protocollo operativo di intervento
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protocollo operativo di intervento
"PIANO MIRATO SULLA MOVIMENTAZIONE MECCANICA” PROTOCOLLO OPERATIVO DI INTERVENTO aggiornamento del Luglio 2008 USL 2 LUCCA 1 Facendo tesoro della proficua esperienza maturata nell’ambito del "Piano straordinario sulla movimentazione meccanica nel comparto cartario ed in altri comparti" già approvato dalla U.O.C. Prevenzione e Sicurezza - Dipartimento Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà della Regione Toscana, si è proceduto ad una generale revisione delle procedure operative nonché all’aggiornamento dei riferimenti legislativi al D.Lgs. 81/08. Compito degli operatori di questa U.O. Prevenzione e Sicurezza rimane quello di attuare il “Piano Mirato sulla Movimentazione Meccanica” attraverso il presente strumento operativo, che, per gli stessi, ha valore di ordine di servizio. Occorre altresì premettere che gli interventi previsti dovranno coinvolgere direttamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i quali saranno di volta in volta chiamati a partecipare ai sopralluoghi in azienda. Qualora non siano presenti al momento del sopralluogo dovranno comunque essere informati della visita degli ispettori. Inoltre al termine dell'intervento i medesimi saranno informati attraverso una relazione scritta circa l’esito degli accertamenti. RIFERIMENTI [a] "Protocollo relativo a misure e cautele connesse alla prevenzione dei rischi derivanti dalla movimentazione e dallo stoccaggio della materia prima nei piazzali all’aperto delle industrie cartarie." - Giugno 2000 [b] "Piano Mirato di Sicurezza sulla Movimentazione meccanica delle merci." - USL 2 di Lucca - Luglio 2002 [c] Scheda di verifica carrello elevatore. - USL 4 di Prato [d] "Linee Guida - Adeguamento dei Carrelli Elevatori in riferimento al Rischio di Perdita accidentale di stabilità."- ISPESL [e] Norme UNI: UNI EN 1175-1:1999; UNI EN 1726-1:2004; UNI ISO 3287:1986. [f] Disposizioni legislative: D.Lgs. 81/08 - DPR 459/96 - D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 304/91 - D.Lgs. 359/99 2 CONTENUTI 1) Acquisizione della documentazione 2) Analisi del documento di valutazione dei rischi relativo alla movimentazione 3) Vie di circolazione e posti di lavoro 4) Regolamentazione dello stoccaggio 5) Ditte appaltatrici per lavori di movimentazione 6) Operatori addetti all’uso dei carrelli elevatori 7) Carrelli elevatori 8) Allegati: a) Modello di Richiesta Documentazione b) Scheda Carrello Elevatore c) Protocollo d’intesa “Contenuti minimi della formazione e dell’addestramento dei cartellisti”. 3 ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE La documentazione da richiedere nel corso dei sopralluoghi ispettivi è almeno quella di cui al modello allegato. In merito a ciò occorre sottolineare l'importanza di tutte quelle eventuali procedure di sicurezza e/o ordini di servizio relativi ai temi oggetto di questo protocollo che possono contribuire in modo considerevole alla formulazione di un giudizio sulla realtà dell'azienda. Infatti talune circostanze di rischio residuo, nonostante gli opportuni interventi strutturali, possono comunque permanere ed essere gestite attraverso la regolamentazione delle procedure operative. In questa ipotesi la puntuale e scrupolosa osservanza delle stesse è essenziale; per questo motivo il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 comma 1 lettera “f” del D.Lgs. 81/08, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a farle rispettare. I lavoratori d'altra parte sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite loro ai fini della protezione collettiva e della sicurezza individuale. Si precisa che la documentazione richiesta non fornita, con particolare riferimento alle relazioni ed attestazioni tecniche, comporterà la contestazione dall'art. 4 della Legge n. 628/61. ANALISI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVO ALLA MOVIMENTAZIONE In merito al documento di valutazione dei rischi si rimanda a quanto già previsto dal "Piano Mirato di Sicurezza sulla Movimentazione meccanica delle merci." [b] Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere oggetto di valutazione da parte degli operatori unitamente al direttore di questa Unità Operativa che si riservano l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi per la violazione dell'articolo 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08. In merito a ciò, seppure non è il caso di ipotizzare possibili scenari, preme sottolineare che una valutazione dei rischi assolutamente generica e poco attinente alla reale situazione aziendale, quale potrà emergere dalle visite ispettive, dovrà necessariamente prevedere la contestazione del citato articolo di legge. VIE DI CIRCOLAZIONE E POSTI DI LAVORO Particolare attenzione dovrà essere posta alla viabilità aziendale legata alla movimentazione di tutte le tipologie di merci presenti nelle diverse fasi lavorative. Per ciascuna di esse, in particolare, si dovrà valutare l’adeguatezza dei seguenti elementi: pavimentazione, spazi, regolamentazione della viabilità ed ingombri. Si precisa che nel valutare la regolamentazione della viabilità si dovranno prendere in considerazione, tra l’altro: eventuali interferenze tra mezzi di trasporto e tra mezzi di trasporto e pedoni, la segnaletica che si è predisposta, l’installazione di specchi o altri dispositivi che garantiscano una sufficiente visibilità delle eventuali zone cieche, nonché tutte quelle procedure di sicurezza od ordini di servizio relativi all’argomento. In particolare si sottolinea che una segnaletica sia orizzontale che verticale che individui in maniera precisa percorsi e spazi di stoccaggio e definisca precedenze è una misura di prevenzione semplice ma efficace per il raggiungimento di un adeguato standard di sicurezza. Inoltre si fa presente che da una analisi sulle modalità di accadimento di infortuni che hanno coinvolto carrelli elevatori è emerso che molti risultano i casi di schiacciamento degli arti inferiori. Per questo motivo si ritiene opportuno rendere il meno possibile probabili i casi di interferenza anche separando fisicamente i percorsi. 4 Le eventuali carenze riscontrate comportano la violazione dell’articolo 64 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 in relazione ai punti 1.4 e/o 1.8 dell’allegato IV richiamati dall’articolo 63 comma 1 dello stesso Decreto Legislativo. Per quanto riguarda l’eventuale presenza di bocche di caricamento si dovrà accertare che sia scongiurato il pericolo di caduta dalle stesse. Pertanto le porte delle medesime dovranno rimanere sempre chiuse finché il camion non vi sia accostato. Ciò si potrà garantire a mezzo di una apposita procedura di sicurezza che dovrà escludere anche le operazioni di direzione delle manovre di accostamento del camion, che comportano lo sporgersi dalla bocca. In alternativa si potranno realizzare idonei sistemi di interdizione o di difese, che impediscano di raggiungere il bordo della bocca verso il vuoto, quando la saracinesca è sollevata ed il pianale del camion non è ancora in posizione di carico. L’assenza di tali misure contrasta con quanto stabilito punto 1.5.14.2 dell’allegato IV al D.L.gs. 81/08 richiamato dall’articolo 63 comma 1 dello stesso Decreto Legislativo e quindi contestabile con l’articolo 64 comma 1 lett. a). REGOLAMENTAZIONE DELLO STOCCAGGIO Relativamente alla regolamentazione dello stoccaggio si sottolinea l'opportunità che in ogni azienda sia individuato un preposto, anche tramite un atto formale, responsabile delle operazioni di stoccaggio e movimentazione. Tale circostanza, già prevista dal protocollo siglato nel giugno 2000 [a], dovrà essere accertata nel corso dei sopralluoghi e se del caso se ne dovrà richiamare l'opportunità a margine dell'eventuale verbale di prescrizione o relazione di sopralluogo. La stabilità del materiale stoccato è evidentemente influenzata dalle condizioni del piano di appoggio, per questo motivo si dovrà richiedere una relazione tecnica che ne garantisca l'idoneità statica; inoltre si dovrà accertare la effettiva assenza di buche o sporgenze pericolose e l'esistenza di una idonea pavimentazione come richiesto dal punto 1.4.9 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08. Per quanto riguarda le aziende cartarie che utilizzano come materia prima cellulosa o carta da macero si dovrà porre attenzione all'eventuale presenza di stive potenzialmente instabili, rese tali per esempio dalla non uniformità e integrità delle presse piuttosto che dalla presenza di legacci deteriorati, e se ne dovrà richiedere una attestazione di stabilità con idonea relazione tecnica. La non agevole identificazione del tempo di giacenza della stiva dovrà essere oggetto di un opportuno richiamo. Circa l'adeguatezza degli spazi tra le stive si dovranno prendere in considerazione le eventuali prescrizioni rilasciate dai VVF nel Certificato di Prevenzione Incendi se presente o altrimenti considerare uno spazio minimo che consenta al carrello elevatore di manovrare in sicurezza. Particolare importanza riveste la presenza e l'efficienza di idonei SISTEMI DRENANTI che impediscano il ristagno di acqua che potrebbe con il tempo deteriorare le caratteristiche di stabilità delle stive; tale circostanza contrasta con quanto previsto dal punto 1.8.1 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08. Si dovrà porre attenzione all'eventuale promiscuità tra la zona dedicata al magazzino con quelle relative ad altre operazioni. La presenza eventuale di personale non addetto in prossimità delle stive non è consentita e va contro quanto sancito dal punto 1.4.6 dell’allegato IV al D. Lgs. 81/08. La copertura di una stiva di cellulosa è condizione necessaria per il suo mantenimento in condizioni di sicurezza relativamente ai rischi derivanti dagli effetti dell'acqua. Per questo motivo, per stive all'aperto, se si dovessero riscontrare condizioni negative si dovrà prescrivere in relazione al punto 1.8.1 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08 di adottare idonei sistemi al fine di contrastare le infiltrazioni d'acqua; quali ad esempio: idonea copertura fissa o mobile compatibile con altre circostanze di rischio, oppure la puntuale osservanza del protocollo a suo tempo sottoscritto. D'altro canto le operazioni di copertura 5 dovranno essere effettuate in conformità ad un'apposita procedura e tramite idonee attrezzature all'uopo destinate. La mancanza di queste ultime dovrà essere sanzionata contestando l'articolo 71 comma 1 del D.Lgs. 81/08. Dovrà essere accertata la massima altezza consentita per le stive. In particolare per le stive di cellulosa all'aperto questa non dovrà superare 18 balle (equivalenti a 3 units da 6 balle ciascuna) mentre per quelle al coperto 24 (equivalenti a 3 units da 8 balle o 4 units da 6 balle ciascuna) e comunque dovrà essere garantita una zona di rispetto dalle strutture orizzontali e verticali. Per la carta da macero non si dovranno superare i 5 m di altezza e comunque non più di 6 livelli. In caso contrario se ne dovrà attestare l'idoneità statica con specifica relazione tecnica. Per quanto riguarda l'altezza delle bobine di carta immagazzinate questa dovrà essere tale da garantire una zona di rispetto sia in riferimento al tetto, alle strutture verticali ed orizzontali in riferimento allo spazio necessario per le manovre di movimentazione. Il mancato rispetto di quanto sopra sarà sanzionato in relazione al punto 1.8.1 dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08. Gli assunti dei vari punti dell’allegato IV al Decreto Legislativo 81/08 sono richiamati dall’articolo 63 comma 1 e quindi sanzionabili tramite l’articolo 64 comma 1 lett. a) dello stesso D.Lgs. 81/08. DITTE APPALTATRICI PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE In merito ai lavori di movimentazione svolti in appalto, si ritiene opportuna la presenza presso l’azienda committente di almeno un preposto che svolga attività di coordinamento e di direzione dei lavori. Tale circostanza dovrebbe essere formalizzata con un atto ufficiale; se necessario se ne dovrà richiamare l’opportunità a margine dell'eventuale verbale o relazione di sopralluogo. In particolare si dovrà prestare attenzione all’eventuale utilizzo di carrelli elevatori o di altre attrezzature di lavoro da parte dei dipendenti della ditta ospite e se del caso accertarsi che i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento in relazione ai rischi dell’attrezzatura specifica. Per quanto riguarda i muletti si rimanda alla voce (6) “Operatori addetti all’uso di carrelli elevatori”. Infine si dovrà prendere visione della documentazione attestante l’avvenuto coordinamento tra le imprese tra cui il DUVRI che deve essere allegato al contratto di appalto. Si valuterà quindi nel merito se le azioni intraprese siano state efficaci. A titolo esemplificativo qualora si riscontri una situazione di rischio di qualsiasi natura, riconducibile alla violazione di un articolo di legge, a cui siano esposti i lavoratori di entrambe le aziende si dovrà contestare ad entrambi i datori di lavoro gli articoli specifici nonché l’articolo 26 comma 2 del D.Lgs. 81/08. OPERATORI ADDETTI ALL’USO DEI CARRELLI ELEVATORI In merito alla formazione del personale addetto all'utilizzo a qualsiasi titolo dei muletti, considerata la natura dei rischi specifici ad essi connessi, è indubbio che sono necessarie conoscenze e responsabilità specifiche. Pertanto, secondo quanto disposto dalla lett. a) del comma 7 dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08, l'uso di tale attrezzatura dovrà essere riservato solo ed esclusivamente a lavoratori all'uopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. I nominativi di questi ultimi dovranno figurare all'interno di apposito documento comprovante l'affidamento di detta mansione. Inoltre si dovrà riscontrare la presenza di un apposito documento in cui sia attesta l'avvenuta formazione del personale di cui sopra. Tale documento dovrà riportare i riferimenti al programma trattato ed essere controfirmato sia dall'incaricato alla formazione sia dal personale che l'ha ricevuta. In caso contrario verrà contestata la violazione del sopra citato articolo del D.Lgs. 81/08. In merito alla adeguatezza della formazione da eseguire si rimanda al protocollo di intesa relativo ai “contenuti minimi della formazione del cartellista” riportato tra gli allegati. 6 Qualora sia necessario movimentare materiali ingombranti tali da limitare o impedire la visibilità frontale dal posto di guida del carrello elevatore, è indispensabile ridurre le dimensioni del carico o in alternativa utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto più capienti o di diversa configurazione quali: carrelli con presa laterale, carrelli con presa posteriore, carrelli con sedili e comandi ruotabili di 180° o altre soluzioni di pari efficacia che il mercato può offrire. Questo per evitare un uso improprio del mezzo in retromarcia considerato che, con frequenza sempre maggiore, i carrelli elevatori vengono adibiti al trasporto di cose lungo percorsi, anche complessi e per centinaia di metri, con assiduità di utilizzo elevata e per tutti i turni di lavoro. Questo metodo di guida, se ripetitivo, comporta conseguenze all’apparato muscolo-scheletrico a causa della scorretta e innaturale postura che l’autista assume durante il trasporto (posizione a collo torto) aggravata dall’inserimento sul carrello di strutture protettive quali cinture, sedili con braccioli e cabine. Pertanto se frequentemente è in uso compiere lunghi tragitti in retromarcia, tale attività, oltre ad essere soggetta a valutazione del medico competente, introduce un ulteriore pericolo dovuto appunto alla non completa visibilità del mezzo e dello spazio circostante, pericolo non teorico ma reale dato che si sono verificati diversi gravi infortuni alcuni dei quali con esito mortale. Per tutti questi motivi qualora in fase di ispezione si dovesse riscontrare che la guida in retromarcia su percorsi lunghi ed articolati è pressoché sistematica in ragione degli ingombri del carico che non consentono una perfetta visibilità frontale e non risulta pertanto limitata alla sola manovra di carico, saremo di fronte ad un uso improprio del mezzo contravvenzionabile con l’articolo 71 comma 1 del D.Lgs 81/08. CARRELLI ELEVATORI L’intervento relativo ai carrelli elevatori prevede la compilazione dell’apposita scheda per ogni carrello, nella quale verranno specificati tutti i dati necessari all’identificazione del mezzo. Dovranno essere individuati inoltre anche i dati relativi all’eventuale attrezzatura montata sul carrello. Si dovrà accertare la presenza di apposita targa con indicazione dei dati relativi alla portata effettiva del carrello (riferita all’attrezzatura standard) ovvero della portata residua del sistema carrelloattrezzatura con indicazione precisa del modello dell’attrezzatura a cui si riferisce. In caso di assenza della targa e/o di indicazione di un modello errato di attrezzatura si dovrà rilevare una non conformità al punto 4.3.3 dell’allegato I al DPR 459/96 per i soli carrelli marcati CE. Per i mezzi non marcati CE invece si farà riferimento al dettato del punto 3.1.3 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08. Si dovrà accertare la presenza ed integrità dei seguenti dispositivi: clacson, beep retromarcia, girofaro a cui si fa riferimento nel punto 3.6.1 dell’allegato I alla Direttiva Macchine e nel punto 3.1.7.1 della parte II dell’allegato V al D.Lgs. 81/08. Si dovrà accertare la presenza di opportune indicazioni inerenti i seguenti azionamenti e con essi coerenti: senso di marcia del carrello, sollevamento del carico, brandeggio del carico, traslazione e comando dell’attrezzatura (ad esempio pinze). La loro necessità è prevista dal punto 1.2.2 dell’allegato I al DPR 459/96 per i carrelli marcati CE e dal punto 3.1.14 della parte II dell’allegato V al D.Lgs. 81/08 per i mezzi non marcati CE. Inoltre le leve relative ai comandi sopra detti dovranno essere tali da ritornare nella posizione neutra non appena rilasciate come stabilito dal punto 3.3.1 dell’allegato I della Direttiva Macchine e dal punto 5.4.4.1 della norma tecnica UNI EN 1726:2004. Le leve di comando previste per movimentare attrezzature particolari quali pinze per balle e/o bobine o simili che sostengo il carico tramite azione di spinta degli organi di presa dell’attrezzatura stessa dovranno essere dotate di dispositivo a doppio comando, di un sistema di innesto a doppio movimento o di soluzioni di pari efficacia che ne impedisca l'azionamento non intenzionale. 7 In questo caso infatti un eventuale azionamento non volontario (errore di comando) può comportare una riduzione della forza premente per caduta di pressione e quindi la caduta del carico. E’ infatti ragionevolmente prevedibile, in quanto corrisponde ad un noto normale utilizzo, che un azionamento non intenzionale possa avvenire quando l’operatore conduce il mezzo e contemporaneamente movimenta il carico, comandando con la mano sinistra lo sterzo ed azionando con la mano destra le varie leve di comando con alta probabilità di errore. Tale aspetto è stato confermato anche dal Ministero delle Attività Produttive proprio a seguito di una segnalazione di non conformità. La mancanza di tali protezioni si configura come una non conformità ai requisiti di sicurezza di cui al D.P.R. 459/96 punto 1.1.2. lett. c) connesso al punto 1.2.2. per i carrelli CE mentre per i mezzi non marcati risulta violato il punto 3.1.14 della parte II dell’allegato V al D.Lgs. 81/08. Si dovrà evitare di lasciare il carrello elevatore incustodito con la chiave inserita onde evitare l’utilizzo del carrello da parte di personale non autorizzato. Ciò dovrà essere formalizzato con un apposita procedura scritta. Si dovrà accertare che il sedile del carrello elevatore sia integro ed il cofano ancorato alla struttura in modo da garantire durante il funzionamento la stabilità del conducente. Per quanto riguarda i carrelli di tipo elettrico questi dovranno essere dotati di un sistema di bloccaggio delle batterie "in modo da impedirne qualsiasi spostamento che possa costituire un pericolo". In particolare "devono essere previsti dispositivi che garantiscano il fissaggio della batteria in caso di ribaltamento a 90° del carrello, in modo da evitare il rischio di lesioni all’operatore causato dallo spostamento della batteria." (norma UNI EN1175-1 punto 5.1.2). Se ciò non fosse verrebbero meno i requisiti richiesti al punto 3.2.2 dell’allegato I al D.P.R. 459/96 e al punto 2.1 della parte II dell’allegato V al D.Lgs. 81/08. Relativamente alle gomme si dovrà porre attenzione alla eventuale presenza di fessurazioni evidenti e profonde. Inoltre si prenderà in considerazione l'eventuale usura del battistrada in particolare per le gomme superelastiche si dovrà constatare che non siano consumate oltre la linea J60. Le non conformità rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza sanciti dal D.P.R. 459/96 per i carrelli marcati CE dovranno comportare la contestazione dell’art. 70 comma 1 del D.Lgs. 81/08 nonché, se del caso, comunicazione al Ministero competente. Per i carrelli non marcati CE invece si dovrà contestare l’art. 70 comma 2 in relazione ai punti specifici dell’allegato V. Eventuali carenze di manutenzione saranno contestate tramite l’articolo 71 comma 4 lett. a) punto 2) del D.Lgs. 81/08. Per quanto attiene alla manutenzione si dovrà inoltre riscontrare la presenza di un dettagliato programma, anche ripreso dal libretto d'uso della macchina, e la registrazione degli interventi effettuati. In considerazione dei rischi di patologia osteoarticolare dovuti all’esposizione a vibrazioni, i carrelli dovranno essere dotati di sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo (art. 71 comma 6). Per quanto attiene i sistemi di protezione contro il rischio di schiacciamento in caso di perdita accidentale di stabilità, preso atto di quanto emerso dalle linee guida dell’ISPESL (che prospettano varie soluzioni) e considerato lo scarso livello di accettabilità della cintura di sicurezza che mal si adatta ad un uso discontinuo o saltuario del carrello elevatore, si ritiene che tra tutte le soluzioni possibili quella più accettabile (in alternativa o in aggiunta alla sola cintura) sia l’installazione di una cabina chiusa con porte rigide o di “cancelletti” laterali. Ciò anche in considerazione della facilità con cui l'uso della cintura può essere eluso da parte dell'operatore che utilizza il carrello. Tali sistemi di trattenuta, in quanto “componenti di sicurezza” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.P.R. n° 459/96, devono essere corredate della Dichiarazione CE di Conformità di cui all’Allegato 8 II, punto c) così come previsto dall'art. 2 comma 2 lett. b) del citato D.P.R. e del relativo manuale di istruzioni per l’uso che ne preveda esplicitamente la compatibilità con il modello di carrello elevatore su cui devono essere installati. Nel caso di carrelli elevatori marcati CE, per i quali la porta o il “cancelletto” siano previsti come ricambi nel catalogo del costruttore, la relativa Dichiarazione CE di Conformità non sarà necessaria essendo compresa nella marcatura complessiva del carrello stesso. Le porte delle cabine dovranno rimanere sempre chiuse durante il movimento del mezzo e non consentire lo sporgersi in tutto o in parte del conducente. Dovranno essere adottate misure atte ad evitare che possano rimanere aperte durante il movimento del mezzo come, ad esempio, l’apertura solo fino a 90° in modo da costituire, quando sono aperte, intralcio al normale movimento. Relativamente alle problematiche legate al microclima, durante la stagione estiva potranno essere utilizzati pannelli grigliati in sostituzione delle porte rigide o in alternativa la cabina dovrà essere climatizzata. Qualsiasi altra alternativa alla cabina dovrà garantire in modo assoluto che in caso di ribaltamento sia preservata l'incolumità del conducente. La mancanza dei precedenti sistemi di trattenuta dell’operatore sarà sanzionata contestando l'articolo 71 comma 1 del D.Lgs. 81/08. In conclusione occorre precisare che questo protocollo non può e non vuole essere esaustivo di tutte le possibili situazioni che si possono riscontrare nel corso delle visite ispettive. Per questo motivo per qualsiasi dubbio relativo a circostanze diverse da quelle descritte nonché per eventuali osservazioni circa i contenuti espressi, sollecitate anche dalle imprese che saranno sottoposte ad ispezione, si invitano gli operatori a riferire al direttore di questa Unità Operativa al fine di valutare di volta in volta la situazione oggettiva garantendo nel contempo un comportamento il più possibile omogeneo. Il Direttore della U.O. Prevenzione e Sicurezza Ing. Marcello Lenci Il Direttore della U.O. Igiene e Salute nei Luoghi di Lavoro Dott. Maria Grazia Roselli 9