4a Tutela della salute d.p.g.r. 54/R/2015 1 Decreto del Presidente

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4a Tutela della salute d.p.g.r. 54/R/2015 1 Decreto del Presidente
4a Tutel a della salut e
Decr e t o del Presid e n t e della Giunt a Region al e
13 mag gio 2015, n. 54/R
Mod i fi c h e al reg o l a m e n t o e m a n a t o co n
de cr e t o del Pre s i d e n t e dell a Giun t a
regi o n a l e 5 mar z o 20 1 0 , n. 23/R
(Re g o l a m e n t o di att u a z i o n e dell a le g g e
regi o n a l e 9 mar z o 20 0 6 , n. 8 "Nor m e in
mat e r i a di req u i s i t i igi e n i c o - sani t a r i dell e
pisc i n e ad uso nat a t o r i o" )
(Bollettino Ufficiale n. 28, par t e prim a, del
20.05.2 0 1 5 )
Il PRESIDENT E DELLA GIUNTA
EMANA
il segu e n t e regol a m e n t o
d.p.g.r.
54/R/201 5
1
1. Si rend e nece s s a r i o modifica r e il d.p.g.r.
23/R/20 1 0 a seguito delle modifich e alla l.r.
8/200 6 appr ov a t e con la legge region al e 23
dice m b r e 2014, n. 84 (Modifiche alla legge
region al e 9 marzo 2006, n. 8 "Nor m e in
mat e ri a di req ui siti igienico- sanit a ri delle
piscine ad uso nat a t o ri o". Nuove disposizioni
in mat e ri a di piscine ad uso nat a t o ri o).
2. E' altre sì nec e s s a r i o inte rve ni r e su alcun e
disposizioni al fine di meglio precis a r n e
l'am bit o di applicazion e.
3. E' accolto il par e r e della qua r t a
com mis sio n e consiliar e , ad eccezion e del
primo punt o delle racco m a n d a z io ni ivi
form ul a t e , in qua n t o la l.r. 8/200 6, all'ar t. 10
com m a 1 bis, lette r a a), dem a n d a al
regol a m e n t o inter n o della piscina la prevision e
di un siste m a anch e telefonico di attivazion e di
chia m a t e di eme r g e n z a sanit a ri a.
PREAM B OLO
Si appr ov a il pres e n t e regola m e n t o
Visto l'articolo 117, com m a 6 della
Costit uzion e;
visto l'articolo 42, com m a 2, dello Stat u t o
region al e;
vista la legge region al e 9 marzo 2006, n. 8
(Nor m e in mat e ri a di req ui siti igienico- sanit a ri
delle piscine ad uso nat a t o ri o);
visto il decr e t o del Presi d e n t e della Giunt a
region al e 5 marzo 2010, n. 23 "Regola m e n t o
di attu a zion e della legge region al e 9 marzo
2006, n. 8 (Nor m e in mat e ri a di requi siti
igienico- sanit a ri delle piscine ad uso
nat a t o ri o)";
visto il pare r e della Direzion e gen e r a l e della
Presi d e n z a del 23 marzo 2015.
vista la prelimi n a r e delibe r a zio n e della Giunt a
region al e di adozion e dello sche m a di
regol a m e n t o 23 marzo 2015, n. 285;
Art. 1 - Modifica dell'art. 1 del d.p.g.r.
11/R/2 0 0 9
1. Al comm a 2 dell'ar ticolo 1 del decre t o del
Presid e n t e della Giunta region al e 5 marzo 2010, n.
23/R/201 0 (Regola m e n t o di attu azion e della legge
region al e 9 marzo 2006, n. 8 "Norm e in mat e ri a di
req uisiti igienico- sanita ri delle piscine ad uso
nata to rio") le parole " e ter mali " sono sostituit e
dalle segu e n ti: " ter mali e di estetica. "
Art. 2 - Sostit u zio n e dell'art. 7 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. L'articolo 7 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito
dal segu e n t e :
" Art. 7 - Siste m i di ripresa delle acque
1. L’acqua di traci ma zio n e è costituita dalla
portata di acqua dovuta al ricircolo, al reinte g ro e,
nelle piscine scopert e, ai fattori naturali, ad
esclusion e della portata di acqua dipen d e n t e dalle
variazioni di livello dovut e alla pres e n z a dei
bagna n ti.
vista la delibe r a zion e della Giunt a region al e 4
mag gio 2015, n. 581;
2. Tutte le vasch e sono fornite di siste mi di ripresa
superficiale dell’ acqua di traci ma zio n e costituiti da
bordi sfioratori
perim e t r ali
e/o da skim m e r
incassati nelle pareti al livello della superficie
dell’acqua della vasca, com e indicato dalle norm e
UNI 1063 7. I siste m i di ripresa superficiale e i
siste m i di ripresa im m e r si sono com u n q u e realizzati
nel rispet to delle vigen ti nor m e tecnich e
UNI
1063 7 e UNI EN 13451.
Conside r a t o qua nt o segu e :
3. Nelle vasch e di cui all’articolo 4 com m a 1 lettera
a) gli ski m m e r non vengo n o installati nelle pareti di
virata.
visto il pare r e con racco m a n d a zi o ni espr e s s o
dalla qua r t a com mis sio n e consiliar e nella
sedut a del 26 marzo 2015;
4. Il siste m a di ripresa con bordi sfioratori, siano
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
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essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo
orizzo nt ale della vasca, è obbligatorio per le vasch e
delle piscine di cui:
a) all’articolo 3 com m a 1, lettera a), num e r o 1) e
nu m e r o 3) della l.r. 8/2006, di qualsiasi dim e n sio n e.
b) all’articolo 3 com m a 1, lettera a) nu m e r o 2)
della lr 8/200 6, oltre 100 mq;
c) all’articolo 3 com m a 1, lettera b)
8/200 6, oltre 150 mq.
della lr
5. Per le piscine con siste m a di ripresa a bordi
sfioratori può essere utilizzata una vasca di
com p e n s o al fine di ridurre al mini m o il consu m o di
acqua. I bordi sfioratori e le vasch e di comp e n s o
sono
rivestiti
con
mat eriali
imper m e a b ili
e
confor m a ti in modo da conse n tir n e una facile
pulizia.
6. L'impie g o di ski m m e r è conse n ti to sola m e n t e:
a) nelle vasch e delle piscine di cui all’articolo 3
com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) della l.r. 8/200 6 di
superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati;
b) nelle vasch e delle piscine di cui all’articolo 3
com m a 1, lettera b) della l.r. 8/200 6 di superficie
pari o inferiore a 150 metri quadrati;
c) per le piscine esiste n ti di cui all'articolo 19
com mi 1 e 1bis della lr 8/2006, indipen d e n t e m e n t e
dalla misura, dal tipo e classificazion e, il cui
impianto mantie n e i para m e t ri in vasca nei limiti
previsti dall' Allegato A. ”
Art. 3 - Sostit u zio n e dell'art. 8 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. L'articolo 8 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito
dal segu e n t e :
" Art. 8 - Ausili di access o all'acqua
1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il
fondo superi 60 centi m e t ri,
l’ausilio di accesso
all’acqua è costituito da una o più scalett e o gradini
incassati in relazion e alla confor m a zio n e della
vasca. Le scalett e sono mu nit e di mancorr e n ti e
sono rigida m e n t e fissate alla strutt ur a della vasca.
La realizza zion e di scale e gradini sono realizzati
nel rispet to delle norm e tecnic h e UNI EN 1345 12.
2. Per le piscine di cui all’articolo 3 com m a 1,
lettera a), num e r o 1) e nu m e r o 3) della l.r. 8/200 6,
sono previsti idonei ausili di access o ed uscita
dall’acqua di caratt er e strutt u ral e con servizi di
assist e n z a, per coloro che, per qualsiasi causa,
hanno una capacità motoria ridotta o impe dita in
forma per m a n e n t e o te m p o ra n e a . ”
2
resiste n t e all’azione dei com u ni disinfet t a n ti.
2. Tutt e le pavi m e n t a zi o ni percorribili a piedi nudi
garantisco n o una sufficie n t e presa al piede anch e
in pres e n z a
di acqua
con
un
coefficien t e
antisdr u c ciolo rispon d e n t e alla classe “C” della
nor ma DIN 51097.
3. Per le piscine di cui all’articolo 3 com m a 1,
lettera a), nu m e r o 2) e lettera b), esisite n ti ai sensi
dell'articolo 19 com m i 1 e 1 bis della lr. 8/2006, il
respon s a bile della piscina in fase di autoco n tr ollo
valuta ed adotta accorgi m e n ti, ricorre n d o anch e
all’uso di appositi mat eriali, al fine di avere le
pavim e n t a z io ni percorribili a piede nudo con una
sufficien t e presa del piede anche in pres e n z a di
acqua. ”
Art. 5 - Modifica dell'art. 10 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Al comm a 1 dell'ar ticolo 10 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0 dopo la parol a " fondo " sono aggiu n t e le
segu e n ti: " All'acces s o al piano vasca devono esser e
appost e le segnalazioni sulla profon dità della vasca.
"
2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 10 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : " Ai fini della
sicur ez z a dei bagnan ti la larghe z z a di fessur e o il
diam e t ro di foratur e nelle pareti della vasca o dei
suoi com po n e n ti, che non siano adeg ua t a m e n t e
protet t e, devono seguire le indicazioni della
nor ma tiva UNI EN 13451- 2. "
Art. 6 - Sostit u zio n e dell'art. 11 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. L'articolo 11 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito
dal segu e n t e :
" Art. 11 - Spazi peri m e t rali intorno alla vasca
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8,
com m a 4 bis, della l.r. 8/200 6, lungo il perim e t r o di
ciascu n a vasca sono realizzat e banchin e di idonea
largh ez z a non inferiore a 1 metro e 50 centi m e t ri
rivestit e con materiale antisdru c ciole vole, che siano
facilm e n t e lavabili e disinf et t a bili per garantire la
sicur ez z a dei bagnan ti e il corretto svolgi m e n t o
delle attività.
2. In ogni caso la distan za mini m a di ostacoli fissi
dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50
centi m e t ri.
3. L’area di bordo vasca è inoltre realizzata in
piano con le segu e n ti caratt eris tic h e:
a) pend e n z a non superiore al 3 per cento verso
l’estern o;
Art. 4 - Sostit u zio n e dell'art. 9 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
b) superficie com ple s siva non inferiore al 50 per
cento di quella della vasca;
1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito
4. Le acque di pulizia della banchina devono esser e
raccolte
ed allontana t e
per
esser e
smaltite
corretta m e n t e .
dal segu e n t e :
" Art. 9 - Qualità dei mat eriali
1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di
colore chiaro, rifiniti con mat eriale imper m e a bil e e
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
5. Le vasch e delle piscine di cui all’articolo 3
com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) di cui alla l.r.
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8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri
quadrati posso no esser e realizzat e anch e in form e
divers e che prev e d o n o alcuni bordi vasca non
accessibili; deve com u n q u e esser e garantito un
agevole access o alla vasca stessa, anche in
relazion e al primo soccorso. ”
Art. 7 - Sostit u zio n e dell'art. 12 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito
dal segu e n t e :
“ Art. 12 - Delimitazio n e dell'area di insedia m e n t o
della piscina
1. L’area di insedia m e n t o della piscina comp r e n d e
la vasca, gli spazi perim e t r ali di cui all’articolo 11,
e gli spazi destina ti alla sosta e relax bagnan ti. Ai
sensi dell’articolo 12, com m a 6, della lr 8/200 6, per
impe dire il transito incontrollato di adulti e bam bi ni
deve essere delimitata l’area o parte di questa che
comp r e n d a com u n q u e la vasca, da un ele m e n t o di
separazio n e di altez za non inferiore a 1 metro.
2. Nell’area di insedia m e n t o della piscina l’accesso
alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla
banchina perim e t r al e e da cam m i n a m e n t i ed altre
superfici pavim e n t a t e in mat eriale antisdru c ciolo,
deve esser e garantito attrav ers o un presidio
igienico nelle modalità previst e dall’articolo 19.
3. Nel
caso
siano
previst e
vie dedicat e
esclusiva m e n t e all’uscita dei bagnan ti dall’area
destina ta alle attività natatorie e di balneazio n e ,
esse non sono percorribili per l’ingres so dei
bagnan ti. ”
Art. 8 - Sostit u zio n e dell'art. 14 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito
dal segu e n t e :
" Art. 14 - Dispositivi di salva m e n t o
1. In rapport o al nu m e r o massi m o dei bagna n ti, in
adiace n z a
del
bordo
vasca
sono
posti
a
disposizion e, per un loro pronto impie go, salvage n ti
regola m e n t a ri dotati di fune di recu p e ro.
2. Al bordo
disponibili:
di
ogni
piscina
a) 1 salvage n t e se la capien z a
inferiore a 25 bagna n ti;
devon o
esser e
della vasca
è
b) 2 salvage n ti se la capien z a della
superiore a 25 bagnan ti e inferiore a 50;
vasca
è
c) 3 salvag e n ti se la capien z a della
superiore a 50 bagnan ti e inferiore a 100;
vasca
è
d) un ulteriore salvag e n t e qualora la capien za della
vasca superi di 50 bagna n ti la capiue n z a massi m a
di cui alla lettera c). "
Art. 9 - Modifica dell'art. 15 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Il comm a 1 dell' articolo 15
23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e :
del d.p.g.r.
“ 1. L'area
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
3
destinata ai servizi è accessibile ai mez zi di servizio
e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscin e
di cui all'articolo 3 com m a 1 lettera a) nu m e r o 2) e
lettera b) della l.r. 8/2006 sono assogg e t t a t e
all'applicazion e
della
norm a tiva
statale
per
l'abbat ti m e n t o
delle
barriere
archite t t o ni c h e
prevista per le attività ricettive nelle quali sono
inserite ”.
Art. 10 - Modifica dell'art. 16 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. Al comm a 2 dell’articolo 16 del d.p.g. r.
23/R/201 0 le parole “ ogni 50 centi m e t ri quadrati .
” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ ogni 0,5 metri
quadrati ”.
2. Dopo il com m a 6 dell'ar ticolo 16 del d.p.g.r.
23/R/201 0 è inserito il segu e n t e comm a: “ 6 bis. Gli
spogliatoi devono essere dotati di asciugaca p elli in
nu m e r o alme no pari alle docce. ”
Art. 11 - Sostit u zio n e dell'art. 19 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. L'articolo 19 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è sostituito
dal segu e n t e :
“ Art. 19 - Presidi igienici per i bagnan ti
1. Allo scopo di salvaguar d ar e le condizioni
igienich e del percorso nella zona a piedi nudi,
l’accesso
dei bagnan ti a tale zona avvien e
attrav ers o un passag gio obbligato lungo il quale va
disposta una vasca lava piedi, alime n t a t a in modo
contin uo con acqua conte n e n t e una soluzion e
disinfet t a n t e che può esser e im m e s s a in vasca
anche con un siste m a auto m a tico che si attiva al
passag gio del bagna n t e, ed una doccia, in modo da
garantire l’adeg ua t a pulizia del bagna n t e. In
prese n z a di solariu m nell’area destinata alle attività
natatorie e di balnea zion e, i presidi igienici, doccia
e tratta m e n t o lava piedi, devono esser e installati in
posizion e
che ne garantisca
l’utilizzo
prima
dell’ingr es s o in vasca, affinch é sia garantito il
percorso a piedi nudi fino alla vasca.
2. La vasca lava piedi di cui al com m a 1 è
realizzata dime n sio n al m e n t e e strut t ur al m e n t e in
modo tale da conse n tir e l’imm e r sio n e com ple t a dei
piedi, com pr e s e le calzatur e aperte, nella soluzion e
disinfet t a n t e . Essa ha inoltre un batte n t e di alme n o
15 centi m e t ri ed una lungh e z z a mini m a di 1 metro
e 50 centi m e t ri;
in alternativa posson o esser e
installate all'altez za di 15 centi m e t ri dal pavim e n t o
e per una lungh e z z a mini m a di 1 metro e 50
centi m e t ri su amb e d u e i lati delle pareti che
com po n g o n o il passag gio obbligato, una serie di
docce con soluzion e disinfet t a n t e , con siste m a
auto m a tico che eroga una soluzion e disinfe t ta n t e al
passag gio dei bagna n ti.
La vasca lava piedi è accessibile a
qualsiasi causa, hanno una capacità
o impedita in forma per m a n e n t e
anche me dian t e l’utilizzo di apposita
3. Per l’acces so
in carroz zina
coloro che, per
motoria ridotta
o tem p or a n e a ,
sedia a ruote.
di sogg e t ti
con
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d.p.g.r.
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capacità motoria ridotta o impe dita, posson o esser e
utilizzati percorsi alterna tivi dedicati ad uso
esclusivo, che salvag uar d a n o l’igiene.
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1,
lettera a), num e r o 2) della lr 8/200 6, in alternativa
al passag gio obbligatorio tramit e la vasca lavapie di,
posso no ess er e utilizzati all'inter no dell'area della
piscina siste m i di tratta m e n t o dei piedi che
garantisco n o com u n q u e un’ade g u a t a pulizia e
disinfe zio n e , pres e n ti all’inter no dell’area della
piscina e facilm e n t e accessibili. L’obbligo di utilizzo
da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e
tratta m e n t o lava piedi, deve esser e evide n zia to nel
regola m e n t o interno della piscina di cui all’articolo
49. L’ubicazion e del presidio igienico deve esser e
indicato da apposita segnaletica. "
Art. 12 - Sostit u zio n e dell'art. 21 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. L'articolo 21 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è sostituito
dal segu e n t e :
" Art. 21 - Primo soccorso
4
utilizza n d o uno spazio al coperto, anch e ad uso non
esclusivo, agevol m e n t e acces sibile, in cui poter
effett u ar e mano vr e di primo soccorso in condizioni
di igiene e rispett o della privacy, e dove sia
pres e n t e la casse t ta portatile di pronto soccorso,
confor m e al decre to minist e riale 15 luglio 2003, n.
388, di cui all'Allegato E. ”
Art. 13 - Sostit u zio n e dell'art. 25 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. L'articolo 25 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito
dal segu e n t e :
“ Art. 25 - Ricicli dell'acqu a
1. L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare
comple t a m e n t e
nell’impian to
di
tratta m e n t o
rispett a n d o i te m pi massi mi relativi alle specifich e
categ orie di vasch e com e indicato dalle nor m e UNI
10637; per le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1,
lettera a), nu m e r o 2) della l.r. 8/2006 posso no
esser e utilizzat e proced u r e di autocon t rollo che
garantisca n o il mant e ni m e n t o di tutti i requisiti
fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca .
1. Le piscin e di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera
a), nu m e ri 1) e 3) della l.r. 8/200 6 sono dotate di un
presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli
utenti; tale ambie n t e ha le segu e n ti caratt eris tic h e:
2. Deve esser e installato un conta ore di portata
alle pom p e di ricircolo con registra zion e giornaliera
o qualsiasi altra idonea
stru m e n t a z io n e
per
verificare il rispet t o dei para m e t ri sopra indicati. ”
a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati
con lato minor e non inferiore a 2 metri e 50
centi m e t ri;
Art. 14 - Sostit u zio n e dell'art. 26 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
b) una sufficient e aerazion e ed illumina zion e;
c) una agevole acces sibilità dall’area destina ta alle
attività natatorie e di balnea zion e;
d) una via di comu nica zio n e con l’ester no in zona
facilm e n t e accessibile ai mez zi di em er g e n z a
sanitaria.
2. Inoltre il presidio di cui al com m a 1 possied e le
segu e n ti caratt eristic h e:
a) pavim e n t o lavabile e disinfe t ta bile;
b) pareti lavabili e disinfet t a bili fino ad un’altez z a
di 2 metri;
c) lavello con acqua calda e fredda, asciuga m a n i
mono u s o e distribu to r e di sapon e liquido.
3. All’intern o del presidio di primo soccorso sono
prese n ti le segu e n ti attrez z a t u r e:
a) un lettino medico;
b) una barella a cucchiaio o telo rigido;
c) una casset t a portatile di pronto soccorso,
conte n e n t e i dispositivi medici di primo impie go, in
corso di validità e confor mi al decre to minist e riale
15 luglio 2003, n. 388, elencati nell’Allegato E;
d) la disponibilità di un siste m a
chiam a t e di em er g e n z a sanitaria.
per
attivare
4. Per le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1,
lettera a), num e r o 2) e lettera b) della l.r. 8/2006, ai
sensi dell'articolo 10 com m a 1 bis della l.r. 8/2006,
il presidio di primo soccorso può esser e realizzato
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
1. L'articolo 26 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito
dal segu e n t e :
“ Art. 26 - Reint e g ri e rinnovi dell'acq ua
1.N elle vasch e viene im m e s s a con frequ e n z a
quotidiana e con unifor m e contin uità, una quantità
d’acqua di reinte gr o/rin n o vo com e previsto dalla
nor ma UNI 1063 7.
2. Il respon s a bile delle piscine di cui all’articolo 3,
com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) della l.r. 8/2006,
che non adotta la nor ma UNI 1063 7 di cui al
com m a 1, stabilisce i criteri di autocon t rollo sulla
base di analisi chimich e e microbiologic h e che
dimos tra n o nel tem p o di apertur a stagionale e/o
annuale, il mant e ni m e n t o di tutti i para m e t ri
previsti dall’Allegato A del prese n t e regola m e n t o .
Tali criteri dovran no esser e esibiti all’organo di
vigilanza
insie m e
alle
analisi
chimich e
e
microbiologich e
che
ne
comp rov a n o
il
mant e ni m e n t o .
3. Le vasch e vengo no svuotat e comple t a m e n t e per
una adeg ua t a pulizia e sanificazion e delle superfici
e per la manu t e n z io n e strut t ur al e alme no una volta
all’anno, e com u n q u e all’ inizio di ogni apert ura
stagionale. Sulla tubazio n e di mand at a dell’acqua
di reinte gr o di ogni vasca viene installato un
contator e totalizzator e. "
Art. 15 - Modifica dell'art. 28 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Nel com m a
1 dell'articolo
28
del
d.p.g.r.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5
4a Tutel a della salut e
23/R/20 1 0 la parola " riciclo " è sostituit a dalla
segu e n t e : " ricircolo ".
Art. 16 - Sostit u zio n e dell'art. 31 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. L'articolo 31 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito
dal segu e n t e :
" Art. 31 - Filtri
1. Il nu m e r o dei filtri in funzion e è com mi s u r a t o
alle dime n sio ni ed alle caratteristich e dell’impian t o;
essi hanno idone e caratt eristich e operativ e e sono
confor mi alle vigen ti norm e tecnich e.
2. Ogni unità filtrant e viene rigen er a ta quand o la
perdita di carico del filtro ecce d e di 30 kilo Pascal
rispett o alla perdita del carico del filtro pulito. In
ogni caso l’operazio n e di rigen era zio n e viene
eseg uita per ogni unità filtrant e, quand o l’impian to
è in esercizio, alme no una volta ogni quattro giorni.
L’acqua di risciacq uo viene scaricata in confor mi tà
alle vigen ti nor m e sulla tutela delle acque dall'
inquina m e n t o .
3. Per le piscine di cui all’articolo 3 com m a 1,
lettera a), nu m e r o 2)
della l.r. 8/2006, la
rigen e ra zio n e
viene
eseg uita
in
regi m e
di
autoco n t rollo,
riportato
nel
docu m e n t o
di
valutazio n e
del rischio e nel registro degli
interv e n ti di manu t e n z i o n e di cui all'articolo 49. ”
Art. 17 - Sostit u zio n e dell'art. 32 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. L'articolo 32 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito
dal segu e n t e :
“ Art. 32 - Pomp e
1. Il num e r o delle pom p e di circolazion e in servizio
è pari a quello dei filtri. Possono esser e com u n q u e
installate pom p e supple m e n t a ri predispo s t e per
una rapida attivazion e
ed atte a garantire
un’adeg u a t a poten z a non inferiore alla capacità di
servizio delle pom p e principali. Nel caso non siano
previst e
pom p e
supple m e n t a ri
rapida m e n t e
attivabili, deve esser e negato ai bagna n ti l’acces so
alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare
funziona m e n t o dell’impian to. ”
Art. 18 - Modifica dell'art. 35 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Dopo il com m a 4 dell'articolo 35 del d.p.g. r.
23/R/20 1 0 è inserito il segu e n t e com m a:
“ 4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, com m a 1,
lettera a), nu m e r o 2), la pulizia e la disinfe zion e
ambi en t al e è effet t u a t a sulla base di proced u r e
stabilite nell'a m bit o della valutazion e dei rischi, di
cui all'articolo 49 com m a 2, ed in attuazion e del
piano di autoco n tr ollo, tese a garantire comu n q u e
idonee
condizioni igienich e
in relazion e alle
specifich e
modalità
gestionali,
strutt u rali
ed
impian tis tic h e . ”
Art. 19 - Sostit u zio n e dell'art. 36 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
d.p.g.r.
54/R/201 5
5
1. L'articolo 36 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è sostituito
dal segu e n t e :
“ Art. 36 - Requisiti fisici, chimico- fisici
microbiologici dell'acqu a di approvvigio na m e n t o
e
1. L’acqua di approvvigio na m e n t o
possie d e
caratt eristich e
chimich e,
chimico- fisiche
e
microbiologich e confor mi alla legislazion e vigent e
concer n e n t e la qualità delle acqu e destinat e al
consu m o uman o.
2. Qualora l’acqua di approvvigio na m e n t o non
prove n g a da pubblico acqu e d o t t o, il respon s a bile
della piscina, prima dell’attivazion e di un nuovo
impianto, provve d e ad effet t u ar e un’analisi per la
deter m i n a zio n e della potabilità dell’acqua, che
com pr e n d a i para m e t ri dell’analisi di verifica di cui
all’allegato D.
3. Qualora uno o più dei para m e t ri dell’allegat o D
superi i valori di para m e t r o di cui al decret o
legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attua zio n e della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acqu e
destinat e al consu m o uma no), si applica l’articolo
37.
4. Il respo n sa bile della piscina provve d e ad
effett u a r e controlli di confor mi tà sull’acqua di
approvvigio na m e n t o , se non di prove nie n z a diretta
da acqu e d o t t o pubblico, che com pr e n d a n o le analisi
di monitorag gio e di verifica di cui all’ allegato D,
con una cade n z a alme no se m e s t r al e per gli impianti
ad apert ura annuale. Per gli impianti stagionali tali
controlli di confor mi tà vengo no effett u a ti alme n o
una volta nel mes e antec e d e n t e l’apert ura. Il
campio na m e n t o delle analisi può essere effet t u a t o
dopo il tratta m e n t o di potabilizzazion e e prima che
l’acqua di approvvigio na m e n t o entri nell’impian to
natatorio in esercizio.
5. Nell’am bi to delle proce d u r e di autoco n tr ollo e
com u n q u e nel caso in cui si verifichino situazioni
straordinarie che possa no alterare, modificare e
inquinare
l’acqua
di
approvvigiona m e n t o ,
il
respo n sa bile
della piscina che ne venga
a
conosc e n z a è tenut o ad effet t u ar e gli accerta m e n t i
e
le
analisi
di
verifica
dell’acqua
di
approvvigio na m e n t o
com pr e n d e n t i
ulteriori
para m e t ri rispet to a quelli indicati dall’allegato D,
com u nica n d o
gli esiti e le misur e
adottat e
all’Azien da USL e al com u n e comp e t e n t e . Per gli
impianti
stagionali
che
utilizzan o
acqua
di
approvvigio na m e n t o non prove ni e n t e da pubblico
acqu e d o t t o per il solo riem pi m e n t o delle vasch e
prima dell’apert ura stagionale, il tratta m e n t o di
potabilizza zio n e deve esser e effet t u a t o nei trenta
giorni antec e d e n t i l’apertura
stagional e, anche
utilizzan d o i siste mi di filtrazion e e disinfe zion e
propri dell’impian t o.
6. L’Azien da USL può richied er e l’analisi di
ulteriori para m e t ri ad integra zion e dell’analisi di
verifica e/o monitorag gio, motivati in ragion e delle
caratt eristich e idriche e di confor m a zio n e del
territorio,
delle
caratt eris tic h e
tecnic h e
dell’
impianto di potabilizza zio n e e della tipologia e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5
4a Tutela della salut e
d.p.g.r.
54/R/20 1 5
strutt u ra dell’impiant o natatorio. "
6
1. Il com m a 4 dell'articolo 37 del d.p.g. r.
23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " 4. Il
procedi m e n t o per la conces sio n e della deroga ai
para m e t ri dell'acq ua di approvvigiona m e n t o si
conclud e entro il ter mi n e di 30 giorni dalla
richiesta di cui al com m a 1. "
respon s a bile della piscina assicura il corret t o
funziona m e n t o della strutt u ra, anche ai sensi
dell'articolo 49, sulla base del conse g ui m e n t o del
diplo ma di laurea in tecnico della preve n zio n e
nell'am bi e n t e
e
nei
luoghi
di
lavoro.
L'individ ua zio n e del respon s a bile avvien e con un
atto scritto di delega del titolare, controfir m a t o dal
respon s a bile stess o; in assen z a di tale atto il
respon s a bile è individuat o nel titolare della piscina.
"
Art. 21 - Modifica dell'art. 39 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
Art. 25 - Modifica dell'art. 48 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Dopo il com m a 2 dell'ar ticolo 39 del d.p.g.r.
1. Dopo il com m a 2 dell'articolo 48 del d.p.g. r.
23/R/20 1 0 è inserito il segu e n t e comm a: " 2 bis. Per
le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera a),
n.2, della l.r. 8/200 6, ove non sia prevista la
pres e n z a dell'assist e n t e ai bagnan ti, il respo n sa bile
della piscina infor m a adeg ua t a m e n t e gli utenti
circa tale asse n za ed attrez z a l'area della piscina di
adeg ua t e protezioni nel rispet t o del divieto di
access o incontrollato nei confron ti dei minori di
anni
quattordici,
al fine
di salvag uar dar n e
l'incolu mi tà. Le prote zio ni posso no esser e costituit e
anch e da siepi vegeta tiv e o da adeg ua ti siste m i di
allarm e certificati. "
Art. 20 - Modifica dell'art. 37 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
23/R/201 0 è inserito il segu e n t e :
" 2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3 com m a 1
lettera a) nu m e r o 2), la frequ e n z a dei controlli
interni dei para m e t ri di cui all'allegato B è
effett u a t a
sulla
base
di proced u r e
stabilite
nell'a m bi to della valutazion e dei rischi ed in
attuazion e del piano di autocon t rollo, idonei
com u n q u e
a
garantire
condizioni
igienich e
confor mi dell'acq ua in vasca; gli impianti ad
apert ura stagionale devono comu n q u e preve d e r e
almen o un controllo di tutti i para m e t ri previsti
dall'allegato A con analisi di laboratorio, da
effett u a r si nei 30 giorni antec e d e n ti l'apert ura. ."
Art. 22 - Modifica dell'art. 45 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. Il com m a 3 dell'articolo 45 del d.p.g. r.
23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " 3. In fase di
proget t a zio n e deve esser e calcolato il fabbiso g n o
idrico, destina to al reinte g ro e al rinnovo di acqua
delle vasch e, nonch é agli usi igienici, in base al
nu m e r o giornaliero dei bagnan ti dell'impian t o e
deve corrispo n d e r e ad alme n o 70 litri al giorno per
ogni bagna n t e. In fase di gestion e dell'impian t o
deve
essere
comu n q u e
garantito
un
approvvigio na m e n t o sufficie n t e a pe m e t t e r e il
regolare
funziona m e n t o
dell'impian t o
di
circolazion e dell'acqu a. "
Art. 23 - Modifica dell'art. 46 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. Il com m a 2 dell'articolo 46
23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e :
del
d.p.g. r.
" 2. Nelle vasch e di cui al com m a 1, deno mi n a t e
bacini di balneazion e, l'acqua viene mant e n u t a
nelle condizioni di idoneità alla balnea zion e
me dian t e contin ua immission e di nuova acqua con
portata proporzio nat a alle dime n sio ni della vasca
ed al nu m e ro dei bagna n ti am m e s s i. L'acqua in
ingres so viene filtrata prima dell'im m i s sio n e in
vasca e non è conse n tit o il ricircolo dell'acq ua ".
Art. 24 - Modifica dell'art. 47 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. Il com m a 2 dell'articolo 47 del d.p.g. r.
23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " 2. Il
Art. 26 - Modifica dell'art. 49 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Dopo il com m a 4 dell'articolo 49 del d.p.g. r.
23/R/20 1 0 è inserito il segu e n t e com m a: " 4 bis. Il
regola m e n t o interno espost o dal respo n sa bil e delle
piscin e di cui all'articolo 3, com m a 1, lettera a), n. 2
della l.r. 8/2006 reca anche i conte n u ti di cui
all'articolo 10 com m a 1 bis della l.r. 8/200 6 ".
Art. 27 - Modifica dell'art. 50 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 50 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : " 1. Ai fini
dell’avvio dell’esercizio il titolare della piscina
pres e n t a allo sportello unico per le attività
produ t tiv e
(SUAP)
specifica
istanza
di
autorizza zio n e o segnalazio n e certificata di inizio
attività (SCIA), a secon d a della tipologia di piscina
di cui è titolare, confor m e m e n t e a quanto previsto
dagli articoli 13 e 14 della l. r. n.8 /2006. Tale
istanza può esser e inoltrata anche in via tele m a tica
ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23
luglio 2009, n.40 (Legg e di sem plificazio n e e
riordino nor ma tivo 2009).”
2. Al comm a 2 dell'ar ticolo 50 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0 le parol e “ dichiarazion e di inizio attività
” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ segnalazio n e
certificata di inizio attività ”.
3. Il comm a 3 dell'ar ticolo 50 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : “ 3. Il sogge t t o
richied e n t e
dichiara altresì il posses s o della
segu e n t e docu m e n t a z io n e:
a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilità;
b)
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
certificazion e
relativa
alle
caratt eris tic h e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5
4a Tutel a della salut e
d.p.g.r.
54/R/201 5
antisdr u c ciolo dei pavim e n ti;
c) dichiarazioni
tecnici;
di
confor mi t à
7
della l.r. 8/200 6
degli
impian ti
d) docu m e n t a zi o n e ineren t e la valutazion e dei
requisiti acustici passivi (solo per impianti al
chiuso) e docu m e n t a z io n e ineren t e la valutazion e di
impatto acustico ambie n t al e confor m e m e n t e a
quanto previst o dal decre to del presid e n t e della
Repu b blica 19 ottobr e 2011, n. 227 (Regola m e n t o
per
la
sem plificazion e
di
ade m pi m e n t i
am mi nis trativi in mat eria ambie n t al e gravanti sulle
impres e , a nor ma dell'articolo 49, com m a 4- quater,
del decret o- legge
31 mag gio
2010,
n. 78,
conver tito, con modificazio ni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
e) atto di iscrizion e alla Camera di com m e r cio,
indus tria, artigianato ed agricoltura.”
4. Il com m a 5 dell'articolo 50 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0 è sostituito dal segu e n t e: “5. Il SUAP
tras m e t t e i dati relativi alle autorizza zio ni ed alle
SCIA all’Azien da USL comp e t e n t e per territorio,
affinch é
possa esser e
assicurato
il regolare
svolgi m e n t o
dell’attività
di
vigilanza.
Tale
tras mis sion e avvien e con modalità tele m a tic h e
nell’am bito degli standar d definiti per il siste m a
infor m a tivo regionale ai sensi della legge regionale
5 ottobre 2009, n. 54 (Istitu zio n e del siste m a
infor m a tivo e del siste m a statistico regionale.
Misur e per il conte ni m e n t o delle infrastru t t u r e e
dei
servizi
per
lo
svilup po
della
società
dell’infor m a zio n e e della conosc e n z a). ”
1. L’ade m p i m e n t o delle prescrizioni impartit e dalle
azien d e unità sanitarie locali in merito al rispet to
dei requisiti di cui all'articolo 5 com m a 1, lettera a)
della l.r. 8/200 6, esclud e l’applicazion e della
sanzion e pecu niaria prevista dall’articolo 18 com m a
3 della l.r. n. 8 del 2006, ad ecce zio n e dei requisiti
di cui all' articolo 47 com m a 6 e 48. ”
Art. 30 - Modifica dell'art. 52 del d.p.g.r.
23/R/2 0 1 0
1. Il com m a 2 dell'articolo 52 del d.p.g. r.
23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : “ 2. La
dichiarazion e di cui al com m a 1 è prese n t a t a entro
il ter mi n e del 30 sett e m b r e 2015. ”
Art. 31 - Inseri m e n t o dell'allegat o E
1. Dopo l'alleg a t o D è inserito il segu e n t e alleg a to:
“ Allegato E
PRESIDI MEDICO- CHIRU RGICI IN DOTAZIO N E
ALLA CAS S E T T A DI PRONTO SOCCOR S O ”.
Art. 28 - Modifica dell'art. 51 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0
1. Il comm a 1 dell' articolo 51 del d.p.g.r.
23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e com m a:
“ 1. Per le piscine di cui all'articolo 19 com mi 1 e 1
bis della l.r. 8/2006, è prevista una deroga
definitiva ai soli requisiti sotto conte m p l a ti,
ai
sensi dell’articolo 19 com m a 3 e com m a 4 della l.r.
8/2006:
a) articolo 5 com m a 4;
b) articolo 6;
c) articolo 8 com m a 1, limitata m e n t e al rispett o
dei requisiti tecnici delle scalett e e dei gradini ;
d) articolo 9 com m a 1, limitata m e n t e al colore dei
mat eriali;
e) articolo 11 com mi 1, 2, 3;
f) articolo 16 com mi 3 e 5;
g) articolo 21 com m a 1 lettere a) e d);
h) articolo 22 com m a 1. ”
Art. 29 - Inseri m e n t o dell' art. 51 bis del
d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0
1. Dopo l'articolo
inserito il segu e n t e :
51 del d.p.g. r.
23/R/20 1 0
è
“ Art. 51 bis - Attuazio n e dell'art. 5 com m a 1 bis
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5