Modifiche dello Statuto della Banca d`Italia a) Nell`articolo 1, il primo
Transcript
Modifiche dello Statuto della Banca d`Italia a) Nell`articolo 1, il primo
Modifiche dello Statuto della Banca d'Italia -' a) Nell'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti: "La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie. A partire dalla data indicata a norma deli'art. l l, comma 1, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105 (l) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato). In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'art.108 del Trattato. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge". b) l'articolo 17, secondo comma, è sostituito dal seguente: "Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile". C) l'articolo 17, terzo e quarto comrna, è abrogato. d) nell'articolo 20, secondo comma, il primo periodo è sostituito come segue: "In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonchè, per le delibere di cui ai successivi punti l), 2), 3) e 5), nel rispetto dello Statuto del SEBC e delie disposizioni stabilite dalla Banca Centrale Europea (BCE) in applicazione di esso, il Consiglio:". e) nell'art. 20, secondo comma, punto l), dopo "dei biglietti al portatore" è aggiunto "denominati in lire"; le parole "per la parteche riguarda la Banca" sono soppresse. f) nell'art. 20, secondo comma, punto 2), dopo "dei biglietti" è aggiunto "denominati in ) lire". g) nell'articolo 25, quarto comma, tra "Dispone" e "in relazione" è aggiunto il seguente inciso: "fino ali'adozione da parte dell'Italia delia moneta unica, secondo le previsioni del Trattato"; . h) l'articolo 41 è sostituito dal seguente: "Per il perseguimento degli obiettivi .e per 10 svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dalio Statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione delio stesso". i) l'aqicolo 42 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 41, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di prowedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonchè alla gestione del patrimonio e all'arnministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può: - emettere titoli al portatore; - emettere vaglia cambiari e assegni bancari; ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati; - ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine; - - negoziare strumenti finanziari; - acquistare e alienare beni mobili; - costruire, acquistare e alienare beni immobili; - riscuotere per conto dei privati, di società o altri enti titoli esigibili nello Stato e ail'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi". l) in relazione alle modifiche degli articoli 41 e 42, sono abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, 3" comma, 49, 50, 51, 52. m) l'art. 48, loc o m a , è sostituito dai seguente " Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalia Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente Statuto non si applicano, in conformità di quanto dispone l'art. 67 comma 3' del R decreto 16 marzo 1942 n. 267, le disposizioni relative aiia revocabiiità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.". -j n) dopo -l'art. 66 è aggiunto il seguente: Titolo VI- Disposizioni transitorie - art. 67 come segue: "L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei partecipanti del..... entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'articolo 108 del Trattato. Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto cornma, 41, 42, 48, primo c o m a , nel testo approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei partecipanti del...., entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, c o m a 2, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'articolo 108 del Trattato. Le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo c o m a , 49, 50, 51 e 52 hanno effetto dalla data indicata dai Ministro del tesoro, del bilancio e delia programmazione economica ai sensi deli'articolo 11, c o m a 2, del decreto legislativo volto a dare attuazione ail'articolo 108 del Trattato". MODIFICHE STATUTARIE L'Articolo 108 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato) pone agli Stati membri l'obbligo, al più tardi entro la data di istituzione del SEBC, di rendere la propria legislazione nazionale, incluso lo Statuto della Banca centrale nazionale, compatibile con le disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC. In particolare, il Trattato impone agli Stati membri .di rendere la propria banca centrale indipendente, awiando le necessarie riforme già nel corso della seconda fase (Articolo 109 E 5). Tali adeguarnenti concretizzano la c.d. convergenza "legale" (o "istituzionale") la cui realizzazione, ai sensi dell'Articolo 109 J del Trattato, assume primaria rilevanza, al pari dei criteri di convergenza economica,previsti dal medesimo articolo, ai fini della decisione da parte del Consiglio del17Unione Europea sugli Stati partecipanti alla moneta unica In relazione a ciò la legge 17 dicembre 1997, n, 433, sull'introduzione dell'EUR0, ha attribuito (articolo 1, comma 1) al Governo il potere di emanare disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal suddetto Articolo 108. . In attuazione della delega, il Consiglio dei Ministri ha preliminarmente deliberato uno schema di decreto legislativo (decreto) che è stato sottoposto al previsto parere delle competenti commissioni Parlamentari e de1l'IM.E. Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Commissione europea e dal171ME,il decreto introduce modifiche volte a rafforzare l'indipendenza della Banca d'Italia e ad assicurarne l'integrazione del SEBC. L'art. 10, comma 1, del decreto prevede inoltre che lo statuto della Banca d'Italia sia adeguato alle disposizioni del decreto stesso. In conformità con la procedura indicata dalpart. 10, comma 2, le modifiche dello Statuto verranno deliberate dal17Assembleastraordinaria dei partecipanti della Banca ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri: E' stato pertanto approntato lo schema delle modifiche statutarie da adottare. Con riferimento alle singole previsioni si osserva quanto segue. a) L'art. 1, primo comma, è mantenuto inalterato nella parte - i due periodi 'iniziali - non interessata dall'intervento di adeguamento. Sono poi introdotti tre c o m i che ridefiniscono i compiti e le funzioni della Banca d'Italia in considerazione della sua partecipazione al SEBC. Iì secondo comma riproduce in parte l'art. 2, c o m a l, del decreto la ': I Nel testo delle modifiche statutarie proposte, il decreto viene richiamato pia volte utilizzando l'espressione "decreto legislativo volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato". Nel testo definitivo esso sarà owiamente indicato con il numero e la data del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Banca d'Italia è parte integrante del SEBC, svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono e ne persegue gli obiettivi. La norma, muovendo dall'affermazione della piena partecipazione della Banca al SEBC, secondo i tempi previsti per il passaggio alla terza fase dellYUnioneeconomica e monetaria, indica gli obiettivi che la Banca deve perseguire richiamando l'art. 105, paragrafo 1, del Trattato. I1 terzo comma richiama il contenuto dell'art. 4, comma 1, del decreto: secondo la vigente previsione dell'art. 1, primo comma, dello Statuto, la Banca, "...quale unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le norme stabilite dalla legge". La nuova previsione rivisita in considerazione del nuovo quadro normativo le competeie della Banca in materia: la funzione di emissione verrà svolta nel rispetto dell'art. 16 dello Statuto del SEBC, in concorso con la BCE e le altre banche centrali nazionali, e nel rispetto dell'esclusivo potere autorizzatorio della BCE. I1 quarto comma riproduce l'art. 2, comrna 2, primo periodo, del decreto. La norma prevede che la Banca possa svolgere gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge, non riconducibili alle competenze del SEBC.' b-C) L'art.17, secondo comma, è modificato, in linea con quanto previsto dall'art. 3, cornma 2, del decreto legislativo, che ha modificato l'art. 22, comma 2, del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria), nella parte in cui prevede una durata in carica di tre anni per i membri del Consiglio superiore: il termine viene portato a cinque anni. Tale modifica è stata introdotta alla luce degli orientamenti espressi dallYIMEin materia di indipendenza dei membri degli organismi decisionali delle banche centrali nazionali. In virtu del fatto che alcune attribuzioni - seppure limitate - del Consiglio superiore toccano materie che rientrano nella competenza del SEBC (poteri in materia di banconote in lire, di determinazione delle condizioni per le operazioni della Banca, di nomina dei comspondenti) si è ritenuto di disporre la suddetta elevazione della durata dell'incarico dei suoi membri. L'art. 17, terzo comma, che prevede un sistema di rinnovazione delle cariche dei membri del Consiglio superiore in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il temo anno, viene abrogato. Ciò in conseguenza del fatto che il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 dicembre 1962, n. 1715, che conteneva tale disposizione, viene a sua volta soppresso dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo. La proroga di due anni della durata in carica degli attuali membri del Consiglio, prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto, innestandosi su di una situazione in cui i consiglieri sono stati nominati in tempi diversi, fa si che in futuro le cessazioni e le nomine continuino ad essere scaglionati secondo scadenze diverse. L'art. 17, quarto comma, viene abrogato in quanto ripete meramente quanto già previsto dall'art. 17, secondo cornrna. d-e-f) L'art. 20, secondo comma, viene modificato in considerazione di quanto previsto dagli artt. 4, comrna 5, e 6, comma 4, del decreto. L'emendamento al primo periodo dell'art. 20, secondo c o m a , intende specificare che le competenze del Consiglio superiore nelle materie attribuite al SEBC (artt. 20, comma 2 punti l), 2), 3), 5)) potranno essere esercitate nei limiti consentiti dal rispetto delle norme dello Statuto del SEBC e delle disposizioni emanate dalla BCE. Con riferimento alle specifiche competenze del Consiglio superiore, i numeri 1) e 2) dell'art. 20, secondo comma vengono modificati allo scopo di precisare che le competenze del Consiglio superiore in materia di banconote sono limitate ai biglietti in lire, come previsto dal decreto. g) L'art. 25, quarto comma, riprende nello Statuto quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, che stabilisce le attribuzioni del Governatore in materia di fissazione della ragione normale dello sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca. In coerenza con l'art. 6, comma 1, e con l'art. 11, c o m a 2, del decreto legislativo viene ora specificato che i suindicati poteri del Governatore vengono esercitati "fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del Trattato." h-i) Gli artt. 41 e 42 dello Statuto vengono modificati in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, c o m i 2 e 5, del decreto. Le due norme statutarie, nel nuovo testo, regolano ora rispettivamente le operazioni della Banca d'Italia in ambito SEBC e le operazioni svolte per l'assolvimento di altri compiti, fra cui la gestione del patrimonio e l'amministrazione del personale. I1 principio di tassatività delle operazioni della Banca, che trovava espressione nell'elencazione di cui agli artt. 41 e 42, viene superato. L'art. 41 prevede, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 dello Statuto, che la Banca possa svolgere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo Statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni che verranno stabilite dalla BCE. L'art. 42 stabilisce, fatto salvo il rispetto dell'art. 41, il principio della piena capacità di agire della Banca per lo svolgimento degli altri suoi compiti. L'elencazione contenuta nella previsione è meramente esemplificativa. 1-m) Gli artt. 45, 46, 47 prevedono alcuni vincoli per lo svolgimento delle operazioni indicate nel vigente disposto dell'art. 41 n. 1 e n. 2. In linea con la nuova formulazione dell'art. 41, viene prevista l'abrogazione di dette previsioni il cui contenuto potrà essere ripreso, ove ritenuto utile, nelle condizioni contrattuali della Banca. L'art. 48, riguardante le anticipazioni contro pegno, è in parte mantenuto, in considerazione del fatto che i c o m i 1 e 2 prevedono norme a tutela della posizione creditoria della Banca. Le modifiche ali'art, 48, primo comma, sono di tipo formale. E' abrogato il terzo comma, riguardante le modalità di valutazione delle merci date in pegno alla Banca; tali modalità potranno essere previste nei contratti stipulati dalla Banca. Gli articoli 49, 50, 51, 52 contenenti norme sul domicilio dei titolari dell'anticipazione, sull'o "scarto" fra valore della garanzia ed ammontare dell'anticipazione, sulla procedure di liquidazione dei pegni, sulle operazioni di prorogato pagamento vengono anche essi abrogati. I1 loro contenuto potrà, ove ritenuto utile, essere ripreso nelle condizioni contrattuali adottate dalla Banca. n) Le modifiche statutarie volte ad assicurare l'indipendenza della Banca d'Italia entrano in vigore alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (articolo 11, comma 3, del decreto). Le altre modifiche entrano in vigore ai sensi del nuovo articolo 67 dello Statuto, che si raccorda con l'articolo 11 del decreto. In particolare, quelle che sanciscono la partecipazione della Banca d'Italia al SEBC (articolo 1, secondo e quarto cornrna) entrano in vigore alla data di istituzione del SEBC se l'adozione della moneta unica awiene sin dall'inizio della terza fase; altrimenti, alla data in cui la moneta unica sarà adottata. Per entrambi i casi, la data sarà indicata dal Ministro del tesoro (art. 11, comma 1, del decreto). Tutte le altre modifiche, che sono volte a realizzare l'integrazione operativa della Banca d'Italia nel SEBC, entrano in vigore al momento dell'adozione della moneta unica. Anche in tale ipotesi la data sarà indicata dal Ministro del tesoro (articolo 11, comrna 2, del decreto). d TESTO VIGENTE NUOVO TESTO I passi riportati in grassetto costituiscono previsioni da espungere dailo Statuto I passi riportati in grassetto costituiscono le nuove previsioni da inserire ailo Statuto TITOLO I COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA Art. 1 Art. 1 La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita ai sensi del R.decreto-legge 12 marzo 1936, n.375. fiinzioni bancarie, può emettere titoli al portatore e, quale Essa esercita fiinzioni bancarie. unico istituto di emissione, emette biglietti nei limiti e con le A partire dalla data indicata a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello Statuto del Sistema europeo di norme stabilite dalla legge. banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi .J assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105 (1) del Trattato che istituisce la Comunith europea (Trattato). In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'art. 108 del Trattato. La Banca d'Italia assolve -inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte Identico indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni delllIstituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 449. 5 2. - Consiglio superiore Art. 17 Art. 17 Il Consiglio superiore si compone: - del governatore; - di 13 consiglieri nominati nelie assemblee generali dei Identico . _- partecipanti presso le sedi della Banca in ragione di uno per ciascuna sede. Le assemblee generali per le sedi di Firenze e di Livorno si riuniscono* presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappresentante. I consiglieri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile. Le rinnovazioni awerranno in ragione di quattro per il Abrogato primo ed il secondo anno e di cinque per il teno anno: mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi. I consiglieri che scadono dalla carica sono rieleggibili. Abrogato Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, Identico quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo. I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Identico Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario. I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttori0 debbono essere cittadini italiani. Idenfico Art. 20 Art. 20 . Al Consiglio superioxt spetta l'amministrazione generale Identico della Banca. In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, il In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonchè, per le delibere di cui ai Consiglio: successivi punti l), 2), 3) e 5), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca Centrale Europea (BCE) in applicazione di esso, il Consiglio: 1) delibera sulIa forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia 1) delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore denominati in lire, dei vaglia cambiari cambiari e degli assegni bancari; e degli assegni bancari; 2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la distruzione di quelli ritirati ed annullati; 2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti denominati in lire e la distruzione di quelli ritirati ed annullati 3) determina le norme e le condizioni per le operazioni Identico della Banca; 4) assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi Identico impieghi mensili; 5) nomina i corrispondenti della . Banca . . .. all'iflerno e . . - Identico d'estero; 6) delibera i regolamenftiinterni delllstituto; Identico 7) delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne Identico regola l'esercizio; 8) stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale; Identico 9) disciplina il servizio deiie casse .di previdenza degli Identico hpiegati e stanzia le somme necessarie ai regolare esercizio di esse; 10) determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso Identico le sedi e le succursali; 11) determina la pianta organica del personale, fissa gli Identico stipendi,nomina e revoca gli impiegati; 12) nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali Identico tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura deiie casse. Del confenmento di sEatte attribuzioni dà comunicazione ai Collegio dei sindaci; 13) stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati Identico aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo; Identico 14) delibera lo svincolo delle d o n i dei fiinzionan, .. 15) esamina ed approva il bilancio annuaie~edil conto:; . . , - dei . . .,._... . . . . :. . . : . Identico .-A profitti, delle spese e delle perdite,' e ne delibera la presentazione ai sindaci e alla assemblea generale dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui medesimi da pagarsi ai partecipanti; 16) autorizza i contratti che importano alienazione di Identico immobili .per somma superiore a L. 3.000.000 e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 12. 000. 000, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione; 17) delibera le canceiiazioni, le riduzioni e le restrizioni Identico d'ipoteche iscritte a favore deiia Banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è disposto negli articoli 25 e 26; 18) adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto Identico dell'articolo 2; 19) delibera su tune le altre materie che, non essendo esplicitamente demandate ali'assemblea . generale dei Identico . partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli. . 5 4. - Governatore Art. 25 Art. 25 Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fiorite ai terzi Identico in tuttj gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma delllIstituto. Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle Identico operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili. Prowede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise Identico estere. Dispone, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità Dispone, fino all'adozione da parte dell'Italia del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e della moneta unica, secondo le previsioni del alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente Trattato, in relazione alle esigenze di controllo e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio della liquidità del mercato, le variazioni alla ragione prowedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della normale dello sconto e alla misura dell'interesse Repubblica italiana. sulle anticipazioni in cobto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio prowedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. a .._. '. Ha facoltà, in casi eccezionali, di ailargare o di restringere le Identico assegnazioni mensili alle sedi e aile succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza. Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli Identico impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri delle succursali. Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i Identico direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti. Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi Identico utili aila Banca e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Consiglio superiore il deliberare. Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto Identico non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al comitato, salva la facolti di cui al n. 19 dell'art. 20. Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facoltti in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergdone, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle.ipoteche e.nei Identico pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria. \ 11 governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un Identico ispettore o un altro impiegato deiia Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali. I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dai governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi. Identico Titolo iii OPERAZIONI DELLA BANCA Art.41 Art. 41 (sostituito) Le operazioni che la Banca può compiere sono le seguenti: Per il perseguimento degli obiettivi e per lo 1) risconto di cambiali e assegni bancari secondo le svolgimento dei compiti propri del SEBC la disposizioni delle leggi vigenti a favore delle aziende di Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le credito sia di diritto pubblico che di diritto privato, iscritte operazioni consentiti dallo Statuto del SEBC, neii'albo di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e nel successive modificazioni; attuazione dello stesso. 2) sconto di buoni del Tesoro, di note di pegno, emesse da magazzini generali e da depositi fianchi legalmente costituiti, e di cedole dei - titoli sui quali llstituto può fare anticipazioni; anticipazione contro pegno dei titoli, dei valori e 3) delle merci indicati dalla legge; 4) impiego di somme in titoli emessi o garantiti dallo Stato; 5) emissione di vaglia cambiari e di assegni bancari; 6 ) acquisto e vendita di oro o valute auree, di cambiali e di assegni sull'estero, e impiego di somme, sia in conto corrente sia in valute di primo ordine, in quei Paesi nei rispetto delle condizioni stabilite in C - . 8 . quali vige il cambio dei biglietti in oro. L'oro o valute auree, le divise e i crediti della Banca su l'estero, attribuiti alla riserva di garanzia dei biglietti e di altri debiti a vista, devono essere considerati a parte, e non possono essere oggetto di operazioni, le quali non rispondano ai fini della garanzia. Art. 42 Art. 42 (sostituito) Fermo restando quanto previsto al precedente La Banca può inoltre: 1) ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo articolo 41, la Banca può compiere tutti gli atti vincolati; e le operazioni che le consentono di prowedere ricevere somme in conto corrente, con o senza 2) interesse, rimborsabili a vista o a termine; al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa 3) costruire od acquistare edifizi ad uso dell'amministrazione centrale, delle sedi, delle succursali e attribuiti, nonchè alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può: comunque destinati alla quiescenza del personale stesso; - emettere titoli al portatore; - emettere vaglia cambiari e assegni bancari; - ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in 4) riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali altro modo vincolati; delle agenzie, oppure per conto della Cassa Pensioni per il personale della Banca d'Italia, o. per investimento di fondi titoli esigibili nelio Stato e all'estero. e, in generale fare il - ricevere somme in conto corrente, con o senza 1. servizio di cassa per conto e a rischio di terzi. '..L interesse, rimborsabili a vista o a termine; - negoziare strumenti finanziari; \ -acquistare e alienare beni mobili; - costruire, acquistare e alienare beni immobili; - riscuotere per conto dei privati, di società o di altri enti titoli esigibili nello Stato e allyestero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi. NORME PER LE OPERAZIONI Art. 45 Art. 45 abrograto Le cambiali e gli assegni bancari relativi alle operazioni di che al numero 1 dell'art. 41 devono avere una scadenza non maggiore di quattro mesi ed essere muniti di due o piii firme di persone notoriamente solvibili. I buoni del Tesoro, le cedole e le note di pegno contemplati dallo stesso art. 41 non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi. Art. 46 Art. 46 abroaato Le operazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 41 devono essere fatte col voto delle apposite Commissioni di che agli articoli 33 e 35. Art. 47 Art. 47 abrogato Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una filiale possono essere rimesse per l'incasso ad un comspondente nominato dal Consiglio superiore. Art. 48 Art. 48 Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza Alle operazioni di anticipazione contro pegno in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di durata nei l i t i di legge e il riferimento al presente statuto. quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del Ad esse, in conformità di quanto dispone l'art. 67 comma 3" presente Statuto, non si applicano in conformità del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano le di quanto dispone l'art. 67 comma 3" del R disposizioni relative alla revocabilitti '.degli atti a titolo decreto 16 mano 1942, n. 267, le disposizioni 'oneroso, pagamenti e g a d e , nei casi di .procedure relative alla revocabiliti degli atti a titolo -. oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di fallimentari. . procedure fallimentari. Identico I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei cadi-onti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni. Abrogato I1 valore delle merci, sulle quali si possono consentire anticipazioni, deve essere accertato da periti designati dalla Banca. Art. 49 Art. 49 abroaato I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio o eleggerlo nella città dove esista la filiale della Banca presso la quale è accesa l'anticipazione. Art. 50 Art. 50 abrkato Chi riceve l'anticipazione assume l'obbligo del rimborso entro il termine indicato nella polizza. Deve esservi sempre una differenza in pifi non inferiore al quindici , C per cento, fra il valore della cosa data in pegno e I'ammontare dell'anticipazione. Ogni qualvolta il pm2o corrente dei titoli o delle merci depositate subisca una diminuzione, che riduca della metà la differenza risultante fra il valore dei titoli o delle merci e l'ammontare del credito aperto, il depositante deve, in ragione dell'awenuto ribasso di prezzo, o reintegrare il pegno o restituire una parte proporzionale dell'importo dell'anticipazione. Qualora peraltro vi sia differenza sufficiente in confronto dell'ammontare dell'anticipazione, la reintegrazione avrA luogo mediante comspondente riduzione del credito aperto. Quando, awenuto il deprezzamento di cui al comma precedente, il debitore non ottemperi a quanto ivi preveduto, la Banca, previa diffida a mezzo di ufficiale giudiziario, notificata al domicilio dichiarato o eletto nella polizza, può, trascorsi cinque giorni dalla data della diffida, procedere senz'altra formalità alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate. Ari. 5 1 Ari. 51 abroaato \ Qualora nei due giorni successivi alla scadenza, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi cinque giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza altra formalità, può vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. Per la vendita dei titoli esteri, la Banca può valersi dei suoi corrispondenti esteri. La procedura indicata nei commi precedenti non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione di cui può valersi la Banca, come la omissione della stessa procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, né menoma le sue ragioni di credito e di privilegio. La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo credito in capitale, accessori e spese, e dà al debitore nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due. giorni; ove invece risulti una eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, . salvo quanto è disposto dalltart. 53. . Art. 52 Art. 52 abroaato Le operazioni di prorogato pagamento si effettuano presso le Stanze di compensazione su titoli delle specie ammesse nelle anticipazioni e depositati presso le Stanze stesse. Le operazioni devono essere liquidate giornalmente, e, in ogni caso, non possono essere protratte oltre il quarto giorno. In caso di insolvenza, la Banca in applicazione dell'art. 2797 del vigente codice civile, ha facoltà di vendere i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa. Ai titoli depositati per operazioni di prorogato pagamento sono applicabili le disposizioni delltarticoIo seguente. Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 67 L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con delibera del19Assemblea straordinaria dei partecipanti del..... entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'articolo 108 del Trattato. Gli articoli 1, teno comma, 20, secondo comma, 25, quarto comma, 41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con delibera del19Assemblea straordinaria dei . partecipanti del...., entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro,' del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'articolo 108 del Trattato. 'd' Le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, teno comma, 49, 50, 51 e 5 2 hanno effetto dalla data indicata dal Minis-o del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo volto a dare attuazione all'articolo 108 del Trattato.