Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ed

Transcript

Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ed
Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva
ed indicazioni di gestione faunistica della specie
CAPO I
Principi Generali
Art. 1
Finalità
1. La gestione faunistico venatoria del Cinghiale mira ad attuare i principi di cui alla l. 157/92 e di cui agli artt.
35 e 36 l.r. 29/94.
2. Il presente Regolamento è finalizzato in particolare ad una gestione della specie che consenta di
conservarne le popolazioni in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, la tutela della biodiversità e del
patrimonio agro-silvo-pastorale.
Art. 2
Forme di prelievo venatorio
1. Il prelievo venatorio sul Cinghiale può essere esercitato nelle seguenti forme:
a) in forma collettiva, con le tecniche della braccata e della girata;
b) in forma individuale, con la caccia di selezione.
2. La caccia di selezione è disciplinata con specifiche norme regolamentari approvate dall’Amministrazione
Provinciale.
Art. 3
Funzioni della Provincia
1. L’Amministrazione provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio:
a) definisce i criteri per la formazione del piano di zonizzazione di cui all’art. 4 comma 1 lettera a);
b) predispone i criteri relativi all’attività di controllo faunistico della specie;
c) approva annualmente il documento relativo alla programmazione e gestione operativa delle azioni di
attività di controllo faunistico sulla specie.
2. La Provincia, con atto dirigenziale:
a) approva annualmente, sulla base dei dati acquisiti con l’attività di cui all’art.14:
- il contingente prelevabile mediante l’attività di caccia esercitata in forma collettiva;
- il piano di prelievo della specie, distinto per classi di sesso e di età, da realizzarsi mediante caccia di
selezione;
b) autorizza le squadre validamente costituite ad effettuare la caccia al Cinghiale nelle zone assegnate
dall’A.T.C., sulla base del vigente piano di zonizzazione;
c) abilita i conduttori di cane limiere che abbiano effettuati specifici corsi organizzati e realizzati dagli A.T.C. e
riconosce le abilitazioni equipollenti;
Art. 4
Compiti dell’A.T.C.
1. Il Comitato di gestione dell’A.T.C.:
a) predispone, secondo i criteri di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), il piano di zonizzazione integrale del territorio
per l’esercizio della caccia al Cinghiale in forma collettiva, su cartografia in scala 1:50.000, da elaborarsi per
distretti di gestione, come definiti all’articolo 5. Le eventuali modifiche al piano di zonizzazione sono
presentate alla Provincia entro il 15 maggio di ogni anno;
b) riceve le domande dei soggetti che intendono comporsi in squadre di cui all’art. 6 entro il 15 giugno di ogni
anno;
c) assegna la zona di caccia alle singole squadre;
d) definisce rotazioni tra le squadre rispetto alla zona di caccia assegnata in via primaria, per motivate
esigenze gestionali;
e) invia entro il 15 luglio alla Provincia i fascicoli di ogni singola squadra contenenti la cartografia in scala
1:25.000 della zona di caccia assegnata, nonché le indicazioni relative ad eventuali rotazioni;
f) organizza corsi per l’abilitazione di conduttori di cane limiere;
g) organizza il recupero dei capi feriti secondo le modalità di cui all’art. 7 comma 13;
h) predispone e consegna alle squadre il Registro di squadra, sulla base di un modello concordato con la
Provincia;
i) prima dell’avvio della stagione venatoria comunica alla Provincia la localizzazione dei punti di raccolta
(“punti di presa”, nel numero massimo di due per squadra) e gli orari (non inferiori alla mezz’ora) in cui è
garantita presso gli stessi la presenza della squadra per eventuali controlli;
l) cura la fornitura delle tabelle per la delimitazione della zona di caccia assegnata;
2. I Presidenti degli A.T.C., nel corso della stagione venatoria e a seguito di segnalazioni circostanziate da
parte di Enti o OO.PP.AA. relative a situazioni di criticità legate alla presenza di cinghiali sul territorio
venabile, devono intimare alla squadra che agisce nella zona interessata dal problema di effettuare una o
più battute. In caso di inottemperanza i Presidenti possono disporre l’intervento, anche per più battute, di
un’altra squadra.
CAPO II
Gestione del prelievo venatorio in forma collettiva
Art. 5
Zonizzazione
1. L’attività di caccia in forma collettiva viene svolta nell’ambito di una ripartizione del territorio venabile
(piano di zonizzazione) effettuata dall’A.T.C. e articolata, secondo i criteri di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), in
zone per quanto possibile omogenee.
2. All’interno di ogni A.T.C. l’insieme di più zone facenti di norma riferimento alle vallate, costituisce un
distretto di gestione.
3. Il piano di zonizzazione viene rinnovato ad ogni approvazione del Piano faunistico-venatorio provinciale,
ma può essere modificato dall’A.T.C. qualora intervengano rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio
venabile.
4. L’assegnazione della zona alla singola squadra avviene a giudizio insindacabile dell’A.T.C..
Art. 6
Formazione ed organizzazione delle squadre
1. Entro il 15 giugno di ogni anno i cacciatori che intendono esercitare la caccia al Cinghiale in forma
collettiva devono iscriversi all’A.T.C. di riferimento, comporsi in squadre e presentare istanza all’A.T.C stesso
su apposito modulo predisposto dalla Provincia.
2. L’istanza deve comprendere i nominativi del caposquadra, dei due vice e degli altri componenti, corredati
da luogo e data di nascita, comune di residenza, numero di licenza di caccia, codice fiscale, eventuale
dichiarazione di appartenenza ad altra squadra non operante in provincia di Genova e firma di adesione di
ciascuno, che attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 ai sensi del D.P.R. 445/00.
3. Non possono essere ammessi alla caccia al Cinghiale, in forma collettiva o di selezione, i soggetti
sanzionati in via definitiva, ivi compreso il pagamento in misura ridotta e l’oblazione, per esercizio di caccia
agli ungulati non autorizzato o per l’esercizio di caccia agli ungulati o ad altri mammiferi con uso di mezzi
non consentiti, nei 3 anni successivi alla data di notifica del provvedimento. In caso di recidiva, il periodo di
esclusione è 10 anni.
4. Chi incorre nelle violazioni di cui al comma 3 o abbia immesso cinghiali o altri ungulati senza
autorizzazione non può svolgere il ruolo di caposquadra o vice caposquadra per la durata di anni 10.
5. Le squadre sono formate da un minimo di 25 componenti. Il caposquadra e i due vice, nonché almeno il
50% dei restanti componenti, devono essere residenti in Provincia di Genova. Ciascun cacciatore può
essere iscritto come componente effettivo in una sola squadra della Provincia. E’ fatta salva la possibilità di
figurare nella lista di battuta giornaliera in qualità di invitato. L’appartenenza a ciascuna squadra dovrà
essere riportata nello spazio del tesserino regionale ove sono previste le forme di caccia specialistica con
annotazione del numero della squadra.
6. La squadra è validamente costituita se almeno uno dei componenti è in possesso della regolare
certificazione attestante la partecipazione ai corsi preparatori per la caccia al Cinghiale previsti dalla
normativa.
7. Qualora la squadra intenda svolgere l’azione di caccia utilizzando anche la tecnica della girata, l’istanza
deve contenere i nominativi dei conduttori di cane limiere abilitati e la dichiarazione di avere la disponibilità di
almeno un cane limiere.
8. La squadra può cacciare solo nell’A.T.C. di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 8,
all’interno della zona assegnata.
Art. 7
Organizzazione dell’azione di caccia
1. L‘azione di caccia può essere esercitata nei giorni di mercoledì e domenica; può essere altresì esercitata
per ulteriori cinque giornate aggiuntive annuali, a scelta della squadra, nei giorni di giovedì e sabato, previa
comunicazione al Servizio di Polizia provinciale e all’A.T.C., nei settori in cui non si svolge il prelievo di
selezione dei cervidi.
2. In corrispondenza dei punti di maggiore passaggio (strade, sentieri e mulattiere) per l’accesso all’area in
cui si effettua l’azione di caccia, dovranno essere posizionate, prima dell’orario di caccia stabilito dal
calendario venatorio, le specifiche tabelle fornite dalla Provincia recanti la dicitura “ATTENZIONE CACCIA
AL CINGHIALE IN CORSO. IN CASO DI URGENTE NECESSITA’ CONTATTARE IL CENTRO OPERATIVO
DELLA POLIZIA PROVINCIALE TEL. 010______”. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine
dell’azione di caccia.
3. L’ azione di caccia può essere esercitata:
a) con la tecnica della braccata da parte di un minimo di 12 cacciatori iscritti alla squadra. Il numero minimo,
che comprende anche il caposquadra o un vice caposquadra, deve essere garantito sino alla fine dell’azione
di caccia;
b) con la tecnica della girata da un minimo di 3 unità, più il conduttore del limiere di cui all’art. 5 comma 3,
fino a un massimo di 12, con l’impiego contemporaneo di non più di due cani limiere.
4. Il numero massimo degli invitati di cui al comma 3 lettera a) non può superare giornalmente le dieci unità.
5. All’inizio della giornata ogni partecipante all’azione di caccia ha l’obbligo di segnare sul tesserino di caccia
la voce: “CINGHIALE” ovvero altro identificativo, quale risulterà dal tesserino venatorio, riferito alla specie
Cinghiale.
6. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate da parte della squadra.
7. E’ ammessa la partecipazione di minorenni, di età dai 14 ai 18 anni, esclusivamente al seguito dei
cacciatori sulle “poste”, subordinatamente alla sottoscrizione di specifica manleva sottoscritta da parte di chi
esercita la potestà genitoriale ed al consenso del caposquadra o di chi ne fa le veci.
8. La braccata può essere esercitata in zona diversa da quella assegnata su invito del caposquadra
ospitante previa formale comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale e all’A.T.C. entro le 24 ore
precedenti l’azione di caccia. In tal caso la braccata potrà essere svolta con un minimo di 25 membri effettivi
più un numero massimo di 6 invitati per squadra.
9. Per l’intera giornata di caccia, gli invitati fanno parte della squadra a tutti gli effetti.
10. Tutti i soggetti partecipanti all’azione di caccia, compresi eventuali minorenni, devono indossare un capo
d’abbigliamento ad alta visibilità di colore arancio o giallo fosforescente che copra interamente il busto
(pettorine, giacconi, gilet ecc.).
11. L’abbattimento di ogni cinghiale deve essere registrato sul tesserino regionale da parte del soggetto che
lo ha effettuato.
12. Nel caso in cui un cinghiale sconfini dalla zona assegnata alla squadra proprietaria del cane inseguitore,
il selvatico è attribuito alla squadra operante nella zona ove avviene l’eventuale abbattimento. E’ ammesso
solo il recupero dei cani da parte dei conduttori.
13. Per il recupero dei capi feriti è consentito l’uso dei cani da traccia purché abilitati da prove di lavoro
organizzate dall’ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e
superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all’art. 13 L.
157/92. Le operazioni, da svolgersi con l’uso di un solo cane, e con il supporto di un massimo di tre
cacciatori appartenenti alla squadra che ha effettuato il ferimento, possono essere effettuate anche fuori
degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio, previa
comunicazione all’A.T.C. e alla Polizia provinciale. Negli ambiti protetti e nelle Aziende venatorie la ricerca
viene compiuta con l’autorizzazione della Provincia o del titolare dell’Azienda venatoria. Le spoglie
dell’animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito. La partecipazione a dette operazioni
non costituisce battuta e non equivale ad ogni effetto ad una giornata di caccia.
14. La squadra dovrà adottare comportamenti volti ad impedire, durante il trasporto sugli automezzi,
l’esposizione dei capi abbattuti.
Art. 8
Caposquadra
1. Il caposquadra organizza e dirige la squadra e ha la responsabilità della corretta esecuzione dell’azione di
caccia.
2. Restano ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente
imputabili allo stesso.
3. Il caposquadra collabora con gli A.T.C. e gli uffici provinciali per l’attuazione di tutti gli interventi di
gestione faunistico-venatoria del Cinghiale anche oltre la stagione di caccia (censimenti, interventi di
controllo ed altro), sulla base del documento di riequilibrio faunistico provinciale di cui all’art. 10.
4. Il caposquadra:
a) organizza la tabellazione della zona assegnata dall’A.T.C. con le apposite tabelle fisse prima dell’inizio di
ogni stagione venatoria;
b) organizza la tabellazione dell’area dove si svolge l’azione di caccia giornaliera, secondo le modalità di cui
all’art. 7 comma 2;
c) controlla che i partecipanti alla battuta, compresi gli eventuali minori, indossino, all’inizio della stessa, il
capo di abbigliamento ad alta visibilità;
d) consegna agli invitati, prima dell’inizio della battuta, l’apposito cartellino di riconoscimento fornito dalla
Provincia;
e) compila e reca con sé durante la battuta di caccia il foglio giornaliero del Registro di squadra, in cui sono
indicati sia i componenti che gli invitati presenti, con a fianco la firma di ognuno;
f) registra a fine giornata gli eventuali capi abbattuti nell’apposito spazio del foglio giornaliero;
g) esibisce il foglio giornaliero su richiesta degli agenti preposti alla vigilanza;
h) cura la trasmissione alla Provincia del foglio del Registro di squadra relativo all’ultima uscita effettuata,
debitamente compilato in ogni sua parte, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta
elettronica o consegna a mano all’Ufficio Caccia, entro i due giorni lavorativi successivi all’effettuazione
dell’azione di caccia (art. 35 l.r. 29/94), fatto salvo quanto disposto dall’art. 35, comma 12 l.r. 29/94. Il foglio
giornaliero dovrà essere trasmesso anche in caso di uscita con esito negativo.
5. In caso di assenza del caposquadra la responsabilità organizzativa, nonché tutti gli incombenti di cui al
presente articolo, competono ad uno dei due vice caposquadra.
CAPO III
Indicazioni di gestione faunistica
Art. 9
Monitoraggio
1. Al fine di predisporre il contingente e il piano di prelievo di cui all’art. 3 comma 2, la Provincia acquisisce
gli elementi conoscitivi concernenti le popolazioni di Cinghiale presenti sul territorio provinciale mediante
l’esecuzione nel corso dell’anno di un’opportuna attività di monitoraggio.
2. Il monitoraggio del Cinghiale sul territorio provinciale è effettuato mediante l’analisi dei seguenti dati:
a) abbattimenti effettuati durante la stagione venatoria precedente;
b) risarcimenti corrisposti, suddivisi per Comune, località, mese e anno, per i danni arrecati alle colture
agricole e alle opere;
c) segnalazioni di presenza e/o criticità pervenute da Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Enti
locali, Enti Parco, Associazioni di categoria e soggetti privati.
3. I dati ottenuti dalle analisi di cui al comma 2 possono essere ulteriormente integrati da quelli discendenti
da osservazioni alle governe programmate di concerto con gli A.T.C. e i gestori delle zone protette
provinciali.
Art. 10
Riequilibrio faunistico
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Provincia approva il documento per la realizzazione delle attività di
prevenzione e controllo faunistico finalizzate alla salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali.
2. La realizzazione degli interventi previsti dal documento di riequilibrio faunistico è attuata d’intesa con gli
A.T.C..
3. Tutti i componenti delle squadre sono tenuti a collaborare, secondo le modalità che saranno stabilite di
concerto tra la Provincia e gli A.T.C., agli interventi di gestione, e precisamente:
a) monitoraggi annuali, su aree campione, sulla consistenza della specie;
b) controllo della specie all’interno delle zone protette, durante la stagione venatoria;
c) azioni di riequilibrio programmate durante il restante periodo dell’anno sull’intero territorio provinciale;
d) individuazione delle località ove sviluppare eventuali interventi dissuasivi e di miglioramento ambientale.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 11
Divieti
1. Fatte salve le disposizioni generali contenute nella vigente normativa e quanto previsto nel presente
regolamento è vietato:
a) detenere, durante l’azione di caccia, munizione spezzata;
b) utilizzare o detenere caricatori atti a contenere un numero superiore a cinque colpi ovvero, se diverso,
oltre il numero consentito da leggi statali e/o regionali per i fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica;
c) abbattere altre specie di fauna selvatica durante le operazioni di recupero dei capi di Cinghiale feriti;
d) l’esercizio venatorio in una zona diversa da quella assegnata;
e) impiegare ausiliari non iscritti all’anagrafe canina e non provvisti di sistemi di identificazione così come
previsto dall’art. 12 della L.R. n. 23 del 22 marzo 2000;
f) utilizzare o detenere durante l’esercizio venatorio al Cinghiale mezzi ricetrasmittenti in violazione delle
normative vigenti;
g) rivestire la qualifica di caposquadra o vice da parte di coloro che sono incorsi in sanzioni penali definitive
o gravi sanzioni amministrative definitive inerenti la caccia agli ungulati di cui all’art. 6 comma 3;
h) partecipare alle battute di caccia al Cinghiale senza indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità di cui
all’art. 8 commi 8 e 11;
i) abbattere altri ungulati durante l’esercizio della caccia al cinghiale;
l) esercitare attività venatoria nei confronti di altre specie nelle giornate in sia stato segnato sul tesserino
venatorio “CINGHIALE” ovvero altro identificativo equivalente.
2. Il foraggiamento del Cinghiale è vietato. Sono fatte salve le azioni gestionali che prevedono la
somministrazione artificiale di alimenti per l’attività di controllo, di monitoraggio nonché per azioni di carattere
dissuasivo programmate dagli Ambiti Territoriali di Caccia in accordo con la Provincia.
Art. 12
Vigilanza
1. Il Servizio di Polizia Provinciale ed i soggetti individuati all’art. 27 della L. 157/92, nell’ambito delle
rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza sull’applicazione del presente regolamento.
Art. 13
Sanzioni
1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative di ordine generale stabilite dagli artt. 30 e 31 della L.
157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall’art. 32 della stessa legge, l’inosservanza delle presenti
disposizioni determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 49, comma 1, l.r. 29/94.
2. Per le violazioni di cui all’art. 7, commi 5, 10 e 11 e all’art. 11 comma 1 lett. a) e lett. b), oltre
all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si applica la sospensione immediata del soggetto dalla
battuta e, in caso di recidiva, l’interdizione da 10 giornate di caccia al Cinghiale. L’ulteriore recidiva
determina l’esclusione dalla squadra per la stagione venatoria in corso.
3. Per le violazioni dell’art. 7 comma 7 si applica l’immediata sospensione della battuta di caccia.
4. Per le violazioni dell’art. 7 commi 1, 3, 4, 6, 8, 12 e all’art. 11 comma 1 lett. d), è disposta l’immediata
sospensione della battuta di caccia. In caso di seconda violazione è disposto anche il ritiro
dell’autorizzazione per 5 giornate di caccia. Nel periodo di ritiro dell’autorizzazione l’A.T.C. dispone il presidio
della zona interessata.
5. Per le violazioni agli obblighi di cui all’art. 8 comma 4 lettera c) è disposta l’immediata sospensione del
caposquadra dalla battuta di caccia e l’interdizione dalla squadra per ulteriori 5 giornate. In caso di recidiva
si applicano gli effetti di cui al comma 2.
6. Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, qualora si registri la violazione di cui all’art. 11
comma 1 lettera i), per colpa anche di un solo componente della squadra, i partecipanti alla battuta risultanti
dal foglio di battuta saranno sospesi dall’attività venatoria per un periodo di 12 mesi. L’autorizzazione della
squadra è revocata e la zona di caccia riassegnata dall’A.T.C. entro 15 gg. dalla data di revoca. La
sospensione del tesserino venatorio ai partecipanti alla battuta – ad esclusione del materiale esecutore
dell’abbattimento - e la revoca dell’autorizzazione alla squadra possono essere evitate se, nell’immediatezza
dell’errato abbattimento, il caposquadra o chi ne fa le veci provvede a denunciare il fatto alla Polizia
Provinciale, prima del recupero del capo.
7. La Provincia dispone l’esclusione dall’esercizio della caccia al Cinghiale, in forma collettiva o di selezione,
nei confronti dei soggetti sanzionati in via definitiva, per esercizio di caccia agli ungulati non autorizzato o per
l’esercizio di caccia agli ungulati o ad altri mammiferi con uso di mezzi non consentiti. Il cacciatore
sanzionato non può far parte di una squadra, anche come invitato, o praticare la caccia di selezione al
Cinghiale nei 3 anni successivi alla data di notifica del provvedimento. In caso di recidiva, la revoca è di 10
anni.
8. L'organismo di vigilanza che ha accertato le violazioni di cui ai commi 6 e 7 provvede, in caso di
contestazione immediata, al ritiro del tesserino venatorio, per la consegna, entro 48 ore, al Servizio
competente in materia venatoria della Provincia di Genova. Ogni accertamento delle suddette violazioni
deve essere comunicato al Servizio competente in materia venatoria della Provincia di Genova entro 48 ore.
9. II Dirigente del Servizio competente in materia venatoria, entro 15 giorni dalla data in cui è comunicato
l'accertamento, avvia il procedimento di revoca o di esclusione dall’esercizio della caccia al cinghiale, che si
conclude entro 60 giorni e determina, rispettivamente, la sospensione dell’autorizzazione alla squadra o la
sospensione dalla squadra. Eventuali memorie difensive possono essere presentate entro 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di oblazione o pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
Art. 14
Norme transitorie
1. Nelle more dell’approvazione delle norme regolamentari di cui all’art. 2 comma 2, i cacciatori di selezione
abilitati facenti parte delle squadre di caccia al Cinghiale possono chiedere l’assegnazione di bracciali e
schede biometriche per l’abbattimento di cinghiali in forma selettiva, nella zona assegnata alla squadra di
appartenenza, sulla base di apposito piano di prelievo approvato dall’Amministrazione Provinciale, la cui
realizzazione concorre al raggiungimento del contingente.