- Dipartimento di Giurisprudenza
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DIRITTI FONDAMENTALI a.a. 2014/2015 LIBERTÀ PERSONALE Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva Introduzione • Presupposto di ogni altro diritto fondamentale ✓ storia > habeas corpus* ✓ costituzione italiana* • Diritto o libertà civile, negativa, di I generazione • Titolarità > tutte le persone fisiche (cittadini e non), no persone giuridiche [tutela rafforzata per i membri del Parlamento nel periodo del mandato parlamentare > art. 68, 2 e 3 cost.] • Inviolabile > v. supra • Disciplina stringente - in contrapposizione agli abusi perpetrati in epoca statutaria e fascista - e immediatamente precettiva > che configura un diritto soggettivo, perfetto e valevole erga omnes (Cassazione v. C. cost. 11/1956) “Art. 39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno” Magna Charta “un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e strettamente connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”. Sent. 238 del 1996 Oggetto = quale bene giuridico è tutelato? • Dottrina statutaria > insieme delle libertà negative (artt. 13-21) > le libertà negative sono aspetti diversi della libertà personale > critica: la costituzione riconosce e garantisce espressamente altre libertà negative > necessaria limitazione dell’oggetto tutelato dall’art. 13 e sua lettura sistematica con le altre previsioni costituzionali • Modugno propone una interpretazione estensiva dell’art. 13 > lettura sistematica con gli artt. 2 e 3 > libertà personale = libertà psicofisica = libertà della mente e del corpo e loro indissolubile unità > diritto al libero sviluppo della personalità > libertà personale è matrice dei c.d. nuovi diritti della persona (nome, immagine, identità personale, privacy)> critica: il 13 tutela la libertà fisica della persona Oggetto • Protezione della libertà fisica della persona [sent. 2 e 11 del 1956] • Pace libertà di disporre del proprio fisico senza essere limitati da misure coercitive fisiche o materiali > ≠ libertà individuale di autodeterminarsi nell’ambito dello spazio di autonomia individuato dall’ordinamento > l’imposizione di obblighi e divieti ricade sotto l’egida di previsioni costituzionali meno rigorose (artt. 16, 23 e 32) • Mazziotti e Grossi libertà di disporre del proprio fisico e libertà da ogni violenza, fisica e morale [sent. 30 del 1962] • Barile e Barbera libertà da ogni misura obbligatoria o coercitiva che importi una degradazione della dignità o del prestigio della persona [sent. 68 del 1964] > tali misure andrebbero adottate con le garanzie previste dal 13. Oggetto • Giurisprudenza costituzionale > libertà personale = libertà da coercizioni fisiche, con due deroghe 1. tutela anche la libertà morale purché le misure limitative comportino una degradazione giuridica della persona , cioè una menomazione o una mortificazione della dignità o del prestigio della persona tali da potersi assimilare all’habeas corpus (es. ammonizione sent. 11 del 1956, assoggettamento totale della persona all’altrui potere) 2. no limitazioni di piccola entità > rilievi segnaletici esterni (impronte e foto) non protetti dalla riserva giurisdizione (ma dalla riserva di legge ex art. 23) ≠ rilievi segnaletici interni (prelievo sangue) protetti dalla riserva di giurisdizione Garanzie • Riserva assoluta di legge > costituzione rigida > la legge non può “spogliarsi” dell’obbligo normativo imposto dalla costituzione • regolamenti di stretta esecuzione • principio di tassatività in relazione alla individuazione dei casi e dei modi in cui può essere limitata la libertà personale • riserva di legge rinforzata? [fini costituzionalmente espressi (25, 30, 32) e finalità ulteriori (economiche, fiscali, buon costume, sicurezza pubblica > per la C. cost. sicurezza sociale) > problema del vuoto dei fini e lettura sistematica con il 14,3] Garanzie • 13,2 Riserva assoluta di giurisdizione > atto motivato dell’a.g. [intervento di un giudice] (art. 111,7) > diritto di difesa [ricorso in Cassazione per violazione di legge (ex cost.) e di fronte al Tribunale delle libertà per sindacare il merito (ex lege)] • 13,3 Riserva relativa di giurisdizione > eccezione per i casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge > riserva relativa di giurisdizione • a.p.s. si sostituisce temporaneamente ed eccezionalmente alla a.g. > necessità di motivare tale scelta • // art. 77 cost. [decretazione d’urgenza] • in caso di mancata convalida • responsabilità dell’organo che ha adottato il provvedimento, se ha agito illegittimamente • inutilizzabilità delle prove eventualmente raccolte Oggetto • Detenzione > ogni restrizione che impedisca il libero movimento con mezzi materiali o con la collocazione in luogo chiuso • Ispezione > attività di ricerca e acquisizione del corpo del reato o di tracce del reato su persone, luoghi o cose • Perquisizione personale > ricerca di oggetti pertinenti al reato sulla persona • Qualsiasi altra limitazione della libertà personale > clausola aperta > quali sono le altre limitazioni? dipende dalla definizione dell’oggetto tutelato [per Pace le sole misure coercitive ma non quelle obbligatorie, per Barbera tutte le misure che determinano una lesione della pari dignità sociale, per Grossi le misure che incidono sulla libertà morale] La libertà personale dell’imputato Necessario bilanciamento tra due previsioni costituzionali: • art. 13, u.c. “La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva” • art. 27,2 “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” Ratio > finalità endoprocessuali (svolgimento della attività funzionale al processo) v. tutela cautelare finale (reiterazione del reato > difesa sociale) In ogni caso la custodia cautelare non può “anticipare” la pena Misure precautelari • Arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza o quasi flagranza > circoscritto a gravi ipotesi criminose, trova applicazione solo se vi sia pericolo di fuga o di inquinamento probatorio • Fermo > può essere eseguito nei confronti della persona gravemente indiziata di un delitto anche al di fuori dei casi di flagranza e presuppone un pericolo di fuga Misure cautelari • • Si distinguono in • coercitive > impongono un comportamento [divieto di espatrio, obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luogo di cura] • interdittive > vietano un comportamento [sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale o di un pubblico ufficio, divieto temporaneo di esercitare alcune attività professionali o imprenditoriali] Applicazione retta dai seguenti principi: • gradualità > necessità di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle idonee a tutelare le esigenze cautelari del caso concreto • residualità della custodia cautelare in carcere (che rappresenta una extrema ratio) • utilizzabili solo per i reati più gravi in presenza di gravi indizi di colpevolezza Misure di sicurezza (legate al processo penale) • • Detentive • assegnazione a colonie agricole o case di lavoro • ricovero in casa di cura o di custodia • ricovero in ospedale psichiatrico o riformatorio giudiziario Non detentive • libertà vigilata • divieto di soggiorno • divieto di frequentare osterie • espulsione dello straniero dallo Stato Misure di sicurezza (legate al processo penale) • Se e quando limitative della libertà personale > si applicano le garanzie previste dall’art. 13 • Presupposto = pericolosità sociale • Ratio = sanzionare la pericolosità sociale e neutralizzarla o limitarla, sono inflitte quando viene commesso un reato, possono essere alternative o aggiuntive a una pena Misure di prevenzione (slegate dal processo penale) • Ratio > evitare la commissione di reati, operano praeter e ante delictum e si applicano a soggetti ritenuti pericolosi • Incostituzionali per Elia > le limitazioni della libertà personale sono ammissibili solo per la repressione dei reati, la tutela della salute e la tutela dei minori • Costituzionali per Pace > perché in un ordinamento democratico la sicurezza pubblica può essere tutelata anche con misure restrittive della libertà personale La libertà personale del detenuto • 13,4 > 27,3 + dignità del condannato • obbligo positivo che grava sul legislatore • tutte le persone sottoposte a tutte le restrizioni possibili della libertà personale (detenzione, perquisizione, ispezione) • una quota di violenza è insita in tali restrizioni > necessità di contenerla nei limiti necessari alle limitazioni previste dalla costituzione e dalle leggi • tali limitazioni non equivalgono alla soppressione della libertà personale per chi le subisce, ma solo ad una loro compressione, che ne lascia “in vita” un residuo che costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la libertà individuale del detenuto [art. 34 ord. penitenziario > perquisizioni non soggette alla riserva di giurisdizione ex art. 13,2 (a.p.s.)] La libertà personale del detenuto • 13,5 > • la carcerazione preventiva è legittima ma deve essere temperata dalla presunzione di non colpevolezza (27,2) e dalla finalità rieducativa della pena > di qui la necessità di fissarne i limiti massimi • la Corte costituzionale può controllare la ragionevolezza delle misure adottate dal legislatore, in relazione al bilanciamento tra 13,5 e 27,2 • l’indennizzo per ingiustizia sostanziale e procedurale costituisce un ulteriore strumento di protezione della libertà personale