apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Sigg. Magistrati: Dott Umberto Scotti Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 22410/2012 promossa da: FALLIMENTO COVER s.r.l., in persona del curatore dott. Giovanni Scagnelli, elettivamente domiciliato in Torino, via Avogadro n. 26, presso lo studio dell’avv. Anna Stefania Frumento, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell’atto di citazione attore contro VENEZIA CARLA convenuta cont. Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 Oggetto: Azione responsabilità CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: "Voglia il Tribunale Ill.mo: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la convenuta signora Carla Venezia responsabile, ex art. 146 l. f., nonché ex artt. 2392, 2394, 2394 bis, 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2485, 2486 c.c., e 2043 c.c., dei comportamenti illegittimi, di natura distrattiva e/o comunque contrari ai doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo e statuto della società, descritti nella narrativa dell'atto di citazione in data 15 maggio 2012; e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Carla Venezia al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati alla società fallita e ai creditori sociali nella misura allo stato determinata dal c.t.u. in euro 1.926.934, ovvero nella diversa misura che verrà accertata e ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi. pagina http://bit.ly/1DSv70C 1 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 In ogni caso: con condanna alle spese diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato in data 18/7/2012 il Fallimento Cover s.r.l. ha convenuto in giudizio Venezia Carla, chiedendo la condanna della medesima, previo accertamento della sua responsabilità in qualità di amministratrice della società, al risarcimento dei danni arrecati alla società fallita e ai creditori sociali, quantificati nell'importo di euro 1.857.918, ovvero nella diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa. Esponeva il Fallimento attore che la Cover s.r.l., avente originariamente la diversa denominazione di RA.ME s.r.l., era stata costituita in data 17/3/1988 ed aveva avuto quale oggetto sociale - solo parzialmente modificato nel 1994 - la costruzione, il montaggio ed il commercio di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, elettrotecniche, elettroniche ed elettrodidattiche, nonché l'esercizio del commercio all'ingrosso e al minuto di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti; che il 29/7/1991 Venezia Carla e Venezia Cristina acquistavano da uno dei soci le quote rispettivamente di lire 5.000.000 e di lire 4.800.000; che al 31/12/2005 il capitale sociale apparteneva quindi per il 40% a Venezia Carla, per il 10% a Fucci Riccardo, per il 27,78% a Ermini Franco, per l'11,11% a Ermini Niccolò e per il 11,11% a Ermini Giuditta; che l'amministrazione della società era stata affidata sino al settembre 2002 ad un Consiglio di Amministrazione, di cui faceva parte Venezia Carla; che in data 12/9/2002, a seguito delle dimissioni del C.d.A., veniva nominata amministratrice unica, per un Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 triennio, Venezia Carla, che successivamente veniva riconfermata in tale carica a tempo indeterminato, sicché rimaneva amministratrice della società sino alla data di dichiarazione del fallimento; che l'attività commerciale della Cover s.r.l., sin dalla sua costituzione, era stata strettamente collegata a quella della Essex Italy S.p.A., creata da Venezia Emilio, padre di Venezia Carla; che tale società era sempre stata sostanzialmente l'unico fornitore della Cover s.r.l., che da essa acquistava filo di rame smaltato e isolato e altri prodotti per la realizzazione di avvolgimenti per motori e trasformatori elettrici; che peraltro la Cover s.r.l. commercializzava i prodotti Essex sulla base di un contratto di distribuzione ed aveva altresì stipulato con tale società un contratto quale agente monomandatario per le regioni del Nord Italia,; che la Cover s.r.l. inoltre si occupava della logistica dei prodotti Essex, curandone il magazzino; che fino all'anno 2000 l'attività prevalente della Cover s.r.l. consisteva pertanto nella promozione e conclusione delle vendite dei prodotti Essex, in qualità di agente e successivamente ne aveva acquisito il magazzino con accollo dei relativi costi ed incremento dell'attività di distribuzione; che l'attività della Cover s.r.l. era stata caratterizzata sin dai primi anni 2000 da una scarsa redditività, le cui cause dovevano essere principalmente individuate nel carattere, pagina http://bit.ly/1DSv70C 2 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 almeno in parte, abusivo e vessatorio delle condizioni contrattuali imposte dalla Essex, tali per cui gli introiti non arrivavano a coprire i costi; che tale situazione era ulteriormente peggiorata a partire dalla metà degli anni 2000, anche per altri eventi esterni, quali elevati importi di insoluti da parte della clientela nel 2007, incremento dei costi di approvvigionamento delle materie prime dal 2008, furto di materiale, non interamente risarcito, nel luglio del 2008; che la scelta dell'organo amministrativo di mantenere gli onerosi rapporti contrattuali con la Essex, senza cercare altri sbocchi e alternative, aveva fortemente penalizzato la società, il cui fragile equilibrio finanziario era crollato tra il 2008 e il 2009, determinando un drastico calo delle vendite e il costante incremento del debito verso l'unico fornitore, Essex; che la Essex, dopo avere rifiutato qualsiasi tentativo di accordo, aveva chiesto il fallimento della Cover s.r.l., che era quindi stato dichiarato con sentenza in data 17/5/2010. Osservava la curatela del fallimento come risultasse assai discutibile la scelta dell'organo amministrativo di mantenere il rapporto contrattuale esclusivo con Essex S.p.A. e come l'analisi dei bilanci avesse evidenziato la rappresentazione di una situazione economico - patrimoniale non conforme al vero, e ciò a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2005, tale da occultare la reale consistenza patrimoniale della società, che a quel momento aveva già interamente perduto il capitale sociale; che nonostante il verificarsi di tale situazione ,l'attività era proseguita ed era cessata soltanto nel novembre del 2009, così determinando un costante aggravamento del passivo; che le irregolarità delle operazioni contabili riscontrate erano interamente addebitabili all'amministratrice unica. Precisava il Fallimento come il curatore avesse riscontrato la mancata consegna della cassa assegni, per un Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 importo complessivo di euro 193.177,00, sicché tali assegni risultavano prelevati dall'amministratrice, a partire dall’anno 2005, in modo ingiustificato; che sin dall'anno 2003 erano stati evidenziati in contabilità a fine esercizio depositi cauzionali per rocchetti, cioè avvolgitori per fili di rame, forniti a clienti; che dal 31/12/2005 e sino all'esercizio chiuso al 31/12/2008 risultavano ingenti crediti per tale voce; che detto credito al 31/12/2008 ammontava infatti ad euro 782.465,00; che tale importo al 31/12/2009 veniva tuttavia interamente stornato, quale sopravvenienza passiva, sicché tale voce risultava essere stata utilizzata per incrementare l’attivo, senza essersi mai in realtà tradotta in crediti esigibili; che dalle verifiche del magazzino era risultato come questo fosse stato del tutto sopravvalutato per un importo pari ad euro 435.277,54, tanto da essere interamente svalutato nell'anno 2009; che pertanto, operate le rettifiche dei bilanci, era emerso che, a partire dall'esercizio chiuso al 31/12/2005, l'organo amministrativo avrebbe dovuto assumere i provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e/o 2482 ter c.c.; che l'attività era invece proseguita senza che venisse assunta dai soci alcuna iniziativa di copertura delle perdite, con riduzione del capitale sociale, ricapitalizzazione o messa in liquidazione, né provvedimenti in tal senso erano stati sollecitati dall'amministratrice unica e socia di maggioranza. pagina http://bit.ly/1DSv70C 3 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 Sosteneva parte attrice che quanto esposto evidenziasse una responsabilità dell'organo amministrativo, che aveva agito in palese violazione degli obblighi di legge, così causando un ingente danno alla società e ai creditori, precisando come tale danno dovesse essere quantificato nella differenza tra il patrimonio netto fallimentare e quello esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento della società; che alla data del fallimento il patrimonio netto negativo era pari ad euro 1.956.579,00, mentre il patrimonio netto negativo esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento era di euro 98.661,00. La convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Parte attrice già con l'atto introduttivo formulava quale unica istanza istruttoria la richiesta di c.t.u., che veniva disposta con ordinanza resa in data 01/02/2013. Espletata la c.t.u., all'udienza del 05/03/2014 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. 2. La curatela del Fallimento Cover s.r.l. muove, con l’atto introduttivo del giudizio, svariate censure all'operato dell’amministratrice unica della società, Venezia Carla, la quale ha ricoperto tale carica dal 12/9/2002, sino al 17/5/2010, data di dichiarazione di fallimento della società. In particolare con l'atto di citazione - nel ricostruire le vicende societarie, che hanno preceduto la dichiarazione di insolvenza - vengono censurate sia le scelte di carattere gestionale compiute dall'amministratrice (nel solco peraltro di una linea risalente all'epoca anche precedente alla sua nomina, allorché l'amministrazione era affidata ad un C.d.A., di cui ella era comunque componente), Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 sia specifiche condotte, consistite in artifici contabili, volti a rendere in maniera non veritiera e corretta la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, così da occultare l’intervenuta perdita del capitale sociale, in epoca ben precedente all’intervenuto fallimento. Al di là della prospettazione contenuta nella parte narrativa dell'atto, in cui viene evidenziato come la relazione commerciale, praticamente esclusiva intrattenuta dalla Cover s.r.l. con la società Essex S.p.A., società costituita da Venezia Emilio, padre dell'odierna convenuta, sarebbe stata caratterizzata da condotte abusive e vessatorie da parte della fornitrice Essex S.p.A., la quale avrebbe imposto condizioni contrattuali particolarmente onerose, di fatto le condotte poste a fondamento della responsabilità fatta valere nel presente giudizio si basano sulle operazioni distrattive e sugli artifici di bilancio, posti in essere dall’amministratrice, e volti ad occultare le perdite effettive della società. 3. La c.t.u. espletata ha confermato, a tale riguardo, quanto dedotto dalla curatela del Fallimento Cover s.r.l. in ordine alla non corretta e veritiera esposizione dei dati di bilancio. 3.1 Il c.t.u., sulla base del quesito affidato, che aveva ad oggetto anzitutto l'accertamento della reale situazione patrimoniale - finanziaria della società alla data del 31/12/2005, ha quindi proceduto ad pagina http://bit.ly/1DSv70C 4 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 esaminare i documenti contabili relativi a quell'anno, così rilevando come la scheda contabile del “conto depositi cauzionali rocchetti” di quell'anno esponesse un saldo iniziale a credito di euro 65.304,37, quindi vi è stata una serie di operazioni in incremento e decremento, che hanno portato il saldo del conto alla fine dell'esercizio (31/12/2005) a credito della società per euro 43.138,03; tale saldo è poi stato aumentato per effetto di un giroconto di euro 143.478,30, portandolo così a totali euro 186.616,33. Giova precisare come i “rocchetti” in questione fossero degli avvolgitori per fili di rame, che venivano forniti ai clienti, i quali potevano scegliere di restituire il rocchetto, ottenendo la restituzione del deposito cauzionale, oppure scegliere di acquistarlo, sicché il deposito si sarebbe trasformato in un credito verso il cliente. L’incremento della voce relativa ai depositi cauzionali, attraverso un non meglio specificato “giroconto”, appare priva di apparente giustificazione ed invero ciò risulta confermato dalla circostanza che nel redigere la situazione economico patrimoniale al 31/12/2009 (non essendo stato il bilancio relativo a quell'esercizio approvato prima della dichiarazione di fallimento) la voce “deposito cauzionale rocchetti” sia stata integralmente portata a sopravvenienza passiva. Il c.t.u. ha quindi ritenuto che il giroconto di euro 143.138,03 al conto depositi cauzionali rocchetti, abbia avuto quale scopo quello di incrementare i crediti della società ed occultare quindi le perdite effettivamente realizzate in quell'esercizio, sicché nel rispondere alla parte del quesito relativa all'individuazione del momento a partire dal quale l'amministratrice avrebbe potuto percepire la perdita, o la riduzione del capitale sociale (che era pari a euro 10.300,00), ricollega tale consapevolezza proprio Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 al momento della redazione di quel bilancio (il 31/3/2006), ritenendo che l’amministratrice sia ricorsa scientemente a quell’artificio contabile per occultare le perdite. Operata tale rettifica di bilancio, ne consegue che la situazione patrimoniale della società esposta come positiva al 31/12/2005 per euro 113.833,00 - importo che rappresenta il patrimonio netto contabile risultasse invece negativa per euro 29.645,00 (e cioè euro 113.833,00 - euro 143.478,30), con conseguente integrale perdita già a quel momento del capitale sociale. Non può trascurarsi peraltro di considerare, secondo quanto emerge dalla relazione ex art. 33 l.f. del curatore, come tale voce sia stata ulteriormente incrementata negli anni successivi, raggiungendo euro 382.286,00 al 31/12/2006, euro 589.072,00 al 31/12/2007 ed euro 797.836,00 al 31/12/2008, per essere poi integralmente stornata in data 31/12/2009 con passaggio a "sopravvenienza passiva”. 3.2 Per quanto riguarda l'altro addebito concernente la distrazione della cassa assegni, parte attrice ha sostenuto che la movimentazione del conto “cassa assegni" nel periodo 2008 - 2009 avrebbe avuto una movimentazione anomala, dal momento che tale conto si apriva al 01/01/2008 con euro 89.209,39 e si chiudeva al 31/12/2008 con euro 193.177,02, importo che in pari data veniva integralmente stornato e pagina http://bit.ly/1DSv70C 5 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 portato a sopravvenienza passiva, operazione anche questa priva di giustificazione, in assenza di documentazione che valesse a renderne ragione. Al riguardo il c.t.u. si è limitato ad evidenziare come non abbia potuto essere effettuato alcun riscontro della fondatezza di quanto dedotto da parte attrice, non essendo state prodotte le schede contabili. 3.3 Infine viene lamentato da parte dal Fallimento Cover s.r.l. che vi sia stata una indebita sopravvalutazione del magazzino merci, anche in questo caso allo scopo di occultare le passività, alterando una delle voci attive del bilancio. Dalla relazione del curatore fallimentare risulta che le rimanenze iniziali al 01/01/2009 erano pari ad euro 538.257,00, quindi nell'anno 2009 sono stati effettuati acquisti per euro 762.622,97 e vendite per euro 865.602,23, sicché al 31/12/2009 (la società ha di fatto cessato la sua attività nel novembre del 2009) le rimanenze di magazzino avrebbero dovuto essere pari ad euro 435.277,54, mentre il magazzino rinvenuto dal curatore è risultato pari a zero. Deve pertanto ritenersi, nell’ipotesi più favorevole, che il magazzino sia stato quanto meno nel corso degli anni sopravvalutato, anche in questo caso allo scopo di occultare le reali perdite. 4. Da quanto sopra ricostruito, emerge dunque evidente la violazione da parte dell’amministratrice, Venezia Carla, degli obblighi di diligenza su di essa gravanti, in particolare dell'obbligo di corretta e veritiera esposizione nel bilancio dei dati concernenti la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché la violazione del disposto dell’art. 2485 c.c., per avere proseguito l'attività sociale in epoca successiva all’integrale perdita del capitale. Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 Se l'amministratrice avesse infatti correttamente operato avrebbe dovuto esporre l'esistenza di un patrimonio netto negativo già nel bilancio chiuso al 31/12/2005, quindi assumere i provvedimenti imposti dall'articolo 2482 ter c.c., il quale dispone che, quando il capitale si è ridotto al di sotto del minimo, gli amministratori debbono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, ovvero, qualora non ritengano di procedere in tal senso, accertata la causa di scioglimento di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c., debbono procedere alla messa in liquidazione della società, prevedendo l'art. 2485 c.c. che, in caso di omissione o ritardo nell'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori sono personalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dei creditori sociali e dai terzi. Nel caso di specie, dal momento in cui si è verificata la causa di scioglimento, l'attività sociale è stata proseguita, secondo un’ottica non di tipo liquidatorio, per ulteriori quattro esercizi, così determinando un aumento delle perdite, secondo quanto chiaramente desumibile dall’incremento del patrimonio netto negativo. pagina http://bit.ly/1DSv70C 6 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 La condotta gestoria successiva allo scioglimento di fatto è stata infatti improntata non alla mera conservazione del valore del patrimonio sociale, secondo quanto prescritto dall'art. 2486 c.c., ma è stata connotata dalla prosecuzione, secondo quanto desumibile dai bilanci prodotti (v. docc. da 4 a 7 di parte attrice), dell'attività caratteristica d'impresa, il che ha cagionato un danno ingiusto in termini di depauperamento del patrimonio sociale. La curatela esercita quindi, ex art. 146 l.f., l’azione a tutela dei creditori sociali e l’azione sociale di responsabilità, che è prevista dal comma 1 dell’art. 2476 c.c., e che si trasmette al curatore fallimentare, in tutti quei casi in cui, come nella fattispecie in esame, venga lamentato un danno al patrimonio sociale in conseguenza della violazione dei doveri generali di diligenza e del divieto previsto dall’art. 2485 c.c. 5. Per quanto concerne la quantificazione del danno, la curatela ha fatto riferimento al criterio dato dalla differenza tra il patrimonio netto fallimentare e quello esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento. Al c.t.u. è stato richiesto, oltre a tale valutazione, anche di individuare le maggiori perdite imputabili alla prosecuzione dell'attività sociale, successivamente alla perdita del capitale. La condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 23/7/2007 n. 16211) ha infatti sul punto precisato come, se il fondamento della responsabilità va ravvisato nella violazione del divieto di compiere nuove operazioni - a fronte di un capitale sociale interamente assorbito dalle perdite – debba considerarsi come l’aggravamento del passivo non sia esclusivamente frutto della intrapresa di nuove operazioni, Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 ma sia in parte da ascrivere alle perdite pregresse, che già avevano logorato il capitale sociale. Il ragionamento svolto al riguardo dal c.t.u., per determinare le maggiori perdite imputabili alla prosecuzione dell'attività sociale, ha tuttavia condotto ad un risultato che è del tutto sovrapponibile a quello cui si perviene utilizzando il criterio della perdita incrementale, e cioè della differenza tra i patrimoni netti negativi. Il consulente tecnico, proprio muovendo dal presupposto che la società non sia stata messa in liquidazione e sia poi stata dichiarata fallita su iniziativa di un creditore, ha ritenuto che le perdite che si sono sommate, a partire dal 31/12/2005, pari ad euro 2.107.708,00 siano state generate dalla prosecuzione dell'attività sociale e che da quell'importo debba tuttavia essere detratta la somma di euro 143.478,00, relativa al “conto deposito cauzionale rocchetti”, in quanto perdita verificatasi nell'anno 2005, e quindi in epoca precedente al verificarsi della causa di scioglimento, nonché l'importo di euro 37.296,00, che costituisce un utile risultante dalla situazione economico patrimoniale al 25/5/2010, generato evidentemente da attività liquidatorie. pagina http://bit.ly/1DSv70C 7 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 L'importo così determinato, pari ad euro 1.926.934,00 risulta uguale al risultato dato dalla perdita incrementale dei patrimoni netti negativi. Al momento del verificarsi della causa di scioglimento il patrimonio netto negativo era infatti pari a euro 29.645,00 e quello risultante dalla situazione patrimoniale al 25/5/2010 - una volta operata la riclassificazione del bilancio consegnato alla curatela (v. doc. 8 parte attrice) - era negativo per euro 1.956.579,00. 6. La convenuta, Venezia Carla, deve pertanto essere condannata a risarcire al Fallimento Cover s.r.l. l'importo di euro 1.926.934, l'importo sul quale, trattandosi di debito di valore, dovranno essere computata la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del fallimento sino al saldo, nonché gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale. Le spese del giudizio seguono infine la soccombenza e vengono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, avuto riguardo ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, facendo applicazione di valori prossimi alla media dello scaglione di riferimento, in considerazione dell’assenza di contraddittorio con la controparte e della non particolare complessità della fase istruttoria (e quindi € 3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, € 4.950,00 per la fase istruttoria e € 3.500 per la fase decisoria), senza possibilità di tener conto ai fini della liquidazione della nota spese depositata tardivamente da parte attrice, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note di replica alle conclusionali. Le spese di c.t.u., già liquidate come da separato provvedimento, debbono infine essere poste in via definitiva a carico della convenuta soccombente. Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 P. Q. M. Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Prima Civile disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condanna Venezia Carla a corrispondere al Fallimento Cover s.r.l., in persona del suo curatore, la somma di euro 1.926.934,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal 17/5/2010, secondo gli indici Istat, e agli interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda giudiziale al saldo; condanna Venezia Carla a rifondere al Fallimento Cover s.r.l., in persona del suo curatore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 15.542,00, di cui € 14.052,00, a titolo di compensi, e € 1.490,00, a titolo di esposti, oltre rimborso forfettario 15%, CPA, IVA, se dovuta, e successive occorrende; pone le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, in via definitiva a carico di Venezia Carla. Così deciso nella camera di consiglio in data 13/06/2014. Il Giudice est. pagina http://bit.ly/1DSv70C 8 di 9 Sentenza n. 5173/2014 pubbl. il 15/07/2014 RG n. 22410/2012 Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente Firmato Da: RIGOLETTI MARIA GABRIELLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 6be14 Dott. Umberto Scotti pagina http://bit.ly/1DSv70C 9 di 9