informativa del dirigente scolastico sull`organizzazione del lavoro e

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informativa del dirigente scolastico sull`organizzazione del lavoro e
Prot. n. 4369/A 26
Concordia Sagittaria, 24 novembre 2015
Ai rappresentanti sindacali
Al personale dell’Istituto
All’albo dell’Istituto
INFORMATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEGLI UFFICI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 6 del CCNL L. 2006/2009 del comparto scuola
Visto l’art. 34 del D. Lgs. 150/09, che modifica l’art 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Visto l’art 5 del D. Lgs. 141/11
PRESENTA
La seguente informativa, relativa alle materie previste all’art. 6 del CCNL 2006/9, lettere
h-i-m, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009 e 141/2011, valida per l’anno scolastico
2015-2016
Il dirigente scolastico
prof. Daniele Dazzan
INFORMATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEGLI UFFICI 2015-2016
ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE ATA
Personale docente
Art. 1 - Orario di lavoro
I docenti possono espletare un orario continuativo di lezione pari al massimo a cinque ore, ad
eccezione dei docenti della scuola dell’infanzia e delle classi a tempo pieno della scuola
primaria, dove il limite massimo è di sei ore di lezione.
L’insegnante supplente della scuola dell’infanzia e del tempo pieno della scuola primaria non
potrà comunque essere nominato per più di cinque ore giornaliere.
Il limite massimo giornaliero di lavoro, comprensivo dell’orario di insegnamento e
dell’impegno per attività programmate, è di nove ore complessive (sono escluse da tale limite
le riunioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva, considerato che si tratta di cariche
elettive).
All’inizio dell’anno scolastico il DS elaborerà e proporrà al Collegio docenti il piano annuale
delle attività, che terrà conto di quanto previsto nei precedenti commi.
Le commissioni di lavoro dovranno essere convocate con almeno tre giorni di preavviso.
Art. 2 - Distribuzione del servizio
I docenti svolgono il proprio orario di servizio su almeno cinque giorni alla settimana. Per i
docenti della scuola dell’infanzia e del tempo pieno l’orario non dovrà comportare più di tre
rientri alla settimana e dovrà rispondere a criteri di equità.
I docenti in part-time verticale svolgono il proprio orario di servizio in non meno di tre giorni
alla settimana, nel corso della quale sono tenuti a distribuire l’attività didattica in modo
equilibrato ed efficace. A tale scopo gli insegnanti della scuola dell’infanzia devono garantire
una presenza in classe almeno a giorni alterni; tale presenza in classe deve essere garantita
anche dai docenti della scuola primaria, qualora abbiano accettato l’incarico per l'insegnamento delle discipline dell’area matematica o dell’italiano.
L’orario annuale delle classi/sezioni è organizzato normalmente su base settimanale o
quindicinale, ma può anche essere pianificato per periodi diversi e potrà variare da
quadrimestre a quadrimestre, in relazione alla progettazione didattica deliberata dal Collegio
dei docenti.
Art. 3 - Criteri di formulazione dell’orario di lezione
La formulazione dell’orario di lezione tiene conto prioritariamente delle esigenze didattiche
definite dal collegio dei docenti.
L’orario individuale di lezione cercherà comunque di contemperare le esigenze didattiche
deliberate dal collegio con le eventuali seguenti situazioni personali, in ordine di priorità:
 certificazioni sanitarie di eventuali patologie;
 legge 53/2001 a tutela della maternità/paternità;
 esigenze di famiglia adeguatamente documentate.
Art. 4 - Supplenze brevi
L’insegnante supplente potrà essere nominato per i periodi di assenza del titolare di sezione o
classe stabiliti dalle norme in vigore.
Le assenze degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado ove possibile saranno
coperte con ore a disposizione o con ore eccedenti.
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria in caso di ritardato o mancato arrivo
dell’insegnante supplente, la copertura dell’insegnante assente sarà effettuata con le seguenti
modalità, in ordine di priorità:
 I responsabili di plesso possono autorizzare modifiche dell’orario di servizio di singoli
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insegnanti disponibili. Tali modifiche saranno annotate in un apposito registro previo
avviso al DS;
A garanzia della sicurezza degli allievi, potranno essere utilizzati insegnanti impegnati
in ore di compresenza o contemporaneità, anche se già programmate;
Potranno essere eccezionalmente utilizzati insegnanti impegnati in attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica;
Solo per le frazioni orarie necessarie, potranno essere incaricati della supplenza anche
gli insegnanti di sostegno;
Allo scopo di garantirne almeno la vigilanza, si potrà inoltre disporre la suddivisione
degli alunni nelle altre classi del plesso, nelle quali tuttavia si avrà cura di non
superare il totale massimo di 28 alunni.
Art. 5 - Ore eccedenti
a. Ogni docente della scuola secondaria può mettere a disposizione fino a sei ore settimanali
per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti.
La disponibilità va comunicata all’inizio dell’anno scolastico e sarà indicata nel quadro
orario settimanale.
b. Nel caso in cui sia necessaria l’effettuazione di una o più ore eccedenti, il docente dovrà
essere avvisato in tempo utile per effettuare il servizio.
c. Il personale docente della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria può effettuare ore
eccedenti se esse non hanno carattere di continuità.
d. Il tempo impiegato per uscite didattiche, visite d’istruzione e manifestazioni organizzate
dalla scuola può essere retribuito forfetariamente con il Fondo d’istituto in presenza di
disponibilità finanziarie adeguate fino alla concorrenza degli stanziamenti messi a
disposizione dalla contrattazione d’Istituto.
Art. 6 - Attività di insegnamento e attività funzionali
a. Nella programmazione dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado si terrà
presente il limite massimo di nove ore di servizio totali nella giornata; i consigli di
interclasse e di intersezione avranno una durata massima di tre ore.
b. La durata prevista per ciascun Collegio dei docenti non potrà eccedere le tre ore: nel caso in
cui i tempi della riunione si protraessero oltre la mezzora rispetto a quelli programmati,
l’eccedenza sarà conteggiata nel limite del monte ore programmato.
Art. 7 - Formazione
L’art 64 del CCNL prevede che i docenti possano usufruire fino a 5 giorni nell’anno scolastico
per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio.
Nel caso in cui più docenti siano interessati a usufruire contemporaneamente del beneficio,
nell’impossibilità di accogliere tutte le relative richieste, si adotteranno i seguenti criteri di
priorità:
 docente che appartiene all’ambito disciplinare oggetto della formazione;
 docente con incarico specifico inerente l’argomento della formazione;
 docente con maggiore anzianità di servizio.
Art. 8 - Ore aggiuntive
Il personale assunto a tempo parziale (part-time) può effettuare ore aggiuntive qualora esse
non rivestano carattere di continuità.
Art. 9 - Mobilità
L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi viene effettuata dal Dirigente scolastico in base
ai criteri fondamentali dell’anzianità di servizio e della continuità didattica nella classe e
all’interno dell’Istituto.
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Per ragioni di ordine organizzativo e didattico, allo scopo di perseguire le finalità di efficacia
ed efficienza nell’erogazione del servizio proprio dell’Istituzione, il DS può motivatamente
disporre in modo difforme da quanto previsto nel comma precedente.
Personale ATA
Art. 10 - Assemblea del personale ATA
Sulla base del POF formulato da parte degli organi collegiali, precedentemente all’incontro con le
RSU il DS, in accordo con il DSGA, convoca l’assemblea programmatica d’inizio anno scolastico
per conoscere le proposte, i pareri e le disponibilità del personale ATA in merito
all’organizzazione e al funzionamento del servizio scolastico e a eventuali progetti da svolgersi
oltre l’orario di lavoro.
Le ore di svolgimento dell’assemblea sono considerate a tutti gli effetti orario di servizio.
Art. 11 - Orario di lavoro, turnazione, flessibilità
1. L’orario di lavoro deve assicurare la copertura delle varie attività dell’istituto.
2. L’orario di lavoro settimanale del personale ATA è di 36 ore, ordinariamente suddivise in
sei giorni di sei ore continuative, antimeridiane o pomeridiane in relazione
all’organizzazione della scuola e ai turni stabiliti per assicurare la copertura dell’orario di
servizio del’Istituto.
3. L’articolazione dell’orario del personale ha durata annuale ed è distribuito su sei giorni nei
plessi di Scuola primaria “Ottaviano Augusto” e “Levi Montalcini” e in quello della Scuola
secondaria di primo grado; nel plesso “G. Carducci”, e in quelli di Scuola dell’Infanzia è
distribuito su cinque giorni settimanali.
4. Per garantire l’efficienza e la produttività dei servizi, nonché il loro miglioramento, tenuto
conto delle esigenze dei dipendenti, è possibile articolare il monte ore settimanale in base
ai seguenti criteri (che possono anche coesistere, salvaguardando le necessità
dell’Amministrazione):
 orario flessibile distribuito in cinque giorni
 turnazione
5. Vengono individuati i seguenti turni:
 Turno antimeridiano, con inizio alle ore 7.30 e termine alle ore 13.30;
 Turno pomeridiano, con inizio tra le 11.30 e le 12.30 (secondo le esigenze dei vari plessi)
e termine tra le 17.30 e le 18.30.
I turni pomeridiani, in relazione alle necessità dell’Istituto, sono svolti a rotazione e
alternativamente su periodi di 6 giorni, salvo diversa richiesta.
6. L’orario flessibile consiste, di norma, nell’anticipo o posticipo dell’entrata e dell’uscita del
personale e nella distribuzione dell’orario di lavoro anche in cinque giornate lavorative.
 Qualora le unità di personale disponibili o richiedenti l’orario flessibile siano superiori a
quelle necessarie per l’espletamento delle necessità istituzionali, si farà ricorso alla
rotazione fra il personale interessato.
 Qualora si intenda richiedere l’articolazione del monte ore settimanale su 5 giornate
lavorative, sarà possibile effettuare un rientro pomeridiano settimanale di tre ore –
programmato sul calendario scolastico dell’Istituto – e recuperare tale maggiore
prestazione con un giorno libero a settimane alterne: il giorno libero, che potrà essere un
giorno qualsiasi della settimana, sarà assegnato tenendo conto delle esigenze di servizio
e della disponibilità del personale.
7. Il personale che si trovi in particolari situazioni previste dalla L. 104/92 o dal D.Lgs:
151/2001, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell’utilizzo di un orario flessibile o
nell’articolazione del proprio orario di servizio in cinque giorni, compatibilmente con le
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esigenze di servizio, anche quando tale orario non sia stato adottato dall’istituzione
scolastica.
8. Visto il piano di lavoro presentato dal DSGA, considerato che questa Istituzione scolastica
presenta un’organizzazione in parte articolata per turni e un’oggettiva complessità di
funzionamento per la dislocazione dell’attività in sette diversi plessi, considerato che due
di tali plessi (Carducci e Bruno Munari) funzionano per più di dieci ore giornaliere per
almeno tre giorni alla settimana, si attua per l’anno scolastico 2015-2016 la riduzione
d’orario a 35 ore settimanali per i collaboratori scolastici ai sensi dell’art. 55 del CCNL 2007
e dell’art. 3 della sequenza contrattuale 25.07.2008, limitatamente ai periodi di
funzionamento dell’attività didattica (dal 16 sett. 2015al 30 giugno 2016).
9. Eventuali variazioni all’orario di lavoro del personale ATA dovranno essere motivate da
esigenze di funzionamento dell’Istituto o da necessità connesse all’attuazione del POF e
saranno portate a conoscenza con congruo anticipo.
Art. 12 – Attività aggiuntive
1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA oltre l’orario di
lavoro d’obbligo e le attività di intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a
particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia.
Esse consistono in:
 Prestazioni aggiuntive volte a garantire il normale funzionamento dei servizi scolastici o
a fronteggiare esigenze straordinarie;
 Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione
(secondo il tipo e il livello di responsabilità connessi a ciascun profilo) allo scopo di
garantire il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
 Prestazioni che si rendono necessarie per fronteggiare le assenze, stanti le disposizioni
vigenti in materia di sostituzione del personale.
2. L’intensificazione deve essere verificabile in termini di efficienza ed efficacia, produrre
vantaggi misurabili e risultati tangibili e documentabili in relazione ad obiettivi prefissati.
3. Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie o
forfetariamente, sono retribuite con il FIS fino alla concorrenza degli stanziamenti.
In subordine, su esplicita richiesta del personale interessato, possono essere recuperate con
riposi compensativi da fruirsi prioritariamente in occasione delle chiusure prefestive o, in
altre giornate, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive deve di norma
essere notificata all’interessato con un anticipo di almeno 2 giorni, a meno che non si tratti
di assenza di personale o di altra necessità non preventivabile e programmabile .
5. La prestazione dovrà essere documentata attraverso registri, fogli firma o altro sistema di
rilevazione, anche automatica.
6. Per attività deliberate dagli Organi Collegiali, è eccezionalmente consentita la prestazione
lavorativa in giornata festiva: tale servizio è retribuito come da norma.
Art. 13 - Modalità di utilizzazione del personale ATA in rapporto al POF
Il fondo destinato al personale ATA (fino alla concorrenza dei fondi stanziati) è ripartito, in
relazione alle attività individuate di concerto con il DSGA, secondo i seguenti criteri: disponibilità
ad assumere l’incarico, equa ripartizione delle attività, impiego a rotazione di tutto il personale che
ha dato la disponibilità (se in possesso di specifiche e adeguate competenze).
Le attività di supporto al POF, riguardo al personale amministrativo, possono esplicitarsi in:
 interventi straordinari nei servizi amministrativi, tecnici e logistici volti al miglioramento
dell’organizzazione interna;
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attività di supporto ai progetti definiti nel POF;
attività aggiuntive per la realizzazione di appositi progetti connessi al miglioramento dei
servizi e/o di supporto alla didattica;
ogni altra attività che si renda necessaria nel corso dell’anno scolastico;
intensificazione della prestazione (il compenso sarà rapportato alla presenza in servizio e
alla qualità del servizio offerto, secondo le determinazioni del dirigente scolastico, sentito il
DSGA)
Le attività aggiuntive interesseranno inoltre i collaboratori scolastici che, indipendentemente dalla
nomina a TD o a TI, qualora in possesso di specifica e adeguata professionalità, daranno la
disponibilità per:
 assistenza all’handicap;
 assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale nella scuola
dell’infanzia;
 lavori di piccola manutenzione;
 impiego nei servizi esterni (ufficio postale, banca, asl, rapporti con scuole ed enti in rete,
Comune, e tutto quanto assimilabile);
 disponibilità a permanere oltre l’orario di lavoro, in periodo di intensa attività, anche con
preavviso inferiore a quello stabilito contrattualmente;
 altre attività di supporto all’Istituzione scolastica.
Art. 14 - Ritardi
Con il termine di ritardo si intende la posticipazione eccezionale dell’inizio dell’orario di servizio
fino a 30 minuti. Il ritardo sarà comunicato alla segreteria della Scuola prima dell’inizio del turno e
recuperato, in accordo con il DSGA, di norma nella medesima giornata.
Art. 15 - Ferie
1. Le ferie relative al periodo 1 luglio – 31 agosto devono essere richieste per iscritto entro il 15
maggio. L’amministrazione darà risposta alle istanze di ferie entro il 31 maggio dell’anno di
riferimento.
2. Per il personale a tempo indeterminato il residuo eccezionale (per i motivi indicati all’art 13
CCNL: malattia o necessità dell’Amministrazione) di ferie non godute deve essere fruito
improrogabilmente entro il mese di aprile dell’anno successivo: allo scopo saranno
utilmente adoperati i giorni di chiusura prefestiva eventualmente disposti dal DS su
delibera del Consiglio d’Istituto (cfr. art. 16).
3. Ai dipendenti deve essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di ferie durante il periodo 1 luglio – 31 agosto.
4.
In caso di concorrenza tra più richieste, le domande di ferie saranno accolte secondo i
seguenti criteri in ordine di priorità:
 Personale che nell’anno precedente non ha potuto fruire delle ferie nel periodo richiesto
per esigenze organizzative inerenti il servizio;
 Personale con maggiore anzianità di servizio;
 Personale con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il personale ATA può fruire delle ferie, senza oneri per lo Stato, nel periodo che va
dall’inizio delle lezioni al termine delle stesse: in ciascun plesso non potranno essere
concesse ferie a più di un collaboratore scolastico e a più di due unità di personale
amministrativo per volta.
6. L’eventuale mancata concessione delle ferie dovrà essere adeguatamente motivata, con
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formula non generica ma analitica e pertinente.
7. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche e nel periodo estivo devono essere
comunque garantite le seguenti presenze:
 Sede della dirigenza: almeno due collaboratori per il funzionamento dell’Istituzione
scolastica;
 Due unità di personale amministrativo per il funzionamento degli uffici.
Si dà la possibilità che per brevi periodi l’attività possa essere espletata da un solo addetto:
in tal caso dovrà però essere garantita la reperibilità e disponibilità di un’altra unità di
personale per l’eventuale sostituzione di emergenza dell’unico addetto in servizio;
 Nei mesi di luglio e agosto il personale presta normalmente servizio nella sede di
assegnazione, salvo specifiche necessità e disposizioni al riguardo.
Art. 16 - Chiusura prefestiva
Sentito il personale ATA, la chiusura prefestiva è disposta dal DS su delibera del Consiglio
d’Istituto.
Del provvedimento di chiusura dell’Istituto deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti
dalla legge.
I dipendenti compenseranno il servizio non prestato nei seguenti modi:
 come recupero di ferie pregresse;
 con rientri pomeridiani programmati secondo le necessità dell’Amministrazione;
 fruendo, a richiesta, di giorni di ferie o festività soppresse maturate;
 con ore eccedenti l’orario di servizio se necessario all’Amministrazione;
 a compensazione di ore di formazione/aggiornamento effettuate fuori dall’orario di
servizio.
Il recupero del servizio non prestato va effettuato entro il mese successivo.
Art. 17 - Permessi brevi
I permessi brevi non possono eccedere nell’anno le 36 ore complessive.
I permessi brevi, della durata non superiore alla metà dell’orario di servizio dovuto in quel giorno,
devono essere richiesti a norma dell’art. 16 del CCNL 2007 e sono autorizzati dal DS.
La mancata concessione deve essere adeguatamente motivata dal DS.
I permessi vanno recuperati, su richiesta dell’Amministrazione e nei tempi previsti dal comma 2
dell’art. 16 citato, con prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di servizio.
I permessi brevi non possono comportare alcun onere per l’Amministrazione.
Art. 18 - Permessi ATA art. 64 CCNL (diritto alla formazione)
La partecipazione alle attività di aggiornamento programmate dall’Amministrazione avviene nel
limite delle ore stabilite dal piano di aggiornamento e per le tematiche relative alla formazione e al
rinforzo degli specifici profili professionali. Il numero delle ore necessarie all’aggiornamento può
essere aumentato secondo le esigenze e deve tener conto del tempo necessario a raggiungere la
sede dove l’attività di formazione si svolge.
Per le attività di aggiornamento del personale ATA si applicano le norme relative al personale
docente, compresi i criteri di priorità.
Norme particolari per i collaboratori scolastici
Art. 19 - Mansioni
Nell’assegnazione delle mansioni ai collaboratori scolastici si deve tener conto dell’equa
distribuzione dei carichi di lavoro.
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Art. 20 - Sostituzioni assenze
In caso di assenza dei collaboratori scolastici si provvederà alla nomina di un supplente come da
vigente normativa, che con la L 190/2014 prevede la sostituzione del titolare a partire dall’ottavo
giorno di assenza.
Considerata la complessità dell’istituzione e le particolari attività in essa svolte, qualora risulti
impossibile l’assunzione di personale supplente, si provvederà alla sostituzione dei collaboratori
scolastici assenti utilizzando in primo luogo il personale del plesso, quindi con personale anche di
altri plessi ponendo in atto tutte le misure organizzative complessive necessarie all’espletamento
del servizio.
In relazione all’assenza del collaboratore scolastico, potrà essere assegnata al personale in servizio,
secondo necessità, fino a 1 ora di straordinario e 30 minuti di intensificazione.
Art. 21 - Accompagnatori
I collaboratori scolastici, per necessità contingenti e per garantire un’adeguata sorveglianza agli
alunni, una volta acquisita la loro dichiarazione di disponibilità, possono essere utilizzati a
supporto degli insegnanti accompagnatori negli spostamenti per visite guidate e trasferimenti
tecnici effettuati con mezzi pubblici e/o a noleggio, sempre che ciò non sia di ostacolo al corretto
funzionamento dell’istituzione.
Norma particolare per gli assistenti amministrativi
Art. 22 - Sostituzione assistenti amministrativi
In caso di assenza degli assistenti amministrativi le funzioni e i compiti del personale assente
saranno svolti da altro personale dell’Ufficio.
Norma particolare per il DSGA
Art. 23 - Orario di servizio
Il DSGA effettuerà il proprio orario di servizio, 36 ore su sei giorni settimanali, con la massima
flessibilità in ragione delle esigenze di servizio.
Art. 24 - Assegnazioni
Il DSGA, nel predisporre la proposta di assegnazione dei collaboratori ai plessi, terrà conto dei
consueti criteri di anzianità e continuità di servizio nella sede, nonché delle richieste personali
inoltrate al DS entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente e di eventuali specifiche
situazioni familiari fatte presenti dai diretti interessati.
Nel corso del presente anno scolastico si provvederà a redigere la graduatoria interna d’Istituto in
vista della riorganizzazione e riassegnazione del personale ai vari plessi.
Il DS, che effettua le assegnazioni entro l’inizio delle lezioni, può motivatamente disporre in modo
difforme da quanto previsto nel comma precedente per ragioni di ordine organizzativo e allo
scopo di perseguire le finalità di efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio proprio
dell’Istituzione.
Art. 28 - Spostamenti in corso d’anno scolastico
Il DS, per casi eccezionali e motivati, può disporre spostamenti di plesso del personale
collaboratore scolastico anche in corso d’anno.
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Art. 29 – Operazioni di inizio anno scolastico
Le operazioni d’inizio anno scolastico 2015-2016, assegnazione degli insegnanti e del personale ai
plessi e alle classi, ecc, si sono svolte secondo la normativa vigente e la contrattazione sindacale
precedente.
Art. 30 – Silenzio assenso
La richiesta presentata personalmente per iscritto dal dipendente all’Amministrazione, qualora
non diversamente specificato, dovrà ottenere riscontro entro il termine di tre giorni: in caso di
mancata risposta la richiesta si intende accettata.
Art. 31 - Ricorsi
In caso di controversie il dipendente può espletare il tentativo di conciliazione a norma dell’art.
135 del CCNL 2004.
Il dirigente scolastico
prof. Daniele Dazzan
24/11/2015
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