Capitolo acconciatori ed estetisti

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Capitolo acconciatori ed estetisti
Acconciatori - Estetisti
L’acconciatore
Ai sensi della Legge n° 174 del 17.8.2005, l’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i
servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il
taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche
dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività di acconciatore sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) unitamente alla ricevuta di deposito rilasciata dal
SUAP costituisce titolo per l’avvio immediato dell’attività.
Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento per l’esercizio delle attività di acconciatore stabilendo
le modalità d’esercizio e dello svolgimento dell’attività di acconciatore.
Modalità di esercizio dell’attività di acconciatore
I legali rappresentanti e titolari d’impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale. I locali destinati all’esercizio dell’attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed
igienico sanitaria.
Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa, individuale o societaria , ai sensi delle norme
vigenti sia che si tratti di società di persone e società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non.
Per esercitare le attività di acconciatore è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla
normativa vigente in materia (art.3 Legge 17 agosto 2005 n. 174 e s.m.i.) e della certificazione relativa rilasciata
da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di
Milano.
Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei
requisiti professionali e l’eventuale variazione di tale figura professionale deve essere preventivamente comunicata
allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA (già DIAP) “modifica
soggetti titolari dei requisiti” ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di acconciatore .
Modalità di svolgimento dell’attività di acconciatore
L’esercizio dell’attività di acconciatore disciplinata dal Regolamento Comunale è consentito esclusivamente nei
locali, come dichiarati e documentati nella Segnalazione certificata di inizio attività . I locali adibiti a tale attività
devono avere le caratteristiche previste dal regolamento comunale di igiene.
È consentito l’esercizio in un’unica sede di più attività, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici tali da non permettere la visibilità , anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.
Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell’esercizio accessibile
dall’interno per le nuove attività (apertura d’esercizio, trasloco, ampliamento di superficie, cumulo di tipologia anche con l’estetica ). Nel solo caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purchè
funzionalmente collegato e ad uso esclusivo.
L’ attività di acconciatore può essere esercitata anche presso altre strutture, quali palestre e centri sportivi, alberghi e stabilimenti termali, luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i
quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni; per tali esercizi è fatto salvo comunque il
rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai regolamenti regionali nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Questa può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata
siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l’esercente dovrà consentire i controlli
da parte delle autorità.
A coloro che esercitano le attività di acconciatore è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora lo stesso abbia validi motivi per non recarsi presso l’esercizio.
E’ altresì consentito svolgere l’attività di acconciatore unitamente a quella di estetista mediante la costituzione di
una società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle distinte attività.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Alle imprese che svolgono attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si
applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/3/1998, n. 114
Subingresso e cessazione dell’attività di acconciatore
Subingresso per atto tra vivi
Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, consente l'immediato inizio dell’attività con decorrenza
dal giorno in cui è presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP), a condizione che sia provata
l’effettiva cessione dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
Subingresso per mortis causa
Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:
in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l’esercizio dell’attività, presentando Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) per subingresso,
in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Segnalazione
Certificata di Inizio Attività per subingresso, (già MODELLO DIAP subingresso-cessazione) e nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
cedere l’attività (il subentrante potrà iniziare l’attività del de cuius, presentando Segnalazione Certificata
di Inizio Attività per sub ingresso, (già MODELLO DIAP )
Cessazione de
dell’attività
La cessazione dell’attività di acconciatore deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e
comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio
Orari e TariffeTariffe- modalità di esposizione al pubblico
Le attività di acconciatore nel comune di Milano possono rimanere aperte dalle ore 07.00 alle 22.00 con chiusura
alla domenica e nei giorni festivi (si rimanda la lettura al capitolo Orari e Turni di Chiusura). Gli orari praticati
devono essere esposti in modo visibile con cartello all’esterno dell’esercizio o sulla porta d’ingresso.
E’ consentita la prosecuzione dell’attività a porte chiuse oltre l’orario solo per l’ultimazione delle prestazioni in
corso.
Qualora l’attività sia esercitata all’interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre
attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all’esterno
della struttura, in posto ben visibile.
La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile
all’interno dell’esercizio.
Deve essere parimenti esposto l’attestato di riconoscimento dei requisiti professionali
La SCIA, già Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, e la ricevuta di deposito devono essere esposte e rese
disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.
L’estetista
La legge n° 1 del 4 gennaio 1990 ha sostanzialmente definito e riconosciuto professionalmente l’attività di estetista. Rientrano nell’attività di estetista tutte quelle prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano (da intendersi come epidermide), aventi quale scopo esclusivo quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli aspetti estetici negativi presenti (la norma li definisce
inestetismi), escludendo tutte le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico.
L’attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’ausilio di apparecchi elettromeccanici per
uso estetico o con l’applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/86 n° 713.
Come per l’esercizio di acconciatore, l’attività di estetista è soggetta alla presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Il Consiglio Comunale di Milano, con atto recante P.G. n° 715860, in data 8 novembre con l’entrata in vigore il
giorno 22 novembre, ha approvato il nuovo Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività di estetista, affini
e specializzazioni, il quale è sicuramente innovativo in quanto fa rientrare nell’ambito delle attività di estetista anche i centri massaggi, tipicamente condotti da cittadini cinesi, ove vengono messe in atto delle tecniche orientali.
Definisce anche i tatuatori ed afferisce a queste tipologia di attività alcune incombenze sicuramente necessarie
come il consenso informato in forma scritta.
Attività sanitaria e attività di estetista
Il principio sancito dalla legge del legittimo uso delle apparecchiature elettroestetiche, elencate in un apposito allegato, risulta utile al fine di individuare il confine tra questa attività e quello avente carattere sanitario. Il criterio
per differenziare le due attività consiste nel fare riferimento all’esistenza o meno di uno stato morboso di colui che
si avvale di queste apparecchiature, ossia una accertata alterazione dell’organismo ( attraverso un certificato medico), per la cui eliminazione è necessario ricorrere all’adozione di specifici rimedi medici. Per contro, l’intervento
dell’estetista è rivolto a soggetti sani e le sue prestazioni, riferite solamente alla superficie del corpo umano e finalizzate al mantenimento di una buona forma fisica generale dell’organismo, possono risultare idonee a tutelare indirettamente la salute della persona, anche se, per raggiungere questo scopo, vengono utilizzate le stesse apparecchiature usate nell’attività sanitaria e parasanitaria. Ciò non vuol dire che le due attività non possano coesistere. Se
in uno studio medico, sono installate attrezzature elettromeccaniche utilizzate per scopi terapeutici, le stesse possono essere impiegate anche per finalità estetiche, a condizione che la seconda attività sia regolarmente autorizzata
ai sensi della legge n° 1/90.
Le attività di estetistaestetista- Regolamento Estetisti
Come il Regolamento prevede, l’attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti tipologie di attività,
cosi definite:
centro di abbronzatura o “solarium”, quella inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade
abbronzanti UV-A;
le attività effettuate sulla superficie del corpo e di “massaggio” a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
attività di Dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva altrimenti detta disegno epidermico o
trucco semipermanente è quella inerente all’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma,
con effetti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine
di migliorare o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;
attività di Truccatore cosmetico e artistico è l’attività di decorazione e di modificazione dei volumi al viso
e al corpo attraverso l’applicazione di prodotti cosmetici al fine di migliorare o proteggerne l’aspetto estetico
attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi o di realizzare maschere, protesi e trucchi di personaggi in ambiti artistici, fotografici, cinematografici o teatrali;
attività di sauna;
manicure, pedicure e attività di onicotecnica, che consiste nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di materiali di varia natura, nonché
l’applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle
In particolare per esercizi di attività di massaggi si intendono i luoghi dove si praticano massaggi consistenti
nell’impiego di una serie di tecniche effettuate con le mani o altre parti del corpo su un altro corpo o parti dello
stesso al fine di creare delle modificazioni fisiche, sia anche soltanto estetiche. Sono questi i massaggi di caratte-
re estetico, massaggi ed attività rilassanti antistress attraverso il tocco delle mani, massaggi effettuati mediante
l’uso di tecniche orientali con esclusivo utilizzo di tecniche manuali e tutti gli altri tipi di massaggio.
Mentre i centri benessere sono le strutture costituite da o una o più unità operative , anche fisicamente distinte, ma
funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi , in cui vengono effettuati trattamenti estetici ,
nonché almeno una delle attività o trattamenti di Fitness e wellness e Tecniche e pratiche bionaturali
Modalità e requisiti per l’attività di estetista
Per esercitare le attività di estetista comprese le attività dei massaggi/centri benessere dove si svolgono attività
riconducibili al massaggio di qualunque natura, al massaggio terapeutico e centri di onicotecnica è necessario
essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia e della certificazione relativa
alla sussistenza dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso
la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano
Per esercitare l’attività di Dermopigmentatore oltre al requisito professionale di estetista di cui sopra è necessario
frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale. Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e
continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in
materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati.
Non è consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non inscritti all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5
della Legge 8 agosto 1985 n. 443 o nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n.
580.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del
titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un
responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale”.
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperative, i soci ed i dipendenti che esercitano
professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 3
della legge n. 1/1990 e s. m. i
Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei
requisiti professionali.
La variazione del direttore tecnico nell’attività di estetista, affini e specializzazioni deve essere preventivamente
comunicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) compilando apposito modello SCIA, già DIAP
B, ed allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e affini .
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente
inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si
applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n.114.
Elenco degli apparecchi elettromeccanici
elettromeccanici per uso estetico
Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un
centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi
diametro di non oltre un centimetro.
Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
Lampade abbronzanti UV-A.
Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
Scaldacera per cerette.
Rulli elettrici e manuali.
Vibratori elettrici oscillanti.
Attrezzi per ginnastica estetica.
Attrezzature per manicure e pedicure.
Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e
con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
Depilatori elettrici ed elettronici.
Apparecchi per massaggi subacquei.
Apparecchi per presso-massaggio.
Elettrostimolatore ad impulsi.
Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
Laser estetico.
Saune.
Nuove Attività di Estetista
La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche
dei locali delle attrezzature delle attività oggetto del presente regolamento, sono soggette alla presentazione di
S.C.I.A. (già DIAP) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
L’impresa individuale artigiana deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (già DIAP) e nel
caso apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte S.C.I.A. e nominare un direttore tecnico,
in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci
diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.
I legali rappresentanti e titolari d’impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA (già DIAP) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e s.m.i. e di qualificazione professionale nei termini di cui al successivo art. 3. I locali destinati all’esercizio dell’attività devono possedere i requisiti di conformità alla normativa urbanistica ed igienico sanitaria.
Subingresso e cessazione dell’attività di estetista
Subingresso per atto tra vivi
Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal Regolamento Comunale per le attività di estetica, consente l'immediato inizio dell’attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata
la S.C.I.A. (già DIAP), a condizione che sia provata l’effettiva cessione dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
Subingresso per mortis causa
Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono, entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa, svolgere l’attività nei seguenti modi:
in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l’esercizio dell’attività, presentando la S.C.I.A.
(già DIAP) per subingresso;
in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando la S.C.I.A.,
(già DIAP), per sub ingresso, nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
cedere l’attività (il subentrante potrà iniziare l’attività del de cuius, presentando S.C.I.A. (già
DIAP) per sub ingresso.
Cessazione dell’attività
La cessazione dell’attività di acconciatore deve essere comunicata all'ufficio preposto SUAP contestualmente e
comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio
Ampliamento di superficie e modifica locali
Per ampliare la superficie o modificare i locali i titolari devono presentare la relativa S.C.I.A. (già D.I.A.P.) per la
parte ampliata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.).
Trasferimenti
Il trasferimento di sede è soggetto alla presentazione della citata S.C.I.A. (già D.I.A.P); i locali devono essere conformi alla normativa igienico sanitaria.
Svolgimento dell’attività – modalità e prescrizioni igienico sanitarie
È consentito l’esercizio in un’unica sede di più attività previste nel regolamento, nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati con pareti o con artifici tecnici
tali da non permettere la visibilità, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali. Le attrezzature da usarsi devono essere conformi a
quanto previsto nel regolamento comunale di igiene.
Resta ferma la prescrizione della dotazione di un servizio igienico ad uso esclusivo dell’esercizio accessibile
dall’interno per le nuove attività (apertura d’esercizio, trasloco, cumulo di tipologia anche con l’estetica ) nel solo
caso di subingresso è ammessa la disponibilità di un servizio igienico esterno, purché funzionalmente collegato e
ad uso esclusivo.
Le attività previste nel Regolamento delle attività di estetica possono essere esercitate anche presso altre strutture,
quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienicosanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.
Le attività di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle
normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti. In questo caso l’esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all’esercizio della professione.
A coloro che esercitano le attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l’esercizio.
Circoli privati
In questi luoghi, se vi è un’attività di estetista o di massaggi, chi esercita tale attività deve essere in possesso
dell’abilitazione professionale e deve presentare la S.C.I.A. ed i locali devono essere conformi sanitariamente.
Disegno Epidermico o Trucco Semipermanente
L’attività relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul
viso o sul corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione
o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Richiede comunque un elevato grado di qualificazione professionale a
tutela della clientela.
Tali trattamenti avvengono attraverso l’introduzione del pigmento a livello superficiale (epidermide) e debbono
essere nettamente distinti e separati rispetto ai trattamenti di tatuaggio i quali interessano il derma ( lo strato della
cute posto inferiormente all’epidermide).
Inoltre il trucco semipermanente è duraturo ma contrariamente al tatuaggio, non è definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere agli interventi esterni.
Quindi l’attività di disegno epidermico o trucco semipermamente, svolte in forma imprenditoriale, rientrano nella
sfera di applicazione della Legge 1/90 sull’attività di estetista.
Attività di Onicotecnica
L’attività di onicotecnica, consiste nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di materiali di varia natura, nonché l’applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento
invasivo che incida sulla pelle e rientra nell’ambito delle attività di estetista.
Per esercitare le attività dei Centri di onicotecnica e trucco è necessario essere in possesso dei requisiti
professionali di cui alla Legge 1/90 e della certificazione relativa alla sussistenza dei requisiti professionali
rilasciata da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio,Industria e
Artigianato .
Il Commissario straordinario della Commissione Provinciale dell’artigianato di Milano in data 10.7.2003 ha stabilito che l’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali è soggetta alla sola iscrizione all’Albo delle
Imprese Artigiane e al possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
Tatuaggi,
Tatuaggi, Piercing e Bagno Turco
L’art. 1D del Regolamento Comunale delle attività di estetica indica che è attività di tatuatore, quella inerente
all’inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.
Mentre l’attività di applicatore di piercing è quella inerente al trattamento cruento mediante l’inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
E’ fatto obbligo a chi esercita l’attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di richiedere all’interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne ai genitori od al tutore, tutte le informazioni utili per
praticare in sicurezza l’attività di tatuaggio e di applicazione di piercing; inoltre è fatto obbligo di fornire
all’interessato, se maggiorenne, oppure se minorenne ai genitori od al tutore, tutte le informazioni sulle modalità
di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
E’ anche obbligatorio a chi esercita l’attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e di dermopigmentazione di
fornire al cliente o ai genitori od al tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in
merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati e di acquisire il consenso informato dell’interessato se maggiorenne, oppure se minorenne dai genitori o dal tutore, all’esecuzione dello specifico trattamento.
Solo nel caso di piercing al lobo dell’orecchio l’esercente dell’attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve
acquisire il consenso informato dell’interessato se di età superiore ai 14 anni, oppure se di età inferiore ai 14 anni
dai genitori o dal tutore, all’esecuzione dello specifico trattamento.
Orari e TariffeTariffe- modalità di esposizione al pubblico
Le attività di estetista possono espletare la loro attività dalle ore dalle ore 07.00 alle ore 22.00 per un massimo di
13 ore giornaliere con chiusura alla domenica salvo quelle di cui alla tipologia B (solarium) che invece possono
rimanere aperti alla domenica e per le ulteriori modalità si rimanda alla lettura del capitolo Orari e turni di
chiusura. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all’esterno dell’esercizio o sulla porta d’ingresso.
Devono osservare tali orari anche le attività di Centri Massaggi” con tecniche orientali che erano in funzione prima
dell’entrata in vigore del regolamento delle attività di estetica e che devono adeguarsi alla disciplina regolamentare
entro il giorno 26 novembre 2011 e devono altresì esporre il cartello degli orari. Tale prescrizione sugli orari da
osservare e per l’esposizione del relativo cartello vale anche per le attività di tatuatore e applicatore di piercing.
E’ consentita la prosecuzione dell’attività a porte chiuse oltre l’orario solo per l’ultimazione delle prestazioni in
corso.
Qualora l’attività sia esercitata all’interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre
attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all’esterno della struttura, in posto ben visibile.
La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile
all’interno dell’esercizio.
Deve anche essere esposto un cartello, riconoscibile al pubblico, con indicato il nome del direttore tecnico, unitamente ai nomi degli altri operatori dipendenti con la specifica della loro qualifica professionale.
La Segnalazione certificata di Inizio Attività (già D.I.A.P.) unitamente alla ricevuta di deposito devono essere
esposte e rese disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.