Autopsia giudiziaria - Cooperativa-Tre
Transcript
Autopsia giudiziaria - Cooperativa-Tre
Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria RACCOMANDAZIONE N. R(99)3 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALL’UNIFORMAZIONE DELLE REGOLE PER L’AUTOPSIA GIUDIZIARIA Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto Il Comitato dei Ministri, in base all’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa, Considerato che lo scopo del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri, Tenuto conto dei principi enunciati dalla Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e, in particolare, del divieto di tortura e di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e del diritto alla vita, Conscio del fatto che in tutto gli Stati membri del Consiglio di Europa sono normalmente eseguite autopsie per accertare la causa e le circostanze della morte con finalità medico-legali o per altri motivi, o per identificare il cadavere, Considerata l’importanza che può assumere il risarcimento delle vittime e dei famigliari nei procedimenti giudiziari civili e penali, Sottolineando il fatto che nel corso dell’autopsia giudiziaria i criteri di indagine, di descrizione delle lesioni, di documentazione fotografica e di esecuzione dei prelievi devono essere conformi ai principi fondamentali dell’arte medica e della scienza e prendendo in considerazione gli imperativi della vigente procedura giudiziaria, Conscio del fatto che la crescente mobilità della popolazione in Europa e nel mondo intero, così come la crescente internazionalizzazione delle procedure giudiziarie, richiede che siano adottate regole uniformi sui criteri per l’esecuzione delle autopsie, così come sulle modalità di stesura dei verbali d’autopsia, Considerato l’Accordo del Consiglio d’Europa sul trasporto dei cadaveri (Serie dei trattati europei n. 80) e tenuto conto delle difficoltà spesso incontrate dallo Stato ricevente quando un cadavere è rimpatriato da uno Stato membro ad un’altro, Consapevole dell’importanza di adottare idonei criteri per l’autopsia, particolarmente per far luce su esecuzioni illegali ed omicidi commessi da regimi autoritari, Sottolineando la necessità di garantire l’indipendenza e l’imparzialità del medico legale, così come quella di mettere a sua disposizione i mezzi – giudiziari e tecnici - necessari per l’esercizio delle sue funzioni in modo adeguato e di promuovere la sua formazione, Considerata l’importanza dei meccanismi di controllo di qualità in ambito internazionale per garantire la corretta esecuzione delle autopsie giudiziarie, Sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di uniformare progressivamente i criteri esecutivi dell’autopsia giudiziaria in ambito europeo, Tenuto conto della Raccomandazione 1159 (1991) relativa all’uniformazione delle regole in tema di autopsia, adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella sua 43° sessione ordinaria, Tenuto conto del protocollo d’autopsia di riferimento delle Nazioni Unite, ratificato nel 1991 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Presa in considerazione la Guida per l’identificazione delle vittime di catastrofi adottata nel 1997 dall’Assemblea generale dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), 1) Raccomanda ai governi degli Stati membri: di adottare nel loro ordinamento i principi e le regole contenuti nella presente raccomandazione; di prendere o rafforzare – a seconda dei casi – tutti i provvedimenti adeguati per far applicare progressivamente i principi e le regole contenuti nella presente raccomandazione; di adottare un programma di garanzia di qualità al fine di assicurare l’adeguata esecuzione dei principi e delle regole contenuti nella presente raccomandazione. 2) Invita i governi degli Stati membri ad informare il Segretario Generale dei Consiglio d’Europa, dietro sua richiesta, sulle misure prese per dar corso ai principi ed alle regole contenuti nella presente raccomandazione. Principi e regole relativi alle procedure dell’autopsia giudiziaria Campo di applicazione della raccomandazione In caso di morte che potrebbe avere causa non naturale, l’autorità competente, con la presenza di uno o più medici legali, dovrebbe procedere, nei casi appropriati, all’esame dei luoghi e del cadavere, e decidere se sia necessaria l’autopsia. 1. 1 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto L’autopsia dovrebbe essere eseguita in tutti i casi di morte non naturale chiara o sospettata, qualunque sia l’intervallo di tempo tra il fatto responsabile della morte e la morte stessa, ed in particolare nei seguenti casi: A. omicidio o sospetto di omicidio, B. morte improvvisa inattesa, compresa la morte improvvisa del lattante, C. violazione dei diritti dell’uomo, come nel sospetto di tortura o di ogni altra forma di maltrattamento, D. suicidio noto o sospettato, E. sospetto di errore medico, F. incidente di trasporto, del lavoro o domestico, G. malattia professionale, H. catastrofe naturale o tecnologica, I. morte di detenuto o correlata ad azioni di polizia o militari, J. cadavere non identificato o resti scheletrici. 3. Il medico legale deve esercitare le sue funzioni in modo completamente indipendente ed imparziale. Non dovrebbe essere soggetto ad alcuna pressione e dovrebbe assolvere il suo mandato con obiettività, in particolare nella presentazione completa dei risultati e delle sue conclusioni. 2. Principio I – Esame dei luoghi a) Principi generali 1. In caso di morte non naturale, accertata o sospettata, il medico che ha constatato la morte dovrebbe darne notizia all’autorità competente, alla quale spetterà decidere se è necessario procedere ad un esame da parte di un medico legale o di un medico che abbia familiarità con le tecniche di esame medico-legale. 2. Soprattutto in caso di omicidio o di morte sospetta, il medico legale dovrebbe essere informato senza indugio e, se del caso, recarsi immediatamente sul posto ed avervi accesso immediato. A questo proposito, dovrebbe essere predisposta una struttura di coordinamento adeguata tra tutte le persone coinvolte, in particolare tra gli organi di giustizia, il medico legale e la polizia giudiziaria. b) Esame del cadavere 1. Ruolo della polizia: i seguenti compiti dovrebbero, tra l’altro, essere svolti dagli ufficiali di polizia: A. accertare l’identità ti tutti i presenti sul posto; B. fotografare il cadavere nelle condizioni in cui fu rinvenuto; C. assicurarsi che tutti gli indizi vengano rilevati e che i corpi di reato, come le armi ed i proiettili, siano sequestrati per un esame più approfondito; D. di concerto con il medico legale, ottenere informazioni che consentano l’identificazione del cadavere e tutte le altre informazioni pertinenti, quando disponibili, da parte dei testimoni presenti e da coloro che hanno visto la persona in vita per l’ultima volta; E. proteggere le mani e la testa del cadavere con involucri di carta sotto il controllo del medico legale; F. preservare lo stato dei luoghi e dei dintorni. 2. Ruolo del medico legale: il medico legale dovrebbe senza ritardo: A. Essere informato sulle circostanze relative alla morte; B. Assicurarsi che il cadavere sia fotografato in modo appropriato; C. Rilevare la posizione del cadavere e la sua compatibilità con le condizioni degli indumenti, l’intensità della rigidità cadaverica, l’estensione delle macchie ipostatiche e lo stato di decomposizione postmortale; D. Rilevare e trascrivere la sede e la forma di ogni macchia di sangue sul cadavere e sul luogo, così come di ogni altra traccia biologica; E. Procedere ad un esame preliminare del cadavere; F. Rilevare la temperatura ambientale, la temperatura rettale profonda del cadavere e fornire una stima dell’ora della morte sulla base del grado, della sede e dello stato di reversibilità della rigidità e dell’ipostasi, ed ogni altra constatazione, salvo che il cadavere sia in stato di decomposizione o scheletrizzato; G. Accertarsi che il cadavere sia trasportato e conservato senza alterazioni in un luogo refrigerato sicuro. Principio II – Medici incaricati dell’autopsia Le autopsie giudiziarie dovrebbero essere eseguite, per quanto possibile, da due medici, almeno uno dei quali dovrebbe essere un medico legale. 2 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto Principio III – Identificazione Dovrebbe essere effettuata un’identificazione certa, in conformità con la Guida all’identificazione delle vittime di catastrofi, adottata dall’Assemblea generale Interpol nel 1997 e secondo i seguenti criteri: identificazione visiva, effetti personali, caratteristiche fisiche, esame dei denti, impronte digitali, esame antropologico e identificazione genetica. 1. Identificazione visiva: l’identificazione visiva di un cadavere dovrebbe essere effettuata da familiari o da persone che abbiano conosciuto il defunto in epoca recente. 2. Effetti personali: dovrebbe essere registrata la descrizione degli indumenti, dei monili e del contenuto delle tasche. Essa può essere d’aiuto per un’identificazione corretta. 3. Caratteristiche fisiche: le caratteristiche fisiche si dovrebbero ottenere con l’esame esterno ed interno. 4. Esame dei denti: nei casi che lo richiedano, l’esame dei denti e delle arcate mascellari dovrebbe essere eseguito da un dentista con esperienza medico-legale. 5. Esame antropologico: un esame antropologico dovrebbe essere eseguito, se necessario, quando i resti umani sono scheletrizzati o in stato di avanzata putrefazione. 6. Impronte digitali: se il caso lo richiede, le impronte digitali dovrebbero essere prelevate da ufficiali di polizia giudiziaria. Dovrebbe esserci stretta collaborazione tra tutti gli esperti coinvolti. 7. Identificazione genetica: quando appare opportuna una identificazione genetica, essa dovrebbe essere effettuata da un esperto in genetica medico-legale. E’ opportuno che siano prelevati campioni biologici dal cadavere per permettere l’identificazione genetica. Dovrebbero prendersi provvedimenti per evitare ogni contaminazione e per garantire una conservazione appropriata di questi prelievi biologici. Principio IV – Considerazioni generali 1. Le autopsie giudiziarie e tutte le attività connesse debbono essere realizzate secondo i principi dell’etica medica e nel rispetto del defunto. 2. Quando possibile, i familiari dovrebbero avere la possibilità di vedere la salma. 3. Prima di iniziare l’autopsia conviene seguire le seguenti regole essenziali: A. registrare la data, l’ora ed il luogo dell’autopsia; B. registrare il/i nome/i del/i medico/i legale/i, assistente/i e delle altre persone presenti durante l’autopsia, indicando la loro qualifica ed il loro ruolo nell’autopsia; C. se il caso lo richiede, riprendere fotografie a colori o una videoregistrazione di tutti i rilievi di interesse eseguiti sul cadavere vestito e denudato; D. spogliare il cadavere, esaminare e repertare gli indumenti ed i monili, verificare la concordanza tra le lesioni osservate sul cadavere e le condizioni degli indumenti; E. se il caso lo richiede, eseguire radiografie, soprattutto in caso di sospette sevizie su bambini e per individuare corpi estranei. 4. Prima dell’inizio dell’autopsia bisognerebbe eseguire in tutti gli orifizi tamponi appropriati per conservare e identificare le tracce biologiche. 5. Se la vittima è stata ricoverata in ospedale prima della morte, converrebbe acquisire i prelievi biologici eseguiti all’accettazione, le radiografie e tutti gli altri dati che risultano dalla documentazione medica. Principio V – Procedure dell’autopsia I) Esame esterno 1. L’esame degli indumenti costituisce parte essenziale dell’esame esterno, e ogni indizio rilevato dovrà essere descritto in modo chiaro. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui gli indumenti sono danneggiati o imbrattati: ogni parte danneggiata recentemente deve essere descritta completamente, e per ogni indizio rilevante dovrà essere ricercata una concordanza con le lesioni del cadavere. Deve essere descritta ogni discordanza di questi indizi. 2. La descrizione del cadavere effettuata durante l’esame esterno deve comprendere: A. l’età, il sesso, la corporatura, la lunghezza, la razza, il peso, le condizioni di nutrizione, il colore della pelle ed i contrassegni (quali cicatrici, tatuaggi, amputazioni); B. i fenomeni cadaverici, compresi quelli relativi alla rigidità, alle macchie ipostatiche postmortali – loro distribuzione, intensità, colore e reversibilità – e quelli relativi alla putrefazione ed alle alterazioni causate da condizioni ambientali; C. quanto osservato nel corso del primo esame esterno e la descrizione che – se del caso – deve includere gli imbrattamenti o altre tracce visibili sulla superficie del cadavere, accanto al nuovo esame del cadavere dopo rimozione e lavaggio; D. l’ispezione del mantello cutaneo delle regioni posteriori del cadavere; E. la descrizione e l’esame minuzioso della testa e degli orifizi del volto devono comprendere: colore, lunghezza, densità e distribuzione della capigliatura (e dei peli della barba); lo scheletro nasale; le mucose della 3 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto bocca, la dentatura e la lingua; le orecchie, comprese le regioni retro-auricolari ed i condotti uditivi esterni; gli occhi; il colore dell’iride e della sclera; la forma e la dimensione delle pupille, le sclere e la congiuntiva; la pelle (per la ricerca di eventuali petecchie, da descrivere); la presenza di eventuali colature dagli orifizi del volto, con il loro colore ed il loro odore; F. collo: ricerca di una mobilità abnorme e verifica della presenza o assenza di escoriazioni o di ogni traccia e di segni di trauma contusivo (anche in forma di petecchie) su tutta la circonferenza del collo; G. torace:aspetto e stabilità; mammelle: forma, areole, pigmentazioni; H. addome: distensione, pigmentazioni, cicatrici, malformazioni e lesioni da corpo contundente; I. ano e genitali esterni; J. gli arti: aspetto e mobilità abnorme, malformazioni; tracce di agopunture e cicatrici; superfici palmari e plantari; unghie delle dita di mani e piedi; K. tracce di materiale sotto le unghie. 3. Tutte le ferite, comprese le escoriazioni, ecchimosi, ferite lacere e ogni altro segno devono essere descritti con la loro forma, le loro dimensioni esatte, l’orientamento, i margini e la loro posizione in riferimento a punti di repere anatomici. Dovranno essere scattate fotografie. Le morsicature saranno oggetto di tampone e, se necessario, di un calco. 4. Devono, analogamente, essere descritti i segni di reazione vitale sui margini delle lesioni, la presenza di materiale estraneo all’interno e sul contorno di ferite, così come le reazioni secondarie quali alterazioni cromatiche, cicatrizzazione o infezione. 5. L’accertamento delle ecchimosi cutanee o sottocutanee può richiedere una incisione della cute. 6. Se il caso lo richiede, si devono effettuare prelievi in corrispondenza delle ferite per esami complementari, per esempio istologici o istochimici. 7. Devono essere descritte tutte le tracce recenti o antiche di intervento medico, chirurgico o rianimatorio. I dispositivi sanitari non devono essere rimossi dal cadavere prima dell’intervento del medico legale. 8. In questa fase è possibile decidere la strategia da seguire nell’indagine e la necessità o no di ricorrere a esami radiologici e alle altre tecniche di imaging mediche. II) Esame interno A. Generalità 1. Deve essere segnalato ogni artefatto causato dalla sezione o dall’esecuzione di prelievi. 2. Le tre cavità del cadavere – cranio, torace, addome – devono essere aperte procedendo per piani. Se del caso, si dovrebbero esaminare il canale vertebrale e le cavità articolari. 3. L’esame e la descrizione delle cavità devono comprendere: la ricerca della presenza di gas (pneumotorace), la misurazione del volume dei liquidi o del sangue; l’aspetto della superficie interna delle pareti; l’assenza di anomalie in corrispondenza delle pareti e delle strutture anatomiche; l’aspetto esterno degli organi e la loro sede; le aderenze e le ostruzioni cavitarie, le lesioni e le emorragie. 4. L’esame e la dissezione delle parti molli e dei muscoli del collo fanno parte integrante di ogni autopsia giudiziaria (vedi il paragrafo dedicato alle tecniche speciali). Tutti gli organi devono essere esaminati e sezionati secondo le regole della pratica anatomo5. patologica. Ciò deve comprendere l’apertura di tutti i vasi principali, per esempio le arterie ed i seni intracranici, le carotidi, le arterie coronarie, le arterie e le vene polmonari, l’aorta ed i vasi addominali, le arterie femorali e le vene degli arti inferiori. Altri condotti devono essere sezionati, per esempio le vie aeree superiori e periferiche, le vie biliari, gli ureteri. Tutti gli organi cavi devono essere aperti, ed il loro contenuto venir descritto tenendo conto del colore, della fluidità e del volume (se necessario i prelievi devono essere conservati). Tutti gli organi devono essere sezionati, e deve essere descritto l’aspetto delle superfici di sezione. Se si osservano lesioni, la tecnica di sezione potrà deviare da quella tradizionale: la tecnica utilizzata dovrà allora essere descritta e documentata in modo opportuno. 6. Tutte le lesioni e le ferite interne devono essere descritte minuziosamente con riguardo alle dimensioni ed alla sede. Deve essere descritto il tramite delle ferite per ricostruire la loro direzione in rapporto all’anatomia dell’organo. 7. Deve essere registrato il peso degli organi principali. B. Esame specifico 1. Testa A. Prima dell’apertura della scatola cranica, occorre scollare il periostio per mettere in evidenza o escludere ogni frattura. B. L’esame della testa deve comprendere l’ispezione e la descrizione del cuoio capelluto, delle superfici esterna e profonda della scatola cranica e dei muscoli temporali. C. Devono essere descritti lo spessore e l’aspetto delle ossa e delle sutura del cranio, l’aspetto delle meningi, del liquido cefalo-rachidiano, le pareti ed il contenuto delle arterie cerebrali e dei seni venosi. La 4 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto descrizione delle ossa deve altresì comprendere la verifica della loro integrità, anche in corrispondenza della cerniera cervico-occipitale e delle prime due vertebre cervicali. D. In caso di ferite alla testa, sospettate o evidenti (specialmente se sono necessari esami dettagliati o in caso di suicidio o di putrefazione) converrà procedere a fissazione dell’intero encefalo prima della sezione. E. L’orecchio medio deve sempre essere aperto; anche i seni paranasali devono essere aperti, quando indicato. F. Le parti molli e lo scheletro della faccia sono sezionati sono in caso di necessità, seguendo una tecnica tale da preservare per quanto possibile l’aspetto estetico. 2. Torace e collo L’apertura del torace deve essere effettuata seguendo una tecnica che permetta di apprezzare un pneumotorace e che permetta l’esame dell’intera parete toracica, anche in sede postero-laterale. La dissezione in situ del collo deve consentire di apprezzare ogni dettaglio anatomico. 3. Addome L’apertura dell’addome deve consentire l’esame dettagliato di tutti i piani anatomici, compresi quelli delle regioni postero-laterali. In alcuni casi è necessaria la sezione in situ, soprattutto per l’allontanamento di versamenti o per ricostruire tramiti di ferite. La sezione degli organi dovrebbe garantire, se possibile, la loro continuità anatomica. L’intestino deve essere aperto completamente ed il suo contenuto descritto. 4. Scheletro A. L’esame della gabbia toracica, della colonna vertebrale e del bacino deve far parte integrante dell’autopsia giudiziaria. B. Nelle morti di origine traumatica, se il caso lo richiede, è necessaria la sezione minuziosa degli arti, se possibile completata da esame radiografico. 5. Tecniche particolari A. Quando vi sia il minimo dubbio di un trauma cervicale, si devono estrarre l’encefalo e gli organi toracici prima della dissezione accurata del collo per consentire un’indagine su campo non contaminato da sangue. B. In caso di sospetta embolia gassosa, prima dell’autopsia deve essere eseguita una radiografia del torace. In questi casi, la prima fase dell’autopsia deve essere costituita dall’apertura parziale e cauta del torace e dalla dislocazione dei tre quarti caudali dello sterno, seguita dall’apertura del cuore sott’acqua, in modo da permettere la misurazione ed il prelievo dell’aria o del gas che ne può fuoriuscire. C. Al fine di evidenziare alcuni tipi di ferita, la tecnica tradizionale di autopsia può essere modificata, purchè questa tecnica venga descritta nel verbale di autopsia. D. Nei casi di morte di origine traumatica, la dissezione deve comportare l’esposizione delle parti molli e dei muscoli delle regioni posteriori del cadavere. Lo stesso modo di procedere deve riguardare i quattro arti (cosiddetta tecnica dello “scuoiamento”). E. In caso di violenza sessuale evidente o sospetta, bisogna estrarre in blocco i genitali interni, il retto e l’ano, per una successiva sezione. Questa sezione sarà preceduta da prelievi con tamponi nei vari orifizi e cavità. 6. Prelievi A. La procedura di prelievo varia da caso a caso. Conviene tuttavia applicare le seguenti regole essenziali: B. in ogni autopsia, i prelievi di base devono comprendere un campione dei principali organi per esami istologici e un campione di sangue (per esempio per il dosaggio del tasso di alcool, per effettuare analisi tossicologiche o per procedere ad identificazione genetica), di urina e di contenuto gastrico. Tutti i campioni di sangue devono provenire da regioni periferiche e non dal torace o dalle cavità cardiache; C. se la causa di morte non può essere stabilita con certezza, i prelievi devono comprendere ulteriori campioni di tessuto e liquidi biologici per le analisi metaboliche e tossicologiche. Saranno inclusi il sangue, l’umor vitreo, il liquido cefalo-rachidiano, la bile, campioni di capelli e di ogni altro tessuto ritenuto necessario; D. se la morte è da causa violenta, potrà essere opportuno eseguire prelievi in corrispondenza delle lesioni, per esempio per datarle o per ricercare la presenza di materiale estraneo al loro interno; E. se sembrasse opportuno effettuare una ricostruzione corporea, può rendersi necessario il prelievo di ossa; F. se l’obiettivo principale è l’identificazione, può rendersi necessario procedere a prelievo dei mascellari e di altre ossa; G. in caso di strangolamento sospettato o accertato, o di qualsiasi altro tipo di violenza portata sulla regione cervicale, è importante conservare per esami istologici tutte le strutture del collo, compresi i piani muscolari ed i fasci vascolo-nervosi. L’osso ioide e le cartilagini della laringe devono essere dissecati in modo particolarmente accurato; H. i prelievi biologici d’autopsia devono essere collocati in vasi be chiusi, in buone condizioni di conservazione, sigillati e trasportati al laboratorio in condizioni di completa sicurezza; 5 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto I. alcuni campioni solidi e liquidi devono essere prelevati con tecniche specifiche ed analizzati senza ritardo. 7. Restituzione della salma Dopo aver eseguito un’autopsia giudiziaria, i medici legali dovrebbero accertarsi che la salma venga restituita in condizioni compatibili con il rispetto della dignità. Principio VI – Verbale di autopsia 1. Il verbale di autopsia è importante tanto quanto l’autopsia stessa, dato che quest’ultima ha poco valore se le osservazioni ed il parere del medico legale non sono esposti in un documento chiaro, preciso e inalterabile. Il verbale di autopsia dovrebbe essere parte integrante della procedura e dovrebbe essere redatto con ogni cura. 2. Pertanto il verbale d’autopsia dovrebbe essere: A. completo, dettagliato, comprensibile ed obiettivo, B. chiaro e comprensibile non solo per gli altri medici, ma anche per lettori che non abbiano cultura medica; C. redatto secondo un corso logico, sistematico e in modo che si possa far riferimento con facilità alle diverse parti del verbale; D. presentato in forma leggibile e inalterabile, con copie scritte anche quando vi sia archiviazione elettronica; E. redatto sotto forma discorsiva. 3. Il contenuto del verbale d’autopsia dovrebbe comprendere, almeno: A. un prologo giuridico, se necessario, in relazione a norme stabilite dalla legge; B. il numero di riferimento del fascicolo, il codice di archiviazione elettronica ed il codice della Classificazione Internazionale delle Malattie (CIM); C. dati anagrafici completi del defunto (nome, età, sesso, indirizzo e professione), salvo i casi di sconosciuti; D. data, ora e luogo della morte, quando siano noti; E. data, ora e luogo dell’autopsia; F. nome, qualifica e ruolo del/i medico/i legale/i; G. le persone presenti all’autopsia ed il loro ruolo; H. indicazione dell’Autorità che ha disposto l’autopsia; I. i – la o le persone che hanno identificato il cadavere al cospetto del medico legale; J. nome ed indirizzo del medico curante del defunto; K. una sintesi dei dati circostanziali relativi alla morte, riferiti al medico legale dalla polizia, dai magistrati, dai familiari o da altre persone e le informazioni desunte dalla cartella clinica, quando disponibili; L. descrizione del luogo della morte, se il medico legale vi si è recato; dovrebbe esservi un riferimento al Principio I riportato poc’anzi. M. l’esame esterno, con riferimento alle disposizioni del Principio V; N. l’esame interno, ordinato per apparati, con un commento su ogni organo; ci si dovrebbe riferire al Principio V citato; O. dovrebbe comparire un elenco di tutti i prelievi conservati per indagini tossicologiche, per identificazione genetica, per istologia e microbiologia o per altri scopi. Tutti questi campioni dovrebbero essere identificati e controllati dal medico legale in relazione alle norme giuridiche dello Stato interessato, al fine di preservare le prove; P. è opportuno allegare il risultati degli esami complementari (per esempio, radiologia, odonstostomatologia, entomologia ed antropologia), quando disponibili; Q. una delle parti più importanti del verbale di autopsia è l’interpretazione di quanto complessivamente rilevato dal medico legale. Al termine dell’autopsia, questa valutazione è generalmente provvisoria, dato che ulteriori indagini e ulteriori informazioni in relazione alle circostanze della morte possono dar luogo a revisioni e cambiamenti. I medici legali devono interpretare l’insieme delle loro osservazioni in modo da fornire la maggior quantità possibile di informazioni e valutazioni. Inoltre, essi le devono interpretare in modo tale da consentire nel futuro, se il caso lo richiede, di affrontare ulteriori problemi, sul momento non sollevati dall’autorità competente; R. la causa della morte dovrebbe essere indicata (secondo il sistema della Classificazione internazionale delle malattie) sulla base dell’interpretazione finale. Quando vi siano più d’una causa di morte, se i dati non consentono conclusioni univoche, il medico legale dovrebbe descrivere queste cause e, se possibile, classificarle secondo un ordine di probabilità. Se ciò non è possibile, si dovrebbe concludere che la causa della morte “è risultata inaccertabile”; S. infine, il verbale dovrebbe essere riletto e corretto, quindi datato e sottoscritto dal/i medico/i legale/i. 6 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto 4. L’intervallo di tempo tra la data dell’autopsia e quella del verbale provvisorio non dovrebbe superare un giorno o due. Quello tra la data dell’autopsia e quella del verbale definitivo dovrebbe essere quanto più breve possibile. Allegato alla Raccomandazione N. R(99)3 Procedure particolari 1. Impiccamento, strozzamento, strangolamento Sono di estrema importanza gli accertamenti sul luogo di rinvenimento del cadavere: A. presenza di una sedia o di altra piattaforma; sistema di chiusura del laccio; tecnica di allestimento del laccio e del nodo; prelievo con nastro adesivo dalle mani e da oggetti per mettere in evidenza tracce: B. segni di costrizione asfissiante: profondità e altezza del solco, solchi intermedi, direzione, punto di sospensione, vesciche, unghiature, aree iperemiche, sdoppiatura del solco; altre lesioni cervicali specifiche: escoriazioni pergamenacee dovute a sfregamento del laccio, impronte della trama o del disegno del laccio (tessuto), distribuzione delle ecchimosi, petecchie ed escoriazioni sulla cute; C. presenza di colature di sangue dalle narici e dalla bocca, diametro diverso delle due pupille, distribuzione delle macchie ipostatiche; presenza e sede di congestione sanguigna; D. lesioni riferibili a fase convulsiva, lesioni da difesa, lesioni dovute a immobilizzazione per violenza altrui. E. E’ indispensabile eseguire la dissezione delle parti molli, dei muscoli e degli organi del collo in campo esangue. 2. Annegamento – immersione di cadavere Conviene registrare accuratamente i seguenti dati: presenza di schiuma alla bocca; cute anserina; segni di macerazione, di fango e di alghe, come anche le lesioni causate dalla fauna acquatica e dall’ambiente (per esempio, scogli ed imbarcazioni); distacco delle unghie e del mantello cutaneo; sede delle macchie ipostatiche. Dal punto di vista tecnico, conviene procedere a prelievo di contenuto gastrico, descrivere esattamente le condizioni dei polmoni (peso, misure, entità dell’enfisema) ed effettuare i prelievi – campioni di polmone, di fegato e d’altro – necessari per la ricerca di diatomee e di altri materiali estranei. Se necessario, conviene prelevare un campione del liquido (per esempio, fiume, vasca da bagno). 3. Omicidi a sfondo sessuale E’ particolarmente importante l’esame del luogo del delitto, soprattutto per interpretare l’origine delle lesioni osservate. Tutte le ferite devono essere fotografate con scala metrica di riferimento. Se necessario, la superficie cutanea del cadavere deve essere studiato sotto luce ultravioletta quindi sottoposto a prelievi con tamponi. Occorre ricercare meticolosamente ogni materiale biologico estraneo, quali peli pubici e secrezioni presenti sulla superficie del cadavere, originate per esempio da morsicature. Questi materiali devono essere conservati con cura per la ricerca del DNA e protetti da ogni contaminazione. Si raccomanda fortemente di procedere al prelievo in blocco dei genitali prima della dissezione. Parimenti, è necessario procedere ad un attento prelievo ungueale ed alla ricerca di capelli, conservando tutti questi campioni. 4. Morte di bambini in seguito a sevizie e malnutrimento Prima della sezione, devono essere valutate le condizioni generali e di nutrizione, e – tra l’altro – la descrizione delle cicatrici, delle ferite o altre lesioni, associata ad esami radiografici per la ricerca di fratture schemetriche. Conviene, in corso di autopsia, prevedere numerosi prelievi di tutte le lesioni, dei gangli in caso di malnutrizione, degli organi endocrini, dei tessuti appartenenti al sistema immunitario e di campioni di diversi tratti dell’intestino. 5. Omicidio dell’infante – morte perinatale Sono necessarie tecniche autoptiche speciali per esaminare la falce cerebrale ed il tentorio del cervelletto; descrivere la sede del tumore da parto; prelevare “in blocco” tutte le fratture; ricercare tutti i nuclei di ossificazione e misurarne le dimensioni. Occorre dedicare attenzione particolare agli organi toracici: grado di aerazione dei polmoni, docimasia polmonare globale e parcellare, i cui limiti probatori devono essere noti. Si devono descrivere tutte le malformazioni. In corrispondenza dell’addome, si deve ricercare la presenza di gas nell’intestino. Il cordone ombelicale e la placenta devono essere sottoposti ad esame macroscopico ed istologico. 6. Morte improvvisa I casi di morte improvvisa si possono suddividere in tre categorie, in relazione ai risultati dell’esame macroscopico del cadavere: 7 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto A. gli apprezzamenti macroscopici mettono in evidenza la causa della morte improvvisa (per esempio, emopericardio, rottura di aorta). I casi appartenenti a questa categoria si possono considerare risolti; B. quanto constatato può spiegare la morte ma consente anche altre interpretazioni. In questi casi è necessario escludere altre cause, quale un avvelenamento; sono inoltre necessari esami istologici per verificare se le lesioni che possono essere causa della morte siano acute o croniche; C. gli apprezzamenti macroscopici sono o negativi o insufficienti: comunque sia, essi non sono in grado di spiegare la causa della morte. I casi di questa categoria generalmente giustificano il riscorso ad esami complementari più complessi. E’ il caso, in particolare, della morte improvvisa del neonato. Qui si faccia riferimento a un protocollo d’indagine più completo e dettagliato. 7. Morte da colpi d’arma da fuoco Si dovrebbe procedere: A. ad una descrizione dettagliata sul luogo e le circostanze del fatto, sull’arma impiegata, le caratteristiche del proiettile, la sede degli impatti nell’ambiente, i bossoli, le posizioni relative delle diverse persone coinvolte; B. ad un esame approfondito degli indumenti, alla descrizione dei danni di interesse ed al loro accurato prelievo; C. ad indagini approfondite e perfettamente documentate su ogni macchia di sangue (spruzzi) sulla superficie del cadavere (compreso sugli indumenti e sulle mani); D. ad una descrizione precisa delle ferite corrispondenti ai fori di ingresso e di uscita dei proiettili, segnalando la loro sede in relazione ai punti di repere anatomici, la loro distanza dalla pianta dei piedi ed il tramite interno; E. alla descrizione di ogni impronta della bocca dell’arma sul rivestimento cutaneo; F. a prelievi di cute non lavata dal contorno delle ferite di ingresso e di uscita dei proiettili; G. ad esame radiografico prima e/o durante l’autopsia (se necessario); H. alla ricostruzione dei tramiti e delle traiettorie dei proiettili; I. ad un conclusione sull’orientamento del o dei colpi, sulla loro successione, su quali furono subiti in vita e quali no e sulla posizione della vittima durante il fatto. 8. Morte causata da ordigno esplosivo A. così come è volta ad accertare le cause della morte, l’autopsia è essenziale per risalire alla natura dell’esplosione, per identificare il tipo e la provenienza dell’ordigno esplosivo, soprattutto in caso di sabotaggio d’aeromobile o di qualunque altro atto di terrorismo; B. il cadavere deve essere completamente radiografato per individuare e localizzare oggetti metallici, quali componenti del detonatore che possono condurre all’identificazione dell’ordigno; C. la distribuzione delle ferite può indicare che la persona deceduta era l’autore dell’esplosione; lesioni gravi nei quadranti bassi dell’addome possono per esempio indicare che l’autore portava l’ordigno sulle ginocchia al momento dell’esplosione avvenuta prematuramente; D. in occasione dell’autopsia, tutti i corpi estranei presenti nei tessuti, identificati radiograficamente, devono essere conservati con cura per un esame medico-legale; E. campioni di tessuto, di indumenti, ecc., devono essere conservati per analisi chimiche onde identificare il tipo di esplosivo. 9. Morte da arma bianca e/o da corpo contundente Si dovrebbe procedere: A. all’esame delle armi o degli oggetti che potrebbero essere implicati (bisognerebbe in particolare rilevarne le dimensioni); B. all’esame accurato degli indumenti (per ricercare scuciture e macchie); C. alla dissezione accurata ed alla descrizione di tutte le ferite (procedendo per piani anatomici), della loro dimensione, del loro tramite intracorporeo, con ricerca di tutte le tracce correlate all’arma impiegata e verificando la vitalità delle lesioni. 10. Morte da incendio Si dovrebbe procedere: A. all’esame delle condizioni degli indumenti o dei loro resti, grado e caratteristiche delle lesioni da calore del mantello cutaneo e delle mucose; B. alla ricerca delle lesioni da calore e caratteristiche; C. all’apprezzamento o esclusione della presenza di sostanze infiammabili; D. alla ricerca di reazioni vitali: monossido di carbonio, HCN, inalazione di nerofumo, lesioni cutanee. 11. Avvelenamenti (generalità) 8 Linee guida europee sull’Autopsia Giudiziaria Traduzione dal francese di Lorenzo Varetto 1. Quando i rilievi anatomici non documentano la causa della morte e/o esiste il sospetto di avvelenamento, converrebbe effettuare prelievi sistematici di sangue periferico, d’orina, del contenuto gastrico, di bile, di fegato e di rene. 2. In caso di sospetto avvelenamento, i prelievi dovrebbero essere raggruppati come segue: i farmaci ipnotici, sedativi e, più in generale, psicotropi, i farmaci attivi sul sistema cardio-vascolare ed analgesici, così come i pesticidi, nei prelievi prima citati (11.1); gli stupefacenti nei prelievi prima citati (11.1), non dimenticando quelli di liquido cefalo-rachidiano, di encefalo, delle sedi di agopuntura e dei capelli o, in loro mancanza, di peli; sostanze volatili liposolubili quali gli agenti infiammabili ed i solventi nei prelievi prima citati (11.1), con l’aggiunta di un prelievo di sangue dal ventricolo sinistro, un prelievo di encefalo, di grasso sottocutaneo, tessuto polmonare ed un frammento di indumenti; intossicazione alimentare, con i prelievi prima citati (11.1) ed in più il contenuto intestinale prelevato se possibile in tre sedi differenti; in caso di sospetta intossicazione cronica (metalli pesanti, stupefacenti, pesticidi, ecc.), nei prelievi prima citati (11.1) ed in più una ciocca di capelli, un frammento di osso, un prelievo di tessuto adiposo ed il contenuto intestinale. 12. Cadaveri putrefatti La presenza di putrefazione non contrasta con la necessità di un’autopsia completa. Le indagini radiografiche permetteranno di escludere o di evidenziare fratture scheletriche, corpi estranei quali proiettili d’arma da fuoco o protesi. Le indagini tossicologiche (in particolare la determinazione dell’alcoolemia) dovrebbero essere eseguite ma interpretate con la massima cautela. 9