Fascicolo procedimenti disciplinari

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Fascicolo procedimenti disciplinari
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Abteilung 17 – Italienisches Schulamt
Amt 17.1 – Amt für Schulordnung
Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.1 – Ufficio ordinamento scolastico
Procedimenti disciplinari
nella scuola
Cavalese, 28.04.2011
1
Servizio procedimenti disciplinari (SPD)
Ufficio ordinamento scolastico 17.1
Via del Ronco 2
39100 Bolzano
dott.ssa Ivana
Bertagnolli - Direttrice -
0471 411400
dott.ssa
Daniela Faggiana
0471 411420
dott
Paolo
0471 411352
dott.ssa
Patrizia Angelillo
Bergamaschi
- segreteria -
0471 411403
• L'SPD offre informazioni e consulenza ai dirigenti scolastici
riguardo ai procedimenti disciplinari.
• L'SPD tratta i procedimenti disciplinari di maggiore entità.
• L'SPD si avvale, nella fase istruttoria, della collaborazione
degli ispettori.
GLI ATTI e le istanze (da inviare solo per iscritto):
vanno indirizzati al Sovrintendente scolastico che provvederà ad
assegnarli all'SPD e/o all'ispettore competente.
2
Procedimenti disciplinari
Normativa di riferimento
2010
Circolare ministeriale
n. 14
2010
Circolare ministeriale
n. 88
2009
Decreto legislativo
n. 150
2001
Decreto legislativo
n. 165
1994
Decreto legislativo
n. 297
2006 - CCNL comparto scuola
2009
2003
TU del CCP per il comparto scuola
N.B.
Le infrazioni disciplinari possono derivare da violazioni:
• del CCNL
• del codice di comportamento
• di norme legislative (es. sicurezza o privacy)
• di obblighi generali di cui al codice civile
• di responsabilità di cui al codice penale
3
Procedimenti disciplinari in sintesi
INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA’- COMPETENZA DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Si riassumono sinteticamente le fasi procedurali, indicate nell’art. 55 bis del Decreto Legislativo n.
165/200 (introdotto con l'art. 69 del D.Lgs 150/2009 ).
Ai dirigenti scolastici competono i procedimenti disciplinari per infrazioni, per le quali si ritiene di
dover applicare una sanzione rientrante tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio
fino a 10 giorni. La procedura da seguire è indicativamente la seguente:
1. entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla “notizia” del comportamento
punibile, il dirigente scolastico deve contestare per iscritto l’addebito al dipendente,
convocandolo per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 10 giorni e
comunicandogli che potrà avvalersi dell’assistenza di un procuratore o di un
rappresentante di un’associazione sindacale;
2. l’atto di contestazione degli addebiti dovrà contenere la descrizione precisa ed analitica
dei fatti oggetto di contestazione, priva di espressioni di carattere valutativo o di condanna
preventiva e dovrà, altresì, indicare le norme di comportamento che si assumono essere
state violate, (ricavabili dalle disposizioni del CCNL di riferimento o dal codice di
comportamento dei pubblici dipendenti);
3. l’audizione a difesa dovrà essere verbalizzata ed il relativo verbale, firmato dalle parti,
dovrà riportare esaurientemente tutte le fasi dell’incontro, rilevanti sia ai fini dell’accusa,
che ai fini della difesa. Dovranno essere indicate, anche per riassunto, le argomentazioni
principali sostenute a giustificazione dalla parte inquisita e le eventuali contestazioni e
rilievi formulati dall’Amministrazione;
4. ultimata l’audizione a difesa e dopo l’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria, che si
dovesse ritenere eventualmente necessaria, il responsabile della struttura concluderà il
procedimento con l’atto di archiviazione o con un provvedimento, adeguatamente
motivato, di irrogazione della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito.
I termini sono tutti perentori e la violazione degli stessi comporta la decadenza dell’azione
disciplinare. Il provvedimento finale (o di archiviazione o di irrogazione della sanzione) va sempre
emanato una volta avviato il procedimento.
Si ricorda che per il personale docente non è più previsto il parere dei Consiglio scolastico
provinciale.
Le sanzioni applicabili ai docenti sono (oltre a quelle introdotte dal Decreto Legislativo
n.150/2009) quelle di cui agli art. 492 e seguenti del Decreto Legislativo n. 297.
Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento, come previsto dall’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001.
Importante: presso la scuola deve essere pubblicato all'albo (o tramite idonei strumenti
informatici) il codice di disciplina.
INFRAZIONI DI MAGGIORE GRAVITÀ
Qualora il dirigente scolastico ritenga invece che la sanzione da applicare sia più grave di quelle
di propria competenza, dovrà trasmettere gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto,
all’Ufficio competente della provincia di appartenenza, che curerà tutta l’istruttoria del
procedimento disciplinare.
In tale ipotesi il dirigente scolastico dovrà trasmettere al Servizio Procedimenti Disciplinari:
-
le note di segnalazione dei fatti integranti gli illeciti disciplinari;
4
-
le risultanze degli accertamenti istruttori volti a verificare la fondatezza delle segnalazioni
le informazioni, desumibili dal fascicolo personale del dipendente, in ordine all’esistenza di
precedenti sanzioni disciplinari ai fini dell’applicazione dell’istituto della recidiva
una motivata relazione da cui devono risultare chiaramente le ragioni per le quali il dirigente
scolastico ritenga che la sanzione da applicare al caso di specie non rientri tra quelle “di
minore gravità” di propria competenza.
-
La procedura da osservare, a cura del Servizio Procedimenti Disciplinari è quella di cui al comma
4 dell’art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto dall’art. 69 del Decreto Legislativo
n. 150/2009) che prevede l’applicazione di termini pari al doppio di quelli previsti per le infrazioni
punibili con sanzioni fino a un massimo di 10 giorni di sospensione.
Pertanto, il dirigente del Servizio Procedimenti Disciplinari, una volta ricevuti dalla scuola gli atti
del procedimento disciplinare, contesterà gli addebiti al dipendente interessato e lo convocherà
per il contraddittorio a difesa, redigerà il verbale ecc. secondo le stesse modalità indicate per le
infrazioni di minore gravità, di competenza del dirigente scolastico, proporrà il provvedimento
finale da erogare, ferma restando l’autonomia decisionale del Sovrintendente scolastico.
Da sottolineare è la perentorietà del rispetto dei tempi stabiliti dal legislatore per la conclusione
del procedimento disciplinare.
Esposizione analitica dei termini da rispettare.
I termini per il dirigente scolastico- dall'Art. 55 bis, comma 2
•
•
•
•
Il responsabile con qualifica dirigenziale quando ha notizia di comportamenti punibili con
sanzioni disciplinari senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto
l’addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso
di almeno dieci giorni.
Entro il termine fissato il dipendente può inviare una memoria scritta o motivata istanza di
rinvio del termine per la sua difesa.
Dopo l’espletamento dell’ attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il
procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta
giorni dalla contestazione dell’addebito.
Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. In caso
di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, il termine per la conclusione
del procedimento è prorogato in misura corrispondente.
Trasmissione degli atti - dall'Art. 55 bis, comma 3
•
Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale o se la sanzione da
applicare è più grave, trasmette gli atti entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio
procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
I termini per l'SPD - dall'Art. 55 bis, comma 4
•
•
•
•
Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2,
se la sanzione da applicare è più grave si applicano termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti.
Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3 (entro 5 giorni) ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre
la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata
alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
La violazione dei termini comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare,
ovvero, per il dipendente, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
5
Sanzioni disciplinari PERSONALE DOCENTE
Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente scolastico
Tipo di sanzione
Organo comp.
Avvertimento
scritto
Dirigente
scolastico
Riferimento normativo
•
(art. 492 D.Lgs.297/94)
•
Censura
mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla
funzione docente o i doveri di ufficio.
Dirigente
scolastico
mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti
alla funzione docente o i doveri di ufficio.
(art. 493 D.Lgs.297/94)
•
Sospensione
dall'insegnamento
fino a 10 giorni
Dirigente
scolastico
•
•
atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o
attività non soggetti a pubblicità;
avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione
ai doveri di vigilanza.
(art. 494 D.Lgs.297/94)
•
Sospensione da 3
fino a 10 giorni (in
proporzione all'entità
del risarcimento).
Dirigente
scolastico
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da
parte del dipendente, degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative
o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs.165/2001
(art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001)
•
Sospensione fino al
a 10 giorni
Dirigente
scolastico
avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere
dichiarazioni false o reticenti
(art.55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001)
Recidiva: In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui
sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa.
(art. 499 D.Lgs. 297/94)
6
Procedimenti disciplinari di competenza dell'Intendente scolastico e
dell'Servizio procedimenti disciplinari.
Tipo di sanzione
Organo comp.
Riferimento normativo
•
Sospensione
dall'insegnamento
da 11 giorni a 1
mese
Ufficio
procedimenti
disciplinari
•
•
atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o
attività non soggetti a pubblicità;
avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione
ai doveri di vigilanza.
(art. 494 D.Lgs.297/94)
•
Sospensione da 11
giorni a 3 mesi (in
proporzione all'entità
del risarcimento).
Ufficio
procedimenti
disciplinari
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da
parte del dipendente, degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative
o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs.165/2001
(art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001)
•
Sospensione da 11
fino a 15 giorni
Ufficio
procedimenti
disciplinari
avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall'autorità disciplinare procedente ovvero rendere
dichiarazioni false o reticenti
(art.55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001)
•
Sospensione
dall'insegnamento
da 1 mese a 6 mesi
Ufficio
procedimenti
disciplinari
•
•
•
nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese
qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare
gravità;
uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino
il regolare funzionamento della scuola e per
concorso negli stessi atti;
abuso di autorità
(art. 495 D.Lgs.297/94)
•
Sospensione
dall'insegnamento
di 6 mesi (e utilizzazione in compiti
diversi)
Ufficio
procedimenti
disciplinari
•
condanna a pene detentive non inferiori nel
massimo a tre anni
pena accessoria dell'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della
potestà dei genitori
(art. 496 D.Lgs.297/94)
7
•
•
•
Destituzione
Ufficio
procedimenti
disciplinari
•
•
•
per atti che siano in grave contrasto con i doveri
inerenti alla funzione;
per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli
alunni, alle famiglie;
per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o
di somme amministrate o tenute in deposito, o per
concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti
commessi da altri operatori della medesima scuola
o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano compiti di vigilanza;
per gravi atti di inottemperanza a disposizioni
legittime commessi pubblicamente nell'esercizio
delle funzioni, o per concorso negli stessi;
per richieste o accettazione di compensi o benefici
in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
per gravi abusi di autorità.
(art. 498 D.Lgs.297/94)
•
Licenziamento
(con preavviso)
Ufficio
procedimenti
disciplinari
•
assenza priva di valida giustificazione superiore a
tre nell'arco di un biennio o comunque per più di
sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero
mancata ripresa del servizio, in caso di assenza
ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di
servizio;
(art. 55 quater D.Lgs. 165/01)
•
•
•
Licenziamento
(senza preavviso)
Ufficio
procedimenti
disciplinari
•
falsa attestazione della presenza in servizio;
falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o
in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera;
reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della
dignità personale altrui;
condanna penale definitiva, in relazione alla quale è
prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
ovvero l'estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro.
(art. 55 quater D. Lgs. 165/01)
Recidiva: In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui
sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di
recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la
sanzione:
- la sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
- la sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
- la sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione
permanente in compiti diversi dall'insegnamento, va inflitta, rispettivamente, la sanzione
prevista per la infrazione commessa nella misura massima. Nel caso in cui tale misura
massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere
aumentata sino a un terzo.
(art. 499 D.Lgs. 297/94)
8
FAC-SIMILE dei 4 atti da espletare per il procedimento disciplinare.
1.
2.
3.
4.
Contestazione d'addebito
Verbale del colloquio
Archiviazione
Irrogazione della sanzione.
><(((°> <°)))><
1. Fac-simile di lettera di contestazione di infrazione disciplinare.
Modello 1 - contestazione d'addebito
Consegna a mano (con firma per ricevuta) o raccomandata R.R.
Egregio Signore/Gentile signora
…………………
Oggetto: Avvio di procedimento disciplinare - contestazione d'addebito
In base a numerosi reclami e segnalazioni pervenute alla scrivente direzione...
In base a rilevamenti effettuati... risulta che Lei il giorno ………… (descrizione sintetica, chiara e
circostanziata del fatto accaduto e degli elementi oggettivi della contestazione).
Quanto descritto costituisce una violazione dei doveri connessi alla funzione docente.
(Clausola da aggiungere solo in caso di recidiva):
Si fa inoltre presente che la S.V. è già incorsa nella sanzione disciplinare in data ............. per la
seguente violazione ......
Nel contestarLe quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 bis del Decreto legislativo n.
165/2001, La invitiamo a presentarsi presso l'ufficio del dirigente scolastico in data .............. alle
ore ......... per presentare le Sue osservazioni o giustificazioni.
Durante il colloquio può farsi assistere da un suo legale o da un rappresentante sindacale di
fiducia. Entro la suddetta data, se non intende presentarsi può inviare una memoria scritta e, in
caso di oggettivo impedimento, può presentare una motivata istanza di rinvio.
Le ricordiamo che la mancata osservanza dei termini comporta, ai sensi dell'art. 55 bis
D.Lgs.165/2001, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa. La S.V. ha diritto a prendere
visione della documentazione relativa al procedimento disciplinare in corso, previo accordo con il
sottoscritto sulla data e il luogo.
Distinti saluti.
Data, .......……................
Timbro e firma del dirigente scolastico
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2. Fac-simile di verbale del contradittorio.
Modello 2a - verbale confronto orale
Città ... data ...
Luogo:
Orario:
A seguito di convocazione a difesa della contestazione di addebito prot. n. ... del ... presso la
direzione dell'Istituto ... ha luogo il contraddittorio previsto ai sensi dell’art. 55 bis del Decreto
legislativo n. 165/2001.
Sono presenti: il dirigente ..., in qualità di organo responsabile del procedimento, il Sig./ la Sig.ra
... incaricato/a per la stesura del verbale, il dipendente convocato .......... assistito dal/dalla Sig./
Sig.ra ...
Il dirigente scolastico dà lettura della contestazione degli addebiti e sottopone ai presenti la
documentazione e gli eventuale elementi di prova della violazione oggetto della contestazione
d'addebito. Invita quindi il dipendente ad esporre le proprie ragioni.
(In questa fase molto delicata il dirigente deve assumere un ruolo super-partes
nonostante sia coinvolto direttamente, deve quindi limitarsi ad ASCOLTARE SENZA
ESPRIMERE GIUDIZI e senza prendere alcun provvedimento.
La verbalizzazione quindi deve essere sintetica e riportare fedelmente le controdeduzioni
dell'insegnante e di chi lo assiste.)
Il dirigente dichiara infine di concludere entro la data ... il procedimento disciplinare comunicando
per iscritto la decisione assunta:
a) l'archiviazione del procedimento disciplinare
b) l'irrogazione della sanzione disciplinare.
Firme dei presenti
Modello 2b - verbale memoria scritta
Città ... data ...
Luogo:
Orario:
A seguito di convocazione a difesa della contestazione di addebito prot. n. ... del ... presso la
direzione dell'Istituto ... ha luogo l'incontro per il contraddittorio previsto ai sensi dell’art. 55 bis
del Decreto legislativo n. 165/2001.
Sono presenti: il dirigente ..., in qualità di organo responsabile del procedimento, il Sig./ la Sig.ra
... incaricato/a per la stesura del verbale, (eventuali altri presenti).
I presenti prendono atto che il dipendente convocato ........... ha presentato in data .... memoria
scritta riguardante la propria difesa, dichiarando di rinunciare al confronto verbale. Si allega
pertanto al presente verbale la suddetta memoria scritta e viene fissata la data di conclusione
del procedimento disciplinare: (inserire la data)
Firme dei presenti
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Modello 3 - archiviazione
Consegna a mano (con firma per ricevuta) o raccomandata R.R.
Prot. n.
Data
Egregio Signore/Gentile signora
…………………
Oggetto: Archiviazione procedimento disciplinare
Con la presente si fa seguito alla contestazione d'addebito prot. n. ..... del ...... per informarLa
che lo scrivente, valutando sufficienti le giustificazioni addotte (durante il contraddittorio avvenuto
in data ... , in base alle controdeduzione presentate in data ...) ritiene che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente.
Si comunica pertanto l'archiviazione del procedimento disciplinare in corso
Distinti saluti.
Data, .......……................
Timbro e firma del dirigente scolastico
Modello 4 - Irrogazione della sanzione disciplinare
Consegna a mano (con firma per ricevuta) o raccomandata R.R.
Prot. n.
Data
Egregio Signore/Gentile signora
…………………
Oggetto: Irrogazione della sanzione di (specificare il tipo di provvedimento adottato)
Con la presente si fa seguito alla contestazione d'addebito prot. n. ..... del ...... per informarLa
che lo scrivente,
(ipotesi 1) valutate le giustificazioni da Lei addotte durante l'incontro avvenuto presso questa
direzione in data ... o in base alle memorie scritte pervenute in data ...
(ipotesi 2) valutate le giustificazioni da Lei presentate con memoria scritta in data ...
e ritenute inidonee a far venire meno la fondatezza dell'addebito per i motivi di seguito
specificati:
(spiegare le ragioni di inammissibilità delle giustificazioni addotte)
Le comunichiamo la decisione di applicare ai sensi (specificare la norma di riferimento) la
sanzione disciplinare della (specificare il tipo di sanzione - vedi la tabella di riferim. a pag. 6)
- avvertimento scritto
- censura
- sospensione dall'insegnamento per il periodo dal ... al ... 1
Distinti saluti.
Data, .......……................
1
Timbro e firma del dirigente scolastico
In caso di sospensione dall'insegnamento sono da aggiungere le seguenti clausole:
Durante il predetto periodo di sospensione non sarà corrisposta la retribuzione, fatto salvo il diritto a
percepire l'assegno alimentare nella misura prevista dall'art. 500 del TU n. 297/1994.
Tale periodo di sospensione non è valido ai fini della pensione e del trattamento di fine rapporto, della
carriera e della 13a mensilità e, ai sensi dell'art. 497 del TU n. 297/1994, comporta il ritardo di un anno
del passaggio alla posizione stipendiale superiore.
11
Suggerimenti per la chiarezza e l'efficacia degli addebiti
Gli addebiti contestati devono essere fondati.
• La fondatezza delle violazioni deve essere accertata. È compito dei dirigenti
scolastici accertare la sussistenza e la rilevanza dei fatti e dei comportamenti
da contestare.
• Gli accertamenti devono essere compiuti su basi oggettive e in base a
testimonianze reali verbalizzate.
• Mere supposizioni o descrizioni generiche dei fatti rendono impossibile
individuare gli obblighi e le norme che sono state violate dal dipendente.
Verbali e accertamenti
• In fase di accertamento dei fatti conviene produrre più verbali distinti sottoscritti che attestano le diverse testimonianze.
• I verbali vanno sottoscritti dalle persone che rilasciano le dichiarazioni e le
testimonianze.
• Evitare verbali generici e lunghi sottoscritti da diverse persone non direttamente
coinvolte nei fatti.
La formulazione degli addebiti contestati deve essere corretta
• Un'errata formulazione degli addebiti disciplinari e gli errori di procedura
possono rendere nullo il procedimento disciplinare.
• Bisogna evitare gli errori di procedura che incidono sul diritto di difesa.
Possono invalidare l'atto e inficiare il procedimento.
• Occorre inoltre tenere conto:
-
che un procedimento già attivato non può essere reiterato.
-
che la contestazione deve comunque essere formulata entro 20 giorni
dalla notizia dei fatti.
ATTENZIONE!
Le scuole hanno l'obbligo di affiggere il codice disciplinare in formato
cartaceo all'ingresso della sede centrale e di ogni plesso e sezione staccata.
La pubblicazione online non è sufficiente se vi è personale scolastico privo di
postazioni informatiche istituzionali.
12
Il licenziamento disciplinare
(Art. 55-quater D. Lgs. 165/01)
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato
motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di
sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per
motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale
altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione
lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative
e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e
provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza
preavviso.
13
Rapporto fra procedimenti disciplinari
e procedimento penale
Il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento
penale che riguardi in tutto o in parte le infrazioni contestate.
Procedimento
disciplinare
Procedimento penale
Conseguenze
Si è concluso con l'irrogazione della sanzione
Si conclude con una
Si riapre il procedimento
sentenza di assoluzione che disciplinare solo su istanza
scagiona il dipendente
del lavoratore.
Si è concluso con
l'archiviazione
Si conclude con una sentenza irrevocabile di
condanna
Si riapre d'ufficio il procedimento disciplinare per
adeguarlo a quello penale.
Si è concluso con una
sanzione diversa dal
licenziamento
Si conclude con sentenza
irrevocabile di condanna
che comporta il licenziamento
Si riapre d'ufficio il procedimento disciplinare per
adeguarlo a quello penale.
14
Tabella riassuntiva contenuta nella Circolare Ministeriale 88/2010
15