ESTRATTO STATUTO AIGI
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ESTRATTO STATUTO AIGI
STATUTO AIGI Estratto Art. 12 - Compiti dell'Assemblea 1. L'Assemblea Ordinaria: a) nomina il Consiglio Generale; b) nomina i Revisori dei Conti; c) nomina i Probiviri; d) approva il rendiconto di gestione dell'anno precedente nonché il preventivo di gestione dell'anno in corso; e) delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza dell’Assemblea Straordinaria o di altri organi associativi. ***** omissis **** Art. 13 - Assemblea con voto per corrispondenza 1. In ogni caso in cui le circostanze o l'importanza degli argomenti su cui l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è chiamata a deliberare lo consiglino, ovvero qualora l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione non possa aver luogo per mancanza del quorum previsto dall'art. 11, il Consiglio Generale può deliberare che la votazione venga effettuata per corrispondenza. Nella votazione per corrispondenza il quorum deliberativo, sia per l’Assemblea ordinaria sia per l’Assemblea straordinaria, è pari alla maggioranza relativa di coloro che esprimono il voto scritto. 2. La nomina degli organi associativi, salvo diversa determinazione del Consiglio Generale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, avviene tramite votazione per corrispondenza secondo il Regolamento Elettorale dell’Associazione predisposto dal Collegio dei Revisori. La data della votazione dovrà essere fissata dal Consiglio Generale con un anticipo di almeno quattro mesi. 3. Lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione dell'esito della votazione avvengono a cura e sotto la responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti. 4. Eventuali impugnazioni delle operazioni di voto dovranno essere proposte per iscritto, entro 30 giorni dalla proclamazione dell’esito, al Collegio dei Probiviri o, nel caso dell’elezione di quest’ultimo, al Collegio dei Revisori dei Conti. ***** omissis ***** Art. 15 - Consiglio Generale - Composizione 1. Il Consiglio Generale è composto da 15 membri, compreso il Presidente, e dura in carica tre anni. 2. Sono eleggibili nel Consiglio Generale i Soci Ordinari ed i Soci Onorari. L’elezione nella carica di membro del Consiglio Generale è rinnovabile. 3. L’elezione del Consiglio Generale avviene su presentazione di liste o per candidature singole, come segue: a) nel caso di presentazione di almeno due liste, al fine di rispettare il principio della rappresentanza delle minoranze, a ciascuna lista sarà attribuito un numero di componenti del Consiglio Generale proporzionale alla percentuale di voti ottenuta, risultando eletti per ciascuna lista - coloro che hanno ottenuto il numero più alto di preferenze. Nel computo delle percentuali si trascurano i resti inferiori allo 0,5%, tale resto e quelli superiori dovendo computarsi per una unità; b) qualora non vengano presentate almeno due liste, la votazione avverrà su singoli candidati, risultando eletti i candidati che ottengono il più alto numero di preferenze. 4. Le candidature, singole o per lista, devono essere consegnate al Collegio dei Revisori dei Conti costituito in Comitato Elettorale almeno tre mesi prima della data fissata per la votazione. La candidatura di una sola lista vale come somma di candidature singole. 5. Ciascuna lista, a pena di irricevibilità, deve contenere un numero di candidati non inferiore a venticinque, essere presentata da non meno di venti soci ed essere sottoscritta dai presentatori e, per l’accettazione della candidatura, dai candidati stessi. Inoltre, al fine di assicurare rappresentatività geografica, ogni lista dovrà includere almeno un candidato per ogni sezione territoriale. ***** omissis **** Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono nominati dall'Assemblea tra i Soci Ordinari ed Onorari, e durano in carica tre anni. 2. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea fra i membri effettivi che svolgono attività di Giurista di Impresa. 3. Il Collegio controlla l'attività finanziaria dell'Associazione e presenta all’Assemblea la propria relazione sul rendiconto e sul preventivo predisposti dal Consiglio Generale. 4. Svolge le altre funzioni espressamente assegnategli dallo Statuto, fra le quali quelle di Comitato Elettorale. 5. L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene per candidature singole. I membri effettivi che per qualunque ragione cessino dalla carica sono sostituiti dai supplenti secondo l’ordine dei voti ricevuti. La prima Assemblea successiva provvede alla sostituzione del revisore supplente divenuto effettivo.