Commissione Tributaria centrale Sentenza del 18 gennaio

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Commissione Tributaria centrale Sentenza del 18 gennaio
Commissione Tributaria centrale
Sentenza del 18 gennaio 1989, n. 369
Integrale
REGISTRO - TERRENI - INCLUSIONE NEL PIANO REGOLATORE - VENDITA CON ANNESSO FABBRICATO - RAPPORTO
PERTINENZIALE
Diritto - La prima e fondamentale questione che per la decisione del caso in esame occorre affrontare e risolvere
concerne l'individuazione del significato che deve attribuirsi alla locuzione usata dal legislatore all'art. 1 bis della tariffa
alleg. A, parte prima, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (introdotto dalla legge di modifica 21 febbraio 1977 n. 36)
"terreni agricoli e relative pertinenze" per indicare i beni, oggetto degli atti traslativi assoggettati alla maggiore
aliquota del 15%.
Terreno agricolo e` quello destinato allo svolgimento di attivita` agricola.
Non prevedendo la legge di registro una specifica allusione o qualificazione in proposito sembra logico e legittimo fare
ricorso ai principi del diritto civile, in particolare all'art. 2135 cod. civ., cui va riconosciuto il carattere di norma
generale dell'ordinamento giuridico.
E` pertanto attivita` agricola quella diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame,
nonche` alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientra nell'esercizio normale
dell'agricoltura, e ogni altra attivita` connessa.
La predetta destinazione deve essere attuale e reale e non meramente potenziale. La norma fiscale in esame tende a
penalizzare gli acquisti da parte dei privati non imprenditori agricoli, ne` coltivatori diretti, di terreni da adibire alla
coltivazione, acquisti presumibilmente effettuati per scopi speculativi o comunque non conformi agli indirizzi
programmatici in materia di proprieta` terriera sanciti dalla Costituzione (art. 42, 44, 47).
Cio` premesso, occorre procedere alla definizione del termine di fabbricato rurale: tali sono considerate le costruzioni
e le posizioni di costruzioni con i loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e
siano destinate: alla abitazione di coloro che attendono alla manuale coltivazione della terra; al ricovero del relativo
bestiame; alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni stessi, alla custodia e conservazione
degli attrezzi e delle macchine.
In forza di quanto suesposto il concetto di fabbricato rurale rientrerebbe puntualmente in quello piu` ampio di
pertinenza di terreni agricoli.
Si osserva che tale qualificazione del fabbricato rurale e` stata assunta dal legislatore al fine di determinare quali
fabbricati debbano essere compresi nel catasto terreni e quali debbano essere considerati immobili urbani.
Cio` significa che solo i fabbricati pertinenze di terreni agricoli dovrebbero essere censiti in catasto terreni, mentre
tutti gli altri fabbricati che tale natura pertinenziale attualmente e concretamente non abbiano, dovrebbero essere
censiti al nuovo catasto Edilizio urbano, sebbene appartenenti oggettivamente per tipologia costruttiva ai fabbricati di
tipo rurale.
Puntualizzato quanto sopra, dato che al medesimo regime fiscale dei terreni agricoli sono assoggettate le relative
pertinenze e` indispensabile individuare il concetto di pertinenza ed il significato che tale istituto assume nell'ambito
del diritto tributario. Pur dovendosi riconoscere che talvolta istituti e nozioni elaborate o disciplinate nell'ambito del
diritto civile sono assunte dalle norme fiscali con significato in parte o in tutto diversi, va pero` rilevato che ove la
disposizione contenuta in dette norme si limiti a richiamare, come nella specie, istituti regolati dal diritto civile senza
alcuna modificazione o adattamento, e` legittimo e doveroso, in considerazione della tendenziale unitarieta`
dell'ordinamento e dei fondamentali principi di metodologia giuridica richiamarsi nella relativa interpretazione alla
disciplina prevista nel diritto civile. Cio` significa evidenziare che la necessita` secondo cui il giudice tributario tenga
conto della norma di base (costituita nella specie dall'art. 817 cod. civ.) deriva anche dal fatto che l'ordinamento
giuridico non ammette tendenzialmente compartimenti a se stanti o contrastanti fra loro; quello che e` stabilito con le
norme privatistiche, disciplinanti la realta` economico sociale, deve in via generale essere tenuto a fondamento di ogni
valutazione di ordine fiscale, in difetto di esplicite disposizioni contrarie, riferibili ad esigenze specifiche del sistema
tributario.
E` opportuno percio` a questo punto richiamare i principi fondamentali che in merito all'istituto di cui trattasi sono
stati puntualizzati in dottrina ed in giurisprudenza, ponendo in rilievo i requisiti di natura obiettiva che debbono
concorrere con l'elemento subiettivo per la costituzione del rapporto pertinenziale con le conseguenze previste dall'art.
818 cod. civ. e, per il caso in esame, dall'art. 1 bis della tariffa alleg. A, parte prima, della legge di registro.
Orbene mentre quanto ai primi e` stata evidenziata la complementarieta` delle due cose, principale ed accessoria, in
un rapporto contrassegnato dalla convergenza nell'unico fine della utilizzazione di entrambi i beni per il
soddisfacimento di bisogni associati e, come tali, complementari o, come si esprime la legge, per la destinazione della
pertinenza al servizio o all'ornamento della cosa principale; quanto al secondo elemento si e` affermato che la
destinazione non va ricavata necessariamente da una manifestazione di volonta` espressa, essendo adeguata a cio`,
anzi assai piu` frequente nella pratica, la volonta` tacita del proprietario delle due cose desumibile da un
comportamento univoco, qualificandosi piu` esattamente l'atto di destinazione quale atto giuridico in senso stretto (v.
Cass. 27 febbraio 1985 n. 1728).
Dunque affinche` un vero e proprio rapporto pertinenziale si costituisca fra unita` immobiliari occorre una inequivoca
manifestazione di volonta`, da parte di colui che ha il potere di disporre delle due cose, che ponga stabilmente l'una al
servizio dell'altra al fine di creare un vincolo di complementarieta` funzionale, in quanto, ove manchi una connessione
materiale fra i due immobili, e` decisiva la destinazione continua e concreta dell'uno all'uso e al godimento dell'altro
(v. Cass. 10 gennaio 1972, n. 60; 17 dicembre 1985 n. 6412).
La delineazione degli elementi costitutivi del vincolo pertinenziale e` quindi, in astratto, agevole.
Molto piu` difficile e` accertare se, in concreto, ricorra o meno quel legame la cui sussistenza comporta, come effetto
principale, l'attrazione del bene pertinenza nelle vicende e (ai fini che qui interessano) nel regime giuridico del bene
principale. Enunciando il concetto di terreni agricoli e relative pertinenze il legislatore tributario ha inteso riferirsi al
fondo rustico inteso in senso tecnico giuridico come appezzamento di terreno agricolo corredato da elementi
strumentali (pertinenziali) necessari per la gestione economica (fundus instructus): in esso il fabbricato rurale ha
valore strumentale (e quindi potenziale) rispetto al terreno, analogamente ai macchinari, le sementi, gli animali, in
genere le scorte, cioe` a quel complesso di cose che, quando esistono, sono strettamente legate al terreno, cioe` alle
cose che sono strettamente ed inequivocabilmente agricole.
Anche in tema di fondi rustici non pare agevole l'applicazione dei concetti di pertinenza e bene principale per quanto
concerne almeno i rapporti fra terreno e fabbricato rurale.
Infatti la destinazione di quest'ultimo, se deve essere durevole, non deve peraltro essere eterna, anzi essa e` mutabile
in relazione al mutamento della volonta` del proprietario, oltreche` della obiettivita` della situazione. Non pare poi
ipotizzabile un bene di per se` stesso pertinenziale per natura perche` e` tale solo quello destinato a questa funzione
dal proprietario; la principalita` e` determinata dalla importanza e quindi dal valore economico; ma prevalente
sull'elemento economico rimane sempre quello funzionale, cioe` la subordinazione della pertinenza alla cosa
principale, secondo la volonta` dell'interessato.
Del resto il rapporto pertinenziale puo` ben cessare, anche indipendentemente dalla volonta` del titolare, con il
perimento dalla pertinenza o comunque con la sopravvenuta inidoneita` di quest'ultima ad adempiere alla sua
funzione oppure quando la cosa principale presenti una diversa destinazione tale da fare cessare praticamente il
rapporto di servizio.
Tale appunto e` il caso del fabbricato rurale divenuto inagibile ed inabitabile o quando il terreno sia divenuto area
fabbricabile od abbia perduto la destinazione agraria, destinazione alla quale si e` in precedenza accennato,
illustrandone gli aspetti giuridici. Cio` si e` verificato nella fattispecie in esame, come e` stato puntualizzato in punto
fatto dalla commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, la quale ha accertato che gli immobili in questione
sono stati inclusi nel piano regolatore generale del Comune di Stizzano, quale area edificatoria, con rilascio di
concessione edilizia "per riattamento e sistemazione del fabbricato"; consegue l'assenza di qualificazione "agricola" del
bene. Le considerazioni suesposte sarebbero sufficienti per sottrarre quest'ultimo al regime fiscale piu` oneroso della
aliquota del 15% prevista per il trasferimento di fondi rustici.
Tuttavia pare opportuno completare l'esame della problematica di cui trattasi, ammettendo - a sostegno della tesi dei
contribuenti - l'ipotesi di una alternativa della qualifica di pertinenziale o di principale del terreno agricolo rispetto al
fabbricato rurale.
Ben puo` aversi appunto una inversione del vincolo pertinenziale nel senso che il terreno, pur se agricolo, per una
serie di circostanze che, soli indicativamente, possono consistere nella minima estensione dell'area o nella sua
scarsissima utilizzazione economica, costituisce pertinenza del fabbricato; cio` anche alla stregua di disposizioni di
leggi speciali (art. 7 della legge 4 agosto 1978 n. 440; art. 23 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215).
Ad identica conclusione puo` pervenirsi anche laddove il legislatore nel prevedere simili situazioni abbia ugualmente
continuato a qualificare - magari implicitamente e ad altri effetti - il terreno in termini di fundus instructus (vedasi artt.
1 e 2 della legge 10 maggio 1976 n. 346 laddove si afferma "qualunque siano la loro estensione e il loro reddito").
Analogamente puo` dirsi anche se possano talvolta ricorrere interessi talmente particolari da essere tutelati dalla
norma agraria quali fondi rustici anche terreni insignificanti e di minima entita` (estensione della disciplina della
prelazione speciale agraria anche in casi di terreni di scarsissima estensione, sempre intesi quindi come fondi rustici).
Accertata quindi nella fattispecie l'esistenza del legame pertinenziale del terreno (mq. 541) al fabbricato, dovra`
applicarsi l'aliquota propria di quest'ultimo (bene principale) in base al principio - desumibile anche dall'art. 23 della
legge di registro - della tassazione delle pertinenze in base alla aliquota stabilita per il bene principale cui sezioni.
Ne` vale sostenere - secondo la tesi dell'Ufficio che, essendo stato pattuito un prezzo indiscriminato, dovrebbe
applicarsi l'aliquota maggiore ai sensi dell'art. 22.
Quest'ultimo infatti al terzo comma stabilisce che le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il
bene al cui servizio od ornamento sono destinate (nella fattispecie, il fabbricato); senza poi considerare che comunque
non puo` neppure parlarsi di fondo agricolo, avendo il terreno di quo perduto tale natura, come dianzi precisato.
Ha ricavato pero` l'Ufficio che la natura del fabbricato e` quella risultante dal catasto, cosi` che dovrebbe concludersi
per la natura pertinenziale, ogni qual volta la costruzione, indipendentemente dalle sue caratteristiche funzionali, fosse
censita quale fabbricato rurale, specialmente quando cio` fosse avvenuto a seguito di un accertamento tecnico
effettuato in sede di formazione del catasto stesso: in difetto di variazione catastale rimarrebbe ad ogni effetto sempre secondo l'Ufficio - la destinazione iniziale.
La tesi predetta non puo` essere seguita, in primo luogo perche` i dati catastali rilevano limitatamente alla imposta
sui fabbricati e piu` genericamente a quelle imposte che si richiamano e si fondano sulle risultanze catastali, con
esclusione di quelle che, come l'imposta di registro, da esse prescindono; in secondo luogo perche` le risultanze del
catasto, al di fuori dei casi sopracitati, hanno un valore puramente presuntivo (e si tratta di una presunzione iuris
tantum), ma cedono alla prova contraria, fornita dalla parte o acquisita agli atti.
Puo` osservarsi in particolare che la rilevazione catastale e` diretta a fornire dati per l'accertamento, la liquidazione e
quindi il pagamento delle imposte dirette.
Cioe` le qualificazioni, misurazioni, catalogazioni che essa fornisce tendono a soddisfare alle esigenze di quelle
imposte e non hanno effetti al di la` della loro funzione specifica.
Per quanto riguarda le persone fisiche, in particolare, e per quanto concerne i terreni e i fabbricati rurali, il catasto
terreni e` lo strumento per l'applicazione della normativa di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.
In essa i fabbricati rurali sono considerati come strumenti destinati alla produzione agricola e sono assimilati ai terreni,
non per una disposizione esplicita, bensi` indirettamente, in quanto l'art. 32 stabilisce che il fabbricato da`
autonomamente origine all'imposizione fiscale diretta soltanto nel caso in cui sia "suscettibile di reddito autonomo".
La norma, se prospetta la tendenzialita` del fabbricato rurale ad essere considerato un'appendice o una pertinenza del
terreno, nel contempo rivela la possibilita` dell'ipotesi contraria. Pertanto; stabilito che l'art. 1 bis della tariffa alleg. A,
parte prima, della legge di registro 26 ottobre 1972, n. 634 (introdotto con l'art. 1 della legge 11 febbraio 1977, n. 36)
si applica alla cessione dei fondi rustici, con esclusione degli edifici rurali che non siano pertinenze dei medesimi, e che
per accertare la sussistenza del predetto vincolo pertinenziale e` necessario rifarsi alla normativa del codice civile, che
ne determina i caratteri e la struttura, nel caso di specie deve escludersi che la casa trasferita con l'atto di vendita in
esame sia pertinenza del terreno contestualmente ceduto e sul quale insiste, come accertato dai giuridici di secondo
grado.
Tale essendo la situazione di fatto, deve affermarsi, alla stregua dei principi richiamati e delle considerazioni svolte,
che l'immobile predetto non costituisce pertinenza di terreno agricolo e che l'atto di trasferimento - per quanto
concerne il fabbricato stesso - e` tassabile non ai sensi dell'art. 1 bis, bensi` ai sensi dell'art. 1 della tariffa su
menzionata, con l'aliquota cioe` dell'8% da questo prevista.
La decisione impugnata va pertanto confermata.
P.Q.M. - Respinge il ricorso dell'Ufficio.