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Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO OTTAVA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 44621/2012 promossa da: GIOVANNI MONZIO COMPAGNONI (C.F. MNZGNN70P14A794C) e NINFEA SRL (C.F. 01521460160), entrambi con il patrocinio dell’avv. LUCIO MAZZOTI del foro di Milano e degli avvocati GIUSEPPE MARIDATI (C.F. MRDGPP42R25F205T) e SABRINA PIAZZOLI del foro di Bergamo; entrambi elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. MAZZOTTI; ATTORI OPPONENTI contro SOFIA GIOIA VEDANI (C.F. VDNSGM69E55F205W), con il patrocinio dell’avv. ALFREDO TOCCHI del foro di Milano, elettivamente domiciliata in VIA VITTORIA COLONNA 8 MILANO presso il difensore; CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue: per gli attori: Premesso di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove di controparte, la difesa di Ninfea s.r.l. e Giovanni Monzio Compagnoni così precisa le proprie CONCLUSIONI Voglia l'ill.mo signor Giudice, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE: accertato che la presente controversia è devoluta alla competenza arbitrale, in forza della clausola compromissoria come prevista all'art.35, dello Statuto di Immobiliare Villa Paradiso s.r.l. per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per essere stato richiesto e ottenuto da autorità giudiziaria ordinaria non competente. NEL MERITO: pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 1 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c N. R.G. 44621/2012 Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 b) revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, respingere qualunque domanda proposta dalla signora Gioia Sofia Vedani nei confronti di Ninfea s.r.l., con sede in Bergamo e del signor Giovanni Monzio Compagnoni in quanto infondata in fatto ed in diritto; c) preso atto, per le argomentazioni esposte nel presente atto, della non volontà della signora Gioia Sofia Vedani di perfezionare l'opzione put prevista all'articolo 3 dell'addendum 1.3.2011, i l cui esercizio in data 21.3.2011 dovrà essere ritenuto inefficace, dichiarare l'opposta ormai decaduta dall'esercizio di tale diritto. IN OGNI CASO Spese, competenze ed onorari di causa, gravati dagli accessori di legge, interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: a) Si chiede venga disposta la prova per interpello della sig.ra Gioia Sofia Vedani (ad esclusione dei capitoli 17, 26, 28 e 40 sui quali ha già reso l'interpello) e ammessa la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) "Vero che l'opzione put, come prevista all'articolo 3.2 dell'addendum dell'1.3.2011 (nostro doc. 3), prevedeva in capo alla signora Vedani la facoltà di vendere la Quota di sua proprietà di Immobiliare Villa Paradiso al signor Giovanni Monzio Compagnoni oppure al Venditore (n.d.r. Ninfea s.r.l.), con obbligo disgiunto da parte degli acquirenti di comprare, secondo la scelta operata dalla signora Vedani"; 2) "Vero che la signora Vedani ha esercitato l'opzione put, come prevista all'articolo 3.2, dell'addendum dell'1.3.2011 (nostro doc. 3), nei confronti del Venditore Ninfea s.r.l."; 3) "Vero che la signora Vedani non ha mai azionato nei confronti del signor Giovanni Monzio Compagnoni l'opzione put, come prevista all'articolo 3.2, dell'addendum dell'1.3.2011 (nostro doc. 3)"; 4) "Vero che la lettera 18.5.2011 (doc. n. 2 del ricorso monitorio) è riportata su carta intestata di Ninfea s.r.l. e scritta nell'interesse della stessa"; 5) "Vero che la lettera 18.5.2011 (doc. n. 2 del ricorso monitorio) non riporta dichiarazioni da parte del signor Giovanni Monzio Compagnoni di voler acquistare le quote di Immobiliare Villa Paradiso di proprietà della signora Vedani"; 6) "Vero che la lettera 18.5.2011 (doc. n. 2 del ricorso monitorio) è stata predisposta dalla signora Vedani, a mezzo del proprio legale avv. Zena, come da documento 11 che si rammostra al teste"; 7) "Vero che l'e-mail del 18.5.2011 scritta dall'avv. Zena, come da documento 11 che si rammostra al teste, riporta che la proprietà sostanziale (n.d.r. delle quote di Immobiliare Villa Paradiso) in esito all'esercizio della put esercitata dalla signora Vedani è passata in capo a Ninfea"; 8) "Vero che la signora Vedani vincolava i l suo assenso per i l nuovo pegno in favore di Unicredit s.p.a. (come da quest'ultima richiesto per definire transattivamente il debito di cui al decreto ingiuntivo azionato da detto istituto per un importo di €. 7.500.000), alla preventiva sottoscrizione da parte di Ninfea s.r.l. e del signor Monzio Compagnoni della lettera datata 18.5.2011 (doc. n. 2 del ricorso monitorio)"; pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 2 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c a) dichiarare il signor Giovanni Monzio Compagnoni carente di legittimazione passiva in ordine all'opzione put esercitata dalla signora Gioia Sofia Vedani con comunicazione del 23.3.2011, in quanto non esercitata nei suoi confronti; Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 10) "Vero che l'art. 4 dell'addendum 1.3.2011 (doc. n. 3), al secondo comma, prevedeva le dimissioni della sig.ra Vedani, nell'ipotesi in cui la stessa avesse ceduto (esercitando l'opzione put) le quote di Immobiliare Villa Paradiso"; 11) "Vero che la sig.ra Vedani, dopo aver esercitato l'opzione put, come prevista all'articolo 3.2, dell'addendum dell'1.3.2011 (nostro doc. 3), non si è dimessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Immobiliare Villa Paradiso s.r.l"; 12) "Vero che la signora Vedani, pur avendo esercitato l'opzione put come prevista all'articolo 3.2, dell'addendum dell'1.3.2011 (nostro doc. 3), ha continuato a partecipare alle assemblee sociali di Immobiliare Villa Paradiso esprimendo la propria volontà in ordine alle delibere poste all'ordine del giorno (si veda nostro doc. n. 10)"; 13) "Vero che all'assemblea di Immobiliare Villa Paradiso tenutasi il 14.6.2012, la signora Vedani era presente personalmente (unitamente al dott. Sandri, Amministratore Unico di Rosablù) ed ha votato sui diversi punti dell'ordine del giorno in modo difforme da Ninfea s.r.l. (si veda nostro doc. n. 10)"; 14) "Vero che Ninfea s.r.l., con e-mail del 30.3.2011, come da documento 13 che si rammostra al teste, comunicava alla signora Vedani, il giorno, l'ora ed il notaio scelto per il perfezionarsi dell'atto di compravendita delle quote di Immobiliare Villa Paradiso di proprietà dell'opposta"; 15) "Vero che la signora Vedani, successivamente al 30.3.2011, comunicava verbalmente a Ninfea s.r.l. e al signor Giovanni Monzio Compagnoni la sua volontà a non voler perfezionare la cessione delle quote dell'Immobiliare Villa Paradiso, in quanto interessata all'acquisto dell'asset Golf di Immobiliare Villa Paradiso (campo da golf, campo pratica, club house esistente, parcheggi e contratti relativi alla gestione golf), per il corrispettivo di €. 6.000.000,00, come da proposta avanzata all'assemblea ordinaria del 16.3.2011 (si veda nostro doc.6)"; 16) "Vero che con e-mail del 15.4.2011 (si veda nostro doc. 7), il dott. Sandri (Amministratore Unico della società Rosablù s.r.l.,) comunicava al signor Compagnoni la decisione della signora Vedani di posticipare l'atto di vendita della sue quote di Immobiliare Villa Paradiso, per dare tempo a Rosablù s.r.l. di negoziare l'offerta del 16.3.2011 (doc. 7)"; 17) "Vero che l'e-mail del 15.4.2011 (si veda nostro doc. 7) è stata inviata dal dott. Sandri al signor Compagnoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Villa Paradiso e quale soggetto avente i necessari poteri per trattare l'offerta avanzata da Rosablù s.r.l."; 18) "Vero che la signora Vedani, tramite la società Rosablù s.r.l, ha continuato a portare avanti le trattative per l'acquisto dell'asset Golf di Immobiliare Villa Paradiso, formalizzando una nuova manifestazione di interesse con comunicazione del 17.5.2012 (doc. 8), quando il decreto ingiuntivo, oggetto della presente opposizione, era già stato notificato"; 19) "Vero che la nuova offerta del 17.5.2012 avanzata dalla signora Vedani, tramite la società Rosablù s.r.l, manifestava il suo interesse all'acquisto non solo della parte relativa al Golf Club (come da offerta già avanzata nel 2011), ma anche di quella inerente il settore immobiliare"; 20) "Vero che l'offerta del 17.5.2012 avanzata dalla società Rosablù s.r.l, soggetto estraneo alla compagine sociale di Immobiliare Villa Paradiso, riportava informazioni di carattere strettamente riservato, discusse all'assemblea sociale ed ancora oggetto di valutazione (messa in liquidazione della società o verifica dei presupposti per una procedura concorsuale)"; pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 3 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c 9) Vero che la signora Vedani ha utilizzato la lettera del 18.5.2011 (doc. n. 2 del ricorso monitorio) nei confronti degli opponenti, per condurre le trattative di compravendita dell'asset Golf di Immobiliare Villa Paradiso, di cui all'offerta del 16.3.2011 (si veda nostro doc. 6)"; Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 22) "Vero che l'e-mail del 20.5.2011 (doc. 11), che si rammostra al teste, è stata scritta dal dott. Massimiliano Sandri al signor Compagnoni". Si indicano come testi: - Giovanna Zampoleri, via Delle Galose n. 24, 24055 Cologno al Serio, sul capitolo 14; - Avv. Riccardo Zena c/o studio Librio, Zena e Associati in Milano, sui capitoli 6 e 7; - dott. Massimiliano Sandri c/o Rosablù s.r.l., sui capitoli 17,18 e 22; Si chiede che i testi indicati siano escussi anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi. b) La scrivente difesa chiede, altresì, che i l Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, ordini a Rosablù s.r.l. l'esibizione della documentazione attestante l'identità dei soggetti rappresentati dall'istituto fiduciario Ifid s.r.l. dalla sua costituzione sino ad oggi." per la convenuta: "Piaccia all'Ili.mo Giudice Unico adito così giudicare: In via preliminare: - rigettare l'eccezione di compromesso e di incompentenza dei Tribunale adito formulata ex adverso; In vìa principale e nel merito: - rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - confermare il decreto ingiuntivo n. 14249 emesso da Tribunale di Milano in data 18.04.2012; - condannare in ogni caso Giovanni Monzio Compagnoni e Ninfea S.r.l. in via solidale tra loro a pagare alla Signora Sofia Gioia Vedani la somma dì € 350.000,00 oltre interessi legali dal 28.05.2011 sino al saldo. In via istruttoria: - ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte sia per interpello della Signora Vedani sìa per testi, in quanto sono del tutto generici, documentali e comunque irrilevanti al fine del decidere, poiché esulano completamente dall'oggetto della presente controversia e in parte vertono su circostanze pacifiche. In denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova si chiede di essere abilitati a rendere la prova contraria con i capitoli di prova di seguito indicati. In denegata ipotesi di ammissione dei capitoli 14, 15 e 16, si chiede di essere abilitati a rendere la prova contraria con il seguente capitolo di prova: 1) " Vero che successivamente alla dichiarazione del sig. Monzio Compagnoni e di Ninfea del 18.5.2011, la Signora Vedani ha sempre ritenuto sìa Ninfea sia il sig. Monzio Compagnoni proprietari sostanziali delle Quote dalla stessa detenute sino a quel momento in Immobiliare Villa paradiso S.r.l."? In denegata ipotesi di ammissione del capitolo 17, si chiede di essere abilitati a rendere la prova contraria con i seguenti capitoli di prova: pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 4 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c 21) "Vero che l'offerta del 17.5.2012 avanzata dalla società Rosablù s.r.l. (a fronte delle informazioni strettamente riservate apprese), riportava una manifestazione di interesse sperequata, rispetto al reale valore economico dell'oggetto di compravendita"; Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 3) "Vero che la proposta formulata dalla Signora Vedani di acquisto dell'asset Golf Immobiliare Villa Paradiso era indipendente e autonoma rispetto alla cessione delle proprie Quote detenute in Immobiliare Villa Paradio"? In denegata ipotesi di ammissione del capitolo 19 si chiede di essere abilitati a rendere la prova contraria con il seguente capitolo di prova: 4) "Vero che in data 30.3.2011 il dott. Massimiliano Sandri ed il dott. Marco Camagni, quali incaricati della Signora Vedani, si erano presentati alle ore 12,00 presso lo studio del Notaio Ricci per attendere l'arrivo di Ninfea, così da poter avvisare la Signora Vedani che sì sarebbe presentata immediatamente presso il medesimo studio notarile per il perfezionamento dell'atto traslativo delle Quote di Immobiliare Villa Paradiso "? In denegata ipotesi di ammissione del capitolo 20 si chiede di essere abilitati a rendere la prova contraria con i seguenti capitoli di prova; 5) "Vero che la richiesta del dott. Massimiliano Sandri di slittamento della data per il trasferimento delle quote della Signora Vedani per permettere a Rosablù S.r.l. di negoziare con Immobiliare Villa Paradiso l'acquisto dell'intera azienda della società Immobiliare Villa Paradiso è estranea alla cessione delle quote della Signora Vedani detenute in Immobiliare Villa Paradiso a favore di Ninfea e/o Compagnoni"? 6) "Vero che né l'offerta irrevocabile formulata dalla Signora Vedani a marzo del 2011, né la manifestazione di interesse proposta da Rosalblù in data 17.5.2012 hanno avuto riscontro positivo da Immobiliare Villa Paradiso"? In denegata ipotesi di ammissione del capitolo 22 si chiede di essere abilitati a rendere la prova contraria con i seguenti capitoli di prova: 7) "Vero che già dal 28.3.2011 l'offerta della Signora Vedani per l'acquisto del ramo d'azienda del Golf di Immobiliare Villa Paradiso era stata rifiutata dalla Società?" 8) "Vero che durante l'Assemblea di Immobiliare Villa Paradiso in data 16.3.2011, la Signora Vedani ha unicamente illustrato la propria offerta di acquisto del ramo d'azienda sportivo, come da documento 6 prodotto ex adverso che si rammostra al teste"? Con vittoria di spese, diritti e onorari." pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 5 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c 2) "Vero che la Signora Vedani ha continuato a nutrire il proprio interesse nel perfezionamento della cessione delle proprie Quote in Immobiliare Villa Paradiso al sig. Monzio Compagnoni ed a Ninfea"? Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 SOFIA GIOIA VEDANI ha ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per € 350.000,00, oltre accessori, nei confronti di NINFEA SRL e di GIOVANNI MONZIO COMPAGNONI, azionando nei confronti di entrambi proprio diritto di credito derivante dalla cessione a costoro del 7,20% del capitale sociale di IMMOBILIARE VILLA PARADISO SRL (d’ora in avanti anche solo IMMOBILIARE) di sua proprietà, cessione perfezionatasi a seguito dell’esercizio, da parte della VEDANI, il 23.3.2011 di opzione put, come da accordo stipulato l’1.03.2011 con NINFEA SRL e con il MONZIO, poi riconosciutisi acquirenti e quindi nuovi titolari delle quote nonché debitori del prezzo come da missiva del 18.5.2011. Gli ingiunti NINFEA SRL e GIOVANNI MONZIO COMPAGNONI hanno proposto opposizione, per i seguenti motivi: in via preliminare, 1. incompetenza del Tribunale in dipendenza di clausola compromissoria, contenuta all’art. 35 dello statuto della IMMOBILIARE (doc. 2); 2. carenza di legittimazione passiva del MONZIO COMPAGNONI, il quale, o pur avendo assunto l’1.3.2011 disgiuntamente con NINFEA SRL l’obbligo di acquisto delle quote (cfr. doc.3 opponenti), o non è stato poi effettivamente destinatario dell’opzione put, esercitata dalla VEDANI nei confronti della sola NINFEA SRL ( cfr. doc. 1 fascicolo monitorio, oggi doc.3 nel fascicolo dell’opposta), o come confermato dalla missiva 18.5.2011 invocata dalla VEDANI ma inviata esclusivamente in nome di NINFEA SRL ( cfr. doc. 2 fascicolo monitorio, oggi doc.4 nel fascicolo dell’opposta); nel merito, 3. contraddittorietà e violazione del principio di buona fede nella condotta della VEDANI, la quale, o dopo aver esercitato il diritto di opzione in data 21.3.2011, o successivamente dichiarava di non voler perfezionare la cessione delle quote alla data stabilita, poiché interessata ad acquistare un ramo d’azienda della IMMOBILIARE per il tramite di società ad essa riferibile, la ROSABLU’ SRL (cfr. docc. 6 e 7 opponenti), intenzione da ultimo rinnovata il 17.5.2012 (doc. 8), in data successiva alla notificazione del decreto ingiuntivo de quo, o generando così affidamento negli opponenti circa il carattere superato dell'opzione put, anche alla luce delle mancate dimissioni della VEDANI dalla carica di amministratore, concordate all’art. 4 dell’accordo 1.03.2011; dell’inerzia della VEDANI nel richiedere il pagamento del corrispettivo dal marzo 2011 al 26.1.2012; 4. irrilevanza della missiva 18.5.2011 quale ricognizione di debito, o tale missiva essendo stata predisposta da consulente della VEDANI e firmata dagli opponenti solo per ottenere la concessione di pegno sulla quota in discussione; svolgendo quindi le corrispondenti conclusioni nonché istanza ex art.649 cpc. pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 6 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 in via preliminare, 1. non operatività della clausola compromissoria statutaria, relativa ai soli rapporti afferenti l'attività sociale e non a negozi relativi a cessioni di quote sociali (cfr. Cass. n. 17328/2008); 2. infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del MONZIO COMPAGNONI, o subentrato nella qualità di acquirente ai sensi del punto 3.4 dell'accordo 1.3.2011; o in ogni caso, riconosciutosi titolare delle quote con missiva del 18.5.2011 (doc. 4 opposta) e destinatario della mail 15.4.2011 (doc. 7 opponenti); nel merito, 3. persistenza dell'interesse della VEDANI a cedere le proprie quote, visti: o il tenore delle missive del 23.3.2011 (doc. 3), 18.4.2011 (doc. 6), 16.12.2011 (doc. 7), 26.1.2012 (doc. 8), 28.3.2012 (doc. 9) e del 7.3.2012 (doc. 17); o l’irrilevanza dell’interesse di ROSABLU’ SRL (soggetto comunque distinto dalla VEDANI) all'acquisto del ramo di azienda della IMMOBILIARE; o l’insussistenza di alcun accordo tra le parti quanto alle dimissioni della VEDANI dalla carica di amministratore della IMMOBILIARE, essendo state concordate le sole dimissioni dalla carica di amministratore della diversa SRL RESIDENZA VILLA PARADISO (d’ora in avanti anche solo RESIDENZA); 4. rilevanza della missiva 18.5.2011 quale ricognizione di debito, in quanto sottoscritta del tutto liberamente da entrambi gli acquirenti. Rigettata quindi dal g.i l’istanza ex art.649 cpc di parte opponente con ordinanza 23.7.2012, così motivata: "valutato il complessivo materiale processuale e ritenuta, alla luce del medesimo, l'insussistenza di elementi che consiglino univocamente la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, considerato in particolare: quanto alla eccezione di compromesso, il condivisibile orientamento di legittimità citato dalla opposta; quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva in capo al MONZIO, salvo al riguardo ogni approfondimento in sede di trattazione e istruzione della causa: o che con la missiva del 27.5.2011 il MONZIO ha comunque manifestato di voler partecipare all'acquisto della quota in discussione, in sostanza formulando congiuntamente a NINFEA srl con tale missiva una ulteriore proposta, o la quale -a prescindere dall'originario esercizio dell'opzione put da parte della VEDANI solo nei confronti di NINFEA srl- risulta in ogni caso accettata dalla venditrice (cfr. in particolare missiva 28.3.2012, doc. 9 nel fascicolo della opposta); rigetta l'istanza degli opponenti.", nelle memorie depositate ex art. 183 VI comma cpc, le parti hanno poi precisato le proprie difese, in particolare: gli attori opponenti ribadendo: o l’operatività della clausola compromissoria, trattandosi di diritti disponibili alle parti; pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 7 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c In sede di memoria nel procedimento incidentale ex art. 649 cpc e – successivamente – in sede di costituzione in giudizio, la convenuta opposta ha contrastato l'opposizione sulla base dei seguenti rilievi: Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 o le difese già espresse nel merito, in particolare quanto: all’imputabilità alla VEDANI del mancato perfezionamento della cessione quote, come dimostrato dal carteggio intercorso tra le parti, riassunto sub doc. 13 e 7, e dalla riferibilità di ROSABLU SRL alla VEDANI (doc. 12); al mancato rispetto da parte della VEDANI dell’impegno a dimettersi dalla carica di amministratore della IMMOBILIARE, impegno statuito al secondo comma dell’art. 4 dell’accordo 1.3.2011; alla persistente condotta della VEDANI quale socia della IMMOBILIARE, desumibile anche dalla partecipazione all’assemblea del 14.6.2012 (doc. 10), essendo invece irrilevanti: a) la richiesta di indicazioni di voto del 7.3.2012, inviata poco prima della notifica del decreto ingiuntivo dell’ 8.5.2012, b) così come le successive dichiarazioni rese nell’assemblea del 6.8.2012, dopo l’instaurazione del presente giudizio; all’irrilevanza della missiva 18.5.2011, predisposta da consulente della VEDANI come dimostrato dal doc. 11; al tenore della missiva 15.4.2011, inviata al MONZIO non quale co-obbligato ma quale presidente del cda della IMMOBILIARE; e formulando in via istruttoria istanza per l’ammissione di prova testimoniale e interrogatorio formale su vari capitoli di prova, oltre che istanza di esibizione ex art. 210 cpc alla ROSABLU’ SRL, avente ad oggetto la documentazione attestante l’identità dei soggetti rappresentati dall’istituto fiduciario IFID SRL; la convenuta opposta ribadendo in particolare che: o con e-mail del 23.3.2011, la VEDANI esercitava il proprio diritto di opzione put, invitando gli opponenti a presentarsi innanzi a notaio il 30.3.2011 (doc. 3); o con e-mail del 30.3.2011, NINFEA SRL proponeva di perfezionare la cessione delle quote al 19.4.2011 (doc. 13 opponente); o con e-mail del 15.4.2011, le parti concordavano come data per la formalizzazione del trasferimento il 19.5.2011 (doc. 7 opponente); o con raccomandata del 18.4.2011, la VIDALE invitava NINFEA SRL a formalizzare il trasferimento il 19.5.2011 innanzi al notaio indicato all’art. 3.3 dell’accordo 1.3.2011 (docc. 6 e 2); o con dichiarazione del 18.5.2011, la NINFEA SRL e il sig. MONZIO si impegnavano a versare la somma di € 350.000,00 entro il 27.5.2011 (doc. 4); o con missive 16.12.2011, 26.1 e 28.3.2012 (docc. 7, 8 e 9), la sig.ra VEDANI invitava gli opponenti a versare il corrispettivo pattuito, dimostrando il proprio interesse a perfezionare la cessione delle quote; opponendosi, in via istruttoria, all’ammissione dei capitoli di prova avversari e chiedendo, in subordine, di essere ammessa a fornire prova contraria. pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 8 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c o la carenza di legittimazione passiva del MONZIO COMPAGNONI alla luce della missiva 18.5.2011, redatta su carta intestata della NINFEA SRL e non recante alcuna assunzione di obbligazione da parte del MONZIO, né in via solidale né pro quota; Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 All’esito del contraddittorio e delle difese conclusionali, il Tribunale reputa che la opposizione non possa essere accolta, nessuno dei motivi risultando fondato. Al riguardo va infatti considerato: quanto al motivo di opposizione relativo alla incompetenza del Tribunale, che deve essere ribadita la motivazione dell’ordinanza 23.7.2012 in ordine alla non operatività rispetto alla presente controversia della clausola compromissoria di cui all’art. 35 dello statuto della IMMOBILIARE, la cui formulazione letterale, o “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società inerente a diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale …”, esclude che tale clausola possa applicarsi a controversie inerenti (non a rapporti sociali in senso proprio ma) a rapporti concernenti la cessione di quote sociali, né la qualità di soci delle parti né l’oggetto del rapporto contrattuale inerente a partecipazioni societarie potendo in alcun modo estendere l’ambito di applicazione della deroga compromissoria (così Cass. n.17328/2008; nello stesso senso cfr., da ultimo, anche Cass. n.7501/2014, nella cui motivazione si legge: “Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che le controversie nascenti dal contratto preliminare del 9.8.2000 non potessero essere devolute agli arbitri, in forza di una clausola che non era contenuta in quel contratto, e che in alcun modo richiamava il contratto sociale e la clausola compromissoria nello stesso contenuta. La clausola n. 12 del contratto sociale nel prevedere la devoluzione ad un collegio arbitrale di "ogni controversia fra i soci", deve, perciò, essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale (tutte) le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale (Cass. 20 febbraio 199, n. 1559; Cass. 2 febbraio 2001 n. 1496; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28485; Cass. 20 giugno 2011 n. 13531). Nella specie invece il contratto sociale costituisce il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l'azione proposta, ma non la causa petendi della stessa, perché l'inadempimento al preliminare di compravendita denunciato, essendo un comportamento rilevante solo sotto il profilo ricollegabile alla risoluzione dello stesso, è un fatto che non sostanzia alcun legame con gli obblighi derivanti dal contratto di società, al quale soltanto si riferisce la clausola arbitrale sottoscritta dalle medesime parti, peraltro in epoca antecedente alla stipula del preliminare in contesa”); quanto al motivo di opposizione relativo alla legittimazione passiva del MONZIO COMPAGNONI, che tale legittimazione va senz’altro ritenuta sussistente in riferimento alla prospettazione dell’opposta, secondo la quale il MONZIO si sarebbe comunque obbligato congiuntamente a NINFEA SRL sottoscrivendo in proprio la missiva del 18.5.20111, o cosicché, a prescindere dalla fondatezza di tale prospettazione che dovrà essere vagliata nel merito, in ogni caso egli è legittimato a contraddire la pretesa della opposta. Venendo poi ai motivi di opposizione di merito, all’esito del contraddittorio può ritenersi provato che: in data 23.3.2011, la VEDANI ha tempestivamente esercitato il proprio diritto di opzione put nei confronti della sola NINFEA SRL, invitandola a perfezionare l’atto traslativo innanzi a notaio il successivo 30.3.2011 (doc. 3 opposta); pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 9 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Ritenute dal g.i. inammissibili o comunque superflue le istanze istruttorie svolte dagli opponenti, ad eccezione dell’interrogatorio formale della convenuta sui capp. 17, 26, 28, 40 e svoltosi quindi tale interrogatorio, le parti hanno poi ribadito le loro conclusioni originarie come riportate in epigrafe. Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 o confermando il differimento precedentemente annunciato al MONZIO a mezzo e-mail del 15.4.2011, per il tramite del legale rappresentante di ROSABLU’ SRL (doc. 7 opponente); in data 18.5.2011, gli odierni opponenti NINFEA SRL e MONZIO si sono riconosciuti proprietari sostanziali delle quote e si sono impegnati a versare il prezzo d’acquisto entro il 27.5.2011 (doc. 4 opposta); in data 16.12.2011, preso atto del mancato pagamento del prezzo nei termini concordati, la VEDANI ha invitato nuovamente NINFEA SRL a fissare i termini per il perfezionamento dell’operazione (doc. 7 opposta), in data 26.1.2012, preso atto del mancato riscontro ai precedenti solleciti, la VEDANI ha invitato NINFEA SRL e il MONZIO COMPAGNONI a presentarsi innanzi al notaio in data 7.2.2012 (doc. 8 opposta), impegno o ancora una volta disatteso dagli opponenti, come attestato dal notaio incaricato RICCI (doc. 10 opposta), o e ancora una volta sollecitato con missiva del 7.3.2012 (doc. 17 opposta) e del 28.3.2012 (doc. 9 opposta), anch’esse rimaste senza riscontro. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge quindi uno svolgimento della vicenda da un lato confermativo dell’obbligazione sorta (anche) in capo al MONZIO e d’altro lato non deponente, come invece in sostanza pretendono gli opponenti, nel senso di un superamento della opzione put a seguito di rinuncia della VEDANI all’esercizio del proprio diritto di opzione ovvero a seguito di mutuo dissenso tra le parti obbligate. Quanto al primo tema va infatti considerato: che il MONZIO, originariamente obbligato all’acquisto delle quote in via disgiunta con NINFEA SRL (art. 3 doc. 1 opposta) e di per sé non raggiunto dall’opzione put esercitata dalla VEDANI nei confronti della sola SRL NINFEA, ha poi assunto in proprio l’obbligazione di acquisto con la missiva del 18.5.2011 (doc. 4 opposta), dichiarandosi comproprietario sostanziale delle quote e impegnandosi con NINFEA SRL al versamento del prezzo pari a € 350.000,00, tale dichiarazione ben potendo valere come nuova proposta contrattuale, definita tanto nell’oggetto quanto nel prezzo e nelle modalità d’acquisto delle quote, proposta poi riscontrata e accettata dalla VEDANI con la raccomandata del 26.1.2012 (doc. 8 opposta), ove la VEDANI rivolge la propria richiesta di pagamento non più alla sola NINFEA SRL, come in precedenza, ma anche al MONZIO. Né ad inficiare tale conclusione può poi valere, ad avviso del Tribunale, la difesa degli opponenti in ordine al fatto che la missiva 18.5.2011, redatta su carta intestata di NINFEA SRL, non recherebbe alcun preciso impegno del MONZIO e, in ogni caso, sarebbe stata da lui sottoscritta solo dietro richiesta della VEDANI, la quale avrebbe subordinato il proprio consenso -quale socio della IMMOBILIARE ancora figurante presso il Registro delle imprese- alla costituzione di pegno sulle quote della stessa IMMOBILIARE in favore di UNICREDIT SPA appunto alla sottoscrizione anche da parte del MONZIO della missiva 18.5.2011, predisposta da proprio consulente, al riguardo dovendosi considerare: che il tenore della missiva 18.5.2011, pur se redatta su carta intestata della SRL NINFEA, è pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 10 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c con missiva del 18.4.2011, la VEDANI ha quindi nuovamente invitato NINFEA SRL a presentarsi innanzi al notaio per il 19.5.2011 (doc. 6 opposta), Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 che la redazione della missiva da parte di consulente della VEDANI risulta di per sé irrilevante una volta che, come è indiscusso in causa, il documento sia stato liberamente sottoscritto dal MONZIO, il quale, del resto, nel riferire le motivazioni della propria sottoscrizione non ne ha mai tratto conseguenze di invalidità della proposta ivi contenuta ma ne ha solo fornito una lettura riduttiva, si è detto non giustificata dal tenore del documento; che, infine, proprio il dichiarato interesse del MONZIO alla sottoscrizione del pegno da parte della VEDANI rappresenta conferma di un corrispondente interesse dello stesso MONZIO nella IMMOBILIARE, altrimenti non spiegandosi perché il MONZIO, secondo la sua versione dei fatti, si sia determinato a sottoscrivere il testo del 18.5.2011 “per evitare una procedura esecutiva da parte di UNICREDIT” (cfr. p.2 terza memoria opposti) in danno di IMMOBILIARE. Quanto al secondo tema sopra indicato, va poi considerato: che in nessuna occasione documentalmente provata la VEDANI ha lasciato intendere di voler rinunciare all’esercizio dell’opzione put e, quindi, di liberare gli opzionanti dall’acquisto delle quote della IMMOBILIARE VILLA PARADISO SRL; che quanto emerge, piuttosto, è il ripetuto invito della VIDALE a perfezionare l’atto traslativo, o impegno che, dopo essere stato concordemente differito dal marzo al maggio 2011, è successivamente rimasto senza alcun riscontro da parte degli opponenti, o cosicché non può certo dirsi che dalla documentazione prodotta in giudizio sia emersa una condotta della VEDANI tale da aver ingenerato un legittimo affidamento degli opzionanti quanto al venir meno del loro obbligo d’acquisto. Né, d’altra parte, può dirsi che tale affidamento possa essere stato ingenerato dalla ulteriore condotta tenuta dalla VIDALE, e in particolare: dalla proposta di acquisto di asset della IMMOBILIARE formulata dalla ROSABLU’ SRL che, o anche a prescindere dalla effettiva riferibilità della srl alla VEDANI e rimarcata la distinzione giuridica tra i due soggetti, o non basta di per sé ad escludere l’interesse della VEDANI all’esercizio dell’opzione de qua; dalla sua partecipazione all’assemblea della IMMOBILIARE del 14.6.2012, alla quale la VEDANI: o era legittimata a partecipare quale titolare formale della quota, il trasferimento di proprietà verso gli opzionanti NINFEA SRL e MONZIO non avendo efficacia nei confronti della società prima dell’iscrizione dell’atto traslativo nel registro imprese, ai sensi dell’art. 2470 cc; 1 “Gentile arch. VEDANI, con riferimento all’esercizio dell’opzione put di cui all’art.3 dell’addendum integrativo in data 1 marzo 2011 da Lei comunicato alla nostra società con lettera in data 23 marzo 2011 ed avente ad oggetto la partecipazione da lei detenuta in IMMOBILIARE VILLA PARADISO SRL, con la presente, nella nostra qualità di nuovi proprietari sostanziali delle summenzionate quote, Vi preghiamo di sottoscrivere nell’interesse di NINFEA SRL il contratto di pegno a favore di UNICREDIT che Le trasmetto in copia che andrà a gravare sulle suddette quote. In relazione al versamento dei corrispettivi a Lei dovuti in esito all’esercizio della summenzionata opzione put pari ad euro 350.000,00, Le confermo che tale somma Le sarà integralmente versata entro e non oltre il 27.5.2011, con l’intesa che successivamente a tale versamento siamo disponibili a partecipare all’atto di trasferimento presso il notaio da Lei designato.” pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 11 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c espresso al plurale nei punti nodali 1 e corrisponde quindi pienamente alla doppia sottoscrizione da parte del legale rappresentante di NINFEA SRL e del MONZIO personalmente, senza che tale preciso tenore testuale possa essere riferito a formule di stile; Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 nella sua partecipazione a mezzo delega, conferita al legale rappresentante della ROSABLU’ SRL, promotrice dell’offerta di acquisto dell’asset; nell’ordine del giorno discusso, avente ad oggetto “esame delle offerte pervenute; aggiornamento in merito alle trattative relative alla cessione delle quote sociali e degli assets societari”; dalle sue mancate dimissioni quale amministratrice di IMMOBILIARE, condotta: o non certo sufficiente a esprimere in maniera univoca una mutata volontà della VEDANI quanto al trasferimento delle quote; o d’altra parte neppure provocata dal MONZIO, impegnatosi in prima persona -quale presidente del cda della IMMOBILIARE- a convocare un’assemblea avente all’ordine del giorno le dimissioni della VEDANI dalla sua carica di amministratore, successivamente alla cessione delle quote (cfr. art. 4 doc. 3 opponenti). Né ad inficiare tali conclusioni possono poi valere, ad avviso del Tribunale, le considerazioni di cui alla difesa conclusionale degli opponenti, in particolare incentrate sul tenore delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall’opposta, dichiarazioni dalle quali, in realtà, non pare possibile trarre alcuna specifica confessione di fatti sfavorevoli alla opposta 2 e, in ogni caso, da valutare nel loro complesso, secondo la disciplina di cui all’art.2734 cc. I motivi di opposizione di merito vanno dunque tutti rigettati, senza necessità: né di ammissione dei capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria degli opponenti ex art.183 cpc sesto comma 3, trattandosi di capitoli: o in parte riguardanti fatti pacifici o non dirimenti ai fini della decisione (capp. 1, 2, 4, 6, 816, 18-20, 22-25, 27, 28-38, 42-43), non essendo idonei a dimostrare la mutata volontà della VEDANI; o in parte risolventesi in valutazioni circa la portata di dichiarazioni negoziali o comunque di documenti e di condotte (3, 5, 7, 17, 21, 26, 39, 40, 41) e in quanto tali non sottoponibili a testi; o in parte dedotti del tutto genericamente senza specificazione di tempo e di luogo, così da 2 Questo il tenore dell’interrogatorio reso dalla VEDANI: " Sul cap. 17: non è vero. Sul cap. 26: in sostanza la previsione di cui all'art. 4 c.2 dell'addendum era nel senso che al momento del perfezionamento della cessione delle quote della Srl Immobiliare Villa Paradiso io mi sarei dimessa dalla carica di amministratore di tale società. Sul cap. 28: è vero quanto ivi indicato, ma io ho partecipato alle assemblee in quanto ero interessata all'acquisto del ramo Golf e quindi in sostanza ho partecipato alle assemblee come possibile acquirente. Sul cap. 40: devo dire che io in sostanza richiesi una dichiarazione dalla quale fosse chiarito che il pegno non incideva sui precedenti accordi." 3 I capitoli di cui alle conclusioni precisate dagli opponenti all’udienza del 18.11.2014 sono in numero inferiore a quelli contenuti nella seconda memoria ex art.183 cpc, fermandosi al capitolo numero 22, ma deve condividersi la prospettazione degli opponenti (cfr. pagg.14 e ss comparsa conclusionale) sul fatto che tale diminuzione dei capitoli sia dipesa da errore materiale nella redazione delle conclusioni definitive, la volontà di non abbandonare le richieste istruttorie già formulate emergendo in particolare dalla istanza di revoca dell’ordinanza istruttoria depositata dagli opponenti il 3.10.2014, immediatamente prima della precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 12 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c o in ogni caso, ha partecipato in quanto “interessata all’acquisto del ramo Golf e quindi in sostanza (…) come possibile acquirente” (cfr. verbale 11.3.2014), fatto che del resto trova conferma: Sentenza n. 9222/2015 pubbl. il 04/08/2015 RG n. 44621/2012 non consentire la prova contraria e, quindi, non ammissibili per testi (15); Conclusivamente l’opposizione svolta dagli attori deve quindi essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi come in dispositivo tenuto conto della natura della controversia e delle difese svolte. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: o rigetta l’opposizione così come tutte le conclusioni degli attori opponenti, confermando il decreto ingiuntivo opposto; o condanna gli attori NINFEA SRL e GIOVANNI MONZIO COMPAGNONI, in solido tra di loro, alla rifusione in favore della convenuta SOFIA GIOIA VEDANI delle spese di lite, spese che liquida in € 13.000,00 per compensi, oltre rimborso generale spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Milano, 3 agosto 2015. Il Giudice Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/1ON5Iw2 13 di 13 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c né di accoglimento della richiesta di esibizione formulata ex art. 210 cpc dagli opponenti, riguardante documentazione che neppure risulta dirimente.