Anno_2014 - Consiglio Regionale della Lombardia

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Anno_2014 - Consiglio Regionale della Lombardia
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RISOLUZIONE N. 10 - CONCERNENTE IL PROGETTO DI DISCARICA DI INERTI
SITA NEL TERRITORIO DI GENESTRERIO E NOVAZZANO, NELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA, A RIDOSSO DEL CONFINE CON LA LOMBARDIA
(di iniziativa della Commissione consiliare VI e della Commissione speciale Rapporti tra
Lombardia, Confederazione elvetica e province autonome – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del
Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/308 DEL 11/2/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
 è in corso di valutazione, presso le competenti autorità svizzere, un progetto per la
realizzazione di due discariche per rifiuti inerti, “Genestrerio Prella 1” (volume lordo compatto
pari a 365.000 metri cubi e superficie effettiva di 36.800 metri quadrati) e “Genestrerio
Novazzano Chioso” (volume lordo compatto pari a 360.000 metri cubi e superficie effettiva di
40.000 metri quadrati), nei comuni di Mendrisio e Novazzano, a ridosso del confine di stato
italo-svizzero, in un territorio attualmente adibito a zona boschiva;
 gli impatti ambientali e sanitari derivanti dalla realizzazione delle discariche potrebbero
ripercuotersi sul territorio del confinante comune di Bizzarone (CO), con particolare
riferimento alla località “Terranera”, zona boschiva a particolare valenza naturalistica
rientrante nel corridoio ecologico previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della provincia di Como;
 nelle immediate vicinanze rispetto alla linea di confine, in territorio lombardo, sono collocate
un’azienda florovivaistica, un agriturismo e numerose abitazioni, con distanze inferiori a 50
metri dal margine sud delle discariche;
considerato che
 l’area “Terranera” è lo snodo di un territorio più vasto di elevato pregio ambientale e
paesaggistico, interessato dalla presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
della Valle del Lanza, che da Bizzarone scende fino alla Valle Olona, e del Parco Locale di
Interesse Sovracomunale delle Sorgenti del Lura;
 l’area “Terranera” è sottoposta a politica di vincolo, stante la presenza di punti di captazione
d’acqua di falda a scopo idropotabile, che alimentano l’acquedotto pubblico del comune di
Bizzarone;
 la realizzazione delle discariche potrebbe comportare impatti significativi sul comparto
atmosferico, derivanti dal sollevamento delle polveri, oltre che un significativo peggioramento
della qualità della vita dei cittadini residenti nelle vicinanze del sito, a causa del rumore
generato dal trasporto e dal conferimento dei rifiuti inerti;
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 il “Rapporto esplicativo” del giugno 2013, redatto dalle competenti autorità del Cantone
Ticino, documento di base per l’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR),
precisa espressamente che il sito “Genestrerio Prella 1” deve essere sottoposto a verifiche per il
potenziale interesse sotto il profilo geologico e per la presenza del gasdotto, il cui tracciato
risulta sostanzialmente coincidente con il confine nord della discarica;
considerato, altresì, che
 ai sensi dell’Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR) del Consiglio federale svizzero, in territorio
elvetico i rifiuti edili contenenti amianto fortemente agglomerato, comprese le lastre di eternit,
possono essere conferiti nelle discariche per materiali inerti;
 l’eventuale presenza nelle discariche di materiale contenente amianto è motivo di forte
preoccupazione per le possibili conseguenze sulla salute dei cittadini;
evidenziato che
 il rapporto “Pianificazione discariche per materiali inerti in Ticino” dell’anno 2013, redatto
con la supervisione delle competenti autorità cantonali, che rappresenta lo studio di base per la
modifica del piano direttore e del PRG, sancisce un sostanziale incremento della produzione di
inerti a decorrere dal 2006, generato dall’avvio di alcuni grandi cantieri infrastrutturali e opere
in sotterraneo (“AlpTransit San Gottardo” e “Piano dei Trasporti del Luganese”);
 il rapporto stima in 700.000 metri cubi annui il volume di riferimento di rifiuti inerti da
smaltire in discarica, risultando tale quantitativo significativamente superiore al dato di
riferimento per il periodo antecedente all’anno 2006, pari a 400.000 metri cubi all’anno;
 la progressiva ultimazione delle grandi opere infrastrutturali comporterà una graduale e
sostanziale diminuzione della produzione di rifiuti inerti, con il possibile
sovradimensionamento del reale fabbisogno di discariche, definito negli atti di
programmazione cantonali;
 come specificato nel rapporto, la produzione di riferimento annua di inerti da smaltire è stata
calcolata considerando lo scenario peggiore, ovvero trascurando il progressivo aumento del
tasso di riciclaggio, nonché le esportazioni di materiali verso l’Italia;
 l’analisi multi-obiettivo, utilizzata nel rapporto al fine di individuare i siti ottimali per la
realizzazione di discariche, ha individuato numerosi elementi di criticità per il sito
“Genestrerio Novazzano Chioso”, collocandolo tra le alternative meno idonee e specificando
che “nel limite del possibile, andrà quindi data la precedenza ad altre soluzioni”;
considerato, altresì, che
 in data 29 luglio 2013 si è svolto un incontro con una delegazione del Gran Consiglio della
Repubblica e del Cantone Ticino, organizzato dalla Commissione speciale “Rapporti tra
Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome”, con la partecipazione dei
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Presidenti Francesca Brianza e Luca Marsico, degli Assessori Claudia Terzi e Massimo
Garavaglia e del Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, inerente tra l’altro la
valutazione di dinamiche comuni per la gestione dei flussi di materiale e il loro riutilizzo,
durante il quale sono state evidenziate le possibilità di destino alternativo al conferimento in
discarica degli inerti, con particolare riferimento ai materiali di scavo;
 le problematiche descritte nelle premesse sono state riportate dall’Assessore all’Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile Claudia Terzi in occasione dell’incontro istituzionale con le
autorità cantonali del 18 settembre 2013;
 il 5 dicembre 2013 si è tenuta un’audizione congiunta della Commissione VI con la
Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province
Autonome” per l’ascolto delle rappresentanze locali dei comuni di Cantello e Bizzarone in
merito alle criticità ambientali connesse alle discariche site in territorio svizzero nelle zone di
confine con la Lombardia;
impegna la Giunta regionale
 ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della
Confederazione Svizzera, affinché i siti denominati “Genestrerio Prella 1” e “Genestrerio
Novazzano Chioso” siano stralciati dagli atti di programmazione cantonali, in piena
considerazione dei potenziali impatti sanitari e ambientali correlati alla realizzazione di tali
opere;
 ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della
Confederazione Svizzera, affinché siano individuate, preventivamente alla realizzazione delle
discariche, soluzioni alternative che non generino impatti insostenibili sull’ambiente e sulla
salute dei cittadini lombardi residenti nelle aree di confine;
 a promuovere con le competenti autorità svizzere, anche nell'ambito del percorso avviato con
la Regio Insubrica da parte di Regione Lombardia con il gruppo di lavoro “Questione Inerti”,
l’adozione di un protocollo operativo per una maggiore condivisione delle procedure
autorizzative per la realizzazione di impianti rilevanti sotto il profilo ambientale, situati nei
territori di confine tra Regione Lombardia e Svizzera;
impegna la Commissione speciale
“Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e province autonome”
a effettuare incontri periodici con le autorità svizzere per la prevenzione e il monitoraggio di
eventuali criticità ambientali di carattere transfrontaliero.
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RISOLUZIONE N. 11 - CONCERNENTE LA DISCARICA DI INERTI E ANNESSI
TRATTAMENTI MECCANICI SITA NEL TERRITORIO DI STABIO, NELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA, A RIDOSSO DEL CONFINE CON LA LOMBARDIA
(di iniziativa della Commissione consiliare VI e della Commissione speciale Rapporti tra
Lombardia, Confederazione elvetica e province autonome – ai sensi dell’art. 38, comma 2, del
Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/309 DEL 11/2/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
 nel territorio del comune di Stabio, nella Confederazione Svizzera, è stata realizzata una
discarica di inerti a ridosso del confine con la Lombardia e precisamente del comune di CantelloLocalità Gaggiolo, in provincia di Varese;
 lo sviluppo della discarica, che ha raggiunto un volume pari a 145.000 metri cubi corrispondenti
a 54 metri di altezza, ha parzialmente compromesso le normali condizioni di soleggiamento delle
abitazioni, riducendo significativamente le ore di illuminazione solare;
 esiste, presso le competenti autorità svizzere, un progetto per la realizzazione di un’area di
occupazione temporanea per il riciclaggio e il deposito provvisorio di materiali inerti, per una
superficie totale di 14.000 metri quadrati, con il posizionamento di un frantoio e un vaglio,
sempre in prossimità della linea di confine con il comune di Cantello;
 l’area interessata dalla realizzazione del nuovo impianto è sostanzialmente priva di edificazioni
in territorio svizzero, con le prime costruzioni situate oltre il comparto agricolo, a una distanza
minima di 400 metri dalla discarica; nel confinante comune di Cantello, i primi edifici
residenziali e capannoni industriali sono invece collocati a poche decine di metri dal confine di
stato e dall’impianto;
 la realizzazione del frantoio non è stata oggetto di accordi tra Lombardia e Confederazione
Svizzera e comporterà, per i cittadini di Cantello, l’assoggettamento a rumore continuo dato dalla
frantumazione dei materiali inerti ivi stoccati, nonché a polveri provenienti dal trasporto e dalla
macinazione degli stessi;
considerato che
 ai sensi dell’Ordinanza Tecnica sui Rifiuti (OTR) del Consiglio federale svizzero, in territorio
elvetico i rifiuti edili contenenti amianto fortemente agglomerato, comprese le lastre di eternit,
possono essere conferiti nelle discariche per materiali inerti;
 la presenza nel sito di materiale contenente amianto è motivo di forte preoccupazione per le
possibili conseguenze sulla salute dei residenti, con particolare riferimento alle prime abitazioni
di Cantello collocate a poche decine di metri dalla discarica;
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 le attività di lavorazione di rifiuti inerti, anche contenenti amianto, potrebbero comportare
impatti ambientali fortemente negativi, oltre che un significativo peggioramento della qualità
della vita per effetto delle polveri prodotte e del rumore generato dagli organi meccanici in
movimento;
considerato, altresì, che
 con comunicato del 5 giugno 2013, il comune di Stabio ha confermato l’assoluta contrarietà alla
realizzazione della terza tappa della discarica, già espressa nel 2006, con forti perplessità in
merito alla creazione di un’area per il riciclaggio e il deposito provvisorio dei rifiuti inerti;
 il comune di Cantello, con nota inviata in data 8 giugno 2013 alle competenti autorità svizzere,
ha espresso parere negativo in merito alla realizzazione dell’impianto di trattamento di materiali
inerti;
 le problematiche descritte nelle premesse sono state riportate dall’Assessore all’Ambiente,
Energia e Sviluppo sostenibile, Claudia Terzi, in occasione dell’incontro istituzionale con le
autorità cantonali del 18 settembre 2013;
 il 5 dicembre 2013 si è tenuta un’audizione congiunta della Commissione VI con la
Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province
Autonome”, per l’ascolto delle rappresentanze locali dei comuni di Cantello e Bizzarone in
merito alle criticità ambientali connesse alle discariche site in territorio svizzero nelle zone di
confine con la Lombardia;
 il 22 gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha approvato il piano di utilizzazione cantonale della
discarica per materiali inerti di Stabio;
richiamata
la deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2009, n. 842 con oggetto “Risoluzione
concernente la discarica di inerti sita nel territorio di Stabio, nella Confederazione Svizzera, a
ridosso del confine con la Lombardia”;
impegna la Giunta regionale
 ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della
Confederazione Svizzera, affinché riveda la determinazione assunta il 22 gennaio 2014, con ciò
evitando possibili rischi per la salute dei cittadini di Cantello e impatti significativi sulle
componenti ambientali del comune lombardo, in modo da garantire le stesse forme di tutela
previste per il territorio elvetico;
 ad assumere ogni iniziativa, tramite le competenti autorità regionali, nei confronti della
Confederazione Svizzera, affinché vengano predisposte le necessarie misure di mitigazione per
gli impatti ambientali di origine transfrontaliera, insistenti nel comune di Cantello e nelle aree
limitrofe;
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 a promuovere con le competenti autorità svizzere, anche nell’ambito del percorso avviato con
la Regio Insubrica da parte di Regione Lombardia con il gruppo di lavoro “Questione Inerti”,
l’adozione di un protocollo operativo per una maggiore condivisione delle procedure
autorizzative per la realizzazione di impianti rilevanti sotto il profilo ambientale, situati nei
territori di confine tra Regione Lombardia e Svizzera;
impegna la Commissione speciale
“Rapporti tra Lombardia, Confederazione Elvetica e Province Autonome”
a effettuare incontri periodici con le autorità svizzere per la prevenzione e il monitoraggio di
eventuali criticità ambientali di carattere transfrontaliero.
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RISOLUZIONE N. 12 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI
INTERVENTI PER LABIOPALATOSCHISI, LABIOSCHISI E PALATOSCHISI"
(di iniziativa della Commissione consiliare III – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/325 DEL 4/3/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
la labiopalatoschisi (LPS) è una malformazione del viso, comunemente nota come “labbro
leporino”, che si presenta con un’interruzione più o meno grande del labbro superiore, della gengiva
e del palato. Quando la schisi o fessura interessa solo il palato ci troviamo di fronte a una
palatoschisi (PS), quando coinvolge solo il labbro a una labioschisi (LS), quando coinvolge, oltre al
labbro e al naso, anche la gengiva e tutto il palato si è in presenza di una labiopalatoschisi. Nella
maggioranza dei casi la labiopalatoschisi è monolaterale, destra o sinistra, nella forma più grave si
presenta bilaterale sia a destra sia a sinistra, può essere associata ad altre patologie come la Pierre
Robin;
considerato che

in data 21 giugno 2010 la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha sottoscritto un Protocollo
d'Intesa con l'Azienda Ospedaliera San Paolo per l’apertura della prima Smile House italiana, già
sede del Centro regionale per il trattamento e la cura delle labiopalatoschisi, situato presso la
U.O di Chirurgia Maxillo - Facciale e nel quale vengono da tempo trattati più di 70 casi l'anno;
 a settembre 2011 è stata inaugurata la prima Smile House italiana e nella quale sono presi in
cura pazienti con malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali e, in particolare, bambini
affetti da labiopalatoschisi;
 i pazienti vengono seguiti dalla fase preoperatoria a quella operatoria e successivamente nelle
fasi di terapia e riabilitazione;
 i pazienti inoltre possono beneficiare di sedute di logopedia, di trattamenti ortodontici e possono
essere seguiti per qualsiasi altra patologia correlata alla schisi;
tenuto conto che

la nascita di un bambino con labiopalatoschisi è spesso un dramma familiare in quanto i genitori
non sono pronti ad affrontare psicologicamente questa situazione, seppur informati della
presenza di una malformazione facciale da un’ecografia morfologica;
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
le associazioni di genitori che hanno già vissuto questa problematica possono supportare con la
loro esperienza i genitori che devono affrontare la malformazione del proprio figlio;
preso atto che

il codice di esenzione ticket per la labiopalatoschisi, per la labioschisi e per la palatoschisi si
differenzia rispetto al codice per la palatoschisi Pierre Robin, tra l’altro considerata una malattia
rara e certificata da un centro di riferimento per le malattie rare, mentre la labiopalatoschisi, la
labioschisi e la palatoschisi sono certificate dal pediatra;
 per i neonati affetti da labiopalatoschisi è indispensabile uno specifico biberon;
visto
l’articolo 38 del Regolamento generale;
sentita
la relazione della III Commissione “Sanità e politiche sociali”
impegna la Giunta regionale e, in particolare, l’Assessore alla Salute
1. a chiedere al Governo che i presidi necessari all’alimentazione dei bambini vengano ricompresi
nei LEA;
2. a sostenere le cure della labiopalatoschisi con la massima attenzione, effettuando un’analisi
puntuale dei costi per il Sistema Sanitario Regionale;
3. a potenziare l’informazione nei reparti di neonatologia sulle procedure da seguire per
l’assistenza dei neonati affetti da LPS, al fine di agevolare il percorso diagnostico/terapeutico
nella maniera più efficace ed efficiente;
4. a valutare l’istituzione di un centro regionale di riferimento.
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RISOLUZIONE N. 13 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA
SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DELL'INFANTE (SIDS)"
(di iniziativa della Commissione consiliare III – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/326 DEL 4/3/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
visti

la legge 15 febbraio 1961, n. 83 (Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri);

il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia
mortuaria);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 1999 (Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica) pubblicato in G.U. n. 170 del 22/07/1999;

la legge 2 febbraio 2006, n. 31 (Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome
della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto) che dispone in merito
al riscontro diagnostico, da effettuarsi nei centri autorizzati, sui lattanti deceduti
improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente, prevedendo l’acquisizione di una
serie di informazioni per il completamento dell’indagine diagnostica e per finalità scientifiche.
Tale normativa stabilisce che il riscontro diagnostico sia effettuato sulla base di uno specifico
protocollo, che andava predisposto dalla prima cattedra dell’Istituto di Anatomia Patologica
dell’Università di Milano e approvato dal Ministero della Salute;

il decreto Direzione generale Sanità di Regione Lombardia n. 15965 del 3 novembre 2005;

il decreto Regione Lombardia 20 giugno 2002, n. 11693 (Provvedimenti relativi all’adozione
degli interventi anatomo-patologici e medico-legali finalizzati alla prevenzione, conoscenza e
rilevazione dei casi di morte improvvisa del lattante;
visti
gli articoli 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) e 365 (omissione di
referto) del codice penale;
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vista
la legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
visto
il Piano Socio Sanitario 2007-2009 che indicava tra le linee di intervento prioritario le attività di
prevenzione in merito alla sindrome della morte improvvisa dell’infante (SIDS) e della morte
inaspettata del feto e, a tal fine, stabiliva che sarebbero proseguiti gli studi, già avviati in
collaborazione con il gruppo di lavoro Network dei centri regionali, riguardanti la prevenzione, la
ricerca anatomo-clinica, le indagini anatomo-patologiche e di genetica molecolare, oltre
all’aggiornamento professionale nel campo della SIDS e della morte inaspettata del feto;
rilevato che
nel vigente Piano socio sanitario 2010-2014 non sono state riproposte le attività di prevenzione in
merito alla SIDS e alla morte inaspettata del feto;
vista
l’interrogazione n. 2065 svolta dall’Assessore alla salute nella seduta di Commissione del 9
dicembre 2012, a seguito della quale si è appreso che l’incidenza della SIDS in Lombardia si attesta
su valori moderati e che l’assistenza da attivare in caso di SIDS è particolarmente complessa e
articolata per il coinvolgimento di numerosi soggetti, afferenti a discipline e istituzioni diverse, che
devono integrarsi sia sulla tempistica sia sui risultati degli accertamenti effettuati;
considerato che
Regione Lombardia, già da tempo, ha promosso una serie di azioni finalizzate alla prevenzione,
conoscenza e rilevazione dei casi di morte improvvisa del lattante (SIDS) in considerazione della
rilevanza non solo sanitaria di tale tematica, ma anche psicologica e sociale, a partire dai decreti
della Direzione generale Salute n. 11693/2002 e n. 15965/2005;
rilevato, altresì, che
nel 2011 la Direzione Generale Sanità ha individuato l’Azienda ospedaliera di Varese quale centro
sperimentale per l’assistenza alla SIDS, in quanto centro qualificato per l’approccio
multidisciplinare che comprende la presa in carico della famiglia, anche attraverso l’assistenza
psicologica, e assicura le indagini per la prevenzione di nuovi casi in nuclei familiari predisposti
alla SIDS;
considerato, inoltre, che
l’approccio multidisciplinare è favorito e supportato efficacemente dall’integrazione tra le cattedre
di Pediatria, di Medicina Legale, di Pediatria, di Ostetricia e Ginecologia e di Anatomia Patologica
dell’Università dell’Insubria con tutti i servizi coinvolti dell’Azienda Ospedaliera di cui sopra;
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ravvisato che
la sorveglianza epidemiologica è un’attività di sanità pubblica, orientata a studiare un problema di
salute non solo per conoscerlo, ma innanzitutto per prevenirlo e controllarlo e che, pertanto,
attualmente il fenomeno della SIDS si configura quale problema socio-sanitario e scientifico della
medicina moderna e sul quale si rendono ancora necessari specifici studi e ricerche epidemiologiche
per ridurne l’incidenza;
constatato che
il protocollo di cui alla legge 31/2006, non è stato ancora adottato dal Ministero della Salute, che ha
pertanto costituito un apposito gruppo di lavoro che ha rassegnato il relativo protocollo diagnostico
al Ministro della Salute dopo parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità, come peraltro
evidenziato nel corso dello svolgimento dell’ITR di cui sopra;
tenuto conto
di quanto emerso nel corso delle audizioni rispettivamente dell’8 gennaio 2014 con il Presidente del
Centro di ricerca Lino Rossi di Milano e del 22 gennaio 2014 con il Direttore dell’U.O.C. di
Anatomia Patologica, Citogenetica e Patologia Molecolare dell’Azienda Ospedaliera San Paolo di
Milano;
visto
l’articolo 38 del regolamento generale del Consiglio regionale;
sentita
la relazione della III Commissione “Sanità e Politiche Sociali”;
invita la Giunta regionale e, in particolare, l’Assessore alla Salute
1.
a promuovere presso il Ministero della salute l’adozione del protocollo diagnostico di cui alla
legge 31/2006 redatto dal gruppo di lavoro per la SIDS del Ministero della Salute e con parere
positivo del Consiglio Superiore di Sanità e attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini
della sua applicazione in tempi rapidi;
2.
a promuovere e contribuire con i propri dati alla realizzazione in ambito nazionale di una banca
dati di informazioni, studi e ricerche epidemiologiche e scientifiche per lo sviluppo della
ricerca anatomo-clinica e per approfondire la conoscenza sulla natura e sulle cause e fattori di
rischio della SIDS, in ottemperanza ai decreti della direzione generale Salute n. 11693/2002 e
n. 15965/2005 considerati in premessa, e riprendendo nel prossimo Piano socio sanitario
regionale i contenuti del Piano 2007/2009;
3.
a sollecitare, se possibile, il Ministero della salute a diffondere a livello nazionale la bozza di
protocollo diagnostico di cui sopra, affinché possa essere sperimentato e valutato prima della
sua definitiva approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni;
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4.
a valutare l’attivazione di un Progetto Obiettivo pluriennale che, sulla base dei dati
epidemiologici, diagnostici, e assistenziali raccolti, avanzi linee di indirizzo in merito agli
interventi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza, oltre che a quelli di formazione e
sensibilizzazione di operatori e famiglie;
5.
a inserire e approvare nel prossimo Piano socio sanitario regionale un apposito capitolo
concernente la tutela dell’area materno-infantile con particolare riguardo alla SUID/SIDS;
6.
a promuovere una rete di integrazione tra le Università, le Aziende Ospedaliere, i Centro di
Ricerca, i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, i Medici di medicina generale (MMG), i
Pediatri di libera scelta (PLS) e le specifiche associazioni dei genitori per condividere dati e
ricerca scientifica al fine di ridurre l’incidenza della SIDS;
7.
a promuovere iniziative ed azioni finalizzate alla diffusione di informazioni alla popolazione
lombarda, alla sensibilizzazione sui fattori di rischio e al sostegno psicologico delle famiglie
colpite;
8.
a favorire la costituzione sul territorio regionale di una reale e operativa interazione tra la rete
diagnostico/assistenziale prevista dal protocollo operativo per la SUID/SIDS, redatto dal
Gruppo di Lavoro del Ministero della Salute e la rete della diagnostica anatomo-clinica delle
cause di morte endouterina e neonatale, anche al fine, di ridurre il contenzioso medico-legale,
razionalizzare la spesa sanitaria e innalzare il livello assistenziale erogato;
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a riferire entro dodici mesi dall’approvazione della presente alla Commissione consiliare
competente sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti.
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RISOLUZIONE N. 14 - CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI LAVORO DELLA
COMMISSIONE EUROPEA - ANNO 2014 - E LE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA
DI MAGGIORE INTERESSE PER IL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO LOMBARDO
(di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 103, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/349 DEL 25/3/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la disposizione del primo capoverso del comma quinto dell’articolo 117 della Costituzione, la
quale prevede che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”;
Vista la disposizione del comma 3 dell’articolo 6 dello Statuto di autonomia della Lombardia, la
quale prevede che “La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e
dell’ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell’Unione europea”;
Vista la disposizione del comma 4 dell’articolo 39 dello Statuto di autonomia della Lombardia, la
quale prevede che il “diretto coinvolgimento del Consiglio regionale è assicurato con riguardo alla
definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di
adeguamento al diritto comunitario”;
Vista la disposizione dell’articolo 102 del Regolamento generale del Consiglio regionale, la quale
prevede che:
“1. I lavori del Consiglio regionale concernenti la partecipazione della Regione al processo
normativo dell’Unione europea sono organizzati in una apposita sessione annuale.
2. La sessione, da tenersi entro il 31 marzo, comprende la presa d’atto della relazione sullo stato
di conformità dell’ordinamento regionale alla normativa europea, l’esame del progetto di legge
comunitaria regionale e l’analisi del Programma legislativo della Commissione europea.
3. All’ordine del giorno della sessione non possono essere iscritti altri argomenti.”;
Vista la disposizione dell’articolo 103 del Regolamento generale del Consiglio regionale, la quale
prevede che:
“1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge comunitaria sono
assegnati alla commissione competente in materia di politiche comunitarie e alle altre
commissioni per l’espressione del parere di cui all’articolo 48.
2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con
una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica europea della Regione. Copia della
risoluzione è trasmessa alle Camere.
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3. Per l’esame degli atti normativi regionali nei casi di cui all’articolo 39, comma 5, dello
Statuto, si applicano le disposizioni dell’articolo 82.”;
Vista la disposizione dell’articolo 3 della legge 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della
Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea);
Vista la risoluzione in merito alle politiche dell’Unione europea di maggiore interesse per la
Lombardia, deliberata dal Consiglio regionale in data 5 novembre 2013;
Preso atto delle risultanze del lavoro istruttorio svolto dalla Commissione consiliare I e in
particolare:
- dell’audizione del Direttore pro tempore della Rappresentanza a Milano della Commissione
europea, dott. Fabrizio Spada, in data 12 marzo 2014;
- dell’audizione del Dirigente della Delegazione di Bruxelles dott. Gianlorenzo Martini, in
data 17 marzo 2014;
- delle note di contributo che le commissioni permanenti e speciali hanno trasmesso alla I
Commissione;
- della nota di contributo del Comitato paritetico di controllo e valutazione trasmessa alla I
Commissione;
- dei contributi scritti pervenuti dalle associazioni aderenti a Rete Imprese Italia Lombardia e
dalla Confederazione sindacati autonomi lavoratori;
Visto il contenuto della REL/15 (Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al
diritto dell’Unione europea);
Visto il contenuto della REL/16 (Relazione programmatica sulla partecipazione della Regione alle
politiche dell’Unione europea);
Rammentato che, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona (1° dicembre 2009), si è compiuto
un importante passo avanti per rendere possibile una collaborazione tra tutti i livelli di governo in
Europa. In particolare, il nuovo Trattato rafforza l’applicazione del principio di sussidiarietà –
secondo il quale le decisioni devono essere prese al livello più possibile vicino ai cittadini – e, con
esso, il ruolo delle Assemblee regionali che, esplicitamente, sono chiamate al controllo di
sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea;
Considerato che, risulta necessario, per consentire a Regione Lombardia ed in particolare al
Consiglio regionale una più efficace partecipazione alla fase ascendente, elaborare procedure
interne, anche mediante interventi sull’ordinamento regionale, ove necessari, finalizzate
all’approfondimento e all’elaborazione di proposte in merito alle iniziative europee di carattere
legislativo negli ambiti di interesse regionale;
Considerato che, per svolgere in maniera efficiente un ruolo attivo e proficuo nella fase di
formazione del diritto dell’Unione europea, non solo sotto il profilo del rispetto del principio di
sussidiarietà bensì in termini di valutazione di impatto della normativa europea sul tessuto socioeconomico regionale, è necessario che la Regione individui le priorità e le relative linee guida
dell’azione di “governo” per una partecipazione attiva alla fase ascendente del processo normativo
dell’Unione europea;
15
Ribadita la valutazione positiva sull’attività di relazione istituzionale svolta di comune accordo
dalla commissione competente in materia di politiche dell’Unione europea e dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio, tesa a creare una stabile modalità di lavoro fra tutte le realtà istituzionali
interessate alla formazione ed all’attuazione della normativa europea, modalità di lavoro che dovrà
svilupparsi per permettere un sempre maggiore coinvolgimento del Consiglio regionale lombardo
nella fase ascendente come in quella discendente del processo normativo dell’Unione europea;
Ribadita la necessità di dare vita ad un percorso di collaborazione, anche attraverso l’istituzione di
un confronto periodico, sia con la delegazione regionale a Bruxelles sia con la Rappresentanza a
Milano della Commissione europea sia con gli europarlamentari eletti nel territorio lombardo e sia
con i rappresentanti lombardi del Comitato delle Regioni;
Preso atto del contenuto delle sotto elencate priorità nelle quali è suddiviso il Programma di lavoro
della Commissione europea 2014:
- Unione economica e monetaria;
- Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- Giustizia e sicurezza;
- Azione esterna;
Preso atto, in particolare degli allegati al Programma di lavoro della Commissione europea che
individuano gli atti di natura legislativa da adottare in via prioritaria; delle nuove iniziative, anche
non legislative, da presentare entro il 2014; delle azioni legate al programma Regulatory Fitness and
Performance (REFIT) ovvero le ulteriori azioni che saranno messe in campo per assicurare una
legislazione europea finalizzata alla semplificazione e riduzione degli oneri regolatori; delle
proposte legislative pendenti ritirate in quanto non più strategiche per la Commissione europea;
degli atti di natura legislativa già adottati che entreranno in vigore nel 2014;
Preso atto, altresì, della programmazione europea 2014/2020, in particolare della Politica di
Coesione, della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e di Horizon 2020 per il periodo 2014-2020;
Preso atto, infine, che il Consiglio europeo, con comunicazione del 19 e 20 dicembre 2013, ha
invitato la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, a elaborare una strategia
dell'Unione europea per la regione alpina, entro metà 2015, sulla base della risoluzione politica del
18 ottobre 2013 sottoscritta a Grenoble, oltre che da sette Stati membri, anche da Regione
Lombardia unitamente ad altre regioni alpine;
Delibera
Di prendere atto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014, comunicato al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni in data 22 ottobre 2013;
Di individuare, nell’ambito del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014, quali
priorità anche dell’azione di Regione Lombardia, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di
intervento stabiliti dall’ordinamento statale ed europeo, i seguenti aspetti:
16
per quanto riguarda le azioni finalizzate ad una crescita intelligente sostenibile e inclusiva:
 presidiare e implementare a livello europeo le politiche e le azioni volte a supportare le
persone a rischio di povertà o esclusione sociale o svantaggiate per favorirne l’inclusione
sociale, anche in considerazione del contesto economico attuale sfavorevole che incrementa
la crescita della percentuale di popolazione a rischio di esclusione sociale;
 implementare le risorse destinate all’offerta abitativa per le nuove categorie in situazione di
difficoltà, quali i genitori separati, i genitori monoparentali con figli conviventi e non, le
famiglie numerose, le giovani coppie, i disoccupati e le persone sole, in particolare gli
anziani e i giovani;
 sostenere il Programma diritti, uguaglianza e cittadinanza, contribuendo all'ulteriore
sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, come sanciti dal Trattato
sull'Unione europea (TUE), dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
dalla Carta e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani cui l'Unione ha
aderito, siano efficacemente promossi e attuati unitamente a misure per i diritti dei minori,
per i principi di non discriminazione e per la parità di genere;
 dare piena attuazione al Programma occupazione e innovazione sociale (EaSi) 2014-2020
per sostenere le politiche sociali innovative, promuovere la mobilità del lavoro, facilitare
l’accesso al microcredito e incoraggiare l’imprenditorialità sociale, avvalendosi in
particolare del programma Progress, della rete europea EURES e del Programma Progress
microfinance facility;
 sostenere gli investimenti per rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e
per promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, dando piena attuazione alla
programmazione nazionale e regionale dei fondi strutturali europei e focalizzando su questa
priorità i programmi a gestione diretta Horizon 2020 e COSME;
 dare piena attuazione al pacchetto di investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
dando priorità alle azioni finalizzate all’accesso all’occupazione, all’adattamento dei
lavoratori ai cambiamenti, alla permanenza al lavoro e alla ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi aziendale, all’innalzamento dei livelli di competenze, di
partecipazione e di successo formativo dei percorsi di istruzione e formazione, alla ricerca e
all’innovazione, all’internazionalizzazione con particolare riguardo alla competitività del
sistema socio-economico regionale e del sistema delle piccole medie imprese;
 dare piena attuazione ai programmi “Garanzia Giovani”, consentendo ai giovani da 15 a 24
anni la possibilità di proseguire gli studi e di un'offerta lavorativa qualitativamente valida,
nonché di accedere a forme di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi
dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;
 nell’ambito dei programmi “Garanzia Giovani”, favorire una rete in materia di formazione
tecnica valorizzando le esperienze dei singoli Stati membri e diffondendo le buone pratiche
anche al fine di agevolare le occasioni di collaborazione tra i diversi poli formativi e creare
una rete di formazione e alta formazione professionale alla luce delle nuove sfide e
prospettive del mercato del lavoro;
17
 incentivare l’integrazione delle azioni per il contrasto della disoccupazione giovanile,
nonché per il reinserimento occupazionale dei cittadini over50, che rappresentano una nuova
forma di disagio sociale, soprattutto con riferimento a soggetti non o poco scolarizzati,
anche tramite forme di cooperazione tra servizi di collocamento pubblici e privati;
 rendere pienamente operativo, tenuto conto delle stime della Commissione sul rischio di
povertà e di esclusione sociale, il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), gestito
nell’ambito delle politiche di coesione e finalizzato al cofinanziamento di progetti a
sostegno di indigenti e famiglie in difficoltà aventi ad oggetto la fornitura di assistenza di
base, aiuti alimentari e accesso ai servizi sociali;
 favorire l’avvio di azioni finalizzate al riconoscimento e alla previsione di forme di salario
minimo quale punto di riferimento valido per tutti gli Stati membri;
 promuovere iniziative volte a facilitare l’applicazione effettiva del principio della parità di
retribuzione con particolare riferimento alla promozione delle attività economiche a titolarità
femminile e stabilizzazione del lavoro atipico, anche attraverso misure quali il “micro
credito”, per sostenere l’avvio di attività di lavoro imprenditoriale, autonomo e professionale
delle donne;
 rafforzare le azioni a favore dell’effettivo inserimento delle persone disabili nel mondo del
lavoro, garantendo, inoltre, l’effettiva parità di trattamento, la libera circolazione, una
completa accessibilità e la piena partecipazione alle attività occupazionali e d’impresa, oltre
alle attività culturali, ricreative e sportive, eliminando ogni forma di ostacolo ed elaborando
un’apposita strategia europea, come previsto nella comunicazione della Commissione
europea COM (2010) 636 del 15 novembre 2010 recante ‘Strategia europea sulla disabilità
2020’; nonché sviluppare forme di supporto alle azioni degli Stati membri a sostegno dei
progetti di vita indipendente, in favore di disabili gravi e gravissimi;
 sostenere e valorizzare la partecipazione alle iniziative nell’ambito del programma Horizon
2020 legate allo sviluppo della mobilità ciclistica in stretta connessione con la rete del
trasporto pubblico e della mobilità dolce in sicurezza; al miglioramento dei collegamenti
infrastrutturali con le strutture portuali e della logistica urbana delle merci, nonché alla
sperimentazione di soluzioni innovative anche attraverso casi pilota; al miglioramento delle
connessioni dei centri logistici e intermodali lungo i corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo; al
potenziamento delle strutture portuali fluviali per l’interscambio merci acqua/ferro/gomma;
 sostenere e valorizzare la partecipazione alle iniziative nell’ambito del programma “MCE meccanismo per collegare l’Europa” legate alla realizzazione di interventi infrastrutturali
ferroviari al fine di eliminare le cosiddette strozzature per favorire il trasporto merci su
rotaia lungo i corridoi; all’individuazione di modalità di coordinamento del traffico
elicotteristico con le altre modalità di trasporto e con gli Stati non appartenenti all’Unione;
alla realizzazione e al miglioramento di collegamenti ferroviari con gli aeroporti;
 valutare un intervento sulla normativa in materia di rifiuti speciali pericolosi in merito alla
localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento, anche al fine di prevedere la
possibilità dell’utilizzo della VIS (valutazione di impatto sanitario) e l’introduzione di criteri
più efficaci nella gestione dei rifiuti e nei controlli ambientali e sanitari;
18
 potenziare le politiche di messa in sicurezza dei territori, intervenendo sul dissesto
idrogeologico e sul consumo di suolo, garantendo la sicurezza dei cittadini alla luce dei
cambiamenti climatici in atto, nonché le politiche per la bonifica dei siti inquinati e
l’eliminazione dell’amianto presente in modo diffuso nel territorio, anche attraverso azioni
integrate per la rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente;
 sostenere con adeguati strumenti normativi l’agricoltura biologica curandone gli aspetti
legati all’importazione e ai controlli;
 promuovere la modifica della direttiva 2001/18/CE, concernente l’emissione deliberata
nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, al fine di consentire ai singoli Stati
membri la possibilità di limitare o regolamentare la coltivazione di OGM sul loro territorio;
 promuovere lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici, prestando maggiore attenzione
alle aspettative dei consumatori, tramite un adeguato sistema di informazione;
 intervenire sulla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile al settore agricolo,
forestale e alle zone rurali, al fine di renderla maggiormente flessibile rispetto alla disciplina
attuale, accelerando le procedure e riducendo considerevolmente il carico amministrativo
delle autorità pubbliche;
 favorire la creazione di un mercato unico delle telecomunicazioni sia agevolando, alla luce
degli ingenti investimenti necessari, la partecipazione del maggior numero di operatori e non
solo di grandi gruppi internazionali, sia garantendo il pluralismo dell’informazione e della
comunicazione, affinché gli operatori nazionali e regionali, grazie a necessarie sinergie e
collaborazioni ed evitando forme di anacronistici campanilismi, possano trovare spazio
d’azione;
Per quanto riguarda le azioni in ambito di giustizia e sicurezza:
 potenziare le azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei processi di prevenzione e
di promozione della salute, in particolare relativi a fenomeni epidemiologici, nonché ai
controlli nell’ambito della sicurezza alimentare dei processi di produzione, distribuzione e
somministrazione di alimenti negli ambienti scolastici, sanitari e socio-sanitari per prevenire
patologie infettive;
 favorire una politica incisiva diretta e condivisa per il contrasto all’immigrazione irregolare
con forti azioni di supporto agli Stati membri maggiormente interessati dal fenomeno
migratorio e impegnati nell’assistenza ai minori stranieri non accompagnati;
 rendere operativi gli accordi internazionali bilaterali con gli Stati extra Unione inerenti la
detenzione di cittadini extracomunitari, al fine di eseguire la pena detentiva presso lo Stato
di cittadinanza o di ultima residenza, prevedendo la conseguente e integrale presa in carico
del detenuto, nonché agevolare accordi a livello europeo fra Stati membri in materia di
avvicinamento famigliare per i cittadini dell’Unione, detenuti in uno Stato membro diverso
da quello di cittadinanza o di ultima residenza;
19
 favorire, tramite accordi tra gli Stati membri, l’aumento della destinazione di risorse europee
finalizzate all’ammodernamento degli istituti penitenziari esistenti o alla costruzione di
nuove strutture;
 sviluppare, nell’ambito delle politiche di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro,
strumenti informatici in grado di elaborare dati provenienti da diversi enti ed autorità statali
volti a impedire il riutilizzo di denaro di cui non si possa dimostrare la provenienza;
 favorire il coordinamento delle azioni, anche tramite la Procura europea, tra Stati membri, in
materia di lotta al traffico internazionale di stupefacenti, nonché di rilevazione dei fenomeni
a rilevanza internazionale legati al riciclaggio di denaro e all’usura;
 promuovere specifiche iniziative, anche di carattere normativo, per la tutela e la
valorizzazione di una governance sostenibile del suolo anche mediante la riduzione del suo
consumo al fine di contribuire alla prevenzione dei rischi agli stati emergenziali e
calamitosi;
Di individuare, altresì, nell’ambito delle politiche europee, le seguenti priorità anche dell’azione di
Regione Lombardia, nel rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento stabiliti
dall’ordinamento statale ed europeo:
 nell’ambito delle iniziative di riforma del sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),
l’importanza dei contenuti e degli obiettivi della comunicazione della Commissione europea
COM (2013) 739 del 22 ottobre 2013 recante “Programma di lavoro della Commissione
Europea per il 2014”, nonché della comunicazione della Commissione europea COM (2011)
851 del 6 dicembre 2011 recante “Sul futuro dell’IVA verso un sistema dell’IVA più
semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico”, al fine di rilevare le entrate
effettivamente percepite e contrastare i fenomeni di frode e di elusione fiscale, agevolando
lo scambio di informazioni tra le competenti amministrazioni degli Stati membri. A tal fine
si auspica l’adozione a livello europeo della previsione del versamento dell’imposta sul
valore aggiunto al momento dell’effettiva liquidazione della fattura a cui afferisce, nonché la
possibilità di istituire un interpello preventivo (Ruling) a livello europeo a garanzia del
contribuente;
 l’opportunità di concedere alle Regioni europee la possibilità di istituire direttamente, di
concerto con l’autorità statale per quanto di sua competenza, eventuali Zone economiche
speciali (ZES) allo scopo di migliorare la competitività e l’attrattività di territori in
particolare stato di crisi o che subiscono la concorrenza degli Stati confinanti;
 l’opportunità di definire a livello europeo un codice etico e sociale quale punto di
riferimento per il sistema delle imprese e della finanza;
 il sostegno, nell’ambito degli investimenti a supporto della ricerca e innovazione, al
rafforzamento del sistema innovativo regionale attraverso l’incremento della collaborazione
tra tutti gli attori pubblici e privati, la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo
incentrati sulle aree di specializzazione del territorio, la valorizzazione dei principali player
regionali, l’incremento delle attività di innovazione presso le imprese, la diffusione di un
ambiente di Open Innovation e lo stimolo della domanda pubblica di innovazione attraverso
il Precommercial Public Procurement;
20
 il rafforzamento della competitività del sistema economico attraverso il sostegno alla nascita
e allo sviluppo di nuove imprese, la promozione dell’aggregazione, l’incremento
dell’internazionalizzazione, il rilancio della propensione agli investimenti e il miglioramento
delle condizioni per l’accesso al credito;
 l’opportunità, al fine di favorire la libera circolazione e la libera concorrenza delle merci, dei
prodotti e dei servizi, di valutare apposite misure idonee ad armonizzare gli standard
qualitativi e di sicurezza dei prodotti provenienti dai paesi extra Unione, anche tramite
misure “antidumping” o di natura fiscale; sollecitare la possibilità di introdurre appositi dazi
doganali europei aventi il fine di tutelare i produttori interni ed europei e preservare il
relativo mercato di riferimento;
 l’importanza di partecipare al Corridor Forum per un impegno diretto allo sviluppo del
corridoio Reno-Alpi di imminente costituzione, al fine di coordinare e programmare gli
interventi, con l’obiettivo di invertire il flusso odierno e di risolvere nodi come il Terzo
Valico;
 la necessità di sviluppare, con maggior protagonismo, strategie delle politiche ambientali e
delle reti infrastrutturali di area vasta nell’ambito delle politiche transfrontaliere e
macroregionali europee condivise sia con lo Stato italiano sia con le regioni del nord Italia
in merito alle reti europee presenti sul territorio lombardo e confinante anche in vista
dell’attuazione della strategia macroregionale alpina;
 il presidio sui progetti di viabilità europea che insistono sul territorio lombardo, aventi ad
oggetto opere e infrastrutture stradali e ferroviarie come, ad esempio, il corridoio
paneuropeo 5 tratta italiana della Lisbona-Kiev, corrispondente in parte al "Progetto
prioritario 6" (Lione-Budapest) della rete TEN-T e la linea AV/AC Brescia-Venezia-Trieste,
nonché nel corridoio europeo Reno-Alpi il “Progetto prioritario 24 (GenovaRotterdam/Anversa) della rete TEN-T, che prevede il quadruplicamento del tratto
ferroviario Chiasso-Monza in connessione con l’apertura in territorio svizzero delle opere di
Alptransit;
 il sostegno e la valorizzazione, nell’ambito delle iniziative volte ad abbassare le emissioni in
atmosfera e favorire la mobilità, della flessibilità di reperire risorse europee finalizzate
all’incremento, efficientamento e ringiovanimento del parco rotabile del servizio ferroviario
regionale;
 la ricerca di forme innovative e sostenibili di finanziamento e garanzia degli investimenti
infrastrutturali, nonché forme di collaborazione più efficiente fra pubblico e privato, con
particolare attenzione all’integrazione delle diverse forme di trasporto di merci e di persone
e alla diffusione delle reti di trasporto energetico e agli investimenti in reti a banda larga,
veloci e ultraveloci e in servizi digitali;
 la necessità di valutare interventi sulla disciplina in materia di utilizzo dei fondi europei per
favorire azioni di riqualificazione energetica dei patrimoni di edilizia residenziale pubblica e
di coesione sociale, in particolare per ridurre in modo significativo i consumi energetici e i
costi gestionali, abbattere le barriere architettoniche e rimuovere le situazioni di degrado;
21
 l’opportunità di promuovere la sperimentazione di un pacchetto integrato di sostegno
abitativo, sociale, formativo e professionale, nonché di processi di rigenerazione urbana
partecipati e percorsi di welfare personalizzati;
 il sostegno delle politiche per l’efficienza energetica e per la tutela dell’ambiente con
l’introduzione di misure incentivanti che agiscano sul sistema fiscale, sulla riduzione del
costo dell’energia per le aree a vocazione manifatturiera e, al tempo stesso, tramite lo
snellimento delle procedure burocratiche e la rimozione dei vincoli che ostacolano lo
sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale, ponendo così la Green Economy al centro delle
politiche di sviluppo regionale;
 la possibilità di sostenere la nascita del “Fondo ESCO”, anche al fine di sopperire ai vincoli
di bilancio che impediscono gli investimenti degli enti locali per dare impulso agli interventi
di efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio edilizio, in particolare
pubblico;
 la necessità di un uso efficiente delle risorse con particolare attenzione alla correlazione tra
sfruttamento delle risorse idriche e politiche energetiche;
 il riconoscimento, nell’ambito degli interventi inerenti la qualità dell’aria, della specificità
del bacino riferito alla pianura padana, in considerazione delle sue caratteristiche
geomorfologiche ed economico-sociali, sostenendo le iniziative predisposte in ambito
regionale anche attraverso lo stanziamento di risorse dedicate;
 l’ampliamento degli attuali sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, l’introduzione di nuove
norme sull’etichettatura trasparente, che prevedano l’indicazione delle materie prime
utilizzate e della loro provenienza, il metodo di coltivazione o produzione, ed eventuali
processi trasformativi, al fine di fronteggiare il fenomeno della frode alimentare;
 la possibilità di dare adeguato riconoscimento al bene “prodotto locale” e “prodotto a km 0”
nell’ambito delle procedure pubbliche di aggiudicazione di forniture di derrate alimentari;
 la possibilità di prevedere una disciplina europea del comparto della pesca e acquacoltura
nelle acque interne, così come previsto per la pesca marittima, al fine di garantire pari
dignità e pari diritti a coloro che operano nel settore;
 la possibilità di adottare in tempi brevi un adeguato quadro normativo in tema di agricoltura
sociale, in particolare promuovendo l’occupazione e l’inclusione, al fine di dare seguito al
parere del Comitato Economico e Sociale Europeo del 12 dicembre 2010;
 il consolidamento di un vero e proprio “Sistema Montagna”, come già realizzato in alcuni
Stati membri, anche attraverso interventi di carattere legislativo in modo da riconoscere la
specificità dell’economia montana che opera in condizioni svantaggiate di competitività sia
per la diversa quantità e qualità delle infrastrutture sia per la presenza di aree di confine con
sistemi fiscali più vantaggiosi sia per la diversa presenza di ricchezze ambientali, materie
prime naturali o di poli di attrazione turistica e che non è equiparabile a quanto avviene in
aree pianeggianti e urbane in cui la ricchezza di servizi e infrastrutture consente normali
condizioni di mercato;
22
Di raccomandare alla Giunta regionale, oltre alle questioni con potenziale impatto sulle politiche
regionali e con aspetti di riforma in ambiti di competenza regionale, individuate con la REL/16
(Relazione programmatica sulla partecipazione della regione alle politiche dell’Unione europea), di
farsi parte attiva nelle competenti sedi, presso le istituzioni sia statali sia europee, per il
perseguimento degli obiettivi individuati dalla presente risoluzione quali prioritari per Regione
Lombardia;
Di raccomandare alla Giunta regionale di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire un
efficiente e proficuo utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi a gestione diretta, nonché per favorire
la conoscenza e la partecipazione di Regione Lombardia, degli enti locali lombardi e degli operatori
di settore ai bandi europei;
Di invitare la Giunta regionale a elaborare un sistema di raccolta dei dati e delle informazioni
relativi alle azioni regionali finanziate dai fondi strutturali e dai fondi a gestione diretta, in modo da
garantire una efficace e costante comunicazione al Consiglio regionale sulla loro attuazione;
Di invitare la Giunta regionale, nell’ambito della Politica agricola comune, a vigilare affinché le
decisioni già formalizzate e approvate siano rispettate negli atti delegati, in particolare in materia di
pagamenti diretti e, più in generale, a verificare il rispetto della programmazione europea 20142020 in ambito agricolo, per quanto di competenza;
Di invitare la Giunta regionale, tenuto conto dell’imminenza di EXPO 2015 a stimolare presso le
competenti sedi ed istituzioni sia statali sia europee il confronto sulle tematiche fondamentali per il
successo dell’esposizione universale, quali la domanda alimentare, il cambiamento degli stili di vita
e l’accaparramento di terre (land grabbing) per la produzione di beni agricoli;
Di invitare la Giunta regionale, quanto alla “Strategia macroregionale alpina” ora “EUSALP”,
ribadendo quanto espresso dal Consiglio regionale con la risoluzione del 5 novembre 2013, a:
 sottolineare quale azione prioritaria a livello europeo l’attuazione della Strategia
macroregionale alpina, così come delineata dal Consiglio europeo in data 19 e 20 dicembre
2013;
 sviluppare la partecipazione di Regione Lombardia alla Comunità di lavoro Arge Alp,
fondata tra l’altro dalla stessa Lombardia a Mosern (Tirolo) il 12 ottobre 1972, in vista di un
sempre maggiore impegno dei suoi membri nella governance della Strategia macroregionale
alpina;
 promuovere le consultazioni pubbliche previste per luglio 2014 proprio nell’ambito della
Strategia macroregionale alpina, nonché coinvolgere, in tali consultazioni, anche gli enti
territoriali lombardi interessati;
Al fine di una proficua partecipazione, il Consiglio regionale si impegna alla costituzione di un
gruppo di lavoro, coinvolgendo in particolare la Commissione Speciale Rapporti tra Lombardia,
Confederazione elvetica e Province autonome;
23
Di impegnare la Giunta regionale, a fronte dell’esito del voto tenutosi in Svizzera il 9 febbraio
2014 sull’iniziativa popolare federale 'Contro l’immigrazione di massa', a rappresentare presso le
competenti sedi istituzionali sia italiane sia europee:
 l’importanza che riveste anche per lo sviluppo delle relazioni con la Confederazione
Svizzera il principio della libera circolazione dei lavoratori, uno dei valori fondamentali
dell'Unione europea per il cui ulteriore sviluppo il programma di lavoro della Commissione
europea – anno 2014 – prevede l’adozione della Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti
conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori COM(2013)236 2013/0124 (COD);
 la necessità che siano rispettati da parte elvetica gli impegni alla libera circolazione dei
lavoratori, in particolare frontalieri, sottoscritti con l’Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (gli articoli 2, 5 e 10.7 dell’Accordo e gli articoli 9, 15 e 17
dell’Allegato I), accordi finalizzati all’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla
nazionalità, tra i lavoratori per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro e improntati all’esigenza che, in caso di insorgenti difficoltà, si trovi il
miglior rimedio nel concorde e leale sviluppo del principio di libera circolazione;
Di trasmettere la presente risoluzione, ai sensi del’articolo 103 del Regolamento generale, al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati;
Di trasmettere, altresì, la presente risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei
Consigli regionali e delle Province Autonome; al Dipartimento Politiche Europee della Presidenza
del Consiglio dei Ministri; alla Rappresentanza a Milano della Commissione europea e all’ufficio di
Milano del Parlamento europeo.
24
RISOLUZIONE N. 15 - CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA ALLA PROCEDURA PREVISTA DAL
PROTOCOLLO N. 2 SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI
PROPORZIONALITÀ, ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI
PRODOTTI BIOLOGICI COM (2014)180, NONCHÈ OSSERVAZIONI AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE AL DIALOGO POLITICO CON LE ISTITUZIONI
DELL’UNIONE EUROPEA
(di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 103, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/382 DEL 27/5/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
visti
 il Trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 5 che prevede che le istituzioni
dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità conformemente al
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che i parlamenti
nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto
protocollo; nonché l’articolo 12 che riconosce il contributo dei parlamenti nazionali al buon
funzionamento dell’Unione;
 il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina
la procedura cosiddetta di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell’Unione europea
trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale
che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al
principio di sussidiarietà e di proporzionalità; in particolare l’articolo 6 prevede espressamente il
coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei parlamenti nazionali
nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di
proporzionalità;
 l’articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni,
nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
europei;
 la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in
particolare, il comma 3 dell’articolo 8 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del
principio di sussidiarietà), il comma 2 dell’articolo 9 (Partecipazione delle Camere al dialogo
politico con le istituzioni dell'Unione europea), l’articolo 24 (Partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione europea)
25
e l’articolo 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte
delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano);
 l’articolo 39, comma 4, dello Statuto d’autonomia della Lombardia che prevede il
coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia
nella formazione degli atti europei;
 l’articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione
competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta
di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive
competenti per materia;
 la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla
formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea), in particolare gli articoli 6 e 7,
rispettivamente, sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto
dell’Unione europea e del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà;
vista, inoltre,
la risoluzione n. 14 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2014, n. 349
concernente il programma di lavoro della Commissione europea - anno 2014 e le politiche
dell’Unione europea di maggior interesse per il tessuto socio-economico lombardo, in particolare
nella parte in cui individua, tra le azioni prioritarie finalizzate a una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, quelle di sostenere con adeguati strumenti normativi l’agricoltura biologica curandone
gli aspetti legati all’importazione e ai controlli e di promuovere lo sviluppo del mercato dei prodotti
biologici, prestando maggiore attenzione alle aspettative dei consumatori, tramite un adeguato
sistema di informazione;
vista, infine,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX
del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, COM(2014)180;
tenuto conto
dell’istruttoria svoltasi in VIII commissione consiliare in merito alla proposta di regolamento sopra
citata e dei contributi trasmessi dalle associazioni di settore;
premesso che
il principio di sussidiarietà, enunciato dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea, è lo
strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all’Unione e agli Stati
membri, stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva
l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e
locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti
meglio a livello di Unione”;
26
considerato che
la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto
dell’Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di
sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;
valutata
la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente risoluzione in ordine
all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del trattato
sull’Unione, tenuto conto, in termini qualitativi e quantitativi, della produzione biologica in regione
Lombardia;
formula le seguenti osservazioni:
rilevato che
 la materia disciplinata dal regolamento in oggetto rientra nella competenza concorrente, ai sensi
dell’articolo 4 del TFUE, e che in tale materia risulta necessaria una disciplina unitaria e
omogenea applicabile a tutti gli Stati membri, pare rispettato il principio di sussidiarietà;
 lo strumento regolamentare garantisce, altresì, la necessaria armonizzazione delle norme sulla
produzione biologica;
per quanto concerne
il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di regolamento pare contenuta nei limiti delle
finalità prefissate dalla Commissione europea;
fatte queste premesse,
raccomanda di mantenere il testo invariato riguardo ai profili di seguito enunciati:
 la proposta di regolamento intende migliorare la normativa relativa alla produzione biologica,
allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica
nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori,
consentendo al mercato interno di funzionare in modo più efficiente e rafforzando la fiducia del
consumatore nei prodotti biologici;
 l’obiettivo perseguito, pertanto, è di migliorare la qualità delle produzioni europee eliminando
alcune inefficienze della filiera e aumentando gli standard qualitativi degli alimenti biologici.
Tale impostazione è condivisibile in quanto risponde alle aspettative dei consumatori che
scelgono i prodotti biologici in quanto ottenuti nel massimo rispetto dell’ambiente e con elevati
standard di benessere animale;
 la scelta di racchiudere l’intera normativa in materia di biologico in un unico testo è decisamente
positiva e nel complesso le valutazioni generali sul metodo biologico, gli obiettivi dichiarati
nella proposta di regolamento, nei considerata e anche quelli del piano di azione, risultano
particolarmente avanzati e conformi a un’idea di biologico fortemente condivisa;
27
 la proposta si inquadra nel contesto più generale di politiche strategiche per l’Unione europea, in
particolare quella denominata “Europa 2020” su crescita e economia sostenibili, nuova PAC e
controlli ufficiali, confermando il fatto che per l’Unione questa rappresenta la normativa
sull’economia agroalimentare “verde”;
 è condivisibile, altresì, la posizione in base alla quale è assolutamente incompatibile con la
filosofia del metodo biologico e disincentiverebbe i consumatori dall’acquistare tali prodotti,
immettere sul mercato alimenti biologici per i quali sono ammesse soglie di contaminazione da
fitofarmaci;
 decisamente apprezzabile è il fatto che la proposta di regolamento riduca il numero di eccezioni
e deroghe, consentendo di ripristinare condizioni più eque sotto il profilo della concorrenza e
incrementando la fiducia dei consumatori verso gli alimenti biologici, pur nella consapevolezza
che il numero dei produttori biologici potrebbe ridursi a seguito dell’entrata in vigore del
regolamento. In tale contesto sarebbe opportuno che la proposta di regolamento prevedesse in
maniera compiuta i criteri e le condizioni in base ai quali gli Stati membri possono comunque
concedere tali eccezioni e deroghe, non limitandoli alle ipotesi di eventi calamitosi;
 sono condivisibili quali elementi positivi della proposta di regolamento:
- il rafforzamento degli obblighi di pubblicazione dei tariffari degli organismi di certificazione
e delle informazioni relative agli operatori poiché esso costituisce un ulteriore elemento di
trasparenza capace di rafforzare il sistema;
- la possibilità per gli Stati membri di indennizzare gli operatori biologici soggetti a
contaminazioni accidentali con risorse PAC; è, tuttavia, opportuno che si giunga ad un
azzeramento dei rischi di contaminazione agendo sui produttori che inquinano;
- il rafforzamento delle disposizioni relative all’importazione per quanto attiene ai requisiti
dell’accreditamento e vigilanza della Commissione nei Paesi Terzi; così come l’abolizione del
regime di riconoscimento dell’equivalenza per i Paesi Terzi e l’obbligo di tracciabilità per le
produzioni importate da Paesi Terzi;
- le disposizioni aventi a oggetto la modifica del regolamento sui controlli ufficiali; in
particolare, in un’ottica di omogeneizzazione dei controlli, la disposizione che prevede lo
strumento dell’atto delegato per definire misure più specifiche di controllo e le sue modalità;
rileva, tuttavia,
nella proposta di regolamento in esame i seguenti elementi di criticità:
 l’eccessivo rimando ad atti delegati o di esecuzione, che rischia di svuotare di contenuti il
regolamento demandando unicamente alla Commissione europea il compito di delineare in
concreto la nuova normativa di settore, considerato che nella proposta di regolamento non è
indicata la procedura con cui tali atti delegati devono essere adottati, con riferimento, ad
esempio, alla consultazione degli Stati membri e dei comitati preposti, potrebbe compromettere
il rispetto del principio di sussidiarietà;
28
 articolo 3 (Definizioni): nella definizione di “gruppo di operatori”, l’indicazione della superficie
agricola (5 ettari) pare non tener conto delle peculiarità nazionali e regionali e pertanto la
fissazione del limite dimensionale dovrebbe essere delegata ai singoli Stati membri, anche ai fini
della certificazione, garantendo il rispetto del principio di sussidiarietà;
 articolo 5 (Principi specifici): per quanto concerne la questione di garantire un’alimentazione
degli animali al cento per cento biologica, si condivide la necessità di tale obiettivo, ma si ritiene
opportuno, vista l’insufficiente produzione di soia “Ogm free”, prevedere di incentivare tale
coltura all’interno dell’Unione, al fine di evitare il ricorso all’importazione di soia da paesi terzi
contaminata da organismi geneticamente modificati;
 articolo 9 (Divieto di impiego di Ogm): non sono menzionate le sementi; al fine di garantire
un’interpretazione uniforme di detto articolo, sarebbe opportuno inserire la definizione di
materiale riproduttivo vegetale, specificando l’inclusione delle sementi;
 articolo 26 (Gruppo di operatori): si esprime perplessità riguardo al fatto che i gruppi di operatori
abbiano un sistema di autocontrollo autoreferenziale per verificare l’applicazione del
regolamento; sarebbe più opportuno demandare a un ente di controllo, riconosciuto secondo le
norme internazionali, la verifica a campione del gruppo di operatori;
auspica, inoltre, che
 la materia del biologico sia oggetto di un unico atto normativo al fine di evitare la
frammentazione e l’indeterminatezza della regolamentazione e di agevolare lo sviluppo di
investimenti nel settore biologico;
 venga attuato un percorso graduale di conversione dei terreni delle imprese agricole miste
biologico-convenzionali;
 la proposta di regolamento preveda sia codici doganali europei specifici per i diversi prodotti
biologici, per una maggior tracciabilità e controllo delle importazioni ed esportazioni, sia che gli
Stati membri forniscano statistiche sulle rese dei prodotti biologici coltivati/allevati nel loro
territorio al fine di acquisire un quadro veritiero del mercato;
 la presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 17/2011, alla Giunta
regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
29
RISOLUZIONE N. 16 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN MERITO AD ALCUNI
ISTITUTI PENITENZIARI"
(di iniziativa della Commissione speciale Situazione carceraria in Lombardia – ai sensi dell’art. 38,
comma 2 del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/423 DEL 15/7/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
vista
 la legge regionale 14 febbraio 2005, n.8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli
istituti penitenziari della regione Lombardia);
 la deliberazione del Consiglio regionale 9 aprile 2013, n. 6 (Istituzione della commissione
speciale situazione carceraria in Lombardia);
considerato che
 la commissione speciale tra i propri compiti contempla quello di conoscere e di accertare le
condizioni sanitarie e di vita dei detenuti per assicurare il loro benessere psico-fisico e di
promuovere la formazione professionale e l’inserimento lavorativo, anche al fine di prevenire
recidive;
 la condizione della Casa circondariale di Canton Mombello, situata nel Comune di Brescia seppur oggi in parte migliorata grazie al lavoro del direttore, degli operatori della polizia
penitenziaria e in ragione del trasferimento di parte dei detenuti presso Cremona - è certamente
destinata a peggiorare nel tempo, per le gravi carenze strutturali;
rilevato che
il Comune di Brescia ha individuato nel proprio P.G.T. l'ampliamento del carcere di Verziano (Bs),
quale soluzione al sovraffollamento della Casa circondariale di Canton Mombello;
ravvisato che
la soluzione sopra indicata consentirebbe di superare e dismettere la struttura di Canton Mombello,
oggi totalmente inadatta, anche per ragioni strutturali, a svolgere le proprie funzioni di istituto di
pena, destinando tale immobile collocato nel centro storico della città ad altri utilizzi, ed evitando
conseguentemente di recuperare o di realizzare altre strutture, che comporterebbero interventi
senz’altro più dispendiosi;
30
considerato, inoltre, che
a seguito del sopralluogo effettuato presso la Casa circondariale di Varese, sono state rilevate
alcune carenze di natura strutturale, che determinano disagevoli condizioni di vita alla popolazione
detenuta, anche in conseguenza del sovraffollamento;
rilevato che
nel P.G.T. nel Comune di Varese è stata individuata - in via Friuli - un'area da destinare per la
realizzazione della nuova Casa circondariale o, in alternativa, la possibilità di recupero e
ampliamento dell'attuale carcere, mediante la cessione dell'attigua proprietà comunale situata in via
Sempione che, attualmente, ospita il comando della Polizia locale;
rilevato, altresì, che
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Regionale è stato informato sulla disponibilità
dei comuni interessati a concordare le soluzione più adeguate per intervenire a livello strutturale;
considerato, inoltre, che
anche nel corso dell’audizione con alcuni dirigenti dell’ASL di Cremona in merito alle condizioni
sociosanitarie dei detenuti presso la stessa Casa circondariale sono state evidenziate, a seguito di
specifici sopralluoghi, forti criticità strutturali di alcuni reparti, determinate da infiltrazioni idriche
nell'impianto elettrico, che hanno reso inagibili le sezioni E ed F, con consequenziale trasferimento
dei detenuti;
rilevato, inoltre, che
nel corso della visita effettuata il 16 giugno 2014 presso la Casa circondariale di Cremona sono
state constatate le criticità strutturali, già evidenziate nel corso dell’audizione sopra indicata e, al
riguardo, è stato riferito che per quanto riguarda le sezioni E ed F sono state già attivate le
procedure di evidenza pubblica e sono state stanziate da parte del Ministero le relative risorse;
constatato che
allo stato attuale nella medesima Casa circondariale di Cremona non sono stati ancora preventivati i
lavori di ristrutturazione del tetto del reparto di isolamento e non sono previsti interventi tesi a
risolvere le problematiche connesse alle infiltrazioni di alcuni locali destinati alla polizia
penitenziaria;
tenuto conto che
non rientrano tra le competenze regionali gli interventi di riqualificazione strutturale o di
realizzazione di nuove strutture penitenziarie, ma ricadono nelle attribuzioni la tutela della salute e
del benessere dei detenuti da assicurare, mediante la detenzione in ambienti adeguati e salubri per
non acuire il livello di sofferenza relativo allo stato di detenzione;
31
tenuto conto, altresì,
delle indicazioni della Corte di Giustizia europea sui diritti dei detenuti in ordine ai locali di
detenzione che, in particolare, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e della
vita privata e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e igiene e climatiche
per quanto riguarda la superficie, la cubatura d’area, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione;
visto
l’articolo 38 del Regolamento generale del Consiglio regionale;
sentita
la relazione della commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia;
invita il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale
-
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative tese a promuovere una efficace collaborazione tra
le Istituzioni locali e l’Amministrazione Penitenziaria per trovare soluzioni idonee a risolvere le
criticità strutturali presenti in tutti gli istituti penitenziari della regione, con particolare
riferimento a quelli di Varese, Brescia e Cremona;
-
a promuovere una Intesa presso la Conferenza Stato-Regioni e presso il Ministero di Giustizia,
affinché siano messe a disposizione adeguate risorse per le carenze strutturali evidenziate negli
istituti sopra indicati, allo scopo di garantire la salute, il benessere dei detenuti e il rispetto della
dignità umana;
-
ad accelerare le eventuali procedure, già attivate, per la definizione delle problematiche
strutturali degli istituti penitenziari in argomento;
-
a riferire alla commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia sulle azioni e sulle
iniziative intraprese.
32
RISOLUZIONE N. 17 - CONCERNENTE "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO
SULLA MALATTIA DIABETICA"
(di iniziativa della Commissione consiliare III – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/472 DEL 23/9/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
visti
 la legge 16 marzo 1987, n. 115 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito);
 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante la definizione dei
livelli essenziali di assistenza;
 la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità);
richiamate
 la delibera della Giunta regionale 31 ottobre 2013, X/888 relativa alla proposta di accordo con le
farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per i pazienti diabetici;
 la delibera della Giunta regionale 20 dicembre 2013, X/1185 in ordine alle determinazioni per la
gestione del servizio sociosanitario regionale per l’esercizio 2014;
viste
le indicazioni del Consiglio dell’Unione europea (EPSCO) del 2 giugno 2006 (C/06/148 9658/148),
le risoluzioni ONU del dicembre 2006 e del 2009, le risoluzioni del Parlamento europeo del 2011 e
2012, il piano d’azione WHO 2008-2013 - risoluzione WHA 61.14 del 2008 che evidenziano la
necessità di sviluppare politiche nazionali per la prevenzione, il trattamento e la cura del diabete,
nonché di elaborare strumenti adeguati per il raggiungimento di livelli di assistenza appropriati con
l’obiettivo di stabilizzare la malattia e migliorare la qualità di vita del paziente;
considerato che
in Lombardia vivono circa 550 mila persone affette da diabete e che il diabete mellito è in aumento
ed è causa di una scarsa qualità di vita e di disagio per la persona, la famiglia e la società, nonché di
eventuale morte prematura;
33
rilevato, inoltre, che
esso rappresenta la più comune malattia cronica fra bambini oltre ad essere la più comune causa di
cecità;
premesso che
 il 6 dicembre 2012 è stato sancito presso la Conferenza Stato-Regioni l’accordo sul piano sulla
malattia diabetica predisposto dalla Commissione permanente sulla malattia diabetica del
Ministero della Salute con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle società
scientifiche;
 sul territorio regionale si sono riscontrate modalità differenti di svolgimenti dell’iter per il
rilascio del certificato di idoneità per il rinnovo della patente di guida per i pazienti diabetici;
 alcune regioni, al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio di competenza e di
armonizzare procedure e costi, hanno emanato linee guida a livello regionale;
valutato che
il piano sulla malattia diabetica nasce dall’esigenza di sistematizzare a livello nazionale tutte le
attività nel campo della malattia diabetica, al fine di rendere più omogeneo il processo diagnosticoterapeutico e con l’obiettivo di mettere in atto misure per il miglioramento della qualità
dell’assistenza, sia attraverso la completa applicazione della normativa sia con l’attuazione di
adeguati interventi organizzativi;
tenuto conto che
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si sono impegnate a recepire con propri
provvedimenti il piano sulla malattia diabetica e che Regione Lombardia non ha ancora recepito il
piano in questione;
tenuto, altresì, conto che
 il Vice Presidente e Assessore alla Salute il 9 dicembre 2013 ha dichiarato che “Regione
Lombardia ha assunto impegni e sta operando sul tema del diabete, anche programmando
l’applicazione del piano nazionale”;
 il Presidente del Coordinamento Lombardo Associazioni Diabetiche (CLAD), nel corso
dell’audizione del 30 giugno 2014 nella Commissione consiliare “Sanità e Politiche sociali”, ha
rilevato la necessità di recepire il piano, in quanto lo stesso individua, per affrontare le
problematiche relative alla malattia, gli obiettivi centrali della prevenzione, della diagnosi
precoce, della gestione della malattia e delle complicanze;
visto
l’articolo 38 del regolamento generale del Consiglio regionale;
34
sentita
la relazione della III Commissione “Sanità e Politiche Sociali”;
impegna la Giunta regionale
 a recepire in tempi brevi il piano sulla malattia diabetica e dare completa attuazione alla circolare
regionale 12 luglio 2005, n. 30 concernente (Linee guida sul diabete giovanile per favorire
l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico);
 a rendere omogenea la quantità e la qualità di dispositivi medici di autocontrollo nella
disponibilità dei pazienti con diabete di tipo 1 in tutto il territorio lombardo, nonché di
confermare l’attuale possibilità di integrazione, su indicazione del medico proscrittore, secondo
le esigenze terapeutiche;
 a presidiare l’incarico ad ARCA in ordine alle procedure di gara, affinché venga garantito
l’attuale sistema di distribuzione di ausili e presidi ai pazienti diabetici attraverso le farmacie;
 a definire modalità omogenee su tutto il territorio regionale per quanto attiene alle procedure e ai
costi relativi al conseguimento del certificato di idoneità per il rinnovo della patente di guida per
i pazienti diabetici.
35
RISOLUZIONE N. 18 - CONCERNENTE "RIFORMA DEL SISTEMA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO"
(di iniziativa della Commissione consiliare IV – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/481 DEL 14/10/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
 con l’articolo 28, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il Governo ha ridotto, a decorrere dal 1
gennaio 2015, del 50 per cento l’importo del diritto annuale alle Camere di Commercio a carico
delle imprese;
 in data 10 luglio 2014 il Governo ha approvato un disegno di legge delega per la
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che prevede all’articolo 9 l’abolizione
dell’onere del contributo delle imprese nei confronti delle Camere di Commercio e il
trasferimento del Registro delle imprese al Ministero dello sviluppo economico;
 in data 15 luglio 2014, con mozione n. 276 (Riforma del Sistema camerale), il Consiglio
regionale della Lombardia impegnava la Giunta: “…a farsi parte attiva presso i parlamentari
lombardi e il Governo affinché nel processo di conversione del decreto-legge 90/2014 l’articolo
28 sia riformulato; nel percorso di approvazione parlamentare della legge delega per la riforma
complessiva della pubblica amministrazione, a promuovere presso il governo un tavolo di
confronto tra enti camerali, associazioni delle imprese e regioni al fine di pervenire ad una
proposta autenticamente rispettosa delle autonomie funzionali; a istituire un Tavolo lombardo a
cui partecipino il Presidente delle Regione, gli assessori competenti in materia economica,
l’Ufficio di presidenza della IV Commissione, i presidenti regionali delle associazioni di
categoria rappresentate nel Sistema camerale e i vertici di Unioncamere per formulare una
proposta di riordino delle funzioni e degli assetti organizzativi del Sistema camerale nazionale,
che salvaguardi l’autonomia e le specificità territoriali, prevedendo livelli di autonomia
organizzativa differenziati sulla base di criteri di efficienza e qualità.”;
preso atto
 dell’ istituzione del suddetto Tavolo di lavoro, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale
18 luglio 2014, n. 2172;
 che il Tavolo lombardo sulla riforma del Sistema camerale, coordinato dall’Assessore al
Commercio, Turismo e Terziario, riunitosi in sessione plenaria in data 31 luglio 2014 e, in forma
di gruppo di lavoro ristretto, in data 10 e 23 settembre 2014, ha prodotto una proposta organica e
puntuale di riforma del Sistema delle Camere di Commercio da presentare al Governo;
36
 che, con comunicazione alla Giunta regionale, effettuata nella seduta del 26 settembre 2014, dal
Presidente di Regione Lombardia, di concerto con gli Assessori all’Economia, Crescita e
Semplificazione, alle Attività produttive, Ricerca e Innovazione, all'Agricoltura, ed al
Commercio, Turismo e Terziario, si dava atto degli esiti del Tavolo di lavoro lombardo sulla
riforma del Sistema camerale, sostanziatisi nella proposta, organica e condivisa, di un
emendamento all’articolo 9, relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere
di Commercio”, del DDL 1577, afferente la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
 che tale proposta verrà condivisa in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
in vista della seduta del 16 ottobre 2014 della Conferenza Unificata, sede congiunta della
Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
considerato che
 il diritto annuale è una entrata di natura tributaria destinata a finanziare in via esclusiva il
Sistema camerale, avendo da tempo lo Stato azzerato ogni forma di trasferimento alle Camere di
Commercio;
 secondo una stima del Sistema camerale, il solo dimezzamento del gettito tributario porterebbe
quarantotto Camere di Commercio in condizione di non essere in grado di sostenere
completamente i costi di funzionamento e per le restanti cinquantasette si paventerebbe una forte
contrazione delle attività;
 le Camere di Commercio sono a tutti gli effetti enti finanziati direttamente delle realtà territoriali
che rappresentano, in questo trovando attuazione pratica il principio di sussidiarietà enunciato
all’articolo 118 della Costituzione;
 Regione Lombardia, con la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività), ha affidato al Sistema camerale importanti
funzioni di interfaccia e raccordo tra le imprese e i soggetti pubblici, implementando e gestendo
servizi innovativi come ad esempio il Fascicolo informatico di impresa;
 secondo i dati del Sistema camerale, il 69 per cento degli utenti si dichiara soddisfatto del livello
dei servizi offerti dalle Camere di Commercio;
visto
l’articolo 38 del Regolamento generale;
sentita
la relazione della IV Commissione consiliare ‘Attività produttive e Occupazione’;
esprime
apprezzamento per il lavoro svolto dal Tavolo lombardo sulla riforma del Sistema camerale;
37
condivide e fa proprie
le proposte di emendamento all’articolo 9, relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento
delle Camere di Commercio, del DDL 1577 (Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
invita la Giunta regionale
a portare le proposte del Tavolo lombardo sulla riforma del Sistema camerale all’attenzione del
Governo e di tutti i parlamentari lombardi, nonché in sede di Conferenza Unificata, in vista della
seduta del 16 ottobre 2014.
38
RISOLUZIONE N. 19 - CONCERNENTE "LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA ALLA PROCEDURA PREVISTA DAL
PROTOCOLLO N. 2 SULL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI
PROPORZIONALITÀ, ALLEGATO AL “TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA” E AL
“TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA”, IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
MODIFICA LE DIRETTIVE 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, 94/62/CE SUGLI
IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, 1999/31/CE RELATIVA ALLE
DISCARICHE DI RIFIUTI, 2000/53/CE RELATIVA AI VEICOLI FUORI USO, 2006/66/CE
RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI E
2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
COM(2014) 397 FINAL, NONCHÉ OSSERVAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
DELLE CAMERE AL DIALOGO POLITICO CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
EUROPEA”
(di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/482 DEL 14/10/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
visti
 il Trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 5 che prevede che le istituzioni
dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità conformemente al
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che i parlamenti
nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto
protocollo; nonché l’articolo 12 che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon
funzionamento dell’Unione;
 il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina
la procedura cosiddetta di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell’UE trasmettono
una proposta di atto normativo da esse adottata ai parlamenti nazionali, in modo tale che questi
possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio
di sussidiarietà e di proporzionalità; in particolare l’articolo 6 prevede espressamente il
coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei parlamenti nazionali
nell’ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di
proporzionalità;
 l’articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni,
nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
europei;
39
 la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) e, in
particolare, il comma 3 dell’articolo 8 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del
principio di sussidiarietà), il comma 2 dell’articolo 9 (Partecipazione delle Camere al dialogo
politico con le istituzioni dell’Unione europea), l’articolo 24 (Partecipazione delle Regioni e
delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell’Unione
europea) e l’articolo 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da
parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano);
 l’articolo 39, comma 4, dello Statuto d’autonomia della Lombardia che prevede il
coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia
nella formazione degli atti europei;
 l’articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione
competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta
di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive
competenti per materia;
 la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla
formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea), in particolare gli articoli 6 e 7,
rispettivamente, sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto
dell’Unione europea e del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di
sussidiarietà;
viste, inoltre,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE
relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche COM(2014) 397 final;
tenuto conto
dell’istruttoria e del contributo della VI commissione consiliare, competente nella materia oggetto
della proposta di direttiva, nonché della conseguente istruttoria svolta dalla I commissione
consiliare ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento generale;
premesso che
il principio di sussidiarietà, enunciato dal comma 3 dell’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea,
è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all’Unione e agli Stati
membri;
considerato che
la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto
dell’Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di
sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;
40
valutata
la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente risoluzione in ordine
all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del Trattato
sull’Unione;
formula le seguenti osservazioni:
Rilevato che la materia disciplinata dalla proposta di direttiva in oggetto rientra nella competenza
concorrente, ai sensi dell’articolo 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che pare
rispettato il principio di sussidiarietà e che, per quanto concerne il rispetto del principio di
proporzionalità, la proposta di direttiva pare contenuta nei limiti prefissati dalla Commissione
europea;
PREMESSO che
- nel 2011 solo il 40 per cento circa dei 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti prodotti nell’Unione
è stata riciclata;
- l’obiettivo di un’economia più circolare intende favorire la crescita economica e la creazione
di posti di lavoro, così come ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle
materie prime importate;
- nell’UE si osservano grandi differenze tra gli Stati membri in ordine alla gestione dei rifiuti,
infatti vi sono Paesi con tassi di riciclo superiori al 50 per cento e altri con tasso inferiore al
20 per cento (da dati Eurostat 2012-2013);
CONSIDERATO che
- una raccolta differenziata di alta qualità è un tassello fondamentale per un recupero
efficiente, anche a livello economico, dei rifiuti come materie prime seconde;
- l’informazione dei cittadini sulla corretta modalità di separazione dei rifiuti può accelerare
notevolmente il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e permette di
ottenere una buona qualità del differenziato;
- la consapevolezza del consumatore sulla possibilità di recupero o meno dei beni consumati
instaura fenomeni di mercato virtuosi che favoriscono l’economia circolare;
- le tipologie di materiali raccolti sono omogenee, quantomeno a livello nazionale;
CONSIDERATA inoltre la direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari nelle cui premesse viene rimarcato il ruolo dell’etichettatura per una corretta scelta della
popolazione nelle proprie decisioni da consumatore e l’influenza positiva che tale etichettatura ha
avuto sui consumi, rendendoli più consapevoli, e sul sistema produttivo;
fatte tali premesse, AUSPICA
-
l’inserimento dell’obbligo di etichettatura dei prodotti di consumo commercializzati
nell’Unione europea, atta a definire con chiarezza come differenziare il rifiuto, nelle
macrocategorie di raccolta differenziata, per le frazioni per cui esiste una raccolta
differenziata consolidata (ad esempio carta, plastica, metalli, vetro, indifferenziato, etc.).
Qualora il prodotto generi rifiuti rientranti in diverse categorie, deve essere indicato come
suddividere le varie componenti nelle diverse categorie di materiale differenziato, qualora
fosse ottenibile con semplici operazioni da parte del consumatore;
41
-
la sollecitazione della riorganizzazione del sistema produttivo verso un’economia circolare
tramite la definizione di opportune forme di disincentivo verso i prodotti che generano rifiuti
non differenziabili o non semplicemente separabili in materiali differenziabili. L’obiettivo
da perseguire è che, a partire dalla produzione, si vada verso una progettazione di beni
facilmente entranti in un’economia circolare, senza la creazione di rifiuti. Si evidenzia che le
azioni conseguenti dovranno essere attuate a livello ministeriale e con i relativi consorzi di
filiera e che quindi tale attuazione sarà da riproporre in fase di recepimento della direttiva;
-
l’introduzione di un nuovo indicatore, con riferimento alle politiche dell’UE in termini di
prevenzione della produzione dei rifiuti, al fine di individuare obiettivi comuni da perseguire
e monitorare. In linea, quindi, con quanto contenuto nel piano regionale di gestione dei
rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, si
propone di misurare l’effettivo risultato delle politiche di prevenzione della produzione dei
rifiuti, in relazione a dinamiche economiche, introducendo il seguente parametro:
“variazione della produzione di RU inferiore dell’8 per cento rispetto alla variazione della
spesa per consumi delle famiglie (SCF) al 2020 rispetto al 2011”;
In relazione al testo della proposta di direttiva, considerato che:
-
-
-
l’articolo 1, primo comma, numero 7), della proposta di direttiva, sostituendo l’articolo 9
della direttiva 2008/98/CE prevede che gli Stati membri adottino misure per prevenire la
produzione di rifiuti alimentari e che tali misure puntano a garantire che i rifiuti alimentari
stessi siano ridotti di almeno il 30 per cento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il
31 dicembre 2025;
entro il 31 dicembre 2017 la Commissione europea adotta atti di esecuzione per instaurare
condizioni uniformi di controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti
alimentari adottate dagli Stati membri,
conoscere al 31 dicembre 2017 i criteri europei di controllo delle misure di prevenzione da
adottarsi a partire dalla stessa data non garantisce agli Stati membri la preventiva
individuazione di misure efficaci di prevenzione di tale tipologia di rifiuti;
AUSPICA che il termine del 31 dicembre 2017, indicato nell’articolo 1, primo comma, numero 7),
della proposta di direttiva che sostituisce l’articolo 9 della direttiva 2008/98/CE, sia anticipato al 1°
gennaio 2016;
Inoltre, considerato che:
- l’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, modifica
l’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, introducendo il paragrafo 2 bis all’articolo 5, così
prevedendo che, fino al 1° gennaio 2025, gli Stati membri non ammettono nelle discariche
per rifiuti non pericolosi i rifiuti riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri
rifiuti biodegradabili;
- tali rifiuti potrebbero essere conferiti in discariche per inerti o per rifiuti pericolosi, pur
essendo rifiuti non pericolosi, aggirando così la norma;
AUSPICA la modifica del paragrafo 2 bis dell’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così come
inserito dall’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della proposta di direttiva, come segue: "2
bis. Fino al 1° gennaio 2025 gli Stati membri non ammettono nelle discariche i rifiuti non pericolosi
riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti biodegradabili".
42
La stessa considerazione potrebbe, inoltre, valere per i paragrafi 2 ter e 2 quater dell’articolo 5 della
direttiva 1999/31/CE, così come inseriti dall’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a), della
proposta di direttiva, relativi alle discariche per rifiuti non pericolosi;
OSSERVA, relativamente al paragrafo 2 quinquies dell’articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, così
come inserito dall’articolo 3, primo comma, numero 2, lettera a) della proposta di direttiva, che
prevede che gli Stati membri non ammettono i rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti inerti, che tale
limitazione pare di difficile applicazione in quanto alcuni rifiuti urbani inerti hanno come destino la
discarica.
La presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 17/2011, alla
Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
43
RISOLUZIONE N. 20 - CONCERNENTE "LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA 'UNA STRATEGIA UE PER LA
REGIONE ALPINA (EUSALP)'"
(di iniziativa della Commissione speciale “Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica e
Province autonome” – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/483 DEL 14/10/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
vista
la disposizione del comma 4 dell’articolo 2 dello Statuto di autonomia della Lombardia, la quale
prevede che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove le iniziative necessarie a
rendere effettive la collaborazione e l’integrazione tre le Regioni padano-alpine;
viste
le disposizioni dei commi 2 e 4 dell’articolo 6 dello Statuto di autonomia della Lombardia, le quali
prevedono, rispettivamente, che la Regione concorre al processo di integrazione europea, si
impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei
principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell’ambito dell'Unione
europea, nonché, sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari sia nelle altre forme ammesse
dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo
sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche, sociali e
culturali;
vista
la disposizione dell’articolo 11 della legge 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione
Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea) la quale prevede che la
Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie,
partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea;
preso atto che
il Consiglio europeo, con comunicazione del 19 e 20 dicembre 2013, ha invitato la Commissione
europea, in cooperazione con gli Stati membri, a elaborare una strategia dell’Unione europea per la
regione alpina, entro la metà del 2015, sulla base della risoluzione politica del 18 ottobre 2013
sottoscritta a Grenoble, oltre che da sette Stati membri, anche da Regione Lombardia unitamente ad
altre regioni alpine;
44
preso atto
dell’esito dell’incontro, svoltosi in data 8 ottobre 2014, dell’intergruppo sulla strategia regionale per
le Alpi, presieduto da Bernard Soulage, Vice Presidente di Rhone Alpes, costituito in seno al
Comitato delle regioni, con la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale della
Lombardia, finalizzato all’istruttoria per la redazione del parere sulla strategia EUSALP da rendere
nella seduta plenaria prevista per i primi giorni di dicembre 2014;
vista
la risoluzione n. 14, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 2014, concernente
il programma di lavoro della Commissione europea anno 2014 e le politiche dell’unione europea di
maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo, nella parte in cui rispetto alla strategia
della “Macroregionale alpina” ora EUSALP ribadisce quanto espresso dal Consiglio regionale con
la risoluzione n. 8 approvata il 5 novembre 2013; sottolinea quale azione prioritaria a livello
europeo l’attuazione della Strategia macroregionale alpina, così come delineata dal Consiglio
Europeo in data 19 e 20 dicembre 2013; delibera di partecipare alle consultazioni pubbliche,
previste per luglio 2014 proprio nell’ambito della Strategia macroregionale alpina, nonché
coinvolgere, in tali consultazioni, anche gli enti territoriali lombardi interessati;
visto
il documento di consultazione “Una strategia UE per la regione alpina (EUSALP)” e il relativo
questionario, elaborati dallo Steering Committee della Commissione europea;
preso atto
dell’istruttoria svolta dalla Commissione speciale Rapporti tra Lombardia, Confederazione elvetica
e Province autonome;
delibera
la partecipazione alla consultazione pubblica promossa dallo Steering Committee della
Commissione europea avente ad oggetto: “Una strategia UE per la regione alpina (EUSALP)”,
dando risposta alle domande chiave del questionario on line secondo le indicazioni di seguito
enunciate e dando mandato agli uffici per la materiale compilazione e l’invio del questionario:
Alla domanda numero 1 del questionario rispondere:
Accrescere la competitività a livello economico della regione alpina; sostenere la permanenza delle
attività economiche e dei servizi pubblici anche nelle aree montane; migliorare l'accessibilità delle
aree alpine con particolare attenzione alle aree rurali e periferiche; favorire la cooperazione e la
messa in rete dei sistemi dei trasporti all’interno dell’area EUSALP; superare il digital divide delle
aree meno favorite; potenziare la valorizzazione delle risorse alpine prestare una particolare
attenzione alla difesa idrogeologica e ambientale.
45
Alla domanda numero 2 del questionario rispondere:
Promuovere opportunità di lavoro più accessibili nell’area alpina, soprattutto per le giovani
generazioni, ad esempio, equiparando i titoli di studio della scuola secondaria e definendo
condizioni più semplici di mobilità tra i vari paesi; aumentare l’accessibilità fisica e digitale delle
zone rurali e di montagna; rafforzare i collegamenti urbano-rurale-montani per un migliore
accesso ai mercati. Per quanto riguarda le aree montane, individuate in base ad una definizione
rigorosa ed univoca, prevedere parametri specifici di sostegno e accompagnamento, in particolare
in riferimento alla gestione dei servizi e per la cura dei territori.
Alla domanda numero 3 del questionario rispondere:
La novità della strategia dovrebbe essere quella di un reale e migliore coordinamento delle
politiche esistenti a tutti i livelli, senza ulteriori politiche specifiche.
Si indicano le seguenti priorità:
- Sostegno alla intermodalità;
- Sviluppo della banda larga;
- Sviluppo di reti di azienda su scala macroregionale.
Alla domanda numero 4 del questionario rispondere:
EUSALP dovrebbe contribuire ad aumentare l'occupazione creando posti di lavoro attraenti
all'interno della regione alpina, in particolare nelle zone di montagna per garantire la permanenza
degli attuali residenti.
Occorre facilitare le condizioni di vita anche attraverso:
- accessibilità fisica e digitale;
- servizi di interesse generale;
- tutela e valorizzazione del paesaggio;
- sviluppo del turismo;
- sostegno alla residenzialità in montagna.
Alla domanda numero 5 del questionario rispondere:
Un migliore utilizzo dei fondi; la promozione e lo sviluppo dell’occupazione anche per mantenere
prosperità nell’area alpina, e tutte quelle condizioni che possono essere un motore ed un esempio
per tutta l’Europa.
Alla domanda numero 6 del questionario rispondere:
I mercati del lavoro ed i corsi di studio nell’intera area sono spesso organizzati secondo una logica
nazionale o regionale. La strategia EUSALP grazie allo sforzo di tutti i paesi e le regioni alpine
potrebbe incentivare la mobilità di lavoratori e studenti, ad esempio attraverso contratti più
flessibili, una migliore comunicazione tra i mercati occupazionali e similitudine nei livelli di tutele
sociali, regole comuni per l’apprendistato e la mobilità dei lavoratori diplomati e burocrazie più
semplici, e creare così una piattaforma comune per lavoro, studio e mercato con maggiori
opportunità per tutti.
Alla domanda numero 7 del questionario rispondere:
Ultimamente l'economia della regione alpina ha vissuto profondi cambiamenti. Tali cambiamenti
non avvengono però con le stesse modalità in tutte le aree; esistono, pertanto, differenze territoriali
all’interno dell’area interessata dalla strategia. E’ necessario che si riducano tali disparità
territoriali tra aree prettamente montane e tra quelle perialpine e metropolitane. La coesione
territoriale e il rafforzamento dell'economia alpina sono, quindi, una priorità che si deve e può
raggiungere sviluppando relazioni tra le aree urbano-rurali e montane.
46
Alla domanda numero 8 del questionario selezionare i seguenti obiettivi:
- Sviluppare una Strategia Alpina di Innovazione e Ricerca;
- Sostenere le PMI;
- Stimolare un "Mercato del Lavoro Alpino".
Alla domanda numero 9 del questionario rispondere:
Favorire la nascita di reti d’impresa di scala macroregionale.
Alla domanda numero 10 del questionario selezionare i seguenti obiettivi:
- Stimolare un "Mercato del Lavoro Alpino";
- Sviluppare catene di valore aggiunto nelle Alpi;
- Rafforzare il livello di abilità e competenze della forza lavoro nella Regione Alpina.
Alla domanda numero 11 del questionario rispondere:
Sostenere le micro piccole e medie imprese (MPMI) e incentivarne la creazione di nuove anche
attraverso la valorizzazione delle eccellenze e le vocazioni territoriali, lo sviluppo delle relazioni
commerciali e di filiera tra le imprese dei diversi territori della regione alpina, cercando soluzioni
per armonizzare le condizioni di lavoro, di scambio commerciale, la fiscalità e la burocrazia.
Facilitare l’accesso al credito e l’export.
Sfruttare e condividere le best practices.
Armonizzare le opportunità di formazione e istruzione, facilitare la mobilità degli studenti, creare
una rete formativa che dialoghi sia con gli istituti di ricerca sia con gli operatori.
Sviluppare una conoscenza orientata alle specificità della regione alpina.
Alla domanda numero 12 del questionario non fornire risposta.
Alla domanda numero 13 del questionario rispondere:
Si ritiene che le principali sfide riguardino:
- accessibilità digitale:banda larga ad alta velocità anche nelle zone montane ed in quelle rurali
più periferiche;
- l'accessibilità intra-alpina, in termini di trasporti sia pubblico che privato. Si constata una
maggior facilità negli spostamenti dalla pianura alla montagna e viceversa piuttosto che tra
due località in montagna; difficoltà simili si riscontrano pure quando due zone attigue sono
separate da un confine statale o da limiti regionali e amministrativi. Questo non è solo un
problema di infrastrutture di trasporto, ma anche di sistemi di gestione dei trasporti. Occorre
un’armonizzazione ad ampia scala dei trasporti in tutta l’area alpina, individuando anche
coincidenze, mezzi e itinerari e modalità per l’integrazione dei titoli di trasporto per consentire
ed aumentare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;
- la realizzazione di infrastrutture necessarie al fine di garantire l’accessibilità sopra
menzionata.
Alla domanda numero 14 del questionario selezionare i seguenti obiettivi:
- Migliorare la gestione comune dei trasporti e della mobilità;
- Promuovere l'intermodalità e l'interoperabilità per i passeggeri e l'uso di mezzi pubblici;
- Condividere i processi di innovazione e i dispositivi in tutta la Regione Alpina nel settore del
trasporto sostenibile.
47
Alla domanda numero 15 del questionario non fornire risposta.
Alla domanda numero 16 del questionario selezionare i seguenti obiettivi:
- Colmare il divario digitale;
- Condividere i processi di innovazione e i dispositivi in tutta la Regione Alpina nel settore del
trasporto sostenibile;
- Rafforzare la reciproca solidarietà tra le persone che vivono in diverse aree nella Regione
Alpina.
Alla domanda numero 17 del questionario rispondere:
Il problema della connettività nelle zone periferiche è molto sentito dove spesso non è disponibile la
banda larga o ultra larga. Questo divario digitale riduce l’attrattività e la competitività di molti
territori.
La strategia EUSALP dovrebbe sostenere politiche per ridurre tale divario a livello dei singoli
governi membri per assicurare medesime opportunità a tutti i territori.
Per ciò che riguarda il campo dei trasporti e della mobilità, nelle zone di confine all’interno dello
spazio alpino, dovrebbe essere sostenuta la realizzazione condivisa di interventi infrastrutturali o
finalizzati all’innovazione dei servizi d’interesse comune.
Alla domanda numero 18 del questionario non fornire risposta.
Alla domanda numero 19 del questionario rispondere:
Nonostante sul tema della conservazione del patrimonio alpino e della promozione ad uso
sostenibile delle risorse naturali e culturali operino molte istituzioni nonché organizzazioni
nazionali e internazionali, si ritiene di segnalare le seguenti sfide: incentivare e aumentare la
produzione di energia da fonti rinnovabili; valorizzare il ricco patrimonio culturale e naturale
dell’intera regione alpina anche in chiave di turismo sostenibile. Rafforzare la difesa idrogeologica
del territorio con risorse appropriate.
Alla domanda numero 20 del questionario selezionare i seguenti obiettivi:
- Stabilire sistemi di gestione spartiacque integrati;
- Liberare il potenziale creativo nello sviluppo di prodotti e servizi, basandosi sulle risorse
naturali e culturali;
- Sviluppare strumenti e procedure per trovare un equilibrio fra produzione di energia,
protezione della natura e altri utilizzi del territorio.
Alla domanda numero 21 del questionario rispondere:
Migliorare la programmazione territoriale e paesaggistica favorendo scelte uniformi da parte di
attori istituzionali limitrofi appartenenti a stati diversi dell’area alpina.
Alla domanda numero 22 del questionario selezionare i seguenti obiettivi:
- Stabilire sistemi di gestione spartiacque integrati;
- Sviluppare strumenti e procedure per trovare un equilibrio fra produzione di energia,
protezione della natura e altri utilizzi del territorio;
- Sviluppare risposte regionali a cambiamenti climatici e demografici.
Alla domanda numero 23 del questionario rispondere:
Armonizzazione dei compensi derivanti dai servizi ecosistemici, ad esempio sul modello svizzero
per la gestione delle risorse idriche, previo approfondimento in tutti i territori coinvolti dalla
strategia per individuare le migliori soluzioni e garantire le medesime condizioni.
48
Alla domanda numero 24 del questionario rispondere:
È importante riconoscere e compensare adeguatamente, nel quadro di accordi contrattuali
vincolati a progetti e prestazioni, il contributo che l’agricoltura di montagna fornisce nell’interesse
generale alla cura e conservazione del paesaggio nonché alla prevenzione dei rischi naturali; in
questa ottica si richiede di considerare le misure che incentivano i prodotti di montagna anche in
sede di applicazione della nuova politica agricola comune (PAC).
Le iniziative di EUSALP dovrebbero anche favorire il formarsi nelle società locali di una
consapevolezza della collaborazione in area alpina; in tal senso sarebbe da valutare, sul modello
dei progetti Erasmus, l’istituzione di un “servizio civile in montagna” che favorisca la mobilità
all’interno dell’area alpina e sia finalizzato ad attività in campo ambientale, forestale e agricolo.
Alla domanda numero 25 del questionario rispondere:
Esistono molti meccanismi di cooperazione che funzionano a livello transnazionale ma sono spesso
limitati a specifici argomenti e situazioni.
La strategia EUSALP dovrebbe consentire maggior capacità, sia a livello istituzionale sia a livello
sociale, nell’affrontare pochi ma grandi temi di interesse comune e potrebbe realmente contribuire
ad un migliore coordinamento delle politiche pubbliche e delle azioni per rilanciare l’economia
nell’intera area.
Alla domanda numero 26 del questionario rispondere:
Il futuro modello di governance dovrebbe continuare ad essere “multi-level” sul modello adottato
durante i lavori preparatori della strategia. Le regioni devono mantenere un ruolo primario, in
quanto sono tra i soggetti promotori oltre che maggiormente interessati all’attuazione diretta della
strategia; pertanto, gli organismi di coordinamento dovrebbero essere composti da delegazioni di
livello nazionale e regionale. Anche le istituzione europee devono esser parte attiva negli organismi
di coordinamento essendo la strategia EUSALP una strategia dell’Unione europea.
Alla domanda numero 27 del questionario rispondere:
I diretti interessati sono i policy maker, i decisori politici e istituzionali e la popolazione. La
governance multilivello garantisce che tutti i livelli siano adeguatamente rappresentati.
Anche la società civile e la comunità scientifica possono partecipare al processo tramite le
consuete e consolidate modalità di consultazione.
Alla domanda numero 28 del questionario non fornire risposta.
49
RISOLUZIONE N. 21 - IN MERITO AL PONTE IN CHIATTE SUL TICINO IN
LOCALITÀ BEREGUARDO/ZERBOLÒ
(di iniziativa della Commissione consiliare V – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/501 DEL 28/10/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
un ponte di barche è una infrastruttura galleggiante principalmente composta da barche collegate
l'una all'altra da una struttura generalmente percorribile e che questa particolare tipologia di ponti è
solitamente temporanea, ma in taluni casi può essere utilizzata per periodi più lunghi, soprattutto
ove sia sconveniente realizzare un vero ponte con strutture stabili;
considerato che
in passato sono stati realizzati molti ponti su barche per garantire l’attraversamento di fiumi in
particolari momenti come nei periodi bellici che spesso erano soggetti a una quasi immediata
demolizione;
premesso, inoltre, che
il ponte delle barche di Bereguardo, in provincia di Pavia, è un’importante opera infrastrutturale,
inizialmente costruito come opera provvisoria alla fine dell’Ottocento e successivamente ultimata
nella sua configurazione stabile nel 1913;
considerato che
il ponte di Bereguardo rappresenta uno degli ultimi esempi di ponte su chiatte presenti nel territorio
italiano, costituendo in tal senso un’importante testimonianza del passato e al contempo un rilevante
nodo del sistema storico-culturale sia provinciale sia regionale;
considerato che
quest’opera infrastrutturale costituisce altresì un importante elemento del sistema della mobilità
interprovinciale rappresentando l’unico ponte attraversabile tra Vigevano e Pavia che garantisce il
collegamento tra la Lomellina e il territorio milanese e che ogni giorno centinaia di lavoratori,
studenti e turisti attraversano quest’infrastruttura per raggiungere le più svariate mete;
rilevato che
la V Commissione “Territorio e Infrastrutture” ha sentito in audizione il Comitato Ticino 2000, in
data 9 gennaio 2014, audizione durante la quale sono state esposte le attuali condizioni di degrado
50
del ponte di barche di Bereguardo e la tipologia di interventi che ancora si rendono indispensabili
per garantire la messa in sicurezza di questo importante elemento infrastrutturale e la conseguente
valorizzazione sia rispetto alla sua naturale funzione trasportistica sia storico-culturale;
appreso che
nella primavera del 2013 l’amministrazione provinciale ha provveduto a intervenire sul ponte
consolidando sia la struttura in acciaio sia l’impalcato in legno; che tali interventi tuttavia, seppur di
una certa qualità rispetto alle tecniche costruttive impiegate, si sono limitati ad una parte circoscritta
del ponte (cinque campate) a causa dell’assenza di ulteriori fondi necessari per poter operare anche
sulle rimanenti parti della struttura esistente che versano attualmente in stato di particolare degrado;
rilevato che
il ponte di Bereguardo, sebbene vi sia stato l’intervento della Provincia di Pavia, versa ancora in
pessime condizioni destando gravi preoccupazioni per la cittadinanza che quotidianamente
beneficia della sua presenza. Il deterioramento dei materiali che compongono il ponte e le altre
strutture complementari (ad esempio la passerella pedonale), in particolare l’assito in legno che
ricopre il piano di transito, sono prossimi al collasso rendendo alquanto pericoloso il passaggio
degli autoveicoli, cicloveicoli e pedoni;
rilevato che
quotidianamente veicoli pesanti utilizzano per l’attraversamento il ponte di Bereguardo nonostante
vi sia l’esplicito divieto al transito previsto per tali mezzi e che vista la prolungata situazione di
irregolarità si rendono necessari interventi urgenti di controllo dei transiti proprio in virtù delle
problematiche statiche e dell’acuirsi del degrado che tali veicoli indurrebbero sulle già precarie
condizioni del ponte di Bereguardo;
rilevato che
è fondamentale per sostenere la staticità e il pieno funzionamento del ponte procedere mediante
interventi di livellamento della ghiaia e dei materiali che compongono l’alveo del fiume e che questi
interventi sono necessari per eliminare le numerose discontinuità del letto del fiume poiché negli
ultimi decenni le molte piene hanno comportato la continua sedimentazione di materiali e
contestualmente l’alterazione della morfologia dell’alveo;
valutato che
tra poco meno di un anno prenderà avvio Expo 2015 e con questo grande evento si presume che
milioni di visitatori – venti milioni di cui almeno un terzo stranieri - approderanno a Milano per
usufruire sia delle strutture espositive ancora in fase di realizzazione, sia delle attrezzature legate
all’intrattenimento e alla cultura presenti nei territori lombardi;
valutato, inoltre, che
come pubblicamente dichiarato da Regione Lombardia, Expo Milano 2015 costituisce
“un’occasione di rilancio su tutti i fronti. Consentirà di dare spazio alle idee e alla cultura, creare
occupazione, accrescere le opportunità del settore turistico, aprire nuovi canali per l’impresa,
51
stimolare l’innovazione nella filiera agroalimentare, investire sul capitale umano, rendere più
moderno e vivibile il tessuto urbano, offrire un contesto ideale ai grandi eventi dell’arte, dello
spettacolo, della musica e dello sport. Sarà insomma un volano per il territorio nella sua interezza.
Per questo Regione Lombardia già da tempo ha fatto di Expo 2015 uno dei pilastri principali della
propria azione di amministrazione e di governo, tracciando sin da subito un percorso di iniziative
destinato ad ampliarsi con l’avvicinarsi dell’evento”;
rilevato che
la V Commissione “Territorio e Infrastrutture” ha tenuto un’audizione, in data 16 ottobre 2014, con
la Provincia di Pavia, nel corso della quale sono stati descritti i lavori effettuati e quelli ancora da
effettuare per la riqualificazione e la messa in sicurezza del ponte, nonché sono state indicate le
risorse finanziare necessarie;
tutto ciò premesso
invita il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale lombarda
1. a individuare, di concerto con l’amministrazione provinciale di Pavia e le amministrazioni locali
interessate, misure adeguate ed efficaci di controllo e monitoraggio, anche mediante
strumentazioni tecnologiche, per impedire l’accesso e la circolazione sul ponte ai veicoli pesanti
i quali sono corresponsabili nel rapido deterioramento di quest’opera;
2. a prevedere, compatibilmente con la disponibilità delle risorse a bilancio, adeguate misure di
sostegno economico-finanziario finalizzate alla riqualificazione e alla messa in sicurezza di
questa importante infrastruttura anche allo scopo di preservarne la funzione trasportistica ed il
transito sia pendolare sia turistico;
3. a riconsiderare il ponte di Bereguardo nella sua vera peculiarità ossia quale elemento di rilievo
sia del sistema della mobilità interprovinciale sia del sistema storico-turistico e paesaggistico di
tutto il territorio lombardo;
4. ad attivare con le amministrazioni locali e i portatori di interesse un tavolo tecnico-politico
all’interno del quale definire le possibili azioni e strategie da attuare nel breve e lungo periodo
per la messa in sicurezza e la valorizzazione del ponte di Bereguardo in una prospettiva
territoriale.
52
RISOLUZIONE N. 24 - CONCERNENTE UN AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN
MATERIA DI TURISMO
(di iniziativa della Commissione consiliare IV – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/539 DEL 25/11/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
considerato che
-
il Programma regionale di sviluppo della X legislatura, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. 78, include fra gli ambiti di intervento diretti a
raggiungere gli obiettivi di sviluppo e valorizzazione del turismo quello della “revisione e
semplificazione della normativa in linea con le direttive europee, che permetta un più agevole
accesso all’imprenditorialità e allo sviluppo delle professioni turistiche”;
-
sulla scorta di quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo, nell’ambito della IV
Commissione consiliare era stato costituito un gruppo di lavoro ristretto finalizzato alla
predisposizione di una risoluzione per il riordino normativo in materia di turismo, ai sensi dagli
articoli 40 dello Statuto d’autonomia e 106 del regolamento generale del Consiglio;
-
tuttavia, a seguito di un’approfondita istruttoria, il gruppo di lavoro aveva ritenuto preferibile
approvare una risoluzione svincolata dallo schema del riordino normativo ai sensi dell’art. 40
dello Statuto e 106 del regolamento generale;
visto che
il corpus normativo in materia di turismo risulta disciplinato dalle seguenti disposizioni:
-
legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
-
art. 1, commi 47 e 48, legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);
-
legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e
qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);
-
artt. 6, 7, 8 e 9, legge regionale 3 aprile 2014, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 21
novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del
diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014)
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti
53
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della
Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva
2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE);
-
legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) - albergo diffuso - bed & breakfast);
-
art. 11, legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della
programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato
ordinamentale 2010);
-
art. 3, comma 11, lett. a), legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11 (Interventi di manutenzione e
di razionalizzazione del corpus normativo);
rilevato che
-
secondo i dati diffusi dall’Ue, il turismo è la terza maggiore attività socioeconomica europea,
produce più del 10 per cento del Pil dell’Unione europea e fornisce il 12 per cento
dell’occupazione totale;
-
l’Italia ha registrato 386,9 milioni di presenze turistiche totali, di cui il 45,6 per cento stranieri, e
la Lombardia 33,1 milioni di presenze totali, che rappresentano l’8,6 per cento del mercato
nazionale, di cui il 58,8 per cento stranieri (ISTAT 2011);
-
il totale degli occupati nel settore turismo in Lombardia risulta in crescita negli ultimi 3 anni;
premesso che
-
uno dei punti di forza, in Lombardia, è la ricchezza, la pluralità e l’eterogeneità dell’offerta
turistica, che rappresenta sicuramente un grande valore ma, al contempo, rende molto difficile
creare un’immagine unitaria e riconoscibile della Regione che deve quindi trovare un elemento
di sintesi per poter comunicare con efficacia questo ingente patrimonio naturalistico e culturale
e la relativa offerta, sviluppando azioni sinergiche con cui rafforzare reciprocamente
l’attrattività di ciascuno di essi;
-
in occasione di Expo 2015 sono attesi circa 20 milioni di turisti (12-14 di italiani, 6-8 milioni di
stranieri, secondo alcune stime e indagini di importanti istituti statistici, come Gfk Eurisko) e,
tenendo in considerazione l’importanza che tale manifestazione riveste, anche prima del suo
inizio e dopo la sua conclusione, per la crescita del turismo lombardo occorre sviluppare ogni
strumento utile a favorire l’accoglienza;
-
il tema della mobilità, dell’accessibilità e delle infrastrutture resta uno dei temi più importanti su
cui investire nei prossimi anni;
-
occorre, inoltre, intervenire per facilitare, in particolare, la cultura dell’accoglienza e della
mobilità in favore delle persone diversamente abili, nel solco tracciato dallo slogan "Liberi di
essere" di Regione Lombardia, con riferimento al "Piano d'azione regionale 2010-2020 per le
persone con disabilità" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2010, n.
IX/983;
54
-
occorre rivedere il sistema dei controlli per garantire nel modo più completo lo svolgimento di
una competizione sufficientemente corretta e leale tra i vari soggetti dal lato dell’offerta,
tenendo conto delle nuove modalità di accesso al turismo introdotte dalla crescita del mercato
online;
tenuto, inoltre, conto che
-
l’offerta turistica lombarda può essere suddivisa in temi esperienziali quali, natura & green,
fashion, design artigianato & shopping, sport & turismo attivo, enogastronomia & food
experience, arte & cultura, terme & benessere, business congressi & incentive, musica teatri &
spettacoli, turismo religioso;
-
in relazione all’evento Expo 2015 dedicato al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”,
esiste, in Lombardia, un ampio paniere di prodotti certificati e una diffusa offerta di ristorazione
sia di alta cucina sia di cucina tipica, senza dimenticare il primato a livello italiano nella
ristorazione biologica;
preso atto che
-
l’attività legislativa di Regione Lombardia è improntata ai principi di pubblicità e trasparenza
(art. 9, comma 1, dello Statuto d’autonomia), in modo da consentire la più ampia
partecipazione dei cittadini, singoli od associati, al procedimento di formazione delle leggi,
garantendo così l’acquisizione dei loro contributi nella fase istruttoria;
-
nella stesura delle iniziative legislative è altresì promosso il metodo della semplificazione
amministrativa (art. 9, comma 2, dello Statuto d’autonomia), così come declinato nella legge
regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa,
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);
-
come stabilito dall’articolo 44, comma 1 dello Statuto d’autonomia, i testi normativi sono
improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione, in modo
da garantire una efficace comprensione delle disposizioni normative da parte dei cittadini e dei
destinatari delle leggi;
-
i testi legislativi devono essere redatti in base al principio della semplificazione organizzativa e
procedimentale, anche attraverso l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni;
impegna il Presidente della Regione
a presentare entro il 31 dicembre 2014 una proposta di progetto di legge in materia di turismo, sulla
base dei seguenti principi:
a)
nell’ambito del governo del settore turistico prevedere:
1. una forte autonomia dei soggetti preposti alla gestione dei singoli contesti turistici, con la
possibilità di ridefinirli territorialmente, sulla base dell’effettiva offerta turistica considerata;
2. una cabina di regia regionale, con funzioni di guida coordinamento e raccordo degli enti
coinvolti, al fine d’indirizzarli verso azioni che, pur con gli accorgimenti più congeniali alle
specificità di ciascun territorio, riescano a promuovere sinergie in grado di ottimizzare
l’attrattività dell’offerta turistica lombarda complessivamente intesa.
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b) ridefinizione del sistema dei servizi di informazione e accoglienza turistica, anche attraverso
nuove forme di coinvolgimento e valorizzazione degli enti locali, dei soggetti pubblici e degli
operatori privati, in modo da assicurare il più efficace coordinamento ed evitare inutili
sovrapposizioni;
c)
valorizzazione delle aggregazioni territoriali, delle reti d’impresa, degli interventi pubblicoprivato;
d) investire sulla qualificazione professionale e sulla formazione continua, attivando interventi
volti alla valorizzazione del capitale umano impiegato nel settore dell’accoglienza, anche grazie
alle risorse messe a disposizione dalla Programmazione Comunitaria 2014-2020 (FESR e FSE);
e)
prevedere una dotazione di risorse pubbliche adeguate alle dimensione della Regione,
estendendo alle micro piccole e medie imprese turistiche, ivi comprese le agenzie di viaggio,
incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le altre imprese di pari
dimensione;
f)
disciplina delle nuove attività on-line di offerta viaggi, nell’ambito delle competenze regionali;
g) riformulazione e rafforzamento del divieto di pubblicizzare ai non soci le iniziative ricreative e
turistiche da parte delle associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici,
attualmente previste dagli articoli 95 e 96 dell’attuale legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
h) espressa previsione normativa che chiarisca che tra gli interventi di nuova costruzione di cui
all’articolo 41, comma 4, del decreto-legge 21 giungo 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia) non sono ricomprese le casette mobili dei campeggi e dei villaggi
turistici;
i)
ridefinizione del sistema dei controlli e delle funzioni di vigilanza finalizzate a consentire ai
portatori di interesse di operare liberamente in un regime che pone i presupposti per una leale
concorrenza;
j)
previsione di un sistema tecnologico innovativo condiviso, dove far convergere le informazioni
e i dati del sistema turistico lombardo;
k) espressa previsione normativa finalizzata a favorire l’accoglienza delle persone diversamente
abili, dando attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa
esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
l)
semplificazione normativa per agevolare l’imprenditorialità e lo sviluppo delle professioni
turistiche;
m) valorizzazione delle politiche integrate in materia di turismo, commercio, sport, cultura,
ambiente e agricoltura;
n) riconsiderazione dell’entità delle sanzioni e relativo aggiornamento;
56
o) tenuto conto del principio di adeguamento alla legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), razionalizzazione delle
disposizioni in materia di competenze e delle deleghe di funzioni da parte della Regione;
p) prevedere la definizione: “destinazione turistica” quale ambito territoriale dotato di risorse,
infrastrutture e prodotti, per la realizzazione di sistemi turistici con solide basi e conseguenti
forti capacità attrattive;
q) aggiornamento di tutti i profili professionali in ambito turistico, con riferimento al “Quadro
Regionale degli Standard Professionali” della Regione Lombardia, sezione profili professionali,
capitolo 11 Servizi Turistici, prendendo anche in considerazione le novità introdotte con la
legge 4/2013 “disposizioni in materia di professioni”;
r)
razionalizzazione delle disposizioni relative alle reti informative in materia di turismo, per la
comunicazione e promozione dell’offerta turistica lombarda;
s)
previsione di un Fondo di rotazione e un sistema delle garanzie del turismo per gli interventi di
tipo strutturale e dotazionale;
t)
razionalizzazione del sistema delle tipologie ricettive e valorizzazione e previsione di nuove
forme di accoglienza , quali ad esempio albergo e ospitalità diffusa, consorzi di prodotto e reti
d’impresa turistica;
u) previsione di una disciplina che favorisca l’allestimento di aree attrezzate per la sosta
temporanea nel rispetto delle competenze delle autonomie locali;
v) razionalizzazione delle disposizioni in tema di strumenti di finanziamento e di
programmazione, al fine di riportare competenze e deleghe il più possibile a una gestione
unitaria con conseguente riattribuzione delle risorse;
w) riconoscimento del ruolo strategico del turismo religioso nello sviluppo economico e
occupazionale del territorio lombardo;
x) previsione normativa di un marchio turistico regionale come rappresentanza unitaria dei valori
distintivi dell’offerta turistica regionale, e della promozione di marchi turistici di singole aree e
prodotti di riconosciuto valore;
y) previsione della clausola valutativa individuando forme di informazione che permettano la
valutazione dell’efficacia delle singole misure assunte rispetto agli obiettivi preventivamente
stabiliti per ciascuna di queste.
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RISOLUZIONE N. 23 - CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI
TURISMO
(di iniziativa della Commissione consiliare IV – ai sensi dell’art. 38, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/540 DEL 25/11/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
-
in conseguenza della revisione normativa della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15, (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo) si rende indispensabile prevedere e adottare un
regolamento unico;
-
l’evento EXPO 2015 è un’occasione importante per far ripartire non solo il settore del turismo
che rappresenta più del 10 per cento del PIL nazionale, ma anche tutto l’indotto, soprattutto il
settore infrastrutturale;
-
si prevede per EXPO 2015 un flusso di circa 6-8 milioni di turisti stranieri che genereranno un
fatturato pari a 3,5-4,5 miliardi di euro;
-
EXPO 2015 potrà servire da stimolo per i diversi livelli di governo, per creare nuova
occupazione e contestualmente migliorare la situazione dei conti economici;
-
EXPLORA scpa, società partecipata da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano,
Unioncamere ed EXPO 2015 Spa, ha come funzione primaria la promozione e la
commercializzazione dell’intera offerta turistica delle destinazioni di EXPO 2015;
rilevato che
-
la World Tourism Organisation (WTO) ha divulgato nello scorso mese di marzo 2014 il flusso
del turismo internazionale che si attesta a un miliardo e cento milioni, con una previsione per il
2030 di un miliardo e ottocento milioni;
-
l’audience complessiva degli utilizzatori di internet (surfers) italiani, stimata nei primi tre mesi
dell’anno, sarebbe di 35,6 milioni di internauti di età compresa tra i 18 e i 74 anni, pari all’82
per cento della popolazione adulta italiana e di 97 milioni di abbonamenti su dispositivi mobili,
mentre nel mondo si parla di 2,6 miliardi di utilizzatori internet e di ben 6,6 miliardi di
abbonamenti su dispositivi mobili;
-
la penetrazione nell’utilizzo dei dispositivi mobili raggiunge oggi il 93 per cento della
popolazione mondiale;
58
considerato che
-
dalle stime prodotte da Assolombarda risulta che il beneficio economico derivante dall’evento
EXPO 2015 dovrebbe attestarsi intorno ai 34 miliardi, dei quali, presumibilmente, ben 11 nella
sola area milanese;
-
l’evento EXPO 2015 farà gravitare intorno al polo attrattivo milanese circa 20 milioni di
visitatori;
-
il settore agroalimentare in Italia pesa circa il 10 per cento del PIL nazionale e si trova nel solco
del turismo enogastronomico e agrituristico;
-
oggi è più importante lavorare sulle motivazioni di viaggio, ovvero sono le motivazioni e le
emozioni che si generano a occhi aperti sfogliando le brochure patinate che inglobano in
percorsi definiti le località e non viceversa;
-
la disintermediazione, conseguente alla digitalizzazione del mondo, ha prodotto una platea di
circa l’80 per cento di turisti che giudicano e si informano sulle destinazioni di viaggio
attraverso la polimedialità e su questo formulano le loro scelte;
tenuto conto che
-
l’evento EXPO 2015 – che si svolgerà a Milano – coinvolgerà direttamente e indirettamente
l’intero territorio lombardo, offrendo irripetibili occasioni di sviluppo per il tessuto economico
e produttivo della Lombardia;
-
delle opportunità occupazionali generate da EXPO 2015 beneficeranno anche le risorse umane
impiegate a vario titolo in attività collocate nell’area delle semi-professionalità (per esempio
receptionist, centralinisti, hostess, addetti alle vendite, guide turistiche, etc.);
-
una migliore declinazione della l.r. 15/2007 sarebbe utile a migliorare la governance così da
essere maggiormente efficace e performante;
-
l’Italia ha un patrimonio di infrastrutture “immateriali” inestimabile che può da solo essere
presupposto attrattivo, ma che deve assolutamente essere promosso attraverso una grande
consapevolezza che si acquisisce solo attraverso la puntuale formazione di tutti gli addetti del
settore;
tutto ciò premesso e considerato
impegna il Presidente e la Giunta regionale
-
ad avviare un progetto di governance regionale del turismo che veda la Regione al vertice della
regia, anche con il supporto strategico di EXPLORA scpa, delineando le aree funzionali e
divisionali in una logica cliente centrica e dei responsabili di processo operativo (process
owner);
59
-
a collaborare in occasione di EXPO 2015, anche con la società EXPLORA scpa, per sviluppare
un sistema di accoglienza turistica innovativo e di grande richiamo, predisponendo pacchetti
integrati di turismo, così da ottenere dei veri clienti fedeli (repeaters) e nuovi arrivi
(newcomers) trasformando le opportunità lavorative, generate dall’evento, da effimere a tempo
indeterminato;
-
a sostenere e valorizzare la produzione, lo sviluppo tecnologico e il lavoro sul nostro territorio;
-
a intervenire per migliorare la digitalizzazione del prodotto e del territorio per raggiungere il
numero più alto di potenziali turisti;
-
a realizzare una rete di tutte le infrastrutture immateriali e materiali lombarde, con particolare
accento sui siti UNESCO patrimonio dell’umanità a fare da albero maestro;
-
ad attivarsi con politiche e iniziative orientate al rafforzamento della competitività del settore
turistico lombardo, nel rispetto della libertà d’iniziativa lasciata ai soggetti operanti sul
territorio;
-
a profondere il massimo impegno per una sempre più importante formazione del capitale
umano e la conseguente qualità del servizio erogato, tenuto conto dello sviluppo che avrà il
settore del turismo nei prossimi anni e alla sua clientela estremamente eterogenea;
-
ad adoperarsi per l’unificazione della disciplina regolamentare di attuazione ed esecuzione
della nuova normativa legislativa in materia di turismo;
invita, inoltre, il Presidente e la Giunta regionale
a sollecitare il Governo a disciplinare le nuove attività on-line di offerta viaggi.
60
RISOLUZIONE N. 27 - CONCERNENTE IL "DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
REGIONALE - ANNO 2014"
(di iniziativa della Commissione consiliare I – ai sensi dell’art. 98, comma 2,
del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/557 DEL 9/12/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ha previsto l’avvio di una sperimentazione,
alla quale partecipa Regione Lombardia, della durata di tre esercizi riguardante l’attuazione delle
disposizioni sui principi contabili generali e tra questi il principio della programmazione che
introduce dal 2014, tra gli strumenti, il documento di economia e finanza regionale (DEFR);
premesso che
nelle more di un complessivo riordino della normativa regionale in materia di programmazione,
bilancio e contabilità, a seguito della modifica legislativa apportata dalla legge regionale 8 luglio
2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale,
economico, sanitario e territoriale) alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), ogni riferimento al
documento strategico annuale deve intendersi fatto al documento di economia e finanza regionale
(DEFR) che, pertanto, costituisce l’aggiornamento del programma regionale di sviluppo, contiene le
linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel programma
regionale di sviluppo e prevede in particolare:
 gli indirizzi delle leggi collegate;
 gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;
 gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate;
 gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano;
premesso, altresì, che
attraverso il DEFR si provvede all’aggiornamento del programma regionale di sviluppo (PRS) della
X legislatura e che, pertanto, tale documento rappresenta il riferimento della programmazione
regionale per il triennio 2015–2017 e si inserisce nel ciclo di programmazione dello stato e delle
amministrazioni pubbliche come previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica);
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premesso, inoltre, che
conformemente a quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale ha approvato la nota
di aggiornamento al DEFR nei trenta giorni successivi alla deliberazione del Consiglio dei Ministri
avente ad oggetto la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, nota che si
considera integrante o sostitutiva di parti del DEFR;
rilevato che
il DEFR si articola in una parte programmatica, suddivisa per aree e capitoli analogamente al PRS,
e in quattro allegati, costituenti parte integrante, dedicati agli indirizzi fondamentali della
programmazione integrata, agli indirizzi ad enti e aziende dipendenti, fondazioni e società
partecipate, agli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, all’aggiornamento del
piano territoriale regionale (PTR);
valutata
con attenzione la difficile situazione economico finanziaria del paese che ha portato, nel corso di
questi ultimi anni, a un susseguirsi di accadimenti sulla scena finanziaria nazionale e internazionale
con conseguenti interventi di correzione dei conti pubblici e, in particolare, con notevole riduzione
delle risorse a disposizione delle regioni;
valutati
con particolare attenzione l’anticipo del pareggio di bilancio per il comparto regioni e il disegno di
legge di stabilità per il 2015 le cui disposizioni, se confermate, porterebbero a tagli lineari a
discapito di regioni virtuose come la Regione Lombardia che andrebbero a gravare per la maggior
parte sulla spesa socio sanitaria regionale e il resto sulla spesa autonoma regionale negli ambiti del
trasporto pubblico locale, delle politiche sociali, per la competitività e per la formazione;
ritenuto, pertanto,
prioritario presidiare l’iter legislativo della legge di stabilità 2015, proponendo la modifica di alcune
disposizioni, in particolare, in relazione all’adozione di criteri differenti per l’effettuazione dei tagli,
ad esempio, sulla base dei costi standard; alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, del fondo
sanitario nazionale, del fondo trasporto pubblico locale e del fondo nazionale politiche sociali; alla
soluzione della sottostima del trasporto pubblico locale; al riequilibrio nell’ambito della manovra
del contributo da parte delle amministrazioni territoriali rispetto a quelle centrali; al riordino delle
Province;
ritenuto, altresì,
necessario garantire i livelli qualitativi dei servizi offerti alla collettività lombarda, nell’ambito delle
linee di sviluppo tracciate dal PRS che si confermano tutte ancora strategiche;
62
valutato che
riguardo ai temi della competitività, il quadro delle risorse disponibili conferma e rafforza la
necessità di una loro concentrazione su priorità concrete, fortemente condivise dagli attori
economici e istituzionali e coerentemente orientate a fattori strategici per lo sviluppo, quali:
l’aggregazione fra imprese, al fine di affrontare i temi cruciali dell’internazionalizzazione,
dell’innovazione e dello sviluppo del capitale umano; il sostegno ad azioni coordinate e coerenti,
finalizzate ad attrarre maggiori investimenti, così da valorizzare i tanti fattori di competitività già
presenti nel “sistema Lombardia”, proseguendo anche nell’opera di infrastrutturazione informatica;
ritenuto, a tal fine, che
la definizione della strategia macroregionale EUSALP deve considerarsi un’occasione privilegiata,
in linea con gli obiettivi della Strategia europea 2020, per elaborare, unitamente ad altri stati e
regioni europee, politiche, anche grazie a un miglior utilizzo dei fondi allocati, di sviluppo dell’area
alpina e perialpina, in tema di crescita, competitività e innovazione, di connettività e mobilità
inclusiva ed ecosostenibile, di gestione sostenibile delle risorse naturali anche in chiave energetica,
oltre che di valorizzazione del patrimonio comune naturale e culturale;
ritenuto che
EXPO 2015 rappresenta un’opportunità strategica per la Lombardia per rafforzare il partenariato
istituzionale e la cooperazione internazionale e cogliere appieno le potenzialità dell’evento in
termini di marketing territoriale e turistico, per valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e
agroalimentare, di potenziamento e integrazione infrastrutturale, per sviluppare il mercato del
lavoro per il rilancio della Lombardia e dell’intero paese, e che oltre alla fase dell’evento, tramite la
partecipazione ai vari tavoli, la Regione deve presidiare il processo di trasformazione dell’area sia
con il coinvolgimento attivo degli enti pubblici nell’ambito delle attività della società Arexpo, sia
con il bando di gara per l’individuazione del soggetto attuatore del Programma integrato
d’intervento per la valorizzazione dell’area sulla base delle linee guida del “master plan”;
preso atto
dei contenuti delle proposte pervenute dalle commissioni consultive;
preso atto, altresì,
delle osservazioni espresse sul DEFR 2014 e sulla relativa nota di aggiornamento da parte dei
soggetti che hanno partecipato alla consultazione on line;
delibera di impegnare in particolare la Giunta regionale
per quanto concerne gli interventi dell’area istituzionale a:
a) presidiare i lavori finalizzati alla definizione della strategia EUSALP, anche alla luce della
risoluzione consiliare n. 20 concernente la partecipazione del Consiglio regionale alla
consultazione pubblica “Una strategia UE per la regione alpina (EUSALP)”, approvata il 14
ottobre 2014;
b) creare i presupposti per una sinergia italo-svizzera nei rapporti con l’Unione europea in
relazione al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020, anche a
seguito di incontri istituzionali tra Regione Lombardia, Canton Ticino e Canton dei Grigioni;
63
c) valorizzare in sede sia di definizione della strategia EUSALP sia di cooperazione
transfrontaliera l’attrattività turistica del territorio lombardo tramite il protocollo europeo della
“Via Francigena”, che rappresenta un itinerario di connessione tra Lombardia e Svizzera e di
unione delle tipicità delle culture dell’area montana ai percorsi di fede cristiana, patrimonio
identitario europeo;
d) riconoscere carattere strategico per lo sviluppo del tessuto lombardo alle politiche antimafia e,
in tale contesto, garantire risorse adeguate all’attuazione delle leggi regionali in materia di
educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata, sottolineando, inoltre, la
necessità di prevedere specifici interventi finalizzati al sostegno delle azioni di recupero dei
beni confiscati;
e) valutare la possibilità che le risorse introitate da Regione Lombardia a seguito di propria
costituzione di parte civile nei processi aventi ad oggetto il contrasto alla criminalità
organizzata, anche di stampo mafioso, siano destinate alle politiche antimafia, all’educazione
alla legalità e al recupero dei beni confiscati;
f) accelerare il percorso di adozione del sistema informatico che, come richiesto anche dal
Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e la sicurezza nei cantieri, raccolga in un
data base tutte le informazioni relative agli appalti presenti nel territorio regionale, in modo da
consentire alla collettività il libero accesso a tutti i dati con il duplice obiettivo della trasparenza
e del controllo diffuso;
per quanto concerne gli interventi dell’area economica a:
g) proseguire nella promozione e sperimentazione di un circuito di compensazione regionale
multilaterale e complementare alternativo al sistema bancario con l’obiettivo di rilancio della
competitività delle imprese attraverso il sostegno all’accesso al credito;
h) individuare azioni di promozione nell’ambito degli appalti pubblici che valorizzino la
sostenibilità ambientale del territorio e il suo tessuto lavorativo con l’obiettivo di sviluppo e
valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
i) promuovere sistemi ed azioni di individuazione, riconoscimento e valorizzazione delle
eccellenze lombarde, riconducibili a una comune denominazione ‘Made in Lombardy’, secondo
la disciplina nazionale ed europea vigente, con l’obiettivo di sviluppo e valorizzazione delle
risorse presenti nel territorio e senza ulteriori oneri per la finanza regionale;
j) valutare l’opportunità di introdurre, nel rispetto delle competenze regionali in materia di
commercio, reti distributive e tutela dei consumatori, una specifica disciplina in tema di outlet,
commercio elettronico, temporary store e di tutte le forme innovative di distribuzione
commerciale per stimolare la competitività e la concorrenza;
k) prevedere azioni di semplificazione e maggior accessibilità rispetto ai bandi di finanziamento in
modo da aumentare la partecipazione delle imprese coerentemente con gli obiettivi di
semplificazione, efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione;
l) valorizzare il volontariato culturale anche allo scopo di garantire il servizio territoriale
bibliotecario lombardo, esempio di eccellenza nazionale;
m) inserire, nell’ambito degli interventi di valorizzazione dei beni di interesse storico, il
riferimento agli “ecomusei”, in considerazione sia dell’inserimento di alcuni ecomusei
lombardi tra i siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, sia della loro attrattività in
vista di EXPO 2015;
n) inserire, nell’ambito delle attività culturali e degli interventi diversi nel settore culturale, il
riferimento alle commemorazioni per il centenario della prima guerra mondiale e alla storia del
movimento futurista, coerentemente con la recente novella legislativa in materia;
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o) valutare, nell’ambito delle iniziative di riordino normativo in materia di politiche giovanili,
sport e tempo libero, di dare priorità all’adozione degli atti programmatori attuativi della legge
regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e
sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla
montagna);
p) riconoscere adeguata importanza, nell’ambito degli interventi a favore dei giovani, allo
sviluppo e al potenziamento dell’associazionismo giovanile;
q) nel processo di adeguamento ai principi del d.lgs. 118/2011, proseguire il percorso di
aggiornamento dei sistemi informativi contabili della Regione Lombardia, che a regime
migliorerà la relazione finanziaria tra Regione e Società partecipate, pur nella specificità dei
principi contabili adottati dai vari soggetti facenti parte del sistema regionale;
per quanto concerne gli interventi dell’area sociale a:
r) prestare particolare attenzione ai progetti delle comunità di cohousing sociale, anche
transfrontaliera, ovvero comunità aperte a ogni individuo, a coppie giovani, a anziani e
specialmente alle famiglie che hanno nel proprio nucleo soggetti “diversamente abili”, in modo
da creare dinamiche di mutuo sostegno che possano favorire e contribuire utilmente
all’assistenza di soggetti fragili quali l’anziano o il disabile, anche inserendosi nelle politiche di
gestione più oculata ed efficiente delle risorse;
per quanto concerne gli interventi dell’area territoriale a:
s) riconoscere adeguata priorità nell’ambito degli interventi del sistema territoriale della
montagna, in particolare legati all’accessibilità e al sistema di mobilità transfrontaliera, al
progetto, approvato dal CIPE, che prevede la ri-ambientalizzazione di due aree in prossimità
della linea ferroviaria Arcisate-Stabio, ovvero il sito CSfb02, individuato ad Arcisate e l'ex
Cava Femar a Viggiù.
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RISOLUZIONE N. 26 - IN TEMA DI RIORDINO ISTITUZIONALE
(di iniziativa della Commissione speciale “Riordino delle autonomie”
– ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Regolamento generale)
APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. X/559 DEL 9/12/2014
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
premesso che
 l’assetto istituzionale del paese è interessato da un profondo processo di riordino che vede da una
parte la trasformazione delle province in enti di secondo livello, con la prospettiva di una loro
eliminazione dalle previsioni della Carta costituzionale, dall’altra l’obbligo per i piccoli comuni
di gestire, in forma associata, diverse funzioni fondamentali entro il prossimo 31 dicembre;
 il territorio lombardo è caratterizzato da una elevata frammentazione amministrativa, che vede
una cospicua presenza di comuni di piccole e piccolissime dimensioni (oltre il 70 per cento sotto
i 5.000 abitanti e oltre il 50 per cento al di sotto dei 1.000), oltre che una notevole discontinuità
degli insediamenti dovuta all’alta percentuale di territorio montano;
 già con deliberazione del Consiglio regionale 871/1998 (Contributi regionali per le Unioni e le
fusioni di comuni costituite ai sensi, rispettivamente, dell’art. 26 e dell’art. 11 della Legge
142/1990. Approvazione dei criteri di determinazione dell’entità dei contributi annuali da
erogare a ciascuna Unione ed a ciascuna fusione) Regione Lombardia ha avviato la sua politica
di incentivazione delle gestioni associate, prevedendo, per la durata di dieci anni, due tipologie di
contributi: straordinari, per l’avvio e a sostegno delle spese di investimento, ordinari annuali a
sostegno delle spese di gestione;
 con successiva deliberazione del Consiglio regionale 802/2003 (Indirizzi e criteri sugli incentivi
regionali alla gestione associata di funzioni e servizi comunali) e con deliberazione della Giunta
regionale 15949/2003 “Contributi regionali alla gestione associata di funzioni e servizi
comunali” è stata ampliata la sfera dei beneficiari, includendo le unioni di comuni costituite ai
sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), le comunità montane, le associazioni di comuni, mentre è stata ridotta la durata
a sette anni;
 con legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia,
disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali), che ha sostituito la normativa precedente, sono state incentivate le “forme
stabili di gestione associata”, individuate nelle unioni di comuni lombarde e nelle comunità
montane (ridotte da 30 a 23);
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 il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
oltre a porre fine al lungo periodo di gestione associata volontaria, rendendola obbligatoria, ha
individuato la tipologia dei comuni coinvolti (con popolazione fino a 5.000 abitanti o, se
ricadenti in ambiti montani, fino a 3.000) e ha definito l’elenco di tali funzioni, successivamente
rimodulato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 nella l. 135/2012 (Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici, compreso il trasporto
pubblico comunale; catasto; pianificazione urbanistica ed edilizia anche sovra-comunale;
pianificazione di protezione civile; sistema locale dei servizi sociali; edilizia scolastica; polizia
municipale; servizi in materia statistica);
 la legge 56/2014 (nota come Legge Delrio) ha ribadito l’obbligatorietà dell’esercizio associato di
funzioni, stabilendo il limite demografico minimo delle Unioni e delle convenzioni pari a 10.000
abitanti o 3.000 se appartenenti a comunità montane, fermo restando che le unioni devono essere
formate da almeno tre comuni e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in
ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla Regione (limite non applicabile alle
unioni già costituite);
 secondo quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22
(Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione’ - Collegato 2012) e dalla circolare di attuazione n.
8/2012, Regione Lombardia ha determinato che il limite demografico minimo che le gestioni
associate obbligatorie devono raggiungere è di 5.000 abitanti (3.000 se montani) o il quadruplo
del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati sia per le unioni di comuni che le
aggregazioni di comuni che esercitano i servizi in convenzione;
 conformemente a quanto previsto dall’accordo tra Governo e Regioni, sancito nella Conferenza
Unificata dell’11 settembre 2014, in data 19 settembre 2014, con deliberazione della Giunta
regionale 2386, è stato istituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione della l. 56/2014, il
quale, in relazione alle funzioni non fondamentali fino ad oggi delegate alle province,
predisporrà una proposta alla Giunta regionale, per il successivo esame da parte del Consiglio
regionale, sulle competenze da confermare alle province stesse e su quelle che, invece, la
Regione dovrebbe esercitare direttamente;
 il comma 89 dell’articolo 1 della l. 56/2014 statuisce che lo Stato e le Regioni attribuiscono le
funzioni provinciali “non fondamentali” secondo le seguenti finalità: individuazione dell’ambito
territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni
fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie; adozioni di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino mediante intese e convenzioni e che le funzioni che nell’ambito del
processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere
esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante;
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considerato che
 Regione Lombardia ha da tempo avviato una serie di confronti sul territorio, sperimentando
esperienze di gestione sovracomunale utili alla creazione di modelli gestionali che siano di
supporto alla riorganizzazione delle funzioni da parte dei comuni;
 con la l.r. 22/2011 è stato attivato un percorso per l’accompagnamento delle autonomie locali
nella fase di ridefinizione degli ambiti e delle forme di associazionismo, che ha condotto, grazie
anche alla collaborazione di Eupolis Lombardia, all’individuazione di alcuni casi pilota di
modelli organizzativi;
 rispetto alle azioni già intraprese dalla Giunta regionale e alle testimonianze acquisite dalle
competenti commissioni consiliari, è emerso come il parametro della soglia demografica per
l’individuazione degli ambiti ottimali non costituisca l’unico aspetto da considerare, ritenendo
opportune e necessarie anche forme di cooperazione tra entità di maggiori e minori dimensioni;
 occorre razionalizzare, anche alla luce dei nuovi obblighi normativi, le aggregazioni di comuni
attualmente esistenti sul territorio lombardo e favorire, con appositi incentivi finanziari, la
costituzione di nuove unioni formate da comuni sia in regime di G.A.O. sia “fuori obbligo”,
tenendo conto anche della omogeneità dei territori, sia di montagna sia di pianura;
 ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, della l.r. 19/2008 sono destinatarie di contributi solo le
unioni di comuni costituite prima della data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n.
148 (Conversione di legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo
per la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), mentre per quelle
formatasi posteriormente non è previsto alcun contributo;
 a seguito del recente riordino dell’assetto istituzionale attuato nel nostro paese, in regione
Lombardia sono presenti sia province sia comunità montane quali enti di area vasta di secondo
livello, con conseguente sovrapposizione di alcune funzioni e competenze;
 il progetto di legge regionale n. 207 (Collegato 2015) prevede già l’abrogazione della norma che
impedisce il conferimento di contributi alle unioni costituite dopo il 2011 e inoltre statuisce che,
per l’erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, si tenga conto della
presenza in unione di comuni non soggetti all’obbligo di gestione associata (art. 14, d.l. 78/2010
convertito dalla l. 122/2010);
sentita la relazione del presidente della commissione speciale Riordino delle Autonomie;
visto
l’articolo 38, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale;
impegna la Giunta regionale
 a intraprendere un percorso che valorizzi, nel rispetto delle peculiarità dei territori, e seguendo i
principi di adeguatezza e di sussidiarietà, la creazione di forme organizzative stabili e durature
atte a migliorare concretamente la qualità dei servizi pubblici per il cittadino;
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 a procedere alla definizione di criteri specifici per l’individuazione di “ambiti territoriali
ottimali”;
 a prevedere lo stanziamento di adeguate risorse a favore delle unioni e delle fusioni di comuni
qualora non espressamente finanziate dalla normativa statale, per lo svolgimento, in maniera
associata, di funzioni e servizi all’interno degli ambiti ottimali di cui sopra, stabilendo, altresì,
che ogni comune possa aderire ad una sola forma associativa e valutare l’opportunità di conferire
alle stesse alcune funzioni regionali già attribuite alle province;
 a disporre forme di incentivazione anche per i comuni cosiddetti “fuori obbligo” al fine di
facilitare l’iter associativo con quelli più piccoli onde perseguire risparmi di spesa e migliorare,
altresì, la qualità e l’efficienza dei servizi resi;
 ad avviare il processo di armonizzazione delle funzioni svolte dagli enti sovra comunali che, a
partire dalla trasformazione delle comunità montane, con il trasferimento, in tutto o in parte,
delle loro funzioni alle unioni di comuni, realizzi una revisione complessiva dell’assetto
istituzionale degli enti di secondo livello, fatta salva la specificità montana di Sondrio;
 a prevedere idonee “forme di attenzione” per quei comuni che, pur essendo in obbligo G.A.O.,
confinano con enti non in obbligo o con territori di altre Regioni (“Comuni isolati”);
 a procedere, per le finalità di cui sopra, alla revisione della normativa regionale vigente in
materia, anche in termini di semplificazione, predisponendo un unico progetto di legge
complessivo di riordino della materia;
 a svolgere, unitamente al Consiglio regionale, un ruolo di accompagnamento all’espletamento da
parte dei comuni degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative in vigore.