Foglio Informativo

Transcript

Foglio Informativo
LETTERE DI CREDITO E STAND BY IMPORT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A.
Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91
Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255
Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510
Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it
Codice ABI: 05390
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084
Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria
LA LETTERA DI
CREDITO
E STAND BY L/C
LETTERA DI CREDITO
La Banca emittente, su ordine e conto del proprio cliente Ordinante (generalmente acquirente di
merci) si impegna ad effettuare, o a far effettuare da una propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista o assunzione di impegno di pagamento differito) fino alla
concorrenza di un determinato importo ed entro un termine stabilito. Il pagamento è condizionato alla presentazione, da parte del beneficiario dei documenti delineati nel testo del credito documentario e reputati conformi ai termini ed alle condizioni del credito, e alle disposizioni applicabili delle norme ed usi uniformi della CCI relativi ai crediti documentari, NUU 600 e alla prassi bancaria internazionale uniforme per l’esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario (PBIU, pubblicazione n. 681 della CCI).Trattasi di operazione distinta dal contratto sottostante sulla quale si fonda. Tali contratti non impegnano in alcun modo le banche, anche se un
qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.
Il credito documentario, quale strumento di regolamento, può essere utilizzato sia da aziende importatrici, che esportatrici e per questo motivo si parla di Credito documentario Import o Export.
Attraverso il credito documentario Import l’azienda importatrice offre all’esportatore una forma
di pagamento garantita da una Banca e quindi è facilitata nella conclusione della transazione
commerciale. Allo stesso tempo si cautela sulla corrispondenza dei documenti ai termini del credito e quindi degli accordi contrattualmente pattuiti.
RISCHI TIPICI
Per l’importatore (Ordinante):
- Sono strumenti di pagamento che operano attraverso un’obbligazione autonoma della banca rispetto all’ operazione commerciale sottostante, condizionata quindi alla sola valutazione formale
dei documenti e non al merito degli stessi. L’ordinante è quindi soggetto al rischio di ricevere
merce non conforme alle pattuizioni contrattuali e ciò nonostante di subire il relativo addebito.
STAND BY LETTER OF CREDIT
La stand – by Letter of Credit e’ uno strumento che, come la lettera di credito, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. In
particolare, con questo strumento l’importatore garantisce al beneficiario (esportatore) il pagamento della fornitura, qualora questa non venga regolata come concordato. L’utilizzo della stand
by, avviene, ad opera del beneficiario, solo nel caso in cui il debitore principale non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui al contratto sottostante. Qualora la Banca emittente reputi la suddetta presentazione conforme, verrà dato luogo al pagamento di quanto richiesto. Nel caso di adempimento del debitore l’esportatore non dovrà presentare tutti i documenti indispensabili invece
nelle lettere di credito per ottenere il pagamento.
RISCHI TIPICI
- Rischio di indebita escussione presentata dal beneficiario alla banca emittente.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO
aggiornato al 02.01.2017
1
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT
(LETTERE DI CREDITO E STANDBY)
Emissione credito disposto
• Commissione di emissione
• Spese pratica
IMPORTO
4,5 per mille mese/frazione min € 26,00
€ 26,00
Rettifica credito disposto
• Spese modifica credito disposto
• Spese pratica
€ 21,00
€ 26,00
Qualora la modifica credito riguardi proroghe e/o incrementi di
importo si ricalcolano sul periodo di estensione e/o sull’ammontare dell’incremento, anche commissioni di emissione
Utilizzo credito disposto
• Commissioni utilizzo (per pagamenti a vista)
• Commissioni accettazione (per pagamenti differiti)
- Scadenza dilazione fra 0 e ≤ 30gg
- Scadenza dilazione > 30 e ≤ 60gg
- Scadenza. dilazione >60 e ≤90gg
- Scadenza dilazione > 90 e ≤120 gg
- Scadenza dilazione >120 e ≤150gg
- Scadenza dilazione >150 e ≤180 gg
- Scadenza dilazione >180 gg
• Spese pratica
Estinzione credito disposto
• Commissioni mancato utilizzo
Calcolato sull’importo complessivo del credito disposto inutilizzato
Regolamento differito
• Commissioni su regolamento differito
• Spese bonifico tramite swift
• Spese bonifico tramite assegno
Trasferimento del Credito disposto
• Commissione di Trasferimento
• Spese pratica
5 per mille min € 26,00
7,50 per mille min € 31,00
10,00 per mille min € 31,00
12,50 per mille min € 31,00
15 per mille min € 31,00
17,50 per mille min € 31,00
20 per mille min € 31,00
35 per mille annuo min € 31,00
€ 130,00
2,50 per mille min € 15,50
1,5 per mille minimo € 5,50
€ 80,00
€ 15,50
3 per mille con un min. € 21,00
Euro 26,00
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Recupero costi di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza bancaria
- invio cartaceo:
€ 1,50
Recupero costi per singola comunicazione ed informazione in formato elettronico
GRATUITE
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 118 D.
Lgs. 385/93)
GRATUITE
Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto:
Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi di
quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente.
RECESSO
Il contratto è a tempo indeterminato
Reclami ed altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie
previsti di seguito:
- Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o
per via telematica ([email protected]).
La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
- Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69.
Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente:
a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente o a
qualunque Filiale della Banca d’Italia;
b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di
Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208,
E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli,
Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti).
- Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente,
dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal
Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque
momento all’autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria,
egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed arbitrato
istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in attuazione
dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF).
LEGENDA
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)
Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse componenti dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali.
Nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero, dal 1929 la Camera di Commercio
internazionale dio Parigi (ICC) ha elaborato delle Regole “Norme ed usi uniformi relative
ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello
strumento credito documentario e Stand By Letter of Credit per quanto ad esse applicabili
(attualmente sono le NUU. Pubblicazione 600 revisione 2007 in vigore dal 01 Luglio
2007). La Camera di Commercio internazionale ha inoltre elaborato la prassi bancaria internazionale uniforme per l’esame dei documenti nelle operazioni di credito documentario
(PBIU, pubblicazione no. 681 della CCI).
L’incasso documentario è invece soggetto alla Pubblicazione 522 ( Norme uniformi relative
agli incassi accertate dalla Camera di Commercio Internazionale -Revisione 1995, in vigore dal 1 Gennaio 1996).
Crediti documentari Import
Crediti documentari che assistono l’operazione di importazione di merci e servizi.
Presentazione
Conforme
Si tratta di presentazione conforme ai termini e alle condizioni del credito documentario,
alle disposizioni applicabili dalle Norme ed usi conformi (NUU) della ICC e alla prassi
bancaria internazionale uniforme.
Rischio Paese
E’ il rischio che il debitore estero non adempia per cause a lui non imputabili ma dipendenti
dalle variabili macroeconomiche del paese in cui opera.
aggiornato al 02.01.2017
3