Bollettino ufficiale PDF
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Spedizione in abbonamento postale – Art. 2 comma 20/C L. 662/96 Autorizz. Dirpostel – L’Aquila ANNO XXXIII N. 23 REPUBBLICAITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO PARTE I, II, III, IV L’ AQUILA, 6 NOVEMBRE 2002 – DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665 PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500). Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione. INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l’interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L’Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell’importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo “dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”. Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L’Aquila. AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L’Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l’ineleggibilità e l’incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali. SOMMARIO Parte I Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERAZIONE 16.07.2002, n. 72/9: Comune di Scurcola Marsicana (AQ). Variante al PRG. Recepimento P.R.P. con proposta di modifica al P.R.P. art. 5 L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni”…………………………………………………………………..Pag. 2762 DELIBERAZIONE 31.07.2002, n. 74/2: Regolamento d’attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80 per la gestione del fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio Regionale…………Pag. 2762 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE 22.03.2002, n. 115: D.Lgs. n. 22/97, artt. nn. 2, comma 4, 3 comma, 1 lett. f) e n. 4, comma 4. Approvazione della bozza di Accordo di programma denominato “ Progetto azienda pulita – Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole……………………………….Pag. 2766 DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 661: Modificazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2502 del 24.11.99, avente ad oggetto:”Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A….Pag.2792 DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 662: Modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1929 del 25 luglio 1997, avente ad oggetto: “adeguamento delle rette delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I. P. A. B.) che svolgano attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali”……………………………………………………………….Pag. 2804 DELIBERAZIONE 10.08.02 n. 705: Piano Sociale Regionale 2002 - 2004 – Approvazione programma e schema di convenzione per affidamento al Centro di Formazione Studi FORMEZ del programma di assistenza tecnica e formativa alla regione Abruzzo e agli enti locali per l’attuazione del Piano Sociale Regionale. ..………………………………..…………………Pag. 2807 DECRETI Presidente della Giunta Regionale DECRETO 13.09.2002, n. 206: Sostituzione del Componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara, per il Settore “Agricoltura” Dott. Luigi Zepponi dimissionario, con il Dr. Giuseppe Spinelli……………………………………Pag. 2808 DECRETO 17.09.2002, n. 207: Autorizzazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avezzano (AQ) per l’occupazione d’urgenza di terreni, siti nel Comune di Avezzano, in favore della Ditta FUTURA PROMOTION S.r.l.. ……………………..……Pag. 2808 DECRETO 17.09.2002, n. 208: Autorizzazione in favore del Comune di Colledara (TE) per l’espropriazione degli immobili, siti nel Comune medesimo, necessari alla costruzione della rete fognante e dell’impianto di chiarificazione di Villa Pizzicato………………………………Pag. 2809 DECRETO 17.09.2002, n. 209: Nomina dei Componenti la Commissione Provinciale di Pescara prevista dall’art. 3 della legge 4/08/1978 n. 440……………………………………………………Pag. 2810 DECRETO 17.09.2002, n. 210: Rettifica decreto 04.06.2002, n. 140, limitatamente alla data di nascita della Ditta Caniglia Michele di Guardiagrele (CH)……………………………………….Pag. 2811 ORDINANZE E DETERMINAZIONI Direttoriali DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DF/81: Conferimento incarico al Sig. Di Ciccio Pierluca libero - professionista, per le attività inerenti il funzionamento dell’ARAEN di cui alla D.G.R. n. 967 del 31.10.2001 e la O.D. n. 01 del 07.01.2002. ……………………………………………………………Pag. 2811 Dirigenziali DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI SERVIZIO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ ABRUZZESI ALL’ESTERO DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DA5/137: L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione CIRCOLO LEGAMBIENTE DIOMEDEA – Francavilla al Mare(CH)………………………………………………………………………..Pag. 2811 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO DETERMINAZIONE 26.09.2002, n. DH16/683: L.R. 25/88 art. 10/2° comma –Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di Pietracamela (TE) – Sclassificazione terre civiche Loc. Prati di Tivo…………………………………………………………………………………Pag. 2812 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA DETERMINAZIONE 12.09.2002, n. DH18/16: DOCUP –Pesca Marittima ed Acquacoltura – Bando di gara 2001 – Mis. 3.1 – Progetto n. 01/PR/2001 – Opere: Realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste entro 3 miglia lungo la costa teatina –Richiedente: Amministrazione Provinciale di Chieti – Concessione contributo………………………………………………………………………..Pag 2814 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI DETERMINAZIONE 06.09.2002, n. DH5/122: Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle aziende agricole) – P.S.R. 2000 –2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Conferma del contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001………………………………………………….Pag. 2825 DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE ORDINANZA 17.09.2002, n. DC/7/175: E.R.P. Legge 67/88, art. 22. Biennio 90/91 - Comune di Cugnoli. Lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo comunale. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta e altre economie per Euro 36.205.40 (£. 70.103.431)…………………………….Pag. 2836 DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE SERVIZIO POLITICHE FORMATIVE CON DELEGA IN ITINERE ORDINANZA 20.09.2002, n. DL4/592: Approvazione graduatorie per l’affidamento degli incarichi a termine presso le agenzie formative pubbliche provinciali – Ordinanza n. DL/10 del 15.01.2002……………………………………………………………………….…..Pag.2837 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO BILANCIO DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/34: Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui……Pag.2842 DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/35: Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa……Pag. 2844 DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/36: Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. …Pag. 2846 DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/37: Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui. …Pag. 2848 DIREZIONE SANITÀ SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DG4/019: Autorizzazione al trasferimento della titolarità dell’accoglibilità della domanda di autorizzazione all’espletamento di attività di R.S.A. dalla società “Gardenia Immobiliare III” S.R.L. di Roma alla società “Villa Dorotea” S.R.L. di Roma……………………………………………………………………………..Pag. 2850 DIREZIONE SANITÀ SERVIZIO VETERINARIO DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/74: Lgs. 537/92 e DPR 309/97. Modifiche strutturali e funzionali apportate allo stabilimento sito in Tornareccio (CH) della Ditta “Altobello Carni SAS di Ioannone Cinzia & C. n. CEE 1201/LP……………………………………………………….Pag.2850 DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/75: Cambio ragione sociale Ditta “T.N.D. – Industria macellazione carni di Torelli Nicola Donato e C. S.N.C.”, oggi denominata “I.M.C.O. Val Pescara S.R.L.”………………………………………………………………………….…….Pag.2851 DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA.,PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI PESCARA ORDINANZA 16.09.2002, n. DN4/73: Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di circa 0,3 Km. di linea BT aerea in cavo per allaccio abitazione Sig.ra Leccese Filomena in contrada Schiavi del Comune di Ortona (CH) (ANI 466)…………………………………………………………Pag.2852 ORDINANZA 25.09.2002, n. DN4/76: ENEL Distribuzione S.p.A. – Costruzione cabina primaria 150/20 KV nel Comune di Bolognano.(PE)…………………………………………………………………Pag. 2853 DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ, VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO DETERMINAZIONE 09.09.2002, n. DE4/79: L.R. 61/83 e s.m.. Autorizzazione regionale al pubblico esercizio definitivo della pista di discesa denominata n. 3 “Rocco Marcantonio”, situata in località Passo Lanciano del Comune di Pretoro (CH), Ditta esercente Sciovie Marcantonio S.r.l.………………………………………………………………………………....Pag. 2854 DETERMINAZIONE 16.09.2002, n. DE4/80: L.R. 77/97, L.R. 62/76 e L.R. 153/98. Lavori di ripristino della Filovia di Chieti, I° Lotto. Nomina Commissione di Collaudo in corso d’opera e finale………….Pag. 2854 DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/70: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta Sant ino e Bruno Iezzoni S.n.c. da ubicarsi in C.da S. Martino del Comune di Atri (TE)…………………………………………………………………………………Pag.2855 DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/71: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta SERRAMENTA f.lli DEL SOLE da ubicarsi in Zona Ind.le di Scerne Comune di Pineto (TE)….Pag.2856 DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DF2/72: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta T.M.C. da ubicarsi in Zona Ind.le Punta Penna Comune di Vasto (CH)……………………………Pag.2856 DETERMINAZIONE 24.09.2002, n. DF2/74: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera. Ditta TECNOASFALTI S.r.l. da ubicarsi in C.da Saletti del Comune di Paglieta (CH)……………….Pag.2857 Parte II Leggi ed Atti dello Stato MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA DECRETO 24.09.2002, n. 816: Nomina del Sig. Giuseppe Castellano quale membro effettivo in rappresentanza dei Lavoratori in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le Controversie Individuali di Lavoro di L’Aquila……………………………………………….Pag.2858 Parte III Avvisi, Concorsi, Inserzioni REGIONE ABRUZZO IL DIFENSORE CIVICO L’AQUILA DECISIONE 26.09.2002, n. 9: Ente d’Ambito Marsicano –Avezzano. Nomina Collegio dei revisori ed approvazione del rendiconto di gestione –esercizio finanziario 2001. Nomina Commissario ad acta…………………………………………………………………………………..Pag.2867 CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO GABINETTO DELLA PRESIDENZA SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELL’UFFICIO DELLA PRESIDENZA Avviso pubblico: nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77… ……………………………………………………………………………………Pag.2859 GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI L’AQUILA - Comune: SCONTRONE (AQ)– Ditta TIRITILLI ENRICO. Licenza di attingimento di acqua dal fiume Sangro in territorio del Comune di Scontrone per uso irriguo…………………………………………………………………Pag.2859 - Comune: L’AQUILA – Ditta URBANI LIVIO. Licenza di attingimento di acqua dal fiume Vera in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo…………….………………………………………………………..Pag. 2859 - Comune: ROCCA DI CAMBIO (AQ) – Ditta IGINO OTTAVIANI. Licenza di attingimento di acqua dal Rio dei Mulini in territorio del Comune di Rocca di Cambio per uso irriguo……………………………………………………Pag.2860 - Comune: VILLETTA BARREA (AQ) -Ditta PETRUCCI DOMENICO. Licenza di attingimento di acqua dal Fiume Sangro in territorio del Comune di Villetta Barrea per uso irriguo…………………………………………………….Pag.2860 - Comune: L’Aquila – Ditta VALERI DOMENICO. Licenza di attingimento di acqua dal Fiume Raiale in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo……………………………………………………………………….Pag.2860 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI Decreto Presidenziale di approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione dei lavori di Sistemazione della S.P. Casoli – Fara S. Martino (CH)…………………………………………………………………………….....Pag.2860 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA - Decreto di approvazione accordo di programma L. 285/97 Triennio…………………………………………………………………………..Pag2861 – I° - Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 09/07/2002- Comune di L’Aquila - Variante al P.R.G. Integrazione N.T.A. per la realizzazione di canili…………………………………………………………………………….Pag.2862 COMUNE DI CASALBORDINO (CH) Lavori di “costruzione ingresso monumentale in località Miracoli”………..Pag.2862 COMUNE DI CASOLI (CH) - Accordo di programma tra i comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo per la realizzazione di lavori di valorizzazione del lago S. Angelo………………………………………………………………………Pag.2863 - Decreto sindacale 24.09.2002, prot. 8046……………………………………Pag.2865 COMUNE DI COLLEDARA (TE) Lavori per la costruzione di un bocciodromo, determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio …………………………………………………….Pag.2865 COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) - Deliberazione di C.C. n. 14 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 – Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. De Cecco Saturnino ed altri…………………………………………………..Pag.2866 - Deliberazione di C.C. n. 15 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 – Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. Ditta Cooperativa Abita (ex Coopemar)…………………………………..Pag2867 - Deliberazione di C.C. n. 16 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 – Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U.. Ditta Galassio Vittorio ed altri……………………………………………Pag.2867 COMUNE DI MIGLIANICO (CH) Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 17.10.2002. Adozione Variante al P.R.G. . …….Pag.2868 COMUNE DI NERETO (TE) Avviso di approvazione definitiva variante parziale al P.R.G. vigente per le zone produttive e servizi di qualificazione settoriale – Piano di dettaglio………………………………………………………………….…………Pag. 2868 COMUNE DI ORICOLA (AQ) - Avviso di adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78………………………………………………………………………….Pag. 2868 - Graduatoria de finitiva assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica……………………………………………………………………..Pag. 2869 COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (AQ) Piano di lottizzazione – Comparto 9 – in V./P.R.G., località S.P. n. 51 “DEL SAGITTARIO” –……………………………………………………………....Pag. 2870 COMUNE DI ROSCIANO (PE) Piano Regolatore Generale.Variante parziale 2001………………………….Pag. 2870 COMUNE DI SANTE MARIE (AQ) - Graduatoria definitiva relativa all’assegnazione di alloggi E.R.P……….Pag.2871 Accordo di programma tra la Comunità Montana “Marsica 1” e il Comune di Sante Marie………………………………………………………………….Pag.2872 COMUNE DI VILLAMAGNA (CH) Avviso di deposito di atti di esproprio per pubblica utilità lotti artigianali L2, L3, L4 e L11 siti in zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente P.R.E. in località Val di Foro (CH)………………………………………………………………………………Pag.2874 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE – LAZIO- ABRUZZO E MOLISE ZONA DI TERAMO Costruzione ed esercizio di Km. 0,500 di linea MT 20 KV aerea in conduttori nudi da potenziamento Km 0,340 di linea MT 20KV esistente per doppia alimentazione alla Z.A. di Villa Camera. Comune di Campli (TE) (Pratica 268/D/TE)……………Pag.2875 PROGETTO STIFFE S.P.A. (AQ) Avviso di convocazione di assemblea ordinaria………………………Pag. 2876 RETTIFICHE DIREZIONE TURISMO –AMBIENTE ENERGIA SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA RETTIFICA…………………………………………………………………Pag.2876 Parte I Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERAZIONE 16.07.2002, n. 72/9: Comune di Scurcola Marsicana (AQ). Variante al PRG. Recepimento P.R.P. con proposta di modifica al P.R.P. art. 5 L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni”. Omissis IL CONSIGLIO REGIONALE Omissis DELIBERA 1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, il recepimento del Piano Regionale Paesistico e le varianti allo stesso contenute nel Piano Regolatore Generale del Comune di Scurcola Marsicana (AQ) composto dagli elaborati elencati nel parere del Comitato Speciale BB.AA. n. 3399/2002 del 4.04.2002 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell’art. 150 D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 per le parti di territorio comunale esterne al Piano regionale Paesistico; 3. di dare atto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 della L.R. 69/90 così come sostituito dall’art. 2 della L.R. 05.09.1991, n. 59, della sospensione dei termini a disposizione, dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila per la definitiva approvazione dell’argomento in oggetto, fino alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1; 4. di dare mandato alla Giunta regionale, e per essa particolare al Componente preposto alla Direzione Territorio, Urbanistica BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, per i conseguenti adempimenti di rito. DELIBERAZIONE 31.07.2002, n. 74/2: Regolamento d’attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80 per la gestione del fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio Regionale. Omissis IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione della 1a Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente della stessa consigliere D’Orazio, in merito al provvedimento in oggetto; Vista la proposta di Regolamento di attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80, per la gestione del fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio regionale, nel testo elaborato dall’Ufficio di Presidenza, deliberazione n. 25 del 23.4.2002; Vista la L.R. 14.9.99, n. 76, recante “Fondi di rappresentanza del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale”; Visto l’art. 32 dello Statuto; Vista la L.R. 9.5.2001, n. 18; A maggioranza Statutaria espressa con voto palese DELIBERA È approvato il Regolamento d’attuazione della L.R. 19.12.2001, n. 80 per la gestione del fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio regionale nell’allegato testo che si compone di n. 6 articoli. “Regolamento d’attuazione della L.R. 19 dicembre 2001, n. 80, per la gestione del fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente del Consiglio regionale”. REGOLAMENTO Art. 1 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 19 dicembre 2001, n. 80, disciplina la gestione del fondo per le spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale. 2. La gestione del fondo di cui al comma 1 compete al Presidente del Consiglio regionale che motivatamente dispone le spese per l’esercizio delle proprie funzioni. Art. 2 La rappresentanza si esplica in tutte le occasioni correnti con le funzioni istituzionali atte a qualificare l’immagine della Regione in generale e del Consiglio in particolare, quali: 1. a) cerimonie, manifestazioni, celebrazioni e simili; b) visite e incontri con accreditati rappresentanti di Stati esteri, dello Stato nazionale, di altre Regioni nonché di entità istituzionali territoriali o rappresentative di rilevanti interessi regionali o nazionali; c) incontri finalizzati al coinvolgimento della Comunità su tematiche particolarmente rilevanti; d) partecipazione a giornate di studio, congressi, seminari, attività culturali e sportive. Art. 3 1. Sono spese di rappresentanza quelle funzionali agli eventi di cui all’articolo 2. 2. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, le spese attengono a: - Spese di viaggio, di ristoro e di pernottamento per gli ospiti in occasione degli eventi di cui all’art. 2, punti a), b); - rinfreschi; - doni rappresentativi della cultura regionale; - stampa inviti e biglietti augurali - omaggi floreali; - - forme di partecipazione ad eventi luttuosi che colpiscono soggetti collegati ai fini istituzionali della regione; - acquisto di coppe, targhe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche. Art. 4 1. Il Presidente del Consiglio Regionale, anche mediante apposita carta di credito, può effettuare direttamente le spese urgenti strettamente connesse all’esercizio delle funzioni di rappresentanza istituziona le, entro il limite del 10% dello stanziamento iscritto sull’apposito capitolo di bilancio; 2. Le spese di cui al presente articolo sono rendicontate semestralmente, con apposito decreto Presidenziale corredato da idonea documentazione, in regola con le disposizioni fiscali vigenti. Art. 5 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, all’impegno e alla liquidazione delle spese di rappresentanza, attestate da idonea documentazione di spesa in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, provvede, con propria ordinanza, il Dirigente del Servizio di Segreteria del Presidente del Consiglio. Art. 6 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione. DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE 22.03.2002, n. 115: D.Lgs. n. 22/97, artt. nn. 2, comma 4, 3 comma, 1 lett. f) e n. 4, comma 4. Approvazione della bozza di Accordo di programma denominato “ Progetto azienda pulita – Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole.” Omissis LA GIUNTA REGIONALE Premesso che: -. Il D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ha posto come obiettivi fondamentali la protezione dell’ambiente e la creazione di efficaci controlli in tale senso, avendo definito la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse; - lo stesso Decreto legislativo pone tra le priorità la prevenzione della produzione dei rifiuti ed il loro recupero, prima che i rifiuti subiscano le operazioni residuali di smaltimento; nella fase di prima applicazione del Decreto, nonostante talune semplificazioni introdotte dai successivi Decreti nn. 389/97 e 173/98 e dalla L. n. 426/98, si sono verificate numerose difficoltà, collegate principalmente alla concreta gestione degli adempimenti da parte delle piccole imprese in generale ed, in particolare, delle aziende agricole che abitualmente, nell’arco di un anno, producono ridotte quantità di rifiuti; - il Decreto fornisce lo strumento giuridico che consente, nello spirito di leale collaborazione fra le Amministrazioni pubbliche competenti e le Organizzazioni di categoria, di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma, al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti con la raccolta di differenziata, stabilendo le agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie, previsti, così come previsto all’art. 2 comma 4, all’art. 3 comma 1 lett. f) e all’art. 4 comma 4 del Decreto; - le difficoltà applicative suddette, che gli accordi di programma possono almeno in parte risolvere, sono tali da condizionare negativamente l’attività di numerosissime piccole attività produttive del settore agricolo e da rendere oltremodo complessa l’azione di controllo da parte degli Enti preposti a tale scopo; -. la produzione di rifiuti agricoli, nell’ambito del territorio regionale abruzzese, ha luogo in circa 100.000 aziende, di cui quasi il 98 % sono a conduzione diretta, con una produzione media per unità produttiva esigua e distribuita su un territorio di oltre 800.000 ettari, tale da richiedere alla pubblica amministrazione la organizzazione di complessi sistemi specifici di controllo delle relative attività di gestione dei rifiuti; - le semplificazioni amministrative che qui si ipotizzano devono, nel rispetto e a disciplina comunitaria, favorire la corretta gestione dei rifiuti di origine agricola e, contestualmente, evitare la creazione di distorsioni nel mercato ed alterazioni nella concorrenza, senza pregiudicare le fasi di controllo, ma di renderle più semplici ed efficaci; - la Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE del 3.5.2000 e successive modifiche ha istituito, con effetto a far data dall’1.1.2002 il nuovo catalogo europeo dei rifiuti, alla quale dovranno conformarsi le attività di gestione dei rifiuti agricoli; - per quanto sopra indicato, nell’ambito di rapporto di collaborazione tra l’Assessorato regionale all’Urbanistica, Parchi, Beni Ambientali, Turismo, Ambiente ed Energia, l’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, Politiche Rurali e Alimentazione ed il supporto della Vice Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, è stato redatto l’allegato accordo di programma denominato “Progetto azienda pulita - Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, all. I, con lo scopo di rendere concretamente applicabili le norme previste dal D. Lgs. n. 22/97 alle aziende agricole abruzzesi, con lo scopo di assicurare una elevata protezione dell’ambiente, una efficacie attività di controllo, la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione della quota degli stessi da avviare a smaltimento definitivo; Visto l’accordo di programma richiamato in premessa, da sottoporre alla firma da parte degli Assessorati regionali all’Ambiente e all’Agricoltura della Regione Abruzzo, della Federazione Regionale Coltivatori Diretti d’Abruzzo, della Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo, dalla Federabruzzo, dalla Copagri Abruzzo, dall’ARA ( Associazione Regionale Allevatori); Dato Atto che il predetto accordo prevede la collaborazione dei seguenti Enti e Associazioni: Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, Consorzi Agrari, Consorzio Obbligatorio degli Olii esausti, Consorzio Obbligatorio delle Batteria al Piombo Esauste, Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni di polietilene, Consorzio nazionale imballaggi, Consorzio nazionale olii e grassi animali e vegetali; Ritenuto, pertanto, di fare proprio l’allegata proposta di accordo di programma e di approvarne i contenuti ed, altresì, di individuare nel Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia la struttura competente alla predisposizione ed adozione dei successivi atti; Visti gli artt.li 2 comma 4, 3 comma 1 lett. f) e 4 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97, nel testo attualmente vigente; Preso Atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnicoamministrativa della presente deliberazione; a voti unanimi espressi nelle forme di legge, DELIBERA per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, 1) di approvare l’allegata bozza di accordo di programma denominato “Progetto azienda pulita Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, all. 1, costituito da n. 21 fogli, comprensivi degli allegati A, B e C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di individuare il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia quale struttura competente alla predisposizione ed adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari alla attuazione dell’accordo di programma indicato al precedente punto 1); 3) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. previa sottoscrizione dell’accordo di programma da parte dei soggetti interessati. Regione Abruzzo Giunta Regionale Gestione dei rifiuti nelle aziende agricole Raccolta differenziata dei rifiuti speciali e pericolosi ACCORDO DI PROGRAMMA Ai sensi degli articoli: n. 2, comma 4, n. 3, comma 1 lettera f), n. 4, comma 4 del D.lgs. n. 22 del 5/02/1997 (attuazione delle direttive CEE 156/91 sui rifiuti, 689/91 sui rifiuti pericolosi, 62/94 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio come modificato dal D lgs. N. 389 dell’8 novembre 1997 e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426) fra l’Assessorato all’Ambiente della Regione Abruzzo l‘Assessorato dell’Agricoltura della Regione Abruzzo le Organizzazioni Professionali Agricole: Federazione Regionale Coltivatori Diretti d’Abruzzo Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo Federabruzzo Copagri Abruzzo Fagri ARA (Associazione Regionale Allevatori) Agenzia Regionale di Servizi e Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.) In collaborazione con le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo Consorzi Agrari Consorzio obbligatorio olio usato (COOU) o Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste (COBAT) Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO) Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) Consorzio nazionale olii e grassi animali e vegetali (CONOE) Le parti del presente accordo, premesso che: 1. il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni ha come obiettivi fondamentali: - la protezione dell’ambiente e controlli efficaci (art. 2); - la prevenzione e la riduzione delle produzione e della pericolosità dei rifiuti (art. 3); - la riduzione della quota di rifiuti avviati allo smaltimento, privilegiando il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero (art. 4); 2. tale D.lgs. introduce e disciplina una serie di importanti strumenti di controllo della gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento od al recupero, quali ad esempio, il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), il registro di carico e scarico dei rifiuti, l’albo delle imprese di gestione e il formulario di identificazione; 3. la prima fase applicativa del D.lgs. n. 22/97, nonostante le semplificazioni introdotte dai decreti legislativi n. 389 dell’8/11/97 e n. 173/98 e dalla legge n. 426/98, ha dato luogo a numerose difficoltà, collegate principalmente alla concreta difficoltà di gestione degli adempimenti da parte delle piccole imprese in generale ed, in particolare, delle aziende agricole che abitualmente nell’arco dell’armo producono ridotte quantità di rifiuti; 4. per le difficoltà applicative che rimangono, il D.lgs. 22/97 fornisce lo strumento giuridico che consente, nello spirito di leale collaborazione fra le amministrazioni pubbliche competenti e le Organizzazioni di categoria, di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata per stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie (art. 2, comma 4 art. 3, comma 1, lettera D - art. 4, comma 4); 5. le difficoltà applicative del Decreto legislativo n. 22/97, cui l’accordo di programma può almeno in parte rimediare, sono tali da condizionare negativamente sia l’attività di numerosissime piccole unità produttive del settore agricolo, sia l’efficacia dell’azione di controllo da parte degli Enti pubblici preposti. costretti a gestire un numero imponente di pratiche burocratiche riguardanti attività di modestissimo significato che potrebbero essere più efficacemente trattate in forme semplificate; 6. la produzione di rifiuti agricoli, in regione, ha luogo in circa 100.000 aziende a conduzione diretta (circa il 98 %) con una produzione media per unità produttiva esigua e distribuita su un territorio di oltre 800.000 ettari, tale da richiedere alla pubblica amministrazione, l’organizzazione di sistemi specifici complessi per garantir e il controllo e l’ottimizzazione tecnico-economica delle attività di gestione dei rifiuti; 7. lo scopo del presente accordo è quello di rendere concretamente applicabili le norme previste dal citato Decreto legislativo n. 22/97, anche alle aziende agricole della regione Abruzzo, al fine di: a) assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci (art. 2); b) favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 3); c) ridurre la quota di rifiuti avviati allo smaltimento, privilegiando il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero; 8. il legislatore, constatate le caratteristiche del comparto agricolo e l’impossibilità di applicazione di tutte le norme previste dal D.lgs. 22/97, ha già manifestato concretamente la volontà di semplificare gli adempimenti, tant’è che le imprese agricole con volume d’affari inferiore ai 15 milioni annui sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico e dalla presentazione del MUD. (art. 11); CONVENGONO QUANTO SEGUE 1. Scopo ed ambito di applicazione Le parti riconoscono l’opportunità di prevedere per le aziende agricole, mediante accordo di programma, ai sensi degli articoli n. 2, comma 4 - n. 3, comma 1, lettera f) e art. 4, comma 4, del Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e nel rispetto delle norme comunitarie vigenti, la semplificazione degli adempimenti amministrativi che il suddetto D.lgs. pone a carico dei produttori di rifiuti speciali pericolosi e non prodotti dalle aziende agricole. 2. Rifiuti oggetto dell’accordo Ai fini del presente accordo, i rifiuti sono classificati secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, così come previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale. Di seguito, vengono indicate le tipologie dei rifiuti più diffusamente aziende agricole: a) rifiuti speciali non pericolosi: plastica, reti, pneumatici usati, rifiuti ferrosi, scarti organici di natura vegetale o animale, ecc. b) rifiuti speciali pericolosi: batterie, olii esausti, filtri, sostanze agrochimiche, contenitori di fitofarmaci non bonificati, farmaci scaduti, ecc. 3. Produttori di rifiuti oggetto dell’accordo Imprese agricole singole e associate operanti in regione. 4. Istituzione di isole ecologiche fisse e/o mobili a) La Regione Abruzzo, di intesa con i soggetti firmatari del presente accordo, si impegna a stabilire i criteri per l’individuazione sul territorio regionale, di sedi idonee per allestire le isole ecologiche fisse e/o mobili per consentire le attività di conferimento e raccolta differenziata?, smaltimento consistente nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti, nonché le eventuali attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell’allegato C del D.lgs. 22/97. I gestori delle isole ecologiche fisse saranno autorizzati dalla Regione Abruzzo con procedura semplificata (art. 30 della L.R. n. 83/2000) a svolgere attività di stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non, e/o di messa in riserva di rifiuti destinati al recupero. I mezzi utilizzati per le isole ecologiche mobili, invece, devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs. 22/97. b) I suddetti centri di raccolta e/o stoccaggio fissi e/o mobili, di seguito denominati “isole ecologiche”, possono essere allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento di tale attività. Per contenere i costi di gestione e limitare i disagi ai produttori in fase di conferimento, le “isole ecologiche” possono essere allestite presso le strutture e/o aree pubbliche e private adeguatamente attrezzate e idonee (cooperative agricole, consorzi di cooperative, Associazioni produttori, Consorzi Agrari, farmacie, aziende agricole, ditte private, rivendite di mezzi tecnici per l’agricoltura, ecc.). 5. Caratteristiche e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Le isole ecologiche, sia fisse che mobili, di cui al punto 4 del presente accordo devono essere realizzate secondo criteri di efficienza e di economicità e devono garantire un alto grado di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. • ISOLE ECOLOGICHE FISSE: Le isole ecologiche fisse devono: - essere strutturate al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (D.Lgs. n. 40/2000); - essere accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti; - essere sorvegliate dal gestore negli orari di apertura, al fine di impedire l’immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture; - essere rese accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti. In particolare, il gestore dell’isola ecologica fissa deve: - effettuare il deposito dei rifiuti per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche che disciplinano lo sma ltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non; - provvedere, entro i tempi consentiti, ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero autorizzati; - provvedere alla compilazione del formulario di identificazione, alla tenuta del registro di carico e scarico, alla presentazione del MUD entro i termini stabiliti, al rilascio al produttore della dichiarazione di conferimento e a quant’altro prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non. • ISOLE ECOLOGICHE MOBILI Le isole ecologiche mobili devono : - servirsi di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la norma vigente; - essere organizzate nel rispetto delle norme vigenti al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non; - predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno un calendario, da comunicare alle associazioni di categoria convenzionate e agli enti ed organismi firmatari del presente accordo, in cui siano stabiliti i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta. In particolare, il gestore dell’isola ecologica mobile deve: - effettuare il carico dei rifiuti sui propri mezzi per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; - provvedere, entro i tempi consentiti dalla prima operazione di carico, ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento o recupero, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti eventualmente esistenti, individuate con le modalità previste dal punto 4, lett. a) del presente accordo; - provvedere alla compilazione del formulario di identificazione in quanto ne è divenuto detentore, alla tenuta del registro di carico e scarico, alla presentazione del MUD entro i termini stabiliti, al rilascio al produttore della dichiarazione di conferimento e a quant’altro prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non. 6. Smaltimento rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non pericolosi Al fine di agevolare il conferimento di tutti i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, alle isole ecologiche: a) le imprese agricole singole o associate, per poter beneficiare del servizio di raccolta, deposito e smaltimento dei rifiuti presso le isole ecologiche fisse e o mobili, devono sottoscrivere con il gestore una specifica convenzione per pattuire le modalità di conferimento e gli oneri relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti; b) presso le isole ecologiche fisse e/o mobili possono essere conferiti uno o più rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nei limiti di quantitativo previsti nella convenzione sottoscritta con il gestore dell’isola; c) il deposito temporaneo di rifiuti, effettuato dal produttore agricolo in attesa di conferimento all’isola ecologica nei limiti e secondo le modalità consentiti, è soggetto agli adempimenti di cui agli articoli 11, comma 3, e 12 del D.Lgs. n. 22/97 cit. (MUD, registro di carico e scarico). I produttori di tali rifiuti adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e alla presentazione del MUD ai sensi degli artt. 11e 12 per il tramite del gestore dell’Isola ecologica fissa e/o mobile in quanto il servizio di raccolta è equiparato al servizio pubblico; d) in attesa di conferimento all’isola ecologica, i rifiuti devono essere raggruppati in azienda per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute; e) i rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le modalità previste rispettivamente dai commi 2 e 3 della lettera m), art. 6 e comma 1 art. 45 del D.lgs. n. 22/97; f) i trasporti di rifiuti dal luogo di produzione, che non eccedano la quantità di 100 chili o litri al giorno per ogni tipologia di rifiuti pericolosi, possono essere effettuati dal produttore stesso, con proprio mezzo, evitando di emettere il formulano di identificazione previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 22/97 (art. 4, comma 23, L. n. 426/98); g) i gestori dell’isola ecologica rilasciano, al ricevimento dei rifiuti, una dichiarazione di conferimento (all. A) numerata, datata e sottoscritta dal gestore e dal produttore, dopo aver verificato la rispondenza del peso dei rifiuti. La dichiarazione di conferimento dovrà contenere i seguenti dati: - nome e indirizzo del produttore dei rifiuti - origine, tipologia e quantità di rifiuto, codice CER; - dati identificativi del soggetto gestore dell’isola ecologica. La dichiarazione viene compilata in duplice copia, una per il gestore dell’isola ecologica e l’altra per il produttore dei rifiuti, e deve essere conservata per 5 anni; h) il gestore del servizio e/o dell’isola ecologica provvede al trasferimento dei rifiuti nei modi e termini previsti dalle norme vigenti e ad annotare sul proprio registro di carico e scarico le movimentazioni dei rifiuti in entrata e in uscita, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del D. Lgs. N. 22/97 e del Decreto n. 148 del 1° aprile 1998, nonché a presentare la comunicazione annuale al catasto nei termini previsti dalla normativa vigente. 7. Gestione di particolari categorie di rifiuti CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e/o di sostanze agrochimiche in generale, vanno classificati come rifiuti speciali non pericolosi, se adeguatamente bonificati. Pertanto, l’agricoltore, che ha l’obbligo di avviare a smaltimento o recupero i suddetti rifiuti non pericolo si, può conferirli ad un’isola ecologica fissa o mobile. Se, invece, il Comune di residenza ha disposto l’assimilazione di tali rifiuti ai rifiuti urbani, il produttore può conferirli al servizio pubblico. In entrambi i casi, l’agricoltore deve: - sottoporre a operazione di lavaggio aziendale i contenitori vuoti, secondo le indicazioni contenute nell’allegato B al presente accordo. L’operazione deve essere eseguita presso il luogo in cui è stato preparato il prodotto fitosanitario pronto all’impiego; il refluo ottenuto, a seguito del lavaggio dei contenitori, deve essere recuperato ed immediatamente reimpiegato per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto presente nel refluo; - ridurre, per quanto è possibile, il volume dei contenitori, avendo cura di richiuderli; inserire in un sacco impermeabile, con adeguate caratteristiche di robustezza, i contenitori bonificati, depositandoli temporaneamente in azienda nei modi e termini consentiti. Chiudere l’apertura del sacco impermeabile con un legaccio o con nastro isolante. I sacchi devono essere posti al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone autorizzate; - apporre sul sacco un’etichetta con gli estremi identificativi del conferente: - ragione sociale dell’azienda agricola; - indirizzo della sede operativa; - codice fiscale; - conferire i sacchi chiusi ed etichettati. E’ vietato: • immettere nei sacchi i contenitori non sottoposti ad operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto nell’allegato B al presente accordo o altri materiali non oggetto delle presenti disposizioni; • smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in azienda mediante interramento od incenerimento; • immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (per esempio, nei cassonetti stradali) contenitori non bonificati; • utilizzare o scaricare i reflui dei lavaggi dei contenitori di fitofarmaci in modo difforme da quanto previsto dal presente accordo e dalle norme vigenti. Anche se il Comune di residenza ha provveduto all’ assimilazione ai rifiuti urbani ditale tipologia di rifiuti, il produttore agricolo potrà ugualmente conferire alle isole ecologiche (fisse e/o mobili) e/o ai centri di raccolta autorizzati, appositamente attrezzati e custoditi, in questo caso i relativi oneri di smaltimento non dovranno essere pagati al Comune, bensì al gestore dell’isola ecologica. Gli Organismi di controllo pubblici possono a campione, senza preavvisare i gestori dell’isola ecologica e i produttori, verificare se sono state eseguite correttamente tutte le operazioni di bonifica dei contenitori secondo le modalità descritte nel presente accordo. In tal caso i campioni saranno identificati in maniera univoca sulla base dell’etichetta che deve sempre contrassegnare i sacchi dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e agrochimici. Il produttore, tempestivamente avvisato del prelievo del campione, da parte dell’Organismo incaricato al controllo, può presenziare in contraddittorio all’esecuzione dell’analisi. Se non si riscontrano difformità, l’intero costo del servizio, (prelievo del campione, trasporto, analisi e smaltimento del rifiuto) rimane a totale carico dell’Organismo pubblico incaricato. Se invece vengono riscontrate difformità rispetto alla procedura descritta, i relativi costi vengono addebitati al produttore del rifiuto unitamente alla sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti. OLII ESAUSTI - La gestione degli olii esausti è ancora regolamentata dal decreto legislativo n. 95/92. Per cui, le imprese che producono olii usati e coloro che nel corso detengono a qualsiasi titolo una quantità fino a 300 litri annui di olii usati effettuare il deposito temporaneo in azienda senza tenere il registro di carico e scarico; - gli olii usati devono essere stipati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni e oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze. Possibilmente, devono essere stoccati in recipienti messi a disposizione dai Consorzi obbligatori o in altri contenitori chiusi, purchè provvisti di etichetta specifica del tipo di rifiuto detenuto (fusti, ecc.), in luoghi possibilmente coperti, di difficile accesso a terze persone e distanti da materiale facilmente infiammabile (paglia, fieno, carburanti, plastica, legna, ecc.); - gli olii devono essere ceduti e trasferiti ai Consorzi obbligatori degli olii usati dal produttore ovvero per il tramite di imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione (concessionari, gestori delle isole ecologiche, ecc.); - è concesso ai detentori di olii usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta alle imprese autorizzate o alle isole ecologiche fisse o mobili senza alcun adempimento burocratico previsto dal D.lgs. n. 22/97, se il quantitativo di olio trasportato giornalmente con proprio mezzo non supera il quantitativo previsto dalle vigenti norme. In questo caso, l’impresa autorizzata o il gestore dell’isola ecologica fissa o mobile è tenuto a compilare la dichiarazione di conferimento in duplice copia, una per sè (originale) e l’altra per il produttore dei rifiuti (copia); - coloro che nel corso dell’anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di olii usati sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico ai sensi del Dlgs n. 95/92; - nel caso di sostituzione degli olii in officina o presso distributori di carburanti o altri centri attrezzati e autorizzati, gli agricoltori sono esonerati dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 22/97. FILTRI - Nel caso di sostituzione dei filtri in officina o presso distributori di carburanti o altri centri attrezzati e autorizzati, gli agricoltori sono esonerati dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 22/97; in caso di sostituzione dei filtri in azienda, è possibile effettuare il conferimento all’isola ecologica fissa o mobile entro i termini e secondo le modalità previste dal presente accordo; - per evitare inquinamenti, i filtri devono essere posti in contenitori impermeabili subito dopo la loro sostituzione e durante lo stoccaggio temporaneo in azienda; - il trasporto dei contenitori con i filtri può essere effettuato dal produttore con il proprio mezzo dall’azienda all’isola ecologica; - il conferimento dei filtri va sempre dichiarato, utilizzando l’apposito modello di cui all’allegato A) del presente accordo, la cui compilazione è a cura del gestore dell’isola ecologica. BATTERIE ESAUSTE - Nel caso di sostituzione delle batterie in officina o presso elettrauto o altri centri attrezzati e autorizzati, gli agr icoltori sono esonerati dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 22/97; - le batterie, comunque, possono essere trasportate con il proprio mezzo all’officina o all’elettrauto, senza alcun adempimento burocratico, per verificare lo stato di funzionalità. Se risultano inutilizzabili, il detentore può disfarsene in officina o presso l’elettrauto e acquistare le batterie nuove; in caso di acquisto una batteria nuova, l’impresa annota sulla fattura d’acquisto la cessione della batteria esausta. RIFIUTI SANITARI AD USO ZOOTECNICO - rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria zootecnica (contenitori vuoti di vaccini, aghi, siringhe, bisturi, altri materiali contaminati da sostanze biologiche animali) si considerano a tutti gli effetti prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività (veterinario, zootecnico, ecc.). Pertanto, possono essere prelevati dall’azienda al termine della prestazione professionale e trasportati e smaltiti direttamente dal professionista, evitando al produttore agricolo qualsiasi adempimento burocratico previsto dal D.lgs. n. 22/97 (art. 4, comma 27, L n. 426/98); - in alternativa si possono conferire alle isole ecologiche idonee (farmacie, rivendite di prodotti sanitari, ecc.) alle modalità indicate dal presente accordo. 8. Convenzioni con i Consorzi obbligatori lì gestore dell’isola ecologica fissa o mobile può stipulare apposite convenzioni con i Consorzi obbligatori e/o con i soggetti dagli stessi indicati e/o con i gestori del Servizio pubblico per l’invio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di favorire la raccolta differenziata. 9. Ruolo delle parti - Le parti si impegnano ad osservare la normativa che regolamenta la produzione, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non, secondo le proprie competenze; - le parti si impegnano a fornire i suggerimenti opportuni per favorire la semplificazione degli adempimenti burocratici, a vantaggio delle piccole imprese in gene rale e, in particolare, delle aziende agricole; - le parti concordano di riunirsi tutte le volte che ne sia ravvisata la necessità allo scopo di verificare la regolare attuazione dell’accordo, nonché le difficoltà insorte e le eventuali integrazioni e correzioni imposte dalle norme legislative regionali, nazionali e comunitarie e dai provvedimenti dei vari uffici ed Enti competenti in materia. In tal caso, le modifiche possono essere apportate con una nota sottoscritta dai medesimi organismi che diventa parte integrante del presente Accordo. a) Competenze della Regione La Regione Abruzzo, con delibera di Giunta, approva il presente accordo di programma per uniformare sul territorio le operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non, con il coinvolgimento delle Province, dei Comuni, degli Organismi comprensoriali, delle Organizzazioni Professionali Agricole, l’Associazione Regionale Allevatori, la Federfarma, i Consorzi obbligatori appositamente costituiti ed altri eventuali organismi interessati alla problematica. Sono di competenza della Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente: - la predisposizione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 22 del D.lgs. 22/97, nel rispetto dei principi e delle finalità previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria; - la fornitura a tutti gli operatori pubblici e privati delle informazioni utili in merito alla problematica; - la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento; - l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; - la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; - autorizzare, con delibera di Giunta, le farmacie aderenti alla Federfarma a svolgere attività di raccolta e ammasso temporaneo collettivo dei rifiuti sanitari; - a pubblicare il presente Accordo di programma sul Bollettino Ufficiale della Regione; b) Competenze delle Province Le Province si impegnano a: verificare che l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, venga realizzata nell’osservanza delle normative vigenti e secondo quanto dispone il presente accordo; - collaborare con la Regione, alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non; coordinare i soggetti pubblici e privati nella gestione delle isole ecologiche; - fornire a tutti gli operatori pubblici e privati le informazioni utili in merito alla problematica; - incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed il recupero degli stessi; - promuovere intese con le Organizzazioni Professionali Agricole ai sensi dell’art. 30 della LR n. 83 del 28 aprile 2000 e successive modificazioni; - favorire accordi fra i gestori delle isole ecologiche e i Consorzi obbligatori per il recupero dei rifiuti. c) Competenze dei Comuni I Comuni si impegnano a: - collaborare con la Regione alla redazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti; - individuare, d’intesa con la Provincia, le aree per la sosta dei mezzi utilizzati nella raccolta dei rifiuti speciali, pericolosi e non (isole ecologiche mobili) e di intesa con i gestori, definire le giornate di raccolta e gli orari del servizio; - deliberare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fmi della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi delle norme vigenti; d) Competenze dei Consorzi Comprensoriali o altri organismi comprensoriali - I Consorzi o altri organismi comprensoriali si impegnano a sensibilizzare le amministrazioni comunali di competenza, affinchè favoriscano con sollecitudine la realizzazione di un sistema di raccolta dei rifiuti sul proprio territorio attraverso una o più isole ecologiche fisse e/o mobili; - si impegnano a collaborare con la Regione, le Province e i Comuni per assicurare un monitoraggio sul territorio di competenza e per fornire ai gestori delle isole ecologiche l’assistenza necessaria a garantire ai produttori un servizio efficiente e poco oneroso; stipulano eventuali convenzioni con i gestori delle isole ecologiche per la gestione delle stazioni intermedie, anche all’interno di quelle già esistenti, idonee allo smistamento dei rifiuti, prima di avviarli agli impianti di smaltimento o di recupero. e) Competenze dei Consorzi obbligatori di filiera I Consorzi obbligatori di filiera si impegnano a svolgere tutte quelle attività finalizzate al recupero dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, nel rispetto del proprio Statuto sociale e della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. f) Competenze dell’Associazione Regionale Allevatori L’Associazione Regionale Allevatori si impegna a: - far conoscere ai propri soci il contenuto del presente Accordo di programma, al fine di garantire la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; - adottare, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. g) Competenze delle Organizzazioni Professionali Agricole Le Organizzazioni Professionali Agricole si impegnano a: - collaborare con i gestori delle isole ecologiche in tutte le attività previste dal presente accordo che vanno dall’istituzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, alla sua gestione, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto disposto dal presente accordo; gestire direttamente o per il tramite di ditte autorizzate dalla Regione ai sensi dell’art. 28, comma 7, del D.lgs. 22/97, le isole ecologiche fisse e/o mobili, attrezzandole in maniera tale da evitare qualsiasi pericolo per la salute dell’uomo e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente; concordare, d’intesa con gli enti locali competenti, gli orari di apertura per favorire il conferimento dei rifiuti, evitando inutili disagi ai produttori agricoli addebitare ai produttori di rifiuti i costi del servizio di smaltimento in alle quantità conferite annualmente; sorvegliare l’area delle isole ecologiche fisse, al fine di impedire l’immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento delle strutture e mezzi adibite al deposito e alla raccolta; consentire agli organismi preposti l’accesso all’area adibita ad isola ecologica fissa, per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti. le organizzazioni professionali agricole si impegnano a far conoscere ai propri soci il contenuto del presente Accordo di programma, al fine di garantire la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. A tale scopo, faranno sottoscrivere ai soci un’attestazione di adesione al servizio, valida anche ai fini di un eventuale controllo da parte degli organismi di vigilanza (allegato C); - adottare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. 10 Durata dell’accordo Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata di 10 anni e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Esso sarà rinnovato tacitamente. 11 Facoltà di adesione Al presente accordo potrà aderire qualsiasi altro soggetto che svolge attività rientrante nel presente accordo. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di recedere dall’accordo in caso di accertata inadempienza dei termini dell’accordo stesso, dandone preventiva informazione ai soggetti firmatari. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma, si fa riferimento alle norme legislative vigenti e successive modificazioni. Pescara 8 agosto 2002 Per l’Assessorato dell’Ambiente della Regione Abruzzo Illeggibile Per l’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Abruzzo Illeggibile Per la Federazione Regionale Coltivatori Diretti d’Abruzzo Illeggibile Per la CIA Confederazione Italiana Agricoltori d’Abruzzo Illeggibile Per la Federabruzzo Illeggibile Per il Copagri Abruzzo Illeggibile Per l’ARA (Associazione Regionale Allevatori) Illeggibile Per la FAGRI Abruzzo Illeggibile Per l’A.R.S.S.A. Illeggibile Allegato A DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI all’isola ecologica………………………………(1), ubicata in……………………………. Via/p.zza/fraz………………………………………………….n…………………… Il gestore dell’isola ecologica……………………………………………………………………………... P.Iva…………………..C.F…………………………………………………………………………… … Tel…………….I…………….. cell………../………………………………………………………………... DICHIARA di ricevere dall’impresa agricola…………………………………………………………………,, ubicata in………………………………….via/fraz…………………………………………………………… ……n…… P.Iva………………………………….C.F…………………………………………………………… … Tel……….I……………………cell……………………………I…………………………………… …… aderente all’accordo di programma regionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n…del………………….e pubblicato sul Bura n………………del ………………………i seguenti rifiuti agricoli nelle modalità consentite dalle norme vigenti: CER denominazione quantità Kg/litro/n. costo Kg/litro/n. importo complessivo ………………………………………………….,………./………………../………………………………………….. per l’impresa agricola per il Gestore dell’Isola ecologica ………………… …………………………………………. ~4 Allegato B Disposizioni tecniche e di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari 1. Operazioni di lavaggio aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari Il lavaggio può essere effettuato in maniera manuale o meccanica: a) Lavaggio manuale Si deve immettere nel contenitore vuoto un quantitativo di acqua pulita pari al 20 % del suo volume. Il contenitore, chiuso con il tappo, ove presente, deve essere agitato con forza per favorire l’asportazione di tutto il residuo presente all’interno. Si devono eseguire almeno tre risciacqui consecutivi in maniera accurata per i contenitori di I e III classe e almeno sei per i contenitori di I classe, (classificati molto tossici T + o tossici T , simbolo il teschio); successivamente, il contenitore deve essere aperto, svuotato e fatto sgocciolare. Ovviamente, qualora se ne ravvisi la necessità, il contenitore deve essere lavato anche all’esterno. b) Lavaggio meccanico Il lavaggio può essere effettuato con una delle attrezzature disponibili sul mercato che abbia una portata d’acqua minima di 4-5 litri/minuto ed una pressione di almeno 3.0 bar. L’operazione di lavaggio deve avere una durata minima di 40 secondi e quella di sgocciolamento sul contenitore dell’atomizzatore di almeno 60 secondi, per favorire l’eliminazione delle gocce di acqua localizzate sulle pareti. 2) Valori di riferimento in funzione del recupero e dello smaltimento finale 1 valori delle sostanze attive residuate all’interno dei contenitori di prodotti fitosanitari, bonificati e classificati speciali assimilati agli urbani, devono avere valori inferiori a quelli della seguente tabella: Classificazione Cee (DPR n. 223/1988) classificazione concentrazione limite nel rifiuto (mg/Kg) (1) Molto tossico (T +) 500 Tossico (T) 5.000 Nocivo (Xn) 50.000 Irritante (Xi) 50.000 simbolo 2 2 3 3 italiana Classe I Classe I Classe II Classe III note: 1 - per le sostanze codificate con la denominazione di pericolosità “R33” (pericolo di effetti cumulativi), “R39” (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) e “R40” (possibilità di effetti irreversibili), la concentrazione deve essere divisa per 5. 2 teschio su ossa incrociate inserito in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio. 3 croce di S. Andrea nera in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio. - - I contenitori non bonificati devono essere smaltiti in discariche di prima categoria o di seconda categoria di tipo B e i valori di riferimento dei residui possono essere anche di 1/100 rispetto a quelli della Tabella suindicata. Allegato C DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA per lo smaltimento dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non …..I... sottoscritt………………………………………………………………….nato a………………………………………..il……………./…………../……………..,residente in via/fraz………. n…………….C.F…………………………………P.Iva……………………………………………. ….. tel…………./………………………nella qualità di…………………………………………………….. dell’azienda agricola di ettari…………………………di proprietà del/i Signor/i…………………ubicata nel/i Comune/i……………………………………………….via/fraz…………………..n…… tel…/……..condotta in…………………………………………………………………………………. (2) DICHIARA di aderire all’Accordo di Programma approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n………….del…………………………per lo smaltimento dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, prodotti dalla propria azienda, al fine di usufruire di tutte le agevolazioni e semplificazioni degli adempimenti amministrativi previsti dal D.lgs n. 22/97 e successive modificazioni. A tal fine, dichiara • di conoscere e di accettare le condizioni previste dall’Accordo di Programma sottoscritto da tutti gli enti pubblici e gli orga nismi privati e dalle norme vigenti che regolamentano la produzione, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non; • di delegare, fino a revoca, la propria Organizzazione Professionale Agricola (3) a gestire Il servizio di smaltimento dei predetti rifiuti in collaborazione con ditte private o enti pubblici autorizzate convenzionati; • di versare entro i termini e nelle modalità concordate tra l’O.P.A. suddetta e la ditta e/o ente pubblico, il corrispettivo relativo al servizio di sma ltimento dei rifiuti conferiti; • di non essere stato dichiarato fallito, inabilitato o interdetto dai pubblici uffici; • che l’impresa è in attività, non è in stato di liquidazione e non è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale; • che comunicherà alla propria O.P.A. eventuali cambiamenti di indirizzo, vendita di immobili, terreni, scorte vive e morte, cessazione di attività, cancellazione dal Registro delle Imprese, ecc.; • che la presente adesione, se non disdettata entro il mese di novembre, si intende rinnovata tacitamente; • di impegnarsi ad attuare le iniziative programmate dalla propria O.P.A., dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia, dai Comuni e da altri enti pubblici competenti, dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti agricoli; • che la superficie complessiva dell’azienda è così ripartita: COLTURE DI PROPRIETÀ IN AFFITTO IRRIGUO Seminativo ……………………….. …………………………… Vigneto ……………………… …………………………….. Frutteto ……………………… ……………………….. Tabacco ………………………. ………………………… Ortaggi ………………………. …………………………. Colture orticole sotto ………………………. …………………………. serra ………………………. …………………………. Colture floricole sotto ………………………. …………………………. serra ……………………….. ………………………….. Altre colture ………………………. …………………………….. Tare e boschi ……………………….. …………………………….. … che l’azienda è dotata dei seguenti macchinari agricoli; Descrizione dei mezzi Trattori cingolati Trattori gommati Mietitrebbia Motozappe Motopompe Seminatrici Fresatrici Erpici Aratri Numero ……………………….. ……………………… ……………………… ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ……………………….. cv. ……………………….. ……………………… ……………………… ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ……………………….. ASCIUTTO note ……………………….. ……………………… ……………………… ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….. ………………………. ……………………….. e che l’azienda alleva: n…………….bovini da carne n. … …………. n. …….bovini da latte N……….. n……ovini ………………..,…./…../………… FIRMA n n FIRMA ovini n suini n…………………….. equini DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 661: Modificazione alla deliberazione della Giunta Regionale n° 2502 del 24.11.99, avente ad oggetto: “Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in R.S.A.”. Omissis LA GIUNTA REGIONALE Richiamate: ⇒ la propria deliberazione n° 1175 del 12.04.96 con la quale sono state dettate le norme di attuazione del Piano Sanitario Regionale 1994-1996 in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali; ⇒ la L.R. n° 37 del 2.07.99 con la quale è stato approvato il Piano Sanitario Regionale 19992001; ⇒ la propria deliberazione n° 2502 del 24.11.99 con la quale sono stati deliberati gli standards organizzativi e di personale , nonché le tariffe per le tipologie di R.S.A. previste dalla normativa vigente; Preso Atto che con la predetta deliberazione sono state approvate le seguenti tariffe: 1 a fascia 2 a fascia 3 a fascia R.S.A. standard da 60 p.l. per anziani non autosufficienti e disabili (tariffe giornaliere) Spesa Sanitaria a Spesa Alberghiera a carico U.S.L. carico Ospite 77.817 50.002 97.818 50.002 127.820 50.002 1 a fascia 2 a fascia R.S.A. standard da 60 p.l. per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer (tariffe giornaliere) Spesa Sanitaria a Spesa Alberghiera a carico U.S.L. carico Ospite 115.990 50.002 130.990 50.002 Totale 127.819 147.820 177.822 Totale 165.992 180.992 R.S.A. MEDICALIZZATA - PENNE 1 a fascia 2 a fascia 3 a fascia R.S.A. medicalizzata da 80 p.l. per anziani non autosufficienti e disabili (tariffe giornaliere) Spesa Sanitaria a Spesa Alberghiera a carico U.S.L. carico Ospite 125.917 50.000 135.917 50.000 150.917 50.000 Totale 175.917 185.917 200.917 1 a fascia 2 a fascia R.S.A. medicalizzata da 20 p.l.per pazienti affetti da Morbo di Alzheimer (tariffe giornaliere) Spesa Sanitaria a Spesa Alberghiera a carico U.S.L. carico Ospite 165.284 50.000 182.783 50.000 Totale 215.284 232.783 Omissis Ritenuto: • di dover applicare alle R.S.A. psicogeriatriche, le tariffe riferite alla II fascia delle R.S.A. per soggetti affetti da processi demenziali (Morbo di Alzheimer) di cui alla delibera di G.R. n. 2502 del 24.11.99; • di dover precisare che non è dall'ospite dovuta la quota alberghiera, per i pazienti ricogniti alla data dell'emanazione delle linee guida ministeriali per ospedali psichiatrici (20 dicembre 1996); Vista al riguardo la nota n. 24783/Dir. Reg. del 21.12.2001, che si allega in copia formando parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Direttore Regionale della Direzione Sanità, al fine di consentire le negoziazioni tra le strutture e le Aziende Sanitarie interessate e fatte salve le eventuali diverse determinazioni della Giunta Regionale, ha anticipato che le tariffe da applicare alle R.S.A. psicogeriatriche sono quelle riferite alla II fascia delle R.S.A. per soggetti affetti da processi demenziali (morbo di Alzheimer); Ritenuto, altresì, ⇒ di non dover procedere all’aggiornamento delle tariffe previste per il “Centro per le cure palliative”, in quanto le stesse saranno rideterminate nell’ambito del programma regionale per la realizzazione delle cure palliative (Hospice) in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n° 1227 del 27.06.200 e n° 191 del 12.04.02; ⇒ di confermare gli standards organizzativi e di personale, così come regolamentati dalla già citata deliberazione n° 2502/99, in attesa di una revisione della normativa che regola l’attività ed il funzionamento delle R.S.A.; ⇒ di ribadire che al personale delle R.S.A. va applicato il contratto della sanità privata ARISAIOP; Dato Atto che il Direttore Regionale ed il Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Riabilitativa e Medicina Sociale hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento; a voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA - per le motivazioni espresse in narrativa – - di aggiornare le tariffe che scaturiscono dai rispettivi costi presunti di cui agli allegati B,B1, C, C1, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, considerando rispettivamente una R.S.A. di 60 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili ed una R.S.A. di 60 posti letto per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer, come segue: 1 a fascia 2 a fascia 3 a fascia R.S.A. standard da 60 p.l. per anziani non autosufficienti e disabili (tariffe giornaliere) Spesa Sanitaria a carico Spesa Alberghiera a Totale U.S.L. carico Ospite € 51,47 £. 99.658 € 25,83 £.50.020 € 77,30 £.149.678 € 62,03 £.120.100 € 25,83 £.50.020 € 87,86 £.170.120 € 78,86 £.152.690 € 25,83 £.50.020 € 104,69 £.202.710 1 a fascia 2 a fascia R.S.A. standard da 60 p.l. per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer (tariffe giornaliere) Spesa Sanitaria a carico Spesa Alberghiera a Totale U.S.L. carico Ospite € 74,36 £.143.988 € 25,86 £. 50.067 € 100,22 £.194.055 € 82,32 £.159.394 € 25,86 £. 50.067 € 108,18 £.209.461 - di aggiornare le tariffe che scaturiscono dai rispettivi costi presunti di cui agli allegati E, E1, F, F1, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, considerando una R.S.A. medicalizzata di 80 posti letto per anziani non autosufficienti e disabili, una R.S.A. medicalizzata di 20 posti letto per pazienti affetti dal Morbo di Alzheimer, allocate nella struttura di Penne di cui alla L.R. n° 37/99, così come segue: R.S.A. MEDICALIZZATA 1 a fascia 2 a fascia 3 a fascia 1 a fascia 2 a fascia R.S.A. medicalizzata di n°80 p.l.per anziani non autosufficienti e di sabili (tariffe giornaliere) Totale Spesa Sanitaria a carico U.S.L. Spesa Alberghiera a carico Ospite € 78,30 £.151.611 € 25,83 £. 50.022 € 104,13 £.201.633 € 83,58 £.161.839 € 25,83 £. 50.022 € 109,42 £.211.861 € 92,41 £.178.936 € 25,83 £. 50.022 € 118,25 £.228.958 R.S.A. medicalizzata di n°20 p.l. per pazienti affetti da Morbo di Alzheimer (tariffe giornaliere) Spesa Sanitaria a carico U.S.L. Spesa Alberghiera a carico Ospite € 112,08 £.217.016 € 25,87 £.50.085 € 121,29 £.234.850 € 25,87 £.50.085 Totale € 137,95 € 147,16 £.267.101 £.284.935 - di applicare alle R.S.A. psicogeriatriche, le tariffe riferite alla II fascia delle R.S.A. per soggetti affetti da processi demenziali (Morbo di Alzheimer) di cui alla delibera di G.R. n. 2502 del 24/11/99; - di garantire al personale delle R.S.A. i contenuti economici e normativi del contratto collettivo nazionale di lavoro per la sanità privata (ARIS-AIOP), al fine di assicurare parità di trattamento su tutto il territorio regionale; - di non procedere all’aggiornamento delle tariffe previste per il “Centro per le cure palliative” (Hospice), in quanto le stesse saranno rideterminate nell’ambito del programma regionale per la realizzazione delle cure palliative, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n° 1227 del 27/06/2000 e n° 191 del 12.04.2002; - di confermare gli standards organizzativi e di personale, così come regolamentato dalla delibera di Giunta Regionale n° 2502 del 24/11/99; - di invitare le Aziende U.S.L. di competenza ad erogare le tariffe aggiornate previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte degli enti erogatori di prestazioni in R.S.A. accreditate; - di precisare che le predette tariffe entreranno in vigore alla data dell'approvazione del presente atto; - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. DIREZIONE SANITÀ PESCARA Pescara 21 dic. 2001 AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE USL DELLA REGIONE ABRUZZO LORO SEDI PSICOGERIATRICHE Oggetto: R.S.A. PsicogerIatriche TARIFFE Pervengono sollecitazioni da parte di alcune aziende sanitarie all’adozione di provvedimenti volti a definire le tariffe da corrispondere per soggiorni in R.S.A. psocogeriatriche, scaturenti dal processo di dismissione dei pazienti cronici dagli ospedali psichiatrici, nonché dalle Case di Cura private all’uopo convenzionate. Con riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 1175 del 12 aprile 1996, concernente: “Norme di attuazione in materia di R.S.A.”, le R.S.A. psicogeriatriche rientrano tra le strutture deputate a fornire assistenza, “nell’area del disagio mentale, a persone portatrici di disturbi psichici, in condizione di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche” (Allegato 2) e, pertanto, nella tipologia delle R.S.A. per disabili. Come è noto, la delibera di Giunta Regionale n. 2502 del 24 novembre 1999 non ha previsto le tariffe per tale tipologia di struttura, determinando inconvenienti nella nego ziazione delle prestazioni e, verosimilmente, anche difformità di comportamenti. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie ed agli erogatori di programmare tempestivamente le relative attività per l’anno 2002, si ritiene di anticipare il contenuto dell’atto deliberativo che sarà proposto alla Giunta Regionale, secondo il quale le tariffe da applicare sono quelle riferite alla II fascia delle R.S.A. per soggetti affetti da processi demenziali (morbo di Alzheimer) di cui alla richiamata delibera di Giunta Regionale n. 2502/1999, attesa la circostanza per la quale l’attività assistenziale è diretta a pazienti con massima compromissione di disabilità ed elevata esigenza di assistenza personale. Per i pazienti ricogniti alla data dell’emanazione delle linee-guida ministeriali per ospedali psichiatrici (20 dicembre 1996), non è dall’ospite dovuta la quota alberghiera che, per contro, verrà regolarmente applicata per pazienti provenienti dal territorio. IL DIRETTORE REGIONALE Dr. Giovanni Carusi All. B1 ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE R.S.A. STANDAR 60 POSTI LETTO RETTA IN COMPOSIZIONE % VIGORE Personale FASCIA A 127.818 63,51 AUMENTO Personale Generali 36,49 FASCIA B 147.820 67,9 32,1 FASCIA C 177.821 73,06 26,94 TOTALE % PROPOSTA NUOVA RETTA 149.679 16.890 % 13,21 Generali 4.971 % 3,89 21.861 17,1 17.329 11,72 4.971 3,36 22.300 15,08 170.120 19.918 11,2 4.971 2,8 14 202.710 24.889 All. C1 ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE DA 60 P.L. R.S.A. ALZHEIMER RETTA IN COMPOSIZIONE % VIGORE Personale Generali AUMENTO Personale % Generali TOTALE % % PROPOSTA NUOVA RETTA FASCIA A 165.992 69,27 30,73 22.626 13,63 5.437 3,27 28.063 16,9 194.055 FASCIA B 180.992 71,53 28,47 23.032 12,73 5.437 3 28.469 15,73 209.461 All. E1 ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE R.S.A. MEDICALIZZATA 80 POSTI LETTO RETTA IN COMPOSIZIONE % VIGORE Personale Generali AUMENTO Personale % Generali TOTALE % % PROPOSTA NUOVA RETTA FASCIA A 175.917 62,95 37,05 18.757 10,66 6.959 3,96 25.716 14,62 201.633 FASCIA B 185.917 64,74 35,26 18.985 10,21 6.959 3,74 25.944 13,95 211.861 FASCIA C 200.917 67,37 32,63 21.082 10,5 6.959 3,46 13,96 228.958 28.041 All. F1 ELEMENTI PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE R.S.A. ALZHEIMER MEDICALIZZATA 20 pl RETTA IN COMPOSIZIONE % VIGORE Personale Generali AUMENTO Personale % Generali TOTALE % % PROPOSTA NUOVA RETTA FASCIA A 215.284 70,87 29,13 44.774 20,8 7.043 3,27 51.817 24,07 267.101 FASCIA B 232.783 74,53 25,47 50.334 21,62 1.818 0,78 52.152 22,4 284.935 SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 60 POSTI LETTO PRIMA FASCIA Personale t.p. Infermiere Inf.Capo sala Addetto Assist. Terap.Riabilit. Terap.Occupaz Subtotale Unità 9 1 15 3 6 Parziale Totale 59.810.400 72.072.000 46.238.400 55.036.800 55.036.800 538.293.600 72.072.000 693.576.000 165.110.400 330.220.800 1.799.272.800 Costi san.AUSL Inc% 430.634.880 57.657.600 554.860.800 132.088.320 264.176.640 1.439.418.240 80% 80% 80% 80% 80% 120.000.000 41.750.280 52.116.480 213.866.760 100% 55% 60% Costi utente Inc.% 107.658.720 14.414.400 138.715.200 33.022.080 66.044.160 359.854.560 20% 20% 20% 20% 20% 34.159.320 34.744.320 68.903.640 45% 40% Personale t.d. Ass.med.Geriatica Resp.Amm.vo Portiere-centralin. Subtotale TOT.PERSONALE SPESE AMM.VE SPESE GENER. Mater.sanit.farm. Divise del pers. 1 75.909.600 2 43.430.400 120.000.000 75.909.600 86.860.800 282.770.400 2.082.043.200 1.653.285.000 428.758.200 41.470.000 24.882.000 60% 16.588.000 40% 258.225.000 155.925.000 12.100.000 154.935.000 124.740.000 12.100.000 60% 80% 100% 103.290.000 31.185.000 40% 20% Spese trasporto 5.500.000 Fitti Reali 330.000.000 VITTO 361.350.000 ONERI FINANZ. 7.700.000 VOLONTARIATO ANIM.TEMPO L. CONVEGNI 100% 201.300.000 61% 5.775.000 11.000.000 8.800.000 3.850.000 TOTALE GENERALE 3.277.963.200 QUOTA A CARICO AUSL Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite 2.182.517.000 36.375.283 3.031.274 Costo giornaliero per ogni ospite 99.658 QUOTA A CARICO OSPITI Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornaliero per ogni ospite 1.095.446.200 18.257.437 1.521.453 50.020 QUOTA TOTALE Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) 3.277.963.200 54.632.720 4.552.727 149.679 SECONDA FASCIA La retta è incrementata di £. 20.442 per maggiore carico assistenziale Personale 5.500.000 minuti £./minuto Totale 2.182.517.000 75% 128.700.000 39% 361.350.000 100% 1.925.000 25% 11.000.000 8.800.000 3.850.000 100% 100% 100% 1.095.446.200 Infermiere Addetto assist. Terapista Subtotale 14 25 5,5 532,50 411,67 490,00 Maggior Costo annuo Costo totale annuo Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) 7.455 10.292 2.695 20.442 447.672.500 3.725.635.700 170.120 7.455 10.292 2.695 100% 100% 100% 447.672.500 2.630.189.500 43.836.492 3.653.041 120.100 1.095.446.200 18.257.437 1.521.453 50.020 TERZA FASCIA La retta è incrementata di £. 32.590 per maggiore carico assistenziale Personale Infermiere Addetto assist. Terapista Incr.ass.med. Subtotale Maggior Costo annuo Costo totale annuo Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) minuti 28 25 11 £./minuto 532,50 411,67 490,00 Totale 14.910 10.292 5.390 22.440 53.032 1.161.393.500 4.887.029.200 202.710 14.910 10.292 5.390 1.161.393.500 3.343.910.500 55.731.842 4.644.320 152.690 100% 100% 100% 1.095.446.200 18.257.437 1.521.453 50.020 SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 20 POSTI LETTO R.S.A. MEDICALIZZATA PER PAZIENTIAFFETTI DAL MORBO DI ALZHEIMER PRIMA FASCIA Personale t.p. Infermiere Inf.Capo sala Addetto Assist. Terap.Riabilit. Terap.Occupaz Psicologo Subtotale Unità 6 1 10 1 2 1 Parziale Totale Costi san.AUSL Inc% Costi utente 59.810.400 72.072.000 46.238.400 55.036.800 55.036.800 69.954.233 358.862.400 72.072.000 462.384.000 55.036.800 110.073.600 69.954.233 1.128.383.033 305.033.040 61.261.200 393.026.400 46.781.280 93.562.560 69.954.233 969.618.713 177.600.000 75.909.600 177.600.000 68.318.640 253.509.600 245.918.640 7.590.960 1.215.537.353 166.355.280 Inc.% 85% 85% 85% 85% 85% 100% 53.829.360 10.810.800 69.357.600 8.255.520 16.511.040 158.764.320 15% 15% 15% 15% 15% 7.590.960 10% Personale t.d. Ass.med.Geriatica Resp.Amm.vo Subtotale TOT.PERSONALE 1 75.909.600 1.381.892.633 100% 90% SPESE AMM.VE 13.860.000 11.088.000 80% 2.772.000 20% SPESE GENER. Mater.sanit.farm. Divise del pers. Spese trasporto 86.000.000 52.100.000 4.033.000 1.850.000 68.800.000 41.680.000 4.033.000 1.850.000 80% 80% 100% 100% 17.200.000 10.420.000 20% 20% Fitti Reali 165.000.000 VITTO 120.000.000 - 2.600.000 1.950.000 3.589.000 8.536.000 103.400.000 ONERI FINANZ. VOLONTARIATO ANIM.TEMPO L. CONVEGNI 3.700.000 8.800.000 110.000.000 TOTALE GENERALE 1.949.835.633 QUOTA A CARICO AUSL Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite 1.584.213.353 79.210.668 6.600.889 Costo giornaliero per ogni ospite 217.016 QUOTA A CARICO OSPITI Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornaliero per ogni ospite 365.622.280 18.281.114 1.523.426 50.085 QUOTA TOTALE Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) 123.750.000 75% 41.250.000 25% 120.000.000 100% 75% 650.000 25% 97% 97% 94% 111.000 264.000 6.600.000 3% 3% 6% 1.584.213.353 365.622.280 1.949.835.633 97.491.782 8.124.315 267.101 SECONDA FASCIA La retta è incrementata di £.17.834 per maggiore carico assistenziale Personale minuti Infermiere 5 £./minuto 532,50 Totale 2.663 2.663 100% Addetto assist. Terapista Mat.san.farmac. Subtotale Maggior Costo annuo Costo totale annuo Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) 19 15 411,67 490,00 7.822 7.350 7.822 7.350 100% 100% 17.834 130.189.417 2.080.025.050 284.935 130.189.417 1.714.402.770 85.720.138 7.143.345 234.850 365.622.280 18.281.114 1.523.426 50.085 SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 80 POSTI LETTO R.S.A. MEDICALIZZATA PRIMA FASCIA Personale t.p. Infermiere Inf.Capo sala Addetto Assist. Terap.Riabilit. Terap.Occupaz Psicologo Ass.med.Geriatica Resp.Amm.vo Portiere-centralin. Assist.sociale Unità amm.va TOT.PERSONALE SPESE AMM.VE Unità Parziale 14 59.810.400 2 72.072.000 27 46.238.400 4 55.036.800 12 55.036.800 1 69.954.233 2 106.700.000 1 75.909.600 4 43.430.400 1 49.295.705 1 49.295.705 Totale Costi san.AUSL Inc% Costi utente Inc.% 837.345.600 144.144.000 1.248.436.800 220.147.200 660.441.600 69.954.233 177.600.000 75.909.600 173.721.600 49.295.705 49.295.705 669.876.480 115.315.200 998.749.440 176.117.760 528.353.280 55.963.386 177.600.000 60.727.680 138.977.280 39.436.564 39.436.564 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 80% 167.469.120 28.828.800 249.687.360 44.029.440 132.088.320 13.990.847 20% 20% 20% 20% 20% 20% 15.181.920 34.744.320 9.859.141 9.859.141 20% 20% 20% 20% 3.706.292.043 3.000.553.634 705.738.409 55.500.000 30.525.000 55% 24.975.000 45% SPESE GENER. Mater.sanit.farm. Divise del pers. Spese trasporto 350.000.000 210.000.000 16.100.000 7.300.000 175.000.000 105.000.000 12.880.000 5.840.000 50% 50% 80% 80% 175.000.000 105.000.000 3.220.000 1460000 50% 50% 20% 20% Fitti Reali 680.000.000 408.000.000 60% 272.000.000 40% VITTO 480.000.000 384.000.000 80% 96.000.000 20% 2.000.000 80% 500.000 20% ONERI FINANZ. 2.500.000 VOLONTARIATO ANIM.TEMPO L. CONVEGNI 15.000.000 35.000.000 330.000.000 TOTALE GENERALE 5.887.692.043 QUOTA A CARICO AUSL Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornaliero per ogni ospite 4.427.048.634 55.338.108 4.611.509 151.611 QUOTA A CARICO OSPITI Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornaliero per ogni ospite QUOTA TOTALE Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) 1.460.643.409 18.258.043 1.521.504 50.022 5.887.692.043 73.596.151 6.133.013 201.633 11.250.000 28.000.000 264.000.000 75% 80% 80% 4.427.048.634 1.460.643.409 SECONDA FASCIA La retta è incrementata di £. 10.228 per maggiore carico assistenziale Personale Infermiere Addetto assist. Mat.san.farmac. Subtotale Maggior Costo annuo minuti 5 15 £./minuto 532,50 411,67 Totale 2.663 6.175 1.390 10.228 2.663 6.175 1.390 10.228 298.644.460 298.644.460 3.750.000 7.000.000 66.000.000 100% 100% 100% 25% 20% 20% Costo totale annuo Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) 6.186.336.503 211.861 4.725.693.094 59.071.164 4.922.597 161.839 1.460.643.409 18.258.043 1.521.504 50.022 TERZA FASCIA La retta è incrementata di £. 27.325 per maggiore carico assistenziale Personale Infermiere Addetto assist. Terapista Incr.ass.med. Subtotale Maggior Costo annuo Costo totale annuo Costo annuo per ogni ospite Costo mensile per ogni ospite Costo giornal.ospite (RETTA BASE) minuti 10 £./minuto 532,50 Totale 5.325 5.325 100% 22.000 27.325 797.890.000 6.984.226.503 228.958 797.890.000 5.224.938.634 65.311.733 5.442.644 178.936 1.460.643.409 18.258.043 1.521.504 50.022 All. C SIMULAZIONE DEI COSTI DI UNA RSA STANDARD DA 60 POSTI LETTO R.S.A. ALZHEIMER PRIMA FASCIA Personale t.p. Infermiere Inf.Capo sala Addetto Assist. Terap.Riabilit. Terap.Occupaz Psicologo Subtotale Unità 12 1 27 3 6 1 Parziale Totale 59.810.400 717.724.800 72.072.000 72.072.000 46.238.400 1.248.436.800 55.036.800 165.110.400 55.036.800 330.220.800 69.954.233 69.954.233 2.603.519.033 Costi san.AUSL Inc% Costi utente Inc.% 610.066.080 57.657.600 1.061.171.280 132.088.320 264.176.640 69.954.233 2.195.114.153 85% 80% 85% 80% 80% 100% 107.658.720 14.414.400 187.265.520 33.022.080 66.044.160 408.404.880 15% 20% 15% 20% 20% 177.600.000 60.727.680 69.488.640 307.816.320 100% 80% 80% 15.181.920 17.372.160 32.554.080 20% 20% Personale t.d. Ass.med.Geriatica Resp.Amm.vo Portiere-centralin. Subtotale TOT.PERSONALE 1 75.909.600 2 43.430.400 177.600.000 75.909.600 86.860.800 340.370.400 2.943.889.433 2.502.930.473 440.958.960 DELIBERAZIONE 01.08.2002, n. 662: Modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1929 del 25 luglio 1997, avente ad oggetto: “adeguamento delle rette delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B) che svolgano attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- Assistenziali”. Omissis LA GIUNTA REGIONALE Richiamate: la deliberazione Consiliare n. 49/6 del 23/06/87, e n. 71/11 del 21/10/97, con le quali sono state emanate le direttive in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/8/85, concernente: “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle Province Autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 5 della legge 23/12/78, n. 833; la- deliberazione n. 1929 del 25/07/97 con la quale sono state definite le rette delle strutture che svolgono attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali; Preso atto che con la predetta deliberazione sono state previste le seguenti rette: • • • inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti- totale Euro 55,26 (£. 107.000) 50%quota sociale a carico dei Comuni e/o privati Euro 27,63 (£. 53,500) 50% quota sanitaria a carico F.S.N Euro 27,63 (£. 53.500) - disabili fisici psichici sensoriali anormali psichici –100%a carico del F.S.N. Euro 72,30 (£. 140.000) Omissis Ritenuto, ancora, di rideterminare le tariffe delle strutture che svo lgono attività di rilievo sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali, così come segue: • • • inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti- totale Euro 70,75 (£. 137.000) di cui: quota sociale a carico dei Comuni e/o privati Euro 32,80 (£.. 63.500) quota sanitaria a carico F.S.N .Euro 37,95 (£. 73.500) - disabili fisici psichici sensoriali anormali psichici- 100%a carico del F.S.N. Euro 87,80 (£. 170.000) Precisato che le tariffe, come sopra incrementate, potranno essere praticate dalle singole strutture socio-sanitarie a condizione che le medesime assumano gli standards di personale, previsti dalle disposizioni regionali emanate in materia e si impegnino ad adeguare gli standards strutturali nei termini di cui al comma 2 dell’art. 11della legge n. 328 dell’8 novembre 2000. Alla certificazione del possesso degli standards di personale ed all’impegno ad adeguare gli standards strutturali provvederà direttamente l’Azienda U.S.L. nel cui ambito territoriale insiste la struttura socio-sanitaria; Omissis DELIBERA per le motivazioni espresse in narrativa - di approvare l’aggiornamento provvisorio delle tariffe, nella misura di Euro 15.49 (£. 30.000), in attesa di ridisegnare la normativa vigente in materia, così come segue: • • inabili non curabili a domicilio/anziani non autosufficienti- totale Euro 70,75 (£. 137.000) di cui: quota sociale a carico dei Comuni e/o privati Euro 32.80 (£. 63.500) quota sanitaria a carico F.S.N. Euro 37,95 (£. 73.500) disabili fisici psichici sensoriali anormali psichici- 100% a carico del F.S.N. Euro 87,80 (£. 170.000) - di precisare che la decorrenza delle tariffe, come sopra determinate, viene stabilita alla data di adozione da parte della singola Azienda U.S.L. della certificazione richiesta, come specificato in narrativa; - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. DIREZIONE SANITÀ ELENCO DELLE STRUTTURE ALLE QUALI LA “COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DELLE ISTITUZIONI CON CARATTERE SANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE” HA RICONOSCIUTO L’IDONEITÀ A SVOLGERE L’ATTIVITÀ SANITARIA CONNESSA A QUELLA SOCIO-ASSISTENZIALE, AI SENSI DELLE DELIBERE CONSILIARI N. 49/6 DEL 23 GIUGNO 1987 E N. 71/11 DEL 21 OTTOBRE 1997 (D.P.C.M. 8 AGOSTO 1985) E DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA L.R. N. 110/98. Società “CRIS 89” S.r.l. Via Bompadre n. 36 GIULIANOVA (TE) Posti letto 50 Per anziani e disabili Tel. 085/8003882 I.P.A.B. Casa di Riposo “F.ALESSANDRINI” Via Marconi n. 77 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) Posti letto 46 Per anziani e disabili Tel. 0861/91358 I.P.A.B. Casa di Riposo “G. DE BENEDICTIS ” Viale Crispi n. 246 TERAMO Posti letto 142 Per anziani e disabili Società “C.SIMEONI” a.r.l. Via Torre Pellegrina n. 14/A Parco Paolucci ORSOGNA (CH) Società “LIDO” S.r.l. Casa Albergo “IL CASTELLO” Via Piana n. 20/21 CRECCHIO (CH) Posti letto 43 Di cui 30 per anziani e disabili e 13 per disabili psichici Tel 0871/942818 Società “IS.EN.CO” Sr.l. Piazza G.Marconi RIPA TEATINA (CH) Posti Letto 24 per anziani e disabili 1. Struttura ubicata a Teramo, Via Irelli n. 16 (ex Ist. Gualandi) – tel. 0861/252398 “ISTITUTI RIUNITI S.G. BATTISTA” Viale Cappuccini n. 4 CHIETI Posti letto 198 Di cui 110 per anziani e disabili e 88 per disabili psichici Tel. 0871/345252 DELIBERAZIONE 10.08.02 n. 705: Piano Sociale Regionale 2002 - 2004 – Approvazione programma e schema di convenzione per affidamento al Centro di Formazione Studi FORMEZ del programma di assistenza tecnica e formativa alla regione Abruzzo e agli enti locali per l’attuazione del Piano Sociale Regionale. LA GIUNTA REGIONALE Omissis A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA per i narrati motivi: 1. di approvare la proposta di “Programma per l’assistenza formativa e tecnica della Regione Abruzzo per sostenere i processi di cambiamento e l’attuazione della riforma del welfare locale nel triennio 2002 - 2004”, predisposto dal Centro di Formazione Studi FORMEZ, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 2. di affidare al Centro Formazione Studi FORMEZ l’attuazione del programma medesimo; 3. di approvare lo schema di convenzione, allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 4. di stabilire in € 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00) il compenso onnicomprensivo dovuto al Centro Formazione Studi FORMEZ per l’attuazione del programma, allegato “A”; 5. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00), trova copertura nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, con la disponibilità del capitolo n. 71520 ad oggetto “fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale”; 6. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali i provvedimenti di approvazione del progetto esecutivo per l’intero programma di interventi, di stipula della Convenzione, di impegno e liquidazio ne delle relative spese, in esecuzione di quanto previsto e stabilito nel programma medesimo e nella relativa convenzione; 7. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURA, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 52/1986. DECRETI Presidente della Giunta Regionale DECRETO 13.09.2002, n. 206: Sostituzione del Componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara, per il Settore “Agricoltura” Dott. Luigi Zepponi dimissionario, con il Dr. Giuseppe Spinelli. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Omissis DECRETA 1. di prendere atto della designazione del Dr. Giuseppe Spinelli per la nomina a componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,. Artigianato e Agricoltura di Pescara, inviata dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Pescara; 2. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara, per il Settore “Agricoltura”, il Dr. Giuseppe Spinelli nato ad Ascoli Piceno il 10/02/1950, e residente a Città S. Angelo Via di Villa Forcella 16, in sostituzione del dimissionario Dott. Luigi Zepponi; 3. di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio: • di notificare il presente Decreto al nominato, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali che hanno interesse al procedimento, Al Ministero dell’Industria ed alla Camera di Commercio di Pescara; Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. IL PRESIDENTE On. Giovanni Pace DECRETO 17.09.2002, n. 207: Autorizzazione in favore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avezzano (AQ) per l’occupazione d’urgenza di terreni, siti nel Comune di Avezzano, in favore della Ditta FUTURA PROMOTION S.r.l.. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Omissis Vista l’istanza n. 1602 del 05.07.2002 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, con la quale si chiede l’emissione del decreto di occupazione temporanea d’urgenza dei terreni, siti nel Comune di Avezzano (AQ) per l’assegnazione di un lotto per la realizzazione dell’iniziativa proposta dalla “Futura Promotion S.r.l.”. Omissis DECRETA Art. 1 E’ autorizzata, per i motivi specificati in premessa, l’occupazione temporanea d’urgenza in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano dei terreni indicati nell’allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, previa redazione dello stato di consistenza, per la durata non superiore a tre anni a decorrere dalla data d’immissione in possesso, purché il P.R.T. sia sempre vigente; Art. 2 Il presente Decreto perde efficacia qualora l’immissione in possesso non venga effettuata entro tre mesi dalla data della sua emanazione. E’ fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Ave zzano di trasmettere al Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione OO.PP. della Giunta Regionale attestazione formale dell’avvenuta immissione in possesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 865/71, entro un mese dal suo verificarsi, indicandone la data. Art. 3 I termini per le espropriazioni e i lavori sono così stabiliti: a) Lavori : INIZIO dalla data di immissione in possesso del terreno FINE: entro il 12° mese dalla data di inizio lavori b) Espropriazioni: INIZIO: il 21.06.2002 data della delibera di assegnazione da parte del Consorzio; FINE: il 20.06.2005 entro 36°mese dalla stessa data; Art. 4 L’eventuale proroga dei termini finali dei lavori o delle espropriazioni, oppure dell’efficacia del presente Decreto, deve essere chiesta prima delle rispettive scadenze, per motivi di interesse pubblico, entro i termini previsti o desumibili dalla normativa vigente per consentire l’adozione del relativo provvedimento; Art. 5 L’indennità di occupazione sarà determinata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo tra le parti circa la misura della stessa; Art. 6 Il presente Decreto dovrà essere notificato nelle forme previste dalla legge, alle Ditte legittimate a riceverlo. Art. 7 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine - rispettivamente di 120 e 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Pace DECRETO 17.09.2002, n. 208: Autorizzazione in favore del Comune di Colledara (TE)per l’espropriazione degli immobili, siti nel Comune medesimo, necessari alla costruzione della rete fognante e dell’impianto di chiarificazione di Villa Pizzicato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Omissis Vista l’istanza n. 2533 del 21.6.2002 con la quale il Comune di Colledara (TE) chiede l’emissione del decreto di espropriazione definitiva per i lavori di costruzione della rete fognante ed impianto di chiarificazione nella frazione Villa Pizzicato; Omissis DECRETA Art. 1 In favore del Comune di Colledara (TE) l’espropriazione degli immobili, siti nel Comune medesimo, necessari ai lavori di costruzione della rete fognante e dell’ impianto di chiarificazione nella frazione di Villa Pizzicato di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento; Art. 2 Il presente decreto deve essere notificato, a cura ed a spese dell’Ente espropriante, ai proprietari degli immobili espropriati nelle forme degli atti processuali civili e trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, in termini d’urgenza. Copia del presente decreto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 3 Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Pace DECRETO 17.09.2002, n. 209: Nomina dei Componenti la Commissione Provinciale di Pescara prevista dall’art. 3 della legge 4/08/1978 n. 440. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Omissis DECRETA per quanto sopra illustrato di nominare i seguenti Componenti la Commissione Provinciale di Pescara prevista dall’art. 3 della legge 4/08/1978 n. 440: Dott. Donadio Luigi – Dirigente Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Pescara, presidente o un suo delegato; Dott. Di Massimo Luciano in rappresentanza della Federazione Regionale Coltivatori Diretti D’Abruzzo; - Rag. Serra Michele in rappresentanza della Federazione Regionale Agricoltori d’Abruzzo; - Dott. Ronchitelli Andrea in rappresentanza della Confederazione Produttori Agricoli - P. A. Cilli Luciano in rappresentanza della Confederazione Italiana agricoltori. - Sig. D’Anastasio Moreno in rappresentanza del FAI CISL: - Sig. Azzola Alessandro in rappresentanza dei UILA UIL: - Sig. Primavera Nicola in rappresentanza della CGIL; - Sig. Venditti Ezio in rappresentanza dell’Unione Nazionale Comuni - Comunità - Enti Montani; - Sig.Di Varano Alfredo in rappresentanza dell’Unione Nazioniale Comuni - Comunità Enti Montani; - Sig. Marzuolo Feliciano in rappresentanza dell’ Associazione Regionale Comuni d’Abruzzo; - Sig. Zacchigna Graziano Domenico in rappresentanza dell’Associazione Regionale Comuni d’Abruzzo. - di notificare il presente decreto agli interessati e di pubblicarlo sul BURA. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE On. Dott. Giovanni Pace DECRETO 17.09.2002, n. 210: Rettifica decreto 04.06.2002, n. 140, limitatamente alla data di nascita della Ditta Caniglia Michele di Guardiagrele (CH). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Omissis DECRETA - di rettificare la data di nascita della Ditta Caniglia Michele da “26/09/140” a “02/11/1943”; restano invariate tutte le altre norme contenute nel decreto n. 140 del 04/06/2002. On. Giovanni Pace ORDINANZE E DETERMINAZIONI Direttoriali DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE ENERGIA SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DF/81: Conferimento incarico al Sig. Di Ciccio Pierluca libero - professionista, per le attività inerenti il funzionamento dell’ARAEN di cui alla D.G.R. n. 967 del 31.10.2001 e la O.D. n. 01 del 07.01.2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell’aria. IL DIRETTORE REGIONALE Omissis DETERMINA Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 1) di conferire con decorrenza dal 14.10.2002 e fino al 13.10.2003 al Sig. Di Ciccio Pier Luca l’incarico professionale riconducibile in generale alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell’aria per le attività previste nel Progetto Europeo ARAEN protocollo n. ENER/4.1031/A/99-006, e in particolare: - promozione e valutazione dei bandi finalizzati allo sviluppo dell’energia alternativa e relative procedure informatiche, analisi dei consumi energetici; 2) che l’espletamento degli incarichi avvenga secondo quanto stabilito dal contratto allegato; 3) di fissare per il professionista per l’intera durata del contratto un compenso lordo di Euro 25.400 (Euro venticinquemilaquattrocento) comprensivo di INPS al 4%, IVA al 20% oltre il rimborso spese forfetario pari ad Euro 1000 (euro mille); 4) di liquidare la relativa spesa complessiva di Euro 25.400 (euro venticinquemilaquattrocento) comprensiva di compenso, INPS al 4%, IVA al 20%, rimborso spese forfetario, sul capitolo 12484/R/2001 bilancio corrente esercizio, giusto impegno di spesa n. 5 effettuato con Ordinanza Direttoriale n. DF/36 del 14.12.2001; 5) di non doversi effettuare nessuna ritenuta di Legge in quanto il consulente si avvale del regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/00 come da nota n. 6934 del 13 settembre 2002 prodotta dall’interessato(all.1); 6) di stabilire che il compenso sia liquidato e pagato in rate bimestrali posticipate dal Servizio Ragioneria e Credito – previa apposita disposizione del Direttore dell’area Ambiente Turismo ed Energia – dietro presentazione di resoconto dell’attività e dopo emissione di fattura pari ad Euro 4.233,34 (Euro quattromiladuecentotrentatre/34) onnicomprensiva come da precedente punto 3); 7) di disporre la notifica del presente provvedimento alle persone interessate e la sua pubblicazione sul B.U.R.A.. IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Franco Costantini Dirigenziali DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITIC HE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI SERVIZIO ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA REGIONE E COLLEGAMENTO CON LE COMUNITÀ ABRUZZESI ALL’ESTERO DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DA5/137: L.R. 37/93 – Art. 6. Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione CIRCOLO LEGAMBIENTE DIOMEDEA – Francavilla al Mare (CH). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA a) la cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, dell’Associazione CIRCOLO LEGAMBIENTE DIOMEDEA, con sede in Francavilla al Mare (CH) Via T. Marino, 10; b) la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente ordinanza. IL DIRIGENTE Dott. Marcello Verderosa DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO DETERMINAZIONE 26.09.2002, n. DH16/683: L.R. 25/88 art. 10/2° comma –Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di Pietracamela (TE) –Sclassificazione terre civiche Loc.Prati di Tivo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1)per quanto esposto in narrativa, di sclassificare le terre civiche site nel Comune di Pietracamela, in catasto al Foglio n. 24 particelle n. 20, 52, 58/parte (limitatamente alla superficie occupata dalla stazione di arrivo della seggiovia con relativi annessi), 124 (limitatamente all’area ricadente nel Piano di Fabbricazione), 153, 154, 157, 168, 182, 185, 190, 202, 204, 216, 218, 219, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 252, 256 e 257, di natura demaniale civica (Relazione Storico Giuridica Ignazio Marcozzi del 29/05/1931 nonché verifica demaniale Alfredo Partenza del 30/01/1954) in quanto hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione terreni agro-silvo pastorale per effetto delle urbanizzazioni e edificazioni avvenute; 2)di non sclassificare le terre civiche riportate in catasto al Foglio n. 24 particelle n. 156, 162, 165, 166, 169, 180, 181, 186, 187 e 191 in quanto trattasi di singole unità abitative sparse non rientranti nel concetto di porzioni di terre civiche. I possessori dei terreni sopra richiamati, ove ritenuto opportuno, possono attivare, tramite il Comune di Pietracamela, la procedura di cui all’art. 6 della L.R. n. 25/88; 3)di obbligare il Comune di Pietracamela, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione, a frazionare le particelle n. 58 e 124 del Foglio n. 24 secondo quanto indicato nel rapporto informativo citato nelle premesse ed allegato alla presente deliberazione, da inviare, a questo Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, prima di procedere ad eventuali vendite; 4)di autorizzare il Comune di Pietracamela a depennare dall’elenco dei suoli di natura demaniale le terre civiche non vendute, oggetto della presente sclassificazione, ed iscriverli fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile; 5)di obbligare il Comune di Pietracamela, prima di procedere alle vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l’area secondo quanto indicato dall’art. 2 della L.R. n. 68/99 ed a versare i relativi corrispettivi all’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Pietracamela - Prati di Tivo; Questo Servizio, su richiesta del Comune, può effettuare eventuali rettifiche nonché acquisire documentazione di vendite di terre a suo tempo effettuate sempre comunque restando all’interno della sclassificazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/02 citata nelle premesse sopra citate; La presente Determinazione sarà trasmessa a: • Comune di Pietracamela (TE); • Ufficio B.U.R.A. - L’Aquila; • Commissariato Usi Civici -L’Aquila. • -Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Pietracamela-Prati di Tivo. Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Pietracamela e dell’Amministrazione Separata Beni uso Civico della Frazione Pietracamela Prati di Tivo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e dell’Amministrazione Separata. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 1)rapporto informativo formato da n. 3 facciate di questo Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio datato 26/09/2002; 2)planimetria catastale; 3)elenco particellare suoli da sclassificare IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Lorenzo Potena DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA SERVIZIO CACCIA E PESCA MARITTIMA DETERMINAZIONE 12.09.2002, n. DH18/16: DOCUP – Pesca Marittima ed Acquacoltura – Bando di gara 2001 –Mis. 3.1 – Progetto n. 01/PR/2001 –Opere: Realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste entro 3 miglia lungo la costa teatina –Richiedente: Amministrazione Provinciale di Chieti –Concessione contributo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Vista la D.G.R. 778 del 07/08/2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 102 Speciale (Docup – pesca) del 07/09/2001. con la quale sono stati approvati: il Complemento regionale di Programmazione del DOCUP - Pesca Marittima ed Acquacoltura per il periodo 2000 - 2006 ed i Bandi di gara delle diverse Misure per l’annualità 2001; Vista l’O.D. n. DH18/09 del 04/04/2002, pubblicata sul B.U.R.A. N. 55 Speciale (Gare) del 03/05/2002~ con la quale sono state approvate, in conformità alla proposta dell’apposito Nucleo di Valutazione costituito a norma del Complemento di Programmazione, le graduatorie provvisorie delle iniziative ammissibili e l’elenco delle iniziative a seguito della valutazione delle istanze pervenute dopo la pubblicazione dei Bandi 2001; Visto il Piano finanziario del Complemento di Programmazione del DOCUP Pesca Marittima ed Acquicoltura, che per annualità 2001 assegna alla Misura 3.1 risorse pubbliche e cofinanziate per un ammontare di Euro 212.700.00, da erogare in ragione del 100% del costo totale ammesso: Dato Atto che, con Decisione 2000 D/230283 del 21/06/2002, la Commissione Europea ha dichiarato compatibili con il mercato comune le misure di aiuto notificate a seguito della emanazione dei predetti Bandi di gara 2001, ivi comprese quelle relative alla Misura 3.1; Considerato che nella graduatoria provvisoria delle iniziative ammissibili alla Misura 3.1 è incluso al primo posto il progetto dell’ Amministrazione Provinciale di Chieti riguardante la realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste entro le tre miglia al largo della costa teatina, per un costo totale ammissibile di Euro 212.496,44, che trova integrale capienza nelle risorse come sopra stanziate per il 2001 dal Piano finanziario del Complemento di Programmazione; Rilevato che, in ragione dell’utile posizione di graduatoria dell’utile posizione di graduatoria, con nota n. 8492 del 26.04.02, è stata richiesta all’Amministrazione provinciale di Chieti la trasmissione della documentazione integrativa di cui al paragrafo 5 del Bando di Gara; Vista la Relazione Istruttoria del 12.09.02 redatta dal Responsabile dell’Ufficio Pesca Marittima ed Acquacoltura (Allegato B) che, ravvisata la congruità e la completezza della documentazione esibita dal richiedente in esito alla nota, su citata. propone la concessione del contributo in conto capitale richiesto dall’Amministrazione provinciale di Chieti per l’importo di Euro 212.475,60; Ritenuto di dover procedere alla concessione del contributo in parola alle condizioni desumibili dal Capitolato d’Oneri di cui all’unito Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed all’impegno della somma complessiva di Euro 212.475,60 in conformità alla scansione contabile esposta nel successivo capoverso, rinviandone a separata Determinazione la liquidazione ed il pagamento; Dato Atto che agli oneri derivanti dalla concessione del contributo in parola si provvede con gli stanziamenti all‘uopo iscritti nello Stato di Previsione della Spesa del Bilancio 2002, imputando la spesa complessiva di Euro 212.475,60 quanto al 50% Euro 106.237,8) al Capitolo 142335, denominato quota a carico del FEOGA(SFOP); quanto al 35% (Euro 74.366,46) al Capitolo 142336 denominato quota a carico dello Stato; quanto al 15% (Euro 31.871,34) al Capitolo 142337, denominato quanto a carico Regione; Tutto ciò premesso: DETERMINA - di rendere definitiva la graduatoria della Misura 3.1 gia approvata in via provvisoria con propria Ordinanza Dirigenziale n. DH18/09 del 04.04.02; - di concedere alla Amministrazione provinciale di Chieti, in relazione al progetto riguardante la realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste entro le tre miglia al largo della costa teatina il contributo in conto capitale di Euro 212.475,60, pari al 100% dell’importo ammesso, per l’esecuzione delle opere indicate nella Relazione Istruttoria di cui alla nota del 12.09.02 del Responsabile dell’Ufficio Pesca Marittima ed Acquicoltura (Allegato B); - - - - - - - - di stabilire che nella esecuzIone dei lavori e degli acquisti, nonché ai fini dell’erogazione del contributo l’Amministrazione Provinciale di Chieti dovrà osservare. a pena di decadenza dai benefici, le prescrizioni dettate dal Capitolato d’Oneri di cui all’Allegato A: di dichiarare gli Allegati A) e B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di impegnare la somma complessiva di Euro 212.475,60: per Euro 106.237,80 sul Capitolo n. 142335 del bilancio corrente; per Euro 74.366,46 sul Capitolo n. 142336 del bilancio corrente; -per Euro 31.871,34 sul Capitolo n. 142337 del bilancio corrente; di rinviare a separata Determinazione la liquidazione ed il pagamento del predetto importo; di incaricare l’Ufficio Pesca marittima ed Acquacoltura di notificare il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti e di curarne la pubblicazione sul B.U.R.A.. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Antonio Di Paolo Allegati: - Relazione istruttoria; - Capitolato d’oneri. Allegato “A” DOCUP - PESCA BANDO 2001 MISURA 3.1 - PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE CAPITOLATO D’ONERI L’Amministrazione beneficiaria dei contributi co-finanziati assennati in esito alla procedura di gara bandita per la Misura 3.1 con Deliberazione G.R. n. 778 del 7/8/200l è tenuta ad osservare le prescrizioni di cui ai punti seguenti. Per essa risponde il Dirigente al quale compete la responsabilità del procedimento. 1) Le opere dovranno essere eseguite conformemente al progetto approvato ed ammesso a finanziamento: il termine di completamento dell’investimento totale è fissato al 31 agosto 2003. 2) Per gravi motivi da documentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di cui ai punto 1, potrà essere avanzata al Servizio Caccia e Pesca Marit tima richiesta di differimento, per- non più di tre mesi. dei termine medesimo. L’accoglimento della richiesta è subordinato alla dimostrazione di uno stato di avanzamento fisico, nonché di un avanzamento finanziario documentato da fatture quietanzate. non inferiori al 60% del costo totale. L’inosservanza del termine di cui ai punto 1. e dell’ eventuale proroga autorizzata, comporterà la revoca della concessione ed il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate. 3) Eventuali variazioni all’esecuzione del progetto approvato dovranno essere proposte per l’approvazione al Servizio Caccia e Pesca Marittima: esse debbono essere corredate di una perizia tecnica che ne illustri la natura e la portata, della documentazione tecnica e contabile eventualmente necessaria. delle autorizzazioni all’ uopo occorrenti. del piano finanziario modificato. Trova in proposito applicazione il punto 8 del Bando di gara, lettere a), b), d). Sulla richiesta di variazione è acquisito il parere del Nucleo di Valutazione. La richiesta è rigettata qualora: - le modifiche proposte inficino la riferibilità dell’intervento alla Misura: - impediscano il conseguimento delle finalità progettuali, ovvero le alterino significativamente: - determinano un differimento dei tempi di comple tamento dell’intervento superiore alla proroga massima prevista al punto 2; incidano su profili che, ove conosciuti inizialmente, avrebbero comportato una graduazione del progetto tale da renderlo non finanziabile Il rigetto comporta la revoca della concessione. ovvero il disconoscimento di parte della spesa ed il conseguente ridimensionamento del contributo. a seconda della concreta fattispecie. 4) A richiesta del beneficiario, potrà essere erogata ,un’anticipazione del 50% del contributo pubblico assennato. Con la richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante con firma debitamente autenticata. l’interessato è tenuto ad esibire: - -i permessi i nulla osta ed ogni altra tipologia di atto autorizzatorio, compresa la concessione demaniale. necessari per la realizzazione dell’ intervento: - dichiarazione di avvenuto inizio lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Una seconda anticipazione non superiore ai 30% del contributo pubblico ammesso potrà essere erogata al raggiungimento di un avanzamento fisico dei lavori del 100% e di un avanzamento della spesa pari almeno al 50% del costo totale dell’intervento, subordinatamente alla presentazione della documentazione tecnica e contabile probatoria. Il termine entro il quale deve essere presentata richiesta di liquidazione del contributo ( qualora non suino state avanzate richieste di anticipazione). ovvero del saldo è fissato al 31 agosto 2003, salvo diversa indicazione temporale contenuta nell’eventuale provvedimento di proroga. 5) Il contributo non potrà superare l’importo ammesso in sede di concessione; pertanto eventuali maggiori oneri rimarranno a totale carico del beneficiario. 6) La Amministrazione beneficiaria del contributo è responsabile di qualunque danno sia eventualmente arrecato a persone, bene pubblico o privato nel corso o in conseguenza dell’ esecuzione dell’intervento. restando l’ Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi responsabilità azione, molestia contestazione o vertenza che insorga in qualunque tempo in relazione all’attuazione del medesimo. 7) Alla Amministrazione beneficiaria è fatto inoltre obbligo: a) di comunicare, entro 20 giorni dalla notifica della Determinazione di ammissione ai benefici, il nominativo del Dirigente responsabile del procedimento e la denominazione della Struttura diretta dal medesimo: b) di procedere all’affidamento di opere. servizi, forniture secondo le disposizioni comunitarie e nazionali che regolano gli appalti pubblici; c) di vigilare sull’osservanza, da palle delle Ditte appaltatrici. degli obblighi retributivi derivanti dai Contratti collettivi, delle disposizioni che regolano il trattamento previdenziale dei lavoratori, delle prescrizioni in materia di sicurezza e di quelle che prescrivono la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro; d) di non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi, e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, a partire dalla data d’accertamento di avvenuta esecuzione delle opere; e) di trasmettere annualmente le relazioni sulla sorveglianza scientifica, compresa la valutazione e il controllo delle risorse acquatiche della zona marina interessata; di presentare copia della polizza fideiussoria rilasciata da un istituto di credito o società assicurativa a favore della Provincia di Chieti a garanzia dei fondi conferiti all’Istituto Scientifico prescelto per l’effettuazione della sorveglianza scientifica, la valutazione ed il controllo delle risorse acquatiche. L’importo garantito dalla polizza deve essere maggiorato del 5% rispetto ai fondi assegnati al medesimo Istituto per una durata quinquennale a decorrere dalla data d’accertamento di avvenuta regolare esecuzione delle opere; f) di comunicare, anche per via telematica. i dati e le informazio ni necessari al monitoraggio dell’intervento; g) di comunicare trimestralmente al Servizio Caccia e Pesca Marittima, ai fini della elaborazione delle domande di rimborso alla U.E.. l’avanzamento della spesa documentabile con fatture quietanzate o altra documentazione contabile probante. A tal fine il Rappresentante Legale invia alle seguenti improrogabili scadenze: (15/01/2003, 15/04/2003, 15/07/2003), ed eventualmente alle altre date comunicate dal Servizio Caccia e Pesca Marittima, una dichiarazione personale, resa ai sensi della L. 15/68 e successive rettifiche ed integrazioni, analiticamente riepilogativa delle spese h) i) - - - - effettuate. con 1’ annotazione degli estremi della fattura o altro documento contabile probante corrispondente; di comunicare al suddetto Servizio, entro 20 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale di ammissione ai benefici, ai fini di una corretta impostazione della Pista di Controllo di cui al Regolamento (C.E) 438/2001 e di eventuali “Audit” dei competenti Servizi comunit ari, l’esatta ubicazione della documentazione inerente l’attuazione del progetto, compresa quella di natura contabile, specificando denominazione della Struttura, nominativo del Responsabile, indirizzo, piano, stanza, numero telefonico.Tutte le predette informazioni debbono essere aggiornate in caso di variazione; di presentare al Servizio Caccia e Pesca Marittima, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4. richiesta di Accertamento di Regolare Esecuzione dell’iniziativa, accompagnata dalla seguente documentazione e dal relativo indice: Relazione tecnica finale del Direttore dei Lavori: Contratti di appalto registrati, affidamento lavori e conferme d’ordine: Contabilità dei lavori edili, dei macchinari. delle attrezzature, dei servizi, delle forniture e delle spese generali; Disegni esecutivi quotati delle opere realizzate rispondenti alla documentazione fornita ai Comune competente per il rilascio dell’ agibilità/abitabilità”usabilità: Fatture quietanzate e fiscalmente regolate, dichiarazione liberatoria delle ditte esecutrici e;o fornitrici; Alle fatture, riguardanti i macchinari e attrezzature mobili, dovranno essere allegate le bolle di consegna o i documenti di trasporto; le spese tecniche relative ad eventuali professionisti esterni saranno ritenute ammissibili ove sia dimostrato che l’Amministrazione provinciale non dispone di una struttura tecnica interna o dì competenze specifiche; Elenco riepilogativo dei documenti giustificativi di tutte le spese con l’indicazione degli estremi della fattura (n0 . data), dell’oggetto della spesa. dell’importo pagato, delle modalità di pagamento come da modello I” allegato al presente capitolato. Confronto tra previsioni e realizzazioni come da modello “2” allegato al presente capitolato; Dichiarazione dei Rappresentanti Legali delle ditte appaltatrici in merito all’adempimento degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali; Dichiarazione del Dirigente competente concernente assunzione dell’obbligo di non distogliere dalla prevista destinazione per almeno dieci anni gli immobili e gli impianti fissi e per almeno cinque anni le attrezzature mobili ammessi a finanziamento dalla data di accertamento delle opere; Dichiarazione rilasciata dal Dirigente responsabile del procedimento concernente l’impegno a trasmettere la prescritta relazione annuale inerente gli esiti della sorveglianza scientifica: Eventuali altri documenti di cui il Servizio Caccia e Pesca Marittima ravvisi la necessita in relazione a disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali. ovvero ad esigenze insorte nell’istruttoria. Tutta la documentazione va presentata in originale o in copia autentica. Le comunicazioni vanno inviate al Servizio Caccia e Pesca marittima in versione cartacea e via e.mail al seguente indirizzo: [email protected] Allegato B DIREZIONE Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca Pescara 12 sett. 2002- Servizio Caccia e Pesca Marittima Via Catullo, 17 –65127 Pescara Reg. CE 2792/99 del 17/12/1999 DOCUP Pesca Marittima ed Acquacoltura Bando di Gara anno 2001 Mis. 3.1 Progetto n. 01/PR/2001 Opere: Realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste entro 3 miglia lungo la costa teatina - Richiedente Amministrazione Provinciale di Chieti Concessione contributo. — — RELAZIONE ISTRUTTORIA Il responsabile dell’ufficio pesca marittima e acquacoltura. P. A. Adolfo Biondi: Vista L’O.D. n. DH18/09 DEL 04/04/2002. pubblicata sul B.U.R.A. n. 55 Speciale (Gare) del 03/05/2002,. con la quale sono state approvate le graduatorie provvisorie delle iniziative riconosciute ammissibili e l’elenco delle iniziative escluse, redatte a seguito della valutazione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione dei Bandi 2001, di cui ai Complemento di Programma regionale dei Docup Pesca Marittima e Acquacoltura: Considerato che con la medesima O.D. n. DH18/09 del 04/04/2002 è stato disposto, tra l’altro, che l’assunzione degli atti finalizzati alla concessione dei benefici e la misura dei medesimi avverrà a seguito dell’istruttoria definitiva delle suddette iniziative: Tenuto conto che il richiedente: Amministrazione Provinciale di Chieti è stato posizionato utilmente nella graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili della Misura 3.1 per la realizzazione di due aree sperimentali per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche poste entro 3 miglia lungo la costa teatina: Vista la nota del Servizio n. 8492 del 26/04/2002 con la quale è stata richiesta all’Amministrazione Provinciale di Chieti la documentazione integrativa prevista dai Bandi al punto 5 “Procedure”: Vista ed esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal beneficiario e pervenuta questo Servizio in data 31/05/2002, prot. n. 10754: Ravvisata la completezza e la congruità della suddetta documentazione; Vista la contabilità dei lavori; Ritenuto che sussistono le condizioni necessarie ai termini di normativa comunitaria e nazionale. con particolare riferimento ai regolamenti 2792/99 e 1685/00 nonchè delle prescrizioni contenute nei bando di gara, per procedere all’attribuzione dei contributi in essa specificati PROPONE la concessione dei contributo totale in conto capitale di Euro 212.496,44 pari ai l00% dell’importo ammesso, a favore dell’Amministrazione Provinciale di Chieti, per l’esecuzione delle opere di seguito specificate: A) Lavori di realizzazione di un’area sperimentale per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche in una zona antistante la foce del fiume Sangro): B) Euro 76.604.48 Lavori di realizzazione di un’area sperimentale per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche in una zona antistante il Comune di Francavilla al Mare TOTALE A+B Euro 76.696.82 Euro 153 301,30 C) Spese relative al controllo dell’evoluzione degli impianti a cura dello Zooprofilattico nei 5 anni successivi alla realizzazione: Euro 15.330.13 D) Eventuali spese tecniche ed imprevisti (5%) Euro Totale A)+ B)+C)+D) E) IVA non recuperabile (20%) Euro 8.431.57 177.063.00 35.412,60 Euro 212.475,60 Euro TOTALE GENERALE A)+B)+C)+D) Pescara, 12.09.02 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO P.A. Adolfo Biondi MODELLO 1 ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI N° CRONOLO GICO Voce Del Preventivo Costo previsto Fattura n. Data Emesso da Oggetto spesa della Importo al netto dell’iva Cod.* Estremi del pagamento Data Importo lordo Iva recuperabile Importo al netto dell’iva recuperabile Totale parziale Totale parziale Totale generale Totale fatturato TOTALI TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO MODELLO “2” Allegato al certificato relativo alle spiegazioni delle differenze tra i lavori previsti ed i lavori realizzati N° CRONOLOGICO Breve descrizione Lavori ed azioni realizzati Giustificazioni Costo al netto Breve Costo al netto delle variazioni dell’IVA descrizione dell’iva recuperabile/non recuperabile/non recuperabile recuperabile TIMBRO E FIRMA DEL BENEFICIARIO MODELLO 3 DOCUP Documento Unico di Programmazione fuori obiettivo i per la Pesca Marittima e Acquacoltura Programma Reg. CE n. 2792:99, approvato dalla Commissione Europea in data 23.01.2001 decisione SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L’ANTICIPO DI SOSTEGNO AL BENEFICIARIO FLNALE PER L’INVESTIMENTO PREVISTO DAL DOCUP REG. CE 2792/99 - PREMESSO a) che il Beneficiario finale………………………………………………………………………………………..nato a ……………………..il……………………………Cod. Fiscale……………………………………………… con sede in ……………………………………………….. o la Ditta ………………………………………………………../ P.IVA ……………… IVA (in seguito denominata “contraente”) ha richiesto alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura, Foreste ed Alimentazione - Servizio Caccia e Pesca Marittima, il pagamento anticipato di Euro…………………. (euro…………..) per l’investimento relativo alla misura…………………previsto dal Complemento di Programmazione Regionale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 778 del 07/09/2001. al DOCUP Documento Unico di Programmazione fuori obiettivo 1 per la Pesca Marittima e Acquacoltura Programma Reg. CE n. 2792/99, approvato dalla Commissione Europea in data 23.01.2001 decisione n. C 2001/45; b)che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di Euro………………….pari al 105% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte; C) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi Polizia giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto di sostegno, la Regione Abruzzo ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (C E) n. 2220/85, e successive modifiche e integrazioni deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto. CIÒ PREMESSO La Società/Banca ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….. P.I.V.A……………………………con sede in …………………………………….. iscritta nel registro delle imprese di _………………………………………………… al numero ………………. (di seguito indicata come Fidejussore), in persona del legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale …………………………………………………………………………………………… ………………. nato a …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. Il…………………………. dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce. fidejussore (oppure nel caso di impresa assicuratrice P.IVA…………………… con sede legale in ……………………………………………………………. Via …………………………………………………………….,, in persona del ……………………………………………………………….. nella qualità di Agente…………………..,autorizzata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione e inclusa nell’elenco dell’art. 1 lettera c della Legge 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n………………………..del ………………………, a cura descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione Abruzzo in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma di euro………………….. (pari all’importo di cui al precedente punto b.). 1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al Fidejussore, a rimborsare alla Regione Abruzzo quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente. facendone richiesta al Fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Il pagamento dell’importo richiesto dalla regione Abruzzo sarà effettuato dal Fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fidejussore di opporre alla Regione Abruzzo alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero in liquidazione , ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente. 3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all’ estinzione del credito garantito. nonché con espressa rinuncia ad apporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 — 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia. a qualunque titolo. maturato nei confronti della Regione Abruzzo. 4. La presente garanzia avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo la regio ne Abruzzo, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli. In caso di controversie fra la Regione Abruzzo e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di L’Aquila. IL CONTRAENTE . LA SOCIETÀ’ DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE, SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI DETERMINAZIONE 06.09.2002, n. DH5/122: Reg. (CE) n. 1257/99, art. 4 Cap.I (Interventi nelle aziende agricole) – P.S.R. 2000 –2006 della Regione Abruzzo – Misura “A”. Interventi finanziati con fondi Regionali. Quarto provvedimento conferma del contributo concesso con D.G.R. n. 1222 del 12.12.2001. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo redatto ai sensi del Reg.(CE) n.1257/99, art. 4 Cap. I; Vista l’Ordinanza Dirigenziale n. DH5/49 del 17/09/2001 con la quale sono state approvate le graduatorie delle iniziative ammesse a finanziamento per singoli Settori Produttivi relativi al bando concorsuale della Misura “A”; Vista la D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001 con la quale è stato concesso, secondo le modalità stabilite dal bando concorsuale approvato con D.G.R. 191 del 19/03/2001, alle ditte dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”, “Zootecnia da Latte”, “Zootecnia da Carne” e “Florovivaismo” inserite nelle graduatorie approvate con O.D. n. D115/49 del 17/09/2001 e non finanziate con O.D. n. DH5/49 del 17/09/01 e n. DH5/61 del 9/11/01, il contributo pubblico di Lire 9.894.718.000 (Euro 5.110.195,38) pari al 40%, e 50% dell’investimento complessivo di Lire 21.904.965.000 (Euro 11.312.970,30); Viste le note riportate nell’Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” con le quali i Servizi Ispettorato Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila e Pescara hanno trasmesso le proposte di conferma del beneficio e i “Verbali di istruttoria” relativi ad alcune ditte dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali” e “Zootecnia da Carne” riportate nell’allegato “4° Conf 1222”; Vista la nota n. 7480 del 02/08/02 con la quale il Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Pescara ha comunicato che per mero errore è risultato inesatto l’importo dell’intervento della ditta “Di Tullio Pierino di Collecorvino (PE)” inserita al n. 63 della Graduatoria del Settore Produttivo “Ortofrutticoltura e Colture Industriali”; e che, in conseguenza di tale riscontro, è da modificare l’importo dell’intervento della suddetta ditta da Euro 147.601,83 a Euro 256.498,82 così come proposto nel “Verbale di istruttoria per la conferma del diritto al contributo e determinazione dello stesso”; Considerato che la conferma del beneficio alla ditta “Di Tullio Pierino di Collecorvino (PE)” comporta un maggiore onere di contributo pubblico di Euro 40.601,92 così come riportato nell’Allegato “4° Econ Ort 1222” la cui copertura finanziaria è garantita dalle economie provenienti da provvedimenti di “conferma” e “non conferma” del beneficio di iniziative del Settore Produttivo “Ortofrutticoltura e Colture Industriali “, come riportato nell’Allegato “Riepilogo investimenti e relativi contributi”; Preso atto che la conferma del beneficio alla ditta inserita nell’ Allegato “4° Conf Carn 1222” comporta, nel Settore Produttivo “Zootecnia da Carne”, una economia di contributo pubblico di Euro 93.44 come riportato nell’ Allegato “4° Econ Carn 1222” che, come previsto dal bando concorsuale, potrà essere utilizzata per ammettere a finanziamento altre ditte nell’ambito della Graduatoria Settoriale in cui si è verificata; Considerato che al fine di disciplinare e uniformare la gestione delle iniziative ammesse a contributo sono state predisposte le “Prescrizioni e norme di carattere generale”; DETERMINA - di modificare l’importo dell’intervento della ditta “Di Tullio Pierino di Collecorvino (PE)” inserita al n. 63 della Graduatoria del Settore Produttivo “Ortofrutticoltura e Colture Industriali” da Euro 147.601,83 a Euro 256.498,82 così come proposto nel “Verbale di istruttoria per la conferma del diritto al contributo e determinazione dello stesso”; • di far proprie le proposte di conferma del beneficio alle iniziative, dei Settori Produttivi “Ortofrutticoltura e Colture Industriali” e “Zootecnia da Carne” ammesse a finanziamento con D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001, trasmesse dai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila e Pescara e riportate nell’ Allegato “Comunicazioni conferma beneficio”; • di confermare il beneficio alle ditte inserite negli Allegati “4° Conf 1222” con l’importo dell’investimento e del relativo contributo spettante riportato a margine di ciascun nominativo, per un importo di contributo pubblico di Euro 254.622.94 e per un investimento complessivo di Euro 612.268.87 come di seguito specificato: Settore Produttivo: Investimento Contributo - Ortofrutticoltura e Colture Industriali Euro 515.114,99 206.046,00 - Zootecnia da Carne “ 97.153.88 48.576,94; • la copertura finanziaria per il maggiore onere di contributo pubblico di Euro 40.601,92 necessario per la conferma del beneficio alla ditta “DI TULLIO Pierino di Collecorvino (PE)”, così come riportato nell’allegato “4° Econ Ort 1222”, è garantita dalle economie provenienti da provvedimenti di “conferma” e “non conferma” del beneficio delle iniziative del Settore Produttivo Ortofrut ticoltura e Colture Industriali “, riportate nell’Allegato “Riepilogo investimenti e relativi contributi”; • di procedere con successivo atto nel Settore Produttivo “Zootecnia da Carne” alla concessione dell’economia di contributo pubblico pari a Euro 93,44 derivante dalla presente conferma di beneficio e riportato nell’Allegato “4° Econ Carn 1222”; • di notificare alle ditte interessate, tramite i Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di L’Aquila e Pescara, il presente provvedimento unitamente alle “Prescrizioni e norme di carattere generale”; di inviare il presente provvedimento al Servizio Stampa ed Informazione perché ne predisponga la pubblicazione sul Bollettino della Regione Abruzzo. I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento: - Allegato “Comunicazioni conferma beneficio” e note SIPA in tre facciate; - Allegato “4° Conf 1222” in due facciate; - Allegato “4° Econ 1222” in due facciate; - “Riepilogo investimenti e relativi contributi” in una facciata; - “Prescrizioni e norme di carattere generale” in tre facciate. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giacomo Giuliano REGIONE ABRUZZO SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI Ufficio Strutture Aziendali DIREZIONE AGRICOLTURA FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA PSR Abruzzo 2000 – 2006 Mis. “A” –INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI COMUNICAZIONI CONFERMA BENEFICIO D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001 –4° PROVVEDIMENTO CONFERMA CONTRIBUTO Settore: ORTOFRUTTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI S.I.P.A. NOTE AQ N° 2269 DEL 19/08/02 PE 7480 02/08/02 DITTA COMUNE AZ.AGR. CIULLI S.S. DEI F.LLI CIULLI A. e A. PESCOCOSTANZO DI TULLIO COLLECORVINO PIERINO IMPORTO 258.616,17 256.498,82 Settore: ZOOTECNIA DA CARNE S.I.P.A. AQ NOTE N° 4489 DEL 19/08/02 DITTA DE BERNARDINIS TONINO COMUNE IMPORTO PACENTRO 97.153,88 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giacomo Giuliano REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende agricole ECONOMIA A SEGUITO DI CONFERMA DEL BENEFICIO Pos. Grad SIPA 60 AQ 63 PE COGNOME NOME AZ.AGR. CIULLI S.S. DEI F.LLI CIULLI A. e A. DI TULLIO PIERINO COMUNE Svantag Ufficio Strutture Aziendali ALLEGATO 4° Econ . Ort. 1222 ORTOFRUTTICOLTURA INDUSTRIALI Conduz Punteggio Spesa totale Contributo massimo concedibile E COLTURE CONFERMA BENEFICIO Totale spesa confermata PESCOCOSTANZO 2 4 15 266.008,36 importo 106.403,34 % 40 COLLECORVINO TOTALE ECONOMIA 2 4 13 147.601,83 413.610,19 59.040,73 165.444,08 40 Totale contributo massimo Differenza Spesa Differenza Contributo 258.616,17 103.446,47 7.392,19 2.956,88 256.4989,82 515.114,99 102.599,53 206.046,00 - 108.896,99 -101.504,80 - 43.558,80 - 40.601,92 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giacomo Giuliano REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende agricole ECONOMIA A SEGUITO DI CONFERMA DEL BENEFICIO Pos. Grad 68 SIPA AQ COGNOME DE BERARDINIS NOME TONINO COMUNE PACENTRO TOTALE ECONOMIA Svantag ZOOTECNIA DA CARNE Conduz 1 Ufficio Strutture Aziendali ALLEGATO 4° Econ . Carn. 1222 Punteggio 4 13 Spesa totale 97.340,76 97.340,76 Contributo massimo concedibile importo 59.040,73 165.444,08 CONFERMA BENEFICIO Totale spesa confermata % 50 97.153,88 97.153,88 Totale contributo massimo 48.576,94 48.576,94 Differenza Spesa 186,88 186,88 Differenza Contributo 93,44 93,44 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giacomo Giuliano REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende agricole CONFERMA BENEFICIO Pos. Grad SIPA 60 AQ 63 PE COGNOME AZ.AGR. CIULLI S.S. DEI F.LLI CIULLI A. e A. DI TULLIO NOME COMUNE Svant ag Ufficio Strutture Aziendali ALLEGATO 4° Econ . Ort. 1222 ORTOFRUTTICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI Conduz. Punteggio Spesa totale Contributo massimo concedibile Partecipazione beneficiario PESCOCOSTANZO AVEZZANO 2 4 15 258.616,17 importo 103.446,47 % 40 importo 155.169,70 PIERINO COLLECORVINO 2 4 13 256.498,82 515.114,99 102.599,53 206.046,00 40 153.899.29 309.068,99 % 60 60 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giacomo Giuliano REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende agricole CONFERMA BENEFICIO Pos. Grad SIPA 68 AQ COGNOME DE BERARDINIS NOME TONINO COMUNE PACENTRO Svantag 1 Ufficio Strutture Aziendali ALLEGATO 4° Econ . Carn. 1222 ZOOTECNIA DA CARNE Conduz. Punteggio 4 13 Spesa totale 97.153,88 97.153,88 Contributo massimo concedibile importo 48.576,94 48.576,94 Partecipazione beneficiario % 50 importo 48.576,94 48.576,94 % 50 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giacomo Giuliano REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AGRICOLTURA SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI FORESTE SVILUPPO RURALE ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA Ufficio Strutture Aziendali PSR Abruzzo 2000-2006 Mis “A” –Investimenti nelle aziende agricole INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI Settore Produttivo RIEPILOGO INVESTIMENTI E RELATIVI CONTRIBUTI PROVVEDIMENTI CONCESSIONI Conces D.G.R. n. 1222 del 12/12/2001 Conces D.G.R. n. DH5/32 del 02/05/2002 Totale Concessioni ECONOMIE E REVOCHE O.D. DH5/25 del 09/04/02 (Econ 1° Conf 1222) O.D. DH5/93 del 31/05/02 (Econ 2° Conf 1222) O.D. DH5/91 del 25/07/02 (Econ 3° Conf 1222) O.D. DH5/122 del 06/09/02 (Econ 4° Conf 1222) O.D. DH5/28 del 12/04/02 (1°Rev 1222) O.D. DH5/70 del 02/07/02 (1°Rev 1222) O.D. DH5/96 del 02/08/02 (1°Rev 1222) Totale Econ e Rev Totale Spesa (Conc –Econ –Rev) Disponibilità iniziale Disponibilità per concessione N.3 Ortofrutticolo e colture industriali Aggiornato al 06/09/2002 SPESA AMMESSA CONTRIBUTO CONCESSO 3.454.217,13 138.055,12 3.592.272,25 1.540.068,28 69.027,56 1.609.095,84 22.910,07 104.030,03 8.955,15 101.504,80 195.446,92 - PARTECIPAZIONE BENEFICIARIO 22.951,51 51.098,14 3.582,06 40.601,92 1.914.148,85 69.027,56 1.983.176,41 - 41,44 52.931,89 5.373,09 60.902,88 109.063,05 86.383,87 - - 229.837,37 123.413,66 106.423,71 3.362.434,88 3.454.217,13 91.782,25 1.485.682,18 1.540.068,28 54.386,10 1.876.752,70 1.914.148,85 37.396,15 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giacomo Giuliano Reg. (Ce) n. 125 7/99, art. 4 Cap. l° (Interventi nelle Aziende Agricole) PSR 2000-2006 Abruzzo - Misura “A” - Annualità 2001-2003 PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE (Allegate alla conferma del beneficio concesso con D.G.R. n. 1222 deI 12/12/2001) 1) Le opere dovranno essere eseguite conformemente agli atti progettuali ed alle finalità ammesse a finanziamento; 2) Il termine per l’esecuzione delle opere e per l’acquisizione delle occorrenti autorizzazioni finali è di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica della conferma del beneficio; 3) Se la ditta non eseguirà i lavo ri nel termine prescritto e non otterrà, prima della scadenza, la proroga da parte del Dirigente del S.I.P.A. competente per territorio, si procederà alla revoca della concessione con il conseguente recupero delle somme erogate; 4) Le opere iniziate e le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda non potranno essere ammesse a liquidazione; 5) L’erogazione del contributo, su richiesta dei beneficiario indirizzata al S.I.P.A. competente per territorio, potrà avvenire secondo le seguenti modalità stabilite dal Bando Concorsuale: a) anticipazione, pari al 50% dei contributo assegnato, garantito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (secondo lo schema allegato) per l’importo corrispondente a quello da liquidare maggiorato del 10%, a favore della Regione Abruzzo, a seguito dell’avvenuto inizio dei lavori dichiarato con comunicazione dal beneficiario; b) successive liquidazioni, fino ad un massimo dell’30% del contributo, per stato di avanzamento lavori il cui importo sia almeno pari al 40% dell’intero investimento (solo per interventi di importo totale superiore a 50.000 Euro); e) liquidazione a saldo dopo l’accertamento finale dei lavori; 6) Per lo stato di avanzamento lavori e per l’accertamento finale delle opere si dovrà produrre (secondo la casistica dell’intervento) la documentazione riportata nell’allegato “A”; 7) Il contributo non potrà superare l’importo ammesso in sede di conferma del beneficio e, pertanto, ogni maggiore onere rimarrà a totale carico della ditta; 8) Qualora il beneficiario nel corso dell’esecuzione dei lavori ravvisi la necessità di apportare modifiche al progetto esecutivo approvato, pena la decadenza degli aiuti previsti, dovrà chiedere, preventivamente, l’autorizzazione al S.I.P.A. competente per territorio. La variante, senza aumento della spesa concessa, è autorizzata dal Dirigente del S.I.P.A. secondo la casistica riportata nel Bando di Concorso subordinatamente alla verifica che la modifica non vada a falsare la graduatoria di merito rendendo l’iniziativa non prioritaria rispetto alle altre; 9) la ditta concessionaria del contributo è l’unica responsabile di qualunque danno che in conseguenza dell’esecuzione e dell’esercizio dell’intervento sia eventualmente arrecato a persone, bene pubblico o privato restando l’Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia e rimanendo, altresì, del tutto estraneo alle vertenze che possono insorgere per qualunque motivo che abbia attinenza con l’esecuzione e la gestione delle opere; 10) Alla ditta è fatto obbligo: a) di attenersi alle vigenti disposizioni di leggi urbanistiche, sanitarie e di sicurezza, esibendo, all’atto della richiesta di accertamento finale il certificato di agibilità o usabilità rilasciata dall’autorità comunale, unitamente alle altre autorizzazioni necessarie; b) di assicurare e di far assicurare, a termine di legge, il personale addetto alla realizzazione dell’opera; c) di fornire alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca dati e informazioni necessari al monitoraggio del Programma; d) di mettere a disposizione, in sede di verifica finale dei lavori, tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa (es. estratti conto dai quali risulti l’addebito dell’importo delle fatture, registri IVA ecc.) che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica dell’investimento; e) di curare la manutenzione dei fabbricati, delle attrezzature e delle macchine ammessi a contributo e di non distoglierli dal previsto impiego per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le macchine e le attrezzature, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento; f) di rinnovare gli affitti e gli impegni alla coltivazione o di procedere alla stipula di nuovi affitti, nelle modalità consentite dalla legge, al fine di supportare l’entità aziendale posseduta e garantire l’obbligo riportato al precedente punto e); g) di tenere la contabilità della propria azienda (conforme agli standard della RICA) per il triennio successivo alla fine dell’anno solare in cui sono stati realizzati gli investimenti. ALLEGATO -A- a) b) Elenco della documentazione da presentare unitamente alla richiesta di accertamento parziale o finale: 1) consuntivo dei lavori eseguiti (contabilità) che ricomprenda sia i lavori edili che gli acquisti, completo dei numeri di matricola dei macchinari (in originale); 2) disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrici, sanitari, elettrici ecc. rispondenti alla documentazione fornita al Comune per il rilascio del certificato di agibilità e/o usabilità (in originale); 3) certificato di agibilità e/o usabilità dell’opera realizzata (copia dell’originale agli atti dei beneficiano); 4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in originale) con la quale il Direttore dei Lavori attesta: che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d’arte come da progetto esecutivo; che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori; e) che sono stati adempiuti gli obblighi assistenziali e previdenziali con l’indicazione delle relative posizioni assicurative; 5) Fatture per le opere edili, per i servizi forniti e per gli acquisti (una copia dell’originale agli atti del beneficiario); 6) Lettere liberatorie rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti le modalità e l’avvenuto pagamento (in originale); 7) Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchine e attrezzi mobili (una copia dell’originale agli atti del beneficiario); 8) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in originale) con la quale il beneficiario attesta: a) che le fatture allegate alla richiesta di accertamento parziale o finale dei lavori sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; b) che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; e) che non sono state emesse per le fatture note di accredito; d) che per le spese relative al progetto non ha beneficiato di altri contributi pubblici; e) che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Ab ruzzo con l’indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni; 9) Elenco dei documenti giustificativi di spesa (in due originali); 10) Sintesi della domanda e spiegazioni delle variazioni (in due originali); 11) Confronto quantitativo tra previsioni e realizzazioni (in due originali); 12) Eventuale possibile documentazione specifica prevista nel singolo atto di concessione . DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE, CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE ORDINANZA 17.09.2002, n. DC/7/175: E.R.P. Legge 67/88, art. 22. Biennio 90/91 - Comune di Cugnoli. Lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo comunale. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta e altre economie per Euro 36.205.40 (£. 70.103.431). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Vista la Legge 5 agosto 1978 n. 457 “Norme per l’Edilizia Residenziale Pubblica”; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 5521 del 05.11.1994 con la quale, fra gli altri, sono stati concessi, alla Tab. F, £. 378.016.500 al Comune di Cugnoli che aggiunti alle disponibilità del provvedimento consiliare 75/24 del 27.07.1993 costituiscono un finanziamento di £. 500.000.000 per la realizzazione di un intervento di recupero del proprio patrimonio che il Comune ha localizzato in C.da la Rota-Giannangeli, Tofoli, C.so V. Emanuele; Dato Atto che allo stato attuale il Comune di Cugnoli ha utilizzato per il suddetto intervento £. 429.896.569 Euro 222.023,04 con un residuo di £. 70.103.431 Euro 36.205.40, compresi i ribassi d’asta; Vista la nota prot. 1261 del 22.04.2002 con la quale l’Amministrazione chiede di poter utilizzare la suddetta economia per il completamento dell’intervento ex Lavatoio; Vista la successiva nota 2192 del 16.07.2002 con la quale si precisa che i lavori di completamento dell’edificio ex lavatoio renderanno l’intervento funzionale ed abitabile e, comunque, per ulteriori necessità finanziarie l’Ente provvederà con fo ndi propri; Vista la delibera G.R. 75/24 del 27.07.1993 di programmazione dei fondi, in cui i ribassi d’asta possono essere concessi per cause di forza maggiore, per sopravvenute disposizioni di legge o per opere non previste o prevedibili in fase di progettazione al fine della piena fruibilità degli alloggi; Ritenuto di dover aderire alla richiesta del Comune di Cugnoli; Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” che demanda ai Dirigenti l’adozione di provvedimenti amministrativi non espressamente posti in capo alla Giunta Regionale art. 5, punto i -; - Ritenuto che la materia in trattazione non rientra tra le competenze degli organi di “Direzione Politica” - art. 4 - ; Vista la deliberazione n. 432 del 20.03.2000, con la quale la Giunta Regionale ha individuato i criteri generali dell’azione amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane ed in particolare per la materia di che trattasi, gli organi di direzione politica hanno consolidato indirizzi univoci nell’attribuzione di finanziamenti integrativi per il completamento degli interventi in corso; Preso Atto che il Presidente della Giunta Regionale con nota circolare n. 8080 del 28.10.1999 ha chiarito ulteriormente la materia; DETERMINA — di autorizzare il Comune di Cugnoli ad utilizzare l’economia di £. 70.103.431, Euro 36.205,40 dell’intervento finanziato con deliberazione di G.R. n. 521 del 05.11.1994 per far fronte ai lavori di completamento dell’intervento ex Lavatoio, con l’impegno del Comune di far fronte ad eventuali necessità finanziarie, con fondi propri; — di dare atto che i suddetti finanziamenti non transitano attraverso il Bilancio Regionale. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Dario Bafile DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE SERVIZIO POLITICHE FORMATIVE CON DELEGA IN ITINERE ORDINANZA 20.09.2002, n. DL4/592: Approvazione graduatorie per l’affidamento degli incarichi a termine presso le agenzie formative pubbliche provinciali – Ordinanza n. DL/10 del 15.01.2002. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa: Di recepire i suggerimenti dei Responsabili d’Agenzia contenuti nella Relazione del 04.09.2002 (All. “B”) procedendo alla ratifica formale delle graduatorie (All. “C”), così come presentate dagli stessi Responsabili; Di procedere alla ratifica parziale della graduatoria di “Tecnica Professionale Pratica per Estetista” della Sede operativa di L’Aquila, escludendo la Sig.ra Fracassi per la carenza del possesso di almeno 5 anni nel Settore, come da Deliberazione n. 1635/92, come deciso per stesso caso dalle Commissioni di Valutazione delle Sedi operative di Pescara ed Avezzano e come evidenziato dai Responsabili delle 4 Agenzie Pubbliche Provinciali della Regione Abruzzo; Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio BURA per la sua pubblicazione in estratto, al Difensore Civico, al proprio Direttore ed ai Responsabili d’Agenzia. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Nicola Allegrini ALLEGATO “A” Oggetto: Ricorso della Sig.ra Fracassi Pasquina avverso l’esclusione dalla graduatoria per l’insegnamento di “Tecnica professionale di estetista”. VERBALE DI RIUNIONE Il giorno 2 luglio 2002, alle ore 16.30, presso la sede dell’Ufficio del Difensore civico in l’Aquila - convocati dallo stesso Difensore civico con nota n. 922/3636/13 del 20/06/2002 - si sono riuniti i Signori: - Dott. Giovanni Masciocchi, Difensore civico regionale; - Sig. Benito Scipioni - Responsabile dell’Agenzia Formativa Pubblica Provinciale di Avezzano; - Sig. Sandro Sciarra - Responsabile della Sede Operativa dell’Agenzia Formativa Pubblica Provinciale di L’Aquila; - Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi - Direttore della Formazione e Istruzione della Giunta regionale; - Dott. Nicola Allegrini - Dirigente del Servizio politiche formative della Giunta regionale; - Sig. Alfonso Baldascini - Funzionario regionale addetto alla formazione professionale; Dott. Luciano Caporale - Dirigente del Servizio Segreteria del Difensore civico regionale; - Sig. ra Pasquina Fracassi - ricorrente; - la Dott.ssa Annalisa Ianni - Funzionario regionale, responsabile dell’Ufficio di Segreteria del Difensore civico regionale - con funzioni di verbalizzante; per un esame congiunto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 126/1995, della questione sollevata della sig.ra Pasquina Fracassi in merito alla sua esclusione dalla graduatoria per l’insegnamento di “tecnica professionale per estetista” presso l’Agenzia Forma tiva Pubblica Provinciale di Avezzano e presso la Sede Operativa della stessa Agenzia con sede in L’Aquila. Introduce il Difensore civico per ricordare che i punti da approfondire riguardano in particolare: 1. il fatto che la ricorrente, nel mentre è stata esclusa dalla graduatoria elaborata dalla Commissione esaminatrice istituita presso l’Agenzia F.P.P. di Avezzano in quanto non avrebbe documentato lo svolgimento di attività di estetista per almeno 5 anni - è stata invece inserita (al primo posto) nella analoga graduatoria predisposta dalla Commissione operante presso la Sede Operativa di L’Aquila e poi, di fatto, esclusa anche da quest’ultima essendo stata chiamata in servizio la seconda in graduatoria; 2. l’iter procedurale seguito sia per l’approvazione della graduatoria sia per la mancata utilizzazione della Sig.ra Fracassi. Sul primo punto, il Sig. Scipioni ricostruisce i principali passaggi procedimentali, rilevando che - innovando ad una prassi interpretativa adottata in anni passati dai vari Centri di formazione professionale - si è ritenuto che i periodi di insegnamento nella materia di cui trattasi (svolti dalla sig.ra Fracassi a decorrere dall’anno formativo 1990) non possano essere ricondotti aL concetto di “attività documentata di estetista”, in quanto con tale locuzione ci si riferisce esclusivamente alle prestazioni lavorative in senso stretto, e non a quelle di mera docenza, come si evincerebbe anche dal tenore della delibera della Giunta regionale n. 1635 del 19/3/1992. Su tale interpretazione concordano anche la Dott.ssa Pecoraro, il dott. Allegrini e il sig. Baldascini; mentre di diverso avviso è la Sig.ra Fracassi ed il Sig. Sciarra, a parere dei quali occorre anche tener presenti le successive norme dettate in materia dal D.M. n. 352 del 21/03/1994, che avrebbero superato quelle contenute nella citata delibera di G.R. n. 1635/1992. Sul punto, il Difensore civico sottolinea l’assoluta inadeguatezza e ambiguità della disciplina regionale di settore e la necessità di un loro tempestivo aggiornamento, posto che le norme a suo tempo emanate dal legislatore regionale, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alle graduatorie per incarichi e supplenze (LL.RR. n. 63/79 e n. 76/83) risultano, esplicitamente o implicitamente, abrogate dalla successiva legge di riordino (L.R. n. 111/96) e che, in ogni caso, la regolamentazione della materia non può essere affidata ad un atto della Giunta regionale (quale la ridetta delibera n. 1635/92), che non ha né veste né contenuto normativo. Quanto al secondo ordine di problemi, il Difensore civico evidenzia invece una serie di anomalie sia nel procedimento di formazione delle graduatorie che in quello di esclusione, sotto il profilo della mancanza di legittimazione ad assumere i relativi provvedimenti da parte di soggetti non investiti di funzioni dirigenziali, quali: la Commissione esaminatrice, il Responsabile dell’Agenzia di F.P.P. di Avezzano o il Responsabile della Sede Operativa di L’Aquila. Analogo rilievo viene fatto per ciò che concerne la sostanziale inosservanza dei principi di trasparenza e di razionalizzazione dell’azione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, con particolare riferimento: alla comunicazione dell’avvio del procedimento, al contraddittorio, alla pubblicità e all’adeguatezza della motivazione degli atti. Nel caso di specie, infatti, la formulazione della graduatoria sembra imputabile esclusivamente ad una non meglio precisata Commissione interna (non prevista peraltro da alcuna norma di legge o regolamento, ma da una semplice ordinanza dirigenziale), le cui valutazioni non risultano poi recepite in alcun formale provvedimento dirigenziale. E ciò in evidente contrasto con l’art. 24 della L.R. n. 77/1999 che, in via generale, assegna al dirigente del Servizio il compito di adottare atti e provvedimenti di carattere gestionale. Alla competenza del predetto dirigente occorreva inoltre rifarsi anche nel momento in cui veniva decisa l’esclusione della candidata secondo i comuni principi sull’autotutela. Per quanto attiene alla posizione della sig.ra Fracassi nella graduatoria relativa alla Sede Operativa di L’Aquila, risulta invece che il Dirigente del Servizio si sia limitato a dare il proprio consenso alla proposta di esclusione dalla graduatoria stessa, formulata dal Responsabile dell’Agenzia F.P.P. di Avezzano il quale, a sua volta, ha invitato il Responsabile della Sede Operativa di L’Aquila a adottare le determinazioni consequenziali. Sulle osservazioni espresse dal Difensore civico si apre un’ampia discussione. Il Dott. Allegrini ritiene che il procedimento finora seguito seppur perfettibile sia sostanzialmente legittimo, in quanto ispirato ad esigenze di semplificazione amministrativa, secondo una prassi e una consuetudine cui, per anni, si sarebbero attenute le strutture regionali della formazione professionale. Infatti manifesta qualche perplessità ad approvare con atti dirigenziali le graduatorie per gli affidamenti degli incarichi di supplenza, in quanto non ha a disposizione la documentazione che è depositata presso ciascuna Sede Operativa. Precisa inoltre che in ogni menzionata sede sono stati nominati i responsabili dei procedimenti i quali hanno già dato esecutività alle graduatorie pubblicate. Fa presente comunque che si adeguerà alle indicazioni che emergeranno dalla riunione in corso. La Dott.ssa Pecoraro condivide invece l’esigenza di rivedere i meccanismi procedurali, nel senso indicato dal Difensore civico, impegnandosi ad assumere i consequenziali provvedimenti e le iniziative di competenza, (che peraltro sarebbero state già avviate dalla sua Direzione), nell’ambito di un riassetto normativo della materia che detti linee di comportamento uniformi all’interno di tutto il settore della attività formativa. A conclusione dell’incontro, il Difensore civico formula l’auspicio che il Dirigente del Servizio politiche formative valuti al più presto, con ogni attenzione, le osservazioni e le indicazioni emerse dal dibattito e faccia quindi conoscere le determinazioni che riterrà di dover assumere sia in relazione al caso trattato sia, più in generale, alla problematica delle procedure di formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di docenza per l’attività formativa. La seduta viene tolta alle ore 18,45. Il Funzionario verbalizzante Dott.ssa Annalisa Ianni Il Difensore civico Dott. Giovanni Masciocchi ALLEGATO “B” Pescara, li 04/09/2002 RELAZIONE A seguito convocazione (prot. n. 204967/FD del 27/08/2002) del Dirigente del Servizio Politiche Formative con Delega in Itinere, il giorno 28 agosto c.a., presso gli uffici del Settore, si sono riuniti i Responsabili delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali Alicandri Ciufelli Franca, Fantauzzi Angelo, Rucci Vincenzo e Scipioni Benito, alla presenza del Dott. Nicola Allegrini, per sottoscrivere la ratifica delle graduatorie di conferimento degli incarichi di docenza. La discussione inizia prendendo in esame la normativa riguardante i requisiti per l’insegnamento, in particolare nel settore dell’estetica, e si chiarisce che la Delibera 1635/92 è attuativa della legge n. 1/90 e non contrasta col D. M. 324/94 che è ancora in vigore e non è stato modificato. La citata Deliberazione di Giunta Regionale ha valore normativo specifico e, in quanto tale, mantiene i suoi effetti anche perché la normativa successiva non è entrata in contrasto con essa. La legge Regionale n. 76/83 è attualmente in vigore e fissa i criteri per il reclutamento del personale aggiuntivo e la stessa non è stata modificata o abrogata dalla legge 111/95. Il Decreto Legislativo n. 29 e successive modificazioni, le leggi Bassanini nonché la L.R. n. 77 estendono non solo le funzioni gestionali dei dirigenti ma anche quelle dei responsabili degli uffici prevedendo, nei contratti di categoria, delle specifiche indennità di funzioni per le responsabilità assunte da questi ultimi. Pertanto le precedenti funzioni dei responsabili di ufficio non vengono assorbite dal dirigente, bensì estese, in conseguenza del trasferimento di funzioni dagli organi politici a quelli amministrativi. Per adeguarsi alle risultanze emerse dalla riunione avuta col Difensore Civico (verbale n. 1127/3636/B del 19 luglio 2002), si suggerisce la ratifica formale delle graduatorie così come presentate, considerato che le stesse hanno espletato i loro effetti, che comunque termineranno a conclusione delle attività formative 2001/2002, e che allo stato attuale non esistono ricorsi in itinere, ad eccezione di quello della Fracassi e della controinteressata Barbiere. In merito agli stessi si propone la ratifica parziale della graduatoria di “Tecnica Professionale Pratica per Estetista” della Sede Operativa di L’Aquila, in quanto a tutt’oggi la stessa non ha ancora provveduto a modificarla, secondo le richieste contenute nelle note inviate, escludendo la Sig.na Fracassi per la carenza del possesso di almeno 5 anni di attività nel settore, come da delibera 1635/92. LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO Firme illeggibili DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO BILANCIO DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/34: Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2002. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Antonio Iovino SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO CAPITOLO DENOMINAZIONE STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA 101415 SPESE INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PER IL RITIRO DEI PRODOTTI AGRICOLI, PREMI ZOOTECNICI E TRASFORMAZIONI INDUSTRIALI DEGLI STESSI PRODOTTI. L. 14.8.1982, n. 610; DELIBERA AIMA 15.10.1989. 429.385,77 152405 FINANZIAMENTO STATALE PER LA GESTIONE DEL FONDO GLOBALE REGIONALE PER L’EDILIZIA SOVVENZIONATA ART. 4 CONV. 31.07.2001- 12.287.728,73 162322 INTERVENTI IN MATERIA DI ACQUEDOTTI DI COMPETENZA REGIONALE, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMI 38 E 42, DELLA L. 11.03.1988, N. 67 11.473,16 323600 FONDO PER VINCOLATE LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE TOTALI 12.728.587,66- NOTE VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA 429.385,77 12.287.728,73 11.473,16 12.728.587,66- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO BILANCIO DETERMINAZIONE 19.09.2002, n. DD7/35: Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Antonio Iovino SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA NOTE CAPITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA E VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA 15441 SPESE PER FITTO DEI LOCALI IMMOBILIARI – L.R. 12.9.1989, N. 83. REALIZZAZIONI 310,89 310,89 55621 CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – L. 29.4.1949 N. 264 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E L. 19.1.1955 N. 25 MODIFICATA DALLA L. 8.7.1956 N. 706, L.R. 5.12.79, N. 63, L.R. 15.9.81 N. 48 E L.R. 17.5.1995, N. 111 – E MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA FORMATIVO – L.R. 12.6.1998, N. 51 -. 6,645,28 6,645,28 75635 PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA – L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 95 -. 3.852,56 3.852,56 321920 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE – ART. 35 L.R.C. E ART. 7 DELLA L. 5.8.1978 N. 468 -. TOTALI 10.808,73- 10.808,73- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO BILANCIO DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/36: Reiscri zione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DISPONE 1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di pubblicare, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Antonio Iovino SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO CAPITOLO DENOMINAZIONE STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA INTERVENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE CITTADINI ABRUZZESI EMIGRATI – L.R. 28.4.1995, N. 79 66301 INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’EDITORIA ABRUZZESE – L.R. 25.11.1998, n. 138 -. 1660,25 1660,25 156306 CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLA FONTANA OTTOCENTESCA DI VILLALFONSINA –L.R. 29.11.1999, N. 126 9.296,22 9.296,22 156360 CONTRIBUTI PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI – L.R. 03.4.1995, n. 25 – L.R. 15.11.1996, n. 115 - 326.400,76 326.400,76 246396 INTERVENT PER LA PROMOZIONE TURISTICA ABRUZZESE –L.R. 4.6.1980 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONICONTRIBUTI ED ONERI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROGRAMMATORIE E L’ESERCIZIO DEI POTERI IN CAMPO URBANISTICO – L.R. 12.4.1983, N. 19 -. LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L’APPENNINO PARCO D’EUROPA E PER INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI E NATURALI – L.R. 21.6.1996, N. 38 -. FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE, PER ENTI AGLI EFFETTI AMMINISRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI – ART. 8 DELLA L. 5.8.1978 N. 468 TOTALI 23.692,46 23.692,46 103.291,38 103.291,38 143.575,00 143.575,00 802.112,60 802.112,60 276421 323500 194.196,53 VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA 26425 276331 DEI NOTE 194.196,53 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO BILANCIO DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DD7/37: Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1. di autorizzare le variazioni nello stato dI previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente ordinanza ai sensi dell’art. 27 della legge regionale relativa al bilancio di previsione 2002. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Antonio Iovino SERVIZIO BILANCIO – UFFICIO FORMAZIONE E VARIAZIONE BILANCIO CAPITOL O 55625 DENOMINAZIONE SPESE PER LA RELIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE AZIENDALI , AZIONI DI SISTEMA ED AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI OPERATORI ENTI EX LEGE 40/87 – L.N. 236/93 -. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA 11.132,48 NOTE VARIAZIONI IN + O IN – ALLE PREVISIONI DI CASSA 11.132,48 106489 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE L.R. 30.05.1997 N. 53. 1.477.508,19 1.477.508,19 323700 FONDO PER LA RIASSEGNAZINOE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI 1.488.640,67 1.488.640,67 TOTALI DIREZIONE SANITÀ SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, RIABILITATIVA E MEDICINA SOCIALE DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DG4/019: Autorizzazione al trasferimento della titolarità dell’accoglibilità della domanda di autorizzazione all’espletamento di attività di R.S.A. per complessivi 60 posti letto, dalla società “Gardenia Immobiliare III” S.R.L. di Roma alla società “Villa Dorotea” S.R.L. di Roma. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DISPONE per le motivazioni di cui in premessa • di autorizzare il trasferimento, alla Società “Villa Dorotea” s.r.l. con sede a Roma, della titolarità dell’accoglibilità della domanda di autorizzazione all’espletamento di attività di R.S.A, per complessivi 60 posti letto residenziali, concessa con delibera di G.R. n. 2157 del 6/10/1999 alla Società “Gardenia Immobiliare III s.r.l.” con sede in Roma; • di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dr. Giancarlo Schiazza DIREZIONE SANITÀ SERVIZIO VETERINARIO DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/74/2002: Lgs. 537/92 e DPR 309/97. Modifiche strutturali e funzionali apportate allo stabilimento sito in Tornareccio (CH) della Ditta “Altobello Carni SAS di Ioannone Cinzia & C. No CEE 1201/LP. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 537 attuazione della Direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni Visto DPR 3 agosto 1998 n. 309, regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 94/65/CEE relativa ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni; Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000; Vista la domanda del 23 agosto 2002 con la quale il legale rappresentante, Ioannone Cinzia Eleonora chiede la modifica dell’atto di riconoscimento per la cessazione della produzione di salumeria cotta e per sopraggiunte modifiche strutturali e funzionali dello stabilimento; Visto l’esito favorevole degli accertamenti effettuati nello stabilimento dall’Azienda USL competente per territorio effettuato in data 21 agosto 2002; Visto l’art. 5 della Legge regionale 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; Accertata la congruità e la regolarità della documentazione allegata trasmessa dall’azienda USL di Lanciano-Vasto in data 23 agosto 2002 prot. 2373 - B/SV; Tutto ciò premesso DETERMINA per le ragioni espresse in narrativa - Di prendere atto: - della cessazione della produzione di salumeria cotta e che lo stabilimento rimane idoneo alla produzione di prodotti di salumeria crudi, - delle modifiche strutturali apportate all’impianto riconosciuto con il No CEE 1201/LP della ditta Altobello Carni SAS di Ioannone Cinzia Eleonora & C. sito in Via S.S. 364 no 12 nel Comune di Tornareccio (CH) - che il soggetto titolare della presente autorizzazione è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge; - di demandare al Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Teramo, competente per territorio, le funzioni di sorveglianza sulla struttura e la verifica della corretta applicazioni delle disposizioni vigenti; - la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dott. Giuseppe Bucciarelli DIREZIONE SANITÀ SERVIZIO VETERINARIO DETERMINAZIONE 17.09.2002, n. DG11/75: Cambio ragione sociale Ditta “T.N.D. – Industria macellazione carni di Torelli Nicola Donato e C.S.N.C.”, oggi denominata “I.M.C.O. Val Pescara S.R.L.”. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA per le ragioni espresse in narrativa Che la ragione sociale dello stabilimento già iscritto all’elenco Nazionale di cui al D.Lgs. 286/94 e successive modifiche con il numero CEE 2024/M della Ditta “T.N.D. - INDUSTRIA MACELLAZIONE CARNI DI TORELLI NICOLA DONATO E C. S.N.C”, è variato a favore della Ditta “I.M.C.O. VAL PESCARA S.R.L.”. > Lo stabilimento rimane iscritto all’elenco Nazionale con il medesimo numero CEE 2024/M attribuito con nota n. 600.8/24475/61.24/1918 dal Ministero della Sanità il 18 giugno 1999, che deve intendersi modificato per la parte riguardante la ragione sociale alla Ditta sopradescritta; > Che la Sig.ra Torelli Angela Renata in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “I.M.C.O. VAL PESCARA S.R.L.” - che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativi dell’omonimo stabilimento sito in Via Castagna, 13, Torre Dé Passeri (PE) - è tenuta a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, per il tramite della U.S.L. territorialmente competente, eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di legge. > Che la ditta destinataria del presente provvedimento si impegna a versare sul C/C della Regione la relativa tariffa stabilita dai competenti organi regionali; > La pubblicazione della presente Ordinanza Dirigenziale sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Dr. Giuseppe Bucciarelli DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA.,PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI PESCARA ORDINANZA 16.09.2002, n. DN/4/73: Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di circa 0,3 Km. Di linea BT aerea in cavo per allaccio abitazione Sig.ra Leccese Filomena in contrada Schiavi del Comune di Ortona (CH) (ANI 466). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis Viste altresì: • L’istanza del 26.11.2001n. 5530 pubblicata sul B.U.R.A. del 19.12.2001, n. 27, con la quale l’Enel Distribuzione S.p.A. Direzione Abruzzo e Molise –Esercizio di Pescara con sede in Pescara Via Conte di Ruvo, n. 5, ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione di un impianto elettrico ed all’esercizio di una breve tratta di linea B.T. in cavo aereo per allaccio nuova abitazione di Leccese Filomena nel Comune di Ortona Contrada Schiavi; • L’ulteriore domanda in par data e numero con la quale l’ENEL Distribuzione S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione provvisoria alla costruzione dell’impianto elettrico sopraddetto; Omissis ORDINA • di autorizzare in via provvisoria ai sensi dell’art. 113 del T.U. 11.12.1922, n. 1775, l’ENEL Distribuzione S.p.A. Direzione Abruzzo e Molise - Esercizio di Pescara con sede in Pescara Via Conte di Ruvo, n. 5, alla costruzione di un impianto elettrico ed all’esercizio di una breve tratta linea B.T. cavo aereo per allaccio nuova abitazione della sig.ra Leccese Filomena nel Comune di Ortona C.da Schiavi, fermo restando che l’ENEL Distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli obblighi e condizioni di cui in premessa poste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di Sulmona, nel succitato nulla-osta; • di dichiarare, in forza dell’art. 9, comma nono del D.P.R 18.3.1965 n. 342, e dell’ultimo comma dell’art. 11 della L.R. 20.9.1988, n. 83, la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della legge 25.6.1985, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni; • che i termini per le espropriazioni sono fissati nel modo seguente: a) Inizio: a far data dal succitato nulla-osta di autorizzazione provvisoria; b) Fine: entro 3 (tre) anni dal Decreto citato; che i termini per i lavori sono fissati nel modo seguente: b1) Inizio entro 12 (dodici) mesi dall’immissione nel possesso del terreno; b2) Fine: entro 36 (trentasei) mesi sempre dall’immissione nel possesso del terreno; • di esentare l’ENEL Distribuzione S.p.A. dal versamento del deposito cauzionale a norma dell’art. 9 ultimo comma, del D.P.R. 18.3.1965 m. 342, e del comma 6 dell’art. 11 della L.R. 20.9.1988, n. 83, fermo restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A. stesso. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Luciano Di Biase DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BB.AA.,PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI PESCARA ORDINANZA 25.09.2002, n. DN4/76: ENEL Distribuzione S.p.A. –Costruzione cabina primaria 150/20 KV nel Comune di Bolognano (PE). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DISPONE l’autorizzazione in via provvisoria, ai sensi dell’art.113 del T.U. 11.12.1922 n.1775, l’E.N.E.L Distribuzione S.p.A. Compartimento di Roma - Direzione Abruzzo e Molise - con sede in L’Aquila - Via A. Volta, 1, alla costruzione e all’esercizio di una cabina primaria semplificata 150/20 KV in Comune di Bolognano, fermo restando che l’E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà attenersi agli obblighi e condizioni di cui in premessa poste dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di Sulmona, dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di Chieti, dal Ministero delle Fina nze di Pescara, dal Ministero dei Trasporti di Pescara, dal Comando Regione Militare Centro di Firenze, dall’A.N.A.S. di Pescara, nei succitati nulla-osta; DICHIARA in forza dell’art. 9, comma nono del D.P.R. 18.03.1965, n. 342, e dell’ultimo comma dell’art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83, la indifferibilità ed urgenza dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 della legge 25.06.1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni. L’E.N.E.L. è esentata dal versamento del deposito cauziona le ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 18.03.1965, n. 342 e del comma 6 dell’art. 11 della L.R. 20.09.1988, n. 83, fermo restando che le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’E.N.E.L -stessa. Le espropriazioni avranno inizio a far data dalla presente Ordinanza di autorizzazione e avranno fine entro tre anni. I lavori avranno inizio entro dodici mesi dall’immissione nel possesso dei terreni ed avranno fine entro tre anni dall’immissione stessa. La presente Ordinanza annulla e sostituisce il Decreto Dirigenziale n. 1/2001 in data 23.05.2001 con il quale l’ENEL Distribuzione S.p.A. era stata autorizzata in via provvisoria a costruire le opere in parola. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Luciano Di Biase DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ, VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO DETERMINAZIONE 09.09.2002, n. DE4/79 L.R. 61/83 e s.m.. Autorizzazione regionale al pubblico esercizio definitivo della pista di discesa denominata No 3 “Rocco Marcantonio”, situata in località Passo Lanciano del Comune di Pretoro (CH), Ditta esercente Sciovie Marcantonio S.r.l. corrente in Roccamontepiano - Via Madonna della Neve no 22 (CH). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1. di approvare i verbali di collaudo, estivo ed invernale, con cui il collaudatore incaricato, ing. Gianni Cataldo, dichiara agibile e collaudabile la pista di discesa denominata no 3 “Rocco Marcantonio”; 2. di autorizzare il pubblico esercizio definitivo, ai sensi del comma 10o dell’art. 2 della L.R. 2/92, della pista di discesa denominata no 3 “Rocco Marcantonio”, posta a servizio della sciovia “Piano dei fondi” nella stazione invernale di Passo Lanciano-Maielletta a Pretoro (CH) e gestita dalla Ditta Sciovie Marcantonio S.r.l. di Roccamontepiano (CH) - Via Madonna della Neve no 22, che presenta le seguenti caratteristiche tecniche principali: - Pista no 3: Q.p. 1495; Q.a. 1420,50; Lunghezza ml 232,30; larghezza media 20 ml; disliv. 74,50; pendenza media 32%; categoria rossa; 3. di subordinare l’autorizzazione al pubblico esercizio della pista di che trattasi, al rispetto delle condizioni previste negli atti di collaudo rimessi dall’ing. Cataldo e dalla Commissione Tecnica; 4. di inviare la presente Ordinanza alla Soc. Sciovie Marcantonio S.r.l., all’ing. Gianni Cataldo di - Via 1/b bivio IV Strade Miglianico (CH) ed al Comune di Pretoro; 5. di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo per la sua pubblicazione. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Luigi De Collibus DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITÀ, VIABILITÀ, DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO DETERMINAZIONE 1609.2002, n. DE4/80: L.R. 77/97, L.R. 62/76 e L.R. 153/98. Lavori di ripristino della Filovia di Chieti, Io Lotto. Nomina Commissione di Collaudo in corso d’opera e finale. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1) di nominare la Commissione di Collaudo, riunita in collegio, dei “Lavori di ripristino della Filovia di Chieti, Io Lotto”, così composta: - Ing. Ezio Maria PIPINO residente in Chieti, in Via Ferri no 68 (Presidente); - Arch. Cesare RICCIUTI, residente in Chieti in Via Serafini no 2 (membro); - Arch. Giampiero PASCUCCI, residente a Chieti in Via A. Valignani no 7 (membro); 2) di stabilire che i compensi spettanti alla predetta Commissione sono regolate dalla L. n. 143 del 02.03.1949 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare della tab. C lett. a), con le maggiorazioni di cui all’art. 19.d, nella misura del 20%, e 19.f; 3) di stabilire che i compensi, come sopra determinati, fanno carico al finanziamento concesso; 4) di demandare al Comune di Chieti l’adozione dei provvedimenti necessari per la liquidazione e pagamento dei compensi spettanti alla Commissione di Collaudo, previ gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalle vigenti norme di riferimento, nonché l’approvazione dell’atto di collaudo definitivo; 5) di notificare, a mezzo raccomandata, la presente Ordinanza ai Collaudatori incaricati ed al Comune di Chieti; 6) di inviare la presente determinazione al Servizio B.U.R.A, - Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Luigi De Collibus DIREZIONE AMBIENTE, TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/70: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “silos abbattimento polveri, termoverniciatura profili, caldaia a trucioli e termoverniciatura pannelli” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Santino e Bruno Iezzoni S.n.c. da ubicarsi in C.da S. Martino del Comune di Atri (TE). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DISPONE 1) di autorizzare ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta Santino e Bruno Iezzoni S.n.c. per l’impianto di “silos abbattimento polveri, termoverniciatura profili, caldaia a trucioli e termoverniciatura pannelli ”a ubicarsi in C.da S. Martino del Comune di Atri (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione; 2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7- E8-E9-E10-E11 riportate nella tabella riassuntiva datata 25.03.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 7) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva; Omissis 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli estremi 1) e 2)del dispositivo. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Franco Costantini DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA DETERMINAZIONE 20.09.2002, n. DF2/71: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Produzione Infissi in Legno e arredi in genere.” –per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta SERRAMENTA f.lli DEL SOLE da ubicarsi in Zona Ind.le di Scerne Comune di Pineto (TE). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta SERRAMENTA F.lli DEL SOLE per l’impianto di “Produzione infissi in legno e arredi in genere” sito in Zona Ind.le di Scerne Comune di Pineto (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione; 2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1; E2, riportate nella tabella rassuntiva datata 18/04/01 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva; Omissis 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli estremi 1) e 2)del dispositivo. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Franco Costantini DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO RISCHIO AMBIENTALE, SINA DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DF2/72: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “Taglio Lamiere Metalliche” –per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 –della Ditta T.M.C. da ubicarsi in Zona Ind.le Punta Penna Comune di Vasto (CH). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta T.M.C. per l’impianto di “Taglio Lamiere Metalliche” sito in Zo na Ind.le Punta Penna- Comune di VASTO (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione; 2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E4, riportate nella tabella riassuntiva datata 08/05/98 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva; Omissis 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli estremi 1) e 2)del dispositivo. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Franco Costantini DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL’ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO RISCHIO AMBIENTALE, SINA DETERMINAZIONE 23.09.2002, n. DF2/74: Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione di conglomerato bituminoso” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta TECNOASFALTI S.r.l. da ubicarsi in C.da Saletti del Comune di Paglieta (CH). IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Omissis DETERMINA 1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta TECNOASFALTI S.r.l. per l’impianto di “produzione di conglomerato bituminoso” da ubicarsi in C.da Saletti del Comune di Paglieta (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione; 2) di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1, riportate nella tabella riassuntiva datata 29.07.2002 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 3) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dic hiarati nella stessa tabella riassuntiva; Omissis 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A limitatamente agli estremi 1) e 2)del dispositivo. PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Franco Costantini Parte II LEGGI ED ATTI DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA DECRETO 24.09.2002, n. 816: Nomina del Sig. Giuseppe Castellano quale membro effettivo in rappresentanza dei Lavoratori in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le Controversie Individuali di Lavoro di L’Aquila. IL DIRETTORE REGGENTE LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA Visto il proprio Decreto n. 693 del 28.09.98 con il quale il Sig. Gilberto Fiore Do nati è stato nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le Controversie Individuali di Lavoro di L’Aquila; Visto che in data 29 gennaio 2002 il Sig. Gilberto Fiore Donati è deceduto. Vista la lettera del 19 settembre 2002 con la quale la C.I.S.L. – Unione Sindacale Territoriale L’Aquila – Sulmona ha designato, in sostituzione del Sig. Gilberto Fiore Donati, il Sig. Giuseppe Castellano; DECRETA IL Sig. Giuseppe Castellano, nato il 27.05.75 e residente in via Corvenisce 11 Paganica (AQ), è nominato membro effettivo in rappresentanza dei Lavoratori in seno alla Commissione Provinciale di Conciliazione per le Controversie Individuali di Lavoro di L’Aquila, in sostituzione del Sig. Gilberto Fiore Donati. Il Presente Decreto sarà pubblicato sul F.A.L. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. IL DIRETTORE REGGENTE Ing. Giuseppe Celestini PARTE III AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI REGIONE ABRUZZO IL DIFENSORE CIVICO L’AQUILA DECISIONE 26.09.2002, n. 9: Ente d’Ambito Marsicano –Avezzano. Nomina Collegio dei revisori ed approvazione del rendiconto di gestione – esercizio finanziario 2001. Nomina Commissario ad acta. IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE Omissis DECIDE di nominare, per i motivi esposti in premessa, il Direttore Generale della Provincia dell’Aquila, nella persona del Dr. Giovanni Di Pangrazio, residente in Avezzano, Commissario ad acta presso l’Ente d’Ambito Marsicano di Avezzano con il compito: a) 9) di nominare, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, il Collegio dei revisori dei Conti dell’A.T.O., assegnando contestualmente al medesimo i termini di cui all’art. 239 - comma I - lett d) del menzionato D. Lgs. per la stesura della prescritta relazione sul rendiconto 2001; 10) di convocare, una volta acquisita la relazione di cui sopra, l’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2001; 11) di approvare, qualora non dovesse provvedere l’Assemblea, il rendiconto in argomento; 12) di tenere costantemente informato questo Ufficio sull’espletamento dell’incarico; b) di assegnare al nominato Commissario ad acta , in base a quanto previsto dal sopra richiamato art. 136 del D. Lgs n. 267/2000, 60 giorni di tempo - a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento - per portare a termine l’incarico conferitogli; c) di precisare che al predetto Commissario dovranno essere liquidati, a carico del bilancio dell’Ente d’Ambito, gli oneri relativi ai gettoni di presenza, alle indennità di missione e ai rimborsi per spese di viaggio, ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, comma 8, della L.R. n. 24/93; DISPONE altresì che il Presidente dell’Ente d’Ambito provveda a notificare copia della presente decisione a ciascuno componente del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Consortile. DR. GIOVANNI MASCIOCCHI CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO GABINETTO DELLA PRESIDENZA SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA Pubblicazione nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77. AVVISO PUBBLICO ISTITUTO ABRUZZESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ITALIA CONTEMPORANEA L.R. 14 giugno 1977, n. 27, art. 5, commi 3 e 5 (così come sostituito dall’art. 5 L.R. 14.12.1998, n. 142) Sostituzione di un componente del Comitato Direttivo da scegliere fra docenti universitari di storia o scienze sociali delle università abruzzesi. GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI L’AQUILA Comune: Scontrone – Ditta TIRITILLI ENRICO. Licenza di attingimento di acqua dal fiume Sangro in territorio del Comune di Scontrone per uso irriguo. Con provvedimento n. 1773 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Tiritilli Enrico, residente in Scontrone la licenza di attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal fiume Sangro in territorio del Comune di Scontrone per uso irriguo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ettore Ricci GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI L’AQUILA Comune : L’Aquila – Ditta URBANI LIVIO. Licenza di attingimento di acqua dal fiume Vera in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo. Con provvedimento n. 2126 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Urbani Livio, residente in Via Onna -Paganica la licenza di attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal fiume Vera in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ettore Ricci GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI L’AQUILA Comune: Rocca di Cambio – Ditta IGINO OTTAVIANI. Licenza di attingimento di acqua dal Rio dei Mulini in territorio del Comune di Rocca di Cambio per uso irriguo. Con provvedimento n. 2125 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Igino Ottaviani, residente in Rocca di Cambio la licenza di attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal Rio dei Mulini in territorio del Comune di Rocca di Cambio per uso irriguo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ettore Ricci GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI L’AQUILA Comune: Villetta Barrea – Ditta PETRUCCI DOMENICO. Licenza di attingimento di acqua dal Fiume Sangro in territorio del Comune di Villetta Barrea per uso irriguo. Con provvedimento n. 2347del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Petrucci Domenico, residente in Villetta Barrea la licenza di attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal Fiume Sangro in territorio del Comune di Villetta Barrea per uso irriguo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ettore Ricci GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO,URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DI L’AQUILA Comune: L’Aquila – Ditta VALERI DOMENICO. Licenza di attingimento di acqua dal Fiume Raiale in territorio del Comune di L’Aquila per uso irriguo. Con provvedimento n. 1979 del 05.09.2002 il Dirigente del Servizio tecnico del territorio di L’Aquila ha concesso alla Ditta Valeri Domenico, residente in loc.Assergi (AQ) la licenza di attingere litri/secondo l/secondo 1 di acqua dal Fiume Raiale in territorio del Comune di L’Aquila, Località Camarda, per uso irriguo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Ettore Ricci AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI Decreto Presidenziale di approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione dei lavori di Sistemazione della S.P. Casoli –Fara San Martino (CH. IL PRESIDENTE Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 12 Marzo 2001 l’Amministrazione Provinciale ha approvato il progetto preliminare dei lavori di “sistemazione SP Casoli-Fara San Martino dell’importo complessivo di Euro 723.039,66 =, di cui Euro 514.829,59= per lavori ed Euro 208.210,07= per somme a disposizione, da finanziare con mutuo della Cassa DD.PP.; Considerato che la realizzazione dell’opera in argomento comporta la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Casoli; Che, per verificare la possibilità di concludere l’accordo di programma finalizzato all’adozione della variante al PRG del suddetto Comune e per acquisire i nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori, la Provincia di Chieti, con nota n. 674 in data 01.02.2002 ha indetto apposita conferenza di servizi tra le amministrazioni pubbliche interessate. Che nella conferenza di servizi, promossa dalla Provincia di Chieti ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo n. 267/00 e dell’art. 7 della legge n. 109/94, sono stati acquisiti i nulla osta delle seguenti autorità: 1. Comune di Casoli 2. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 3. Genio Civile di Chieti 4. Regione Abruzzo-Sett.Urbanistica e Beni Ambientali. 5. Soprintendenza ai Beni Ambientali. Rilevato che in data 20 Giugno 2002 è stato firmato l’accordo di programma tra il rappresentante della Provincia di Chieti, arch. T. Di Scipio ed il rappresentante del Comune di Casoli, dott. D. De Petra; Vista la delibera n. 33 del 29.07.2002, con la quale il Consiglio Comunale di Casoli, ha ratificato il suddetto accordo di programma; Considerato che il suddetto accordo di programma, così come ratificato dal Consiglio Comunale del Comune suddetto, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune medesimo; Che, a norma dell’art. 34, quarto comma, D.L.vo n. 267/00, l’accordo unanime tra il Comune di Casoli e la Provincia di Chieti va approvato con atto formale che, nella .fattispecie, afferisce alle competenze del Presidente della Provincia di Chieti. Visti gli elaborati tecnici allegati all’accordo di programma in parola. DECRETA E’ approvato l’accordo di programma tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Casoli per la realizzazione dei lavori di “ sistemazione SP Casoli-Fara San Martino dell’importo complessivo di Euro 723.039,66=, di cui Euro 514.829,59= per lavori ed Euro 208.210,07= per somme a disposizione da finanziare con mutuo della Cassa DD.PP.; In conseguenza di tale accordo unanime e delle conseguenti ratifiche ad opera del Consiglio Comunale di Casoli, attuata con deliberazione consiliare n. 33 in data 29.07.02, sono apportati al PRG del Comune stesso, le varianti necessarie alla realizzazione dell’opera in esame. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell’art. 34, quarto comma, D.L.vo n. 267/2000. IL PRESIDENTE Mauro Febbo AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA Decreto di approvazione accordo di programma L. 285/97 –I° Triennio IL PRESIDENTE PREMESSO che la L. 28.08.1997 n.. 285,” Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza ” prevede la stipula di appositi accordi di programma tra gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie Locali, Direzione Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Centri di Giustizia Minorile per l’attuazione di Piani Territoriali d’Intervento; che in data 2 ottobre 1998 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma relativo al I° triennio 1997/1999 successivamente integrato con ulteriore accordo sottoscritto in data 25.07.01; che con delibera di Giunta n. 3177 del 12.02.1998 la Regione Abruzzo ha approvato il predetto Piano territoriale Provinciale e concesso i relativi finanziamenti; Atteso che in data 30.09.2002 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, i legali rappresentanti degli Enti partecipanti hanno provveduto alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma volto ad utilizzare le economie di spesa realizzate nel primo e secondo anno del I° triennio; Visto l’art. 34 del decreto L.vo n. 267/2000 il quale dispone che l’Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. DECRETA 1. di approvare l’Accordo di Programma per la promozione di diritti e di opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza sottoscritto in data 30.09.2002 contenete l’utilizzo delle economie di spesa realizzate nella prima e seconda annualità del primo triennio e le relative integrazioni ai progetti inseriti nel Piano territoriale d’intervento 1997/1999, accordo allegato al presente quale parte integrante e sostanziale 2. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino della Regione Abruzzo. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 9/07/2002- Comune di L’Aquila - Variante al P.R.G. - Integrazione N.T.A. per la realizzazione di canili -. CONSIGLIO PROVINCIALE Omissis DELIBERA di approvare la Variante al P.R.G., avente ad oggetto l’integrazione delle NTA per la realizzazione di canili, adottata dal Comune di L’Aquila con deliberazione di C.C. n. 63 del 12.04.2001, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, in conformità del parere del C.R.T.A. - Sezione Urbanistica Provinciale – n. 14/4 del 3.06.2002 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; Omissis F.TO IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE COMUNE DI CASALBORDINO (CH) Lavori di “costruzione ingresso monumentale in località Miracoli”. ESTRATTO DEL DECRETO DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Decreto n. 01 Omissis Art. 1 la misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata dall’allegato prospetto, che forma parte integrante del presente decreto Resta a carico dell’ente espropriante l’obbligo di corrispondere alle ditte espropriande i rimborsi di qualunque importo, previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della legge n. 865/71 nonché ogni altra somma prevista dalle vigenti leggi Prospetto Omissis Art. 2 il comune di Casalbordino è incaricato di comunicare l’indennità determinata con il presente decreto alle ditte interessate, nelle forme per gli atti processuali civili Art. 3 i proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 4° comma dell’art. 11 della legge 865/71, comunicano all’ente espropriante se intendono accettare l’indennità provvisoria. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. Art. 4 il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Casalbordino, lì 24/09/2002 Il responsabile unico del procedimento F.to Sergio Zinni Il decreto completo è depositato presso l’Ufficio Tecnico sezione Lavori Pubblici del Comune di Casalbordino alla libera visione del pubblico. Casalbordino, lì 26.09.2002 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Sergio Zinni COMUNE DI CASOLI (CH) Accordo di programma tra i comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo per la realizzazione di lavori di valorizzazione del lago S. Angelo. Il giorno tre del mese di Settembre, alle ore 19,00, presso la sala Giunta della sede municipale di Casoli, si sono riuniti: 1Dott. Giancarlo Barrella, Sindaco del Comune di Casoli, che interviene al presente atto a nome e per conto del predetto ente; 2Avv. Domenico Manzi, Sindaco del Comune di Gessopalena, che interviene al presente atto a nome e per conto del predetto ente; 3Sig. Nicola D’Orazio, Sindaco del Comune di Civitella Messer Raimondo, che interviene al presente atto a nome e per conto del predetto ente; E’ altresì presente, con funzioni di assistenza e verbalizzazione, il Segretario-Direttore generale del Comune di Casoli, dott. Angelo Radoccia; Gli intervenuti. Premesso che: Intendono presentare congiuntamente alla Re gione Abruzzo, a nome e per conto delle Amm.ni che rappresentano, domanda di finanziamento per la realizzazione dei lavori di Valorizzazione del Lago S. Angelo”, a valere sui fondi stanziati dal DOCUP Abruzzo 2000-2006, P.I.T. - Ambito di Lanciano, Misura 3-2, Azione 3.2.1; I lavori da finanziare sono di interesse comune delle Amm.ni partecipanti all’accordo, in quanto concernono la valorizzazione turistica del lago S. Angelo, che bagna il territorio dei Comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo, che pertanto è opportuno operino in modo organico ed integrato; I lavori saranno realizzati su aree delle quali i Comuni interessati hanno la disponibilità; Allo scopo di addivenire alla stipula di un accordo di programma finalizzato alla realizzazione della predetta iniziativa, il Sindaco del Comune di Casoli, quale amministratore proponente, con nota inviata in data odierna ha convocato la presente conferenza di servizi; TUTTO CIÒ PREMESSO Tra i convenuti, si conviene quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrate e sostanziale del presente atto. Art. 2 Tra i Comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo si conviene di procedere alla realizzazione congiunta ed alla successiva gestione associata dei lavori di valorizzazione del Lago S. Angelo, da finanziare con ricorso ai fondi stanziati dal DOCUP Abruzzo 2000-2006, P.I.T. Ambito di Lanciano, Misura 3.2, Azione 3.2.1 (come da Bando pubblicato sul B.U.R.A. n. 105 speciale, del 9/8/2002). Art. 3 Il Comune di Casoli, nella qualità di ente capo-fila, è delegato alla presentazione della domanda di finanziamento, alla gestione dei rapporti con l’ente finanziatore, alla predisposizione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’opera, all’appalto dei lavori ed agli adempimenti connessi con tali procedimenti. Art. 4 L’approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’opera potrà essere disposta dal Comune di Casoli solo dopo la previa approvazione degli elaborati da parte degli organi competenti dei Comuni di Gessopalena e Civitella Messer Raimondo, che contestualmente dovranno impegnare, sui rispettivi bilanci, le quote di finanziamento poste a loro carico. Qualora il progetto comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio di taluna delle amministrazioni interessate, si procederà ai sensi dell’art. 34, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Art. 5 La quota di spesa relativa al finanziamento dell’opera non coperta dal finanziamento regionale, sarà ripartita in parti uguali tra i Comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo. Questi ultimi, provvederanno a rimborsare le anticipazioni disposte dal Comune di Casoli entro 30 gg. dalla presentazione di richiesta documentata. Qualora le amministrazioni interessate intendano fronteggiare la spesa a loro carico con mutuo, il rimborso del prestito graverà pro-quota sui singoli Comuni. Art. 6 Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è costituito un collegio di vigilanza sulla esecuzione del presente accordo di programma. Il collegio è composto dai Sindaci dei Comuni di Casoli, che svolge le funzioni di Presidente Gessopalena e Civitella Messer Raimondo. Art. 7 Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del Comune di Casoli, amministrazione procedente. Il predetto decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A. a cura del Comune di Casoli. Letto, confermato e sottoscritto, F. to Giancarlo Barrella F.to Domenico Manzi F.to Nicola D’Orazio F.to Angelo Radoccia COMUNE DI CASOLI (CH) Decreto Sindacale 24.09.2002, prot. 8046. DECRETO SINDACALE IL SINDACO Visto l’allegato accordo di programma siglato in data 3 Settembre 2002 tra i Comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo e concernente la realizzazione dei lavori di valorizzazione del lago S. Angelo; Considerato che il predetto accordo, all’art. 7, prevede che lo stesso venga approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Casoli, individuato, congiuntamente, quale Amministrazione procedente, ex art. 34, D. Lgs. n. 267/2000; Visto l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, DECRETA 1. E’ approvato l’allegato accordo di programma, siglato in data 3 Settembre 2002 tra i Comuni di Casoli, Gessopalena e Civitella Messer Raimondo e concernente la realizzazione dei lavori di valorizzazione del lago S. Angelo. 2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R.A. ai sensi del precitato art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000. Casoli, lì 24/09/2002 IL SINDACO Fto Dr. Giancarlo Barrella COMUNE DI COLLEDARA (TE) Lavori per la costruzione di un bocciodromo, indennità provvisoria di esproprio. Decreto n. 3563/2002. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Omissis DECRETA Art. 1 La misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, oltre i rimborsi di qualunque importo previsti dall’ultimo comma dell’art. 16 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, Omissis Art. 3 I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso di cui al 4° comma dell’Art. 11 della Legge 865/71, dovranno comunicare a questo Comune se intendono accettare l’indennità provvisoria: In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. Omissis IL FUNZIONARIO RESPONSABILE De Flaviis Geom. Mauro Indennità di Espropriazione Provvisoria. Ditta catastale: Reggimenti Giovanni n. 15.12.1960 Fg. 12/659 superficie da espropriare mq. 2100 indennità Euro 10.836,00. Ditta catastale: Mucciarelli Domenico n. 06.07.1921 Fg.12/661 superficie da espropriare 800+1250 indennità Euro 432,0+6450,0; Ditta catastale : Barone Diana n. 21.03.1921, Pallotta Pasqualina n. 24.05.1959, Pallotta Peppino n. 22.09.1916, Persia Gianfranco n. 17.10.1950 Fg.12/18 e 19 superficie da espropriare mq. 400+450 indennità Euro 2064,00+2322,00. Omissis IL FUNZIONARIO RESPONSABILE De Flaviis Geom. Mauro COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) Deliberazione di C.C. n. 14 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 – Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. De Cecco Saturnino ed altri. Omissis IL CONSIGLIO COMUNALE Omissis Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese; DELIBERA 1) Di approvare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 come integrato con Legge Regionale n. 26 del 14.03.2000, la Variante al Piano Regolatore Generale conseguente all’adozione del Piano Attuativo ai sensi della L.R. 64/99 denominato “De Cecco Saturnino ed altri” in località Setteventi, con le condizioni di cui ai punti 1) — 2) della Delibera di CC. n. 15 del 12.01.2000 richiamate in premessa e con l’ulteriore prescrizione che in sede di presentazione dei progetti esecutivi, gli stessi vengano adeguati a quanto richiesto dalla Provincia, come si evidenzia nella relazione dell’ufficio allegato alla presente(allegato B); 2) Di precisare che la condizione di cui al punto 3) della delibera di C.C. n. 15 del 12.01.2000 si ritiene superata dagli elaborati presentati su richiesta dell’Amministrazione, per quanto attiene la tutela dal punto di vista panoramico, pur essendo ridotta la distanza di 70 metri, prescritti con la sopraccitata delibera, per il posizionamento dei fabbricati, come si evince dalle tavo le allegate che si ritengono confermate (essendo le stesse già approvate dalla Regione); 3) Di demandare al competente Ufficio i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione. Francavilla al Mare, lì 30.09.2002 IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE URBANISTICA Dott. Arch. Germano Prosdocimi COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) Deliberazione di C.C. n. 15 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 – Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U. Ditta Cooperativa Abita (ex Coopemar). Omissis IL CONSIGLIO COMUNALE Omissis Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese; DELIBERA 1) Di approvare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 come integrato con Legge Regionale n. 26 del 14.03.2000, la Variante al Piano Regolatore Generale conseguente all’adozione del Piano Attuativo ai sensi della L.R. 64/99 presentato dalla ditta Cooperativa Abita (ex Coopemar) denominato “Centro Residenziale Integrato Ex Ultragas” in località Nazionale Adriatica Nord, con le condizioni di cui ai punti 1) — 2) della Delibera di CC. n. 14 del 12.01.2000 richiamate in premessa e con l’ulteriore prescrizione che in sede di presentazione dei progetto esecutivi, gli stessi vengano adeguati a quanto richiesto dalla Provincia, come si evidenzia nella relazione dell’ufficio allegata alla presente(allegato B); 2) Di demandare al competente Ufficio i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione. Francavilla al Mare, Lì 30.09.2002 IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE URBANISTICA Dott. Arch. Germano Prosdocimi COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) Deliberazione di C.C. n. 16 del 25.02.2002 avente ad oggetto: L.R. 11/99 – Autoapprovazione della variante al PRG conseguente alla adozione del P.R.U.- Ditta Galassio Vittorio ed altri. Omissis IL CONSIGLIO COMUNALE Omissis Uniformandosi al risultato della descritta votazione palese; DELIBERA 1) Di approvare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 11 del 03.03.1999 come integrato con Legge Regionale n. 26 del 14.03.2000, la Variante al Piano Regolatore Generale conseguente all’adozione del Piano Attuativo ai sensi della L.R. 64/99 presentato dalla Ditta Galasso Vittorio ed altri in località Foro denominato “Centro Residenziale Integrato Il Mulino” con le condizioni di cui ai punti 1) — 2) — 3) — 4) della delibera di C.C. n. 12 del 12.01.2000 richiamate in premessa e con l’ulteriore prescrizione che in sede di presentazione dei progetti esecutivi, gli stessi vengano adeguati a quanto richiesto dalla Provincia, come si evidenzia nella relazione dell’Ufficio allegata alla presente (allegato B); 2) Di demandare al competente ufficio i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione . Francavilla al Mare, Lì 30.09.2002 IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE URBANISTICA Dott. Arch. Germano Prosdocimi COMUNE DI MIGLIANICO (CH) Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 17.10.2002. Adozione Variante al P.R.G. . IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO RENDE NOTO - che con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 17.10.2002, è stata adottata la Variante al P.R.G. vigente di questo comune; - che detta delibera ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, rimarrà depositata nella segreteria comunale, per 45 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, unitamente ai presenti atti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Disciplina urbanistica; Relazione; P.1.1. “Intero territorio comunale” – azzonamento; P.1.2. “Centro Urbano” – azzonamento; P.1.3. “Piane San Pantaleone” – azzonamento; P.1.4. “Val di Foro” – azzonamento; P.1.5. “Località S. Antonio” – azzonamento; P.1.6. “Montupoli” – azzonamento; INVITA Chiunque a prendere visione dei suddetti atti, precisando che la presentazione delle osservazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 10 della citata Legge regionale, dovrà avvenire entro il suddetto periodo di pubblicazione. Miglianico, lì 18.10.2002 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO Geom. Nando Timperio COMUNE DI NERETO (TE) Avviso di approvazione definitiva Variante Parziale al P.R.G. vigente per le zone produttive e servizi di qualificazione settoriale - Piano di dettaglio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista la L.R. 12.4.1983, n. 18 come modificata ed integrata dalla L.R. 27.4.1995, n. 70; Vista la L.R. 14.3.2000, n. 26 recante modifiche ed integrazioni all’art. 43 della LR. 11/99; Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 17.9.2002; Viste le norme regolamenti e Leggi vigenti in materia; RENDE NOTO che è stata approvata definitivamente la variante parziale al P.R.G. vigente per le zone produttive e servizi di qualificazione settoriale, - Piano di dettaglio. Nereto lì 18.9.2002 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Severino Di Donato COMUNE DI ORICOLA (AQ) Avviso di adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO Ai sensi e per gli effetti dell’art i della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell’art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 RENDE NOTO Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale conseguente alla approvazione del progetto per i Lavori di completamento e miglioramento viabilità di accesso all’area industriale Piana del Cavaliere - sovrappasso ferroviario, autostradale e raccordo con la SS. 5 Tiburtina Valeria. Gli elaborati progettuali sono depositati in libera visione presso la Segreteria del Comune per dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Eventuali opposizioni ed osservazioni, redatte in carta legale, dovranno pervenire a questo Comune entro e non oltre venti giorni a decorrere dalla data del presente avviso. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO Arch. Tarquinio Del Matto COMUNE DI ORICOLA (AQ) Graduatoria definitiva relativa all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2 3 4 CARTIA ARTIZZU G. ZANGARI LUCIA 5 DE ROSA LUIGI 6 TRINCA MAURIZIO MAIALETTI CARLA BASILE ANNA 7 8 2 b.4 Totale punteggio b.3 Sfratto ordinanza di sgombero b.2.1 Antigienicità b.1.2 Sovraffollamento b.1.1 Coabitazione a.6 Disagio abitativo a.5 Emigrati e profughi BERNABEI DOMENICO LAYTON JEFFREY a.4 Handicaps 1 a.3 Famiglie nuova formazione NOMINATIVO Reddito N. a.2 Anziani a.1 Nucleo familiare LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO NELLA RIUNIONE N. 68 DEL 17/9/02 –VISTO IL BANDO GENERALE 2000 PUBBLICATO DAL COMUNE DI ORICOLA – HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA:- PREVIO SORTEGGIO TRA ICONCORRENTI A PARITÀ DI PUNTI EFFETTUATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISISIONE IN SEDUTA PUBBLICA –AI SENSI DELL’ART. 8 L.R. 96/96. L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive 7 5 2 3 5 2 3 5 2 1 3 2 2 2 1 2 1 ZERO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Avv. Moreno Di Cintio COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (AQ) Piano di Lottizzazione -Comparto 9 - in V/P.R.G., località S.P. n. 51 “DEL SAGITTARIO” Approvazione Definitiva - Delibera di C.C. n. 24 del 30.03.1998 - Art. 21 L.R. 12.04.83 n. 18. Omissis DELIBERA di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 21 L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Lottizzazione - Comparto C9 - adottato in Variante al P.R.G. dall’Amministrazione comunale di Pratola Peligna con delibera n. 24 del 30.03.1998, approvato con prescrizioni dalla Provincia con deliberazione di Consiglio n. 28 del 16.05.2000, recepite dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. 66 del 13.11.2001, in conformità del parere del C.R.T.A. - Sezione Urbanistica Provinciale - n. 14/2 del 3.06.2002 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. COMUNE DI ROSCIANO (PE) Piano Regolatore Generale. Variante parziale 2001. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 2, della Legge Regionale n. 11/99, ai fini dell’efficacia di pianificazione urbanistica RENDE NOTO che il Piano Regolatore Generale “Variante Parziale 2001” del Comune di Rosciano è stato approvato in via definitiva con deliberazione del C.C. n. 25 del 24/09/2002. IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA f.to geom. Anna Maria Palumbo COMUNE DI SANTE MARIE (AQ) Graduatoria definitiva alloggi E.R.P.. 5 1 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Avv. Moreno Di Cintio Totale punteggio b.4 Sfratto ordinanza di sgombero b.3 Antigienicità b.2.1 Sovraffollamento 1 b.1.2 Coabitazione 2 b.1.1 Disagio abitativo TOMMASI RENZO Emigrati e profughi 2 a.6 Handicaps MARINI LIVIO a.5 Famiglie nuova formazione 1 a.4 Anziani NOMINATIVO a.3 Nucleo familiare a.1 N. a.2 Reddito LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO NELLA RIUNIONE N. 66 DEL 10/9/02 –VISTO IL BANDO GENERALE 2002 PUBBLICATO DAL COMUNE DI SANTE MARIE – HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA: L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive 3 1 COMUNE DI SANTE MARIE (AQ) Accordo di programma tra la Comunità Montana “Marsica 1” e il Comune di Sante Marie. COMUNE DI SANTE MARIE COMUNITA’ MONTANA “MARSICA 1” - AVEZZANO ***************************** ACCORDO DI PROGRAMMA tra la COMUNITA’ MONTANA “MARSICA 1” ed il COMUNE DI SANTE MARIE Per LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN RIFUGIO ASSOCIATO DESTINATO A RICOVERO DI CANI E GATTI ***************************** L’anno duemiladue il giorno dieci del mese di Luglio, presso l’ufficio di segreteria della Comunità Montana “Marsica 1”; TRA - La Comunità Montana "Marsica 1", qui rappresentata dal Sig. Giovanni Venditti nella sua qualità di Presidente, nato a Luco dei Marsi (AQ) l’11/01/1935, residente, per la carica, in Avezzano (AQ) - Via Monte Velino, n. 65, che agisce in nome, per conto e nell’interesse della stessa Comunità alla quale e’ stato attribuito il Cod. Fisc. N. 81003510666; E - Il Comune di Sante Marie, qui rappresentato dal Sig. Lorenzo Berardinetti nella sua qualità di Sindaco, nato a Sante Marie il 12/02/58, residente, per la carica, in Sante Marie (AQ) – Piazza Aldo Moro, n. 22 che agisce in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune al quale e’ stato attribuito il Cod. Fisc. N. 00191110667; PREMESSO - che, la legge 14.08.1991, n.281, contiene la normativa quadro in materia di prevenzione del randagismo ed ha rinviato, tra altro, alle Regioni alcune competenze per la relativa attuazione; - che, la legge regionale 09.04.1997, n. 31, avente per oggetto "Finanziamenti per la costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la prevenzione del randagismo", prevede, all’art. 1, la possibilità per le Comunità Montane di sostituirsi ai Comuni del comprensorio, nella costruzione di rifugi per cani e nell’accesso ai finanziamenti, purché al riguardo formalmente delegate; - che, la Comunità Montana “Marsica 1”, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, è chiamata a svolgere, in tal contesto, un ruolo guida, in quanto titolare di attribuzioni relative alla programmazione territoriale ed alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, in ottemperanza a quanto previsto dalle LL. RR. 01.12.1995, n. 134 e 25.10.1996, n. 96, attuative della legge 31.01.1994, n. 97, contenente provvedimenti particolari in favore dei territori montani; - che, la stessa Comunità Montana, ha ottenuto dai diversi Comuni del proprio comprensorio, la delega ad attivare una procedura finalizzata alla costruzione e gestione di un canile consortile quale ricovero di cani e di gatti randagi, utilizzando, per lo scopo, un’area situata nel Comune di Sante Marie; - che a tale proposito e’ stato redatto il progetto di massima per “costruzione e gestione”; - che, successivamente, il Consiglio della Comunità Montana, con propria deliberazione n. 23 del 03/05/01, decideva, tra altro, quale ipotesi più opportuna, il ricorso al solo sistema di “costruzione” – e non più “costruzione e gestione” – finanziabile con un mutuo Cassa DD.PP. effettuando, poi, gara separata per la gestione dell’impianto; - che, pertanto, veniva rielaborato il vecchio progetto di massima e veniva, quindi, redatto il progetto preliminare per la sola costruzione del rifugio; - che la realizzazione dell’opera in argomento sarà finanziata con apposito mutuo con la Cassa DD.PP. a totale carico della Comunità Montana “Marsica 1”; - che occorre, per l’attivazione del progetto stesso, regolare i reciproci rapporti tra la Comunità Montana “Marsica 1” ed il Comune di Sante Marie, e sottoscrivere il presente accordo di programma; - Visto l'art. 34, del D. Lgs. 267/2000; Ciò premesso e considerato: TRA LA PARTI SI CONVIENE E STIPULA Art. 1 La Comunità Montana “Marsica 1” intende realizzare nel territorio del Comune di Sante Marie un rifugio associato destinato a ricovero di cani e gatti ed ha fatto redigere apposito progetto preliminare per la sua costruzione della capienza di circa 500 animali; Art. 2 Il Comune di Sante Marie prende atto che l’intervento di che trattasi interessa alcune aree ricadenti nel proprio territorio in località “Calcara” e “Colle Ricciuso” così come previsto nel progetto preliminare approvato dalla Comunità Montana “Marsica 1” con deliberazione di Giunta Esecutiva; Art. 3 Il Comune di Sante Marie si impegna ad esaminare, in tempi ristretti, il progetto ed a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie per l’attuazione dell’intervento, entro e non oltre gg. 30 dalla presentazione al Comune stesso; Art. 4 Il Comune di Sante Marie si impegna ad attivarsi per la redazione e l’approvazione della variante al P.R.G., se necessaria; Art. 5 La Comunità Montana si impegna a realizzare l’opera pubblica in oggetto, con fondi propri, mediante gara ad evidenza pubblica. La gestione dell’impianto sarà ogge tto di separato accordo con tutti i Comuni interessati; Art. 6 La Comunità Montana, a titolo di corrispettivo per la disponibilità concessa dal Comune ad ospitare la struttura sul proprio territorio, riconosce al Comune di Sante Marie un importo annuo di € 0,04 al giorno per ogni cane ospite dell’impianto, secondo le presenze risultanti dai registri contabili della struttura, il cui pagamento decorrerà dalla data di inizio della gestione dell’impianto; Art. 7 Le parti si riservano, in ogni caso, la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente accordo avendo riguardo ad esigenze di pubblico interesse che dovessero nel frattempo intervenire; Art. 8 Eventuali controversie, non risolte direttamente tra le parti, saranno risolte bonariamente dalle Amministrazioni del Comune e della Comunità Montana, previa acquisizione di una proposta di accordo bonario, redatta dal collegio incaricato della vigilanza sull’esecuzione del presente accordo, la cui composizione e’ specificata nell’articolo seguente; Art. 9 La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, del quale faranno parte il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Sante Marie, in qualità di Presidente, e i responsabili degli Uffici Tecnici della Comunità Montana “Marsica 1” e dello stesso Comune di Sante Marie, in rappresentanza dei rispettivi Enti; Letto, confermato e sottoscritto. AVEZZANO Lì 10/07/2002 Per il COMUNE DI SANTE MARIE IL SINDACO Sig. Lorenzo Berardinetti Per la COMUNITA’ MONTANA MARSICA IL PRESIDENTE Sig. Giovanni Venditti COMUNE DI VILLAMAGNA(CH) Avviso di deposito di atti di esproprio per pubblica utilità lotti artigianali L2, L3, L4 e L11 siti in zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente P.R.E. in località Val di Foro (CH). AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI ESPROPRIO Il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Visto il vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi (zona P.I.P. n.2 – zona Artigianale) allegato al P.R.E. approvato definitivamente con delibera di Consiglio provinciale n. 100/2 del 7.11.1996; Vista la delibera di G.M. n.72 del 26.09.2002, esecutiva ai sensi di legge, riguardante l’approvazione degli atti per la procedura espropriativa di acquisizione dei lotti artigianali L2, L3, L4 e L11 nella zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente P.R.E. in località Val di Foro. Visto l’art. 10, II comma della legge 22.10.71 n. 865; RENDE NOTO Sono depositati presso la Segreteria del Comune di Villamagna i sotto elencati atti concernenti il procedimento espropriativo per “Acquisizione Lotti ArtigianalI L2, L3, L4 e L11 nella zona produttiva P.I.P. n. 2 del vigente P.R.E. in località Val di Foro” a) b) c) d) relazione esplicativa stralcio catastale con specificata l’area da espropriare elenco dei proprietari e dei dati catastali dei terreni da espropriare planimetria del vigente strumento urbanistico indicante la zona artigianale Entro il termine di 15 dall’inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, gli interessati possono presentare osservazioni scritte. Decorso tale termine ,gli atti saranno trasmessi, con le eventuali osservazioni all’Ufficio di competenza di questa Amministrazione, che con proprio Decreto stabilirà l’indennità da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall’art. 5/bis della legge 359/92. Villamagna, lì 26 Settembre 2002 Il Responsabile dell’Ufficio tecnico Luciano D’Onofrio ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE LAZIO - ABRUZZO E MOLISE ZONA DI TERAMO Costruzione ed esercizio di Km. 0,500 di linea MT 20 KV aerea in conduttori nudi da potenziamento Km 0,340 di linea MT 20 KV esistente per doppia alimentazione alla Z.A. di Villa Camera (Pratica 268/D/TE). ENEL DISTRIBUZIONE società per azioni Direzione Lazio –Abruzzo e Molise – Zona di Teramo con sede in Teramo Viale Bovio n. 40 ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 20.9.88 n. 83 integrata e modificata dalla Legge n. 132 del 23.12.99 RENDE NOTO che con domanda in data odierna inoltrata al Comune di Campli, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Teramo, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale di Sulmona, alla Regione Abruzzo Direzione del Territorio Urbanistica BB.AA. e Cultura di L’Aquila, ai Comandi Militari di Ancona - Aquila e Bari , alla Soprintendenza alle Antichità dell’Abruzzo di Chieti, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di L’Aquila, alla Amministrazione Provinciale di Teramo, alla Direzione Attività Produttive e turberie ufficio cave di Pescara, all’ufficio Idrocarburi di Roma, all’ufficio Prov. Motorizzazione Civile U.S.T.I.F. di Pescara ha chiesto l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio Km 0,500 di linea MT 20 KV aerea in conduttori nudi da 35 mmq; Km 0,300 di linea MT 20 KV in cavo interrato Al 3x1x185 mmq; potenziamento Km 0,340 di linea MT 20 KV esistente per doppia alimentazione. La costruzione dei suddetto elettrodotto servirà a migliorare la qualità del servizio di distribuzione nel Comune citato. Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti: - corrente alternata trifase - tensione 20 KV - frequenza: 50 Hz; - conduttori: Cu 35 mmq (linea MT 20 KV aerea ) ;cavo MT della sezione 3x1x185 Al (linea MT 20 KV interrata) - sostegni del tipo poligonali in acciaio a due tronchi; - lunghezza della linea M.T. 20 KV aerea da costruire circa Km 0,500; - lunghezza della linea MT 20 KV aerea esistente da potenziare Km 0,340. - lunghezza della linea MT 20 KV interrata da costruire Km 0,300. La descrizione particolareggiata del tracciato e delle caratteristiche tecniche sono depositate presso il Comune interessato e sono a disposizione, nelle ore d’ufficio, di chiunque intenda prenderne visione. Il presente avviso, corredato da una planimetria con il tracciato dell’impianto elettrico, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune interessato. Teramo, lì 17.09.2002 IL RESPONSABILE Luciano Tonino Seccia PROGETTO STIFFE S.P.A. (AQ) Avviso di convocazione di assemblea ordinaria. PROGETTO STIFFE S.p.a. Sede sociale in San Demetrio ne’ Vestini, Fraz. Stiffe Capitale Sociale Euro 396.288,00 interamente versato Iscritta presso il Registro delle Imprese di L’Aquila al n. 4579 C.IC.I.A.A. N. 83112 Partita Iva n. 01357910668 I signori azionisti della “Progetto Stiffe S.p.A.” sono convocati in seduta ordinaria presso la “Sala Aurora” in San Demetrio ne’ Vestini, per il giorno 26 ottobre 2002, alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Ratifica acquisto terreni in località Stiffe. 2. Approvazione Relazione previsionale e programmatica anno 2003. Si rammenta che possono intervenire all’assemblea i soci che abbiano depositato le azioni entro il 19 ottobre 2002 presso la sede sociale della “Progetto Stiffe S.p.A.”. Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse in numero legale per la prima convocazione, fin d’ora viene fissata la seconda convocazione per il giorno 2 novembre 2002, stesso luogo, stessa ora. San Demetrio ne’ Vestini, 18 Settembre 2002 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Serafino Gaetano DIREZIONE TURISMO –AMBIENTE ENERGIA SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTCA Comunicato del Servizio Incentivazione dell’Economia Turistica relativo al Programma di attuazione per l’anno 2002 della legge regionale 28.04.2000, n. 77. Con nota prot. n. 7025 del 26.09.2002 il Servizio Incentivazione dell’Economia Turistica ha chiesto a questa redazione di pubblicare il seguente avviso di rettifica: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA RENDE NOTO Che a pagina 6 dell’avviso pubblicato sul BURA del 6 settembre 2002, n. 113 speciale, per un refuso sono stati erroneamente indicati tra gli interventi “Realizzazione di nuova ricettività” gli alloggi agrituristici. Detti alloggi, invece, possono essere realizzati esclusivamente attraverso gli interventi individuati dal bando quali “Riconversione di Strutture Edilizie per Realizzazione di Nuova Ricettività, ovvero “Riqualificazione Ricettività Esistente”, ove sono stati correttamente inseriti.