Regolarizzazione colf e badanti: le ultime novità sulla convocazione

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Regolarizzazione colf e badanti: le ultime novità sulla convocazione
26-02-2010
Regolarizzazione colf e badanti: le ultime novità
sulla convocazione in Prefettura
Circolari Ministero dell’Interno n°6466 del 29/10/09, n°7950 del 07/12/09 – Messaggio INPS n°
28660 del 09/12/09
a cura di DIPARTIMENTO IMMIGRAZIONE CGIL MILANO
Pubblichiamo le ultime novità sulla procedura di regolarizzazione (sanatoria) di colf e badanti. In particolare le
circolari in oggetto chiariscono aspetti connessi alla mancata presentazione in sede di convocazione da parte della
Prefettura, cessazione del rapporto di lavoro prima della convocazione, pagamento dei bollettini INPS.
Che succede se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione della
Prefettura?
Le ultime circolari del Ministero dell’Interno chiariscono che, se il datore di lavoro non si presenta a
nessuna delle due convocazioni previste, la procedura di emersione verrà archiviata.
In questo caso, tutti i reati connessi all’occupazione irregolare e sospesi con la domanda inoltrata a
settembre, non saranno estinti. Le stesse riferiscono che, a carico del datore di lavoro verrà instaurato un
provvedimento, sul piano amministrativo e penale, che potrebbe causargli gravi conseguenze.
Anche il lavoratore perderebbe ogni possibilità di richiedere il permesso di soggiorno e dunque, per lui, vi
sarebbe il rischio di espulsione e di denuncia per reato di immigrazione clandestina.
ATTENZIONE! : per ora le circolari ministeriali disciplinano solo il caso di interruzione della procedura
formalizzata davanti allo Sportello Unico, in sede di convocazione.
Pertanto è obbligatorio presentarsi; non farlo può procurare gravi conseguenze!
Che succede se il rapporto di lavoro viene interrotto prima della
convocazione della Prefettura?
Le circolari ministeriali precisano chiaramente che i datori di lavoro che hanno inoltrato la domanda di
regolarizzazione devono completare la procedura di emersione, attraverso la sottoscrizione del contratto
di soggiorno, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Solo dopo l’effettiva assunzione del cittadino straniero è possibile l’eventuale interruzione del rapporto di
lavoro, senza che questo atto possa portare conseguenze negative.
Il Ministero dell’Interno ha anche chiarito come procedere per il rilascio del permesso di soggiorno
per attesa occupazione, per quei cittadini extracomunitari per i quali è stata presentata la
domanda di regolarizzazione. Tutto ciò nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima
della convocazione in Prefettura e dunque prima della firma del contratto di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, sarà concesso solo in determinati casi ed a certe
condizioni.
Per prima cosa il datore di lavoro dovrà comunicare la nuova realtà che non gli permette più di continuare
il rapporto di lavoro.
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Insieme al lavoratore dovrà comunque presentarsi il giorno della convocazione presso la Prefettura.
In caso di mancata presenza del cittadino extracomunitario, interessato alla procedura, lo
stesso datore di lavoro dovrà dimostrare di aver fatto quanto nelle sue possibilità per
avvertirlo della convocazione ricevuta.
In quella sede si formalizzerà la rinuncia al rapporto di lavoro, indicando i motivi per cui non lo si può più
proseguire. Verrà comunque sottoscritto il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo
impiego del lavoratore ed il datore di lavoro pagherà all’Inps i contributi previdenziali relativi.
Solo in questi casi gli illeciti potranno considerarsi estinti ed il lavoratore potrà richiedere e ottenere il
rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il lavoratore come può tutelarsi in caso di interruzione del rapporto di lavoro,
prima della convocazione in Prefettura?
E’ consigliabile che il lavoratore invii subito al datore di lavoro, una raccomandata R/R con la quale lo inviti
comunque a presentarsi alla convocazione che sarà fissata dallo Sportello Unico ed a comunicargli la data e
l’ora dell’incontro in Prefettura. E’ utile informarlo sulle conseguenze in cui il datore di lavoro andrà
incontro qualora non si presenti alla convocazione.
Con la stessa raccomandata, il lavoratore potrebbe anche richiedere quanto da lui maturato ed
eventualmente non liquidato. Sarebbe inoltre opportuno che questa comunicazione fosse inviata per
conoscenza allo Sportello Unico, richiedendo espressamente che lo stesso provveda a convocare
all’appuntamento anche il lavoratore, specificando a questo fine il proprio indirizzo e recapito telefonico.
Arrivano i bollettini per il pagamento dei contributi previdenziali Inps: che
fare?
L’Inps sta inviando a gran parte dei datori di lavoro i bollettini di conto corrente postale per permettere il
versamento dei contributi previdenziali, relativi al 3° e 4° trimestre del 2009.
Sono arrivati anche a coloro che sono ancora in attesa della convocazione della Prefettura.
La motivazione principale è quella di evitare l’accumulo del debito di tutti i contributi, comunque dovuti dal
1° Luglio 2009 e fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione. Potrà anche non farlo sapendo
che con il tempo che passa cresce, trimestre dopo trimestre, il debito da versare alla fine della procedura.
Il datore di lavoro pertanto potrà effettuare i versamenti, utilizzando i bollettini già compilati, qualora il
rapporto di lavoro rimanga nelle stesse condizioni indicate al momento della domanda.
Qualora la retribuzione corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori o minori di quelle prese a
riferimento, si potranno utilizzare i bollettini in bianco allegati, dopo averli correttamente compilati.
Consigliamo di farsi assistere da enti esperti nella materia, come il Centro Servizi Fiscali della CGIL.
L’Inps ha chiarito che l’ipotesi in riduzione dovrà essere comunicata allo Sportello Unico ed allo stesso
istituto. I motivi della variazione dovranno essere dimostrati al momento della convocazione in Prefettura.
Come si può interloquire con la Prefettura in attesa della convocazione?
Lo Sportello Unico convoca solo dopo che la Questura, eseguiti i controlli in tutta l’area dei Paesi
Schengen, emette il proprio parere positivo. Il datore di lavoro può interloquire con lo Sportello Unico.
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Lo può fare recandosi direttamente negli uffici della Prefettura, oppure attraverso l’indirizzo di posta:
[email protected], conservando sempre copia delle comunicazioni.
Il Patronato INCA-CGIL, una volta assistito il datore di lavoro nell’invio della domanda, avergli consegnato
la ricevuta ed averlo informato sulle novità, esaurisce la sua concrete assistenza. Purtroppo anche
l’interrogazione del sistema sullo stato della pratica attraverso i nostri uffici è inutile e si invita a non
insistere nei confronti degli operatori. Il sistema informatico del Ministero è bloccato a due sole possibilità:
 Il datore di lavoro ha già ricevuto la convocazione e pertanto è già a conoscenza di tutte le
informazioni che lo interessano.
 Nel caso contrario il sistema, nelle volte che risulta accessibile, consegna sempre la stessa laconica
risposta: “In attesa parere della Questura”
Ed è per questo che, nostro malgrado, consigliamo l’interlocuzione diretta con la Prefettura, onde evitare
inutili e reciproche perdite di tempo.
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