Corte di Cassazione Seconda civile Data: 23.04

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Corte di Cassazione Seconda civile Data: 23.04
Qualora due fondi siano separati da una situazione materiale o giuridica ostativa alla costruzione in
aderenza o in appoggio, per la presenza di canali di bonifica, corsi d'acqua, appartenenza a terzi o
inedificabilità di una striscia di terreno tra le due costruzioni, è preclusa la possibilità di costruire in
aderenza, non potendo, peraltro, trovare applicazione il criterio della prevenzione con riferimento alla
impossibilità del prevenuto di spingere il proprio fabbricato sino a quello del preveniente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente Dott. NUZZO Laurenza - rel. Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosario - Consigliere Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18249-2008 proposto da:
D.M.R. VEDOVA M., M. D. C.F. , M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato TURANO PIO;
- ricorrenti contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 2, presso lo studio dell'avvocato RAFFO
ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato ACRI MARCELLO;
- controricorrente avverso la sentenza n. 424/2007 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2014 dal Consigliere Dott.
LAURENZA NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Seconda civile Data: 23.04.2014 Numero: 9222
ESTREMI: Corte di Cassazione Seconda civile Data: 23.04.2014 Numero: 9222
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 3.1.1996 M.D., M. A. e D.M.R. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza,
C.R. per sentirla condannare al risarcimento dei danni ed alla demolizione di un fabbricato realizzato a distanza
inferiore a quella legale rispetto al fabbricato ed al garage di essi attori, in violazione del PRG e del regolamento
edilizio.
Si costituiva la convenuta deducendo la illegittimità della costruzione del garage degli attori in quanto posto ad
una distanza dal confine da un minimo di mt. O,50 ad un massimo di mt. 0,85, in violazione della distanza
minima dal confine. In via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori alla demolizione del garage ed, in
subordine, il riconoscimento del diritto di costruire in aderenza a detto garage ai sensi dell'art. 877 c.c..
Con sentenza 24.4.2002 il Tribunale rigettava la domanda degli attori ed, in accoglimento della domanda
riconvenzionale, li condannava all'arretramento della costruzione-garage sino alla distanza di metri cinque dal
confine nonchè al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza M.D., M.A. e D.M. R. proponevano appello cui resisteva la C..
Con sentenza depositata il 25.5.2007 la Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello, condannando gli
appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte di merito, in conformità a quanto già
sostenuto dal giudice di primo grado, "che la costruzione in aderenza doveva escludersi nel caso di specie per
l'esistenza di una situazione giuridica ostativa, rappresentata dalla presenza, sulla linea di confine tra i due fondi
delle parti, di un fosso ove è collocata una condotta fognaria".
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso M. D., M.A. e D.M.R. formulando due motivi con i relativi
quesiti di diritto. Resiste con controricorso C.R.
Motivazione
I ricorrenti deducono:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c., nonchè dell'art. 2697 c.c. ovvero omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, "in relazione alla mancata
applicazione della C.T.U. o della sua eventuale rinnovazione"; il Giudice di appello aveva disatteso la C.T.U.,
laddove affermava che l'esistenza del fosso tra i fondi poteva essere superata realizzando una struttura "a
sbalzo" sopra la condotta fognaria. Al riguardo veniva formulato il seguente quesito: se il Giudice, quale peritus
peritorum, senza cognizione dei luoghi, da lui conosciuti solo attraverso la C.T.U., possa disattenderne l'esito
senza chiedere la sua eventuale rinnovazione;
2)violazione e falsa applicazione degli artt. 871 - 872 - 873 - 874 c.c. e art. 875 c.c. e segg., posto che il
regolamento edilizio del Comune di Rende consentiva le costruzioni in aderenza in appoggio, con la
conseguenza che, colui che costruisce per primo può scegliere di costruire a distanza regolamentare o erigere la
propria costruzione "fino ad occupare l'estremo limite del confine"; nella specie i M. avevano costruito per primi,
allorquando il terreno frontista era inedificato e la resistente, a sua volta, aveva diritto a costruire in aderenza
ovvero a rispettare le distanze previste dal regolamento edilizio del Comune di Rende; la possibilità di costruire
in aderenza era supportata, peraltro, dalla C.T.U. , dovendosi escludere che la condotta fognaria interrata che
attraversava i lotti di terreno, costituisse un impedimento; a conclusione del motivo si chiede a questa Corte:
"se il Giudice di merito, in applicazione del criterio della prevenzione, possa, al di fuori dei casi previsti dall'art.
873 c.c. e segg., stabilire di annullare tale diritto, e se possa, ai fini delle distanze fra costruzioni, disattendere
quanto stabilito dal piano regolatore e dal regolamento edilizio comunale".
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'astratta formulazione dei quesiti di diritto può essere superata, non investendo le censure
questioni di diritto, ma, sostanzialmente, vizi di motivazione, si osserva che il primo motivo è infondato. Al
riguardo il giudice di appello ha escluso la possibilità, da parte della C., di una costruzione "a sbalzo",
sovrastante cioè, il fosso di allocazione della rete fognante (come suggerito dal C.T.U.), sito sul confine con la
costruzione di controparte, ribadendo con motivazione immune da vizi logici e giuridici, come tale incensurabile
in sede di legittimità, che tale soluzione non era configurabile come costruzione in aderenza in quanto di natura
meramente fittizia, in assenza di un progetto in grado di accertare la conformità del manufatto alle prescrizioni
del regolamento edilizio locale. Va chiarito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora due fondi
siano separati da una situazione materiale o giuridica ostativa alla costruzione in aderenza o in
appoggio, per la presenza di canali di bonifica, corsi d'acqua, appartenenza a terzi o inedificabilità di una
striscia di terreno tra le due costruzioni, ipotesi, quest'ultima cui è assimilabile il caso di specie
(esistenza sul confine tra le due costruzioni di un fosso contenente una rete fognante), è preclusa la
possibilità di costruire in aderenza, non potendo, peraltro, trovare applicazione il criterio della
prevenzione con riferimento alla impossibilità del prevenuto di spingere il proprio fabbricato sino a
quello del preveniente (Cass. n. 7129/93; n. 15382/2000). La doglianza sul mancato rinnovo della C.T.U.
rimane, quindi, superata dall'accertamento di tale stato dei luoghi.
La seconda doglianza è anch'essa infondata, posto che avuto riguardo a detta situazione ostativa alla
realizzazione di una costruzione in aderenza, non vale invocare astrattamente il criterio della prevenzione; sul
punto la corte di merito ha correttamente evidenziato che l'esercizio del diritto del prevenuto di costruire in
aderenza era ostacolato da detto fosso e dalla condotta fognaria, esistenti sul confine tra i fondi di rispettiva
proprietà delle parti, circostanza che rendeva inattuabile, per la C., il diritto di avanzare la propria costruzione
fino a quella realizzata dai prevenienti. In tal caso, infatti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa
Corte, citata nella sentenza impugnata (Cass. n. 3769/1996; n. 7129/93), è il preveniente che deve rispettare
il distacco legale dal confine esponendosi al rischio, in caso di costruzione a distanza inferiore, di
essere costretto dal vicino ad arretrare la sua costruzione fino a raggiungere la prescritta distanza legale
dal confine.
Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro
3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014