lato, ma, per
contro, una pesante demotivazione ed una professionalità centrata sugli aspetti
amministrativi, quasi completamente da riconvertire ai fini dell’espletamento delle nuove
funzioni. Inoltre, i limiti nella gestione del personale sono quelli tipici della struttura
pubblica, anche nell’ente Provincia, con una cultura della valutazione orientata
sull’osservanza degli adempimenti e con meccanismi di premio-sanzione nella pratica14
decisamente piatti, tali da spuntare quasi tutte le migliori armi a disposizione della
funzione del personale per orientare le persone verso gli obiettivi della struttura.
Purtroppo la logica gestionale pubblica delle risorse umane e strumentali determina non
proprio positivamente anche le poche azioni di rinnovamento messe in atto per rendere
adeguata la risposta alle sfide di un mercato del lavoro non più monopolistico. Questo si
14
Il recente contratto degli Enti locali stabilisce forme di gestione del personale innovative rispetto alla
tradizionale visione organizzativa dell’ente pubblico, introducendo strumenti di gestione più flessibili del
passato. Ma prima che le novità previste dal contratto diventino prassi operativa diffusa passerà ancora
qualche tempo.
36
può vedere in alcune tentazioni nazionali di programmazione centralistica del Sistema
Informativo Lavoro, ossatura dei nuovi servizi, il cui risultato è la perdurante attesa, a
distanza di due anni, della sua realizzazione; o ancora nelle lentezze e nella rigidità
dell’Ente pubblico, pur se locale, nella presa delle decisioni e nella loro attuazione (vincoli
di bilancio e di procedure).
I nuovi servizi per l’impiego si presentano come gli eredi della vecchia struttura di
collocamento, la quale ha raccolto un livello di apprezzamento nel mercato del lavoro, sia
dal lato della domanda che da quello dell’offerta, prossimo allo zero. E’ purtroppo una
triste realtà, maturata a discapito della volontà e dell’impegno profuso dalle molte persone
che vi hanno lavorato. Questa immagine negativa va combattuta dimostrando anzitutto
nella prassi, nei risultati e anche nell’immagine una netta discontinuità con il passato.
Questo si può fare se si offre all’esterno una visibilità realistica rispetto alle reali
potenzialità. Ciò che occorre dimostrare è soprattutto la credibilità e l’affidabilità dei
servizi offerti, nella convinzione che saranno valutati con maggior favore piccoli passi
rivolti al miglioramento, accompagnati da una loro dimostrazione pubblica, che una forte
campagna di immagine a cui non corrisponda un reale rinnovamento del livello del
servizio offerto.
Non gioca sicuramente a favore l’eccessiva lunghezza dei tempi di transizione dal
vecchio al nuovo ordinamento. Sono passati ormai quasi tre anni dall’emanazione della
legge cosiddetta Bassanini 1 (L.15/03/97 n. 59) nella quale veniva sancito il decentramento
delle funzioni statali in materia di mercato del lavoro, due anni dal Decreto legislativo
attuativo (D. lgs. 23/12/97 n. 469), un anno dall’emanazione della Legge regionale del
Piemonte di organizzazione dei nuovi servizi per l’impiego (L.R. 14/12/1998 n. 41), cinque
mesi dal D.P.C.M. di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro alle Regioni ed
alle Province, e, a tutt’oggi, siamo ancora in attesa del nuovo regolamento delle procedure
di avviamento al lavoro, passo indispensabile per la nuova organizzazione.
Un servizio dovrebbe essere il più vicino possibile al modo di pensare dei propri clienti,
essere in grado di comprenderne per affinità le dinamiche, anche quelle meno esplicite.
Come può un servizio governato da logiche di tipo pubblico comprendere a fondo le
logiche private? Nonostante le logiche gestionali pubbliche, soprattutto a livello locale, si
vadano rapidamente assimilando a quelle tipiche del settore privato, certamente questo
fatto non si può definire una posizione di vantaggio competitivo nei confronti delle
imprese private, per di più spesso multinazionali, con meccanismi gestionali collaudati in
molti paesi del mondo ed in situazioni molto diversificate.
In conclusione a questa descrizione di vincoli e svantaggi per l’organizzazione del servizio
pubblico richiamo quanto previsto dalla bozza di decreto sull’attuazione dell’obbligo
formativo a 18 anni. La genericità con cui viene trattata l’organizzazione del raccordo tra
i sistemi informativi dei Ministeri coinvolti, vista l’importanza e la mole imponente dei
flussi informativi che transitano tra istituzioni scolastiche, agenzie formative, imprese e
servizi per l’impiego, se non viene prevista nell’immediato una gestione completamente
informatizzata, rischia di ingessare i servizi per l’impiego territoriali nella gestione
poco efficiente di informazioni che resterebbero inutilizzate per mancanza assoluta di
risorse disponibili per un loro utilizzo, vanificando lo spirito della legge e le auliche
dichiarazioni di assoluta priorità dei suoi obiettivi. Per ora quest’ultima considerazione è
solamente un timore, ancorché fondato: speriamo non venga confermato nella pratica.
37
38
Una proposta di piano organizzativo dei servizi per l’impiego in
Provincia di Cuneo.
Sulla base delle considerazioni fino ad ora sviluppate espongo qui la mia proposta
organizzativa per l’articolazione delle funzioni e dei servizi per l’impiego nella Provincia
di Cuneo. Essa segue le linee guida indicate dall’Amministrazione provinciale, riportate
nel paragrafo iniziale di questo capitolo, cercando di strutturarle in una proposta di
articolazione operativa che viene qui esplicitata e, successivamente, sarà proposta
all’attenzione dei responsabili provinciali.
Il piano organizzativo qui esposto si articola in due parti: il disegno strutturale, che delinea
l’articolazione dei servizi centrali, locali e periferici e degli strumenti di governo di tale
struttura, e la descrizione delle funzioni e dei servizi dei Centri per l’impiego, con la
puntualizzazione analitica di ognuna di esse e delle modalità di erogazione dei servizi.
Seguirà, in conclusione, la definizione di alcune piste possibili di integrazione territoriale
tra servizi e attori locali e l’indicazione dei prossimi traguardi organizzativi da raggiungere
per la costruzione di un sistema funzionante dei servizi per il lavoro in Provincia, con
alcuni spunti di miglioramento.
5.1 Il disegno strutturale delle funzioni provinciali
La struttura organizzativa dei servizi per l’impiego pubblici in Provincia di Cuneo si
articola in quattro livelli:
a) livello di governo,
b) livello organizzativo centrale,
c) livello dei Centri per l’impiego,
d) livello degli sportelli territoriali.
a) Livello di governo.
Il livello di governo del sistema dei servizi per il lavoro a livello provinciale è posto sotto
la diretta responsabilità dell’Amministrazione provinciale, nelle persone del suo Presidente
e dell’Assessore delegato al lavoro e formazione professionale. Nell’ambito della
programmazione, degli indirizzi e del coordinamento esercitati dalla Regione, essi sono i
responsabili politici nei confronti dei cittadini del servizio pubblico per l’impiego sul
territorio provinciale e ne indirizzano l’attività gestionale.
Come previsto all’art. 6 del D. Lgs. 469/97, gli indirizzi politici provinciali vengono
discussi e concordati nell’ambito della Commissione provinciale tripartita, composta dalle
parti sociali in posizione paritetica tra loro e presieduta dal Presidente
dell’Amministrazione provinciale o suo delegato. Essa è l’organo unico e permanente di
concertazione e consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e funzioni
attribuite alla Provincia stessa e sostituisce tutti gli organi collegiali previsti dalla
precedente normativa (commissioni provinciali e circoscrizionali per l’impiego, per il
lavoro a domicilio, per il lavoro domestico, per la manodopera agricola, per il
collocamento obbligatorio), assumendone le funzioni.
39
La Regione può individuare le funzioni di carattere amministrativo – gestionale di
competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere delegate a
livello provinciale alla gestione della Commissione provinciale tripartita.
In analogia con l’impostazione della legge piemontese, che prevede a livello regionale due
tavoli paralleli di confronto e concertazione, uno con le parti sociali ed uno con le Province
e gli Enti locali, con funzioni differenziate, per favorire l’integrazione tra le risorse
territoriali, anche la Provincia di Cuneo intende muoversi nella stessa direzione, integrando
il livello di consultazione con le parti sociali con un tavolo di confronto permanente con gli
Enti locali (Comuni e Comunità montane) direttamente coinvolti nella gestione dei servizi
territoriali. Lo scopo è quello di coinvolgere gli Enti locali in una logica di rete territoriale
dei servizi per l’impiego, integrando tra loro, non solo sul piano funzionale, ma anche a
livello di indirizzi programmatici, i servizi interagenti a diverso titolo sul mercato del
lavoro locale15, favorendo l’integrazione tra servizi per l’impiego, servizi sociali, servizi
informativi ed orientativi, politiche di sviluppo locale.
Il livello di governo fornisce al livello organizzativo centrale ed alla dirigenza di settore gli
indirizzi programmatici per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività.
Figura 1
Descrizione del livello di governo dei Servizi per l’impiego in Provincia di Cuneo:
Programmazione, indirizzi e
coordinamento regionali
Commissione tripartita
con le parti sociali
Indirizzi programmatici
provinciali
Comitato di
concertazione con gli
EE.LL.
Dirigenza di settore
b) Livello organizzativo centrale.
Il livello organizzativo centrale, posto sotto la diretta responsabilità del dirigente del
settore Assistenza, Formazione professionale e Lavoro, è attualmente articolato, secondo
una logica funzionale, in quattro aree di attività specifiche del settore lavoro, coordinate tra
loro dal dirigente.
Le aree sono le seguenti:
15
Per una descrizione dei possibili attori locali interagenti nel campo delle politiche del lavoro si veda il
paragrafo 4.1 sull’articolazione degli attori locali.
40
-
il Coordinamento dei Centri per l’impiego, che si occupa dell’organizzazione delle
funzioni dei Centri per l’impiego decentrati e delle reti territoriali dei servizi;
-
le Politiche attive del lavoro, che si occupa della gestione dei progetti di politica
attiva per il lavoro a livello provinciale (rete di sportelli per la creazione di impresa
“Parco Progetti”, Osservatorio sui mestieri di montagna, ecc.),
-
l’Ufficio per l’inserimento mirato dei disabili, che si occupa della gestione della
Legge 68/99 e dipende, per il momento, direttamente dal Dirigente di settore;
-
il servizio di Amministrazione e segreteria, che si occupa della gestione delle
attività amministrative e di segreteria del settore.
Il raccordo con la Formazione professionale è assicurato da un coordinamento tra i
responsabili delle funzioni di Coordinamento dei Centri per l’impiego, delle Politiche
attive del lavoro e della Formazione professionale. A livello di staff opera una funzione di
consulenza procedurale e legale legata alla normativa del collocamento ed al governo della
transizione alle nuove norme.
Figura 2
Attuale struttura del settore Lavoro in Provincia di Cuneo:
Dirigente di settore
Consulenza procedurale
e legale
Area
Formazione
Professionale
Coord.
Centri per
l’impiego
Politiche
attive del
lavoro
Servizio
inserimento
mirato
(L. 68/99)
Amministrazione e
segreteria
La struttura così articolata è funzionale al momento contingente. In relazione alla
progressiva articolazione dei Centri per l’impiego sulla base delle nuove funzioni,
conseguenti al cambiamento della normativa sul collocamento ordinario ed alla
strutturazione dei nuovi servizi, essi verranno ad assumere un’importanza crescente in
ordine alla gestione di progetti locali, e verranno a gestire a livello territoriale alcune delle
funzioni ora di competenza provinciale, superando organizzativamente la logica
strettamente funzionale, assumendo quella per processi.
Di conseguenza, l’articolazione organizzativa per processi dovrà progressivamente
caratterizzare anche la struttura centrale. Il livello centrale deve garantire la
programmazione provinciale degli interventi per il lavoro e la formazione professionale e
dell’utilizzo delle risorse, la progettazione di interventi innovativi, la gestione del sistema
informativo in connessione con il sistema regionale, il coordinamento, il monitoraggio, la
valutazione e lo sviluppo dei servizi.
41
La gestione degli interventi deve gradualmente essere portata il più possibile a livello
locale, in una logica di rete territoriale dei servizi per l’impiego. L’integrazione tra i diversi
attori locali (Centro per l’impiego, Agenzie formative, Centri per l’orientamento, Istituti
scolastici) deve col tempo essere garantita da un coerente disegno provinciale, nel quale
giocheranno un forte ruolo di indirizzo le due Commissioni di concertazione con le parti
sociali (Commissione provinciale tripartita) e con gli Enti locali (Comitato di
concertazione con gli Enti locali) a supporto della Provincia nel governo del sistema.
Le attuali funzioni centrali, illustrate nella figura precedente, andranno progressivamente
sostituite con aree di lavoro, con le relative responsabilità, che operino in modo
processuale sulle diverse linee di prodotto-servizio. La complessità dei servizi erogati, che
comportano l’interazione di componenti professionali di tipo aziendale, gestionale,
psicologiche, informative, relazionali, formative, orientative, la loro articolazione e la
varietà degli attori in gioco portano a considerare l’articolazione organizzativa dei servizi
in modo estremamente flessibile, per adattarla alle variegate esigenze dei clienti ed alla
necessità di combinarle tra loro nell’incontro tra domanda e offerta, scopo principale dei
servizi per l’impiego. La logica organizzativa dei servizi centrali deve essere informata al
presidio puntuale di alcune aree strategiche, che garantiscano ai servizi territoriali, gestori
diretti degli interventi di politica attiva sui singoli territori, le condizioni di base
(logistiche, strutturali, organizzative, informative, relazionali e formative) per poter
operare con efficacia, componendo gli interventi a seconda delle esigenze individuali dei
clienti.
Il modello organizzativo a cui tendere è quello divisionale, integrato a livello locale con
una struttura organizzativa per progetti, anche se per il momento è prematuro effettuare un
preciso studio organizzativo, stante la complessità del servizio e la non sufficiente
definizione di alcune variabili organizzative fondamentali, come le nuove procedure del
collocamento ordinario, il sistema informativo lavoro (S.I.L.) od il completamento degli
atti di indirizzo per la gestione del collocamento mirato per gli invalidi, che potranno
determinare fortemente la strutturazione dei servizi.
La prospettiva organizzativa qui proposta può essere rappresentata graficamente nel modo
seguente: figura 3.
42
Figura 3
Dirigente settore
Lavoro e F.P.
Consulenza normativa e
indirizzi procedurali
Promozione e rapporti esterni
Segreteria Commissioni e
Comitati
Amministrazione e
contabilità
Gestione del sistema
informativo
Area
Formazione Professionale
Area
Servizi per l’impiego
Coordinamento Centri per
l’impiego
Direttiva Mercato del
lavoro - FSE
Direttiva Occupati - FSE
Servizio inserimento
mirato (gestione L. 68)
Apprendistato
Analisi del mercato del
lavoro provinciale
Area
Mercato
del
lavoro
Formazione permanente a
domanda individuale
Produzione di materiali
informativi e orientativi
Azioni formative volte
all’occupazione - FSE
Progetti di Politica attiva
del lavoro, orientamento
Analisi fabbisogni
formativi – FSE
43
Il dirigente del settore garantisce la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, dirige l’allocazione delle risorse, l’organizzazione del lavoro, la gestione delle
risorse umane e strumentali, il coordinamento generale del settore e delle aree di lavoro
centrali, i rapporti esterni.
In posizione di staff tecnico del dirigente porrei le funzioni di:
-
appoggio organizzativo al livello di governo (Commissione tripartita e Comitato di
concertazione con gli Enti locali per il lavoro; Comitato tecnico per la gestione della
L. 68/99; Segretariato per la Formazione professionale) e di raccordo con i piani
attuativi di politica del lavoro stabiliti a livello provinciale,
-
consulenza per l’interpretazione delle norme, indirizzo procedurale ai servizi ed
aggiornamento normativo per gli operatori,
-
gestione delle relazioni con gli attori istituzionali, sociali ed economici e con i mass
media in termini di public relations e promozione dei servizi.
In posizione di staff organizzativo, in quanto trasversali alle aree di presidio provinciale,
porrei le funzioni di:
-
amministrazione e contabilità, che deve presidiare amministrativamente e gestire i
budget relativi al lavoro ed alla formazione professionale in modo integrato, per
garantire l’espletamento delle procedure amministrative necessarie alla gestione
delle deleghe regionali sulla formazione professionale ed il lavoro (convenzioni con
le Agenzie formative, gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle
attività, rapporti amministrativi con la Regione, ecc.) e la gestione dei relativi budget
(alla luce delle deleghe regionali, del FSE e degli altri adempimenti previsti si
potranno aggirare, a regime, attorno ad alcune decine di miliardi l’anno);
-
gestione del sistema informativo, nelle sue articolazioni territoriali e di relazione
stretta con la Regione: trattamento delle informazioni in ingresso ed in uscita nel
circuito interno e nel circuito esterno, gestione e manutenzione delle banche dati,
gestione e manutenzione della rete informatica.
L’area della Formazione professionale deve assicurare la programmazione, gestione,
controllo, sviluppo del sistema di formazione professionale progressivamente assegnato
dalla Regione e dalle altre leggi statali (FSE, apprendistato, obbligo formativo, ecc.) alle
Province: le direttive sul mercato del lavoro, gli occupati e le azioni formative volte
all’occupazione destinate alle imprese, l’analisi dei fabbisogni formativi e la relativa
assistenza tecnica, finanziate dal FSE; l’organizzazione dell’offerta formativa
dell’apprendistato, con la relativa assistenza tecnica e la formazione permanente a
domanda individuale ex legge 236/93.
L’area dell’organizzazione dei Servizi per l’impiego deve assicurare la
programmazione, la strutturazione, l’organizzazione, il controllo, la valutazione e lo
sviluppo dei servizi territoriali per l’impiego, il governo della transizione dalle vecchie alle
nuove funzioni e adempimenti, il presidio della rete provinciale con i Comuni ed altri
soggetti locali e della formazione degli operatori, l’analisi del mercato del lavoro, la
produzione e l’aggiornamento di materiali informativi ed orientativi, i servizi specialistici
ed i progetti di politica attiva del lavoro.
Trasversalmente alle due aree dei servizi per l’impiego e la formazione professionale va
presidiata fortemente a livello centrale, in una logica di processo, l’area del Mercato del
lavoro. In altri termini deve essere assicurata la piena integrazione tra analisi (dei
fabbisogni formativi e professionali delle imprese, dei dati di flusso del mercato del lavoro
44
provenienti dal S.I.L., dei bacini occupazionali per l’attivazione di iniziative
imprenditoriali, previste dai progetti di sviluppo provinciali) e programmazione delle
iniziative e dei programmi di politica attiva del lavoro: misure di orientamento, incontro
mirato tra domanda e offerta, promozione dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli sul
mercato del lavoro, sostegno alla creazione di impresa, ecc.
Se viene assunta questa prospettiva organizzativa, occorre controllare immediatamente
queste tre aree tematiche, in una logica di integrazione e di processo, che si fondi su
modalità di lavoro in gruppo che determini questo atteggiamento operativo della struttura.
La cultura dell’organizzazione ne verrà influenzata e produrrà nel tempo i necessari
adeguamenti e le successive integrazioni al disegno organizzativo qui abbozzato.
c) Livello dei Centri per l’impiego.
Ogni Centro per l’impiego è una struttura di servizio, dipendente della Provincia, avente la
finalità di erogare i servizi per il lavoro previsti dalla L.R. 41/98 su un bacino territoriale
definito.
Facendo riferimento alla descrizione delle funzioni già redatta dalla Provincia e riportata
nel primo paragrafo di questo capitolo (Le ipotesi organizzative della Provincia di Cuneo),
viene ora articolata una proposta organizzativa coerente con l’assetto organizzativo del
livello centrale riportato in precedenza.
Ogni Centro per l’impiego è articolato in un livello di responsabilità, finalizzato ad
assicurare il coordinamento operativo delle risorse impegnate nella struttura ed i rapporti
con gli altri attori locali, e tre unità di servizio, a cui corrispondono le diverse tipologie di
attività che il Centro deve assicurare: Servizi alla persona, Servizi all’impresa,
Amministrazione e gestione locale del sistema informativo.
Le unità di servizio sono insiemi di funzioni, suddivise per tipologie di clienti, che
corrispondono ad altrettanti presidi organizzativi. Le singole funzioni, coerentemente con
quanto descritto per il livello centrale, vanno assemblate in un’ottica di processo di
erogazione, composto in modo originale a partire dalle caratteristiche individuali e dalle
esigenze dell’utente. Il percorso del cliente, sia esso persona fisica o impresa, va tarato
sulla base della segmentazione operata a monte secondo una matrice tipologia di
cliente/servizi, ed adattato sulla base delle caratteristiche individuali. A tale riguardo
assume un’importanza centrale la funzione di accoglienza e filtro e di raccolta della
domanda, in quanto decisiva per il processo di erogazione del servizio ed il suo esito.
Una rappresentazione grafica del modello proposto può essere la seguente, nella quale le
frecce orizzontali stanno a rappresentare la logica di composizione trasversale e
differenziata del servizio offerto: figura 4.
45
Figura 4
Direzione e network
Unità di servizio:
Servizi alla persona
Unità di servizio:
Servizi all’impresa
Amministrazione e
gestione del sistema
informativo
Accoglienza e
filtro
Marketing e
promozione
Adempimenti
normativi
Informazione
organizzata
Raccolta della
domanda az.
Produzione
informativa
Colloquio di
preselezione
Matching
Gestione banche
dati
Orientamento
professionale
Controllo degli esiti
Segreteria
amministrativa
Sostegno
all’inserimento
occupazionale
Consulenza
normativa
Sostegno per la creazione di impresa
La puntuale descrizione delle singole funzioni e servizi offerti nel Centro per l’impiego
verrà riportata nel paragrafo seguente.
Occorre precisare che il matching = l’incontro tra domanda e offerta è posto nell’unità di
servizio Servizi all’impresa per indicare la continuità funzionale dei servizi alla domanda
di lavoro, insieme alla necessità di presidio unitario di tali funzioni in capo ai medesimi
operatori. Concettualmente il matching è un servizio per entrambe le parti: persone in cerca
di lavoro e imprese in cerca di lavoratori da assumere.
Ogni singolo Centro per l’impiego agirà in un definito quadro unitario a livello provinciale,
con una logica di progressiva autonomia gestionale, in modo da poter adeguare l’offerta di
servizi alle effettive esigenze locali e ai singoli contesti territoriali.
Tale disegno organizzativo dovrà essere gestito con la dovuta gradualità, ipotizzando fasi
successive di assunzione di responsabilità a livello locale, corrispondenti ai progressivi
46
livelli di professionalità e consapevolezza degli operatori e di adeguamento strutturale
dell’intero sistema del lavoro e della formazione professionale provinciale.
A partire dall’attuale situazione del livello centrale, così come descritta nella figura n° 2,
ed assumendo le proposte contenute nel presente lavoro come direzione di cammino verso
cui tendere, è ipotizzabile un percorso graduale di assunzione di responsabilità dei Centri
per l’impiego, articolato in tappe successive, dove vengono incrociate le funzioni locali
con quello centrali, in una logica di progressivo decentramento sul territorio della gestione
delle attività di intervento diretto. Un’ipotesi di cammino a tappe può essere quello
illustrato nella figura seguente: figura 5.
La realizzazione di tale percorso dipenderà dal livello di organizzazione provinciale che si
riuscirà ad attivare e dall’evoluzione del sistema informativo ed informatico provinciale e
regionale.
47
Figura 5
Livello dei servizi centrali
provinciale
Coord.
Centri per
l’impiego
Progetti di
politica
attiva del
lavoro
Servizio
inserimento
mirato
(L. 68/99)
Input di
analisi del
mercato del
lavoro
Centro per
l’impiego
Centro per
l’impiego
Centro per
l’impiego
Centro per
l’impiego
Centro per
l’impiego
1° passaggio:
integrazione
con i
programmi di
politica attiva
del lavoro
provinciali e
progettazione
locale
2° passaggio:
gestione
territoriale del
servizio di
inserimento
mirato dei
disabili
48
3° passaggio:
organizzazione
dei servizi a
partire dalle
analisi del
mercato del
lavoro locale
4°
passaggio:
autonomia
gestionale
dei Centri
per
l’impiego
Amministra
zione e
contabilità
d) Livello degli Sportelli territoriali.
In considerazione della vastità del territorio cuneese, delle difficoltà che presenta la
viabilità ferroviaria e stradale, allo scopo di facilitare l’accesso ai servizi ed il loro
radicamento territoriale, la Provincia di Cuneo intende salvaguardare la distribuzione
territoriale dei servizi mantenendo un livello di sportello territoriale nei Comuni ex sede di
Sezione circoscrizionale per l’impiego, ora compresi nei bacini più ampi di Centro per
l’impiego. I Comuni interessati sono quelli di Bra, Savigliano, Ceva, Dronero e Borgo San
Dalmazzo.
In tutte le sedi territoriali dei servizi, ma a maggior ragione nei Comuni presso i quali
verranno mantenuti gli sportelli territoriali, viene favorita l’integrazione, anche logistica,
dei servizi per l’impiego con i servizi comunali di informazione per i giovani o per il
lavoro (Informagiovani o Informalavoro) e di progettazione di interventi di politica attiva
per il lavoro (ex C.I.L.O.).
Ogni sportello territoriale sarà collegato funzionalmente con il Centro per l’impiego
capofila di bacino, del quale costituisce un’articolazione su una porzione di bacino
territoriale. Il livello di servizio degli sportelli segue il modello dei Centri per l’impiego e
verrà focalizzato sull’obiettivo di offrire una selezione di servizi in grado di favorire
l’accesso alle persone, evitando di costringerle a spostarsi per ottenere i servizi basilari per
l’impiego. Al momento attuale non è dato sapere come verrà organizzata la rete
informatica regionale e nazionale e quali servizi potranno essere gestiti a livello decentrato,
per cui è difficile fare previsioni o programmi attendibili.
Facendo salve le particolarità territoriali e la presenza di servizi complementari sul
territorio in grado di arricchire l’offerta di servizio, tendenzialmente si può affermare che
lo sportello territoriale offrirà sicuramente i servizi fondamentali per le persone in cerca di
lavoro (accoglienza e filtro, adempimenti normativi, informazione organizzata, colloquio
di preselezione), organizzando le altre attività più specialistiche dietro appuntamento,
presso lo sportello stesso o presso la sede del Centro per l’impiego.
Sul versante dei servizi per l’impresa è possibile ipotizzare la presenza decentrata delle
funzioni di informazione e consulenza normativa, mentre le altre funzioni più
specialistiche potranno essere svolte presso la sede del Centro per l’impiego. Si dovrà
prevedere una modalità di accesso al sistema informativo lavoro, via telematica, delle
imprese o delle loro associazioni o consulenti, finalizzata alla semplificazione delle
operazioni di segnalazione delle movimentazioni sul mercato del lavoro (avviamenti,
cessazioni o trasformazioni), alla consultazione degli archivi aggregati sul mercato del
lavoro locale ed alle comunicazioni con i Centri per l’impiego. Tale procedura renderà
relativa, dal punto di vista delle imprese, la dislocazione fisica del servizio per l’impiego,
potendo svolgere le operazioni routinarie direttamente dalla propria sede ed accedendo
fisicamente al Centro solo in caso di operazioni più complesse e, perciò stesso, più rare.
Il livello di servizio da attivare nella sede decentrata verrà definito con esattezza da ogni
Centro per l’impiego.
Graficamente l’articolazione delle attività dello sportello territoriale può essere
rappresentata come illustrato nella figura seguente: figura 6.
49
Figura 6
Direzione del Centro per
l’impiego di appartenenza
Servizi alla persona
Accoglienza e
filtro
Servizi all’impresa
Consulenza
normativa
Amministrazione
Adempimenti
normativi
Informazione
organizzata
Colloquio di
preselezione
5.2 La descrizione delle funzioni e dei servizi dei Centri per l’impiego.
Nel paragrafo precedente ho descritto i contorni della proposta di disegno organizzativo dei
servizi per l’impiego in Provincia di Cuneo. Viene ora indicata nel dettaglio una
tipizzazione dell’offerta dei servizi del Centro per l’impiego in quanto rappresenta l’ambito
operativo diretto sul mercato del lavoro locale. Ogni casella riportata nella figura n° 2
viene ora esplosa nella definizione puntuale di ogni funzione in essa contenuta, allo scopo
di spiegare in cosa si sostanzierà il servizio che verrà offerto e con quale modalità dovrà
essere erogato.
La stesura della presente proposta fa riferimento ai seguenti documenti:
-
proposta della commissione tecnica incaricata dalla Provincia di Cuneo per il
disegno funzionale dei nuovi servizi per l’impiego,
-
“La riorganizzazione dei centri per l’impiego” materiali di lavoro della Provincia di
Asti a cura dello Studio Meta & associati,
-
documento sugli standard di qualità dei servizi per il lavoro della Regione Emilia
Romagna, a cura del medesimo Studio Meta & associati,
-
gli elaborati sulla bozza di standard di qualità dei servizi erogati dai Centri per il
lavoro della Provincia di Milano, redatti da Romano Calvo,
-
il documento “I Centri per l’impiego nel sistema regionale lombardo” a cura
dell’Agenzia per l’impiego della Lombardia – aprile ’99,
50
-
il documento sulle aree di competenza professionale degli operatori, redatto dalla
Regione Piemonte ed allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 58-28554
dell’11/11/99 di organizzazione della formazione per gli operatori dei servizi per
l’impiego,
-
i materiali di lavoro del CIF-OIL di Torino per la formazione degli operatori dei
servizi per l’impiego (progetto Caravelle),
-
i documenti di lavoro del gruppo Regione - Province sull’individuazione degli
standard minimi dei servizi per l’impiego in Piemonte,
-
il documento conclusivo del percorso di supervisione dell’attività orientativa
dell’ex-C.I.L.O. del Comune di Alba, a cura del dott. Federico Manfredda, (a questi
ultimi due gruppi di lavoro ho personalmente partecipato).
L’elaborazione qui riportata è una personale definizione delle funzioni, operata sulla base
dei citati riferimenti, verso i quali sono profondamente debitore.
DIREZIONE E NETWORK .
Finalità
Organizzazione e coordinamento delle attività del Centro per l’impiego,
garanzia del raccordo con gli indirizzi politici e il livello di
coordinamento centrale, promozione e mantenimento delle relazioni con
i partner locali.
Clienti
Gli operatori del Centro per l’impiego.
Gli operatori delle altre strutture collaboranti con il Centro per
l’impiego.
Gli attori locali agenti sul mercato del lavoro del bacino di riferimento.
Il livello organizzativo centrale, nelle sue articolazioni, in una posizione
di fornitore – cliente del Centro per l’impiego.
Risultati attesi
per la struttura
Piena integrazione del Centro per l’impiego con il sistema provinciale e
con il mercato locale del lavoro.
Promozione e gestione dell’impianto e del miglioramento del sistema
provinciale e locale dei servizi per l’impiego.
Benefici per il
cliente
Miglioramento delle relazioni tra i soggetti agenti sul mercato del lavoro
locale.
Diffusione di progetti di politica attiva del lavoro sul bacino territoriale.
Efficienza ed efficacia dei servizi erogati dal Centro per l’impiego.
Attività del
servizio
Organizzazione, direzione e coordinamento delle attività svolte dal
Centro per l’impiego.
Analisi del mercato del lavoro del bacino territoriale e segmentazione
per gruppi omogenei.
Analisi del contesto e individuazione delle opportunità.
Progettazione di iniziative di politica attiva del lavoro.
Costruzione, alimentazione e sviluppo di reti collaborative sul territorio
con soggetti esterni agenti sul mercato locale del lavoro e
dell’educazione: Enti locali, Agenzie formative, Scuole ed istituti
51
superiori, Centri di orientamento, Associazioni imprenditoriali e
sindacali, Albi professionali, Servizi sociali e sanitari, Servizi di
inserimento lavorativo, Associazioni, ecc.
Partecipazione alle attività di coordinamento provinciale dei servizi per
l’impiego.
Monitoraggio e controllo di gestione delle attività del Centro e dei
singoli progetti, valutazione degli stessi in un’ottica di miglioramento.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Conferenza periodica dei responsabili di Centri per l’impiego.
Gruppi di miglioramento inter-centro sui servizi erogati e sulla
progettazione integrata di interventi.
Strumenti e procedure per il controllo di gestione.
Monitoraggio da parte della struttura di coordinamento provinciale.
Competenze
degli operatori
Competenze manageriali di organizzazione del Centro, coordinamento
operativo e gestione delle risorse umane e finanziarie.
Capacità di gestione, coordinamento e sviluppo di forme di partnership
e reti operative con gli altri Centri per l’impiego e con altre strutture
agenti sul bacino territoriale.
Capacità di analisi del mercato del lavoro locale e del contesto, di
individuazione degli obiettivi e dei soggetti obiettivo, di definizione
delle ipotesi di intervento e dei relativi strumenti, di progettazione di
interventi di politica attiva del lavoro.
Competenze generali ed estese sulle funzioni relative alle aree di
servizio del Centro.
ACCOGLIENZA E FILTRO .
Il Centro per l’impiego si deve caratterizzare come punto di riferimento territoriale
privilegiato per i disoccupati e le imprese in cerca di personale. La loro riconoscibilità
territoriale e la loro capacità di definire una rinnovata immagine dipende in buona misura
dai primi cinque minuti di contatto e dalla qualità della relazione che si stabilisce tra
l’utente e la struttura. Il concetto di accoglienza deve permeare ciascuna unità di servizio,
ma in questo contesto si riferisce alla specifica attività collocata al punto iniziale del
percorso dell’utente nel ciclo dei servizi per l’impiego.
Finalità
Comprensione della domanda dell’utente, mettendola in relazione con i
servizi offerti dalla struttura o dai servizi collegati. Pervenire ad una
prima definizione del suo fabbisogno e ad un primo accordo sulla
prosecuzione dell’itinerario personale nel ciclo allargato dei servizi.
Clienti
Persone in cerca di lavoro.
Risultati attesi
per la struttura
Inserimento del cliente nel ciclo dei servizi, definizione del fabbisogno
e del suo percorso interno od esterno, rinvio consapevole a successivi
servizi, alimentazione delle banche dati e delle informazioni utili per il
monitoraggio sull’accesso.
52
Benefici per il
cliente
Conoscenza ed accesso ai servizi, interni alla struttura od esterni; essere
aiutato ad analizzare il proprio bisogno e consigliato nella scelta del
percorso nel ciclo dei servizi maggiormente adeguato alla natura del
proprio bisogno.
Attività del
servizio
Esplicitazione visiva ed immediata dei servizi offerti nella struttura.
Raccolta e lettura della domanda del cliente ed identificazione del
fabbisogno di servizi.
Raccolta delle informazioni sul cliente ed inserimento nel sistema
informativo (in questa fase solo se il cliente accede a percorsi di servizio
ulteriori).
Fornitura di prime informazioni inerenti la domanda del cliente, utili ad
indirizzarlo nella ricerca di altre informazioni e ad usufruire dei servizi
offerti.
Definizione consensuale del percorso ed accordo sulle modalità di
accesso ai servizi.
Raccolta di informazioni utili a monitorare l’accesso.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Accessibilità della struttura in termini fisici, di orari e della
diversificazione delle modalità.
Luogo attrezzato per l’attesa. Postazione dedicata nei pressi
dell’ingresso dei locali, accanto al locale adibito all’informazione,
attrezzata con cartelli, espositori da tavolo contenenti mappe dei servizi
interni ed esterni e guide all’utilizzo, PC con stampante collegato in rete
locale, geografica e con Internet per la stampa immediata delle pagine
utili all’illustrazione ed al rinvio ad altri servizi, telefono, fax.
Luogo attrezzato per il colloquio, adeguatamente riservato, in posizione
adiacente al precedente, attrezzato con PC e stampante collegato in rete,
con programma gestionale comune alle fasi successive.
Strumenti di rilevazione cartacei ad uso flessibile da parte degli
operatori.
Competenze
degli operatori
Capacità di ascolto: saper instaurare un clima di comunicazione
positivo, saper comprendere ed interpretare la domanda e diagnosticare
il fabbisogno di servizi per il cliente, saper comunicare ed interagire con
esso, saper gestire le code.
Conoscenza delle potenzialità dei servizi erogati dalla struttura e dalla
rete dei servizi e loro gestione a favore dell’utente: conoscenza
approfondita delle attività interne e della rete territoriale dei servizi per
il lavoro, capacità di canalizzare l’utente al tipo di attività più
congruente con il tipo di domanda diagnosticata e di definire percorsi di
fruizione interni ed esterni, capacità di mantenere e sviluppare contatti
collaborativi con gli enti cui si rinviano gli utenti, di monitorare gli esiti
del servizio, di raccogliere le informazioni di ritorno e riformulare
percorsi.
Conoscenza e capacità di utilizzare gli strumenti informatici
dell’accoglienza e dell’informazione.
53
INFORMAZIONE ORGANIZZATA.
Presso ogni Centro per l’impiego sarà attivo un punto informativo in autoconsultazione
rivolto alle persone in cerca di lavoro. Il materiale predisposto per questa funzione potrà
essere messo a disposizione di altri Punti Lavoro diffusi sul territorio del bacino
territoriale, utilizzati dal Centro per l’impiego come vetrine informative promozionali. Il
materiale diffuso dovrà avere un’unica impostazione a livello provinciale. Questo servizio
è efficace nella misura in cui esiste a monte un lavoro di raccolta, trattamento ed
archiviazione delle informazioni da erogare.
Finalità
Consentire alle persone in cerca di lavoro di accedere e fruire di
informazioni utili a facilitare le proprie scelte formative, professionali e
lavorative e le esigenze di inserimento o reinserimento lavorativo.
Clienti
Persone in cerca di lavoro ed operatori di altri servizi.
Risultati attesi
per la struttura
Soddisfacimento del bisogno informativo del cliente in modo diretto o
tramite rinvio ad altre fonti.
Rilevazione dei fabbisogni di informazione dei clienti e delle
informazioni di ritorno sul servizio.
Benefici per il
cliente
Acquisire informazioni chiare ed adeguate alla propria domanda relative
ad opportunità di lavoro, offerte di formazione e di istruzione,
legislazione sul lavoro e forme di incentivo, repertori di imprese e delle
professioni e quant’altro è utile conoscere per favorire i percorsi
individuali di avvicinamento al lavoro.
Aumentare la propria capacità di ricerca e uso dell’informazione.
Attività del
servizio
Il servizio si caratterizza per la sua ricorrenza nel percorso dell’utente:
egli può accedere liberamente più volte dal momento in cui è stato
accolto allo sportello.
Le modalità operative sono l’autoconsultazione, riservata all’utenza più
autonoma nell’utilizzo delle fonti e delle banche dati, e la consultazione
guidata, per coloro che hanno bisogno di supporti nell’utilizzo degli
strumenti informativi.
Il materiale esposto deve essere adeguatamente segnalato,
costantemente aggiornato, correttamente conservato, agilmente fruibile.
L’informazione può essere diretta a gruppi omogenei, attraverso
un’interazione diretta con l’operatore, oppure diffusa in modo ampio,
attraverso materiali strutturali a scopi informativi, di promozione o di
sensibilizzazione.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
La posizione logistica dei locali adibiti all’informazione deve essere
adiacente all’accoglienza, il più vicino possibile all’ingresso, facilmente
visibile ed adeguatamente segnalata. Nel locale deve esserci una
postazione di lavoro per l’operatore di supporto. Il locale deve essere
attrezzato con espositori, bacheche, dossier e materiali di sintesi
organizzati, tavoli per la consultazione, stazioni attrezzate con PC per la
consultazione delle banche dati, collegamento ad Internet, programmi di
videoscrittura, fotocopiatrice ad uso dei clienti.
I materiali disponibili devono riguardare le opportunità di lavoro, il
54
sistema di istruzione e formazione professionale, le caratteristiche del
mercato del lavoro, delle professioni e dei percorsi di accesso, la
normativa sul lavoro, incentivi e sussidi, modalità di ricerca ed accesso
al lavoro, lavoro autonomo ed imprenditorialità. Può essere utile
disporre di un’emeroteca e biblioteca specializzata ed un portale di
ingresso in Internet specializzato sul lavoro e l’orientamento, con la
predisposizione di percorsi guidati sulla rete.
Competenze
degli operatori
Conoscenze di base sugli argomenti trattati dallo spazio informativo.
Capacità di organizzare uno spazio informativo.
Saper utilizzare strumenti informativi di natura diversa.
Saper comprendere ed interpretare il fabbisogno informativo dell’utente.
Saper selezionare le informazioni da trasmettere.
Saper elaborare e sintetizzare le informazioni traducendole in contenuti
facilmente acquisibili da target diversi.
Saper reperire rapidamente i materiali in funzione delle necessità.
Saper assistere il cliente nella ricerca delle informazioni e nell’uso degli
strumenti informativi.
Saper gestire momenti di informazione collettiva.
Saper utilizzare tecniche di comunicazione efficaci per la diffusione
delle informazioni.
Saper responsabilizzare l’utenza verso l’utilizzo autonomo delle fonti
informative.
COLLOQUIO DI PRESELEZIONE.
L’intervista di preselezione è un’intervista semi strutturata avente per finalità la raccolta
delle informazioni relative ai saperi professionali dell’utente in cerca di lavoro in possesso
dei requisiti minimi di occupabilità, alle sue propensioni ed attese.
Finalità
Raccolta completa, fedele, rapida e codificabile delle informazioni
relative al profilo professionale della persona che si candida ad essere
segnalata alle aziende. La finalità di tale raccolta è quella di favorire il
raccordo con la domanda di lavoro espressa dalle imprese.
Clienti
Persone in cerca di lavoro in possesso dei requisiti minimi di
occupabilità, in grado di suscitare un possibile interesse presso le
imprese che si rivolgono al servizio per usufruire della preselezione.
Risultati attesi
per la struttura
Inserimento dell’utente nel ciclo dei servizi, alimentazione della banca
dati sulla offerta di lavoro, acquisizione di dati utili ai fini della
programmazione di servizi e politiche del lavoro (piani di formazione e
di orientamento, tirocini orientativi per disoccupati, ecc.).
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Benefici per il
cliente
Essere inserito nelle banche dati della domanda e dell’offerta, verificare
la propria spendibilità sul mercato del lavoro, candidarsi ad un posto
vacante attraverso modalità diversificate, ricevere informazioni e
consulenza sulla normativa del lavoro e sulla possibilità di utilizzare
benefici di legge per l’assunzione, essere indirizzato ad altri servizi in
caso di esito negativo della ricerca.
Attività del
servizio
Accoglienza del cliente ed illustrazione delle finalità, modalità di
funzionamento e confini del servizio.
Intervista semi strutturata gestita dall’operatore sulla base di una lista di
informazioni da raccogliere (anagrafiche, percorso formativo,
esperienza professionale, disponibilità, vincoli e propensioni, percorso
all’interno dei servizi per l’impiego), durante la quale viene identificata
ed analizzata la domanda esplicita ed implicita dell’utente.
Stipula di un patto reciproco: regole di comportamento finalizzate a
rendere efficace il servizio (può essere di tipo formale o solamente
psicologico). Il servizio si può impegnare alla tutela della riservatezza,
alla non discriminazione, alla completa trasparenza delle informazioni
relative alle offerte di impiego raccolte, ecc. Il candidato può
impegnarsi a rendersi reperibile, a comunicare tempestivamente ogni
variazione delle informazioni rese nell’intervista, ad illustrare le ragioni
di un eventuale rifiuto, ecc.
Codifica e trasferimento in banca dati del curriculum del candidato.
Stampa della scheda professionale e consegna al lavoratore (anche in un
tempo diverso) per una valutazione congiunta del profilo descritto e la
sottoscrizione del contenuto da parte del lavoratore.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Il locale adibito all’intervista di preselezione deve essere adeguatamente
riservato, con una postazione di lavoro accogliente. L’operatore durante
l’intervista non deve rispondere al telefono né essere disturbato dai
collaboratori. L’intervista deve avvenire in una modalità colloquiale,
seguendo una traccia predisposta su carta ad uso dell’operatore, con la
possibilità di prendere appunti. L’imputazione dei dati su calcolatore
deve essere effettuata in back-office, in modo che l’operatore abbia la
sufficiente tranquillità di elaborare le indicazioni raccolte e codificare
correttamente le informazioni registrate in modo discorsivo. Il layout
della scheda professionale deve essere di facile lettura, utilizzabile
anche a scopo curriculum vitae da parte del lavoratore. Una copia della
Carta dei servizi del Centro per l’impiego può essere consegnata
contestualmente alla scheda professionale per ricordare le modalità di
utilizzo dei dati raccolti da parte del Centro.
Competenze
degli operatori
Competenze nell’area relazionale; nell’analisi del lavoro, delle posizioni
organizzative, delle competenze.
Abilità di sintesi, riformulazione, verbalizzazione e redazione dei
contenuti del racconto di sé fatto dal candidato.
Capacità nell’imputazione dei dati sul software di preselezione, con
particolare attenzione alla codifica professionale.
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ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.
Finalità
Sostenere e facilitare i processi di scelta e di transizione professionale e
lavorativa.
Clienti
Persone in cerca di lavoro, anche non immediato.
Risultati attesi
per la struttura
Consulenza per le scelte di lavoro, di formazione e istruzione, di
inserimento lavorativo, di incentivazione per l’inserimento.
Supporto alla definizione di progetti professionali e di inserimento
lavorativo.
Filtro e invio a servizi interni ed esterni in grado di rispondere a
specifici bisogni connessi all’inserimento lavorativo.
Benefici per il
cliente
Riconoscere e valorizzare le proprie competenze e risorse, valutarne la
spendibilità occupazionale, essere facilitato nelle scelte professionali e
lavorative e nei processi di transizione, definire un progetto
professionale individuale, definire un piano di azione per il proprio
inserimento lavorativo.
Attività del
servizio
L’intervento si articola in tre tipologie di attività: informazione
orientativa, formazione orientativa e consulenza orientativa.
Informazione orientativa: supporto professionale ad una consultazione
guidata delle informazioni (reperimento, decodifica, rielaborazione
personalizzata).
Formazione orientativa: progettazione e gestione di una gamma di
azioni strutturate finalizzate a promuovere nell’utente un insieme di
competenze orientative a sostegno del fronteggiamento di eventi
significativi della propria esistenza formativa e di transizione dalla
formazione al lavoro e dal lavoro al lavoro. L’attività formativa deve
concludersi con il monitoraggio individualizzato del perseguimento
dell’obiettivo orientativo da parte di ogni membro del gruppo, attraverso
l’eventuale accompagnamento nella realizzazione del progetto personale
tramite alcuni momenti di verifica successivi alla conclusione del
percorso formativo.
Consulenza orientativa: Attraverso lo strumento del colloquio, integrato
da strumenti strutturati specialistici, in un ambito relazionale, non
direttivo, vengono interpretati i bisogni e le attese dell’utente, analizzate
le caratteristiche professionali possedute, le risorse e le attese verso il
lavoro, i progetti professionali. Il colloquio è orientato a facilitare
l’acquisizione di informazioni da parte dell’utente, l’analisi e la
valutazione delle opportunità professionali offerte dall’ambiente, a
sostenerlo nel processo di definizione del proprio problema e di ricerca
di soluzioni, a supportarlo nella definizione di un personale progetto
professionale e di inserimento lavorativo e a monitorare gli esiti della
propria azione.
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Requisiti
organizzativo –
strutturali
L’attività deve svolgersi in spazi riservati e debitamente attrezzati per
colloqui individuali e per attività di gruppo e di laboratorio per la ricerca
attiva di lavoro.
Deve essere disponibile l’accesso al sistema informativo dei servizi per
l’impiego, alle banche dati delle aziende disponibili per stage e tirocini
ed al materiale informativo sulle opportunità di formazione e istruzione,
sul sistema delle professioni, le forme di incentivazione e di sostegno
all’inserimento.
L’operatore addetto alla funzione deve poter disporre di tutti i dati già
archiviati dalla struttura sull’utente.
Competenze
degli operatori
Conoscenza dei servizi interni ed esterni offerti dalla rete dei servizi per
l’impiego, delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della
normativa relativa al collocamento, degli incentivi e dei dispositivi di
inserimento lavorativo.
Saper riconoscere e interpretare il bisogno dell’utente.
Saper gestire il colloquio.
Saper utilizzare strumenti di analisi delle aspettative, interessi,
motivazioni, competenze professionali dell’utente.
Saper analizzare il bisogno di supporto al processo di autorientamento
dell’utente.
Saper proporre strategie individualizzate di risoluzione di un problema.
Saper sostenere processi di scelta e di decisione.
Saper gestire gli aspetti informativi.
Saper fornire strumenti di analisi e strategie di azione per progettare
progetti professionali e percorsi di inserimento lavorativo e monitorarne
i risultati.
Capacità di progettare azioni e percorsi di formazione orientativa di
diversa natura e destinazione, dedicati a tipologie differenti di utenti –
clienti.
Capacità di predisposizione di materiali didattici.
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SOSTEGNO ORIENTATIVO ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE.
Finalità
Favorire la ricerca attiva del lavoro.
Supportare l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Clienti
Persone in cerca di lavoro.
Risultati attesi
per la struttura
Supporto delle azioni di ricerca attiva del lavoro messe in atto
individualmente, supporto ed accompagnamento all’inserimento
lavorativo.
Benefici per il
cliente
Sviluppare abilità per la ricerca attiva del lavoro, essere facilitato nel
processo di ricerca attiva del lavoro, essere supportato nella fase di
inserimento lavorativo.
Attività del
servizio
L’obiettivo è di assistere l’utente nella realizzazione del proprio
progetto professionale e nella ricerca del lavoro.
Si realizza attraverso attività di tipo individuale o di gruppo finalizzate a
progettare e realizzare azioni per lo sviluppo di abilità di ricerca attiva
del lavoro e per promuovere l’inserimento lavorativo (sostegno alla
compilazione del curriculum, seminari sulle tecniche di ricerca attiva,
preparazione a sostenere colloqui di lavoro, job club, tirocini formativi e
orientativi, consulenze specialistiche, ecc.)
Per utenti con particolari difficoltà occorre un’azione di sostegno
specifico nella fase iniziale dell’inserimento lavorativo.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
L’attività deve svolgersi in spazi debitamente attrezzati per le attività
individuali, di gruppo e di laboratorio per la ricerca attiva di lavoro:
disponibilità all’uso di telefono, fax, fotocopiatrice, materiali
informativi ed accesso a banche dati.
Può risultare utile avere a disposizione il racconto dell’esperienza di
altre persone che hanno già affrontato lo specifico problema.
Competenze
degli operatori
Conoscenza dei servizi interni ed esterni offerti dalla rete dei servizi per
l’impiego, delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della
normativa relativa al collocamento, degli incentivi e dei dispositivi di
inserimento lavorativo.
Saper analizzare competenze professionali e risorse della persona.
Saper utilizzare materiali informativi.
Saper progettare percorsi professionali, formativi e di inserimento
lavorativo per gruppi differenziati di clienti – utenti.
Saper interpretare la domanda di professionalità dell’azienda ed
analizzare posizioni di lavoro.
Saper monitorare e valutare percorsi di inserimento lavorativo.
Saper utilizzare tecniche di ricerca attiva del lavoro e per la gestione di
gruppi.
Capacità di lavorare in rete e di rapportarsi con soggetti diversi
(imprenditori, lavoratori, operatori sociali, insegnanti, ecc.)
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MARKETING E PROMOZIONE.
I Centri per l’impiego devono costruire un nuovo rapporto con le imprese del territorio. La
fiducia va conquistata gradualmente, sia migliorando l’immagine del servizio, attraverso
azioni promozionali e pubbliche relazioni, sia dimostrando di essere in grado di fornire un
servizio all’altezza delle aspettative.
Finalità
Far conoscere i propri servizi presso le imprese del territorio e
facilitarne l’accesso.
Clienti
Datori di lavoro del territorio, effettivi e potenziali.
Risultati attesi
per la struttura
Conoscenza diffusa dei servizi e delle opportunità offerte dai Centri per
l’impiego. Sostituzione graduale dell’immagine del vecchio
collocamento con quella del Centro per l’impiego come partner
disponibile ed affidabile per le esigenze di reclutamento di manodopera.
Benefici per il
cliente
Disponibilità delle informazioni in merito ai servizi offerti e delle
modalità di accesso – utilizzo.
Attività del
servizio
A monte è necessaria un’azione informativa e pubblicitaria sui servizi
offerti dai Centri per l’impiego.
Il Centro contatta direttamente le imprese informandole dei servizi
offerti in proprio o dal sistema locale dei servizi, informa circa le
modalità, procedure e tempi per accedere al servizio e le disponibilità di
risorse presenti presso le banche dati.
Mantiene un costante collegamento con le associazioni di categoria e
promuove presso le aziende percorsi di avvicinamento al lavoro e
utilizzo di forme di flessibilità.
A valle l’azione promozionale deve trovare una precisa corrispondenza
con le effettive condizioni di realizzazione dei servizi illustrati: si deve
promettere solo ciò che si è in grado di mantenere.
La gamma di servizi offerti deve afferire alla rete locale dei servizi per
l’impiego (Centro per l’impiego, Centri per l’orientamento, Agenzie
formative, rete dei tutor): l’azione di marketing deve agire in un’ottica
promozionale per l’intera gamma dei servizi per il lavoro presenti sul
territorio.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Campagne informative territoriali.
Materiali illustrativi del servizio e della gamma territoriale dei servizi
specificamente rivolti all’impresa.
Cataloghi di profili particolarmente interessanti tratti delle banche dati.
Materiali illustrativi sulle agevolazioni, incentivi e forme di flessibilità.
Competenze
degli operatori
E’ opportuno che gli stessi operatori che gestiscono questa funzione
gestiscano all’interno del Centro per l’impiego il servizio di raccolta
della domanda delle imprese ed il successivo incrocio con l’offerta di
lavoro.
Per la descrizione delle competenze si faccia riferimento alla scheda
sulla funzione di raccolta della domanda aziendale.
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RACCOLTA DELLA DOMANDA AZIENDALE.
Finalità
Sostenere il cliente impresa nei processi di analisi, valutazione e scelta
connessi alle esigenze di reperimento del personale.
Clienti
Imprese o loro consulenti.
Risultati attesi
per la struttura
Acquisizione di nuovi clienti e loro inserimento nel ciclo dei servizi
interni ed esterni.
Maggiore efficacia delle attività di incrocio tra domanda e offerta di
lavoro.
Acquisizione di informazioni utili ai fini della programmazione di
servizi e di politiche del lavoro.
Benefici per il
cliente
Intrattenere rapporti con un unico interlocutore interno alla struttura del
Centro.
Avere una chiara definizione delle modalità di accesso ed erogazione
del servizio, poter concordare i tempi e le modalità di risposta.
Attività del
servizio
Accogliere il cliente ed illustrare finalità e modalità di funzionamento
del servizio.
Identificare ed analizzare, attraverso colloqui – interviste la domanda
esplicita ed implicita del cliente.
Definizione della richiesta di assunzione dell’impresa.
Definizione del patto di servizio con l’impresa, con l’indicazione
precisa delle modalità e dei tempi di ricerca e di risposta.
Imputazione ed aggiornamento della banca dati imprese e richieste di
lavoro.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Competenze
degli operatori
L’operatore deve poter utilizzare una scheda guida per la raccolta della
domanda aziendale.
In un momento successivo la domanda verrà rielaborata dall’operatore
ed imputata nell’archivio informatico.
Competenze tecniche relative al processo di selezione e reclutamento:
conoscenza del sistema delle aziende del territorio, conoscenza dei
principali istituti e contratti di lavoro, conoscenza della normativa sugli
incentivi all’assunzione, capacità di analisi delle posizioni lavorative e
delle competenze associate.
Competenze negoziali: saper vendere il servizio, con una forte tensione
alla soddisfazione complessiva dell’azienda, orientamento alla
soluzione dei problemi, da individuare e risolvere con senso pratico,
saper mantenere un rapporto di collaborazione per altri interventi futuri.
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MATCHING – INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA.
Finalità
Favorire il raccordo tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e
l’offerta di lavoro espressa dai soggetti in cerca di occupazione.
Clienti
Persone in cerca di lavoro.
Imprese in cerca di personale.
Risultati attesi
per la struttura
Efficacia delle azioni di raccordo tra la domanda e l’offerta di lavoro in
relazione alle risorse impegnate.
Riduzione dei tempi di risposta ai clienti imprese, anche in caso di esito
negativo.
Alimentazione, aggiornamento e monitoraggio delle banche dati sulla
domanda e l’offerta di lavoro, utili ai fini della programmazione di
servizi e politiche del lavoro.
Benefici per il
cliente
Essere informati in tempo, sulla base degli accordi, sull’esito della
ricerca e ricevere risposte alle richieste di assunzione.
Essere indirizzati ad altri servizi interni od esterni in caso di esito
negativo della ricerca.
Attività del
servizio
Elaborazione, sintesi ed imputazione della domanda dell’impresa
raccolta.
Interrogazione dell’archivio informatizzato.
Contatto telefonico con i candidati individuati per verificare il loro
attuale interesse verso la posizione proposta.
Esposizione in bacheca della richiesta di manodopera.
Eventuale colloquio e raccolta disponibilità dei nuovi utenti che si autocandidano dopo aver visto l’annuncio in bacheca.
Invio dei curricula all’impresa richiedente.
Il processo descritto può essere adeguato (arricchito, semplificato,
modificato) sulla base dell’accordo con l’impresa, le caratteristiche del
lavoro offerto (a breve termine o generico, ecc.) o l’eccessiva onerosità
del processo in relazione all’offerta presentata.
La diffusione delle richieste di assunzione può avvenire in forma
anonima presso altri punti informativi del territorio o anche tramite
l’utilizzo dei media.
Le schede delle richieste di assunzione contengono l’invito ai lavoratori
interessati a contattare il servizio competente per un eventuale colloquio
di preselezione.
Per figure professionali omogenee e con forte richiesta periodica, come
ad esempio i lavoratori stagionali o di custodia e collaborazione
domestica, può essere utilizzata una forma di promozione di
autocandidature spontanee, con raccolta di curricula, raccolti
successivamente in repertori, monitorati ed aggiornati periodicamente,
messi a disposizione dei datori di lavoro. Le aziende possono contattare
direttamente i candidati per un colloquio di assunzione oppure
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richiedere al servizio interessato di svolgere la preselezione delle
candidature.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
L’operazione di incrocio tra domanda e offerta deve essere effettuata in
back-office, su una postazione di lavoro attrezzata con PC dotato di
software applicativo adeguato e posta elettronica, stampante e telefono
per verificare le disponibilità dei candidati, fax per le comunicazioni
alle imprese. Devono essere previsti moduli per la stampa e l’invio dei
profili.
Competenze
degli operatori
Le competenze di base sono le stesse descritte nella scheda relativa alla
Raccolta della domanda aziendale.
In aggiunta l’operatore deve saper gestire ed aggiornare la banca dati
sulla domanda e l’offerta di lavoro, saper identificare e valutare tramite
procedure informatizzate la corrispondenza tra domanda e offerta.
CONTROLLO DEGLI ESITI.
Finalità
Fornire input alla struttura locale e centrale dei servizi per l’impiego per
l’analisi dell’andamento del mercato del lavoro locale, la taratura delle
attività di orientamento, la definizione degli indirizzi e degli interventi
locali di sostegno del mercato del lavoro.
Clienti
Colleghi e responsabili della struttura, locali e centrali.
Referenti della rete locale dei servizi.
Imprese e persone in cerca di lavoro.
Risultati attesi
per la struttura
Monitoraggio del servizio di preselezione.
Benefici per il
cliente
In questo caso cliente e struttura coincidono parzialmente.
Attività del
servizio
Alimentazione, aggiornamento e monitoraggio delle banche dati sulla
domanda e l’offerta di lavoro, utili ai fini della programmazione di
servizi e politiche del lavoro.
Per le imprese e le persone in cerca di lavoro il beneficio atteso è una
maggior consapevolezza del reale andamento del mercato del lavoro,
allo scopo di ridefinire le rispettive strategie di incontro.
Raccolta delle informazioni di ritorno in merito all’impresa provenienti
dai candidati inviati nella fase precedente, e dall’impresa in merito ai
candidati segnalati.
Verifica della eventuale assunzione, del perdurare della ricerca o
dell’abbandono della stessa.
Aggiornamento della banca dati.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Deve essere previsto un processo standard per la rilevazione degli esiti,
supportato da una modulistica adeguata in grado di aiutare l’operatore
nella raccolta delle informazioni utili ai fini proposti. La rilevazione
deve essere registrata nella banca dati del servizio.
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Competenze
degli operatori
Le competenze di base sono le stesse descritte nella scheda relativa alla
Raccolta della domanda aziendale.
Specificamente per questa funzione egli deve saper raccogliere,
elaborare e sintetizzare informazioni, su supporto cartaceo e
informatico, traducendole in contenuti fruibili da diversi utenti:
individui, imprese, livello centrale di coordinamento.
CONSULENZA NORMATIVA ALLE IMPRESE.
Finalità
Sostenere il cliente impresa nel processo di reclutamento, selezione ed
assunzione del personale.
Clienti
Imprese che devono effettuare la selezione o l’assunzione dei candidati
segnalati dal servizio di preselezione.
Risultati attesi
per la struttura
Maggiore efficacia delle attività di incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
Inserimento del cliente nel ciclo dei servizi interni ed esterni alla
struttura.
Benefici per il
cliente
Ricevere un supporto consulenziale personalizzato sulla normativa del
lavoro, sulla contrattualistica e sulle politiche del lavoro: tipi di
contratto, assunzioni agevolate, tirocini, programmi di sviluppo
territoriale, ecc.
Ricevere informazioni e supporto consulenziale sui servizi formativi e
sulle opportunità già presenti; essere indirizzati, se necessario, ad altri
servizi specialistici (Agenzie formative, Servizi per l’inserimento
lavorativo, ecc.).
Espletare con l’aiuto dell’operatore gli adempimenti amministrativi e le
pratiche tipiche del collocamento previste dalla normativa ed essere
informati periodicamente sull’evoluzione della stessa e dei
provvedimenti di politica del lavoro.
Attività del
servizio
Fornire informazioni e consulenza sulla normativa del lavoro e sulla
contrattualistica: adempimenti amministrativi, tipi di contratto,
assunzioni agevolate, tirocini, ecc.
Espletare gli adempimenti amministrativi e le pratiche del collocamento
previste dalla normativa.
Fornire informazioni e supporto consulenziale sui servizi di formazione
e sulle opportunità formative già presenti, ed essere indirizzati, se
necessario, ad altri servizi specialistici.
Aggiornare periodicamente i propri clienti sull’evoluzione della
normativa e dei provvedimenti di politica del lavoro.
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Requisiti
organizzativo –
strutturali
Risorse informative specialistiche per gli operatori e per gli utenti, di
supporto all’attività consulenziale, sulla normativa del lavoro, gli
adempimenti amministrativi, le agevolazioni e forme di flessibilità
disponibili, l’offerta formativa e le risorse sul territorio potenzialmente
utili per il bisogno del cliente.
Spazi dedicati ed adeguatamente attrezzati per l’attesa, l’informazione,
il colloquio consulenziale, gli archivi ed il disbrigo delle pratiche.
Competenze
degli operatori
Conoscere il contesto di riferimento dei servizi per il lavoro e formativi
e saper fornire informazioni dettagliate.
Saper identificare ed analizzare la domanda di informazione e
consulenza espressa dal cliente.
Saper fornire informazioni specifiche e consulenza completa su
procedure di assunzione e avviamento al lavoro, incentivi alle
assunzioni, legislazione del lavoro, ecc.
Saper promuovere, utilizzando tecniche di negoziazione appropriate,
l’avviamento al lavoro di soggetti deboli, portatori di specifiche
agevolazioni per le imprese.
Saper raccogliere, elaborare e sintetizzare informazioni traducendole in
contenuti fruibili dai clienti.
ADEMPIMENTI NORMATIVI.
Finalità
Attuazione delle procedure amministrative relative al funzionamento dei
servizi per l’impiego.
Clienti
Persone in cerca di lavoro.
Datori di lavoro in cerca di personale.
Risultati attesi
per la struttura
Corretto svolgimento delle procedure e loro integrazione con le funzioni
di politica attiva del lavoro.
Benefici per il
cliente
Integrazione delle procedure nell’ambito dei servizi offerti al cliente e
loro semplificazione.
Attività del
servizio
Iscrizione collocamento ordinario e art.16 legge 56/87, cancellazioni,
trasferimenti e trasformazioni, conferma stato di disoccupazione,
variazioni connesse alla qualifica, al reddito percepito, ai carichi
familiari, registrazione delle assunzioni, iscrizione alla lista di mobilità,
gestione delle chiamate pubbliche e degli avviamenti al lavoro negli
Enti pubblici ex art. 16 legge 56/87, rilascio di atti amministrativi, ecc.
Mantenimento dei rapporti con le altre funzioni..
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Gestione completamente informatizzata delle procedure e loro
integrazione con il software gestionale delle altre attività.
Riunioni di coordinamento.
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Competenze
degli operatori
Conoscenza in materia della legislazione del lavoro e di diritto
amministrativo.
Conoscenza delle funzioni dei servizi interni ed esterni alla struttura.
Capacità di attuazione e controllo delle procedure amministrative e
gestionali relative al funzionamento dei servizi per l’impiego.
Capacità di integrazione e interrelazione con le funzioni interne ed
esterne di politica attiva del lavoro.
Capacità di gestione delle disposizioni normative in un’ottica di
semplificazione delle procedure.
PRODUZIONE INFORMATIVA.
Finalità
Alimentare il processo di erogazione dei servizi alle persone in cerca di
lavoro ed alle imprese con la produzione costante ed aggiornata di
supporti informativi adeguati.
Clienti
Operatori del servizio e della rete locale.
Clienti del servizio: lavoratori e imprese.
Risultati attesi
per la struttura
Aggiornamento sistematico e tempestivo degli operatori e dotazione
delle funzioni da loro svolte di supporti informativi in grado di
arricchirle e sostanziarle.
Benefici per il
cliente
Avere a disposizione materiale informativo di buona qualità e
costantemente aggiornato.
Attività del
servizio
Costituzione e aggiornamento di banche dati, selezione ed acquisto di
materiale informativo, produzione e/o distribuzione controllata di
documentazione di aggiornamento legislativo e normativo e di
documentazione specialistica per le singole funzioni.
Gestione della comunicazione interna ed esterna delle informazioni.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Il presupposto è l’esistenza di un livello centrale (regionale e
provinciale) di produzione dei materiali a supporto delle attività dei
Servizi per l’impiego.
La funzione specifica posta nei Centri per l’impiego deve integrare tale
produzione con le esigenze di livello locale.
La funzione centrale dovrà prevedere e favorire tale integrazione e
dotare i singoli Centri dei supporti tecnici necessari per il suo
svolgimento.
Competenze
degli operatori
Gestione degli atti comunicativi all’interno del Centro e verso l’esterno.
Capacità di sintesi e di utilizzo di linguaggi e strumenti diversi.
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GESTIONE DI BANCHE DATI.
Finalità
Gestione efficiente dell’hardware, del software gestionale e degli
archivi.
Loro utilizzo a fini amministrativi, orientativi e di monitoraggio delle
attività.
Clienti
Diretti: responsabile ed operatori del Centro per l’impiego e della rete
locale dei servizi, responsabili del coordinamento provinciale ed
amministratori del sistema.
Indiretti: tutti i clienti dei servizi.
Risultati attesi
per la struttura
Benefici per il
cliente
Attività del
servizio
Funzionamento senza interruzioni del sistema informativo.
Rilevazione e sistematizzazione dei dati utili per la conduzione delle
attività di orientamento, la progettazione di iniziative di politica attiva, il
controllo di gestione e il monitoraggio delle attività.
Il cliente diretto è la struttura.
Il cliente indiretto riceve una ricaduta in termini di qualità dei servizi dal
buon funzionamento del rapporto tra questa funzione e le altre presenti
nella struttura.
Gestione e manutenzione dell’hardware e del software in uso al servizio
e delle procedure comunicative con l’esterno.
Gestione del processo informatico delle comunicazioni provenienti dalle
aziende e dei rapporti con altre agenzie di collocamento pubbliche e
private e di lavoro interinale.
Requisiti
organizzativo –
strutturali
Standardizzazione delle procedure di analisi a livello regionale e
dotazione ai Centri di hardware e software gestionale adeguato,
collegato in rete geografica con gli altri partners territoriali, gli altri
Centri per l’impiego, la Provincia e la Regione.
Competenze
degli operatori
Conoscenze per l’utilizzo dei sistemi informatici e delle applicazioni, di
elementi di statistica e capacità di trattamento dei dati ed elaborazioni.
Capacità di collaborare con le altre funzioni nella definizione,
progettazione e gestione di azioni di politica del lavoro.
Progettazione e gestione di iniziative di semplificazione e facilitazione
delle procedure di lavoro.
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Verso un sistema locale integrato di servizi per l’impiego: ipotesi
aperte.
Dall’esposizione fatta appare evidente che il modello di Centro per l’impiego territoriale
descritto è qualcosa di profondamente diverso dai servizi pubblici a cui siamo abituati.
La tradizione burocratica italiana non è molto felice su questo versante: essa ci ha abituato
a servizi parcellizzati, monofunzioni, non comunicanti tra loro. Le reali esigenze del
mercato del lavoro vanno in un’altra direzione: l’orientamento al risultato, la soddisfazione
del cliente, la qualità del processo di erogazione dei servizi sono concetti ben presenti nelle
imprese di servizio a confronto con il mercato. Essi devono penetrare fortemente anche nei
servizi pubblici, soprattutto in quelli vicini a coloro che operano sui mercati, come quelli di
supporto al mercato del lavoro.
Nelle pagine precedenti ho cercato di motivare e descrivere una proposta organizzativa per
i servizi pubblici per l’impiego per la Provincia di Cuneo. L’intenzione era di delineare una
proposta, concreta e fattibile, adatta a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e
degli attori agenti in esso. Troppe sono però le variabili in gioco non ancora definite, per
cui diventa difficile determinare le modalità precise di realizzazione dei servizi. Allo stato
attuale, questo mi pare il massimo livello di definizione possibile.
Anche se non perfettamente delineato, il quadro esposto pone in evidenza con chiarezza
tutta la complessità delle azioni da realizzare e la vastità dei possibili campi di intervento,
determinati dalla complessità delle problematiche da affrontare. Tale complessità conduce
a logiche di servizio caratterizzate dall’integrazione e dalla collaborazione a livello locale
di attori diversi, dal contatto e comunicazione tra ruoli professionali presenti sul territorio.
L’integrazione dei servizi non è un optional, ma una condizione di efficacia.
Con quali soggetti è possibile realizzare l’integrazione dei servizi nella Provincia di
Cuneo, e quali sono le condizioni di funzionamento?
In questo capitolo è stato descritto come in Provincia di Cuneo agiscano numerosi soggetti,
dentro ed intorno al mercato del lavoro. Il Centro per l’impiego non è l’unico erogatore di
servizi in ordine al mercato del lavoro. Accanto ai servizi privati direttamente intervenenti
nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sono stati ricordati altri attori che a
vario titolo interagiscono nel facilitare la transizione al lavoro delle persone.
Tra di essi gli Enti locali giocano un duplice ruolo:
-
sia come erogatori di servizi diretti, quale è il caso dei servizi informativi
(Informagiovani e Informalavoro) o degli interventi orientativi e di politica attiva
(come quelli messi in campo in questi anni dagli ex C.I.L.O.),
-
sia come gestori delle funzioni socio assistenziali, che intervengono sul mercato del
lavoro con interventi di sostegno all’inserimento lavorativo dei soggetti deboli,
come dimostra la diffusione dei S.I.L. (Servizi di inserimento lavorativo) su tutto il
territorio provinciale.
Sarebbe insensato disperdere quanto è stato fatto ed ancora esiste a livello locale, in nome
dell’univocità del servizio pubblico, anche perché il decentramento dei servizi per il
mercato del lavoro è stato realizzato con l’espresso intento dell’integrazione locale dei
69
servizi esistenti. Diventa allora necessario ed auspicabile effettuare tale integrazione a due
livelli:
a) attraverso strumenti convenzionali, che governino le relazioni collaborative tra Enti
locali per la composizione ed il potenziamento di una gamma di servizi pubblici in
grado di affrontare nei singoli territori la complessità dei problemi di incontro tra
domanda e offerta di lavoro e di transizione tra stati professionali diversi.
b) mediante il livello di consultazione tra Provincia ed Enti locali attivi sul territorio in
ordine alle politiche del lavoro, posto accanto al ruolo di governo esercitato
dall’Amministrazione provinciale, che garantisce una forma di partecipazione degli
Enti locali alla formazione degli indirizzi provinciali in materia di servizi per
l’impiego.
Per gestire i nuovi servizi sarà utilizzato il personale che proviene dall’Amministrazione
statale, e quindi formato con logiche ormai superate. In più il passaggio all’Ente locale non
garantisce di per sé una gestione del personale più flessibile e motivante. Esiste
sicuramente una forte esigenza di valorizzazione delle potenzialità presenti, e questo è
l’obiettivo prioritario, ma esiste anche una forte esigenza di rimotivazione e riconversione
delle professionalità, ancora orientate su una gestione amministrativa dei servizi.
Per prima cosa occorre ricostruire una nuova idea sul personale, riaffermare nei fatti ed in
via prioritaria la centralità delle risorse umane competenti nel processo di erogazione dei
nuovi servizi, attraverso l’azione formativa ed una spinta verso il marketing interno molto
forte, offrendo chiarezza organizzativa, una vision di medio lungo periodo, nuovi valori
aziendali. Questo processo va iniziato a cominciare dal vertice della struttura, integrando,
se necessario, la formazione offerta dalla Regione con azioni specifiche, per adeguarla ai
valori ed agli assetti organizzativi provinciali. Alcune professionalità chiave, se non
disponibili all’interno, nemmeno in termini di potenziale, dovranno essere cercate
apertamente sul mercato esterno, superando le rigidità gestionali del pubblico impiego.
Un secondo livello di integrazione può essere realizzato con il sistema delle
organizzazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori. Nell’ambito della Commissione
provinciale tripartita le parti sociali giocano un importante ruolo di partecipazione alla
costruzione degli indirizzi provinciali dei servizi per l’impiego. Ma il loro ruolo non si
esaurisce in questo, essendo tali organizzazioni soggetti attivamente presenti sul mercato
del lavoro attraverso l’attività contrattuale e concertativa ed i numerosi servizi offerti alle
imprese ed ai lavoratori.
Le Associazioni imprenditoriali e sindacali possono diventare partner dei servizi per
l’impiego, ad esempio:
a) nella progettazione di interventi di politica attiva del lavoro,
b) nella gestione, elaborazione e scambio di banche dati e flussi informativi relativi al
mercato del lavoro,
c) nella sensibilizzazione, informazione e formazione dei delegati e delle imprese per
favorire iniziative di incontro tra domanda ed offerta,
d) nel collaborare alla realizzazione di progetti di orientamento ed accompagnamento
al lavoro, di tirocini orientativi e formativi di qualità, contribuendo alla formazione
di tutor in grado di garantire la qualità dei processi formativi svolti,
e) nel favorire la circolazione delle informazioni da e per i Centri per l’impiego,
70
f) nel collaborare alla gestione di parti di attività finalizzate all’incontro tra domanda
e offerta di lavoro, e così via.
La concorrenza con i soggetti privati (società private di intermediazione e società di
lavoro interinale) deve costituire un salutare stimolo per l’attività del soggetto pubblico,
che può spingerlo a recuperare una nuova efficienza in grado di ripercuotersi positivamente
sul mercato del lavoro e sugli stessi soggetti privati. E’ opportuno riscoprire tutti i possibili
significati del verbo concorrere16, per attrezzare servizi in sana competizione tra loro ma
anche convergenti su iniziative comuni o nella collaborazione su parti di attività. Alcuni
esempi possono essere:
a) lo scambio dei dati,
b) la realizzazione di azioni promozionali,
c) la partecipazione incrociata ad iniziative di politica attiva,
d) l’integrazione tra professionalità diverse e complementari.
Le risorse non saranno mai sufficienti a coprire le esigenze del mercato del lavoro e,
soprattutto, di sostegno dell’offerta: perché non pensare allora a forme di integrazione dei
servizi, anche parziali e legate a singole iniziative o territori, valorizzando le potenzialità e
le specifiche professionalità che ognuno può mettere a disposizione in una logica di
convergenza attorno all’obiettivo di favorire e sostenere il mercato del lavoro nella
Provincia.
Ruolo specifico dell’ente pubblico, oltre ad essere soggetto gestore di servizi in
concorrenza con i servizi privati, ed in quanto parte del più ampio sistema delle politiche
sociali, è quello di animazione, indirizzo, coordinamento e regolazione dei mercati delle
transizioni. E’ suo il compito di fare sintesi tra politiche formative, politiche attive del
lavoro e politiche per l’impiego. Questo ruolo è specifico e deve essere perseguito in via
prioritaria, per favorire la convergenza e l’efficacia degli investimenti in risorse effettuati
dagli attori sociali pubblici e privati. Per questo motivo si insiste tanto sulla definizione
organizzativa dei servizi della dimensione di rete locale, sulla integrazione dei servizi, e
sulle competenze collaborative e negoziali degli operatori.
Infine, il servizio pubblico avrà una importantissima carta da giocare in termini di
integrazione territoriale con gli altri attori agenti sul medesimo mercato del lavoro. Egli
sarà il gestore del S.I.L. - Sistema Informativo Lavoro, luogo informatico di incontro e
strumento di raccolta, organizzazione e diffusione dei dati relativi al mercato del lavoro
locale, comprese le offerte di lavoro disponibili raccolte da qualsiasi agenzia. Purtroppo
non si conoscono ancora i dettagli del sistema informativo, ma si intuisce che, se sfruttata
in modo intelligente e collaborativo nei campi dell’informazione e dell’orientamento,
questa potrà essere una carta importante per mettere a sistema la rete degli sportelli locali
per il lavoro, pubblici e privati, in uno sforzo non solo competitivo ma anche collaborativo
per migliorare l’offerta di servizio al mercato del lavoro, e contribuire così al
miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema economico.
16
concórrere v. intr. [dal lat. concurrère «correre insieme, azzuffarsi, gareggiare», comp. di con- e currère
«correre»] 1. a. letter. Andare tutti insieme a un medesimo luogo, affluire: b. estens. Convergere, incontrarsi
in un punto, riferito a rette, raggi luminosi, ecc.2. fig. a. Cooperare, partecipare con altri a un'azione comune:
c. in un reato; c. alla realizzazione di un'impresa; dare il proprio contributo. b. Riferito a cose, contribuire,
cospirare. c. letter. Con la prep. in, convenire, consentire con altri. 3. Gareggiare, competere; partecipare a
una gara, a un concorso. (dal Vocabolario Treccani).
71
72
I prossimi traguardi organizzativi.
Se l’Amministrazione provinciale accetterà l’impianto qui proposto, si tratterà di realizzare
progressivamente le indicazioni contenute nell’ipotesi presentata. Per completare la
descrizione e facilitare la programmazione delle azioni, riprendo, sotto forma di steps
successivi, i singoli traguardi organizzativi da raggiungere, rimandando a future occasioni
la loro definizione temporale, a causa dei vincoli oggettivi già descritti.
1. Definizione dell’impianto organizzativo a livello di governo del sistema Provincia
dei servizi per l’impiego: concertazione con la Commissione provinciale tripartita e
con il tavolo di consultazione degli Enti locali, discussione ed approvazione da
parte dei competenti organi deliberativi provinciali di provvedimenti cornice;
2. approvazione contestuale della bozza di convenzione quadro con gli Enti locali e le
Agenzie formative e/o altri soggetti per la gestione condivisa di funzioni ed attività
dei Centri per l’impiego;
3. definizione dell’assetto del livello centrale dei servizi: attribuzione delle
responsabilità di area, costituzione dello staff tecnico e dello staff organizzativo del
dirigente;
4. definizione degli accordi, bacino per bacino, con i soggetti locali interessati alla
gestione condivisa delle attività dei Centri per l’impiego e stipula delle rispettive
convenzioni;
5. definizione dell’assetto organizzativo dei singoli Centri per l’impiego e degli
sportelli territoriali: risorse umane e strumentali assegnate, sistema informativo e
collegamento con la sede provinciale, gamma di servizi attuabili e standard di
riferimento, processi di costruzione delle funzioni ancora da attivare;
6. formazione delle risorse umane;
7. definizione dei risultati attesi di performance dei servizi a livello di committenza
istituzionale;
8. definizione delle modalità operative che rendono possibile il perseguimento di tali
obiettivi: condizioni strutturali necessarie, processi di erogazione dei servizi,
segmentazione della domanda e tipizzazione dei processi di erogazione per
segmento, livelli di output corrispondenti, modalità di coordinamento;
9. progettazione ed implementazione di un primo sistema sperimentale di
monitoraggio delle attività;
10. sperimentazione dei processi di erogazione;
11. valutazione delle attività e dei processi di erogazione dei servizi finalizzata al
miglioramento delle pratiche di lavoro;
12. valutazione delle ricadute organizzative sul livello centrale e messa in opera delle
necessarie azioni correttive;
13. definizione di un sistema di monitoraggio costante dell’attività dei Centri per
l’impiego e del sistema provinciale nel suo complesso, in grado di orientare,
attraverso una costante azione di controllo e valutazione, le azioni di miglioramento
da effettuare a tutti i livelli;
73
14. implementazione del sistema di monitoraggio e controllo a regime.
74
Spunti per una strategia di marketing.
Condizione necessaria per la riuscita di tale disegno organizzativo è la riconversione dello
spirito del servizio pubblico per l’impiego. Un atteggiamento positivo, realistico, orientato
al marketing può essere un utile ingrediente per sostenere gli sforzi organizzativi che
verranno prodotti e contribuire a portare a termine positivamente l’occasione di una
riforma troppo importante per essere sprecata.
Riporto quindi, in conclusione del mio lavoro di tesi, alcuni spunti in tal senso, formulati,
per semplicità, con alcuni slogan, a partire da alcuni elementi cardine del marketing dei
servizi.
1. Andare incontro al cliente. La caratterizzazione del servizio per l’impiego, fino ad ora,
è stata improntata sull’attesa del cliente nella propria sede; anzi, paradossalmente, la
struttura ministeriale imponeva questo tipo di approccio ai propri operatori, ostacolando
ogni loro benché minimo spostamento. La nuova filosofia del servizio impone di andare
a cercarsi i clienti, che del resto non saranno più obbligati a rivolgersi al Centro per
l’impiego, andando ad offrire i propri servizi presso le imprese e presso i luoghi di
formazione dei potenziali clienti (scuole, formazione professionale, ecc.). Pur se
esistono forti punti di debolezza nell’impianto dei nuovi servizi, occorre fare leva sugli
aspetti di forza che, pur se spesso in ombra, per una tendenza ad evidenziare solo le
criticità ed un abitudine al pessimismo che aleggia in ambito pubblico, esistono e vanno
coltivati. Potrebbe essere utile la formazione di cataloghi delle professionalità
disponibili nelle banche dati e dei servizi offribili, cercando di presentare visivamente
sempre una gamma di opportunità costruita con accordi con altri soggetti sul territorio
(Scuole, Agenzie formative, Enti locali, ecc.). Nei confronti di particolari categorie di
soggetti in cerca di lavoro, potrebbe giovare la costruzione di strumenti organizzati ad
hoc, come Guide, Diari, Agende per la ricerca del lavoro, materiali di sostegno
personalizzati, redatti sulla base delle domande più frequentemente poste ai servizi e dei
percorsi tipici di erogazione, da diffondere anche esternamente al servizio come
strumento promozionale per l’accesso.
2. Definire i propri clienti. Avendo a disposizione i dati completi sul mercato del lavoro
nell’area, sarà possibile fornire ai decisori politici tutti gli elementi per definire su quali
ambiti concentrare le risorse di investimento per la realizzazione di azioni qualitative
limitate, mirate su target specifici, che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi sui
due versanti dello sviluppo e dell’integrazione sociale. A causa della contingente
situazione di riposizionamento dei nuovi servizi sul mercato del lavoro locale, nella
definizione di tali obiettivi occorre tenere presente le probabilità di successo che
possono avere le azioni, cercando di mirare obiettivi concreti e realizzabili, pur se
limitati, allo scopo di favorire un clima di fiducia e di apprezzamento tra i clienti esterni
ed i clienti interni. Tre potrebbero essere i terreni di prova immediati: a) l’assolvimento
dell’obbligo di assunzione di persone disabili attraverso l’inserimento mirato di soggetti
graditi professionalmente alle aziende soggette all’obbligo, b) l’utilizzo oculato in
chiave promozionale dei tirocini di lavoro di tipo orientativo, promossi direttamente dal
Centro per l’impiego, c) le azioni di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo
formativo attraverso l’apprendistato, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro grazie all’apporto delle agenzie formative.
75
3. I capolavori si vedono dai dettagli. E’ necessario porre attenzione alla qualità dei
processi ed alla opportunità di completare l’offerta di servizi con un’attenzione
all’aspetto materiale di questi. Per dare concretezza alla fase di contatto con il cliente,
può essere utile presentarsi con una pubblicazione gradevole sui servizi offerti, sulle
possibilità di accesso e sulla gamma territoriale, con una produzione coordinata di
materiali informativi diversificati, con un’unica veste grafica che richiami e dia
unitarietà al servizio, prodotta a livello centrale, promossa e diffusa in tutta la Provincia.
Migliorerebbe di molto l’appeal dei nuovi Servizi verso le nuove generazioni la cura di
un servizio informativo aggiornato e vivace su Internet, magari collegato a qualche sito
dedicato ai giovani, con proposte diversificate di navigazione guidata per approfondire
ed allargare lo sguardo sul tema del mercato del lavoro e delle professioni. Particolare
attenzione dovrà essere posta in primo luogo alla situazione logistica dei servizi, a
cominciare dai locali, dagli arredi e dalla disposizione dei servizi.
4. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. L’unica maniera per superare le rigidità
ed i ritardi della Pubblica Amministrazione in ordine al sistema informativo descritte in
precedenza, è quella di iniziare comunque ad operare centrando l’attenzione sui
processi, anche se i supporti informatici sono limitati od incompleti. E’ urgente
dimostrare da subito un cambiamento di rotta nell’approccio ai problemi, anche se gli
strumenti non sono ancora a punto. A livello di immagine e di soddisfazione del cliente
suscita sicuro apprezzamento la dimostrazione di porre l’attenzione al risultato, anche se
il modo di offrirlo non è ancora perfetto.
5. Non nascondere i difetti. Il livello di immagine dei servizi pubblici per l’impiego è
talmente basso che occorreranno molti sforzi e lunghi periodi per risollevarlo. E’
sicuramente preferibile non nascondere le difficoltà, anche nei confronti dei clienti e
dell’opinione pubblica, dimostrando nel contempo determinazione ed onestà nel
ricercare le soluzioni, che millantare crediti inesistenti. E’ importante ammettere, anche
nei confronti di se stessi e della propria Amministrazione, che il miglioramento è
possibile solo per piccoli passi. Azioni troppo affrettate ed improvvisate non giovano a
nessuno: non fanno altro che rafforzare i luoghi comuni dell’endemica inefficienza
pubblica e della presa in giro da parte dei politici.
A prima vista la missione può apparire impossibile, ma credo di aver dimostrato, per lo
meno ci ho provato, che, se affrontata con serietà, professionalità e con la giusta
determinazione, può essere realizzata e portata a termine. L’esito di questo processo sarà
una vittoria o una sconfitta non solo per l’Ente pubblico, ma per la società intera.
76
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77
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78
APPENDICE
Schede su esempi di prassi innovative di servizi per il lavoro in Europa.
AUSTRIA – Consulenza e aiuto per le persone psico–socialmente svantaggiate – Pro Mente Infirmis – Linz.
Pro Mente Infirmis è un’organizzazione di centri per la consulenza psicosociale per malati di
mente. Essa gestisce un centro di lavoro ed altre misure volte all’integrazione occupazionale,
come un gruppo di lavoro sul problema della reintegrazione di persone con problemi psicologici
in ambito lavorativo chiamato Assistenza per il lavoro. La pressione crescente sui luoghi di
lavoro e le richieste sempre maggiori di performance e competizione pongono molte persone in
situazioni psicologicamente difficili. Inoltre la disoccupazione delle persone psicologicamente
svantaggiate sta crescendo nettamente e le probabilità di reintegrazione stanno, d’altra parte,
diminuendo. L’attività di Assistenza per il lavoro entra direttamente nel triangolo cliente - datore
di lavoro - ambiente di lavoro e tenta di offrire aiuto professionale per arrivare a soluzioni
nell’interesse di tutti i coinvolti.
I servizi forniti al cliente si articolano in sedute individuali di consulenza, con l’obiettivo di tenere il lavoro nel caso
di problemi psicologici e l’aiuto e accompagnamento durante la ricerca del lavoro.
I servizi forniti al datore di lavoro sono l’organizzazione di eventi orientati alla informazione
presso le imprese sulla salute mentale ed il suo mantenimento sul luogo di lavoro, sulle modalità
del far fronte alle difficoltà psicologiche dei dipendenti, incontri per assistenza in caso di
situazioni problematiche, offrendo consulenza ad entrambe le parti nelle situazioni di crisi.
Gli aspetti innovativi di questa esperienza sono l’inclusione delle imprese nel processo di
consulenza, la considerazione dell’ambiente di lavoro e dell’ambiente sociale come approccio
sistemico al problema, l’esame della situazione del lavoratore direttamente sul posto di lavoro, la
creazione di un servizio integrato e in rete che collega l’occupazione alle attività di consulenza
psicologica, il lavoro di rete come modello di cooperazione tra diverse istituzioni.
DANIMARCA – Gruppo di consulenza autogestito – Initiativgruppen – Maribo.
Initiativgruppen è un gruppo di disoccupati che ha libero accesso a una stanza libera presso il
servizio per l’occupazione di Maribo, una cittadina dell’Est Lolland. I partecipanti si riuniscono
ogni giorno per sostenersi a vicenda nella ricerca di un lavoro. Essi usano il responsabile locale
dell’ufficio per l’occupazione come risorsa di appoggio. Lanciata nel 1991 l’iniziativa è aperta a
tutti i disoccupati dell’area di Est Lolland ed è sostenuta dalle autorità locali per il mercato del
lavoro e dalla contea. Il gruppo è autogestito: talvolta coinvolgono il responsabile dell’ufficio
locale in relazione ai problemi di informazione su specifici percorsi occupazionali, posti
disponibili, ecc. Tutti i servizi sono gratuiti, compreso un uso ragionevole delle strutture
dell’ufficio per l’occupazione (telefono, fotocopiatrice, centro per l’informazione sulle carriere).
L’intreccio tra attività formale del centro per l’occupazione ed attività informale del gruppo
avviene sul terreno della programmazione settimanale degli incontri con il responsabile
orientativo, dove si fissano le riunioni, la consulenza individuale, l’accesso al centro informativo.
79
L’obiettivo di questa iniziativa è attivare i disoccupati e alzare l’autostima, al fine di accrescere
l’empowerment individuale sia in relazione alla ricerca del lavoro che alla vita in generale: la
progettazione dell’iniziativa è centrata sull’autogestione, mandata avanti dagli stessi partecipanti.
I punti di innovazione dell’iniziativa stanno nell’approccio attivo per le persone, che pone
l’iniziativa nelle loro mani. In conseguenza di ciò, la maggior parte dei partecipanti al gruppo lo
lascia con un progetto sul proprio futuro in termini di formazione e occupazione. Il punto di
debolezza è rappresentato dalla vulnerabilità del gruppo, talvolta dipendente dalle energie del
responsabile orientativo del Centro.
GERMANIA – Una guida per donne che ritornano al lavoro – Beratungsstelle fur Berufrückkehrerinnen –
Saarbrücken.
Il servizio che ha assunto l’iniziativa è un centro di consulenza per donne che ritornano sul
lavoro, creato nel 1989 con il sostegno del Ministero federale per le donne e i giovani. La
ragione principale per la pubblicazione della Guida per le donne che ritornano sul lavoro è nel
fatto che esse rappresentano un gruppo di destinatari con proprie specifiche e peculiari esigenze
di informazione. Le donne che, per allevare i figli, interrompono l’attività lavorativa per vari
anni, spesso non hanno il know-how professionale necessario per reinserirsi e si sentono estranee
al mondo del lavoro. La maggior parte di esse non conosce il mercato del lavoro e le sue
esigenze, cosa che renderebbe più agevole il loro reinserimento.
La Guida prodotta dal Centro di consulenza di Saarbrücken è diretta alle donne della regione che,
dopo essere state assenti dal lavoro per impegni famigliari, vogliono reinserirsi sul mercato. Essa
si fonda sull’esperienza di vari anni di consulenza offerta dal Centro. Sono state delineate alcune
circostanze tipiche, che sono valide per la maggior parte delle donne che ritornano al lavoro e,
con l’aiuto di alcuni esempi, vengono documentati e presentati in modo vivace nella Guida modi
per uscire dalla disoccupazione. La Guida è aggiornata a ogni numero e adattata alle nuove
esigenze della consulenza.
IRLANDA – Guida e consulenza a donne che sono genitori soli – Parents Alone Resource Centre – Dublin.
Il numero dei genitori singoli in Irlanda è aumentato costantemente nell’ultimo decennio: si
calcola che circa 50.000 famiglie siano guidate da un genitore solo, la maggior parte dei quali
sono donne, e molte di esse fanno esperienza di povertà ed esclusione sociale. Il Parents Alone
Resource Centre (PARC) fornisce servizi a genitori soli nei sobborghi nord orientali di Dublino.
Esso serve un’area che ha un alto tasso di disoccupazione ed un’alta percentuale di famiglie con
un solo genitore.
La filosofia sottesa all’offerta di servizi è che le donne dovrebbero essere incoraggiate a
diventare indipendenti dal sistema dello stato sociale: perciò i servizi del PARC sono finalizzati a
sostenere la persona nello sviluppo individuale, nella sicurezza, nella formazione di base e nel
sostegno alla ricerca di lavoro. I servizi di consulenza legati agli aspetti lavorativi devono essere
sensibili agli altri aspetti della vita di genitori soli, cercando di offrire una gamma ampia di
servizi di sostegno, compresi asili nido e programmi per facilitare l’alfabetizzazione.
SPAGNA – Un Diario alla ricerca di un lavoro – I.N.E.M. – Barcelona.
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Sin dal 1986 in Catalogna l’I.N.E.M. (Istituto nazionale per l’occupazione) offre a quanti
cercano lavoro e stanno facendo un corso di formazione il Piano personalizzato per la ricerca del
lavoro. L’obiettivo del PIBE (Plan Individual de Busqueda de Empleo – piano individuale per la
ricerca di lavoro) è quello di aumentare il numero di persone che vengono reintegrate attraverso
programmi di formazione. La filosofia sottesa è che solo un certo numero di disoccupati iscritti
nelle liste ha un reale interesse a trovare un lavoro o ha la capacità di farlo. Perciò sono essi a
meritare una particolare attenzione.
Il servizio è diretto ai disoccupati che hanno completato un programma di formazione e che sono
stati scelti per il loro alto livello di occupabilità; l’obiettivo è quello di fornire a quanti hanno
completato la loro formazione un sostegno nella ricerca del lavoro per un periodo di tre mesi,
creando un programma su misura basato sul Diario per la ricerca di un lavoro. Il Diario è uno
strumento da riempire giornalmente, utilizzato per spiegare, informare, motivare e guidare gli
utenti per quanto riguarda le loro capacità, tecniche di ricerca del lavoro, ecc. Per un periodo di
tre mesi esso viene utilizzato nell’ambito di un programma di sostegno da parte di un consulente,
che incontra la persona almeno una volta al mese, ne verifica le attività di ricerca ed i contatti
intervenuti con gli eventuali datori di lavoro, intervenendo a sostegno in caso di bisogno.
REGNO UNITO – Programma a tagliando per adulti disoccupati – Guidance Network Bradford Training and
Entreprise – Bradford.
Il Programma di consulenza a tagliando è un programma pilota introdotto alla fine del 1992 dal
Brandford and District Training and Enterprise Council (TEC), che consente a adulti disoccupati
di comprare consulenza per l’occupazione e la formazione utilizzando un tagliando. I tagliandi
hanno un valore nominale unitario tra le 50 e 75 sterline e vengono emessi per adulti aventi
diritto indicati dal Servizio pubblico per l’occupazione. Coloro che ricevono il tagliando possono
utilizzarlo per comprare qualunque combinazione di informazione, guida, consulenza,
valutazione, collocamento offerte da una delle sei agenzie abilitate a cambiare il tagliando. Il
programma è gestito da una rete di coordinamento e gestito da sei membri accreditati da un
network composto dagli stessi promotori dell’iniziativa. Ciascuna agenzia accreditata è
specializzata in una forma particolare di guida e consulenza: in questo modo la competizione è
ridotta e minimizzata la duplicazione di fornitura.
L’accesso al programma di guida a tagliando è strettamente limitato agli adulti disoccupati aventi
diritto. I criteri di ammissibilità sono collegati all’età, alla durata della disoccupazione, status di
indennità sociale e dalle effettive necessità di consulenza.
Il punto di forza fondamentale è il modo in cui le sei agenzie di Bradford hanno collaborato al
fine di fornire un servizio migliore e più integrato per i disoccupati adulti.
REGNO UNITO – Negozio per la guida e la consulenza – STEPAhead – Abeerdeen.
STEPAhead è un negozio posto nel centro di Aberdeen che offre una gamma articolata di
prodotti e servizi di informazione, guida e consulenza per la formazione ed il lavoro. Il negozio è
aperto a chiunque desideri cambiare lavoro, tornare al lavoro o migliorare le proprie capacità
professionali. Il suo personale è di otto specialisti di informazione e guida. Il negozio comprende
una sezione vendite, che vende materiali collegati alla formazione, una sezione di consultazione
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che include guide alla carriera e guide computerizzate alla formazione, e una sezione guida e
consulenza, che offre colloqui di consiglierato gratuiti con un consulente esperto. Il negozio ha
anche strutture per conferenze e seminari per l’affitto a organizzazioni esterne. Vi è inoltre un
centro giochi non custodito per i bambini dei clienti.
Il negozio offre un’ampia gamma di materiali progettati per attrarre e incoraggiare i singoli ad
usufruire gli altri servizi disponibili. Anche se l’assistenza è sempre disponibile, l’accento è
posto sull’auto-aiuto e le persone sono incoraggiate ad utilizzare le strutture come farebbero con
una biblioteca o un centro di studio, tornando quando necessario. Quando i singoli richiedono
informazione più dettagliata o un consiglio, è disponibile un consulente specializzato su
appuntamento.
Il negozio è progettato per creare una maggiore consapevolezza e un migliore accesso a percorsi
di apprendimento, basandosi sul concetto del marketing della formazione e dello sviluppo
personale. Le strutture accoglienti e l’immagine tecnologica promuovono l’idea che
l’apprendimento e la formazione siano cose piacevoli. L’investimento nell’iniziativa, evidente
dal livello del personale e delle risorse finanziarie, comunica anch’esso il messaggio che lo
sviluppo personale e professionale è una attività preziosa.
STEPAhead è una filiale di Grampian Enterprise, una Local Entreprise Company, che ne è il
principale finanziatore. Le entrate provengono anche dalla vendita di prodotti e servizi:
l’obiettivo è che STEPAhead diventi in buona misura autonomo in tre – cinque anni.
82
Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (pubbl. sulla G. U. s.g. n.
5 dell' 8/1/98)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti
relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del
1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
interessate dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli
articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997: a) vigilanza in materia
di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di
autorizzazione per attività lavorativa all'estero; b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime; c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d) conduzione coordinata ed
integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11; e) raccordo con gli
organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Art. 2.
Funzioni e compiti conferiti
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
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f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello
riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli ufffici centrali degli enti pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex
detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di
collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge
23 luglio 1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità
e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilità lavoratori previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e
dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto
d'intesa fra tutte le regioni interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali
all'esercizio di quelli conferiti.
Art. 3.
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee
e strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di
politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame
congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché
quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono
altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 2, le regioni esprimono motivato parere.
Capo II
SERVIZI REGIONALI PER L'IMPIEGO
Art. 4.
Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego
1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego,
le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione
dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del
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lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del
rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della
rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle
posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i
servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti
istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2,
comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e
contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell' integrazione di cui al comma 1 nel
rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema
informativo del lavoro di cui all'articolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a
100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a
quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
Art. 5.
Commissione regionale per l'impiego
1. La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della
commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui
all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui
al medesimo articolo 4, lettera b).
Art. 6.
Soppressione di organi collegiali
1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui
all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro,
quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle
attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in
relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente
articolo secondo i seguenti principi e criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle
parti sociali;
b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
c) inserimento del consigliere di parità;
d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere
tematico.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi
collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
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g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2,
lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle
categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.
Capo III
TRASFERIMENTO RISORSE ALLE REGIONI E SOPPRESSIONE UFFICI
Art. 7.
Personale
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla
individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi
compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la
ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla
medesima data presso le agenzie per l'impiego è disposta secondo i seguenti criteri:
a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso ie agenzie per l'impiego assunto con
contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;
b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.
2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1,
lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per
cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni
dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale
trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.
3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una
oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma
2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di
priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già
maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale
previgente.
6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7,
commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto
dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del
comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi
dell'articolo 4.
7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono
ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.
8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle
spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio
finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti
iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del
lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari
delegati, le somme occorrenti per le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di
effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei
limiti e con le modalità indicate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio,
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nelle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 8.
Soppressione uffici periferici
1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre
il 1° gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare
sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
Art. 9.
Regioni a statuto speciale
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle
funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e
attraverso apposite norme di attuazione.
Capo I V
ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - SISTEMA INFORMATIVO
LAVORO
Art. 10.
Attività di mediazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo
definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.
2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società
cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con
patrimonio non inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di
tre anni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la
domanda si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un
motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere
al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di
lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione delle attività;
c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento
dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da
esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla
formazione del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in
possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione
e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato
condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981,
87
n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi
dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed
integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile
1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è
vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla
cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria
corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento
dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8
e 10;
c) di effettuazi one delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo,
non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di
autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 12.
Art. 11.
Sistema informativo lavoro
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai
principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla
mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di
scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL
stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e
le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al
comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
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o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo
in materia di occupazione e formazione professionale della camera-di commercio e di altre enti funzionali
è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da
stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti
tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle
unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del
livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del
sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate
con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto
di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 23 dicembre 1997
SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
89
90
Regione Piemonte
Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41.
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro.
(B.U. 17 dicembre 1998, suppl. al n. 50)
Capo I. Principi generali
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e
agli enti locali in materia di mercato del lavoro.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati ad integrare, attraverso i servizi per
l'impiego pubblici e privati resi sul territorio, le politiche del lavoro e le politiche formative al
fine di sviluppare un mercato del lavoro aperto e trasparente che incentivi l'incontro fra domanda
ed offerta di lavoro.
Art. 2.
(Distribuzione delle funzioni)
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 1, del d. lgs. 469/1997, la Regione
esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema
91
regionale dei servizi pubblici per il lavoro.
2. La Regione provvede alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997, con
l'obiettivo di incentivare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro specie con riferimento
all'ingresso dei giovani e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, alla riqualificazione
dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità lavorative, alla valorizzazione delle occasioni
di lavoro di impresa e autonomo.
3. Sono attribuite alle Province:
a) la costituzione e l'organizzazione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 15;
b) le funzioni ed i compiti relativi al collocamento di cui all'articolo 2, comma 1 del d. lgs.
469/1997;
c) la gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di
collocamento, quali l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incontro fra domanda e
offerta di lavoro;
d) la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche
attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997,
fatta eccezione per quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. Le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e
garantendo la concertazione fra le parti sociali nelle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1,
del d. lgs. 469/1997.
5. Le Province, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, individuano opportuni strumenti di raccordo
con gli altri Enti locali presenti sul territorio al fine di rappresentare adeguatamente le esigenze
delle comunità nell'ambito del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8,
nonchè per garantire la partecipazione degli stessi enti locali alla individuazione degli obiettivi e
all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province
medesime.
Capo II. Atti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione
Art. 3.
(Programma triennale per le politiche del lavoro)
1. Per favorire la realizzazione dell'integrazione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, previo
parere del Comitato al lavoro e formazione professionale di cui all'articolo 8, sottopone
all'approvazione del Consiglio regionale, entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di
riferimento, la proposta del programma triennale per le politiche del lavoro in un contesto
unificato con il programma triennale previsto dagli articoli 8 e 16 della legge regionale 13 aprile
1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).
2. Il programma triennale attua il programma regionale di sviluppo nei settori delle politiche del
lavoro e della formazione professionale indicando gli obiettivi e la strategia dell'intervento
regionale nonchè le risorse che si prevede di destinare in base agli stanziamenti del bilancio
pluriennale della Regione.
Art. 4.
(Piano annuale)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. 63/1995 in materia di formazione
professionale, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio approva, informata la Commissione
consiliare competente per materia, il piano annuale delle azioni da realizzare in materia di
politiche del lavoro, con opportune specifiche ed articolazioni territoriali.
2. Il piano annuale, strumento attuativo del programma triennale, prevede le azioni, gli obiettivi e
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le priorità, l'entità delle risorse, i tempi di realizzazione nonchè le modalità di raccordo con gli
interventi in materia di formazione professionale al fine della realizzazione dell'integrazione di
cui all'articolo 1.
3. Il piano annuale sostituisce per quanto concerne la materia del lavoro, il piano di lavoro
previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 gennaio 1983, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio
regionale sul mercato del lavoro), la deliberazione di Giunta regionale prevista dall'articolo 6
della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani
disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi
in cooperative già costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21
giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni), le deliberazioni della Giunta
regionale previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno
1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il
sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a
soggetti svantaggiati) come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 maggio 1997, n. 22
(Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 "Misure straordinarie per incentivare
l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per
l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati" e successive modifiche ed
integrazioni).
Art. 5.
(Progetti finalizzati)
1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano annuale, il Comitato di cui all'articolo 8,
predispone, anche avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 9, progetti finalizzati alla
formazione e aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro
dipendenti della Regione, dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'articolo 9, delle Province, dei
Comuni e delle Comunità montane.
2. I progetti sono deliberati dalla Giunta regionale e finanziati con specifiche risorse del bilancio
regionale.
Art. 6.
(Atti di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in
materia di politiche del lavoro, nei quali sono fra l'altro stabilite:
a) le modalità ed i termini di presentazione dei progetti di intervento e relative domande di
finanziamento;
b) le spese ammissibili al finanziamento, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale
revoca dei finanziamenti;
c) le attività e procedure di controllo sugli interventi finanziati nonchè le modalità di valutazione
dei risultati occupazionali conseguiti.
Capo III. Organismi regionali e Agenzia Piemonte Lavoro
Art. 7.
(Commissione regionale di concertazione)
1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione, quale sede
concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche
e alle politiche regionali del lavoro e della formazione professionale.
2. La Commissione:
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a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio in ordine agli atti programmatori di cui agli
articoli 3 e 4;
b) propone l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità;
c) assume iniziative per favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
d) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizione di
svantaggio personale e sociale;
e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inserimento
professionale;
f) stabilisce i criteri di priorità, verifica ed approva i progetti di pubblica utilità ed i lavori
socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 21 giugno 1997, n.
196);
g) assume iniziative per l'attuazione di programmi di preselezione che favoriscano l'incontro tra
domanda ed offerta di lavoro;
h) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
i) esamina i ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione istituita ai sensi
dell'articolo 6 del d. lgs. 469/1997;
l) svolge tutti gli altri compiti attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego
compatibili con le disposizioni della presente legge.
3. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato con funzioni di Presidente;
b) il Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
c) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
più rappresentative a livello regionale;
d) sei componenti effettivi e sei supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più
rappresentative a livello regionale;
4. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica
per la durata di tre anni.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I
supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La
Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
6. Con regolamento interno, la Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la
trattazione di specifiche tematiche, purchè sia garantita la pariteticità dei componenti di cui al
comma 3, lettere c) e d).
7. Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto, il
Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione
professionale e il Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
8. Un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione
professionale svolge le funzioni di segretario. Il supporto di segreteria è assicurato dalla stessa
struttura regionale.
9. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, informata la
Commissione consiliare competente per materia, individua le funzioni di carattere
amministrativo-gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che
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possono essere svolte a livello provinciale e, previo parere della Commissione regionale di
concertazione e del Comitato di cui all'articolo 8, le attribuisce alle Province.
10. Le funzioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 9, sono esercitate tramite le
Commissioni tripartite permanenti istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 469/1997.
Art. 8.
(Comitato al lavoro e formazione professionale)
1. Al fine di rendere effettiva sul territorio l'integrazione fra le politiche del lavoro, i servizi per il
lavoro, le politiche della formazione, a scala regionale e locale, è istituito, ai sensi dell'articolo 4
comma 1, lettera c) del d.lgs. 469/1997, il Comitato al lavoro e formazione professionale, in seno
alla Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali prevista con legge regionale, composto
da non più di diciotto membri, rappresentanti istituzionali della Regione, delle Province, dei
Comuni e delle Comunità montane.
2. Il Comitato esprime parere sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della
formazione, sui piani di cui all'articolo 4, sulla proposta degli standard qualitativi di cui
all'articolo 9, comma 3, lett. c). Il Comitato formula altresì proposte alla Giunta regionale, ai
Comuni e alle Comunità montane finalizzate allo sviluppo dell'integrazione fra le politiche del
lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche formative.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, il responsabile della struttura
regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale e il direttore dell'Agenzia
Piemonte Lavoro.
4. Il supporto di segreteria del Comitato è assicurato dalla struttura regionale competente in
materia di lavoro e formazione professionale.
Art. 9.
(Agenzia Piemonte Lavoro. Funzioni e compiti)
1. E' istituita l'Agenzia Piemonte Lavoro, con sede in Torino, quale ente strumentale della
Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile,
nell'ambito delle risorse ad essa assegnate dal bilancio regionale.
2. Lo statuto dell'Agenzia è approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta
della Giunta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7 e del Comitato di cui
all'articolo 8.
3. L'Agenzia ha funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2
del d. lgs. 469/1997. In particolare esercita i compiti di:
a) collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Province e
della Commissione di cui all'articolo 7;
b) supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali
del lavoro;
c) proposta alla Giunta regionale degli standard qualitativi dei servizi;
d) monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro sulla base dei criteri definiti dalla Giunta
regionale;
e) definizione e proposta di azioni innovative per la qualificazione dei servizi.
4. L'Agenzia garantisce l'interconnessione e l'integrazione tra il Sistema informativo lavoro (SIL)
di cui all'articolo 11 del d. lgs. 469/1997 e il Sistema informativo regionale per il lavoro di cui
all'articolo 14.
5. L'Agenzia esercita compiti di assistenza tecnica alle Province, ai Comuni e alle Comunità
montane, su richiesta dei medesimi, per la progettazione e valutazione di programmi e di
interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.
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6. L'Agenzia può esercitare a titolo oneroso attività di prestazioni di servizi di consulenza a
favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo
4, comma 1, lettera h) del d. lgs. 469/1997, secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 10.
(Organi dell'Agenzia)
1. Sono organi dell'Agenzia Piemonte Lavoro il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della
Giunta tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed
esperienza nella direzione di organizzazioni complesse.
3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale
rinnovabile ed a tempo pieno. I contenuti di tale contratto sono stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale. Il trattamento economico complessivo non può superare quello dei direttori
regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici
e sull'ordinamento del personale regionale). L'incarico è incompatibile con ogni altra attività
professionale e con cariche elettive pubbliche.
4. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e svolge le funzioni previste dallo statuto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti viene costituito con provvedimento del Presidente della
Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa ed è composto da tre membri effettivi e
due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. Un membro effettivo ed uno supplente
sono designati dall'Unione delle Province piemontesi (UPP). Il Collegio dura in carica tre anni.
6. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Agenzia
e svolge le altre funzioni previste dallo statuto.
Art. 11.
(Organizzazione dell'Agenzia e vigilanza)
1. La struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Agenzia sono definite con deliberazione
della Giunta regionale.
2. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale è regolato dalle
disposizioni relative ai dipendenti regionali.
3. Per lo svolgimento di funzioni progettuali, di studio e di ricerca, l'Agenzia può stipulare
contratti di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella del Direttore
dell'Agenzia o di collaborazione coordinata e continuativa con esperti esterni. Ai medesimi fini
può stipulare convenzioni con società, enti qualificati, Camere di Commercio ed Università.
4. Il personale, assunto con contratto di diritto privato, già in servizio presso l'Agenzia
dell'impiego del Piemonte e trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del
d. lgs. 469/1997, è assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro fino alla scadenza del relativo
contratto di lavoro.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla definizione della dotazione organica
dell'Agenzia, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, determina le procedure per la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4 in
servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 469/1997, mediante concorsi specifici, correlati
alla qualifica funzionale a al titolo di studio posseduto. Il personale che a seguito delle procedure
concorsuali risulti idoneo è assegnato all'Agenzia Piemonte Lavoro e inquadrato nel ruolo
organico dell'Agenzia medesima in base alla qualifica e al profilo professionale acquisito con i
predetti concorsi. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali.
6. La vigilanza sull'Agenzia è esercitata dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dello
statuto. Sono in ogni caso sottoposti all'approvazione della Giunta i seguenti atti:
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a) il bilancio preventivo e il piano annuale d'attività;
b) gli impegni di spesa pluriennali;
c) il conto consuntivo;
d) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili.
Capo IV. Servizi regionali e locali
Art. 12.
(Funzioni regionali)
1. La Regione svolge le funzioni in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 2, comma 1
attraverso l'apposita struttura prevista ai sensi della l.r. 51/1997, col supporto della Commissione
di cui all'articolo 7, del Comitato di cui all'articolo 8 e dell'Agenzia di cui all'articolo 9, per le
rispettive competenze.
2. Nel rispetto del disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 51/1997, la Regione può
affidare studi e ricerche in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale a
soggetti pubblici o privati.
3. Nulla è innovato in ordine all'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui alla l.r. 1/1983, salvo
quanto espressamente previsto dalla presente legge.
Art. 13.
(Adempimenti regionali in materia di ammortizzatori sociali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, compatibilmente con gli effetti derivanti dall'organica
revisione degli ammortizzatori sociali, presso la Regione si svolge l'esame congiunto previsto
dalle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la
dichiarazione di mobilità del personale. La Regione promuove altresì gli accordi finalizzati ai
contratti di solidarietà.
2. Per le procedure che richiedono un successivo atto del Ministero del lavoro, ossia per le
istanze di riconoscimento dell'integrazione salariale straordinaria e per le istanze di
riconoscimento del contratto di solidarietà, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da
lui delegato esprime il parere di cui all'articolo 3, comma 3 del d. lgs. 469/1997 nei termini
richiesti dalle norme vigenti.
3. Decorsi i termini stabiliti dalle norme per effettuare l'esame congiunto di cui al comma 1 o per
formulare il parere di cui al comma 2, le procedure si intendono validamente esperite.
4. Presso la Regione si svolge il confronto previsto dall'articolo 35, comma 5, del d. lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), così come sostituito dall'articolo 20 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. La Regione e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione
professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono alla formazione e
gestione degli elenchi del personale in disponibilità di cui all'articolo 35 bis, comma 3, del d. lgs.
29/1993 così come integrato dall'articolo 21 del d. lgs. 80/1998.
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Art. 14.
(Sistema informativo regionale per il lavoro)
1. Il Sistema informativo regionale per il lavoro è parte integrante del Sistema informativo
regionale (SIRE) e riguarda l'acquisizione ed elaborazione nonchè la congruità dei dati relativi ai
flussi di domanda ed offerta di lavoro e le dinamiche della popolazione che studia o che si forma
professionalmente sul territorio della Regione.
2. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, nel quadro del sistema informativo regionale e
nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'articolo 11 del d. lgs. 469/1997,
possono sviluppare banche dati e sistemi informativi funzionali ai bacini locali del lavoro,
stabilendo protocolli di scambio dei dati a livello nazionale e regionale.
3. Nell'ambito del sistema è attivato il servizio di informazione per fornire oltre che alla Regione
ed agli Enti citati al comma 2, in relazione alle loro specifiche funzioni, anche a tutti i soggetti
interessati ogni utile dato in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e i soggetti autorizzati alla mediazione fra
domanda ed offerta di lavoro possono accedere alle banche dati del sistema informativo, previa
stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.
5. La Regione può stipulare convenzione con il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale
nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'articolo 11 del d. lgs. 469/1997 per la
gestione e l'implementazione di parti del proprio sistema quali componenti del Sistema
Informativo Lavoro - SIL.
Art. 15.
(Centri per l'impiego)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
sentita l'UPP, definisce i bacini provinciali per l'istituzione dei Centri per l'impiego, tenendo
conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del d. lgs.
469/1997, delle esigenze socio-geografiche di utenza, della specificità della città capoluogo di
Regione.
2. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, le Province istituiscono ed organizzano
entro il 31 dicembre 1998 proprie strutture denominate "Centri per l'impiego".
3. Attraverso tali strutture le Province, al fine di incrementare l'occupazione ed incentivare
l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1 del d. lgs 469/1997,
in materia di collocamento;
b) i servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera d.
c) i servizi di informazione sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova
imprenditorialità previsti dalla legislazione statale e regionale;
d) i servizi di rilevazione sul fabbisogno di lavoro e di formazione finalizzati a favorire l'ingresso
nel mondo del lavoro, in particolare dei giovani e dei soggetti svantaggiati, anche attraverso
adeguate informazioni sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;
e) i servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati nel piano annuale di cui
all'articolo 4;
f) altri servizi definiti dalle Province nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Regione anche
allo scopo di realizzare l'integrazione di cui all'articolo 1, con opportune iniziative finalizzate
all'orientamento scolastico e professionale e di informativa sui corsi di formazione e di
riqualificazione professionale.
4. Allo scopo di ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali
specie in materia di progettazione di iniziative e di interventi integrati per lo sviluppo locale, le
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Province possono stipulare convenzioni con i Comuni singoli od associati nell'ambito del bacino,
o con apposite agenzie da essi costituite.
5. Ai Comuni che si associano per le finalità previste al comma 4, sono riconosciuti i benefici
previsti ai sensi di legge.
6. Le Province, mediante apposite convenzioni, possono utilizzare all'interno dei Centri per
l'impiego il personale della formazione professionale dipendente degli enti di cui all'articolo 1,
comma 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di
amministrazione degli enti privati gestori di attività formative) che abbia partecipato, con esito
positivo, ai corsi di riqualificazione previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti
a sostegno dell'occupazione). Analogamente può operarsi nei confronti del personale delle
Agenzie di cui all'articolo 11 della l.r. 63/1995 che abbia partecipato, con esito positivo, a
specifici corsi di riqualificazione.
7. I Centri per l'impiego svolgono i compiti connessi con l'alimentazione del Sistema informativo regionale del
lavoro di cui all'articolo 14 e del SIL.
8. Nulla è innovato per quanto riguarda gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri
per l'impiego rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 della l. 56/1987 relativamente alle soppresse sezioni
circoscrizionali di cui all'articolo 8 del d. lgs. 469/1997.
Art. 16.
(Soppressione dei Centri d'iniziativa locale per l'occupazione CILO e abrogazione della l.r. 48/1991)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in concomitanza con l'avvio dell'attività dei Centri per l'impiego di cui
all'articolo 15, sono soppressi i CILO, istituiti con l.r. 48/1991 (Interventi volti alla promozione ed alla
sperimentazione dei Centri di iniziativa locale per l'occupazione) che viene conseguentemente abrogata.
2. Il personale di ruolo dei Comuni che alla data di entrata in vigore del d. lgs. 469/1997 operava presso i CILO,
può, a domanda e previa intesa fra Comuni e Provincia, essere trasferito nei ruoli organici della Provincia.
3. Le risorse che la Regione destinava al finanziamento della l.r. 48/1991, così come risultano dal bilancio
preventivo assestato dell'anno 1998, sono assegnate alle Province, secondo un piano di riparto deliberato dalla
Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8.
Capo V. Disposizioni finanziarie. Norme finali e transitorie
Art. 17.
(Norma finanziaria)
1. Il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge è assicurato utilizzando le risorse trasferite dallo Stato
ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. 469/1997 e le risorse proprie della Regione di cui all'articolo 16, comma 3, ed
all'articolo 5, comma 2.
Art. 18.
(Personale)
1. Il personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferito ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs.
469/1997 è assegnato alle Province ed inquadrato nei ruoli organici provinciali. I dipendenti che alla data di entrata
in vigore del d.lgs. 469/1997 operavano presso la Direzione regionale del lavoro nelle materie di cui all'articolo 2,
comma 2 sono inquadrati nei ruoli della Regione Piemonte la quale, attraverso le proprie strutture, deve garantire il
supporto ai nuovi organismi previsti dalla presente legge.
2. E' autorizzato l'incremento della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale in conseguenza di quanto
previsto al comma 1 e distintamente per le specifiche qualifiche funzionali quali risulteranno definite nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto all'articolo 7 del d. lgs. 469/1997.
3. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il
personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
Art. 19.
(Beni patrimoniali)
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1. I beni patrimoniali trasferiti alla Regione, ad eccezione di quelli relativi all'Agenzia per l'impiego che sono
conferiti all'Agenzia Piemonte Lavoro, sono assegnati secondo le indicazioni contenute nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7 del d. lgs. 469/1997.
Art. 20.
(Norma transitoria e prima applicazione)
1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale costituisce la
Commissione regionale di concertazione. Fino all'insediamento di tale Commissione, continua ad operare la
Commissione regionale per l'impiego di cui alla l. 56/1987.
2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale la
proposta di statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro e definisce la struttura organizzativa e la dotazione organica
dell'Agenzia medesima. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore dell'Agenzia
e costituisce il collegio dei revisori dei conti.
3. L'esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) decorre dalla data di
definizione da parte della Regione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale da attribuire alle Province,
comunque non oltre il 1° gennaio 2000. Fino a tale data le funzioni sono esercitate dalla Regione. Sono fatti salvi i
poteri sostitutivi previsti con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Art. 21.
(Urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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Com’è noto il Decreto Legislativo n. 469/97 disciplina il conferimento a regioni ed Enti locali di funzioni e compiti
relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro. Inoltre all’art. 4, dispone che le funzioni ed i compiti
attribuiti alle Province siano erogati tramite strutture denominate “Centri per l’Impiego”.
La Regione Piemonte con L.R. n. 41 del 14.12.98 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di
mercato del lavoro” attribuisce alle Province la costituzione e l’organizzazione di proprie strutture denominate
Centri per l’Impiego che dovranno avere il fine di incrementare l’occupazione e di incentivare l’incontro fra
domanda ed offerta di lavoro;
La deliberazione della Giunta Regionale n. 24-26752 del 1.3.99 definisce i “Bacini provinciali” quali ambiti
territoriali per l’esercizio delle attività di competenza dei “Centri” in cinque aree del territorio provinciale;
La deliberazione di Giunta Provinciale n. 412 del 11.5.1999 definisce, - a seguito di concertazione con i rispettivi
Sindaci, e sulla scorta di criteri collegati ad un più elevato tasso di popolazione ed alla operatività in materia di
politica attiva del lavoro,- le sedi dei futuri Centri per l’Impiego, nelle città di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì,
Saluzzo;
Il D.Lgs. 469/97 – art. 4, comma 2 – e della L.R. 14.12.98 N. 41 art. 2 comma 5 e art. 15 comma 4 da indicazione di
assicurare la partecipazione degli Enti locali presenti sul territorio alla individuazione degli obiettivi ed
all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle Province;
A tal riguardo vanno considerate le indicazioni contenute nel documento “Centri per l’Impiego: funzioni ed
organizzazione”, documento elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il Settore Lavoro e Formazione, con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 90 del 16.2.99. Pertanto si rende necessario procedere alla definizione dei
criteri per l’organizzazione e l’articolazione territoriale del servizio per la gestione del mercato del lavoro, tramite
l’assunzione diretta della conduzione del servizio opportunamente integrata con convenzioni stipulate con i Comuni
interessati e determinare le linee generali per l’organizzazione dello stesso con riguardo anche ai criteri definiti nel
documento sopra richiamato;
Si precisa inoltre che l’effettivo esercizio del servizio per la gestione del mercato del lavoro, in forza dell’art. 8
comma 1 del D.Lgs 469/97, dovrà essere attuato a far tempo dal 1.7.99 – sempre che siano stati emanati i decreti
del presidente del Consiglio dei Ministri, relativi alla individuazione del trasferimento dei beni e delle risorse,
previsti dalòl’art. 7 comma 1 e comma 6 del D.Lgs 49/97 – in quanto da tale datasono soppressi gli uffici periferici
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Tutto ciò premesso si sottopone alla On.le Giunta l’adozione del seguente provvedimento:
LA GIUNTA PROVINCIALE
Udito il relatore e convenendo sulle argomentazioni da Lui addotte in ordine al provvedimento proposto;
Visto l’art. 14 della legge 142/90 e s.m.i.;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli all’adozione del presente provvedimento espressi ai sensi dell’art. 53
della L. 142/90 e s.m.i.;
Visto il D.lvo 469/97;
Vista la legge regionale del 14.12.1998 n. 41;
Vista la DGR n. 24 – 26752 del 1.03.1999 di definizione dei bacini provinciali;
Vista la DGP n. 412 del 11.05.1999 di definizione delle sedi dei Centri per l’impiego;
Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
DELIBERA
1.
Di definire i criteri per l’organizzazione e Saluzzo;del servizio provinciale per la gestione del mercato del
lavoro, ai sensi del D.Lgs 469 del 23.12.97 e della L.R. n. 41 del 17.12.98, da assumere in gestione diretta e da
102
articolare, oltre che in un Ufficio centrale, nei 5 Centri per l’Impiego di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì,
Saluzzo;
2.
Di adottare i seguenti criteri generali per la regolamentazione e l’organizzazione del servizio, nel rispetto della
normativa vigente ed alla luce altresì del documento – elaborato dal gruppo di lavoro a tal fine istituito con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 90 del 16.2.99 – dal titolo “Centri per l’Impiego: funzioni ed
organizzazione” che si allega e diventa parte integrante del presente provvedimento (Allegato A):
a)
La prospettiva operativa nella quale si colloca l’attività del servizio è quella delle misure europee della lotta alla
disoccupazione e di una maggiore qualificazione dei soggetti. Costituiscono obiettivi operativi concreti del
servizio, da raggiungere con la necessaria gradualità:
favorire un reale incontro tra domanda ed offerta di lavoro, avviando un servizio efficace di preselezione, a partire
da una diagnosi precisa del bisogno della persona in ricerca del lavoro e per rispondere ai fabbisogni individuati
dalle aziende;
estendere ad un maggior numero dei soggetti, in modo particolare giovani e donne, l’offerta formativa;
impegno a ridurre lo scarto esistente fra tasso di disoccupazione femminile e quello maschile favorendo
l’occupazione delle donne, consideratane la percentuale elevata sul numero degli iscritti alle Scica; una
maggiore diffusione di cultura sulle pari opportunità al fine di permettere di conciliare meglio la vita
professionale con la vita familiare.
b) l’integrazione tra politiche del lavoro, formazione professionale ed orientamento costituisce la filosofia di fondo
presente nei servizi e specificatamente dei Centri per l’Impiego; a questo fine i Centri saranno messi in
condizione di erogare informazioni adeguate sulla consistenza della offerta formativa e sulla attività delle
Agenzie Formative presenti sul territorio, tramite la disponibilità di adeguati strumenti informativi, e la
funzione di sostegno e coordinamento degli uffici centrali;
c)
la Provincia si impegna nello spirito di quanto previsto all’art. 6 del D.Lgvo 469/97, a promuovere ampi livelli
di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività ed alle funzioni attribuitele;
d) una condizione essenziale per il funzionamento di un sistema provinciale di servizi all’impiego è la creazione di
un livello centrale di direzione dei Centri per l’Impiego, collocato a livello provinciale, che attua la supervisione
complessiva delle funzioni e dell’organizzazione; al tempo stesso si ritiene cruciale favorire la cooperazione ed
il coordinamento tra i diversi Centri, secondo le linee guida di una forte integrazione e di sinergie tra i Centri
per l’Impiego ed i soggetti istituzionali ed economici del territorio circostante, tra questi ed il sistema della
formazione professionale.
e)
Il coinvolgimento delle amministrazioni locali nello sviluppo di efficaci politiche del lavoro avviene in
continuità con le iniziative intraprese negli ultimi anni dalla Provincia di Cuneo con l’attivazione dei
coordinamenti di Informagiovani e Informalavoro, del coordinamento degli ex Cilo locali, del coordinamento
degli operatori per l’inserimento lavorativo dei disabili: lo scopo principale è quello di valorizzare le
competenze maturate sul territorio dall’Ente locale e dalla rete operativa ad esso collegata, all’interno del isegno
provinciale di politica attiva del lavoro.Si intende rafforzare la collaborazione con i Comuni per realizzare
un sistema che favorisca l’occupazione e lo sviluppo locale attorno alle nuove strutture dei centri per
l’Impiego, intesi come servizi territoriali di supporto al mercato del lavoro ed all’economia del territorio.
Tale coinvolgimento avverrà nel rispetto delle reciproche prerogative e nell’ambito dei compiti assegnati dalla
Legge alle Province, e dovrà articolarsi secondo i rapporti stabiliti per ogni specifico bacino provinciale, sulla
base di apposite convenzioni. L’assegnazione di risorse e la suddivisione per funzioni, sono demandate alla
convenzione tra gli enti, la quale dovrà tenere conto del vincolo di assegnazione del servizio alle Province
definito per Legge, nell’ambito di una costruttiva cooperazione tra le Istituzioni Locali.
f) Il Servizio della Provincia intende promuovere una partnership ed una cooperazione nei confronti degli operatori
privati che agiscono sul mercato del lavoro – agenzie formative, agenzie e terzo settore che promuovono
interventi di politica attiva del lavoro, servizi privati di raccordo tra domanda ed offerta – mediante
l’individuazione degli obiettivi comuni, con una semplificazione delle procedure e degli atti, mediante una
integrazione funzionale per assicurare facilità di accesso a tutto il territorio provinciale, ma al tempo stesso
senza rifuggire una sana competizione per acquisire un ruolo attivo su tutte le fasce del mercato del lavoro;
g) Le iniziative che mirano all’integrazione lavorativa di persone con capacità ridotte necessitano di un
investimento specifico in termini di risorse e progettualità, e vengono potenziate da un raccordo con i servizi
territoriali, sociali, sanitari , educativi.
103
Va considerato in particolare che la nuova legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, consentendo
una gestione del servizio ispirata ai principi guida del collocamento mirato, richiede lo sviluppo di idonee linee di
azione finalizzate alla più approfondita conoscenza del profilo dei disabili, all’analisi delle posizioni lavorative
presenti presso le imprese obbligate, alla realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, con l’utilizzo della
figura del tutor, alla sperimentazione di modalità innovative di inserimento lavorativo.
Il servizio dovrà integrare le esperienze professionali acquisite anche dai SIL e dagli ex cilo territoriali, dal
Coordinamento degli operatori per l’inserimento lavorativo della Provincia.
h) I centri per l’Impiego svolgono la generalità dei compiti per essi indicati nelle disposizioni concernenti
l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego ai sensi dell’art. 2 comma 1 e comma 2 del D:lgs 469/97.
i) Per lo svolgimento delle attività proprie del servizio per la gestione del mercato del lavoro ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs 469/97 (in base alle percentuali che corrispondono all’effettivo trasferimento di risorse da parte dello
stesso Ministero); del personale in servizio presso gli uffici della Provincia, e l’eventuale personale di ruolo
trasferito e/o comandato ovvero in convenzione, dei comuni che alla data di entrata in vigore del D.lgs 469/97
operava presso gli ex Cilo e che a norma del comma 2, art. 16 L.R. 41/98 sia stato trasferito nei ruoli organici
della Provincia.
3.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
4.
di dare atto che in ordine al presente provvedimento sono stati acquisiti, come precisato in premessa, i pareri
favorevoli di regolarità contabile e tecnica di cui all’art. 53 della legge 14/90 e s.m.i.
Posto ai voti il presente provvedimento, con votazione palese, viene approvato all’unanimità.
Ugualmente all’unanimità, con votazione separata, viene dichiarata la sua immediata eseguibilità
104
105che disciplina il conferimento a Regioni ed Enti locali di
Visto il Decreto Legislativo n. 469/97
Visto il Decreto Legislativo n. 469/97 che disciplina il conferimento a egioni ed Enti Locali di funzioni e compiti
relativi al collocamento ed alle politiche attive del lavoro, ed in particolare l’art. 4, che dispone le funzioni e i
compiti attribuiti alle Province, da erogarsi tramite strutture denominate “Centri per l’impiego”;
la Legge Regionale 14.12.1998 n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del
lavoro”, che attribuisce alle Province la costituzione e l’organizzazione di proprie strutture denominate “Centri per
l’impiego”, con il fine di incrementare l’occupazione e di incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
la deliberazione della Giunta regionale n. 24-26752 del 1.03.1999, che ha definito i bacini provinciali, quali ambiti
territoriali per l’esercizio delle attività di competenza dei Centri, in cinque aree del territorio provinciale e,
conseguentemente, il provvedimento della Giunta provinciale n. 412 del 11.05.1999, che ha stabilito le sedi dei
Centri per l’impiego nelle città di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo;
il provvedimento n. 432 del 18.05.1999, con il quale, sulla scorta delle indicazioni del gruppo di lavoro costituito
con deliberazione della Giunta provinciale n. 90 del 16.02.1999 presso il Settore formazione professionale e lavoro,
la Giunta provinciale ha individuato i criteri per l’organizzazione del servizio provinciale per la gestione delle
funzioni in materia di mercato del lavoro;
il D.P.C.M. 25.11.1999, con il quale sono state trasferite operativamente in capo alla Regione ed alle Province le
funzioni e le competenze in materia di mercato del lavoro, assieme alle risorse umane e strumentali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale afferenti i servizi decentrati, definite sulla base dei criteri contenuti nel Decreto
legislativo 469/97;
la designazione provinciale, quale responsabile della materia, della persona del dirigente il Settore assistenza,
formazione professionale e lavoro, il quale ha provveduto alla nomina dei responsabili dei Centri per l’impiego ed
all’organizzazione delle funzioni assegnate;
l’assunzione di una figura di alta professionalità, a cui è stato affidato il coordinamento dei Centri per l’impiego e
l’attivazione del Servizio inserimento mirato per la gestione delle funzioni previste dalla nuova legge sul diritto al
lavoro dei disabili 12.03.1999 n. 68, entrata in vigore per la parte operativa il 17.01.2000;
i numerosi incontri svolti con i Comuni sede di Centro per l’impiego e di ex-Sezione circoscrizionale per avviare a
soluzione il problema dei locali dei servizi e per discutere le ipotesi di integrazione dei servizi, nonché con
Associazioni, Enti ed Albi professionali;
la partecipazione attiva dell’Assessore competente, insieme con il dirigente ed i funzionari provinciali, ai numerosi
tavoli di lavoro Regione – Province a livello politico e tecnico per affrontare i problemi di indirizzo e di gestione
della legge sul diritto al lavoro dei disabili, di organizzazione dei Fondi strutturali europei, di standard minimi di
servizio dei Centri per l’impiego, per l’organizzazione della formazione degli operatori dei Centri per l’impiego e
del Sistema informativo lavoro;
la definizione della pratica relativa al trasferimento delle risorse personali e strumentali dal Ministero del lavoro e
previdenza sociale alla Provincia, con il relativo carico dei cespiti al patrimonio provinciale;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 61 del 1.02.2000, con la quale è stata istituita la Commissione
provinciale prevista dall’art. 6 del D. Lgs. 469/97 quale organo tripartito permanente di concertazione e di
consultazione delle parti sociali, e la deliberazione n. 114 del 22.02.2000, con la quale sono stati nominati i
componenti;
la definizione in corso di alcune importanti modificazioni legislative e provvedimenti regionali che determineranno
profonde ricadute organizzative per i Centri per l’impiego, quali:
-
la revisione delle procedure del collocamento ordinario, che semplificherà la gestione di molte pratiche
amministrative ora svolte dai Centri per l’impiego, liberando risorse preziose per lo svolgimento delle
previste funzioni di raccordo tra domanda e offerta di lavoro ed orientamento,
-
l’attuazione dell’articolo 68 della Legge 17.05.1999 n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività
formative, che attribuisce ai Centri per l’impiego un fondamentale ruolo di gestione delle attività di
monitoraggio del fenomeno ed orientamento per coloro che non assolvono l’obbligo formativo,
organizzando iniziative finalizzate all’inserimento nelle attività formative previste dalla legge, attraverso la
mobilitazione delle risorse sociali del territorio,
-
la definizione delle linee di indirizzo del F.S.E. obiettivo 3, in particolar modo le misure dedicate alla
organizzazione dei servizi per l’impiego, alla prevenzione e cura della disoccupazione di lunga durata, che
106
vedranno i Centri per l’impiego come protagonisti, in collaborazione con le Agenzie formative, delle azioni
previste e finanziate.
L’evoluzione fin qui descritta sottolinea l’importanza di una definizione precisa e puntuale delle linee di indirizzo
provinciale per l’organizzazione dei servizi per l’impiego di sua competenza, attraverso l’adozione di un documento
quadro, elaborato dal Settore, confrontato con la Commissione provinciale tripartita ed allegato alla presente, che
viene ora proposto all’attenzione dell’onorevole Giunta per la discussione e la relativa adozione.
La Commissione provinciale tripartita, nella seduta del 3 aprile ’00, ha esaminato il documento di cui alla presente
proposta di deliberazione, esprimendo un sostanziale accordo sui contenuti ivi espressi ed apportandovi alcune
osservazioni, recepite nell’allegato testo.
Quanto sopra premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
Visto l’art. 14 della legge 142/90 e s.m.i.;
Vista la DGP n. 184 del 14.03.2000;
Vista la DGP n. 243 del 28.03.2000 di approvazione del P.E.G.;
Visto il D.lvo 469/97;
Vista la legge regionale del 14.12.1998 n. 41;
Vista la legge 12.03.1999 n. 68;
Vista la DGR n. 24 – 26752 del 1.03.1999 di definizione dei bacini provinciali;
Vista la DGP n. 412 del 11.05.1999 di definizione delle sedi dei Centri per l’impiego;
Vista la DGP n. 432 del 18.05.1999 di approvazione dei criteri generali di organizzazione delle funzioni in materia
di mercato del lavoro;
Visto il DPCM 25.11.1999 di trasferimento delle risorse umane, strumentali e dei contratti dal Ministero del lavoro e
previdenza sociale agli Enti locali;
Visto il verbale di accordo del 16.12.1999 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni,
Province, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Comunità montane, per l’individuazione degli standard
minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego;
Vista la DGP n. 61 del 1.02.2000 di costituzione della Commissione tripartita provinciale di concertazione di cui
all’art. 4 del D. Lgs. 469/97;
Sentita la Commissione provinciale tripartita e viste le considerazioni espresse dalla stessa;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli all’adozione del presente provvedimento espressi ai sensi dell’art. 53
della L. 142/90 e s.m.i.;
Atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
Udito il relatore e convenendo sulle argomentazioni da Lui addotte in ordine al provvedimento proposto;
DELIBERA
-
di approvare la definizione del quadro organizzativo dei servizi per l’impiego della provincia di Cuneo per
l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L. 16.03.1997 n. 59 e del successivo decreto legislativo
23.12.1997 n. 469 e L.R. 14.12.1998 n. 41, nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;
107
-
di approvare l’allegata bozza di convenzione quadro per la gestione di attività afferenti le funzioni dei
Centri per l’impiego, da stipularsi con i soggetti indicati nell’allegato documento programmatico approvato
con la presente deliberazione, mantenendo in ogni caso la titolarità delle stesse in capo ai responsabili dei
Centri nominati dalla Provincia;
-
di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Provinciale l’approvazione dei singoli atti
convenzionali stipulati con i soggetti sopra indicati, in conformità alla convenzione quadro approvata;
-
di demandare, per quanto di competenza, al dirigente del settore Assistenza, Formazione professionale e
Lavoro l’attuazione delle indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo e la sottoscrizione delle
singole convenzioni con i rispettivi Enti contraenti;
-
di rinviare a successive determinazioni del Responsabile del Centro di costo l’assunzione dei relativi
impegni;
-
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;
-
di dare atto che in ordine al presente provvedimento sono stati acquisiti, come precisato in premessa, i
pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica di cui all’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.
Posto ai voti il provvedimento con votazione palese, risulta approvato all’unanimità.
Egualmente all’unanimità, con votazione separata, viene dichiarata la sua immediata eseguibilità.
BOZZA DI CONVENZIONE QUADRO TRA LA PROVINCIA DI CUNEO ED I COMUNI O COMUNITA’
MONTANE, I CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI E LE A.S.L., LE AGENZIE FORMATIVE, GLI ENTI
BILATERALI, LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI PER LA GESTIONE DI FUNZIONI
AFFERENTI I CENTRI PER L’IMPIEGO AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N.
… DEL ….
L’anno duemila, addì ……….., nella Sede del Settore Assistenza, Formazione Professionale e Lavoro della
Provincia di Cuneo in via XX settembre, 48 in Cuneo,
TRA
la Provincia di Cuneo, in qualità di Ente organizzatore dei Centri per l’impiego ai sensi del Decreto legislativo
12/12/97 n° 469 e della Legge regionale 14/12/98 n° 41, rappresentata dal dirigente il settore Assistenza,
Formazione Professionale e Lavoro dott. Giuseppe Viada
ed il Comune di … /Agenzia /Ente/Associazione …, agente sul territorio del Centro per l’impiego di … in qualità di
soggetto promotore e gestore di iniziative di politica del lavoro, rappresentato dal suo legale rappresentante sig. …,
VISTO
-
-
-
-
il Decreto legislativo 23/12/97 n° 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare l’art. 4
“Criteri per l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego” comma 1 lettera “a” ed “e” con il quale si
dispone che le funzioni ed i compiti attribuiti alle Province siano erogati tramite strutture denominate “Centri
per l’impiego”;
la Legge Regionale 14 dicembre 1998 n° 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di
mercato del lavoro” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 1 comma 2, l’art. 2 comma 3 e comma 5,
l’art. 15 comma 2, comma 3, comma 4, comma 8, l’art. 16;
la Legge Regionale 13 aprile 1995 n° 63, art. 5 “Azioni di orientamento professionale”, commi 2 e 3;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59” tit. IV capo III art. 139
“Trasferimenti alle province ed ai comuni” comma 2;
La deliberazione della Giunta Regionale n° 24-26752 del 1.03.1999 nella quale sono stati definiti i bacini
provinciali, quali ambiti territoriali per l’esercizio delle attività di competenza dei Centri per l’impiego;
108
-
La deliberazione della Giunta provinciale n° 412 del 11/05/1999 con la quale, a seguito di concertazione con i
rispettivi Sindaci, sono state indicate le sedi dei Centri per l’impiego;
La deliberazione della Giunta provinciale n° 432 del 18.05.1999, nella quale sono stati approvati i criteri per
l’organizzazione del servizio provinciale per la gestione delle funzioni in materia di mercato del lavoro;
La deliberazione della Giunta Provinciale n° … del … con la quale è stato approvato il quadro organizzativo del
sistema lavoro della provincia di Cuneo, nel quale è prevista la possibilità di gestione di alcune funzioni di
pertinenza
dei
Centri
per
l’impiego
in
forma
convenzionale,
a) con Enti locali (Comuni e Comunità montane), favorendo l’integrazione, anche logistica, dei servizi per
l’impiego con le iniziative di informazione, di politica attiva per il lavoro, di orientamento, di promozione dello
sviluppo locale realizzate da tali Enti,
b) con i Consorzi socio-assistenziali e con le A.S.L. per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
c) con Agenzie formative per la promozione di azioni di orientamento professionale ed iniziative di inserimento
lavorativo rivolte a persone soggette all’obbligo formativo e/o a soggetti disoccupati in cerca di lavoro,
d) con Enti bilaterali, Associazioni imprenditoriali e sindacali per favorire azioni di ricollocazione dei
lavoratori,
di
promozione
di
nuova
imprenditorialità
e
del
lavoro
autonomo,
e) con altri soggetti per la diffusione capillare delle informazioni prodotte dal sistema dei servizi per l’impiego
provinciale in Punti informativi attrezzati.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione.
La presente convenzione regola l’accordo tra la Provincia di Cuneo, titolare delle funzioni conferite ai sensi dell’art.
2 comma 3 della L.R. 14/12/98 n. 41, ed il Comune/Agenzia formativa/Ente/Associazione …, per la gestione di
alcune funzioni in capo ai nuovi Centri per l’impiego, specificate successivamente all’art. 3.Le funzioni a cui si fa
riferimento nell’organizzazione del Centro per l’impiego sono quelle descritte nei criteri generali per la
regolamentazione e l’organizzazione del servizio, approvati dalla Giunta provinciale con provvedimenti n. 432 del
18.05.1999 e n. … del … e successivi atti.
Art. 2 – Scopo della convenzione.
Il presente accordo viene stipulato allo scopo di valorizzare le competenze maturate sul territorio dall’Ente
locale/Agenzia formativa/Ente/Associazione …, e dalla rete operativa ad esso collegata, all’interno del disegno
provinciale di politica attiva del lavoro che si va componendo con la riforma delle funzioni regionali e locali in
materia di mercato del lavoro.
Esso intende disegnare le forme di collaborazione per la realizzazione di un sistema locale per favorire
l’occupazione e lo sviluppo locale, articolato attorno alle nuove strutture dei Centri per l’impiego, intesi come
servizi territoriali di supporto al mercato del lavoro ed all’economia locale.
Art. 3 – Definizione delle funzioni convenzionate.
In riferimento ai criteri generali per la regolamentazione ed organizzazione del servizio provinciale ed alle funzioni
ivi descritte, contenuti nei citati provvedimenti della Giunta provinciale, vengono gestite sul territorio del Comune
…/bacino del Centro per l’impiego di …, secondo le modalità definite dal successivo articolo 4, le seguenti
funzioni:
1.
……
2.
……
3. … …
Esse dovranno corrispondere nella loro attuazione pratica a quanto indicato nei documenti organizzativi provinciali
ed ai successivi atti di indirizzo emanati dalla Regione Piemonte e dalla Provincia in materia di standard di servizio
e di politiche del lavoro.
Art. 4 – Modalità di gestione.
1.
……
2. … …
109
3.
……
(si possono indicare particolari modalità di gestione delle singole funzioni in relazione alle diverse realtà territoriali)
Le funzioni indicate all’art. 3 dovranno essere svolte prioritariamente nei locali del Centro per l’impiego e,
comunque, in un locale idoneo messo a disposizione da uno dei contraenti in cui sia resa esplicita la forma di
collaborazione attivata con la presente convenzione e l’appartenenza dei servizi attivati al sistema provinciale dei
servizi per il lavoro.
Art. 5 - Responsabilità organizzativa delle funzioni convenzionate.
Nel rispetto delle prerogative attribuite ai singoli contraenti dalla legislazione vigente e delle rispettive identità dei
singoli Servizi od entità collaboranti, la responsabilità organizzativa dei servizi ed il coordinamento delle attività
oggetto del rapporto convenzionale rimangono in capo al responsabile del Centro per l’impiego, dipendente
funzionalmente dalla Provincia di Cuneo, secondo quanto stabilito dai citati documenti di indirizzo provinciale.
Specifiche responsabilità gestionali potranno essere attribuite alla parte contraente, la quale dovrà esercitarle
nell’ambito delle indicazioni contenute nel presente articolo.
Art. 6 – Modifiche organizzative.
E’ fatta salva la facoltà delle parti di modificare od integrare di comune accordo parti della presente convenzione,
salvaguardandone le finalità e l’impianto generale, allo scopo di adeguare l’organizzazione dei servizi a criteri di
maggiore efficacia – efficienza del servizio complessivo, senza procedere a nuova stipula di convenzione, con
semplice accordo esplicitato per iscritto dai rispettivi rappresentanti legali.
Art. 7 - Impegni della Provincia di Cuneo.
La Provincia di Cuneo, attraverso i propri uffici centrali del settore lavoro e formazione professionale ed il Centro
per l’impiego di …, mette a disposizione della presente convenzione:
a) le informazioni e i dati di propria conoscenza relativi ai lavoratori e alle imprese, da utilizzarsi esclusivamente ai
fini della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
b) le competenze professionali presenti al proprio interno per la progettazione e la realizzazione delle attività
direttamente connesse alle finalità e agli obiettivi del presente accordo;
c) le possibilità di accesso per gli operatori collaboranti al presente accordo, anche non dipendenti provinciali, alle
opportunità formative o di progetto organizzate direttamente dalla Provincia di Cuneo o dalla Regione Piemonte sui
temi oggetto della presente convenzione;
d) eventuali risorse finanziarie precisamente indicate a fronte degli accordi intrapresi.
La Provincia di Cuneo si impegna inoltre a consultare gli Enti sottoscrittori della presente convenzione nei percorsi
di programmazione delle politiche provinciali e nei piani annuali di politica attiva del lavoro, anche attraverso gli
istituti di consultazione previsti dagli atti di indirizzo provinciali.
Art. 8 - Impegni del Comune/Agenzia/Ente/Associazione …
Il Comune/Agenzia/Ente/Associazione di …, mette a disposizione della presente convenzione:
a) le informazioni elaborate in proprio e dalla rete attivata dai propri servizi od Enti ad essi collegati, utili ai fini
dello sviluppo delle attività di servizio al mercato locale del lavoro;
b) le competenze professionali presenti al proprio interno per la progettazione e la realizzazione delle attività
direttamente connesse alle finalità e agli obiettivi del presente accordo;
c) la propria rete di relazioni progettuali e collaborative con altri Enti ed Agenzie territoriali, pubbliche e private,
allo scopo di aumentare le possibilità di intervento sul mercato del lavoro locale;
d) le possibilità di accesso per gli operatori collaboranti al presente accordo, anche non dipendenti dell’Ente, ad
opportunità formative o di progetto organizzate direttamente sui temi oggetto della presente convenzione;
e) eventuali risorse finanziarie precisamente indicate a fronte degli accordi intrapresi.
Il Comune di … si impegna, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 56/87, dall’art. 15 comma 8 della
L.R. 14/12/98 n° 41 e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n° 412 del 11/05/1999, n° 432 del 18.05.1999, e
n° … del … a mettere a disposizione la sede (principale o secondaria) del Centro per l’impiego, secondo le
indicazioni fornite dalla Provincia di Cuneo.
Art. 9 – Piani di lavoro e Verifiche periodiche.
La Provincia di Cuneo e il Comune/Agenzia/Ente/Associazione di … si impegnano a ricercare le soluzioni
organizzative idonee all’attivazione di quanto previsto, secondo piani di lavoro concordati dai rispettivi responsabili.
110
La Provincia di Cuneo si impegna ad effettuare verifiche periodiche di congruenza dell’attuazione delle funzioni
oggetto della presente convenzione rispetto ai programmi provinciali di politica del lavoro e di standard di servizio
concordati.
Le parti contraenti si impegnano a promuovere iniziative congiunte, anche con altre strutture pubbliche e private e
con le parti sociali, che si prefiggano di migliorare ed aggiornare la professionalità degli operatori in relazione alle
varie funzioni delle politiche del lavoro attivate ed alle esigenze del mercato del lavoro locale.
Le parti sottoscriventi si riservano di comunicare reciprocamente le eventuali incongruenze rispetto a quanto
stabilito, od impedimenti che ostacolino lo svolgimento ordinario dei servizi oggetto della presente convenzione, e
di sospendere in ogni momento la convenzione, dietro preavviso minimo di 30 gg. alla controparte, in caso di gravi e
perduranti disservizi che ne impediscano la prosecuzione.
Art. 10 - Durata della convenzione.
La presente convenzione ha una durata di anni tre dal …/…/... al …/…/..., previa verifica dello stato di attuazione
della stessa e della evoluzione organizzativa e legislativa in materia di mercato del lavoro.
In fede.
Per la Provincia di Cuneo
_____________________________
Per il Comune/Agenzia/Ente/Associazione …
_____________________________
111
112
DOCUMENTO QUADRO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Compiti della Regione.
Come definito dall’art. 2 commi 1 e 2 della L.R. 41/98, la Regione esercita le funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, con il supporto degli
organismi di cui agli artt. 7, 8 e 9, per le rispettive competenze, attraverso gli atti di programmazione, indirizzo e
coordinamento stabiliti nel capo II della medesima legge.
In particolare la Regione assicura il necessario raccordo con le Province attraverso il Comitato al lavoro e
formazione professionale, previsto dall’art. 8 della citata legge regionale, ed i tavoli di concertazione aperti con le
Province sulle singole tematiche gestionali delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
Compiti delle Province.
La normativa attribuisce alle Province il compito di:
-
costituzione ed organizzazione dei Centri per l’impiego,
-
erogazione dei servizi relativi alle funzioni ed ai compiti in materia di collocamento di cui all’art. 2 comma
1 del D. Lgs. 469/1997, in materia di politiche attive del lavoro finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti
in mobilità e all’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate di cui all’art. 2 comma 2 lettera d),
-
erogazione dei servizi connessi alle attività definite nei piani annuali regionali,
-
erogazione degli altri servizi definiti dalle Province nell’ambito degli indirizzi formulati dalla Regione.
Il governo del sistema dei servizi per il lavoro a livello provinciale è posto sotto la diretta responsabilità della Giunta
provinciale e dell’Assessore delegato al lavoro e formazione professionale. Nell’ambito della programmazione,
degli indirizzi e del coordinamento esercitati dalla Regione, essi sono i responsabili politici del servizio offerto dai
Centri pubblici per l’impiego sul territorio provinciale e ne indirizzano l’attività gestionale.
Commissione provinciale tripartita.
Come previsto all’art. 6 del D. Lgs. 469/97, gli indirizzi provinciali vengono discussi e concordati nell’ambito della
Commissione provinciale tripartita, istituita dalla Provincia di Cuneo con deliberazione n. 61 del 1 febbraio 2000,
composta dalle parti sociali comparativamente maggiormente rappresentative, in posizione paritetica tra loro, dal
consigliere di parità e presieduta dal Presidente dell’Amministrazione provinciale o suo delegato.
Essa è l’organo unico e permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e
funzioni attribuite alla provincia dal D. Lgs. 469/97 e sostituisce tutti gli organi collegiali previsti dalla precedente
normativa (commissioni provinciali e circoscrizionali per l’impiego, per il lavoro a domicilio, per il lavoro
domestico, per la manodopera agricola, per il collocamento obbligatorio), assumendone le funzioni.
La Regione può individuare le funzioni di carattere amministrativo – gestionale di competenza della Commissione
regionale di concertazione che potranno essere delegate a livello provinciale alla gestione della Commissione
provinciale tripartita.
Le associazioni partecipanti alla Commissione dovranno indicare il membro effettivo e, al massimo, due membri
supplenti, competenti sui singoli temi affrontati.
La Commissione provinciale tripartita assorbe le funzioni del preesistente “Segretariato provinciale per la
formazione e l’orientamento professionale” ex L.R. 63/95, istituito con deliberazione della Giunta Provinciale n°
2173 del 21.10.1997, assumendone le competenze ivi indicate. La Commissione sarà convocata sui temi della
formazione professionale con sedute appositamente dedicate, in modo da permettere la partecipazione dei
componenti effettivi o supplenti maggiormente competenti sul tema. La Commissione, per il proprio funzionamento,
si doterà di apposito regolamento che verrà approvato dai competenti organi provinciali.
Per le funzioni relative al collocamento mirato dei disabili ed alle competenze già svolte dalla commissione
provinciale per il collocamento obbligatorio, la Commissione è integrata con rappresentanti designati dalle categorie
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interessate (ANMIC, ANMIL, Mutilati ed invalidi per servizio e, quando interessate dagli ordini del giorno della
Commissione, Unione Italiana Ciechi e Ente nazionale Sordomuti) e da un ispettore medico del lavoro.
La Commissione si avvale del parere di un Comitato tecnico provinciale, costituito ai sensi dell’art. 6 della L. 68/99,
per la valutazione delle residue capacità lavorative, la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti
all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
Il Comitato tecnico provinciale è costituito da due funzionari ed esperti del settore sociale, due funzionari ed esperti
del settore medico-legale, due funzionari ed esperti dei servizi provinciali per l’impiego, individuati dalla Giunta
Provinciale e dal dirigente del settore Lavoro e Formazione professionale che ne presiede le riunioni, direttamente o
tramite suo delegato. Le riunioni sono valide anche in presenza di un solo rappresentante per ognuno dei settori
indicati, fatta salva la rappresentatività delle tre componenti coinvolte (sociale, sanitaria, del lavoro).
Strumenti di raccordo con gli Enti locali.
In analogia al livello regionale, che prevede due tavoli paralleli di confronto e concertazione a supporto della propria
azione di indirizzo e coordinamento, uno con le parti sociali ed uno con le province e gli enti locali, con funzioni
differenziate, al fine di favorire l’integrazione tra le risorse territoriali, la Provincia di Cuneo istituisce:
a)
un tavolo di consultazione permanente con gli Enti locali (Comuni e Comunità montane) coinvolti nella
gestione dei servizi per l’impiego, denominato Comitato provinciale al lavoro e formazione professionale,
con il fine di rendere effettiva sul territorio l’integrazione tra indirizzi e politiche del lavoro, servizi per il
lavoro e politiche della formazione.
Lo scopo è quello di coinvolgere gli Enti locali su un livello di consultazione sugli indirizzi programmatici
provinciali, favorendo la creazione di una rete territoriale tra i servizi interagenti a diverso titolo sul
mercato del lavoro locale (servizi sociali, servizi informativi ed orientativi, servizi a supporto dello
sviluppo locale, servizi per l’impiego).
Il Comitato è composto dai Rappresentati dei Comuni ex sede di Sezione circoscrizionale per l’impiego e
due Rappresentanti delle Comunità montane designati in sede di Consulta delle Comunità, presieduto dal
Presidente
dell’Amministrazione
provinciale
o
suo
delegato.
Il Comitato mutua i suoi compiti dal corrispondente organo previsto dall’art. 8 della L.R. 41/98 a livello
regionale, ossia esprime parere sui programmi e piani provinciali di politica del lavoro e della formazione,
sulla individuazione degli standard qualitativi dei servizi, e formula proposte alla Giunta provinciale, ai
Comuni e Comunità montane finalizzate allo sviluppo dell’integrazione fra politiche del lavoro, politiche
formative ed i servizi attivati sul territorio.
b) Un’Assemblea consultiva degli Enti locali facenti capo a ciascun Centro per l’impiego, convocata dalla
Provincia di norma una volta l’anno, attraverso la quale confrontare il piano annuale di politica del lavoro,
verificare l’attività dei servizi territoriali e raccogliere indicazioni in merito alla formulazione di indirizzi in
materia di lavoro e formazione professionale di competenza provinciale.
Responsabilità gestionale.
La Giunta provinciale, acquisiti i pareri della Commissione provinciale tripartita e del Comitato provinciale al
lavoro e formazione professionale, fornisce alla dirigenza di settore gli indirizzi programmatici per lo svolgimento e
l’organizzazione delle attività.
Il dirigente del settore competente ha la responsabilità gestionale dell’organizzazione dei servizi secondo gli
indirizzi definiti dalla Giunta provinciale.
Funzioni centrali.
Vengono gestite a livello centrale le funzioni di:
-
Organizzazione e coordinamento dei Centri per l’impiego: cura della logistica dei servizi territoriali,
dell’organizzazione delle nuove funzioni e governo della transizione dai vecchi ai nuovi adempimenti,
dei rapporti e delle convenzioni con gli Enti locali, del presidio della formazione degli operatori,
dell’integrazione operativa e progettuale tra Centri per l’impiego e le funzioni legate alla formazione
114
professionale (interventi di orientamento professionale, progettazione integrata, gestione delle azioni
connesse all’obbligo formativo, organizzazione dell’offerta formativa per gli apprendisti, ecc.).
-
Analisi del mercato del lavoro e programmazione delle iniziative di politica attiva del lavoro: gestione
del raccordo tra le analisi svolte sul mercato del lavoro provinciale dal settore (fabbisogni formativi e
professionali, osservatorio del mercato del lavoro, bacini di impiego per la nuova imprenditorialità) e la
programmazione delle attività territoriali di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di sostegno alla
creazione di impresa, delle iniziative di orientamento professionale e scolastico e delle iniziative di
politica attiva del lavoro attuate dalla rete dei servizi per l’impiego.
-
Gestione del collocamento mirato previsto dalla L.68/99: coordinamento dell’attuazione della legge n.
68/99 per il diritto al lavoro dei disabili, in particolare:
- gestione della quota obbligatoria del collocamento dei disabili e, temporaneamente, delle attività di
inserimento mirato dei disabili;
- promozione di azioni di sensibilizzazione delle imprese e delle istituzioni sul tema del diritto al
lavoro dei disabili;
- raccordo con il Comitato tecnico previsto dall’art. 6 comma 2 della legge 68/99 per i progetti di
inserimento mirato;
- gestione del coordinamento e promozione dei servizi di inserimento lavorativo presenti sul territorio
provinciale.
La progettazione e la gestione delle iniziative di inserimento mirato andranno trasferite con gradualità
presso i Centri per l’impiego, allo scopo di integrare i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro e di
orientamento svolte dai Centri per l’impiego a livello locale con le attività di inserimento lavorativo
sviluppate localmente dalle A.S.L., dai Consorzi socio-assistenziali e dalle Cooperative sociali,
mantenendo a livello centrale una funzione di impulso e di coordinamento generale.
-
Gestione amministrativa e contabile delle deleghe e attribuzioni provinciali in materia di lavoro e
formazione professionale.
-
Gestione del sistema informativo lavoro e del raccordo con le reti informatiche nazionali, regionali e
provinciali previste dalla normativa e dai relativi atti di indirizzo, integrazione con il sistema
informativo della formazione professionale, coordinamento informatico e informativo delle attività dei
servizi territoriali e della comunicazione esterna, il tutto nel rispetto dei criteri e degli indirizzi
regionali e nazionali in materia di lavoro e formazione professionale.
Dovranno essere previste forme di collegamento informatico con le società private di mediazione e
società di lavoro interinale per le comunicazioni obbligatorie previste dalla legge, con le associazioni
imprenditoriali ed i consulenti del lavoro per le comunicazioni di legge delle assunzioni avvenute e le
domande di servizio di preselezione, con le agenzie formative e le scuole dell’obbligo e superiori sul
territorio provinciale per le comunicazioni inerenti l’obbligo formativo.
-
Controllo di gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi.
Funzioni decentrate.
Ogni Centro per l’impiego è una struttura provinciale avente la finalità di erogare i servizi per il lavoro definiti
dall’art. 15 della L.R. 41/98 su un bacino territoriale definito.
La distribuzione dei bacini territoriali di competenza dei singoli Centri per l’impiego è stata regolata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 24-26752 del 1.03.1999; la deliberazione della Giunta provinciale n. 412 del
11.05.1999 definisce le sedi dei Centri per l’impiego presso i Comuni di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo.
Presso la sede del Centro per l’impiego sono disponibili tutti i servizi erogabili di cui al documento della
Commissione tecnica approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 432 del 18.05.1999, e precisamente:
- le funzioni strutturali di: Accoglienza e filtro, Informazione, Servizi tecnici per l’offerta di lavoro, Preselezione e
incontro domanda/offerta, Marketing e promozione, Consulenza ed informazione alle imprese, Servizi tecnici alla
domanda di lavoro;
- le funzioni complementari di: Informazione orientativa, Formazione orientativa, Consulenza orientativa, Sostegno
orientativo all’inserimento occupazionale.
Tali funzioni vengono specificate a livello operativo dal dirigente di settore e dalla funzione di coordinamento
provinciale dei Centri, sulla base degli standard dei servizi definiti a livello nazionale e regionale e dalle ipotesi
organizzative elaborate dalla Provincia.
115
A capo di ogni Centro per l’impiego è posto un responsabile, individuato dal dirigente di settore, raccordato
organicamente alle funzioni di coordinamento centrale del settore, con compiti di coordinamento operativo delle
risorse impegnate nella struttura ed organizzazione generale del Centro, mantenimento e sviluppo di partnership e
reti operative sul territorio di competenza, raccordo con le funzioni centrali.
Ogni singolo Centro per l’impiego agisce in un quadro unitario definito a livello provinciale, con una logica di
progressiva autonomia gestionale, in modo da poter adeguare l’offerta di servizi alle effettive esigenze locali e ai
singoli contesti territoriali.
Previo accordo con i Comuni interessati ed in un’ottica di integrazione con servizi già predisposti dagli stessi,
vengono mantenuti gli Sportelli territoriali presso i Comuni sede delle ex-SCICA accorpate nei bacini territoriali dei
Centri per l’impiego, e precisamente Borgo San Dalmazzo, Dronero, Bra, Savigliano, Ceva.
Ogni sportello territoriale è collegato funzionalmente con il proprio Centro per l’impiego, del quale costituisce
un’articolazione su una porzione di territorio. Le attività dello sportello decentrato sono poste sotto il coordinamento
del responsabile del Centro per l’impiego di appartenenza.
Il livello di servizio degli sportelli segue il modello dei Centri per l’impiego, con l’obiettivo di facilitare alle persone
in cerca di lavoro ed alle imprese l’accesso ai servizi strutturali per l’impiego di cui sopra.
I locali sede di Centro per l’impiego o di sportello territoriali dovranno, a norma di legge, essere forniti dai Comuni
presso cui è ubicata la sede del Centro o dello sportello. Dovranno possedere le caratteristiche di sicurezza ed
agibilità previste dalla legge, essere posizionati preferibilmente a piano strada, con assenza di barriere
architettoniche, posizionati in luoghi centrali, facili da raggiungere con i mezzi pubblici, adeguatamente segnalati.
In tali locali dovranno essere previsti spazi attrezzati dedicati alla libera consultazione di materiali, ai colloqui
individuali, all’espletamento delle pratiche, alle attività di back-office, alle riunioni ed agli incontri di gruppo,
all’attesa, alle attività di coordinamento, all’archivio. I posti di lavoro dovranno essere attrezzati di personal
computer in numero sufficiente allo svolgimento ottimale delle funzioni, collegati in rete locale ed in rete geografica
secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal sistema informativo lavoro di cui all’art. 11 del D. Lgs. 469/1997.
Ai fini della ripartizione delle spese dei locali adibiti a sede di Centro per l’impiego e sede di sportello territoriale
viene precisato che sono considerati locali del Centro per l’impiego sia la sede principale che la sede di sportello
territoriale, per cui le spese da ripartire tra i Comuni appartenenti al bacino territoriale del Centro per l’impiego sono
le une e le altre.
Possibilità di convenzione con altri soggetti.
Nello spirito del Decreto legislativo 469/1997 e della legge regionale 41/1998, seguendo le indicazioni della
Commissione provinciale tripartita e del costituendo Comitato provinciale al lavoro e formazione professionale,
alcune funzioni di pertinenza del Centro per l’impiego potranno essere gestite in convenzione con Enti locali
(Comuni e Comunità montane), favorendo l’integrazione, eventualmente anche logistica, dei servizi per l’impiego
con le iniziative di informazione, di politica attiva per il lavoro, di orientamento, di promozione dello sviluppo
locale realizzate da tali Enti. Apposite convenzioni potranno essere stipulate con i Consorzi socio-assistenziali e con
le A.S.L. per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
In collaborazione con le Agenzie formative operanti in provincia potranno essere promosse azioni di orientamento
professionale ed iniziative di inserimento lavorativo rivolte a persone soggette all’obbligo formativo, soggetti
disoccupati in cerca di lavoro, soggetti disabili.
Con l’apporto degli Enti bilaterali, delle Associazioni imprenditoriali e sindacali potranno essere favorite azioni di
ricollocazione dei lavoratori, di promozione di nuova imprenditorialità e di lavoro autonomo.
Si possono prevedere inoltre forme di diffusione capillare delle informazioni prodotte dal sistema dei servizi per
l’impiego provinciale in Punti informativi attrezzati presso Comuni, sedi sindacali e di associazioni imprenditoriali,
agenzie formative, scuole dell’obbligo e superiori, sedi universitarie decentrate, associazioni, patronati, centri di
incontro, ed altri luoghi, anche attraverso l’utilizzo di forme di comunicazione telematica, secondo i piani di
diffusione dell’informazione organizzati dal Settore lavoro e formazione professionale.
116
Tutte le citate forme di collaborazione dovranno avvenire dietro stipula di apposito accordo convenzionale redatto
sulla base di una convenzione quadro approvata dalla Giunta provinciale, nella quale si dovranno definire
puntualmente:
-
la distribuzione degli incarichi gestionali ed i corrispettivi impegni ed oneri,
-
le forme di partecipazione alle spese o di divisione delle spese comuni,
-
le modalità di promozione e sviluppo dell’accordo convenzionale,
-
le forme di riconoscibilità delle azioni realizzate dalle parti contraenti, garantendo la precisa
identificazione dei servizi come servizi del Centro per l’impiego della Provincia di Cuneo,
-
il mantenimento in ogni caso della responsabilità del servizio ed il coordinamento delle attività oggetto del
rapporto convenzionale in capo al responsabile del Centro per l’impiego, dipendente funzionalmente dalla
Provincia di Cuneo.
Formazione degli operatori.
Agli operatori dipendenti provinciali operanti nei Centri per l’impiego e nelle funzioni provinciali, provenienti dai
ruoli del Ministero del lavoro e previdenza sociale, viene assicurata la partecipazione alle iniziative formative
organizzate dalla Regione e dalla Provincia in merito alle nuove attività dei Centri per l’impiego. Alle attività
formative inerenti le funzioni dei Centri per l’impiego potranno partecipare inoltre gli operatori non dipendenti della
provincia di Cuneo coinvolti nelle convenzioni di cui sopra.
Risorse economiche.
La dotazione economica necessaria per la realizzazione dei servizi provinciali e territoriali per l’impiego proviene
da:
-
risorse proprie previste nel bilancio annuale di previsione della Provincia di Cuneo,
-
trasferimenti dello Stato e/o regionali per l’avvio delle attività dei Centri per l’impiego o lo svolgimento di
particolari funzioni,
-
finanziamenti europei da fondi strutturali o iniziative comunitarie espressamente dedicati ai Centri per
l’impiego o afferenti a particolari progetti ammessi al finanziamento,
-
eventuali risorse di terzi messe a disposizione del sistema provinciale dei servizi per l’impiego in modo
strutturale o mirate a particolari attività.
La gestione di tali risorse è affidata al Dirigente del settore e responsabile del centro di costo, che dispone
dell’utilizzo delle disponibilità assegnate con l’ausilio dei servizi provinciali di supporto.
117
118
DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181
Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),
che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori
sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di
appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al
controllo dell’effettiva situazione di disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che riserva
allo Stato l’esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di
collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure
di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro di cui all’articolo 3 e definiscono a tal fine le
condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di
incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive
della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a. "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti
all’obbligo scolastico;
b. "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la
diversa superiore età eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in conformità agli indirizzi dell’Unione europea;
c. "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività
di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
d. "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa,
siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi;
e. "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano
rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
f. "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell’inoccupato che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
g. "servizi competenti", i centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed
e) del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili con le
condizioni definite dalle predette lettere e possono altresì, al medesimo fine, essere individuati limiti
reddituali.
119
Art. 2
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), dev’essere comprovata dalla presentazione
dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo,
accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all’accertamento della condizione di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al
comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in
considerazione ai fini dell’assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo
eventualmente disposti, nonché dell’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettere
c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l’effettiva persistenza della condizione di
disoccupazione, provvedendo all’identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel
caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi
sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell’interessato circa l’effettivo svolgimento
dell’attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell’applicazione del presente comma i servizi
competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni
provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato
di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni
quindici, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si
computano come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all’emanazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono
modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in
coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di
semplificazione di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112- bis, e
successive modificazioni.
Art. 3
Indirizzi generali ai servizi per l’impiego ai fini
della prevenzione della disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l’inoccupazione di lunga durata,
sottopongono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti
interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai
sensi dell’articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione
professionale:
1. nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall’inizio dello
stato di disoccupazione;
2. nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall’inizio
dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali
previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall’inizio dello
stato di disoccupazione.
Art.. 4
Perdita dello stato di disoccupazione
120
1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da
parte dell’interessato degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al
colloquio di orientamento di cui all’articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in
entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a
quindici giorni. E’ fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda
da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera f), viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile
dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b, e c).
2. Comporta la perdita dell’anzianità dello stato di disoccupazione il rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore
almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri
dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell’anzianità qualora la
proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti
tripartite di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla
professionalità posseduta dall’interessato.
3. L’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio
competente comporta una sospensione dell’anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità
riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il
rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l’anzianità nello stato di disoccupazione
riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.
Art.5
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione continuano a
trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione,
ivi compresa la disciplina dell’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra
l’attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private
autorizzate all’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 2000
CIAMPI
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
121
122
SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL
COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.112-bis e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 gennaio 1935, n.112;
VISTA la legge 29 aprile 1949, n.264;
VISTA la legge 11 gennaio 1979, n.12;
VISTA la legge 28 febbraio 1987, n.56;
VISTA la legge 23 luglio 1991, n.223;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487;
VISTO il decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510;
VISTA la legge 28 novembre 1996, n.608;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403;
VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre
1999;
SENTITA la Conferenza unificata ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il parere del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 24 gennaio 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, del lavoro e della previdenza sociale, dell’interno e per le
politiche comunitarie;
EMANA
Il seguente regolamento:
1.
2.
TITOLO I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle Regioni ed alle Province in materia di
gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n.469, nell’esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento
e, allo scopo di garantire l’efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema Informativo
Lavoro (S.I.L.) in conformità all’articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469/97, le
disposizioni del presente regolamento disciplinano, le linee di carattere generale concernenti le
procedure per l’impiego dei lavoratori e per il collocamento e l’assunzione di particolari categorie
di lavoratori, anche se regolate da leggi speciali, ad eccezione di quelle in materia di
collocamento della gente di mare e di diritto al lavoro dei disabili.
I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del
presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
Amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno
definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di
123
3.
a.
b.
c.
d.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
"sede di lavoro" : l’ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue di norma
la prestazione di lavoro;
"sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo": l’ufficio presso il quale sono tenuti i
documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;
"servizi competenti": i centri per l’impiego o gli altri organi individuati dalle Regioni ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
"S.I.L." : il Sistema Informativo Lavoro.
Art. 3
(Tutela dei dati personali)
Al fine di promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al lavoro e l’accesso ad attività di
orientamento e formazione professionale nonché agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati
datori di lavoro - diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469 -, ad enti pubblici economici che siano interessati
all’assunzione, alle società di mediazione autorizzate, nonché agli enti previdenziali, ai centri di
formazione professionale ed alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti
presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando
le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
con l’esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuati
rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996.
Capo II
Servizi alle persone in cerca di lavoro
Art. 4
(Elenco anagrafico)
Le persone aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, e che, essendo in
cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro,
intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico
indipendentemente dal luogo della propria residenza. L’elenco anagrafico contiene i dati
anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all’eventuale domicilio, alla
composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all’eventuale appartenenza a
categorie protette ed allo stato occupazionale. L’inserimento nell’elenco anagrafico produce
esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
L’elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore
e, d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle
società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all’attività di mediazione tra
domanda ed offerta di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: a) il
contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell’elenco anagrafico essenziali al fine della
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, lettera d) e dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b) le modalità
di codifica di base delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell’elenco
anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed
internazionale.
L’elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l’impiego di tecnologie informatiche ed è
organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano
aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L..
I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell’elenco anagrafico mantengono l’iscrizione per tutta
la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
124
6.
1.
2.
3.
I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti
nell’elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono
l’inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e,
comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 5
(Scheda professionale)
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro per le pari opportunità nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del
modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell’elenco anagrafico, sono
inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del
lavoratore
La scheda professionale, di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente Servizio per
l’impiego e contiene, altresì, i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in
raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.
Al fine di favorire l’accesso ai servizi per l’impiego le Regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di
lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d’accesso alle banche dati del
S.I.L..
Capo III
Assunzione dei lavoratori
Art. 6
(Obblighi dei datori di lavoro in materia di collocamento)
1.
2.
3.
4.
All’atto dell’assunzione e prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i datori di lavoro privati e gli
enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta
contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso, nonché la comunicazione
di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n.152 recante "attuazione della direttiva 91/533/CEE
concernente l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro".
Entro cinque giorni lavorativi dalla data assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del
lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del
trattamento economico e normativo al servizio competente nel cui ambito territoriale e ubicata la
sede di lavoro. Tali comunicazioni obbligatorie nonché le comunicazioni obbligatorie all’INAIL
sono effettuate, in base ad un modello unificato modulato, adottato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro dieci giorni, al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa l’assunzione, la proroga e
la cessazione dei lavoratori temporanei. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale viene definito un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, comprese quelle
riguardanti i rapporti di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento a quelle relative ai
servizi per l’impiego, alle Direzioni provinciali del lavoro, all’INPS e all’INAIL. Tale comunicazione
è anche valida ai fini della denuncia istantanea di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 . Fino all’emanazione della nuova disciplina, il modello
unificato definito con decreto ministeriale 1 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
237 dell’8 ottobre 1999 assolve agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma.
Nei confronti dei lavoratori domestici, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono adempiuti tramite la
denuncia all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il
predetto Istituto è tenuto a darne comunicazione al servizio competente entro il mese successivo
alla presentazione della denuncia.
125
I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a
comunicare entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede
di lavoro le seguenti trasformazioni del rapporto di lavoro:
a) da tempo determinato a tempo indeterminato;
b)da tempo parziale a tempo pieno;
c) da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
d) da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
6. I datori di lavoro agricolo adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo,
mediante documenti tratti dal registro d’impresa di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Qualora previsto da apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei
datori di lavoro del settore agricolo con i servizi competenti, i datori di lavoro agricolo potranno
tuttavia effettuare un’unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate
nell’anno ovvero nel più breve periodo previsto dalle convenzioni medesime.
7. I datori di lavoro sono altresì tenuti a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro entro i
cinque giorni successivi. Nel caso di rapporti di lavoro di durata non superiore a dieci giorni
lavorativi le comunicazioni di assunzione e quelle di cessazione possono essere inviate
contestualmente entro il secondo giorno successivo a quello di cessazione.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai
commi 1,2,3,4,5,6 e 7, per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione
del personale dipendente del settore agricolo, ovvero dell’associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della
facoltà di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti della
medesima associazione sindacale che provvede alla tenuta dei documenti con personale in
possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell’articolo 5 della citata legge n. 12/79.
9. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 e 7 si applicano le sanzioni
amministrative rispettivamente previste per le violazioni degli stessi obblighi dall’art. 9 bis, comma
3, e dall’art. 9-quater, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.
10. Gli obblighi di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di assunzioni di dirigenti.
5.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
1.
2.
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7
(Norme abrogate)
Ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
l’articolo 6 della legge 10 gennaio 1935 n.112, e successive modificazioni e integrazioni,
limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all’atto
dell’assunzione del lavoratore e l’articolo 8 della stessa legge;
la legge 29 aprile 1949 n.264;
gli articoli 10,11,12,13,14 e 15 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive integrazioni e
modificazioni;
gli articoli 25, commi 1,2,3,4,5,6 e 7, e 28, della legge 23 luglio 1991, n.223;
i capi II e III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
l’art.9-bis, commi 1,2,4,5,7,11 e 12 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.
Art. 8
(Norme transitorie)
In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario ed in
quelle speciali, previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d’ufficio nell’elenco
anagrafico di cui all’articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
prevedono l’organizzazione dell’elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 dell’articolo 4.
Fino all’emanazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, del presente regolamento
restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.
126
INDICE
Presentazione
pag. 3
Introduzione
“
7
Capitolo 1
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA
“
9
Capitolo 2
MODELLI DI RIFERIMENTO IN ITALIA E IN EUROPA
“
13
Capitolo 3
LE IPOTESI ORGANIZZATIVE DELLA PROVINCIA DI CUNEO
“
19
“
25
“
26
“
29
“
“
29
32
“
“
“
33
33
36
“
39
3.1 Descrizione del processo standard con cui è stato pensato
il Servizio per i Lavoratori
3.2 Descrizione del processo standard con cui è stato pensato il
Servizio per i Datori di lavoro
Capitolo 4
IL MERCATO DI RIFERIMENTO
4.1 Gli attori del mercato del Lavoro
4.2 L’articolazione degli altri soggetti in gioco
4.3 Vantaggi e svantaggi competitivi dal punto di vista dell’attore
pubblico
4.4 Vantaggi competitivi e risorse disponibili
4.5 Svantaggi competitivi e vincoli con cui fare i conti
Capitolo 5
UNA PROPOSTA DI PIANO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI PER
L’IMPIEGO IN PROVINCIA DI CUNEO
5.1 Il disegno strutturale delle funzioni provinciali
“
5.2 La descrizione delle funzioni e dei Servizi dei Centri per l’Impiego “
39
50
Capitolo 6
VERSO UN SISTEMA LOCALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO:
IPOTESI APERTE
“
69
Capitolo 7
I PROSSIMI TRAGUARDI ORGANIZZATIVI
127
“
73
Capitolo 8
SPUNTI PER UNA STRATEGIA DI MARKETING
“
75
pag.
77
“
79
Decreto Legislativo n. 469/87
“
83
Legge Regionale 14.12.98 n. 41
“
91
Delibera della Giunta Provinciale n. 432 del 18.5.99
“
101
Delibera della Giunta Provinciale n. 363 del 27.4.2000
“
105
D.L. n. 181 del 21.4.2000
“
119
Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento
per il collocamento ordinario dei lavoratori
“
123
Sintesi delle schede tecniche di MISURA della Bozza del
Complemento di programmazione
“
127
BIBLIOGRAFIA
APPENDICE
Schede su esempi di prassi innovative di servizi per il lavoro in Europa
ALLEGATI
128