Il rumore e la finestra

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Il rumore e la finestra
116 Legge/Acustica: il ruolo del serramento
Il rumore e la finestra
Tra i motivi di contestazione uno dei più recenti ma, date le cifre potenzialmente in gioco, foriero di
gravi conseguenze per i soggetti eventualmente soccombenti, risulta essere il non rispetto delle disposizioni relative alle prestazioni acustiche degli edifici per quanto riguarda sia la trasmissione di
rumori all’interno dell’involucro edilizio sia il potere fono isolante della facciata/by Samuele Broglio
Con il crescere della cultura dell’abitare (e, a mio avviso, anche con il
decrescere della liquidità disponibile) si assiste ad una sempre maggiore attenzione da parte della clientela finale nei confronti degli aspetti prestazionali degli edifici, cosa questa che se da un lato dovrebbe portare
nel tempo ad un apprezzabile e positivo incremento nella qualità delle
abitazioni sicuramente nell’immediato sta generando un aumento esponenziale dei contenziosi tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella filiera
edilizia (acquirenti finali, tecnici, costruttori edili e fabbricanti di componenti). Tralasciando per ovvie ragioni di spazio la disputa filosofica tesa
a definire se tale proliferare di contestazioni sia da attribuire ad un sano
progresso culturale o di contro se derivi da una malsana volontà di non
pagare il dovuto è evidente che stante la situazione attuale un imprenditore del nostro settore non può più limitarsi a produrre oggetti intrinsecamente validi ma deve giocoforza conoscere, seppur a grandi linee,
anche il quadro normativo che regola inizialmente il processo progettuale di scelta del serramento e successivamente, se ve ne fosse bisogno,
quello di controllo della conformità dello stesso.
Tra i motivi di contestazione uno dei più recenti ma, date le cifre potenzialmente in gioco, foriero di gravi conseguenze per i soggetti eventualmente soccombenti, risulta essere il non rispetto delle disposizioni
relative alle prestazioni acustiche degli edifici per quanto riguarda sia la
trasmissione di rumori all’interno dell’involucro edilizio sia il potere fono
isolante della facciata.
Sullo specifico argomento, per il nostro settore di enorme importanza,
all’interno del sito “Guidafinestra” è apparsa, il 20 gennaio, notizia del
fatto che un serramentista di Trento sia stato condannato, congiuntamente al costruttore edile, a rifondere al cliente finale i danni derivanti dalla indifferibile necessità di rendere conforme un’unità immobiliare
avente una facciata chiaramente molto al di sotto dei valori stabiliti dalla
legislazione vigente. Tale decisione, a fronte di una perizia nella quale si
imputava buona parte del mancato isolamento acustico ai serramenti,
è chiaramente derivata dal fatto che il giudice ha applicato il seguente
semplice sillogismo:
1. ai sensi della legislazione vigente le facciate degli edifici debbono garantire un valore minimo di isolamento di facciata,
2. la facciata in esame non lo garantisce,
3. a seguito di analisi acustica è emerso il fatto che i serramenti presentano valori acustici troppo bassi per permettere alla facciata di raggiungere l’isolamento prescritto,
4. ergo per quanto il costruttore edile non possa venire esonerato da re-
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sponsabilità in quanto esecutore dell’opera nella sua totalità le stesse dovranno venire condivise dal produttore degli elementi (in questo
caso i serramenti) rivelatisi inadeguati.
Per quanto tale sequenza logica possa sembrare inconfutabile ritengo
che essa non risponda appieno al quadro legislativo - normativo attualmente vigente nel nostro Paese (naturalmente fatte salve maggiori e più
ampie considerazioni esprimibili solo dopo aver eventualmente letto sia
la sentenza nella sua totalità sia, cosa ancor più importante, la relazione peritale redatta dal CTU) e qui mi riprometto di spiegarne le ragioni.
Anzitutto, scusandomi per l’inevitabile “pesantezza” dell’argomento purtroppo ineludibile, è necessario partire da un’analisi, seppur sommaria
e limitata alle norme più strettamente d’interesse del serramentista, del
succitato quadro composto dalla legislazione vigente e dalle norme tecniche di settore. Esso si articola in:
• Legge Quadro sull’inquinamento acustico n.447/95,
• Dpcm 5/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici,
• Varie leggi e regolamenti regionali varati,
• Norma UNI 11173 - criteri di scelta dei serramenti in base alle prestazioni,
• Norma UNI TR 11175 - guida alle norme serie 12354 (norme sull’acustica in edilizia),
• Norma UNI 10818 - relativa alle responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nel processo di definizione/produzione/posa di una partita di serramenti,
• Norma UNI EN 14351-1- marcatura CE, citata per completezza.
Nota: dal precedente elenco e dalla successiva breve trattazione sono
state volutamente omesse sia le norme della serie UNI EN 12354 relative alla valutazione dell’isolamento acustico a partire dalle prestazioni dei
prodotti, sia quelle della serie UNI EN ISO 10140 relative alle misurazioni
in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di parti di componenti di
edificio sia quelle serie UNI EN ISO 717 relative alla valutazione dell’isolamento acustico degli edifici sia per finire quelle della serie UNI EN ISO
140 relative alla misurazioni in opera; tali norme per quanto importanti
sono destinate principalmente a progettisti, laboratori di certificazione e
collaudatori, e quindi personalmente, per quanto possa essere utile conoscerne l’esistenza, non ritengo debbano venire inserite in un articolo
destinato ai serramentisti.
Nello specifico i documenti legislativi e normativi di cui sopra trattano di.
Legge 447/95: la legge in questione stabilisce i principi fondamentali
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per la tutela dall’inquinamento acustico dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo; nell’art.3
comma 1 lettera e) si stabilisce che con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengano fissati i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti . La stessa legge
all’art. 2 commi 6,7 ed 8 prevede la figura del
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tecnico competente in acustica, implicitamente riconoscendo la complessità della materia e
quindi demandando l’attività ad essa correlata a soggetti professionali
specificamente formati ed abilitati.
Dpcm 5/12/1997: nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
vengono fissati i requisiti acustici passivi degli edifici identificati in rumore
prodotto da impianti tecnologici a funzionamento continuo o discontinuo, valore di isolamento apparente delle partizioni interne, trasmissione
di rumore da calpestio e (quello che ad oggi più interessa a noi serramentisti), isolamento acustico standardizzato di facciata (definito come
D2m,n,t,w, espresso in decibel). Nel Dpcm 5/12/97 per le caratteristiche
di cui sopra vengono individuati valori differenti a seconda della destinazione d’uso degli edifici; per quanto riguarda il D2m.,n,t,w essi partono
dai 40dB richiesti alle civili abitazioni per giungere ai 48dB richiesti agli
edifici scolastici. Degno di nota è il fatto che nonostante l’art.3 comma 1
lettera e) prevedesse oltre alla determinazione dei requisiti acustici degli
edifici nella loro totalità anche quella dei loro componenti il Dpcm in merito all’isolamento della facciata si è limitato a definire il valore complessivo senza fissare limiti per i singoli elementi costituenti (p.ex i serramenti).
Leggi regionali in materia di acustica: in Italia si trovano svariate leggi regionali le quali, nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni,
fissano regole in materia di acustica degli edifici. Alcune di tali leggi a mio
avviso non sono del tutto condivisibili dal punto di vista tecnico operativo
(p.ex la legge regionale della Regione Lombardia prevede il rispetto dei
valori di cui a Dpcm 5/12/97 anche in caso di ristrutturazioni; in pratica
però, a differenza della riqualificazione energetica, il risanamento acustico dell’esistente in molti casi risulta impossibile a meno di non effettuare
sostanzialmente un’opera di demolizione e ricostruzione del fabbricato)
ma comunque la problematica, come spiegherò più avanti, a mio avviso
riguarda più i progettisti che non i serramentisti.
Norma UNI 11173: tale norma (non obbligatoria ma assumibile a regola dell’arte) definisce i criteri di selezione dei serramenti in base alle
prestazioni indicando valori minimi a seconda di alcune caratteristiche
dell’edificio (altezza da terra, localizzazione, situazione della zona circostante); per quanto la 11173 contenga lunghi ed esaustivi paragrafi relativi a caratteristiche quali tenuta all’acqua o permeabilità all’aria la parte relativa all’acustica è praticamente vuota e riporta solo una norma di
classificazione UNI ormai ritirata da tempo; in ogni caso in nessun punto
della UNI 11173 si trova il riferimento ad un valore minimo di Rw (si badi bene Rw non D2m,n,t,w;in quanto quest’ultima grandezza non può
venire riferita ai serramenti ma è propria delle facciate nel loro insieme)
attribuibile ai serramenti.
Norma UNI TR 11175: tale norma è in pratica una guida all’applicazione delle normative per la valutazione dell’acustica in un edificio. In tale norma nell’Appendice B è contenuta una tabella che permette, con
forte approssimazione ma in via cautelativa, di definire il valore di Rw di
un serramento basandosi solo sulla sua descrizione capitolare; ciò permetterebbe ad un progettista di valutare in forma previsionale il valore di
D2m,n,t,w anche qualora il serramentista non dichiari il valore di Rw dei
propri serramenti oppure addirittura senza aver ancora scelto il serramentista e/o il modello di serramento. È qui opportuno far notare che il
calcolo acustico di una facciata deve venire eseguito impiegando le apposite norme, che tale calcolo è abbastanza complesso (non per niente la legge 447/95 istituisce la figura di tecnico competente in acustica)
e che in esso rientrano una molteplicità di fattori che possono essere a
I valori previsti dal DPCM 5-12-97“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
CATEGORIE
R’w
D2m,nT,w
L’n,w
L’ASmax
L’A,eq
A Edifici adibiti a residenza
50
40
63
35
35
B Edifici adibiti ad uffici
50
42
55
35
35
C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, ecc.
50
40
63
35
35
D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, ecc.
55
45
58
35
25
E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
50
48
58
35
25
F Edifici adibiti ad attività ricreative e culto
50
42
55
35
35
G Edifici adibiti ad attività commerciali
50
42
55
35
35
Note:
R’w = Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra diverse unità abitative
D2m,nT,w = Isolamento acustico di facciata dell’edificio
L’n,w = Livello di pressione sonora da calpestio dei solai di separazione tra diverse unità abitative
L’ASmax = Livello di pressione sonora di impianti e servizi a funzionamento discontinuo
L’Aeq = Livello di pressione sonora di impianti e servizi a funzionamento continuo
NUOVAFINESTRA 402
118 Legge
Appartamento rumoroso?
Giudice condanna impresario e serramentista
E’ una sentenza che farà letteralmente molto ...rumore quella del
giudice Giuliana Segna
del Tribunale di Trento
che ha riconosciuto il
risarcimento dei danni
per rumori molesti a una signora trentina. Così impresa di costruzione e serramentista dovranno pagare 24 000 euro per non
aver rispettato le normative nazionali e locali in merito ai requisiti
acustici in edilizia. In particolare non sono stati rispettati il DPCM
5.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che rappresenta la normativa nazionale in materia di acustica
in edilizia e la Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10, della
Provincia Autonoma di Trento.
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conoscenza solo del tecnico incaricato.
Norma UNI 10818: tale norma, erroneamente intitolata “Finestre porte e
schermi-Linee guida per la posa in opera” in realtà serve a ripartire le responsabilità derivanti dal processo di definizione/produzione/installazione
di una partita di serramenti tra i soggetti in essa coinvolti. In essa si legge
che “Al progettista competono i seguenti ambiti operativi e responsabilità……- la scelta del tipo di infisso…..in accordo con le realtà produttive
- l’individuazione dei livelli prestazionali”. Da ciò deriva chiaramente che
il compito di definire le prestazioni da richiedere all’infisso (qualora non
siano fissate per legge come per esempio nel caso della trasmittanza
termica) è in capo totalmente ed unicamente al progettista e che a nessun altro soggetto è richiesto e/o permesso intromettersi in questo ruolo.
7. norma UNI EN 14351-1: è una norma da noi ben conosciuta in
quanto ci dobbiamo convivere ormai da molti anni e quindi mi pare che
nulla vi sia da dire su di essa che non sia già stato detto in abbondanza.
È opportuno però ricordare che nell’Allegato ZA è chiaramente stabilito che “Il requisito relativo ad una certa caratteristica non è applicabile
negli Stati membri nei quali non sussistono requisiti di regolamentazione per tale caratteristica per l’impiego previsto del prodotto. In questo
caso i fabbricanti che immettono i propri prodotti sul mercato di questi
stati membri non sono obbligati né a determinare né a dichiarare le prestazioni dei loro prodotti in relazione a questa caratteristica e può essere utilizzata l’opzione “Nessuna Caratteristica Determinata”…..”. Ciò in
buona sostanza significa che se in uno Stato nessuna legge e/o nessuna norma obbligatoria richiedono esplicitamente la dichiarazione di una
caratteristica e/o non ne fissano il valore di soglia, per tale caratteristica si potrà evitare sia la dichiarazione sia la determinazione; visto che in
Italia né le leggi acustiche (per esempio il Dpcm 5/12/97) né le norme
specifiche (per esempio UNI 11173, ancorché facoltativa in quanto non
richiamata in nessun documento legislativo) fanno menzione del valore
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di Rw il serramentista in assenza di precise richieste capitolari non ha
obblighi né in rapporto alla dichiarazione né relativi al raggiungimento di
un valore di prestazione acustica dei suoi prodotti.
A fronte di quanto sopra è quindi evidente che, in assenza leggi che formulino precise richieste relative al valore di Rw dei serramenti, diviene
fondamentale il ruolo del progettista il quale deve obbligatoriamente definire il valore di isolamento acustico dei singoli elementi costituenti una
facciata (serramenti, strutture murarie, eventuali prese d’aria, eventuali
cassonetti o altro) derivandoli dal valore richiesto per legge al complesso
finito. A questo punto quindi diviene fondamentale per il serramentista la
lettura del capitolato, ed a seconda di quanto in esso scritto si potranno
a mio avviso verificare sostanzialmente tre possibili alternative:
• Capitolato privo di indicazioni sui requisiti acustici: in questo caso nulla viene chiesto al serramentista dal soggetto preposto e quindi
nulla egli sarà tenuto a dare. Sia che in capitolato siano stati descritti
i serramenti richiesti sia che tale descrizione manchi il serramentista
è responsabile solo ed unicamente di produrre manufatti ben eseguiti
e di installarli correttamente; personalmente però in caso manchi una
descrizione capitolare del serramento consiglierei al serramentista di
produrne una allegata al preventivo e di farla firmare per accettazione così che, in caso di future controversie, si possa sostenere di aver
correttamente informato la committenza ed il tecnico sulle caratteristiche del prodotto.
• Capitolato con indicazioni di un valore di Rw: il valore di Rw quantifica la prestazione del serramento all’uscita dalla ditta senza tenere
conto delle eventuali variazioni derivanti dalle operazioni di posa in
opera e/o da interrelazioni con i componenti dell’edificio. È la richiesta
più corretta e quindi vi si dovrà rispondere con la massima precisione;
è il caso di ricordare che per richieste di prestazioni superiori ai 38dB
il valore potrà venire dichiarato solo a fronte di una prova fisica in laboratorio (diretta o in cascading) mentre valori inferiori potranno venire
autodeterminati con sistema tabellare nel rispetto di quanto stabilito
dall’Allegato B della UNI EN 14351-1
• Capitolato con indicazioni di un valore di R’w: il valore di R’w
quantifica il potere fonoisolante apparente del serramento installato in
opera; in capitolato tale richiesta potrà venire esplicitata utilizzando l’acronimo di cui sopra oppure più probabilmente con frasi del tipo “valore acustico al posato”, “valore acustico in opera” ecc… Tale richiesta è
da considerare con attenzione e, a mio avviso, da ritenere fondamentalmente scorretta in quanto non è possibile che il serramentista valuti
correttamente le potenziali interazioni tra il suo serramento e le strutture di contorno; personalmente mi sentirei di consigliare i serramentisti
di rinunciare alla commessa qualora il progettista e/o la committenza
si rifiutassero di modificare la richiesta acconsentendo ad avere il valore di Rw e non quello di R’w
A fronte di capitolati privi di indicazioni e/o prescrizioni in merito all’acustica dei serramenti da lui forniti (ossia ad oggi la stragrande maggioranza
dei capitolati presenti sul mercato) un serramentista:
1. non è tenuto ad effettuare un’opera di progettazione acustica in sostituzione del tecnico a ciò preposto, ancorché limitata ai soli prodotti
da lui forniti
2. è tenuto a non intromettersi in attività per le quali risulta privo della
specifica formazione e/o abilitazione, attività che per legge sono di
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ACUSTICA. TRE REGOLE CHIAVE PER IL SERRAMENTISTA:
- non è tenuto ad effettuare la progettazione acustica che è a cura del tecnico preposto;
- è tenuto a non intromettersi in attività per le quali risulta privo della specifica abilitazione;
- non può essere considerato responsabile delle mancanze commesse da terzi nell’esercizio delle loro funzioni
esclusiva competenza dei soggetti ad esse preposti
3. non può essere considerato responsabile delle mancanze commesse da terzi nell’esercizio delle loro funzioni in quanto oltretutto non
potrebbe in alcun modo essere a conoscenza né avrebbe titolo
per conoscere tutti gli elementi necessari per procedere ad una valutazione autonoma dei valori acustici da attribuire agli elementi della
facciata (serramenti compresi)
Allora perché la sentenza del tribunale di Trento ha condannato contestualmente sia il costruttore edile sia il serramentista lasciando indenne
colui che, in base ai ragionamenti di cui sopra, avrebbe dovuto essere
il principale responsabile? Non conoscendo in toto gli atti di causa ma
essendo solo stato informato della decisione finale posso unicamente
avanzare ipotesi. Anzitutto è il caso di tenere presente che il Giudice di
acustica nulla capisce essendo un puro tecnico del diritto e che quindi
con ogni evidenza avrà giudicato basandosi su di una perizia tecnica redatta da un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) da lui nominato. In questa perizia con ogni probabilità il Giudice avrà rinvenuto elementi tali da
giustificare la sua sentenza e quindi è possibile che.
• Durante le operazioni peritali il CTU abbia rinvenuto precise prescrizioni
capitolari nelle quali il progettista a suo tempo avesse definito le prestazioni acustiche, prestazioni più o meno volontariamente non rispettate
né dal costruttore edile all’atto dell’ordine nè dal serramentista all’atto
della produzione, oppure che
• durante le stesse operazioni il CTU abbia constatato che le strutture
murarie fossero pesantemente insufficienti e che i serramenti fossero
di tal mala fattura e talmente male installati da vanificare ogni possibile
cura di soggetti terzi (in questo caso però mancherebbe inspiegabilmente ogni responsabilizzazione del Direttore Lavori, il quale deve vigilare sulla corretta esecuzione delle opere) oppure anche che
• il CTU abbia effettuato il suo lavoro solo a metà, limitandosi a verificare
la struttura dal punto di vista tecnico ma omettendo ogni analisi relativa alla ripartizione delle responsabilità
In ogni caso la sentenza è ormai quella che è e quindi i due soggetti
condannati dovranno, in accordo con i loro legali, decidere se pagare
quanto stabilito dal Giudice oppure se ricorrere ai superiori gradi di giudizio al fine di tentare una riforma della sentenza. In base alle mie conoscenze in campo legale però qualora a suo tempo non si siano avanzate osservazioni in merito alla perizia redatta dal CTU miranti ad ottenere
una corretta analisi delle responsabilità (osservazioni magari rigettate dal
CTU) e in caso l’elaborato del consulente d’ufficio si presentasse valido
ed indiscutibile sarà ben difficile ottenere una modifica di quanto disposto dal Giudice.
Quindi tutto qui in merito all’acustica? In sostanza sì, a parte una doverosa osservazione di tipo tecnico della quale a prescindere da ogni tipo
di considerazione legal-giudiziaria,
i serramentisti che già non lo sappiano debbono secondo me venire
messi a conoscenza. In ogni caso si dovrà essere ben consci del fatto
che a fronte di una struttura muraria di normale prestazione acustica il
valore di 40dB richiesto dal Dpcm 5/12/97 per gli edifici di civile abitazione ben difficilmente potrà venire raggiunto qualora si installino serramenti con un Rw inferiore ai 37dB e parimenti si dovrà tenere sempre
presente che tale valore di Rw non potrà facilmente venire raggiunto da
un serramento dotato di un normale vetrocamera a lastre singole; infatti
un vetro 4/16/4 ha un Rw di 30 dB cosa che, in base alla tabella B della UNI EN 14351-1, comporta un valore acustico finale del serramento
pari a non più di 33dB, quindi quasi certamente insufficiente a far sì che
la facciata rispetti le vigenti diposizioni di legge. Logicamente le cose si
complicheranno ulteriormente qualora si tratti di edifici non residenziali in
quanto un ufficio (valore di facciata richiesto 42dB) un ospedale (valore
di facciata 45dB) oppure una scuola (valore 48dB) pretenderanno soluzioni acustiche sempre più raffinate e naturalmente sempre più costose.
A questo punto si dovrà valutare cosa fare qualora, soprattutto in caso
di un edificio nuovo e quindi sicuramente soggetto a Dpcm 5/12/97, ci
si trovi a dover operare in presenza di un capitolato lacunoso e/o errato.
In questo caso si aprono due alternative:
1. pur sapendo tacere ed adeguarsi al capitolato, tenendo presente il rischio di venire chiamati in causa e quindi essere costretti a difendersi;
personalmente sconsiglio a priori la via della manleva (comunicazione
del committente che libera il fornitore dalle responsabilità) in quanto
in simili circostanze è molto probabile che il Giudice non solo non discolpi il serramentista in possesso di tale documento ma al contrario lo consideri più responsabile rispetto ad un soggetto disinformato
e quindi lo condanni con maggiore durezza (secondo il Codice Civile un soggetto a conoscenza del fatto che eseguendo un manufatto
secondo prescrizioni errate lo stesso non sarà idoneo all’uso è tenuto
a rifiutarsi di eseguirlo),
2. sapendo comunicare le proprie conoscenze al professionista evidentemente disinformato, trasformandosi così da semplice fornitore in
suo consulente tecnico specializzato; in questo caso però si dovrà
essere disposti a rischiare di perdere svariate commesse in quanto
da un lato si diverrà immediatamente più costosi rispetto alla concorrenza e dall’altro, a fronte di una controparte che pretenda comunque una realizzazione conforme al capitolato errato, si sarà costretti
a rinunciare al lavoro.
Cosa fare nei singoli casi sarà come sempre scelta non delegabile
dell’imprenditore, quindi qui evito di esprimere qualsiasi forma di commento personale. Ciò che conta, a mio avviso, è essere pienamente informati dei rischi, delle responsabilità, dei propri diritti e delle potenziali
conseguenze così da poter scegliere in piena consapevolezza la strategia considerata più idonea.
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