Capitolato trasporto disabili - Comune di San Giovanni in Fiore

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Capitolato trasporto disabili - Comune di San Giovanni in Fiore
Comune di San Giovanni in Fiore
87055 – Provincia di Cosenza
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Servizio 5: Pubblica istruzione, cultura,
servizi sociali, sport-turismo-spettacolo
tel.0984/990247 fax 0984/975698
E-Mail culturasgfiore @asmepec.it
CAPITOLATO D’APPALTO
Servizio trasporto ed accompagnamento scolastico alunni disabili
Comune di San Giovanni in Fiore
Trasporto disabili- Capitolato d’Appalto
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio trasporto scolastico ed
accompagnamento in favore di alunni portatori di handicap, residenti nel Comune di San
Giovanni in Fiore.
La ditta/società aggiudicataria dell’appalto si impegna, mediante propri automezzi e personale
qualificato (autista ed accompagnatore), ad effettuare il servizio di trasporto per gli utenti
segnalati dal servizio sociale comunale presso la scuola frequentata da ciascun disabile
muovendo dalla propria abitazione e relativo ritorno.
L’appalto è comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali, esclusa iva, connessi all’erogazione
del servizio: personale, benzina, manutenzione e usura automezzi
Il valore dell’appalto è determinato sulla base dell’importo mensile posto a base di gara in €
2.495,00 Iva esclusa per il trasporto ed accompagnamento di n.16 alunni disabili.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI
Il servizio dovrà essere effettuato mediante idonei automezzi “con numero di posti superiori ad
otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri con
ridotta capacità motoria ancorché non deambulanti”, aventi le caratteristiche di cui al Decreto
Ministeriale 18 luglio 1991, che garantiscano un adeguato confort, muniti di cinture di sicurezza
a doppia bretella e cinta centrale per persone disabili,sedili singoli aventi poggiatesta e braccioli
mobili.
Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede il trasporto e l’accompagnamento degli alunni/studenti disabili presso le
strutture scolastiche site nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore. Il trasporto va
effettuato in tutti giorni scolastici dal domicilio dell’utente alla struttura scolastica e viceversa,
nel rispetto degli orari d’inizio e termine delle lezioni e delle modalità indicate.
Il servizio può essere eseguito in turni, comunque nel rispetto degli orari, oppure in base ad
esigenze individuali, avvalendosi di personale qualificato all’accompagnamento e in possesso
della licenza di scuola secondaria di 1° grado.
L’indicazione del numero di utenti e le destinazioni scolastiche verranno fornite dall’ufficio
servizi sociali.
Ogni modifica, interruzione o sospensione del servizio dovrà essere sempre autorizzata
dall’ufficio competente con segnalazione telefonica e successiva conferma scritta.
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale interrompere o sospendere il servizio di trasporto
qualora non se ne ravvisasse più la necessità, senza che la ditta/società aggiudicataria abbia nulla
a pretendere.
Art. 4 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA
1. La ditta/società aggiudicataria si assume l'obbligo della gestione totale del servizio di
trasporto per l’anno scolastico 2013-2014, nel periodo settembre 2013/ giugno 2014.
2. La ditta/società è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare
a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa
nell’assolvimento dei medesimi. L’aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune
sia verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del
contegno dei dipendenti e/o incaricati o degli eventuali danni che dal personale potessero
derivare al Comune o a terzi.
3. La ditta/società si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme
in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994.
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4. Fornisce al personale gli automezzi e/o attrezzature necessari alla realizzazione del servizio.
5. La ditta/società deve essere in grado di assicurare il servizio di trasporto anche
nell’eventualità che il mezzo usato sia fuori uso per guasti meccanici.
6. Di essere presente con una sede operativa nel comune di San Giovanni in Fiore, oppure, in
caso contrario, di impegnarsi all’apertura di una sede, in caso di aggiudicazione.
7. Di essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e di rispettare tutte le altre norme
vigenti in materia.
8. Di essere inoltre in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.
9. Di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse.
10. L’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette
circostanze e che tali situazioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio.
11. Nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale e per delitti finanziari.
12. Nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un grave errore.
13. Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio per il servizio di
autonoleggio per conto terzi o similare a quello oggetto della gara e munite di attestato di
idoneità professionale ai sensi del Decreto Ministeriale n. 448/1991.
14. Di essere in possesso di licenza di noleggio da rimessa con conducente relativa ad un mezzo
con capacità di trasporto di almeno 7 utenti più conducente e accompagnatore da utilizzare per
il servizio e con le caratteristiche previste per il trasporto dei disabili di cui al Decreto
Ministeriale 18 luglio 1991, concernente il trasporto di passeggeri a ridotta capacità motoria.
Art.5 – RAPPORTI CON IL COMUNE, VIGILANZA E CONTROLLI
La ditta/società individua e comunica all'Amministrazione comunale un responsabile del servizio
quale referente. La ditta/società dovrà garantire la reperibilità del referente del servizio dalle ore
8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.
Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e
preciso di quanto programmato, nonché al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei
confronti degli operatori della ditta/società.
Art.6 – DIVIETO DI CESSIONE
E’ vietata ogni forma di cessione o subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto del presente
appalto.
Art. 7 – PAGAMENTI
La ditta/società dovrà presentare regolare fattura relativamente ai servizi di trasporto effettuati.
Saranno pertanto riconosciuti e pagati solo ed esclusivamente i servizi di trasporto effettivamente
svolti.
Le fatture saranno liquidate e pagate entro 60 giorni dal ricevimento, previo il visto del
responsabile del servizio che attesta il controllo di conformità, regolarità e corrispondenza dei
servizi prestati.
Eventuali contestazioni scritte interrompono i termini di pagamento.
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Art.8 – IRREGOLARITA’ DEI SERVIZI – PENALITA’
La ditta/società nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ha l'obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future, emanate
dall'Amministrazione comunale.
Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero víoli comunque le disposizioni del presente
capitolato, la ditta è tenuta al pagamento di una penalità secondo la gravità dell'inadempienza o
della recidività, e comunque nei seguenti casi:
a) € 100,00 - per ogni giorno di mancato servizio;
b) € 50,00 - per ogni trasporto non effettuato con le modalità richieste.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta
dell'inadempienza, alla quale la ditta/società avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni
entro il termine fissato dall’Amministrazione comunale; decorso tale termine l'Amministrazione
emette atto di accertamento pari all'importo della penalità determinata.
In caso di recidiva l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione
del contratto.
Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E' facoltà del Comune di San Giovanni in Fiore risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi:
1. inadempienza contrattuale;
2. interruzione del servizio senza giusta causa;
3. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti nel presente
capitolato;
4. concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi;
5. applicazione di tre penalità nel corso di un anno.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo la ditta/società
incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo
risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono
verificarsi di conseguenza.
Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il Comune si riserva di risolvere
il contratto per mancanza di utenti o per motivazioni di pubblico interesse, senza alcun
indennizzo alla ditta/società.
Art. 10 – CAUZIONE
L’aggiudicataria dovrà prestare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva.
Infatti, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato,
all'impresa aggiudicataria sarà richiesta, a termini di legge, una cauzione pari al 10%
dell'importo contrattuale. Detto deposito potrà essere costituito in contanti (mediante assegno
circolare da versare presso la tesoreria comunale) o in titoli del debito pubblico o mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie
assicurative autorizzate.
Il deposito cauzionale dovrà essere depositato prima della stipulazione del contratto.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione a tutela dell’interesse dell’Ente, nel
caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico
dell’aggiudicataria; l’aggiudicataria resta altresì obbligata a reintegrare la cauzione di cui il
Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
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La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell’appalto, fino al completo
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Art. 11 – ASSICURAZIONI
La ditta/società appaltatrice solleva e garantisce il Comune da qualsiasi pretesa, azione o
molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi infortuni e
causa morte, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento. Ai fini della sicurezza reciproca e
per la tutela dei danni eventualmente arrecati, la ditta/società appaltatrice si impegna a stipulare:
a) una polizza RCT – responsabilità civile verso terzi e utenti trasportati;
b) una polizza RCO – responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.
Una copia di ciascuna polizza dovrà essere presentata all’Ente appaltante su richiesta.
Qualsiasi onere derivante da tale obbligo è da intendersi già compreso nel corrispettivo
dell’appalto.
Eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’esecuzione del servizio ed occorsi all’utenza
dovranno essere tempestivamente comunicati all’ufficio comunale preposto.
Art. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La ditta/società aggiudicataria, entro i termini indicati, dovrà sottoscrivere il contratto,
provvedendo preventivamente al versamento delle relative spese, alla consegna del deposito
cauzionale.
Sono a carico dell'aggiudicataria, oltre alle spese contrattuali, le eventuali spese conseguenti allo
svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti
dall’appalto, a meno che sia diversamente disposto da norme legislative.
Art. 13 – CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente capitolato, del
contratto e nella corretta esecuzione del servizio sarà devoluta ad una Commissione arbitrale
composta da tre arbitri di cui due nominati dalle parti ed uno, con funzioni di presidente, di
comune accordo. In mancanza di accordo la competenza è del Foro di Cosenza.
Il termine per la presentazione del ricorso al T.A.R. per la Cal abria è di 60 giorni decorrenti
dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato oppure se ne è avuta conoscenza.
Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto dei principi e
delle disposizioni di cui alla suddetta normativa, a piena tutela dei diritti dei soggetti e della loro
riservatezza.
Gli operatori impiegati nei servizi e la ditta/società aggiudicataria garantiscono la riservatezza
delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell’appalto.
Art. 15 – NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato d’appalto e nel bando di gara,
si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore sugli appalti pubblici, nonché
ai regolamenti comunali ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza e
requisiti tecnici di quanto oggetto del presente appalto.
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