Accordi Interconfederali nazionali artigianato

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Accordi Interconfederali nazionali artigianato
Accordi
Interconfederali
nazionali
artigianato
1983 - 1997
Indice
21/12/83 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
Diritti sindacali, Enti bilaterali, apprendistato
pag.
5
27/2/87 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
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Previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, Fondo per l’artigianato,
artigiancassa, contratti formazione lavoro, qualificazione ed assorbimento
di lavoratori in eccedenza (CIG e mobilità) presso imprese artigiane,
contrattazione, settori scoperti, Enti bilaterali, applicazione CCNL
Allegato 1 - Protocollo sugli Enti bilaterali (bozza di statuto)
Allegato 2 - Enti bilaterali (nota tecnica)
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21/7/88 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
Relazioni sindacali, Protocollo per il regolamento del fondo,
occupazione femminile, tutela dei tossicodipendenti, lavoratori inabili,
mercato del lavoro
Allegato 4/5/89
Dichiarazione congiunta per l’attuazione dell’accordo interconfederale
21.7.1988
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43
4/4/90 - NOTA CHIARIMENTO DEL SETTORE EDILE
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14/1/92 - PROTOCOLLO D’INTESA
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3/8/92-3/12/92 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
Elementi fondamentali della struttura retributiva, sistema contrattuale,
procedure e tempi di svolgimento dei negoziati, enti bilaterali,
sistema di rappresentanza
Allegato: protocollo d’intesa
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2/2/93 - ACCORDO SULLE TEMATICHE FORMATIVE
Le politiche formative, costituzione e compiti degli organismi bilaterali
per la formazione, i compiti dei Fondi bilaterali regionali, finanziamento,
contratti di formazione lavoro, le politiche del reimpiego
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22/6/93 - MODIFICHE ALL’ACCORDO INTERCONFEDERALE 21/7/1988
nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la
salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente
ed imprenditoriale
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Procedure per l’accesso ai contributi pubblici
18/11/93 - ACCORDO INTERCONFEDERALE DI ARMONIZZAZIONE »
Indennità di vacanza contrattuale
1/3/94 - PROTOCOLLO D’INTESA
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Indice
4/5/95 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
Contratti di formazione lavoro
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13/2/97 - ACCORDO APPLICATIVO DEL PUNTO 19, COLLEGATI E
SUCCESSIVE MODIFICHE DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE
21 LUGLIO 1988
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Finalità, compiti economici del fondo, modalità operative, contribuzione
al fondo, destinazione della contribuzione, trattamento del pregresso
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3/9/96 - ACCORDO APPLICATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 626/94
Parte Prima - Organismi paritetici
Parte Seconda - Rappresentante per la sicurezza
Parte Terza - Formazione
21/4/97 - VERBALE D’ACCORDO
Sanatoria omissioni contributive nei confronti degli Enti bilaterali
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27/5/97 - VERBALE D’ACCORDO
Gestione Ente bilaterale nazionale
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21/12/83
Accordo Interconfederale
tra
la federazione CGIL CISL UIL
e
le confederazioni delle imprese artigiane
CGIA - CNA - CLAAI - CASA
Roma, 21 dicembre 1983
Art. 1
(Entrata in vigore)
Le clausole del presente Accordo Interconfederale sono tra loro inscindibili
ed entrano in vigore, salvo quanto previsto all’Art. 6, a far data dal rinnovo
dei contratti collettivi dei settori artigiani (metalmeccanici, argentieri, orafi,
odontotecnici, tessili, abbigliamento, edili, legno, ceramica, ecc.) da portare
a compimento entro il 31 gennaio 1984.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 10 febbraio 1984 per verificare
l’applicabilità del presente accordo ai settori artigiani attualmente non coperti da normativa contrattuale (grafico, tipografico, alimentare, ecc.).
Art. 2
(Diritti sindacali)
Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni dipendente.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa, ma può svolgersi anche all’interno previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori.
Delegato d’impresa
Il delegato d’impresa viene eletto nelle imprese artigiane con almeno 8
dipendenti compresi gli apprendisti per garantire miglior collegamento tra i
datori di lavoro e i dipendenti dell’impresa stessa.
Il delegato d’impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa artigiana in una assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda stessa previo
accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora da usufruire collettivamente in un’unica soluzione.
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Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore
lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annuo) ed in sede di contratto nazionale le Confederazioni potranno decidere l’utilizzazione diretta
delle somme accantonate da parte del delegato d’impresa per una migliore
tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un
miglior collegamento con il datore di lavoro, ovvero, l’utilizzazione a fini
mutualistici attraverso gli Enti bilaterali.
Le modalità di scelta tra i due sistemi per le singole realtà territoriali sono
fissate in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali
territoriali.
NOTA A VERBALE
La Confartigianato (CGIA) dichiara e le OO.SS. dei lavoratori ne prendono
atto, di esercitare la facoltà di opzione prevista per l’utilizzazione delle
somme accantonate indicando l’erogazione in forma mutualistica tramite
l’Ente bilaterale o in sua assenza tramite le organizzazioni territoriali delle
parti stipulanti.
Art. 3
(Licenziamenti individuali)
Si prevedono due fasi di verifica:
–
I° livello in sede contrattuale.
–
II° livello in altra sede.
Viene istituita una commissione composta da un rappresentante di ciascuna
delle associazioni sindacali di appartenenza, con l’assistenza del Direttore
dell’Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio, o di persona da
questi designata.
All’avvenuta conciliazione si può dare efficacia esecutiva ai sensi dell’Art.
411 del Codice di procedura civile.
Tali procedure non si applicano in caso di licenziamento di apprendisti con
meno di 1 anno di anzianità, di operai con meno di 3 mesi di anzianità, di
contratto a termine, e si applicano nelle aziende che abbiano almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti.
Per le modalità di esercizio del tentativo di conciliazione, i termini e gli altri
aspetti tecnici vengono definiti in sede sindacale.
In sede conciliativa potrà essere proposta una indennità complementare ai
soli fini del TFR non inferiore a 70 ore e non superiore a 180 ore di retribuzione contrattuale.
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Art. 4
(Enti bilaterali)
Le parti si danno atto del comune interesse per la costituzione ed il più
ampio sviluppo degli Enti bilaterali al livello territoriale, privilegiando il
livello provinciale.
Agli Enti bilaterali potranno aderire volontariamente le imprese artigiane ad
esclusione di quelle edili.
Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, le Organizzazioni firmatarie
promuoveranno incontri, a livello delle rispettive rappresentanze territoriali,
per esaminare la possibilità di costituire l’Ente bilaterale verificandone le
modalità di realizzazione.
Le parti firmatarie si impegnano politicamente, ciascuna nel rispetto della
propria autonomia organizzativa, alla più efficace azione di sostegno e di
promozione degli Enti bilaterali a livello promozionale. Detti enti, una volta
che ne sia verificata la fattibilità anche in termini economici, saranno a
gestione mista ed a composizione paritetica degli organi.
La contribuzione sarà a carico dei datori di lavoro e, in misura più limitata,
dei lavoratori.
Resta salva l’autonomia delle strutture costituite su base non bilaterale.
Gli Enti bilaterali potranno:
–
intervenire con criteri di mutualizzazione per l’erogazione delle principali prestazioni integrative contrattualmente dovute ai lavoratori (malattia,
maternità, infortunio);
–
impostare e gestire corsi di formazione professionale e manageriale
d’intesa con gli enti locali competenti.
In caso di crisi strutturali di settore e/o di aree territoriali o di calamità naturali dalle quali possano conseguire riduzioni di orario di lavoro, le
Organizzazioni firmatarie si impegnano a promuovere ai livelli territoriali
interessati incontri tra le parti per la ricerca di possibili soluzioni, da confrontare eventualmente con le istituzioni pubbliche ed enti interessati per un
loro coinvolgimento.
Le Organizzazioni firmatarie procederanno annualmente, su richiesta di una
delle parti, ad un esame dello sviluppo degli Enti bilaterali nelle diverse
realtà territoriali.
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Dichiarazione congiunta
In considerazione del fatto che attualmente in alcuni Enti bilaterali vengono
assoggettate a contribuzione sia la quota di mutualizzazione versata dall’imprenditore all’Ente, sia l’erogazione dovuta dall’Ente al lavoratore, le parti
firmatarie, sottolineano la necessità che il Ministero del Lavoro provveda ad
eliminare tale distorsione, ritenendo che la contribuzione debba avvenire
solo al momento dell’erogazione della prestazione al lavoratore.
Art. 5
(Apprendistato)
A seconda del contenuto professionale si distinguono tre gruppi:
1° gruppo: lavorazione ad alto contenuto professionale e mestieri artistici;
durata fino ad un massimo di cinque anni per gli apprendisti di
età inferiore ai 18 anni e di quattro anni per gli apprendisti di età
superiore a 18 anni.
2° gruppo: medio contenuto professionale;
durata fino ad un massimo di tre anni e quattro mesi per gli
apprendisti di età inferiore ai 18 anni e di due anni e sei mesi per
gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.
3° gruppo: basso contenuto professionale;
durata fino ad un massimo di 18 mesi per gli apprendisti di età
inferiore ai 18 anni e di 12 mesi per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni.
Appartenenza ai vari gruppi
L’appartenenza ai gruppi 1°, 2° e 3° sarà definita nei contratti collettivi di
categoria.
Salvo diversa determinazione di detta sede, è stabilito un periodo iniziale di
apprendistato determinato come segue:
Apprendisti di età superiore ai 18 anni:
18 mesi per il 1° gruppo
12 mesi per il 2° gruppo
6 mesi per il 3° gruppo
Apprendisti di età inferiore ai 18 anni:
24 mesi per il 1° gruppo
12 mesi per il 2° gruppo
6 mesi per il 3° gruppo
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Formazione professionale
Le ore destinate all’insegnamento complementare degli apprendisti in base
alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 sono determinate come segue:
1° gruppo 6 ore settimanali fino ad un massimo di 150 ore annuali
2° gruppo 4 ore settimanali fino ad un massimo di 120 ore annuali
3° gruppo 2 ore settimanali fino ad un massimo di 80 ore annuali.
Retribuzione
La retribuzione globale degli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non potrà
essere inferiore nel periodo iniziale al 58%, né superiore nel periodo finale
all’85% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per l’operaio qualificato.
La retribuzione globale degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà
essere inferiore nel periodo iniziale, al 62% né superiore nel periodo finale
all’85% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per l’operaio qualificato.
La progressione economica, salvo diversa determinazione in sede di contratto di categoria, è fissata per i periodi successivi a quello iniziale con cadenza
semestrale.
Art. 6
(Norma transitoria)
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo interconfederale e
per 12 mesi successivi (fino al 20.12.84) gli imprenditori artigiani che risolvono il rapporto di lavoro nei confronti degli apprendisti nel corso del primo
anno di anzianità, non potranno procedere a nuove assunzioni di apprendisti
nell’arco del periodo suddetto.
Fino a 12 mesi dalla decorrenza dell’accordo l’imprenditore artigiano che
proceda a risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di apprendisti nel
corso del loro primo anno di anzianità dopo aver effettuato assunzioni di
apprendisti secondo il nuovo regime, dovrà versare una somma pari al 40%
della differenza definitiva dei due regimi per ogni mese che intercorre fra la
data del licenziamento e a quella della fine del periodo transitorio. Tale
somma sarà versata al CUAF salvo diversa definizione in sede contrattuale.
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Art. 7
(Apprendisti attualmente in forza)
Restano fermi i trattamenti di miglior favore per gli apprendisti in forza alla
data di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 8
(Contributi sindacali: modalità per la riscossione)
Le modalità per la riscossione dei contributi sindacali degli iscritti e delle
quote volontarie di contribuzione per i servizi contrattuali sono definite nei
contratti collettivi nazionali.
Le parti si incontreranno dopo la firma del presente accordo al fine di pervenire all’elaborazione in uno schema di regolamentazione da sottoporre a titolo indicativo ai diversi tavoli di categoria allo scopo di assicurare il massimo
possibile di omogeneità nella riscossione.
Art. 9
(Corretta applicazione dell’accordo - Impegno ad intervenire)
Le Organizzazioni Sindacali Imprenditoriali assumono l’impegno di intervenire presso i rispettivi associati nel caso in cui si verificasse un’applicazione
distorta del presente contratto ai danni degli apprendisti attualmente in forza.
Roma, 21 dicembre 1983
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Allegato
Per quanto riguarda le competenze retributive in materia di contingenza
accantonata da alcune aziende a partire da febbraio 1983, si conviene quanto
segue:
a) a partire da gennaio 1984 agli apprendisti in forza verrà ripristinata l’erogazione dell’intera contingenza maturata, salvo quanto previsto nei
singoli contratti rispetto ai tetti retributivi;
b) la contingenza arretrata eventualmente non erogata verrà corrisposta
mensilmente nel corso dell’anno 1984 in rate non superiori comunque
alle 50.000 lire mensili;
c) nel caso di conclusione del contratto di apprendistato, il dovuto sarà corrisposto in un’unica soluzione all’atto della corresponsione del T.F.R.
(Stipulato a lato della intesa tra la CGIA e la Federazione CGIL-CISL-UIL.)
Roma, 22 dicembre 1983
Comunicato stampa
Il Ministro del Lavoro, Gianni De Michelis, ha espresso la propria soddisfazione per la positiva conclusione della vertenza per il rinnovo del contratto
degli artigiani.
Dopo un lungo e serrato confronto si chiude una trattativa che riguarda 700
mila lavoratori del settore.
Il Ministro ha preso atto dell’alto senso di responsabilità di tutte le organizzazioni artigiane e dei sindacati che renderanno così meno problematico il
confronto nell’ambito delle trattative sull’accordo del 22 gennaio.
Si deve peraltro tener presente che il “lodo”, siglato ieri non ha assolutamente modif icato le attuali norme dello Statuto dei lavoratori in tema di
Relazioni sindacali.
(Diramato Roma, 22 dicembre 1983)
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Accordo Interconfederale
Premessa
Nell’intento di sviluppare nuove e più avanzate relazioni sindacali, tra le
Organizzazioni Artigiane, Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le
Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL si concorda
quanto stabilito nei punti specifici del presente protocollo di intesa.
Le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono valido il confronto svolto, che consentirà ulteriori sviluppi di relazioni
tra le parti. Scopo di tali relazioni dovrà essere il consolidamento e il rafforzamento dell’autonomia contrattuale, lo sviluppo del comparto artigiano
necessario per creare reali condizioni di crescita delle imprese e nuove occasioni di occupazione, particolarmente giovanile.
Nuove ed adeguate relazioni sindacali vanno rapportate al riconoscimento
comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell’economia del Paese e nello sviluppo delle possibilità di occupazione, ed implicano il riconoscimento reciproco che i ruoli svolti dalle Confederazioni
Artigiane e dalle Confederazioni Sindacali sono essenziali in tale processo
di crescita.
Le parti convengono che il comune interesse, sul merito delle questioni trattate nel presente accordo, deve consentire un prosieguo di confronto sia sui
problemi specifici della contrattazione collettiva, sia sui problemi dell’economia e dello sviluppo nonché sulle questioni sociali nell’interesse delle
parti rappresentate e dell’intero Paese.
Previdenza
Le parti pur nell’autonomia delle rispettive iniziative e nella diversità dell’impostazione, concordano sulla necessità di riorganizzare urgentemente il
sistema pensionistico.
Tale riorganizzazione dovrà fondarsi sui seguenti criteri:
a. la separazione fra previdenza ed assistenza; la prima con un sistema di
finanziamento di tipo contributivo da parte dei lavoratori che abbiano
maturato il diritto alle prestazioni previste; la seconda, destinata a particolari categorie di bisogno, finanziata dall’intera collettività attraverso
il sistema fiscale;
b. il principio dell’equilibrio di bilancio nella gestione previdenziale;
c. il progressivo ripianamento dei deficit accumulati dalle gestioni con
l’assunzione a carico dello Stato dei relativi interessi;
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d. la definizione di oneri contributivi identici a parità di prestazioni previdenziali;
e. la costituzione di fondi integrativi volontari a latere dell’assicurazione
obbligatoria.
Le parti concordano sulla necessità di arrivare sulla base di questa impostazione ad una rapida conclusione del processo di riforma pensionistica,
tenendo presenti le proposte presentate in maniera autonoma dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli artigiani. In questo quadro la specifica situazione che si è venuta a determinare nella gestione artigiana ormai
attiva per più di mille miliardi conferma ancor più la particolare urgenza
della riforma.
In questo contesto assumono interesse le proposte e gli obiettivi contenuti
nella piattaforma di riforma e riordino del sistema pensionistico presentata al
governo da CGIL, CISL, UIL e le indicazioni delle confederazioni artigiane
tese alla trasformazione della pensione contributiva in retributiva, alla determinazione dei contributi assicurativi in misura percentuale del reddito d’impresa, alla previsione di minimi di versamento previsto per legge e tetto massimo entro i limiti previsti per il FPLD, alla parificazione definitiva del trattamento minimo di pensione con quello in vigore dall’assicurazione generale
obbligatoria; alla definizione dell’età pensionabile rapportata a quella delle
altre gestioni, alla costituzione di un Comitato Esecutivo con gli stessi poteri
di quello del FPLD.
Assistenza sanitaria
Le parti convengono sull’obiettivo di migliorare le prestazioni assistenziali
del SSN e renderne più efficiente il suo funzionamento, al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini tutti.
Le parti si esprimono favorevolmente per la fiscalizzazione del costo del
SSN e ciò contestualmente al riequilibrio nella contribuzione fiscale anche
tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.
Politica fiscale
Le parti riconoscono che la diversità dei rispettivi ruoli nonché il formarsi ed
il consolidarsi di elaborazioni differenti in materia di politica fiscale non
consentono, nel negoziato attuale, la definizione di proposte convergenti
relative a talune finalità ed al riordino della legislazione fiscale vigente.
Le parti tuttavia concordano nell’individuare nella politica fiscale dello
Stato uno degli strumenti fondamentali per determinare positivamente la
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politica economica e, in questa, elementi di promozione, qualificazione e
sviluppo dell’apparato produttivo del Paese e dell’artigianato in particolare.
Riconoscono altresì nel principio irrinunciabile della lotta all’evasione fiscale e nell’obiettivo di perseguire più meditati ed ampi livelli di equità i presupposti per il miglioramento della politica e della normativa fiscale.
Tali finalità debbono essere perseguite dallo Stato con il riconoscimento
della pari dignità a tutte le parti sociali interessate.
In considerazione di tutto ciò, e riaffermando la comune volontà di favorire,
consolidare ed estendere corrette relazioni sindacali nell’artigianato, le parti
riconoscono l’opportunità politica di continuare a sviluppare l’approfondimento delle rispettive posizioni in materia di fisco, rifiutando atteggiamenti
di merito propri dell’iniziativa di Torino e di quella prevista a Genova, rispetto ai quali le parti decisamente si dissociano.
Fondo per l’artigianato
Le parti concordano sull’opportunità che si concluda rapidamente l’iter parlamentare per l’istituzione del Fondo Nazionale per l’Artigianato, in attuazione della legge 443/85.
Tali risorse si intendono come aggiuntive rispetto alle risorse destinate dalle
Regioni a sostegno delle imprese. Per il loro impiego si ritengono prioritari
gli scopi di favorire la diffusione delle innovazioni tecnologiche, a partire da
quelle appropriate; le innovazioni per la produzione; lo sviluppo qualitativo e
quantitativo dell’occupazione nell’artigianato; la qualificazione ed il sostegno per il mercato interno e l’esportazione; la creazione di insediamenti
attraverso aree attrezzate; la tutela dell’ambiente.
Per una sua migliore utilizzazione e finalizzazione il Fondo dovrà essere
riservato al comparto artigiano e nella prossima legge finanziaria dovrebbe
esserne congruamente aggiornata la dotazione.
Si ritiene che, nell’ambito della più generale programmazione nazionale e
regionale, la destinazione prevalente del Fondo debba essere quella di integrare e potenziare gli stanziamenti regionali sulla base di progetti specifici,
riservando una quota significativa alle aree del Mezzogiorno.
Le parti convengono che per l’utilizzo del Fondo vanno individuati criteri
selettivi e promozionali da parte di organismi ed istituzioni quali, per le loro
competenze, i Ministeri interessati ed il Consiglio Nazionale dell’Artigianato.
Le parti concordano che l’accesso al Fondo da parte delle imprese è subordinato al rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro.
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Artigiancassa
Le parti, riaffermando il ruolo rilevante dell’Artigiancassa ai fini della qualificazione e dello sviluppo dell’Artigianato, nonché l’esigenza di svilupparne
ulteriormente le risorse operative e professionali, individuano le seguenti
priorità attinenti il rinnovamento delle funzioni e del meccanismo
dell’Istituto.
1. completamento della regionalizzazione dell’Istituto per adeguarlo ai
compiti assegnati dalla L. 443 alle Regioni.
2. Prevedere ulteriori meccanismi di integrazione del credito a medio termine (revisione del plafond massimo che oggi è di 120 milioni più 60 di
integrazione regionale).
3. Prevedere, oltre alla gestione del prevalente finanziamento pubblico
collegato ai fini istituzionali, la possibilità di ricorrere al “mercato”.
4. Possibilità di intervento in nuovi settori (esempio factoring).
5. Coordinamento con altri strumenti di intervento.
6. Migliore rapporto tra momento di erogazione e momento istruttorio
(effettuato dalle banche).
7. Criteri che rendano più trasparente il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, assicurative e contrattuali da parte delle imprese artigiane beneficiarie.
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Contratti di formazione e lavoro
1. Le parti riconoscono l’opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i
CFL in maniera coordinata con la disciplina dell’apprendistato prevista nelle
norme legislative e contrattuali.
1.1 Nelle imprese artigiane il ricorso ad assunzioni tramite CFL va
orientato a qualifiche medio-alte. Per la fascia di età compresa tra i 15 e
20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell’apprendistato.
1.2 Un ricorso diverso da quanto previsto al precedente punto può essere
effettuato in sede regionale o territoriale sulla base delle condizioni
locali.
1.3 Il ricorso a CFL è escluso per i giovani che abbiano avuto già un rapporto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell’ambito dello stesso profilo professionale.
1.4 Il numero dei giovani assunti con contratto formazione lavoro non
potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.
2. Le parti convengono che l’assunzione dei giovani con Contratto di
Formazione Lavoro è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità dell’impresa
artigiana nei confronti di settori di occupazione svantaggiata.
3.1 Pertanto si impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in C.I.G.
anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2 Nello stesso ambito affermano l’impegno a promuovere l’inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sulle potenzialità dell’impresa artigiana nel recupero e nella riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.
4.1 Pertanto si impegnano a verificare in sede territoriale l’inserimento
lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipendenti attraverso CFL stipulati da imprese artigiane.
4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la
partecipazione delle imprese artigiane attraverso i CFL e programmi di
riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le
istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell’artigianato nella promozione e sviluppo dell’occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza,
lavoro dipendente.
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5.1 In questo ambito le imprese artigiane nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione
delle imprese artigiane a programmi di azioni positive anche utilizzando i Contratti di Formazione Lavoro.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le Commissioni
bilaterali tra Confederazioni Artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.
6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le
Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2 Spetta alle Commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di
conformità dei progetti presentati dalle imprese artigiane - secondo
quanto previsto al punto otto e seguenti - alle norme previste dal presente accordo e dall’art. 3 ex legge 863/84, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle Commissioni stesse.
6.3 Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale
e/o territoriali, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.
6.4 La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una
scheda riepilogativa dell’attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle tre OO.SS. firmatarie o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse.
7.1 La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora non
abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 gg. dalla data
di arrivo del parere di conformità all’impresa artigiana.
7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale
secondo lo schema allegato (Fac-simile A).
7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese artigiane dovrà contenere: la qualifica e l’inquadramento di ingresso, la durata del contratto di formazione-lavoro, la
qualifica ed inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i
contenuti dell’attività formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine
del contratto di formazione e lavoro. La durata del periodo di prova è quella
prevista dai contratti collettivi applicati.
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8.1 La durata dei contratti di formazione sarà strettamente correlata al
tipo di professionalità da conseguire e sarà non inferiore a 6 mesi e non
superiore ai 24 mesi.
8.2 Nella definizione del progetto di CFL le imprese artigiane si atterranno al modello concordato, allegato.
8.3 Copia del progetto sarà consegnato ai rappresentanti sindacali almeno una settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
8.4 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà
ritrasmesso all’azienda tramite la propria associazione.
8.5 Copia del progetto di formazione lavoro, dichiarato conforme, sarà
consegnata dall’impresa artigiana ai lavoratori interessati.
8.6 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello
territoriale ogni tre mesi per verificare l’andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi
intrecci tra parte teorica ed apprendimento pratico, in riferimento al settore
di attività in cui opera l’impresa artigiana, secondo lo schema del progetto
formativo allegato (fac-simile B).
9.1 La formazione teorica non può essere inferiore a 80 ore all’anno.
9.2 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla
Regione ed agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi
necessari.
9.3 Le Confederazioni Artigiane si impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione
ed agli Enti delegati ai fini del precedente punto.
9.4 Le parti, nel caso di formazione teorica extra aziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di Enti professionali,
individuati congiuntamente. Là dove siano costituiti gli Enti bilaterali
potrà essere questa la sede di definizione di quanto sopra.
10. Le imprese artigiane che vorranno avvalersi del presente accordo per
effettuare assunzioni con CFL si atterranno alle seguenti procedure.
10.1 Presenteranno richiesta alla propria Organizzazione Artigiana
Territoriale secondo il fac-simile C.
10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di contratto di formazione e
lavoro comprensivo del progetto formativo (fac-simile B).
10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di nulla-osta agli uffici di collocamento, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle C.R.I.
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10.4 Comunicheranno all’Ispettorato del Lavoro competente l’avvenuta
assunzione, depositando copia del CFL (fac-simile D).
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL.
10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del
CFL agli Uffici del Collocamento territoriali l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal
giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che
venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro un anno dalla
stessa o da altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante
il CFL.
12. Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti dall’art. 3
comma 3 della legge 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell’approvazione preventiva delle C.R.I., qualora i progetti siano presentati da imprese artigiane aderenti alle Confederazioni stipulanti il presente
accordo e siano dichiarati conformi.
Ai fini della dichiarazione di conformità valgono i Contratti Collettivi di
Lavoro Nazionali, Regionali o Provinciali di settore del comparto artigiano e,
per i settori non ancora coperti dai suddetti contratti collettivi, vale il contratto collettivo applicato nell’azienda.
12.1 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del Lavoro, gli Uffici Regionali e Provinciali, ai fini del
rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni artigiane
stipulanti, del nulla-osta da parte degli Uffici di collocamento territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del
disposto dell’art. 3, comma 3 della legge 863/84.
12.2 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie si incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l’utilizzo dei CFL e dell’impiego dei giovani.
12.3 Ai giovani assunti con CFL, all’atto della stipula del contratto le
OO.SS. consegneranno: contratto applicato L. 863, copia accordo
nazionale sui CFL. Le imprese artigiane con la retribuzione del secondo mese dall’assunzione, inseriranno la delega sindacale nella busta
paga.
13. Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e
lavoro le disposizioni degli accordi interconfederali e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti per i settori di appartenenza delle singole aziende.
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27/2/87
14. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro si applicano ai contratti
di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente
regolamentazione.
15. Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato
come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio
non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo complessivo di 120 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a. unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta entro il
periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla cessazione
della malattia stessa;
b. pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore a 120
giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario
decorrenti dalla cessazione dell’ultima di tali malattie e di cui la ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti come sopra si intendono
riferiti a contratti di formazione e lavoro di 24 mesi e vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore a 24 mesi.
16. L’azienda garantirà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del
posto un trattamento economico pari al:
a. 60% della retribuzione dal 4° al 20° giorno;
b. 75% della retribuzione dal 21° giorno in poi.
Il trattamento di cui sopra è assorbito fino a concorrenza delle prestazioni
economiche di malattia corrisposte dagli istituti assicurativi ai lavoratori che
vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione del posto di cui al precedente punto.
Per quanto riguarda i primi 3 giorni di malattia (carenza) vengono fatte salve
le norme previste dai contratti collettivi nazionali.
17. Sarà operata la sospensione ed il relativo prolungamento del contratto
di formazione lavoro per il corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato alla scadenza della proroga.
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27/2/87
18. Con riferimento alla disciplina in caso di malattia ed infortunio non sul
lavoro, di cui sopra, vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in
atto.
19. Le parti si incontreranno a livello nazionale per verificare l’andamento
dei contratti di formazione e lavoro stipulati a norma del presente accordo,
un mese prima della scadenza dello stesso.
20. Il presente accordo ha validità 1 anno e si intenderà rinnovato di anno in
anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima
della scadenza.
NOTA A VERBALE
Al fine di valorizzare il ruolo negoziale delle rispettive strutture regionali,
anche in relazione alla funzione che il presente accordo riconosce alla negoziazione territoriale, le parti si impegnano a rispettare la scadenza naturale
degli accordi raggiunti sul territorio in merito ai CFL.
Inoltre le parti, individuando congiuntamente nel livello regionale la sede
più idonea a cogliere le specificità locali del mercato del lavoro, le caratteristiche di sviluppo dell’insieme delle imprese artigiane, e le condizioni reali
di incremento occupazionale, concordano nel sollecitare le rispettive strutture affinché nei negoziati per la gestione del presente accordo vengano colti
tutti gli spazi in esso previsti per meglio aderire alle concrete condizioni presenti nei vari territori regionali.
Le parti si impegnano infine ad intervenire per risolvere congiuntamente gli
eventuali problemi che si verificassero nella gestione territoriale del presente accordo, anche allo scopo di favorire una positiva evoluzione delle relazioni sindacali attualmente in essere.
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Fac-simile A
VERBALE DI APPROVAZIONE
PROGETTO DI FORMAZIONE LAVORO
(art. 3, 3° comma Legge 19/12/1984, n.863)
Addì .................... del mese di .................................... dell’anno ....................
presso la sede della ...............................................................................
in .......................................................... la .........................................
rappresentata da ..............................................................................
e le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL rappresentate dai
Sigg. .................................................................................................................
PREMESSO
che hanno preso in esame il progetto di formazione lavoro predisposto dalla
Ditta .................................................................... in data ................................
(allegato al presente verbale)
CONVENGONO QUANTO SEGUE
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................
Letto, approvato e sottoscritto
LE OO.SS. CGIL- CISL- UIL
..............................................
..............................................
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Fac-simile B
SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO
1. L’azienda artigiana ....................... (1) della zona di ...............................
(2) rappresentata dall’Associazione/Unione artigiani di ............................
(3) assumerà con contratti di formazione e lavoro della durata di mesi
.................... N ................... (4) giovani da avviare, rispettivamente:
A) ....................
B) ....................
C) ....................
D) ....................
E) ....................
N.
N.
N
N
N
alla qualifica di
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
................................................... (5)
2.
I periodi di formazione e lavoro prevedono una fase di formazione teorica (aziendale o extraziendale) ed una di addestramento pratico mediante
affiancamento a personale esperto.
3.
L’attività formativa teorica relativamente alle qualifiche
di cui ai punti ..................... sarà svolta da ...............................................
di cui ai punti ..................... sarà svolta da ...............................................
di cui ai punti ................(6) sarà svolta da ...............................................
............................................................................................................. (7)
4.
Relativamente alla qualifica di cui al punto ........................................(8)
sarà impartito un insegnamento (9) ..........................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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5.
Relativamente alla qualifica di cui al punto ............................................
sarà impartito un insegnamento ...............................................................
l’addestramento pratico sarà
della durata di mesi .................... per la qualifica/che di .........................
n .......... ore settimanali;
della durata di mesi .................... per la qualifica/che di .........................
n .......... ore ............................................................................. (etc.) (10).
6.
L’attività formativa teorica di cui al punto (3) che precede sia così quantificata:
qualifica di cui al punto ................................................. ore complessive
“
“
“ ................................................... ore
“
“
“
“ ................................................... ore
“
”
“
“ ................................................... ore
“
detta attività verrà svolta per ............................. ore settimanali a partire
dal ............. al ........... per le qualifiche di cui ai punti ...........................e
per .............................. ore settimanali dal .................... al ....................
per le qualifiche di cui ai punti .........................................................(11).
7.
Copia del presente progetto dovrà essere consegnata al lavoratore all’atto dell’assunzione e notificata all’Ispettorato del Lavoro unitamente al
contratto di assunzione.
Note
(1) Precisare la categoria/settore merceologico/denominazione dell’azienda nel caso di
progetto individuale.
(2) Indicare l’area interessata, comprensorio, mandamento, comune, provincia.
(3) Completare la denominazione.
(4) Indicare il numero dei mesi ed il numero dei giovani complessivamente interessati.
(5) Specificare il numero di giovani per qualifica o profilo professionale.
(6) Richiamare in ordine i punti A, B, C, ecc. di cui all’articolo.
(7) Specificare il personale interno o la eventuale struttura formativa incaricata della
formazione.
(8) Vedi nota (6).
(9) Descrivere sinteticamente il contenuto dell’insegnamento.
(10) Completare per ciascuna qualifica la durata della prima fase e il numero delle ore
settimanali di formazione-addestramento.
(11) Completare per ciascuna qualifica con l’indicazione delle ore complessive per tutta
la durata del contratto di formazione e lavoro con le ore settimanali e con il periodo
di svolgimento dei corsi.
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Fac-simile C
ALL’ASSOCIAZIONE/UNIONE PROVINCIALE
ARTIGIANI DI ..............................(1)
La sottoscritta ditta ............................................ con sede in ...........................
via ..................................... esercente l’attività di ............................................
con la seguente struttura occupazionale
(2)
(3)
titolari
familiari collaboratori
impiegati direttivi
impiegati
operai specializzati
operai qualificati
operai comuni
lavoratori in formazione
apprendisti
n. .....................................................
n. .....................................................
n. .....................................................
n. .....................................................
n. .....................................................
n. .....................................................
n. .....................................................
n. .....................................................
n. .....................................................
Intende assumere n. ............. lavoratori con contratto di formazione e lavoro
n. ............... di sesso maschile e n. ............... di sesso femminile
1.
2.
3.
N .......... lavoratori verranno avviati alla qualifica di
N ..........
“
“
“
“
N ..........
“
“
“
“
.......................
.......................
.................. (4)
Si precisa che detti aspiranti lavoratori possiedono in relazione alle qualifiche sopra individuate, il seguente livello di formazione e hanno/non hanno
precedenti lavorativi.
N. 1
N. 2
N. 3
26
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.......... (5)
27/2/87
In relazione a ciascuna qualifica l’azienda ritiene necessaria la seguente formazione teorica:
Qualifica
“
“
....................
....................
....................
..........................................................................
..........................................................................
..................................................................... (6)
La sottoscritta azienda ritiene presumibilmente di poter confermare a tempo
indeterminato il ............... % dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
La sottoscritta azienda dichiara di non avere in corso sospensioni dal lavoro
ai sensi dell’art. 2 della L. 12 agosto 1977 n. 675, né di aver proceduto a
licenziamenti per riduzione di personale nei dodici mesi precedenti relativamente a professionalità uguali o analoghe a quelle per cui si chiedono i contratti di formazione e lavoro.
La sottoscritta azienda si impegna ad applicare ai contratti di formazione e
lavoro l’accordo quadro nazionale sui C.F.L. del ................. e, per quanto non
disciplinato dal medesimo, e dalla L. 863/84, la regolamentazione prevista
dal contratto collettivo ........................... (7) in vigore per tutti i propri dipendenti.
In presenza di eventuali osservazioni nella dichiarazione di conformità, la
sottoscritta azienda, qualora intenda comunque procedere all’assunzione, si
impegna ad accogliere le osservazioni stesse, onde evitare la presentazione di
un nuovo progetto formativo.
Note
(1) Indicare la provincia.
(2) Includere i lavoratori specializzati provetti e le figure operaie di altissima professionalità.
(3) Includere i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro.
(4) Indicare il profilo professionale desumendolo dalla classificazione unica.
(5) Precisare per ciascuno il livello di formazione raggiunto secondo la seguente scala:
- nessuno
- anni ............... di apprendistato (precisare il numero)
- ultimato il periodo di apprendistato
- ............... anni di scuola o di corso di formazione per la qualifica che si intende
ottenere alla fine del contratto di formazione e lavoro (precisare il numero)
- titolo di studio in relazione alla qualifica che si intende ottenere alla fine del contratto di formazione e lavoro: diploma di qualifica; attestato di qualifica; perito ecc.
(6) Indicare la qualifica e la disciplina teorica che si ritiene necessaria.
(7) Indicare il contratto collettivo applicato nell’azienda ai sensi del punto 12 dell’accordo del 27/2/1987.
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Fac-simile D
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Tra la ditta ................................................. con sede in ...................................
via ......................................... esercente l’attività di ...................................... e
il Sig. ....................................................... nato a ........................................ il
............... residente in ...................................... via ...................................... è
pattuito quanto segue.
1. La ditta, sulla base dell’allegata dichiarazione di conformità rilasciata
dalla Commissione Bilaterale di .................................................................
in data ............................... assume il Sig. ..................................................
con contratto di formazione e lavoro della durata di ............................. per
il conseguimento della qualifica di .......................................................
2. Il rapporto cesserà pertanto il ..................................... senza necessità di
preavviso per nessuna delle due parti. In tempo utile prima della scadenza
la ditta provvederà a dare comunicazione in ordine alla trasformazione o
meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. È stabilito un periodo di prova della durata di ............................... ai sensi
dell’art. .............. del CCNL .......................................................................
4. Al Sig. ............................................... viene riconosciuto il trattamento
previsto dal vigente CCNL .........................................................................
sarà inquadrato inizialmente nella categoria (o livello) ..............................
con il conseguente orario di lavoro .............................................................
5. Fanno parte integrante del presente contratto gli obblighi previsti dal verbale di accordo ..................................................... e dal relativo progetto di
formazione che si allegano in copia in esecuzione dell’accordo quadro sui
contratti di formazione e lavoro nelle aziende artigiane.
6. Copia del presente contratto, della dichiarazione di conformità, del progetto di cui al punto “5” verranno inoltrati al competente Ispettorato del
lavoro, ed alla Commissione Bilaterale.
Letto, confermato, sottoscritto.
Data ......................................
28
La Ditta
Il dipendente
......................
...............................
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Qualificazione ed assorbimento di lavoratori in
eccedenza (CIG e mobilità) presso imprese artigiane
1. Le parti valutano positivamente il ruolo del comparto artigiano nella
promozione di nuova occupazione sia di lavoro dipendente che autonomo;
riconoscono le potenzialità formative delle imprese artigiane per vari profili
lavorativi;
sollecitano la necessità di riforma della CIGS e la definizione della disciplina della mobilità, anche al fine di contrastare abusivismo professionale e
lavoro sommerso;
ritengono indispensabile offrire concrete prospettive di riqualificazione e
ricollocazione delle eccedenze strutturali derivanti dalle trasformazioni produttive in corso.
2. Per le imprese artigiane che assumono lavoratori in mobilità ai fini del
presente accordo va previsto lo sgravio contributivo pari a quello concesso
per gli apprendisti dalla legge n. 25, 19/1/1955 e successive modifiche per
(24) mesi.
3. Concordano di sostenere l’impegno delle imprese artigiane ad assumere
a tempo indeterminato lavoratori in mobilità o a promuovere il lavoro autonomo non appena definita la relativa disciplina legislativa in materia di cassa
integrazione e mobilità.
3.1 Le assunzioni saranno tese alla specializzazione e riqualificazione
professionale ai fini del rapporto dipendente o alla promozione di lavoro autonomo.
3.2 Per l’assunzione di lavoratori in mobilità ai fini precedenti va previsto l’utilizzo di quote di indennità di mobilità per un periodo massimo
coincidente con la durata del regime di mobilità così come definito
nella legislazione; comunque la durata sarà proporzionale alle esigenze
formative teoriche e pratiche.
3.3 L’incentivo precedente sarà erogato in base ad uno specifico progetto
di specializzazione, riqualificazione e formazione lavoro concordato tra
le parti firmatarie di tale intesa.
Le parti ritengono opportuna l’adozione di procedure di approvazione
di tali progetti analoghe a quelle previste dalla legislazione in materia di
contratti di formazione e lavoro.
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27/2/87
3.4 Il progetto formativo dovrà indicare: la durata del periodo, la qualifica e l’inquadramento, l’indicazione della formazione teorica e pratica
necessaria, i contenuti dell’attività formativa teorica.
Ovunque esistano, ai fini formativi va previsto l’apporto delle strutture
pubbliche (Regione ed Enti delegati) o di strutture formative promosse
o riconosciute dalle parti che eroghino processi formativi attinenti alla
riqualificazione e specializzazione del lavoratore assunto.
3.5 L’opzione del lavoratore per il lavoro autonomo dovrà essere manifestata preferibilmente all’inizio del progetto formativo o comunque entro
i primi sei mesi.
4. Le parti sollecitano Governo e Parlamento affinché siano previste legislativamente le condizioni necessarie all’attuazione della presente intesa.
5. Le parti firmatarie di tale intesa si incontreranno a livello nazionale
dopo l’entrata in vigore della nuova legislazione sulla mobilità per un accordo che definisca contrattualmente le modalità attuative della normativa di
legge.
5.1 Nell’accordo sarà prevista la costituzione di Commissioni paritetiche
regionali o territoriali con la funzione prevalente di:
– definire la destinazione di dette assunzioni verso settori e profili professionali particolarmente qualificati, nonché verso spazi occupazionali presenti sul mercato del lavoro locale.
– Individuare i fabbisogni professionali delle imprese.
– Individuare i settori artigiani.
– Valutare il progetto formativo delle imprese.
6. Nel caso di perdita del posto di lavoro, i lavoratori conserveranno il
diritto al rientro nelle liste di mobilità, come previsto per i lavoratori assunti
a tempo determinato.
7. Le imprese artigiane che - superati i 3 mesi dall’assunzione - procederanno al licenziamento di lavoratori assunti dalle liste di mobilità non potranno assumere altri lavoratori in mobilità per mansioni analoghe e per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dal licenziamento.
Tale norma non si applica in caso di licenziamento per motivi disciplinari
contrattualmente previsti.
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Contrattazione
Le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL concordano sull’importanza dell’attuale confronto che attraverso la ricerca delle massime convergenze
possibili, riconosce il ruolo e l’autonomia della contrattazione artigiana, già
sancita dagli Accordi Interconfederali del 1964, del 1975 e del 1983 e dai
CCNL di settore.
Da tale impostazione emerge l’esigenza di coordinare e razionalizzare i processi contrattuali ai vari livelli.
La contrattazione artigiana dovrà essere indirizzata ad una sempre maggiore
aderenza alle peculiarità produttive, occupazionali e di mercato del comparto
artigiano.
Le parti ritengono che debbano essere salvaguardati e sviluppati il ruolo e la
funzione della contrattazione interconfederale e di categoria, sulla base delle
più recenti esperienze negoziali, assumendo l’orientamento della non ripetitività dei contenuti ai vari livelli.
Le parti convengono sulla necessità che i processi sopra delineati, per quanto
in fase di sperimentazione, siano oggetto di continua e sempre più aggiornata
valutazione, a cominciare dalla prossima tornata di rinnovi contrattuali.
Settori scoperti
Le parti hanno esaminato le condizioni attuali della copertura contrattuale
nei vari settori artigiani.
Nell’impegno di favorire e completare l’estensione della contrattazione autonoma ai vari settori scoperti, le parti hanno:
a. registrato l’impegno ad aprire in tempi brevi il tavolo negoziale per il
contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare;
b. concordato sull’organizzazione di un incontro con le rispettive organizzazioni di categoria del settore grafico da realizzarsi entro due mesi dall’accordo, per individuare concretamente i percorsi che conducono alla copertura
contrattuale;
c. concordato di incontrarsi entro il mese di aprile ‘87, congiuntamente
alle rispettive istanze di categoria, per definire i percorsi di copertura contrattuale, anche attraverso eventuali accorpamenti, dei mestieri e delle lavorazioni non coperte;
d. concordato per i mestieri che non si prestano, a causa di evidente difetto
di analogia all’operazione di cui al punto c) di realizzare comunque una
copertura contrattuale.
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27/2/87
Enti bilaterali
Le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL allo scopo di favorire i
negoziati nei territori sugli Enti bilaterali, e facilitare il passaggio alla fase di
attuazione pratica degli accordi, convengono di fornire agli interessati le
seguenti indicazioni:
– a differenza di quanto indicato in proposito all’art. 4 del citato Accordo
Interconfederale, viene privilegiato il livello regionale di confronto. Si
concorda pertanto di individuare come sede centrale di trattativa il livello regionale.
Tale sede tenderà anche ad essere privilegiata come sede di costituzione
dell’Ente; le parti tuttavia convengono che il livello di costituzione
dell’Ente dovrà essere valutato dalle parti sulla base delle esigenze
locali e delle verifiche congiunte di fattibilità.
E’ opinione delle parti che la struttura dell’Ente dovrà essere di norma
intercategoriale, con gestioni separate per le singole categorie, sulla
base delle valutazioni di carattere economico e gestionale che restano di
competenza delle parti costituenti.
Le parti hanno altresì esaminato in sede tecnica alcuni problemi connessi
alla veste giuridica, e agli adempimenti fiscali e previdenziali degli Enti
bilaterali.
Si conviene pertanto che lo “status” più idoneo sia quello di libere
Associazioni con adesione volontaria, e senza fini di lucro, con la struttura
amministrativa tipica di tale società e con una responsabilità verso terzi esercitata in solido dal Consiglio Direttivo.
Si manifesta preferenza per la distinzione fra soci fondatori (le OO.SS. e le
Organizzazioni artigiane) e iscritti ovvero imprese e lavoratori, che contribuiscono all’Ente.
Per quanto riguarda l’aspetto previdenziale, si ritiene che - viste le funzioni
prevalenti dell’Ente, che assicura la mutualizzazione di alcuni trattamenti
contrattuali - sia da escludersi un prelievo parafiscale sui contributi all’Ente
da parte degli iscritti, mentre per cautelarsi si consiglia alle parti interessate
la contribuzione sulle prestazioni in uscita.
Dal punto di vista fiscale, l’assenza di scopi di lucro esclude di norma adempimenti in materia di IRPEG, ILOR e IVA, come illustrato nella documentazione allegata al protocollo d’intesa (all. 2).
Per quanto riguarda l’assetto statutario, le parti hanno esaminato uno schema
di statuto tipo di carattere indicativo e non vincolante per le rispettive articolazioni territoriali, che viene presentato in allegato al presente protocollo
(all. 1).
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Applicazione CCNL
Le parti concordano sulla necessità di affrontare in occasione dei rinnovi
contrattuali di categoria il problema di territori e settori ove per cause comunemente individuate si è determinata una prassi di inapplicazione contrattuale.
Le parti si impegnano ad azioni comuni o congiunte tese a rimuovere le
cause in questione anche con interventi dei livelli nazionali delle rispettive
Organizzazioni.
Le parti avranno cura di non assecondare comportamenti tendenti ad introdurre o consolidare situazioni di concorrenzialità sleale, nel mercato interno
fra aree geografiche nell’ambito di settori produttivi omogenei.
Le parti concordano nel definire nei settori e nei territori in questione un percorso graduale che conduca progressivamente dette realtà all’applicazione
dei contratti collettivi.
In sede locale le categorie interessate partendo dall’individuazione delle
imprese coinvolte, stabiliranno procedure di controllo del percorso concordato.
Le parti si impegnano inoltre ad individuare le soluzioni tecniche che consentano nel periodo di progressivo avvicinamento ai livelli retributivi contrattuali, di realizzare le condizioni affinché alle imprese in questione possano essere riconosciuti la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi.
Le parti concordano di incontrarsi entro quattro mesi per una verifica dello
stato di attuazione dei vari punti del presente accordo.
Le parti concordano di promuovere in forma organica e continuata sedi di
incontro e di consultazione bilaterali a livello regionale in merito alle politiche per il settore, con particolare attinenza a quanto concerne l’attuazione
della L. 443/85.
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Allegato 1
Protocollo sugli Enti Bilaterali
Bozza di statuto
Art. 1
(Costituzione)
E’ costituita tra le Organizzazioni dell’Artigianato Confartigianato, C.N.A.,
CASA, CLAAI, e le Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori CGIL,
CISL, UIL, una libera Associazione ai sensi del Capo II, Titolo II, del Codice
Civile, denominata “ENTE BILATERALE”.
Art. 2
(Scopo e finalità)
L’Ente Bilaterale, costituito in applicazione dell’art. 4 dell’accordo interconfederale del 22/12/83, non ha fini di lucro e si propone lo scopo di promuovere la mutualizzazione delle prestazioni previste dai CCNL a favore dei
dipendenti delle imprese ar tigiane associate alle Confederazioni
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, e loro Organizzazioni aderenti.
In particolare, l’Ente Bilaterale potrà:
a. gestire, con criteri di mutualizzazione, la erogazione delle prestazioni
previste dai CCNL (malattia, maternità, infortunio, ecc.);
b. promuovere corsi di formazione professionale e manageriale d’intesa
con gli Enti competenti;
c. svolgere compiti di natura mutualistica aggiuntivi a quelli previsti al
punto a) e stabiliti contrattualmente dalle parti.
Art. 3
(Sede)
L’Ente Bilaterale avrà sede in ... e potrà istituire sedi secondarie.
Art. 4
(Durata)
L’Ente Bilaterale avrà durata indeterminata.
Art. 5
(Soci, Associati, Iscritti)
Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati “Soci fondatori”:
34
27/2/87
–
le Organizzazioni dell’Artigianato Confartigianato, CNA, CASA,
CLAAI;
–
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL.
Tali soci manterranno, anche in futuro, la qualifica di “Soci fondatori”.
Potranno partecipare all’Ente Bilaterale in qualità di “Associati”, per successiva ammissione, le Organizzazioni dell’Artigianato e dei Sindacati dei
Lavoratori fra quelle sopra indicate che ne avranno fatto richiesta e non
abbiano partecipato alla costituzione in qualità di Soci fondatori.
Potranno aderire all’Ente Bilaterale mediante iscrizione, le imprese artigiane,
e forme associate, aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, che risultino
iscritte ad una delle quattro Organizzazioni dell’Artigianato fondatrici o
associate.
Il Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 8, 11 e 12, potrà peraltro decidere alla unanimità l’iscrizione di imprese non aderenti ad una delle quattro
organizzazioni fondatrici, stabilendo l’importo della quota di iscrizione
annua.
Sono altresì iscritti all’Ente Bilaterale, a cura dei datori di lavoro, i dipendenti delle imprese artigiane, iscritte secondo le modalità sopra indicate, che non
abbiano espressamente manifestato il loro dissenso in proposito.
Art. 6
(Cessazione dell’iscrizione)
L’iscrizione all’Ente Bilaterale cessa con:
a. lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi
causa dell’Ente Bilaterale;
b. la cessazione, per qualsiasi causa, dell’impresa artigiana iscritta;
c. il decesso del dipendente iscritto;
d. la cessazione dell’assistenza gestita dall’Ente Bilaterale;
e. il passaggio del lavoratore alle dipendenze ad altro datore di lavoro che
non eserciti l’impresa artigiana, o ad impresa artigiana non iscritta all’ente;
f. cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;
g. recesso dell’impresa artigiana o del lavoratore.
In caso di cessazione dell’iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun
rimborso per contributi versati.
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27/2/87
Art. 7
(Contributi e versamenti)
L’Ente Bilaterale trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a. dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane iscritte, da calcolarsi mensilmente sulla retribuzione corrisposta secondo i criteri che saranno
stabiliti dal regolamento di attuazione, per la gestione, in forma mutualizzata, delle prestazioni previste ai vari livelli della contrattazione;
b. dalla contribuzione, in misura più limitata, a carico dei dipendenti;
c. da eventuali contributi pubblici e privati;
d. da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
e. dalla contribuzione relativa ai compiti di natura mutualistica aggiuntivi
di cui alla let. c) dell’art. 2. Il Consiglio Direttivo determinerà l’ammontare
di tale contribuzione tenuto conto degli accordi intervenuti in sede negoziale
anche relativi alla ripartizione della contribuzione medesima.
Art. 8
(Organi dell’Associazione)
Sono Organi dell’Ente Bilaterale
–
l’Assemblea dei Soci;
–
il Consiglio Direttivo;
–
il Comitato Esecutivo;
–
il Collegio dei Revisori dei Conti;
–
il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 9
(Assemblea)
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, aventi diritto di voto, ed è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata (mediante avviso contenente l’O.d.G., la
data ed il luogo della riunione affisso all’albo sociale presso la sede nonché
mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data dell’Assemblea) una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e delibera:
a. sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all’attività svolta
dall’Ente Bilaterale;
b. sul bilancio dell’esercizio sociale;
c. sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
d. sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.
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L’Assemblea straordinaria è convocata (mediante avviso contenente l’O.d.G.,
la data ed il luogo della riunione, affisso all’albo sociale presso la sede nonché mediante raccomandata inviata ai Soci entro 10 giorni dalla data
dell’Assemblea) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Essa delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento
dell’Associazione.
Art. 10
(Deliberazioni)
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, i Soci fondatori che hanno diritto
di voto, ed in veste di osservatori gli Associati, che non hanno diritto di voto.
I Soci fondatori esprimeranno i loro voti come segue:
l’Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno ... rappresentanti
dei Soci fondatori.
La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno ventiquattro ore dopo
la prima.
L’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente col voto favorevole di … rappresentanti dei Soci fondatori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza dal vice Presidente, e in mancanza di entrambi, da persona designata dalla Assemblea stessa.
L’Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in
Italia.
Art. 11
(Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo)
L’Ente Bilaterale è retto da un Consiglio Direttivo, composto da membri eletti dall’Assemblea Ordinaria che ne determina il numero, i quali durano in
carica ... anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un Consigliere cessi, per qualsiasi causa, dalla carica, prima
della scadenza, esso può essere sostituito con un altro Consigliere nominato
dal Consiglio stesso che durerà in carica fino alla prossima Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un COMITATO ESECUTIVO costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri membri.
Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio e ad esso sono delegati tutti i poteri, salvo quelli riservati al Consiglio dallo Statuto e dalla
Legge.
In particolare il COMITATO stabilirà le norme per le erogazioni da effettuarsi sempre nell’ambito statutario.
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Il COMITATO ESECUTIVO si riunisce su convocazione anche informale
del Presidente presso la sede sociale o altrove purché in Italia, ed è validamente costituito con la presenza di almeno ... dei suoi membri.
Il Presidente del Comitato, che sarà il Presidente del Consiglio, potrà nominare un segretario anche estraneo al Comitato.
Art. 12
(Poteri del Consiglio Direttivo)
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Associazione.
Art. 13
(Membri del Consiglio)
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente in designazione dei
Soci Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, il Vice Presidente in designazione dei Soci CGIL, CISL, UIL, il Tesoriere ed un Segretario anche estraneo al Consiglio.
Art. 14
(Rappresentanza legale)
La legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta
al Presidente e in caso di suo impedimento o assenza al Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche
Presidente e Vice Presidente dell’Ente Bilaterale.
Art. 15
(Deliberazioni del Consiglio)
Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Segretario, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio
da ciascuno indicato, spedito almeno sette giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno.
Esso deve inoltre essere convocato quando almeno ... dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occor re la presenza di ...
Consiglieri.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice
Presidente e in mancanza di entrambi, da chi sia nominato dalla maggioranza
dei Consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di ...
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Art. 16
(Verbalizzazione)
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, del Consiglio
Direttivo e del Comitato Esecutivo dovranno risultare da Verbali redatti dai
rispettivi Segretari.
Art. 17
(Esercizio Sociale)
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che
riferisce all’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di ... membri, anche non soci,
viene eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica ... anni.
Art. 18
(Avanzi di gestione)
Gli avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni al fondo di dotazione, saranno erogati entro l’esercizio successivo e destinati ai fini dell’Associazione.
Il fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera del
Consiglio Direttivo.
Art. 19
(Scioglimento - Cessazione)
In caso di scioglimento dell’Ente Bilaterale o, comunque, di una sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali
passività, sarà devoluto dall’Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, Associati ed Iscritti.
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Allegato 2
Enti Bilaterali
Nota tecnica
Esaminato lo schema di Statuto e di Regolamento di un Ente Bilaterale si
rileva che, dagli effetti dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) tale Ente è inquadrabile in quelli “non commerciali” di cui agli
artt. 19 e seguenti del DPR n. 598 del 29 settembre 1973.
Il reddito di tali Enti è formato dai redditi fondiari (terreni e fabbricati), da
quelli di capitale o derivanti dall’esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Le somme versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il
reddito imponibile degli Enti di cui si tratta, ad eccezione delle somme corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell’esercizio di attività
commerciali: da tali prestazioni si escludono quelle effettuate, in conformità
alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali e previdenziali, promuovere corsi di formazione e
riqualificazione professionale.
L’insieme di queste finalità istituzionali non può assolutamente qualificarsi
come attività commerciale nel quadro dell’art. 2195 del Codice Civile.
Nel caso in cui l’Ente dovesse svolgere, anche occasionalmente, attività
commerciale, l’imposta sarebbe applicata soltanto per questa sulla base dei
ricavi e dei costi risultanti da apposita contabilità separata.
Con la circolare ministeriale n. 21/RT del 12 aprile 1975 il Ministero delle
Finanze ha precisato che gli obblighi contabili ricorrono soltanto per le attività da cui derivano redditi di impresa; in assenza di tali redditi e di altri
(fondiari, di capitale, etc.) o del possesso dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non ricorre l’obbligo della dichiarazione.
In questo quadro il DPR n. 60 del 28 marzo 1975 stabilisce che la ritenuta
d’imposta sugli interessi da depositi bancari viene considerata non di acconto, ma a titolo definitivo (e quindi da non dichiarare, così come è disposto
per le persone fisiche).
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Imposta sul Valore Aggiunto
In quanto all’imposta sul valore aggiunto occorre fare riferimento all’art. 1
del DPR n. 633/72 che dichiara soggette al tributo le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di
arti e professioni.
Pertanto, come si è visto per l’IRPEG, occorre che le dette operazioni rientrino nell’attività di impresa, ossia commerciale, intendendosi per tali anche le
prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, escluse le prestazioni effettuate da associazioni anche
assistenziali secondo le finalità istituzionali.
Negli Enti Bilaterali per ottenere le varie prestazioni previste statutariamente
non sono previsti contributi specifici, ma quote associative o contributi che
affluiscono ad un fondo mediante il quale si provvede a realizzare tutte le
prestazioni dovute per Statuto (in genere sussidi).
Inoltre la voce 23 dell’art. 10 del predetto DPR n. 633 esonera dall’IVA le
“prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente”.
Roma, 27 febbraio 1987
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Accordo Interconfederale
La Confartigianato, rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, dal Vice
Presidente Felice Doro, dal Segretario Generale Giorgio Meli, con l’assistenza dei Sigg.: Dr. Guido Cesati, Avv. Renato Bonica, Dr. Bruno Gobbi, D.ssa
Giovanna De Lucia.
La Confederazione Nazionale dell’artigianato - CNA, rappresentata dal
Presidente nazionale Bruno Lisi, dal Segretario Generale Sergio Bozzi, dai
vice presidenti nazionali Alberto Rossi e Gabriele Zagni, dai vice segretari
nazionali Angelo Algieri e Antonio Suraci, dal Presidente del DPT Sindacale
Ermando Antonelli, dal responsabile della Sezione Contrattazione Dott.
Alberto De Crais e dai componenti del DPT Sindacale Claudio D’Antonangelo, Paolo Alberti, Glauco Cavassini, Fulvio Boeris, Orazio Giurgola, Carlo
Braccesi, Vito Siracusa, Alfredo Tonini, Ubaldo Zerbinatti e Stefano
Maggipinto con la consulenza di Renato Attardi; coadiuvati dai presidenti
delle Federazioni nazionali di settore e dai segretari nazionali delle
Federazioni, Marco Ciolella, Paolo Necci, Roberto Giorgini, Giuseppe
Testini, Ivo Costantini, Alfonsa Celli, Paolo Grossi, Tonino Calabrese e
Mauro Piperno;
la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASA, rappresentata dal
Presidente Comm. Giuseppe Guarino, dal Vice Presidente Aldo Rapelli, dal
Segretario Generale Dott. Giacomo Basso, con l’assistenza del Direttore
Generale dei Servizi Confederali Dott. Paolo Melfa;
la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI,
rappresentata dal Vice Presidente nazionale Dott. Angelo Turco, assistita dal
Sig. Lino Maiocco.
C.G.I.L., rappresentata dai Sigg.: Antonio Pizzinato segretario generale, Fausto
Bertinotti segretario confederale, Luciano Satta C.G.I.L. Nazionale, Loredana
Pistelli FILTEA Nazionale, Carmelo Caravella FIOM Nazionale, Bruno Rossi
FILLEA Nazionale, Gabriele Zappaterra C.G.I.L. Emilia Romagna, Domenico
Lodispoti C.G.I.L. Lombardia, Inghilesi C.G.I.L. Toscana;
C.I.S.L., rappresentata dai Sigg.: Franco Marini segretario generale, Rino
Caviglioli segretario Confederale, Mario Conclave C.I.S.L. Nazionale,
Marcello Guardianelli FILTA Nazionale, Norberto Crinelli FILCA
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21/7/88
Nazionale, Gianluigi Morini FIM Nazionale, Luigi Raimondi FLERICA
Nazionale;
U.I.L., rappresentata dai Sigg.: Giorgio Benvenuto segretario generale,
Silvano Veronese segretario confederale, Franco Lago coordinatore settore
U.I.L., Antonio Regazzi segretario nazionale UILM, Stefano Cerizza coordinatore nazionale UILM, Roberto Di Maulo coordinatore nazionale UILM,
Francesco Cisco segretario generale FILSIC, Renato Di Lisio segretario
nazionale UILTA, Renato Ferrari segretario generale UILTA, Francesco De
Martino segretario nazionale FENEAL, Paolo Pellarini segretario nazionale
FENEAL, Pasquale Rossetti segretario nazionale UILIAS, Claudio Negro
segretario nazionale UILCID, Paolo Carcassi segretario nazionale UILTRASPORTI, Antonio Zilli segretario nazionale UILTUCS
Viene stipulato il presente
Accordo Interconfederale
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell’accordo interconfederale del 27
febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una
gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e
dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell’accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici)
costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni
sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l’impegno all’attuazione di quanto sopra indicato.
Nell’ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul
territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l’intesa delle parti.
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Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a. la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed
occupazionale dell’artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b. la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano
con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del
mercato del lavoro;
c. l’intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria
di sviluppo dell’artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell’associazionismo dell’imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle
varie sedi istituzionali;
d. la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare
riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad
adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese
le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e. la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse,
appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f. la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l’attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le
parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative
analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l’artigianato di competenza dell’ente regionale e
degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali
regionali previste nell’accordo del 27.2.1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di
un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile
punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
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21/7/88
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1. Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi
permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2. Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente
risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie, in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie
individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l’articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani,
per cui le parti concordano che esse non comportano l’istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4. I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese
artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti
non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5. In relazione ai punti precedenti e a modifica dell’accordo del 21/12/83
tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani, a partire dalla data del suddetto (*) accordo accantoneranno in un
fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al
comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
(*)
Roma, 5.5.1989
Ogg.: Accordo Interconfederale
21.7.1988 - ERRATA CORRIGE
Con riferimento al testo dell’Accordo Interconfederale del 21.7.1988, sottoscritto nella sua
stesura definitiva il 4.5.1989, in sede CNEL, le parti firmatarie dello Accordo stesso indicano
la seguente ERRATA CORRIGE:
Parte “Relazioni sindacali”, pag. 3, punto 5., 4° rigo - Sostituire la parola PRESENTE
con la parola SUDDETTO.
F.to
CGIL
CONFARTIGIANATO
CISL
CNA
UIL
CASA
CLAAI
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Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
– a L. 7.500 annue per dipendente per l’attività della rappresentanza (1°
comma punto 1);
– a L. 1.500 annue per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).
Detti valori varranno per l’attuale vigenza contrattuale.
6. I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a
livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento
agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7. Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto
precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l’unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall’entrata in vigore del presente accordo e fino all’armonizzazione suddetta non si procederà all’elezione di delegati in aziende diverse da
quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i
contratti e gli accordi esistenti.
8. Le parti riconfermano l’impegno al pieno e permanente rispetto dello
spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in
sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei
rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori
dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento
dell’avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà
esecutivo; analogamente l’assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del
provvedimento.
9. I rappresentanti di CGIL-CISL-UIL, comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10. Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge
533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 codice civile.
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DICHIARAZIONE A VERBALE DEL MINISTRO
Il Ministro dichiara che l’accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
DICHIARAZIONE A VERBALE DI CISL E UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la
dimensione dell’attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in
via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle
aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per
tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3° e
4° comma dell’art. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente
alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l’accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori
saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della
rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo per il regolamento del fondo
1. Ai fini della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle
risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2. Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente
attraverso l’INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3. In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro tre
mesi dalla data della presente intesa, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4. Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento
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dell’Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di
quanto stabilito ai punti precedenti.
5. Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei
dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6. Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra
i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell’effettivo versamento.
7. Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e
per settore merceologico.
8. Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9. Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque
la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse
accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse
ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla OO.SS. e previsti
al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse
parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il
criterio della provenienza territoriale.
10. La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11. A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12. Per l’attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell’accordo, saranno utilizzate
le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13. Nella fase intermedia prevista dal comma 1° del punto 7), resta inteso
che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso,
quanto versato.
NOTA A VERBALE
CGIL-CISL-UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto
innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui
diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a
verbale.
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Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest’ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal
comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità
di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo
sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane,
convengono sull’individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema
impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori
artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le
parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2. Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il
30/10/1988 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e
gli organi di gestione del fondo medesimo.
3. Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno
al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla
volontà dell’imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti
7), 9), 11), 12).
4. Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli
imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le
modalità di cui al punto 16) comma 2°.
5. Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l’esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6. La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani
stipulati, ai sensi dell’accordo interconfederale del 21/12/83, dalle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell’edilizia,
dell’autotrasporto e della panificazione.
NOTA A VERBALE
Per quanto riguarda il settore della panificazione verrà effettuata una verifica congiunta entro l’1/10/1988.
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7. Ferma restando l’esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a
titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del
fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
– eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;
– calamità naturali;
– interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all’impresa;
– difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori
e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8. In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione
omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno
individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le
disponibilità economiche.
9. In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del
fondo sarà limitata.
Tale durata nonché l’entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10. Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e
funzionalità degli interventi.
11. Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica,
che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle
finalità per cui il fondo è costituito.
12. Le provvidenze verranno erogate dal fondo all’impresa, e tramite quest’ultima ai lavoratori interessati.
13. La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l’avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14. Entro il 30/9/1988 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica
che, entro il 15/11/1988, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi
alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e
fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative
che si manifestassero a livello territoriale.
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21/7/88
15. Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una
quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli
di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella
prevista dal CCNL di appartenenza per l’operaio specializzato.
16. Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle
imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
– il ripristino del ciclo produttivo;
– riallocazione o riorganizzazione dell’attività produttiva dovute a fattori
e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di
prodotto;
– servizi reali all’impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17. Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti Bilaterali regionali.
18. Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano
adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste
dai regolamenti localmente definiti.
19. Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3 e 4 verrà destinata ad un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, impresa) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento
del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al
punto 14.
20. A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14.
21. A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22. In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei
confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il
fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al
punto 2).
23. I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno anticipatamente
entro il 15 gennaio di ciascun anno.
Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 15
gennaio 1989, e sarà calcolato moltiplicando il numero dei lavoratori dipen-
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21/7/88
denti occupati al 31/12/88 nella impresa artigiana per le 10 ore previste calcolate secondo quanto previsto al punto 15 ultimo comma.
24. Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al
punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio.
A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e
per aree territoriali.
25. Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste
dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi
siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e
tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26. Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del
presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27. Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di
provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati,
e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed
escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell’impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente
accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici
regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
1. Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo
scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al
fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1 Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture
pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
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21/7/88
1.2 Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle
imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti locali.
2. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui
al punto 1.1. qualora si rendesse necessario, va concessa l’aspettativa non
retribuita comunque non influente ai fini dell’anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1 L’aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle
strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione
della loro specificità.
2.2 Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che
siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito
dalle suddette strutture che ne certificheranno la necessità, potranno
essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3. Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1., per il periodo
di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere
accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o
orari particolari.
4. I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture
suddette si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le
esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle
imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5. Nell’ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori
interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall’impresa
utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 ex L. 56/87.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull’entità e sull’andamento dell’occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per
esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS., esamineranno le possibili soluzioni atte
a risolvere i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che
potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
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21/7/88
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane, e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto
del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del
Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei
tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell’Accordo interconfederale del 27.2.87,
nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato
accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover assumere, nei
confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all’impianto legislativo, in base ad una più
attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle
imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l’innalzamento dell’età di assunzione degli
apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate,
soprattutto in relazione all’età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a
concludersi.
Riguardo all’apprendistato, e alla L. 56/87, poi la verifica dovrà tenere conto
di tre fattori essenziali:
– la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
– l’individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per
cui può essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunità formative;
– la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti
nel Mercato del Lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate
consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s’intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei)
mesi dalla scadenza.
L’accordo ha le caratteristiche dell’ultrattività, pertanto, nelle more della
disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito solo da un nuovo
accordo.
Roma, 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.
55
4/5/89
Allegato
Le parti, all’atto della firma dell’Accordo interconfederale siglato in data
21.7.1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro
del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima affinché lo stesso fornisca - d’intesa con gli altri Ministeri interessati - in via
amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le
imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l’attuazione dell’accordo
interconfederale 21.7.1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi
entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo
del presente Accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere
attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme
restando le norme pattizie sottoscritte.
Roma, 4 maggio 1989
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4/4/90
Nota a chiarimento del settore edile
A chiarimento dell’Accordo Interconfederale del 21/7/88, tenendo conto
delle specificità dell’organizzazione del lavoro presente nei cantieri edili,
CGIL CISL UIL e le Confederazioni dell’artigianato firmatarie dell’accordo
sopra richiamato, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali di categoria
del settore edile, precisano quanto segue:
– per il settore dell’edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni
adottate all’interno dell’Accordo interconfederale in merito alla rappresentanza sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione
dell’accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria
possono essere individuate diverse modalità applicative, fermo restando
quanto previsto al punto 5) dell’Accordo interconfederale, in ordine al
punto 2) del relativo Regolamento, tenuto conto della realtà delle Casse
Edili Artigiane e dell’impegno di una loro estensione su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall’accordo di categoria del
19/3/90.
Roma, 4 aprile 1990
CGIL
CISL
UIL
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL-UIL
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
FNAE-CNA
FIAE-CASA
57
14/1/92
Protocollo d’intesa
In attuazione dell’impegno previsto dall’Allegato all’Accordo
Interconfederale 21 luglio 1988, siglato presso la sede del CNEL in data 4
maggio 1989, CGIL, CISL, UIL e le Confederazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, concordano di intervenire presso il Ministero del
Lavoro affinché nei provvedimenti legislativi ed amministrativi di fiscalizzazione degli oneri sociali sia inserita la cosiddetta “clausola sociale”, tesa a
garantire l’integrale osservanza da parte dell’universo delle imprese artigiane
dei trattamenti economici e normativi stabiliti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro del settore, ivi compresi quelli derivanti da Fondi ed
Enti previsti dalla stessa contrattazione collettiva.
Ciò anche al fine di garantire omogeneità di costi sul mercato del lavoro per
tutte le imprese del comparto artigiano.
Roma, 14 gennaio 1992
CGIL
CISL
UIL
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
59
3/8/92 - 3/12/92
Accordo Interconfederale
Premessa
Le parti intendono riaffermare il ruolo fondamentale e l’importanza strategica del comparto artigiano nel contesto economico-sociale del Paese, sia per
il volume del valore aggiunto prodotto, che per la qualità e la quantità dell’occupazione assicurata.
L’attuale scenario di evoluzione dell’artigianato richiede un salto di qualità
nello sviluppo del nuovo sistema di relazioni sindacali - i cui presupposti sono
contenuti negli Accordi Interconfederali del 21 dicembre 1983, del 27 febbraio
1987 e del 21 luglio 1988 - finalizzato ad una piena valorizzazione delle risorse
umane e ad una più forte partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori.
Tali obiettivi sono, infatti, strettamente connessi alla centralità del fattore
umano nell’artigianato, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, fondato sulla fiducia e collaborazione reciproche, volte
ad una sempre maggiore valorizzazione della professionalità del lavoro
dipendente e allo sviluppo economico e produttivo dell’impresa.
In questo quadro risulta funzionale il potenziamento delle attività formative e
la promozione dell’occupazione femminile.
In tale contesto generale, fermi restando le sedi ed i ruoli propri della contrattazione, assume rilevanza strategica la scelta delle parti di riconfermare
un modello di relazioni incentrato, anche secondo le premesse agli Accordi
Interconfederali del 1987 e del 1988, sulla trattazione congiunta di materie di
carattere sociale nonché in ordine ad argomenti di politica economica interessanti lo sviluppo dell’artigianato.
A tale fine, le parti convengono su una serie di strumenti di partecipazione, a
livello nazionale e regionale, sia orizzontale che verticale, funzionale all’acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive ed
i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono direttamente il sistema delle imprese artigiane.
Nell’ambito di tali strumenti di partecipazione, particolare importanza assumono gli osservatori, di competenza delle categorie: essi, infatti, rivestono un
ruolo determinante per il funzionamento della struttura contrattuale di cui al
presente accordo, poiché, specialmente con riferimento al secondo livello di
contrattazione, rappresentano un momento di supporto delle possibilità partecipative dei singoli settori artigiani alle scelte regionali di politica economica.
Analogamente, il sistema di enti bilaterali, confermato dal presente accordo a
livello nazionale e regionale, è teso a valorizzare le opportunità derivanti da
relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione
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3/8/92 - 3/12/92
produttiva ed occupazionale delle imprese artigiane, sia con la struttura contrattuale come più avanti definita.
Infine le parti convengono di realizzare, a livello nazionale interconfederale,
un coordinamento tra le risultanze delle attività degli osservatori e degli enti
bilaterali, al fine di costruire, attraverso l’acquisizione e l’elaborazione dei
dati conoscitivi da questi rilevati, una banca dati nazionale quale supporto
strumentale agli obiettivi delle parti.
Il presente accordo assume - anche ai fini delle determinazioni contrattuali come propri gli obiettivi generali del negoziato in corso tra il Governo e le
parti sociali per la realizzazione di una politica di tutti i redditi finalizzata al
superamento del differenziale di inflazione rispetto a quella dei maggiori
Paesi europei, alla riduzione del deficit e del debito pubblici in un quadro di
equità sociale, alla ripresa dello sviluppo produttivo, alla difesa ed al rilancio
dell’occupazione.
La soluzione dei problemi legati alla composizione del costo del lavoro
acquisisce nel comparto artigiano una specifica rilevanza ai fini della salvaguardia della competitività delle imprese e del miglioramento delle condizioni economiche e professionali dei lavoratori.
1. Elementi fondamentali della struttura retributiva
Nel comune intento di privilegiare le sedi di contrattazione nella determinazione dei livelli salariali e - per questa via - valorizzare la professionalità e la
produttività, anche in considerazione dell’attuale congiuntura economica ed
in coerenza con gli obiettivi di recupero della competitività del sistema produttivo artigiano, le parti concordano su una prassi di relazioni sindacali che
prevede due livelli di contrattazione ai quali in materia salariale sono attribuiti ambiti specifici di intervento.
1. In sede di stipula dei CCNL dell’artigianato si tenderà a tutelare il potere d’acquisito delle retribuzioni in vigore alla data di scadenza dei CCNL
stessi.
Tale tutela sarà realizzata:
a. attraverso la determinazione di aumenti retributivi coerenti con i tassi di
inflazione programmati dal Governo o convenuti in sede di politica dei
redditi.
Gli aumenti suddetti si intendono comprensivi del meccanismo di indicizzazione che le parti dovessero concordare o che venisse definito per
legge.
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3/8/92 - 3/12/92
Pertanto gli aumenti salariali da determinarsi nei CCNL attualmente in
fase di rinnovo saranno onnicomprensivi e dovranno tendere a tutelare
il potere d’acquisto delle retribuzioni facendo riferimento ai tassi programmati di inflazione;
b. tramite un successivo riallineamento delle retribuzioni allo scopo di
recuperare l’eventuale scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale.
Le parti concordano che in sede di rinnovo dei CCNL saranno definiti
criteri, tempi e modalità del riallineamento retributivo al fine di recuperare le differenze derivanti dall’eventuale scostamento tra inflazione
programmata e inflazione reale.
2. In sede di stipula dei Contratti Collettivi Regionali Integrativi di lavoro
(CCRIL) verranno negoziati incrementi retributivi sulla base della situazione
del settore nella regione rilevata attraverso indicatori anche specifici concordati dalle parti nei CCNL.
NORMA TRANSITORIA
Le parti convengono che, per i CCNL attualmente in fase di rinnovo, il
primo riallineamento delle retribuzioni contrattuali avrà luogo ai sensi del
punto 1) entro il dicembre 1993 e che gli effetti sulle retribuzioni decorreranno dall’1/1/94, e così di seguito analogamente per i singoli anni successivi.
Per quanto attiene al 1992 le parti convengono che gli aumenti dei CCNL in
fase di rinnovo faranno riferimento ai tassi di inflazione tendenziale convenuti e che quindi non si darà luogo al riallineamento.
Ferma restando la più generale verifica da effettuare all’interno del negoziato
generale - attualmente in corso tra Governo e parti sociali - sulla politica dei
redditi, la riforma della contrattazione e della retribuzione (compresa la parte
definita “indennità di contingenza” ed il suo eventuale adeguamento), le
OO.AA. e le OO.SS. si incontreranno entro 30 giorni dal termine del suddetto
negoziato per armonizzarne i risultati con quanto pattuito nel presente accordo.
Per quanto attiene ai CCNL già stipulati le parti riconoscono la necessità,
sulla base del principio di cui al punto 1), di garantire la tutela del potere
d’acquisto delle retribuzioni contrattuali nell’arco della vigenza dei CCNL.
A tal fine si impegnano reciprocamente a richiedere una soluzione del problema nel quadro della trattativa e sulla politica dei redditi e la riforma della
contrattazione e della retribuzione tra il Governo e la parti sociali.
In ogni caso, in assenza di una soluzione generale, le parti, unitamente alle
categorie interessate, si incontreranno entro il mese di ottobre 1992 al fine di
risolvere tale problema.
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3/8/92 - 3/12/92
2. Sistema contrattuale
2.a. Principi generali
In merito all’articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la
scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due
soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per
ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.
Questi momenti di confronto negoziale tratteranno le materie proprie di ciascun livello (come da paragrafo 2.b successivo) secondo i seguenti principi:
–
non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
–
esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
–
possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.
2.b. Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
Livello nazionale interconfederale
Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e
gli strumenti operativi bilaterali.
Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l’intero
sistema artigiano sulle seguenti materie:
–
diritti sindacali
–
relazioni sindacali (regole e procedure)
–
sistema di rappresentanza
–
strumenti operativi bilaterali
–
struttura contrattuale
–
elementi fondamentali della struttura retributiva
–
mercato del lavoro
–
formazione professionale
–
ambiente e sicurezza
–
pari opportunità
–
altri titoli individuati dalle parti.
Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e
agli elementi fondamentali della retribuzione sono di esclusiva pertinenza
del livello nazionale interconfederale.
Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno
di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere
recepite dai CCNL.
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3/8/92 - 3/12/92
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello
hanno durata illimitata.
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori
artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
–
relazioni sindacali di settore
–
materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
–
sistema di classificazione
–
retribuzione
–
durata del lavoro
–
normative sulle condizioni di lavoro
–
azioni positive per le pari opportunità
–
altre materie tipiche dei CCNL
–
costituzione di eventuali fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello decentrato interconfederale
La titolarità contrattuale a livello decentrato confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello decentrato confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà
di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle
parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.
Da tali confronti sono comunque escluse le materie proprie dei CCNL.
Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale
regionale può trattare materie diverse da quelle proprie. Si tratterà di materie
rinviate, perché già affrontate o direttamente rimesse in quanto non affrontate
a livello nazionale interconfederale.
Il livello decentrato interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali, anche su istanza di queste ultime, a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno
di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere
recepite dai contratti collettivi Regionali Integrativi di Lavoro.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
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3/8/92 - 3/12/92
non previsti da accordi regionali vigenti, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata
alle strutture territoriali interessate.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello
hanno durata illimitata.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga
conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso
alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l’esercizio della titolarità
contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali,
ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa,
anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL
siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei
CCNL.
Le parti convengono che entro la fine del 1995 si darà luogo ad una verifica
del sistema contrattuale sopra stabilito.
3. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali
nell’artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema
contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei
livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito
descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia
garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
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Livello nazionale di categoria
–
ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non
oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la
sua validità fino alla data di scadenza prevista;
–
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno
5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illu–
strazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che
dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma;
–
a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di
tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
–
trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il
negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Confederazioni nazionali;
–
trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l’intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
–
trascorsi ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento
del Ministro senza che l’intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono
libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo
1° - 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non
partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle
OO.SS. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato
nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al
periodo di ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un
periodo di carenza.
Se, inviata la piattaforma nei tempi stabiliti, alla data di scadenza del CCNL
le trattative non fossero ancora aperte, le aziende interessate saranno tenute a
versare ai lavoratori un aumento retributivo mensile a titolo di acconto sui
futuri miglioramenti dei minimi contrattuali, pari all’ultima tranche prevista
dal CCNL scaduto.
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Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
–
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno
4 mesi prima della data di decorrenza;
–
entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato
che dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della piattaforma;
–
a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di
tempo per trovare un accordo;
–
trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il
negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Categorie nazionali;
trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti con–
vengono che si richiederà l’intervento di mediazione dell’Assessore
Regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
–
trascorsi ulteriori 15 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento
dell’Assessore senza che l’intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono
libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo
1° - 31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non
partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle
OO.SS. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato
nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al
periodo di ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un
periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui
entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
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3/8/92 - 3/12/92
NORMA TRANSITORIA
Restano in vigore i CCRIL già stipulati alla data del presente accordo. In
sede di stipula dei CCNL di riferimento, le parti provvederanno a definire i
criteri e le modalità di armonizzazione della durata dei CCRIL vigenti con le
norme del presente accordo.
4. Enti bilaterali
Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e
qualificazione produttiva ed occupazionale delle imprese artigiane, sia con la
struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti convengono di
costituire un sistema di enti bilaterali paritetici articolato su due livelli,
nazionale e regionale.
Tale sistema di enti bilaterali, essendo parte integrante della struttura contrattuale prevista dal presente accordo, è obbligatorio per le parti contraenti.
Esso è finalizzato all’erogazione di prestazioni e di servizi per le imprese ed i
lavoratori di comune utilità per entrambe le parti, in un quadro di trasparenza
di metodi ed intenti, ed è teso a valorizzare le opportunità derivanti dall’autonomia ed originalità del modello di relazioni sindacali del comparto artigiano.
All’interno dell’ente bilaterale si collocano i vari fondi, promossi dalla contrattazione interconfederale e categoriale, che rappresentano gli strumenti
economico-finanziari per l’adempimento di obblighi contrattualmente previsti, che non possono essere adempiuti se non attraverso i fondi stessi.
Pertanto, all’ente bilaterale devono associarsi i fondi indicati dalle parti firmatarie il presente accordo, la cui utilizzazione è contrattualmente obbligatoria.
I fondi derivano la loro specifica funzione da accordi sindacali, confederali o
di categoria, che stabiliscono degli obblighi che per le loro caratteristiche e/o
finalità ne richiedono necessariamente l’istituzione ai fini della raccolta delle
relative risorse economiche e dell’erogazione delle corrispondenti prestazioni; pertanto, i fondi non sono, in nessun caso, sede di trattativa o di confronto
tra le parti.
Allo stato tali fondi sono il Fondo Bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale ed il Fondo per
la rappresentanza sindacale, costituiti ai sensi e secondo le modalità e le
forme di gestione rispettivamente per essi indicati dall’Accordo
Interconfederale 21/7/1988.
Eventuali fondi, aventi la stessa natura, ma la cui costituzione venga decisa
dalle organizzazioni di categoria, saranno collocati nell’ente bilaterale previa
esplicita decisione di ammissione da parte di quest’ultimo su istanza delle
parti contraenti l’accordo istitutivo del fondo stesso.
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3/8/92 - 3/12/92
Possono convenzionarsi con l’ente bilaterale, al fine di ottimizzare le risorse
umane e strumentali per realizzare il massimo di efficienza e di economia,
quei fondi ai quali gli imprenditori potranno aderire volontariamente, esterni
all’ente bilaterale, per i quali esiste una possibilità di opzione circa la loro
utilizzazione. Questi fondi sono infatti costituiti al fine di mutualizzare gli
oneri derivanti da obblighi contrattuali che possono essere adempiuti sia
attraverso il fondo che tramite l’erogazione diretta ai singoli lavoratori da
parte dell’imprenditore.
Allo stato sono fatte salve altre determinazioni in ordine agli enti bilaterali
già costituiti, fermo restando l’impegno delle parti a definire tempi e modalità della loro armonizzazione a quanto stabilito nel presente accordo.
Ogni fondo ha propria individualità, autonomia giuridica e gestionale. La
composizione degli organismi e le modalità di funzionamento sono decise
dalle parti sindacali che hanno stipulato l’accordo stesso e hanno istituito il
fondo.
Le parti contraenti l’accordo istitutivo dell’ente o del fondo, nell’ambito
delle proprie competenze, possono delegare al fondo stesso ovvero all’ente
attività propedeutiche alle prestazioni, qualora ciò sia espressamente previsto
da accordi o contratti.
Gli enti bilaterali, su mandato delle parti contraenti l’accordo istitutivo dell’ente stesso, possono attivare commissioni per l’esame di specifici argomenti (quale ad esempio l’ambiente) e predisporre i dati acquisiti tramite
l’attività dei singoli fondi, anche in rapporto con le fonti esterne.
L’ente bilaterale è costituito a livello nazionale e regionale dalle parti firmatarie il presente accordo.
Il sistema di enti bilaterali è realizzato in maniera piena e generalizzata a
livello regionale.
L’ente bilaterale nazionale vedrà al suo interno solo quei fondi relativi a prestazioni che richiedano o rendano opportuno tale livello.
Inoltre l’ente bilaterale può certificare l’avvenuto versamento ad ogni singolo fondo.
Potranno essere realizzati terminali operativi dell’ente bilaterale a livello territoriale, laddove le esigenze di funzionalità lo rendano necessario.
5. Sistema di rappresentanza
Le parti confermano il sistema di rappresentanza sindacale previsto per il
comparto delle imprese artigiane dall’Accordo Interconfederale del 21 luglio
1988.
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3/8/92 - 3/12/92
NORME FINALI
Le parti concordano di intervenire presso le sedi istituzionalmente competenti affinché nei provvedimenti legislativi ed amministrativi che prevedono
benefici o incentivi per le aziende sia inserita la cosiddetta “clausola sociale”, tesa a garantire l’integrale osservanza da parte dell’universo delle imprese artigiane di quanto pattuito dalla contrattazione collettiva del comparto.
Ciò anche al fine di garantire omogeneità di costi sul mercato del lavoro per
tutte le imprese del comparto artigiano.
Nessuna organizzazione può partecipare ai negoziati definiti nei capitoli 2 e
3 senza avere sottoscritto il presente accordo e accettato per intero i suoi contenuti.
La soluzione di eventuali controversie interpretative del presente accordo e
affidata ad una Commissione Paritetica Nazionale appositamente costituita
tra i soggetti firmatari.
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3/8/92 - 3/12/92
Verbale di riunione
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL si sono
incontrate a Roma, il 3 dicembre 1992, dopo una serie di confronti, per ripristinare compiutamente le relazioni sindacali nel comparto.
In tale quadro:
a) CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL hanno
proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa che istituisce un sistema
permanente di confronto sui temi di politica economica e sociale che interessano e coinvolgono direttamente e specificamente l’artigianato e la piccola
impresa.
b) la CONFARTIGIANATO ha proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo
sulla riforma del sistema di contrattazione, della struttura retributiva e degli
Enti Bilaterali dell’artigianato, come da testo allegato.
CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL ne hanno preso atto.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 3 dicembre 1992
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
Allegato
72
CGIL
CISL
UIL
3/8/92 - 3/12/92
Roma, 3 dicembre 1992
Protocollo d’intesa
Le Confederazioni dell’artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA,
CLAAI e le Confederazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL,
–
premesso che il risanamento economico e finanziario del Paese presuppone un impegno generale per il contenimento dell’inflazione, per la riduzione del deficit pubblico, per la qualificazione dei servizi pubblici, per la valorizzazione ed il potenziamento dell’apparato produttivo e dei livelli occupazionali;
–
posto che per recuperare la vitalità e la competitività del sistema dell’artigianato e delle piccole imprese deve essere impostata ed attuata una
adeguata politica di sostegno attraverso iniziative in campo economico,
occupazionale e sociale capace di esaltarne e rafforzarne il ruolo sui mercati
interno ed internazionale;
–
in considerazione dell’impegno a promuovere l’ampio e qualificato
patrimonio di normative contrattuali specifiche per l’artigianato;
–
in conformità e coerenza con il modello di contrattazione che si fonda
sul pieno riconoscimento della titolarità sindacale e dell’autonomia negoziale
dell’artigianato in funzione della sua specificità e della sua importanza nell’ambito del sistema economico ed occupazionale italiano;
Convengono di istituire, nell’ambito delle relazioni sindacali, un sistema permanente di confronto sui temi di politica economica generale che interessano
e coinvolgono direttamente e specificatamente l’artigianato e la piccola
impresa.
In tale quadro le parti CONCORDANO di avviare immediatamente il confronto sulle tematiche di seguito indicate e valutate come prioritarie ed
urgenti.
1. Politica dello sviluppo
Le parti si impegnano ad un confronto per individuare interventi congiunti in
materia di politica industriale, specificatamente indirizzati al consolidamento
ed allo sviluppo del tessuto produttivo in cui operano l’imprenditoria minore
ed artigiana da sottoporre a Governo e Parlamento.
In tale ambito si collocano le azioni e gli interventi per la crescita economica
ed occupazionale dell’artigianato e delle piccole imprese del Mezzogiorno.
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3/8/92 - 3/12/92
Nell’immediato, le parti si impegnano ad operare un congruo rifinanziamento dei provvedimenti già esistenti a sostegno del comparto ed, in particolare,
della legge 399/87 (Fondo Nazionale) della legge 317/91 (consorzi per i servizi, consorzi per il credito, riorganizzazione del Ministero dell’Industria e
attivazione della Direzione generale per l’Artigianato), che peraltro risultano
in parte ancora inattuate per inerzia delle Pubbliche Amministrazioni.
Allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo di supporto alle iniziative,
anche legislative, finalizzate alla realizzazione di una politica congiunta per
lo sviluppo del comparto, le Parti ritengono altresì prioritaria la riforma delle
rilevazioni ISTAT, affinché siano tarate sulle effettive dinamiche economiche
ed occupazionali dell’artigianato.
Nell’ambito del confronto permanente per la politica dello sviluppo, si colloca, altresì, l’impegno delle parti ad esaminare interventi a sostegno e qualificazione delle professionalità artigiane e per il riconoscimento dell’efficacia
costitutiva delle deliberazioni delle CPA.
Tali interventi di sostegno risultano tanto più necessari, alla luce della imminente integrazione dei mercati comunitari: al riguardo, le Parti si impegnano
affinché, nell’ambito dell’attuazione del dialogo sociale europeo, l’artigianato possa svolgere, a pieno titolo, il ruolo di partner attivo nella individuazione delle politiche legislative e contrattuali.
2. Politica creditizia
Le Parti rilevano che l’attuale pesante stretta creditizia e l’elevato costo del
denaro penalizzano soprattutto le piccole imprese, rischiando di soffocarne
l’attività operativa e le possibilità di sviluppo.
Appare, perciò, indispensabile ed indifferibile ricostituire un’adeguata offerta di credito ed una contestuale riduzione dei tassi di interesse al fine di
ricondurre il costo del denaro a livelli fisiologici per il mondo produttivo.
Le Parti riconoscono, inoltre, all’Artigiancassa un ruolo insostituibile in
materia di credito speciale per il sostegno e la crescita dell’artigianato, convenendo sull’esigenza di una riforma coerente con i principi ispiratori
dell’Istituto e con il ruolo storicamente esercitato in favore delle imprese
artigiane, con la partecipazione diretta del mondo artigiano.
Preso atto della politica di privatizzazione delle partecipazioni statali che
interessa direttamente anche vari istituti di credito, le Parti si impegnano,
infine, affinché nell’ambito della trasformazione del sistema creditizio siano
garantiti in ogni caso alla piccola impresa mezzi e condizioni operative idonee alle sue esigenze di sviluppo.
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3/8/92 - 3/12/92
3. Politica occupazionale
Constatato, con grande preoccupazione, che la crisi del sistema produttivo
italiano colpisce, in modo assai più grave che nel passato, le imprese artigiane, mettendo in pericolo la sopravvivenza economica ed i livelli occupazionali di migliaia e migliaia di imprese e di lavoratori dipendenti, le Parti ritengono indispensabile ed urgente sviluppare una azione comune per sollecitare
l’adozione da parte del Governo di provvedimenti e misure idonee a salvaguardare la vitalità delle imprese e la tenuta dell’occupazione del settore.
A tal fine le Parti concordano di sviluppare congiuntamente ogni azione che
consenta all’artigianato di partecipare, a pieno titolo e con progetti specifici,
alle iniziative che Governo e Parlamento si apprestano ad adottare a sostegno
dell’occupazione.
4. Politica fiscale
Le Parti individuano nella lotta all’evasione ed all’elusione fiscale uno degli
impegni prioritari da sviluppare congiuntamente per garantire l’equità fiscale
nell’intero sistema ed a difesa del ruolo economico e delle capacità imprenditoriali dell’artigianato.
Ciò premesso, le Parti convengono di istituire un tavolo permanente di confronto sui temi di politica fiscale e tributaria.
Le Parti ritengono altresì necessari lo snellimento e la semplificazione dei
numerosissimi obblighi formali e procedurali attualmente a carico della
impresa minore.
5. Lotta all’abusivismo
Premesso che il fenomeno dell’abusivismo professionale e del lavoro “nero”
ed irregolare crea inaccettabili condizione di concorrenza sleale e di evasione
fiscale, contributiva e contrattuale, le Parti dichiarano il proprio impegno per
la promozione e lo sviluppo di azioni ed iniziative comuni, sia a livello legislativo che amministrativo, contro l’abusivismo imprenditoriale e tutte le
forme di lavoro “nero”.
6. Efficacia generale degli accordi
Le Parti convengono sulla necessità di pervenire ad un sistema di relazioni
sindacali fondato sull’efficacia generale dei contratti e degli accordi sottoscritti.
In questo quadro, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente affinché
vengano assunti nelle sedi istituzionali provvedimenti, anche parziali, in tale
direzione.
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3/8/92 - 3/12/92
Nello spirito di quanto sopra concordato, le Parti convengono che le decisioni in sede istituzionale che coinvolgano direttamente l’artigianato debbano
essere assunte previa consultazione delle rappresentanze del mondo artigiano.
Le Parti stabiliscono di effettuare, ai massimi livelli di rappresentanza, verifiche semestrali dello stato di attuazione del presente Protocollo e dell’andamento generale del comparto. La prima verifica avverrà entro il 30 giugno
1993.
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
76
CGIL
CISL
UIL
2/2/93
Addì, 2 febbraio 1993, in Roma,
Tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Si stipula l’allegato Accordo Interconfederale su Politiche formative,
Contratti di Formazione e Lavoro e Politiche del Reimpiego.
Accordo sulle tematiche formative
1. Le politiche formative
Le parti puntano a realizzare un’intesa complessiva sulle politiche formative.
E’ infatti interesse condiviso dalle parti che si realizzino le condizioni necessarie all’innalzamento delle qualità professionali dei lavoratori anche come
risorsa di innovazione e sviluppo dell’impresa, con particolare attenzione al
riconoscimento del ruolo del comparto artigiano per la crescita economica e
l’occupazione.
In questo contesto è decisivo un impegno comune di potenziamento della
cultura e degli strumenti della “bilateralità” al fine di:
–
rafforzare il ruolo e le capacità di interlocuzione del mondo del lavoro,
imprese e sindacati, nei confronti delle istituzioni competenti, a livello nazionale e territoriale;
–
dar vita a un sistema di formazione continua dei lavoratori adeguatamente sostenuto in termini normativi ed economici che abbia il suo perno
nella domanda formativa del mondo del lavoro;
–
promuovere e progettare congiuntamente le azioni formative necessarie
alla qualificazione professionale dei lavoratori, alla realizzazione degli obiettivi di qualità dell’impresa, al governo del mercato del lavoro.
Questi impegni sono particolarmente urgenti e cogenti in relazione alla
gestione della L. 223/91 e dell’importanza che in essa assumono i processi di
reimpiego.
Le convergenze tra le parti, in termini sia di analisi che di proposte, già verificate nella preparazione e nello svolgimento della Conferenza sulla formazione professionale del Ministero del Lavoro, costituiscono il quadro di riferimento del protocollo di intesa.
77
2/2/93
1. Si concorda sulla necessità:
–
di una regia interistituzionale dei sistemi formativi da realizzare attraverso la costituzione di un comitato composto dai Ministeri interessati e
dalle Regioni;
–
di definire meglio ruoli e competenze delle istituzioni per realizzare un
rapporto sinergico tra il Ministero del Lavoro (cui spetta di orientare la attività, di coordinare l’utilizzo delle risorse, di verificare i risultati sociali del
sistema) e le Regioni (che hanno piena titolarità di programmare e certificare
le attività formative);
–
di un Comitato nazionale per la formazione professionale come luogo
di coordinamento delle istituzioni competenti e di confronto e dialogo tra
queste e le parti sociali, anche in riferimento alle tematiche europee;
–
di un funzionamento adeguato della Commissione Centrale per
l’Impiego in materia di formazione professionale, superandone l’attuale
situazione di scarsa incisività;
–
di una presenza delle Confederazioni artigiane nelle istanze partecipative di cui sopra, adeguata alla forte rappresentatività del comparto artigiano
nel sistema economico italiano;
–
di un piano di intervento nel Mezzogiorno specificamente mirato a
superare anche in quelle zone i gravi squilibri, ritardi, sprechi dei sistemi formativi;
–
tutto previa concertazione con le Regioni che hanno la responsabilità
istituzionale degli interventi formativi.
2. Sottolineano l’urgenza:
–
di una legge-quadro sulla formazione continua che preveda l’istituzione
di un Fondo Nazionale, finanziato congiuntamente dalle imprese (utilizzando
i contributi già previsti) e dallo Stato, a partecipazione interistituzionale e
sociale e forme precise di finalizzazione alle esigenze del mondo del lavoro;
–
della revisione della legge n. 845/78 in direzione del coordinamento/integrazione dei diversi sistemi formativi; dello sviluppo della formazione di
secondo livello e del post-diploma; della formazione continua; delle politiche attive del lavoro;
–
della costruzione di un quadro e di una metodologia di formazione in
alternanza, coerentemente con ciò che avviene a livello europeo, con adeguati incentivi pubblici nazionali e comunitari;
–
dell’innalzamento dell’obbligo scolastico e della riforma della scuola
secondaria superiore.
78
2/2/93
3. Si impegnano congiuntamente:
–
nella progettazione e gestione dei programmi comunitari in ambito formativo;
–
nella sperimentazione di progetti-pilota e di azioni comuni sui terreni di
primaria importanza sociale quali il recupero formativo dei dropout; le pari
opportunità e azioni positive per lo sviluppo dell’occupazione femminile; le
politiche di transizione al lavoro e di orientamento; la formazione in alternanza dei giovani;
–
nella definizione di un organismo composto da istituzioni e parti sociali, che possa anche avvalersi del ruolo tecnico dell’ISFOL, per l’individuazione dei criteri di standardizzazione, di certificazione, di valutazione;
–
a promuovere la verifica nelle opportune sedi contrattuali nazionali,
della possibilità di utilizzo del monte ore triennale per il diritto allo studio
già esistente ai fini della formazione continua.
4. Si propone alle istanze legislative la definizione di una legge sulla
formazione continua che preveda:
il riconoscimento alle parti sociali, ai vari livelli, di un ruolo di proget–
tazione e di verifica dei percorsi formativi, anche utilizzando gli Organismi
Bilaterali, e di interlocuzione/negoziazione con i soggetti istituzionali competenti a predisporre un’offerta formativa congrua con i fabbisogni formativi;
–
la costituzione per il finanziamento delle attività formative, con contributi pubblici interistituzionali e privati derivanti da riconversione di istituti
già esistenti (fondo di rotazione finanziato con lo 0,30, fondi dell’art. 26
della L. 845/78), di un Fondo Nazionale da finalizzare alla formazione continua dei lavoratori a gestione interistituzionale e delle parti sociali. In questo contesto deve essere prevista, con le opportune modulazioni secondo i
diversi settori economici, la partecipazione alla contribuzione, sotto forma
di quota del monte-salari, da parte dei soggetti economici non ancora coinvolti.
5. Le parti sociali sottolineano la necessità di assicurare nella gestione di
leggi e fondi per la formazione la compartecipazione dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle parti sociali, con una presenza adeguata delle rappresentanze di artigianato e piccole imprese.
6. Le parti nel sottolineare congiuntamente il ruolo svolto dall’apprendistato e dai CFL per l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro, concorda-
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2/2/93
no sulla necessità di stimolare ulteriormente l’utilizzo di tali istituti valorizzando al loro interno i contenuti formativi.
Le parti si impegnano ad approfondire il confronto in atto sui contratti a
causa mista al fine di formulare anche congiuntamente proposte in grado di
perfezionare tali strumenti e aumentarne la fruibilità da parte dei soggetti
interessati.
7. Vanno previste, per i lavoratori di bassa qualifica di aree di occupazione
critica per i quali il contratto di formazione lavoro sia precluso, incentivi
pubblici che ne sostengano l’inserimento lavorativo. Occorre in ogni caso
assicurare un pacchetto di ore destinate alla formazione teorica sul rapporto
di lavoro e su prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Costituzione e compiti degli organismi bilaterali
per la formazione
Entro 2 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Organizzazioni
Artigiane Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e le OO.SS. dei lavoratori
CGIL, CISL e UIL costituiranno un Fondo nazionale per la formazione a cui
affidare la promozione della formazione che è parte dell’Ente Bilaterale
Nazionale per le imprese artigiane.
Il suddetto Fondo deve svolgere i seguenti compiti:
–
stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni e gli Enti
competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;
–
sviluppare ricerche sui fabbisogni formativi delle aziende e dei lavoratori, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall’innovazione dei sistemi produttivi;
–
progettare standards formativi e modelli formativi tipo da sperimentare
sul territorio nazionale, a partire dai moduli per i CFL;
–
promuovere e favorire la partecipazione alla formazione professionale
permanente per coloro che intendano perfezionare la propria formazione o
acquisire nuove professionalità, progettando moduli e tipologie dei corsi
relativi;
–
progettare modelli formativi dei corsi di formazione per le c.d. fasce
deboli del mercato del lavoro che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso
al lavoro (immigrati, tossicodipendenti, disoccupati di lunga durata, ecc.),
per le persone in cerca di prima occupazione per le quali la difficoltà di
impiego può essere corretta da adeguata formazione professionale, per i
lavoratori in riconversione, e lavoratori in mobilità;
80
2/2/93
–
favorire le pari opportunità progettando moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e diffondano la realizzazione di azioni positive;
–
promuovere l’orientamento attraverso: la progettazione di iniziative
pilota; la promozione e la diffusione e esperienze di orientamento, stages,
visite guidate, alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con le imprese, gli
Istituti secondari e l’Università;
–
sperimentare tecnologie didattiche multimediali che consentano percorsi formativi flessibili in funzione della personalizzazione dell’apprendimento
e del contenimento dei costi;
–
coordinare le attività dei Fondi Bilaterali regionali esistenti sul terreno
della formazione professionale onde favorire un’articolazione funzionale dei
compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;
–
promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative a livello
territoriale;
–
analizzare, sperimentare e diffondere a livello nazionale i modelli elaborati e le attività realizzate a livello territoriale;
–
stabilire convenzioni con Fondi bilaterali regionali e/o con Enti terzi per
la realizzazione delle attività formative.
I compiti dei Fondi Bilaterali Regionali
I Fondi bilaterali costituiti per la formazione nell’ambito degli EE.BB. regionali hanno i seguenti compiti:
–
stabilire convenzioni con le Istituzioni e gli enti competenti per la realizzazione delle attività formative;
–
raccordarsi e collaborare con le Regioni per promuovere una programmazione delle attività formative, anche per quanto attiene alla destinazione
delle risorse, più coerente con le reali esigenze delle imprese artigiane e dei
lavoratori, e più rispondente alle finalità di favorire l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro e di contribuire alla messa in opera di sistemi di valutazione
delle qualità delle attività dei CFL.
A tal fine i Fondi bilaterali, con l’intento di promuovere interventi funzionali
all’adeguamento dell’offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressa dal mercato del lavoro, nonché al fine di migliorare la qualità e l’efficienza
dell’attività formativa, elaboreranno proposte e progetti da realizzare anche
mediante convenzioni con Enti e Istituti competenti, riguardanti:
–
la progettazione di iniziative-pilota nel campo della formazione dei formatori nelle aree professionali caratterizzate da insufficiente offerta formativa;
–
la progettazione di iniziative pilota di eccellenza nel campo dei nuovi
mestieri e delle nuove professioni;
81
2/2/93
–
la realizzazione, utilizzando i dati esistenti, di indagini sui fabbisogni di
professionalità, al fine di contribuire alla programmazione formativa regionale;
–
la progettazione di iniziative di aggiornamento dei formatori coinvolgendo il sistema delle imprese artigiane;
–
l’incentivazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche nel
campo della formazione professionale;
–
la promozione di ricerche, in collaborazione con le Università, suo
know-how produttivo e gestionale;
–
l’interscambio di esperienze tra strutture formative aziendali o promosse dall’associazionismo imprenditoriale ed Enti di formazione.
Per la realizzazione dei compiti prima previsti, i Fondi bilaterali potranno
concordemente avvalersi delle competenze tecnico scientifiche che vengano
poste a disposizione dalle organizzazioni costituenti, nonché stipulare convenzioni con Istituti ed Enti particolarmente qualificati e competenti. Gli
organismi terranno altresì contatti con gli Enti e le Istituzioni pubbliche preposte alla formazione professionale, anche al fine di usufruire delle risorse
finanziarie pubbliche previste per gli scopi e le iniziative indicate precedentemente sulla base del programma di attività.
Finanziamento
–
Il finanziamento delle attività formative promosse dai Fondi Bilaterali
avverrà attraverso un contributo da parte delle aziende nella misura di L.
5.000 (cinquemila) per ora per ciascun partecipante ai corsi, a cui si potrà
aggiungere il finanziamento pubblico utilizzando le possibilità previste.
–
Per ciò che concerne il Fondo Nazionale per la Formazione le parti
potranno avvalersi, per la fase di avvio della sua attività, di risorse, strutture
e personale messi a disposizione, tramite apposite convenzioni, dagli organismi svolgenti attività formativa collegati alle Organizzazioni stesse firmatarie il presente accordo.
–
Il Fondo Nazionale per la formazione dovrà attivarsi presso le istituzioni competenti ai vari livelli per il reperimento dei finanziamenti pubblici previsti per le attività formative, in particolare utilizzando i progetti europei.
–
Il Fondo nazionale per la Formazione potrà inoltre proporre ai Fondi
Bilaterali regionali per la Formazione di concorrere finanziariamente alla
realizzazione di determinati progetti in campo formativo, oltre che esigere il
pagamento a fronte di servizi richiesti e utilizzati, a vario titolo e livello, per
la programmazione ed effettuazione dei corsi di formazione professionale.
82
2/2/93
Contratti di formazione e lavoro
1. Le parti riconoscono l’opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i
CFL in maniera coordinata con la disciplina dell’apprendistato prevista nelle
norme legislative e contrattuali.
1.1 Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medioalte. Per la fascia di età compresa tra i 15 ed i 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell’apprendistato.
1.2 A norma della legge 407/90, la qualificazione dell’istituto della formazione-lavoro comporta l’attivazione di CFL per il conseguimento
delle professionalità previste dai CCNL di riferimento, escluse quelle
relative ai livelli che contemplano mansioni di manovalanza come da
tabella allegata.
1.3 Il numero dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro
non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più
titolare e coadiuvanti.
1.4 Il ricorso al CFL è escluso per i giovani che abbiano già avuto un
rapporto di apprendistato, di almeno un anno, nell’ambito dello stesso
profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa diversa e dopo
12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di apprendistato.
2. Le parti convengono che l’assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti
normativi esistenti quali il contratto a termine, il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
3.1 Pertanto si impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità
anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2 Nello stesso ambito affermano l’impegno a promuovere l’inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sul recupero e riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.
4.1 Pertanto si impegnano a verificare in sede territoriale l’inserimento
lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipendenti attraverso CFL.
4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la
partecipazione delle imprese attraverso CFL a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
83
2/2/93
5. Le parti convengono sul ruolo dell’artigianato nella promozione e sviluppo dell’occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza,
lavoro dipendente.
5.1 In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle
normative relative alla parità.
5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione
delle imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i contratti di formazione e lavoro.
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale le commissioni bilaterali tra Confederazioni Artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.
6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2 Spetta alle commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di
conformità dei progetti presentati dalle imprese - secondo quanto previsto al p. 8 e seguenti - alle norme previste dal presente accordo e dall’art. 3 ex L. 863/84, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle
commissioni stesse.
6.3 Le commissioni, inoltre, verificano l’andamento del contratto di formazione e lavoro e la pratica attuazione del progetto da esse validato.
6.4 Alle commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o
territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.
6.5 La commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una
scheda riepilogativa dell’attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle tre OO.SS. firmatarie o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse.
7.1 La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora non
abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 gg. dalla data
di arrivo del parere di conformità all’impresa.
7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale
secondo lo schema allegato (Fac-simile A).
7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l’inquadramento di ingresso, la durata del contratto di formazione e lavoro, la qualifica ed
inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione teorica
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2/2/93
e pratica necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti dell’attività formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine del contratto
di formazione e lavoro. La durata del periodo di prova è quella prevista dai
contratti collettivi applicati.
8.1 In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e
lavoro va evitato il ricorso al lavoro straordinario notturno ed al lavoro
straordinario festivo.
8.2 La durata dei contratti di formazione sarà strettamente correlata al
tipo di professionalità da conseguire. La durata minima è fissata in 12
mesi, con l’eventuale possibilità di deroga fino a 6 mesi subordinatamente alla verifica di conformità ai fini formativi effettuata dalla commissione bilaterale.
8.3 Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei
CFL possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto
dovuti ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio, servizio militare o civile ecc.
8.4 Le parti si adopereranno affinché, nei casi di cui al punto 8.3, venga
riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza
del CFL anche oltre il periodo massimo dei 24 mesi, ai fini del completamento del progetto formativo.
8.5 Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al
modello concordato (allegato).
8.6 Copia del progetto sarà consegnata ai rappresentanti sindacali almeno
una settimana prima della riunione della commissione bilaterale.
8.7 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà
ritrasmesso all’azienda tramite la propria associazione.
8.8 Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà
consegnata dall’impresa ai lavoratori interessati.
8.9 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello
territoriale ogni tre mesi per verificare l’andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi
intrecci tra parte teorica ed apprendimento pratico, in riferimento al settore
di attività in cui opera l’impresa, secondo lo schema del progetto formativo
allegato (Fac-simile B).
9.1 La formazione teorica non può essere inferiore ad 80 ore all’anno,
ed andrà articolata in misura proporzionale alla durata del CFL e nel
caso di CFL di 24 mesi non può essere inferiore a 170 ore.
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2/2/93
9.2 Nell’ambito della formazione teorica di cui al punto 9.1, va assicurata una quota di formazione teorica, di primo inserimento, da effettuarsi
con strumenti e docenti esterni all’impresa. Tale formazione riguarderà
questioni di carattere generale quali diritti e doveri del lavoratore, prevenzione antinfortunistica e ambiente di lavoro.
9.3 La quota di formazione teorica di primo inserimento ammonta ad un
minimo di 20 ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la verifica della avvenuta formazione presso la commissione bilaterale che ha
autorizzato il progetto.
Le ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel primo periodo del CFL
e comunque entro la prima metà del periodo di durata del contratto stesso.
9.4 Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL, verserà allo specifico Fondo - costituito presso l’Ente bilaterale regionale - una somma
stabilita a livello regionale stesso per le ore di formazione di primo
inserimento, ad eccezione delle ultime due ore di verifica, le quali verranno garantite tramite permessi retribuiti, non essendo per esse necessario né materiale didattico né personale docente.
Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere
impiegate anche per la formazione di primo inserimento ad integrazione
del contributo dell’impresa per concorrere alla copertura dei costi preventivati per l’effettuazione dei suddetti corsi.
9.5 Qualora il Fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di
organizzare i corsi di cui al punto precedente, il Fondo stesso provvederà a predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al
lavoratore per assicurare la formazione teorica secondo il metodo della
formazione a distanza, con strumenti, criteri e modalità (ad esempio
tutors, dispense, audiovisivi, ecc.) che saranno definiti a livello regionale.
9.6 Il Fondo regionale costituito presso l’Ente Bilaterale, nel caso non
abbia tempestivamente predisposto il corso per la formazione teorica
esterna o in alternativa non abbia predisposto gli strumenti per la formazione a distanza entro la prima metà del periodo di durata del CFL, è
tenuto a restituire all’impresa quanto da essa versato, previa comunicazione alle parti a livello nazionale dei motivi che impediscono l’assolvimento dell’obbligo.
9.7 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla
Regione ed agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi
necessari.
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2/2/93
9.8 Le Confederazioni Artigiane si impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione
ed agli enti delegati ai fini del precedente punto.
9.9 Le parti a livello regionale, nel caso di formazione teorica extraaziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di
enti professionali individuati congiuntamente.
10. Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente accordo, le
imprese associate alle Organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti
procedure.
10.1 Presenteranno richiesta alla propria organizzazione artigiana territoriale (Fac-simile C).
10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di contratto di formazione e
lavoro comprensivo del progetto formativo (Fac-simile B).
10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di nulla-osta agli Uffici Circoscrizionali per l’Impiego, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle C.R.I.
10.4 Comunicheranno all’Ispettorato del Lavoro competente la avvenuta
assunzione, depositando copia del CFL (Fac-simile D).
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL, materiale di informazione legislativa e contrattuale (CCNL applicato, L. 863/84 e successive modificazioni, copia del presente Accordo Interconfederale) e la
proposta di delega sindacale.
10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del
CFL, agli Uffici Circoscrizionali competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal
giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga
confermato presso la medesima azienda, o assunto entro un anno dalla stessa o
da altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
12. Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti dall’art. 3,
comma 3, della L. 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la necessità
dell’approvazione preventiva delle C.R.I., qualora i progetti siano presentati
dalle imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e
siano dichiarati conformi.
12.1 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese debbono attestare alle commissioni bilaterali l’integrale applicazione dei
contratti collettivi di lavoro e degli accordi interconfederali.
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2/2/93
12.2 Le parti si impegnano a promuovere in seno alle C.R.I. l’adozione di
delibere che assumano, quali parametri per l’esame di progetti ad esse
direttamente presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli previsti dal presente accordo.
12.3 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del Lavoro, gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro,
ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni
stipulanti, del nulla-osta da parte degli Uffici Circoscrizionali territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del
disposto dell’art. 3, comma 3, della L. 863/84.
12.4 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie si incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l’utilizzo dei CFL e l’impiego
dei giovani.
13. Il presente accordo trova immediata attuazione. Per quanto attiene i
processi formativi, i punti 9.2, 9.3 e 9.4 entrano in vigore alla data di stipula del presente accordo per quelle realtà che hanno già istituito il relativo
Fondo.
Il presente accordo entrerà inoltre in vigore per quanto attiene i processi formativi dalla data di costituzione dei singoli fondi regionali per le assunzioni
effettuate dopo tale data.
Fino alla data del 31/10/1993 nelle regioni che sono sprovviste dei fondi, le
commissioni bilaterali di cui al punto 6 del presente accordo, nel valutare i
progetti di contratto di formazione e lavoro non terranno conto di quanto previsto ai punti 9.2, 9.3 e 9.4.
I Fondi per i CFL dovranno essere costituiti in tutte le regioni entro e non
oltre il 31/10/1993.
A livello regionale, le parti dovranno definire l’ammontare della somma di
cui al punto 9.4 contestualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale
definizione condizione per l’operatività del Fondo stesso.
Dopo tale data nelle regioni nelle quali non è stato costituito il Fondo il presente accordo non è più applicabile in nessuna sua parte e, pertanto, le
assunzioni tramite CFL saranno regolate esclusivamente dalla legislazione
vigente.
Qualora il Fondo venisse istituito dopo la data del 31/10/1993, il presente
accordo entrerà in vigore, previa comunicazione alle parti nazionali.
14. Le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per apportare
modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora
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2/2/93
intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il contratto di
formazione e lavoro.
Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare
congiuntamente l’applicazione corretta, nella sua interezza, del presente
accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere.
15. Il presente accordo ha validità un anno e si intenderà rinnovato di anno
in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi
prima della scadenza.
Allegato 1
TABELLA DEI LIVELLI PER L’ACQUISIZIONE DEI QUALI
NON È POSSIBILE L’ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
Metalmeccanica-Installazione
Tessile-Abbigliamento-Calzaturieri
Legno
Chimica-Gomma Plastica-Vetro
Ceramica
Acconciatura
Grafica
Panificazione
Orafi
Odontotecnici
Pulitintolavanderie
Autotrasporto conto terzi
Edilizia
6°
1°
E
1°- 2°
G-F
4°
6°
A4-B4
6°
6°- 5°
1°
6°- 5°
1°
Per quanto riguarda i CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturieri,
Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano
mansioni generiche e ripetitive, la cui individuazione è rinviata alle commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.
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2/2/93
Le politiche del reimpiego
In coerenza con gli impegni già assunti nel contesto del precedente Accordo
Interconfederale del 27.2.1987 ed in considerazione dell’evoluzione legislativa in materia di sostegno all’occupazione, le parti convengono sull’utilizzo
degli strumenti e delle procedure che, in quanto applicabili a norma di legge,
consentano una gestione attenta dei processi di crisi e ne limitino le ricadute
sui livelli occupazionali.
1. Parallelamente, le parti convengono sulla necessità, ed a tal fine si
impegnano, di rendere certe e fruibili tutte quelle misure finalizzate al sostegno delle stesse attività di impresa, affinché siano garantite le possibilità di
sviluppo economico e, conseguentemente, la stabilità dei livelli di occupazione.
2. In particolare le parti convengono che vanno perseguite tutte quelle
misure (come ad esempio la gestione flessibile dell’orario di lavoro o l’intervento della Cassa Integrazione guadagni ove applicabile in base alle leggi
vigenti) che cerchino di evitare il ricorso ai licenziamenti.
Nel caso che le iniziative di cui sopra non abbiano successo saranno osservate le normative antidiscriminatorie derivanti da leggi e accordi a tutela delle
fasce deboli, nella scelta dei lavoratori da porre in mobilità.
3. Ciò premesso, le parti si impegnano ad iniziative congiunte, allo scopo
di ottenere i migliori risultati di reimpiego con gli strumenti della mobilità.
A tal fine sono necessarie le seguenti misure:
– una più puntuale conoscenza dell’andamento dell’occupazione, basata
su una ricognizione tempestiva del mercato del lavoro, realizzata con la
verifica dell’utilizzabilità delle sedi istituzionalmente preposte;
– un sistema informativo circa la domanda e l’offerta reali di mobilità;
– l’utilizzo di tutti gli eventuali benefici ed incentivi previsti da disposizioni legislative regionali o comunitarie.
4. Le parti si impegnano ad una efficace gestione della mobilità da azienda a azienda, prevedendo anche il passaggio di lavoratori tra aziende e settori
diversi.
5. In tutti gli aspetti delle politiche di sviluppo dell’occupazione e di reimpiego verrà rispettata la piena attuazione della legge 125/91 sulle pari opportunità, al fine di evitare ogni discriminazione di sesso e promuovere l’occupazione femminile.
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2/2/93
A
CGIL Francesca Santoro,
CISL Natale Forlani,
UIL Silvano Veronese
Oggetto: Accordo Interconfederale 2.2.1993
(Contratti di Formazione e Lavoro)
Le Organizzazioni Artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, in relazione all’Accordo Interconfederale sui contratti di formazione e lavoro, sottoscritto il 2.2.1993, precisano che le realtà regionali nelle quali esista un
monte ore di formazione obbligatoria esterna all’impresa di primo inserimento, ove si svolgano regolarmente i suddetti corsi e le imprese interessate
versino all’apposito fondo una somma concordata per il necessario finanziamento, rientrano a pieno titolo nel su ddetto accordo.
Le suddette Organizzazioni, inoltre, concordano che il fondo regionale di cui
al punto 9.4 costituito per la gestione della formazione teorica dei CFL, sarà
costituito unitariamente con la partecipazione di tutte le parti firmatarie al
livello regionale.
A tal fine ritengono necessario che tutte le parti interessate, entro 4 mesi
dalla firma dell’accordo, effettuino una verifica sulla costituzione dei fondi
regionali, per intervenire e sanare anomale o parziali applicazioni dell’accordo nazionale.
Nell’impossibilità della normalizzazione della gestione unitaria del fondo, le
parti si impegnano ad assicurare comunque la fruibilità dell’accordo a tutte
le parti firmatarie.
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
Roma, 2 febbraio 1993
91
2/2/93
In particolare le parti si impegnano a:
– assumere iniziative volte a favorire l’occupazione e il reimpiego di lavoratrici, particolarmente per la fascia d’età superiore ai 35 anni, utilizzando a
questo scopo gli incentivi previsti in diverse legislazioni regionali.
6. Le OO.AA. si impegnano a promuovere presso i propri associati azioni
tese a favorire l’assunzione di categorie svantaggiate, definite nell’art. 25
della L. 223/91.
Inoltre le parti firmatarie si impegnano a promuovere incontri a livello nazionale e regionale, al fine di definire posizioni convergenti da sostenere nelle
istituzioni competenti, come la Commissione centrale per l’impiego e le
C.R.I., in merito all’assunzione dei lavoratori di cui sopra.
7. Le parti, riconoscendo il ruolo strategico della formazione professionale, ai fini di un’efficace politica di salvaguardia del posto di lavoro e di reimpiego del lavoratore, concordano di orientare l’iniziativa di tutti gli organismi
preposti a questo compito verso l’attuazione di percorsi e programmi formativi adeguati all’ottenimento di quegli obiettivi.
In particolare si attiveranno nelle e presso le strutture istituzionalmente competenti in questi campi affinché:
– in costanza di rapporto di lavoro eventualmente per le aziende coinvolte
durante i periodi di CIGS, vengano organizzati corsi di riqualificazione
professionale, per l’aggiornamento tecnologico e organizzativo dei
lavoratori;
– vengano rapidamente proposti dalle C.R.I. alle Regioni, ai sensi del
comma 2 dell’art. 6 della L. 223/91, corsi di qualificazione e riqualificazione professionali per agevolare il reimpiego dei lavoratori in mobilità; tali corsi dovranno essere fortemente personalizzati in rapporto alle
caratteristiche professionali specifiche di ciascun lavoratore e al suo
livello di scolarizzazione; dovranno essere mirati sia a sbocchi professionali immediati presenti sul mercato, sia a fornire ai lavoratori interessati una professionalità più spendibile, o più capace di sostenere
forme di intrapresa, singole o cooperative.
8. Gli Enti Bilaterali possono promuovere percorsi di facilitazione e di
promozione di impiego e di reimpiego dei lavoratori, proponendo le attività,
anche formative, necessarie.
In tutti questi casi è decisiva un’interazione dell’iniziativa degli Enti
Bilaterali con gli organi istituzionali preposti alla formazione, all’incontro
tra domanda e offerta di lavoro e al reimpiego.
92
2/2/93
9. A livello regionale le parti condurranno semestralmente delle verifiche
sugli esiti delle iniziative di reimpiego da parte delle aziende.
Dichiarazione a verbale allegata
Al fine di attuare un’efficace politica di reimpiego nel comparto artigiano, le
parti si impegnano ad esaminare la possibilità di definire ulteriori cause di
intervento del Fondo di sostegno al reddito, che possano permettere ai lavoratori e alle aziende, investiti da processi di crisi, agli uni sbocchi occupazionali certi - sostenuti da attività formative appositamente predisposte -, alle
altre sostegno alle attività produttive.
Dichiarazione allegata
Dichiarazione CGIL, CISL, UIL
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo si impegnano, in
ragione della rilevanza del comparto artigiano nel sistema economico italiano, a sostenere la necessità della presenza dei rappresentanti delle
Associazioni Artigiane nelle istituzioni preposte al governo del mercato del
lavoro, come le Commissioni Regionali per l’Impiego.
CGIL
CISL
UIL
Roma, 2 febbraio 1993
93
2/2/93
A
CONFARTIGIANATO,
CNA,
CASA,
CLAAI
Oggetto: Accordo Interconfederale 2.2.1993
(Contratti di Formazione e Lavoro)
Riscontriamo la Vostra lettera del 2.2.1993 pari oggetto.
Nel prendere atto della Vostra comunicazione, conveniamo con le specificazioni in essa contenute nella misura in cui le stesse non mettano in discussione il carattere unitario dell’applicazione dell’accordo interconfederale in
questione.
Cordiali saluti.
CGIL
CISL
UIL
Roma, 2 febbraio 1993
94
22/6/93
Modifiche all’Accordo Interconfederale 21.7.1988
nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale
per la salvaguardia del patrimonio di professionalità
di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle
seguenti modifiche dell’Accordo Interconfederale del 21.7.1988, le quali
sono riferite alla parte che, nel testo dell’accordo, è immediatamente riportata
dopo il “Protocollo per il regolamento del fondo” (di rappresentanza sindacale), la successiva “Nota a Verbale” di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa
d’atto delle Confederazioni Artigiane della stessa Nota a Verbale.
Primo capoverso
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest’ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni
di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto
dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l’occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull’individuazione di soluzioni
che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori
dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1
Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio
di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane istituiranno a livello regionale un fondo intercategoriale.
Punto 3
Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle
imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea
delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7
Il fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al
punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
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22/6/93
– eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;
– calamità naturali;
– interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all’impresa;
– difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e
soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
– incendio.
In via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8: (da cassare)
Punto 9
Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l’entità degli interventi del
fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine
di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15 - (cassare l’ultimo comma ed aggiungere)
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla
contribuzione al fondo per l’anno 1993 e l’impegno delle parti a costituire il
fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di
cui sopra dal 1/1/1993 fino al 31/12/1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun
anno per ogni dipendente.
A partire dal 1/1/1995 e fino al 31/12/1996 tale importo è elevato a lire
84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire
per casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera
l’accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di
sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle
imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
– il primo ripristino del ciclo produttivo;
– riallocazione o riorganizzazione dell’attività produttiva dovute a fattori e
soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
– servizi reali all’impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
96
22/6/93
Punto 17
Il fondo sarà collocato all’interno dell’Ente Bilaterale regionale.
Punto 19
Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato
all’interno dell’Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati
(lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati
dalla commissione di cui al punto 14).
Punto 25: cassare la frase contenuta nell’inciso (dalla parola “ove” fino
alla parola “acquisite”) e cassare la successiva parola “eventuali”
Roma, 22 giugno 1993
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
CGIL
CISL
UIL
97
22/6/93
Procedure per l’accesso ai contributi pubblici
previsti dall’art. 5 comma 6 decreto legge n. 57 del 10 marzo 1993
Nei casi di crisi congiunturale le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste
dall’Accordo interconfederale 21 luglio 1988, capitolo Relazioni Sindacali,
punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di
licenziamenti, alla riduzione dell’orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o
parte dei lavoratori dell’azienda interessata, nei limiti previsti dall’art. 5
comma 4 D.L. 57 del 10/3/93.
La stessa sede sindacale invierà copia del suddetto accordo, sottoscritto dall’inprenditore e dal dipendente/i interessato/i, al fondo regionale per la tutela
della professionalità previsto dal medesimo Accordo interconfederale
21/7/88 unitamente alla richiesta delle provvidenze previste in favore dell’impresa e dei lavoratori interessati.
Il fondo regionale, in presenza dei regolari versamenti previsti e delle condizioni stabilite, accettata la richiesta di contributo, ne delibererà l’erogazione,
che avverrà secondo i tempi e le modalità proprie del fondo e fornirà all’impresa certificazione attestante la finalità e l’entità del contributo.
L’impresa provvederà ad inoltrare all’ufficio competente dell’impiego la
richiesta dei contributi pubblici previsti dall’art. 5 comma 4 del D.L. 57 allegando copia dell’accordo sindacale e della certificazione del fondo.
Il fondo bilaterale nazionale provvederà a comunicare al Ministero del
Lavoro l’elenco dei fondi regionali abilitati a certificare le provvidenze erogate ai fini di poter accedere ai suddetti contributi pubblici.
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
98
CGIL
CISL
UIL
18/11/93
Accordo interconfederale di armonizzazione
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e CGIL CISL E UIL, in
ottemperanza alla clausola di armonizzazione di cui al 3° comma della
“Norma transitoria” al Capitolo 1. dell’Accordo Interconfederale sottoscritto
dalle parti in data 3 agosto e 3 dicembre 1992 ed in coerenza con quanto
congiuntamente dichiarato nella “nota” di cui al Capitolo 2. del Protocollo
sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 3 luglio 1993,
concordano quanto segue.
Al Capitolo 3. dell’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 3 agosto e 3
dicembre 1992, “Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati”, paragrafo
“Livello nazionale di categoria”, dopo le parole “... le parti si ritengono
libere da ogni vincolo procedurale”, i periodi che seguono sono così sostituiti:
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo
1° - 31 Agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non
partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle
OO.SS. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante,
di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato
nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al
periodo di ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un
periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza
del CCNL ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo
non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero
99
18/11/93
dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento
provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Roma, 18 novembre 1993
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
100
CGIL
CISL
UIL
1/3/94
Protocollo d’intesa
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, a seguito dell’intesa raggiunta sulla riforma del sistema contrattuale, della struttura della retribuzione e degli Enti Bilaterali nell’artigianato, convengono di procedere alla completa definizione dei rapporti contrattuali anche sulle tematiche sottoelencate:
1) Settori scoperti
Nell’ambito di una azione congiunta finalizzata alla sistematizzazione delle
relazioni contrattuali nell’artigianto, deve essere collocato al primo posto il
problema dei settori che risultano ancora privi di autonoma regolamentazione contrattuale nazionale.
I settori per i quali si ritiene necessaria la stipula di CCNL sono:
- Lapidei;
- manufatti in cemento;
- noleggio da rimessa.
Per quanto attiene ai settori lapidei e manufatti in cemento, le parti prendendo atto dei contatti intercorsi tra le rispettive Federazioni di Categoria per
l’avvio delle trattative, si impegnano ad operare affinché vengano rimossi
eventuali ostacoli che ritardino la copertura contrattuale.
In merito al settore del noleggio da rimessa, le parti concordano che il problema della copertura contrattuale venga affrontato in occasione del prossimo rinnovo del CCNL dell’autotrasporto artigiano, e si impegnano a svolgere congiunte azioni in tal senso.
Per gli altri settori di minore incidenza, per il numero di imprese in essi rientranti, per il tipo di diffusione sul territorio e per la consistenza occupazionale complessiva, si procederà all’accorpamento degli stessi nei CCNL esistenti, sulla base del criterio di maggiore affinità tra i settori in esame ed i settori
merceologici già contrattualmente coperti.
2) Enti bilaterali e settore dell’edilizia
Le parti convengono che per il settore dell’edilizia il sistema degli Enti
Bilaterali è quello previsto dal CCNL del relativo settore.
Roma, 1 marzo 1994
CGIA
CNA
CASA
CLAAI
CGIL
CISL
UIL
101
4/5/95
Addì 4 maggio 1995, in Roma,
le Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL,
–
in considerazione di quanto previsto al punto 14 della parte seconda
dell’Accordo Interconfederale del 2.2.1993, che impegnava le parti firmatarie ad incontrarsi per apportare modifiche all’accordo stesso, qualora fossero
intervenuti cambiamenti delle norme di legge che regolamentano l’istituto;
–
viste le modifiche alla disciplina legislativa dei contratti di formazione
e lavoro introdotte dall’art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, così come
modificato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 7 aprile 1995, n. 105;
–
nell’intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto sul piano della
regolamentazione interconfederale di uno dei più importanti strumenti
miranti a promuovere l’occupazione giovanile,
hanno convenuto sugli adattamenti della citata regolamentazione interconfederale alla nuova disciplina legislativa, in base ai quali, unitamente alle successive intese applicative raggiunte a livello regionale, le commissioni bilaterali procederanno a verificare la conformità dei progetti di contratti di formazione e lavoro, presentati dopo il 31 marzo 1995, all’insieme delle norme
contrattuali definite in materia.
Le parti hanno altresì convenuto sul nuovo testo coordinato dell’Accordo
Interconfederale che si riporta di seguito.
Contratti di formazione e lavoro
1. Le parti riconoscono l’opportunità di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell’apprendistato prevista nelle norme legislative e
contrattuali.
1.1 Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medioalte. Per la fascia di età compresa tra i 15 ed i 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell’apprendistato.
1.2 A norma della legge 407/90 la qualificazione dell’istituto della formazione-lavoro comporta l’attivazione di CFL per il conseguimento di
tutte le professionalità previste dai CCNL di riferimento, escluse quelle
relative ai livelli che contemplano mansioni di manovalanza come da
tabella allegata (Allegato A).
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4/5/95
A norma della vigente legislazione (art. 16, comma 2, legge 451/94) possono
essere definiti progetti per l’attivazione delle seguenti tipologie di CFL:
–
contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate (tipologia a2), per una durata minima di 12 mesi e massima di
24 mesi, con almeno 160 ore di formazione, di cui 140 da effettuarsi in luogo
della prestazione lavorativa e 20 ore finalizzate alla verifica da parte del
datore di lavoro delle piena autonomia professionale acquisita dal lavoratore.
Si ritengono professionalità elevate quelle inquadrate nei livelli alti della
classificazione del CCNL applicabile e comunque quelle figure professionali, tecniche o amministrative, le cui mansioni sono connotate da forte autonomia operativa e discrezionalità di poteri, da funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo, ovvero da capacità tecniche particolarmente elevate o
elevata competenza e professionalità.
Tali professionalità sono quelle ricomprese nei livelli indicati nella tabella
allegata (Allegato B);
–
contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie (tipologia a1):
*
con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi;
*
con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi. In tal
caso, al lavoratore verrà riconosciuto, a partire dal 19° mese, il trattamento
economico corrispondente a livello di inquadramento finale previsto dal progetto stesso.
Si ritengono professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli professionali sottostanti a quelli in cui si situano le professionalità elevate;
–
contratti di formazione e lavoro, con durata massima di 12 mesi e 20
ore di formazione teorica, mirate ad agevolare l’inserimento professionale
attraverso una esperienza di lavoro che consenta l’adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (tipologia b).
Per le tipologie a2 e a1, le parti, a livello regionale, sulla base dei predetti
criteri generali, preciseranno l’appartenenza delle professionalità previste dai
singoli CCNL nell’una o nell’altra delle stesse tipologie.
Nell’ambito dello svolgimento del progetto di CFL di cui al successivo punto
8, i lavoratori saranno inquadrati, in ingresso, ad un livello inferiore a quello
per l’acquisizione del quale è finalizzato il CFL.
Nel caso in cui l’inquadramento di ingresso coincida con i livelli di cui alla
allegata tabella A, tale inquadramento avrà la durata di 6 mesi.
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4/5/95
1.3 Il numero dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro
non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più
titolare e coadiuvanti.
1.4 Il ricorso al CFL di tipo a1 e a2 è escluso per i giovani che abbiano
già avuto un rapporto di apprendistato, di almeno un anno, nell’ambito
dello stesso profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa
diversa e dopo 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di
apprendistato.
2. Le parti convengono che l’assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti
normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.
3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
3.1 Pertanto si impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità
anche attraverso lo strumento dei CFL.
3.2 Nello stesso ambito di cui al punto 3 affermano l’impegno a promuovere l’inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
4. Le parti concordano sul recupero e riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.
4.1 Pertanto si impegnano a verificare in sede territoriale l’inserimento
lavorativo e la qualificazione professionale di giovani recentemente
usciti da stato di tossicodipendenza, attraverso CFL.
4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la
partecipazione delle imprese attraverso assunzioni con CFL a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente
con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
5. Le parti convengono sul ruolo dell’artigianato nella promozione e sviluppo dell’occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza,
lavoro dipendente.
5.1 In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle
normative relative alla parità.
5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione
delle imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i contratti di formazione e lavoro.
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4/5/95
6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale, le commissioni bilaterali tra Confederazioni Artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.
6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
6.2 Alle commissioni bilaterali compete il rilascio della dichiarazione di
conformità dei progetti alle norme previste dal presente accordo e dall’art. 3 ex legge 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle commissioni stesse.
6.3 Le commissioni, inoltre, verificano l’andamento del contratto di formazione e lavoro e la pratica attuazione del progetto da esse validato.
6.4 Alle commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o
territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.
6.5 La commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una
scheda riepilogativa dell’attività svolta.
7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle tre OO.SS. firmatarie, o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse, unitamente al rappresentante
dell’Associazione Artigiana alla quale l’impresa è iscritta.
7.1 La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora non
abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 gg. dalla data
di arrivo del parere di conformità all’impresa.
7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale
secondo lo schema allegato (Fac-simile A - quadro 3).
7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
8. Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l’inquadramento di ingresso, la durata del contratto di formazione e lavoro, la qualifica ed
inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione, compresa quella di primo inserimento, eventuale struttura formativa interessata, i
contenuti dell’attività formativa, prospettive occupazionali alla fine del contratto di formazione e lavoro.
8.1 In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e
lavoro va evitato il ricorso al lavoro straordinario notturno ed al lavoro
straordinario festivo.
8.2 Abrogato
8.3 Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei
CFL possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto
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4/5/95
dovuti ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio, servizio militare o civile ecc.
8.4 Le parti si adopereranno affinché, nei casi di cui al punto 8.3, venga
riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza
del CFL anche oltre il periodo massimo dei 24 mesi, ai fini del completamento del progetto formativo.
8.5 Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al
modello concordato (Fac-simile A).
8.6 Copia del progetto sarà consegnata ai rappresentanti sindacali almeno
una settimana prima della riunione della commissione bilaterale.
8.7 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà
ritrasmesso all’azienda tramite la propria associazione.
8.8 Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà
consegnata dall’impresa ai lavoratori interessati.
8.9 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello
territoriale ogni tre mesi per verificare l’andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi
intrecci tra parte teorica ed apprendimento pratico, in riferimento al settore
di attività in cui opera l’impresa, secondo lo schema del progetto formativo
allegato (Fac-simile A - quadro 2).
9.1 La formazione è prevista nelle quantità stabilite al precedente punto
1.2. Eventuali ore aggiuntive previste dai progetti, devolute alla formazione, non saranno retribuite.
9.2 Nell’ambito della formazione di cui al punto 1.2, va assicurata una
quota di formazione teorica, di primo inserimento, da effettuarsi con
strumenti e docenti esterni all’impresa. Tale formazione riguarderà questioni di carattere generale quali diritti e doveri del lavoratore, prevenzione antinfortunistica e ambiente di lavoro.
9.3 La quota di formazione teorica di primo inserimento ammonta ad un
minimo di 20 ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la verifica della avvenuta formazione presso la commissione bilaterale che ha
autorizzato il progetto.
Le ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel primo periodo del CFL e
comunque entro la prima metà del periodo di durata del contratto stesso.
9.4 Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL verserà allo specifico Fondo - costituito presso l’Ente Bilaterale regionale - una somma
stabilita al livello regionale stesso per le ore di formazione di primo
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4/5/95
inserimento, ad eccezione delle ultime due ore di verifica, le quali verranno garantite tramite permessi retribuiti, non essendo per esse necessari né materiale didattico né personale docente.
Qualora le imprese utilizzino pacchetti formativi promossi dai Fondi
Bilaterali regionali per l’intero ammontare delle ore di formazione di
cui al precedente punto 1.2, è superata la necessità della quantificazione
delle ore di primo inserimento, ferme restando le due ore di verifica di
cui al precedente punto 9.3.
Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere
impiegate anche per la formazione di primo inserimento ad integrazione
del contributo dell’impresa, per concorrere alla copertura dei costi preventivati per l’effettuazione dei suddetti corsi.
9.4 bis Le Commissioni bilaterali possono autorizzare progetti di CFL in
cui non è specificata la quantificazione delle ore di formazione teorica
di primo inserimento, qualora le imprese presentino progetti di CFL che
prevedano il ricorso a pacchetti formativi che utilizzano l’intero
ammontare delle ore di formazione di cui al precedente punto 1.2.
Le parti a livello regionale definiranno i criteri ai quali le Commissioni
bilaterali si dovranno attenere nella verifica di conformità dei progetti
di cui al precedente comma. I suddetti criteri riguarderanno la valutazione del materiale didattico utilizzato, avuto riguardo, in particolare,
alle tematiche di primo inserimento (diritti e doveri, prevenzione ed
ambiente), e la valutazione dell’autorevolezza, della specializzazione o
della professionalità dei soggetti ai quali è affidata la realizzazione del
percorso formativo.
Una volta completata la formazione di primo inserimento, verranno utilizzate 4 delle ore complessivamente previste dal pacchetto formativo
per la verifica da parte della Commissione Bilaterale.
9.5 Qualora il fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di
organizzare i corsi di cui al punto precedente, il fondo stesso provvederà
a predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al lavoratore
per assicurare la formazione teorica secondo il metodo della formazione
a distanza, con strumenti, criteri e modalità (ad esempio tutor, dispense,
audiovisivi, ecc.) che saranno definiti a livello regionale.
9.5 bis Qualora i Fondi promuovano pacchetti formativi per l’intero ammontare delle ore di formazione previste, potranno essere utilizzati anche gli
strumenti e le metodologie formative di cui al precedente punto 9.5.
9.6 Il Fondo regionale costituito presso l’Ente Bilaterale, nel caso non
abbia tempestivamente predisposto il corso per la formazione teorica
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4/5/95
esterna o in alternativa non abbia predisposto gli strumenti per la formazione a distanza entro la prima metà del periodo di durata del CFL, è
tenuto a restituire all’impresa quanto da essa versato, previa comunicazione alle parti a livello nazionale dei motivi che impediscono l’assolvimento dell’obbligo.
9.7 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla
Regione ed agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi
necessari.
9.8 Le Confederazioni Artigiane si impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per profili omogenei da trasmettere alla Regione
ed agli enti delegati ai fini del precedente punto.
9.9 Le parti a livello regionale, per la formazione di cui al punto 9.4,
qualora essa sia in tutto o in parte extra-aziendale, concorderanno sui
percorsi formativi da realizzarsi a cura di enti professionali individuati
congiuntamente.
10. Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente accordo, le
imprese associate alle Organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti
procedure.
10.1 Presenteranno richiesta alla propria organizzazione territoriale (Facsimile C).
10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di contratto di formazione e
lavoro comprensivo del progetto formativo (Fac-simile A - quadri 1 e 2).
10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di nulla-osta agli Uffici Circoscrizionali per l’Impiego, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle CRI.
10.4 Abrogato
10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL, materiale di informazione legislativa e contrattuale (CCNL applicato, L. 863/84 e successive modif icazioni ed integrazioni, copia del presente Accordo
Interconfederale) e la proposta di delega sindacale.
10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del
CFL, agli Uffici Circoscrizionali competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal
giovane.
11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che
venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro un anno dalla
stessa o da altra impresa, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.
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4/5/95
12. Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti dall’art. 3,
comma 3, della L. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti
firmatarie ritengono superata la necessità dell’approvazione preventiva delle
CRI, qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle
Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.
12.1 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese debbono attestare alle commissioni bilaterali l’integrale applicazione dei
contratti collettivi di lavoro e degli accordi interconfederali.
12.2 Le parti si impegnano a promuovere in seno alle CRI l’adozione di
delibere che assumano, quali parametri per l’esame di progetti ad esse
direttamente presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli previsti dal presente accordo.
12.3 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il
Ministero del Lavoro, gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro, ai fini
del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni stipulanti,
del nulla-osta da parte degli Uffici Circoscrizionali territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell’art. 3,
comma 3, della L. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni.
12.4 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie si incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l’utilizzo dei CFL e l’impiego
dei giovani.
13. Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula per quelle realtà che
hanno già istituito il relativo Fondo. Esso troverà attuazione dalla costituzione
del Fondo in quelle realtà regionali ove questo non è ancora stato costituito.
13.1 Abrogato
13.2 Abrogato
13.3 Abrogato
13.4 A livello regionale, le parti, oltre a quanto già ad esse fin qui demandato, dovranno definire l’ammontare della somma di cui al punto 9.4
consensualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale definizione
condizione per l’operatività del Fondo stesso.
13.5 Abrogato
13.6 Abrogato
14. Le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per apportare
modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora
intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il contratto di
formazione e lavoro.
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4/5/95
Saranno altresì oggetto di apposito incontro a livello nazionale interpretazioni e/o disposizioni, in sede legislativa e/o amministrativa, che dovessero
sopraggiungere ad ampliare per tutte o alcune delle tipologie di CFL lo spettro delle professionalità per l’acquisizione delle quali diventi possibile l’accensione di un rapporto di formazione e lavoro.
Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare congiuntamente l’applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a
livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere.
In particolare, le parti verificheranno la corretta utilizzazione di quanto previsto al punto 9.4 bis.
15. Il presente accordo si applica a tutte le imprese associate alle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, fermo restando quanto previsto al punto 12.1;
ha validità un anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.
111
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Allegato A
TABELLA DEI LIVELLI PER L’ACQUISIZIONE DEI QUALI NON È
POSSIBILE L’ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE
E LAVORO
Metalmeccanica - Installazione..................................................
Tessile - Abbigliamento - Calzaturierieri ..................................
Legno ........................................................................................
Chimica - Gomma plastica - Vetro............................................
Ceramica ....................................................................................
Acconciatura ..............................................................................
Grafica ......................................................................................
Panificazione..............................................................................
Orafi ..........................................................................................
Odontotecnici ............................................................................
Pulitintolavanderie ....................................................................
Autotrasporto conto terzi ..........................................................
Edilizia ......................................................................................
Alimentazione ............................................................................
6°
1°
E
1°- 2°
G-F
4°
6°
A4 - B4
6°
6° - 5°
1°
6° - 5°
1°
6°
Per quanto riguarda i CCNL dei Tessili-Abbigliamento-Calzaturieri,
Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano
mansioni generiche e ripetitive a cui individuazione è rinviata alle commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.
112
4/5/95
Allegato B
TABELLA DEI LIVELLI RELATIVI ALLE PROFESSIONALITÀ
ELEVATE (CFL - TIPOLOGIA a2)
Metalmeccanica - Installazione..................................................
Tessile - Abbigliamento - Calzaturieri ......................................
Legno ........................................................................................
Chimica - Gomma Plastica - Vetro ............................................
Ceramica ....................................................................................
Acconciatura ..............................................................................
Grafica ......................................................................................
Panificazione..............................................................................
Orafi ..........................................................................................
Odontotecnici ............................................................................
Pulitintolavanderie ....................................................................
Autotrasporto conto terzi ..........................................................
Edilizia ......................................................................................
Alimentazione ............................................................................
1° - 2°
6°S - 6°
AS - A
8° - 7°
A-B
1°
1°A - 1°B
A1S-A1-B1
1° - 2°
1° - 2°
6°S - 6°
Q - 1°
7° - 6°
1°S - 1°
113
4/5/95
FAC-SIMILE A (spazio riservato alla Commissione)
COMMISSIONE BILATERALE TERRITORIALE
CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI E CGIL-CISL-UIL di
.............
(in conformità all’Accordo Interconfederale del 2.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
Progetto N.
Protocollo N.
Denominazione o Ragione Sociale e
relativo indirizzo cui ritornare l’esito
Pervenuto in data
...................................
——————————————————————
(Spazio riservato al datore di lavoro)
ALLA COMMISSIONE BILATERALE TERRITORIALE
Via......................................
Città....................................
OGGETTO: Progetto di formazione (art. 3 L. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni)
114
4/5/95
QUADRO 1
Denominazione/ragione sociale........................................................................
Codice Fiscale/Partita IVA ...............................................................................
N. posizione INPS ............................................................................................
Iscrizione C.C.I.A.A .........................................................................................
Comune Sede legale e Provincia ......................................................................
Comune Sede amministrativa e Provincia ........................................................
Comune ove hanno sede la/e unità aziendale/i interessate al progetto e
Provincia ...........................................................................................................
Descrizione attività ...........................................................................................
CCNL applicato................................................................................................
DIPENDENTI N.
Dirigenti............. Impiegati............. Operai............ Apprendisti...............
a tempo indeterminato................. a tempo determinato.....................
di cui con CFL.....................
uomini..................... donne......................
TITOLARI SOCI E COLLABORATORI N. ........................................
115
4/5/95
FAC-SIMILE A
Ha già ottenuto in passato autorizzazioni per progetti
di formazione e lavoro?
(barrare la casella corrispondente)
SI
NO
Se sì: quante autorizzazioni complessivamente? N..............
di cui contratti di formazione e lavoro ancora in corso N..............
assunzioni con CFL effettuate N..............
CFL convertiti a tempo indeterminato N..............
Nei 24 mesi precedenti sono venuti a scadenza contratti
di formazione e lavoro?
SI
(barrare la casella corrispondente)
NO
Se sì: quanti? N..............
quanti di questi sono stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato? N..............
quali sono le cause della non trasformazione del rapporto di lavoro?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
116
4/5/95
FAC-SIMILE A (Spazio riservato al datore di lavoro)
QUADRO 2
SCHEMA DEL PROGETTO FORMATIVO
A)
1)
Lavoratori da assumere con CFL N............ di cui:
N......... per il conseguimento della qualifica di......... livello......... tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N. mesi......... durata della formazione: ore complessive N.........., di cui ore N.......... di formazione
teorica di primo inserimento (1)
2)
N.......... per il conseguimento della qualifica di......... livello......... tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N. mesi......... durata della formazione: ore complessive N.........., di cui ore N.......... di formazione
teorica di primo inserimento (1)
3)
N.......... per il conseguimento della qualifica di......... livello......... tipologia CFL A1 A2 B durata del CFL: N. mesi......... durata della formazione: ore complessive N.........., di cui ore N.......... di formazione
teorica di primo inserimento (1)
ecc.
B)
Contenuti, modalità e tempi di svolgimento della formazione:
(precisare i contenuti formativi in relazione alle specifiche qualifiche;
indicare l’/gli incaricato/i della formazione; indicare il luogo dello svolgimento dell’attività formativa; indicare le specifiche attività cui verrà
gradualmente adibito il lavoratore)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
117
4/5/95
C)
Inquadramento di ingresso per CFL di cui al p. 1) lettera A)
per CFL di cui al p. 2) lettera A)
per CFL di cui al p. 3) lettera A)
ecc.
Il sottoscritto datore di lavoro dichiara di non aver effettuato negli ultimi 12
mesi licenziamenti per riduzione di personale di lavoratori la cui professionalità sia attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere
con contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni ai
sensi dell’art. 2 L. 675/77 e della L. 223/91 di lavoratori in possesso della
stessa professionalità, di essere in regola con quanto previsto al comma 6,
art. 8. della L. 407/90, così come modificato dal comma 11, art. 16, della L.
451/94.
Il sottoscritto datore di lavoro dichiara di applicare il CCNL nelle diverse
articolazioni o trattamenti minimi economici e normativi non inferiori a
quelli dei contratti collettivi di categoria. Inoltre si allega fotocopia del versamento relativo al Fondo di tutela della professionalità ed al Fondo per la rappresentanza sindacale (ovvero documentazione equipollente attestante i suddetti versamenti).
Data......................
timbro e firma........................
Copia del presente progetto dovrà essere consegnato al lavoratore all’atto
dell’assunzione da parte del datore di lavoro.
(1) Le ore di formazione teorica di primo inserimento possono non essere
indicate in relazione a quanto previsto dal 2° comma del punto 9.4 e dal
punto 9.4. bis dell’Accordo Interconfederale 2.2.1993 e successive
modificazioni ed integrazioni.
118
4/5/95
FAC-SIMILE A (Spazio riservato alla Commissione bilaterale territoriale)
QUADRO 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La Commissione bilaterale territoriale, in conformità all’Accordo Interconfederale del 2.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nella riunione del..................., ha assunto la seguente deliberazione in ordine al progetto di formazione sopra descritto.
APPROVATO come esplicitato al quadro 2
APPROVATO con modifiche apportate dalla Commissione
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
NON APPROVATO per inesistenza o insufficienza di elementi di valutazione del progetto (in quest’ultimo caso può essere ripresentato alla Commissione un nuovo progetto contenente
più precise indicazioni sullo svolgimento dell’attività
formativa e lavorativa)
NON APPROVATO per
........................................................................................
........................................................................................
Città........................ data......................
Il presente progetto di formazione e lavoro è dichiarato conforme
all’Accordo Interconfederale del 2.2.1993 e successive modificazioni ed
integrazioni ed ai sensi dell’art. 3 legge 19.12.1984, N. 863 e successive
modificazioni ed integrazioni.
La presente dichiarazione di conformità si intenderà decaduta qualora non
abbia luogo la relativa assunzione mediante contratto di formazione e lavoro
entro 90 giorni dalla data di rilascio.
Le OO.AA. CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI
Rappresentate da...................................................
Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL
Rappresentate da...................................................
Letto, Approvato, Sottoscritto:
Le OO.AA........................................ Le OO.SS................................................
119
4/5/95
FAC-SIMILE B
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Tra la ditta......................... con sede in........................... Via...........................
esercente l’attività di.......................... e il Sig..................... nato a...................
Via........................... è pattuito quanto segue.
1.
La ditta, sulla base dell’allegata dichiarazione di conformità rilasciata
dalla Commissione bilaterale territoriale di.................. in data................
assume il Sig................................. contratto di formazione e lavoro
della durata di................................. per il conseguimento della qualifica
di.................... livello....................
2.
Il rapporto cesserà pertanto il........................... senza necessità di preavviso per nessuna delle due parti. In tempo utile prima della scadenza la
ditta provvederà a dare comunicazione in ordine alla trasformazione o
meno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3.
E’ stabilito un periodo di prova della durata di............................ ai sensi
dell’art........................ del CCNL............................
4.
Al Sig.............................................. viene riconosciuto il trattamento
previsto dal vigente CCNL sarà inquadrato inizialmente nella categoria
(o livello)................. con il conseguente orario di lavoro.........................
5.
Fanno parte integrante del presente contratto gli obblighi previsti dalla
dichiarazione di conformità rilasciata dalla Commissione bilaterale territoriale in data........................... e dal relativo progetto di formazione
che si allegano in copia in esecuzione dell’Accordo Interconfederale sui
contratti di formazione e lavoro del 2.2.1993 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Letto, confermato, sottoscritto.
Data..........................................
La Ditta
........................................
120
Il dipendente
............................................
3/9/96
Accordo applicativo del Decreto Legislativo n. 626/94
tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 3 settembre 1996
CONFARTIGIANATO (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato),
rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani, dal Segretario Generale
Francesco Giacomin, dal Delegato per la Politica Sindacale Giuseppe
Sbalchiero con l’assistenza del Responsabile della Divisione Politica del
Lavoro Bruno Gobbi, del Responsabile del Settore Contrattuale Giovanna De
Lucia e del Responsabile del Settore Ambiente Giorgio Russomanno;
CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole Imprese),
rappresentata dal Presidente Nazionale Filippo Minotti, dal Segretario
Generale Gian Carlo Sangalli e dai Vice Presidenti Nazionali Guido Di
Mauro ed Emido Bartolini, assistiti da Alberto De Crais, Tommaso
Campanile, Sergio Silvestrini e Giorgio Bollini;
CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), rappresentata dal
Presidente Comm. Giuseppe Guarino e dal Segretario Generale Dr. Giacomo
Basso, con l’assistenza del Segretario Confederale Dr. Paolo Melfa;
CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), rappresentata dal Presidente Cav. Isidoro Platania, dal Vice Presidente Comm.
Carlo Perucconi, dal Segretario Generale Comm. Gabriele Lanfredini e dal
Vice Segretario Avv. Marco Accornero;
e
CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal
Segretario Generale Sergio Cofferati e dai Segretari Confederali Walter
Cerfeda, Elisabetta Leone, con l’assistenza di Luisa Benedettini, Maurizio
Fabbri, Stefano Mele, Nunzio Vasta;
CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata dal
Segretario Generale Sergio D’Antoni e dai Segretari Confederali Natale
Forlani e Luigi Cocilovo, con l’assistenza di Mario Conclave, Pasquale
Inglisano e Amalio Rosati;
121
3/9/96
UIL (Unione Italiana Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale
Pietro Larizza è dai Segretari Confederali Carlo Fabio Canapa e Paolo Pirani,
con l’assistenza di Gabriella Galli e Franco Lago.
considerato che
il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall’ambito locale, si avvantaggia l’intero Paese;
il reciproco condizionamento tra piccola impresa-artigianato e territorio
comporta tra le parti sia una comunanza di problematiche relativamente alla
lotta all’inquinamento, sia la condivisione che l’ambiente possa essere occasione di miglioramento della qualità della vita, di sviluppo economico e
sociale, nonché di opportunità di qualificazione dei prodotti, dei processi
produttivi ed organizzativi e di miglioramento della competitività;
le stesse problematiche dell’ambiente di lavoro e della sicurezza, coinvolgendo i lavoratori dipendenti e, pur nella diversa responsabilità, il titolare dell’impresa, introducono analoghe esigenze di un lavoro sempre più sicuro e
soddisfacente, a livello di soggetti dell’attività produttiva e dell’associazionismo sindacale e imprenditoriale;
le peculiarità provenienti dal mondo della piccola impresa e dal sistema di
relazioni sindacali devono trovare risposte adatte ed efficaci a tutti i livelli
della politica dell’ambiente e dello sviluppo, soprattutto in sede istituzionale;
gli atti fondamentali dell’Unione Europea impegnano gli stati e le parti
sociali a collaborare in materia di ambiente di lavoro;
le parti si impegnano ad elaborare proposte ed assumere anche posizioni ed
iniziative comuni, al fine di rendere più efficace l’azione sul piano della salvaguardia ambientale e dello sviluppo del comparto;
sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto
legislativo 626/94 dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali, in termini di modelli territoriali di intervento e di partecipazione, di ricorso alla
bilateralità, di mutualità, così come sancito nell’Accordo Interconfederale
del 3 agosto-3 dicembre 1992.
122
3/9/96
Parte Prima
Organismi paritetici
1.
Organismi paritetici territoriali (OPTA)
1.1 A livello territoriale sono costituiti, entro 2 mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell’art.20 decreto legislativo n.626/94, specifici
organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nello spirito e
nella lettera dell’Accordo 3 agosto-3 dicembre 1992.
1.2 A livello regionale, le parti definiscono l’ambito territoriale e le
relative modalità di costituzione degli organismi paritetici. Questi ultimi
fanno immediato riferimento agli ambiti già definiti per le sedi di bacino, di cui all’Accordo Interconfederale 21.7.1988, ferma restando la
successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale.
1.3 Sempre a tale livello, le parti definiscono, in coerenza con quanto
disposto ai punti successivi, le modalità e le garanzie di funzionamento
dell’attività degli organismi territoriali.
1.4 Tali organismi hanno il compito di promuovere la prevenzione,
anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza in specifici
comparti produttivi. Gli stessi organismi hanno funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e, eventualmente, dei
datori di lavoro e sono sedi nelle quali vengono definiti i fabbisogni e
gli obiettivi della formazione stessa, secondo le modalità dei punti successivi.
1.5 Gli organismi paritetici territoriali (OPTA) procedono all’analisi del
bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli
osservatori, sia pubblici che istituiti dalla contrattazione di categoria,
con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei
comparti, all’analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.
1.6 Gli OPTA sono le sedi in cui si esplicano, secondo le modalità previste ai successivi punti, gli obblighi di informazione e consultazione ai
sensi del presente accordo, applicativo del decreto legislativo n.626/94;
al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese,
adottano gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettuano, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni
ed esterni o promossi dalle OO.AA.
123
3/9/96
Il Comitato Paritetico Nazionale, di cui al successivo punto 3, potrà fornire indicazioni in merito alle suddette attività degli OPTA.
1.7 Gli organismi paritetici territoriali, inoltre, possono fornire alle USL
indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e
tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati,
tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e
degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.
1.8 In particolare, l’organismo paritetico territoriale riceve, con relativa
comunicazione, l’elenco dei responsabili, e degli addetti (del servizio,
della evacuazione, dell’antincendio, del pronto soccorso) nonché dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei
medici competenti effettuate dalle imprese. A riguardo l’OPTA si procurerà l’elenco dei medici competenti dalla Regione e quello dei medici
convenzionati con le OO.AA.
1.9 Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse
provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la composizione di tali servizi.
1.10 Nel caso in cui le aziende aderiscano ai servizi esterni non promossi
dalle associazioni territoriali, l’organismo paritetico riscontra la conformità formale del contenuto della comunicazione relativa alla composizione e dalla qualificazione di tale servizio.
1.11 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa
comunicazione all’organismo paritetico direttamente o attraverso l’associazione territoriale di appartenenza.
1.12 L’organismo paritetico territoriale è prima istanza di riferimento in
merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di
legge regolamentate dal presente accordo.
2.
Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA)
2.1 Tra le parti firmatarie del presente accordo viene costituito, entro
due mesi, a livello regionale il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA).
Il CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale che ne curerà la
segreteria tecnica.
124
3/9/96
2.2 Tale organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di:
– promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi paritetici
territoriali;
– individuare in ambito regionale, con l’apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e degli osservatori regionali categoriali, i fabbisogni, al fine di proporre ai soggetti a vario titolo interessati le iniziative conseguenti; a tale scopo saranno effettuati specifici incontri tra il
CPRA e gli organismi bilaterali di cui sopra;
– raccogliere ed archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza tutela della salute, al fine della loro diffusione;
– raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
– raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri
adempimenti formali che le parti regionali, anche su indicazione del
CPNA, dovessero decidere;
– promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza in sintonia con le linee e le indicazioni di
carattere generale del Comitato Paritetico Nazionale Artigianato di cui
al punto 3;
– proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
– interloquire con gli enti istituzionali preposti per promuoverne e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;
– effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in
ambito regionale; fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA,
orientamenti applicativi; comporre eventuali controversie non composte
a livello territoriale, sottoposte dall’ OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA (l’intera componente datoriale o sindacale) in merito
all’applicazione in ambito regionale delle norme di legge regolamentate
dal presente accordo;
– attuare tutto cio’ che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela
della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidono di
demandare.
2.3 Il CPRA integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
125
3/9/96
3.
Comitato Paritetico Nazionale Artigianato (CPNA)
3.1 Viene costituito tra le parti f irmatarie il Comitato Paritetico
Nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.
3.2 Il CPNA ha sede presso l’Ente Bilaterale Nazionale, che ne curerà la
segreteria tecnica.
3.3 Compiti del CPNA sono:
– promozione della costituzione degli organismi paritetici, monitoraggio
e coordinamento della loro attività;
– proposizione di attività formativa a favore dei componenti degli organismi paritetici;
– raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni relative alla salute
ed alla sicurezza, agli aspetti applicativi della vigente normativa ed alle
iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
– proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
– proposizione di iniziative a favore delle piccole imprese nel campo della
informazione, formazione e ricerca, nel quadro dei programmi comunitari
nel settore della sicurezza, dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro;
collaborazione con organismi ed istituzioni comunitarie al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo;
– promozione e coordinamento degli interventi formativi o di altra natura
nel campo dell’igiene e della sicurezza del lavoro tramite l’attivazione
di canali di finanziamento da parte dell’UE e di altri enti pubblici
nazionali e comunitari, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi Fondi all’interno del sistema degli Enti Bilaterali;
– proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito alle proposte di
normativa comunitaria e nazionale anche al fine della individuazione di
posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, governative, al
Parlamento ed alle amministrazioni competenti;
– individuare e sottoporre a tutti i soggetti interessati, attraverso l’apporto
dei CPRA e degli osservatori di categoria, i fabbisogni nazionali di attività in campo di prevenzione e sicurezza;
– sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà
interessate, destinati ai soggetti individuati dal presente accordo, al fine
di promuoverne la generalizzazione da parte dei soggetti preposti;
– valutare le varie convenzioni in campo di prevenzione ed igiene e sicurezza del lavoro;
– attuare tutto ciò che, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le parti
congiuntamente decidono di demandare con atto formale;
126
3/9/96
– effettuare il monitoraggio e fornire orientamenti interpretativi sulle controversie applicative della presente intesa, sottoposti dai Comitati
Paritetici Regionali;
– effettuare il monitoraggio dello stato di applicazione delle presente intesa; indicare e valutare in collaborazione con l’Ente Bilaterale Nazionale
la disponibilità di fondi pubblici in campo di igiene e sicurezza del
lavoro e promuoverne l’utilizzo.
3.4 Entro 60 giorni dalla costituzione, il CPNA approva ed adotta un
proprio regolamento e definisce la proposta di lavoro dalla fase di
avviamento.
3.5 Il CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.
127
3/9/96
Parte Seconda
Rappresentante per la sicurezza
4.
Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
4.1 Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, rappresentanti
territoriali per la sicurezza, formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni
Confederali unitamente alle rispettive Federazioni di categoria.
Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA, i rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori
dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti ed i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono
alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, pur rientrando nell’ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle
imprese che occupano fino a 15 dipendenti così come definito tra le
parti, non può essere riconosciuta in capo agli stessi soggetti che svolgono la funzione di rappresentanti sindacali di bacino ai sensi dell’A.I.
21.7.1988.
4.2 In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai
datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione
del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’organismo paritetico territoriale, per il tramite della Associazione cui
l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione, o per il tramite di soggetti
qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.
4.3 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell’art.
19, Decr. Lgs.vo n.626/94, avviene alla presenza dell’Associazione cui
l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla
componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da
consentire quanto previsto al seguente punto.
A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.
4.4 L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà
confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappre-
128
3/9/96
sentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio
delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.
4.5 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi
di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti
procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.
4.6 Per quanto riguarda la valutazione del rischio e documento programmatico, ai sensi di quanto previsto all’art.19, comma b), Decr.Legisl.vo
626/94, i servizi di prevenzione promossi dalle OO.AA. presentano preventivamente in sede di organismo paritetico territoriale i criteri e le
metodologie adottate per effettuare le valutazioni del rischio, ove diverse da quelle stabilite in sede di Comitato Paritetico Regionale, con la
partecipazione degli Osservatori regionali di categoria secondo le indicazioni nazionali.
4.7 Le informazioni, la documentazione, le misure di prevenzione, i dati
inerenti le sostanze, le macchine, gli impianti pericolosi nonchè i risultati finali delle valutazioni del rischio, previsti dalla legge, sono trasmessi presso la sede degli organismi paritetici anche tramite i servizi
di prevenzione, al fine dell’esercizio da parte della rappresentanza territoriale alla sicurezza, nella stessa sede, dei compiti di informazioni,
consultazione, formulazione dei pareri, negli ambiti previsti dall’art.19,
comma c) e seguenti, Decr.Legisl.vo 626/94, secondo schemi o progetti
concordati a livello regionale.
4.8 I rappresentanti di cui al punto 4.1 verranno messi in condizioni di
espletare il loro mandato, utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui
al punto 4.12. Detti rappresentanti, qualora dipendenti delle imprese interessate, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.
4.9 Qualora i rappresentanti di cui al punto 4.1 siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese, essi eserciteranno il loro mandato in via
continuativa. Pertanto verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa
non retribuita, ai sensi della normativa vigente, per l’intera durata del
loro mandato, su richiesta delle OO.SS. che li hanno formalizzati, salvo
rinuncia o revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in
ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l’impresa di appartenenza.
Gli eventuali oneri saranno comunque assunti in toto dal Fondo
Regionale di cui al punto 4.11.
129
3/9/96
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in
sostituzione del lavoratore distaccato.
4.10 Le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono impegnate affinché
i rappresentanti territoriali, comunque espressi, siano in grado di espletare il proprio mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali
tali da garantire la massima professionalità. Essi durano in carica 3 anni.
4.11 In relazione ai punti precedenti le imprese accantoneranno in un Fondo
Regionale delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al
momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili
dette quantità saranno ragguagliate a lire 10.000 annue per dipendente, di
cui L. 8.000 per l’attività della rappresentanza di cui al punto 4.1.
4.12 A livello regionale, anche in rapporto al concorso di finanziamento
di cui al punto 7.6, le parti all’interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi dell’agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota
(L. 2.000) tra formazione-informazione del rappresentante e programmi
dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante
alla sicurezza e l’organismo paritetico territoriale.
4.13 Ai fini della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle
risorse sopra definite, le stesse affluiranno, con contabilità separata,
nell’ambito del Fondo regionale per la rappresentanza sindacale di cui
all’A.I. 21.7.1988, gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS. Al
fine di verificare il flusso dei versamenti e la loro corretta destinazione,
viene costituita all’interno del Fondo una Commissione paritetica di
controllo.
A livello nazionale, le par ti costituiranno, a loro volta, una
Commissione alla quale i Fondi regionali e le Commissioni Paritetiche
di controllo faranno pervenire ogni dato ed informazione utili a verificare i flussi delle risorse, il loro corretto utilizzo, nonché l’effettiva
destinazione delle stesse secondo quanto previsto dalla presente intesa.
4.14 Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra
gli ambiti territoriali individuati congiuntamente coma sopra specificato.
4.15 Il fondo regionale contabilizzerà le quote per ambito territoriale di
appartenenza e per settore merceologico.
4.16 Le parti, in sede regionale, si incontreranno periodicamente e
comunque, la prima volta, in tempo utile al decollo della ripartizione
iniziale delle risorse accantonate, per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse agli ambiti territoriali individuati ed ai soggetti interessati.
130
3/9/96
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le
stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che
adeguino il criterio della provenienza territoriale.
4.17 La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati in base alla formalizzazione che sarà comunicata congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
4.18 Le imprese verseranno le quote di cui al punto 4.11 entro il 30 giugno 1996, secondo modalità definite entro il 29 febbraio 1996 in apposita convenzione.
In ogni caso, entro la predetta data del 29.2.1996, dovranno essere stabilite le modalità operative per l’effettuazione dei versamenti.
NORMA TRANSITORIA
In fase di prima applicazione della presente intesa, e fino all’avvenuta riscossione delle risorse da parte del Fondo regionale, CGIL-CISL-UIL indicheranno unitariamente i rappresentanti territoriali per la sicurezza che, pro-tempore, svolgeranno i compiti ad essi attribuiti secondo i principi e le modalità
stabilite dal presente accordo.
5.
Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)
5.1 Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema
di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole
imprese e che in tal senso sono impegnate affinchè tale modello si
affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a
15 dipendenti potrà essere individuato un rappresentante aziendale per
la sicurezza.
5.2 Le modalità di elezione o designazione nonchè le condizioni necessarie per l’esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e nell’ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite
dalle organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie.
Entro il 30 aprile 1996 le categorie nazionali sono tenute ad avviare le
trattative qualora, almeno un mese prima, una delle parti categoriali
nazionali ne abbia fatto richiesta.
6.
Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti)
6.1 Nelle imprese con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali
in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.
131
3/9/96
6.2 L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio
segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede
a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il
verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all’OPTA, per il tramite della Associazione di appartenenza, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo
indeterminato, che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
La durata dell’incarico è di 3 anni.
6.3 Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a
livello regionale su iniziativa delle OO.SS, in assenza di rappresentanze
sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque
livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare
un’intesa relativa alle rappresentanze sindacali aziendali per le imprese
che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.
6.4 Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19 del D.Leg.vo
626/94 al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi
retribuiti pari a 40 ore annue. L’utilizzo di tali permessi deve essere
comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti
salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’impresa.
Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art.19 del D.Leg.vo 626/94, lettere b), c), d), g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni
sede stipulati.
6.5 In applicazione dell’articolo 19, comma 1, lettere e) e f) del
D.Leg.vo 626/94, al rappresentante verranno fornite, anche su sua
richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per
il più proficuo espletamento dell’incarico. Il rappresentante può con-
132
3/9/96
sultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2,
custodito presso l’azienda ai sensi dell’art. 4, comma 3. Di tali dati e
dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al
proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il D.Lgs.vo 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di
lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli
eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione,
avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte
ed opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
6.6 In applicazione all’art. 11 del D.Leg.vo 626/94 le riunioni periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio
o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
133
3/9/96
Parte Terza
Formazione
Formazione per i rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese
fino a 15 dipendenti)
7.
7.1 Per i rappresentanti territoriali, gli Organismi paritetici regionali specificano i programmi di formazione di cui agli articoli 18, comma 7, e
22, commi 4 e 7, del D.Lgs.vo 626/94. Al riguardo, il CPNA potrà fornire indicazioni.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale,
del versamento di cui al punto 4.12, secondo i piani formativi decisi
dalle parti regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che alimentano il Fondo per la Formazione, costituito in seno all’Ente
Bilaterale regionale ai sensi dell’A.I. 2.2.1993.
Le regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali, predisposti in collaborazione con il CPNA.
7.2 Formazione dei rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese
con più di 15 dipendenti)
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista
all’art. 19, comma 1 lett. g) del D.Leg.vo 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza i cui oneri sono a
carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi
rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32
ore; tale programma deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in
materia di igiene e sicurezza del lavoro;
– conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria
può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in
tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri
comparti.
134
3/9/96
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
7.3 Formazione dei lavoratori
I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli
OPTA, nel promuovere l’adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale
informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per
gruppi di lavoratori a rischio.
7.4 Gli Organismi paritetici predispongono, sulla base di orientamenti
definiti in sede di CPRA, appositi schemi di corsi per gli incaricati alle
attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Anche a tale
riguardo il CPNA potrà fornire indicazioni.
7.5 Formazione dei datori di lavoro
Gli Organismi paritetici possono predisporre programmi formativi
anche per i datori di lavoro con particolare riferimento al trasferimento
ai lavoratori delle nozioni apprese in tema di sicurezza e di salute.
7.6 Finanziamento delle attività formative
Al finanziamento delle attività formative di cui ai punti 7.3, 7.4 e 7.5 si
provvede attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico, secondo fabbisogni ed obiettivi proposti dagli OPTA e/o dai CPRA.
Tali attività saranno altresì in parte finanziate, sulla base di intese a
livello regionale, da quote provenienti dal capitolo delle risorse riservate ai datori di lavoro nell’ambito del Fondo per la tutela del patrimonio
di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale di cui
all’A.I.21.7.1988 e successive modificazioni.
Su tale capitolo possono essere recuperate risorse da destinare alla
costituzione dei servizi per la prevenzione.
Ad eventuale integrazione delle risorse sopra indicate, possono essere
definiti, a livello regionale, gli oneri a carico delle imprese per le iniziative formative predisposte dagli Organismi paritetici.
Tali oneri mutualistici sono versati dalle imprese nel Fondo per la
Formazione, costituito in seno all’Ente Bilaterale regionale ai sensi
dell’Accordo Interconfederale del 2.2.1993.
135
3/9/96
Tali versamenti mantengono, in ogni caso, una contabilità separata
all’interno del Fondo, in relazione alla specifica finalità formativa cui
sono destinati.
Laddove il Fondo per la Formazione non sia stato ancora costituito, si
procederà alla sua costituzione al fine di garantire la gestione delle
risorse in coerenza con quanto previsto dal presente accordo.
Il Fondo è tenuto a comunicare tempestivamente al CPRA il flusso
delle risorse al fine di supportare la programmazione delle attività affidate allo stesso CPRA ed agli OPTA.
La realizzazione delle iniziative di carattere formativo, individuate e
promosse dagli Organismi paritetici e finanziariamente sostenute dal
Fondo per la Formazione, è, in ogni caso, affidata ad enti o istituti scelti
congiuntamente dalle parti a livello regionale.
La formazione del rappresentante aziendale per la sicurezza potrà essere realizzata nell’ambito dei programmi previsti dagli OPTA e/o dai
CPRA.
Ai rappresentanti aziendali per la sicurezza è altresì garantita, ove
richiesta, la frequenza ai corsi di formazione predisposti dagli OPTA
e/o dai CPRA.
Le parti, a livello regionale, provvederanno a definire i costi di partecipazione ai suddetti corsi dei rappresentati aziendali per la sicurezza.
8.
Albo territoriale dei rappresentanti per la sicurezza
8.1 Nell’ambito degli OPTA sarà costituito l’Albo dei Rappresentanti
Territoriali ed Aziendali per la Sicurezza, con procedure che saranno
definite a livello regionale.
Campo di applicazione
Il presente accordo si applica, ad esclusione del settore dell’edilizia, nelle
aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI
e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle
parti firmatarie del presente accordo.
NORMA TRANSITORIA
Il presente accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari
settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni
Artigiane firmatarie.
136
3/9/96
Durata e verifiche
Il presente accordo avrà validità fino al 31.12.1997 e, se non disdetto almeno
6 mesi prima della sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà
rinnovato di anno in anno.
In caso di modifica del D.Leg.vo 626/94, entro un mese le parti si incontreranno per apportare le necessarie integrazioni e/o correzioni al presente
accordo.
Le parti firmatarie si incontreranno, comunque, entro la data del 30 novembre 1996 al fine di verificare lo stato di applicazione del presente accordo.
137
3/9/96
Roma, 3 settembre 1996
Nota a verbale all’accordo applicativo del D.Lvo n. 626/94 nel
testo definitivo concordato in sede ministeriale
Il punto 5.2 dell’accordo sarà attuato nel rispetto di quanto previsto dall’art.
18 commi 1 e 2 del D.Lvo 626/94.
La data indicata al secondo comma del punto 5.2 è posposta al 15 settembre
1996 e la richiesta delle organizzazioni nazionali di categoria dovrà pervenire non oltre il 10 settembre 1996.
Le trattative dovranno esaurirsi entro il 31 ottobre e conseguentemente, la
data del 30 aprile 1996, prevista al punto 4.18 è spostata al 31 ottobre 1996,
termine entro il quale dovrà essere effettuato il versamento delle quote previste al punto 4.11.
La convenzione nazionale di cui al punto 4.18, che sarà definita entro il 30
settembre 1996, sarà utilizzata in quelle regioni nelle quali non sia stata definita specifica convenzione regionale.
CONFARTIGIANATO
CASA
CGIL
UIL
138
CNA
CLAAI
CISL
13/2/97
Accordo applicativo del punto 19,
collegati e successive modifiche
dell’Accordo Interconfederale 21 luglio 1988
tra
CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 13 febbraio 1997
Premessa
Ferma restando la validità degli altri aspetti normativi dell’accordo
21.7.1988 e successive modifiche, ed al fine di rendere applicabile il disposto del punto 19 e collegati, in una logica di promozione dell’intero sistema
degli enti e fondi bilaterali regionali e di interventi di sostegno e di sviluppo
dei sistemi territoriali di imprese artigiane in termini di occupazione, nuova
imprenditoria, professionalità, innovazione tecnologica ed organizzativa,
anche tenendo conto delle condizioni europee di compatibilità e di cumulabilità delle risorse,
le parti concordano:
Finalità
1. di demandare al Fondo di cui al punto 19 dell’accordo 21.7.1988 e successive modifiche il compito economico di attivare le funzioni dell’Ente
Bilaterale nazionale secondo attività e programmi definiti periodicamente tra
le parti;
2. di qualificare gli interventi del predetto Fondo e di precisarne le modalità operative, come definito ai seguenti punti.
Compiti economici del fondo
2.1 Il Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema
di promozione dell’occupazione, di nuova imprenditoria, della professionalità, dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, nei riguardi del lavoro
dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di
scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali.
139
13/2/97
In questi compiti si potrà ricorrere ai vari capitoli di finanziamento della UE
e dello Stato.
Modalità operative
2.2 Le attività del Fondo si atterranno ad una logica di programmazione
pluriennale, che nell’individuazione delle priorità, da sottoporre alle parti
firmatarie, dovrà coinvolgere il sistema di Enti e Fondi bilaterali regionali.
2.3 L’attuazione concreta degli interventi del Fondo in questi campi dovrà
essere realizzata attraverso gli Enti e Fondi bilaterali regionali in una logica
di collaborazione sia gestionale che economica.
Contribuzione al fondo
3. Tenendo presente l’attuale fase di avvio della concreta sperimentazione
e fermo restando la possibilità di rimodulazione degli oneri rispetto a nuovi
cicli di programmazione pluriennale, per le finalità di cui ai punti 1 e 2,
viene destinata la quota del 2% della contribuzione prevista al punto 19 dell’accordo 21/7/88 e successive modifiche che dovrà essere versato entro il
31.3. di ogni anno e conteggiato sulla base della contribuzione relativa
all’anno precedente. Il primo versamento verrà effettuato entro il 31.3.1997.
3.1 Tale contributo sostituisce quanto previsto dal punto 19 dell’accordo
21.7.1988 e successive modifiche per tutto il periodo di sperimentazione.
Destinazione della contribuzione
3.2 La contribuzione di cui al punto 3 viene destinata per l’1% alle finalità
del punto 1 e per il restante 1% la destinazione verrà individuata di anno in
anno previo accordo tra le parti a livello nazionale e regionale, per essere utilizzata sulla base di specifici progetti, anche pluriennali, concordati tra le
medesime parti per le finalità di cui al punto 2.1.
Trattamento del pregresso
3.3 Le quote già versate dagli Enti e dai Fondi regionali ai sensi del punto
19 dell’accordo 21.7.1988 e successive modifiche saranno considerate come
anticipazioni relative al versamento dei nuovi oneri limitatamente al periodo
di vigenza del presente accordo e commisurate in regime di forfetizzazione.
A tale riguardo saranno stipulate apposite intese tra Fondo nazionale ed Enti
e Fondi regionali interessati.
3.4 I regolari adempimenti da parte degli Enti e di Fondi regionali per il
periodo di sperimentazione configureranno atti liberatori di quanto dovuto in
base al punto 19 dell’accordo 21/7/88 e successive modifiche.
4. Il presente accordo avrà validità dall’1.1.1997 fino al 31.12.2000.
140
21/4/97
Verbale d’accordo
Le Organizzazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI
e
le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL
visto
- l’A.I. nazionale del 21/7/88;
- l’art. 3 del D.L.22/3/93, n.71, convertito nella legge 20/5/93, n.151;
- l’A.I. nazionale del 22/6/93;
- la circolare INPS del 2/5/94, n.131;
- la circolare INPS del 19/2/97, n.37;
convengono quanto segue
per consentire ai datori di lavoro inadempimenti di sanare in via generale le
omissioni contributive nei confronti degli Enti bilaterali e di regolarizzare, in
conseguenza, la loro posizione nei confronti dell’INPS le Organizzazioni
artigiane ed i Sindacati dei Lavoratori potranno stipulare, a livello regionale,
entro il 20 giugno 1997, appositi accordi che prevedano il versamento di una
somma forfetaria ovvero commisurata a ciascun anno cui si riferisce l’inadempienza, a completa copertura di ogni obbligazione contributiva nei confronti degli Enti bilaterali medesimi o dei Fondi contrattualmente previsti.
Al fine di mettere in condizione il maggior numero di soggetti di poter usufruire di tale sanatoria, determinata in via contrattuale, le parti sociali possono inoltre posticipare, entro e non oltre il 31/12/97, il termine di versamento
dei contributi dovuto a qualsiasi titolo al Fondo di sostegno al reddito ed al
Fondo per la rappresentanza sindacale per gli anni 1989-1997.
L’avvenuto differimento, in virtù dei sopra indicati accordi regionale, del termine di versamento degli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro in favore degli Enti bilaterali o dei Fondi contrattualmente previsti nonché del relativo contributo di solidarietà pari al 10% in favore dell’INPS comporta la
conseguenza che entrambe le tipologie di omissioni (sia del versamento delle
somme dovute agli Enti, sia del contributo di solidarietà del 10% dovuto
all’INPS), non costituiscano inadempienza ove i relativi versamenti vengano
effettuati entro i termini previsti da ciascun accordo territoriale.
Le parti firmatarie faranno pervenire all’istituto Nazionale della Previdenza
141
21/4/97
Sociale copia delle intese raggiunte a livello regionale in analogia a quanto
espletato con il Ministero del Lavoro in applicazione dell’art.5 comma 8
L.236/93.
Il presente accordo viene inviato all’istituto Nazionale della previdenza
Sociale - Direzione Centrale Contributi, per opportuna presa d’atto.
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
CGIL
CISL
UIL
Roma, 21 aprile 1997
142
27/5/97
Verbale d’accordo
Al fine di ottimizzare la gestione dell’EBNA – Ente Bilaterale Nazionale
Artigianato – e dei Fondi Nazionali le parti concordano che il Fondo
Nazionale Tutela della Professionalità e il Fondo Nazionale per la
Formazione affidino all’EBNA la gestione delle risorse loro destinate.
Pertanto, fermo restando l’ammontare delle quote, la loro ripartizione e le
condizioni di sperimentazione, i versamenti, pari al 2%, relativi al punto 19
dell’accordo 21/7/88 e successive modifiche, verranno effettuati sulle
seguenti coordinate bancarie:
EBNA - Fondo Gestione
Banca Nazionale del lavoro
filiale di Via Bissolati
ABI 01005 - CAB 03200
c/c 85123
Le parti si impegnano affinché gli organismi decisionali dell’Ente e dei
Fondi Nazionali deliberino gli atti necessari in tale direzione.
Infine le parti concordano che il 2% è da calcolarsi sulla contribuzione prevista a livello nazionale con l’accordo 22 giugno 1993 (L. 84.000) e confermano, altresì, che il 50% degli introiti va destinato al Fondo Nazionale Tutela
della Professionalità.
Roma, 27 maggio 1997
CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI
CGIL
CISL
UIL
143