- Dipartimento di Giurisprudenza

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DIRITTI
FONDAMENTALI
a.a. 2014/2015
LIBERTÀ
PERSONALE
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi
di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
Introduzione
•
Presupposto di ogni altro diritto fondamentale
✓
storia > habeas corpus*
✓
costituzione italiana*
•
Diritto o libertà civile, negativa, di I generazione
•
Titolarità > tutte le persone fisiche (cittadini e non), no persone giuridiche
[tutela rafforzata per i membri del Parlamento nel periodo del mandato
parlamentare > art. 68, 2 e 3 cost.]
•
Inviolabile > v. supra
•
Disciplina stringente - in contrapposizione agli abusi perpetrati in epoca
statutaria e fascista - e immediatamente precettiva > che configura un diritto
soggettivo, perfetto e valevole erga omnes (Cassazione v. C. cost. 11/1956)
“Art. 39. Nessun uomo libero sarà arrestato,
imprigionato, multato, messo fuori legge,
esiliato o molestato in alcun modo, né noi
useremo la forza nei suoi confronti o
demanderemo di farlo ad altre persone, se non
per giudizio legale dei suoi pari e per la legge
del regno”
Magna Charta
“un diritto inviolabile, quello della libertà
personale, rientrante tra i valori supremi, quale
indefettibile nucleo essenziale dell'individuo,
non diversamente dal contiguo e strettamente
connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica,
con il quale concorre a costituire la matrice
prima di ogni altro diritto, costituzionalmente
protetto, della persona”.
Sent. 238 del 1996
Oggetto = quale bene
giuridico è tutelato?
•
Dottrina statutaria > insieme delle libertà negative (artt. 13-21) >
le libertà negative sono aspetti diversi della libertà personale >
critica: la costituzione riconosce e garantisce espressamente altre
libertà negative > necessaria limitazione dell’oggetto tutelato
dall’art. 13 e sua lettura sistematica con le altre previsioni
costituzionali
•
Modugno propone una interpretazione estensiva dell’art. 13 >
lettura sistematica con gli artt. 2 e 3 > libertà personale = libertà
psicofisica = libertà della mente e del corpo e loro indissolubile
unità > diritto al libero sviluppo della personalità > libertà
personale è matrice dei c.d. nuovi diritti della persona (nome,
immagine, identità personale, privacy)> critica: il 13 tutela la
libertà fisica della persona
Oggetto
•
Protezione della libertà fisica della persona [sent. 2 e 11 del 1956]
•
Pace libertà di disporre del proprio fisico senza essere limitati da
misure coercitive fisiche o materiali > ≠ libertà individuale di
autodeterminarsi nell’ambito dello spazio di autonomia individuato
dall’ordinamento > l’imposizione di obblighi e divieti ricade sotto
l’egida di previsioni costituzionali meno rigorose (artt. 16, 23 e 32)
•
Mazziotti e Grossi libertà di disporre del proprio fisico e libertà da
ogni violenza, fisica e morale [sent. 30 del 1962]
•
Barile e Barbera libertà da ogni misura obbligatoria o coercitiva
che importi una degradazione della dignità o del prestigio della
persona [sent. 68 del 1964] > tali misure andrebbero adottate con
le garanzie previste dal 13.
Oggetto
•
Giurisprudenza costituzionale > libertà personale = libertà da
coercizioni fisiche, con due deroghe
1. tutela anche la libertà morale purché le misure limitative
comportino una degradazione giuridica della persona ,
cioè una menomazione o una mortificazione della dignità o
del prestigio della persona tali da potersi assimilare
all’habeas corpus (es. ammonizione sent. 11 del 1956,
assoggettamento totale della persona all’altrui potere)
2. no limitazioni di piccola entità > rilievi segnaletici esterni
(impronte e foto) non protetti dalla riserva giurisdizione (ma
dalla riserva di legge ex art. 23) ≠ rilievi segnaletici interni
(prelievo sangue) protetti dalla riserva di giurisdizione
Garanzie
•
Riserva assoluta di legge > costituzione rigida > la legge non
può “spogliarsi” dell’obbligo normativo imposto dalla
costituzione
•
regolamenti di stretta esecuzione
•
principio di tassatività in relazione alla individuazione dei casi
e dei modi in cui può essere limitata la libertà personale
•
riserva di legge rinforzata? [fini costituzionalmente espressi
(25, 30, 32) e finalità ulteriori (economiche, fiscali, buon
costume, sicurezza pubblica > per la C. cost. sicurezza
sociale) > problema del vuoto dei fini e lettura sistematica con
il 14,3]
Garanzie
•
13,2 Riserva assoluta di giurisdizione > atto motivato dell’a.g. [intervento di un
giudice] (art. 111,7) > diritto di difesa [ricorso in Cassazione per violazione di legge
(ex cost.) e di fronte al Tribunale delle libertà per sindacare il merito (ex lege)]
•
13,3 Riserva relativa di giurisdizione > eccezione per i casi eccezionali di
necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge > riserva relativa di
giurisdizione
•
a.p.s. si sostituisce temporaneamente ed eccezionalmente alla a.g. > necessità
di motivare tale scelta
•
// art. 77 cost. [decretazione d’urgenza]
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in caso di mancata convalida
•
responsabilità dell’organo che ha adottato il provvedimento, se ha agito
illegittimamente
•
inutilizzabilità delle prove eventualmente raccolte
Oggetto
•
Detenzione > ogni restrizione che impedisca il libero movimento
con mezzi materiali o con la collocazione in luogo chiuso
•
Ispezione > attività di ricerca e acquisizione del corpo del reato o
di tracce del reato su persone, luoghi o cose
•
Perquisizione personale > ricerca di oggetti pertinenti al reato
sulla persona
•
Qualsiasi altra limitazione della libertà personale > clausola
aperta > quali sono le altre limitazioni? dipende dalla definizione
dell’oggetto tutelato [per Pace le sole misure coercitive ma non
quelle obbligatorie, per Barbera tutte le misure che determinano
una lesione della pari dignità sociale, per Grossi le misure che
incidono sulla libertà morale]
La libertà personale
dell’imputato
Necessario bilanciamento tra due previsioni costituzionali:
•
art. 13, u.c. “La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva”
•
art. 27,2 “L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva”
Ratio > finalità endoprocessuali (svolgimento della attività
funzionale al processo) v. tutela cautelare finale (reiterazione
del reato > difesa sociale)
In ogni caso la custodia cautelare non può “anticipare” la pena
Misure precautelari
•
Arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza o
quasi flagranza > circoscritto a gravi ipotesi
criminose, trova applicazione solo se vi sia pericolo
di fuga o di inquinamento probatorio
•
Fermo > può essere eseguito nei confronti della
persona gravemente indiziata di un delitto anche al
di fuori dei casi di flagranza e presuppone un
pericolo di fuga
Misure cautelari
•
•
Si distinguono in
•
coercitive > impongono un comportamento [divieto di espatrio, obbligo di
presentazione periodica alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora, arresti
domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luogo di cura]
•
interdittive > vietano un comportamento [sospensione dell’esercizio della
potestà genitoriale o di un pubblico ufficio, divieto temporaneo di esercitare alcune
attività professionali o imprenditoriali]
Applicazione retta dai seguenti principi:
•
gradualità > necessità di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle idonee a
tutelare le esigenze cautelari del caso concreto
•
residualità della custodia cautelare in carcere (che rappresenta una extrema ratio)
•
utilizzabili solo per i reati più gravi in presenza di gravi indizi di colpevolezza
Misure di sicurezza
(legate al processo penale)
•
•
Detentive
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assegnazione a colonie agricole o case di lavoro
•
ricovero in casa di cura o di custodia
•
ricovero in ospedale psichiatrico o riformatorio giudiziario
Non detentive
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libertà vigilata
•
divieto di soggiorno
•
divieto di frequentare osterie
•
espulsione dello straniero dallo Stato
Misure di sicurezza
(legate al processo penale)
•
Se e quando limitative della libertà personale > si
applicano le garanzie previste dall’art. 13
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Presupposto = pericolosità sociale
•
Ratio = sanzionare la pericolosità sociale e
neutralizzarla o limitarla, sono inflitte quando
viene commesso un reato, possono essere
alternative o aggiuntive a una pena
Misure di prevenzione
(slegate dal processo penale)
•
Ratio > evitare la commissione di reati, operano
praeter e ante delictum e si applicano a soggetti
ritenuti pericolosi
•
Incostituzionali per Elia > le limitazioni della libertà
personale sono ammissibili solo per la repressione dei
reati, la tutela della salute e la tutela dei minori
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Costituzionali per Pace > perché in un ordinamento
democratico la sicurezza pubblica può essere tutelata
anche con misure restrittive della libertà personale
La libertà personale del
detenuto
•
13,4 > 27,3 + dignità del condannato
•
obbligo positivo che grava sul legislatore
•
tutte le persone sottoposte a tutte le restrizioni possibili della libertà
personale (detenzione, perquisizione, ispezione)
•
una quota di violenza è insita in tali restrizioni > necessità di contenerla
nei limiti necessari alle limitazioni previste dalla costituzione e dalle leggi
•
tali limitazioni non equivalgono alla soppressione della libertà
personale per chi le subisce, ma solo ad una loro compressione, che
ne lascia “in vita” un residuo che costituisce l’ultimo ambito nel quale
può espandersi la libertà individuale del detenuto [art. 34 ord.
penitenziario > perquisizioni non soggette alla riserva di giurisdizione ex
art. 13,2 (a.p.s.)]
La libertà personale del
detenuto
•
13,5 >
•
la carcerazione preventiva è legittima ma deve essere
temperata dalla presunzione di non colpevolezza (27,2) e
dalla finalità rieducativa della pena > di qui la necessità di
fissarne i limiti massimi
•
la Corte costituzionale può controllare la ragionevolezza
delle misure adottate dal legislatore, in relazione al
bilanciamento tra 13,5 e 27,2
•
l’indennizzo per ingiustizia sostanziale e procedurale
costituisce un ulteriore strumento di protezione della libertà
personale