ESTRATTO STATUTO AIGI

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ESTRATTO STATUTO AIGI
STATUTO AIGI
Estratto
Art. 12 - Compiti dell'Assemblea
1. L'Assemblea Ordinaria:
a) nomina il Consiglio Generale;
b) nomina i Revisori dei Conti;
c) nomina i Probiviri;
d) approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente nonché il
preventivo di gestione dell'anno in corso;
e) delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente
attribuito alla competenza dell’Assemblea Straordinaria o di altri
organi associativi.
***** omissis ****
Art. 13 - Assemblea con voto per corrispondenza
1. In ogni caso in cui le circostanze o l'importanza degli argomenti su cui
l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è chiamata a deliberare lo
consiglino, ovvero qualora l'Assemblea Straordinaria in seconda
convocazione non possa aver luogo per mancanza del quorum
previsto dall'art. 11, il Consiglio Generale può deliberare che la
votazione venga effettuata per corrispondenza. Nella votazione per
corrispondenza il quorum deliberativo, sia per l’Assemblea ordinaria
sia per l’Assemblea straordinaria, è pari alla maggioranza relativa di
coloro che esprimono il voto scritto.
2. La nomina degli organi associativi, salvo diversa determinazione del
Consiglio Generale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti,
avviene tramite votazione per corrispondenza secondo il
Regolamento Elettorale dell’Associazione predisposto dal Collegio
dei Revisori.
La data della votazione dovrà essere fissata dal Consiglio Generale
con un anticipo di almeno quattro mesi.
3. Lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione dell'esito
della votazione avvengono a cura e sotto la responsabilità del
Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Eventuali impugnazioni delle operazioni di voto dovranno essere
proposte per iscritto, entro 30 giorni dalla proclamazione dell’esito, al
Collegio dei Probiviri o, nel caso dell’elezione di quest’ultimo, al
Collegio dei Revisori dei Conti.
***** omissis *****
Art. 15 - Consiglio Generale - Composizione
1. Il Consiglio Generale è composto da 15 membri, compreso il
Presidente, e dura in carica tre anni.
2. Sono eleggibili nel Consiglio Generale i Soci Ordinari ed i Soci
Onorari. L’elezione nella carica di membro del Consiglio Generale è
rinnovabile.
3. L’elezione del Consiglio Generale avviene su presentazione di liste o
per candidature singole, come segue:
a) nel caso di presentazione di almeno due liste, al fine di rispettare il
principio della rappresentanza delle minoranze, a ciascuna lista
sarà attribuito un numero di componenti del Consiglio Generale
proporzionale alla percentuale di voti ottenuta, risultando eletti per ciascuna lista - coloro che hanno ottenuto il numero più alto di
preferenze. Nel computo delle percentuali si trascurano i resti
inferiori allo 0,5%, tale resto e quelli superiori dovendo computarsi
per una unità;
b) qualora non vengano presentate almeno due liste, la votazione
avverrà su singoli candidati, risultando eletti i candidati che
ottengono il più alto numero di preferenze.
4. Le candidature, singole o per lista, devono essere consegnate al
Collegio dei Revisori dei Conti costituito in Comitato Elettorale
almeno tre mesi prima della data fissata per la votazione. La
candidatura di una sola lista vale come somma di candidature
singole.
5. Ciascuna lista, a pena di irricevibilità, deve contenere un numero di
candidati non inferiore a venticinque, essere presentata da non meno
di venti soci ed essere sottoscritta dai presentatori e, per
l’accettazione della candidatura, dai candidati stessi. Inoltre, al fine di
assicurare rappresentatività geografica, ogni lista dovrà includere
almeno un candidato per ogni sezione territoriale.
***** omissis ****
Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e
due supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea tra i Soci Ordinari
ed Onorari, e durano in carica tre anni.
2. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea fra i membri
effettivi che svolgono attività di Giurista di Impresa.
3. Il Collegio controlla l'attività finanziaria dell'Associazione e presenta
all’Assemblea la propria relazione sul rendiconto e sul preventivo
predisposti dal Consiglio Generale.
4. Svolge le altre funzioni espressamente assegnategli dallo Statuto, fra
le quali quelle di Comitato Elettorale.
5. L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene per candidature
singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla
carica sono sostituiti dai supplenti secondo l’ordine dei voti ricevuti.
La prima Assemblea successiva provvede alla sostituzione del
revisore supplente divenuto effettivo.