TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO PRESIDENZA Prot. n. 1037 /13 OGGETTO: CIRCOLARE REG. PROVV. N.78 - CRITERI E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI. Premessa Il Presidente, ritenuto necessario ed opportuno indicare dei criteri e delle modalità di gestione delle udienze dibattimentali nonché di trattazione dei procedimenti penali onde assicurare il decoro e la migliore funzionalità dell'attività giudiziaria che, nell'udienza penale, esprime e si connota della massima visibilità ed autorevolezza, invita i giudici del settore (colleghi magistrati e g.o.t.) ad attenersi alle prescrizioni e a recepire i suggerimenti di seguito esposti, nel rispetto delle disposizioni -contenute nel codice di procedura penale e nelle disposizioni di attuazione qello stesso, ed, altresì, in conforinità a quanto già previsto nel Protocollo per le udienze penali sottoscritto da questo Tribunale con il Procuratore della Repubblica ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno il 25.1.2011 (d'ora innanzi, per brevità, Protocollo o Prot.). 1. Orario dell'udienza. L'udienza ha inizio alle ore 9.00 (art. 1 Prot.). L'orario ha carattere tassativo e deve essere fatto osservare scrupolosamente dal giudice. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi in aula prima che cominci l'udienza (art. 21 regolamento per l'esecuzione del c.p.p.) e, quindi, alle ore 8.45, curando l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dell'udienza, anche il giudice e il cancelliere si recano, rispettivamente, nell' aula di udienza e nella camera di consiglio qualche minuto prima delle ore 9.00. Il ruolo dell 'udienza è affisso, ben visibile, al di fuori di locali della cancelleria penale e dell'aula d'udienza entro le ore 12.00 del giorno precedente all'udienza (D.M. 30.9.1989 n.334). Nel ruolo sono indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, l'ordine numerico di ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale delle notizie di reato, e l'orario di trattazione, prima del quale il processo non sarà chiamato. Il ruolo non contiene il nome dell' imputato, delle persone offese o dei testimoni. L'udienza è suddivisa per fasce orarie differenziate (art. 1 Prot.). Nell'ambito di ogni singola fascia, il giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti, a quelli di immediata definizione o di immediato differimento per motivi processuali e a quelli per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano detenuti, portatori di handicap e di protesi cardiaca, in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da provincia diversa da quella di Ascoli Piceno. Il giudice tiene, altresì, conto degli impegni dei difensori (v. 9 2 Prot.). Con il consenso di tutte le partI, il giudice, ove lo ritenga opportuno, può anticipare o posticipare, rispetto all'ordine risultante dal ruolo, la trattazione di un processo. 2. Udienze con imputato detenuto Il giudice evita che l'imputato o il testimone detenuto debba stazionare a lungo in aula. A tal fine, secondo quanto in precedenza indicato, il giudice tratta il relativo processo in via prioritaria. In ogni caso, qualora sia necessario attendere la celebrazione di altri processi parimenti prioritari ovvero vi siano pericoli di fuga o di violenza, il detenuto attende la chiamata del giudizio negli appositi locali di sicurezza del palazzo di giustizia. In aula, il detenuto presenzia libero nella persona accanto al suo difensore (9 3 Prot.) 2 3. Mancata comparizione dell'imputato o del suo difensore Qualora il difensore dell'imputato non compaia senza giustificazione, il giudice lo sostituisce ai sensi dell'art. 97 c.p.p. e, ove non debba concedere un termine a difesa (art. 108 c.p.p.), procede, senza indugio, alla trattazione del processo. Qualora reputi sussistere una ipotesi di abbandono di difesa, il giudice deferisce il difensore al Consiglio dell'Ordine (art. 105, comma 4, c.p.p.) Il giudice valuta, in modo rigoroso, le istanze di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e del suo difensore, facendo inflessibile applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza in ordine, tra gli altri, al carattere impedimento dell'imputato, assoluto del comprovato alla natura del concomitante impegno professionale del difensore, alla motivata impossibilità di nominare sostituti da parte del medesimo nonché alla tempestività della relativa istanza di rinvio. Va riconosciuto, quale legittimo impedimento del difensore lo stato di gravidanza e di maternità. L'eventuale richiesta di rinvio deve essere tempestivamente prestata all'autorità procedente con le seguenti modalità: a) per il periodo indicato dall'art. 16 del D.Lgs. 151/01, ossia nel periodo compreso tra due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi, la sussistenza documentata del legittimo impedimento con l'allegazione dovuto a maternità è sufficientemente di un certificato medico da cui risulti la data presunta del parto o di un certificato di nascita del figlio o di una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, senza necessità di ulteriore specificazioni comprovanti particolari patologie; b) per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D.P.R. 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento deve essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di particolari patologie elo gravi complicanze della gravidanza; In ogni caso, i difensori comunicano l'eventuale concomitante professionale o altro legittimo impedimento suscettibile di comportare differimento dell'udienza impegno il rinvio o il appena ne vengono a conoscenza o, comunque, appena possibile, segnalandolo anche al P.M. nonché alle altre parti interessate al medesimo 3 procedimento (art. 6 Prot.). In ogni caso le parti private si impegnano a partecipare all'udienza, al fine di ricevere la comunicazione della data di rinvio (art. 6 Prot.). La mancata comparizione del difensore delle altre parti private non può dare luogo al rinvio dell'udienza. 4. Comunicazione dei rinvii. Ove il rinvio di un processo sia, per qualsivoglia ragione certo fin dai giorni precedenti l'udienza (ad esempio, per problemi di composizione dell'organo giudicante, per situazione di incompatibilità ecc.), il giudice ne informa, appena possibile, i difensori ed il pubblico ministero, a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica (art. 6 Prot.). Ove debba essere rinviata, per qualsivoglia ragione l'intera udienza (ad esempio, per impedimento del giudice o per inderogabili esigenze dell 'ufficio), dovrà essere esposto avviso al di fuori degli uffici della cancelleria e dovrà essere data comunicazione alla segreteria della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine affinché quest'ultimo avverta gli iscritti (art. 6 Prot.). I difensori partecipano, comunque, all'udienza al fine di ricevere la comunicazione della data di rinvio (art. 6 Prot.) 5. Comportamento in udienza. Il giudice, il pubblico ministero ed i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga e la pettorina (ossia il cd. bavaglino). Ciascuno dei difensori dell' imputato (o degli imputati) e delle altre parti private deve indossare il suddetto corredo e non è ammesso lo scambio da un difensore all'altro. Il pubblico ministero ed i difensori avranno cura di indossare il corredo d'udienza prima dell'ingresso in aula. L'obbligo di indossare la toga e la pettorina è sancito dalla legge a salvaguardia del decoro dell'udienza ed in segno di rispetto dell'istituzione giudiziaria. Il giudice assicura il puntuale adempimento di tale obbligo segnalando al Procuratore della Repubblica o al Consiglio dell'Ordine ogni sua inosservanza. 4 Gli ausiliari, le parti private, i periti, i consulenti ed i testimoni devono presentarsi in aula in modo consono al decoro dell 'udienza e, pertanto, deve essere vietato il loro ingresso in caso di abbigliamento non adeguato (ad esempio, qualora indossino canottiere, pantaloncini corti, ciabatte da mare ecc.). Il pubblico ministero ed il difensore, ogni qual volta intervengano, devono alzarsi in piedi. Nel corso dell'udienza dibattimentale, il pubblico ministero e i difensori evitano di conferire separata mente con il giudice. Se lo fanno assicurano colloquio di tutti gli interessati all'argomento la partecipazione al che ne è oggetto (art. 5 Prot.). Il giudice fa scrupolosamente osservare il divieto di uso dei telefonini cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione degli avvisi sonori (9 5 prot.). 6. Consultazione del fascicolo. Non è consentita la consultazione del fascicolo del dibattimento durante l'udienza. La consultazione degli atti può avvenire presso la cancelleria fino al giorno precedente a quello dell'udienza. 7. Trattazione dei procedimenti Il numero dei procedimenti fissati per ciascuna udienza deve essere compatibile con la trattazione esauriente di ognuno di essi. Ciò posto, salvo casi particolari impegno), la media del numero essere, compreso, (ossia procedimenti di procedimenti per i processi monocratici processi monocratici di speciale delicatezza fissati per ciascuna da citazione diretta, udienza o deve tra 20 e 25, per i misti (da citazione diretta e da udienza preliminare), da 14 a 18 e, per i processi collegiali, tra 4 e 6. Tutti i testimoni, consulenti e periti, citati e comparsi, devono essere esaminati. In caso di l'accompagnamento mancata e non giustificata companZlOne, il giudice ordina coattivo degli stessi comminando le sanzioni pecuniarie di legge. Ciò al fine di evitare possibili ed ulteriori differimenti della definizione del procedimento. Per ciascuna udienza, il giudice definisce il maggior numero possibile di processi. 5 La corretta fissazione del numero dei procedimenti ed il proficuo impegno del giudice implicano che, per ogni udienza, devono essere definiti, di regola e salvi casi particolari, almeno, 1/3 dei processi trattati. Deve essere assolutamente evitata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Fatta salva l'ipotesi eccezionale in cui il procedimento gmnga a dibattimento in prossimità e a ridosso della maturazione della prescrizione e che non via sia la presenza di una parte civile costituita, il giudice, per evitare l'estinzione del reato, adotta ogni possibile accorgimento (fissazione a breve dei rinvii d'udienza, severo vaglio delle istanze istruttorie ecc.). Nella fissazione delle date di rinvio del dibattimento, il giudice tiene scrupolosamente conto dei criteri stabiliti dalla legge (art. 132 disp. att. c.p.p. così come di recente modificato dall'art. 2, comma 2, D.L. 93/13, conv. con L. 119/13, che ha incluso, tra i procedimenti beneficiari di priorità assoluta, quelli per i reati p. e p. dagli artt. 572, da 609-bis a 609octies, e 612 bis c.p.). 8. Disposizione finale. La presente circolare, per ciò che concerne lo svolgimento delle udienze penali, ha un. valore ricognitivo del Protocollo d'intesa per le udienze penali sottoscritto il 25.1.20 Il che, in ogni sua parte in questa sede non citata, deve intendersi richiamato e sulla cui puntuale applicazione deve essere, pertanto, richiamata l'attenzione dei giudici del settore penale. Si dispone che la presente circolare abbia la più ampia diffusione, anche mediante affissione negli uffici di cancelleria, sulla porta delle aule di udienza e sia comunicata al locale Ordine degli Avvocati e pubblicata sul sito web del Tribunale nonché nell'annuario dell'Ufficio. Ascoli Piceno 22/11/2013 6