TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

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TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
PRESIDENZA
Prot. n. 1037 /13
OGGETTO: CIRCOLARE
REG. PROVV. N.78 - CRITERI E PRESCRIZIONI IN
MATERIA DI UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI.
Premessa
Il Presidente, ritenuto necessario ed opportuno indicare dei criteri e delle modalità di
gestione delle udienze dibattimentali nonché di trattazione dei procedimenti penali onde
assicurare il decoro e la migliore funzionalità dell'attività
giudiziaria che, nell'udienza
penale, esprime e si connota della massima visibilità ed autorevolezza, invita i giudici del
settore (colleghi magistrati e g.o.t.) ad attenersi alle prescrizioni e a recepire i suggerimenti
di seguito esposti, nel rispetto delle disposizioni -contenute nel codice di procedura penale e
nelle disposizioni di attuazione qello stesso, ed, altresì, in conforinità a quanto già previsto
nel Protocollo per le udienze penali sottoscritto da questo Tribunale con il Procuratore della
Repubblica ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno il 25.1.2011 (d'ora
innanzi, per brevità, Protocollo o Prot.).
1. Orario dell'udienza.
L'udienza ha inizio alle ore 9.00 (art. 1 Prot.).
L'orario ha carattere tassativo e deve essere fatto osservare scrupolosamente dal
giudice.
L'ufficiale
giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi in aula prima che
cominci l'udienza (art. 21 regolamento per l'esecuzione del c.p.p.) e, quindi, alle ore 8.45,
curando l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni, identificando questi
ultimi.
Al fine di agevolare il tempestivo inizio dell'udienza, anche il giudice e il cancelliere
si recano, rispettivamente, nell' aula di udienza e nella camera di consiglio qualche minuto
prima delle ore 9.00.
Il ruolo dell 'udienza è affisso, ben visibile, al di fuori di locali della cancelleria penale
e dell'aula d'udienza entro le ore 12.00 del giorno precedente all'udienza (D.M. 30.9.1989
n.334).
Nel ruolo sono indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza,
il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo,
l'ordine numerico di ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero
del registro generale delle notizie di reato, e l'orario di trattazione, prima del quale il
processo non sarà chiamato.
Il ruolo non contiene il nome dell' imputato, delle persone offese o dei testimoni.
L'udienza è suddivisa per fasce orarie differenziate (art. 1 Prot.).
Nell'ambito di ogni singola fascia, il giudice dà la precedenza ai processi con imputati
detenuti, a quelli di immediata definizione
o di immediato
differimento
per motivi
processuali e a quelli per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che
siano detenuti, portatori di handicap e di protesi cardiaca, in stato di gravidanza o con
esigenze di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da provincia diversa da quella di
Ascoli Piceno.
Il giudice tiene, altresì, conto degli impegni dei difensori (v.
9 2 Prot.).
Con il consenso di tutte le partI, il giudice, ove lo ritenga opportuno, può anticipare o
posticipare, rispetto all'ordine risultante dal ruolo, la trattazione di un processo.
2. Udienze con imputato detenuto
Il giudice evita che l'imputato o il testimone detenuto debba stazionare a lungo in aula.
A tal fine, secondo quanto in precedenza indicato, il giudice tratta il relativo processo in via
prioritaria.
In ogni caso, qualora sia necessario attendere la celebrazione di altri processi parimenti
prioritari ovvero vi siano pericoli di fuga o di violenza, il detenuto attende la chiamata del
giudizio negli appositi locali di sicurezza del palazzo di giustizia.
In aula, il detenuto presenzia libero nella persona accanto al suo difensore (9 3 Prot.)
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3. Mancata comparizione dell'imputato o del suo difensore
Qualora il difensore dell'imputato
non compaia senza giustificazione,
il giudice lo
sostituisce ai sensi dell'art. 97 c.p.p. e, ove non debba concedere un termine a difesa (art.
108 c.p.p.), procede, senza indugio, alla trattazione del processo.
Qualora reputi sussistere una ipotesi di abbandono di difesa, il giudice deferisce il
difensore al Consiglio dell'Ordine (art. 105, comma 4, c.p.p.)
Il giudice valuta, in modo rigoroso, le istanze di rinvio per legittimo impedimento
dell'imputato
e del suo difensore, facendo inflessibile applicazione dei criteri stabiliti
dalla giurisprudenza
in ordine, tra gli altri, al carattere
impedimento dell'imputato,
assoluto del comprovato
alla natura del concomitante impegno professionale del
difensore, alla motivata impossibilità di nominare sostituti da parte del medesimo
nonché alla tempestività della relativa istanza di rinvio.
Va riconosciuto, quale legittimo impedimento del difensore lo stato di gravidanza e di
maternità. L'eventuale richiesta di rinvio deve essere tempestivamente prestata all'autorità
procedente con le seguenti modalità:
a) per il periodo indicato dall'art. 16 del D.Lgs. 151/01, ossia nel periodo compreso
tra due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi, la
sussistenza
documentata
del legittimo impedimento
con l'allegazione
dovuto a maternità
è sufficientemente
di un certificato medico da cui risulti la data
presunta del parto o di un certificato di nascita del figlio o di una dichiarazione
sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, senza necessità di ulteriore specificazioni
comprovanti particolari patologie;
b) per il periodo anteriore a quello previsto dall'art.
16 del D.P.R. 151/01, la
sussistenza del legittimo impedimento deve essere documentata con l'allegazione
di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di particolari patologie elo
gravi complicanze della gravidanza;
In
ogni
caso,
i difensori
comunicano
l'eventuale
concomitante
professionale o altro legittimo impedimento suscettibile di comportare
differimento
dell'udienza
impegno
il rinvio o il
appena ne vengono a conoscenza o, comunque,
appena
possibile, segnalandolo anche al P.M. nonché alle altre parti interessate al medesimo
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procedimento (art. 6 Prot.). In ogni caso le parti private si impegnano a partecipare
all'udienza, al fine di ricevere la comunicazione della data di rinvio (art. 6 Prot.).
La mancata comparizione del difensore delle altre parti private non può dare
luogo al rinvio dell'udienza.
4. Comunicazione dei rinvii.
Ove il rinvio di un processo sia, per qualsivoglia ragione certo fin dai giorni precedenti
l'udienza (ad esempio, per problemi di composizione dell'organo giudicante, per situazione
di incompatibilità ecc.), il giudice ne informa, appena possibile, i difensori ed il pubblico
ministero, a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica
(art. 6 Prot.).
Ove debba essere rinviata, per qualsivoglia ragione l'intera udienza (ad esempio, per
impedimento del giudice o per inderogabili esigenze dell 'ufficio), dovrà essere esposto
avviso al di fuori degli uffici della cancelleria e dovrà essere data comunicazione
alla
segreteria della Procura della Repubblica e del Consiglio dell'Ordine affinché quest'ultimo
avverta gli iscritti (art. 6 Prot.).
I difensori partecipano, comunque, all'udienza al fine di ricevere la comunicazione
della data di rinvio (art. 6 Prot.)
5. Comportamento
in udienza.
Il giudice, il pubblico ministero ed i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga e la
pettorina (ossia il cd. bavaglino).
Ciascuno dei difensori dell' imputato (o degli imputati) e delle altre parti private deve
indossare il suddetto corredo e non è ammesso lo scambio da un difensore all'altro.
Il pubblico
ministero
ed i difensori avranno
cura di indossare
il corredo
d'udienza prima dell'ingresso in aula.
L'obbligo di indossare la toga e la pettorina è sancito dalla legge a salvaguardia
del decoro dell'udienza
ed in segno di rispetto dell'istituzione giudiziaria. Il giudice
assicura il puntuale adempimento
di tale obbligo segnalando al Procuratore
della
Repubblica o al Consiglio dell'Ordine ogni sua inosservanza.
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Gli ausiliari, le parti private, i periti, i consulenti ed i testimoni devono presentarsi in
aula in modo consono al decoro dell 'udienza e, pertanto, deve essere vietato il loro ingresso
in caso di abbigliamento
non adeguato
(ad esempio,
qualora
indossino
canottiere,
pantaloncini corti, ciabatte da mare ecc.).
Il pubblico ministero ed il difensore, ogni qual volta intervengano,
devono alzarsi
in piedi.
Nel corso dell'udienza
dibattimentale,
il pubblico ministero e i difensori evitano
di conferire separata mente con il giudice. Se lo fanno assicurano
colloquio di tutti gli interessati all'argomento
la partecipazione
al
che ne è oggetto (art. 5 Prot.).
Il giudice fa scrupolosamente osservare il divieto di uso dei telefonini cellulari che
devono essere tenuti spenti o con disattivazione degli avvisi sonori (9 5 prot.).
6. Consultazione del fascicolo.
Non
è consentita
la consultazione
del fascicolo
del dibattimento
durante
l'udienza.
La consultazione degli atti può avvenire presso la cancelleria fino al giorno precedente
a quello dell'udienza.
7. Trattazione dei procedimenti
Il numero dei procedimenti fissati per ciascuna udienza deve essere compatibile con la
trattazione esauriente di ognuno di essi.
Ciò posto, salvo casi particolari
impegno),
la media del numero
essere, compreso,
(ossia procedimenti
di procedimenti
per i processi monocratici
processi monocratici
di speciale delicatezza
fissati per ciascuna
da citazione diretta,
udienza
o
deve
tra 20 e 25, per i
misti (da citazione diretta e da udienza preliminare),
da 14 a 18 e,
per i processi collegiali, tra 4 e 6.
Tutti i testimoni, consulenti e periti, citati e comparsi, devono essere esaminati.
In
caso
di
l'accompagnamento
mancata
e
non
giustificata
companZlOne,
il
giudice
ordina
coattivo degli stessi comminando le sanzioni pecuniarie di legge. Ciò al
fine di evitare possibili ed ulteriori differimenti della definizione del procedimento.
Per ciascuna udienza, il giudice definisce il maggior numero possibile di processi.
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La corretta fissazione del numero dei procedimenti ed il proficuo impegno del
giudice implicano che, per ogni udienza, devono essere definiti, di regola e salvi casi
particolari, almeno, 1/3 dei processi trattati.
Deve essere assolutamente
evitata la declaratoria
di estinzione del reato per
prescrizione.
Fatta salva l'ipotesi eccezionale in cui il procedimento
gmnga a dibattimento in
prossimità e a ridosso della maturazione della prescrizione e che non via sia la presenza di
una parte civile costituita, il giudice, per evitare l'estinzione del reato, adotta ogni possibile
accorgimento (fissazione a breve dei rinvii d'udienza, severo vaglio delle istanze istruttorie
ecc.).
Nella fissazione delle date di rinvio del dibattimento, il giudice tiene scrupolosamente
conto dei criteri stabiliti dalla legge (art. 132 disp. att. c.p.p. così come di recente modificato
dall'art. 2, comma 2, D.L. 93/13, conv. con L. 119/13, che ha incluso, tra i procedimenti
beneficiari di priorità assoluta, quelli per i reati p. e p. dagli artt. 572, da 609-bis a 609octies, e 612 bis c.p.).
8. Disposizione finale.
La presente circolare, per ciò che concerne lo svolgimento delle udienze penali, ha un.
valore ricognitivo del Protocollo d'intesa per le udienze penali sottoscritto il 25.1.20 Il che,
in ogni sua parte in questa sede non citata, deve intendersi richiamato e sulla cui puntuale
applicazione deve essere, pertanto, richiamata l'attenzione dei giudici del settore penale.
Si dispone che la presente circolare abbia la più ampia diffusione, anche mediante
affissione negli uffici di cancelleria, sulla porta delle aule di udienza e sia comunicata al
locale Ordine degli Avvocati e pubblicata sul sito web del Tribunale nonché nell'annuario
dell'Ufficio.
Ascoli Piceno 22/11/2013
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