le decisioni dei soci nelle srl
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le decisioni dei soci nelle srl
3 novembre 2003 Franco Salerno Cardillo LE DECISIONI DEI SOCI NELLE SRL 1. Introduzione. 2. Competenza. 3. Tipologia delle decisioni dei soci. A. L’assemblea a. La convocazione b. La rappresentanza c. L’assemblea totalitaria. B. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. 4. Libro delle decisioni dei soci 5. Voto e quorum. 6. Invalidità delle decisioni dei soci: rinvio. 1. Introduzione. Una delle principali novità introdotte dalla riforma riguarda la materia dell’attività decisoria dei soci. In applicazione dei principi enunciati all’art. 3, secondo comma, lett. e) della legge delega, il legislatore - disciplinando la materia in modo autonomo rispetto alle società per azioni - ha riconosciuto ai soci (art. 2479, terzo comma) una amplissima autonomia statutaria in ordine alla ripartizione delle competenze tra essi e gli amministratori, alla determinazione delle regole procedimentali nelle assemblee (modalità di convocazione, norme sulla rappresentanza, maggioranze...) ed ha introdotto due nuove tecniche decisionali, la “consultazione scritta” ed il “consenso espresso per iscritto”, utilizzabili in alternativa al metodo collegiale. Per quanto riguarda gli aspetti generali della materia, si rinvia a quanto già esposto in altri lavori1. In questa sede ci limiteremo ad esaminare le principali differenze rispetto alla disciplina vigente, con particolare riguardo alle problematiche di interesse notarile. 2. Competenza. La regola generale è che la ripartizione della competenza tra i soci e gli amministratori viene rimessa alla autonomia statutaria, stabilendo la legge soltanto alcuni limiti. C’è da aspettarsi che nella prassi sarà piuttosto diffuso un modello di Srl nel quale venga riservata ai soci la competenza per tutte le decisioni strategiche e gestionali più rilevanti, mentre venga 1 Per tutti BARALIS-FERRERO, “L’invalidità delle decisioni (collegiali e non), con particolare riguardo alla società a responsabilità limitata”, in corso di pubblicazione, paragrafo 1 (Aspetti generali) e paragrafo 14. a. (Aspetti generali. Requisiti minimi di esistenza di una decisione dei soci. Distinzione fra deliberazione assembleare, decisione extra assembleare e patto parasociale. riservato agli amministratori un potere limitato alla mera gestione ordinaria della società2. Non ci sembra, tuttavia, che si possa arrivare ad eliminare del tutto l’organo amministrativo3. E’ importante precisare che la ripartizione statutaria dei rispettivi ambiti di competenza tra i soci e l’organo amministrativo può riflettersi gravemente sulla validità delle decisioni prese4. Come sopra anticipato, vi sono delle materie riservate tassativamente dalla legge alla competenza dei soci. Più precisamente i soci decidono: . sulle materie elencate all’art. 2479, secondo comma (approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina degli 2 L’amministrazione ed il controllo nelle Srl è materia di altro lavoro. La questione è controversa. Contrari alla possibilità di un governo esclusivamente assembleare BARALIS-FERRERO, cit, paragrafo 1 e diffusamente paragrafo 16. Gli Autori fanno giustamente osservare che ove si acceda all’opposta opinione dovrebbe dirsi che la decisione di soci vincola gli amministratori/legali rappresentanti; CACCAVALE La Riforma della società a responsabilità limitata, Notariato e nuovo diritto societario, IPSOA, 2003, p. 375, il quale - argomentando dall’art. 2375, ultimo comma - afferma che agli amministratori deve essere riconosciuta, quanto meno, la competenza per la redazione del bilancio, nonchè dei progetti di fusione e scissione; SANTARCANGELO, L’atto costitutivo di s.r.l., Milano, 2003, p.292; favorevole invece CAGNASSO, in AA.VV., La riforma delle società, profili della nuova disciplina ,Torino, 2003, p.31; BUSANI, Il Sole 24 Ore 23 luglio 2003, pag. 25; MAGLIULO, La Riforma della società a responsabilità limitata, Notariato e nuovo diritto societario, IPSOA, 2003, p.254, il quale precisa che l’unica funzione degli amministratori non attribuibile all’assemblea è quella di legale rappresentanza della società. 4 Per BARALIS- FERRERO, cit, paragrafo 4, in ipotesi di decisioni adottate da un organo, anche se il potere è riservato da altro organo, bisogna distinguere a seconda se si verta o meno in una situazione di incompetenza assoluta. Il tipo di sanzione sarebbe la inefficacia nel primo caso e la annullabilità nel secondo. Da ciò consegue, ad esempio, che una decisione assunta dai soci anzicchè dall’organo amministrativo sarebbe annullabile, nella misura in cui la decisione sia in astratto “rimettibile” ai soci. Al contempo, una decisione assunta dall’organo amministrativo avente ad oggetto materie riservate alla competenza dei soci ex art. 2479, secondo comma, sarebbe inefficace in quanto caratterizzata da una incompetenza assoluta dell’organo deliberante. 3 amministratori, se prevista nell’atto costitutivo5; nomina del collegio dei sindaci e suo Presidente o del revisore; modificazioni dell’atto costitutivo; operazioni che modifichino l’oggetto sociale o i diritti dei soci); . sui provvedimenti da adottare in caso di riduzione, di oltre un terzo, del capitale per perdite (art. 2482-bis); . sulla messa in liquidazione (art. 2484, primo comma, n. 6) e la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487 – ter); . sulla nomina e revoca dei liquidatori, salvo che l’atto costitutivo non disponga in materia (art. 2487); . sull’approvazione della richiesta di concordato preventivo o fallimentare e della domanda di ammissione all’amministrazione controllata (artt. 152, 161 e 187 della legge fallimentare); . infine (art. 2479, primo comma), sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonchè sugli argomenti – quali che siano - sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale6. Seguendo tale impostazione potrebbe dirsi, più in generale, che se la ripartizione di competenza tra soci ed organo amministrativo è inderogabilmente stabilita dalla legge, allora la sua violazione determina la inefficacia della decisione; se, invece, la ripartizione di tale competenza è frutto di una previsione statutaria (quindi astrattamente rimettibile all’uno o all’altro organo), allora la sua violazione determina la mera annullabilità. 5 Ricordiamo, infatti, che a norma dell’articolo 2368, terzo comma, l’atto costitutivo può attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società. Ad esempio potrebbe assegnare l’amministrazione ad uno o più soci determinati ovvero affidare ad essi la competenza a nominare l’organo amministrativo. Non riteniamo, invece, che la previsione di cui al punto 2) dell’art. 2479, secondo comma, possa essere interpretata nel senso che l’atto costitutivo possa escludere l’esistenza degli amministratori 6 Trattandosi di un diritto della minoranza, l’atto costitutivo non potrebbe derogare tale disposizione richiedendo una maggioranza più elevata. Al contrario potrebbe consentire che l’iniziativa provenga anche da un singolo socio. Come verrà specificato nel paragrafo che segue, talune di queste decisioni vanno necessariamente adottate con il sistema assembleare. 3. Tipologia delle decisioni dei soci. A. L’assemblea In mancanza di una diversa previsione statutaria (art. 2479, terzo comma) il metodo decisionale applicabile rimane quello tradizionale della collegialità assembleare. In ogni caso la decisione dovrà essere adottata con il metodo assembleare: . per le modificazioni dell’atto costitutivo; . per le operazioni modificazione che dell’oggetto comportano sociale una sostanziale determinato nell’atto costitutivo7 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci8 (art. 2479, secondo comma n. 4 e 5); 7 Esempi potrebbero essere la cessione o l’affitto dell’azienda sociale, l’acquisto di una partecipazione in altra impresa nei casi di cui all’art. 2361 c.c. primo comma, ovvero - qualora abbiano carattere strategico, se non essenziale, per lo svolgimento dell’attività sociale - anche la cessione o l’affitto di un ramo aziendale o la cessione di una partecipazione sociale. MAGLIULO op. cit, 258 e ss., argomentando dall’art. 111-duodecies disp.att. che fa espresso richiamo anche alle srl, osserva che “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime”, deve essere deliberata dall’assemblea anche nelle società a responsabilità limitata, nonostante il secondo comma dell’art. 2361 non sia richiamato dalla disciplina di tali società. L’Autore, precisa, altresì che se l’assunzione delle partecipazioni in oggetto non comporti anche una sostanziale modificazione dell’atto costitutivo (art. 2479, secondo comma, n. 5), essa potrebbe essere autorizzata da una decisione dei soci assunta anche in forma non collegiale, secondo le regole generali in materia di società a responsabilità limitata. . per l’adozione degli opportuni provvedimenti in caso di riduzione, di oltre un terzo, del capitale per perdite (art. 2482bis); . per la messa in liquidazione (art. 2484, primo comma, n. 6) e la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487 – ter); . per la nomina e la revoca dei liquidatori, salvo che l’atto costitutivo non disponga in materia (art. 2487); . per l’approvazione della richiesta di concordato preventivo o fallimentare e della domanda di ammissione all’amministrazione controllata (artt. 152, 161 e 187 della legge fallimentare). Per quanto attiene alle deliberazioni che abbiano ad oggetto una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale è bene ricordare che l’articolo 2473 attribuisce il diritto di recesso ai soci che non vi abbiano consentito. Lo stesso dicasi per le deliberazioni che consentano una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Con riguardo a queste ultime, ricordiamo che vi sono due norme in forza delle quali viene disposta una particolare tutela della posizione individuale dei soci. 8 Ipotesi in cui è più difficile ipotizzare un esempio calzante. RESCIO, nella relazione “L’assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali”, tenutasi al Convegno di Firenze in data 16/11/2002 dal titolo “Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese”, non pubblicata, ipotizza “le operazioni che possono determinare dipendenza economica da altra impresa, sì da sottomettere la società all’influenza dominante (controllo dominante) e all’attività di direzione e coordinamento di altra società: ciò determinerebbe una rilevante modifica dei diritti dei soci, perchè l’art. 2497-quater prevede diverse nuove situazioni in cui al socio, nella ipotesi considerata, si accorda il diritto di recesso dalla società”. La prima è quella di cui all’art. 2468, quarto comma, la quale stabilisce che qualora l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”, tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci9. La seconda è quella di cui all’art. 2482-quater, la quale prevede che in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. Dal che si desume che la delibera possa essere assunta anche a maggioranza, ma con il necessario consenso del socio direttamente interessato10. A differenza che nelle Spa (art. 2365) non è più prevista l’assemblea straordinaria. La necessità del verbale notarile – le cui problematiche non vengono esaminate in questa sede, in quanto materia di altro lavoro è rimasta soltanto per le delibere che comportino modificazioni statutarie (art. 2480) – ivi compresa la messa in liquidazione (art. 2484, primo comma, n. 6) e la revoca dello stato di liquidazione (art. 2487 – ter), mentre, a differenza che nelle Spa, è venuta meno per le delibere concernenti la nomina e la revoca dei liquidatori (per le quali l’art. 2487 richiede soltanto il rispetto delle maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo), l’approvazione della richiesta di 9 Si sottolinea il fatto che il solo consenso dei soci direttamente interessati non sarebbe sufficiente. 10 Ritiene che anche in questo caso sia necessaria la unanimità MAGLIULO, op. cit. 263. concordato preventivo o fallimentare e della domanda di ammissione all’amministrazione controllata (artt. 152, 161 e 187 della legge fallimentare). In mancanza di un’apposito richiamo all’art. 2374 che disciplina il rinvio su richiesta della minoranza nelle Spa, è dubitabile che esso si applichi alle Srl. Nulla vieta, però, che tale possibilità sia prevista da una apposita disposizione dell’atto costitutivo In linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, invece, riteniamo sempre ammissibile un rinvio disposto dalla maggioranza 11. Non è più prevista la nomina di un segretario che assista il presidente. Tale figura,naturalmente, potrà essere resa obbligatoria da una previsione dell’atto costitutivo. Nel silenzio della legge riteniamo che il segretario possa essere nominato direttamente dal presidente, a differenza di quanto stabilito dall’art. 2371 ante e post riforma. Per quanto riguarda i poteri del presidente dell’assemblea, l’art. 2479-bis, nel confermare i risultati ai quali la dottrina ante riforma era giunta, ora stabilisce espressamente stabilisce che lo stesso: . verifica la regolarità della costituzione; . accerta l’identità e la legittimazione dei presenti; 11 Trib. Milano, 22 marzo 1990, Giur.it.1990,I,2, 760; Trib. Napoli, 07 gennaio 1999, Le Società, 1999, p. 839 ss.. . regola il suo svolgimento; . accerta i risultati delle votazioni. Le novità più rilevanti in materia di delibere assembleari riguardano la convocazione, la rappresentanza, i quorum deliberativi (dei quali si parlerà oltre) e l’assemblea totalitaria. a. La convocazione La legge lascia alla autonomia statutaria il compito di stabilire le modalità della convocazione. L’unico limite - inderogabile - è quello di assicurare ai soci la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare12. Riteniamo che tale ultima prescrizione sia compatibile con tutti i metodi di comunicazione a condizione che – così come stabilito in materia di Spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2366, terzo comma) – vi sia prova dell’avvenuto ricevimento. Si pensi, a titolo di esempio, all’utilizzo del telefax e del servizio di posta elettronica, se ed in quanto consentano di avere prova dell’avvenuto ricevimento. C’è da aspettarsi che uno degli strumenti di maggior diffusione potrà diventare la posta elettronica firmata 12 Nonostante la legge non faccia più riferimento al giorno, luogo, ora dell’adunanza ed all’elenco delle materie da trattare, ci sembra che tale contenuto sia implicitamente richiesto al fine di ottemperare al dovere di informazione. digitalmente e “certificata”, proprio per la sua prerogativa di ottenere una di ricevuta di ritorno, anch’essa elettronica13. E’ chiaro che quanto più la tecnologia consentirà la verifica dell’avvenuta ricezione, tanto più ampia sarà la possibilità di usare nuove tecniche di comunicazione (si pensi all’utilizzo degli SMS). Coerentemente con il diritto – inderogabile - di informazione, ogni comunicazione dovrà essere effettuata agli indirizzi (eventualmente telefonici o elettronici) indicati dal socio e riportati sul libro dei soci. Ricordiamo che la violazione del diritto di informazione provoca la nullità della decisione ai sensi dell’art. 2479-ter, terzo comma. Quanto al termine per la convocazione, l’atto costitutivo potrà prevedere termini diversi rispetto a quello di otto giorni prima della adunanza previsto dall’art. 2479-bis, pur sempre nel rispetto del principio di tempestiva informazione dei soci. In linea di principio, riteniamo che quanto meno informazione richiedano gli argomenti da trattare, tanto più breve – difficile da quantificare a priori - potrà essere il termine per la convocazione 14. Per contro, il termine minimo di otto giorni è da considerarsi – implicitamente - necessario per le delibere di riduzione del capitale per 13 Con riferimento al servizio di posta elettronica “certificata”, ricordiamo che la stessa è regolata da “Le linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata” definite dal centro tecnico della Rupa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 14 Trib. Roma, 03 dicembre 1998, Riv.Notariato 1999, 501, ha ritenuto omologabile l’atto costitutivo di una S.r.l. il cui statuto preveda un termine di convocazione di 5 giorni a mezzo telegramma, telex o telefax per quei soci che ne abbiano indicato i relativi numeri sul libro soci. perdite, coerentemente con il – medesimo – termine minimo di otto giorni affinchè i soci prendano visione della relazione e osservazioni dell’organo amministrativo e di controllo (art. 2482-bis, secondo comma). In mancanza di diverse indicazioni dell’atto costitutivo la convocazione verrà effettuata con la “tradizionale” raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. L’atto costitutivo potrà prevedere anche la seconda convocazione, senza che occorra rispettare le prescrizioni stabilite in materia di Spa con riguardo ai limiti temporali ed alle maggioranze (art. 2369). Se l’atto costitutivo non prevede chi - in via esclusiva - debba provvedere alla convocazione (fissandone - in analogia con le società per azioni - luogo, giorno, ora e ordine del giorno) - argomentando dall’art. 2479, primo comma - riteniamo che possano provvedervi sia gli amministratori, nella loro collegialità ovvero singolarmente, sia i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale . Con riferimento a questi ultimi, trattandosi di un diritto della minoranza, deve ritenersi che l’atto costitutivo non possa richiedere una maggioranza più elevata. Al contrario potrebbe consentire che l’iniziativa provenga anche da un singolo socio. b. La rappresentanza In materia di rappresentanza la legge (art. 2479 – bis, secondo comma) stabilisce genericamente che, in mancanza di una diversa disposizione dell’atto costitutivo, ogni socio può farsi rappresentare in assemblea. A differenza che nelle Spa, dove la materia è disciplinata dettagliatamente dall’art. 2372, nelle Srl nulla è previsto in ordine ai limiti, alle forme ed alla revocabilità della delega, al destinatario, alla sostituibilità del delegato, etc. L’unica prescrizione posta dal legislatore è che “la relativa documentazione è conservata” nel libro delle decisioni dei soci. Il che lascia intendere che la delega debba essere redatta necessariamente per iscritto, al fine di consentirne la relativa conservazione. Per il resto vige un principio di massima libertà che potrà essere regolamentata dall’atto costitutivo, che potrà prevedere specifiche regole di funzionamento e limitazioni - fino alla sua totale esclusione così come potrà prevedere un generico rinvio in tutto o in parte alla disciplina dettata nelle Spa15. c. L’assemblea totalitaria. 15 Così saranno ammesse deleghe con facoltà di partecipare ad una pluralità di assemblee; con il nominativo del delegato in bianco; con clausola di irrevocabilità; con facoltà del delegato di sostituire a sè altro soggetto; con individuazione del delegato nel caso di delega lasciata a società, associazione, fondazione o altro ente o istituzione; deleghe rilasciata ad amministratori o sindaci o dipendenti della società o di società controllate od alle società controllate stesse; saranno consentite deleghe senza limiti di cumulabilità in uno stesso soggetto. Tale casistica è fatta da BUSANI, Il Sole 24 Ore del 06 agosto 2003, pag. 214. Contrario alla delega in bianco ed alla delega irrevocabile MAGLIULO, op. cit, 289. Una importante novità viene introdotta all’ultimo comma dell’art. 2479 – bis, il quale disciplina espressamente – e per di più in maniera autonoma rispetto alla Spa (art. 2366, quarto e quinto comma) – l’assemblea totalitaria. Ricorre tale fattispecie quando alla deliberazione partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci (ovvero, anche se non espressamente previsto, il revisore) sono presenti o informati della riunione e nessuno - anche per ragioni che esulino dalla mancata informazione (come invece prescrive l’art. 2366, quarto comma, in materia di Spa) - si oppone alla trattazione dell’argomento. A differenza che per l’assemblea totalitaria nelle Spa - nella quale è prescritta la presenza della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo - in quella delle Srl, da un lato il requisito della presenza viene equiparato a quello della informazione, dall’altro, però, tali requisiti vengono riferiti a tutti i componenti e non alla semplice maggioranza. Pertanto, non sarebbe regolare un’assemblea totalitaria di Srl nella quale, pur essendo presente la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo, gli assenti non siano stati informati della riunione e la conseguente delibera sarebbe nulla in quanto presa in assenza assoluta di informazione (art. 2479 – ter, terzo comma). E’ quanto mai auspicabile che l’atto costitutivo stabilisca in maniera inequivoca forma, modalità ed eventuali termini minimi per informare i componenti dell’organo amministrativo e di controllo e, correlativamente, le modalità e termini con i quali questi possano opporsi alla trattazione degli argomenti, prevedendo espressamente il significato (nel senso della opposizione o meno) di una mancata manifestazione espressa di volontà. Quanto alla forma e relativa modalità di comunicazione, quella scritta con conferma di avvenuta ricezione (raccomandata, telegramma, telefax, e-mail certificata, ...) ci sembra la più adeguata, anche al fine di soddisfare le opportune – se non necessarie esigenze documentative. Per quanto riguarda la legittimazione ad accertare l’avvenuta informazione degli amministratori e dei sindaci (o del revisore), la mancata opposizione alla trattazione degli argomenti e, più in generale, la regolare costituzione dell’assemblea in forma totalitaria, riteniamo che essa spetti unicamente al presidente dell’assemblea. In ipotesi di verbale notarile, pertanto, il notaio si limiterà a dare atto di quanto accertato e dichiarato dal Presidente. Nella ipotesi in cui il Presidente si rifiuti di attestare l’avvenuta informazione dei componenti l’organo amministrativo e di controllo e la loro mancata opposizione alla trattazione degli argomenti o, addirittura, neghi espressamente che l’informazione e la mancata opposizione vi siano state, riteniamo che il notaio dovrà astenersi dal verbalizzare, in ossequio a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il notaio non può verbalizzare una delibera della quale è scontata ab origine la nullità16. Il problema si pone in termini diversi nell’ipotesi in cui il Presidente attesti che i componenti dell’organo amministrativo e di controllo siano stati informati e che questi abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, ma che il tutto sia avvenuto in maniera non conforme alle prescrizioni dell’atto costitutivo (si pensi, ad esempio, ad una assemblea a ristretta composizione familiare in occasione della quale le comunicazioni siano state fatte per telefono piuttosto che per iscritto, così come richiesto dall’atto costitutivo). Invero, la legge parla di decisioni nulle soltanto se prese in assenza assoluta di informazione (art. 2479- ter, terzo comma) e non anche se prese in presenza di informazione irregolare, circostanza che, per l’appunto, ricorrerebbe nell’esempio fatto. In tal caso, quindi, riteniamo che la decisione sarebbe inficiata da un vizio procedurale che darebbe luogo alla sua mera annullabilità, con la conseguenza che il notaio potrebbe legittimamente procedere non 16 La Suprema Corte ha stabilito la responsabilità disciplinare del notaio che non abbia rifiutato il suo ministero (cioè la verbalizzazione) in presenza di un avviso di convocazione dell'assemblea dal quale risultava che essa avrebbe deliberato su oggetto giuridicamente impossibile, come poi e' avvenuto. Cass.civ., sez. III, 4 maggio 1998, n. 4441 in Giust. civ. Mass. 1998, 921 Riv. notariato 1998, 717 Vita not. 1998, 994. soltanto alla verbalizzazione, ma anche alla sua – eventuale successiva iscrizione nel registro delle imprese. Nè il notaio, nell’esempio fatto, potrebbe mettere in dubbio quanto affermato dal Presidente o porsi il problema di come questi, in ipotesi di impugnazione della delibera, possa dimostrare che l’informazione e la mancata opposizione - sia pure con forme irregolari - vi siano state. Quanto al luogo di svolgimento dell’assemblea totalitaria deve ritenersi che - a differenza dell’assemblea convocata (art. 2479-bis, terzo comma) - esso sia del tutto svincolato dalla sede sociale, anche in mancanza di espressa previsione statutaria (in ciò argomentando dalla espressione “In ogni caso” che introduce l’ultimo comma dell’articolo 2479-bis.) B. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. Come già visto in precedenza17, vi sono alcune materie per le quali la legge prescrive come obbligatorio il sistema collegiale che – caratterizzato dalla “unitarietà spazio-temporale della formazione del consenso” - sicuramente offre una maggiore garanzia di completezza e trasparenza in ordine al procedimento di formazione della volontà. 17 Si veda il superiore paragrafo “A) L’assemblea”. Al di là delle predette materie, l’atto costitutivo può prevedere, sia in linea generale che con riferimento a singole fattispecie, che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta e/o mediante consenso espresso per iscritto. In definitiva ai soci viene data la possibilità di semplificare al massimo la procedura per giungere ad una decisione senza necessità che ad essa partecipino gli amministratori o, addirittura, che di essa gli amministratori siano informati. Il rapporto che intercorre tra le procedure extrassembleari e quella assembleare è di subalternità delle prime rispetto alle seconda. Tale principio emerge con chiarezza dall’art. 2479, quarto comma. Tuttavia, se da un lato le decisioni - ritenute dal legislatore - più rilevanti, devono necessariamente essere adottate con la procedura assembleare, dall’altro, il ricorso alle tecniche decisionali della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, potrebbe riguardare materie non meno importanti per la vita della società e soprattutto di rilevante interesse notarile per quanto concerne le attività conseguenziali rispetto alla decisione presa (si pensi alle decisioni riguardanti atti di amministrazione quali acquisti e/o vendite di immobili o quote sociali, stipula di mutui, rilascio di garanzie, etc.; ma si pensi anche alla revoca dell’organo amministrativo in carica e la nomina del nuovo organo). La consultazione scritta consiste in una sorta di “referendum”, avente per oggetto la richiesta di adesione ad una determinata proposta. La proposta, intuitivamente, va formulata ispirandosi a criteri di completezza e chiarezza, in maniera tale da poter rispondere semplicemente con un si o con un no. Da un punto di vista documentale, la decisione sarà formata da una proposta e dalle risposte dei soci. Il consenso espresso per iscritto ricorre tutte le volte in cui una maggioranza qualificata di soci (almeno la metà del capitale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo) al fine di velocizzare il procedimento di formazione della loro volontà, giunga ad un accordo scritto. Da un punto di vista documentale, la decisione sarà composta o da un documento unico sottoscritto contemporaneamente o successivamente, ovvero da un documento contenente il testo della decisione e da separati documenti di adesione. L’iniziativa ad avviare tali procedure spetterà al soggetto indicato nell’atto costitutivo. In mancanza di indicazioni, deve ritenersi che essa spetti tanto agli amministratori, nella loro collegialità ovvero singolarmente, quanto ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale (in ciò argomentando dall’art. 2479, primo comma). L’atto costitutivo potrebbe attribuire tale diritto anche a tutti i singoli soci. E’ importante osservare che il legislatore ha introdotto queste nuove tecniche decisionali dettando soltanto tre prescrizioni (art. 2479, terzo e quinto comma). La prima, che i documenti devono essere in forma scritta18 (su supporto cartaceo o magnetico) e sottoscritti dai soci (con firma autografa o digitale). La mancanza di forma scritta in una decisione extrassembleare, in quanto assimilabile alla mancanza del verbale, determina la nullità della stessa ex art. 2479-ter, terzo comma19. La seconda, anch’essa a pena di invalidità della decisione20, che dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa (art. 2479, terzo comma). La terza, che alla decisione hanno diritto di partecipare tutti i soci (art. 2479, quinto comma) 18 Per MAGLIULO, op. cit. 277, in caso di consenso scritto e sottoscritto ma inviato per fax, stante la natura di quest’ultimo di riproduzione non autentica dell’originale, starà all’organo amministrativo assumersi il rischio e la responsabilità connessi all’eventuale disconoscimento della sua autenticità. 19 E’ da condividere l’opinione di BARALIS-FERRERO, op. cit. paragrafo 14, secondo cui la mancanza di forma scritta in una decisione extrassembleare e la mancanza del verbale, sono entrambe caratterizzate dalla assoluta carenza documentale della decisione. La decisione extrassembleare sarà nulla anche se manchi la dichiarazione scritta di un solo socio, ove determinante per il raggiungimento del quorum. 20 E’ da condividere l’opinione di BARALIS-FERRERO, op. cit. paragrafo 4, secondo la quale una decisione che impedisca l’accertamento del contenuto e degli effetti è da considerarsi inefficace. Infatti, non potrebbe considerarsi annullabile, perchè una sua provvisoria efficacia sarebbe incompatibile con il fatto che non se ne comprende il contenuto; nè potrebbe considerarsi nulla, in quanto le nullità sono tassative. Deve ritenersi nulla per assenza assoluta di informazione (ex art.2479 – ter, terzo comma) una decisione adottata senza che anche un solo socio – per quanto minima possa essere la sua partecipazione - sia stato informato e, quindi, messo in grado di partecipare alla decisione21. Stante la scarsezza di prescrizioni normative, sarà quanto mai opportuno – se non necessario - che l’atto costitutivo stabilisca le regole di funzionamento delle predette tecniche decisionali, regolamentando, soprattutto, i seguenti aspetti: . chi siano il soggetto o i soggetti autorizzati ad avviare tali procedure; . chi siano il soggetto o i soggetti - eventualmente diversi da quelli cui è demandata l’iniziativa - autorizzati a gestire tali procedure (con funzioni per certi aspetti analoghe a quelle del presidente dell’assemblea: accertamento della legittimazione a partecipare alla decisione; verifica dei poteri di rappresentanza; verifica della regolarità del consenso prestato dal punto di vista formale e temporale; proclamazione/accertamento del risultato e del contenuto della decisione22; verbalizzazione della procedura; comunicazione all’organo amministrativo e di controllo); 21 Sul punto si vedano anche le osservazioni fatte nel testo in materia di assemblea totalitaria. 22 Va evidenziato il fatto che nel caso di decisioni assunte mediante consenso espresso per iscritto, l’accertamento del contenuto potrebbe essere reso difficile nelle ipotesi in cui la decisione si formi attraverso l’incontro di separati documenti non perfettamente coincidenti. . quali siano le modalità per la trasmissione della proposta di decisione e relativa adesione e/o non adesione e/o astensione ed i relativi termini; . se ed in che misura la mancata risposta/prestazione di consenso possa considerarsi espressione di voto contrario; . se ed in che misura si può revocare il consenso già prestato; . le maggioranze necessarie - in deroga a quelle di legge affinchè la decisione venga adottata; . il termine ultimo entro per la raccolta dei consensi ed il momento in cui la decisione si intende adottata; . l’obbligo di comunicazione ai soci ed agli organi di amministrazione e controllo, dell’esito della procedura, e le relative modalità e termini. Tra gli elementi sopra indicati, una particolare attenzione meritano la previsione della facoltà di revoca del consenso già prestato e la previsione di un termine ultimo per la raccolta dei consensi. In mancanza di tale ultima previsione, infatti, potrebbero verificarsi notevoli difficoltà nell’accertare il momento in cui la decisione deve intendersi perfezionata, nonchè in ordine al limite temporale e di efficacia del consenso prestato23. Quanto alla facoltà di revoca del consenso prestato, in omaggio ad intuibili esigenze di certezza e stabilità delle decisioni, sembra 23 Si veda infra paragrafo 5.. preferibile ritenere che, in mancanza di una apposita previsione dell’atto costitutivo, il consenso già prestato sia irrevocabile. Una diversa interpretazione potrebbe condurre ad una situazione di incertezza ed instabilità24, aggravata dalla – ipotizzata mancanza di termine ultimo per la raccolta dei consensi25. Nelle decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, va osservato che nella pratica potrà essere utile che il soggetto che abbia curato la adozione della decisione, rediga una “verbalizzazione finale” della procedura alla quale allegare tutta la documentazione ad essa relativa (il testo della proposta, le risposte/adesioni, eventuali deleghe,...), e ciò anche al fine di facilitare la individuazione del momento in cui la decisione si è perfezionata26, nonchè la sua comunicazione agli amministratori affinchè provvedano alla conseguente trascrizione sul libro delle decisioni dei soci (quanto mai opportuna sarebbe anche una comunicazione ai soci - indipendentemente dal fatto che abbiano prestato o meno il loro consenso - ed all’organo di controllo). 24 Una situazione per certi aspetti analoga verrebbe a determinarsi nella ipotesi in cui i soci chiamati a votare uno per volta per appello nominale in sede assembleare, prima che una maggioranza venga a formarsi, potessero revocare il proprio voto influenzando i votanti successivi, i quali potrebbero revocare il voto a loro volta, e così via. 25 In tal senso BARALIS-FERRERO, op. cit., paragrafo 14.b.. Per la revocabilità MIRONE, Il prodedimento deliberativo nelle società di persone, Torino, 1998, p.205; MAGLIULO, op. cit., p.278; 26 Ricordiamo che i termini per la impugnazione decorrono sempre dalla trascrizione sul libro delle decisioni dei soci (art. 2479-ter, primo comma), tuttavia vi possono essere altre utili ragioni per conoscere il momento in cui una decisione si è perfezionata (ad esempio, per stabilire la decorrenza di determinati effetti). Una espressa previsione statutaria in tal senso potrebbe essere certamente opportuna. Un esempio di “verbalizzazione” di una decisione per consultazione scritta potrebbe essere: In data ...., con raccomandate/telefax/e-mail... del..., a cura di..., è stata sottoposta a tutti i soci la proposta che si allega .... I soci si sono pronunziati nel seguente modo: Tizio...favorevole, Caio... contrario, Sempronio...astenuto..., Filano... non ha fatto pervenire alcuna manifestazione espressa di volontà; il tutto come da risposte pervenute con raccomandate/e-mail... del... che si allegano. La decisione, pertanto, è stata adottata in data ...., con il voto favorevole di.... data e Firma Un esempio di “verbalizzazione” di decisione adottata mediante consenso espresso per iscritto potrebbe essere: In data ..., con il consenso dei soci....rappresentanti il ...% del capitale, è stata adottata la decisione che si allega... ( in caso di adesione con documenti separati si potrà aggiungere: alla quale i soci Tizio, Caio... hanno aderito giusta consenso prestato con raccomandata/e-mail... del..., che si allegano.) Sempronio, Filano... hanno manifestato il loro dissenso/astensione con raccomandata/e-mail... del... che si allegano. data e Firma In conseguenza della subalternità del metodo extrassembleare rispetto a quello assembleare, riteniamo che fin quando l’iter di una procedura di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto non si è perfezionato (con l’adozione della decisione o la scadenza del termine ultimo per la raccolta dei consensi senza che si sia formata una maggioranza), esso potrà essere interrotto - ad iniziativa di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale27 - chiedendo che la decisione venga adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479bis. Deve ritenersi, pertanto, che una decisione extrassembleare perfezionatasi dopo che sia stata richiesta la procedura collegiale, sarebbe assimilabile ad una decisione assunta con forme procedurali non consentite, ed in quanto tale annullabile. 27 L’atto costitutivo potrebbe attribuire tale diritto a tutti i singoli soci. Anche nelle decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, deve ritenersi ammissibile che il consenso del socio venga espresso da un suo rappresentante. La rappresentanza dovrà essere conferita per iscritto (tale, infatti, è la forma con la quale il consenso del socio va espresso) ed i relativi documenti dovranno essere conservati dalla società (art. 2478, primo comma, n.2) . La verifica del potere di rappresentanza dovrà essere effettuata dal soggetto che coordina l’iter decisionale. Così come si è detto per la rappresentanza nelle assemblee, una apposita previsione statutaria che disciplini la fattispecie sarà quanto mai opportuna. Ad esempio, potrà essere utile una clausola che stabilisca se il potere di rappresentanza conferito per partecipare ad un assemblea possa essere utilizzato per adottare la medesima decisione mediante consultazione scritta o consenso prestato per iscritto, o viceversa. 4. Libro delle decisioni dei soci L’articolo 2478, primo comma, n. 2), stabilisce che sul libro delle decisioni dei soci sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, e che la relativa documentazione è conservata agli atti della società. Dalla data di trascrizione della decisione decorre il termine di novanta giorni per la sua eventuale impugnazione (art. 2479 – ter, primo comma) ed il termine triennale di prescrizione dell’azione di nullità prescritto all’art. 2479- ter, terzo comma. Per contro, le decisioni non trascritte saranno sempre impugnabili. E’ opportuno precisare che – diversamente da quanto previsto per le Spa (art. 2377, quinto comma) - il termine per l’impugnazione decorre sempre dalla trascrizione sul libro delle decisioni dei soci. Non decorre nè dalla data della decisione, in considerazione del fatto che non è sempre agevole stabilire il momento in cui essa si perfezioni (si pensi alle decisioni extrassembleari); nè dal giorno della iscrizione o del deposito nel registro delle imprese, in considerazione del fatto che nelle società a responsabilità limitata - caratterizzate dalla partecipazione personale dei soci alla vita sociale – si presume che una pubblicità interna abbia una maggiore rilevanza rispetto a quella esterna 28. Ai soci che non partecipano all’amministrazione è riconosciuto il diritto di consultare i libri sociali, personalmente o tramite professionisti di fiducia (art. 2476, secondo comma). Ci si potrebbe chiedere se il notaio chiamato a redigere un atto della società possa fare riferimento ad una decisione non ancora 28 Oltre all’incertezza, si potrebbero facilitare frodi a danno dei soci, come nel caso in cui si proceda alla iscrizione o deposito della decisione nel registro delle imprese, senza prima aver proceduto alla sua trascrizione nel relativo libro. In tal senso la Relazione. trascritta sul libro delle decisioni dei soci (si pensi ad una decisione relativa all’acquisto di un immobile). Invero, non sembra che la trascrizione sul libro costituisca un requisito di esistenza della decisione che, anzi, è necessariamente presupposta, semmai rileva sul piano probatorio e della tutela dei soci (in relazione al diritto di informazione e controllo, di impugnazione, etc.). In linea di principio, pertanto, riteniamo che si possa utilizzare una decisione non trascritta qualora ne venga adeguatamente documentata la esistenza. E’ chiaro che una volta che l’amministratore abbia effettuato la trascrizione della decisione sul libro delle decisioni dei soci, si viene a creare una apparenza di esistenza non sindacabile dal notaio. In assenza di trascrizione, quindi, il problema è quello di valutare l’adeguatezza della documentazione fornita, che il notaio valuterà con prudenza caso per caso. Si pensi, ad esempio, alla ipotesi – di tutta tranquillità – in cui gli unici due soci di una Srl, di cui uno Amministratore Unico, presentino al notaio una (copia di) decisione adottata mediante consenso espresso per iscritto, dagli stessi firmata in originale. Ma si pensi anche alla diversa ipotesi – assai meno tranquilla - in cui al notaio si presenti un soggetto che assuma di essere il nuovo Amministratore Unico della società, sulla base di una decisione adottata mediante consultazione scritta, documentata con una serie di fogli (proposta e adesioni) a firma dei – presunti! – soci, che contenga la revoca del vecchio Amministratore Unico e la sua nomina con contestuale autorizzazione al compimento di un determinato atto. 5. Voto e quorum. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479, quinto comma)29. Sarà legittimato a partecipare alle decisioni il socio iscritto nel libro dei soci (art. 2470)30 che non sia moroso (art. 2466, quarto comma). Argomentando dal citato art. 2479, quinto comma e dall’art. 2479-ter, terzo comma nella parte in cui prevede l’invalidità delle decisioni prese in assenza assoluta di informazione, riteniamo inderogabile il diritto del socio a partecipare alle decisioni e correlativamente – quello alla informazione, che si traduce nel diritto a ricevere la convocazione in ipotesi di decisioni collegiali, ed in quello di essere messo in grado di partecipare e manifestare la propria volontà nelle due diverse ipotesi di decisioni extrassembleari31. 29 Si noti che il diritto di voto non è più esercitato in ragione di un voto per ogni euro, dal momento che è venuta meno la necessità che la quota sia pari ad un euro o suoi multipli. 30 Non è prescritto un termine minimo di iscrizione sul libro dei soci, ma tale termine potrebbe essere previsto dall’atto costitutivo. 31 Contra MAGLIULO, op. cit. 273 ss., il quale ritiene che nelle decisioni assunte mediante consenso espresso per iscritto, non è richiesta l’informazione di tutti i soci, essendo sufficiente che almeno la maggioranza abbia espresso il proprio consenso. Un aspetto sul quale occorre soffermarsi è quello dei quorum previsti per l’adozione delle decisioni dei soci. Nulla questio tutte le volte in cui l’atto costitutivo disponga in tal senso. L’ampia autonomia statutaria, espressamente riconosciuta dall’art. 2479, ultimo comma, consente di stabilire quorum costitutivi e deliberativi che deroghino per eccesso o per difetto la previsione codicistica. Quanto ad una clausola che preveda l’unanimità dei consensi, deve ritenersi ammissibile se riferita a determinate materie, mentre è controversa la sua ammissibilità se riferita a tutte le delibere indistintamente32. Non sembra derogabile, invece, la necessità del consenso dei soci che a seguito della trasformazione della società in forma di società di persone, assumano responsabilità illimitata (in ciò argomentando dalla espressione “E’ comunque richiesto il consenso” che introduce la seconda parte del primo comma dell’art. 2500-sexies). Inoltre, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle decisioni ed il loro voto vale in misura proporzionale alla loro partecipazione (art. 32 favorevoli all’introduzione della regola della unanimità BARALIS-FERRERO, op. cit., paragrafo 1.a; CAGNASSO, I "volti" della "nuova" società a responsabilità limitata” AA.VV., La riforma delle società, profili della nuova disciplina, Torino, 2003, pag. 28; contrari MAGLIULO, op. cit. 281 ss. e 294; SANTARCANGELO, op. cit., 305 e 322, il quale l’ammette soltanto per alcune delibere quali, ad esempio quelle di modifica dell’atto costitutivo;. 2479, quinto comma). Non sarebbe, pertanto, ammissibile una clausola statutaria che introduca un sistema di votazione “per teste”. In mancanza di deroga statutaria, per le decisioni prese mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, è necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479, ultimo comma). Per le decisioni adottate con il metodo assembleare, invece, in mancanza di deroga statutaria, l’assemblea è regolarmente costituita (quorum costitutivo) con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e delibera (quorum deliberativo) a maggioranza assoluta e, nei casi previsti ai punti 4) e 5) dell’art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (art. 2479 – bis, terzo comma). Altri quorum deliberativi minimi, sia pur derogabili con apposita disposizione dell’atto costitutivo, sono previsti in materia di rinunzia o transazione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2476, quinto comma) e di modifica dei particolari diritti attribuiti ai singoli soci (art. 2468, terzo comma). A differenza che nelle Spa (art. 2370), nelle assemblee non è consentito – riteniamo neanche con apposita previsione statutaria - il voto per corrispondenza. Non vi sono, invece, ragioni per escludere che l’atto costitutivo possa prevedere assemblee in teleconferenza o videoconferenza33. Sembra opportuno a questo punto affrontare una questione che potrebbe offrire delle divergenze interpretative. Laddove il legislatore ha previsto un quorum deliberativo pari alla metà del capitale sociale, a nostro avviso, lo ha fatto pur sempre nella logica della formazione di una maggioranza. Riteniamo infatti che i voti che rappresentano la metà del capitale sociale sono sufficienti per adottare la decisione sottoposta ai soci, a condizione che tali voti costituiscano una maggioranza rispetto all’insieme dei voti espressi. Se, invece, dovessero esserci voti pari alla metà del capitale che si esprimono in senso favorevole e voti pari alla restante metà del capitale che si esprimono in senso contrario, la decisione non può intendersi adottata. Seguendo una diversa interpretazione34, si giungerebbe a conseguenze inaccettabili. In ipotesi di decisioni assembleari, il Presidente a seconda di come formuli la proposta da sottoporre a votazione, disporrebbe di fatto dei voti dell’una o dell’altra metà di capitale. 33 In tal senso SANTOSUOSSO La riforma del diritto societario, Milano 2003, nota 64 a p. 228. 34 SANTOSUOSSO, La riforma del diritto societario, Milano 2003, 226, sembrerebbe affermare che la maggioranza di metà del capitale sia di per sè idonea ad adottare decisioni, anche in presenza di un opposto schieramento di pari entità, è ciò “in nome dell’obiettivo di evitare paralisi decisionali quando il capitale appartenga a opposti schieramenti in parti uguali”. In ipotesi di decisioni extrassembleari, alla fazione contraria (che abbiamo ipotizzato anch’essa pari alla metà del capitale) basterebbe sottoporre contemporaneamente all’approvazione dei soci (ai sensi dell’art. 2479 primo comma) una proposta formulata in maniera esattamente inversa (si pensi ad una sorta di “contro referendum”), così da ottenere a sua volta una decisione di segno opposto. In ambedue i casi, poi, la fazione contraria potrebbe, in un momento immediatamente successivo, sottoporre ai soci (sempre ex art. 2479 primo comma) una proposta di revoca della prima delibera, e così all’infinito. In materia di decisioni extrassembleari, si pongono due ulteriori problemi: il primo è quello della valutazione della mancata manifestazione espressa di volontà; il secondo è quello del momento al quale fare riferimento per stabilire se si sia formato o meno il quorum richiesto per l’adozione della decisione. Quanto al primo dei problemi posti, riteniamo che, in assenza di apposita previsione statutaria35, la mancata manifestazione espressa di volontà da parte del socio equivale alla sua astensione, con la conseguenza che ove a procedura ultimata siano stati espressi 35 L’atto costitutivo potrebbe stabilire, ad esempio, che allo scadere di un determinato termine la mancata manifestazione espressa di volontà equivalga a volontà contraria. soltanto “voti” favorevoli pari alla metà del capitale, la decisione si intenderà adottata. In ipotesi di decisione assunta con il metodo della collegialità assembleare, la questione si risolve facilmente dal momento che sarà il Presidente dell’assemblea avrà il compito di verificare i voti favorevoli, contrari e degli astenuti, dei quali - secondo l’opinione prevalente, oggi confermata in materia di Spa dall’art. 2368, terzo comma - si tiene conto agli effetti del quorum costitutivo, ma non di quello deliberativo. Quanto al secondo dei problemi posti, è quanto mai opportuno che in mancanza di una previsione dell’atto costitutivo36, il soggetto che avvii il procedimento decisionale stabilisca un termine ultimo entro il quale i soci possano esprimere la loro volontà. Soltanto decorso tale termine si potranno “contare” i voti espressi, tenendo conto – ove ammesse37 - delle eventuali revoche fino a quel momento intervenute. Ove non fosse previsto un tale termine, infatti, in presenza di voti pari alla metà del capitale potrebbe risultare impossibile stabilire se la decisione si è perfezionata, dal momento che in un momento successivo potrebbero sopravvenire i voti espressi dalla restante metà del capitale di segno esattamente opposto. Al contrario, in presenza di un termine finale, al suo scadere la mancata manifestazione di volontà degli altri soci varrebbe astensione 36 37 Si veda il paragrafo 3.B.. Si veda il paragrafo 3.B.. ovvero – se così previsto dallo statuto – voto contrario, ed i voti favorevoli pari a metà del capitale consentirebbero il perfezionamento della decisione. In mancanza di termine finale, pertanto, la decisione potrà dirsi perfezionata soltanto con il raggiungimento di una maggioranza che superi la metà del capitale, rimanendo comunque aperto il problema dei limiti temporali e di efficacia del consenso espresso38. Tuttavia, la previsione di un termine finale è opportuna anche in ipotesi di decisioni adottate a larga maggioranza, ad esempio, al fine di stabilire il momento entro il quale sia consentita la revoca del consenso; di stabilire – per l’ipotesi di una eventuale impugnazione chi siano stati i consenzienti, i dissenzienti e gli astenuti 39 ; di stabilire fino a quale momento sia consentito ad uno o più amministratori o ad un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, di chiedere che la decisione sia adottata mediante il metodo assembleare (art. 2479, quarto comma). 6. Invalidità delle decisioni dei soci: rinvio. L’argomento non viene trattato in quanto materia di altro lavoro. 38 Sul punto MAGLIULO, op. cit., p. 277 ss, il quale afferma che in mancanza di limiti temporali imposti dallo statuto o dallo stesso socio nella sua dichiarazione di consenso, quest’ultima conserva validità fino a che non risultino mutate le situazioni di fatto in relazione alle quali il consenso è stato prestato. 39 Per quanto riguarda l’ipotesi di un consenso tardivo, per MAGLIULO, op. ci. 278279, esso potrebbe valere a precludere al socio assenziente un’eventuale impugnativa della decisione o essere utilizzato a rimpiazzare il consenso di un altro socio successivamente dichiarato invalido.