Atto di citazione Alfa- IV Sessione 4 giugno 2014

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Atto di citazione Alfa- IV Sessione 4 giugno 2014
TRIBUNALE DI MILANO
ATTO DI CITAZIONE
***
Nell’interesse di Alfa S.p.A., con sede in Milano - Loc. ____, codice
fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano
_______, in persona del legale rappresentante e procuratore
generale Dott. GL, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce
al presente atto, dagli Avvocati MT, GPC e AM del Foro di Milano,
presso lo studio dei quali in Milano, Corso _____, è eletto
domicilio, indicandosi ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c. il
numero di fax _______ e gli indirizzi di posta elettronica
___________
- attrice contro
Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede legale in Milano, via ________, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano _________
- convenuta nonché contro
Notaio Rossi, C.F. ________, domiciliato in Milano, Via ______
- altro convenuto ***
FATTI
A)
LE
PARTI E IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI RAMO
D’AZIENDA TRA ESSE STIPULATO IN DATA 30 GIUGNO 2007
1
1.
La società attrice, Alfa S.p.A. appartiene al notissimo e
omonimo gruppo multinazionale, operante in diversi settori tra i
quali il chimico e il medicale.
2.
Per oltre 40 anni Alfa S.p.A. ha posseduto un sito industriale
in Piemonte, nel quale veniva svolta attività di produzione di film in
poliestere e di lucidi per presentazioni su supporto in poliestere. Lo
stabilimento è stato per decenni una delle più importanti realtà
industriali piemontesi, arrivando in passato ad impiegare oltre 1000
dipendenti, purtroppo progressivamente ridottisi a circa 200.
3.
A seguito di una grave ed irreversibile crisi di mercato
occorsa in anni recenti, Alfa S.p.A. ha dovuto avviare un
programma di riorganizzazione delle attività attraverso la cessione a
terzi del ramo d’azienda afferente a detto sito industriale, nonché
con il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(“CIGS”) dei dipendenti dello stabilimento sopra citato, con
decorrenza dal 17 gennaio 2006.
4.
Tuttavia Alfa S.p.A., consapevole dell’importanza assunta
dallo stabilimento piemontese per la comunità locale e delle
implicazioni
anche
sociali
del
proprio
programma
di
riorganizzazione, ha ricercato un compratore che fosse interessato,
in particolare, ad elaborare un serio piano industriale per il rilancio
dell’attività del sito.
5.
Il compratore del ramo d’azienda veniva individuato nella
società convenuta, denominata Beta S.p.A., società costituita ad hoc
2
nel mese di dicembre 2006 per l’acquisto del suddetto ramo
d’azienda (doc. 1 prodotto, visura ordinaria di Beta S.p.A.).
6.
Dopo alcuni mesi di trattative, in data 30 giugno 2007 le parti
stipulavano il contratto definitivo di cessione di ramo d’azienda a
rogito del Notaio Rossi, (nel seguito: il “Contratto”), in forza del
quale Alfa S.p.A. ha ceduto a Beta S.p.A. il “ramo aziendale relativo
all’insediamento industriale sito in ___________ (TO), Strada
Statale 87, km. 20,700” (doc. 2 prodotto).
7.
L’attenzione di Alfa S.p.A. per gli aspetti lavoristici e di tutela
dell’occupazione connessi alla cessione è evidenziata anche nel
Contratto, che conteneva specifiche obbligazioni assunte da Beta
S.p.A. nei confronti di Alfa S.p.A. ma a favore e nell’interesse dei
dipendenti (obbligazioni alle quali Beta S.p.A., si anticipa sin d’ora,
si è resa totalmente inadempiente). Il riferimento è, in particolare,
alla garanzia della stabilità dei posti di lavoro per non meno di
cinque anni dalla data di acquisizione del ramo d’azienda (art. 6 del
Contratto), nonché alla dichiarazione resa da Beta S.p.A. di “voler
sviluppare e valorizzare al meglio il ramo di azienda di cui trattasi
e le risorse in esso incluse, rispettando gli impegni presi, anche in
sede sindacale, aventi ad oggetto la presenza per almeno un
quinquennio nel sito di ________, ed impegnandosi sin d’ora a
condurre le attività future nel rispetto della normativa e delle regole
di etica degli affari” (art. 8.3 del Contratto).
8.
Sempre in data 30 giugno 2007, Alfa S.p.A. e Beta S.p.A.
hanno stipulato una scrittura privata, (nel seguito: l’ “Accordo
3
Integrativo”), in cui si dava atto dell’esistenza di una precedente
causa tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. pendente avanti al Tribunale di
Milano, Sez. III, causa relativa a un contratto preliminare di
cessione dello stesso ramo d’azienda, per il quale Delta aveva
trascritto la propria domanda di esecuzione in forma specifica
presso la Conservatoria dei RR.II. (doc. 3 prodotto).
B)
GLI
AVVENIMENTI
SUCCESSIVI
ALLA
STIPULAZIONE
DEL
CONTRATTO – LA MAGGIORAZIONE DEL PREZZO CONCORDATA
– L’INADEMPIMENTO DI BETA S.P.A.
9.
Ai sensi della clausola 4.1 del Contratto, il corrispettivo per la
cessione veniva provvisoriamente determinato in Euro 348.000,
sulla base di una situazione patrimoniale del ramo d’azienda alla
data del 31 maggio 2007. Un assegno per il suddetto importo di
Euro 348.000 veniva depositato fiduciariamente presso il Notaio
Rossi e sarebbe stato consegnato a Alfa S.p.A. “alla consegna da
parte
di
Alfa
S.p.A.
della
garanzia”
prevista
dall’Accordo
Integrativo.
10.
La clausola 4.2 del Contratto prevedeva che entro il 15
settembre 2007 le parti avrebbero accertato “l’entità dell’eventuale
conguaglio che potrà rendersi necessario in funzione delle
variazioni intervenute nel valore delle attività e passività sino alla
data di decorrenza del trasferimento” (1° luglio 2007), indicando, a
titolo previsionale e provvisorio, l’importo di Euro 1.200.000 come
presumibile misura di detto conguaglio.
4
11.
La clausola 4.3 del Contratto prevedeva altresì che
l’eventuale credito in favore di Alfa S.p.A. a titolo di conguaglio
sarebbe stato pagato entro il 30 giugno 2009; tale pattuizione era
però meglio specificata nell’Accordo Integrativo, ultimo paragrafo,
laddove si prevedeva che “nel caso la domanda avanzata da Delta
S.p.A. ex art. 2932 c.c. venga respinta con sentenza definitiva
passata in giudicato o nel caso Alfa S.p.A. e Delta S.p.A
raggiungano un accordo transattivo inerente il contenzioso in
essere anteriormente alla data del 30 giugno 2009, Beta S.p.A.
dovrà immediatamente provvedere al pagamento del conguaglio
dovuto sopra indicato”. Dunque, con la conclusione dell’accordo
transattivo tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. sarebbe divenuto
immediatamente esigibile (anche) l’importo dovuto da Beta S.p.A. a
titolo di conguaglio.
12.
Al fine di pervenire al più presto alla definitiva esecuzione
della cessione del ramo d’azienda, Alfa S.p.A. si è prodigata per
negoziare un accordo transattivo con Delta S.p.A. e ha concluso un
contratto di transazione della lite in questione, con notevole
sacrificio economico da parte di Alfa S.p.A. stessa, che ha accettato
la soluzione stragiudiziale (e il correlato sostanzioso esborso
economico), nonostante l’elevata probabilità che il giudizio
terminasse con esito favorevole.
13.
La transazione tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. è stata
puntualmente eseguita e, in data 20 novembre 2007, il Tribunale di
Milano, preso atto delle rinunce delle parti alle relative domande,
5
ha dichiarato l’estinzione della causa, ordinando la cancellazione
della trascrizione della domanda di Delta S.p.A. (doc. 4 prodotto).
14.
Contestualmente alla negoziazione dell’accordo transattivo di
cui sopra, Alfa S.p.A. ha eseguito tutti gli accertamenti contabili
necessari per l’accertamento del conguaglio sul corrispettivo della
cessione e in data 5 settembre 2007 ha comunicato a Beta S.p.A.
che, tenuto conto della somma di
Euro 348.000 indicata
dall’assegno depositato presso il Notaio, il prezzo della cessione
(pari alla differenza tra attività e passività del ramo d’azienda)
sarebbe stato pari a Euro 1.207.174 (doc. 6 prodotto).
15.
Successivamente Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. concordavano una
maggiorazione di Euro 200.000 sul prezzo già pattuito per il
trasferimento, e il prezzo veniva dunque definitivamente fissato
complessivamente in Euro 1.755.174.
16.
Ciò risulta dalla lettera di Beta S.p.A. del 28 settembre 2007
(doc. 7 prodotto), con la quale Beta S.p.A. così si impegnava: “tale
importo [la maggiorazione per Euro 200.000] verrà pagato
contestualmente al pagamento residuo di
1.207.000 secondo le
modalità già previste al contratto tra di noi sottoscritto in data 30
giugno u.s.”. In questo modo Beta S.p.A. accettava la situazione
patrimoniale del ramo d’azienda inviata da Alfa S.p.A. in data 5
settembre 2007 e riconosceva espressamente il proprio debito nei
confronti di Alfa S.p.A. per il complessivo importo di Euro 1.755.174.
17.
Pertanto, sempre in data 29 settembre 2007, Alfa S.p.A.
invitava Beta S.p.A. a comparire presso il Notaio Rossi per la
6
sottoscrizione della scrittura integrativa di accertamento del
conguaglio, allegando una bozza di tale scrittura privata. Dopo aver
fissato un primo appuntamento presso il suddetto Notaio per il
giorno 4 ottobre 2007 (doc. 8 prodotto), Beta S.p.A. cancellava
immotivatamente tale riunione e rifiutava di concordare una data
per la sottoscrizione della scrittura integrativa.
18.
Successivamente Alfa S.p.A. – essendosi verificate tutte le
condizioni per il pronto adempimento degli obblighi contrattuali
assunti da Beta S.p.A. – ha più volte sollecitato la sottoscrizione
della scrittura integrativa di accertamento del conguaglio sul prezzo
e il pagamento integrale del corrispettivo per la cessione del ramo
d’azienda, ma senza successo.
19.
A mezzo telegramma in data 16 gennaio 2008 – invitava
ancora una volta Beta S.p.A. a comparire avanti al Notaio Rossi di
Milano per il giorno 19 gennaio 2008 (doc. 10 prodotto). Anche tale
convocazione, tuttavia, non sortiva effetti, e ad oggi la convenuta
Beta S.p.A. non ha adempiuto neppure in minima parte alla propria
obbligazione di pagamento.
20.
Allo stato, Alfa S.p.A. non è riuscita ad ottenere neppure lo
svincolo dell’assegno per Euro 348.000, depositato in via fiduciaria
presso il Notaio Rossi, qui convenuto, all’epoca della stipulazione
del Contratto (si veda l’art. 4.1 del Contratto stesso). Nonostante
svariate richieste dei legali dell’attrice, infatti, il suddetto Notaio,
senza fornire alcuna spiegazione in proposito, non ha provveduto
al rilascio dell’assegno (doc. 10 bis prodotto).
7
C)
IL
RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO PROMOSSO DA
ALFA S.P.A. E ACCOLTO DAL TRIBUNALE DI MILANO
21.
Alfa S.p.A. si è pertanto determinata ad agire in giudizio per
ottenere il pagamento di quanto ad essa dovuto e, per il fondato
timore di perdere la garanzia del proprio credito, ha agito in via
cautelare e conservativa, proponendo in data 7 marzo 2008 ricorso
per sequestro conservativo contro Beta S.p.A. fino alla concorrenza
di Euro 2.200.000 per capitale, interessi e spese.
22.
La causa veniva assegnata alla sezione III di codesto
Tribunale e, con provvedimento depositato in data 9 maggio 2008,
il Giudice Delegato Dott. ______ accoglieva il ricorso, autorizzando
la ricorrente ad eseguire il sequestro conservativo contro Beta
S.p.A. dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti, appartenenti
a quest’ultima, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 1.407.174.
Con il presente atto si provvede quindi, nell’assegnato termine di
60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di cui sopra,
all’instaurazione del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c.
***
DIRITTO
1.
DEL CREDITO PER IL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
1.1
Considerazioni generali
8
Riteniamo che non sia necessario spendere ulteriori parole per
dimostrare la fondatezza del diritto azionato da Alfa S.p.A. già in
sede cautelare e con il presente giudizio di merito, avendo fornito
ampia e circostanziata prova nelle premesse in fatto del credito
vantato da Alfa S.p.A. quale corrispettivo per la cessione del ramo
d’azienda per l’importo di Euro 1.755.174 (salvo quanto detto infra
in relazione alla somma di Euro 348.000 recata dall’assegno
bancario a suo tempo consegnato al Notaio Rossi).
In proposito si aggiunga che all’udienza del 4 aprile u.s., convocata
per la discussione dell’istanza cautelare, il Dott. Gamma, nella
qualità di legale rappresentante di Beta S.p.A.., ha espressamente
riconosciuto il debito per detto importo “come indicato nella
pagina 5 del ricorso per sequestro conservativo”, con dichiarazione
personalmente sottoscritta avanti al Giudice Delegato.
La presente azione, pertanto, non potrà che concludersi con la
condanna della convenuta al pagamento dell’importo in questione.
Trattandosi di somma la cui debenza non è contestata, Alfa S.p.A.
sin d’ora anticipa che in occasione della prima udienza proporrà
istanza per l’emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis
c.p.c.
1.2
La parte del credito di cui all’assegno consegnato in via
fiduciaria al Notaio Rossi
Alcune precisazioni sono invece necessarie in relazione alla parte
del credito recata dall’assegno bancario, dell’importo di Euro
9
348.000, consegnato fiduciariamente da Alfa S.p.A. al Notaio Rossi
in occasione della stipulazione del Contratto.
Come si è detto in narrativa, alla luce di quanto previsto
dall’Accordo Integrativo, con la stipulazione della transazione tra
Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. è venuto automaticamente meno
l’impegno di Alfa S.p.A. di consegnare a Beta S.p.A. la garanzia
concordata e, di conseguenza, è venuto meno anche il presupposto
del deposito fiduciario dell’assegno de quo presso il Notaio.
Pertanto l’assegno doveva essere consegnato a Alfa S.p.A., su
semplice richiesta di questa che, in via esclusiva e non
congiuntamente a Beta S.p.A., lo aveva consegnato al Notaio.
Il Notaio Rossi, ad oggi, senza alcuna plausibile motivazione, si
ostina a non volere consegnare l’assegno a Alfa S.p.A., non avendo
mai fornito alcun chiarimento scritto ed essendosi limitato
genericamente ad affermare che, in assenza del consenso di Beta
S.p.A., non sarebbe possibile provvedere allo svincolo dell’assegno.
Tale comportamento si pone in aperto contrasto con i Principi di
Deontologia Professionale dei Notai (doc. 39), ed in particolare con
l’art. 45 relativo all’affidamento di somme (tra cui, per espressa
previsione, sono ricompresi gli assegni bancari, quale quello in
questione).
Detto articolo prevede che “nel documento col quale verrà conferito
al notaio l’incarico dovranno essere chiaramente indicati: […]
l’esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le
somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel
10
caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l’incarico
consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando
si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in
cui adempiuto l’incarico residui un quid da consegnare ad un
determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le
parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna
di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un
evento, oggettivamente controllabile.”
È di tutta evidenza che Alfa S.p.A., oltre ad avere in via esclusiva
conferito l’incarico al Notaio, è stata esattamente individuata quale
soggetto al quale deve essere consegnato l’assegno. È parimenti
evidente che non è stato previsto che la consegna dell’assegno
dovesse essere fatta alla presenza di tutte le parti perché la
consegna stessa era dovuta “inequivocabilmente al verificarsi di un
evento, oggettivamente controllabile”, tale evento essendo la
consegna della garanzia prevista in caso di mancata stipulazione
della transazione tra Alfa S.p.A. e Delta S.p.A. oppure la avvenuta
transazione della lite tra le medesime parti.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il rifiuto del
Notaio Rossi di consegnare l’assegno de quo sia immotivato e che
questi dovrà essere condannato a consegnare il titolo di credito
all’attrice, oltre che al pagamento degli interessi legali sull’importo
di Euro 348.000, decorrenti dal 13 febbraio 2008 (data in cui per la
prima volta Alfa S.p.A., a mezzo dei propri legali, ha richiesto la
consegna dell’assegno in questione).
11
1.3
Il verosimile (futuro) mancato buon fine dell’assegno –
Relative domande
Il Giudice del cautelare ha correttamente rilevato che l’assegno
bancario ha, in astratto, valenza adempitiva dell’obbligazione
pecuniaria. Va altresì precisato che l’effettiva liberazione del
debitore si ha esclusivamente in caso di buon fine dell’assegno
stesso.
La giurisprudenza si è espressa in proposito nei termini che
seguono:
•
“[l]’accettazione del creditore di una somma di danaro di un
assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli dal
debitore non estingue l’obbligazione, se il titolo di credito non
va a buon fine” (Cass. Civ. 15396/2000, Giust. civ. Mass. 2000,
2534) […]”; e ancora
•
“[l]’invio di assegni (non solo bancari ma anche circolari) da
parte del debitore obbligato al pagamento di somme di danaro
si configura come datio in solutum o, più precisamente, come
proposta di una datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria
dipende dal preventivo assenso del creditore (che può essere
manifestato anche con comportamento concludente), ovvero
dalla sua accettazione, che è configurabile quando trattenga e
riscuota l’assegno inviatogli. In quest’ultima ipotesi la
prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva,
quanto
al
definitivo
effetto
liberatorio,
dell’esito
della
condizione “salvo buon fine” o “salvo incasso”, di norma
12
inerente all’accettazione di un credito, anche cartolare, in
pagamento dell’importo dovuto in numerario” (Cass. Civ.
3427/98, Giust. Civ. Mass. 1998, 715).
È evidente che, nel caso di specie, vi è stato l’assenso del creditore
Alfa S.p.A. al pagamento (parziale) mediante consegna dell’assegno
bancario. È altrettanto evidente, tuttavia, che le probabilità che
l’assegno
in
questione
venga
effettivamente
incassato
sono
praticamente inesistenti, visto lo stato di sostanziale insolvenza in
cui versa Beta S.p.A. (già accertato in sede cautelare).
Alfa S.p.A. formula quindi, nel presente giudizio, una domanda cd.
di “condanna condizionata”, chiedendo che, per l’ipotesi in cui
l’assegno de quo non vada a buon fine, Beta S.p.A. venga
condannata al pagamento anche della somma di Euro 348.000
recata dall’assegno in questione. Sul punto, è opportuno ricordare
che “[n]ell’ordinamento processuale vigente è possibile emettere
sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al
verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, o alla
scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione
specifica, purché il verificarsi dell’evento dedotto in condizione non
richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo
giudizio di cognizione, ma possa semplicemente esser fatto valere in
sede esecutiva mediante opposizione all’esecuzione” (Cass. Civ.
19657/2004, Banca borsa tit. cred. 2005, II, 611).
La domanda in questione è pertanto sicuramente ammissibile. È il
caso inoltre di precisare che l’evento futuro e incerto (il mancato
13
buon fine dell’assegno) potrebbe verificarsi già in corso di causa (se
verrà concessa ordinanza di consegna dell’assegno ex art. 186 ter
c.p.c. – che pure verrà proposta in occasione della prima udienza –
e lo stesso risulterà insoluto).
TUTTO CIÒ PREMESSO,
la Alfa S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CITA
1)
Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede legale in Milano, via ______, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
_______
e
2)
Notaio Rossi, ___________, con studio in Milano, Via
_______
a comparire avanti al Tribunale di Milano, Sezione e Giudice
designandi, all’udienza del 10 dicembre 2008, ore di rito, con invito
a costituirsi almeno 20 giorni prima della predetta udienza
depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la
comparsa di cui all’art. 167 c.p.c., la copia della citazione notificata,
la procura ed i documenti che si offrono in comunicazione e
avverte
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di
cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e, in particolare, dalla proposizione
14
delle domande riconvenzionali e dalla chiamata di terzi in causa e
che, in difetto di costituzione, si procederà in loro dichiarata
contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione, così giudicare:
1)
Condannare la convenuta Beta S.p..A. a versare a Alfa S.p.A..
la somma di Euro 1.407.174, a titolo di conguaglio del
corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda meglio
descritto in narrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 28
settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento.
2)
Condannare il Notaio Rossi a consegnare a Alfa S.p.A.
l’assegno bancario n° ____ emesso sulla Banca Popolare di
Sondrio, condannando altresì lo stesso Notaio al pagamento
degli interessi legali su tale somma a decorrere dal 13
febbraio 2008 e fino al giorno di effettivo incasso
dell’assegno.
3)
Condannare Beta S.p.A., per l’ipotesi in cui l’assegno di cui
alla conclusione 2) risultasse insoluto, a pagare a Alfa S.p.A.
l’ulteriore importo di Euro 348.000, a titolo di parziale
corrispettivo per la cessione del ramo d’azienda meglio
descritto in narrativa, oltre interessi legali a decorrere dal 28
settembre 2007 e fino al giorno di effettivo pagamento.
15
4)
Con vittoria di spese, competenze e onorari, che dovranno
ricomprendere anche le spese e competenze del giudizio
cautelare.
In via istruttoria
Si produce fascicolo del procedimento cautelare.
Si producono i seguenti documenti, indicati in narrativa, con
numerazione progressiva rispetto ai documenti prodotti nel
procedimento cautelare:
doc. 39) Principi di Deontologia Professionale dei Notai;
Si chiede sin d’ora, in caso di contestazione da parte dei convenuti
delle circostanze di fatto allegate in narrativa, l’ammissione alla
prova per testi e per interpello su tutte dette circostanze.
Con riserva di articolazione di ulteriori mezzi istruttori e di ulteriori
produzioni mediante memoria ai sensi dell’art. 183, comma VI,
c.p.c..
***
Ai sensi degli articoli 9 e 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
come modificato, si dichiara che il valore complessivo del presente
procedimento è superiore a Euro 520.000 e che pertanto il
contributo dovuto è pari a Euro 1.100.
***
Milano, 9 luglio 2008
Avv. MT
Avv. GPC
16
Avv. AM
***
Mandato: Nella mia qualità di procuratore generale della Alfa
S.p.A., delego a rappresentare e difendere la stessa, nel presente
procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, gli Avvocati MT, GPC
e AM del Foro di Milano, sia congiuntamente che disgiuntamente,
conferendo agli stessi ogni più ampio potere di legge previsto per il
mandato alle liti. Eleggo domicilio presso lo studio dei suddetti
avvocati in Milano, Corso__________.
La firma è autentica
Avv. GPC
Alfa S.p.A.
***
Relazione di Notifica
A richiesta dell’Avv. MT, nella sua qualità ut supra, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario, addetto all’ufficio Unico Notifiche presso la
Corte d’Appello di Milano, ho notificato l’atto di citazione che
precede a:
1)
Beta S.p.A, con sede in Milano, Via ________, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, ivi recandomi e
consegnandone copia a mani di:
17
2)
Beta S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, presso il domicilio eletto nello studio dell’Avv. LR
in Milano, Via ________, ivi recandomi e consegnandone
copia a mani di
3)
Notaio Rossi, con studio in Milano, Via ________, ivi
recandomi e consegnandone copia a mani di:
18