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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
L’attività di revisione legale e vigilanza del collegio
sindacale in situazione di crisi d’impresa
I poteri e i doveri di reazione del Collegio
Sindacale in situazione di crisi d’impresa
Marco Rescigno
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo
Milano 3 Marzo 2014
Obiettivo dell’intervento
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Considerazioni introduttive
Doveri e poteri generali del Collegio Sindacale per poter affrontare fatti
gravi e censurabili in situazione di crisi
in particolare l’attivazione delle denunce ex art. 2409 del Codice Civile
Doveri del Collegio Sindacale in caso di riduzione del capitale della
società
Il Collegio Sindacale in fase di liquidazione
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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Considerazioni introduttive
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Al collegio sindacale è consentita/imposta la rilevazione
dello stato di insolvenza?
Perché il tema assume importanza?
Art. 224 – Fatti di bancarotta semplice
« si applicano le pene stabilite dall’art. 217……ai sindaci……i quali….
1.
2.
hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo
hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della
società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla
legge»
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Considerazioni introduttive
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la questione diventa di difficile risoluzione allorché l’art. 6 della L.F. non annovera
il Collegio Sindacale tra i soggetti che hanno iniziativa per richiedere il fallimento,
rappresenta un organo che non ha potere di esprimere la volontà, ma possono
essere tra i soggetti passibili di reati fallimentari (anche in concorso)
è altrettanto evidente che i sindaci sono passibili di reati fallimentari se si sono
resi conniventi in un comportamento volto a differire la dichiarazione di
fallimento
tuttavia i sindaci non concordi con gli amministratori e diligenti hanno comunque
a disposizione iniziative indirette per far dichiarare il fallimento
sicuramente il fattore tempo/ritardo tra iniziativa intrapresa e ritardi nel
procedimento di dichiarazione fallimento può avere risvolti ai sensi del 224 L.F.
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Considerazioni introduttive
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Altra questione……DIMETTERSI?
In giurisprudenza è ormai ritenuto pacifico che
“agli effetti dell’esclusione della responsabilità dei sindaci,
non è sufficiente la dimissione dalla carica, in quanto essi
devono attivarsi, affinché gli amministratori non pongano in
essere atti pregiudizievoli e, qualora li abbiano compiuti,
devono adoperarsi a ridurre al minimo l’entità dei danni”
Inoltre espone i sindaci anche al rischio di azioni risarcitorie verso
la società in quanto, in caso di dimissioni multiple, priva la società
della continuità dell’azione di controllo in una situazione
particolarmente delicata
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Considerazioni introduttive
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Situazione di crisi è spesso accompagnata da frode di natura
“contabile”
il tema può avere importanza in riferimento alla
criterio di determinazione del danno nelle
azioni di responsabilità
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I DOVERI E I POTERI DEL COLLEGIO
SINDACALE IN SITUAZIONE DI CRISI
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doveri e i poteri del Collegio Sindacale
TERZO LIVELLO
proporre la denuncia al
tribunale ex art. 2409
SECONDO LIVELLO
del C.C.
potere (dovere) di convocare
l’assemblea ai sensi dell’art. 2406
del Codice Civile (Norma 5.7)
PRIMO LIVELLO
richiedere agli amministratori
informazioni ai sensi dell’art. 2403
bis del Codice Civile (Norma 5.2)
LA MISURA DELLA REAZIONE DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA
GRAVITA’ E ALLA RILEVANZA DEI FATTI CENSURABILI
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I_________________________________________________
doveri e i poteri del Collegio Sindacale
Presupposti delle procedura ex art. 2409 del Codice Civile
-
sussistenza di fondati sospetti circa la commissione di gravi
irregolarità
-
esistenza di danno potenziale di valore significativo
-
costatazione di attualità delle irregolarità
E in situazioni di crisi quali potrebbero essere le fattispecie?
a) omessa o irregolare esecuzione di delibera assembleare nel caso in cui
sia stata deliberata l’adozione di specifiche misure per fronteggiare la crisi
b) stato di insolvenza conclamato con continuazione dell’attività sociale e
rischi legati all’aggravamento del dissesto
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doveri e i poteri del Collegio Sindacale
Caratteristiche denunzia ex art. 2409 C.C. a cura del Collegio Sindacale
legittimato alla denunzia al tribunale è il Collegio inteso come organo e non
ciascuno dei suoi componenti
presupposto della denuncia è una specifica delibera del collegio sindacale
deve essere conferita apposita procura ad litem ad un difensore
è esperibile secondo giurisprudenza anche nel caso di società in liquidazione
(cfr. tra gli altri Trib. Trani sent. 30.10.2001)
le spese di ispezione giudiziaria sono a carico della società nel caso di
denuncia del Collegio Sindacale
le spese processuali sono a carico di chi, infondatamente, ha iniziato il
procedimento o ha resistito allo stesso
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doveri e i poteri del Collegio Sindacale
Orientamenti dei tribunali post riforma del diritto societario
Elementi caratterizzanti le gravi irregolarità sono la loro attualità ed il carattere
dannoso, quest’ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge
idonee a procurare un danno patrimoniale sociale o un grave turbamento
dell’attività sociale. E’ carente del requisito della dannosità di una irregolarità
meramente formale qual è quella della irregolare formazione del Consiglio di
Amministrazione (Tribunale Torino 29.5.2007)
La sussistenza di gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno
alla società, legittima il collegio sindacale a ricorrere alla procedura di cui all’art.
2409 CC, anche senza preventivo esperimento delle azioni previste dagli artt.
2403 bis e 2406 del CC (App. Trieste 22.3.2006)
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doveri e i poteri del Collegio Sindacale
Ammissibilità del controllo giudiziario su richiesta dei sindaci nelle S.r.l.
questione altamente controversa sia da un punto di vista dottrinale che
giurisprudenziale
Le motivazioni nascono:
da alcune anomalie di richiamo delle norme riguardo il Collegio Sindacale
delle S.r.l. a quelle delle S.p.A.
dalla natura più ristretta che il legislatore ha attribuito alla S.r.l. con le
possibilità di intervento dei soci previste dall’art. 2476 del C.C.
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doveri e i poteri del Collegio Sindacale
Controllo giudiziario nelle SRL
AMMISSIBILITA’
INAMMISSIBILITA’
Trib. Udine 6.7.2004
Trib. Bologna 21.10.2004
Trib. Roma 6.7.2004
App. Roma 13.4.2005
Trib. Treviso 28.9.2004
Trib. Torino 6.4.2006
Trib. Roma 1.12.2004
Trib. Milano 12.5.2006
Trib. Milano 8.7.2005
Trib. Roma 11.3.2008
Trib. Napoli 14.5.2008
Trib. Piacenza 27.6.2012
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doveri e i poteri del Collegio Sindacale
Sentenza Cassazione 13.1.2010 n. 403
E’ inammissibile il controllo giudiziario ex 2409 del Codice Civile nella società a
responsabilità limitata, sia pure allorché il ricorso sia proposto dal collegio
sindacale obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 2477 del CC
Tribunale di Milano sentenza 26.3.2010
E’ ammissibile per i sindaci di una Srl richiedere al tribunale di sottoporre la
società a controllo giudiziario nel caso di gravi irregolarità poste in essere
dall’amministratore. A riguardo, il richiamo di cui all’art. 2477 alle norme in materia
di SpA ricomprende, infatti, anche l’art. 2409 inserito dal Legislatore nella sezione
dedicata al Collegio Sindacale
Non appare rilevante il fatto che nelle Srl risultino particolarmente penetranti i
poteri di ispezione del socio, risultando il controllo giudiziario ex 2409 finalizzato a
tutelare interessi più vasti rispetto a quelli tipici della compagine sociale
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doveri e i poteri del Collegio Sindacale
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale
in vigore dal 1-1-2012
APPROCCIO SOFT
“Tale orientamento (ndr. Collegio sindacale non legittimato ex
art. 2409 C.C.) meriterebbe di essere riconsiderato per le S.r.l.
nelle quali la nomina del collegio sindacale risulta obbligatoria, con
riferimento alle quali una parte della giurisprudenza ha affermato la
perdurante legittimazione dell’organo di controllo ad attivare il
procedimento di controllo giudiziario ove accerti gravi irregolarità
ascrivibili agli amministratori”
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DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE IN
CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE
DELLA SOCIETA’
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Riduzione
del capitale della società
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Art. 2446 – Riduzione del capitale per perdite (2482-bis per le S.r.l.)
quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, gli amministratori e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale devono
senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti
all’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della società, con le osservazioni del collegio sindacale
la relazione e le osservazioni devono rimanere depositate in copia presso la sede
della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea
nell’assemblea gli amministratori devono dar conto dei fatti avvenuti dopo la
redazione della relazione
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Riduzione
del capitale della società
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Art. 2447 – Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2482-ter S.r.l.)
necessario verificare che l’organo amministrativo convochi l’assemblea per
deliberare (riduzione e aumento, trasformazione)
la norma del Codice Civile nulla dice in merito all’obbligo di redazione della
relazione ex 2446 (giurisprudenza prevalente e consolidato e Norme di
comportamento optano per l’obbligatorietà)
nel caso in cui l’assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non
accerti una causa di scioglimento, i sindaci hanno l’obbligo di presentare al
tribunale istanza per l’accertamento della causa
attenzione al “senza indugio”
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Riduzione
del
capitale
della
società
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Situazione ex 2446 rispetto alla situazione ex 2447
potenzialmente più “pericolosa” e “delicata”
Siamo in presenza di una possibilità di “moratoria” che, oltre che seguire
un determinato iter imposto dall’art. 2446, espone il collegio sindacale a
vigilare sull’effettivo rispetto delle condizioni in base alle quali
l’assemblea ha deliberato la moratoria rispetto alle informazioni fornite e
alle successive azioni intraprese dagli amministratori
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Riduzione
del
capitale
della
società
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Aspetti da considerare nell’attivazione della procedura ex 2446 del
Codice Civile
1)
il calcolo “dell’oltre un terzo”
2)
la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del CC
3)
la relazione dell’organo amministrativo
4)
le osservazioni del collegio sindacale ed i relativi obblighi
imposti all’organo di vigilanza
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Riduzione
del
capitale
della
società
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1) Il calcolo «dell’oltre un terzo»
- prioritariamente le perdite devono essere coperte dalle riserve solo
successivamente si valuta «l’oltre un terzo»
Esempio
patrimonio netto € 1.000 – perdita accertata € 800
Caso 1 Capitale Sociale € 200 – Riserve € 800
Caso 2 Capitale Sociale € 500 – Riserve 500
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le perdite NON RILEVANO
le perdite RILEVANO
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Riduzione
del
capitale
della
società
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2) la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del CC
- i criteri di valutazione per la redazione della situazione patrimoniale
sono quelli previsti dal 2426 del CC
- il conto economico dovrà essere completo
- la nota integrativa dovrà necessariamente contenere tutte le
informazioni previste dall’art. 2427 del CC
- non occorre la relazione sulla gestione che sarà sostituita dalla
relazione degli amministratori
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Riduzione
del capitale della società
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2) la situazione patrimoniale redatta ai sensi del 2446 del CC
- le norme civilistiche nulla dicono sulla data di riferimento alla quale
debba essere formata la situazione patrimoniale ai sensi del 2446
- bisognerà rifarsi a valutazioni rapportate di volta in volta al caso
concreto
- attenzione che il termine di 4 mesi (prevalente in dottrina) è da
considerarsi massimo anche per rispettare il «senza indugio»
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Riduzione
del capitale della società
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3) la relazione dell’organo amministrativo
deve porre l’assemblea nella condizione di “ben deliberare
consapevolmente” (immediata riduzione del capitale, il rinvio della
perdita, la copertura o la messa in liquidazione)
- esplicita i criteri di valutazione adottati nella formazione della situazione
contabile
- informa sulle cause della crisi aziendale ed espone i piani elaborati per il
superamento della crisi
- espone un ragionevole giudizio circa il futuro dell’andamento gestionale
sotto il profilo economico e finanziario
- formula una proposta all’assemblea circa i provvedimenti da adottare per il
rinvio della copertura della perdita
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Riduzione
del capitale della società
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4) le osservazioni del Collegio Sindacale
- le norme civilistiche non forniscono alcuna indicazione circa il contenuto
- l’attuale NdC 10.2 prevede che sulla relazione degli amministratori il CS:
valuta le ragioni che hanno determinato la perdita se le stesse sono
correttamente individuate e illustrate dall’organo amministravo
esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo presente le
prospettive di continuità aziendale
da atto dei fatti intervenuti successivamente alla redazione della
relazione e dell’evoluzione della gestione sociale
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Riduzione
del capitale della società
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4) le osservazioni del Collegio Sindacale
E in riferimento al controllo dei dati della situazione patrimoniale che ha
determinato la situazione ex art. 2446 del C.C.?
- il CS deve effettuare un procedimento analogo a quello valevole per il
bilancio d’esercizio” (procedure di verifica devono essere di tipo sommario
e complessivo, anziché analitico - vecchia Bozza NdC -);
- verifica simile a quella prevista dall’art. 2429 del C.C. (rispondenza dei dati
esposti con i documenti contabili e le risultanze della contabilità, congruità
dei criteri di valutazione, schemi di bilancio);
- non dimentichiamo lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato del
controllo legale dei conti, più che mai opportuno in tale situazione.
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Riduzione
del capitale della società
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4) le osservazioni del Collegio Sindacale
da non escludere indicazioni sulla proposta formulata dagli amministratori
(opportunità di continuare o cessare l’attività)
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Riduzione
del capitale della società
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Relazione ex art. 2482-bis nelle S.r.l.
Norma di Comportamento CNDCEC n. 10.2
VS
Documento Assirevi n. 173
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COLLEGIO SINDACALE IN FASE DI
LIQUIDAZIONE
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Il
Collegio Sindacale in fase di liquidazione
_______________________________________________
Art. 2488 “le disposizioni degli organi di controllo si applicano,
in quanto compatibili, anche durante la fase di liquidazione”
Collegio
Sindacale
Revisore Legale
Vigilerà sulla correttezza del procedimento
di liquidazione a tutela non soltanto dei soci
ma anche dei terzi
Controllo della regolare tenuta della
contabilità e sulla conformità del bilancio
finale di liquidazione con il bilancio iniziale
di liquidazione e gli eventuali bilanci
intermedi di liquidazione
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Il
Collegio Sindacale in fase di liquidazione
_______________________________________________
NdC 10.9 – Scioglimento e liquidazione
Il Collegio Sindacale verifica l’eventuale sussistenza di causa di
scioglimento e, in assenza di accertamento dell’organo amministrativo, deve
attivarsi esercitando i poteri previsti dalla legge
Il Collegio verifica:
la conoscenza delle causa di scioglimento da parte dell’organo
amministravo
la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione affinché
accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la delibera
registro imprese
la gestione delle società degli amministratori ai fini conservativi
la convocazione dell’assemblea ex art. 2487 1°comma
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Il
Collegio Sindacale in fase di liquidazione
_______________________________________________
in caso di omissione dell’organo amministrativo, il Collegio Sindacale
presenta istanza al tribunale competente affinché accerti il verificarsi della
causa di scioglimento
una volta dichiarato lo scioglimento delle società, in caso di omissione o
di ritardo dell’organo amministrativo, il Collegio Sindacale richiede con
istanza al tribunale di provvedere alla convocazione dell’assemblea per le
delibere ex art. 2487 comma 1°C.C.;
Il Collegio Sindacale può chiedere al tribunale la revoca per giusta
causa dei liquidatori
in caso di inerzia dei liquidatori, il Collegio può chiedere la cancellazione
della società dal registro imprese.
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Il
Collegio Sindacale in fase di liquidazione
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Fasi della liquidazione
Vigilanza del Collegio Sindacale
Controllo del revisore legale
1)
Verifica di uno dei casi di messa in
liquidazione della società
Verifica e conformità a statuto e legge
-
2)
Assemblea di messa in liquidazione con
nomina dei liquidatori
Verifica e conformità a statuto e legge
-
3)
Predisposizione del rendiconto di
liquidazione a cura degli amministratori
Verifica e conformità a statuto e legge
Nell'ambito delle verifiche della regolare tenuta della contabilità
4)
Iscrizione registro imprese dello stato di
liquidazione e dei liquidatori
Verifica e conformità a statuto e legge
-
5)
Predisposizione della situazione dei conti
alla data di liquidazione
Verifica e conformità a statuto e legge
Nell'ambito delle verifiche sulla regolare tenuta della contabilità
6)
Passaggio di consegne dagli
amministratori ai liquidatori
Verifica e conformità a statuto e legge
-
7)
Predisposizione del bilancio iniziale di
liquidazione
Verifica e conformità a statuto e legge.
Documento di particolare importanza.
Nell'ambito delle verifiche della regolare tenuta della contabilità
Emissione della relazione sull'esercizio
sociale di liquidazione relativamente al
rispetto dei principi legge
Espressione del giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione.
Nel primo anno messa in liquidazione, per come l'OIC 5 richiede
la redazione del primo bilancio intermedio, verifica anche
documenti 3), 7)
9)
Bilancio finale di liquidazione
Emissione della relazione sull'esercizio
sociale di liquidazione relativamente al
rispetto dei principi legge
Espressione del giudizio sul bilancio finale di liquidazione.
10)
Piano di riparto della liquidazione
Verifica e conformità a statuto e legge
-
Alla chiusura di ogni esercizio
8) predisposizione del bilancio intermedio di
liquidazione
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Il
Collegio Sindacale in fase di liquidazione
_______________________________________________
Il bilancio iniziale di liquidazione assume profili di criticità notevoli
si confronta con problemi valutativi di non poco conto (si passa dai criteri
di funzionamento a quelli di liquidazione)
rappresenta una sorta di “budget” della liquidazione e dalle sue
risultanze possono derivare scelte importanti e delicate (verifiche specifiche
dovranno essere poste in essere in riferimento all’apposizione del “fondo
per costi di liquidazione”)
provvede a stimare se, durante la liquidazione e a suo termine, vi sia un
patrimonio netto negativo con l’alternativa di richiedere:
ai soci di eseguire ulteriori versamenti
proporre una procedura concorsuale
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Il
Collegio Sindacale in fase di liquidazione
_______________________________________________
Due questioni trattate nel Principio Contabile - OIC 5:
1.
quando l’avvio della liquidazione è vicino alla data di chiusura
dell’esercizio (ma comunque entro l’approvazione), occorre tener conto
di ciò nella redazione del bilancio dell’esercizio precedente?
2.
in caso venga meno il presupposto della “continuità aziendale” nel
corso dell’esercizio, si devono abbandonare i criteri di funzionamento
ed adottare quelli di liquidazione anche in assenza della formale messa
in liquidazione?
E’ coerente con il Principio di Revisione 570 sulla continuità?
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CONSIDERAZIONI FINALI
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Considerazioni finali
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Sono situazioni che
difficilmente si originano da
una singola azione scorretta
od avventata
non vale più
AMMINISTRATORE
CAPACE=NON FALLISCE
ma continua a valere
E’ un campo d’azione molto
complicato (situazioni e
normativa)
AMMINISTRATORE
INCAPACE E DISONESTO
E MANCANO RILIEVI DEI
SINDACI= PROBABILI
FASTIDI PER I SINDACI
IN CASO DI FALLIMENTO
Il confine tra crisi d’impresa
e responsabilità dei sindaci
può essere molto sottile
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Considerazioni finali
_______________________________________________
ed allora….
- cura, perizia
- esperienza
- diligenza (oltre la normale utilizzata!)
…..e capacità di intercettare e riconoscere i segnali di crisi
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_______________________________________________
Ringrazio e per l’attenzione
Marco Rescigno
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo
Membro Commissione Controllo Societario ODCEC Milano
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