piano di lottizzazione redatto d`ufficio denominato “campo longura”

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piano di lottizzazione redatto d`ufficio denominato “campo longura”
ALLEGATO “A”
PIANO DI LOTTIZZAZIONE REDATTO D’UFFICIO DENOMINATO
“CAMPO LONGURA”
CRITERI PER DETERMINARE L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE NEL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE “CAMPO LONGURA”
ART. 1
FINALITA’ ED INDICAZIONI GENERALI
In attuazione del PLU approvato con deliberazione di C.C. n° 5 del 30.01.2006,
divenute esecutiva a’ termini di legge, il Comune di Malagnino procede alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione quindi alla predisposizione degli atti necessari per la
cessione dei lotti facenti parte del Piano per la realizzazione degli edifici destinati alla
residenza così come previsto dalle “Norme Tecniche di Attuazione del PLU.” che
costituisce l’allegato 9*, nonché dal “Planivolumetrico“ che costituisce l’allegato 5* del
progetto di PLU.
In caso di discordanza tra il presente regolamento e gli allegati 9* e 5* sopracitati
devono intendersi essi prevalenti.
Nell’attività promiscua, consentita dalle norme locali vigenti, deve rimanere prioritaria
la destinazione d’uso residenziale.
L’Amministrazione renderà noto, di volta in volta, previa pubblicazione di apposito
bando pubblico, la disponibilità delle aree agli interessati che abbiano i requisiti di seguito
previsti; gli interessati, a loro volta, dovranno presentare – nei termini stabiliti - domanda
redatta su apposito modulo, completo in ogni sua parte e contenente, oltre alle generalità,
tutti i dati, le notizie e la documentazione ritenuta opportuna.
ART. 2
DESTINATARI DELLE AREE
1. Sono destinatari delle aree comprese nel piano:
- Cittadino singolo di cittadinanza italiana o di stato appartenente all’Unione
Europea o di stato extracomunitario purché con residenza in Italia da almeno
cinque anni e con attività lavorativa stabile;
- Le Cooperative di abitazione: che abbiano i seguenti requisiti:
- Regolarità dell’esercizio di impresa e inesistenza di procedure fallimentari;
- Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Iscrizione all’Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente di cui al D.M. delle
Attività Produttive del 23.06.2004 ai sensi dell’art. 2512 del C.C.
- Iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di Abitazione ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 59/1992;
- Le Società ed Imprese di Costruzione: che abbiano i seguenti requisiti:
- Regolarità dell’esercizio di impresa e inesistenza di procedure fallimentari ;
- Possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di esecuzione di
appalti di lavori pubblici;
- Iscrizione alla Camera di Commercio;
2. La richiesta di assegnazione delle aree in proprietà deve essere corredata da una
dichiarazione di rispetto delle norme vigenti nel Comune di Malagnino e/o fissati da
Leggi e/o Regolamenti Statali, Regionali e Provinciali.
3. Alla richiesta di assegnazione dovrà essere allegata idonee referenze bancarie in
merito all’assolvimento degli obblighi finanziari assunti
4. I progetti edilizi esecutivi dovranno inoltre corrispondere ai contenuti degli strumenti
urbanistici comunali;
5. La superficie minima richiedibile del lotto deve essere quella prevista per la superficie
minima prevista nell’elaborato “Planivolumetrico – TaV. 5*” mentre la superficie
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massima richiedibile è la somma di n. 2 lotti previsti nell’elaborato “Planimetrico – Tav
5*, mentre non è possibile richiedere frazioni di lotti.
ART. 3
ADEMPIMENTI PER L’ATTUAZIONE
1. Entro 3 (tre) mesi dalla data di assegnazione definitiva delle aree da parte
dell’Amministrazione, si dovrà procedere alla stipula dell’atto di cessione in proprietà.
2. Gli assegnatari dovranno corrispondere il prezzo stabilito al successivo articolo 4
senza dilazioni di pagamento o rateizzazioni.
3. Entro 5 (cinque) anni dalla data di stipula dell’atto di assegnazione dell’area dovrà
essere conseguito l’ottenimento del Permesso di Costruire/D.I.A. per la completa
edificazione degli interventi edilizi previsti dal PLU ed aver ultimato i lavori previsti da
ciascun singolo Permesso di Costruire/D.I.A.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 1, senza giustificato motivo,
determina la decadenza dell’assegnazione e la restituzione del 50% della somma
anticipata a titolo di caparra; Per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente
punto 3, senza giustificato motivo, comporta la restituzione dell’area compravenduta
ottenendo in restituzione solo l’80% delle somme versate per l’acquisizione dell’area e
l’80% del valore delle eventuali opere eseguite valutate dall’Ufficio Tecnico;
5. Il mancato rispetto di quanto disposto dal successivo art. 9 punto 2) determina una
sanzione pari ad una maggiorazione del 10% del contributo sul costo della costruzione
per ogni classe energetica in meno certificata. L’aumento del contributo sarà in misura
pari al 10% qualora vi sia una sola differenza di classe energetica (es. dichiarata in
classe “A” e la certificazione porta la classe “B”) L’aumento del 10% verrà moltiplicato
per ogni classe in meno rispetto alla dichiarata e successivamente verificata (es.
dichiarata in classe “A” e la certificazione porta la classe “D” la maggiorazione sarà del
30%). L’introito della maggiorazione avverrà alla richiesta di certificazione di agibilità, si
precisa che in sede di rilascio di PdC/DIA verrà richiesta adeguata cauzione svincolata,
se del caso, al momento della presentazione della certificazione;
6. Il mancato rispetto di quanto disposto dal successivo art. 9 punto 1) lett. b, c determina
il raddoppio degli oneri di costruzione da introitarsi alla richiesta della certificazione di
agibilità; si precisa che in sede di rilascio di PdC/DIA verrà richiesta adeguata cauzione
e sarà svincolata, se del caso, al momento dell’iscrizione nell’anagrafe della
popolazione residente, senza interessi;
7. Il mancato rispetto di quanto disposto dal successivo art. 9 punto 1) lett. a determina la
maggiorazione di cui al precedente punto 6 cui si aggiungono gli oneri di
urbanizzazione primaria da introitarsi alla richiesta della certificazione di agibilità; si
precisa che in sede di rilascio di PdC/DIA verrà richiesta adeguata cauzione e sarà
svincolata, se del caso, al momento dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione
residente, senza interessi;
ART. 4
PREZZO DELLE AREE
1. Il prezzo di cessione in proprietà delle aree viene definito con deliberazione di consiglio
comunale e calcolato tenendo conto del valore delle aree stesse, maggiorato della
quota di incidenza delle spese sostenute o da sostenere e così indicate:
- per le prestazioni tecniche e professionali connesse per la determinazione del
valore dell’area e della progettazione e direzione lavori e sicurezza in merito alle
opere di urbanizzazione primaria;
- per spese generali ed amministrative pertinenti alla realizzazione del PLU stesso.
2. Il prezzo totale di cessione delle aree nell’ipotesi prevista dal 1° comma va riferito a
mq. di superficie fondiaria di terreno da cedere in proprietà.
2
Il relativo importo dovrà essere versato nelle casse comunali con le seguenti modalità:
- il 30% del costo complessivo del lotto entro e non oltre 30 giorni dalla
comunicazione di assegnazione provvisoria, pena decadenza dell’assegnazione
stessa;
- il saldo alla stipula dell’atto notarile.
ART. 5
CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’
1.
2.
Le aree da cedersi in diritto di proprietà sono i lotti indicati con i n. 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6
– 1.7 - 1.8 – 1.9 – 1.10 – 2.4 – 2.5 – 2.6 – 3.4 – 3.5 – 3.6 dell’elaborato n. 5 -del
progetto del PLU denominato “Campo Longura”;
La cessione del diritto di proprietà di lotti inclusi nel previsto Piano di lottizzazione
localizzato nel territorio del Comune di Malagnino verrà stipulata per atto pubblico, da
trascriversi presso l’Agenzia del Territorio – Pubblicità Immobiliare (Conservatoria),
contenente le prescrizioni, modalità e condizioni tutte alle quali viene ceduto il lotto.
ART. 6
MANCATA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA
1.
L’assegnazione provvisoria non costituisce in capo all’assegnatario alcun diritto o
titolo di risarcimento/rimborso alcuno in caso di mancata assegnazione definitiva, ciò
senza limite di tempo.
ART. 7
VINCOLO DI DESTINAZIONE
1.
Gli immobili e le altre strutture realizzate nelle aree cedute in diritto di proprietà
restano vincolati alla destinazione prevista dal piano ed espressa nel provvedimento
di Permesso di Costruire, ovvero D.I.A.,.
ART. 8
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Il Servizio Tecnico preso atto della graduatoria, procederà all’assegnazione provvisoria
delle aree alle ditte interessate individuando:
a) la localizzazione dell’area assegnata con l’indicazione numerica del lotto;
b) la ditta assegnataria del lotto medesimo;
c) l’indicazione dell’importo di assegnazione e di ogni altro onere connesso, nonché i
tempi dei relativi versamenti in acconto e a saldo;
d) la pertinente comunicazione di assegnazione provvisoria;
e) pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio e sito internet comunale
per giorni quindici.
Nel caso in cui la formulazione della graduatoria implichi elementi di valutazione
discrezionali sarà acquisito specifico atto d’indirizzo da parte della Giunta Comunale.
ART. 9
CRITERI SPECIFICI DI PRIORITA’
Il Servizio Tecnico, al momento della predisposizione della graduatoria fra le ditte
richiedenti, dovrà tenere in considerazione i seguenti requisiti, criteri e priorità attribuendo
il corrispondente punteggio indicato.
1.
Al fine dell’attribuzione del punteggio alle domande presentate, l’ordine di priorità è il
seguente:
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Per il richiedente della categoria Cittadino singolo:
a. Se già residente in Comune di Malagnino e che intenda realizzare
la propria prima casa di residenza .................................................................... punti 12
b. Se già residente in Comune di Malagnino e che intenda realizzare
la propria casa di residenza .............................................................................. punti 10
c. Se già residente e capogruppo di un raggruppamento
temporaneo con non residenti che intendono realizzare le proprie
abitazioni di residenza ...................................................................................... punti 8
d. Se residente in altro comune, ma lavoratore in Malagnino ................................ punti 5
e. Se residente e lavoratore in altro comune ........................................................ punti 3
Per il richiedente della categoria Cooperativa di abitazione:
a)
anzianità di costituzione (si farà riferimento alla data di Iscrizione nel Registro
Società)
- 15 punti
se la Cooperativa si è costituita prima del 31.12.1972;
- 10 punti
se la Cooperativa si è costituita nel periodo: 1.1.1973 – 31.12.82;
- 5 punti
se la Cooperativa si è costituita dopo 01.01.1983
b)
maggior numero di alloggi realizzati od in corso di realizzazione all’interno di Piani
di lottizzazione d’ufficio o di Piani di Edilizia Economico-popolare nel territorio del
Comune di Malagnino negli ultimi 10 anni dalla data di approvazione del presente
articolato
- 0 punti
per un numero di alloggi pari a 0;
- 3 punti
per un numero di alloggi da 1 a 10;
- 5 punti
per un numero di alloggi da 11 a 30;
- 7 punti
per un numero di alloggi da 31 a 50;
- 10 punti per un numero di alloggi superiore a 50;
c)
maggior numero di alloggi realizzati o in corso di realizzazione all’interno di Piani
di lottizzazione d’ufficio o di Piani di zona di Edilizia economico-popolare in
qualsiasi altro Comune del territorio provinciale negli ultimi 10 anni dalla data di
approvazione del presente articolato
- 0 punti
per un numero di alloggi pari a 0;
- 3 punti
per un numero di alloggi da 1 a 10;
- 5 punti
per un numero di alloggi da 11 a 30;
- 7 punti
per un numero di alloggi da 31 a 50;
- 10 punti per un numero di alloggi superiore a 50;
Per il richiedente la categoria Società ed Imprese di Costruzione
a)
sede legale della Società e Impresa di Costruzione
- in ambito comunale
punti 7
- in ambito provinciale punti 3
b)
maggior numero di alloggi realizzati od in corso di realizzazione all’interno di Piani
di lottizzazione d’ufficio o di Piani di Edilizia Economico-popolare nel territorio del
Comune di Malagnino negli ultimi 10 anni dalla data di approvazione del presente
articolato
- 0 punti
per un numero di alloggi pari a 0;
- 3 punti
per un numero di alloggi da 1 a 10;
- 5 punti
per un numero di alloggi da 11 a 30;
- 7 punti
per un numero di alloggi da 31 a 50;
- 10 punti
per un numero di alloggi superiore a 50;
c)
maggior numero di alloggi realizzati o in corso di realizzazione all’interno di Piani
di lottizzazione d’ufficio o di Piani di zona di Edilizia economico-popolare in
4
qualsiasi altro Comune del territorio provinciale negli ultimi 10 anni dalla data di
approvazione del presente articolato
- 0 punti
per un numero di alloggi pari a 0;
- 3 punti
per un numero di alloggi da 1 a 10;
- 5 punti
per un numero di alloggi da 11 a 30;
- 7 punti
per un numero di alloggi da 31 a 50;
- 10 punti
per un numero di alloggi superiore a 50;
d)
certificato SOA per la categoria prevalente OG1
punti 5
2.
Dichiarazione, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 del soggetto
richiedente che l’edificio che verrà realizzato sarà dotato di certificazione energetica
ricadente in una delle classi previste nell’allegato “C” della D.G.R. n. 8/5773 del
31.10.2007 a cui che verrà attribuito il seguente punteggio:
f. Punti 10
per classe A+
g. Punti 9
per classe A
h. Punti 7
per classe B
i. Punti 5
per classe C
j. Punti 1
per classe D
k. Punti 0
per le classi E- F-G
3.
I lotti da cedersi sono destinati con priorità alla categoria “Cittadino Singolo” e in
subordine, in mancanza di richieste che esauriscono la superficie disponibile, alla
Categoria “Cooperativa di abitazione” indi in subordine alla categoria “Società” e
“Imprese di Costruzioni”;
4.
In caso di parità di punteggio per ogni singola categoria l’Ufficio Tecnico provvederà a
sorteggio, previo avviso agli interessati, della categoria, e della parità tramite
Raccomandata AR almeno 8 gg. prima
5.
Il richiedente l’assegnazione del terreno, salvo giustificate motivazioni, dovrà essere
titolare del successivo atto abilitativo per la realizzazione degli edifici, pena la
decadenza dell’assegnazione.
ART. 10
REDAZIONE DELLA DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AREA IN
PROPRIETA’
La domanda per la richiesta di cessione in proprietà di aree dovrà essere conforme al
modello che predisporrà il Servizio Tecnico., compilata in ogni sua parte, potrà essere
integrata da tutti gli elementi di documentazione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente
ed inoltrata al protocollo comunale nei termini indicati nel Bando pubblico.
ART. 11
CONDIZIONI PER AUTORIZZAZIONE A CESSIONE AREA A SOCIETA’ DI LEASING
1.
2.
L’aggiudicatario in sede di intestazione del lotto con atto di compravendita può
chiedere l’autorizzazione alla costituzione di un contratto di leasing immobiliare a
condizione che nella domanda di assegnazione abbia indicata l’opzione di eventuale
operazione di leasing.
Il contratto di leasing o assimilato dovrà prevedere esplicitamente le seguenti
clausole:
- Previsione di riscatto finale da parte dell’utilizzatore.
- La società finanziaria dovrà impegnarsi ad utilizzare il lotto nei limiti consentiti dal
presente articolato e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PLU.
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ART. 12
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente articolato si applicano, in quanto compatibili, le
norme del vigente codice civile disciplinanti il diritto di proprietà, nonché quelle contenute
nelle apposite leggi regionali, oltre a quanto stabilito nei documenti del PLU
ART. 13
NORME FINALI
Il presente articolato sarà richiamato nei singoli contratti di cessione delle aree in proprietà.
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