[data] Spettabile Investire Immobiliare SGR SpA quale società di
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[data] Spettabile Investire Immobiliare SGR SpA quale società di
[su carta intestata dell’offerente] [data] Spettabile Investire Immobiliare SGR S.p.A. quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “FIP – Fondo Immobili Pubblici – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” _________________ Alla cortese attenzione di Giacomo Nigro Egregi Signori, Premesso che - - in data [●] la Investire Immobiliare SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR"), quale società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato " “FIP – Fondo Immobili Pubblici – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” (di seguito, il "Fondo") ha pubblicato un annuncio sul quotidiano “Il Tirreno”, avente ad oggetto l’apertura di una procedura (di seguito la “Procedura”) per la vendita dell’ immobile descritto in tale annuncio sito in Lucca, Via Vittorio Emanuele II n. 5-7-9-11 / angolo Via Burlamacchi n. 4-6 (di seguito l’ “Immobile”); - [inserire nome investitore] (qui di seguito, "Investitore") ha richiesto alla SGR di essere ammesso a partecipare alla Procedura e di ricevere ulteriori informazioni relativamente all’ Immobile; la SGR ha richiesto all’Investitore di sottoscrivere il presente accordo di riservatezza; Tutto ciò premesso Si conviene quanto segue. 1. l’Investitore assume in favore della SGR quale società di gestione del Fondo le obbligazioni di seguito indicate. 2. L’Investitore si obbliga: (a) a considerare e trattare le Informazioni Riservate (come di seguito definite) come strettamente riservate e ad adottare tutte le misure necessarie (incluse quelle indicate nella presente) per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni; a non consentire a terzi l’accesso alla (né la consultazione della) data room organizzata dalla SGR e a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terzi lo username e password necessari per l’accesso a tale data room; (b) (c) (d) (e) (f) ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente ai fini di valutare l’Immobile nel contesto della Procedura e a non usare tali Informazioni Riservate per alcun altro scopo non inerente alla Procedura stessa; fatta eccezione per quanto espressamente consentito dal presente accordo, a non rivelare alcuna Informazione Riservata a terzi; a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate soltanto a quelli fra i propri dipendenti, consulenti e banche finanziatrici che hanno un’effettiva necessità di conoscerle al fine di svolgere le loro funzioni in relazione alle Informazioni Riservate (i “Soggetti Autorizzati”) e a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. che i Soggetti Autorizzati rispettino gli obblighi di cui al presente accordo come se fossero parti dello stesso; nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamentari o su richiesta cogente delle competenti Autorità, sia necessario comunicare o divulgare le Informazioni Riservate, sarà obbligo dell’Investitore, nei limiti di quanto consentito dalle norme applicabili, consultare preventivamente la SGR, al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi ed i contenuti di qualsiasi comunicazione e comunque limitare tale comunicazione a quanto previsto dai suddetti vincoli o richieste. 3. Il presente Accordo ha ad oggetto tutte le informazioni di qualsivoglia natura relative all’Immobile e alla Procedura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite o rese disponibili nel contesto della Procedura dalla SGR o dai suoi consulenti all’Investitore o ai suoi consulenti, come anche il contenuto di qualsiasi comunicazione o offerta inviata dall’Investitore alla SGR nel contesto della Procedura e qualsiasi informazione ottenuta durante le visite all’ Immobile (di seguito tutte tali informazioni le “Informazioni Riservate”). 4. Le parti convengono che non costituiranno Informazioni Riservate le informazioni: (a) di cui l’Investitore dimostri di essere in possesso per esserne legittimamente venuto in possesso da terzi; (b) che al momento in cui vengano rese note siano di pubblico dominio; (c) che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento al presente accordo. 5. L’Investitore si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativamente alle Informazioni Riservate. 6. L’Investitore prende inoltre atto ed accetta che né la SGR né il Fondo rilasciano alcuna garanzia né assumono alcuna responsabilità con riferimento alle Informazioni Riservate e che la SGR ed il Fondo non assumono alcuna responsabilità per l’uso che l’Investitore i Soggetti Autorizzati facciano delle Informazioni Riservate, o per qualunque errore od omissione ad esse relativi. 7. Gli impegni di cui al presente accordo rimarranno in vigore per un periodo di 1 anno dalla data odierna. 8. Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. In caso di controversie il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva. Qualora siate d’accordo su quanto precede, vogliate trascrivere il testo del presente accordo su Vostra carta intestata ed inviarci il relativo documento sottoscritto in segno di accettazione. Distinti saluti [firma del rappresentante dell’investitore]