Modifiche dello Statuto della Banca d`Italia a) Nell`articolo 1, il primo

Transcript

Modifiche dello Statuto della Banca d`Italia a) Nell`articolo 1, il primo
Modifiche dello Statuto della Banca d'Italia
-'
a) Nell'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del Regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie.
A partire dalla data indicata a norma deli'art. l l, comma 1, del decreto legislativo
volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Banca
d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di
banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel
rispetto dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
(Statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105 (l)
del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato).
In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'art.108 del
Trattato.
La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla
legge".
b) l'articolo 17, secondo comma, è sostituito dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in
carica 5 anni ed è rieleggibile".
C) l'articolo 17, terzo e quarto comrna, è abrogato.
d) nell'articolo 20, secondo comma, il primo periodo è sostituito come segue: "In
conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonchè, per le delibere di cui ai
successivi punti l), 2), 3) e 5), nel rispetto dello Statuto del SEBC e delie disposizioni
stabilite dalla Banca Centrale Europea (BCE) in applicazione di esso, il Consiglio:".
e) nell'art. 20, secondo comma, punto l), dopo "dei biglietti al portatore" è aggiunto
"denominati in lire"; le parole "per la parteche riguarda la Banca" sono soppresse.
f) nell'art. 20, secondo comma, punto 2), dopo "dei biglietti" è aggiunto "denominati in
) lire".
g) nell'articolo 25, quarto comma, tra "Dispone" e "in relazione" è aggiunto il seguente
inciso: "fino ali'adozione da parte dell'Italia delia moneta unica, secondo le previsioni del
Trattato"; .
h) l'articolo 41 è sostituito dal seguente: "Per il perseguimento degli obiettivi .e per 10
svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le
operazioni consentiti dalio Statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in
attuazione delio stesso".
i) l'aqicolo 42 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto al precedente
articolo 41, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di
prowedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonchè alla gestione
del patrimonio e all'arnministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare,
essa può:
- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
-
- negoziare strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto dei privati, di società o altri enti titoli esigibili nello Stato e ail'estero
e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi".
l) in relazione alle modifiche degli articoli 41 e 42, sono abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48,
3" comma, 49, 50, 51, 52.
m) l'art. 48, loc o m a , è sostituito dai seguente " Alle operazioni di anticipazione contro
pegno erogate dalia Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42
del presente Statuto non si applicano, in conformità di quanto dispone l'art. 67 comma 3'
del R decreto 16 marzo 1942 n. 267, le disposizioni relative aiia revocabiiità degli atti a
titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.".
-j
n) dopo -l'art. 66 è aggiunto il seguente: Titolo VI- Disposizioni transitorie - art. 67 come
segue:
"L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con delibera dell'Assemblea
straordinaria dei partecipanti del..... entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo volto a dare attuazione all'articolo 108 del Trattato.
Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto cornma, 41, 42, 48, primo
c o m a , nel testo approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei partecipanti
del...., entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, c o m a 2, del decreto legislativo volto
a dare attuazione all'articolo 108 del Trattato.
Le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo c o m a , 49, 50, 51 e 52 hanno effetto
dalla data indicata dai Ministro del tesoro, del bilancio e delia programmazione economica
ai sensi deli'articolo 11, c o m a 2, del decreto legislativo volto a dare attuazione ail'articolo
108 del Trattato".
MODIFICHE
STATUTARIE
L'Articolo 108 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato) pone
agli Stati membri l'obbligo, al più tardi entro la data di istituzione del SEBC, di
rendere la propria legislazione nazionale, incluso lo Statuto della Banca centrale
nazionale, compatibile con le disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC.
In particolare, il Trattato impone agli Stati membri .di rendere la propria banca
centrale indipendente, awiando le necessarie riforme già nel corso della seconda
fase (Articolo 109 E 5).
Tali adeguarnenti concretizzano la c.d. convergenza "legale" (o
"istituzionale") la cui realizzazione, ai sensi dell'Articolo 109 J del Trattato,
assume primaria rilevanza, al pari dei criteri di convergenza economica,previsti
dal medesimo articolo, ai fini della decisione da parte del Consiglio del17Unione
Europea sugli Stati partecipanti alla moneta unica
In relazione a ciò la legge 17 dicembre 1997, n, 433, sull'introduzione
dell'EUR0, ha attribuito (articolo 1, comma 1) al Governo il potere di emanare
disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal suddetto Articolo 108.
.
In attuazione della delega, il Consiglio dei Ministri ha preliminarmente
deliberato uno schema di decreto legislativo (decreto) che è stato sottoposto al
previsto parere delle competenti commissioni Parlamentari e de1l'IM.E.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Commissione europea e
dal171ME,il decreto introduce modifiche volte a rafforzare l'indipendenza della
Banca d'Italia e ad assicurarne l'integrazione del SEBC.
L'art. 10, comma 1, del decreto prevede inoltre che lo statuto della Banca
d'Italia sia adeguato alle disposizioni del decreto stesso. In conformità con la
procedura indicata dalpart. 10, comma 2, le modifiche dello Statuto verranno
deliberate dal17Assembleastraordinaria dei partecipanti della Banca ed approvate
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri:
E' stato pertanto approntato lo schema delle modifiche statutarie da adottare.
Con riferimento alle singole previsioni si osserva quanto segue.
a) L'art. 1, primo comma, è mantenuto inalterato nella parte - i due periodi
'iniziali - non interessata dall'intervento di adeguamento.
Sono poi introdotti tre c o m i che ridefiniscono i compiti e le funzioni della
Banca d'Italia in considerazione della sua partecipazione al SEBC.
Iì secondo comma riproduce in parte l'art. 2, c o m a l, del decreto la
':
I
Nel testo delle modifiche statutarie proposte, il decreto viene richiamato pia volte utilizzando
l'espressione "decreto legislativo volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato". Nel testo
definitivo esso sarà owiamente indicato con il numero e la data del decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Banca d'Italia è parte integrante del SEBC, svolge i compiti e le funzioni che in
tale qualità le competono e ne persegue gli obiettivi. La norma, muovendo
dall'affermazione della piena partecipazione della Banca al SEBC, secondo i
tempi previsti per il passaggio alla terza fase dellYUnioneeconomica e monetaria,
indica gli obiettivi che la Banca deve perseguire richiamando l'art. 105, paragrafo
1, del Trattato.
I1 terzo comma richiama il contenuto dell'art. 4, comma 1, del decreto:
secondo la vigente previsione dell'art. 1, primo comma, dello Statuto, la Banca,
"...quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme
stabilite dalla legge". La nuova previsione rivisita in considerazione del nuovo
quadro normativo le competeie della Banca in materia: la funzione di emissione
verrà svolta nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto del SEBC, in concorso con la
BCE e le altre banche centrali nazionali, e nel rispetto dell'esclusivo potere
autorizzatorio della BCE.
I1 quarto comma riproduce l'art. 2, comrna 2, primo periodo, del decreto. La
norma prevede che la Banca possa svolgere gli altri compiti e funzioni ad essa
attribuiti dalla legge, non riconducibili alle competenze del SEBC.'
b-C) L'art.17, secondo comma, è modificato, in linea con quanto previsto
dall'art. 3, cornma 2, del decreto legislativo, che ha modificato l'art. 22, comma 2,
del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria), nella parte in cui prevede una
durata in carica di tre anni per i membri del Consiglio superiore: il termine viene
portato a cinque anni. Tale modifica è stata introdotta alla luce degli orientamenti
espressi dallYIMEin materia di indipendenza dei membri degli organismi
decisionali delle banche centrali nazionali.
In virtu del fatto che alcune attribuzioni - seppure limitate - del Consiglio
superiore toccano materie che rientrano nella competenza del SEBC (poteri in
materia di banconote in lire, di determinazione delle condizioni per le operazioni
della Banca, di nomina dei comspondenti) si è ritenuto di disporre la suddetta
elevazione della durata dell'incarico dei suoi membri.
L'art. 17, terzo comma, che prevede un sistema di rinnovazione delle
cariche dei membri del Consiglio superiore in ragione di quattro per il primo ed il
secondo anno e di cinque per il temo anno, viene abrogato. Ciò in conseguenza del
fatto che il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 dicembre 1962, n.
1715, che conteneva tale disposizione, viene a sua volta soppresso dall'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo.
La proroga di due anni della durata in carica degli attuali membri del
Consiglio, prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto, innestandosi su di una
situazione in cui i consiglieri sono stati nominati in tempi diversi, fa si che in
futuro le cessazioni e le nomine continuino ad essere scaglionati secondo scadenze
diverse.
L'art. 17, quarto comma, viene abrogato in quanto ripete meramente quanto
già previsto dall'art. 17, secondo cornrna.
d-e-f) L'art. 20, secondo comma, viene modificato in considerazione di
quanto previsto dagli artt. 4, comrna 5, e 6, comma 4, del decreto.
L'emendamento al primo periodo dell'art. 20, secondo c o m a , intende
specificare che le competenze del Consiglio superiore nelle materie attribuite al
SEBC (artt. 20, comma 2 punti l), 2), 3), 5)) potranno essere esercitate nei limiti
consentiti dal rispetto delle norme dello Statuto del SEBC e delle disposizioni
emanate dalla BCE.
Con riferimento alle specifiche competenze del Consiglio superiore, i numeri
1) e 2) dell'art. 20, secondo comma vengono modificati allo scopo di precisare che
le competenze del Consiglio superiore in materia di banconote sono limitate ai
biglietti in lire, come previsto dal decreto.
g) L'art. 25, quarto comma, riprende nello Statuto quanto previsto
dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, che stabilisce le attribuzioni del
Governatore in materia di fissazione della ragione normale dello sconto e della
misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca. In coerenza con l'art. 6,
comma 1, e con l'art. 11, c o m a 2, del decreto legislativo viene ora specificato
che i suindicati poteri del Governatore vengono esercitati "fino all'adozione da
parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del Trattato."
h-i) Gli artt. 41 e 42 dello Statuto vengono modificati in coerenza con quanto
previsto dall'art. 6, c o m i 2 e 5, del decreto.
Le due norme statutarie, nel nuovo testo, regolano ora rispettivamente le
operazioni della Banca d'Italia in ambito SEBC e le operazioni svolte per
l'assolvimento di altri compiti, fra cui la gestione del patrimonio e
l'amministrazione del personale. I1 principio di tassatività delle operazioni della
Banca, che trovava espressione nell'elencazione di cui agli artt. 41 e 42, viene
superato.
L'art. 41 prevede, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 dello Statuto,
che la Banca possa svolgere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo Statuto del
SEBC, nel rispetto delle condizioni che verranno stabilite dalla BCE.
L'art. 42 stabilisce, fatto salvo il rispetto dell'art. 41, il principio della piena
capacità di agire della Banca per lo svolgimento degli altri suoi compiti.
L'elencazione contenuta nella previsione è meramente esemplificativa.
1-m) Gli artt. 45, 46, 47 prevedono alcuni vincoli per lo svolgimento delle
operazioni indicate nel vigente disposto dell'art. 41 n. 1 e n. 2. In linea con la
nuova formulazione dell'art. 41, viene prevista l'abrogazione di dette previsioni il
cui contenuto potrà essere ripreso, ove ritenuto utile, nelle condizioni contrattuali
della Banca.
L'art. 48, riguardante le anticipazioni contro pegno, è in parte mantenuto, in
considerazione del fatto che i c o m i 1 e 2 prevedono norme a tutela della
posizione creditoria della Banca. Le modifiche ali'art, 48, primo comma, sono di
tipo formale. E' abrogato il terzo comma, riguardante le modalità di valutazione
delle merci date in pegno alla Banca; tali modalità potranno essere previste nei
contratti stipulati dalla Banca.
Gli articoli 49, 50, 51, 52 contenenti norme sul domicilio dei titolari
dell'anticipazione, sull'o "scarto" fra valore della garanzia ed ammontare
dell'anticipazione, sulla procedure di liquidazione dei pegni, sulle operazioni di
prorogato pagamento vengono anche essi abrogati. I1 loro contenuto potrà, ove
ritenuto utile, essere ripreso nelle condizioni contrattuali adottate dalla Banca.
n) Le modifiche statutarie volte ad assicurare l'indipendenza della Banca
d'Italia entrano in vigore alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta
Ufficiale (articolo 11, comma 3, del decreto).
Le altre modifiche entrano in vigore ai sensi del nuovo articolo 67 dello
Statuto, che si raccorda con l'articolo 11 del decreto.
In particolare, quelle che sanciscono la partecipazione della Banca d'Italia al
SEBC (articolo 1, secondo e quarto cornrna) entrano in vigore alla data di
istituzione del SEBC se l'adozione della moneta unica awiene sin dall'inizio della
terza fase; altrimenti, alla data in cui la moneta unica sarà adottata. Per entrambi i
casi, la data sarà indicata dal Ministro del tesoro (art. 11, comma 1, del decreto).
Tutte le altre modifiche, che sono volte a realizzare l'integrazione operativa
della Banca d'Italia nel SEBC, entrano in vigore al momento dell'adozione della
moneta unica. Anche in tale ipotesi la data sarà indicata dal Ministro del tesoro
(articolo 11, comrna 2, del decreto).
d
TESTO VIGENTE
NUOVO TESTO
I passi riportati in grassetto costituiscono previsioni da espungere dailo
Statuto
I passi riportati in grassetto costituiscono le nuove previsioni
da inserire ailo Statuto
TITOLO I
COSTITUZIONE E CAPITALE
DELLA BANCA D'ITALIA
Art. 1
Art. 1
La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del
La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico
R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita
ai sensi del R.decreto-legge 12 marzo 1936, n.375.
fiinzioni bancarie, può emettere titoli al portatore e, quale
Essa esercita fiinzioni bancarie.
unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le
A partire dalla data indicata a norma
dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo
volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, la Banca
d'Italia, banca centrale della Repubblica
italiana, è parte integrante del Sistema europeo
di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le
funzioni che in tale qualità le competono, nel
rispetto dello Statuto del Sistema europeo di
norme stabilite dalla legge.
banche centrali e della Banca centrale europea
(Statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi
.J
assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105 (1) del
Trattato che istituisce la Comunith europea
(Trattato).
In particolare, la Banca d'Italia emette
banconote in applicazione di quanto disposto
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato.
La Banca d'Italia assolve -inoltre gli altri
compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge.
Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte
Identico
indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli
obblighi e gli impegni delllIstituto creato con la legge 10
agosto 1893, n. 449.
5 2. - Consiglio superiore
Art. 17
Art. 17
Il Consiglio superiore si compone:
-
del governatore;
-
di 13 consiglieri nominati nelie assemblee generali dei
Identico
. _-
partecipanti presso le sedi della Banca in ragione di uno per
ciascuna sede. Le assemblee generali per le sedi di Firenze e
di Livorno si riuniscono*
presso la sede di Firenze per la
nomina di un unico rappresentante.
I consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni
ed è rieleggibile.
Le rinnovazioni awerranno in ragione di quattro per il
Abrogato
primo ed il secondo anno e di cinque per il teno anno:
mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in
quelli successivi.
I consiglieri che scadono dalla carica sono rieleggibili.
Abrogato
Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e,
Identico
quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto
consultivo.
I due vice direttori generali assistono alle riunioni del
Identico
Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio
superiore, assume l'ufficio di segretario.
I membri del Consiglio superiore ed i componenti del
direttori0 debbono essere cittadini italiani.
Idenfico
Art. 20
Art. 20
.
Al Consiglio superioxt spetta l'amministrazione generale
Identico
della Banca.
In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, il
In conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari nonchè, per le delibere di cui ai
Consiglio:
successivi punti l), 2), 3) e 5), nel rispetto dello
statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite
dalla
Banca Centrale Europea (BCE) in
applicazione di esso, il Consiglio:
1) delibera sulIa forma e sui distintivi dei biglietti al
portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia
1) delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti
al portatore denominati in lire, dei vaglia cambiari
cambiari e degli assegni bancari;
e degli assegni bancari;
2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la
distruzione di quelli ritirati ed annullati;
2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti
denominati in lire e la distruzione di quelli ritirati
ed annullati
3) determina le norme e le condizioni per le operazioni
Identico
della Banca;
4) assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi
Identico
impieghi mensili;
5) nomina i corrispondenti della . Banca
.
. .. all'iflerno
e
.
.
-
Identico
d'estero;
6) delibera i regolamenftiinterni delllstituto;
Identico
7) delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la
cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne
Identico
regola l'esercizio;
8) stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;
Identico
9) disciplina il servizio deiie casse .di previdenza degli
Identico
hpiegati e stanzia le somme necessarie ai regolare esercizio
di esse;
10) determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso
Identico
le sedi e le succursali;
11) determina la pianta organica del personale, fissa gli
Identico
stipendi,nomina e revoca gli impiegati;
12) nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali
Identico
tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di
apertura e chiusura deiie casse. Del confenmento di sEatte
attribuzioni dà comunicazione ai Collegio dei sindaci;
13) stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati
Identico
aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;
Identico
14) delibera lo svincolo delle d o n i dei fiinzionan,
..
15)
esamina ed approva il bilancio annuaie~edil
conto:;
. . , - dei
. . .,._...
. .
. .
:.
. .
:
.
Identico
.-A
profitti, delle spese e delle perdite,' e ne delibera la
presentazione ai sindaci e alla assemblea generale dei
partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la
relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui
medesimi da pagarsi ai partecipanti;
16) autorizza i contratti che importano alienazione di
Identico
immobili .per somma superiore a L. 3.000.000 e le
transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di
somme superiori a L. 12. 000. 000, e si pronunzia su tutti
quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro
importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua
approvazione;
17) delibera le canceiiazioni, le riduzioni e le restrizioni
Identico
d'ipoteche iscritte a favore deiia Banca, nonché le
surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia
interamente estinto, salvo quanto è disposto negli articoli 25
e 26;
18) adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto
Identico
dell'articolo 2;
19) delibera su tune le altre materie che, non essendo
esplicitamente demandate ali'assemblea
.
generale
dei
Identico
.
partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli.
.
5 4. - Governatore
Art. 25
Art. 25
Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fiorite ai terzi
Identico
in tuttj gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma
delllIstituto.
Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle
Identico
operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i
rispettivi impieghi mensili.
Prowede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise
Identico
estere.
Dispone, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità
Dispone, fino all'adozione da parte dell'Italia
del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e
della moneta unica, secondo le previsioni del
alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente
Trattato, in relazione alle esigenze di controllo
e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio
della liquidità del mercato, le variazioni alla ragione
prowedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
normale dello sconto e alla misura dell'interesse
Repubblica italiana.
sulle anticipazioni in cobto corrente e a scadenza
fissa presso la Banca d'Italia, con proprio
prowedimento da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
a
.._.
'.
Ha facoltà, in casi eccezionali, di ailargare o di restringere le
Identico
assegnazioni mensili alle sedi e aile succursali, salvo a
riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza.
Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli
Identico
impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri
delle succursali.
Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i
Identico
direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie;
dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.
Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi
Identico
utili aila Banca e al buon andamento dell'amministrazione,
sulle quali sia di competenza del Consiglio superiore il
deliberare.
Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto
Identico
non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al
comitato, salva la facolti di cui al n. 19 dell'art. 20.
Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il
governatore ha facoltti in tutti i casi, compresi quelli indicati
nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di
consentire la cancellazione, la postergdone, la riduzione, la
restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle.ipoteche e.nei
Identico
pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.
\
11 governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un
Identico
ispettore o un altro impiegato deiia Banca ad assumere
temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dai governatore
e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i
direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le
attribuzioni e le facoltà di questi.
Identico
Titolo iii
OPERAZIONI DELLA BANCA
Art.41
Art. 41
(sostituito)
Le operazioni che la Banca può compiere sono le seguenti:
Per il perseguimento degli obiettivi e per lo
1) risconto di cambiali e assegni bancari secondo le
svolgimento dei compiti propri del SEBC la
disposizioni delle leggi vigenti a favore delle aziende di
Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le
credito sia di diritto pubblico che di diritto privato, iscritte
operazioni consentiti dallo Statuto del SEBC,
neii'albo di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
nel
successive modificazioni;
attuazione dello stesso.
2) sconto di buoni del Tesoro, di note di pegno, emesse da
magazzini
generali e da depositi fianchi legalmente
costituiti, e di cedole dei
-
titoli sui quali llstituto può
fare anticipazioni;
anticipazione contro pegno dei titoli, dei valori e
3)
delle merci indicati dalla legge;
4) impiego di somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
5) emissione di vaglia cambiari e di assegni bancari;
6 ) acquisto e vendita di oro o valute auree, di cambiali e di
assegni
sull'estero, e impiego di somme, sia in conto
corrente sia in valute di
primo ordine, in quei Paesi nei
rispetto
delle condizioni
stabilite in
C - .
8
.
quali vige il cambio dei biglietti in oro.
L'oro o valute auree, le divise e i crediti della Banca su
l'estero, attribuiti alla riserva di garanzia dei biglietti e di altri
debiti a vista, devono essere considerati a parte, e non
possono essere oggetto di operazioni, le quali non
rispondano ai fini della garanzia.
Art. 42
Art. 42
(sostituito)
Fermo restando quanto previsto al precedente
La Banca può inoltre:
1) ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo
articolo 41, la Banca può compiere tutti gli atti
vincolati;
e le operazioni che le consentono di prowedere
ricevere somme in conto corrente, con o senza
2)
interesse, rimborsabili a vista o a termine;
al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa
3)
costruire
od
acquistare
edifizi
ad
uso
dell'amministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e
attribuiti, nonchè alla gestione del patrimonio e
all'amministrazione del personale in servizio e in
quiescenza. In particolare, essa può:
comunque destinati alla quiescenza del personale stesso;
- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in
4) riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali
altro modo vincolati;
delle agenzie, oppure per conto della Cassa Pensioni per il
personale della Banca d'Italia, o. per investimento di fondi
titoli esigibili nelio Stato e all'estero. e, in generale fare il
- ricevere somme in conto corrente, con o senza
1.
servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.
'..L
interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare strumenti finanziari;
\
-acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto dei privati, di società o di
altri enti titoli esigibili nello Stato e allyestero e,
in generale, fare il servizio di cassa per conto e a
rischio di terzi.
NORME PER LE OPERAZIONI
Art. 45
Art. 45
abrograto
Le cambiali e gli assegni bancari relativi alle operazioni
di che al numero 1 dell'art. 41 devono avere una
scadenza non maggiore di quattro mesi ed essere muniti
di due o piii firme di persone notoriamente solvibili.
I buoni del Tesoro, le cedole e le note di pegno
contemplati dallo stesso art. 41 non possono essere
scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.
Art. 46
Art. 46
abroaato
Le operazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 41 devono
essere fatte col voto delle apposite Commissioni di che
agli articoli 33 e 35.
Art. 47
Art. 47
abrogato
Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una filiale
possono
essere
rimesse
per
l'incasso
ad
un
comspondente nominato dal Consiglio superiore.
Art. 48
Art. 48
Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza
Alle operazioni di anticipazione contro pegno
in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della
erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di
durata nei l i t i di legge e il riferimento al presente statuto.
quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
Ad esse, in conformità di quanto dispone l'art. 67 comma 3"
presente Statuto, non si applicano in conformità
del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano le
di quanto dispone l'art. 67 comma 3" del R
disposizioni relative alla revocabilitti '.degli atti a titolo
decreto 16 mano 1942, n. 267, le disposizioni
'oneroso, pagamenti e g a d e , nei casi di .procedure
relative alla revocabiliti degli atti a titolo
-.
oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di
fallimentari.
.
procedure fallimentari.
Identico
I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire
qualsiasi ragione o diritto che, nei cadi-onti della persona o
ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in
dipendenza di altre operazioni.
Abrogato
I1 valore delle merci, sulle quali si possono consentire
anticipazioni, deve essere accertato da periti designati
dalla Banca.
Art. 49
Art. 49
abroaato
I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio o
eleggerlo nella città dove esista la filiale della Banca
presso la quale è accesa l'anticipazione.
Art. 50
Art. 50
abrkato
Chi riceve l'anticipazione assume l'obbligo del rimborso
entro il termine indicato nella polizza. Deve esservi
sempre una differenza in pifi non inferiore al quindici
,
C
per cento, fra il valore della cosa data in pegno e
I'ammontare dell'anticipazione.
Ogni qualvolta il pm2o corrente dei titoli o delle merci
depositate subisca una diminuzione, che riduca della
metà la differenza risultante fra il valore dei titoli o delle
merci e l'ammontare del credito aperto, il depositante
deve, in ragione dell'awenuto ribasso di prezzo, o
reintegrare il pegno o restituire una parte proporzionale
dell'importo dell'anticipazione. Qualora peraltro vi sia
differenza sufficiente in confronto dell'ammontare
dell'anticipazione, la reintegrazione avrA luogo mediante
comspondente riduzione del credito aperto.
Quando, awenuto il deprezzamento di cui al comma
precedente, il debitore non ottemperi a quanto ivi
preveduto, la Banca, previa diffida a mezzo di ufficiale
giudiziario, notificata al domicilio dichiarato o eletto
nella polizza, può, trascorsi cinque giorni dalla data della
diffida, procedere senz'altra formalità alla vendita totale
o parziale dei titoli o delle merci depositate.
Ari. 5 1
Ari. 51
abroaato
\
Qualora nei due giorni successivi alla scadenza, il
debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli
intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario,
notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza.
Trascorsi cinque giorni dalla data dell'intimazione, la
Banca, senza altra formalità, può vendere, in tutto o in
parte, i titoli o le merci depositate.
Per la vendita dei titoli esteri, la Banca può valersi dei
suoi corrispondenti esteri.
La procedura indicata nei commi precedenti non toglie o
sospende gli altri modi di esecuzione di cui può valersi la
Banca, come la omissione della stessa procedura non
implica alcuna responsabilità per la Banca, né menoma
le sue ragioni di credito e di privilegio.
La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo
credito in capitale, accessori e spese, e dà al debitore
nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il
debitore deve rimborsarla entro due. giorni; ove invece
risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore,
.
salvo quanto è disposto dalltart. 53.
.
Art. 52
Art. 52
abroaato
Le operazioni di prorogato pagamento si effettuano
presso le Stanze di compensazione su titoli delle specie
ammesse nelle anticipazioni e depositati presso le Stanze
stesse.
Le operazioni devono essere liquidate giornalmente, e, in
ogni caso, non possono essere protratte oltre il quarto
giorno.
In caso di insolvenza, la Banca in applicazione dell'art.
2797 del vigente codice civile, ha facoltà di vendere i
titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate
dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino
al giorno della vendita stessa.
Ai titoli depositati per operazioni di prorogato
pagamento sono applicabili le disposizioni delltarticoIo
seguente.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 67
L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel
testo approvato con delibera del19Assemblea
straordinaria dei partecipanti del.....
entra in
vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo volto a dare attuazione all'articolo
108 del Trattato.
Gli articoli 1, teno comma, 20, secondo
comma, 25, quarto comma, 41, 42, 48, primo
comma, nel testo approvato con delibera
del19Assemblea straordinaria dei . partecipanti
del...., entrano in vigore alla data indicata dal
Ministro del tesoro,' del bilancio e della
programmazione economica ai sensi dell'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo volto a dare
attuazione all'articolo 108 del Trattato.
'd'
Le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48,
teno comma, 49, 50, 51 e 5 2 hanno effetto dalla
data indicata dal Minis-o
del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo volto a dare attuazione all'articolo
108 del Trattato.