C O M U N E D I L E N D I N A R A PROVINCIA DI ROVIGO

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C O M U N E D I L E N D I N A R A PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI LENDINARA
PROVINCIA DI ROVIGO
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER IL NOLEGGIO DI SISTEMI DI
RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA (art. 142 )
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Premesso che il fine dell’appalto è l’implementazione di un sistema di prevenzione e sicurezza stradale
mediante utilizzo di n. 3 apparecchiature in postazione fissa per il rilevamento elettronico in un solo
senso di marcia, delle infrazioni all’articolo 142 C.d.S. (velocità) in ossequio all’art. 4 della legge
168/2002, l’appalto ha per oggetto il noleggio in opera di sistemi di rilevamento automatico della
velocità da postazione fissa delle infrazioni all’art. 142 (limiti di velocità) del Codice della Strada.
Sono incluse la posa in opera, le prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e la verifica
periodica delle apparecchiature. Per tutte le postazioni le apparecchiature necessarie dovranno essere
debitamente omologate e provviste all’atto dell’installazione di specifico certificato di taratura eseguito
presso un centro S.I.T. accreditato.
Nell’appalto sono incluse la verifica periodica, compresa la “taratura”, delle apparecchiature la
copertura assicurativa per furto e per tutti i danni anche di natura vandalica.
Il sistema posto in opera dovrà rilevare le eventuali infrazioni al predetto articolo 142 C.d.S. con
ripresa fotografica. I tempi di funzionamento delle apparecchiature sono determinati ad esclusiva
discrezionalità dell’ente.
L’appalto è remunerato a un canone trimestrale fisso di locazione omnicomprensivo (posa dei plinti,
istallazione, gestione, manutenzione, taratura; sviluppo, stampa e consegna delle fotografie
comprovanti le infrazioni al C.d.S., indipendentemente dal numero delle stesse); è espressamente
esclusa ogni forma di remunerazione percentuale sugli eventuali incassi derivanti da irrogazione di
sanzioni amministrative.
Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E CARATTERISTICHE DELLE
APPARECCHIATURE NOLEGGIATE
Le postazioni dovranno essere posizionate, a cura e spese della ditta appaltatrice, su plinti di cemento
armato di dimensioni adeguate, la cui realizzazione è a carico dell’appaltatore ma che, al termine del
noleggio resteranno di proprietà del Comune di Lendinara - sulle tratte di strada individuate da
specifico Decreto del Prefetto di Rovigo, nei punti indicati dall’amministrazione comunale.
Attualmente le postazioni sono individuate, in via provvisoria, dall’Amministrazione Comunale, in
attesa delle autorizzazioni di cui al successivo articolo 15, nei seguenti siti: Via Polesana per Badia (SR
88) lato destro direzione Badia Polesine-Lendinara al km 14+925, via Polesana per Rovigo (SR 88)
lato destro direzione Rovigo-Lendinara al Km 10+675 e in Via Valli (SP 17) lato destro direzione San
Bellino-Lendinara al Km 1+875.
Le attrezzature poste in essere dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) misuratore di velocità, oltre che delle vetture anche degli autocarri con impostazione di due limiti di
velocità;
b) Le apparecchiature dovranno essere dotate di fotocamera con una autonomia di almeno 5
fotogrammi/giorno cadauna. Le apparecchiature potranno essere alimentata indifferentemente, a rete, a
batteria ovvero ad energia solare. Nel caso di alimentazione a rete saranno ad esclusivo carico
dell’appaltatore le spese di fornitura e posa dell’energia elettrica in prossimità delle postazioni
periferiche ed i relativi canoni.
c) Le apparecchiature dovranno essere debitamente omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti indicando le normative di riferimento.
d) Le apparecchiature inoltre dovranno essere munite fin dalla messa in funzione di apposita
certificazione di taratura in corso di validità rilasciata da un Centro S.I.T. accreditato per la taratura dei
misuratori di velocità di veicoli. A tal fine ed a pena di esclusione, la ditta partecipante dovrà fornire
una dichiarazione con la quale si impegna a presentare contestualmente all’installazione delle
apparecchiature, la certificazione di taratura SIT delle medesime;
e) Le apparecchiature dovranno essere in grado di poter funzionare anche durante le ore notturne
mediante apposito flash.
f) nel caso in cui le apparecchiature installate non risultino più omologate o comunque non omologabili
dal Ministero competente, o non più dotate della prescritta certificazione di taratura, la ditta
aggiudicataria dovrà sostituirle con altre, purché omologate dal Ministero, previo accordo con
l’Amministrazione Comunale.
g) caratteristiche tecniche delle singole unità:
Le unità di rilevazione dovranno essere installate in congruo involucro per esterni dotato di porta di
accesso con chiave, o altro dispositivo di apertura, ed idoneo dispositivo anti-scasso e anti-intrusione,
fasce ad alta rifrangenza, nonché di verniciatura antincendio.
La temperatura di servizio dovrà garantire la continuità di funzionamento alle diverse condizioni
climatiche (- 20°C/+ 50°C).
In presenza di una infrazione, il dispositivo dovrà essere in grado di produrre una documentazione
fotografica;
le immagini dovranno essere a colori e realizzabili in qualsiasi condizione di luce, dovranno recare
impressa l’identificazione del luogo ove è avvenuto l’accertamento, l’identificazione della corsia
interessata all’infrazione anche in presenza di più veicoli contemporaneamente inquadrati, la data e
l’ora dell’accertamento.
Il dispositivo dovrà essere operativo anche nel caso di scarsa luminosità dovuta a fattori ambientali ed
idoneo ad operare 24 ore su 24.
La fornitura in noleggio delle attrezzature oggetto del presente appalto dovrà essere realizzata secondo i
seguenti riferimenti normativi:
A.
B.
C.
D.
D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547 - Legge n. 46/1990 – Legge n. 626/1994;
Norme UNI 7722 - 7723 sulla sicurezza costruzione macchine;
Norme CEI 61.1 sulla sicurezza costruzione macchine;
Legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla componentistica elettrica.
h) Tra le attrezzature necessarie all’esecuzione del presente appalto è compresa la segnaletica di
preavviso della presenza delle postazioni come prescritta dalla vigente normativa o indicata
nell’autorizzazione rilasciata dagli enti proprietari/gestori delle sedi stradali interessate.
i) La fornitura in noleggio delle attrezzature oggetto del presente appalto dovrà essere accompagnata da
libretto e certificazione CE.
Art. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Ad avvenuta aggiudicazione provvisoria la ditta dovrà immediatamente attivarsi per la predisposizione
degli elaborati tecnici necessari all’amministrazione comunale per richiedere le autorizzazioni agli enti
proprietari/gestori delle sedi stradali interessate alla posa delle postazioni e delle basi di alloggiamento
(plinti) e di ogni altro manufatto richiesto.
Ottenute le autorizzazioni l’aggiudicatario dovrà immediatamente attivarsi per la realizzazione dei
plinti di appoggio ed alla posa in opera delle unità di rilevazione a mente del successivo articolo 9,
nonché alla fornitura e posa in opera della prescritta segnaletica attestante la presenza delle
apparecchiature di rilevamento secondo i dettami della normativa vigente.
Ad avvenuta posa in opera delle postazioni il servizio appaltato si svolgerà come segue:
Entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo la ditta appaltante dovrà far pervenire al Comune di
Lendinara, anche tramite servizio postale o corriere espresso di fiducia, le fotografie a colori formato
minimo cm 10x15 riguardanti i veicoli che abbiano compiuto infrazioni all’art. 142 C.d.S..
Dovranno essere consegnati al Comune di Lendinara anche i negativi originali e/o un compact disc o
altre unità di memoria removibile contenente tutte le fotografie in formato digitale.
I tempi di funzionamento degli apparati di rilevazione sono ad esclusiva discrezionalità del Comune di
Lendinara. Sarà cura dello stesso avvertire l’appaltatore in caso di fermo macchine per più di 5 giorni
consecutivi.
L’appaltatore dovrà garantire il corretto funzionamento degli apparati:
- O mediante verifica in loco, con una frequenza di almeno ogni 10 giorni, nel qual caso del
sopralluogo dovrà essere preventivamente informato il Comando Polizia Locale;
- oppure, con utilizzo di tecnologie a controllo remoto, in tal caso l’appaltatore dovrà dotare il
Comando P.L. della tecnologia e dell’addestramento necessarie alla verifica, remota, del corretto
funzionamento delle attrezzature da effettuarsi almeno ogni 10 giorni.
Anche in relazione a quanto stabilito al punto b) dell’articolo 2, qualora dal sopralluogo o dalla verifica
“remotizzata”, emerga un deficit di capacità delle attrezzature, le stesse dovranno essere
immediatamente riportate al buon funzionamento sostituendo le pellicole o le memorie con altre di
capacità adeguata, il tutto senza oneri per l’amministrazione.
Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto è stabilito nella misura massima di Euro 67.000,00 - I.V.A. esclusa. L’importo
effettivo verrà definito – al ribasso - in sede di procedura di affidamento.
L’importo è determinato da:
canone omnicomprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato
€ 67.000,00
costi sicurezza
€
0,00
totale
€ 67.000,00
L’importo corrispondente all’offerta di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e riguarderà tutte le
fattispecie previste nel presente capitolato (a titolo di esempio: il noleggio di tutti gli apparati, la loro
posa in opera i costi di progettazione ed il relativo collaudo, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
le verifiche periodiche di taratura, il costo di sviluppo dei fotogrammi e dei rullini, le spese per il
personale dipendente ecc…).
Con riferimento all'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico delle norme in materia di sicurezza sul
lavoro) l'appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenze (DUVRI) e non prevede costi relativi alla sicurezza.
Art. 6 - FINANZIAMENTI ED AFFIDAMENTO LAVORI
L’appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.
Art. 7 - RELAZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
La società concorrente dovrà presentare una relazione esplicativa che illustri dettagliatamente la
struttura e le caratteristiche degli apparati utilizzati.
Art. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’impresa aggiudicataria, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione ai sensi
dell’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 nelle modalità di cui all’articolo 75 comma 3 del
medesimo Decreto Legislativo.
L’impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi
incaricati. In merito, l’impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla assicurazione presso primaria
compagnia che copra i rischi RCT.
Posto che l’appaltatore si accollerà tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti e per danni dovuti ad atti di vandalismo, incidenti, o dovuti ad intemperie, tutte le
apparecchiature poste in opera dovranno essere coperte da idonea polizza assicurativa.
L’appaltatore dovrà garantire la sostituzione delle apparecchiature danneggiate entro 72 ore lavorative
dal momento della segnalazione fatta dal Comune di Lendinara.
Art. 9 - CLAUSOLA OSTATIVA E PENALITA’
L’eventuale rifiuto da parte dell’ente proprietario/gestore della strada di concedere l’autorizzazione alla
posa delle attrezzature e delle apparecchiature necessarie all’esecuzione dell’appalto comporta
l’impossibilità di sottoscrivere il contratto dal parte del Comune di Lendinara e, nessun tipo di
risarcimento, sarà riconosciuto all’aggiudicatario provvisorio.
Le opere devono essere consegnate ed ultimate in ogni loro parte entro 10 gg. naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Per ogni giorno di ritardo, l’appaltatore sarà tenuto
al pagamento di una penale di Euro 200,00 (duecentovirgolazerocentesimi) fino all’importo massimo di
20.000,00 Euro.
Art. 10 - REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo dell’appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione per l’intero periodo
dell’appalto.
Art. 11 - PIANO Dl SICUREZZA
Alla stipula del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria dovrà predisporre e depositare un piano di
sicurezza definitivo dei lavori, conforme alle normative vigenti, che sarà parte integrante del contratto.
Art. 12- PAGAMENTI
I pagamenti alla ditta saranno effettuati a 60 giorni dalla data delle fatture trimestrali.
Art. 13 – CONSEGNA
Al termine dei lavori di posa delle attrezzature oggetto del presente capitolato, l’appaltatore dovrà
fornire all’amministrazione comunale un certificato di regolare istallazione, esecuzione lavori e rispetto
della normativa.
Dovranno essere comunque rispettati gli standard e le prescrizioni di cui al progetto esecutivo ed al
presente capitolato.
Dalla data di consegna le attrezzature dovranno considerarsi nella piena e totale disponibilità
dell'organo di polizia locale del Comune di Lendinara.
Art. 14 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata di mesi dodici con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il Comune di Lendinara può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi nell’art. 1671 del C.C., tenendo indenne
l’aggiudicatario delle spese sostenute e dalle forniture eseguite;
b) per motivi di pubblico interesse deliberato dalla Giunta Comunale;
c) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
previste nel presente capitolato;
d) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o
fallimento;
e) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
Art. 15 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui ai precedenti articoli specificati nel presente capitolato speciale di appalto, sono a
carico dell’impresa gli oneri seguenti:
1) collaborazione con l’ente per l’istruzione delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni da
parte degli enti proprietari/gestori delle sedi stradali coinvolte alla posa delle postazioni e delle basi di
alloggiamento (plinti) che consisterà nell’elaborazione della progettazione esecutiva mediante tecnico
abilitato all’esercizio della professione, con fornitura di: studi d’impatto, fotomontaggi, elaborati
grafici, ecc….
2) Disponibilità degli operai e dei tecnici qualificati occorrenti per i rilievi e misurazioni relative alle
operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
3) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali
obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei
datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l’osservanza delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare
integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle
associazioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, della
struttura o dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertato dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà
all’impresa e all’ispettorato del lavoro l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%
sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’ispettorato del
lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni
e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante,
a titolo di risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a qualsiasi titolo, corrisposti interessi.
Art. 16 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Comune di Lendinara tramite il proprio Comando di Polizia Locale si obbliga a supervisionare tutte
le attività e le operazioni finalizzate a garantire il funzionamento degli impianti ed a segnalare
prontamente le eventuali anomalie e/o danneggiamenti riscontrati.
A tal fine l’appaltatore dovrà consegnare, ad avvenuta posa in opera le chiavi degli impianti o altri
strumenti di accesso e verifica al Comandante della Polizia Locale di Lendinara.
Art. 17 – CONTROVERSIE
Il Tribunale di Rovigo è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del
presente appalto. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 18 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
E’ posto a carico dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la sicurezza degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Art. 19 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA
L’appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante in qualità di direttore tecnico di cantiere cui
notificare tempestivamente ordini di servizio per l’esecuzione dei lavori.
Di tale rappresentante l’impresa dovrà comunicarne alla consegna dei lavori il nominativo ed il recapito
sia domiciliare che telefonico.
Art. 20 - SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico dell’appaltatore.
ART. 21 – SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e successive
modifiche e integrazioni ad esclusione del servizio di noleggio dei sistemi di rilevamento infrazioni.
L’impresa è tenuta ad indicare già in offerta se intende ricorrere al subappalto, riportando anche le parti
delle attività che affiderà a terzi.
ART. 22 – RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme
vigenti in materia