Bollettino ufficiale PDF

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Bollettino ufficiale PDF
Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96
Autorizz. Dirpostel – L’Aquila
ANNO XXXIII
N. 23
REPUBBLICAITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE ABRUZZO
PARTE I, II, III, IV
L’ AQUILA, 6 NOVEMBRE 2002 –
DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16
linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665
PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati,
solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).
Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.
INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per
conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e
dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del
Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di
esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo
massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna
inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.
Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila.
AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono
pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o
in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la
Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento
– è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono
pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei
Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le
sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti
l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.
SOMMARIO
Parte I
Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
REGIONALE
DELIBERAZIONE 16.07.2002, n. 72/9:
Comune di Scurcola Marsicana (AQ). Variante al PRG. Recepimento P.R.P. con proposta
di modifica al P.R.P. art. 5 L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche ed
integrazioni”…………………………………………………………………..Pag. 2762
DELIBERAZIONE 31.07.2002, n. 74/2:
Regolamento d’attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80 per la gestione del fondo di
rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio Regionale…………Pag. 2762
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE 22.03.2002, n. 115:
D.Lgs. n. 22/97, artt. nn. 2, comma 4, 3 comma, 1 lett. f) e n. 4, comma 4. Approvazione
della bozza di Accordo di programma denominato “ Progetto azienda pulita – Gestione dei
rifiuti nelle aziende agricole……………………………….Pag. 2766
DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 661:
Modificazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24.11.99, avente ad
oggetto:”Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A….Pag.2792
DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 662:
Modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1929 del 25 luglio 1997, avente
ad oggetto: “adeguamento delle rette delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.
P. A. B.) che svolgano attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali”……………………………………………………………….Pag. 2804
DELIBERAZIONE 10.08.02 n. 705:
Piano Sociale Regionale 2002 - 2004 – Approvazione programma e schema di convenzione
per affidamento al Centro di Formazione Studi FORMEZ del programma di assistenza
tecnica e formativa alla regione Abruzzo e agli enti locali per l’attuazione del Piano Sociale
Regionale. ..………………………………..…………………Pag. 2807
DECRETI
Presidente della Giunta Regionale
DECRETO 13.09.2002, n. 206:
Sostituzione del Componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Pescara, per il Settore “Agricoltura” Dott. Luigi Zepponi
dimissionario, con il Dr. Giuseppe Spinelli……………………………………Pag. 2808
DECRETO 17.09.2002, n. 207:
Autorizzazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avezzano
(AQ) per l’occupazione d’urgenza di terreni, siti nel Comune di Avezzano, in favore della
Ditta FUTURA PROMOTION S.r.l.. ……………………..……Pag. 2808
DECRETO 17.09.2002, n. 208:
Autorizzazione in favore del Comune di Colledara (TE) per l’espropriazione degli
immobili, siti nel Comune medesimo, necessari alla costruzione della rete fognante e
dell’impianto di chiarificazione di Villa Pizzicato………………………………Pag. 2809
DECRETO 17.09.2002, n. 209:
Nomina dei Componenti la Commissione Provinciale di Pescara prevista dall’art. 3 della
legge 4/08/1978 n. 440……………………………………………………Pag. 2810
DECRETO 17.09.2002, n. 210:
Rettifica decreto 04.06.2002, n. 140, limitatamente alla data di nascita della Ditta Caniglia
Michele di Guardiagrele (CH)……………………………………….Pag. 2811
ORDINANZE E DETERMINAZIONI
Direttoriali
DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO
DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DF/81:
Conferimento incarico al Sig. Di Ciccio Pierluca libero - professionista, per le attività
inerenti il funzionamento dell’ARAEN di cui alla D.G.R. n. 967 del 31.10.2001 e la O.D. n. 01
del 07.01.2002. ……………………………………………………………Pag. 2811
Dirigenziali
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITÀ ABRUZZESI ALL’ESTERO
DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DA5/137:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato dell’Associazione CIRCOLO LEGAMBIENTE DIOMEDEA – Francavilla al
Mare(CH)………………………………………………………………………..Pag. 2811
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
DETERMINAZIONE 26.09.2002, n. DH16/683:
L.R. 25/88 art. 10/2° comma –Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994.
Comune di Pietracamela (TE) – Sclassificazione terre civiche Loc. Prati di
Tivo…………………………………………………………………………………Pag. 2812
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA
DETERMINAZIONE 12.09.2002, n. DH18/16:
DOCUP –Pesca Marittima ed Acquacoltura – Bando di gara 2001 – Mis. 3.1 – Progetto n.
01/PR/2001 – Opere: Realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo
delle risorse acquatiche poste entro
3 miglia lungo la costa teatina –Richiedente:
Amministrazione
Provinciale
di
Chieti
–
Concessione
contributo………………………………………………………………………..Pag 2814
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
DETERMINAZIONE 06.09.2002, n. DH5/122:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – P.S.R. 2000 –2006
della Regione Abruzzo – Misura “A”. Conferma del contributo concesso con D.G.R. n. 1222
del 12.12.2001………………………………………………….Pag. 2825
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE
ORDINANZA 17.09.2002, n. DC/7/175:
E.R.P. Legge 67/88, art. 22. Biennio 90/91 - Comune di Cugnoli. Lavori di recupero del
patrimonio edilizio abitativo comunale. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta e altre
economie per Euro 36.205.40 (£. 70.103.431)…………………………….Pag. 2836
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E
DELL’ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORMATIVE CON DELEGA IN ITINERE
ORDINANZA 20.09.2002, n. DL4/592:
Approvazione graduatorie per l’affidamento degli incarichi a termine presso le agenzie
formative
pubbliche
provinciali
–
Ordinanza
n.
DL/10
del
15.01.2002……………………………………………………………………….…..Pag.2837
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/34:
Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui……Pag.2842
DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/35:
Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa……Pag. 2844
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/36:
Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. …Pag. 2846
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/37:
Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui. …Pag. 2848
DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE
DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DG4/019:
Autorizzazione al trasferimento della titolarità dell’accoglibilità della domanda di
autorizzazione all’espletamento di attività di R.S.A. dalla società “Gardenia Immobiliare III”
S.R.L.
di
Roma
alla
società
“Villa
Dorotea”
S.R.L.
di
Roma……………………………………………………………………………..Pag. 2850
DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO
DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/74:
Lgs. 537/92 e DPR 309/97. Modifiche strutturali e funzionali apportate allo stabilimento
sito in Tornareccio (CH) della Ditta “Altobello Carni SAS di Ioannone Cinzia & C. n. CEE
1201/LP……………………………………………………….Pag.2850
DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/75:
Cambio ragione sociale Ditta “T.N.D. – Industria macellazione carni di Torelli Nicola
Donato
e
C.
S.N.C.”,
oggi
denominata
“I.M.C.O.
Val
Pescara
S.R.L.”………………………………………………………………………….…….Pag.2851
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA.,PARCHI,
POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI PESCARA
ORDINANZA 16.09.2002, n. DN4/73:
Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di circa 0,3 Km. di linea BT aerea in cavo
per allaccio abitazione Sig.ra Leccese Filomena in contrada Schiavi del Comune di Ortona
(CH) (ANI 466)…………………………………………………………Pag.2852
ORDINANZA 25.09.2002, n. DN4/76:
ENEL Distribuzione S.p.A. – Costruzione cabina primaria 150/20 KV nel Comune di
Bolognano.(PE)…………………………………………………………………Pag. 2853
DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ, VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO
STRADALE, SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO
DETERMINAZIONE 09.09.2002, n. DE4/79:
L.R. 61/83 e s.m.. Autorizzazione regionale al pubblico esercizio definitivo della pista di
discesa denominata n. 3 “Rocco Marcantonio”, situata in località Passo Lanciano del Comune
di
Pretoro
(CH),
Ditta
esercente
Sciovie
Marcantonio
S.r.l.………………………………………………………………………………....Pag. 2854
DETERMINAZIONE 16.09.2002, n. DE4/80:
L.R. 77/97, L.R. 62/76 e L.R. 153/98. Lavori di ripristino della Filovia di Chieti, I° Lotto.
Nomina Commissione di Collaudo in corso d’opera e finale………….Pag. 2854
DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/70:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta Sant ino e Bruno Iezzoni
S.n.c.
da
ubicarsi
in
C.da
S.
Martino
del
Comune
di
Atri
(TE)…………………………………………………………………………………Pag.2855
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/71:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta SERRAMENTA f.lli DEL
SOLE da ubicarsi in Zona Ind.le di Scerne Comune di Pineto (TE)….Pag.2856
DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DF2/72:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta T.M.C. da ubicarsi in
Zona Ind.le Punta Penna Comune di Vasto (CH)……………………………Pag.2856
DETERMINAZIONE 24.09.2002, n. DF2/74:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta TECNOASFALTI S.r.l.
da ubicarsi in C.da Saletti del Comune di Paglieta (CH)……………….Pag.2857
Parte II
Leggi ed Atti dello Stato
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA
DECRETO 24.09.2002, n. 816:
Nomina del Sig. Giuseppe Castellano quale membro effettivo in rappresentanza dei
Lavoratori in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le Controversie
Individuali di Lavoro di L’Aquila……………………………………………….Pag.2858
Parte III
Avvisi, Concorsi, Inserzioni
REGIONE ABRUZZO
IL DIFENSORE CIVICO
L’AQUILA
DECISIONE 26.09.2002, n. 9:
Ente d’Ambito Marsicano –Avezzano. Nomina Collegio dei revisori ed approvazione del
rendiconto di gestione –esercizio finanziario 2001. Nomina Commissario ad
acta…………………………………………………………………………………..Pag.2867
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
GABINETTO DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELL’UFFICIO DELLA PRESIDENZA
Avviso pubblico: nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77…
……………………………………………………………………………………Pag.2859
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E
GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI L’AQUILA
-
Comune: SCONTRONE (AQ)– Ditta TIRITILLI ENRICO. Licenza di attingimento di
acqua dal fiume Sangro in territorio del Comune di Scontrone per uso
irriguo…………………………………………………………………Pag.2859
-
Comune: L’AQUILA – Ditta URBANI LIVIO. Licenza di attingimento di acqua dal
fiume
Vera
in
territorio
del
Comune
di
L’Aquila
per
uso
irriguo…………….………………………………………………………..Pag. 2859
-
Comune: ROCCA DI CAMBIO (AQ) – Ditta IGINO OTTAVIANI. Licenza di
attingimento di acqua dal Rio dei Mulini in territorio del Comune di Rocca di Cambio
per uso irriguo……………………………………………………Pag.2860
-
Comune: VILLETTA BARREA (AQ) -Ditta PETRUCCI DOMENICO. Licenza di
attingimento di acqua dal Fiume Sangro in territorio del Comune di Villetta Barrea per
uso irriguo…………………………………………………….Pag.2860
-
Comune: L’Aquila – Ditta VALERI DOMENICO. Licenza di attingimento di acqua
dal Fiume Raiale in territorio del Comune di L’Aquila per uso
irriguo……………………………………………………………………….Pag.2860
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
Decreto Presidenziale di approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione dei
lavori
di
Sistemazione
della
S.P.
Casoli
–
Fara
S.
Martino
(CH)…………………………………………………………………………….....Pag.2860
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L’AQUILA
- Decreto
di
approvazione
accordo
di
programma
L.
285/97
Triennio…………………………………………………………………………..Pag2861
–
I°
- Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 09/07/2002- Comune di L’Aquila - Variante
al
P.R.G.
Integrazione
N.T.A.
per
la
realizzazione
di
canili…………………………………………………………………………….Pag.2862
COMUNE DI CASALBORDINO (CH)
Lavori di “costruzione ingresso monumentale in località Miracoli”………..Pag.2862
COMUNE DI CASOLI (CH)
-
Accordo di programma tra i comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer
Raimondo per la realizzazione di lavori di valorizzazione del lago S.
Angelo………………………………………………………………………Pag.2863
- Decreto sindacale 24.09.2002, prot. 8046……………………………………Pag.2865
COMUNE DI COLLEDARA (TE)
Lavori per la costruzione di un bocciodromo, determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio …………………………………………………….Pag.2865
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
-
Deliberazione di C.C. n. 14 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 –
Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. De Cecco
Saturnino ed altri…………………………………………………..Pag.2866
-
Deliberazione di C.C. n. 15 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 –
Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. Ditta
Cooperativa Abita (ex Coopemar)…………………………………..Pag2867
-
Deliberazione di C.C. n. 16 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 –
Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U.. Ditta
Galassio Vittorio ed altri……………………………………………Pag.2867
COMUNE DI MIGLIANICO (CH)
Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Deliberazione del Commissario ad
acta n. 2 del 17.10.2002. Adozione Variante al P.R.G. . …….Pag.2868
COMUNE DI NERETO (TE)
Avviso di approvazione definitiva variante parziale al P.R.G. vigente per le zone
produttive
e
servizi
di
qualificazione
settoriale
–
Piano
di
dettaglio………………………………………………………………….…………Pag. 2868
COMUNE DI ORICOLA (AQ)
-
Avviso di adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 1 della legge n.
1/78………………………………………………………………………….Pag. 2868
-
Graduatoria
de finitiva
assegnazione
alloggi
di
edilizia
residenziale
pubblica……………………………………………………………………..Pag. 2869
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (AQ)
Piano di lottizzazione – Comparto 9 – in V./P.R.G., località S.P. n. 51 “DEL
SAGITTARIO” –……………………………………………………………....Pag. 2870
COMUNE DI ROSCIANO (PE)
Piano Regolatore Generale.Variante parziale 2001………………………….Pag. 2870
COMUNE DI SANTE MARIE (AQ)
-
Graduatoria definitiva relativa all’assegnazione di alloggi E.R.P……….Pag.2871
Accordo di programma tra la Comunità Montana “Marsica 1” e il Comune di Sante
Marie………………………………………………………………….Pag.2872
COMUNE DI VILLAMAGNA (CH)
Avviso di deposito di atti di esproprio per pubblica utilità lotti artigianali L2, L3, L4 e L11
siti in zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente P.R.E. in località Val di Foro
(CH)………………………………………………………………………………Pag.2874
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
DIREZIONE – LAZIO- ABRUZZO E MOLISE
ZONA DI TERAMO
Costruzione ed esercizio di Km. 0,500 di linea MT 20 KV aerea in conduttori nudi da
potenziamento Km 0,340 di linea MT 20KV esistente per doppia alimentazione alla Z.A. di
Villa Camera. Comune di Campli (TE) (Pratica 268/D/TE)……………Pag.2875
PROGETTO STIFFE S.P.A. (AQ)
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria………………………Pag. 2876
RETTIFICHE
DIREZIONE TURISMO –AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA
RETTIFICA…………………………………………………………………Pag.2876
Parte I
Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE 16.07.2002, n. 72/9:
Comune di Scurcola Marsicana (AQ). Variante al PRG. Recepimento P.R.P. con proposta
di modifica al P.R.P. art. 5 L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni”.
Omissis
IL CONSIGLIO REGIONALE
Omissis
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche,
integrazioni ed interpretazioni, il recepimento del Piano Regionale Paesistico e le varianti
allo stesso contenute nel Piano Regolatore Generale del Comune di Scurcola Marsicana
(AQ) composto dagli elaborati elencati nel parere del Comitato Speciale BB.AA. n.
3399/2002 del 4.04.2002 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell’art. 150
D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 per le parti di territorio comunale esterne al Piano regionale
Paesistico;
3. di dare atto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 della L.R. 69/90 così come sostituito
dall’art. 2 della L.R. 05.09.1991, n. 59, della sospensione dei termini a disposizione,
dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila per la definitiva approvazione dell’argomento
in oggetto, fino alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente
punto 1;
4. di dare mandato alla Giunta regionale, e per essa particolare al Componente preposto alla
Direzione Territorio, Urbanistica BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini
Idrografici, per i conseguenti adempimenti di rito.
DELIBERAZIONE 31.07.2002, n. 74/2:
Regolamento d’attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80 per la gestione del fondo di
rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio Regionale.
Omissis
IL CONSIGLIO REGIONALE
Udita la relazione della 1a Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente della stessa
consigliere D’Orazio, in merito al provvedimento in oggetto;
Vista la proposta di Regolamento di attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80, per la gestione del
fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio regionale, nel testo elaborato
dall’Ufficio di Presidenza, deliberazione n. 25 del 23.4.2002;
Vista la L.R. 14.9.99, n. 76, recante “Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta e del
Presidente del Consiglio regionale”;
Visto l’art. 32 dello Statuto;
Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18;
A maggioranza Statutaria espressa con voto palese
DELIBERA
È approvato il Regolamento d’attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80 per la gestione del fondo
di rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio regionale nell’allegato testo che si
compone di n. 6 articoli.
“Regolamento d’attuazione della L.R. 19 dicembre 2001, n. 80, per la gestione del fondo di
rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio regionale”.
REGOLAMENTO
Art. 1
1.
Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 19 dicembre 2001, n.
80, disciplina la gestione del fondo per le spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio
regionale.
2.
La gestione del fondo di cui al comma 1 compete al Presidente del Consiglio regionale che
motivatamente dispone le spese per l’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 2
La rappresentanza si esplica in tutte le occasioni correnti con le funzioni istituzionali atte a
qualificare l’immagine della Regione in generale e del Consiglio in particolare, quali:
1.
a)
cerimonie, manifestazioni, celebrazioni e simili;
b)
visite e incontri con accreditati rappresentanti di Stati esteri, dello Stato nazionale, di altre
Regioni nonché di entità istituzionali territoriali o rappresentative di rilevanti interessi regionali o
nazionali;
c) incontri finalizzati al coinvolgimento della Comunità su tematiche particolarmente rilevanti;
d) partecipazione a giornate di studio, congressi, seminari, attività culturali e sportive.
Art. 3
1. Sono spese di rappresentanza quelle funzionali agli eventi di cui all’articolo 2.
2. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, le spese attengono a:
- Spese di viaggio, di ristoro e di pernottamento per gli ospiti in occasione degli eventi di cui all’art.
2, punti a), b);
- rinfreschi;
- doni rappresentativi della cultura regionale;
- stampa
inviti e biglietti augurali
- omaggi floreali;
- - forme di partecipazione ad eventi luttuosi che colpiscono soggetti collegati ai fini istituzionali
della regione;
- acquisto di coppe, targhe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche.
Art. 4
1.
Il Presidente del Consiglio Regionale, anche mediante apposita carta di credito, può
effettuare direttamente le spese urgenti strettamente connesse all’esercizio delle funzioni di
rappresentanza istituziona le, entro il limite del 10% dello stanziamento iscritto sull’apposito
capitolo di bilancio;
2.
Le spese di cui al presente articolo sono rendicontate semestralmente, con apposito decreto
Presidenziale corredato da idonea documentazione, in regola con le disposizioni fiscali vigenti.
Art. 5
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 4, all’impegno e alla liquidazione delle spese di
rappresentanza, attestate da idonea documentazione di spesa in regola con le vigenti disposizioni in
materia fiscale, provvede, con propria ordinanza, il Dirigente del Servizio di Segreteria del
Presidente del Consiglio.
Art. 6
1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione.
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE 22.03.2002, n. 115:
D.Lgs. n. 22/97, artt. nn. 2, comma 4, 3 comma, 1 lett. f) e n. 4, comma 4. Approvazione
della bozza di Accordo di programma denominato “ Progetto azienda pulita – Gestione dei
rifiuti nelle aziende agricole.”
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
-. Il D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ha posto come obiettivi
fondamentali la protezione dell’ambiente e la creazione di efficaci controlli in tale senso, avendo
definito la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse;
- lo stesso Decreto legislativo pone tra le priorità la prevenzione della produzione dei rifiuti ed
il loro recupero, prima che i rifiuti subiscano le operazioni residuali di smaltimento;
nella fase di prima applicazione del Decreto, nonostante talune semplificazioni introdotte dai
successivi Decreti nn. 389/97 e 173/98 e dalla L. n. 426/98, si sono verificate numerose difficoltà,
collegate principalmente alla concreta gestione degli adempimenti da parte delle piccole imprese in
generale ed, in particolare, delle aziende agricole che abitualmente, nell’arco di un anno, producono
ridotte quantità di rifiuti;
- il Decreto fornisce lo strumento giuridico che consente, nello spirito di leale collaborazione
fra le Amministrazioni pubbliche competenti e le Organizzazioni di categoria, di promuovere e
stipulare accordi e contratti di programma, al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti
con la raccolta di differenziata, stabilendo le agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie, previsti, così come previsto all’art. 2 comma 4,
all’art. 3 comma 1 lett. f) e all’art. 4 comma 4 del Decreto;
- le difficoltà applicative suddette, che gli accordi di programma possono almeno in parte
risolvere, sono tali da condizionare negativamente l’attività di numerosissime piccole attività
produttive del settore agricolo e da rendere oltremodo complessa l’azione di controllo da parte degli
Enti preposti a tale scopo;
-. la produzione di rifiuti agricoli, nell’ambito del territorio regionale abruzzese, ha luogo in
circa 100.000 aziende, di cui quasi il 98 % sono a conduzione diretta, con una produzione media per
unità produttiva esigua e distribuita su un territorio di oltre 800.000 ettari, tale da richiedere alla
pubblica amministrazione la organizzazione di complessi sistemi specifici di controllo delle relative
attività di gestione dei rifiuti;
- le semplificazioni amministrative che qui si ipotizzano devono, nel rispetto e a disciplina
comunitaria, favorire la corretta gestione dei rifiuti di origine agricola e, contestualmente, evitare la
creazione di distorsioni nel mercato ed alterazioni nella concorrenza, senza pregiudicare le fasi di
controllo, ma di renderle più semplici ed efficaci;
- la Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE del 3.5.2000 e successive modifiche
ha istituito, con effetto a far data dall’1.1.2002 il nuovo catalogo europeo dei rifiuti, alla quale
dovranno conformarsi le attività di gestione dei rifiuti agricoli;
- per quanto sopra indicato, nell’ambito di rapporto di collaborazione tra l’Assessorato
regionale all’Urbanistica, Parchi, Beni Ambientali, Turismo, Ambiente ed Energia, l’Assessorato
regionale Agricoltura e Foreste, Politiche Rurali e Alimentazione ed il supporto della Vice
Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, è stato redatto l’allegato accordo di programma
denominato “Progetto azienda pulita - Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, all. I, con lo scopo
di rendere concretamente applicabili le norme previste dal D. Lgs. n. 22/97 alle aziende agricole
abruzzesi, con lo scopo di assicurare una elevata protezione dell’ambiente, una efficacie attività di
controllo, la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione della quota degli stessi da
avviare a smaltimento definitivo;
Visto l’accordo di programma richiamato in premessa, da sottoporre alla firma da parte degli
Assessorati regionali all’Ambiente e all’Agricoltura della Regione Abruzzo, della Federazione
Regionale Coltivatori Diretti d’Abruzzo, della Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo, dalla
Federabruzzo, dalla Copagri Abruzzo, dall’ARA ( Associazione Regionale Allevatori);
Dato Atto che il predetto accordo prevede la collaborazione dei seguenti Enti e Associazioni:
Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, Consorzi Agrari, Consorzio Obbligatorio degli Olii
esausti, Consorzio Obbligatorio delle Batteria al Piombo Esauste,
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni di polietilene, Consorzio nazionale imballaggi,
Consorzio nazionale olii e grassi animali e vegetali;
Ritenuto, pertanto, di fare proprio l’allegata proposta di accordo di programma e di approvarne i
contenuti ed, altresì, di individuare nel Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo
Ambiente Energia la struttura competente alla predisposizione ed adozione dei successivi atti;
Visti gli artt.li 2 comma 4, 3 comma 1 lett. f) e 4 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97, nel testo
attualmente vigente;
Preso Atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della
Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnicoamministrativa della presente deliberazione;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,
1) di approvare l’allegata bozza di accordo di programma denominato “Progetto azienda pulita Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, all. 1, costituito da n. 21 fogli, comprensivi degli
allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di individuare il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente
Energia quale struttura competente alla predisposizione ed adozione di tutti gli atti e
provvedimenti necessari alla attuazione dell’accordo di programma indicato al precedente punto
1);
3) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. previa sottoscrizione dell’accordo di
programma da parte dei soggetti interessati.
Regione Abruzzo
Giunta Regionale
Gestione dei rifiuti
nelle
aziende agricole
Raccolta differenziata
dei rifiuti speciali e pericolosi
ACCORDO DI PROGRAMMA
Ai sensi degli articoli: n. 2, comma 4, n. 3, comma 1 lettera f), n. 4, comma 4 del D.lgs. n. 22 del
5/02/1997 (attuazione delle direttive CEE 156/91 sui rifiuti, 689/91 sui rifiuti pericolosi, 62/94 sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio come modificato dal D lgs. N. 389 dell’8 novembre 1997 e
dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426)
fra
l’Assessorato all’Ambiente della Regione Abruzzo
l‘Assessorato dell’Agricoltura della Regione Abruzzo
le Organizzazioni Professionali Agricole:
Federazione Regionale Coltivatori Diretti d’Abruzzo
Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo
Federabruzzo
Copagri Abruzzo
Fagri
ARA (Associazione Regionale Allevatori)
Agenzia Regionale di Servizi e Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.)
In collaborazione con
le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo
Consorzi Agrari
Consorzio obbligatorio olio usato (COOU)
o
Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste (COBAT)
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO)
Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)
Consorzio nazionale olii e grassi animali e vegetali (CONOE)
Le parti del presente accordo, premesso che:
1. il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ha come
obiettivi fondamentali:
- la protezione dell’ambiente e controlli efficaci (art. 2);
- la prevenzione e la riduzione delle produzione e della pericolosità dei rifiuti (art. 3);
- la riduzione della quota di rifiuti avviati allo smaltimento, privilegiando il reimpiego, il
riciclaggio ed il recupero (art. 4);
2. tale D.lgs. introduce e disciplina una serie di importanti strumenti di controllo della gestione dei
rifiuti avviati allo smaltimento od al recupero, quali ad esempio, il MUD (modello unico di
dichiarazione ambientale), il registro di carico e scarico dei rifiuti, l’albo delle imprese di gestione e
il formulario di identificazione;
3. la prima fase applicativa del D.lgs. n. 22/97, nonostante le semplificazioni introdotte dai decreti
legislativi n. 389 dell’8/11/97 e n. 173/98 e dalla legge n. 426/98, ha dato luogo a numerose
difficoltà, collegate principalmente alla concreta difficoltà di gestione degli adempimenti da parte
delle piccole imprese in generale ed, in particolare, delle aziende agricole che abitualmente
nell’arco dell’armo producono ridotte quantità di rifiuti;
4. per le difficoltà applicative che rimangono, il D.lgs. 22/97 fornisce lo strumento giuridico che
consente, nello spirito di leale collaborazione fra le amministrazioni pubbliche competenti e le
Organizzazioni di categoria, di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma al fine di
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego
di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata per stabilire agevolazioni in
materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie (art. 2, comma 4 art. 3,
comma 1, lettera D - art. 4, comma 4);
5. le difficoltà applicative del Decreto legislativo n. 22/97, cui l’accordo di programma può
almeno in parte rimediare, sono tali da condizionare negativamente sia l’attività di numerosissime
piccole unità produttive del settore agricolo, sia l’efficacia dell’azione di controllo da parte degli
Enti pubblici preposti. costretti a gestire un numero imponente di pratiche burocratiche riguardanti
attività di modestissimo significato che potrebbero essere più efficacemente trattate in forme
semplificate;
6. la produzione di rifiuti agricoli, in regione, ha luogo in circa 100.000 aziende a conduzione
diretta (circa il 98 %) con una produzione media per unità produttiva esigua e distribuita su un
territorio di oltre 800.000 ettari, tale da richiedere alla pubblica amministrazione, l’organizzazione
di sistemi specifici complessi per garantir e il controllo e l’ottimizzazione tecnico-economica delle
attività di gestione dei rifiuti;
7. lo scopo del presente accordo è quello di rendere concretamente applicabili le norme previste
dal citato Decreto legislativo n. 22/97, anche alle aziende agricole della regione Abruzzo, al fine di:
a) assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci (art. 2);
b) favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 3);
c) ridurre la quota di rifiuti avviati allo smaltimento, privilegiando il reimpiego, il riciclaggio ed il
recupero;
8. il legislatore, constatate le caratteristiche del comparto agricolo e l’impossibilità di applicazione
di tutte le norme previste dal D.lgs. 22/97, ha già manifestato concretamente la volontà di
semplificare gli adempimenti, tant’è che le imprese agricole con volume d’affari inferiore ai 15
milioni annui sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico e dalla presentazione del
MUD. (art. 11);
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1.
Scopo ed ambito di applicazione
Le parti riconoscono l’opportunità di prevedere per le aziende agricole, mediante accordo di
programma, ai sensi degli articoli n. 2, comma 4 - n. 3, comma 1, lettera f) e art. 4, comma 4, del
Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e nel rispetto delle norme comunitarie vigenti, la
semplificazione degli adempimenti amministrativi che il suddetto D.lgs. pone a carico dei produttori
di rifiuti speciali pericolosi e non prodotti dalle aziende agricole.
2. Rifiuti oggetto dell’accordo
Ai fini del presente accordo, i rifiuti sono classificati secondo le caratteristiche di pericolosità in
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, così come previsto dalla legislazione comunitaria e
nazionale.
Di seguito, vengono indicate le tipologie dei rifiuti più diffusamente aziende agricole:
a) rifiuti speciali non pericolosi: plastica, reti, pneumatici usati, rifiuti ferrosi, scarti organici di
natura vegetale o animale, ecc.
b) rifiuti speciali pericolosi: batterie, olii esausti, filtri, sostanze agrochimiche, contenitori di
fitofarmaci non bonificati, farmaci scaduti, ecc.
3. Produttori di rifiuti oggetto dell’accordo
Imprese agricole singole e associate operanti in regione.
4. Istituzione di isole ecologiche fisse e/o mobili
a) La Regione Abruzzo, di intesa con i soggetti firmatari del presente accordo, si impegna a
stabilire i criteri per l’individuazione sul territorio regionale, di sedi idonee per allestire le isole
ecologiche fisse e/o mobili per consentire le attività di conferimento e raccolta differenziata?,
smaltimento consistente nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti, nonché le eventuali
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13
dell’allegato C del D.lgs. 22/97. I gestori delle isole ecologiche fisse saranno autorizzati dalla
Regione Abruzzo con procedura semplificata (art. 30 della L.R. n. 83/2000) a svolgere attività di
stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non, e/o di messa in riserva di rifiuti destinati al recupero.
I mezzi utilizzati per le isole ecologiche mobili, invece, devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs.
22/97.
b) I suddetti centri di raccolta e/o stoccaggio fissi e/o mobili, di seguito denominati “isole
ecologiche”, possono essere allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati in possesso dei requisiti
prescritti per lo svolgimento di tale attività. Per contenere i costi di gestione e limitare i disagi ai
produttori in fase di conferimento, le “isole ecologiche” possono essere allestite presso le strutture
e/o aree pubbliche e private adeguatamente attrezzate e idonee (cooperative agricole, consorzi di
cooperative, Associazioni produttori, Consorzi Agrari, farmacie, aziende agricole, ditte private,
rivendite di mezzi tecnici per l’agricoltura, ecc.).
5. Caratteristiche e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi
Le isole ecologiche, sia fisse che mobili, di cui al punto 4 del presente accordo devono essere
realizzate secondo criteri di efficienza e di economicità e devono garantire un alto grado di tutela
dell’ambiente e della salute pubblica.
•
ISOLE ECOLOGICHE FISSE:
Le isole ecologiche fisse devono:
- essere strutturate al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (D.Lgs. n. 40/2000);
-
essere accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- essere sorvegliate dal gestore negli orari di apertura, al fine di impedire l’immissione di altre
tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture;
- essere rese accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle
operazioni di gestione dei rifiuti.
In particolare, il gestore dell’isola ecologica fissa deve:
- effettuare il deposito dei rifiuti per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche che
disciplinano lo sma ltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non;
- provvedere, entro i tempi consentiti, ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di
smaltimento o recupero autorizzati;
- provvedere alla compilazione del formulario di identificazione, alla tenuta del registro di carico
e scarico, alla presentazione del MUD entro i termini stabiliti, al rilascio al produttore della
dichiarazione di conferimento e a quant’altro prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non.
•
ISOLE ECOLOGICHE MOBILI
Le isole ecologiche mobili devono :
-
servirsi di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la norma vigente;
- essere organizzate nel rispetto delle norme vigenti al fine di garantire alle aziende agricole il
conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno un calendario, da comunicare alle associazioni di
categoria convenzionate e agli enti ed organismi firmatari del presente accordo, in cui siano stabiliti
i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta.
In particolare, il gestore dell’isola ecologica mobile deve:
- effettuare il carico dei rifiuti sui propri mezzi per tipi omogenei e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;
- provvedere, entro i tempi consentiti dalla prima operazione di carico, ad effettuare il
conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero, ovvero alle stazioni intermedie di
smistamento dei rifiuti eventualmente esistenti, individuate con le modalità previste dal punto 4,
lett. a) del presente accordo;
- provvedere alla compilazione del formulario di identificazione in quanto ne è divenuto
detentore, alla tenuta del registro di carico e scarico, alla presentazione del MUD entro i termini
stabiliti, al rilascio al produttore della dichiarazione di conferimento e a quant’altro prescritto dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti speciali,
pericolosi e non.
6. Smaltimento rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non pericolosi
Al fine di agevolare il conferimento di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, alle isole
ecologiche:
a) le imprese agricole singole o associate, per poter beneficiare del servizio di raccolta, deposito e
smaltimento dei rifiuti presso le isole ecologiche fisse e o mobili, devono sottoscrivere con il
gestore una specifica convenzione per pattuire le modalità di conferimento e gli oneri relativi alla
gestione e allo smaltimento dei rifiuti;
b) presso le isole ecologiche fisse e/o mobili possono essere conferiti uno o più rifiuti speciali,
pericolosi e non pericolosi, nei limiti di quantitativo previsti nella convenzione sottoscritta con il
gestore dell’isola;
c) il deposito temporaneo di rifiuti, effettuato dal produttore agricolo in attesa di conferimento
all’isola ecologica nei limiti e secondo le modalità consentiti, è soggetto agli adempimenti di cui
agli articoli 11, comma 3, e 12 del D.Lgs. n. 22/97 cit. (MUD, registro di carico e scarico). I
produttori di tali rifiuti adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e alla
presentazione del MUD ai sensi degli artt. 11e 12 per il tramite del gestore dell’Isola ecologica fissa
e/o mobile in quanto il servizio di raccolta è equiparato al servizio pubblico;
d)
in attesa di conferimento all’isola ecologica, i rifiuti devono essere raggruppati in azienda
per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute;
e) i rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo le modalità previste rispettivamente dai commi 2 e 3 della lettera m), art. 6 e
comma 1 art. 45 del D.lgs. n. 22/97;
f) i trasporti di rifiuti dal luogo di produzione, che non eccedano la quantità di 100 chili o litri al
giorno per ogni tipologia di rifiuti pericolosi, possono essere effettuati dal produttore stesso, con
proprio mezzo, evitando di emettere il formulano di identificazione previsto dall’art. 15 del D. Lgs.
22/97 (art. 4, comma 23, L. n. 426/98);
g) i gestori dell’isola ecologica rilasciano, al ricevimento dei rifiuti, una dichiarazione di
conferimento (all. A) numerata, datata e sottoscritta dal gestore e dal produttore, dopo aver
verificato la rispondenza del peso dei rifiuti.
La dichiarazione di conferimento dovrà contenere i seguenti dati:
- nome e indirizzo del produttore dei rifiuti
- origine, tipologia e quantità di rifiuto, codice CER;
- dati identificativi del soggetto gestore dell’isola ecologica.
La dichiarazione viene compilata in duplice copia, una per il gestore dell’isola ecologica e l’altra
per il produttore dei rifiuti, e deve essere conservata per 5 anni;
h) il gestore del servizio e/o dell’isola ecologica provvede al trasferimento dei rifiuti nei modi e
termini previsti dalle norme vigenti e ad annotare sul proprio registro di carico e scarico le
movimentazioni dei rifiuti in entrata e in uscita, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del D. Lgs. N.
22/97 e del Decreto n. 148 del 1° aprile 1998, nonché a presentare la comunicazione annuale al
catasto nei termini previsti dalla normativa vigente.
7. Gestione di particolari categorie di rifiuti
CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI
I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e/o di sostanze agrochimiche in generale, vanno
classificati come rifiuti speciali non pericolosi, se adeguatamente bonificati.
Pertanto, l’agricoltore, che ha l’obbligo di avviare a smaltimento o recupero i suddetti rifiuti non
pericolo si, può conferirli ad un’isola ecologica fissa o mobile.
Se, invece, il Comune di residenza ha disposto l’assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani, il
produttore può conferirli al servizio pubblico.
In entrambi i casi, l’agricoltore deve:
- sottoporre a operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le indicazioni
contenute nell’allegato B al presente accordo. L’operazione deve essere eseguita presso il luogo in
cui è stato preparato il prodotto fitosanitario pronto all’impiego; il refluo ottenuto, a seguito del
lavaggio dei contenitori, deve essere recuperato ed immediatamente reimpiegato per i trattamenti
fitosanitari previsti per il prodotto presente nel refluo;
- ridurre, per quanto è possibile, il volume dei contenitori, avendo cura di richiuderli;
inserire in un sacco impermeabile, con adeguate caratteristiche di robustezza, i contenitori
bonificati, depositandoli temporaneamente in azienda nei modi e termini consentiti. Chiudere
l’apertura del sacco impermeabile con un legaccio o con nastro isolante. I sacchi devono essere
posti al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone
autorizzate;
- apporre sul sacco un’etichetta con gli estremi identificativi del conferente:
- ragione sociale dell’azienda agricola;
- indirizzo della sede operativa;
- codice fiscale;
- conferire i sacchi chiusi ed etichettati.
E’ vietato:
•
immettere nei sacchi i contenitori non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo
quanto previsto nell’allegato B al presente accordo o altri materiali non oggetto delle presenti
disposizioni;
• smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interramento od
incenerimento;
• immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (per esempio, nei cassonetti stradali)
contenitori non bonificati;
• utilizzare o scaricare i reflui dei lavaggi dei contenitori di fitofarmaci in modo difforme da
quanto previsto dal presente accordo e dalle norme vigenti.
Anche se il Comune di residenza ha provveduto all’ assimilazione ai rifiuti urbani ditale tipologia di
rifiuti, il produttore agricolo potrà ugualmente conferire alle isole ecologiche (fisse e/o mobili) e/o
ai centri di raccolta autorizzati, appositamente attrezzati e custoditi, in questo caso i relativi oneri di
smaltimento non dovranno essere pagati al Comune, bensì al gestore dell’isola ecologica.
Gli Organismi di controllo pubblici possono a campione, senza preavvisare i gestori dell’isola
ecologica e i produttori, verificare se sono state eseguite correttamente tutte le operazioni di
bonifica dei contenitori secondo le modalità descritte nel presente accordo. In tal caso i campioni
saranno identificati in maniera univoca sulla base dell’etichetta che deve sempre contrassegnare i
sacchi dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e agrochimici. Il produttore, tempestivamente
avvisato del prelievo del campione, da parte dell’Organismo incaricato al controllo, può presenziare
in contraddittorio all’esecuzione dell’analisi. Se non si riscontrano difformità, l’intero costo del
servizio, (prelievo del campione, trasporto, analisi e smaltimento del rifiuto) rimane a totale carico
dell’Organismo pubblico incaricato. Se invece vengono riscontrate difformità rispetto alla
procedura descritta, i relativi costi vengono addebitati al produttore del rifiuto unitamente alla
sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti.
OLII ESAUSTI
- La gestione degli olii esausti è ancora regolamentata dal decreto legislativo n. 95/92. Per cui, le
imprese che producono olii usati e coloro che nel corso detengono a qualsiasi titolo una quantità
fino a 300 litri annui di olii usati effettuare il deposito temporaneo in azienda senza tenere il registro
di carico e scarico;
- gli olii usati devono essere stipati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra
emulsioni e oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con
altre sostanze. Possibilmente, devono essere stoccati in recipienti messi a disposizione dai Consorzi
obbligatori o in altri contenitori chiusi, purchè provvisti di etichetta specifica del tipo di rifiuto
detenuto (fusti, ecc.), in luoghi possibilmente coperti, di difficile accesso a terze persone e distanti
da materiale facilmente infiammabile (paglia, fieno, carburanti, plastica, legna, ecc.);
- gli olii devono essere ceduti e trasferiti ai Consorzi obbligatori degli olii usati dal produttore
ovvero per il tramite di imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione (concessionari,
gestori delle isole ecologiche, ecc.);
- è concesso ai detentori di olii usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta
alle imprese autorizzate o alle isole ecologiche fisse o mobili senza alcun adempimento burocratico
previsto dal D.lgs. n. 22/97, se il quantitativo di olio trasportato giornalmente con proprio mezzo
non supera il quantitativo previsto dalle vigenti norme. In questo caso, l’impresa autorizzata o il
gestore dell’isola ecologica fissa o mobile è tenuto a compilare la dichiarazione di conferimento in
duplice copia, una per sè (originale) e l’altra per il produttore dei rifiuti (copia);
- coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri
annui di olii usati sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico ai sensi del Dlgs n. 95/92;
- nel caso di sostituzione degli olii in officina o presso distributori di carburanti o altri centri
attrezzati e autorizzati, gli agricoltori sono esonerati dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 22/97.
FILTRI
- Nel caso di sostituzione dei filtri in officina o presso distributori di carburanti o altri centri
attrezzati e autorizzati, gli agricoltori sono esonerati dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 22/97;
in caso di sostituzione dei filtri in azienda, è possibile effettuare il conferimento all’isola
ecologica fissa o mobile entro i termini e secondo le modalità previste dal presente accordo;
- per evitare inquinamenti, i filtri devono essere posti in contenitori impermeabili subito dopo la
loro sostituzione e durante lo stoccaggio temporaneo in azienda;
- il trasporto dei contenitori con i filtri può essere effettuato dal produttore con il proprio mezzo
dall’azienda all’isola ecologica;
- il conferimento dei filtri va sempre dichiarato, utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato
A) del presente accordo, la cui compilazione è a cura del gestore dell’isola ecologica.
BATTERIE ESAUSTE
- Nel caso di sostituzione delle batterie in officina o presso elettrauto o altri centri attrezzati e
autorizzati, gli agr icoltori sono esonerati dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 22/97;
- le batterie, comunque, possono essere trasportate con il proprio mezzo all’officina o
all’elettrauto, senza alcun adempimento burocratico, per verificare lo stato di funzionalità. Se
risultano inutilizzabili, il detentore può disfarsene in officina o presso l’elettrauto e acquistare le
batterie nuove; in caso di acquisto una batteria nuova, l’impresa annota sulla fattura d’acquisto la
cessione della batteria esausta.
RIFIUTI SANITARI AD USO ZOOTECNICO
- rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria zootecnica (contenitori
vuoti di vaccini, aghi, siringhe, bisturi, altri materiali contaminati da sostanze biologiche animali) si
considerano a tutti gli effetti prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale
attività (veterinario, zootecnico, ecc.). Pertanto, possono essere prelevati dall’azienda al termine
della prestazione professionale e trasportati e smaltiti direttamente dal professionista, evitando al
produttore agricolo qualsiasi adempimento burocratico previsto dal D.lgs. n. 22/97 (art. 4, comma
27, L n. 426/98);
- in alternativa si possono conferire alle isole ecologiche idonee (farmacie, rivendite di prodotti
sanitari, ecc.) alle modalità indicate dal presente accordo.
8. Convenzioni con i Consorzi obbligatori
lì gestore dell’isola ecologica fissa o mobile può stipulare apposite convenzioni con i Consorzi
obbligatori e/o con i soggetti dagli stessi indicati e/o con i gestori del Servizio pubblico per l’invio
al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di favorire la raccolta
differenziata.
9. Ruolo delle parti
- Le parti si impegnano ad osservare la normativa che regolamenta la produzione, lo smaltimento
e il recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non, secondo le proprie competenze;
- le parti si impegnano a fornire i suggerimenti opportuni per favorire la semplificazione degli
adempimenti burocratici, a vantaggio delle piccole imprese in gene rale e, in particolare, delle
aziende agricole;
- le parti concordano di riunirsi tutte le volte che ne sia ravvisata la necessità allo scopo di
verificare la regolare attuazione dell’accordo, nonché le difficoltà insorte e le eventuali integrazioni
e correzioni imposte dalle norme legislative regionali, nazionali e comunitarie e dai provvedimenti
dei vari uffici ed Enti competenti in materia. In tal caso, le modifiche possono essere apportate con
una nota sottoscritta dai medesimi organismi che diventa parte integrante del presente Accordo.
a) Competenze della Regione
La Regione Abruzzo, con delibera di Giunta, approva il presente accordo di programma per
uniformare sul territorio le operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o recupero
dei rifiuti speciali, pericolosi e non, con il coinvolgimento delle Province, dei Comuni, degli
Organismi comprensoriali, delle Organizzazioni Professionali Agricole, l’Associazione Regionale
Allevatori, la Federfarma, i Consorzi obbligatori appositamente costituiti ed altri eventuali
organismi interessati alla problematica.
Sono di competenza della Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa
vigente:
- la predisposizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 22 del D.lgs. 22/97,
nel rispetto dei principi e delle finalità previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria;
- la fornitura a tutti gli operatori pubblici e privati delle informazioni utili in merito alla
problematica;
- la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad
ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento;
- l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- autorizzare, con delibera di Giunta, le farmacie aderenti alla Federfarma a svolgere attività di
raccolta e ammasso temporaneo collettivo dei rifiuti sanitari;
- a pubblicare il presente Accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione;
b) Competenze delle Province
Le Province si impegnano a:
verificare che l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, venga
realizzata nell’osservanza delle normative vigenti e secondo quanto dispone il presente accordo;
- collaborare con la Regione, alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali,
pericolosi e non;
coordinare i soggetti pubblici e privati nella gestione delle isole ecologiche;
- fornire a tutti gli operatori pubblici e privati le informazioni utili in merito alla
problematica;
- incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi;
- promuovere intese con le Organizzazioni Professionali Agricole ai sensi dell’art. 30 della LR n.
83 del 28 aprile 2000 e successive modificazioni;
- favorire accordi fra i gestori delle isole ecologiche e i Consorzi obbligatori per il recupero dei
rifiuti.
c) Competenze dei Comuni
I Comuni si impegnano a:
- collaborare con la Regione alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
- individuare, d’intesa con la Provincia, le aree per la sosta dei mezzi utilizzati nella raccolta dei
rifiuti speciali, pericolosi e non (isole ecologiche mobili) e di intesa con i gestori, definire le
giornate di raccolta e gli orari del servizio;
- deliberare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani ai fmi della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi delle norme
vigenti;
d) Competenze dei Consorzi Comprensoriali o altri organismi comprensoriali
- I Consorzi o altri organismi comprensoriali si impegnano a sensibilizzare le amministrazioni
comunali di competenza, affinchè favoriscano con sollecitudine la realizzazione di un sistema di
raccolta dei rifiuti sul proprio territorio attraverso una o più isole ecologiche fisse e/o mobili;
- si impegnano a collaborare con la Regione, le Province e i Comuni per assicurare un
monitoraggio sul territorio di competenza e per fornire ai gestori delle isole ecologiche l’assistenza
necessaria a garantire ai produttori un servizio efficiente e poco oneroso;
stipulano eventuali convenzioni con i gestori delle isole ecologiche per la gestione delle
stazioni intermedie, anche all’interno di quelle già esistenti, idonee allo smistamento dei rifiuti,
prima di avviarli agli impianti di smaltimento o di recupero.
e) Competenze dei Consorzi obbligatori di filiera
I Consorzi obbligatori di filiera si impegnano a svolgere tutte quelle attività finalizzate al recupero
dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, nel rispetto del proprio Statuto sociale e della
normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.
f) Competenze dell’Associazione Regionale Allevatori
L’Associazione Regionale Allevatori si impegna a:
- far conoscere ai propri soci il contenuto del presente Accordo di programma, al fine di garantire
la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nello
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- adottare, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
g) Competenze delle Organizzazioni Professionali Agricole
Le Organizzazioni Professionali Agricole si impegnano a:
- collaborare con i gestori delle isole ecologiche in tutte le attività previste dal presente accordo
che vanno dall’istituzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non,
alla sua gestione, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto disposto dal presente accordo;
gestire direttamente o per il tramite di ditte autorizzate dalla Regione ai sensi dell’art. 28,
comma 7, del D.lgs. 22/97, le isole ecologiche fisse e/o mobili, attrezzandole in maniera tale da
evitare qualsiasi pericolo per la salute dell’uomo e, in particolare:
a)
senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, e per la fauna e la flora;
b)
senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c)
senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente;
concordare, d’intesa con gli enti locali competenti, gli orari di apertura per favorire il
conferimento dei rifiuti, evitando inutili disagi ai produttori agricoli
addebitare ai produttori di rifiuti i costi del servizio di smaltimento in alle quantità conferite
annualmente;
sorvegliare l’area delle isole ecologiche fisse, al fine di impedire l’immissione di
altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento delle strutture e mezzi adibite al deposito e alla
raccolta;
consentire agli organismi preposti l’accesso all’area adibita ad isola ecologica fissa, per la
verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti.
le organizzazioni professionali agricole si impegnano a far conoscere ai propri soci il
contenuto del presente Accordo di programma, al fine di garantire la responsabilizzazione e la
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nello smaltimento dei rifiuti speciali,
pericolosi e non pericolosi. A tale scopo, faranno sottoscrivere ai soci un’attestazione di adesione al
servizio, valida anche ai fini di un eventuale controllo da parte degli organismi di vigilanza (allegato
C);
- adottare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
10 Durata dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di 10 anni e potrà essere disdetto
da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Esso sarà rinnovato tacitamente.
11 Facoltà di adesione
Al presente accordo potrà aderire qualsiasi altro soggetto che svolge attività rientrante nel presente
accordo.
La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di recedere dall’accordo in caso di accertata inadempienza
dei termini dell’accordo stesso, dandone preventiva informazione ai soggetti firmatari.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma, si fa riferimento alle
norme legislative vigenti e successive modificazioni.
Pescara 8 agosto 2002
Per l’Assessorato dell’Ambiente della Regione Abruzzo
Illeggibile
Per l’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Abruzzo
Illeggibile
Per la Federazione Regionale Coltivatori Diretti d’Abruzzo
Illeggibile
Per la CIA Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo
Illeggibile
Per la Federabruzzo
Illeggibile
Per il Copagri Abruzzo
Illeggibile
Per l’ARA (Associazione Regionale Allevatori)
Illeggibile
Per la FAGRI Abruzzo
Illeggibile
Per l’A.R.S.S.A.
Illeggibile
Allegato A
DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
all’isola ecologica………………………………(1), ubicata in…………………………….
Via/p.zza/fraz………………………………………………….n……………………
Il gestore dell’isola
ecologica……………………………………………………………………………...
P.Iva…………………..C.F……………………………………………………………………………
…
Tel…………….I……………..
cell………../………………………………………………………………...
DICHIARA
di ricevere dall’impresa agricola…………………………………………………………………,,
ubicata
in………………………………….via/fraz……………………………………………………………
……n……
P.Iva………………………………….C.F……………………………………………………………
…
Tel……….I……………………cell……………………………I……………………………………
……
aderente all’accordo di programma regionale approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n…del………………….e pubblicato sul Bura n………………del
………………………i seguenti rifiuti agricoli nelle modalità consentite dalle norme vigenti:
CER
denominazione
quantità
Kg/litro/n.
costo
Kg/litro/n.
importo
complessivo
………………………………………………….,………./………………../…………………………………………..
per l’impresa agricola
per il Gestore dell’Isola ecologica
…………………
………………………………………….
~4
Allegato B
Disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta gestione dei
contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
1. Operazioni di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
Il lavaggio può essere effettuato in maniera manuale o meccanica:
a) Lavaggio manuale
Si deve immettere nel contenitore vuoto un quantitativo di acqua pulita pari al 20 % del suo volume.
Il contenitore, chiuso con il tappo, ove presente, deve essere agitato con forza per favorire
l’asportazione di tutto il residuo presente all’interno. Si devono eseguire almeno tre risciacqui
consecutivi in maniera accurata per i contenitori di I e III classe e almeno sei per i contenitori di I
classe, (classificati molto tossici T + o tossici T , simbolo il teschio); successivamente, il
contenitore deve essere aperto, svuotato e fatto sgocciolare. Ovviamente, qualora se ne ravvisi la
necessità, il contenitore deve essere lavato anche all’esterno.
b) Lavaggio meccanico
Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato che abbia una
portata d’acqua minima di 4-5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. L’operazione di
lavaggio deve avere una durata minima di 40 secondi e quella di sgocciolamento sul contenitore
dell’atomizzatore di almeno 60 secondi, per favorire l’eliminazione delle gocce di acqua localizzate
sulle pareti.
2) Valori di riferimento in funzione del recupero e dello smaltimento finale
1 valori delle sostanze attive residuate all’interno dei contenitori di prodotti fitosanitari, bonificati e
classificati speciali assimilati agli urbani, devono avere valori inferiori a quelli della seguente
tabella:
Classificazione Cee
(DPR n. 223/1988)
classificazione
concentrazione limite nel rifiuto
(mg/Kg) (1)
Molto tossico (T +) 500
Tossico (T) 5.000
Nocivo (Xn) 50.000
Irritante (Xi) 50.000
simbolo
2
2
3
3
italiana
Classe I
Classe I
Classe II
Classe III
note:
1 - per le sostanze codificate con la denominazione di pericolosità “R33” (pericolo di effetti
cumulativi), “R39” (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) e “R40” (possibilità di effetti
irreversibili), la concentrazione deve essere divisa per 5.
2 teschio su ossa incrociate inserito in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio.
3 croce di S. Andrea nera in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio.
-
-
I contenitori non bonificati devono essere smaltiti in discariche di prima categoria o di seconda
categoria di tipo B e i valori di riferimento dei residui possono
essere anche di 1/100 rispetto a quelli della Tabella suindicata.
Allegato C
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
per lo smaltimento dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non
…..I...
sottoscritt………………………………………………………………….nato
a………………………………………..il……………./…………../……………..,residente
in
via/fraz……….
n…………….C.F…………………………………P.Iva…………………………………………….
…..
tel…………./………………………nella
qualità
di……………………………………………………..
dell’azienda
agricola
di
ettari…………………………di
proprietà
del/i
Signor/i…………………ubicata
nel/i Comune/i……………………………………………….via/fraz…………………..n……
tel…/……..condotta
in…………………………………………………………………………………. (2)
DICHIARA
di aderire all’Accordo di Programma approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n………….del…………………………per lo smaltimento dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e
non, prodotti dalla propria azienda, al fine di usufruire di tutte le agevolazioni e semplificazioni
degli adempimenti amministrativi previsti dal D.lgs n. 22/97 e successive modificazioni.
A tal fine, dichiara
• di conoscere e di accettare le condizioni previste dall’Accordo di Programma sottoscritto da
tutti gli enti pubblici e gli orga nismi privati e dalle norme vigenti che regolamentano la produzione,
il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
• di delegare, fino a revoca, la propria Organizzazione Professionale Agricola (3) a gestire Il
servizio di smaltimento dei predetti rifiuti in collaborazione con ditte private o enti pubblici
autorizzate convenzionati;
•
di versare entro i termini e nelle modalità concordate tra l’O.P.A. suddetta e la ditta e/o ente
pubblico, il corrispettivo relativo al servizio di sma ltimento dei rifiuti conferiti;
•
di non essere stato dichiarato fallito, inabilitato o interdetto dai pubblici uffici;
•
che l’impresa è in attività, non è in stato di liquidazione e non è sottoposta ad alcuna procedura
di tipo concorsuale;
•
che comunicherà alla propria O.P.A. eventuali cambiamenti di indirizzo, vendita di immobili,
terreni, scorte vive e morte, cessazione di attività, cancellazione dal Registro delle Imprese, ecc.;
•
che la presente adesione, se non disdettata entro il mese di novembre, si intende rinnovata
tacitamente;
• di impegnarsi ad attuare le iniziative programmate dalla propria O.P.A., dalla Regione
Abruzzo, dalla Provincia, dai Comuni e da altri enti pubblici competenti, dirette a favorire la
prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti agricoli;
• che la superficie complessiva dell’azienda è così ripartita:
COLTURE
DI PROPRIETÀ
IN AFFITTO
IRRIGUO
Seminativo
……………………….. ……………………………
Vigneto
……………………… ……………………………..
Frutteto
……………………… ………………………..
Tabacco
………………………. …………………………
Ortaggi
………………………. ………………………….
Colture orticole sotto
………………………. ………………………….
serra
………………………. ………………………….
Colture floricole sotto
………………………. ………………………….
serra
……………………….. …………………………..
Altre colture
………………………. ……………………………..
Tare e boschi
……………………….. ……………………………..
…
che l’azienda è dotata dei seguenti macchinari agricoli;
Descrizione dei mezzi
Trattori cingolati
Trattori gommati
Mietitrebbia
Motozappe
Motopompe
Seminatrici
Fresatrici
Erpici
Aratri
Numero
………………………..
………………………
………………………
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
………………………..
……………………….
………………………..
cv.
………………………..
………………………
………………………
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
………………………..
……………………….
………………………..
ASCIUTTO
note
………………………..
………………………
………………………
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
………………………..
……………………….
………………………..
e che l’azienda alleva:
n…………….bovini da carne
n. …
………….
n. …….bovini da latte
N………..
n……ovini
………………..,…./…../…………
FIRMA
n
n
FIRMA
ovini
n
suini
n…………………….. equini
DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 661:
Modificazione alla deliberazione della Giunta Regionale n° 2502 del 24.11.99, avente ad
oggetto: “Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.”.
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
⇒ la propria deliberazione n° 1175 del 12.04.96 con la quale sono state dettate le norme di
attuazione del Piano Sanitario Regionale 1994-1996 in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali;
⇒ la L.R. n° 37 del 2.07.99 con la quale è stato approvato il Piano Sanitario Regionale 19992001;
⇒ la propria deliberazione n° 2502 del 24.11.99 con la quale sono stati deliberati gli
standards organizzativi e di personale , nonché le tariffe per le tipologie di R.S.A. previste dalla
normativa vigente;
Preso Atto che con la predetta deliberazione sono state approvate le seguenti tariffe:
1 a fascia
2 a fascia
3 a fascia
R.S.A. standard da 60 p.l. per anziani non autosufficienti
e disabili
(tariffe giornaliere)
Spesa Sanitaria a
Spesa Alberghiera a
carico U.S.L.
carico Ospite
77.817
50.002
97.818
50.002
127.820
50.002
1 a fascia
2 a fascia
R.S.A. standard da 60 p.l. per pazienti affetti
dal Morbo di Alzheimer
(tariffe giornaliere)
Spesa Sanitaria a
Spesa Alberghiera a
carico U.S.L.
carico Ospite
115.990
50.002
130.990
50.002
Totale
127.819
147.820
177.822
Totale
165.992
180.992
R.S.A. MEDICALIZZATA - PENNE
1 a fascia
2 a fascia
3 a fascia
R.S.A. medicalizzata da 80 p.l.
per anziani non autosufficienti e disabili
(tariffe giornaliere)
Spesa Sanitaria a
Spesa Alberghiera a
carico U.S.L.
carico Ospite
125.917
50.000
135.917
50.000
150.917
50.000
Totale
175.917
185.917
200.917
1 a fascia
2 a fascia
R.S.A. medicalizzata da 20 p.l.per pazienti affetti
da Morbo di Alzheimer
(tariffe giornaliere)
Spesa Sanitaria a
Spesa Alberghiera a
carico U.S.L.
carico Ospite
165.284
50.000
182.783
50.000
Totale
215.284
232.783
Omissis
Ritenuto:
• di dover applicare alle R.S.A. psicogeriatriche, le tariffe riferite alla II fascia delle R.S.A.
per soggetti affetti da processi demenziali (Morbo di Alzheimer) di cui alla delibera di G.R. n. 2502
del 24.11.99;
• di dover precisare che non è dall'ospite dovuta la quota alberghiera, per i pazienti ricogniti
alla data dell'emanazione delle linee guida ministeriali per ospedali psichiatrici (20 dicembre 1996);
Vista al riguardo la nota n. 24783/Dir. Reg. del 21.12.2001, che si allega in copia formando
parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Direttore Regionale della Direzione
Sanità, al fine di consentire le negoziazioni tra le strutture e le Aziende Sanitarie interessate e fatte
salve le eventuali diverse determinazioni della Giunta Regionale, ha anticipato che le tariffe da
applicare alle R.S.A. psicogeriatriche sono quelle riferite alla II fascia delle R.S.A. per soggetti
affetti da processi demenziali (morbo di Alzheimer);
Ritenuto, altresì,
⇒ di non dover procedere all’aggiornamento delle tariffe previste per il “Centro per le cure
palliative”, in quanto le stesse saranno rideterminate nell’ambito del programma regionale per la
realizzazione delle cure palliative (Hospice) in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n°
1227 del 27.06.200 e n° 191 del 12.04.02;
⇒ di confermare gli standards organizzativi e di personale, così come regolamentati dalla già
citata deliberazione n° 2502/99, in attesa di una revisione della normativa che regola l’attività ed il
funzionamento delle R.S.A.;
⇒ di ribadire che al personale delle R.S.A. va applicato il contratto della sanità privata ARISAIOP;
Dato Atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale,
Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica
ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-
per le motivazioni espresse in narrativa –
- di aggiornare le tariffe che scaturiscono dai rispettivi costi presunti di cui agli allegati B,B1,
C, C1, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, considerando rispettivamente
una R.S.A. di 60 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili ed una R.S.A. di 60 posti letto
per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer, come segue:
1 a fascia
2 a fascia
3 a fascia
R.S.A. standard da 60 p.l. per anziani non autosufficienti e disabili
(tariffe giornaliere)
Spesa Sanitaria a carico
Spesa Alberghiera a
Totale
U.S.L.
carico Ospite
€ 51,47
£. 99.658
€ 25,83
£.50.020
€ 77,30
£.149.678
€ 62,03
£.120.100
€ 25,83
£.50.020
€ 87,86
£.170.120
€ 78,86
£.152.690
€ 25,83
£.50.020
€ 104,69
£.202.710
1 a fascia
2 a fascia
R.S.A. standard da 60 p.l. per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer
(tariffe giornaliere)
Spesa Sanitaria a carico
Spesa Alberghiera a
Totale
U.S.L.
carico Ospite
€ 74,36
£.143.988
€ 25,86
£. 50.067
€ 100,22
£.194.055
€ 82,32
£.159.394
€ 25,86
£. 50.067
€ 108,18
£.209.461
- di aggiornare le tariffe che scaturiscono dai rispettivi costi presunti di cui agli allegati E, E1,
F, F1, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, considerando una R.S.A.
medicalizzata di 80 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili, una R.S.A. medicalizzata di
20 posti letto per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer, allocate nella struttura di Penne di cui
alla L.R. n° 37/99, così come segue:
R.S.A. MEDICALIZZATA
1 a fascia
2 a fascia
3 a fascia
1 a fascia
2 a fascia
R.S.A. medicalizzata di n°80 p.l.per anziani non autosufficienti e di sabili
(tariffe giornaliere)
Totale
Spesa Sanitaria a carico U.S.L.
Spesa Alberghiera a carico
Ospite
€ 78,30
£.151.611
€ 25,83
£. 50.022
€ 104,13
£.201.633
€ 83,58
£.161.839
€ 25,83
£. 50.022
€ 109,42
£.211.861
€ 92,41
£.178.936
€ 25,83
£. 50.022
€ 118,25
£.228.958
R.S.A. medicalizzata di n°20 p.l. per pazienti affetti
da Morbo di Alzheimer
(tariffe giornaliere)
Spesa Sanitaria a carico U.S.L.
Spesa Alberghiera a carico
Ospite
€ 112,08
£.217.016
€ 25,87
£.50.085
€ 121,29
£.234.850
€ 25,87
£.50.085
Totale
€ 137,95
€ 147,16
£.267.101
£.284.935
-
di applicare alle R.S.A. psicogeriatriche, le tariffe riferite alla II fascia delle R.S.A. per soggetti
affetti da processi demenziali (Morbo di Alzheimer) di cui alla delibera di G.R. n. 2502 del
24/11/99;
-
di garantire al personale delle R.S.A. i contenuti economici e normativi del contratto collettivo
nazionale di lavoro per la sanità privata (ARIS-AIOP), al fine di assicurare parità di trattamento
su tutto il territorio regionale;
-
di non procedere all’aggiornamento delle tariffe previste per il “Centro per le cure palliative”
(Hospice), in quanto le stesse saranno rideterminate nell’ambito del programma regionale per la
realizzazione delle cure palliative, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n° 1227 del
27/06/2000 e n° 191 del 12.04.2002;
-
di confermare gli standards organizzativi e di personale, così come regolamentato dalla delibera
di Giunta Regionale n° 2502 del 24/11/99;
-
di invitare le Aziende U.S.L. di competenza ad erogare le tariffe aggiornate previa verifica del
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte degli enti erogatori di prestazioni
in R.S.A. accreditate;
-
di precisare che le predette tariffe entreranno in vigore alla data dell'approvazione del presente
atto;
-
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
DIREZIONE SANITÀ
PESCARA
Pescara 21 dic. 2001
AI DIRETTORI GENERALI
DELLE AZIENDE USL
DELLA REGIONE ABRUZZO
LORO SEDI
PSICOGERIATRICHE
Oggetto: R.S.A. PsicogerIatriche
TARIFFE
Pervengono sollecitazioni da parte di alcune aziende sanitarie all’adozione di provvedimenti volti a
definire le tariffe da corrispondere per soggiorni in R.S.A. psocogeriatriche, scaturenti dal
processo di dismissione dei pazienti cronici dagli ospedali psichiatrici, nonché dalle Case di Cura
private all’uopo convenzionate.
Con riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 1175 del 12 aprile 1996, concernente: “Norme
di attuazione in materia di R.S.A.”, le R.S.A. psicogeriatriche rientrano tra le strutture deputate a
fornire assistenza, “nell’area del disagio mentale, a persone portatrici di disturbi psichici, in
condizione di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche” (Allegato 2) e, pertanto,
nella tipologia delle R.S.A. per disabili.
Come è noto, la delibera di Giunta Regionale n. 2502 del 24 novembre 1999 non ha previsto le
tariffe per tale tipologia di struttura, determinando inconvenienti nella nego ziazione delle
prestazioni e, verosimilmente, anche difformità di comportamenti.
Al fine di consentire alle Aziende sanitarie ed agli erogatori di programmare tempestivamente le
relative attività per l’anno 2002, si ritiene di anticipare il contenuto dell’atto deliberativo che sarà
proposto alla Giunta Regionale, secondo il quale le tariffe da applicare sono quelle riferite alla II
fascia delle R.S.A. per soggetti affetti da processi demenziali (morbo di Alzheimer) di cui alla
richiamata delibera di Giunta Regionale n. 2502/1999, attesa la circostanza per la quale l’attività
assistenziale è diretta a pazienti con massima compromissione di disabilità ed elevata esigenza di
assistenza personale.
Per i pazienti ricogniti alla data dell’emanazione delle linee-guida ministeriali per ospedali
psichiatrici (20 dicembre 1996), non è dall’ospite dovuta la quota alberghiera che, per contro, verrà
regolarmente applicata per pazienti provenienti dal territorio.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giovanni Carusi
All. B1
ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE
R.S.A. STANDAR 60 POSTI LETTO
RETTA IN COMPOSIZIONE %
VIGORE Personale
FASCIA A 127.818
63,51
AUMENTO
Personale
Generali
36,49
FASCIA B 147.820
67,9
32,1
FASCIA C 177.821
73,06
26,94
TOTALE
%
PROPOSTA
NUOVA RETTA
149.679
16.890
%
13,21
Generali
4.971
%
3,89
21.861
17,1
17.329
11,72
4.971
3,36
22.300
15,08
170.120
19.918 11,2
4.971
2,8
14
202.710
24.889
All. C1
ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE DA 60 P.L.
R.S.A. ALZHEIMER
RETTA IN COMPOSIZIONE %
VIGORE Personale
Generali
AUMENTO
Personale
%
Generali
TOTALE
%
%
PROPOSTA
NUOVA RETTA
FASCIA A 165.992
69,27
30,73
22.626
13,63
5.437
3,27
28.063
16,9
194.055
FASCIA B 180.992
71,53
28,47
23.032
12,73
5.437
3
28.469
15,73
209.461
All. E1
ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE
R.S.A. MEDICALIZZATA 80 POSTI LETTO
RETTA IN COMPOSIZIONE %
VIGORE Personale
Generali
AUMENTO
Personale
%
Generali
TOTALE
%
%
PROPOSTA
NUOVA RETTA
FASCIA A 175.917
62,95
37,05
18.757
10,66
6.959
3,96
25.716
14,62
201.633
FASCIA B 185.917
64,74
35,26
18.985
10,21
6.959
3,74
25.944
13,95
211.861
FASCIA C 200.917
67,37
32,63
21.082 10,5
6.959
3,46
13,96
228.958
28.041
All. F1
ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE
R.S.A. ALZHEIMER MEDICALIZZATA 20 pl
RETTA IN COMPOSIZIONE %
VIGORE Personale
Generali
AUMENTO
Personale
%
Generali
TOTALE
%
%
PROPOSTA
NUOVA RETTA
FASCIA A 215.284
70,87
29,13
44.774
20,8
7.043
3,27
51.817
24,07
267.101
FASCIA B 232.783
74,53
25,47
50.334
21,62
1.818
0,78
52.152
22,4
284.935
SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 60 POSTI LETTO
PRIMA FASCIA
Personale t.p.
Infermiere
Inf.Capo sala
Addetto Assist.
Terap.Riabilit.
Terap.Occupaz
Subtotale
Unità
9
1
15
3
6
Parziale
Totale
59.810.400
72.072.000
46.238.400
55.036.800
55.036.800
538.293.600
72.072.000
693.576.000
165.110.400
330.220.800
1.799.272.800
Costi san.AUSL
Inc%
430.634.880
57.657.600
554.860.800
132.088.320
264.176.640
1.439.418.240
80%
80%
80%
80%
80%
120.000.000
41.750.280
52.116.480
213.866.760
100%
55%
60%
Costi utente
Inc.%
107.658.720
14.414.400
138.715.200
33.022.080
66.044.160
359.854.560
20%
20%
20%
20%
20%
34.159.320
34.744.320
68.903.640
45%
40%
Personale t.d.
Ass.med.Geriatica
Resp.Amm.vo
Portiere-centralin.
Subtotale
TOT.PERSONALE
SPESE AMM.VE
SPESE GENER.
Mater.sanit.farm.
Divise del pers.
1 75.909.600
2 43.430.400
120.000.000
75.909.600
86.860.800
282.770.400
2.082.043.200
1.653.285.000
428.758.200
41.470.000
24.882.000
60%
16.588.000
40%
258.225.000
155.925.000
12.100.000
154.935.000
124.740.000
12.100.000
60%
80%
100%
103.290.000
31.185.000
40%
20%
Spese trasporto
5.500.000
Fitti Reali
330.000.000
VITTO
361.350.000
ONERI FINANZ.
7.700.000
VOLONTARIATO
ANIM.TEMPO L.
CONVEGNI
100%
201.300.000
61%
5.775.000
11.000.000
8.800.000
3.850.000
TOTALE GENERALE
3.277.963.200
QUOTA A CARICO AUSL
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
2.182.517.000
36.375.283
3.031.274
Costo giornaliero per ogni ospite
99.658
QUOTA A CARICO OSPITI
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornaliero per ogni ospite
1.095.446.200
18.257.437
1.521.453
50.020
QUOTA TOTALE
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
3.277.963.200
54.632.720
4.552.727
149.679
SECONDA FASCIA
La retta è incrementata di £. 20.442 per maggiore carico assistenziale
Personale
5.500.000
minuti
£./minuto
Totale
2.182.517.000
75%
128.700.000
39%
361.350.000
100%
1.925.000
25%
11.000.000
8.800.000
3.850.000
100%
100%
100%
1.095.446.200
Infermiere
Addetto assist.
Terapista
Subtotale
14
25
5,5
532,50
411,67
490,00
Maggior Costo annuo
Costo totale annuo
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
7.455
10.292
2.695
20.442
447.672.500
3.725.635.700
170.120
7.455
10.292
2.695
100%
100%
100%
447.672.500
2.630.189.500
43.836.492
3.653.041
120.100
1.095.446.200
18.257.437
1.521.453
50.020
TERZA FASCIA
La retta è incrementata di £. 32.590 per maggiore carico assistenziale
Personale
Infermiere
Addetto assist.
Terapista
Incr.ass.med.
Subtotale
Maggior Costo annuo
Costo totale annuo
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
minuti
28
25
11
£./minuto
532,50
411,67
490,00
Totale
14.910
10.292
5.390
22.440
53.032
1.161.393.500
4.887.029.200
202.710
14.910
10.292
5.390
1.161.393.500
3.343.910.500
55.731.842
4.644.320
152.690
100%
100%
100%
1.095.446.200
18.257.437
1.521.453
50.020
SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 20 POSTI LETTO
R.S.A. MEDICALIZZATA PER PAZIENTIAFFETTI DAL MORBO DI ALZHEIMER
PRIMA FASCIA
Personale t.p.
Infermiere
Inf.Capo sala
Addetto Assist.
Terap.Riabilit.
Terap.Occupaz
Psicologo
Subtotale
Unità
6
1
10
1
2
1
Parziale
Totale
Costi san.AUSL
Inc%
Costi utente
59.810.400
72.072.000
46.238.400
55.036.800
55.036.800
69.954.233
358.862.400
72.072.000
462.384.000
55.036.800
110.073.600
69.954.233
1.128.383.033
305.033.040
61.261.200
393.026.400
46.781.280
93.562.560
69.954.233
969.618.713
177.600.000
75.909.600
177.600.000
68.318.640
253.509.600
245.918.640
7.590.960
1.215.537.353
166.355.280
Inc.%
85%
85%
85%
85%
85%
100%
53.829.360
10.810.800
69.357.600
8.255.520
16.511.040
158.764.320
15%
15%
15%
15%
15%
7.590.960
10%
Personale t.d.
Ass.med.Geriatica
Resp.Amm.vo
Subtotale
TOT.PERSONALE
1 75.909.600
1.381.892.633
100%
90%
SPESE AMM.VE
13.860.000
11.088.000
80%
2.772.000
20%
SPESE GENER.
Mater.sanit.farm.
Divise del pers.
Spese trasporto
86.000.000
52.100.000
4.033.000
1.850.000
68.800.000
41.680.000
4.033.000
1.850.000
80%
80%
100%
100%
17.200.000
10.420.000
20%
20%
Fitti Reali
165.000.000
VITTO
120.000.000
-
2.600.000
1.950.000
3.589.000
8.536.000
103.400.000
ONERI FINANZ.
VOLONTARIATO
ANIM.TEMPO L.
CONVEGNI
3.700.000
8.800.000
110.000.000
TOTALE GENERALE
1.949.835.633
QUOTA A CARICO AUSL
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
1.584.213.353
79.210.668
6.600.889
Costo giornaliero per ogni ospite
217.016
QUOTA A CARICO OSPITI
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornaliero per ogni ospite
365.622.280
18.281.114
1.523.426
50.085
QUOTA TOTALE
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
123.750.000
75%
41.250.000
25%
120.000.000
100%
75%
650.000
25%
97%
97%
94%
111.000
264.000
6.600.000
3%
3%
6%
1.584.213.353
365.622.280
1.949.835.633
97.491.782
8.124.315
267.101
SECONDA FASCIA
La retta è incrementata di £.17.834 per maggiore carico assistenziale
Personale
minuti
Infermiere
5
£./minuto
532,50
Totale
2.663
2.663
100%
Addetto assist.
Terapista
Mat.san.farmac.
Subtotale
Maggior Costo annuo
Costo totale annuo
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
19
15
411,67
490,00
7.822
7.350
7.822
7.350
100%
100%
17.834
130.189.417
2.080.025.050
284.935
130.189.417
1.714.402.770
85.720.138
7.143.345
234.850
365.622.280
18.281.114
1.523.426
50.085
SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 80 POSTI LETTO
R.S.A. MEDICALIZZATA
PRIMA FASCIA
Personale t.p.
Infermiere
Inf.Capo sala
Addetto Assist.
Terap.Riabilit.
Terap.Occupaz
Psicologo
Ass.med.Geriatica
Resp.Amm.vo
Portiere-centralin.
Assist.sociale
Unità amm.va
TOT.PERSONALE
SPESE AMM.VE
Unità
Parziale
14 59.810.400
2 72.072.000
27 46.238.400
4 55.036.800
12 55.036.800
1 69.954.233
2 106.700.000
1 75.909.600
4 43.430.400
1 49.295.705
1 49.295.705
Totale
Costi san.AUSL
Inc%
Costi utente
Inc.%
837.345.600
144.144.000
1.248.436.800
220.147.200
660.441.600
69.954.233
177.600.000
75.909.600
173.721.600
49.295.705
49.295.705
669.876.480
115.315.200
998.749.440
176.117.760
528.353.280
55.963.386
177.600.000
60.727.680
138.977.280
39.436.564
39.436.564
80%
80%
80%
80%
80%
80%
100%
80%
80%
80%
80%
167.469.120
28.828.800
249.687.360
44.029.440
132.088.320
13.990.847
20%
20%
20%
20%
20%
20%
15.181.920
34.744.320
9.859.141
9.859.141
20%
20%
20%
20%
3.706.292.043
3.000.553.634
705.738.409
55.500.000
30.525.000
55%
24.975.000
45%
SPESE GENER.
Mater.sanit.farm.
Divise del pers.
Spese trasporto
350.000.000
210.000.000
16.100.000
7.300.000
175.000.000
105.000.000
12.880.000
5.840.000
50%
50%
80%
80%
175.000.000
105.000.000
3.220.000
1460000
50%
50%
20%
20%
Fitti Reali
680.000.000
408.000.000
60%
272.000.000
40%
VITTO
480.000.000
384.000.000
80%
96.000.000
20%
2.000.000
80%
500.000
20%
ONERI FINANZ.
2.500.000
VOLONTARIATO
ANIM.TEMPO L.
CONVEGNI
15.000.000
35.000.000
330.000.000
TOTALE GENERALE
5.887.692.043
QUOTA A CARICO AUSL
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornaliero per ogni ospite
4.427.048.634
55.338.108
4.611.509
151.611
QUOTA A CARICO OSPITI
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornaliero per ogni ospite
QUOTA TOTALE
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
1.460.643.409
18.258.043
1.521.504
50.022
5.887.692.043
73.596.151
6.133.013
201.633
11.250.000
28.000.000
264.000.000
75%
80%
80%
4.427.048.634
1.460.643.409
SECONDA FASCIA
La retta è incrementata di £. 10.228 per maggiore carico assistenziale
Personale
Infermiere
Addetto assist.
Mat.san.farmac.
Subtotale
Maggior Costo annuo
minuti
5
15
£./minuto
532,50
411,67
Totale
2.663
6.175
1.390
10.228
2.663
6.175
1.390
10.228
298.644.460
298.644.460
3.750.000
7.000.000
66.000.000
100%
100%
100%
25%
20%
20%
Costo totale annuo
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
6.186.336.503
211.861
4.725.693.094
59.071.164
4.922.597
161.839
1.460.643.409
18.258.043
1.521.504
50.022
TERZA FASCIA
La retta è incrementata di £. 27.325 per maggiore carico assistenziale
Personale
Infermiere
Addetto assist.
Terapista
Incr.ass.med.
Subtotale
Maggior Costo annuo
Costo totale annuo
Costo annuo per ogni ospite
Costo mensile per ogni ospite
Costo giornal.ospite (RETTA BASE)
minuti
10
£./minuto
532,50
Totale
5.325
5.325
100%
22.000
27.325
797.890.000
6.984.226.503
228.958
797.890.000
5.224.938.634
65.311.733
5.442.644
178.936
1.460.643.409
18.258.043
1.521.504
50.022
All. C
SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 60 POSTI LETTO
R.S.A. ALZHEIMER
PRIMA FASCIA
Personale t.p.
Infermiere
Inf.Capo sala
Addetto Assist.
Terap.Riabilit.
Terap.Occupaz
Psicologo
Subtotale
Unità
12
1
27
3
6
1
Parziale
Totale
59.810.400
717.724.800
72.072.000
72.072.000
46.238.400 1.248.436.800
55.036.800
165.110.400
55.036.800
330.220.800
69.954.233
69.954.233
2.603.519.033
Costi san.AUSL
Inc%
Costi utente
Inc.%
610.066.080
57.657.600
1.061.171.280
132.088.320
264.176.640
69.954.233
2.195.114.153
85%
80%
85%
80%
80%
100%
107.658.720
14.414.400
187.265.520
33.022.080
66.044.160
408.404.880
15%
20%
15%
20%
20%
177.600.000
60.727.680
69.488.640
307.816.320
100%
80%
80%
15.181.920
17.372.160
32.554.080
20%
20%
Personale t.d.
Ass.med.Geriatica
Resp.Amm.vo
Portiere-centralin.
Subtotale
TOT.PERSONALE
1 75.909.600
2 43.430.400
177.600.000
75.909.600
86.860.800
340.370.400
2.943.889.433
2.502.930.473
440.958.960
DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 662:
Modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1929 del 25 luglio 1997, avente
ad oggetto: “adeguamento delle rette delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(I.P.A.B) che svolgano attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- Assistenziali”.
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
la deliberazione Consiliare n. 49/6 del 23/06/87, e n. 71/11 del 21/10/97, con le quali sono
state emanate le direttive in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8/8/85, concernente: “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle Province
Autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi
dell’art. 5 della legge 23/12/78, n. 833;
la- deliberazione n. 1929 del 25/07/97 con la quale sono state definite le rette delle
strutture che svolgono attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;
Preso atto che con la predetta deliberazione sono state previste le seguenti rette:
•
•
•
inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti- totale Euro 55,26 (£. 107.000)
50%quota sociale a carico dei Comuni e/o privati
Euro 27,63 (£. 53,500)
50% quota sanitaria a carico F.S.N
Euro 27,63 (£. 53.500)
-
disabili fisici psichici sensoriali anormali psichici –100%a carico del F.S.N.
Euro 72,30 (£. 140.000)
Omissis
Ritenuto, ancora, di rideterminare le tariffe delle strutture che svo lgono attività di rilievo
sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali, così come segue:
•
•
•
inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti- totale Euro 70,75 (£. 137.000) di
cui:
quota sociale a carico dei Comuni e/o privati
Euro 32,80 (£.. 63.500)
quota sanitaria a carico F.S.N
.Euro 37,95 (£. 73.500)
-
disabili fisici psichici sensoriali anormali psichici- 100%a carico del F.S.N.
Euro 87,80 (£. 170.000)
Precisato che le tariffe, come sopra incrementate, potranno essere praticate dalle singole
strutture socio-sanitarie a condizione che le medesime assumano gli standards di personale, previsti
dalle disposizioni regionali emanate in materia e si impegnino ad adeguare gli standards strutturali
nei termini di cui al comma 2 dell’art. 11della legge n. 328 dell’8 novembre 2000. Alla
certificazione del possesso degli standards di personale ed all’impegno ad adeguare gli standards
strutturali provvederà direttamente l’Azienda U.S.L. nel cui ambito territoriale insiste la struttura
socio-sanitaria;
Omissis
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa
- di approvare l’aggiornamento provvisorio delle tariffe, nella misura di Euro 15.49 (£. 30.000), in
attesa di ridisegnare la normativa vigente in materia, così come segue:
•
•
inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti- totale Euro 70,75 (£. 137.000) di
cui:
quota sociale a carico dei Comuni e/o privati
Euro 32.80 (£. 63.500)
quota sanitaria a carico F.S.N.
Euro 37,95 (£. 73.500)
disabili fisici psichici sensoriali anormali psichici- 100% a carico del F.S.N.
Euro 87,80 (£. 170.000)
-
di precisare che la decorrenza delle tariffe, come sopra determinate, viene stabilita alla data di
adozione da parte della singola Azienda U.S.L. della certificazione richiesta, come specificato
in narrativa;
-
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
DIREZIONE SANITÀ
ELENCO DELLE STRUTTURE ALLE QUALI LA “COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DEI
REQUISITI DI IDONEITÀ DELLE ISTITUZIONI CON CARATTERE SANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE” HA RICONOSCIUTO L’IDONEITÀ A SVOLGERE L’ATTIVITÀ SANITARIA CONNESSA
A QUELLA SOCIO-ASSISTENZIALE, AI SENSI DELLE DELIBERE CONSILIARI N. 49/6 DEL 23 GIUGNO
1987 E N. 71/11 DEL 21 OTTOBRE 1997 (D.P.C.M. 8 AGOSTO 1985)
E DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 110/98.
Società
“CRIS 89” S.r.l.
Via Bompadre n. 36
GIULIANOVA (TE)
Posti letto 50
Per anziani e disabili
Tel. 085/8003882
I.P.A.B. Casa di Riposo
“F.ALESSANDRINI”
Via Marconi n. 77
CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
Posti letto 46
Per anziani e disabili
Tel. 0861/91358
I.P.A.B. Casa di Riposo
“G. DE BENEDICTIS ”
Viale Crispi n. 246
TERAMO
Posti letto 142
Per anziani e disabili
Società
“C.SIMEONI” a.r.l.
Via Torre Pellegrina n. 14/A
Parco Paolucci
ORSOGNA (CH)
Società
“LIDO” S.r.l.
Casa Albergo “IL CASTELLO”
Via Piana n. 20/21
CRECCHIO (CH)
Posti letto 43
Di cui 30 per anziani e disabili e 13 per disabili psichici
Tel 0871/942818
Società
“IS.EN.CO” Sr.l.
Piazza G.Marconi
RIPA TEATINA (CH)
Posti Letto 24
per anziani e disabili
1. Struttura ubicata a Teramo, Via Irelli n. 16 (ex Ist.
Gualandi) – tel. 0861/252398
“ISTITUTI RIUNITI S.G. BATTISTA”
Viale Cappuccini n. 4
CHIETI
Posti letto 198
Di cui 110 per anziani e disabili e 88 per disabili
psichici
Tel. 0871/345252
DELIBERAZIONE 10.08.02 n. 705:
Piano Sociale Regionale 2002 - 2004 – Approvazione programma e schema di convenzione
per affidamento al Centro di Formazione Studi FORMEZ del programma di assistenza
tecnica e formativa alla regione Abruzzo e agli enti locali per l’attuazione del Piano Sociale
Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per i narrati motivi:
1. di approvare la proposta di “Programma per l’assistenza formativa e tecnica della Regione
Abruzzo per sostenere i processi di cambiamento e l’attuazione della riforma del welfare locale
nel triennio 2002 - 2004”, predisposto dal Centro di Formazione Studi FORMEZ, allegato al
presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;
2. di affidare al Centro Formazione Studi FORMEZ l’attuazione del programma medesimo;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato “B” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
4. di stabilire in € 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00) il compenso onnicomprensivo
dovuto al Centro Formazione Studi FORMEZ per l’attuazione del programma, allegato “A”;
5. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00), trova
copertura nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, con la disponibilità del capitolo n.
71520 ad oggetto “fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia
sociale e socio-assistenziale”;
6. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali i provvedimenti di approvazione del
progetto esecutivo per l’intero programma di interventi, di stipula della Convenzione, di
impegno e liquidazio ne delle relative spese, in esecuzione di quanto previsto e stabilito nel
programma medesimo e nella relativa convenzione;
7. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, ai sensi dell’art.
5 della legge regionale 52/1986.
DECRETI
Presidente della Giunta Regionale
DECRETO 13.09.2002, n. 206:
Sostituzione del Componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Pescara, per il Settore “Agricoltura” Dott. Luigi Zepponi
dimissionario, con il Dr. Giuseppe Spinelli.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DECRETA
1. di prendere atto della designazione del Dr. Giuseppe Spinelli per la nomina a componente del
Consiglio della Camera di Commercio, Industria,. Artigianato e Agricoltura di Pescara, inviata
dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Pescara;
2. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Pescara, per il Settore “Agricoltura”, il Dr. Giuseppe Spinelli nato
ad Ascoli Piceno il 10/02/1950, e residente a Città S. Angelo Via di Villa Forcella 16, in
sostituzione del dimissionario Dott. Luigi Zepponi;
3. di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio:
•
di notificare il presente Decreto al nominato, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali che
hanno interesse al procedimento, Al Ministero dell’Industria ed alla Camera di Commercio di
Pescara;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
On. Giovanni Pace
DECRETO 17.09.2002, n. 207:
Autorizzazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avezzano
(AQ) per l’occupazione d’urgenza di terreni, siti nel Comune di Avezzano, in favore della
Ditta FUTURA PROMOTION S.r.l..
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Vista l’istanza n. 1602 del 05.07.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano,
con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti
nel Comune di Avezzano (AQ) per l’assegnazione di un lotto per la realizzazione dell’iniziativa
proposta dalla “Futura Promotion S.r.l.”.
Omissis
DECRETA
Art. 1
E’ autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in
favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano dei terreni indicati nell’allegato
prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza,
per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purché il
P.R.T. sia sempre vigente;
Art. 2
Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro
tre mesi dalla data della sua emanazione.
E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Ave zzano di trasmettere al Servizio
Infrastrutture e Servizi della Direzione OO.PP. della Giunta Regionale attestazione formale
dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal
suo verificarsi, indicandone la data.
Art. 3
I termini per le espropriazioni e i lavori sono così stabiliti:
a) Lavori : INIZIO dalla data di immissione in possesso del terreno
FINE: entro il 12° mese dalla data di inizio lavori
b) Espropriazioni: INIZIO: il 21.06.2002 data della delibera di assegnazione da parte
del Consorzio;
FINE: il 20.06.2005 entro 36°mese dalla stessa data;
Art. 4
L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del
presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse
pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del
relativo provvedimento;
Art. 5
L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non
intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa;
Art. 6
Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate
a riceverlo.
Art. 7
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al
Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine - rispettivamente di 120 e 60 giorni
dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Pace
DECRETO 17.09.2002, n. 208:
Autorizzazione in favore del Comune di Colledara (TE)per l’espropriazione degli
immobili, siti nel Comune medesimo, necessari alla costruzione della rete fognante e
dell’impianto di chiarificazione di Villa Pizzicato.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Vista l’istanza n. 2533 del 21.6.2002 con la quale il Comune di Colledara (TE) chiede
l’emissione del decreto di espropriazione definitiva per i lavori di costruzione della rete fognante ed
impianto di chiarificazione nella frazione Villa Pizzicato;
Omissis
DECRETA
Art. 1
In favore del Comune di Colledara (TE) l’espropriazione degli immobili, siti nel Comune
medesimo, necessari ai lavori di costruzione della rete fognante e dell’ impianto di chiarificazione
nella frazione di Villa Pizzicato di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente
provvedimento;
Art. 2
Il presente decreto deve essere notificato, a cura ed a spese dell’Ente espropriante, ai proprietari
degli immobili espropriati nelle forme degli atti processuali civili e trascritto presso il competente
Ufficio dei Registri Immobiliari, in termini d’urgenza.
Copia del presente decreto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art. 3
Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo.
Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al
Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla
notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Pace
DECRETO 17.09.2002, n. 209:
Nomina dei Componenti la Commissione Provinciale di Pescara prevista dall’art. 3 della
legge 4/08/1978 n. 440.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DECRETA
per quanto sopra illustrato
di nominare i seguenti Componenti la Commissione Provinciale di Pescara prevista
dall’art. 3 della legge 4/08/1978 n. 440:
Dott. Donadio Luigi – Dirigente Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Pescara,
presidente o un suo delegato;
Dott. Di Massimo Luciano in rappresentanza della Federazione Regionale Coltivatori
Diretti D’Abruzzo;
- Rag. Serra Michele in rappresentanza della Federazione Regionale Agricoltori
d’Abruzzo;
- Dott. Ronchitelli Andrea in rappresentanza della Confederazione Produttori Agricoli
- P. A. Cilli Luciano in rappresentanza della Confederazione Italiana agricoltori.
- Sig. D’Anastasio Moreno in rappresentanza del FAI CISL:
- Sig. Azzola Alessandro in rappresentanza dei UILA UIL:
- Sig. Primavera Nicola in rappresentanza della CGIL;
- Sig. Venditti Ezio in rappresentanza dell’Unione Nazionale Comuni - Comunità - Enti
Montani;
- Sig.Di Varano Alfredo in rappresentanza dell’Unione Nazioniale Comuni - Comunità
Enti Montani;
- Sig. Marzuolo Feliciano in rappresentanza dell’ Associazione Regionale Comuni
d’Abruzzo;
- Sig. Zacchigna Graziano Domenico in rappresentanza dell’Associazione Regionale
Comuni d’Abruzzo.
- di notificare il presente decreto agli interessati e di pubblicarlo sul BURA.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
On. Dott. Giovanni Pace
DECRETO 17.09.2002, n. 210:
Rettifica decreto 04.06.2002, n. 140, limitatamente alla data di nascita della Ditta Caniglia
Michele di Guardiagrele (CH).
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DECRETA
-
di rettificare la data di nascita della Ditta Caniglia Michele da “26/09/140” a “02/11/1943”;
restano invariate tutte le altre norme contenute nel decreto n. 140 del 04/06/2002.
On. Giovanni Pace
ORDINANZE E DETERMINAZIONI
Direttoriali
DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO
DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DF/81:
Conferimento incarico al Sig. Di Ciccio Pierluca libero - professionista, per le attività
inerenti il funzionamento dell’ARAEN di cui alla D.G.R. n. 967 del 31.10.2001 e la O.D. n. 01
del 07.01.2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo
Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della
qualità dell’aria.
IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1) di conferire con decorrenza dal 14.10.2002 e fino al 13.10.2003 al Sig. Di Ciccio Pier Luca
l’incarico professionale riconducibile in generale alle fonti rinnovabili di energia e tutela
della qualità dell’aria per le attività previste nel Progetto Europeo ARAEN protocollo n.
ENER/4.1031/A/99-006, e in particolare:
- promozione e valutazione dei bandi finalizzati allo sviluppo dell’energia alternativa e
relative procedure informatiche, analisi dei consumi energetici;
2) che l’espletamento degli incarichi avvenga secondo quanto stabilito dal contratto allegato;
3) di fissare per il professionista per l’intera durata del contratto un compenso lordo di Euro
25.400 (Euro venticinquemilaquattrocento) comprensivo di INPS al 4%, IVA al 20% oltre il
rimborso spese forfetario pari ad Euro 1000 (euro mille);
4) di liquidare la relativa spesa complessiva di Euro 25.400 (euro venticinquemilaquattrocento)
comprensiva di compenso, INPS al 4%, IVA al 20%, rimborso spese forfetario, sul capitolo
12484/R/2001 bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 5 effettuato con
Ordinanza Direttoriale n. DF/36 del 14.12.2001;
5) di non doversi effettuare nessuna ritenuta di Legge in quanto il consulente si avvale del
regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/00 come da nota n. 6934 del 13
settembre 2002 prodotta dall’interessato(all.1);
6) di stabilire che il compenso sia liquidato e pagato in rate bimestrali posticipate dal Servizio
Ragioneria e Credito – previa apposita disposizione del Direttore dell’area Ambiente
Turismo ed Energia – dietro presentazione di resoconto dell’attività e dopo emissione di
fattura pari ad Euro 4.233,34 (Euro quattromiladuecentotrentatre/34) onnicomprensiva come
da precedente punto 3);
7) di disporre la notifica del presente provvedimento alle persone interessate e la sua
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini
Dirigenziali
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITIC HE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
SERVIZIO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON LE
COMUNITÀ ABRUZZESI ALL’ESTERO
DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DA5/137:
L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato dell’Associazione CIRCOLO LEGAMBIENTE DIOMEDEA – Francavilla al
Mare (CH).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
a) la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, dell’Associazione CIRCOLO LEGAMBIENTE
DIOMEDEA, con sede in Francavilla al Mare (CH) Via T. Marino, 10;
b) la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente ordinanza.
IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Verderosa
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
DETERMINAZIONE 26.09.2002, n. DH16/683:
L.R. 25/88 art. 10/2° comma –Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994.
Comune di Pietracamela (TE) –Sclassificazione terre civiche Loc.Prati di Tivo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1)per quanto esposto in narrativa, di sclassificare le terre civiche site nel Comune di
Pietracamela, in catasto al Foglio n. 24 particelle n. 20, 52, 58/parte (limitatamente alla superficie
occupata dalla stazione di arrivo della seggiovia con relativi annessi), 124 (limitatamente all’area
ricadente nel Piano di Fabbricazione), 153, 154, 157, 168, 182, 185, 190, 202, 204, 216, 218, 219,
242, 244, 245, 246, 248, 250, 252, 256 e 257, di natura demaniale civica (Relazione Storico
Giuridica Ignazio Marcozzi del 29/05/1931 nonché verifica demaniale Alfredo Partenza del
30/01/1954) in quanto hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione terreni
agro-silvo pastorale per effetto delle urbanizzazioni e edificazioni avvenute;
2)di non sclassificare le terre civiche riportate in catasto al Foglio n. 24 particelle n. 156, 162,
165, 166, 169, 180, 181, 186, 187 e 191 in quanto trattasi di singole unità abitative sparse non
rientranti nel concetto di porzioni di terre civiche. I possessori dei terreni sopra richiamati, ove
ritenuto opportuno, possono attivare, tramite il Comune di Pietracamela, la procedura di cui all’art.
6 della L.R. n. 25/88;
3)di obbligare il Comune di Pietracamela, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
presente determinazione, a frazionare le particelle n. 58 e 124 del Foglio n. 24 secondo quanto
indicato nel rapporto informativo citato nelle premesse ed allegato alla presente deliberazione, da
inviare, a questo Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, prima di procedere ad eventuali
vendite;
4)di autorizzare il Comune di Pietracamela a depennare dall’elenco dei suoli di natura demaniale
le terre civiche non vendute, oggetto della presente sclassificazione, ed iscriverli fra i propri beni
patrimoniali, ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile;
5)di obbligare il Comune di Pietracamela, prima di procedere alle vendita o concessione delle
terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare
l’area secondo quanto indicato dall’art. 2 della L.R. n. 68/99 ed a versare i relativi corrispettivi
all’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Pietracamela - Prati di Tivo;
Questo Servizio, su richiesta del Comune, può effettuare eventuali rettifiche nonché acquisire
documentazione di vendite di terre a suo tempo effettuate sempre comunque restando all’interno
della sclassificazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/02 citata nelle premesse
sopra citate;
La presente Determinazione sarà trasmessa a:
• Comune di Pietracamela (TE);
• Ufficio B.U.R.A. - L’Aquila;
• Commissariato Usi Civici -L’Aquila.
• -Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Pietracamela-Prati di
Tivo.
Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Pietracamela e dell’Amministrazione
Separata Beni uso Civico della Frazione Pietracamela Prati di Tivo ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e
dell’Amministrazione Separata.
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1)rapporto informativo formato da n. 3 facciate di questo Servizio Foreste, Demanio Civico ed
Armentizio datato 26/09/2002;
2)planimetria catastale;
3)elenco particellare suoli da sclassificare
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Potena
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA
DETERMINAZIONE 12.09.2002, n. DH18/16:
DOCUP – Pesca Marittima ed Acquacoltura – Bando di gara 2001 –Mis. 3.1 – Progetto n.
01/PR/2001 –Opere: Realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo
delle risorse acquatiche poste entro
3 miglia lungo la costa teatina –Richiedente:
Amministrazione Provinciale di Chieti –Concessione contributo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la D.G.R. 778 del 07/08/2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 102 Speciale (Docup – pesca)
del 07/09/2001. con la quale sono stati approvati: il Complemento regionale di Programmazione del
DOCUP - Pesca Marittima ed Acquacoltura per il periodo 2000 - 2006 ed i Bandi di gara delle
diverse Misure per l’annualità 2001;
Vista l’O.D. n. DH18/09 del 04/04/2002, pubblicata sul B.U.R.A. N. 55 Speciale (Gare) del
03/05/2002~ con la quale sono state approvate, in conformità alla proposta dell’apposito Nucleo di
Valutazione costituito a norma del Complemento di Programmazione, le graduatorie provvisorie
delle iniziative ammissibili e l’elenco delle iniziative a seguito della valutazione delle istanze
pervenute dopo la pubblicazione dei Bandi 2001;
Visto il Piano finanziario del Complemento di Programmazione del DOCUP Pesca Marittima ed
Acquicoltura, che per annualità 2001 assegna alla Misura 3.1 risorse pubbliche e cofinanziate per
un ammontare di Euro 212.700.00, da erogare in ragione del 100% del costo totale ammesso:
Dato Atto che, con Decisione 2000 D/230283 del 21/06/2002, la Commissione Europea ha
dichiarato compatibili con il mercato comune le misure di aiuto notificate a seguito della
emanazione dei predetti Bandi di gara 2001, ivi comprese quelle relative alla Misura 3.1;
Considerato che nella graduatoria provvisoria delle iniziative ammissibili alla Misura 3.1 è
incluso al primo posto il progetto dell’ Amministrazione Provinciale di Chieti riguardante la
realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste
entro le tre miglia al largo della costa teatina, per un costo totale ammissibile di Euro 212.496,44,
che trova integrale capienza nelle risorse come sopra stanziate per il 2001 dal Piano finanziario del
Complemento di Programmazione;
Rilevato che, in ragione dell’utile posizione di graduatoria dell’utile posizione di graduatoria,
con nota n. 8492 del 26.04.02, è stata richiesta all’Amministrazione provinciale di Chieti la
trasmissione della documentazione integrativa di cui al paragrafo 5 del Bando di Gara;
Vista la Relazione Istruttoria del 12.09.02 redatta dal Responsabile dell’Ufficio Pesca
Marittima ed Acquacoltura (Allegato B) che, ravvisata la congruità e la completezza della
documentazione esibita dal richiedente in esito alla nota, su citata. propone la concessione del
contributo in conto capitale richiesto dall’Amministrazione provinciale di Chieti per l’importo di
Euro 212.475,60;
Ritenuto di dover procedere alla concessione del contributo in parola alle condizioni desumibili
dal Capitolato d’Oneri di cui all’unito Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ed all’impegno della somma complessiva di Euro 212.475,60 in
conformità alla scansione contabile esposta nel successivo capoverso, rinviandone a separata
Determinazione la liquidazione ed il pagamento;
Dato Atto che agli oneri derivanti dalla concessione del contributo in parola si provvede con gli
stanziamenti all‘uopo iscritti nello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio 2002, imputando la
spesa complessiva di Euro 212.475,60 quanto al 50% Euro 106.237,8) al Capitolo 142335,
denominato quota a carico del FEOGA(SFOP); quanto al 35% (Euro 74.366,46) al Capitolo 142336
denominato quota a carico dello Stato; quanto al 15% (Euro 31.871,34) al Capitolo 142337,
denominato quanto a carico Regione;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
- di rendere definitiva la graduatoria della Misura 3.1 gia approvata in via provvisoria con
propria Ordinanza Dirigenziale n. DH18/09 del 04.04.02;
- di concedere alla Amministrazione provinciale di Chieti, in relazione al progetto riguardante
la realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse
acquatiche poste entro le tre miglia al largo della costa teatina il contributo in conto capitale
di Euro 212.475,60, pari al 100% dell’importo ammesso, per l’esecuzione delle opere
indicate nella Relazione Istruttoria di cui alla nota del 12.09.02 del Responsabile dell’Ufficio
Pesca Marittima ed Acquicoltura (Allegato B);
-
-
-
-
-
-
-
-
di stabilire che nella esecuzIone dei lavori e degli acquisti, nonché ai fini dell’erogazione del
contributo l’Amministrazione Provinciale di Chieti dovrà osservare. a pena di decadenza dai
benefici, le prescrizioni dettate dal Capitolato d’Oneri di cui all’Allegato A:
di dichiarare gli Allegati A) e B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di impegnare la somma complessiva di Euro 212.475,60:
per Euro 106.237,80 sul Capitolo n. 142335 del bilancio corrente;
per Euro 74.366,46 sul Capitolo n. 142336 del bilancio corrente;
-per Euro 31.871,34 sul Capitolo n. 142337 del bilancio corrente;
di rinviare a separata Determinazione la liquidazione ed il pagamento del predetto importo;
di incaricare l’Ufficio Pesca marittima ed Acquacoltura di notificare il presente
provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti e di curarne la pubblicazione sul
B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Di Paolo
Allegati:
- Relazione istruttoria;
- Capitolato d’oneri.
Allegato “A”
DOCUP - PESCA
BANDO 2001
MISURA 3.1 - PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE
CAPITOLATO D’ONERI
L’Amministrazione beneficiaria dei contributi co-finanziati assennati in esito alla procedura
di gara bandita per la Misura 3.1 con Deliberazione G.R. n. 778 del 7/8/200l è tenuta ad
osservare le prescrizioni di cui ai punti seguenti. Per essa risponde il Dirigente al quale
compete la responsabilità del procedimento.
1) Le opere dovranno essere eseguite conformemente al progetto approvato ed
ammesso a finanziamento: il termine di completamento dell’investimento totale è
fissato al 31 agosto 2003.
2) Per gravi motivi da documentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza
di cui ai punto 1, potrà essere avanzata al Servizio Caccia e Pesca Marit tima richiesta
di differimento, per- non più di tre mesi. dei termine medesimo. L’accoglimento
della richiesta è subordinato alla dimostrazione di uno stato di avanzamento fisico,
nonché di un avanzamento finanziario documentato da fatture quietanzate. non
inferiori al 60% del costo totale. L’inosservanza del termine di cui ai punto 1. e dell’
eventuale proroga autorizzata, comporterà la revoca della concessione ed il
conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
3) Eventuali variazioni all’esecuzione del progetto approvato dovranno essere proposte
per l’approvazione al Servizio Caccia e Pesca Marittima: esse debbono essere
corredate di una perizia tecnica che ne illustri la natura e la portata, della
documentazione tecnica e contabile eventualmente necessaria. delle autorizzazioni
all’ uopo occorrenti. del piano finanziario modificato. Trova in proposito
applicazione il punto 8 del Bando di gara, lettere a), b), d). Sulla richiesta di
variazione è acquisito il parere del Nucleo di Valutazione. La richiesta è rigettata
qualora:
- le modifiche proposte inficino la riferibilità dell’intervento alla Misura:
- impediscano il conseguimento delle finalità progettuali, ovvero le alterino
significativamente:
- determinano un differimento dei tempi di comple tamento dell’intervento
superiore alla proroga massima prevista al punto 2;
incidano su profili che, ove conosciuti inizialmente, avrebbero comportato
una graduazione del progetto tale da renderlo non finanziabile
Il rigetto comporta la revoca della concessione. ovvero il disconoscimento di parte
della spesa ed il conseguente ridimensionamento del contributo. a seconda della
concreta fattispecie.
4) A richiesta del beneficiario, potrà essere erogata ,un’anticipazione del 50% del
contributo pubblico assennato. Con la richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante
con firma debitamente autenticata. l’interessato è tenuto ad esibire:
- -i permessi i nulla osta ed ogni altra tipologia di atto autorizzatorio, compresa la
concessione demaniale. necessari per la realizzazione dell’ intervento:
- dichiarazione di avvenuto inizio lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori.
Una seconda anticipazione non superiore ai 30% del contributo pubblico ammesso potrà essere
erogata al raggiungimento di un avanzamento fisico dei lavori del 100% e di un avanzamento della
spesa pari almeno al 50% del costo totale dell’intervento, subordinatamente alla presentazione della
documentazione tecnica e contabile probatoria.
Il termine entro il quale deve essere presentata richiesta di liquidazione del contributo ( qualora
non suino state avanzate richieste di anticipazione). ovvero del saldo è fissato al 31 agosto 2003,
salvo diversa indicazione temporale contenuta nell’eventuale provvedimento di proroga.
5) Il contributo non potrà superare l’importo ammesso in sede di concessione; pertanto
eventuali maggiori oneri rimarranno a totale carico del beneficiario.
6) La Amministrazione beneficiaria del contributo è responsabile di qualunque danno sia
eventualmente arrecato a persone, bene pubblico o privato nel corso o in conseguenza dell’
esecuzione dell’intervento. restando l’ Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi
responsabilità azione, molestia contestazione o vertenza che insorga in qualunque tempo in
relazione all’attuazione del medesimo.
7) Alla Amministrazione beneficiaria è fatto inoltre obbligo:
a) di comunicare, entro 20 giorni dalla notifica della Determinazione di ammissione ai
benefici, il nominativo del Dirigente responsabile del procedimento e la denominazione
della Struttura diretta dal medesimo:
b) di procedere all’affidamento di opere. servizi, forniture secondo le disposizioni
comunitarie e nazionali che regolano gli appalti pubblici;
c) di vigilare sull’osservanza, da palle delle Ditte appaltatrici. degli obblighi retributivi
derivanti dai Contratti collettivi, delle disposizioni che regolano il trattamento
previdenziale dei lavoratori, delle prescrizioni in materia di sicurezza e di quelle che
prescrivono la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
d) di non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli
impianti fissi, e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a
contributo, a partire dalla data d’accertamento di avvenuta esecuzione delle opere;
e) di trasmettere annualmente le relazioni sulla sorveglianza scientifica, compresa la
valutazione e il controllo delle risorse acquatiche della zona marina interessata;
di presentare copia della polizza fideiussoria rilasciata da un istituto di credito o società
assicurativa a favore della Provincia di Chieti a garanzia dei fondi conferiti all’Istituto
Scientifico prescelto per l’effettuazione della sorveglianza scientifica, la valutazione ed il
controllo delle risorse acquatiche. L’importo garantito dalla polizza deve essere
maggiorato del 5% rispetto ai fondi assegnati al medesimo Istituto per una durata
quinquennale a decorrere dalla data d’accertamento di avvenuta regolare esecuzione
delle opere;
f) di comunicare, anche per via telematica. i dati e le informazio ni necessari al
monitoraggio dell’intervento;
g) di comunicare trimestralmente al Servizio Caccia e Pesca Marittima, ai fini della
elaborazione delle domande di rimborso alla U.E.. l’avanzamento della spesa
documentabile con fatture quietanzate o altra documentazione contabile probante.
A tal fine il Rappresentante Legale invia alle seguenti improrogabili scadenze:
(15/01/2003, 15/04/2003, 15/07/2003), ed eventualmente alle altre date comunicate dal
Servizio Caccia e Pesca Marittima, una dichiarazione personale, resa ai sensi della L.
15/68 e successive rettifiche ed integrazioni, analiticamente riepilogativa delle spese
h)
i)
-
-
-
-
effettuate. con 1’ annotazione degli estremi della fattura o altro documento contabile
probante corrispondente;
di comunicare al suddetto Servizio, entro 20 giorni dalla notifica della Determinazione
dirigenziale di ammissione ai benefici, ai fini di una corretta impostazione della Pista di
Controllo di cui al Regolamento (C.E) 438/2001 e di eventuali “Audit” dei competenti Servizi
comunit ari, l’esatta ubicazione della documentazione inerente l’attuazione del progetto,
compresa quella di natura contabile, specificando denominazione della Struttura, nominativo
del Responsabile, indirizzo, piano, stanza, numero telefonico.Tutte le predette informazioni
debbono essere aggiornate in caso di variazione;
di presentare al Servizio Caccia e Pesca Marittima, entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di cui al punto 4. richiesta di Accertamento di Regolare Esecuzione dell’iniziativa,
accompagnata dalla seguente documentazione e dal relativo indice:
Relazione tecnica finale del Direttore dei Lavori:
Contratti di appalto registrati, affidamento lavori e conferme d’ordine:
Contabilità dei lavori edili, dei macchinari. delle attrezzature, dei servizi, delle forniture e
delle spese generali;
Disegni esecutivi quotati delle opere realizzate rispondenti alla documentazione fornita ai
Comune competente per il rilascio dell’ agibilità/abitabilità”usabilità:
Fatture quietanzate e fiscalmente regolate, dichiarazione liberatoria delle ditte esecutrici e;o
fornitrici; Alle fatture, riguardanti i macchinari e attrezzature mobili, dovranno essere allegate
le bolle di consegna o i documenti di trasporto; le spese tecniche relative ad eventuali
professionisti esterni saranno ritenute ammissibili ove sia dimostrato che l’Amministrazione
provinciale non dispone di una struttura tecnica interna o dì competenze specifiche;
Elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di tutte le spese con l’indicazione degli
estremi della fattura (n0 . data), dell’oggetto della spesa. dell’importo pagato, delle modalità di
pagamento come da modello I” allegato al presente capitolato.
Confronto tra previsioni e realizzazioni come da modello “2” allegato al presente capitolato;
Dichiarazione dei Rappresentanti Legali delle ditte appaltatrici in merito all’adempimento
degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali;
Dichiarazione del Dirigente competente concernente assunzione dell’obbligo di non
distogliere dalla prevista destinazione per almeno dieci anni gli immobili e gli impianti fissi e
per almeno cinque anni le attrezzature mobili ammessi a finanziamento dalla data di
accertamento delle opere;
Dichiarazione rilasciata dal Dirigente responsabile del procedimento concernente l’impegno a
trasmettere la prescritta relazione annuale inerente gli esiti della sorveglianza scientifica:
Eventuali altri documenti di cui il Servizio Caccia e Pesca Marittima ravvisi la necessita in
relazione a disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali. ovvero ad esigenze
insorte nell’istruttoria.
Tutta la documentazione va presentata in originale o in copia autentica. Le comunicazioni vanno
inviate al Servizio Caccia e Pesca marittima in versione cartacea e via e.mail al seguente indirizzo:
[email protected]
Allegato B
DIREZIONE
Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca
Pescara 12 sett. 2002-
Servizio Caccia e Pesca Marittima
Via Catullo, 17 –65127 Pescara
Reg. CE 2792/99 del
17/12/1999 DOCUP Pesca Marittima ed Acquacoltura Bando di Gara anno
2001 Mis. 3.1 Progetto n. 01/PR/2001 Opere: Realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo
sviluppo delle risorse acquatiche poste entro 3 miglia lungo la costa teatina - Richiedente Amministrazione
Provinciale di Chieti Concessione contributo.
—
—
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il responsabile dell’ufficio pesca marittima e acquacoltura. P. A. Adolfo Biondi:
Vista L’O.D. n. DH18/09 DEL 04/04/2002. pubblicata sul B.U.R.A. n. 55 Speciale (Gare) del
03/05/2002,. con la quale sono state approvate le graduatorie provvisorie delle iniziative riconosciute
ammissibili e l’elenco delle iniziative escluse, redatte a seguito della valutazione delle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dei Bandi 2001, di cui ai Complemento di Programma regionale dei Docup Pesca
Marittima e Acquacoltura:
Considerato che con la medesima O.D. n. DH18/09 del 04/04/2002 è stato disposto, tra l’altro, che
l’assunzione degli atti finalizzati alla concessione dei benefici e la misura dei medesimi avverrà a seguito
dell’istruttoria definitiva delle suddette iniziative:
Tenuto conto che il richiedente: Amministrazione Provinciale di Chieti è stato posizionato utilmente
nella graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili della Misura 3.1 per la realizzazione di due aree
sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste entro 3 miglia lungo la costa
teatina:
Vista la nota del Servizio n. 8492 del 26/04/2002 con la quale è stata richiesta all’Amministrazione
Provinciale di Chieti la documentazione integrativa prevista dai Bandi al punto 5 “Procedure”:
Vista ed esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal beneficiario e pervenuta questo
Servizio in data 31/05/2002, prot. n. 10754:
Ravvisata la completezza e la congruità della suddetta documentazione;
Vista la contabilità dei lavori;
Ritenuto che sussistono le condizioni necessarie ai termini di normativa comunitaria e nazionale.
con particolare riferimento ai regolamenti 2792/99 e 1685/00 nonchè delle prescrizioni contenute
nei bando di gara, per procedere all’attribuzione dei contributi in essa specificati
PROPONE
la concessione dei contributo totale in conto capitale di Euro 212.496,44 pari ai l00% dell’importo
ammesso, a favore dell’Amministrazione Provinciale di Chieti, per l’esecuzione delle opere di seguito
specificate:
A) Lavori di realizzazione di un’area sperimentale per la protezione e lo sviluppo delle risorse
acquatiche in una zona antistante la foce del fiume Sangro):
B)
Euro
76.604.48
Lavori di realizzazione di un’area sperimentale per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche in
una zona antistante il Comune di Francavilla al Mare
TOTALE A+B
Euro
76.696.82
Euro 153 301,30
C) Spese relative al controllo dell’evoluzione degli impianti a cura dello Zooprofilattico
nei 5 anni successivi alla realizzazione:
Euro
15.330.13
D) Eventuali spese tecniche ed imprevisti (5%)
Euro
Totale A)+ B)+C)+D)
E) IVA non recuperabile (20%)
Euro
8.431.57
177.063.00
35.412,60
Euro
212.475,60
Euro
TOTALE GENERALE A)+B)+C)+D)
Pescara, 12.09.02
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
P.A. Adolfo Biondi
MODELLO 1
ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI
N° CRONOLO GICO
Voce
Del
Preventivo
Costo
previsto
Fattura n.
Data
Emesso da
Oggetto
spesa
della
Importo al
netto
dell’iva
Cod.*
Estremi del
pagamento
Data
Importo
lordo
Iva
recuperabile
Importo
al
netto dell’iva
recuperabile
Totale
parziale
Totale
parziale
Totale
generale
Totale
fatturato
TOTALI
TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO
MODELLO “2”
Allegato al certificato relativo alle spiegazioni delle differenze tra i lavori previsti ed i lavori
realizzati
N° CRONOLOGICO
Breve
descrizione
Lavori ed azioni realizzati
Giustificazioni
Costo
al
netto Breve
Costo
al
netto delle variazioni
dell’IVA
descrizione
dell’iva
recuperabile/non
recuperabile/non
recuperabile
recuperabile
TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO
MODELLO 3
DOCUP Documento Unico di Programmazione fuori obiettivo i per la Pesca Marittima e
Acquacoltura Programma Reg. CE n. 2792:99, approvato dalla Commissione Europea in data
23.01.2001 decisione
SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER
L’ANTICIPO DI SOSTEGNO AL BENEFICIARIO FLNALE PER L’INVESTIMENTO
PREVISTO DAL DOCUP REG. CE 2792/99
-
PREMESSO
a) che
il
Beneficiario
finale………………………………………………………………………………………..nato a
……………………..il……………………………Cod.
Fiscale………………………………………………
con
sede
in
………………………………………………..
o
la
Ditta
………………………………………………………../ P.IVA ……………… IVA (in seguito
denominata “contraente”) ha richiesto alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura, Foreste
ed Alimentazione - Servizio Caccia e Pesca Marittima, il pagamento anticipato di
Euro………………….
(euro…………..)
per
l’investimento
relativo
alla
misura…………………previsto dal Complemento di Programmazione Regionale, approvato
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 778 del 07/09/2001. al DOCUP Documento Unico
di Programmazione fuori obiettivo 1 per la Pesca Marittima e Acquacoltura Programma Reg.
CE n. 2792/99, approvato dalla Commissione Europea in data 23.01.2001 decisione n. C
2001/45;
b)che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per
un importo complessivo di Euro………………….pari al 105% dell’anticipazione richiesta, a
garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che la Ditta non
aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte;
C) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi
Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto di sostegno, la Regione Abruzzo
ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (C E) n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni
deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non
riconosciuto.
CIÒ PREMESSO
La Società/Banca
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
P.I.V.A……………………………con sede in …………………………………….. iscritta
nel registro delle imprese di _………………………………………………… al numero
………………. (di seguito indicata come Fidejussore), in persona del legale
rappresentante pro-tempore/procuratore speciale
……………………………………………………………………………………………
………………. nato a
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Il…………………………. dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce. fidejussore
(oppure nel caso di impresa assicuratrice P.IVA…………………… con sede legale in
…………………………………………………………….
Via
…………………………………………………………….,,
in
persona
del
………………………………………………………………..
nella
qualità
di
Agente…………………..,autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione e inclusa nell’elenco dell’art.
1 lettera c della Legge 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n………………………..del
………………………, a cura descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi
legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre
imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione Abruzzo in dipendenza del
recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma di
euro………………….. (pari all’importo di cui al precedente punto b.).
1.
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione
dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare alla
Regione Abruzzo quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche
parzialmente. facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno.
2.
Il pagamento dell’importo richiesto dalla regione Abruzzo sarà effettuato dal
Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed
incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità
per il Fidejussore di opporre alla Regione Abruzzo alcuna eccezione, anche
nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque
interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato
fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero in liquidazione , ed anche
nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali
controgaranzie da parte del Contraente.
3.
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt
1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in
solido con il Contraente fino all’ estinzione del credito garantito. nonché con espressa
rinuncia ad apporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 — 1247 cod. civ. per quanto
riguarda crediti, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia. a qualunque titolo.
maturato nei confronti della Regione Abruzzo.
4.
La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con
automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo la regio ne
Abruzzo, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.
In caso di controversie fra la Regione Abruzzo e il Fideiussore, il foro competente
sarà esclusivamente quello di L’Aquila.
IL CONTRAENTE
.
LA SOCIETÀ’
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE
CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
DETERMINAZIONE 06.09.2002, n. DH5/122:
Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap.I (Interventi nelle aziende agricole) – P.S.R. 2000 –2006
della Regione Abruzzo – Misura “A”. Interventi finanziati con fondi Regionali. Quarto
provvedimento conferma del contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo redatto ai sensi del
Reg.(CE) n.1257/99, art. 4 Cap. I;
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n. DH5/49 del 17/09/2001 con la quale sono state approvate le
graduatorie delle iniziative ammesse a finanziamento per singoli Settori Produttivi relativi al bando
concorsuale della Misura “A”;
Vista la D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001 con la quale è stato concesso, secondo le modalità
stabilite dal bando concorsuale approvato con D.G.R. 191 del 19/03/2001, alle ditte dei Settori
Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Latte”, “Zootecnia da Carne” e
“Florovivaismo” inserite nelle graduatorie approvate con O.D. n. D115/49 del 17/09/2001 e non
finanziate con O.D. n. DH5/49 del 17/09/01 e n. DH5/61 del 9/11/01, il contributo pubblico di Lire
9.894.718.000 (Euro 5.110.195,38) pari al 40%, e 50% dell’investimento complessivo di Lire
21.904.965.000 (Euro 11.312.970,30);
Viste le note riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” con le quali i Servizi
Ispettorato Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila e Pescara hanno trasmesso le proposte di
conferma del beneficio e i “Verbali di istruttoria” relativi ad alcune ditte dei Settori Produttivi
“Ortofrutticoltura e Colture Industriali” e “Zootecnia da Carne” riportate nell’allegato “4° Conf
1222”;
Vista la nota n. 7480 del 02/08/02 con la quale il Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura di Pescara ha comunicato che per mero errore è risultato inesatto l’importo
dell’intervento della ditta “Di Tullio Pierino di Collecorvino (PE)” inserita al n. 63 della
Graduatoria del Settore Produttivo “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”; e che, in conseguenza di
tale riscontro, è da modificare l’importo dell’intervento della suddetta ditta da Euro 147.601,83 a
Euro 256.498,82 così come proposto nel “Verbale di istruttoria per la conferma del diritto al
contributo e determinazione dello stesso”;
Considerato che la conferma del beneficio alla ditta “Di Tullio Pierino di Collecorvino (PE)”
comporta un maggiore onere di contributo pubblico di Euro 40.601,92 così come riportato
nell’Allegato “4° Econ Ort 1222” la cui copertura finanziaria è garantita dalle economie provenienti
da provvedimenti di “conferma” e “non conferma” del beneficio di iniziative del Settore
Produttivo “Ortofrutticoltura e Colture Industriali “, come riportato nell’Allegato “Riepilogo
investimenti e relativi contributi”;
Preso atto che la conferma del beneficio alla ditta inserita nell’ Allegato “4° Conf Carn 1222”
comporta, nel Settore Produttivo “Zootecnia da Carne”, una economia di contributo pubblico di
Euro 93.44 come riportato nell’ Allegato “4° Econ Carn 1222” che, come previsto dal bando
concorsuale, potrà essere utilizzata per ammettere a finanziamento altre ditte nell’ambito della
Graduatoria Settoriale in cui si è verificata;
Considerato che al fine di disciplinare e uniformare la gestione delle iniziative ammesse a
contributo sono state predisposte le “Prescrizioni e norme di carattere generale”;
DETERMINA
- di modificare l’importo dell’intervento della ditta “Di Tullio Pierino di Collecorvino (PE)”
inserita al n. 63 della Graduatoria del Settore Produttivo “Ortofrutticoltura e Colture Industriali” da
Euro 147.601,83 a Euro 256.498,82 così come proposto nel “Verbale di istruttoria per la conferma
del diritto al contributo e determinazione dello stesso”;
• di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative, dei Settori Produttivi
“Ortofrutticoltura e Colture Industriali” e “Zootecnia da Carne” ammesse a finanziamento con
D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001, trasmesse dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di
L’Aquila e Pescara e riportate nell’ Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”;
• di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “4° Conf 1222” con l’importo
dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine di ciascun nominativo, per
un importo di contributo pubblico di Euro 254.622.94 e per un investimento complessivo di Euro
612.268.87 come di seguito specificato:
Settore Produttivo:
Investimento
Contributo
- Ortofrutticoltura e Colture Industriali
Euro
515.114,99
206.046,00
- Zootecnia da Carne
“
97.153.88
48.576,94;
• la copertura finanziaria per il maggiore onere di contributo pubblico di Euro 40.601,92 necessario
per la conferma del beneficio alla ditta “DI TULLIO Pierino di Collecorvino (PE)”, così come
riportato nell’allegato “4° Econ Ort 1222”, è garantita dalle economie provenienti da provvedimenti
di “conferma” e “non conferma” del beneficio delle iniziative del Settore Produttivo
Ortofrut ticoltura e Colture Industriali “, riportate nell’Allegato “Riepilogo investimenti e relativi
contributi”;
• di procedere con successivo atto nel Settore Produttivo “Zootecnia da Carne” alla concessione
dell’economia di contributo pubblico pari a Euro 93,44 derivante dalla presente conferma di
beneficio e riportato nell’Allegato “4° Econ Carn 1222”;
• di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di
L’Aquila e Pescara, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere
generale”;
di inviare il presente provvedimento al Servizio Stampa ed Informazione perché ne predisponga la
pubblicazione sul Bollettino della Regione Abruzzo.
I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e note SIPA in tre facciate;
- Allegato “4° Conf 1222” in due facciate;
- Allegato “4° Econ 1222” in due facciate;
- “Riepilogo investimenti e relativi contributi” in una facciata;
- “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo Giuliano
REGIONE ABRUZZO
SERVIZIO INTERVENTI
STRUTTURALI
Ufficio Strutture Aziendali
DIREZIONE AGRICOLTURA
FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
PSR Abruzzo 2000 – 2006 Mis. “A” –INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI
COMUNICAZIONI CONFERMA BENEFICIO
D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001 –4° PROVVEDIMENTO CONFERMA CONTRIBUTO
Settore: ORTOFRUTTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI
S.I.P.A.
NOTE
AQ
N°
2269
DEL
19/08/02
PE
7480
02/08/02
DITTA
COMUNE
AZ.AGR. CIULLI S.S. DEI F.LLI
CIULLI A. e A.
PESCOCOSTANZO
DI TULLIO
COLLECORVINO
PIERINO
IMPORTO
258.616,17
256.498,82
Settore: ZOOTECNIA DA CARNE
S.I.P.A.
AQ
NOTE
N°
4489
DEL
19/08/02
DITTA
DE
BERNARDINIS
TONINO
COMUNE
IMPORTO
PACENTRO
97.153,88
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo Giuliano
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende
agricole
ECONOMIA A SEGUITO DI CONFERMA DEL BENEFICIO
Pos. Grad
SIPA
60
AQ
63
PE
COGNOME
NOME
AZ.AGR. CIULLI S.S. DEI F.LLI CIULLI
A. e A.
DI TULLIO
PIERINO
COMUNE
Svantag
Ufficio Strutture Aziendali
ALLEGATO 4° Econ . Ort. 1222
ORTOFRUTTICOLTURA
INDUSTRIALI
Conduz
Punteggio
Spesa totale
Contributo
massimo
concedibile
E
COLTURE
CONFERMA BENEFICIO
Totale spesa
confermata
PESCOCOSTANZO
2
4
15
266.008,36
importo
106.403,34
%
40
COLLECORVINO
TOTALE ECONOMIA
2
4
13
147.601,83
413.610,19
59.040,73
165.444,08
40
Totale contributo massimo
Differenza Spesa
Differenza
Contributo
258.616,17
103.446,47
7.392,19
2.956,88
256.4989,82
515.114,99
102.599,53
206.046,00
- 108.896,99
-101.504,80
- 43.558,80
- 40.601,92
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo Giuliano
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI
FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende
agricole
ECONOMIA A SEGUITO DI CONFERMA DEL BENEFICIO
Pos. Grad
68
SIPA
AQ
COGNOME
DE BERARDINIS
NOME
TONINO
COMUNE
PACENTRO
TOTALE ECONOMIA
Svantag
ZOOTECNIA DA CARNE
Conduz
1
Ufficio Strutture Aziendali
ALLEGATO 4° Econ . Carn. 1222
Punteggio
4
13
Spesa totale
97.340,76
97.340,76
Contributo
massimo
concedibile
importo
59.040,73
165.444,08
CONFERMA BENEFICIO
Totale spesa
confermata
%
50
97.153,88
97.153,88
Totale contributo massimo
48.576,94
48.576,94
Differenza Spesa
186,88
186,88
Differenza
Contributo
93,44
93,44
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo Giuliano
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO INTERVENTI
STRUTTURALI
FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende
agricole
CONFERMA BENEFICIO
Pos.
Grad
SIPA
60
AQ
63
PE
COGNOME
AZ.AGR. CIULLI S.S.
DEI F.LLI CIULLI A. e
A.
DI TULLIO
NOME
COMUNE
Svant
ag
Ufficio Strutture Aziendali
ALLEGATO 4° Econ . Ort. 1222
ORTOFRUTTICOLTURA E COLTURE
INDUSTRIALI
Conduz.
Punteggio
Spesa totale
Contributo
massimo
concedibile
Partecipazione
beneficiario
PESCOCOSTANZO
AVEZZANO
2
4
15
258.616,17
importo
103.446,47
%
40
importo
155.169,70
PIERINO
COLLECORVINO
2
4
13
256.498,82
515.114,99
102.599,53
206.046,00
40
153.899.29
309.068,99
%
60
60
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo Giuliano
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO INTERVENTI
STRUTTURALI
FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende
agricole
CONFERMA BENEFICIO
Pos.
Grad
SIPA
68
AQ
COGNOME
DE BERARDINIS
NOME
TONINO
COMUNE
PACENTRO
Svantag
1
Ufficio Strutture Aziendali
ALLEGATO 4° Econ . Carn. 1222
ZOOTECNIA DA CARNE
Conduz.
Punteggio
4
13
Spesa totale
97.153,88
97.153,88
Contributo
massimo
concedibile
importo
48.576,94
48.576,94
Partecipazione
beneficiario
%
50
importo
48.576,94
48.576,94
%
50
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo Giuliano
REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA
SERVIZIO INTERVENTI
STRUTTURALI
FORESTE SVILUPPO RURALE
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
Ufficio Strutture Aziendali
PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende
agricole
INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI
Settore Produttivo
RIEPILOGO INVESTIMENTI E RELATIVI CONTRIBUTI
PROVVEDIMENTI
CONCESSIONI
Conces D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001
Conces D.G.R. n. DH5/32 del 02/05/2002
Totale Concessioni
ECONOMIE E REVOCHE
O.D. DH5/25 del 09/04/02 (Econ 1° Conf 1222)
O.D. DH5/93 del 31/05/02 (Econ 2° Conf 1222)
O.D. DH5/91 del 25/07/02 (Econ 3° Conf 1222)
O.D. DH5/122 del 06/09/02 (Econ 4° Conf 1222)
O.D. DH5/28 del 12/04/02 (1°Rev 1222)
O.D. DH5/70 del 02/07/02 (1°Rev 1222)
O.D. DH5/96 del 02/08/02 (1°Rev 1222)
Totale Econ e Rev
Totale Spesa (Conc –Econ –Rev)
Disponibilità iniziale
Disponibilità per concessione N.3
Ortofrutticolo e colture industriali
Aggiornato al 06/09/2002
SPESA AMMESSA
CONTRIBUTO CONCESSO
3.454.217,13
138.055,12
3.592.272,25
1.540.068,28
69.027,56
1.609.095,84
22.910,07
104.030,03
8.955,15
101.504,80 195.446,92
-
PARTECIPAZIONE BENEFICIARIO
22.951,51
51.098,14
3.582,06
40.601,92
1.914.148,85
69.027,56
1.983.176,41
-
41,44
52.931,89
5.373,09
60.902,88
109.063,05
86.383,87
-
-
229.837,37
123.413,66
106.423,71
3.362.434,88
3.454.217,13
91.782,25
1.485.682,18
1.540.068,28
54.386,10
1.876.752,70
1.914.148,85
37.396,15
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giacomo Giuliano
Reg. (Ce) n. 125 7/99, art. 4 Cap. l° (Interventi nelle Aziende Agricole)
PSR 2000-2006 Abruzzo - Misura “A” - Annualità 2001-2003
PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE
(Allegate alla conferma del beneficio concesso con D.G.R. n. 1222 deI 12/12/2001)
1) Le opere dovranno essere eseguite conformemente agli atti progettuali ed alle finalità ammesse
a finanziamento;
2) Il termine per l’esecuzione delle opere e per l’acquisizione delle occorrenti autorizzazioni finali
è di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica della conferma del beneficio;
3) Se la ditta non eseguirà i lavo ri nel termine prescritto e non otterrà, prima della scadenza, la
proroga da parte del Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio, si procederà alla revoca
della concessione con il conseguente recupero delle somme erogate;
4) Le opere iniziate e le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda
non potranno essere ammesse a liquidazione;
5) L’erogazione del contributo, su richiesta dei beneficiario indirizzata al S.I.P.A. competente per
territorio, potrà avvenire secondo le seguenti modalità stabilite dal Bando Concorsuale:
a) anticipazione, pari al 50% dei contributo assegnato, garantito da polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa (secondo lo schema allegato) per l’importo corrispondente a quello
da liquidare maggiorato del 10%, a favore della Regione Abruzzo, a seguito dell’avvenuto
inizio dei lavori dichiarato con comunicazione dal beneficiario;
b) successive liquidazioni, fino ad un massimo dell’30% del contributo, per stato di
avanzamento lavori il cui importo sia almeno pari al 40% dell’intero investimento (solo per
interventi di importo totale superiore a 50.000 Euro);
e) liquidazione a saldo dopo l’accertamento finale dei lavori;
6) Per lo stato di avanzamento lavori e per l’accertamento finale delle opere si dovrà produrre
(secondo la casistica dell’intervento) la documentazione riportata nell’allegato “A”;
7) Il contributo non potrà superare l’importo ammesso in sede di conferma del beneficio e,
pertanto, ogni maggiore onere rimarrà a totale carico della ditta;
8) Qualora il beneficiario nel corso dell’esecuzione dei lavori ravvisi la necessità di apportare
modifiche al progetto esecutivo approvato, pena la decadenza degli aiuti previsti, dovrà
chiedere, preventivamente, l’autorizzazione al S.I.P.A. competente per territorio. La variante,
senza aumento della spesa concessa, è autorizzata dal Dirigente del S.I.P.A. secondo la casistica
riportata nel Bando di Concorso subordinatamente alla verifica che la modifica non vada a
falsare la graduatoria di merito rendendo l’iniziativa non prioritaria rispetto alle altre;
9) la ditta concessionaria del contributo è l’unica responsabile di qualunque danno che in
conseguenza dell’esecuzione e dell’esercizio dell’intervento sia eventualmente arrecato a
persone, bene pubblico o privato restando l’Amministrazione indenne da qualsiasi
responsabilità, azione o molestia e rimanendo, altresì, del tutto estraneo alle vertenze che
possono insorgere per qualunque motivo che abbia attinenza con l’esecuzione e la gestione delle
opere;
10) Alla ditta è fatto obbligo:
a) di attenersi alle vigenti disposizioni di leggi urbanistiche, sanitarie e di sicurezza, esibendo,
all’atto della richiesta di accertamento finale il certificato di agibilità o usabilità rilasciata
dall’autorità comunale, unitamente alle altre autorizzazioni necessarie;
b) di assicurare e di far assicurare, a termine di legge, il personale addetto alla realizzazione
dell’opera;
c) di fornire alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e
Pesca dati e informazioni necessari al monitoraggio del Programma;
d) di mettere a disposizione, in sede di verifica finale dei lavori, tutta la documentazione, sia
tecnica che amministrativa (es. estratti conto dai quali risulti l’addebito dell’importo delle fatture,
registri IVA ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica dell’investimento;
e) di curare la manutenzione dei fabbricati, delle attrezzature e delle macchine ammessi a
contributo e di non distoglierli dal previsto impiego per un periodo di tempo non inferiore a
dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto
riguarda le macchine e le attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta
esecuzione dell’investimento;
f) di rinnovare gli affitti e gli impegni alla coltivazione o di procedere alla stipula di nuovi
affitti, nelle modalità consentite dalla legge, al fine di supportare l’entità aziendale posseduta
e garantire l’obbligo riportato al precedente punto e);
g) di tenere la contabilità della propria azienda (conforme agli standard della RICA) per il
triennio successivo alla fine dell’anno solare in cui sono stati realizzati gli investimenti.
ALLEGATO -A-
a)
b)
Elenco della documentazione da presentare unitamente alla richiesta di accertamento
parziale o finale:
1) consuntivo dei lavori eseguiti (contabilità) che ricomprenda sia i lavori edili che gli
acquisti, completo dei numeri di matricola dei macchinari (in originale);
2) disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrici,
sanitari, elettrici ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune per il rilascio
del certificato di agibilità e/o usabilità (in originale);
3) certificato di agibilità e/o usabilità dell’opera realizzata (copia dell’originale agli atti dei
beneficiano);
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in originale) con la quale il Direttore dei
Lavori
attesta:
che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d’arte come da progetto esecutivo;
che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
e) che sono stati adempiuti gli obblighi assistenziali e previdenziali con l’indicazione
delle relative posizioni assicurative;
5) Fatture per le opere edili, per i servizi forniti e per gli acquisti (una copia dell’originale
agli atti del beneficiario);
6) Lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti le modalità
e l’avvenuto pagamento (in originale);
7) Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchine e attrezzi mobili (una
copia dell’originale agli atti del beneficiario);
8) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in originale) con la quale il beneficiario
attesta:
a) che le fatture allegate alla richiesta di accertamento parziale o finale dei lavori sono
state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati;
b) che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti
leggi;
e) che non sono state emesse per le fatture note di accredito;
d) che per le spese relative al progetto non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
e) che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la
realizzazione del progetto approvato dalla Regione Ab ruzzo con l’indicazione della
data di inizio e termine dei lavori e delle azioni;
9) Elenco dei documenti giustificativi di spesa (in due originali);
10) Sintesi della domanda e spiegazioni delle variazioni (in due originali);
11) Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (in due originali);
12) Eventuale possibile documentazione specifica prevista nel singolo atto di concessione .
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE
ORDINANZA 17.09.2002, n. DC/7/175:
E.R.P. Legge 67/88, art. 22. Biennio 90/91 - Comune di Cugnoli. Lavori di recupero del
patrimonio edilizio abitativo comunale. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta e altre
economie per Euro 36.205.40 (£. 70.103.431).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la Legge 5 agosto 1978 n. 457 “Norme per l’Edilizia Residenziale Pubblica”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5521 del 05.11.1994 con la quale, fra gli altri,
sono stati concessi, alla Tab. F, £. 378.016.500 al Comune di Cugnoli che aggiunti alle disponibilità
del provvedimento consiliare 75/24 del 27.07.1993 costituiscono un finanziamento di £.
500.000.000 per la realizzazione di un intervento di recupero del proprio patrimonio che il Comune
ha localizzato in C.da la Rota-Giannangeli, Tofoli, C.so V. Emanuele;
Dato Atto che allo stato attuale il Comune di Cugnoli ha utilizzato per il suddetto intervento £.
429.896.569 Euro 222.023,04 con un residuo di £. 70.103.431 Euro 36.205.40, compresi i ribassi
d’asta;
Vista la nota prot. 1261 del 22.04.2002 con la quale l’Amministrazione chiede di poter utilizzare
la suddetta economia per il completamento dell’intervento ex Lavatoio;
Vista la successiva nota 2192 del 16.07.2002 con la quale si precisa che i lavori di
completamento dell’edificio ex lavatoio renderanno l’intervento funzionale ed abitabile e,
comunque, per ulteriori necessità finanziarie l’Ente provvederà con fo ndi propri;
Vista la delibera G.R. 75/24 del 27.07.1993 di programmazione dei fondi, in cui i ribassi d’asta
possono essere concessi per cause di forza maggiore, per sopravvenute disposizioni di legge o per
opere non previste o prevedibili in fase di progettazione al fine della piena fruibilità degli alloggi;
Ritenuto di dover aderire alla richiesta del Comune di Cugnoli;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non
espressamente posti in capo alla Giunta Regionale art. 5, punto i -;
-
Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione
Politica” - art. 4 - ;
Vista la deliberazione n. 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha
individuato i criteri generali dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia
Residenziale ed Aree Urbane ed in particolare per la materia di che trattasi, gli organi di direzione
politica hanno consolidato indirizzi univoci nell’attribuzione di finanziamenti integrativi per il
completamento degli interventi in corso;
Preso Atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n. 8080 del 28.10.1999 ha
chiarito ulteriormente la materia;
DETERMINA
— di autorizzare il Comune di Cugnoli ad utilizzare l’economia di £. 70.103.431, Euro 36.205,40
dell’intervento finanziato con deliberazione di G.R. n. 521 del 05.11.1994 per far fronte ai
lavori di completamento dell’intervento ex Lavatoio, con l’impegno del Comune di far fronte
ad eventuali necessità finanziarie, con fondi propri;
— di dare atto che i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E
DELL’ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORMATIVE CON DELEGA IN ITINERE
ORDINANZA 20.09.2002, n. DL4/592:
Approvazione graduatorie per l’affidamento degli incarichi a termine presso le agenzie
formative pubbliche provinciali – Ordinanza n. DL/10 del 15.01.2002.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
Di recepire i suggerimenti dei Responsabili d’Agenzia contenuti nella Relazione del 04.09.2002
(All. “B”) procedendo alla ratifica formale delle graduatorie (All. “C”), così come presentate dagli
stessi Responsabili;
Di procedere alla ratifica parziale della graduatoria di “Tecnica Professionale Pratica per
Estetista” della Sede operativa di L’Aquila, escludendo la Sig.ra Fracassi per la carenza del
possesso di almeno 5 anni nel Settore, come da Deliberazione n. 1635/92, come deciso per stesso
caso dalle Commissioni di Valutazione delle Sedi operative di Pescara ed Avezzano e come
evidenziato dai Responsabili delle 4 Agenzie Pubbliche Provinciali della Regione Abruzzo;
Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio BURA per la sua pubblicazione in estratto,
al Difensore Civico, al proprio Direttore ed ai Responsabili d’Agenzia.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Allegrini
ALLEGATO “A”
Oggetto: Ricorso della Sig.ra Fracassi Pasquina avverso l’esclusione dalla graduatoria per
l’insegnamento di “Tecnica professionale di estetista”.
VERBALE DI RIUNIONE
Il giorno 2 luglio 2002, alle ore 16.30, presso la sede dell’Ufficio del Difensore civico in
l’Aquila - convocati dallo stesso Difensore civico con nota n. 922/3636/13 del 20/06/2002
-
si sono riuniti i Signori:
-
Dott. Giovanni Masciocchi, Difensore civico regionale;
- Sig. Benito Scipioni - Responsabile dell’Agenzia Formativa Pubblica Provinciale di
Avezzano;
- Sig. Sandro Sciarra - Responsabile della Sede Operativa dell’Agenzia Formativa Pubblica
Provinciale di L’Aquila;
- Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi - Direttore della Formazione e Istruzione della Giunta
regionale;
-
Dott. Nicola Allegrini - Dirigente del Servizio politiche formative della Giunta regionale;
- Sig. Alfonso Baldascini - Funzionario regionale addetto alla formazione professionale; Dott.
Luciano Caporale - Dirigente del Servizio Segreteria del Difensore civico regionale;
-
Sig. ra Pasquina Fracassi - ricorrente;
- la Dott.ssa Annalisa Ianni - Funzionario regionale, responsabile dell’Ufficio di Segreteria
del Difensore civico regionale - con funzioni di verbalizzante;
per un esame congiunto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 126/1995, della questione sollevata
della sig.ra Pasquina Fracassi in merito alla sua esclusione dalla graduatoria per l’insegnamento di
“tecnica professionale per estetista” presso l’Agenzia Forma tiva Pubblica Provinciale di Avezzano
e presso la Sede Operativa della stessa Agenzia con sede in L’Aquila.
Introduce il Difensore civico per ricordare che i punti da approfondire riguardano in particolare:
1.
il fatto che la ricorrente, nel mentre è stata esclusa dalla graduatoria elaborata dalla
Commissione esaminatrice istituita presso l’Agenzia F.P.P. di Avezzano in quanto non avrebbe
documentato lo svolgimento di attività di estetista per almeno 5 anni - è stata invece inserita (al
primo posto) nella analoga graduatoria predisposta dalla Commissione operante presso la Sede
Operativa di L’Aquila e poi, di fatto, esclusa anche da quest’ultima essendo stata chiamata in
servizio la seconda in graduatoria;
2.
l’iter procedurale seguito sia per l’approvazione della graduatoria sia per la
mancata utilizzazione della Sig.ra Fracassi.
Sul primo punto, il Sig. Scipioni ricostruisce i principali passaggi procedimentali, rilevando che
- innovando ad una prassi interpretativa adottata in anni passati dai vari Centri di formazione
professionale - si è ritenuto che i periodi di insegnamento nella materia di cui trattasi (svolti dalla
sig.ra Fracassi a decorrere dall’anno formativo 1990) non possano essere ricondotti aL concetto di
“attività documentata di estetista”, in quanto con tale locuzione ci si riferisce esclusivamente alle
prestazioni lavorative in senso stretto, e non a quelle di mera docenza, come si evincerebbe anche
dal tenore della delibera della Giunta regionale n. 1635 del 19/3/1992.
Su tale interpretazione concordano anche la Dott.ssa Pecoraro, il dott. Allegrini e il sig.
Baldascini; mentre di diverso avviso è la Sig.ra Fracassi ed il Sig. Sciarra, a parere dei quali occorre
anche tener presenti le successive norme dettate in materia dal D.M. n. 352 del 21/03/1994, che
avrebbero superato quelle contenute nella citata delibera di G.R. n. 1635/1992.
Sul punto, il Difensore civico sottolinea l’assoluta inadeguatezza e ambiguità della disciplina
regionale di settore e la necessità di un loro tempestivo aggiornamento, posto che le norme a suo
tempo emanate dal legislatore regionale, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alle
graduatorie per incarichi e supplenze (LL.RR. n. 63/79 e n. 76/83) risultano, esplicitamente o
implicitamente, abrogate dalla successiva legge di riordino (L.R. n. 111/96) e che, in ogni caso, la
regolamentazione della materia non può essere affidata ad un atto della Giunta regionale (quale la
ridetta delibera n. 1635/92), che non ha né veste né contenuto normativo.
Quanto al secondo ordine di problemi, il Difensore civico evidenzia invece una serie di
anomalie sia nel procedimento di formazione delle graduatorie che in quello di esclusione, sotto il
profilo della mancanza di legittimazione ad assumere i relativi provvedimenti da parte di soggetti
non investiti di funzioni dirigenziali, quali: la Commissione esaminatrice, il Responsabile
dell’Agenzia di F.P.P. di Avezzano o il Responsabile della Sede Operativa di L’Aquila.
Analogo rilievo viene fatto per ciò che concerne la sostanziale inosservanza dei principi di
trasparenza e di razionalizzazione dell’azione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, con
particolare riferimento: alla comunicazione dell’avvio del procedimento, al contraddittorio, alla
pubblicità e all’adeguatezza della motivazione degli atti.
Nel caso di specie, infatti, la formulazione della graduatoria sembra imputabile esclusivamente
ad una non meglio precisata Commissione interna (non prevista peraltro da alcuna norma di legge o
regolamento, ma da una semplice ordinanza dirigenziale), le cui valutazioni non risultano poi
recepite in alcun formale provvedimento dirigenziale.
E ciò in evidente contrasto con l’art. 24 della L.R. n. 77/1999 che, in via generale, assegna al
dirigente del Servizio il compito di adottare atti e provvedimenti di carattere gestionale.
Alla competenza del predetto dirigente occorreva inoltre rifarsi anche nel momento in cui veniva
decisa l’esclusione della candidata secondo i comuni principi sull’autotutela.
Per quanto attiene alla posizione della sig.ra Fracassi nella graduatoria relativa alla Sede
Operativa di L’Aquila, risulta invece che il Dirigente del Servizio si sia limitato a dare il proprio
consenso alla proposta di esclusione dalla graduatoria stessa, formulata dal Responsabile
dell’Agenzia F.P.P. di Avezzano il quale, a sua volta, ha invitato il Responsabile della Sede
Operativa di L’Aquila a adottare le determinazioni consequenziali.
Sulle osservazioni espresse dal Difensore civico si apre un’ampia discussione.
Il Dott. Allegrini ritiene che il procedimento finora seguito seppur perfettibile sia
sostanzialmente legittimo, in quanto ispirato ad esigenze di semplificazione amministrativa,
secondo una prassi e una consuetudine cui, per anni, si sarebbero attenute le strutture regionali della
formazione professionale. Infatti manifesta qualche perplessità ad approvare con atti dirigenziali le
graduatorie per gli affidamenti degli incarichi di supplenza, in quanto non ha a disposizione la
documentazione che è depositata presso ciascuna Sede Operativa. Precisa inoltre che in ogni
menzionata sede sono stati nominati i responsabili dei procedimenti i quali hanno già dato
esecutività alle graduatorie pubblicate.
Fa presente comunque che si adeguerà alle indicazioni che emergeranno dalla riunione in corso.
La Dott.ssa Pecoraro condivide invece l’esigenza di rivedere i meccanismi procedurali, nel
senso indicato dal Difensore civico, impegnandosi ad assumere i consequenziali provvedimenti e le
iniziative di competenza, (che peraltro sarebbero state già avviate dalla sua Direzione), nell’ambito
di un riassetto normativo della materia che detti linee di comportamento uniformi all’interno di tutto
il settore della attività formativa.
A conclusione dell’incontro, il Difensore civico formula l’auspicio che il Dirigente del Servizio
politiche formative valuti al più presto, con ogni attenzione, le osservazioni e le indicazioni emerse
dal dibattito e faccia quindi conoscere le determinazioni che riterrà di dover assumere sia in
relazione al caso trattato sia, più in generale, alla problematica delle procedure di formazione delle
graduatorie per il conferimento di incarichi di docenza per l’attività formativa.
La seduta viene tolta alle ore 18,45.
Il Funzionario verbalizzante
Dott.ssa Annalisa Ianni
Il Difensore civico
Dott. Giovanni Masciocchi
ALLEGATO “B”
Pescara, li 04/09/2002
RELAZIONE
A seguito convocazione (prot. n. 204967/FD del 27/08/2002) del Dirigente del Servizio
Politiche Formative con Delega in Itinere, il giorno 28 agosto c.a., presso gli uffici del Settore, si
sono riuniti i Responsabili delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali Alicandri Ciufelli Franca,
Fantauzzi Angelo, Rucci Vincenzo e Scipioni Benito, alla presenza del Dott. Nicola Allegrini, per
sottoscrivere la ratifica delle graduatorie di conferimento degli incarichi di docenza.
La discussione inizia prendendo in esame la normativa riguardante i requisiti per
l’insegnamento, in particolare nel settore dell’estetica, e si chiarisce che la Delibera 1635/92 è
attuativa della legge n. 1/90 e non contrasta col D. M. 324/94 che è ancora in vigore e non è stato
modificato.
La citata Deliberazione di Giunta Regionale ha valore normativo specifico e, in quanto tale,
mantiene i suoi effetti anche perché la normativa successiva non è entrata in contrasto con essa.
La legge Regionale n. 76/83 è attualmente in vigore e fissa i criteri per il reclutamento del
personale aggiuntivo e la stessa non è stata modificata o abrogata dalla legge 111/95.
Il Decreto Legislativo n. 29 e successive modificazioni, le leggi Bassanini nonché la L.R. n. 77
estendono non solo le funzioni gestionali dei dirigenti ma anche quelle dei responsabili degli uffici
prevedendo, nei contratti di categoria, delle specifiche indennità di funzioni per le responsabilità
assunte da questi ultimi. Pertanto le precedenti funzioni dei responsabili di ufficio non vengono
assorbite dal dirigente, bensì estese, in conseguenza del trasferimento di funzioni dagli organi
politici a quelli amministrativi.
Per adeguarsi alle risultanze emerse dalla riunione avuta col Difensore Civico (verbale n.
1127/3636/B del 19 luglio 2002), si suggerisce la ratifica formale delle graduatorie così come
presentate, considerato che le stesse hanno espletato i loro effetti, che comunque termineranno a
conclusione delle attività formative 2001/2002, e che allo stato attuale non esistono ricorsi in
itinere, ad eccezione di quello della Fracassi e della controinteressata Barbiere.
In merito agli stessi si propone la ratifica parziale della graduatoria di “Tecnica Professionale
Pratica per Estetista” della Sede Operativa di L’Aquila, in quanto a tutt’oggi la stessa non ha ancora
provveduto a modificarla, secondo le richieste contenute nelle note inviate, escludendo la Sig.na
Fracassi per la carenza del possesso di almeno 5 anni di attività nel settore, come da delibera
1635/92.
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO
Firme illeggibili
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/34:
Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente
esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi
dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2002.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino
SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI COMPETENZA
101415
SPESE
INERENTI
IL
FUNZIONAMENTO
DELLE
COMMISSIONI PER IL RITIRO DEI PRODOTTI AGRICOLI,
PREMI ZOOTECNICI E TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI
DEGLI STESSI PRODOTTI. L. 14.8.1982, n. 610; DELIBERA
AIMA 15.10.1989.
429.385,77
152405
FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDO
GLOBALE REGIONALE PER L’EDILIZIA SOVVENZIONATA
ART. 4 CONV. 31.07.2001-
12.287.728,73
162322
INTERVENTI
IN
MATERIA
DI
ACQUEDOTTI
DI
COMPETENZA REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMI
38 E 42, DELLA L. 11.03.1988, N. 67
11.473,16
323600
FONDO PER
VINCOLATE
LA
RIASSEGNAZIONE
DI
ECONOMIE
TOTALI
12.728.587,66-
NOTE
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI CASSA
429.385,77
12.287.728,73
11.473,16
12.728.587,66-
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/35:
Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente
esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai
sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2002.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino
SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
NOTE
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI COMPETENZA
E
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI CASSA
15441
SPESE PER FITTO DEI LOCALI
IMMOBILIARI – L.R. 12.9.1989, N. 83.
REALIZZAZIONI
310,89
310,89
55621
CONTRIBUTI
PER
L’ORGANIZZAZIONE
ED
IL
FUNZIONAMENTO
DEI
CORSI
DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE – L. 29.4.1949 N. 264 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E L. 19.1.1955 N. 25 MODIFICATA DALLA L.
8.7.1956 N. 706, L.R. 5.12.79, N. 63, L.R. 15.9.81 N. 48 E L.R.
17.5.1995, N. 111 – E MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA
FORMATIVO – L.R. 12.6.1998, N. 51 -.
6,645,28
6,645,28
75635
PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA – L.R. 2
MAGGIO 1995, N. 95 -.
3.852,56
3.852,56
321920
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE – ART.
35 L.R.C. E ART. 7 DELLA L. 5.8.1978 N. 468 -.
TOTALI
10.808,73-
10.808,73-
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/36:
Reiscri zione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente
esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai
sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2002.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino
SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI COMPETENZA
INTERVENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE
CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI – L.R. 28.4.1995, N. 79
66301
INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’EDITORIA ABRUZZESE –
L.R. 25.11.1998, n. 138 -.
1660,25
1660,25
156306
CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLA FONTANA
OTTOCENTESCA DI VILLALFONSINA –L.R. 29.11.1999, N. 126
9.296,22
9.296,22
156360
CONTRIBUTI
PER
L’ESECUZIONE
DI
OPERE
DI
METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI – L.R. 03.4.1995,
n. 25 – L.R. 15.11.1996, n. 115 -
326.400,76
326.400,76
246396
INTERVENT PER LA PROMOZIONE TURISTICA ABRUZZESE
–L.R. 4.6.1980 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONICONTRIBUTI ED ONERI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE
FINALITÀ PROGRAMMATORIE E L’ESERCIZIO DEI POTERI
IN CAMPO URBANISTICO – L.R. 12.4.1983, N. 19 -.
LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE
ABRUZZO PER L’APPENNINO PARCO D’EUROPA E PER
INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
AMBIENTALI E NATURALI – L.R. 21.6.1996, N. 38 -.
FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI
PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PER ENTI AGLI
EFFETTI AMMINISRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI –
ART. 8 DELLA L. 5.8.1978 N. 468 TOTALI
23.692,46
23.692,46
103.291,38
103.291,38
143.575,00
143.575,00
802.112,60
802.112,60
276421
323500
194.196,53
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI CASSA
26425
276331
DEI
NOTE
194.196,53
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/37:
Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di autorizzare le variazioni nello stato dI previsione della spesa del bilancio per il corrente
esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi
dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2002.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino
SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO
CAPITOL
O
55625
DENOMINAZIONE
SPESE PER LA RELIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE
AZIENDALI , AZIONI DI SISTEMA ED AZIONI DI
RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI OPERATORI
ENTI EX LEGE 40/87 – L.N. 236/93 -.
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI COMPETENZA
11.132,48
NOTE
VARIAZIONI IN + O IN – ALLE
PREVISIONI DI CASSA
11.132,48
106489
INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E
AGROALIMENTARE L.R. 30.05.1997 N. 53.
1.477.508,19
1.477.508,19
323700
FONDO PER LA RIASSEGNAZINOE DI RISORSE PERENTI
VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI
1.488.640,67
1.488.640,67
TOTALI
DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE
DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DG4/019:
Autorizzazione al trasferimento della titolarità dell’accoglibilità della domanda di
autorizzazione all’espletamento di attività di R.S.A. per complessivi 60 posti letto, dalla
società “Gardenia Immobiliare III” S.R.L. di Roma alla società “Villa Dorotea” S.R.L. di
Roma.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa
• di autorizzare il trasferimento, alla Società “Villa Dorotea” s.r.l. con sede a Roma, della
titolarità dell’accoglibilità della domanda di autorizzazione all’espletamento di attività di
R.S.A, per complessivi 60 posti letto residenziali, concessa con delibera di G.R. n. 2157 del
6/10/1999 alla Società “Gardenia Immobiliare III s.r.l.” con sede in Roma;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giancarlo Schiazza
DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO
DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/74/2002:
Lgs. 537/92 e DPR 309/97. Modifiche strutturali e funzionali apportate allo stabilimento
sito in Tornareccio (CH) della Ditta “Altobello Carni SAS di Ioannone Cinzia & C. No CEE
1201/LP.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 537 attuazione della Direttiva 92/5/CEE relativa a problemi
sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni
prodotti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni
Visto DPR 3 agosto 1998 n. 309, regolamento recante norme di attuazione della Direttiva
94/65/CEE relativa ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di
preparazioni di carni;
Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;
Vista la domanda del 23 agosto 2002 con la quale il legale rappresentante, Ioannone Cinzia
Eleonora chiede la modifica dell’atto di riconoscimento per la cessazione della produzione di
salumeria cotta e per sopraggiunte modifiche strutturali e funzionali dello stabilimento;
Visto l’esito favorevole degli accertamenti effettuati nello stabilimento dall’Azienda USL
competente per territorio effettuato in data 21 agosto 2002;
Visto l’art. 5 della Legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la congruità e la regolarità della documentazione allegata trasmessa dall’azienda USL
di Lanciano-Vasto in data 23 agosto 2002 prot. 2373 - B/SV;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa
- Di prendere atto:
- della cessazione della produzione di salumeria cotta e che lo stabilimento rimane idoneo
alla produzione di prodotti di salumeria crudi,
- delle modifiche strutturali apportate all’impianto riconosciuto con il No CEE 1201/LP
della ditta Altobello Carni SAS di Ioannone Cinzia Eleonora & C. sito in Via S.S. 364 no
12 nel Comune di Tornareccio (CH)
- che il soggetto titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare ogni eventuale
variazione della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di
Legge;
- di demandare al Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Teramo, competente per
territorio, le funzioni di sorveglianza sulla struttura e la verifica della corretta applicazioni
delle disposizioni vigenti;
- la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli
DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO
DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/75:
Cambio ragione sociale Ditta “T.N.D. – Industria macellazione carni di Torelli Nicola
Donato e C.S.N.C.”, oggi denominata “I.M.C.O. Val Pescara S.R.L.”.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa
Che la ragione sociale dello stabilimento già iscritto all’elenco Nazionale di cui al D.Lgs.
286/94 e successive modifiche con il numero CEE 2024/M della Ditta “T.N.D. - INDUSTRIA
MACELLAZIONE CARNI DI TORELLI NICOLA DONATO E C. S.N.C”, è variato a favore
della Ditta “I.M.C.O. VAL PESCARA S.R.L.”.
>
Lo stabilimento rimane iscritto all’elenco Nazionale con il medesimo numero CEE
2024/M attribuito con nota n. 600.8/24475/61.24/1918 dal Ministero della Sanità il 18 giugno 1999,
che deve intendersi modificato per la parte riguardante la ragione sociale alla Ditta sopradescritta;
>
Che la Sig.ra Torelli Angela Renata in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
“I.M.C.O. VAL PESCARA S.R.L.” - che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del
riconoscimento autorizzativi dell’omonimo stabilimento sito in Via Castagna, 13, Torre Dé Passeri
(PE) - è tenuta a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L.
territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello
stabilimento e di ogni altro requisito di legge.
>
Che la ditta destinataria del presente provvedimento si impegna a versare sul C/C della
Regione la relativa tariffa stabilita dai competenti organi regionali;
>
La pubblicazione della presente Ordinanza Dirigenziale sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale
Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA.,PARCHI,
POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI PESCARA
ORDINANZA 16.09.2002, n. DN/4/73:
Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di circa 0,3 Km. Di linea BT aerea in cavo
per allaccio abitazione Sig.ra Leccese Filomena in contrada Schiavi del Comune di Ortona
(CH) (ANI 466).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
Viste altresì:
•
L’istanza del 26.11.2001n. 5530 pubblicata sul B.U.R.A. del 19.12.2001, n. 27, con la
quale l’Enel Distribuzione S.p.A. Direzione Abruzzo e Molise –Esercizio di Pescara con sede in
Pescara Via Conte di Ruvo, n. 5, ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione di un impianto
elettrico ed all’esercizio di una breve tratta di linea B.T. in cavo aereo per allaccio nuova abitazione
di Leccese Filomena nel Comune di Ortona Contrada Schiavi;
•
L’ulteriore domanda in par data e numero con la quale l’ENEL Distribuzione S.p.A. ha
chiesto l’autorizzazione provvisoria alla costruzione dell’impianto elettrico sopraddetto;
Omissis
ORDINA
•
di autorizzare in via provvisoria ai sensi dell’art. 113 del T.U. 11.12.1922, n. 1775,
l’ENEL Distribuzione S.p.A. Direzione Abruzzo e Molise - Esercizio di Pescara con sede in
Pescara Via Conte di Ruvo, n. 5, alla costruzione di un impianto elettrico ed all’esercizio di una
breve tratta linea B.T. cavo aereo per allaccio nuova abitazione della sig.ra Leccese Filomena nel
Comune di Ortona C.da Schiavi, fermo restando che l’ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà attenersi
agli obblighi e condizioni di cui in premessa poste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di
Sulmona, nel succitato nulla-osta;
•
di dichiarare, in forza dell’art. 9, comma nono del D.P.R 18.3.1965 n. 342, e dell’ultimo
comma dell’art. 11 della L.R. 20.9.1988, n. 83, la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 71 della legge 25.6.1985, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
•
che i termini per le espropriazioni sono fissati nel modo seguente:
a)
Inizio: a far data dal succitato nulla-osta di autorizzazione provvisoria;
b)
Fine: entro 3 (tre) anni dal Decreto citato;
che i termini per i lavori sono fissati nel modo seguente:
b1) Inizio entro 12 (dodici) mesi dall’immissione nel possesso del terreno;
b2) Fine: entro 36 (trentasei) mesi sempre dall’immissione nel possesso del terreno;
•
di esentare l’ENEL Distribuzione S.p.A. dal versamento del deposito cauzionale a
norma dell’art. 9 ultimo comma, del D.P.R. 18.3.1965 m. 342, e del comma 6 dell’art. 11 della L.R.
20.9.1988, n. 83, fermo restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico
dell’ENEL Distribuzione S.p.A. stesso.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Di Biase
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA.,PARCHI,
POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI PESCARA
ORDINANZA 25.09.2002, n. DN4/76:
ENEL Distribuzione S.p.A. –Costruzione cabina primaria 150/20 KV nel Comune di
Bolognano (PE).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DISPONE
l’autorizzazione in via provvisoria, ai sensi dell’art.113 del T.U. 11.12.1922 n.1775, l’E.N.E.L
Distribuzione S.p.A. Compartimento di Roma - Direzione Abruzzo e Molise - con sede in L’Aquila
- Via A. Volta, 1, alla costruzione e all’esercizio di una cabina primaria semplificata 150/20 KV in
Comune di Bolognano, fermo restando che l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli
obblighi e condizioni di cui in premessa poste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di
Sulmona, dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di Chieti, dal Ministero delle Fina nze di
Pescara, dal Ministero dei Trasporti di Pescara, dal Comando Regione Militare Centro di Firenze,
dall’A.N.A.S. di Pescara, nei succitati nulla-osta;
DICHIARA
in forza dell’art. 9, comma nono del D.P.R. 18.03.1965, n. 342, e dell’ultimo comma dell’art. 11
della L.R. 20.09.1988, n. 83, la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art.
71 della legge 25.06.1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’E.N.E.L. è esentata dal versamento del deposito cauziona le ai sensi dell’art. 9, ultimo comma,
del D.P.R. 18.03.1965, n. 342 e del comma 6 dell’art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83, fermo
restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’E.N.E.L -stessa.
Le espropriazioni avranno inizio a far data dalla presente Ordinanza di autorizzazione e avranno
fine entro tre anni. I lavori avranno inizio entro dodici mesi dall’immissione nel possesso dei terreni
ed avranno fine entro tre anni dall’immissione stessa.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce il Decreto Dirigenziale n. 1/2001 in data 23.05.2001
con il quale
l’ENEL Distribuzione S.p.A. era stata autorizzata in via provvisoria a costruire le opere in parola.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Di Biase
DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ, VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO STRADALE,
SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO
DETERMINAZIONE 09.09.2002, n. DE4/79
L.R. 61/83 e s.m.. Autorizzazione regionale al pubblico esercizio definitivo della pista di
discesa denominata No 3 “Rocco Marcantonio”, situata in località Passo Lanciano del Comune
di Pretoro (CH), Ditta esercente Sciovie Marcantonio S.r.l. corrente in Roccamontepiano - Via
Madonna della Neve no 22 (CH).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1. di approvare i verbali di collaudo, estivo ed invernale, con cui il collaudatore incaricato, ing.
Gianni Cataldo, dichiara agibile e collaudabile la pista di discesa denominata no 3 “Rocco
Marcantonio”;
2. di autorizzare il pubblico esercizio definitivo, ai sensi del comma 10o dell’art. 2 della L.R.
2/92, della pista di discesa denominata no 3 “Rocco Marcantonio”, posta a servizio della
sciovia “Piano dei fondi” nella stazione invernale di Passo Lanciano-Maielletta a Pretoro
(CH) e gestita dalla Ditta Sciovie Marcantonio S.r.l. di Roccamontepiano (CH) - Via
Madonna della Neve no 22, che presenta le seguenti caratteristiche tecniche principali:
- Pista no 3: Q.p. 1495; Q.a. 1420,50; Lunghezza ml 232,30; larghezza media 20 ml; disliv.
74,50; pendenza media 32%; categoria rossa;
3. di subordinare l’autorizzazione al pubblico esercizio della pista di che trattasi, al rispetto
delle condizioni previste negli atti di collaudo rimessi dall’ing. Cataldo e dalla Commissione
Tecnica;
4. di inviare la presente Ordinanza alla Soc. Sciovie Marcantonio S.r.l., all’ing. Gianni Cataldo
di - Via 1/b bivio IV Strade Miglianico (CH) ed al Comune di Pretoro;
5. di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso della Regione
Abruzzo per la sua pubblicazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi De Collibus
DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ, VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO STRADALE,
SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO
DETERMINAZIONE 1609.2002, n. DE4/80:
L.R. 77/97, L.R. 62/76 e L.R. 153/98. Lavori di ripristino della Filovia di Chieti, Io Lotto.
Nomina Commissione di Collaudo in corso d’opera e finale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di nominare la Commissione di Collaudo, riunita in collegio, dei “Lavori di ripristino della
Filovia di Chieti, Io Lotto”, così composta:
- Ing. Ezio Maria PIPINO residente in Chieti, in Via Ferri no 68 (Presidente);
- Arch. Cesare RICCIUTI, residente in Chieti in Via Serafini no 2 (membro);
- Arch. Giampiero PASCUCCI, residente a Chieti in Via A. Valignani no 7 (membro);
2) di stabilire che i compensi spettanti alla predetta Commissione sono regolate dalla L. n. 143
del 02.03.1949 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare della tab. C lett.
a), con le maggiorazioni di cui all’art. 19.d, nella misura del 20%, e 19.f;
3) di stabilire che i compensi, come sopra determinati, fanno carico al finanziamento concesso;
4) di demandare al Comune di Chieti l’adozione dei provvedimenti necessari per la
liquidazione e pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di Collaudo, previ gli
adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle vigenti norme di riferimento, nonché
l’approvazione dell’atto di collaudo definitivo;
5) di notificare, a mezzo raccomandata, la presente Ordinanza ai Collaudatori incaricati ed al
Comune di Chieti;
6) di inviare la presente determinazione al Servizio B.U.R.A, - Pubblicità ed Accesso della
Regione Abruzzo, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luigi De Collibus
DIREZIONE AMBIENTE, TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/70:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “silos
abbattimento polveri, termoverniciatura profili, caldaia a trucioli e termoverniciatura
pannelli” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Santino
e Bruno Iezzoni S.n.c. da ubicarsi in C.da S. Martino del Comune di Atri (TE).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1) di autorizzare ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta Santino e Bruno Iezzoni S.n.c. per
l’impianto di “silos abbattimento polveri, termoverniciatura profili, caldaia a trucioli e
termoverniciatura pannelli ”a ubicarsi in C.da S. Martino del Comune di Atri (TE), così come
previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;
2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione,
limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione
E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7- E8-E9-E10-E11 riportate nella tabella riassuntiva datata 25.03.2002 - parte
integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 7) e di stabilire che i limiti massimi
ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;
Omissis
14)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli
estremi 1) e 2)del dispositivo.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini
DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA
DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/71:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Produzione
Infissi in Legno e arredi in genere.” –per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203,
art. 7 – della Ditta SERRAMENTA f.lli DEL SOLE da ubicarsi in Zona Ind.le di Scerne
Comune di Pineto (TE).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta SERRAMENTA F.lli DEL SOLE
per l’impianto di “Produzione infissi in legno e arredi in genere” sito in Zona Ind.le di Scerne Comune di Pineto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di
autorizzazione;
2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione,
limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione
E1; E2, riportate nella tabella rassuntiva datata 18/04/01 - parte integrante e sostanziale della
presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime
sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;
Omissis
14)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli
estremi 1) e 2)del dispositivo.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini
DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO RISCHIO AMBIENTALE, SINA
DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DF2/72:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Taglio
Lamiere Metalliche” –per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 –della
Ditta T.M.C. da ubicarsi in Zona Ind.le Punta Penna Comune di Vasto (CH).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta T.M.C. per l’impianto di “Taglio
Lamiere Metalliche” sito in Zo na Ind.le Punta Penna- Comune di VASTO (CH), così come previsto
dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;
2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione,
limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione
E4, riportate nella tabella riassuntiva datata 08/05/98 - parte integrante e sostanziale della presente
disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono
quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;
Omissis
14)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli
estremi 1) e 2)del dispositivo.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini
DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO
ED ELETTROMAGNETICO RISCHIO AMBIENTALE, SINA
DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DF2/74:
Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione
di conglomerato bituminoso” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 –
della Ditta TECNOASFALTI S.r.l. da ubicarsi in C.da Saletti del Comune di Paglieta (CH).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta TECNOASFALTI S.r.l. per
l’impianto di “produzione di conglomerato bituminoso” da ubicarsi in C.da Saletti del Comune di
Paglieta (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di
autorizzazione;
2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione,
limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione
E1, riportate nella tabella riassuntiva datata 29.07.2002 - parte integrante e sostanziale della
presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime
sostanze, sono quelli dic hiarati nella stessa tabella riassuntiva;
Omissis
14)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli
estremi 1) e 2)del dispositivo.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini
Parte II
LEGGI ED ATTI DELLO STATO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA
DECRETO 24.09.2002, n. 816:
Nomina del Sig. Giuseppe Castellano quale membro effettivo in rappresentanza dei
Lavoratori in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le Controversie
Individuali di Lavoro di L’Aquila.
IL DIRETTORE REGGENTE
LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA
Visto il proprio Decreto n. 693 del 28.09.98 con il quale il Sig. Gilberto Fiore Do nati è stato
nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla Commissione Provinciale
di Conciliazione per le Controversie Individuali di Lavoro di L’Aquila;
Visto che in data 29 gennaio 2002 il Sig. Gilberto Fiore Donati è deceduto.
Vista la lettera del 19 settembre 2002 con la quale la C.I.S.L. – Unione Sindacale Territoriale
L’Aquila – Sulmona ha designato, in sostituzione del Sig. Gilberto Fiore Donati, il Sig. Giuseppe
Castellano;
DECRETA
IL Sig. Giuseppe Castellano, nato il 27.05.75 e residente in via Corvenisce 11 Paganica (AQ), è
nominato membro effettivo in rappresentanza dei Lavoratori in seno alla Commissione Provinciale
di Conciliazione per le Controversie Individuali di Lavoro di L’Aquila, in sostituzione del Sig.
Gilberto Fiore Donati.
Il Presente Decreto sarà pubblicato sul F.A.L. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRETTORE REGGENTE
Ing. Giuseppe Celestini
PARTE III
AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI
REGIONE ABRUZZO
IL DIFENSORE CIVICO
L’AQUILA
DECISIONE 26.09.2002, n. 9:
Ente d’Ambito Marsicano –Avezzano.
Nomina Collegio dei revisori ed approvazione del rendiconto di gestione – esercizio
finanziario 2001. Nomina Commissario ad acta.
IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
Omissis
DECIDE
di nominare, per i motivi esposti in premessa, il Direttore Generale della Provincia
dell’Aquila, nella persona del Dr. Giovanni Di Pangrazio, residente in Avezzano, Commissario ad
acta presso l’Ente d’Ambito Marsicano di Avezzano con il compito:
a)
9) di nominare, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio dei revisori dei Conti
dell’A.T.O., assegnando contestualmente al medesimo i termini di cui all’art. 239 - comma
I - lett d) del menzionato D. Lgs. per la stesura della prescritta relazione sul rendiconto 2001;
10) di convocare, una volta acquisita la relazione di cui sopra, l’Assemblea dei Sindaci per
l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2001;
11) di approvare, qualora non dovesse provvedere l’Assemblea, il rendiconto in argomento;
12) di tenere costantemente informato questo Ufficio sull’espletamento dell’incarico;
b)
di assegnare al nominato Commissario ad acta , in base a quanto previsto dal sopra
richiamato art. 136 del D. Lgs n. 267/2000, 60 giorni di tempo - a decorrere dalla data di ricezione
del presente provvedimento - per portare a termine l’incarico conferitogli;
c) di precisare che al predetto Commissario dovranno essere liquidati, a carico del bilancio
dell’Ente d’Ambito, gli oneri relativi ai gettoni di presenza, alle indennità di missione e ai rimborsi
per spese di viaggio, ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, comma 8, della L.R. n. 24/93;
DISPONE
altresì che il Presidente dell’Ente d’Ambito provveda a notificare copia della presente decisione a
ciascuno componente del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Consortile.
DR. GIOVANNI MASCIOCCHI
CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
GABINETTO DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Pubblicazione nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77.
AVVISO PUBBLICO
ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ITALIA
CONTEMPORANEA
L.R. 14 giugno 1977, n. 27, art. 5, commi 3 e 5 (così come sostituito dall’art. 5 L.R. 14.12.1998, n.
142)
Sostituzione di un componente del Comitato Direttivo da scegliere fra docenti universitari di storia
o scienze sociali delle università abruzzesi.
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E
GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI L’AQUILA
Comune: Scontrone – Ditta TIRITILLI ENRICO. Licenza di attingimento di acqua dal
fiume Sangro in territorio del Comune di Scontrone per uso irriguo.
Con provvedimento n. 1773 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di
L’Aquila ha concesso alla Ditta Tiritilli Enrico, residente in Scontrone la licenza di attingere
litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal fiume Sangro in territorio del Comune di Scontrone per uso
irriguo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ettore Ricci
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E
GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI L’AQUILA
Comune : L’Aquila – Ditta URBANI LIVIO. Licenza di attingimento di acqua dal fiume
Vera in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo.
Con provvedimento n. 2126 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di
L’Aquila ha concesso alla Ditta Urbani Livio, residente in Via Onna -Paganica la licenza di
attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal fiume Vera in territorio del Comune di L’Aquila per
uso irriguo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ettore Ricci
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E
GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI L’AQUILA
Comune: Rocca di Cambio – Ditta IGINO OTTAVIANI. Licenza di attingimento di acqua
dal Rio dei Mulini in territorio del Comune di Rocca di Cambio per uso irriguo.
Con provvedimento n. 2125 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di
L’Aquila ha concesso alla Ditta Igino Ottaviani, residente in Rocca di Cambio la licenza di attingere
litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal Rio dei Mulini in territorio del Comune di Rocca di Cambio
per uso irriguo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ettore Ricci
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E
GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI L’AQUILA
Comune: Villetta Barrea – Ditta PETRUCCI DOMENICO. Licenza di attingimento di
acqua dal Fiume Sangro in territorio del Comune di Villetta Barrea per uso irriguo.
Con provvedimento n. 2347del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di
L’Aquila ha concesso alla Ditta Petrucci Domenico, residente in Villetta Barrea la licenza di
attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal Fiume Sangro in territorio del Comune di Villetta
Barrea per uso irriguo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ettore Ricci
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E
GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
SEDE DI L’AQUILA
Comune: L’Aquila – Ditta VALERI DOMENICO. Licenza di attingimento di acqua dal
Fiume Raiale in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo.
Con provvedimento n. 1979 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di
L’Aquila ha concesso alla Ditta Valeri Domenico, residente in loc.Assergi (AQ) la licenza di
attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal Fiume Raiale in territorio del Comune di L’Aquila,
Località Camarda, per uso irriguo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ettore Ricci
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
Decreto Presidenziale di approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione dei
lavori di Sistemazione della S.P. Casoli –Fara San Martino (CH.
IL PRESIDENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 12 Marzo 2001 l’Amministrazione
Provinciale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di “sistemazione SP Casoli-Fara San
Martino dell’importo complessivo di Euro 723.039,66 =, di cui Euro 514.829,59= per lavori ed
Euro 208.210,07= per somme a disposizione, da finanziare con mutuo della Cassa DD.PP.;
Considerato che la realizzazione dell’opera in argomento comporta la variazione dello strumento
urbanistico del Comune di Casoli;
Che, per verificare la possibilità di concludere l’accordo di programma finalizzato all’adozione
della variante al PRG del suddetto Comune e per acquisire i nulla osta necessari alla realizzazione
dei lavori, la Provincia di Chieti, con nota n. 674 in data 01.02.2002 ha indetto apposita conferenza
di servizi tra le amministrazioni pubbliche interessate.
Che nella conferenza di servizi, promossa dalla Provincia di Chieti ai sensi dell’art. 34 del
D.L.vo n. 267/00 e dell’art. 7 della legge n. 109/94, sono stati acquisiti i nulla osta delle seguenti
autorità:
1.
Comune di Casoli
2.
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
3.
Genio Civile di Chieti
4.
Regione Abruzzo-Sett.Urbanistica e Beni Ambientali.
5.
Soprintendenza ai Beni Ambientali.
Rilevato che in data 20 Giugno 2002 è stato firmato l’accordo di programma tra il
rappresentante della Provincia di Chieti, arch. T. Di Scipio ed il rappresentante del Comune di
Casoli, dott. D. De Petra;
Vista la delibera n. 33 del 29.07.2002, con la quale il Consiglio Comunale di Casoli, ha
ratificato il suddetto accordo di programma;
Considerato che il suddetto accordo di programma, così come ratificato dal Consiglio Comunale
del Comune suddetto, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune medesimo;
Che, a norma dell’art. 34, quarto comma, D.L.vo n. 267/00, l’accordo unanime tra il Comune di
Casoli e la Provincia di Chieti va approvato con atto formale che, nella .fattispecie, afferisce alle
competenze del Presidente della Provincia di Chieti.
Visti gli elaborati tecnici allegati all’accordo di programma in parola.
DECRETA
E’ approvato l’accordo di programma tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Casoli per la
realizzazione dei lavori di “ sistemazione SP Casoli-Fara San Martino dell’importo complessivo di
Euro 723.039,66=, di cui Euro 514.829,59= per lavori ed Euro 208.210,07= per somme a
disposizione da finanziare con mutuo della Cassa DD.PP.;
In conseguenza di tale accordo unanime e delle conseguenti ratifiche ad opera del Consiglio
Comunale di Casoli, attuata con deliberazione consiliare n. 33 in data 29.07.02, sono apportati al
PRG del Comune stesso, le varianti necessarie alla realizzazione dell’opera in esame.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma
dell’art. 34, quarto comma, D.L.vo n. 267/2000.
IL PRESIDENTE
Mauro Febbo
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
L’AQUILA
Decreto di approvazione accordo di programma L. 285/97 –I° Triennio
IL PRESIDENTE
PREMESSO
che la L. 28.08.1997 n.. 285,” Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per
l’Infanzia e l’Adolescenza ” prevede la stipula di appositi accordi di programma tra gli Enti Locali,
le Aziende Sanitarie Locali, Direzione Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Centri di
Giustizia Minorile per l’attuazione di Piani Territoriali d’Intervento;
che in data 2 ottobre 1998 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma relativo al I° triennio
1997/1999 successivamente integrato con ulteriore accordo sottoscritto in data 25.07.01;
che con delibera di Giunta n. 3177 del 12.02.1998 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto
Piano territoriale Provinciale e concesso i relativi finanziamenti;
Atteso che in data 30.09.2002 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, i
legali rappresentanti degli Enti partecipanti hanno provveduto alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma volto ad utilizzare le economie di spesa realizzate nel primo e secondo anno del I°
triennio;
Visto l’art. 34 del decreto L.vo n. 267/2000 il quale dispone che l’Accordo di Programma venga
approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
DECRETA
1.
di approvare l’Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per
l’Infanzia e l’Adolescenza sottoscritto in data 30.09.2002 contenete l’utilizzo delle economie di
spesa realizzate nella prima e seconda annualità del primo triennio e le relative integrazioni ai
progetti inseriti nel Piano territoriale d’intervento 1997/1999, accordo allegato al presente quale
parte integrante e sostanziale
2.
di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino della Regione Abruzzo.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI L’AQUILA
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 9/07/2002- Comune di L’Aquila - Variante
al P.R.G. - Integrazione N.T.A. per la realizzazione di canili -.
CONSIGLIO PROVINCIALE
Omissis
DELIBERA
di approvare la Variante al P.R.G., avente ad oggetto l’integrazione delle NTA per la
realizzazione di canili, adottata dal Comune di L’Aquila con deliberazione di C.C. n. 63 del
12.04.2001, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, in conformità del parere
del C.R.T.A. - Sezione Urbanistica Provinciale – n. 14/4 del 3.06.2002 che, allegato al presente atto,
ne forma parte integrante e sostanziale;
Omissis
F.TO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
COMUNE DI CASALBORDINO (CH)
Lavori di “costruzione ingresso monumentale in località Miracoli”.
ESTRATTO DEL DECRETO DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Decreto n. 01
Omissis
Art. 1
la misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi
diritto, è indicata dall’allegato prospetto, che forma parte integrante del presente decreto
Resta a carico dell’ente espropriante l’obbligo di corrispondere alle ditte espropriande i rimborsi
di qualunque importo, previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della legge n. 865/71 nonché ogni
altra somma prevista dalle vigenti leggi
Prospetto Omissis
Art. 2
il comune di Casalbordino è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente
decreto alle ditte interessate, nelle forme per gli atti processuali civili
Art. 3
i proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 11 della
legge 865/71, comunicano all’ente espropriante se intendono accettare l’indennità provvisoria. In
caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.
Art. 4
il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Casalbordino, lì 24/09/2002
Il responsabile unico del procedimento F.to Sergio Zinni
Il decreto completo è depositato presso l’Ufficio Tecnico sezione Lavori Pubblici del Comune di
Casalbordino alla libera visione del pubblico.
Casalbordino, lì 26.09.2002
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Sergio Zinni
COMUNE DI CASOLI (CH)
Accordo di programma tra i comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo
per la realizzazione di lavori di valorizzazione del lago S. Angelo.
Il giorno tre del mese di Settembre, alle ore 19,00, presso la sala Giunta della sede municipale di
Casoli, si sono riuniti:
1Dott. Giancarlo Barrella, Sindaco del Comune di Casoli, che interviene al presente
atto a nome e per conto del predetto ente;
2Avv. Domenico Manzi, Sindaco del Comune di Gessopalena, che interviene al
presente atto a nome e per conto del predetto ente;
3Sig. Nicola D’Orazio, Sindaco del Comune di Civitella Messer Raimondo, che
interviene al presente atto a nome e per conto del predetto ente;
E’ altresì presente, con funzioni di assistenza e verbalizzazione, il Segretario-Direttore generale
del Comune di Casoli, dott. Angelo Radoccia;
Gli intervenuti.
Premesso che:
Intendono presentare congiuntamente alla Re gione Abruzzo, a nome e per conto
delle Amm.ni che rappresentano, domanda di finanziamento per la realizzazione dei lavori di
Valorizzazione del Lago S. Angelo”, a valere sui fondi stanziati dal DOCUP Abruzzo 2000-2006,
P.I.T. - Ambito di Lanciano, Misura 3-2, Azione 3.2.1;
I lavori da finanziare sono di interesse comune delle Amm.ni partecipanti all’accordo, in quanto
concernono la valorizzazione turistica del lago S. Angelo, che bagna il territorio dei Comuni di
Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo, che pertanto è opportuno operino in modo
organico ed integrato;
I lavori saranno realizzati su aree delle quali i Comuni interessati hanno la disponibilità;
Allo scopo di addivenire alla stipula di un accordo di programma finalizzato alla
realizzazione della predetta iniziativa, il Sindaco del Comune di Casoli, quale amministratore
proponente, con nota inviata in data odierna ha convocato la presente conferenza di servizi;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra i convenuti, si conviene quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrate e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Tra i Comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo si conviene di procedere alla
realizzazione congiunta ed alla successiva gestione associata dei lavori di valorizzazione del Lago
S. Angelo, da finanziare con ricorso ai fondi stanziati dal DOCUP Abruzzo 2000-2006, P.I.T. Ambito di Lanciano, Misura 3.2, Azione 3.2.1 (come da Bando pubblicato sul B.U.R.A. n. 105
speciale, del 9/8/2002).
Art. 3
Il Comune di Casoli, nella qualità di ente capo-fila, è delegato alla presentazione della domanda
di finanziamento, alla gestione dei rapporti con l’ente finanziatore, alla predisposizione ed
approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’opera, all’appalto dei lavori ed
agli adempimenti connessi con tali procedimenti.
Art. 4
L’approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’opera potrà essere disposta
dal Comune di Casoli solo dopo la previa approvazione degli elaborati da parte degli organi
competenti dei Comuni di Gessopalena e Civitella Messer Raimondo, che contestualmente
dovranno impegnare, sui rispettivi bilanci, le quote di finanziamento poste a loro carico.
Qualora il progetto comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio di taluna
delle amministrazioni interessate, si procederà ai sensi dell’art. 34, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 5
La quota di spesa relativa al finanziamento dell’opera non coperta dal finanziamento regionale,
sarà ripartita in parti uguali tra i Comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo.
Questi ultimi, provvederanno a rimborsare le anticipazioni disposte dal Comune di
Casoli entro 30 gg. dalla presentazione di richiesta documentata.
Qualora le amministrazioni interessate intendano fronteggiare la spesa a loro carico con mutuo,
il rimborso del prestito graverà pro-quota sui singoli Comuni.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è costituito un collegio di vigilanza sulla
esecuzione del presente accordo di programma. Il collegio è composto dai Sindaci dei Comuni di
Casoli, che svolge le funzioni di Presidente Gessopalena e Civitella Messer Raimondo.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente accordo di programma sarà approvato
con decreto del Sindaco del Comune di Casoli, amministrazione procedente.
Il predetto decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. a cura del Comune di Casoli.
Letto, confermato e sottoscritto,
F. to Giancarlo Barrella
F.to Domenico Manzi
F.to Nicola D’Orazio
F.to Angelo Radoccia
COMUNE DI CASOLI (CH)
Decreto Sindacale 24.09.2002, prot. 8046.
DECRETO SINDACALE
IL SINDACO
Visto l’allegato accordo di programma siglato in data 3 Settembre 2002 tra i Comuni di Casoli,
Gessopalena e Civitella Messer Raimondo e concernente la realizzazione dei lavori di
valorizzazione del lago S. Angelo;
Considerato che il predetto accordo, all’art. 7, prevede che lo stesso venga approvato con
provvedimento del Sindaco del Comune di Casoli, individuato, congiuntamente, quale
Amministrazione procedente, ex art. 34, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
DECRETA
1. E’ approvato l’allegato accordo di programma, siglato in data 3 Settembre 2002 tra i Comuni di
Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo e concernente la realizzazione dei lavori di
valorizzazione del lago S. Angelo.
2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.A. ai sensi del precitato art. 34 del D.Lgs.
n. 267/2000.
Casoli, lì 24/09/2002
IL SINDACO
Fto Dr. Giancarlo Barrella
COMUNE DI COLLEDARA (TE)
Lavori per la costruzione di un bocciodromo, indennità provvisoria di esproprio. Decreto
n. 3563/2002.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Omissis
DECRETA
Art. 1
La misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi
diritto, è indicata nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente
decreto, oltre i rimborsi di qualunque importo previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge
865/71 e successive modificazioni ed integrazioni,
Omissis
Art. 3
I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 4° comma dell’Art. 11 della
Legge 865/71, dovranno comunicare a questo Comune se intendono accettare l’indennità
provvisoria: In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.
Omissis
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
De Flaviis Geom. Mauro
Indennità di Espropriazione Provvisoria.
Ditta catastale: Reggimenti Giovanni n. 15.12.1960 Fg. 12/659 superficie da espropriare mq.
2100 indennità Euro 10.836,00.
Ditta catastale: Mucciarelli Domenico n. 06.07.1921 Fg.12/661 superficie da espropriare
800+1250 indennità Euro 432,0+6450,0;
Ditta catastale : Barone Diana n. 21.03.1921, Pallotta Pasqualina n. 24.05.1959, Pallotta Peppino
n. 22.09.1916, Persia Gianfranco n. 17.10.1950 Fg.12/18 e 19 superficie da espropriare mq.
400+450 indennità Euro 2064,00+2322,00.
Omissis
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
De Flaviis Geom. Mauro
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Deliberazione di C.C. n. 14 del 25.02.2002 avente
ad oggetto: L.R. 11/99 –
Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. De Cecco
Saturnino ed altri.
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 come
integrato con Legge Regionale n. 26 del 14.03.2000, la Variante al Piano Regolatore Generale
conseguente all’adozione del Piano Attuativo ai sensi della L.R. 64/99 denominato “De Cecco
Saturnino ed altri” in località Setteventi, con le condizioni di cui ai punti 1) — 2) della Delibera di
CC. n. 15 del 12.01.2000 richiamate in premessa e con l’ulteriore prescrizione che in sede di
presentazione dei progetti esecutivi, gli stessi vengano adeguati a quanto richiesto dalla Provincia,
come si evidenzia nella relazione dell’ufficio allegato alla presente(allegato B);
2) Di precisare che la condizione di cui al punto 3) della delibera di C.C. n. 15 del 12.01.2000
si ritiene superata dagli elaborati presentati su richiesta dell’Amministrazione, per quanto attiene la
tutela dal punto di vista panoramico, pur essendo ridotta la distanza di 70 metri, prescritti con la
sopraccitata delibera, per il posizionamento dei fabbricati, come si evince dalle tavo le allegate che
si ritengono confermate (essendo le stesse già approvate dalla Regione);
3) Di demandare al competente Ufficio i provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione.
Francavilla al Mare, lì 30.09.2002
IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE URBANISTICA
Dott. Arch. Germano Prosdocimi
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Deliberazione di C.C. n. 15 del 25.02.2002 avente
ad oggetto: L.R. 11/99 –
Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. Ditta
Cooperativa Abita (ex Coopemar).
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;
DELIBERA
1)
Di approvare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 come
integrato con Legge Regionale n. 26 del 14.03.2000, la Variante al Piano Regolatore Generale
conseguente all’adozione del Piano Attuativo ai sensi della L.R. 64/99 presentato dalla ditta
Cooperativa Abita (ex Coopemar) denominato “Centro Residenziale Integrato Ex Ultragas” in
località Nazionale Adriatica Nord, con le condizioni di cui ai punti 1) — 2) della Delibera di CC. n.
14 del 12.01.2000 richiamate in premessa e con l’ulteriore prescrizione che in sede di presentazione
dei progetto esecutivi, gli stessi vengano adeguati a quanto richiesto dalla Provincia, come si
evidenzia nella relazione dell’ufficio allegata alla presente(allegato B);
2)
Di demandare al competente Ufficio i provvedimenti conseguenti alla presente
deliberazione.
Francavilla al Mare, Lì 30.09.2002
IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE URBANISTICA
Dott. Arch. Germano Prosdocimi
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Deliberazione di C.C. n. 16 del 25.02.2002 avente
ad oggetto: L.R. 11/99 –
Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U.- Ditta Galassio
Vittorio ed altri.
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 come
integrato con Legge Regionale n. 26 del 14.03.2000, la Variante al Piano Regolatore Generale
conseguente all’adozione del Piano Attuativo ai sensi della L.R. 64/99 presentato dalla Ditta
Galasso Vittorio ed altri in località Foro denominato “Centro Residenziale Integrato Il Mulino” con
le condizioni di cui ai punti 1) — 2) — 3) — 4) della delibera di C.C. n. 12 del 12.01.2000
richiamate in premessa e con l’ulteriore prescrizione che in sede di presentazione dei progetti
esecutivi, gli stessi vengano adeguati a quanto richiesto dalla Provincia, come si evidenzia nella
relazione dell’Ufficio allegata alla presente (allegato B);
2) Di demandare al competente ufficio i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione .
Francavilla al Mare, Lì 30.09.2002
IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE URBANISTICA
Dott. Arch. Germano Prosdocimi
COMUNE DI MIGLIANICO (CH)
Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Deliberazione del Commissario ad
acta n. 2 del 17.10.2002. Adozione Variante al P.R.G. .
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
RENDE NOTO
-
che con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 17.10.2002, è stata adottata la Variante
al P.R.G. vigente di questo comune;
-
che detta delibera ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive
modifiche ed integrazioni, rimarrà depositata nella segreteria comunale, per 45 giorni
consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, unitamente ai presenti atti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Disciplina urbanistica;
Relazione;
P.1.1. “Intero territorio comunale” – azzonamento;
P.1.2. “Centro Urbano” – azzonamento;
P.1.3. “Piane San Pantaleone” – azzonamento;
P.1.4. “Val di Foro” – azzonamento;
P.1.5. “Località S. Antonio” – azzonamento;
P.1.6. “Montupoli” – azzonamento;
INVITA
Chiunque a prendere visione dei suddetti atti, precisando che la presentazione delle
osservazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della citata Legge regionale, dovrà avvenire entro
il suddetto periodo di pubblicazione.
Miglianico, lì 18.10.2002
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Nando Timperio
COMUNE DI NERETO (TE)
Avviso di approvazione definitiva Variante Parziale al P.R.G. vigente per le zone
produttive e servizi di qualificazione settoriale - Piano di dettaglio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 12.4.1983, n. 18 come modificata ed integrata dalla L.R. 27.4.1995, n. 70;
Vista la L.R. 14.3.2000, n. 26 recante modifiche ed integrazioni all’art. 43 della LR. 11/99;
Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 17.9.2002;
Viste le norme regolamenti e Leggi vigenti in materia;
RENDE NOTO
che è stata approvata definitivamente la variante parziale al P.R.G. vigente per le zone
produttive e servizi di qualificazione settoriale, - Piano di dettaglio.
Nereto lì 18.9.2002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Severino Di Donato
COMUNE DI ORICOLA (AQ)
Avviso di adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art i della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell’art. 6 della legge 18
aprile 1962, n. 167
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2001, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale conseguente alla approvazione del
progetto per i Lavori di completamento e miglioramento viabilità di accesso all’area industriale
Piana del Cavaliere - sovrappasso ferroviario, autostradale e raccordo con la SS. 5 Tiburtina
Valeria. Gli elaborati progettuali sono depositati in libera visione presso la Segreteria del Comune
per dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Eventuali opposizioni
ed osservazioni, redatte in carta legale, dovranno pervenire a questo Comune entro e non oltre venti
giorni a decorrere dalla data del presente avviso.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Tarquinio Del Matto
COMUNE DI ORICOLA (AQ)
Graduatoria definitiva relativa all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2
3
4
CARTIA ARTIZZU
G.
ZANGARI LUCIA
5
DE ROSA LUIGI
6
TRINCA
MAURIZIO
MAIALETTI
CARLA
BASILE ANNA
7
8
2
b.4
Totale punteggio
b.3
Sfratto
ordinanza di
sgombero
b.2.1
Antigienicità
b.1.2
Sovraffollamento
b.1.1
Coabitazione
a.6
Disagio abitativo
a.5
Emigrati e
profughi
BERNABEI
DOMENICO
LAYTON JEFFREY
a.4
Handicaps
1
a.3
Famiglie nuova
formazione
NOMINATIVO
Reddito
N.
a.2
Anziani
a.1
Nucleo familiare
LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO NELLA RIUNIONE N. 68 DEL 17/9/02 –VISTO IL BANDO
GENERALE 2000 PUBBLICATO DAL COMUNE DI ORICOLA – HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA:- PREVIO SORTEGGIO TRA
ICONCORRENTI A PARITÀ DI PUNTI EFFETTUATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISISIONE IN SEDUTA PUBBLICA –AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 96/96.
L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive
L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive
7
5
2
3
5
2
3
5
2
1
3
2
2
2
1
2
1
ZERO
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Avv. Moreno Di Cintio
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (AQ)
Piano di Lottizzazione -Comparto 9 - in V/P.R.G., località S.P. n. 51 “DEL
SAGITTARIO” Approvazione Definitiva - Delibera di C.C. n. 24 del 30.03.1998 - Art. 21 L.R.
12.04.83 n. 18.
Omissis
DELIBERA
di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 21 L.R. 18/83 e successive modifiche ed
integrazioni, il Piano di Lottizzazione - Comparto C9 - adottato in Variante al P.R.G.
dall’Amministrazione comunale di Pratola Peligna con delibera n. 24 del 30.03.1998, approvato con
prescrizioni dalla Provincia con deliberazione di Consiglio n. 28 del 16.05.2000, recepite
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. 66 del 13.11.2001, in conformità del
parere del C.R.T.A. - Sezione Urbanistica Provinciale - n. 14/2 del 3.06.2002 che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
COMUNE DI ROSCIANO (PE)
Piano Regolatore Generale. Variante parziale 2001.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 2, della Legge Regionale n. 11/99, ai fini
dell’efficacia di pianificazione urbanistica
RENDE NOTO
che il Piano Regolatore Generale “Variante Parziale 2001” del Comune di Rosciano è stato
approvato in via definitiva con deliberazione del C.C. n. 25 del 24/09/2002.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to geom. Anna Maria Palumbo
COMUNE DI SANTE MARIE (AQ)
Graduatoria definitiva alloggi E.R.P..
5
1
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Avv. Moreno Di Cintio
Totale punteggio
b.4
Sfratto
ordinanza di
sgombero
b.3
Antigienicità
b.2.1
Sovraffollamento
1
b.1.2
Coabitazione
2
b.1.1
Disagio abitativo
TOMMASI RENZO
Emigrati e
profughi
2
a.6
Handicaps
MARINI LIVIO
a.5
Famiglie nuova
formazione
1
a.4
Anziani
NOMINATIVO
a.3
Nucleo familiare
a.1
N.
a.2
Reddito
LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO NELLA RIUNIONE N. 66 DEL 10/9/02 –VISTO IL BANDO
GENERALE 2002 PUBBLICATO DAL COMUNE DI SANTE MARIE – HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA:
L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive
L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive
3
1
COMUNE DI SANTE MARIE (AQ)
Accordo di programma tra la Comunità Montana “Marsica 1” e il Comune di Sante
Marie.
COMUNE DI SANTE MARIE COMUNITA’ MONTANA
“MARSICA 1” - AVEZZANO
*****************************
ACCORDO DI PROGRAMMA
tra la
COMUNITA’ MONTANA “MARSICA 1”
ed il
COMUNE DI SANTE MARIE
Per
LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN RIFUGIO ASSOCIATO DESTINATO A
RICOVERO DI CANI E GATTI
*****************************
L’anno duemiladue il giorno dieci del mese di Luglio, presso l’ufficio di segreteria della Comunità
Montana “Marsica 1”;
TRA
- La Comunità Montana "Marsica 1", qui rappresentata dal Sig. Giovanni Venditti nella sua qualità
di Presidente, nato a Luco dei Marsi (AQ) l’11/01/1935, residente, per la carica, in Avezzano (AQ)
- Via Monte Velino, n. 65, che agisce in nome, per conto e nell’interesse della stessa Comunità alla
quale e’ stato attribuito il Cod. Fisc. N. 81003510666;
E
- Il Comune di Sante Marie, qui rappresentato dal Sig. Lorenzo Berardinetti nella sua qualità di
Sindaco, nato a Sante Marie il 12/02/58, residente, per la carica, in Sante Marie (AQ) – Piazza Aldo
Moro, n. 22 che agisce in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune al quale e’ stato
attribuito il Cod. Fisc. N. 00191110667;
PREMESSO
- che, la legge 14.08.1991, n.281, contiene la normativa quadro in materia di prevenzione del
randagismo ed ha rinviato, tra altro, alle Regioni alcune competenze per la relativa attuazione;
- che, la legge regionale 09.04.1997, n. 31, avente per oggetto "Finanziamenti per la costruzione
delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la prevenzione del randagismo", prevede,
all’art. 1, la possibilità per le Comunità Montane di sostituirsi ai Comuni del comprensorio, nella
costruzione di rifugi per cani e nell’accesso ai finanziamenti, purché al riguardo formalmente
delegate;
- che, la Comunità Montana “Marsica 1”, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, è chiamata a
svolgere, in tal contesto, un ruolo guida, in quanto titolare di attribuzioni relative alla
programmazione territoriale ed alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, in
ottemperanza a quanto previsto dalle LL. RR. 01.12.1995, n. 134 e 25.10.1996, n. 96, attuative della
legge 31.01.1994, n. 97, contenente provvedimenti particolari in favore dei territori montani;
- che, la stessa Comunità Montana, ha ottenuto dai diversi Comuni del proprio comprensorio, la
delega ad attivare una procedura finalizzata alla costruzione e gestione di un canile consortile quale
ricovero di cani e di gatti randagi, utilizzando, per lo scopo, un’area situata nel Comune di Sante
Marie;
- che a tale proposito e’ stato redatto il progetto di massima per “costruzione e gestione”;
- che, successivamente, il Consiglio della Comunità Montana, con propria deliberazione n. 23 del
03/05/01, decideva, tra altro, quale ipotesi più opportuna, il ricorso al solo sistema di “costruzione”
– e non più “costruzione e gestione” – finanziabile con un mutuo Cassa DD.PP. effettuando, poi,
gara separata per la gestione dell’impianto;
- che, pertanto, veniva rielaborato il vecchio progetto di massima e veniva, quindi, redatto il
progetto preliminare per la sola costruzione del rifugio;
- che la realizzazione dell’opera in argomento sarà finanziata con apposito mutuo con la Cassa
DD.PP. a totale carico della Comunità Montana “Marsica 1”;
- che occorre, per l’attivazione del progetto stesso, regolare i reciproci rapporti tra la Comunità
Montana “Marsica 1” ed il Comune di Sante Marie, e sottoscrivere il presente accordo di
programma;
- Visto l'art. 34, del D. Lgs. 267/2000;
Ciò premesso e considerato:
TRA LA PARTI
SI
CONVIENE E STIPULA
Art. 1
La Comunità Montana “Marsica 1” intende realizzare nel territorio del Comune di Sante Marie
un rifugio associato destinato a ricovero di cani e gatti ed ha fatto redigere apposito progetto
preliminare per la sua costruzione della capienza di circa 500 animali;
Art. 2
Il Comune di Sante Marie prende atto che l’intervento di che trattasi interessa alcune aree
ricadenti nel proprio territorio in località “Calcara” e “Colle Ricciuso” così come previsto nel
progetto preliminare approvato dalla Comunità Montana “Marsica 1” con deliberazione di Giunta
Esecutiva;
Art. 3
Il Comune di Sante Marie si impegna ad esaminare, in tempi ristretti, il progetto ed a rilasciare
tutte le autorizzazioni necessarie per l’attuazione dell’intervento, entro e non oltre gg. 30 dalla
presentazione al Comune stesso;
Art. 4
Il Comune di Sante Marie si impegna ad attivarsi per la redazione e l’approvazione della
variante al P.R.G., se necessaria;
Art. 5
La Comunità Montana si impegna a realizzare l’opera pubblica in oggetto, con fondi propri,
mediante gara ad evidenza pubblica. La gestione dell’impianto sarà ogge tto di separato accordo con
tutti i Comuni interessati;
Art. 6
La Comunità Montana, a titolo di corrispettivo per la disponibilità concessa dal Comune ad
ospitare la struttura sul proprio territorio, riconosce al Comune di Sante Marie un importo annuo di
€ 0,04 al giorno per ogni cane ospite dell’impianto, secondo le presenze risultanti dai registri
contabili della struttura, il cui pagamento decorrerà dalla data di inizio della gestione dell’impianto;
Art. 7
Le parti si riservano, in ogni caso, la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente
accordo avendo riguardo ad esigenze di pubblico interesse che dovessero nel frattempo intervenire;
Art. 8
Eventuali controversie, non risolte direttamente tra le parti, saranno risolte bonariamente dalle
Amministrazioni del Comune e della Comunità Montana, previa acquisizione di una proposta di
accordo bonario, redatta dal collegio incaricato della vigilanza sull’esecuzione del presente accordo,
la cui composizione e’ specificata nell’articolo seguente;
Art. 9
La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma e gli eventuali interventi
sostitutivi sono svolti da un collegio, del quale faranno parte il Sindaco Pro-Tempore del Comune
di Sante Marie, in qualità di Presidente, e i responsabili degli Uffici Tecnici della Comunità
Montana “Marsica 1” e dello stesso Comune di Sante Marie, in rappresentanza dei rispettivi Enti;
Letto, confermato e sottoscritto.
AVEZZANO Lì 10/07/2002
Per il COMUNE DI SANTE MARIE
IL SINDACO
Sig. Lorenzo Berardinetti
Per la COMUNITA’ MONTANA MARSICA
IL PRESIDENTE
Sig. Giovanni Venditti
COMUNE DI VILLAMAGNA(CH)
Avviso di deposito di atti di esproprio per pubblica utilità lotti artigianali L2, L3, L4 e L11
siti in zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente P.R.E. in località Val di Foro (CH).
AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI ESPROPRIO
Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale
Visto il vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi (zona P.I.P. n.2 – zona Artigianale)
allegato al P.R.E. approvato definitivamente con delibera di Consiglio provinciale n. 100/2 del
7.11.1996;
Vista la delibera di G.M. n.72 del 26.09.2002, esecutiva ai sensi di legge, riguardante
l’approvazione degli atti per la procedura espropriativa di acquisizione dei lotti artigianali L2, L3,
L4 e L11 nella zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente P.R.E. in località Val di Foro.
Visto l’art. 10, II comma della legge 22.10.71 n. 865;
RENDE NOTO
Sono depositati presso la Segreteria del Comune di Villamagna i sotto elencati atti concernenti il
procedimento espropriativo per
“Acquisizione Lotti ArtigianalI L2, L3, L4 e L11 nella zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente
P.R.E. in località Val di Foro”
a)
b)
c)
d)
relazione esplicativa
stralcio catastale con specificata l’area da espropriare
elenco dei proprietari e dei dati catastali dei terreni da espropriare
planimetria del vigente strumento urbanistico indicante la zona artigianale
Entro il termine di 15 dall’inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo, gli interessati possono presentare osservazioni scritte.
Decorso tale termine ,gli atti saranno trasmessi, con le eventuali osservazioni all’Ufficio di
competenza di questa Amministrazione, che con proprio Decreto stabilirà l’indennità da
corrispondere secondo i criteri stabiliti dall’art. 5/bis della legge 359/92.
Villamagna, lì 26 Settembre 2002
Il Responsabile dell’Ufficio tecnico
Luciano D’Onofrio
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
DIREZIONE LAZIO - ABRUZZO E MOLISE
ZONA DI TERAMO
Costruzione ed esercizio di Km. 0,500 di linea MT 20 KV aerea in conduttori nudi da
potenziamento Km 0,340 di linea MT 20 KV esistente per doppia alimentazione alla Z.A. di
Villa Camera (Pratica 268/D/TE).
ENEL DISTRIBUZIONE società per azioni
Direzione Lazio –Abruzzo e Molise –
Zona di Teramo con sede in Teramo Viale Bovio n. 40 ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale
20.9.88 n. 83 integrata e modificata dalla Legge n. 132 del 23.12.99
RENDE NOTO
che con domanda in data odierna inoltrata al Comune di Campli, all’Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste di Teramo, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale di Sulmona, alla
Regione Abruzzo Direzione del Territorio Urbanistica BB.AA. e Cultura di L’Aquila, ai Comandi
Militari di Ancona - Aquila e Bari , alla Soprintendenza alle Antichità dell’Abruzzo di Chieti, alla
Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di L’Aquila, alla
Amministrazione Provinciale di Teramo, alla Direzione Attività Produttive e turberie ufficio cave di
Pescara, all’ufficio Idrocarburi di Roma, all’ufficio Prov. Motorizzazione Civile U.S.T.I.F. di
Pescara ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 0,500 di linea MT 20 KV aerea
in conduttori nudi da 35 mmq; Km 0,300 di linea MT 20 KV in cavo interrato Al 3x1x185 mmq;
potenziamento Km 0,340 di linea MT 20 KV esistente per doppia alimentazione.
La costruzione dei suddetto elettrodotto servirà a migliorare la qualità del servizio di distribuzione
nel Comune citato.
Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti:
- corrente alternata trifase
- tensione 20 KV
- frequenza: 50 Hz;
- conduttori: Cu 35 mmq (linea MT 20 KV aerea ) ;cavo MT della sezione 3x1x185 Al (linea MT
20 KV interrata)
- sostegni del tipo poligonali in acciaio a due tronchi;
- lunghezza della linea M.T. 20 KV aerea da costruire circa Km 0,500;
- lunghezza della linea MT 20 KV aerea esistente da potenziare Km 0,340.
- lunghezza della linea MT 20 KV interrata da costruire Km 0,300.
La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate
presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d’ufficio, di chiunque intenda
prenderne visione.
Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell’impianto elettrico, sarà
pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune interessato.
Teramo, lì 17.09.2002
IL RESPONSABILE
Luciano Tonino Seccia
PROGETTO STIFFE S.P.A. (AQ)
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria.
PROGETTO STIFFE S.p.a.
Sede sociale in San Demetrio ne’ Vestini, Fraz. Stiffe
Capitale Sociale Euro 396.288,00 interamente versato
Iscritta presso il Registro delle Imprese di L’Aquila al n. 4579
C.IC.I.A.A. N. 83112
Partita Iva n. 01357910668
I signori azionisti della “Progetto Stiffe S.p.A.” sono convocati in seduta ordinaria presso la “Sala
Aurora” in San Demetrio ne’ Vestini, per il giorno 26 ottobre 2002, alle ore 17.00, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Ratifica acquisto terreni in località Stiffe.
2. Approvazione Relazione previsionale e programmatica anno 2003.
Si rammenta che possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni entro
il 19 ottobre 2002 presso la sede sociale della “Progetto Stiffe S.p.A.”.
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse in numero legale per la prima convocazione, fin d’ora
viene fissata la seconda convocazione per il giorno 2 novembre 2002, stesso luogo, stessa ora.
San Demetrio ne’ Vestini, 18 Settembre 2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Serafino Gaetano
DIREZIONE TURISMO –AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTCA
Comunicato del Servizio Incentivazione dell’Economia Turistica relativo al Programma di
attuazione per l’anno 2002 della legge regionale 28.04.2000, n. 77.
Con nota prot. n. 7025 del 26.09.2002 il Servizio Incentivazione dell’Economia Turistica ha
chiesto a questa redazione di pubblicare il seguente avviso di rettifica:
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA
RENDE NOTO
Che a pagina 6 dell’avviso pubblicato sul BURA del 6 settembre 2002, n. 113 speciale, per un
refuso sono stati erroneamente indicati tra gli interventi “Realizzazione di nuova ricettività” gli
alloggi agrituristici.
Detti alloggi, invece, possono essere realizzati esclusivamente attraverso gli interventi
individuati dal bando quali “Riconversione di Strutture Edilizie per Realizzazione di Nuova
Ricettività, ovvero “Riqualificazione Ricettività Esistente”, ove sono stati correttamente inseriti.