4a Tutela della salute d.p.g.r. 54/R/2015 1 Decreto del Presidente
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4a Tutela della salute d.p.g.r. 54/R/2015 1 Decreto del Presidente
4a Tutel a della salut e Decr e t o del Presid e n t e della Giunt a Region al e 13 mag gio 2015, n. 54/R Mod i fi c h e al reg o l a m e n t o e m a n a t o co n de cr e t o del Pre s i d e n t e dell a Giun t a regi o n a l e 5 mar z o 20 1 0 , n. 23/R (Re g o l a m e n t o di att u a z i o n e dell a le g g e regi o n a l e 9 mar z o 20 0 6 , n. 8 "Nor m e in mat e r i a di req u i s i t i igi e n i c o - sani t a r i dell e pisc i n e ad uso nat a t o r i o" ) (Bollettino Ufficiale n. 28, par t e prim a, del 20.05.2 0 1 5 ) Il PRESIDENT E DELLA GIUNTA EMANA il segu e n t e regol a m e n t o d.p.g.r. 54/R/201 5 1 1. Si rend e nece s s a r i o modifica r e il d.p.g.r. 23/R/20 1 0 a seguito delle modifich e alla l.r. 8/200 6 appr ov a t e con la legge region al e 23 dice m b r e 2014, n. 84 (Modifiche alla legge region al e 9 marzo 2006, n. 8 "Nor m e in mat e ri a di req ui siti igienico- sanit a ri delle piscine ad uso nat a t o ri o". Nuove disposizioni in mat e ri a di piscine ad uso nat a t o ri o). 2. E' altre sì nec e s s a r i o inte rve ni r e su alcun e disposizioni al fine di meglio precis a r n e l'am bit o di applicazion e. 3. E' accolto il par e r e della qua r t a com mis sio n e consiliar e , ad eccezion e del primo punt o delle racco m a n d a z io ni ivi form ul a t e , in qua n t o la l.r. 8/200 6, all'ar t. 10 com m a 1 bis, lette r a a), dem a n d a al regol a m e n t o inter n o della piscina la prevision e di un siste m a anch e telefonico di attivazion e di chia m a t e di eme r g e n z a sanit a ri a. PREAM B OLO Si appr ov a il pres e n t e regola m e n t o Visto l'articolo 117, com m a 6 della Costit uzion e; visto l'articolo 42, com m a 2, dello Stat u t o region al e; vista la legge region al e 9 marzo 2006, n. 8 (Nor m e in mat e ri a di req ui siti igienico- sanit a ri delle piscine ad uso nat a t o ri o); visto il decr e t o del Presi d e n t e della Giunt a region al e 5 marzo 2010, n. 23 "Regola m e n t o di attu a zion e della legge region al e 9 marzo 2006, n. 8 (Nor m e in mat e ri a di requi siti igienico- sanit a ri delle piscine ad uso nat a t o ri o)"; visto il pare r e della Direzion e gen e r a l e della Presi d e n z a del 23 marzo 2015. vista la prelimi n a r e delibe r a zio n e della Giunt a region al e di adozion e dello sche m a di regol a m e n t o 23 marzo 2015, n. 285; Art. 1 - Modifica dell'art. 1 del d.p.g.r. 11/R/2 0 0 9 1. Al comm a 2 dell'ar ticolo 1 del decre t o del Presid e n t e della Giunta region al e 5 marzo 2010, n. 23/R/201 0 (Regola m e n t o di attu azion e della legge region al e 9 marzo 2006, n. 8 "Norm e in mat e ri a di req uisiti igienico- sanita ri delle piscine ad uso nata to rio") le parole " e ter mali " sono sostituit e dalle segu e n ti: " ter mali e di estetica. " Art. 2 - Sostit u zio n e dell'art. 7 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. L'articolo 7 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : " Art. 7 - Siste m i di ripresa delle acque 1. L’acqua di traci ma zio n e è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reinte g ro e, nelle piscine scopert e, ai fattori naturali, ad esclusion e della portata di acqua dipen d e n t e dalle variazioni di livello dovut e alla pres e n z a dei bagna n ti. vista la delibe r a zion e della Giunt a region al e 4 mag gio 2015, n. 581; 2. Tutte le vasch e sono fornite di siste mi di ripresa superficiale dell’ acqua di traci ma zio n e costituiti da bordi sfioratori perim e t r ali e/o da skim m e r incassati nelle pareti al livello della superficie dell’acqua della vasca, com e indicato dalle norm e UNI 1063 7. I siste m i di ripresa superficiale e i siste m i di ripresa im m e r si sono com u n q u e realizzati nel rispet to delle vigen ti nor m e tecnich e UNI 1063 7 e UNI EN 13451. Conside r a t o qua nt o segu e : 3. Nelle vasch e di cui all’articolo 4 com m a 1 lettera a) gli ski m m e r non vengo n o installati nelle pareti di virata. visto il pare r e con racco m a n d a zi o ni espr e s s o dalla qua r t a com mis sio n e consiliar e nella sedut a del 26 marzo 2015; 4. Il siste m a di ripresa con bordi sfioratori, siano Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5 4a Tutela della salut e d.p.g.r. 54/R/20 1 5 essi incassati nelle pareti verticali che sul bordo orizzo nt ale della vasca, è obbligatorio per le vasch e delle piscine di cui: a) all’articolo 3 com m a 1, lettera a), num e r o 1) e nu m e r o 3) della l.r. 8/2006, di qualsiasi dim e n sio n e. b) all’articolo 3 com m a 1, lettera a) nu m e r o 2) della lr 8/200 6, oltre 100 mq; c) all’articolo 3 com m a 1, lettera b) 8/200 6, oltre 150 mq. della lr 5. Per le piscine con siste m a di ripresa a bordi sfioratori può essere utilizzata una vasca di com p e n s o al fine di ridurre al mini m o il consu m o di acqua. I bordi sfioratori e le vasch e di comp e n s o sono rivestiti con mat eriali imper m e a b ili e confor m a ti in modo da conse n tir n e una facile pulizia. 6. L'impie g o di ski m m e r è conse n ti to sola m e n t e: a) nelle vasch e delle piscine di cui all’articolo 3 com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) della l.r. 8/200 6 di superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati; b) nelle vasch e delle piscine di cui all’articolo 3 com m a 1, lettera b) della l.r. 8/200 6 di superficie pari o inferiore a 150 metri quadrati; c) per le piscine esiste n ti di cui all'articolo 19 com mi 1 e 1bis della lr 8/2006, indipen d e n t e m e n t e dalla misura, dal tipo e classificazion e, il cui impianto mantie n e i para m e t ri in vasca nei limiti previsti dall' Allegato A. ” Art. 3 - Sostit u zio n e dell'art. 8 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. L'articolo 8 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : " Art. 8 - Ausili di access o all'acqua 1. Qualora il dislivello tra il bordo della vasca ed il fondo superi 60 centi m e t ri, l’ausilio di accesso all’acqua è costituito da una o più scalett e o gradini incassati in relazion e alla confor m a zio n e della vasca. Le scalett e sono mu nit e di mancorr e n ti e sono rigida m e n t e fissate alla strutt ur a della vasca. La realizza zion e di scale e gradini sono realizzati nel rispet to delle norm e tecnic h e UNI EN 1345 12. 2. Per le piscine di cui all’articolo 3 com m a 1, lettera a), num e r o 1) e nu m e r o 3) della l.r. 8/200 6, sono previsti idonei ausili di access o ed uscita dall’acqua di caratt er e strutt u ral e con servizi di assist e n z a, per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impe dita in forma per m a n e n t e o te m p o ra n e a . ” 2 resiste n t e all’azione dei com u ni disinfet t a n ti. 2. Tutt e le pavi m e n t a zi o ni percorribili a piedi nudi garantisco n o una sufficie n t e presa al piede anch e in pres e n z a di acqua con un coefficien t e antisdr u c ciolo rispon d e n t e alla classe “C” della nor ma DIN 51097. 3. Per le piscine di cui all’articolo 3 com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) e lettera b), esisite n ti ai sensi dell'articolo 19 com m i 1 e 1 bis della lr. 8/2006, il respon s a bile della piscina in fase di autoco n tr ollo valuta ed adotta accorgi m e n ti, ricorre n d o anch e all’uso di appositi mat eriali, al fine di avere le pavim e n t a z io ni percorribili a piede nudo con una sufficien t e presa del piede anche in pres e n z a di acqua. ” Art. 5 - Modifica dell'art. 10 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Al comm a 1 dell'ar ticolo 10 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 dopo la parol a " fondo " sono aggiu n t e le segu e n ti: " All'acces s o al piano vasca devono esser e appost e le segnalazioni sulla profon dità della vasca. " 2. Il comm a 3 dell'ar ticolo 10 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : " Ai fini della sicur ez z a dei bagnan ti la larghe z z a di fessur e o il diam e t ro di foratur e nelle pareti della vasca o dei suoi com po n e n ti, che non siano adeg ua t a m e n t e protet t e, devono seguire le indicazioni della nor ma tiva UNI EN 13451- 2. " Art. 6 - Sostit u zio n e dell'art. 11 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. L'articolo 11 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " Art. 11 - Spazi peri m e t rali intorno alla vasca 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, com m a 4 bis, della l.r. 8/200 6, lungo il perim e t r o di ciascu n a vasca sono realizzat e banchin e di idonea largh ez z a non inferiore a 1 metro e 50 centi m e t ri rivestit e con materiale antisdru c ciole vole, che siano facilm e n t e lavabili e disinf et t a bili per garantire la sicur ez z a dei bagnan ti e il corretto svolgi m e n t o delle attività. 2. In ogni caso la distan za mini m a di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1 metro e 50 centi m e t ri. 3. L’area di bordo vasca è inoltre realizzata in piano con le segu e n ti caratt eris tic h e: a) pend e n z a non superiore al 3 per cento verso l’estern o; Art. 4 - Sostit u zio n e dell'art. 9 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 b) superficie com ple s siva non inferiore al 50 per cento di quella della vasca; 1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito 4. Le acque di pulizia della banchina devono esser e raccolte ed allontana t e per esser e smaltite corretta m e n t e . dal segu e n t e : " Art. 9 - Qualità dei mat eriali 1. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chiaro, rifiniti con mat eriale imper m e a bil e e Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 5. Le vasch e delle piscine di cui all’articolo 3 com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) di cui alla l.r. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5 4a Tutel a della salut e d.p.g.r. 54/R/201 5 8/2006 con superficie pari o inferiore a 100 metri quadrati posso no esser e realizzat e anch e in form e divers e che prev e d o n o alcuni bordi vasca non accessibili; deve com u n q u e esser e garantito un agevole access o alla vasca stessa, anche in relazion e al primo soccorso. ” Art. 7 - Sostit u zio n e dell'art. 12 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 12 - Delimitazio n e dell'area di insedia m e n t o della piscina 1. L’area di insedia m e n t o della piscina comp r e n d e la vasca, gli spazi perim e t r ali di cui all’articolo 11, e gli spazi destina ti alla sosta e relax bagnan ti. Ai sensi dell’articolo 12, com m a 6, della lr 8/200 6, per impe dire il transito incontrollato di adulti e bam bi ni deve essere delimitata l’area o parte di questa che comp r e n d a com u n q u e la vasca, da un ele m e n t o di separazio n e di altez za non inferiore a 1 metro. 2. Nell’area di insedia m e n t o della piscina l’accesso alla zona percorribile a piedi nudi, costituita dalla banchina perim e t r al e e da cam m i n a m e n t i ed altre superfici pavim e n t a t e in mat eriale antisdru c ciolo, deve esser e garantito attrav ers o un presidio igienico nelle modalità previst e dall’articolo 19. 3. Nel caso siano previst e vie dedicat e esclusiva m e n t e all’uscita dei bagnan ti dall’area destina ta alle attività natatorie e di balneazio n e , esse non sono percorribili per l’ingres so dei bagnan ti. ” Art. 8 - Sostit u zio n e dell'art. 14 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " Art. 14 - Dispositivi di salva m e n t o 1. In rapport o al nu m e r o massi m o dei bagna n ti, in adiace n z a del bordo vasca sono posti a disposizion e, per un loro pronto impie go, salvage n ti regola m e n t a ri dotati di fune di recu p e ro. 2. Al bordo disponibili: di ogni piscina a) 1 salvage n t e se la capien z a inferiore a 25 bagna n ti; devon o esser e della vasca è b) 2 salvage n ti se la capien z a della superiore a 25 bagnan ti e inferiore a 50; vasca è c) 3 salvag e n ti se la capien z a della superiore a 50 bagnan ti e inferiore a 100; vasca è d) un ulteriore salvag e n t e qualora la capien za della vasca superi di 50 bagna n ti la capiue n z a massi m a di cui alla lettera c). " Art. 9 - Modifica dell'art. 15 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Il comm a 1 dell' articolo 15 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : del d.p.g.r. “ 1. L'area Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 3 destinata ai servizi è accessibile ai mez zi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscin e di cui all'articolo 3 com m a 1 lettera a) nu m e r o 2) e lettera b) della l.r. 8/2006 sono assogg e t t a t e all'applicazion e della norm a tiva statale per l'abbat ti m e n t o delle barriere archite t t o ni c h e prevista per le attività ricettive nelle quali sono inserite ”. Art. 10 - Modifica dell'art. 16 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. Al comm a 2 dell’articolo 16 del d.p.g. r. 23/R/201 0 le parole “ ogni 50 centi m e t ri quadrati . ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ ogni 0,5 metri quadrati ”. 2. Dopo il com m a 6 dell'ar ticolo 16 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è inserito il segu e n t e comm a: “ 6 bis. Gli spogliatoi devono essere dotati di asciugaca p elli in nu m e r o alme no pari alle docce. ” Art. 11 - Sostit u zio n e dell'art. 19 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. L'articolo 19 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 19 - Presidi igienici per i bagnan ti 1. Allo scopo di salvaguar d ar e le condizioni igienich e del percorso nella zona a piedi nudi, l’accesso dei bagnan ti a tale zona avvien e attrav ers o un passag gio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alime n t a t a in modo contin uo con acqua conte n e n t e una soluzion e disinfet t a n t e che può esser e im m e s s a in vasca anche con un siste m a auto m a tico che si attiva al passag gio del bagna n t e, ed una doccia, in modo da garantire l’adeg ua t a pulizia del bagna n t e. In prese n z a di solariu m nell’area destinata alle attività natatorie e di balnea zion e, i presidi igienici, doccia e tratta m e n t o lava piedi, devono esser e installati in posizion e che ne garantisca l’utilizzo prima dell’ingr es s o in vasca, affinch é sia garantito il percorso a piedi nudi fino alla vasca. 2. La vasca lava piedi di cui al com m a 1 è realizzata dime n sio n al m e n t e e strut t ur al m e n t e in modo tale da conse n tir e l’imm e r sio n e com ple t a dei piedi, com pr e s e le calzatur e aperte, nella soluzion e disinfet t a n t e . Essa ha inoltre un batte n t e di alme n o 15 centi m e t ri ed una lungh e z z a mini m a di 1 metro e 50 centi m e t ri; in alternativa posson o esser e installate all'altez za di 15 centi m e t ri dal pavim e n t o e per una lungh e z z a mini m a di 1 metro e 50 centi m e t ri su amb e d u e i lati delle pareti che com po n g o n o il passag gio obbligato, una serie di docce con soluzion e disinfet t a n t e , con siste m a auto m a tico che eroga una soluzion e disinfe t ta n t e al passag gio dei bagna n ti. La vasca lava piedi è accessibile a qualsiasi causa, hanno una capacità o impedita in forma per m a n e n t e anche me dian t e l’utilizzo di apposita 3. Per l’acces so in carroz zina coloro che, per motoria ridotta o tem p or a n e a , sedia a ruote. di sogg e t ti con Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5 4a Tutela della salut e d.p.g.r. 54/R/20 1 5 capacità motoria ridotta o impe dita, posson o esser e utilizzati percorsi alterna tivi dedicati ad uso esclusivo, che salvag uar d a n o l’igiene. 4. Per le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera a), num e r o 2) della lr 8/200 6, in alternativa al passag gio obbligatorio tramit e la vasca lavapie di, posso no ess er e utilizzati all'inter no dell'area della piscina siste m i di tratta m e n t o dei piedi che garantisco n o com u n q u e un’ade g u a t a pulizia e disinfe zio n e , pres e n ti all’inter no dell’area della piscina e facilm e n t e accessibili. L’obbligo di utilizzo da parte degli utenti dei presidi igienici, doccia e tratta m e n t o lava piedi, deve esser e evide n zia to nel regola m e n t o interno della piscina di cui all’articolo 49. L’ubicazion e del presidio igienico deve esser e indicato da apposita segnaletica. " Art. 12 - Sostit u zio n e dell'art. 21 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. L'articolo 21 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : " Art. 21 - Primo soccorso 4 utilizza n d o uno spazio al coperto, anch e ad uso non esclusivo, agevol m e n t e acces sibile, in cui poter effett u ar e mano vr e di primo soccorso in condizioni di igiene e rispett o della privacy, e dove sia pres e n t e la casse t ta portatile di pronto soccorso, confor m e al decre to minist e riale 15 luglio 2003, n. 388, di cui all'Allegato E. ” Art. 13 - Sostit u zio n e dell'art. 25 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. L'articolo 25 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 25 - Ricicli dell'acqu a 1. L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare comple t a m e n t e nell’impian to di tratta m e n t o rispett a n d o i te m pi massi mi relativi alle specifich e categ orie di vasch e com e indicato dalle nor m e UNI 10637; per le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) della l.r. 8/2006 posso no esser e utilizzat e proced u r e di autocon t rollo che garantisca n o il mant e ni m e n t o di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca . 1. Le piscin e di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera a), nu m e ri 1) e 3) della l.r. 8/200 6 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambie n t e ha le segu e n ti caratt eris tic h e: 2. Deve esser e installato un conta ore di portata alle pom p e di ricircolo con registra zion e giornaliera o qualsiasi altra idonea stru m e n t a z io n e per verificare il rispet t o dei para m e t ri sopra indicati. ” a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minor e non inferiore a 2 metri e 50 centi m e t ri; Art. 14 - Sostit u zio n e dell'art. 26 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 b) una sufficient e aerazion e ed illumina zion e; c) una agevole acces sibilità dall’area destina ta alle attività natatorie e di balnea zion e; d) una via di comu nica zio n e con l’ester no in zona facilm e n t e accessibile ai mez zi di em er g e n z a sanitaria. 2. Inoltre il presidio di cui al com m a 1 possied e le segu e n ti caratt eristic h e: a) pavim e n t o lavabile e disinfe t ta bile; b) pareti lavabili e disinfet t a bili fino ad un’altez z a di 2 metri; c) lavello con acqua calda e fredda, asciuga m a n i mono u s o e distribu to r e di sapon e liquido. 3. All’intern o del presidio di primo soccorso sono prese n ti le segu e n ti attrez z a t u r e: a) un lettino medico; b) una barella a cucchiaio o telo rigido; c) una casset t a portatile di pronto soccorso, conte n e n t e i dispositivi medici di primo impie go, in corso di validità e confor mi al decre to minist e riale 15 luglio 2003, n. 388, elencati nell’Allegato E; d) la disponibilità di un siste m a chiam a t e di em er g e n z a sanitaria. per attivare 4. Per le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera a), num e r o 2) e lettera b) della l.r. 8/2006, ai sensi dell'articolo 10 com m a 1 bis della l.r. 8/2006, il presidio di primo soccorso può esser e realizzato Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a 1. L'articolo 26 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 26 - Reint e g ri e rinnovi dell'acq ua 1.N elle vasch e viene im m e s s a con frequ e n z a quotidiana e con unifor m e contin uità, una quantità d’acqua di reinte gr o/rin n o vo com e previsto dalla nor ma UNI 1063 7. 2. Il respon s a bile delle piscine di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la nor ma UNI 1063 7 di cui al com m a 1, stabilisce i criteri di autocon t rollo sulla base di analisi chimich e e microbiologic h e che dimos tra n o nel tem p o di apertur a stagionale e/o annuale, il mant e ni m e n t o di tutti i para m e t ri previsti dall’Allegato A del prese n t e regola m e n t o . Tali criteri dovran no esser e esibiti all’organo di vigilanza insie m e alle analisi chimich e e microbiologich e che ne comp rov a n o il mant e ni m e n t o . 3. Le vasch e vengo no svuotat e comple t a m e n t e per una adeg ua t a pulizia e sanificazion e delle superfici e per la manu t e n z io n e strut t ur al e alme no una volta all’anno, e com u n q u e all’ inizio di ogni apert ura stagionale. Sulla tubazio n e di mand at a dell’acqua di reinte gr o di ogni vasca viene installato un contator e totalizzator e. " Art. 15 - Modifica dell'art. 28 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Nel com m a 1 dell'articolo 28 del d.p.g.r. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5 4a Tutel a della salut e 23/R/20 1 0 la parola " riciclo " è sostituit a dalla segu e n t e : " ricircolo ". Art. 16 - Sostit u zio n e dell'art. 31 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. L'articolo 31 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " Art. 31 - Filtri 1. Il nu m e r o dei filtri in funzion e è com mi s u r a t o alle dime n sio ni ed alle caratteristich e dell’impian t o; essi hanno idone e caratt eristich e operativ e e sono confor mi alle vigen ti norm e tecnich e. 2. Ogni unità filtrant e viene rigen er a ta quand o la perdita di carico del filtro ecce d e di 30 kilo Pascal rispett o alla perdita del carico del filtro pulito. In ogni caso l’operazio n e di rigen era zio n e viene eseg uita per ogni unità filtrant e, quand o l’impian to è in esercizio, alme no una volta ogni quattro giorni. L’acqua di risciacq uo viene scaricata in confor mi tà alle vigen ti nor m e sulla tutela delle acque dall' inquina m e n t o . 3. Per le piscine di cui all’articolo 3 com m a 1, lettera a), nu m e r o 2) della l.r. 8/2006, la rigen e ra zio n e viene eseg uita in regi m e di autoco n t rollo, riportato nel docu m e n t o di valutazio n e del rischio e nel registro degli interv e n ti di manu t e n z i o n e di cui all'articolo 49. ” Art. 17 - Sostit u zio n e dell'art. 32 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. L'articolo 32 del d.p.g.r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 32 - Pomp e 1. Il num e r o delle pom p e di circolazion e in servizio è pari a quello dei filtri. Possono esser e com u n q u e installate pom p e supple m e n t a ri predispo s t e per una rapida attivazion e ed atte a garantire un’adeg u a t a poten z a non inferiore alla capacità di servizio delle pom p e principali. Nel caso non siano previst e pom p e supple m e n t a ri rapida m e n t e attivabili, deve esser e negato ai bagna n ti l’acces so alla vasca natatoria, fino al ripristino del regolare funziona m e n t o dell’impian to. ” Art. 18 - Modifica dell'art. 35 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Dopo il com m a 4 dell'articolo 35 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è inserito il segu e n t e com m a: “ 4 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3, com m a 1, lettera a), nu m e r o 2), la pulizia e la disinfe zion e ambi en t al e è effet t u a t a sulla base di proced u r e stabilite nell'a m bit o della valutazion e dei rischi, di cui all'articolo 49 com m a 2, ed in attuazion e del piano di autoco n tr ollo, tese a garantire comu n q u e idonee condizioni igienich e in relazion e alle specifich e modalità gestionali, strutt u rali ed impian tis tic h e . ” Art. 19 - Sostit u zio n e dell'art. 36 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a d.p.g.r. 54/R/201 5 5 1. L'articolo 36 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 36 - Requisiti fisici, chimico- fisici microbiologici dell'acqu a di approvvigio na m e n t o e 1. L’acqua di approvvigio na m e n t o possie d e caratt eristich e chimich e, chimico- fisiche e microbiologich e confor mi alla legislazion e vigent e concer n e n t e la qualità delle acqu e destinat e al consu m o uman o. 2. Qualora l’acqua di approvvigio na m e n t o non prove n g a da pubblico acqu e d o t t o, il respon s a bile della piscina, prima dell’attivazion e di un nuovo impianto, provve d e ad effet t u ar e un’analisi per la deter m i n a zio n e della potabilità dell’acqua, che com pr e n d a i para m e t ri dell’analisi di verifica di cui all’allegato D. 3. Qualora uno o più dei para m e t ri dell’allegat o D superi i valori di para m e t r o di cui al decret o legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attua zio n e della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acqu e destinat e al consu m o uma no), si applica l’articolo 37. 4. Il respo n sa bile della piscina provve d e ad effett u a r e controlli di confor mi tà sull’acqua di approvvigio na m e n t o , se non di prove nie n z a diretta da acqu e d o t t o pubblico, che com pr e n d a n o le analisi di monitorag gio e di verifica di cui all’ allegato D, con una cade n z a alme no se m e s t r al e per gli impianti ad apert ura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di confor mi tà vengo no effett u a ti alme n o una volta nel mes e antec e d e n t e l’apert ura. Il campio na m e n t o delle analisi può essere effet t u a t o dopo il tratta m e n t o di potabilizzazion e e prima che l’acqua di approvvigio na m e n t o entri nell’impian to natatorio in esercizio. 5. Nell’am bi to delle proce d u r e di autoco n tr ollo e com u n q u e nel caso in cui si verifichino situazioni straordinarie che possa no alterare, modificare e inquinare l’acqua di approvvigiona m e n t o , il respo n sa bile della piscina che ne venga a conosc e n z a è tenut o ad effet t u ar e gli accerta m e n t i e le analisi di verifica dell’acqua di approvvigio na m e n t o com pr e n d e n t i ulteriori para m e t ri rispet to a quelli indicati dall’allegato D, com u nica n d o gli esiti e le misur e adottat e all’Azien da USL e al com u n e comp e t e n t e . Per gli impianti stagionali che utilizzan o acqua di approvvigio na m e n t o non prove ni e n t e da pubblico acqu e d o t t o per il solo riem pi m e n t o delle vasch e prima dell’apert ura stagionale, il tratta m e n t o di potabilizza zio n e deve esser e effet t u a t o nei trenta giorni antec e d e n t i l’apertura stagional e, anche utilizzan d o i siste mi di filtrazion e e disinfe zion e propri dell’impian t o. 6. L’Azien da USL può richied er e l’analisi di ulteriori para m e t ri ad integra zion e dell’analisi di verifica e/o monitorag gio, motivati in ragion e delle caratt eristich e idriche e di confor m a zio n e del territorio, delle caratt eris tic h e tecnic h e dell’ impianto di potabilizza zio n e e della tipologia e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5 4a Tutela della salut e d.p.g.r. 54/R/20 1 5 strutt u ra dell’impiant o natatorio. " 6 1. Il com m a 4 dell'articolo 37 del d.p.g. r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " 4. Il procedi m e n t o per la conces sio n e della deroga ai para m e t ri dell'acq ua di approvvigiona m e n t o si conclud e entro il ter mi n e di 30 giorni dalla richiesta di cui al com m a 1. " respon s a bile della piscina assicura il corret t o funziona m e n t o della strutt u ra, anche ai sensi dell'articolo 49, sulla base del conse g ui m e n t o del diplo ma di laurea in tecnico della preve n zio n e nell'am bi e n t e e nei luoghi di lavoro. L'individ ua zio n e del respon s a bile avvien e con un atto scritto di delega del titolare, controfir m a t o dal respon s a bile stess o; in assen z a di tale atto il respon s a bile è individuat o nel titolare della piscina. " Art. 21 - Modifica dell'art. 39 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 Art. 25 - Modifica dell'art. 48 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Dopo il com m a 2 dell'ar ticolo 39 del d.p.g.r. 1. Dopo il com m a 2 dell'articolo 48 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è inserito il segu e n t e comm a: " 2 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, com m a 1, lettera a), n.2, della l.r. 8/200 6, ove non sia prevista la pres e n z a dell'assist e n t e ai bagnan ti, il respo n sa bile della piscina infor m a adeg ua t a m e n t e gli utenti circa tale asse n za ed attrez z a l'area della piscina di adeg ua t e protezioni nel rispet t o del divieto di access o incontrollato nei confron ti dei minori di anni quattordici, al fine di salvag uar dar n e l'incolu mi tà. Le prote zio ni posso no esser e costituit e anch e da siepi vegeta tiv e o da adeg ua ti siste m i di allarm e certificati. " Art. 20 - Modifica dell'art. 37 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 23/R/201 0 è inserito il segu e n t e : " 2 bis. Per le piscine di cui all'articolo 3 com m a 1 lettera a) nu m e r o 2), la frequ e n z a dei controlli interni dei para m e t ri di cui all'allegato B è effett u a t a sulla base di proced u r e stabilite nell'a m bi to della valutazion e dei rischi ed in attuazion e del piano di autocon t rollo, idonei com u n q u e a garantire condizioni igienich e confor mi dell'acq ua in vasca; gli impianti ad apert ura stagionale devono comu n q u e preve d e r e almen o un controllo di tutti i para m e t ri previsti dall'allegato A con analisi di laboratorio, da effett u a r si nei 30 giorni antec e d e n ti l'apert ura. ." Art. 22 - Modifica dell'art. 45 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. Il com m a 3 dell'articolo 45 del d.p.g. r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " 3. In fase di proget t a zio n e deve esser e calcolato il fabbiso g n o idrico, destina to al reinte g ro e al rinnovo di acqua delle vasch e, nonch é agli usi igienici, in base al nu m e r o giornaliero dei bagnan ti dell'impian t o e deve corrispo n d e r e ad alme n o 70 litri al giorno per ogni bagna n t e. In fase di gestion e dell'impian t o deve essere comu n q u e garantito un approvvigio na m e n t o sufficie n t e a pe m e t t e r e il regolare funziona m e n t o dell'impian t o di circolazion e dell'acqu a. " Art. 23 - Modifica dell'art. 46 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. Il com m a 2 dell'articolo 46 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : del d.p.g. r. " 2. Nelle vasch e di cui al com m a 1, deno mi n a t e bacini di balneazion e, l'acqua viene mant e n u t a nelle condizioni di idoneità alla balnea zion e me dian t e contin ua immission e di nuova acqua con portata proporzio nat a alle dime n sio ni della vasca ed al nu m e ro dei bagna n ti am m e s s i. L'acqua in ingres so viene filtrata prima dell'im m i s sio n e in vasca e non è conse n tit o il ricircolo dell'acq ua ". Art. 24 - Modifica dell'art. 47 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. Il com m a 2 dell'articolo 47 del d.p.g. r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : " 2. Il Art. 26 - Modifica dell'art. 49 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Dopo il com m a 4 dell'articolo 49 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è inserito il segu e n t e com m a: " 4 bis. Il regola m e n t o interno espost o dal respo n sa bil e delle piscin e di cui all'articolo 3, com m a 1, lettera a), n. 2 della l.r. 8/2006 reca anche i conte n u ti di cui all'articolo 10 com m a 1 bis della l.r. 8/200 6 ". Art. 27 - Modifica dell'art. 50 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 50 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : " 1. Ai fini dell’avvio dell’esercizio il titolare della piscina pres e n t a allo sportello unico per le attività produ t tiv e (SUAP) specifica istanza di autorizza zio n e o segnalazio n e certificata di inizio attività (SCIA), a secon d a della tipologia di piscina di cui è titolare, confor m e m e n t e a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n.8 /2006. Tale istanza può esser e inoltrata anche in via tele m a tica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legg e di sem plificazio n e e riordino nor ma tivo 2009).” 2. Al comm a 2 dell'ar ticolo 50 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 le parol e “ dichiarazion e di inizio attività ” sono sostituit e dalle segu e n ti: “ segnalazio n e certificata di inizio attività ”. 3. Il comm a 3 dell'ar ticolo 50 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e : “ 3. Il sogge t t o richied e n t e dichiara altresì il posses s o della segu e n t e docu m e n t a z io n e: a) titolo edilizio abilitativo e certificato di agibilità; b) Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a certificazion e relativa alle caratt eris tic h e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5 4a Tutel a della salut e d.p.g.r. 54/R/201 5 antisdr u c ciolo dei pavim e n ti; c) dichiarazioni tecnici; di confor mi t à 7 della l.r. 8/200 6 degli impian ti d) docu m e n t a zi o n e ineren t e la valutazion e dei requisiti acustici passivi (solo per impianti al chiuso) e docu m e n t a z io n e ineren t e la valutazion e di impatto acustico ambie n t al e confor m e m e n t e a quanto previst o dal decre to del presid e n t e della Repu b blica 19 ottobr e 2011, n. 227 (Regola m e n t o per la sem plificazion e di ade m pi m e n t i am mi nis trativi in mat eria ambie n t al e gravanti sulle impres e , a nor ma dell'articolo 49, com m a 4- quater, del decret o- legge 31 mag gio 2010, n. 78, conver tito, con modificazio ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. e) atto di iscrizion e alla Camera di com m e r cio, indus tria, artigianato ed agricoltura.” 4. Il com m a 5 dell'articolo 50 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 è sostituito dal segu e n t e: “5. Il SUAP tras m e t t e i dati relativi alle autorizza zio ni ed alle SCIA all’Azien da USL comp e t e n t e per territorio, affinch é possa esser e assicurato il regolare svolgi m e n t o dell’attività di vigilanza. Tale tras mis sion e avvien e con modalità tele m a tic h e nell’am bito degli standar d definiti per il siste m a infor m a tivo regionale ai sensi della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istitu zio n e del siste m a infor m a tivo e del siste m a statistico regionale. Misur e per il conte ni m e n t o delle infrastru t t u r e e dei servizi per lo svilup po della società dell’infor m a zio n e e della conosc e n z a). ” 1. L’ade m p i m e n t o delle prescrizioni impartit e dalle azien d e unità sanitarie locali in merito al rispet to dei requisiti di cui all'articolo 5 com m a 1, lettera a) della l.r. 8/200 6, esclud e l’applicazion e della sanzion e pecu niaria prevista dall’articolo 18 com m a 3 della l.r. n. 8 del 2006, ad ecce zio n e dei requisiti di cui all' articolo 47 com m a 6 e 48. ” Art. 30 - Modifica dell'art. 52 del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. Il com m a 2 dell'articolo 52 del d.p.g. r. 23/R/201 0 è sostituito dal segu e n t e : “ 2. La dichiarazion e di cui al com m a 1 è prese n t a t a entro il ter mi n e del 30 sett e m b r e 2015. ” Art. 31 - Inseri m e n t o dell'allegat o E 1. Dopo l'alleg a t o D è inserito il segu e n t e alleg a to: “ Allegato E PRESIDI MEDICO- CHIRU RGICI IN DOTAZIO N E ALLA CAS S E T T A DI PRONTO SOCCOR S O ”. Art. 28 - Modifica dell'art. 51 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 1. Il comm a 1 dell' articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/20 1 0 è sostituito dal segu e n t e com m a: “ 1. Per le piscine di cui all'articolo 19 com mi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto conte m p l a ti, ai sensi dell’articolo 19 com m a 3 e com m a 4 della l.r. 8/2006: a) articolo 5 com m a 4; b) articolo 6; c) articolo 8 com m a 1, limitata m e n t e al rispett o dei requisiti tecnici delle scalett e e dei gradini ; d) articolo 9 com m a 1, limitata m e n t e al colore dei mat eriali; e) articolo 11 com mi 1, 2, 3; f) articolo 16 com mi 3 e 5; g) articolo 21 com m a 1 lettere a) e d); h) articolo 22 com m a 1. ” Art. 29 - Inseri m e n t o dell' art. 51 bis del d.p.g.r. 23/R/2 0 1 0 1. Dopo l'articolo inserito il segu e n t e : 51 del d.p.g. r. 23/R/20 1 0 è “ Art. 51 bis - Attuazio n e dell'art. 5 com m a 1 bis Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 13/ 0 5 / 2 0 1 5