Anno_2014 - Consiglio Regionale della Lombardia
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Anno_2014 - Consiglio Regionale della Lombardia
1 RISOLUZIONE N. 10 - CONCERNENTE IL PROGETTO DI DISCARICA DI INERTI SITA NEL TERRITORIO DI GENESTRERIO E NOVAZZANO, NELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, A RIDOSSO DEL CONFINE CON LA LOMBARDIA (di iniziativa della Commissione consiliare VI e della Commissione speciale Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica e province autonome – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/308 DEL 11/2/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che è in corso di valutazione, presso le competenti autorità svizzere, un progetto per la realizzazione di due discariche per rifiuti inerti, “Genestrerio Prella 1” (volume lordo compatto pari a 365.000 metri cubi e superficie effettiva di 36.800 metri quadrati) e “Genestrerio Novazzano Chioso” (volume lordo compatto pari a 360.000 metri cubi e superficie effettiva di 40.000 metri quadrati), nei comuni di Mendrisio e Novazzano, a ridosso del confine di stato italo-svizzero, in un territorio attualmente adibito a zona boschiva; gli impatti ambientali e sanitari derivanti dalla realizzazione delle discariche potrebbero ripercuotersi sul territorio del confinante comune di Bizzarone (CO), con particolare riferimento alla località “Terranera”, zona boschiva a particolare valenza naturalistica rientrante nel corridoio ecologico previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Como; nelle immediate vicinanze rispetto alla linea di confine, in territorio lombardo, sono collocate un’azienda florovivaistica, un agriturismo e numerose abitazioni, con distanze inferiori a 50 metri dal margine sud delle discariche; considerato che l’area “Terranera” è lo snodo di un territorio più vasto di elevato pregio ambientale e paesaggistico, interessato dalla presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Valle del Lanza, che da Bizzarone scende fino alla Valle Olona, e del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle Sorgenti del Lura; l’area “Terranera” è sottoposta a politica di vincolo, stante la presenza di punti di captazione d’acqua di falda a scopo idropotabile, che alimentano l’acquedotto pubblico del comune di Bizzarone; la realizzazione delle discariche potrebbe comportare impatti significativi sul comparto atmosferico, derivanti dal sollevamento delle polveri, oltre che un significativo peggioramento della qualità della vita dei cittadini residenti nelle vicinanze del sito, a causa del rumore generato dal trasporto e dal conferimento dei rifiuti inerti; 2 il “Rapporto esplicativo” del giugno 2013, redatto dalle competenti autorità del Cantone Ticino, documento di base per l’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR), precisa espressamente che il sito “Genestrerio Prella 1” deve essere sottoposto a verifiche per il potenziale interesse sotto il profilo geologico e per la presenza del gasdotto, il cui tracciato risulta sostanzialmente coincidente con il confine nord della discarica; considerato, altresì, che ai sensi dell’Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR) del Consiglio federale svizzero, in territorio elvetico i rifiuti edili contenenti amianto fortemente agglomerato, comprese le lastre di eternit, possono essere conferiti nelle discariche per materiali inerti; l’eventuale presenza nelle discariche di materiale contenente amianto è motivo di forte preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini; evidenziato che il rapporto “Pianificazione discariche per materiali inerti in Ticino” dell’anno 2013, redatto con la supervisione delle competenti autorità cantonali, che rappresenta lo studio di base per la modifica del piano direttore e del PRG, sancisce un sostanziale incremento della produzione di inerti a decorrere dal 2006, generato dall’avvio di alcuni grandi cantieri infrastrutturali e opere in sotterraneo (“AlpTransit San Gottardo” e “Piano dei Trasporti del Luganese”); il rapporto stima in 700.000 metri cubi annui il volume di riferimento di rifiuti inerti da smaltire in discarica, risultando tale quantitativo significativamente superiore al dato di riferimento per il periodo antecedente all’anno 2006, pari a 400.000 metri cubi all’anno; la progressiva ultimazione delle grandi opere infrastrutturali comporterà una graduale e sostanziale diminuzione della produzione di rifiuti inerti, con il possibile sovradimensionamento del reale fabbisogno di discariche, definito negli atti di programmazione cantonali; come specificato nel rapporto, la produzione di riferimento annua di inerti da smaltire è stata calcolata considerando lo scenario peggiore, ovvero trascurando il progressivo aumento del tasso di riciclaggio, nonché le esportazioni di materiali verso l’Italia; l’analisi multi-obiettivo, utilizzata nel rapporto al fine di individuare i siti ottimali per la realizzazione di discariche, ha individuato numerosi elementi di criticità per il sito “Genestrerio Novazzano Chioso”, collocandolo tra le alternative meno idonee e specificando che “nel limite del possibile, andrà quindi data la precedenza ad altre soluzioni”; considerato, altresì, che in data 29 luglio 2013 si è svolto un incontro con una delegazione del Gran Consiglio della Repubblica e del Cantone Ticino, organizzato dalla Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome”, con la partecipazione dei 3 Presidenti Francesca Brianza e Luca Marsico, degli Assessori Claudia Terzi e Massimo Garavaglia e del Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, inerente tra l’altro la valutazione di dinamiche comuni per la gestione dei flussi di materiale e il loro riutilizzo, durante il quale sono state evidenziate le possibilità di destino alternativo al conferimento in discarica degli inerti, con particolare riferimento ai materiali di scavo; le problematiche descritte nelle premesse sono state riportate dall’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi in occasione dell’incontro istituzionale con le autorità cantonali del 18 settembre 2013; il 5 dicembre 2013 si è tenuta un’audizione congiunta della Commissione VI con la Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome” per l’ascolto delle rappresentanze locali dei comuni di Cantello e Bizzarone in merito alle criticità ambientali connesse alle discariche site in territorio svizzero nelle zone di confine con la Lombardia; impegna la Giunta regionale ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affinché i siti denominati “Genestrerio Prella 1” e “Genestrerio Novazzano Chioso” siano stralciati dagli atti di programmazione cantonali, in piena considerazione dei potenziali impatti sanitari e ambientali correlati alla realizzazione di tali opere; ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affinché siano individuate, preventivamente alla realizzazione delle discariche, soluzioni alternative che non generino impatti insostenibili sull’ambiente e sulla salute dei cittadini lombardi residenti nelle aree di confine; a promuovere con le competenti autorità svizzere, anche nell'ambito del percorso avviato con la Regio Insubrica da parte di Regione Lombardia con il gruppo di lavoro “Questione Inerti”, l’adozione di un protocollo operativo per una maggiore condivisione delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti rilevanti sotto il profilo ambientale, situati nei territori di confine tra Regione Lombardia e Svizzera; impegna la Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e province autonome” a effettuare incontri periodici con le autorità svizzere per la prevenzione e il monitoraggio di eventuali criticità ambientali di carattere transfrontaliero. 4 RISOLUZIONE N. 11 - CONCERNENTE LA DISCARICA DI INERTI E ANNESSI TRATTAMENTI MECCANICI SITA NEL TERRITORIO DI STABIO, NELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, A RIDOSSO DEL CONFINE CON LA LOMBARDIA (di iniziativa della Commissione consiliare VI e della Commissione speciale Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica e province autonome – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/309 DEL 11/2/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che nel territorio del comune di Stabio, nella Confederazione Svizzera, è stata realizzata una discarica di inerti a ridosso del confine con la Lombardia e precisamente del comune di CantelloLocalità Gaggiolo, in provincia di Varese; lo sviluppo della discarica, che ha raggiunto un volume pari a 145.000 metri cubi corrispondenti a 54 metri di altezza, ha parzialmente compromesso le normali condizioni di soleggiamento delle abitazioni, riducendo significativamente le ore di illuminazione solare; esiste, presso le competenti autorità svizzere, un progetto per la realizzazione di un’area di occupazione temporanea per il riciclaggio e il deposito provvisorio di materiali inerti, per una superficie totale di 14.000 metri quadrati, con il posizionamento di un frantoio e un vaglio, sempre in prossimità della linea di confine con il comune di Cantello; l’area interessata dalla realizzazione del nuovo impianto è sostanzialmente priva di edificazioni in territorio svizzero, con le prime costruzioni situate oltre il comparto agricolo, a una distanza minima di 400 metri dalla discarica; nel confinante comune di Cantello, i primi edifici residenziali e capannoni industriali sono invece collocati a poche decine di metri dal confine di stato e dall’impianto; la realizzazione del frantoio non è stata oggetto di accordi tra Lombardia e Confederazione Svizzera e comporterà, per i cittadini di Cantello, l’assoggettamento a rumore continuo dato dalla frantumazione dei materiali inerti ivi stoccati, nonché a polveri provenienti dal trasporto e dalla macinazione degli stessi; considerato che ai sensi dell’Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR) del Consiglio federale svizzero, in territorio elvetico i rifiuti edili contenenti amianto fortemente agglomerato, comprese le lastre di eternit, possono essere conferiti nelle discariche per materiali inerti; la presenza nel sito di materiale contenente amianto è motivo di forte preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute dei residenti, con particolare riferimento alle prime abitazioni di Cantello collocate a poche decine di metri dalla discarica; 5 le attività di lavorazione di rifiuti inerti, anche contenenti amianto, potrebbero comportare impatti ambientali fortemente negativi, oltre che un significativo peggioramento della qualità della vita per effetto delle polveri prodotte e del rumore generato dagli organi meccanici in movimento; considerato, altresì, che con comunicato del 5 giugno 2013, il comune di Stabio ha confermato l’assoluta contrarietà alla realizzazione della terza tappa della discarica, già espressa nel 2006, con forti perplessità in merito alla creazione di un’area per il riciclaggio e il deposito provvisorio dei rifiuti inerti; il comune di Cantello, con nota inviata in data 8 giugno 2013 alle competenti autorità svizzere, ha espresso parere negativo in merito alla realizzazione dell’impianto di trattamento di materiali inerti; le problematiche descritte nelle premesse sono state riportate dall’Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, in occasione dell’incontro istituzionale con le autorità cantonali del 18 settembre 2013; il 5 dicembre 2013 si è tenuta un’audizione congiunta della Commissione VI con la Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome”, per l’ascolto delle rappresentanze locali dei comuni di Cantello e Bizzarone in merito alle criticità ambientali connesse alle discariche site in territorio svizzero nelle zone di confine con la Lombardia; il 22 gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha approvato il piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti di Stabio; richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2009, n. 842 con oggetto “Risoluzione concernente la discarica di inerti sita nel territorio di Stabio, nella Confederazione Svizzera, a ridosso del confine con la Lombardia”; impegna la Giunta regionale ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affinché riveda la determinazione assunta il 22 gennaio 2014, con ciò evitando possibili rischi per la salute dei cittadini di Cantello e impatti significativi sulle componenti ambientali del comune lombardo, in modo da garantire le stesse forme di tutela previste per il territorio elvetico; ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della Confederazione Svizzera, affinché vengano predisposte le necessarie misure di mitigazione per gli impatti ambientali di origine transfrontaliera, insistenti nel comune di Cantello e nelle aree limitrofe; 6 a promuovere con le competenti autorità svizzere, anche nell’ambito del percorso avviato con la Regio Insubrica da parte di Regione Lombardia con il gruppo di lavoro “Questione Inerti”, l’adozione di un protocollo operativo per una maggiore condivisione delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti rilevanti sotto il profilo ambientale, situati nei territori di confine tra Regione Lombardia e Svizzera; impegna la Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome” a effettuare incontri periodici con le autorità svizzere per la prevenzione e il monitoraggio di eventuali criticità ambientali di carattere transfrontaliero. 7 RISOLUZIONE N. 12 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI INTERVENTI PER LABIOPALATOSCHISI, LABIOSCHISI E PALATOSCHISI" (di iniziativa della Commissione consiliare III – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/325 DEL 4/3/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che la labiopalatoschisi (LPS) è una malformazione del viso, comunemente nota come “labbro leporino”, che si presenta con un’interruzione più o meno grande del labbro superiore, della gengiva e del palato. Quando la schisi o fessura interessa solo il palato ci troviamo di fronte a una palatoschisi (PS), quando coinvolge solo il labbro a una labioschisi (LS), quando coinvolge, oltre al labbro e al naso, anche la gengiva e tutto il palato si è in presenza di una labiopalatoschisi. Nella maggioranza dei casi la labiopalatoschisi è monolaterale, destra o sinistra, nella forma più grave si presenta bilaterale sia a destra sia a sinistra, può essere associata ad altre patologie come la Pierre Robin; considerato che in data 21 giugno 2010 la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Azienda Ospedaliera San Paolo per l’apertura della prima Smile House italiana, già sede del Centro regionale per il trattamento e la cura delle labiopalatoschisi, situato presso la U.O di Chirurgia Maxillo - Facciale e nel quale vengono da tempo trattati più di 70 casi l'anno; a settembre 2011 è stata inaugurata la prima Smile House italiana e nella quale sono presi in cura pazienti con malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali e, in particolare, bambini affetti da labiopalatoschisi; i pazienti vengono seguiti dalla fase preoperatoria a quella operatoria e successivamente nelle fasi di terapia e riabilitazione; i pazienti inoltre possono beneficiare di sedute di logopedia, di trattamenti ortodontici e possono essere seguiti per qualsiasi altra patologia correlata alla schisi; tenuto conto che la nascita di un bambino con labiopalatoschisi è spesso un dramma familiare in quanto i genitori non sono pronti ad affrontare psicologicamente questa situazione, seppur informati della presenza di una malformazione facciale da un’ecografia morfologica; 8 le associazioni di genitori che hanno già vissuto questa problematica possono supportare con la loro esperienza i genitori che devono affrontare la malformazione del proprio figlio; preso atto che il codice di esenzione ticket per la labiopalatoschisi, per la labioschisi e per la palatoschisi si differenzia rispetto al codice per la palatoschisi Pierre Robin, tra l’altro considerata una malattia rara e certificata da un centro di riferimento per le malattie rare, mentre la labiopalatoschisi, la labioschisi e la palatoschisi sono certificate dal pediatra; per i neonati affetti da labiopalatoschisi è indispensabile uno specifico biberon; visto l’articolo 38 del Regolamento generale; sentita la relazione della III Commissione “Sanità e politiche sociali” impegna la Giunta regionale e, in particolare, l’Assessore alla Salute 1. a chiedere al Governo che i presidi necessari all’alimentazione dei bambini vengano ricompresi nei LEA; 2. a sostenere le cure della labiopalatoschisi con la massima attenzione, effettuando un’analisi puntuale dei costi per il Sistema Sanitario Regionale; 3. a potenziare l’informazione nei reparti di neonatologia sulle procedure da seguire per l’assistenza dei neonati affetti da LPS, al fine di agevolare il percorso diagnostico/terapeutico nella maniera più efficace ed efficiente; 4. a valutare l’istituzione di un centro regionale di riferimento. 9 RISOLUZIONE N. 13 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DELL'INFANTE (SIDS)" (di iniziativa della Commissione consiliare III – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/326 DEL 4/3/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA visti la legge 15 febbraio 1961, n. 83 (Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri); il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria); il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica) pubblicato in G.U. n. 170 del 22/07/1999; la legge 2 febbraio 2006, n. 31 (Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto) che dispone in merito al riscontro diagnostico, da effettuarsi nei centri autorizzati, sui lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente, prevedendo l’acquisizione di una serie di informazioni per il completamento dell’indagine diagnostica e per finalità scientifiche. Tale normativa stabilisce che il riscontro diagnostico sia effettuato sulla base di uno specifico protocollo, che andava predisposto dalla prima cattedra dell’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Milano e approvato dal Ministero della Salute; il decreto Direzione generale Sanità di Regione Lombardia n. 15965 del 3 novembre 2005; il decreto Regione Lombardia 20 giugno 2002, n. 11693 (Provvedimenti relativi all’adozione degli interventi anatomo-patologici e medico-legali finalizzati alla prevenzione, conoscenza e rilevazione dei casi di morte improvvisa del lattante; visti gli articoli 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) e 365 (omissione di referto) del codice penale; 10 vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); visto il Piano Socio Sanitario 2007-2009 che indicava tra le linee di intervento prioritario le attività di prevenzione in merito alla sindrome della morte improvvisa dell’infante (SIDS) e della morte inaspettata del feto e, a tal fine, stabiliva che sarebbero proseguiti gli studi, già avviati in collaborazione con il gruppo di lavoro Network dei centri regionali, riguardanti la prevenzione, la ricerca anatomo-clinica, le indagini anatomo-patologiche e di genetica molecolare, oltre all’aggiornamento professionale nel campo della SIDS e della morte inaspettata del feto; rilevato che nel vigente Piano socio sanitario 2010-2014 non sono state riproposte le attività di prevenzione in merito alla SIDS e alla morte inaspettata del feto; vista l’interrogazione n. 2065 svolta dall’Assessore alla salute nella seduta di Commissione del 9 dicembre 2012, a seguito della quale si è appreso che l’incidenza della SIDS in Lombardia si attesta su valori moderati e che l’assistenza da attivare in caso di SIDS è particolarmente complessa e articolata per il coinvolgimento di numerosi soggetti, afferenti a discipline e istituzioni diverse, che devono integrarsi sia sulla tempistica sia sui risultati degli accertamenti effettuati; considerato che Regione Lombardia, già da tempo, ha promosso una serie di azioni finalizzate alla prevenzione, conoscenza e rilevazione dei casi di morte improvvisa del lattante (SIDS) in considerazione della rilevanza non solo sanitaria di tale tematica, ma anche psicologica e sociale, a partire dai decreti della Direzione generale Salute n. 11693/2002 e n. 15965/2005; rilevato, altresì, che nel 2011 la Direzione Generale Sanità ha individuato l’Azienda ospedaliera di Varese quale centro sperimentale per l’assistenza alla SIDS, in quanto centro qualificato per l’approccio multidisciplinare che comprende la presa in carico della famiglia, anche attraverso l’assistenza psicologica, e assicura le indagini per la prevenzione di nuovi casi in nuclei familiari predisposti alla SIDS; considerato, inoltre, che l’approccio multidisciplinare è favorito e supportato efficacemente dall’integrazione tra le cattedre di Pediatria, di Medicina Legale, di Pediatria, di Ostetricia e Ginecologia e di Anatomia Patologica dell’Università dell’Insubria con tutti i servizi coinvolti dell’Azienda Ospedaliera di cui sopra; 11 ravvisato che la sorveglianza epidemiologica è un’attività di sanità pubblica, orientata a studiare un problema di salute non solo per conoscerlo, ma innanzitutto per prevenirlo e controllarlo e che, pertanto, attualmente il fenomeno della SIDS si configura quale problema socio-sanitario e scientifico della medicina moderna e sul quale si rendono ancora necessari specifici studi e ricerche epidemiologiche per ridurne l’incidenza; constatato che il protocollo di cui alla legge 31/2006, non è stato ancora adottato dal Ministero della Salute, che ha pertanto costituito un apposito gruppo di lavoro che ha rassegnato il relativo protocollo diagnostico al Ministro della Salute dopo parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità, come peraltro evidenziato nel corso dello svolgimento dell’ITR di cui sopra; tenuto conto di quanto emerso nel corso delle audizioni rispettivamente dell’8 gennaio 2014 con il Presidente del Centro di ricerca Lino Rossi di Milano e del 22 gennaio 2014 con il Direttore dell’U.O.C. di Anatomia Patologica, Citogenetica e Patologia Molecolare dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano; visto l’articolo 38 del regolamento generale del Consiglio regionale; sentita la relazione della III Commissione “Sanità e Politiche Sociali”; invita la Giunta regionale e, in particolare, l’Assessore alla Salute 1. a promuovere presso il Ministero della salute l’adozione del protocollo diagnostico di cui alla legge 31/2006 redatto dal gruppo di lavoro per la SIDS del Ministero della Salute e con parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità e attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini della sua applicazione in tempi rapidi; 2. a promuovere e contribuire con i propri dati alla realizzazione in ambito nazionale di una banca dati di informazioni, studi e ricerche epidemiologiche e scientifiche per lo sviluppo della ricerca anatomo-clinica e per approfondire la conoscenza sulla natura e sulle cause e fattori di rischio della SIDS, in ottemperanza ai decreti della direzione generale Salute n. 11693/2002 e n. 15965/2005 considerati in premessa, e riprendendo nel prossimo Piano socio sanitario regionale i contenuti del Piano 2007/2009; 3. a sollecitare, se possibile, il Ministero della salute a diffondere a livello nazionale la bozza di protocollo diagnostico di cui sopra, affinché possa essere sperimentato e valutato prima della sua definitiva approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni; 12 4. a valutare l’attivazione di un Progetto Obiettivo pluriennale che, sulla base dei dati epidemiologici, diagnostici, e assistenziali raccolti, avanzi linee di indirizzo in merito agli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza, oltre che a quelli di formazione e sensibilizzazione di operatori e famiglie; 5. a inserire e approvare nel prossimo Piano socio sanitario regionale un apposito capitolo concernente la tutela dell’area materno-infantile con particolare riguardo alla SUID/SIDS; 6. a promuovere una rete di integrazione tra le Università, le Aziende Ospedaliere, i Centro di Ricerca, i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, i Medici di medicina generale (MMG), i Pediatri di libera scelta (PLS) e le specifiche associazioni dei genitori per condividere dati e ricerca scientifica al fine di ridurre l’incidenza della SIDS; 7. a promuovere iniziative ed azioni finalizzate alla diffusione di informazioni alla popolazione lombarda, alla sensibilizzazione sui fattori di rischio e al sostegno psicologico delle famiglie colpite; 8. a favorire la costituzione sul territorio regionale di una reale e operativa interazione tra la rete diagnostico/assistenziale prevista dal protocollo operativo per la SUID/SIDS, redatto dal Gruppo di Lavoro del Ministero della Salute e la rete della diagnostica anatomo-clinica delle cause di morte endouterina e neonatale, anche al fine, di ridurre il contenzioso medico-legale, razionalizzare la spesa sanitaria e innalzare il livello assistenziale erogato; 9. a riferire entro dodici mesi dall’approvazione della presente alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti. 13 RISOLUZIONE N. 14 - CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA - ANNO 2014 - E LE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA DI MAGGIORE INTERESSE PER IL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO LOMBARDO (di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/349 DEL 25/3/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la disposizione del primo capoverso del comma quinto dell’articolo 117 della Costituzione, la quale prevede che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”; Vista la disposizione del comma 3 dell’articolo 6 dello Statuto di autonomia della Lombardia, la quale prevede che “La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell’Unione europea”; Vista la disposizione del comma 4 dell’articolo 39 dello Statuto di autonomia della Lombardia, la quale prevede che il “diretto coinvolgimento del Consiglio regionale è assicurato con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario”; Vista la disposizione dell’articolo 102 del Regolamento generale del Consiglio regionale, la quale prevede che: “1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea sono organizzati in una apposita sessione annuale. 2. La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d’atto della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale alla normativa europea, l’esame del progetto di legge comunitaria regionale e l’analisi del Programma legislativo della Commissione europea. 3. All’ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri argomenti.”; Vista la disposizione dell’articolo 103 del Regolamento generale del Consiglio regionale, la quale prevede che: “1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge comunitaria sono assegnati alla commissione competente in materia di politiche comunitarie e alle altre commissioni per l’espressione del parere di cui all’articolo 48. 2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica europea della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere. 14 3. Per l’esame degli atti normativi regionali nei casi di cui all’articolo 39, comma 5, dello Statuto, si applicano le disposizioni dell’articolo 82.”; Vista la disposizione dell’articolo 3 della legge 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea); Vista la risoluzione in merito alle politiche dell’Unione europea di maggiore interesse per la Lombardia, deliberata dal Consiglio regionale in data 5 novembre 2013; Preso atto delle risultanze del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione consiliare I e in particolare: - dell’audizione del Direttore pro tempore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, dott. Fabrizio Spada, in data 12 marzo 2014; - dell’audizione del Dirigente della Delegazione di Bruxelles dott. Gianlorenzo Martini, in data 17 marzo 2014; - delle note di contributo che le commissioni permanenti e speciali hanno trasmesso alla I Commissione; - della nota di contributo del Comitato paritetico di controllo e valutazione trasmessa alla I Commissione; - dei contributi scritti pervenuti dalle associazioni aderenti a Rete Imprese Italia Lombardia e dalla Confederazione sindacati autonomi lavoratori; Visto il contenuto della REL/15 (Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea); Visto il contenuto della REL/16 (Relazione programmatica sulla partecipazione della Regione alle politiche dell’Unione europea); Rammentato che, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), si è compiuto un importante passo avanti per rendere possibile una collaborazione tra tutti i livelli di governo in Europa. In particolare, il nuovo Trattato rafforza l’applicazione del principio di sussidiarietà – secondo il quale le decisioni devono essere prese al livello più possibile vicino ai cittadini – e, con esso, il ruolo delle Assemblee regionali che, esplicitamente, sono chiamate al controllo di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea; Considerato che, risulta necessario, per consentire a Regione Lombardia ed in particolare al Consiglio regionale una più efficace partecipazione alla fase ascendente, elaborare procedure interne, anche mediante interventi sull’ordinamento regionale, ove necessari, finalizzate all’approfondimento e all’elaborazione di proposte in merito alle iniziative europee di carattere legislativo negli ambiti di interesse regionale; Considerato che, per svolgere in maniera efficiente un ruolo attivo e proficuo nella fase di formazione del diritto dell’Unione europea, non solo sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà bensì in termini di valutazione di impatto della normativa europea sul tessuto socioeconomico regionale, è necessario che la Regione individui le priorità e le relative linee guida dell’azione di “governo” per una partecipazione attiva alla fase ascendente del processo normativo dell’Unione europea; 15 Ribadita la valutazione positiva sull’attività di relazione istituzionale svolta di comune accordo dalla commissione competente in materia di politiche dell’Unione europea e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, tesa a creare una stabile modalità di lavoro fra tutte le realtà istituzionali interessate alla formazione ed all’attuazione della normativa europea, modalità di lavoro che dovrà svilupparsi per permettere un sempre maggiore coinvolgimento del Consiglio regionale lombardo nella fase ascendente come in quella discendente del processo normativo dell’Unione europea; Ribadita la necessità di dare vita ad un percorso di collaborazione, anche attraverso l’istituzione di un confronto periodico, sia con la delegazione regionale a Bruxelles sia con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea sia con gli europarlamentari eletti nel territorio lombardo e sia con i rappresentanti lombardi del Comitato delle Regioni; Preso atto del contenuto delle sotto elencate priorità nelle quali è suddiviso il Programma di lavoro della Commissione europea 2014: - Unione economica e monetaria; - Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; - Giustizia e sicurezza; - Azione esterna; Preso atto, in particolare degli allegati al Programma di lavoro della Commissione europea che individuano gli atti di natura legislativa da adottare in via prioritaria; delle nuove iniziative, anche non legislative, da presentare entro il 2014; delle azioni legate al programma Regulatory Fitness and Performance (REFIT) ovvero le ulteriori azioni che saranno messe in campo per assicurare una legislazione europea finalizzata alla semplificazione e riduzione degli oneri regolatori; delle proposte legislative pendenti ritirate in quanto non più strategiche per la Commissione europea; degli atti di natura legislativa già adottati che entreranno in vigore nel 2014; Preso atto, altresì, della programmazione europea 2014/2020, in particolare della Politica di Coesione, della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e di Horizon 2020 per il periodo 2014-2020; Preso atto, infine, che il Consiglio europeo, con comunicazione del 19 e 20 dicembre 2013, ha invitato la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, a elaborare una strategia dell'Unione europea per la regione alpina, entro metà 2015, sulla base della risoluzione politica del 18 ottobre 2013 sottoscritta a Grenoble, oltre che da sette Stati membri, anche da Regione Lombardia unitamente ad altre regioni alpine; Delibera Di prendere atto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014, comunicato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in data 22 ottobre 2013; Di individuare, nell’ambito del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014, quali priorità anche dell’azione di Regione Lombardia, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento stabiliti dall’ordinamento statale ed europeo, i seguenti aspetti: 16 per quanto riguarda le azioni finalizzate ad una crescita intelligente sostenibile e inclusiva: presidiare e implementare a livello europeo le politiche e le azioni volte a supportare le persone a rischio di povertà o esclusione sociale o svantaggiate per favorirne l’inclusione sociale, anche in considerazione del contesto economico attuale sfavorevole che incrementa la crescita della percentuale di popolazione a rischio di esclusione sociale; implementare le risorse destinate all’offerta abitativa per le nuove categorie in situazione di difficoltà, quali i genitori separati, i genitori monoparentali con figli conviventi e non, le famiglie numerose, le giovani coppie, i disoccupati e le persone sole, in particolare gli anziani e i giovani; sostenere il Programma diritti, uguaglianza e cittadinanza, contribuendo all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, come sanciti dal Trattato sull'Unione europea (TUE), dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha aderito, siano efficacemente promossi e attuati unitamente a misure per i diritti dei minori, per i principi di non discriminazione e per la parità di genere; dare piena attuazione al Programma occupazione e innovazione sociale (EaSi) 2014-2020 per sostenere le politiche sociali innovative, promuovere la mobilità del lavoro, facilitare l’accesso al microcredito e incoraggiare l’imprenditorialità sociale, avvalendosi in particolare del programma Progress, della rete europea EURES e del Programma Progress microfinance facility; sostenere gli investimenti per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, dando piena attuazione alla programmazione nazionale e regionale dei fondi strutturali europei e focalizzando su questa priorità i programmi a gestione diretta Horizon 2020 e COSME; dare piena attuazione al pacchetto di investimenti a favore della crescita e dell’occupazione dando priorità alle azioni finalizzate all’accesso all’occupazione, all’adattamento dei lavoratori ai cambiamenti, alla permanenza al lavoro e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale, all’innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo dei percorsi di istruzione e formazione, alla ricerca e all’innovazione, all’internazionalizzazione con particolare riguardo alla competitività del sistema socio-economico regionale e del sistema delle piccole medie imprese; dare piena attuazione ai programmi “Garanzia Giovani”, consentendo ai giovani da 15 a 24 anni la possibilità di proseguire gli studi e di un'offerta lavorativa qualitativamente valida, nonché di accedere a forme di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale; nell’ambito dei programmi “Garanzia Giovani”, favorire una rete in materia di formazione tecnica valorizzando le esperienze dei singoli Stati membri e diffondendo le buone pratiche anche al fine di agevolare le occasioni di collaborazione tra i diversi poli formativi e creare una rete di formazione e alta formazione professionale alla luce delle nuove sfide e prospettive del mercato del lavoro; 17 incentivare l’integrazione delle azioni per il contrasto della disoccupazione giovanile, nonché per il reinserimento occupazionale dei cittadini over50, che rappresentano una nuova forma di disagio sociale, soprattutto con riferimento a soggetti non o poco scolarizzati, anche tramite forme di cooperazione tra servizi di collocamento pubblici e privati; rendere pienamente operativo, tenuto conto delle stime della Commissione sul rischio di povertà e di esclusione sociale, il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), gestito nell’ambito delle politiche di coesione e finalizzato al cofinanziamento di progetti a sostegno di indigenti e famiglie in difficoltà aventi ad oggetto la fornitura di assistenza di base, aiuti alimentari e accesso ai servizi sociali; favorire l’avvio di azioni finalizzate al riconoscimento e alla previsione di forme di salario minimo quale punto di riferimento valido per tutti gli Stati membri; promuovere iniziative volte a facilitare l’applicazione effettiva del principio della parità di retribuzione con particolare riferimento alla promozione delle attività economiche a titolarità femminile e stabilizzazione del lavoro atipico, anche attraverso misure quali il “micro credito”, per sostenere l’avvio di attività di lavoro imprenditoriale, autonomo e professionale delle donne; rafforzare le azioni a favore dell’effettivo inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, garantendo, inoltre, l’effettiva parità di trattamento, la libera circolazione, una completa accessibilità e la piena partecipazione alle attività occupazionali e d’impresa, oltre alle attività culturali, ricreative e sportive, eliminando ogni forma di ostacolo ed elaborando un’apposita strategia europea, come previsto nella comunicazione della Commissione europea COM (2010) 636 del 15 novembre 2010 recante ‘Strategia europea sulla disabilità 2020’; nonché sviluppare forme di supporto alle azioni degli Stati membri a sostegno dei progetti di vita indipendente, in favore di disabili gravi e gravissimi; sostenere e valorizzare la partecipazione alle iniziative nell’ambito del programma Horizon 2020 legate allo sviluppo della mobilità ciclistica in stretta connessione con la rete del trasporto pubblico e della mobilità dolce in sicurezza; al miglioramento dei collegamenti infrastrutturali con le strutture portuali e della logistica urbana delle merci, nonché alla sperimentazione di soluzioni innovative anche attraverso casi pilota; al miglioramento delle connessioni dei centri logistici e intermodali lungo i corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo; al potenziamento delle strutture portuali fluviali per l’interscambio merci acqua/ferro/gomma; sostenere e valorizzare la partecipazione alle iniziative nell’ambito del programma “MCE meccanismo per collegare l’Europa” legate alla realizzazione di interventi infrastrutturali ferroviari al fine di eliminare le cosiddette strozzature per favorire il trasporto merci su rotaia lungo i corridoi; all’individuazione di modalità di coordinamento del traffico elicotteristico con le altre modalità di trasporto e con gli Stati non appartenenti all’Unione; alla realizzazione e al miglioramento di collegamenti ferroviari con gli aeroporti; valutare un intervento sulla normativa in materia di rifiuti speciali pericolosi in merito alla localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento, anche al fine di prevedere la possibilità dell’utilizzo della VIS (valutazione di impatto sanitario) e l’introduzione di criteri più efficaci nella gestione dei rifiuti e nei controlli ambientali e sanitari; 18 potenziare le politiche di messa in sicurezza dei territori, intervenendo sul dissesto idrogeologico e sul consumo di suolo, garantendo la sicurezza dei cittadini alla luce dei cambiamenti climatici in atto, nonché le politiche per la bonifica dei siti inquinati e l’eliminazione dell’amianto presente in modo diffuso nel territorio, anche attraverso azioni integrate per la rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; sostenere con adeguati strumenti normativi l’agricoltura biologica curandone gli aspetti legati all’importazione e ai controlli; promuovere la modifica della direttiva 2001/18/CE, concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, al fine di consentire ai singoli Stati membri la possibilità di limitare o regolamentare la coltivazione di OGM sul loro territorio; promuovere lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici, prestando maggiore attenzione alle aspettative dei consumatori, tramite un adeguato sistema di informazione; intervenire sulla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile al settore agricolo, forestale e alle zone rurali, al fine di renderla maggiormente flessibile rispetto alla disciplina attuale, accelerando le procedure e riducendo considerevolmente il carico amministrativo delle autorità pubbliche; favorire la creazione di un mercato unico delle telecomunicazioni sia agevolando, alla luce degli ingenti investimenti necessari, la partecipazione del maggior numero di operatori e non solo di grandi gruppi internazionali, sia garantendo il pluralismo dell’informazione e della comunicazione, affinché gli operatori nazionali e regionali, grazie a necessarie sinergie e collaborazioni ed evitando forme di anacronistici campanilismi, possano trovare spazio d’azione; Per quanto riguarda le azioni in ambito di giustizia e sicurezza: potenziare le azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei processi di prevenzione e di promozione della salute, in particolare relativi a fenomeni epidemiologici, nonché ai controlli nell’ambito della sicurezza alimentare dei processi di produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti negli ambienti scolastici, sanitari e socio-sanitari per prevenire patologie infettive; favorire una politica incisiva diretta e condivisa per il contrasto all’immigrazione irregolare con forti azioni di supporto agli Stati membri maggiormente interessati dal fenomeno migratorio e impegnati nell’assistenza ai minori stranieri non accompagnati; rendere operativi gli accordi internazionali bilaterali con gli Stati extra Unione inerenti la detenzione di cittadini extracomunitari, al fine di eseguire la pena detentiva presso lo Stato di cittadinanza o di ultima residenza, prevedendo la conseguente e integrale presa in carico del detenuto, nonché agevolare accordi a livello europeo fra Stati membri in materia di avvicinamento famigliare per i cittadini dell’Unione, detenuti in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza o di ultima residenza; 19 favorire, tramite accordi tra gli Stati membri, l’aumento della destinazione di risorse europee finalizzate all’ammodernamento degli istituti penitenziari esistenti o alla costruzione di nuove strutture; sviluppare, nell’ambito delle politiche di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro, strumenti informatici in grado di elaborare dati provenienti da diversi enti ed autorità statali volti a impedire il riutilizzo di denaro di cui non si possa dimostrare la provenienza; favorire il coordinamento delle azioni, anche tramite la Procura europea, tra Stati membri, in materia di lotta al traffico internazionale di stupefacenti, nonché di rilevazione dei fenomeni a rilevanza internazionale legati al riciclaggio di denaro e all’usura; promuovere specifiche iniziative, anche di carattere normativo, per la tutela e la valorizzazione di una governance sostenibile del suolo anche mediante la riduzione del suo consumo al fine di contribuire alla prevenzione dei rischi agli stati emergenziali e calamitosi; Di individuare, altresì, nell’ambito delle politiche europee, le seguenti priorità anche dell’azione di Regione Lombardia, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento stabiliti dall’ordinamento statale ed europeo: nell’ambito delle iniziative di riforma del sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’importanza dei contenuti e degli obiettivi della comunicazione della Commissione europea COM (2013) 739 del 22 ottobre 2013 recante “Programma di lavoro della Commissione Europea per il 2014”, nonché della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 851 del 6 dicembre 2011 recante “Sul futuro dell’IVA verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico”, al fine di rilevare le entrate effettivamente percepite e contrastare i fenomeni di frode e di elusione fiscale, agevolando lo scambio di informazioni tra le competenti amministrazioni degli Stati membri. A tal fine si auspica l’adozione a livello europeo della previsione del versamento dell’imposta sul valore aggiunto al momento dell’effettiva liquidazione della fattura a cui afferisce, nonché la possibilità di istituire un interpello preventivo (Ruling) a livello europeo a garanzia del contribuente; l’opportunità di concedere alle Regioni europee la possibilità di istituire direttamente, di concerto con l’autorità statale per quanto di sua competenza, eventuali Zone economiche speciali (ZES) allo scopo di migliorare la competitività e l’attrattività di territori in particolare stato di crisi o che subiscono la concorrenza degli Stati confinanti; l’opportunità di definire a livello europeo un codice etico e sociale quale punto di riferimento per il sistema delle imprese e della finanza; il sostegno, nell’ambito degli investimenti a supporto della ricerca e innovazione, al rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati, la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo incentrati sulle aree di specializzazione del territorio, la valorizzazione dei principali player regionali, l’incremento delle attività di innovazione presso le imprese, la diffusione di un ambiente di Open Innovation e lo stimolo della domanda pubblica di innovazione attraverso il Precommercial Public Procurement; 20 il rafforzamento della competitività del sistema economico attraverso il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese, la promozione dell’aggregazione, l’incremento dell’internazionalizzazione, il rilancio della propensione agli investimenti e il miglioramento delle condizioni per l’accesso al credito; l’opportunità, al fine di favorire la libera circolazione e la libera concorrenza delle merci, dei prodotti e dei servizi, di valutare apposite misure idonee ad armonizzare gli standard qualitativi e di sicurezza dei prodotti provenienti dai paesi extra Unione, anche tramite misure “antidumping” o di natura fiscale; sollecitare la possibilità di introdurre appositi dazi doganali europei aventi il fine di tutelare i produttori interni ed europei e preservare il relativo mercato di riferimento; l’importanza di partecipare al Corridor Forum per un impegno diretto allo sviluppo del corridoio Reno-Alpi di imminente costituzione, al fine di coordinare e programmare gli interventi, con l’obiettivo di invertire il flusso odierno e di risolvere nodi come il Terzo Valico; la necessità di sviluppare, con maggior protagonismo, strategie delle politiche ambientali e delle reti infrastrutturali di area vasta nell’ambito delle politiche transfrontaliere e macroregionali europee condivise sia con lo Stato italiano sia con le regioni del nord Italia in merito alle reti europee presenti sul territorio lombardo e confinante anche in vista dell’attuazione della strategia macroregionale alpina; il presidio sui progetti di viabilità europea che insistono sul territorio lombardo, aventi ad oggetto opere e infrastrutture stradali e ferroviarie come, ad esempio, il corridoio paneuropeo 5 tratta italiana della Lisbona-Kiev, corrispondente in parte al "Progetto prioritario 6" (Lione-Budapest) della rete TEN-T e la linea AV/AC Brescia-Venezia-Trieste, nonché nel corridoio europeo Reno-Alpi il “Progetto prioritario 24 (GenovaRotterdam/Anversa) della rete TEN-T, che prevede il quadruplicamento del tratto ferroviario Chiasso-Monza in connessione con l’apertura in territorio svizzero delle opere di Alptransit; il sostegno e la valorizzazione, nell’ambito delle iniziative volte ad abbassare le emissioni in atmosfera e favorire la mobilità, della flessibilità di reperire risorse europee finalizzate all’incremento, efficientamento e ringiovanimento del parco rotabile del servizio ferroviario regionale; la ricerca di forme innovative e sostenibili di finanziamento e garanzia degli investimenti infrastrutturali, nonché forme di collaborazione più efficiente fra pubblico e privato, con particolare attenzione all’integrazione delle diverse forme di trasporto di merci e di persone e alla diffusione delle reti di trasporto energetico e agli investimenti in reti a banda larga, veloci e ultraveloci e in servizi digitali; la necessità di valutare interventi sulla disciplina in materia di utilizzo dei fondi europei per favorire azioni di riqualificazione energetica dei patrimoni di edilizia residenziale pubblica e di coesione sociale, in particolare per ridurre in modo significativo i consumi energetici e i costi gestionali, abbattere le barriere architettoniche e rimuovere le situazioni di degrado; 21 l’opportunità di promuovere la sperimentazione di un pacchetto integrato di sostegno abitativo, sociale, formativo e professionale, nonché di processi di rigenerazione urbana partecipati e percorsi di welfare personalizzati; il sostegno delle politiche per l’efficienza energetica e per la tutela dell’ambiente con l’introduzione di misure incentivanti che agiscano sul sistema fiscale, sulla riduzione del costo dell’energia per le aree a vocazione manifatturiera e, al tempo stesso, tramite lo snellimento delle procedure burocratiche e la rimozione dei vincoli che ostacolano lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale, ponendo così la Green Economy al centro delle politiche di sviluppo regionale; la possibilità di sostenere la nascita del “Fondo ESCO”, anche al fine di sopperire ai vincoli di bilancio che impediscono gli investimenti degli enti locali per dare impulso agli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio edilizio, in particolare pubblico; la necessità di un uso efficiente delle risorse con particolare attenzione alla correlazione tra sfruttamento delle risorse idriche e politiche energetiche; il riconoscimento, nell’ambito degli interventi inerenti la qualità dell’aria, della specificità del bacino riferito alla pianura padana, in considerazione delle sue caratteristiche geomorfologiche ed economico-sociali, sostenendo le iniziative predisposte in ambito regionale anche attraverso lo stanziamento di risorse dedicate; l’ampliamento degli attuali sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, l’introduzione di nuove norme sull’etichettatura trasparente, che prevedano l’indicazione delle materie prime utilizzate e della loro provenienza, il metodo di coltivazione o produzione, ed eventuali processi trasformativi, al fine di fronteggiare il fenomeno della frode alimentare; la possibilità di dare adeguato riconoscimento al bene “prodotto locale” e “prodotto a km 0” nell’ambito delle procedure pubbliche di aggiudicazione di forniture di derrate alimentari; la possibilità di prevedere una disciplina europea del comparto della pesca e acquacoltura nelle acque interne, così come previsto per la pesca marittima, al fine di garantire pari dignità e pari diritti a coloro che operano nel settore; la possibilità di adottare in tempi brevi un adeguato quadro normativo in tema di agricoltura sociale, in particolare promuovendo l’occupazione e l’inclusione, al fine di dare seguito al parere del Comitato Economico e Sociale Europeo del 12 dicembre 2010; il consolidamento di un vero e proprio “Sistema Montagna”, come già realizzato in alcuni Stati membri, anche attraverso interventi di carattere legislativo in modo da riconoscere la specificità dell’economia montana che opera in condizioni svantaggiate di competitività sia per la diversa quantità e qualità delle infrastrutture sia per la presenza di aree di confine con sistemi fiscali più vantaggiosi sia per la diversa presenza di ricchezze ambientali, materie prime naturali o di poli di attrazione turistica e che non è equiparabile a quanto avviene in aree pianeggianti e urbane in cui la ricchezza di servizi e infrastrutture consente normali condizioni di mercato; 22 Di raccomandare alla Giunta regionale, oltre alle questioni con potenziale impatto sulle politiche regionali e con aspetti di riforma in ambiti di competenza regionale, individuate con la REL/16 (Relazione programmatica sulla partecipazione della regione alle politiche dell’Unione europea), di farsi parte attiva nelle competenti sedi, presso le istituzioni sia statali sia europee, per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente risoluzione quali prioritari per Regione Lombardia; Di raccomandare alla Giunta regionale di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire un efficiente e proficuo utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi a gestione diretta, nonché per favorire la conoscenza e la partecipazione di Regione Lombardia, degli enti locali lombardi e degli operatori di settore ai bandi europei; Di invitare la Giunta regionale a elaborare un sistema di raccolta dei dati e delle informazioni relativi alle azioni regionali finanziate dai fondi strutturali e dai fondi a gestione diretta, in modo da garantire una efficace e costante comunicazione al Consiglio regionale sulla loro attuazione; Di invitare la Giunta regionale, nell’ambito della Politica agricola comune, a vigilare affinché le decisioni già formalizzate e approvate siano rispettate negli atti delegati, in particolare in materia di pagamenti diretti e, più in generale, a verificare il rispetto della programmazione europea 20142020 in ambito agricolo, per quanto di competenza; Di invitare la Giunta regionale, tenuto conto dell’imminenza di EXPO 2015 a stimolare presso le competenti sedi ed istituzioni sia statali sia europee il confronto sulle tematiche fondamentali per il successo dell’esposizione universale, quali la domanda alimentare, il cambiamento degli stili di vita e l’accaparramento di terre (land grabbing) per la produzione di beni agricoli; Di invitare la Giunta regionale, quanto alla “Strategia macroregionale alpina” ora “EUSALP”, ribadendo quanto espresso dal Consiglio regionale con la risoluzione del 5 novembre 2013, a: sottolineare quale azione prioritaria a livello europeo l’attuazione della Strategia macroregionale alpina, così come delineata dal Consiglio europeo in data 19 e 20 dicembre 2013; sviluppare la partecipazione di Regione Lombardia alla Comunità di lavoro Arge Alp, fondata tra l’altro dalla stessa Lombardia a Mosern (Tirolo) il 12 ottobre 1972, in vista di un sempre maggiore impegno dei suoi membri nella governance della Strategia macroregionale alpina; promuovere le consultazioni pubbliche previste per luglio 2014 proprio nell’ambito della Strategia macroregionale alpina, nonché coinvolgere, in tali consultazioni, anche gli enti territoriali lombardi interessati; Al fine di una proficua partecipazione, il Consiglio regionale si impegna alla costituzione di un gruppo di lavoro, coinvolgendo in particolare la Commissione Speciale Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica e Province autonome; 23 Di impegnare la Giunta regionale, a fronte dell’esito del voto tenutosi in Svizzera il 9 febbraio 2014 sull’iniziativa popolare federale 'Contro l’immigrazione di massa', a rappresentare presso le competenti sedi istituzionali sia italiane sia europee: l’importanza che riveste anche per lo sviluppo delle relazioni con la Confederazione Svizzera il principio della libera circolazione dei lavoratori, uno dei valori fondamentali dell'Unione europea per il cui ulteriore sviluppo il programma di lavoro della Commissione europea – anno 2014 – prevede l’adozione della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori COM(2013)236 2013/0124 (COD); la necessità che siano rispettati da parte elvetica gli impegni alla libera circolazione dei lavoratori, in particolare frontalieri, sottoscritti con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (gli articoli 2, 5 e 10.7 dell’Accordo e gli articoli 9, 15 e 17 dell’Allegato I), accordi finalizzati all’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e improntati all’esigenza che, in caso di insorgenti difficoltà, si trovi il miglior rimedio nel concorde e leale sviluppo del principio di libera circolazione; Di trasmettere la presente risoluzione, ai sensi del’articolo 103 del Regolamento generale, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati; Di trasmettere, altresì, la presente risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province Autonome; al Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e all’ufficio di Milano del Parlamento europeo. 24 RISOLUZIONE N. 15 - CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ALLA PROCEDURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO N. 2 SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ, ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI COM (2014)180, NONCHÈ OSSERVAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE AL DIALOGO POLITICO CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA (di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/382 DEL 27/5/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA visti il Trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 5 che prevede che le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo; nonché l’articolo 12 che riconosce il contributo dei parlamenti nazionali al buon funzionamento dell’Unione; il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura cosiddetta di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell’Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità; in particolare l’articolo 6 prevede espressamente il coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità; l’articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni, nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei; la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 8 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), il comma 2 dell’articolo 9 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea), l’articolo 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea) 25 e l’articolo 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano); l’articolo 39, comma 4, dello Statuto d’autonomia della Lombardia che prevede il coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia nella formazione degli atti europei; l’articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive competenti per materia; la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea), in particolare gli articoli 6 e 7, rispettivamente, sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto dell’Unione europea e del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà; vista, inoltre, la risoluzione n. 14 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2014, n. 349 concernente il programma di lavoro della Commissione europea - anno 2014 e le politiche dell’Unione europea di maggior interesse per il tessuto socio-economico lombardo, in particolare nella parte in cui individua, tra le azioni prioritarie finalizzate a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, quelle di sostenere con adeguati strumenti normativi l’agricoltura biologica curandone gli aspetti legati all’importazione e ai controlli e di promuovere lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici, prestando maggiore attenzione alle aspettative dei consumatori, tramite un adeguato sistema di informazione; vista, infine, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, COM(2014)180; tenuto conto dell’istruttoria svoltasi in VIII commissione consiliare in merito alla proposta di regolamento sopra citata e dei contributi trasmessi dalle associazioni di settore; premesso che il principio di sussidiarietà, enunciato dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all’Unione e agli Stati membri, stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”; 26 considerato che la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell’Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello; valutata la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del trattato sull’Unione, tenuto conto, in termini qualitativi e quantitativi, della produzione biologica in regione Lombardia; formula le seguenti osservazioni: rilevato che la materia disciplinata dal regolamento in oggetto rientra nella competenza concorrente, ai sensi dell’articolo 4 del TFUE, e che in tale materia risulta necessaria una disciplina unitaria e omogenea applicabile a tutti gli Stati membri, pare rispettato il principio di sussidiarietà; lo strumento regolamentare garantisce, altresì, la necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica; per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di regolamento pare contenuta nei limiti delle finalità prefissate dalla Commissione europea; fatte queste premesse, raccomanda di mantenere il testo invariato riguardo ai profili di seguito enunciati: la proposta di regolamento intende migliorare la normativa relativa alla produzione biologica, allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, consentendo al mercato interno di funzionare in modo più efficiente e rafforzando la fiducia del consumatore nei prodotti biologici; l’obiettivo perseguito, pertanto, è di migliorare la qualità delle produzioni europee eliminando alcune inefficienze della filiera e aumentando gli standard qualitativi degli alimenti biologici. Tale impostazione è condivisibile in quanto risponde alle aspettative dei consumatori che scelgono i prodotti biologici in quanto ottenuti nel massimo rispetto dell’ambiente e con elevati standard di benessere animale; la scelta di racchiudere l’intera normativa in materia di biologico in un unico testo è decisamente positiva e nel complesso le valutazioni generali sul metodo biologico, gli obiettivi dichiarati nella proposta di regolamento, nei considerata e anche quelli del piano di azione, risultano particolarmente avanzati e conformi a un’idea di biologico fortemente condivisa; 27 la proposta si inquadra nel contesto più generale di politiche strategiche per l’Unione europea, in particolare quella denominata “Europa 2020” su crescita e economia sostenibili, nuova PAC e controlli ufficiali, confermando il fatto che per l’Unione questa rappresenta la normativa sull’economia agroalimentare “verde”; è condivisibile, altresì, la posizione in base alla quale è assolutamente incompatibile con la filosofia del metodo biologico e disincentiverebbe i consumatori dall’acquistare tali prodotti, immettere sul mercato alimenti biologici per i quali sono ammesse soglie di contaminazione da fitofarmaci; decisamente apprezzabile è il fatto che la proposta di regolamento riduca il numero di eccezioni e deroghe, consentendo di ripristinare condizioni più eque sotto il profilo della concorrenza e incrementando la fiducia dei consumatori verso gli alimenti biologici, pur nella consapevolezza che il numero dei produttori biologici potrebbe ridursi a seguito dell’entrata in vigore del regolamento. In tale contesto sarebbe opportuno che la proposta di regolamento prevedesse in maniera compiuta i criteri e le condizioni in base ai quali gli Stati membri possono comunque concedere tali eccezioni e deroghe, non limitandoli alle ipotesi di eventi calamitosi; sono condivisibili quali elementi positivi della proposta di regolamento: - il rafforzamento degli obblighi di pubblicazione dei tariffari degli organismi di certificazione e delle informazioni relative agli operatori poiché esso costituisce un ulteriore elemento di trasparenza capace di rafforzare il sistema; - la possibilità per gli Stati membri di indennizzare gli operatori biologici soggetti a contaminazioni accidentali con risorse PAC; è, tuttavia, opportuno che si giunga ad un azzeramento dei rischi di contaminazione agendo sui produttori che inquinano; - il rafforzamento delle disposizioni relative all’importazione per quanto attiene ai requisiti dell’accreditamento e vigilanza della Commissione nei Paesi Terzi; così come l’abolizione del regime di riconoscimento dell’equivalenza per i Paesi Terzi e l’obbligo di tracciabilità per le produzioni importate da Paesi Terzi; - le disposizioni aventi a oggetto la modifica del regolamento sui controlli ufficiali; in particolare, in un’ottica di omogeneizzazione dei controlli, la disposizione che prevede lo strumento dell’atto delegato per definire misure più specifiche di controllo e le sue modalità; rileva, tuttavia, nella proposta di regolamento in esame i seguenti elementi di criticità: l’eccessivo rimando ad atti delegati o di esecuzione, che rischia di svuotare di contenuti il regolamento demandando unicamente alla Commissione europea il compito di delineare in concreto la nuova normativa di settore, considerato che nella proposta di regolamento non è indicata la procedura con cui tali atti delegati devono essere adottati, con riferimento, ad esempio, alla consultazione degli Stati membri e dei comitati preposti, potrebbe compromettere il rispetto del principio di sussidiarietà; 28 articolo 3 (Definizioni): nella definizione di “gruppo di operatori”, l’indicazione della superficie agricola (5 ettari) pare non tener conto delle peculiarità nazionali e regionali e pertanto la fissazione del limite dimensionale dovrebbe essere delegata ai singoli Stati membri, anche ai fini della certificazione, garantendo il rispetto del principio di sussidiarietà; articolo 5 (Principi specifici): per quanto concerne la questione di garantire un’alimentazione degli animali al cento per cento biologica, si condivide la necessità di tale obiettivo, ma si ritiene opportuno, vista l’insufficiente produzione di soia “Ogm free”, prevedere di incentivare tale coltura all’interno dell’Unione, al fine di evitare il ricorso all’importazione di soia da paesi terzi contaminata da organismi geneticamente modificati; articolo 9 (Divieto di impiego di Ogm): non sono menzionate le sementi; al fine di garantire un’interpretazione uniforme di detto articolo, sarebbe opportuno inserire la definizione di materiale riproduttivo vegetale, specificando l’inclusione delle sementi; articolo 26 (Gruppo di operatori): si esprime perplessità riguardo al fatto che i gruppi di operatori abbiano un sistema di autocontrollo autoreferenziale per verificare l’applicazione del regolamento; sarebbe più opportuno demandare a un ente di controllo, riconosciuto secondo le norme internazionali, la verifica a campione del gruppo di operatori; auspica, inoltre, che la materia del biologico sia oggetto di un unico atto normativo al fine di evitare la frammentazione e l’indeterminatezza della regolamentazione e di agevolare lo sviluppo di investimenti nel settore biologico; venga attuato un percorso graduale di conversione dei terreni delle imprese agricole miste biologico-convenzionali; la proposta di regolamento preveda sia codici doganali europei specifici per i diversi prodotti biologici, per una maggior tracciabilità e controllo delle importazioni ed esportazioni, sia che gli Stati membri forniscano statistiche sulle rese dei prodotti biologici coltivati/allevati nel loro territorio al fine di acquisire un quadro veritiero del mercato; la presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. 29 RISOLUZIONE N. 16 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN MERITO AD ALCUNI ISTITUTI PENITENZIARI" (di iniziativa della Commissione speciale Situazione carceraria in Lombardia – ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/423 DEL 15/7/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n.8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Lombardia); la deliberazione del Consiglio regionale 9 aprile 2013, n. 6 (Istituzione della commissione speciale situazione carceraria in Lombardia); considerato che la commissione speciale tra i propri compiti contempla quello di conoscere e di accertare le condizioni sanitarie e di vita dei detenuti per assicurare il loro benessere psico-fisico e di promuovere la formazione professionale e l’inserimento lavorativo, anche al fine di prevenire recidive; la condizione della Casa circondariale di Canton Mombello, situata nel Comune di Brescia seppur oggi in parte migliorata grazie al lavoro del direttore, degli operatori della polizia penitenziaria e in ragione del trasferimento di parte dei detenuti presso Cremona - è certamente destinata a peggiorare nel tempo, per le gravi carenze strutturali; rilevato che il Comune di Brescia ha individuato nel proprio P.G.T. l'ampliamento del carcere di Verziano (Bs), quale soluzione al sovraffollamento della Casa circondariale di Canton Mombello; ravvisato che la soluzione sopra indicata consentirebbe di superare e dismettere la struttura di Canton Mombello, oggi totalmente inadatta, anche per ragioni strutturali, a svolgere le proprie funzioni di istituto di pena, destinando tale immobile collocato nel centro storico della città ad altri utilizzi, ed evitando conseguentemente di recuperare o di realizzare altre strutture, che comporterebbero interventi senz’altro più dispendiosi; 30 considerato, inoltre, che a seguito del sopralluogo effettuato presso la Casa circondariale di Varese, sono state rilevate alcune carenze di natura strutturale, che determinano disagevoli condizioni di vita alla popolazione detenuta, anche in conseguenza del sovraffollamento; rilevato che nel P.G.T. nel Comune di Varese è stata individuata - in via Friuli - un'area da destinare per la realizzazione della nuova Casa circondariale o, in alternativa, la possibilità di recupero e ampliamento dell'attuale carcere, mediante la cessione dell'attigua proprietà comunale situata in via Sempione che, attualmente, ospita il comando della Polizia locale; rilevato, altresì, che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale è stato informato sulla disponibilità dei comuni interessati a concordare le soluzione più adeguate per intervenire a livello strutturale; considerato, inoltre, che anche nel corso dell’audizione con alcuni dirigenti dell’ASL di Cremona in merito alle condizioni sociosanitarie dei detenuti presso la stessa Casa circondariale sono state evidenziate, a seguito di specifici sopralluoghi, forti criticità strutturali di alcuni reparti, determinate da infiltrazioni idriche nell'impianto elettrico, che hanno reso inagibili le sezioni E ed F, con consequenziale trasferimento dei detenuti; rilevato, inoltre, che nel corso della visita effettuata il 16 giugno 2014 presso la Casa circondariale di Cremona sono state constatate le criticità strutturali, già evidenziate nel corso dell’audizione sopra indicata e, al riguardo, è stato riferito che per quanto riguarda le sezioni E ed F sono state già attivate le procedure di evidenza pubblica e sono state stanziate da parte del Ministero le relative risorse; constatato che allo stato attuale nella medesima Casa circondariale di Cremona non sono stati ancora preventivati i lavori di ristrutturazione del tetto del reparto di isolamento e non sono previsti interventi tesi a risolvere le problematiche connesse alle infiltrazioni di alcuni locali destinati alla polizia penitenziaria; tenuto conto che non rientrano tra le competenze regionali gli interventi di riqualificazione strutturale o di realizzazione di nuove strutture penitenziarie, ma ricadono nelle attribuzioni la tutela della salute e del benessere dei detenuti da assicurare, mediante la detenzione in ambienti adeguati e salubri per non acuire il livello di sofferenza relativo allo stato di detenzione; 31 tenuto conto, altresì, delle indicazioni della Corte di Giustizia europea sui diritti dei detenuti in ordine ai locali di detenzione che, in particolare, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e della vita privata e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e igiene e climatiche per quanto riguarda la superficie, la cubatura d’area, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione; visto l’articolo 38 del Regolamento generale del Consiglio regionale; sentita la relazione della commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia; invita il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale - a porre in essere tutte le azioni e le iniziative tese a promuovere una efficace collaborazione tra le Istituzioni locali e l’Amministrazione Penitenziaria per trovare soluzioni idonee a risolvere le criticità strutturali presenti in tutti gli istituti penitenziari della regione, con particolare riferimento a quelli di Varese, Brescia e Cremona; - a promuovere una Intesa presso la Conferenza Stato-Regioni e presso il Ministero di Giustizia, affinché siano messe a disposizione adeguate risorse per le carenze strutturali evidenziate negli istituti sopra indicati, allo scopo di garantire la salute, il benessere dei detenuti e il rispetto della dignità umana; - ad accelerare le eventuali procedure, già attivate, per la definizione delle problematiche strutturali degli istituti penitenziari in argomento; - a riferire alla commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia sulle azioni e sulle iniziative intraprese. 32 RISOLUZIONE N. 17 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO SULLA MALATTIA DIABETICA" (di iniziativa della Commissione consiliare III – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/472 DEL 23/9/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA visti la legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito); il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza; la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); richiamate la delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2013, X/888 relativa alla proposta di accordo con le farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per i pazienti diabetici; la delibera della Giunta regionale 20 dicembre 2013, X/1185 in ordine alle determinazioni per la gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2014; viste le indicazioni del Consiglio dell’Unione europea (EPSCO) del 2 giugno 2006 (C/06/148 9658/148), le risoluzioni ONU del dicembre 2006 e del 2009, le risoluzioni del Parlamento europeo del 2011 e 2012, il piano d’azione WHO 2008-2013 - risoluzione WHA 61.14 del 2008 che evidenziano la necessità di sviluppare politiche nazionali per la prevenzione, il trattamento e la cura del diabete, nonché di elaborare strumenti adeguati per il raggiungimento di livelli di assistenza appropriati con l’obiettivo di stabilizzare la malattia e migliorare la qualità di vita del paziente; considerato che in Lombardia vivono circa 550 mila persone affette da diabete e che il diabete mellito è in aumento ed è causa di una scarsa qualità di vita e di disagio per la persona, la famiglia e la società, nonché di eventuale morte prematura; 33 rilevato, inoltre, che esso rappresenta la più comune malattia cronica fra bambini oltre ad essere la più comune causa di cecità; premesso che il 6 dicembre 2012 è stato sancito presso la Conferenza Stato-Regioni l’accordo sul piano sulla malattia diabetica predisposto dalla Commissione permanente sulla malattia diabetica del Ministero della Salute con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle società scientifiche; sul territorio regionale si sono riscontrate modalità differenti di svolgimenti dell’iter per il rilascio del certificato di idoneità per il rinnovo della patente di guida per i pazienti diabetici; alcune regioni, al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio di competenza e di armonizzare procedure e costi, hanno emanato linee guida a livello regionale; valutato che il piano sulla malattia diabetica nasce dall’esigenza di sistematizzare a livello nazionale tutte le attività nel campo della malattia diabetica, al fine di rendere più omogeneo il processo diagnosticoterapeutico e con l’obiettivo di mettere in atto misure per il miglioramento della qualità dell’assistenza, sia attraverso la completa applicazione della normativa sia con l’attuazione di adeguati interventi organizzativi; tenuto conto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate a recepire con propri provvedimenti il piano sulla malattia diabetica e che Regione Lombardia non ha ancora recepito il piano in questione; tenuto, altresì, conto che il Vice Presidente e Assessore alla Salute il 9 dicembre 2013 ha dichiarato che “Regione Lombardia ha assunto impegni e sta operando sul tema del diabete, anche programmando l’applicazione del piano nazionale”; il Presidente del Coordinamento Lombardo Associazioni Diabetiche (CLAD), nel corso dell’audizione del 30 giugno 2014 nella Commissione consiliare “Sanità e Politiche sociali”, ha rilevato la necessità di recepire il piano, in quanto lo stesso individua, per affrontare le problematiche relative alla malattia, gli obiettivi centrali della prevenzione, della diagnosi precoce, della gestione della malattia e delle complicanze; visto l’articolo 38 del regolamento generale del Consiglio regionale; 34 sentita la relazione della III Commissione “Sanità e Politiche Sociali”; impegna la Giunta regionale a recepire in tempi brevi il piano sulla malattia diabetica e dare completa attuazione alla circolare regionale 12 luglio 2005, n. 30 concernente (Linee guida sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico); a rendere omogenea la quantità e la qualità di dispositivi medici di autocontrollo nella disponibilità dei pazienti con diabete di tipo 1 in tutto il territorio lombardo, nonché di confermare l’attuale possibilità di integrazione, su indicazione del medico proscrittore, secondo le esigenze terapeutiche; a presidiare l’incarico ad ARCA in ordine alle procedure di gara, affinché venga garantito l’attuale sistema di distribuzione di ausili e presidi ai pazienti diabetici attraverso le farmacie; a definire modalità omogenee su tutto il territorio regionale per quanto attiene alle procedure e ai costi relativi al conseguimento del certificato di idoneità per il rinnovo della patente di guida per i pazienti diabetici. 35 RISOLUZIONE N. 18 - CONCERNENTE "RIFORMA DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO" (di iniziativa della Commissione consiliare IV – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/481 DEL 14/10/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che con l’articolo 28, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Governo ha ridotto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, del 50 per cento l’importo del diritto annuale alle Camere di Commercio a carico delle imprese; in data 10 luglio 2014 il Governo ha approvato un disegno di legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che prevede all’articolo 9 l’abolizione dell’onere del contributo delle imprese nei confronti delle Camere di Commercio e il trasferimento del Registro delle imprese al Ministero dello sviluppo economico; in data 15 luglio 2014, con mozione n. 276 (Riforma del Sistema camerale), il Consiglio regionale della Lombardia impegnava la Giunta: “…a farsi parte attiva presso i parlamentari lombardi e il Governo affinché nel processo di conversione del decreto-legge 90/2014 l’articolo 28 sia riformulato; nel percorso di approvazione parlamentare della legge delega per la riforma complessiva della pubblica amministrazione, a promuovere presso il governo un tavolo di confronto tra enti camerali, associazioni delle imprese e regioni al fine di pervenire ad una proposta autenticamente rispettosa delle autonomie funzionali; a istituire un Tavolo lombardo a cui partecipino il Presidente delle Regione, gli assessori competenti in materia economica, l’Ufficio di presidenza della IV Commissione, i presidenti regionali delle associazioni di categoria rappresentate nel Sistema camerale e i vertici di Unioncamere per formulare una proposta di riordino delle funzioni e degli assetti organizzativi del Sistema camerale nazionale, che salvaguardi l’autonomia e le specificità territoriali, prevedendo livelli di autonomia organizzativa differenziati sulla base di criteri di efficienza e qualità.”; preso atto dell’ istituzione del suddetto Tavolo di lavoro, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2014, n. 2172; che il Tavolo lombardo sulla riforma del Sistema camerale, coordinato dall’Assessore al Commercio, Turismo e Terziario, riunitosi in sessione plenaria in data 31 luglio 2014 e, in forma di gruppo di lavoro ristretto, in data 10 e 23 settembre 2014, ha prodotto una proposta organica e puntuale di riforma del Sistema delle Camere di Commercio da presentare al Governo; 36 che, con comunicazione alla Giunta regionale, effettuata nella seduta del 26 settembre 2014, dal Presidente di Regione Lombardia, di concerto con gli Assessori all’Economia, Crescita e Semplificazione, alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione, all'Agricoltura, ed al Commercio, Turismo e Terziario, si dava atto degli esiti del Tavolo di lavoro lombardo sulla riforma del Sistema camerale, sostanziatisi nella proposta, organica e condivisa, di un emendamento all’articolo 9, relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio”, del DDL 1577, afferente la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; che tale proposta verrà condivisa in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in vista della seduta del 16 ottobre 2014 della Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; considerato che il diritto annuale è una entrata di natura tributaria destinata a finanziare in via esclusiva il Sistema camerale, avendo da tempo lo Stato azzerato ogni forma di trasferimento alle Camere di Commercio; secondo una stima del Sistema camerale, il solo dimezzamento del gettito tributario porterebbe quarantotto Camere di Commercio in condizione di non essere in grado di sostenere completamente i costi di funzionamento e per le restanti cinquantasette si paventerebbe una forte contrazione delle attività; le Camere di Commercio sono a tutti gli effetti enti finanziati direttamente delle realtà territoriali che rappresentano, in questo trovando attuazione pratica il principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 118 della Costituzione; Regione Lombardia, con la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), ha affidato al Sistema camerale importanti funzioni di interfaccia e raccordo tra le imprese e i soggetti pubblici, implementando e gestendo servizi innovativi come ad esempio il Fascicolo informatico di impresa; secondo i dati del Sistema camerale, il 69 per cento degli utenti si dichiara soddisfatto del livello dei servizi offerti dalle Camere di Commercio; visto l’articolo 38 del Regolamento generale; sentita la relazione della IV Commissione consiliare ‘Attività produttive e Occupazione’; esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Tavolo lombardo sulla riforma del Sistema camerale; 37 condivide e fa proprie le proposte di emendamento all’articolo 9, relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, del DDL 1577 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); invita la Giunta regionale a portare le proposte del Tavolo lombardo sulla riforma del Sistema camerale all’attenzione del Governo e di tutti i parlamentari lombardi, nonché in sede di Conferenza Unificata, in vista della seduta del 16 ottobre 2014. 38 RISOLUZIONE N. 19 - CONCERNENTE "LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ALLA PROCEDURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO N. 2 SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ, ALLEGATO AL “TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA” E AL “TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA”, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI, 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO, 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE COM(2014) 397 FINAL, NONCHÉ OSSERVAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE AL DIALOGO POLITICO CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA” (di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/482 DEL 14/10/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA visti il Trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 5 che prevede che le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo; nonché l’articolo 12 che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell’Unione; il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura cosiddetta di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell’UE trasmettono una proposta di atto normativo da esse adottata ai parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità; in particolare l’articolo 6 prevede espressamente il coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei parlamenti nazionali nell’ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità; l’articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni, nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei; 39 la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 8 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), il comma 2 dell’articolo 9 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea), l’articolo 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea) e l’articolo 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano); l’articolo 39, comma 4, dello Statuto d’autonomia della Lombardia che prevede il coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia nella formazione degli atti europei; l’articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive competenti per materia; la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea), in particolare gli articoli 6 e 7, rispettivamente, sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto dell’Unione europea e del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà; viste, inoltre, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche COM(2014) 397 final; tenuto conto dell’istruttoria e del contributo della VI commissione consiliare, competente nella materia oggetto della proposta di direttiva, nonché della conseguente istruttoria svolta dalla I commissione consiliare ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento generale; premesso che il principio di sussidiarietà, enunciato dal comma 3 dell’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all’Unione e agli Stati membri; considerato che la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell’Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello; 40 valutata la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del Trattato sull’Unione; formula le seguenti osservazioni: Rilevato che la materia disciplinata dalla proposta di direttiva in oggetto rientra nella competenza concorrente, ai sensi dell’articolo 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che pare rispettato il principio di sussidiarietà e che, per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di direttiva pare contenuta nei limiti prefissati dalla Commissione europea; PREMESSO che - nel 2011 solo il 40 per cento circa dei 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti nell’Unione è stata riciclata; - l’obiettivo di un’economia più circolare intende favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, così come ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle materie prime importate; - nell’UE si osservano grandi differenze tra gli Stati membri in ordine alla gestione dei rifiuti, infatti vi sono Paesi con tassi di riciclo superiori al 50 per cento e altri con tasso inferiore al 20 per cento (da dati Eurostat 2012-2013); CONSIDERATO che - una raccolta differenziata di alta qualità è un tassello fondamentale per un recupero efficiente, anche a livello economico, dei rifiuti come materie prime seconde; - l’informazione dei cittadini sulla corretta modalità di separazione dei rifiuti può accelerare notevolmente il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e permette di ottenere una buona qualità del differenziato; - la consapevolezza del consumatore sulla possibilità di recupero o meno dei beni consumati instaura fenomeni di mercato virtuosi che favoriscono l’economia circolare; - le tipologie di materiali raccolti sono omogenee, quantomeno a livello nazionale; CONSIDERATA inoltre la direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari nelle cui premesse viene rimarcato il ruolo dell’etichettatura per una corretta scelta della popolazione nelle proprie decisioni da consumatore e l’influenza positiva che tale etichettatura ha avuto sui consumi, rendendoli più consapevoli, e sul sistema produttivo; fatte tali premesse, AUSPICA - l’inserimento dell’obbligo di etichettatura dei prodotti di consumo commercializzati nell’Unione europea, atta a definire con chiarezza come differenziare il rifiuto, nelle macrocategorie di raccolta differenziata, per le frazioni per cui esiste una raccolta differenziata consolidata (ad esempio carta, plastica, metalli, vetro, indifferenziato, etc.). Qualora il prodotto generi rifiuti rientranti in diverse categorie, deve essere indicato come suddividere le varie componenti nelle diverse categorie di materiale differenziato, qualora fosse ottenibile con semplici operazioni da parte del consumatore; 41 - la sollecitazione della riorganizzazione del sistema produttivo verso un’economia circolare tramite la definizione di opportune forme di disincentivo verso i prodotti che generano rifiuti non differenziabili o non semplicemente separabili in materiali differenziabili. L’obiettivo da perseguire è che, a partire dalla produzione, si vada verso una progettazione di beni facilmente entranti in un’economia circolare, senza la creazione di rifiuti. Si evidenzia che le azioni conseguenti dovranno essere attuate a livello ministeriale e con i relativi consorzi di filiera e che quindi tale attuazione sarà da riproporre in fase di recepimento della direttiva; - l’introduzione di un nuovo indicatore, con riferimento alle politiche dell’UE in termini di prevenzione della produzione dei rifiuti, al fine di individuare obiettivi comuni da perseguire e monitorare. In linea, quindi, con quanto contenuto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, si propone di misurare l’effettivo risultato delle politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti, in relazione a dinamiche economiche, introducendo il seguente parametro: “variazione della produzione di RU inferiore dell’8 per cento rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie (SCF) al 2020 rispetto al 2011”; In relazione al testo della proposta di direttiva, considerato che: - - - l’articolo 1, primo comma, numero 7), della proposta di direttiva, sostituendo l’articolo 9 della direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri adottino misure per prevenire la produzione di rifiuti alimentari e che tali misure puntano a garantire che i rifiuti alimentari stessi siano ridotti di almeno il 30 per cento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025; entro il 31 dicembre 2017 la Commissione europea adotta atti di esecuzione per instaurare condizioni uniformi di controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari adottate dagli Stati membri, conoscere al 31 dicembre 2017 i criteri europei di controllo delle misure di prevenzione da adottarsi a partire dalla stessa data non garantisce agli Stati membri la preventiva individuazione di misure efficaci di prevenzione di tale tipologia di rifiuti; AUSPICA che il termine del 31 dicembre 2017, indicato nell’articolo 1, primo comma, numero 7), della proposta di direttiva che sostituisce l’articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, sia anticipato al 1° gennaio 2016; Inoltre, considerato che: - l’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, modifica l’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, introducendo il paragrafo 2 bis all’articolo 5, così prevedendo che, fino al 1° gennaio 2025, gli Stati membri non ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi i rifiuti riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti biodegradabili; - tali rifiuti potrebbero essere conferiti in discariche per inerti o per rifiuti pericolosi, pur essendo rifiuti non pericolosi, aggirando così la norma; AUSPICA la modifica del paragrafo 2 bis dell’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così come inserito dall’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, come segue: "2 bis. Fino al 1° gennaio 2025 gli Stati membri non ammettono nelle discariche i rifiuti non pericolosi riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti biodegradabili". 42 La stessa considerazione potrebbe, inoltre, valere per i paragrafi 2 ter e 2 quater dell’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così come inseriti dall’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, relativi alle discariche per rifiuti non pericolosi; OSSERVA, relativamente al paragrafo 2 quinquies dell’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così come inserito dall’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a) della proposta di direttiva, che prevede che gli Stati membri non ammettono i rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti inerti, che tale limitazione pare di difficile applicazione in quanto alcuni rifiuti urbani inerti hanno come destino la discarica. La presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome 43 RISOLUZIONE N. 20 - CONCERNENTE "LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA 'UNA STRATEGIA UE PER LA REGIONE ALPINA (EUSALP)'" (di iniziativa della Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica e Province autonome” – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/483 DEL 14/10/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA vista la disposizione del comma 4 dell’articolo 2 dello Statuto di autonomia della Lombardia, la quale prevede che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l’integrazione tre le Regioni padano-alpine; viste le disposizioni dei commi 2 e 4 dell’articolo 6 dello Statuto di autonomia della Lombardia, le quali prevedono, rispettivamente, che la Regione concorre al processo di integrazione europea, si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell’ambito dell'Unione europea, nonché, sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari sia nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche, sociali e culturali; vista la disposizione dell’articolo 11 della legge 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea) la quale prevede che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea; preso atto che il Consiglio europeo, con comunicazione del 19 e 20 dicembre 2013, ha invitato la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, a elaborare una strategia dell’Unione europea per la regione alpina, entro la metà del 2015, sulla base della risoluzione politica del 18 ottobre 2013 sottoscritta a Grenoble, oltre che da sette Stati membri, anche da Regione Lombardia unitamente ad altre regioni alpine; 44 preso atto dell’esito dell’incontro, svoltosi in data 8 ottobre 2014, dell’intergruppo sulla strategia regionale per le Alpi, presieduto da Bernard Soulage, Vice Presidente di Rhone Alpes, costituito in seno al Comitato delle regioni, con la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, finalizzato all’istruttoria per la redazione del parere sulla strategia EUSALP da rendere nella seduta plenaria prevista per i primi giorni di dicembre 2014; vista la risoluzione n. 14, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 2014, concernente il programma di lavoro della Commissione europea anno 2014 e le politiche dell’unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo, nella parte in cui rispetto alla strategia della “Macroregionale alpina” ora EUSALP ribadisce quanto espresso dal Consiglio regionale con la risoluzione n. 8 approvata il 5 novembre 2013; sottolinea quale azione prioritaria a livello europeo l’attuazione della Strategia macroregionale alpina, così come delineata dal Consiglio Europeo in data 19 e 20 dicembre 2013; delibera di partecipare alle consultazioni pubbliche, previste per luglio 2014 proprio nell’ambito della Strategia macroregionale alpina, nonché coinvolgere, in tali consultazioni, anche gli enti territoriali lombardi interessati; visto il documento di consultazione “Una strategia UE per la regione alpina (EUSALP)” e il relativo questionario, elaborati dallo Steering Committee della Commissione europea; preso atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione speciale Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica e Province autonome; delibera la partecipazione alla consultazione pubblica promossa dallo Steering Committee della Commissione europea avente ad oggetto: “Una strategia UE per la regione alpina (EUSALP)”, dando risposta alle domande chiave del questionario on line secondo le indicazioni di seguito enunciate e dando mandato agli uffici per la materiale compilazione e l’invio del questionario: Alla domanda numero 1 del questionario rispondere: Accrescere la competitività a livello economico della regione alpina; sostenere la permanenza delle attività economiche e dei servizi pubblici anche nelle aree montane; migliorare l'accessibilità delle aree alpine con particolare attenzione alle aree rurali e periferiche; favorire la cooperazione e la messa in rete dei sistemi dei trasporti all’interno dell’area EUSALP; superare il digital divide delle aree meno favorite; potenziare la valorizzazione delle risorse alpine prestare una particolare attenzione alla difesa idrogeologica e ambientale. 45 Alla domanda numero 2 del questionario rispondere: Promuovere opportunità di lavoro più accessibili nell’area alpina, soprattutto per le giovani generazioni, ad esempio, equiparando i titoli di studio della scuola secondaria e definendo condizioni più semplici di mobilità tra i vari paesi; aumentare l’accessibilità fisica e digitale delle zone rurali e di montagna; rafforzare i collegamenti urbano-rurale-montani per un migliore accesso ai mercati. Per quanto riguarda le aree montane, individuate in base ad una definizione rigorosa ed univoca, prevedere parametri specifici di sostegno e accompagnamento, in particolare in riferimento alla gestione dei servizi e per la cura dei territori. Alla domanda numero 3 del questionario rispondere: La novità della strategia dovrebbe essere quella di un reale e migliore coordinamento delle politiche esistenti a tutti i livelli, senza ulteriori politiche specifiche. Si indicano le seguenti priorità: - Sostegno alla intermodalità; - Sviluppo della banda larga; - Sviluppo di reti di azienda su scala macroregionale. Alla domanda numero 4 del questionario rispondere: EUSALP dovrebbe contribuire ad aumentare l'occupazione creando posti di lavoro attraenti all'interno della regione alpina, in particolare nelle zone di montagna per garantire la permanenza degli attuali residenti. Occorre facilitare le condizioni di vita anche attraverso: - accessibilità fisica e digitale; - servizi di interesse generale; - tutela e valorizzazione del paesaggio; - sviluppo del turismo; - sostegno alla residenzialità in montagna. Alla domanda numero 5 del questionario rispondere: Un migliore utilizzo dei fondi; la promozione e lo sviluppo dell’occupazione anche per mantenere prosperità nell’area alpina, e tutte quelle condizioni che possono essere un motore ed un esempio per tutta l’Europa. Alla domanda numero 6 del questionario rispondere: I mercati del lavoro ed i corsi di studio nell’intera area sono spesso organizzati secondo una logica nazionale o regionale. La strategia EUSALP grazie allo sforzo di tutti i paesi e le regioni alpine potrebbe incentivare la mobilità di lavoratori e studenti, ad esempio attraverso contratti più flessibili, una migliore comunicazione tra i mercati occupazionali e similitudine nei livelli di tutele sociali, regole comuni per l’apprendistato e la mobilità dei lavoratori diplomati e burocrazie più semplici, e creare così una piattaforma comune per lavoro, studio e mercato con maggiori opportunità per tutti. Alla domanda numero 7 del questionario rispondere: Ultimamente l'economia della regione alpina ha vissuto profondi cambiamenti. Tali cambiamenti non avvengono però con le stesse modalità in tutte le aree; esistono, pertanto, differenze territoriali all’interno dell’area interessata dalla strategia. E’ necessario che si riducano tali disparità territoriali tra aree prettamente montane e tra quelle perialpine e metropolitane. La coesione territoriale e il rafforzamento dell'economia alpina sono, quindi, una priorità che si deve e può raggiungere sviluppando relazioni tra le aree urbano-rurali e montane. 46 Alla domanda numero 8 del questionario selezionare i seguenti obiettivi: - Sviluppare una Strategia Alpina di Innovazione e Ricerca; - Sostenere le PMI; - Stimolare un "Mercato del Lavoro Alpino". Alla domanda numero 9 del questionario rispondere: Favorire la nascita di reti d’impresa di scala macroregionale. Alla domanda numero 10 del questionario selezionare i seguenti obiettivi: - Stimolare un "Mercato del Lavoro Alpino"; - Sviluppare catene di valore aggiunto nelle Alpi; - Rafforzare il livello di abilità e competenze della forza lavoro nella Regione Alpina. Alla domanda numero 11 del questionario rispondere: Sostenere le micro piccole e medie imprese (MPMI) e incentivarne la creazione di nuove anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze e le vocazioni territoriali, lo sviluppo delle relazioni commerciali e di filiera tra le imprese dei diversi territori della regione alpina, cercando soluzioni per armonizzare le condizioni di lavoro, di scambio commerciale, la fiscalità e la burocrazia. Facilitare l’accesso al credito e l’export. Sfruttare e condividere le best practices. Armonizzare le opportunità di formazione e istruzione, facilitare la mobilità degli studenti, creare una rete formativa che dialoghi sia con gli istituti di ricerca sia con gli operatori. Sviluppare una conoscenza orientata alle specificità della regione alpina. Alla domanda numero 12 del questionario non fornire risposta. Alla domanda numero 13 del questionario rispondere: Si ritiene che le principali sfide riguardino: - accessibilità digitale:banda larga ad alta velocità anche nelle zone montane ed in quelle rurali più periferiche; - l'accessibilità intra-alpina, in termini di trasporti sia pubblico che privato. Si constata una maggior facilità negli spostamenti dalla pianura alla montagna e viceversa piuttosto che tra due località in montagna; difficoltà simili si riscontrano pure quando due zone attigue sono separate da un confine statale o da limiti regionali e amministrativi. Questo non è solo un problema di infrastrutture di trasporto, ma anche di sistemi di gestione dei trasporti. Occorre un’armonizzazione ad ampia scala dei trasporti in tutta l’area alpina, individuando anche coincidenze, mezzi e itinerari e modalità per l’integrazione dei titoli di trasporto per consentire ed aumentare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico; - la realizzazione di infrastrutture necessarie al fine di garantire l’accessibilità sopra menzionata. Alla domanda numero 14 del questionario selezionare i seguenti obiettivi: - Migliorare la gestione comune dei trasporti e della mobilità; - Promuovere l'intermodalità e l'interoperabilità per i passeggeri e l'uso di mezzi pubblici; - Condividere i processi di innovazione e i dispositivi in tutta la Regione Alpina nel settore del trasporto sostenibile. 47 Alla domanda numero 15 del questionario non fornire risposta. Alla domanda numero 16 del questionario selezionare i seguenti obiettivi: - Colmare il divario digitale; - Condividere i processi di innovazione e i dispositivi in tutta la Regione Alpina nel settore del trasporto sostenibile; - Rafforzare la reciproca solidarietà tra le persone che vivono in diverse aree nella Regione Alpina. Alla domanda numero 17 del questionario rispondere: Il problema della connettività nelle zone periferiche è molto sentito dove spesso non è disponibile la banda larga o ultra larga. Questo divario digitale riduce l’attrattività e la competitività di molti territori. La strategia EUSALP dovrebbe sostenere politiche per ridurre tale divario a livello dei singoli governi membri per assicurare medesime opportunità a tutti i territori. Per ciò che riguarda il campo dei trasporti e della mobilità, nelle zone di confine all’interno dello spazio alpino, dovrebbe essere sostenuta la realizzazione condivisa di interventi infrastrutturali o finalizzati all’innovazione dei servizi d’interesse comune. Alla domanda numero 18 del questionario non fornire risposta. Alla domanda numero 19 del questionario rispondere: Nonostante sul tema della conservazione del patrimonio alpino e della promozione ad uso sostenibile delle risorse naturali e culturali operino molte istituzioni nonché organizzazioni nazionali e internazionali, si ritiene di segnalare le seguenti sfide: incentivare e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili; valorizzare il ricco patrimonio culturale e naturale dell’intera regione alpina anche in chiave di turismo sostenibile. Rafforzare la difesa idrogeologica del territorio con risorse appropriate. Alla domanda numero 20 del questionario selezionare i seguenti obiettivi: - Stabilire sistemi di gestione spartiacque integrati; - Liberare il potenziale creativo nello sviluppo di prodotti e servizi, basandosi sulle risorse naturali e culturali; - Sviluppare strumenti e procedure per trovare un equilibrio fra produzione di energia, protezione della natura e altri utilizzi del territorio. Alla domanda numero 21 del questionario rispondere: Migliorare la programmazione territoriale e paesaggistica favorendo scelte uniformi da parte di attori istituzionali limitrofi appartenenti a stati diversi dell’area alpina. Alla domanda numero 22 del questionario selezionare i seguenti obiettivi: - Stabilire sistemi di gestione spartiacque integrati; - Sviluppare strumenti e procedure per trovare un equilibrio fra produzione di energia, protezione della natura e altri utilizzi del territorio; - Sviluppare risposte regionali a cambiamenti climatici e demografici. Alla domanda numero 23 del questionario rispondere: Armonizzazione dei compensi derivanti dai servizi ecosistemici, ad esempio sul modello svizzero per la gestione delle risorse idriche, previo approfondimento in tutti i territori coinvolti dalla strategia per individuare le migliori soluzioni e garantire le medesime condizioni. 48 Alla domanda numero 24 del questionario rispondere: È importante riconoscere e compensare adeguatamente, nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni, il contributo che l’agricoltura di montagna fornisce nell’interesse generale alla cura e conservazione del paesaggio nonché alla prevenzione dei rischi naturali; in questa ottica si richiede di considerare le misure che incentivano i prodotti di montagna anche in sede di applicazione della nuova politica agricola comune (PAC). Le iniziative di EUSALP dovrebbero anche favorire il formarsi nelle società locali di una consapevolezza della collaborazione in area alpina; in tal senso sarebbe da valutare, sul modello dei progetti Erasmus, l’istituzione di un “servizio civile in montagna” che favorisca la mobilità all’interno dell’area alpina e sia finalizzato ad attività in campo ambientale, forestale e agricolo. Alla domanda numero 25 del questionario rispondere: Esistono molti meccanismi di cooperazione che funzionano a livello transnazionale ma sono spesso limitati a specifici argomenti e situazioni. La strategia EUSALP dovrebbe consentire maggior capacità, sia a livello istituzionale sia a livello sociale, nell’affrontare pochi ma grandi temi di interesse comune e potrebbe realmente contribuire ad un migliore coordinamento delle politiche pubbliche e delle azioni per rilanciare l’economia nell’intera area. Alla domanda numero 26 del questionario rispondere: Il futuro modello di governance dovrebbe continuare ad essere “multi-level” sul modello adottato durante i lavori preparatori della strategia. Le regioni devono mantenere un ruolo primario, in quanto sono tra i soggetti promotori oltre che maggiormente interessati all’attuazione diretta della strategia; pertanto, gli organismi di coordinamento dovrebbero essere composti da delegazioni di livello nazionale e regionale. Anche le istituzione europee devono esser parte attiva negli organismi di coordinamento essendo la strategia EUSALP una strategia dell’Unione europea. Alla domanda numero 27 del questionario rispondere: I diretti interessati sono i policy maker, i decisori politici e istituzionali e la popolazione. La governance multilivello garantisce che tutti i livelli siano adeguatamente rappresentati. Anche la società civile e la comunità scientifica possono partecipare al processo tramite le consuete e consolidate modalità di consultazione. Alla domanda numero 28 del questionario non fornire risposta. 49 RISOLUZIONE N. 21 - IN MERITO AL PONTE IN CHIATTE SUL TICINO IN LOCALITÀ BEREGUARDO/ZERBOLÒ (di iniziativa della Commissione consiliare V – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/501 DEL 28/10/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che un ponte di barche è una infrastruttura galleggiante principalmente composta da barche collegate l'una all'altra da una struttura generalmente percorribile e che questa particolare tipologia di ponti è solitamente temporanea, ma in taluni casi può essere utilizzata per periodi più lunghi, soprattutto ove sia sconveniente realizzare un vero ponte con strutture stabili; considerato che in passato sono stati realizzati molti ponti su barche per garantire l’attraversamento di fiumi in particolari momenti come nei periodi bellici che spesso erano soggetti a una quasi immediata demolizione; premesso, inoltre, che il ponte delle barche di Bereguardo, in provincia di Pavia, è un’importante opera infrastrutturale, inizialmente costruito come opera provvisoria alla fine dell’Ottocento e successivamente ultimata nella sua configurazione stabile nel 1913; considerato che il ponte di Bereguardo rappresenta uno degli ultimi esempi di ponte su chiatte presenti nel territorio italiano, costituendo in tal senso un’importante testimonianza del passato e al contempo un rilevante nodo del sistema storico-culturale sia provinciale sia regionale; considerato che quest’opera infrastrutturale costituisce altresì un importante elemento del sistema della mobilità interprovinciale rappresentando l’unico ponte attraversabile tra Vigevano e Pavia che garantisce il collegamento tra la Lomellina e il territorio milanese e che ogni giorno centinaia di lavoratori, studenti e turisti attraversano quest’infrastruttura per raggiungere le più svariate mete; rilevato che la V Commissione “Territorio e Infrastrutture” ha sentito in audizione il Comitato Ticino 2000, in data 9 gennaio 2014, audizione durante la quale sono state esposte le attuali condizioni di degrado 50 del ponte di barche di Bereguardo e la tipologia di interventi che ancora si rendono indispensabili per garantire la messa in sicurezza di questo importante elemento infrastrutturale e la conseguente valorizzazione sia rispetto alla sua naturale funzione trasportistica sia storico-culturale; appreso che nella primavera del 2013 l’amministrazione provinciale ha provveduto a intervenire sul ponte consolidando sia la struttura in acciaio sia l’impalcato in legno; che tali interventi tuttavia, seppur di una certa qualità rispetto alle tecniche costruttive impiegate, si sono limitati ad una parte circoscritta del ponte (cinque campate) a causa dell’assenza di ulteriori fondi necessari per poter operare anche sulle rimanenti parti della struttura esistente che versano attualmente in stato di particolare degrado; rilevato che il ponte di Bereguardo, sebbene vi sia stato l’intervento della Provincia di Pavia, versa ancora in pessime condizioni destando gravi preoccupazioni per la cittadinanza che quotidianamente beneficia della sua presenza. Il deterioramento dei materiali che compongono il ponte e le altre strutture complementari (ad esempio la passerella pedonale), in particolare l’assito in legno che ricopre il piano di transito, sono prossimi al collasso rendendo alquanto pericoloso il passaggio degli autoveicoli, cicloveicoli e pedoni; rilevato che quotidianamente veicoli pesanti utilizzano per l’attraversamento il ponte di Bereguardo nonostante vi sia l’esplicito divieto al transito previsto per tali mezzi e che vista la prolungata situazione di irregolarità si rendono necessari interventi urgenti di controllo dei transiti proprio in virtù delle problematiche statiche e dell’acuirsi del degrado che tali veicoli indurrebbero sulle già precarie condizioni del ponte di Bereguardo; rilevato che è fondamentale per sostenere la staticità e il pieno funzionamento del ponte procedere mediante interventi di livellamento della ghiaia e dei materiali che compongono l’alveo del fiume e che questi interventi sono necessari per eliminare le numerose discontinuità del letto del fiume poiché negli ultimi decenni le molte piene hanno comportato la continua sedimentazione di materiali e contestualmente l’alterazione della morfologia dell’alveo; valutato che tra poco meno di un anno prenderà avvio Expo 2015 e con questo grande evento si presume che milioni di visitatori – venti milioni di cui almeno un terzo stranieri - approderanno a Milano per usufruire sia delle strutture espositive ancora in fase di realizzazione, sia delle attrezzature legate all’intrattenimento e alla cultura presenti nei territori lombardi; valutato, inoltre, che come pubblicamente dichiarato da Regione Lombardia, Expo Milano 2015 costituisce “un’occasione di rilancio su tutti i fronti. Consentirà di dare spazio alle idee e alla cultura, creare occupazione, accrescere le opportunità del settore turistico, aprire nuovi canali per l’impresa, 51 stimolare l’innovazione nella filiera agroalimentare, investire sul capitale umano, rendere più moderno e vivibile il tessuto urbano, offrire un contesto ideale ai grandi eventi dell’arte, dello spettacolo, della musica e dello sport. Sarà insomma un volano per il territorio nella sua interezza. Per questo Regione Lombardia già da tempo ha fatto di Expo 2015 uno dei pilastri principali della propria azione di amministrazione e di governo, tracciando sin da subito un percorso di iniziative destinato ad ampliarsi con l’avvicinarsi dell’evento”; rilevato che la V Commissione “Territorio e Infrastrutture” ha tenuto un’audizione, in data 16 ottobre 2014, con la Provincia di Pavia, nel corso della quale sono stati descritti i lavori effettuati e quelli ancora da effettuare per la riqualificazione e la messa in sicurezza del ponte, nonché sono state indicate le risorse finanziare necessarie; tutto ciò premesso invita il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale lombarda 1. a individuare, di concerto con l’amministrazione provinciale di Pavia e le amministrazioni locali interessate, misure adeguate ed efficaci di controllo e monitoraggio, anche mediante strumentazioni tecnologiche, per impedire l’accesso e la circolazione sul ponte ai veicoli pesanti i quali sono corresponsabili nel rapido deterioramento di quest’opera; 2. a prevedere, compatibilmente con la disponibilità delle risorse a bilancio, adeguate misure di sostegno economico-finanziario finalizzate alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di questa importante infrastruttura anche allo scopo di preservarne la funzione trasportistica ed il transito sia pendolare sia turistico; 3. a riconsiderare il ponte di Bereguardo nella sua vera peculiarità ossia quale elemento di rilievo sia del sistema della mobilità interprovinciale sia del sistema storico-turistico e paesaggistico di tutto il territorio lombardo; 4. ad attivare con le amministrazioni locali e i portatori di interesse un tavolo tecnico-politico all’interno del quale definire le possibili azioni e strategie da attuare nel breve e lungo periodo per la messa in sicurezza e la valorizzazione del ponte di Bereguardo in una prospettiva territoriale. 52 RISOLUZIONE N. 24 - CONCERNENTE UN AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI TURISMO (di iniziativa della Commissione consiliare IV – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/539 DEL 25/11/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA considerato che - il Programma regionale di sviluppo della X legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. 78, include fra gli ambiti di intervento diretti a raggiungere gli obiettivi di sviluppo e valorizzazione del turismo quello della “revisione e semplificazione della normativa in linea con le direttive europee, che permetta un più agevole accesso all’imprenditorialità e allo sviluppo delle professioni turistiche”; - sulla scorta di quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo, nell’ambito della IV Commissione consiliare era stato costituito un gruppo di lavoro ristretto finalizzato alla predisposizione di una risoluzione per il riordino normativo in materia di turismo, ai sensi dagli articoli 40 dello Statuto d’autonomia e 106 del regolamento generale del Consiglio; - tuttavia, a seguito di un’approfondita istruttoria, il gruppo di lavoro aveva ritenuto preferibile approvare una risoluzione svincolata dallo schema del riordino normativo ai sensi dell’art. 40 dello Statuto e 106 del regolamento generale; visto che il corpus normativo in materia di turismo risulta disciplinato dalle seguenti disposizioni: - legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo); - art. 1, commi 47 e 48, legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”); - legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia); - artt. 6, 7, 8 e 9, legge regionale 3 aprile 2014, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti 53 dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE); - legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - albergo diffuso - bed & breakfast); - art. 11, legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010); - art. 3, comma 11, lett. a), legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11 (Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo); rilevato che - secondo i dati diffusi dall’Ue, il turismo è la terza maggiore attività socioeconomica europea, produce più del 10 per cento del Pil dell’Unione europea e fornisce il 12 per cento dell’occupazione totale; - l’Italia ha registrato 386,9 milioni di presenze turistiche totali, di cui il 45,6 per cento stranieri, e la Lombardia 33,1 milioni di presenze totali, che rappresentano l’8,6 per cento del mercato nazionale, di cui il 58,8 per cento stranieri (ISTAT 2011); - il totale degli occupati nel settore turismo in Lombardia risulta in crescita negli ultimi 3 anni; premesso che - uno dei punti di forza, in Lombardia, è la ricchezza, la pluralità e l’eterogeneità dell’offerta turistica, che rappresenta sicuramente un grande valore ma, al contempo, rende molto difficile creare un’immagine unitaria e riconoscibile della Regione che deve quindi trovare un elemento di sintesi per poter comunicare con efficacia questo ingente patrimonio naturalistico e culturale e la relativa offerta, sviluppando azioni sinergiche con cui rafforzare reciprocamente l’attrattività di ciascuno di essi; - in occasione di Expo 2015 sono attesi circa 20 milioni di turisti (12-14 di italiani, 6-8 milioni di stranieri, secondo alcune stime e indagini di importanti istituti statistici, come Gfk Eurisko) e, tenendo in considerazione l’importanza che tale manifestazione riveste, anche prima del suo inizio e dopo la sua conclusione, per la crescita del turismo lombardo occorre sviluppare ogni strumento utile a favorire l’accoglienza; - il tema della mobilità, dell’accessibilità e delle infrastrutture resta uno dei temi più importanti su cui investire nei prossimi anni; - occorre, inoltre, intervenire per facilitare, in particolare, la cultura dell’accoglienza e della mobilità in favore delle persone diversamente abili, nel solco tracciato dallo slogan "Liberi di essere" di Regione Lombardia, con riferimento al "Piano d'azione regionale 2010-2020 per le persone con disabilità" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2010, n. IX/983; 54 - occorre rivedere il sistema dei controlli per garantire nel modo più completo lo svolgimento di una competizione sufficientemente corretta e leale tra i vari soggetti dal lato dell’offerta, tenendo conto delle nuove modalità di accesso al turismo introdotte dalla crescita del mercato online; tenuto, inoltre, conto che - l’offerta turistica lombarda può essere suddivisa in temi esperienziali quali, natura & green, fashion, design artigianato & shopping, sport & turismo attivo, enogastronomia & food experience, arte & cultura, terme & benessere, business congressi & incentive, musica teatri & spettacoli, turismo religioso; - in relazione all’evento Expo 2015 dedicato al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, esiste, in Lombardia, un ampio paniere di prodotti certificati e una diffusa offerta di ristorazione sia di alta cucina sia di cucina tipica, senza dimenticare il primato a livello italiano nella ristorazione biologica; preso atto che - l’attività legislativa di Regione Lombardia è improntata ai principi di pubblicità e trasparenza (art. 9, comma 1, dello Statuto d’autonomia), in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli od associati, al procedimento di formazione delle leggi, garantendo così l’acquisizione dei loro contributi nella fase istruttoria; - nella stesura delle iniziative legislative è altresì promosso il metodo della semplificazione amministrativa (art. 9, comma 2, dello Statuto d’autonomia), così come declinato nella legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria); - come stabilito dall’articolo 44, comma 1 dello Statuto d’autonomia, i testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione, in modo da garantire una efficace comprensione delle disposizioni normative da parte dei cittadini e dei destinatari delle leggi; - i testi legislativi devono essere redatti in base al principio della semplificazione organizzativa e procedimentale, anche attraverso l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni; impegna il Presidente della Regione a presentare entro il 31 dicembre 2014 una proposta di progetto di legge in materia di turismo, sulla base dei seguenti principi: a) nell’ambito del governo del settore turistico prevedere: 1. una forte autonomia dei soggetti preposti alla gestione dei singoli contesti turistici, con la possibilità di ridefinirli territorialmente, sulla base dell’effettiva offerta turistica considerata; 2. una cabina di regia regionale, con funzioni di guida coordinamento e raccordo degli enti coinvolti, al fine d’indirizzarli verso azioni che, pur con gli accorgimenti più congeniali alle specificità di ciascun territorio, riescano a promuovere sinergie in grado di ottimizzare l’attrattività dell’offerta turistica lombarda complessivamente intesa. 55 b) ridefinizione del sistema dei servizi di informazione e accoglienza turistica, anche attraverso nuove forme di coinvolgimento e valorizzazione degli enti locali, dei soggetti pubblici e degli operatori privati, in modo da assicurare il più efficace coordinamento ed evitare inutili sovrapposizioni; c) valorizzazione delle aggregazioni territoriali, delle reti d’impresa, degli interventi pubblicoprivato; d) investire sulla qualificazione professionale e sulla formazione continua, attivando interventi volti alla valorizzazione del capitale umano impiegato nel settore dell’accoglienza, anche grazie alle risorse messe a disposizione dalla Programmazione Comunitaria 2014-2020 (FESR e FSE); e) prevedere una dotazione di risorse pubbliche adeguate alle dimensione della Regione, estendendo alle micro piccole e medie imprese turistiche, ivi comprese le agenzie di viaggio, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le altre imprese di pari dimensione; f) disciplina delle nuove attività on-line di offerta viaggi, nell’ambito delle competenze regionali; g) riformulazione e rafforzamento del divieto di pubblicizzare ai non soci le iniziative ricreative e turistiche da parte delle associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici, attualmente previste dagli articoli 95 e 96 dell’attuale legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo); h) espressa previsione normativa che chiarisca che tra gli interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto-legge 21 giungo 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) non sono ricomprese le casette mobili dei campeggi e dei villaggi turistici; i) ridefinizione del sistema dei controlli e delle funzioni di vigilanza finalizzate a consentire ai portatori di interesse di operare liberamente in un regime che pone i presupposti per una leale concorrenza; j) previsione di un sistema tecnologico innovativo condiviso, dove far convergere le informazioni e i dati del sistema turistico lombardo; k) espressa previsione normativa finalizzata a favorire l’accoglienza delle persone diversamente abili, dando attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18; l) semplificazione normativa per agevolare l’imprenditorialità e lo sviluppo delle professioni turistiche; m) valorizzazione delle politiche integrate in materia di turismo, commercio, sport, cultura, ambiente e agricoltura; n) riconsiderazione dell’entità delle sanzioni e relativo aggiornamento; 56 o) tenuto conto del principio di adeguamento alla legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), razionalizzazione delle disposizioni in materia di competenze e delle deleghe di funzioni da parte della Regione; p) prevedere la definizione: “destinazione turistica” quale ambito territoriale dotato di risorse, infrastrutture e prodotti, per la realizzazione di sistemi turistici con solide basi e conseguenti forti capacità attrattive; q) aggiornamento di tutti i profili professionali in ambito turistico, con riferimento al “Quadro Regionale degli Standard Professionali” della Regione Lombardia, sezione profili professionali, capitolo 11 Servizi Turistici, prendendo anche in considerazione le novità introdotte con la legge 4/2013 “disposizioni in materia di professioni”; r) razionalizzazione delle disposizioni relative alle reti informative in materia di turismo, per la comunicazione e promozione dell’offerta turistica lombarda; s) previsione di un Fondo di rotazione e un sistema delle garanzie del turismo per gli interventi di tipo strutturale e dotazionale; t) razionalizzazione del sistema delle tipologie ricettive e valorizzazione e previsione di nuove forme di accoglienza , quali ad esempio albergo e ospitalità diffusa, consorzi di prodotto e reti d’impresa turistica; u) previsione di una disciplina che favorisca l’allestimento di aree attrezzate per la sosta temporanea nel rispetto delle competenze delle autonomie locali; v) razionalizzazione delle disposizioni in tema di strumenti di finanziamento e di programmazione, al fine di riportare competenze e deleghe il più possibile a una gestione unitaria con conseguente riattribuzione delle risorse; w) riconoscimento del ruolo strategico del turismo religioso nello sviluppo economico e occupazionale del territorio lombardo; x) previsione normativa di un marchio turistico regionale come rappresentanza unitaria dei valori distintivi dell’offerta turistica regionale, e della promozione di marchi turistici di singole aree e prodotti di riconosciuto valore; y) previsione della clausola valutativa individuando forme di informazione che permettano la valutazione dell’efficacia delle singole misure assunte rispetto agli obiettivi preventivamente stabiliti per ciascuna di queste. 57 RISOLUZIONE N. 23 - CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TURISMO (di iniziativa della Commissione consiliare IV – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/540 DEL 25/11/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che - in conseguenza della revisione normativa della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15, (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) si rende indispensabile prevedere e adottare un regolamento unico; - l’evento EXPO 2015 è un’occasione importante per far ripartire non solo il settore del turismo che rappresenta più del 10 per cento del PIL nazionale, ma anche tutto l’indotto, soprattutto il settore infrastrutturale; - si prevede per EXPO 2015 un flusso di circa 6-8 milioni di turisti stranieri che genereranno un fatturato pari a 3,5-4,5 miliardi di euro; - EXPO 2015 potrà servire da stimolo per i diversi livelli di governo, per creare nuova occupazione e contestualmente migliorare la situazione dei conti economici; - EXPLORA scpa, società partecipata da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Unioncamere ed EXPO 2015 Spa, ha come funzione primaria la promozione e la commercializzazione dell’intera offerta turistica delle destinazioni di EXPO 2015; rilevato che - la World Tourism Organisation (WTO) ha divulgato nello scorso mese di marzo 2014 il flusso del turismo internazionale che si attesta a un miliardo e cento milioni, con una previsione per il 2030 di un miliardo e ottocento milioni; - l’audience complessiva degli utilizzatori di internet (surfers) italiani, stimata nei primi tre mesi dell’anno, sarebbe di 35,6 milioni di internauti di età compresa tra i 18 e i 74 anni, pari all’82 per cento della popolazione adulta italiana e di 97 milioni di abbonamenti su dispositivi mobili, mentre nel mondo si parla di 2,6 miliardi di utilizzatori internet e di ben 6,6 miliardi di abbonamenti su dispositivi mobili; - la penetrazione nell’utilizzo dei dispositivi mobili raggiunge oggi il 93 per cento della popolazione mondiale; 58 considerato che - dalle stime prodotte da Assolombarda risulta che il beneficio economico derivante dall’evento EXPO 2015 dovrebbe attestarsi intorno ai 34 miliardi, dei quali, presumibilmente, ben 11 nella sola area milanese; - l’evento EXPO 2015 farà gravitare intorno al polo attrattivo milanese circa 20 milioni di visitatori; - il settore agroalimentare in Italia pesa circa il 10 per cento del PIL nazionale e si trova nel solco del turismo enogastronomico e agrituristico; - oggi è più importante lavorare sulle motivazioni di viaggio, ovvero sono le motivazioni e le emozioni che si generano a occhi aperti sfogliando le brochure patinate che inglobano in percorsi definiti le località e non viceversa; - la disintermediazione, conseguente alla digitalizzazione del mondo, ha prodotto una platea di circa l’80 per cento di turisti che giudicano e si informano sulle destinazioni di viaggio attraverso la polimedialità e su questo formulano le loro scelte; tenuto conto che - l’evento EXPO 2015 – che si svolgerà a Milano – coinvolgerà direttamente e indirettamente l’intero territorio lombardo, offrendo irripetibili occasioni di sviluppo per il tessuto economico e produttivo della Lombardia; - delle opportunità occupazionali generate da EXPO 2015 beneficeranno anche le risorse umane impiegate a vario titolo in attività collocate nell’area delle semi-professionalità (per esempio receptionist, centralinisti, hostess, addetti alle vendite, guide turistiche, etc.); - una migliore declinazione della l.r. 15/2007 sarebbe utile a migliorare la governance così da essere maggiormente efficace e performante; - l’Italia ha un patrimonio di infrastrutture “immateriali” inestimabile che può da solo essere presupposto attrattivo, ma che deve assolutamente essere promosso attraverso una grande consapevolezza che si acquisisce solo attraverso la puntuale formazione di tutti gli addetti del settore; tutto ciò premesso e considerato impegna il Presidente e la Giunta regionale - ad avviare un progetto di governance regionale del turismo che veda la Regione al vertice della regia, anche con il supporto strategico di EXPLORA scpa, delineando le aree funzionali e divisionali in una logica cliente centrica e dei responsabili di processo operativo (process owner); 59 - a collaborare in occasione di EXPO 2015, anche con la società EXPLORA scpa, per sviluppare un sistema di accoglienza turistica innovativo e di grande richiamo, predisponendo pacchetti integrati di turismo, così da ottenere dei veri clienti fedeli (repeaters) e nuovi arrivi (newcomers) trasformando le opportunità lavorative, generate dall’evento, da effimere a tempo indeterminato; - a sostenere e valorizzare la produzione, lo sviluppo tecnologico e il lavoro sul nostro territorio; - a intervenire per migliorare la digitalizzazione del prodotto e del territorio per raggiungere il numero più alto di potenziali turisti; - a realizzare una rete di tutte le infrastrutture immateriali e materiali lombarde, con particolare accento sui siti UNESCO patrimonio dell’umanità a fare da albero maestro; - ad attivarsi con politiche e iniziative orientate al rafforzamento della competitività del settore turistico lombardo, nel rispetto della libertà d’iniziativa lasciata ai soggetti operanti sul territorio; - a profondere il massimo impegno per una sempre più importante formazione del capitale umano e la conseguente qualità del servizio erogato, tenuto conto dello sviluppo che avrà il settore del turismo nei prossimi anni e alla sua clientela estremamente eterogenea; - ad adoperarsi per l’unificazione della disciplina regolamentare di attuazione ed esecuzione della nuova normativa legislativa in materia di turismo; invita, inoltre, il Presidente e la Giunta regionale a sollecitare il Governo a disciplinare le nuove attività on-line di offerta viaggi. 60 RISOLUZIONE N. 27 - CONCERNENTE IL "DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - ANNO 2014" (di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 98, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/557 DEL 9/12/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha previsto l’avvio di una sperimentazione, alla quale partecipa Regione Lombardia, della durata di tre esercizi riguardante l’attuazione delle disposizioni sui principi contabili generali e tra questi il principio della programmazione che introduce dal 2014, tra gli strumenti, il documento di economia e finanza regionale (DEFR); premesso che nelle more di un complessivo riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, a seguito della modifica legislativa apportata dalla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), ogni riferimento al documento strategico annuale deve intendersi fatto al documento di economia e finanza regionale (DEFR) che, pertanto, costituisce l’aggiornamento del programma regionale di sviluppo, contiene le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel programma regionale di sviluppo e prevede in particolare: gli indirizzi delle leggi collegate; gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata; gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate; gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano; premesso, altresì, che attraverso il DEFR si provvede all’aggiornamento del programma regionale di sviluppo (PRS) della X legislatura e che, pertanto, tale documento rappresenta il riferimento della programmazione regionale per il triennio 2015–2017 e si inserisce nel ciclo di programmazione dello stato e delle amministrazioni pubbliche come previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); 61 premesso, inoltre, che conformemente a quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEFR nei trenta giorni successivi alla deliberazione del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, nota che si considera integrante o sostitutiva di parti del DEFR; rilevato che il DEFR si articola in una parte programmatica, suddivisa per aree e capitoli analogamente al PRS, e in quattro allegati, costituenti parte integrante, dedicati agli indirizzi fondamentali della programmazione integrata, agli indirizzi ad enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate, agli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, all’aggiornamento del piano territoriale regionale (PTR); valutata con attenzione la difficile situazione economico finanziaria del paese che ha portato, nel corso di questi ultimi anni, a un susseguirsi di accadimenti sulla scena finanziaria nazionale e internazionale con conseguenti interventi di correzione dei conti pubblici e, in particolare, con notevole riduzione delle risorse a disposizione delle regioni; valutati con particolare attenzione l’anticipo del pareggio di bilancio per il comparto regioni e il disegno di legge di stabilità per il 2015 le cui disposizioni, se confermate, porterebbero a tagli lineari a discapito di regioni virtuose come la Regione Lombardia che andrebbero a gravare per la maggior parte sulla spesa socio sanitaria regionale e il resto sulla spesa autonoma regionale negli ambiti del trasporto pubblico locale, delle politiche sociali, per la competitività e per la formazione; ritenuto, pertanto, prioritario presidiare l’iter legislativo della legge di stabilità 2015, proponendo la modifica di alcune disposizioni, in particolare, in relazione all’adozione di criteri differenti per l’effettuazione dei tagli, ad esempio, sulla base dei costi standard; alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, del fondo sanitario nazionale, del fondo trasporto pubblico locale e del fondo nazionale politiche sociali; alla soluzione della sottostima del trasporto pubblico locale; al riequilibrio nell’ambito della manovra del contributo da parte delle amministrazioni territoriali rispetto a quelle centrali; al riordino delle Province; ritenuto, altresì, necessario garantire i livelli qualitativi dei servizi offerti alla collettività lombarda, nell’ambito delle linee di sviluppo tracciate dal PRS che si confermano tutte ancora strategiche; 62 valutato che riguardo ai temi della competitività, il quadro delle risorse disponibili conferma e rafforza la necessità di una loro concentrazione su priorità concrete, fortemente condivise dagli attori economici e istituzionali e coerentemente orientate a fattori strategici per lo sviluppo, quali: l’aggregazione fra imprese, al fine di affrontare i temi cruciali dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e dello sviluppo del capitale umano; il sostegno ad azioni coordinate e coerenti, finalizzate ad attrarre maggiori investimenti, così da valorizzare i tanti fattori di competitività già presenti nel “sistema Lombardia”, proseguendo anche nell’opera di infrastrutturazione informatica; ritenuto, a tal fine, che la definizione della strategia macroregionale EUSALP deve considerarsi un’occasione privilegiata, in linea con gli obiettivi della Strategia europea 2020, per elaborare, unitamente ad altri stati e regioni europee, politiche, anche grazie a un miglior utilizzo dei fondi allocati, di sviluppo dell’area alpina e perialpina, in tema di crescita, competitività e innovazione, di connettività e mobilità inclusiva ed ecosostenibile, di gestione sostenibile delle risorse naturali anche in chiave energetica, oltre che di valorizzazione del patrimonio comune naturale e culturale; ritenuto che EXPO 2015 rappresenta un’opportunità strategica per la Lombardia per rafforzare il partenariato istituzionale e la cooperazione internazionale e cogliere appieno le potenzialità dell’evento in termini di marketing territoriale e turistico, per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e agroalimentare, di potenziamento e integrazione infrastrutturale, per sviluppare il mercato del lavoro per il rilancio della Lombardia e dell’intero paese, e che oltre alla fase dell’evento, tramite la partecipazione ai vari tavoli, la Regione deve presidiare il processo di trasformazione dell’area sia con il coinvolgimento attivo degli enti pubblici nell’ambito delle attività della società Arexpo, sia con il bando di gara per l’individuazione del soggetto attuatore del Programma integrato d’intervento per la valorizzazione dell’area sulla base delle linee guida del “master plan”; preso atto dei contenuti delle proposte pervenute dalle commissioni consultive; preso atto, altresì, delle osservazioni espresse sul DEFR 2014 e sulla relativa nota di aggiornamento da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione on line; delibera di impegnare in particolare la Giunta regionale per quanto concerne gli interventi dell’area istituzionale a: a) presidiare i lavori finalizzati alla definizione della strategia EUSALP, anche alla luce della risoluzione consiliare n. 20 concernente la partecipazione del Consiglio regionale alla consultazione pubblica “Una strategia UE per la regione alpina (EUSALP)”, approvata il 14 ottobre 2014; b) creare i presupposti per una sinergia italo-svizzera nei rapporti con l’Unione europea in relazione al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020, anche a seguito di incontri istituzionali tra Regione Lombardia, Canton Ticino e Canton dei Grigioni; 63 c) valorizzare in sede sia di definizione della strategia EUSALP sia di cooperazione transfrontaliera l’attrattività turistica del territorio lombardo tramite il protocollo europeo della “Via Francigena”, che rappresenta un itinerario di connessione tra Lombardia e Svizzera e di unione delle tipicità delle culture dell’area montana ai percorsi di fede cristiana, patrimonio identitario europeo; d) riconoscere carattere strategico per lo sviluppo del tessuto lombardo alle politiche antimafia e, in tale contesto, garantire risorse adeguate all’attuazione delle leggi regionali in materia di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata, sottolineando, inoltre, la necessità di prevedere specifici interventi finalizzati al sostegno delle azioni di recupero dei beni confiscati; e) valutare la possibilità che le risorse introitate da Regione Lombardia a seguito di propria costituzione di parte civile nei processi aventi ad oggetto il contrasto alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, siano destinate alle politiche antimafia, all’educazione alla legalità e al recupero dei beni confiscati; f) accelerare il percorso di adozione del sistema informatico che, come richiesto anche dal Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e la sicurezza nei cantieri, raccolga in un data base tutte le informazioni relative agli appalti presenti nel territorio regionale, in modo da consentire alla collettività il libero accesso a tutti i dati con il duplice obiettivo della trasparenza e del controllo diffuso; per quanto concerne gli interventi dell’area economica a: g) proseguire nella promozione e sperimentazione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare alternativo al sistema bancario con l’obiettivo di rilancio della competitività delle imprese attraverso il sostegno all’accesso al credito; h) individuare azioni di promozione nell’ambito degli appalti pubblici che valorizzino la sostenibilità ambientale del territorio e il suo tessuto lavorativo con l’obiettivo di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio; i) promuovere sistemi ed azioni di individuazione, riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze lombarde, riconducibili a una comune denominazione ‘Made in Lombardy’, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente, con l’obiettivo di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e senza ulteriori oneri per la finanza regionale; j) valutare l’opportunità di introdurre, nel rispetto delle competenze regionali in materia di commercio, reti distributive e tutela dei consumatori, una specifica disciplina in tema di outlet, commercio elettronico, temporary store e di tutte le forme innovative di distribuzione commerciale per stimolare la competitività e la concorrenza; k) prevedere azioni di semplificazione e maggior accessibilità rispetto ai bandi di finanziamento in modo da aumentare la partecipazione delle imprese coerentemente con gli obiettivi di semplificazione, efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione; l) valorizzare il volontariato culturale anche allo scopo di garantire il servizio territoriale bibliotecario lombardo, esempio di eccellenza nazionale; m) inserire, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei beni di interesse storico, il riferimento agli “ecomusei”, in considerazione sia dell’inserimento di alcuni ecomusei lombardi tra i siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, sia della loro attrattività in vista di EXPO 2015; n) inserire, nell’ambito delle attività culturali e degli interventi diversi nel settore culturale, il riferimento alle commemorazioni per il centenario della prima guerra mondiale e alla storia del movimento futurista, coerentemente con la recente novella legislativa in materia; 64 o) valutare, nell’ambito delle iniziative di riordino normativo in materia di politiche giovanili, sport e tempo libero, di dare priorità all’adozione degli atti programmatori attuativi della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna); p) riconoscere adeguata importanza, nell’ambito degli interventi a favore dei giovani, allo sviluppo e al potenziamento dell’associazionismo giovanile; q) nel processo di adeguamento ai principi del d.lgs. 118/2011, proseguire il percorso di aggiornamento dei sistemi informativi contabili della Regione Lombardia, che a regime migliorerà la relazione finanziaria tra Regione e Società partecipate, pur nella specificità dei principi contabili adottati dai vari soggetti facenti parte del sistema regionale; per quanto concerne gli interventi dell’area sociale a: r) prestare particolare attenzione ai progetti delle comunità di cohousing sociale, anche transfrontaliera, ovvero comunità aperte a ogni individuo, a coppie giovani, a anziani e specialmente alle famiglie che hanno nel proprio nucleo soggetti “diversamente abili”, in modo da creare dinamiche di mutuo sostegno che possano favorire e contribuire utilmente all’assistenza di soggetti fragili quali l’anziano o il disabile, anche inserendosi nelle politiche di gestione più oculata ed efficiente delle risorse; per quanto concerne gli interventi dell’area territoriale a: s) riconoscere adeguata priorità nell’ambito degli interventi del sistema territoriale della montagna, in particolare legati all’accessibilità e al sistema di mobilità transfrontaliera, al progetto, approvato dal CIPE, che prevede la ri-ambientalizzazione di due aree in prossimità della linea ferroviaria Arcisate-Stabio, ovvero il sito CSfb02, individuato ad Arcisate e l'ex Cava Femar a Viggiù. 65 RISOLUZIONE N. 26 - IN TEMA DI RIORDINO ISTITUZIONALE (di iniziativa della Commissione speciale “Riordino delle autonomie” – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale) APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/559 DEL 9/12/2014 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che l’assetto istituzionale del paese è interessato da un profondo processo di riordino che vede da una parte la trasformazione delle province in enti di secondo livello, con la prospettiva di una loro eliminazione dalle previsioni della Carta costituzionale, dall’altra l’obbligo per i piccoli comuni di gestire, in forma associata, diverse funzioni fondamentali entro il prossimo 31 dicembre; il territorio lombardo è caratterizzato da una elevata frammentazione amministrativa, che vede una cospicua presenza di comuni di piccole e piccolissime dimensioni (oltre il 70 per cento sotto i 5.000 abitanti e oltre il 50 per cento al di sotto dei 1.000), oltre che una notevole discontinuità degli insediamenti dovuta all’alta percentuale di territorio montano; già con deliberazione del Consiglio regionale 871/1998 (Contributi regionali per le Unioni e le fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26 e dell’art. 11 della Legge 142/1990. Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da erogare a ciascuna Unione ed a ciascuna fusione) Regione Lombardia ha avviato la sua politica di incentivazione delle gestioni associate, prevedendo, per la durata di dieci anni, due tipologie di contributi: straordinari, per l’avvio e a sostegno delle spese di investimento, ordinari annuali a sostegno delle spese di gestione; con successiva deliberazione del Consiglio regionale 802/2003 (Indirizzi e criteri sugli incentivi regionali alla gestione associata di funzioni e servizi comunali) e con deliberazione della Giunta regionale 15949/2003 “Contributi regionali alla gestione associata di funzioni e servizi comunali” è stata ampliata la sfera dei beneficiari, includendo le unioni di comuni costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), le comunità montane, le associazioni di comuni, mentre è stata ridotta la durata a sette anni; con legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che ha sostituito la normativa precedente, sono state incentivate le “forme stabili di gestione associata”, individuate nelle unioni di comuni lombarde e nelle comunità montane (ridotte da 30 a 23); 66 il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a porre fine al lungo periodo di gestione associata volontaria, rendendola obbligatoria, ha individuato la tipologia dei comuni coinvolti (con popolazione fino a 5.000 abitanti o, se ricadenti in ambiti montani, fino a 3.000) e ha definito l’elenco di tali funzioni, successivamente rimodulato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 nella l. 135/2012 (Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici, compreso il trasporto pubblico comunale; catasto; pianificazione urbanistica ed edilizia anche sovra-comunale; pianificazione di protezione civile; sistema locale dei servizi sociali; edilizia scolastica; polizia municipale; servizi in materia statistica); la legge 56/2014 (nota come Legge Delrio) ha ribadito l’obbligatorietà dell’esercizio associato di funzioni, stabilendo il limite demografico minimo delle Unioni e delle convenzioni pari a 10.000 abitanti o 3.000 se appartenenti a comunità montane, fermo restando che le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione (limite non applicabile alle unioni già costituite); secondo quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ - Collegato 2012) e dalla circolare di attuazione n. 8/2012, Regione Lombardia ha determinato che il limite demografico minimo che le gestioni associate obbligatorie devono raggiungere è di 5.000 abitanti (3.000 se montani) o il quadruplo del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati sia per le unioni di comuni che le aggregazioni di comuni che esercitano i servizi in convenzione; conformemente a quanto previsto dall’accordo tra Governo e Regioni, sancito nella Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014, in data 19 settembre 2014, con deliberazione della Giunta regionale 2386, è stato istituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione della l. 56/2014, il quale, in relazione alle funzioni non fondamentali fino ad oggi delegate alle province, predisporrà una proposta alla Giunta regionale, per il successivo esame da parte del Consiglio regionale, sulle competenze da confermare alle province stesse e su quelle che, invece, la Regione dovrebbe esercitare direttamente; il comma 89 dell’articolo 1 della l. 56/2014 statuisce che lo Stato e le Regioni attribuiscono le funzioni provinciali “non fondamentali” secondo le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozioni di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino mediante intese e convenzioni e che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante; 67 considerato che Regione Lombardia ha da tempo avviato una serie di confronti sul territorio, sperimentando esperienze di gestione sovracomunale utili alla creazione di modelli gestionali che siano di supporto alla riorganizzazione delle funzioni da parte dei comuni; con la l.r. 22/2011 è stato attivato un percorso per l’accompagnamento delle autonomie locali nella fase di ridefinizione degli ambiti e delle forme di associazionismo, che ha condotto, grazie anche alla collaborazione di Eupolis Lombardia, all’individuazione di alcuni casi pilota di modelli organizzativi; rispetto alle azioni già intraprese dalla Giunta regionale e alle testimonianze acquisite dalle competenti commissioni consiliari, è emerso come il parametro della soglia demografica per l’individuazione degli ambiti ottimali non costituisca l’unico aspetto da considerare, ritenendo opportune e necessarie anche forme di cooperazione tra entità di maggiori e minori dimensioni; occorre razionalizzare, anche alla luce dei nuovi obblighi normativi, le aggregazioni di comuni attualmente esistenti sul territorio lombardo e favorire, con appositi incentivi finanziari, la costituzione di nuove unioni formate da comuni sia in regime di G.A.O. sia “fuori obbligo”, tenendo conto anche della omogeneità dei territori, sia di montagna sia di pianura; ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, della l.r. 19/2008 sono destinatarie di contributi solo le unioni di comuni costituite prima della data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione di legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), mentre per quelle formatasi posteriormente non è previsto alcun contributo; a seguito del recente riordino dell’assetto istituzionale attuato nel nostro paese, in regione Lombardia sono presenti sia province sia comunità montane quali enti di area vasta di secondo livello, con conseguente sovrapposizione di alcune funzioni e competenze; il progetto di legge regionale n. 207 (Collegato 2015) prevede già l’abrogazione della norma che impedisce il conferimento di contributi alle unioni costituite dopo il 2011 e inoltre statuisce che, per l’erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, si tenga conto della presenza in unione di comuni non soggetti all’obbligo di gestione associata (art. 14, d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010); sentita la relazione del presidente della commissione speciale Riordino delle Autonomie; visto l’articolo 38, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale; impegna la Giunta regionale a intraprendere un percorso che valorizzi, nel rispetto delle peculiarità dei territori, e seguendo i principi di adeguatezza e di sussidiarietà, la creazione di forme organizzative stabili e durature atte a migliorare concretamente la qualità dei servizi pubblici per il cittadino; 68 a procedere alla definizione di criteri specifici per l’individuazione di “ambiti territoriali ottimali”; a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse a favore delle unioni e delle fusioni di comuni qualora non espressamente finanziate dalla normativa statale, per lo svolgimento, in maniera associata, di funzioni e servizi all’interno degli ambiti ottimali di cui sopra, stabilendo, altresì, che ogni comune possa aderire ad una sola forma associativa e valutare l’opportunità di conferire alle stesse alcune funzioni regionali già attribuite alle province; a disporre forme di incentivazione anche per i comuni cosiddetti “fuori obbligo” al fine di facilitare l’iter associativo con quelli più piccoli onde perseguire risparmi di spesa e migliorare, altresì, la qualità e l’efficienza dei servizi resi; ad avviare il processo di armonizzazione delle funzioni svolte dagli enti sovra comunali che, a partire dalla trasformazione delle comunità montane, con il trasferimento, in tutto o in parte, delle loro funzioni alle unioni di comuni, realizzi una revisione complessiva dell’assetto istituzionale degli enti di secondo livello, fatta salva la specificità montana di Sondrio; a prevedere idonee “forme di attenzione” per quei comuni che, pur essendo in obbligo G.A.O., confinano con enti non in obbligo o con territori di altre Regioni (“Comuni isolati”); a procedere, per le finalità di cui sopra, alla revisione della normativa regionale vigente in materia, anche in termini di semplificazione, predisponendo un unico progetto di legge complessivo di riordino della materia; a svolgere, unitamente al Consiglio regionale, un ruolo di accompagnamento all’espletamento da parte dei comuni degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative in vigore.