Corte di Cassazione Sesta civile Data: 10.07.2014

Transcript

Corte di Cassazione Sesta civile Data: 10.07.2014
Le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente
inottemperanza dell'onere della prova, potendo essere superate grazie alla valutazione, che il giudice di
merito è tenuto a compiere, delle circostanze sopra indicate alle lettere da a) ad e).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria - Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24842-2013 proposto da:
K.L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell'avvocato
FERRARA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA SILVIO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
- ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO, PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimati avverso la sentenza n. 4765/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 28.3.2013, depositata il
16/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. CARLO DE CHIARA.
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Sesta civile Data: 10.07.2014 Numero: 15782
ESTREMI: Corte di Cassazione Sesta civile Data: 10.07.2014 Numero: 15782
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame - espressamente qualificandolo
reclamo a dispetto della qualifica di appello attribuitagli dall'impugnante - proposto dal sig. K.L.M., cittadino della
Repubblica Democratica del Congo, avverso la sentenza di primo grado con cui era stata respinta
l'impugnazione del diniego di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Commissione nazionale per il
diritto di asilo.
Precisato che l'interessato, residente in Italia dal 2004, gode comunque della protezione umanitaria
riconosciutagli ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (poi trasformata in protezione
sussidiaria), nella sentenza si riferisce che il reclamante invocava la maggior protezione attribuita dallo status di
rifugiato dichiarandosi vittima di persecuzioni nel suo paese di origine, ove era stato incarcerato e torturato
all'indomani di un tentativo di colpo di stato, con attentato alla vita dell'allora Presidente della Repubblica
Democratica del Congo K.J., perpetrato nel 2004 da suo fratello, L.E., già guardia del corpo del nominato
Presidente.
La Corte d'appello ha confermato, sulla scorta delle informazioni acquisite presso il Ministero degli Affari Esteri, il
tentativo di colpo di stato posto in essere da L.E., ma ha affermato che manca la prova del legame familiare tra
lui e il reclamante, e ciò in quanto: la documentazione all'uopo prodotta da quest'ultimo è di "dubbia
provenienza"; il suo difensore aveva rinunziato all'esame del teste indicato e già ammesso; le certificazioni
sanitarie rilasciate da medici italiani nel 2006 erano meramente descrittive e non consentivano di attribuire le
ferite e le cicatrici riscontrate alle torture subite in carcere dal reclamante.
Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. Il ricorso è stato notificato al
Ministero dell'Interno, assieme al decreto di fissazione dell'udienza davanti a questa Corte, a cura della
cancelleria della stessa, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, u.c.. L'amministrazione non ha
svolto difese.
Il ricorrente ha presentato anche memoria.
Motivazione
1. - Va preliminarmente chiarito che questa Corte ha seguito la procedura di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35
e non quella ordinaria, nonostante il ricorso fosse già stato notificato all'amministrazione intimata a cura dello
stesso ricorrente. Ciò in quanto, benchè il giudizio fosse iniziato in primo grado secondo il rito ordinario, non
essendo all'epoca ancora entrato in vigore il rito speciale di cui al richiamato decreto legislativo, la Corte
d'appello ha disposto, con provvedimento non sottoposto a censure, il mutamento di rito, coerentemente
qualificando l'impugnazione quale reclamo (ai sensi, evidentemente, del comma 11 del richiamato art. 35, come
rivelato anche dalla forma - sentenza - del provvedimento conclusivo adottato). Trattandosi, inoltre, di processo
pendente alla data di entrata in vigore del successivo D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che ha nuovamente
modificato il rito applicabile in materia di protezione internazionale, quest'ultima modifica non è qui applicabile
ratione temporis, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. cit.
2. - I tre motivi di censura in cui si articola il ricorso, tra loro connessi e largamente ripetitivi, possono essere
esaminati congiuntamente.
Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello (a) abbia violato la L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 33, 65 e 67
negando valenza probatoria al certificato di stato di famiglia del ricorrente, attestante il legame familiare con L.E.,
rilasciato dalle autorità congolesi e prodotto in giudizio; (b) abbia immotivatamente neutralizzato detto
documento mediante l'oscura e apodittica taccia di "dubbia provenienza"; (c) abbia violato la regola di giudizio
prevista dal D.Lgs. 17 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, che impone di considerare raggiunta la prova
della persecuzione in presenza delle circostanze ivi indicate, puntualmente verificatesi nel caso in esame,
nonchè (d) eluso la regola di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, che impone indagini officiose
nel paese di origine del richiedente asilo; (e) abbia apoditticamente privato di rilevanza le certificazioni mediche
prodotte dal ricorrente, che confermavano la presenza dei segni delle torture subite sul suo corpo e sulla sua
psiche.
2.1. - Va anzitutto sgomberato il campo dalla censura (a) di violazione della L. n. 218 del 1995, artt. 33, 65 e 67
inammissibile perchè la Corte d'appello non ha negato in assoluto valenza ai procedimenti accertativi della
filiazione seguiti nella Repubblica Democratica del Congo e alle conseguenti certificazioni delle competenti
autorità, ma ha, più semplicemente, "dubitato" della provenienza della certificazione prodotta dal ricorrente.
2.2. - Va altresì respinta la censura (d) di violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. La Corte di
merito ha infatti richiesto al Ministero degli Esteri le informazioni necessarie sulla situazione della Repubblica
Democratica del Congo con riferimento ai profili rilevanti in causa, ossia all'attentato subito dal Presidente K.,
dando poi atto in sentenza che le informazioni ricevute coincidevano con la versione dei fatti fornita dal
reclamante, ovviamente per la sola parte riscontrabile mediante informazioni di ordine generale - le uniche
contemplate dalla norma richiamata - non certo per la parte riguardante specificamente la persona del
reclamante stesso e il suo legame familiare con l'attentatore.
2.3. - E' fondata, invece, la censura di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, a mente del
quale:
Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano
suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione
dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non
dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, ingenerale, attendibile.".
Ciò significa che le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente
inottemperanza dell'onere della prova, potendo essere superate grazie alla valutazione, che il giudice di
merito è tenuto a compiere, delle circostanze sopra indicate alle lettere da a) ad e).
Il ricorrente sostiene che l'esito della valutazione di dette circostanze avrebbe dovuto essere a lui favorevole,
avendo egli presentato domanda di asilo immediatamente dopo essere giunto in Italia e fatto ogni sforzo
esigibile di narrazione puntuale e di produzione documentale ed essendo, inoltre, il suo racconto privo di
contraddizioni interne o esterne. Nella sentenza impugnata, però, non v'è alcuna traccia di tale valutazione, in
mancanza della quale, per quanto appena chiarito, il giudice di merito non può affermare la sussistenza di
lacune probatorie della domanda del richiedente asilo. La Corte d'appello, infatti, si è limitata a prendere atto
della mancanza di prova del rapporto familiare del ricorrente con l'autore dell'attentato al Presidente K. e del
nesso causale tra le lesioni documentate dai certificati medici e il trattamento subito dal ricorrente nel corso della
carcerazione. Essa è dunque incorsa in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 cit..
L'accertamento di tale vizio della sentenza impugnata assorbe ogni ulteriore censura articolata nel ricorso.
3. - La sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di
diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014