schema concessione locazione parco avventura 03-2015

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schema concessione locazione parco avventura 03-2015
COMUNE DI BADIA POLESINE
Prot. n.
CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL'AREA DI VERDE PUBBLICO DELL'EX
ZUCCHERIFICIO PER ATTIVITA' RICREATIVE “PARCO AVVENTURA”
L’anno duemilaquindici il giorno ---- del mese di --------, in Badia Polesine, nella sede
comunale di Piazza Vittorio Emanuele II n. 279, si sono personalmente costituiti i Sig.ri:
1. ARCH. IVAN STOCCHI, nato a Adria (RO) il 24/07/1969, residente in via G. Tasso n. 4
Occhiobello (RO), Responsabile del Settore LL.PP. - Manutenzioni e Patrimonio del Comune
di Badia Polesine, il quale interviene in questo atto in nome e nell’interesse del Comune di
Badia Polesine, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 279, C.F. 82000390292 – P.IVA
00240680298, di seguito definito “Comune”;
2. Sig. -------------------- nato a -------------- il ----------------- residente in ----------------- (--) Via ------------- codice fiscale ---------------------- nella sua qualità di Legale rappresentante della
ditta-------------------------- corrente in ----------------- (--) con sede legale in ---------- n. --C.F. ------------------, in seguito indicato come “Concessionario”.
PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 28.01.2015, è stato espresso atto di
indirizzo per la concessione in locazione dell'”Area di verde pubblico dell'ex Zuccherificio per
attività ricreative “Parco Avventura”, individuata al catasto terreni come mappale n. 361
(parte), Foglio 23 della sezione censuaria di Badia Polesine, avente una superficie di circa
mq. 4.000, con soprassuolo arborato e attraversato da un percorso ciclopedonale di uso
pubblico, il tutto ricadente in Z.T.O. di tipo F3/1A “Zona a verde pubblico esistente” del
previgente Piano Regolatore Generale, con manutenzione del verde dell’area da concedere e
dell’area antistante a quella oggetto di locazione, atraversata dalla pista ciclopedonale,
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come meglio individuata nella planimetria allegata, per un periodo di anni 6 a decorrere
dalla data di stipula del presente contratto;
- che con successiva determinazione del Settore LL.PP. n. -------- del ------ ----- si
determinava, in base alle risultanze di gara pubblica, giusto verbale di gara del ----- --------,
di affidare alla ditta-------------- con sede legale a -------------- in Via ----------- n. ----- -- C.F. --------, rappresentata dal Sig. ----------, la concessione in locazione dell'”Area di verde pubblico
dell'ex Zuccherificio per attività ricreative “Parco Avventura”, di proprietà comunale per il
periodo dal -- -- 2015 al -- ---- 2021;
Tutto ciò premesso e considerato, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto
segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il Comune di Badia Polesine, a mezzo del proprio rappresentante qui intervenuto Arch. Ivan
Stocchi, concede alla ditta ----------------- C.F. --------------------, sopra generalizzata, che
accetta, la concessione in locazione dell'”Area di verde pubblico dell'ex Zuccherificio per attività
ricreative “Parco Avventura”, di proprietà comunale distinta al N.C.T. Foglio BP 23, mappale n.
361 (parte), avente una superficie di circa mq. 4.000, come da planimetrie allegate;
2. L'area verde viene concessa e consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al
momento della consegna. Il Concessionario dichiara di averne preso visione, di averla
trovata di proprio gradimento e adatta all’uso convenuto. Lo stato effettivo dell'area
concessa risulta dal verbale di consegna, allegato al presente contratto, predisposto in
contraddittorio tra il Concessionario ed il personale del Settore LL.PP.;
3. Il Concessionario dovrà garantire la realizzazione del “Parco avventura”, secondo le
caratteristiche del progetto presentato in sede di offerta, garantendo l'apertura e la
custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'area verde concessa e dell'area verde
antistante a quella oggetto di locazione comprensiva della pista ciclopedonale, come
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meglio individuata nella planimetria allegata, nonché il controllo, la vigilanza sugli accessi e
l'utilizzo da parte dei fruitori. Egli è direttamente responsabile per ogni eventuale danno
nei confronti del Comune, salvo quelli inerenti alla normale usura e quelli dovuti a causa di
forza maggiore. Sono conseguentemente a carico del Concessionario tutte le spese relative
alle utenze (allacciamenti ai servizi pubblici). Il Concessionario dovrà provvedere, a propria
cura e spese, alla sottoscrizione dei contratti di energia elettrica e quant’altro necessario ad
una corretta gestione, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi.
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
1. La presente concessione in locazione avrà la durata di 6 (sei) anni a decorrere dal -------2015
e sino al ----------2021.
2. Allo scadere del termine di cui al precedente punto 2.1, la concessione si intenderà
automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.
3. Il Concessionario con preavviso di almeno 12 (dodici mesi) dalla data di scadenza della
presente Concessione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presenterà al
Comune richiesta di rinnovare la Concessione. Trattandosi di un bene indisponibile ad uso
pubblico, viene escluso ogni diritto privatistico di rinnovo della Concessione e pertanto
resterà di esclusiva discrezione del Comune accogliere o meno la richiesta di rinnovo e le
relative condizioni.
4. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla concessione in qualsiasi
momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso l’obbligo
del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al
Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di
risarcimento.
5. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento la Concessione, dandone
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comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 6 (sei) mesi della
data fissata per il rilascio della concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico
interesse, opportunamente documentati, che rendano non più possibile o diversamente
realizzabile l’occupazione, senza alcun obbligo di indennizzo e con la sola restituzione del
canone residuo già corrisposto.
ART. 3 - CANONE ANNUO
1.
La concessione prevede un canone annuo da riconoscere al Comune pari ad € 5.000,00
(cinquemila/00), e deve essere versato al Comune anticipatamente l’importo di € 1.250,00
(pari a tre mensilità) entro il giorno 10 del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre,
iniziando dalla data di decorrenza del presente contratto, mediante bonifico bancario a
favore della Cassa di Risparmio del Veneto - Servizio di Tesoreria comunale;
2. Il ritardo nel versamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali per il
periodo di ritardo. Se il ritardo supera le sei mensilità, il locatario sarà considerato moroso e
il locatore potrà rescindere il contratto in danno, incamerando a titolo di penale la
cauzione.
3. A decorrere dal 2° anno dalla data di stipula del contratto, il canone sarà oggetto di
indicizzazione annuale secondo gli indici ISTAT sul 100% degli importi prefissati.
ART. 4 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario dovrà garantire:
l’apertura e la chiusura delle aree negli orari concordati con l’Amministrazione
comunale;
le operazioni di controllo quotidiano previste dalla normativa;
la manutenzione ordinaria lungo il perimetro sia interno che esterno delle aree
verdi e delle recinzioni;
i collaudi dei percorsi acrobatici da eseguirsi ogni 12 mesi secondo le norme
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EN15567, eseguito da parte di un organismo ispettivo e le assicurazioni necessarie
per lo svolgimento delle attività ricreative;
l’adozione di tutte le misure indispensabili alla salvaguardia e alla salute e
sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
la vigilanza durante lo svolgimento dell'attività consentita con personale munito di
adeguata qualifica;
la gestione dell’area verde “Parco avventura” con propri capitali e proprio personale
osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione
previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento,
prestazione ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale dipendente
e/o soci derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in
vigenza del contratto, sollevando il Comune da ogni
responsabilità
al
riguardo. Il personale addetto ai percorsi deve essere formato in modo specifico
per la gestione dei parchi avventura;
l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande al pubblico previo
conseguimento di regolare licenza;
controllo ai sensi della normativa vigente dei DPI in dotazione;
il rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi
riservati al pubblico;
il piano di sicurezza per l'attività di “Parco Avventura” ;
le spese delle utenze elettriche e idriche;
l’obbligo di consentire il libero accesso del personale del Comune incaricato del
controllo;
tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione in locazione.
2.
E’ fatto esplicito divieto al Concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o
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migliorie di quanto concesso in locazione, senza il preventivo consenso scritto da parte del
Comune. In ogni caso, alla fine della concessione, la parte concedente avrà il diritto di
pretendere la messa in pristino, a spese del gestore oppure di ritenere le nuove opere senza
alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell’affitto,
qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il suddetto consenso
scritto. Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione, la parte concedente potrà
effettuare sopralluoghi presso l’azienda affittata, a mezzo dei suoi legali rappresentanti o di
tecnici incaricati.
3.
Al termine della concessione la ditta dovrà riconsegnare l'area verde così come
consegnata, salvo il normale deterioramento d’uso. Qualora in sede di riconsegna,
previa relazione dello stato di consistenza a scadenza contrattuale, si riscontrasse un
danneggiamento all'area verde, il prezzo del danno sarà determinato di comune accordo, a
tal fine la ditta si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.
4.
Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria dell’area verde
dell'ex Zuccherificio.
ART. 5 - CAUZIONE
1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Comune dichiara di avere ricevuto cauzione
definitiva di € ------------- pari a tre mensilità, per il rispetto delle norme contrattuali e per il
corretto utilizzo dell'area verde;
2. Il Comune potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione a ristoro dei danni derivanti dal
mancato adempimento degli obblighi contrattuali nonché dai danni causati all'area verde
dal Concessionario o da terzi per negligenza del medesimo. Tale
cauzione
sarà
infruttifera e sarà restituita alla scadenza del contratto salvo le detrazioni resesi necessarie;
3. La cauzione dovrà essere reintegrata ogniqualvolta il Comune la incameri, in toto o in parte,
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in applicazione di penali o ad effetto di interventi sostitutivi per inerzia del Concessionario.
Il mancato reintegro della cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, costituisce
causa di risoluzione del contratto.
ART. 6 - POLIZZE ASSICURATIVE
1. A copertura delle suddette responsabilità, il Concessionario consegna al Comune concedente
polizza fidejussoria con la compagnia Assicurativa_______Filiale di__________n.____ con
massimale unico di € 500.000,00, da mantenere in vigore per tutta la durata della
concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di
eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell’area
concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture e ripristino dell’area alla
scadenza della concessione nel caso in cui non provveda il Concessionario nei termini
previsti dalla concessione stessa. Detta polizza dovrà prevedere il rischio lavorativo, dovrà
essere consegnata in copia al Comune all’atto della stipula del presente contratto, pena la
revoca della concessione in locazione e dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato,
qualora durante il periodo di validità della stessa, l’Amministrazione Comunale abbia
dovuto valersene, in tutto o in parte.
2. Il Concessionario deposita inoltre polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)
con la compagnia Assicurativa_______Filiale di__________n.____ con un massimale di
€
1.000.000,00 sinistro/anno;
3.
Il concessionario si impegna a mantenere attive, per l’intera durata della presente
Concessione, le suddette polizze, che devono essere trasmesse al Comune in caso di rinnovo;
4. L’istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizza di cui sopra di
rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione concedente.
ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E PENALI
1. Il
contratto
sarà
risolto
in
danno, con
provvedimento
motivato
da parte
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dell’Amministrazione Comunale, al verificarsi delle seguenti circostanze:
Sub-locazione a terzi del bene locato;
accertamento di installazione di manufatti soprassuolo non autorizzati, di
realizzazione di opere e impianti nel suolo, sottosuolo e soprasuolo, di
installazione di una recinzione stabile diversa da quella consentita;
accertamento di depositi e/o accumuli di materiali di qualsivoglia natura e specie;
mancata manutenzione dell'area verde concessa e dell'area di verde adiacente;
mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del
canone di concessione;
mancato rispetto degli orari/periodi di apertura minimi indicati nel progetto
presentato in sede di gara;
provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, a carico del
concessionario per motivi di sicurezza urbana;
mancato reintegro della cauzione e della polizza fidejussoria RCT;
la mancanza delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività, nonché per
violazioni riscontrate, anche da altri organismi competenti, nel controllo di
obbligazioni di leggi.
2. La revoca per le cause sopra elencate avverrà attraverso preavviso di almeno 3 (tre) mesi da
comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell’Amministrazione
Comunale dell’area e pertanto il Concessionario dovrà rimuovere a proprie spese tutti i
manufatti e le attrezzature specifiche per il “Parco avventura” e ripristinare lo stato dell’area.
Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario.
4. In ragione della gravità del fatto e a giudizio del dirigente competente, sarà applicata una
penale da 100 a 1.000 Euro per ogni inadempienza accertata e contestata rispetto agli
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obblighi del contratto. Tali penali saranno prelevate dal deposito cauzionale.
ART. 8 - NORME FINALI
1. Per tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune e il Concessionario, il foro
competente è esclusivamente quello del Tribunale di Rovigo.
2. L’aggiudicatario elegge il proprio domicilio, agli effetti del presente contrtto, in Badia
Polesine presso la sede municipale.
3. Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Badia Polesine esclusivamente per le finalità connesse alla stipula del
presente contratto. Titolare del trattamento in questione è il Comune di Badia Polesine con
sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 279.
4. Le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della
parte concessionaria.
5. Gli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.
Allegati:
Allegato A: n. 3 planimetri dell’area in concessione
Allegato B: progetto “Parco avventura”
Allegato C: verbale di consegna
Le parti danno lettura del presente atto e trovandolo conforme alla loro volontà lo
approvano e lo sottoscrivono come segue.
Badia Polesine, ----------------------
IL CONCESSIONARIO
IL COMUNE
Il Legale rappresent.
Il Responsabile Settore Patrimonio
Arch. Ivan Stocchi
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