La domanda di apertura del procedimento d`insolvenza nel diritto
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La domanda di apertura del procedimento d`insolvenza nel diritto
From the SelectedWorks of Valerio Sangiovanni May, 2006 La domanda di apertura del procedimento d'insolvenza nel diritto tedesco Valerio Sangiovanni Available at: http://works.bepress.com/valerio_sangiovanni/47/ n OPINIONI . FALLIMENTO Stato d’insolvenza La domanda di apertura del procedimento d’insolvenza nel diritto tedesco (*) di VALERIO SANGIOVANNI L’Autore compie un’analisi della normativa tedesca dettata in tema d’insolvenza, soffermandosi sulla domanda di apertura della procedura e sulla presentazione di più istanze, sul rigetto della richiesta di dichiarazione dello stato d’insolvenza e sulle conseguenze che ne derivano. Introduzione Il 18 gennaio 1999 è entrata in vigore in Germania la legge sull’insolvenza del 5 ottobre 1994 (1). Questo testo normativo ha sostituito la vecchia legge fallimentare che risaliva al 1877 e la sua entrata in vigore è avvenuta dopo ben 16 anni di lavori preparatori, avendo la commissione ministeriale iniziato a operare nel 1978. La nuova legge sull’insolvenza si compone di 359 paragrafi ed è divisa in 12 parti. La prima parte contiene disposizioni generali (§§ 1-10 InsO) (2). La seconda si occupa dell’apertura del procedimento d’insolvenza, di definire il patrimonio che ricade nella procedura concorsuale e dei partecipanti al procedimento (§§ 11-79 InsO). La terza parte determina gli effetti dell’apertura del procedimento d’insolvenza (§§ 80-147 InsO). La quarta regola la gestione dei beni facenti parte della massa dell’insolvenza (§§ 148-173 InsO). La quinta parte si occupa della soddisfazione dei creditori e della cessazione del procedimento (§§ 174-216 InsO). La sesta disciplina il piano d’insolvenza (§§ 217-269 InsO). La settima parte regola l’amministrazione in proprio (§§ 270-285 InsO). L’ottava è dedicata all’istituto dell’esdebitazione (§§ 286-303 InsO). La nona parte si occupa del procedimento d’insolvenza del consumatore e di altri procedimenti minori (§§ 304-314 InsO). La decima regola alcune forme particolari di procedimento d’insolvenza (§§ 315-334 InsO). L’undicesima parte è dedicata al diritto internazionale dell’insolvenza (§§ 335-358 InsO). La dodicesima è composta di un solo paragrafo sull’entrata in vigore della nuova legge (§ 359 InsO). La seconda parte della legge sull’insolvenza, quella che interessa ai fini del presente articolo, è divisa in tre sezioni. La prima sezione concerne i presupposti dell’apertura e il procedimento di apertura (§§ 11-34 InsO). La seconda disciplina la massa dell’insolvenza (§§ 35-55 InsO). La terza sezione si occupa della figura del curatore dell’insolvenza e degli organi dei creditori (§§ 56-79 InsO). La nuova legge tedesca dedica quindi alcune disposizioni alla fase che precede l’apertura del vero e proprio «procedimento d’insolvenza» (Insolvenzverfahren). Si tratta del c.d. «procedimento di apertura dell’insolvenza» (Insolvenzeröffnungsverfahren). Esso inizia con la domanda di apertura e termina con la decisione dell’autorità giudiziaria se la procedura concorsuale debba o meno essere aperta. Nella prassi il procedimento di apertura dell’insolvenza dura in genere tra uno e tre mesi (3). Il giudice verifica se ricorrono i presupposti formali e sostanziali per l’avvio della procedura concorsuale. Il procedimento di apertura si compone di diversi passaggi. Innanzitutto viene presentata dai creditori oppure dal debitore domanda di avvio della procedura concorsuaNote: (*) Questo articolo si basa sulle ricerche condotte presso l’istituto MaxPlanck per il diritto privato straniero e internazionale (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht) di Amburgo, istituzione che desidero ringraziare nella persona dei suoi tre direttori J. Basedow, K. J. Hopt e R. Zimmermann. (1) Il testo della legge sull’insolvenza tedesca è stata tradotto in italiano da G. Gabrielli, in La legge tedesca sull’insolvenza (Insolvenzordnung) del 5 ottobre 1994, a cura di L. Guglielmucci, Milano, 2002, 29 ss. Per un’introduzione in lingua italiana a questo testo normativo cfr. W. Grunsky, La procedura di insolvenza nell’esperienza tedesca alla luce del regolamento comunitario, in Annuario di diritto tedesco 2002, Milano 2003, 479 ss. (2) Nel testo si fa uso di alcune abbreviazioni tipiche della terminologia giuridica tedesca. Al fine di facilitare la lettura si riporta qui di seguito il loro significato: AktG: Aktiengesetz (legge sulla società per azioni e sulla società in accomandita per azioni); GmbHG: Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (legge sulle società a responsabilità limitata); InsO: Insolvenzordnung (legge sull’insolvenza); KO: Konkursordnung (legge fallimentare); KTS: Zeitschrift für Insolvenzrecht [rivista]; NJW: Neue Juristische Wochenschrift [rivista]; NZI: Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung [rivista]; Rn.: Randnummer (numero a margine di pagina); ZInsO: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht [rivista]; ZIP: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht [rivista]; ZPO: Zivilprozessordnung (codice di procedura civile); ZVI: Zeitschrift für Verbraucher- und Privatinsolvenzrecht [rivista]. (3) H. Heye, in Münchener Anwaltshandbuch, Sanierung und Insolvenz, a cura di J. Nerlich, G. Kreplin, München, 2006, 1092. IL FALLIMENTO N. 5/2006 501 n OPINIONI . FALLIMENTO le (4). L’istanza di un creditore è ammissibile quando egli ha un interesse giuridico all’apertura del procedimento d’insolvenza e ha reso verosimile la sua pretesa e il motivo di apertura (§ 14 c. 1 InsO). Tramite il requisito dell’interesse giuridico si vogliono evitare abusi. L’autorità giudiziaria inizia il suo lavoro verificando l’ammissibilità della domanda. Poi il debitore deve essere sentito (§ 14 c. 2 InsO). Il procedimento d’insolvenza può essere avviato solo quando sussiste un motivo di apertura (§ 16 InsO). L’autorità giudiziaria verifica se sussiste una delle ragioni per cui va disposto l’avvio della procedura (§§ 17-19 InsO). Queste ragioni sono: l’incapacità di pagamento (5), l’imminente incapacità di pagamento (6) e il sovraindebitamento (7). L’autorità giudiziaria può disporre misure cautelari (§ 21 c. 1. InsO). Il giudice deve difatti adottare tutti i provvedimenti che appaiono necessari al fine di prevenire variazioni nella situazione patrimoniale del debitore negative per i creditori. Tra l’altro l’autorità giudiziaria può nominare un curatore provvisorio, può vietare al debitore di compiere atti di disposizione e può vietare misure esecutive nei confronti dello stesso (§ 21 c. 2 InsO). Infine il giudice decide sull’apertura del procedimento. Se il patrimonio del debitore non basta a coprire i costi della procedura l’autorità giudiziaria rigetta la domanda (§ 26 c. 1 InsO). In questo articolo non è possibile esaminare l’intero procedimento di apertura dell’insolvenza, perché una simile trattazione richiederebbe uno spazio ben più ampio. In questo lavoro ci si sofferma su di un aspetto particolare e segnatamente sulla domanda che i creditori o il debitore devono presentare affinché si apra la procedura concorsuale. È il § 13 InsO a disciplinare l’istanza di apertura del procedimento. Questa disposizione stabilisce che la procedura concorsuale si apre solo su domanda. L’istanza può essere presentata dai creditori e dal debitore. Le finalità del procedimento d’insolvenza sono fissate dalla legge (§ 1 InsO). La procedura concorsuale mira a soddisfare i creditori del debitore attraverso la liquidazione del suo patrimonio e la ripartizione del ricavato. La stessa disposizione prevede poi la possibilità di predisporre un piano d’insolvenza finalizzato al risanamento dell’impresa. Infine la norma stabilisce che il debitore onesto può, a certe condizioni, chiedere la liberazione dai debiti anche se non li ha soddisfatti in toto. Il § 4 InsO stabilisce che per il procedimento, se la legge sull’insolvenza non stabilisce diversamente, valgono in modo corrispondente le disposizioni del codice di procedura civile. Come si vedrà nel prosieguo, anche relativamente alle questioni che si pongono nel contesto della domanda di apertura del procedimento è spesso necessario fare riferimento a quanto stabilito dalla ZPO. Il principio della domanda La legge tedesca stabilisce che il procedimento d’insolvenza viene aperto solo su domanda (auf Antrag) (§ 13 502 IL FALLIMENTO N. 5/2006 c. 1 frase 1 InsO). L’apertura della procedura concorsuale richiede un’istanza degli interessati. Diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti giuridici, in Germania il procedimento non può essere aperto d’ufficio dal giudice (8). In occasione delle discussioni che hanno accompagnato la riforma era stata presa in considerazione anche la possibilità di prevedere un avvio della procedura concorsuale senza necessità di una domanda di parte, ma l’idea è stata poi accantonata. Un’apertura d’ufficio presenterebbe, in effetti, alcuni vantaggi. Nella prassi si osserva come i procedimenti d’insolvenza vengano talvolta aperti con considerevole ritardo. Ciò è dovuto al fatto che gli unici due soggetti che possono presentare la domanda (i creditori e il debitore) non si muovono tempestivamente. Il riconoscimento all’autorità giudiziaria della possibilità di dichiarare d’ufficio l’insolvenza potrebbe consentire di superare eventuali situazioni di stallo. Un risultato del genere sarebbe però conseguibile solo se il giudice viene a conoscenza tempestivamente delle circostanze che legittimano l’apertura del procedimento. Si sarebbe quindi dovuta prevedere la possibilità o il dovere di un’autorità di segnalare all’autorità giudiziaria le circostanze che fanno ritenere che una certa persona sia o stia per diventare insolvente. Questo potere-dovere avrebbe potuto essere attribuito, per esempio, al pubblico ministero. La commissione ministeriale ha tuttavia concluso nel senso che l’attribuzione del potere-dovere di presentare domanda di apertura del procedimento d’insolvenza a un’autorità pubblica non sia una scelta efficiente. Si dovrebbe attribuirle lo specifico compito di vigilare sull’andamento delle imprese, dotandola al contempo di sufficienti poteri di controllo. Note: (4) Per un modello commentato di domanda di apertura del procedimento d’insolvenza presentato da un creditore cfr. U. Schmerbach, Der Gläubigerantrag im Regelinsolvenzverfahren, in NZI, 2003, 423 ss. (5) L’incapacità di pagamento (Zahlungsunfähigkeit) costituisce motivo generale di apertura del procedimento d’insolvenza (§ 17 c. 1 InsO). Il debitore è incapace di pagare quando non è in grado di far fronte agli obblighi di pagamento scaduti. L’incapacità di pagamento si presume, di regola, quando il debitore ha cessato di effettuare pagamenti (§ 17 c. 2 InsO). (6) Se la domanda di apertura del procedimento d’insolvenza è presentata dal debitore, costituisce motivo di apertura anche l’imminente incapacità di pagamento (drohende Zahlungsunfähigkeit) (§ 18 c. 1 InsO). Il debitore versa in una situazione d’imminente incapacità di pagamento quando egli non sarà prevedibilmente in grado di far fronte agli obblighi di pagamento nel momento in cui essi scadranno (§ 18 c. 2 InsO). (7) Nel caso di persone giuridiche costituisce motivo di apertura anche il sovraindebitamento (Überschuldung) (§ 19 c. 1 InsO). Il sovraindebitamento si realizza quando il patrimonio del debitore non è sufficiente a fronteggiare i debiti esistenti (§ 19 c. 2 InsO). (8) Sulla iniziativa d’ufficio nel diritto italiano cfr., ex multis, M. Fabiani, nota a Corte cost. 26 luglio 2002, n. 411, in Foro it., 2002, I, 2921 ss.; G. Lo Cascio, La dichiarazione di fallimento di ufficio e la pretesa illegittimità costituzionale della disciplina normativa, nota a Corte cost. 15 luglio 2003, n. 240, in questa Rivista, 2003, 1052 ss. Più in generale sul procedimento di apertura del fallimento nel nostro ordinamento v. A. Patti, La dichiarazione dello stato d’insolvenza e la dichiarazione di fallimento prassi, questioni dibattute, novità legislative, in questa Rivista, 2001, 245 ss. n A parte il problema dei costi e dell’impegno burocratico che ciò comporta, non è facile per tale autorità venire a conoscenza di fatti che - in essenza - interessano solo le parti coinvolte (creditori e debitore). Bisognerebbe creare dei sistemi d’informazione molto articolati. Il rischio di ritardi nella scoperta della situazione d’insolvenza non potrebbe essere rimosso del tutto. Nel corso dei lavori preparatori si era anche pensato di far dipendere il diritto del creditore di chiedere l’apertura del procedimento d’insolvenza dall’importo del credito fatto valere. L’idea sottostante a questa proposta è che pare sproporzionato consentire a un piccolo creditore di mettere in pericolo l’esistenza di un’impresa di grandi dimensioni. Anche questa possibilità non è stata tuttavia accolta nella legge che ha riformato il diritto concorsuale tedesco. Una previsione legislativa del genere sarebbe discriminatoria nei confronti dei piccoli creditori perché li escluderebbe dalla possibilità di avviare il procedimento d’insolvenza. Inoltre non è vero che il titolare di una pretesa di poco valore è cosı̀ facilmente in grado di mettere a repentaglio l’esistenza di una grande impresa (9). Difatti se il credito vantato è d’importo contenuto, la società di notevoli dimensioni - per quanto in crisi - non ha troppe difficoltà a soddisfarlo. Se una grande impresa non riesce a pagare nemmeno un piccolo debito, allora la situazione è veramente grave e si deve ritenere che versi in uno stato d’incapacità di pagamento. La società che non riesce a soddisfare crediti d’importo minimo è ben difficile che riesca a effettuare versamenti consistenti. È allora giusto porre immediatamente rimedio alla situazione di grave crisi. Anche chi vanta un credito d’importo contenuto può chiedere e ottenere l’apertura del procedimento di insolvenza, perché ciò va - in definitiva - a vantaggio di tutti i creditori. Il principio della domanda pone creditori e debitore, entro certi limiti, in condizione di valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla richiesta di aprire il procedimento d’insolvenza e di effettuare la scelta per essi maggiormente utile. Ciò non sarebbe possibile se la procedura concorsuale potesse essere aperta d’ufficio da un terzo. L’obiettivo dei creditori è di ottenere la soddisfazione integrale del proprio credito. Essi, prima di giungere alla presentazione della domanda d’insolvenza, tentano in tutti i modi di recuperarlo per altre vie. In un primo momento i creditori si attivano stragiudizialmente. In un secondo momento essi intentano azioni giudiziarie. Anche dopo l’azione in giudizio i creditori, generalmente, intavolano trattative con il debitore per valutare se esistono alternative alla dichiarazione d’insolvenza. Alcune volte, però, il credito non risulta in alcun modo recuperabile ed allora è proprio necessario avviare il procedimento concorsuale. Quando la procedura d’insolvenza viene aperta, l’obiettivo del creditore tende a essere la massimizzazione del valore dell’impresa debitrice. Maggiore è il reddito prodotto dal debitore, maggiori sono difatti le probabilità di una soddisfazione in per- OPINIONI . FALLIMENTO centuale elevata. Per il debitore che presenta domanda di apertura del procedimento d’insolvenza l’obiettivo è, normalmente, il risanamento dell’attività imprenditoriale. La persona dichiarata insolvente può presentare un piano d’insolvenza (Insolvenzplan) finalizzato al mantenimento dell’impresa. I soggetti che possono chiedere l’apertura del procedimento La legge tedesca stabilisce che la domanda di ammissione al procedimento d’insolvenza può essere presentata dai creditori e dal debitore (§ 13 c. 1 frase 2 InsO). Chi presenta l’istanza deve dimostrare la sua legittimazione. Il creditore e il debitore devono dimostrare di essere tali. Se la domanda è presentata da eredi, questi devono dimostrare di rivestire tale qualità (10). La persona che presenta la domanda di apertura del procedimento d’insolvenza deve disporre della capacità processuale. Altrimenti l’interessato deve agire mediante rappresentante legale (cfr. il § 51 ZPO). Se la persona che avanza la domanda non è correttamente rappresentata, l’istanza va rigettata per inammissibilità. La domanda può peraltro essere successivamente ratificata. In una recente decisione della Corte di cassazione federale si è precisato che l’istanza può essere ratificata anche dopo l’apertura del procedimento, con effetto retroattivo (11). La domanda può essere presentata anche mediante un rappresentante volontario. La procura deve legittimare in modo specifico a presentare l’istanza e vi deve essere allegata. L’autorità giudiziaria verifica d’ufficio che il rappresentante volontario sia munito di procura. Se il rappresentante è un avvocato, l’esistenza della procura viene tuttavia verificata solo su contestazione della controparte (§ 88 c. 2 ZPO). Il diritto di chiedere l’apertura del procedimento d’insolvenza spetta innanzitutto ai creditori, che cercano in questo modo di ottenere soddisfazione dal debitore. I §§ 38-39 InsO precisano la nozione di creditore. Il § 38 InsO definisce i «creditori dell’insolvenza» (Insolvenzgläubiger), stabilendo che la massa acquisita all’insolvenza serve alla soddisfazione dei creditori che - al momento dell’apertura del procedimento - vantano una pretesa patrimoniale fondata nei confronti del debitore. Il § 39 InsO definisce i «creditori dell’insolvenza postergati» (nachrangige Insolvenzgläubiger). Si tratta dei titolari di crediti che ricevono soddisfazione solo una volta che sono stati soddisfatti i crediti previsti dal § 38 InsO. In dettaglio si tratta di cinque categorie: 1) gli interessi sulle pretese dei creditori dell’insolvenza maturati successiNote: (9) W. Uhlenbruck, in Insolvenzordnung, Kommentar, a cura di W. Uhlenbruck, XII ed., München, 2003 § 13 Rn. 1. (10) Tribunale di Köln, decreto del 24 giugno 2003, in NZI, 2003, 501 s. Questo decreto è pubblicato anche in ZInsO, 2003, 720 s. (11) Corte di cassazione federale, decreto del 27 marzo 2003, in KTS, 2003, 588 s. Questo decreto è pubblicato anche in ZIP, 2003, 1007. IL FALLIMENTO N. 5/2006 503 n OPINIONI . FALLIMENTO vamente all’apertura del procedimento; 2) i costi che i singoli creditori dell’insolvenza devono affrontare per partecipare alla procedura; 3) le pretese derivanti dalle conseguenze accessorie di un reato o di una contravvenzione che obbligano a un versamento di denaro; 4) le pretese a una prestazione del debitore di contenuto non monetario; 5) le pretese alla restituzione di un finanziamento sostitutivo di capitale effettuato da soci (12). I creditori di cui al § 39 c. 1 nn. 1 e 2 InsO non possono presentare domanda di apertura del procedimento, perché i loro crediti sorgono dopo l’avvio della procedura. I creditori elencati nel § 39 c. 1 nn. 3, 4 e 5 InsO possono invece presentare istanza di apertura. I creditori dell’insolvenza postergati appena indicati possono presentare domanda di ammissione al passivo solo quando l’autorità giudiziaria li ha espressamente autorizzati (§ 174 c. 3 InsO) (13). Il diritto di chiedere l’apertura del procedimento d’insolvenza spetta, oltre che ai creditori, al debitore. In caso di morte del debitore, il diritto si trasmette agli eredi (§ 317 c. 1 InsO). In questa ipotesi si apre un procedimento d’insolvenza sull’eredità (Nachlaâinsolvenzverfahren), una forma particolare di procedura concorsuale regolata dai §§ 315-331 InsO. La questione della domanda di apertura presentata dagli eredi è stata oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Köln (14). Questa autorità giudiziaria ha stabilito che non spetta al giudice accertare d’ufficio la qualità di erede. È al contrario onere di chi presenta la domanda dimostrare di essere erede. Questa prova va fornita depositando il c.d. «certificato che attesta la qualità di erede» (Erbschein). Non è invece sufficiente presentare un testamento. Alla legittima assunzione della qualità di erede possono difatti opporsi delle circostanze che non risultano da questo atto. I soggetti che devono chiedere l’apertura del procedimento Le persone che possono chiedere l’apertura del procedimento d’insolvenza sono i creditori e il debitore. Questi soggetti dispongono di un diritto di domandare l’insolvenza (Insolvenzantragsrecht). I creditori non sono, al contrario, obbligati a presentare domanda di apertura. Essi sono liberi di scegliere i mezzi più opportuni per perseguire il proprio interesse (recupero del credito). Se i creditori preferiscono non chiedere l’insolvenza del debitore, nessuno può obbligarli in questo senso. Per quanto riguarda il debitore, bisogna distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche. Le persone fisiche non hanno un obbligo di presentare domanda di apertura del procedimento d’insolvenza. Normalmente è tuttavia vantaggioso presentare tale istanza, al fine di godere del beneficio dell’esdebitazione. Per le persone giuridiche vi sono invece disposizioni di legge che statuiscono, in presenza di certe condizioni, l’obbligo di domandare l’insolvenza (Insolvenzantragspflicht). Questo vale, in particolare, per le società di capitali. La disposizione di riferimento per la S.r.l. è il § 64 504 IL FALLIMENTO N. 5/2006 c. 1 GmbHG. Questa norma stabilisce che quando la società diventa incapace di pagare, gli amministratori devono - senza ritardo colpevole, e al più tardi entro tre settimane dal momento in cui è subentrata l’incapacità di pagamento - chiedere l’apertura del procedimento d’insolvenza. La disposizione di riferimento per la S.p.a. è il § 92 c. 2 AktG. Questa norma stabilisce che se la società diventa incapace di far fronte ai pagamenti, il consiglio di gestione deve - senza ritardo colpevole, e al più tardi entro tre settimane dal verificarsi della incapacità di pagamento - domandare l’apertura del procedimento d’insolvenza. Nelle società di capitali il dovere di presentare domanda di apertura del procedimento d’insolvenza fa capo agli amministratori. La relativa istanza va presentata al massimo entro tre settimane da quando si è manifestato il motivo di apertura. Questo termine è posto innanzitutto nell’interesse dei creditori. In questo modo si evita difatti un peggioramento della situazione finanziaria della società che potrebbe danneggiarli ancora di più. Ma il termine è posto anche nell’interesse della società. Gli amministratori possono cercare di evitare l’insolvenza trovando persone disponibili a finanziarla. Se, tuttavia, non esistono possibilità realistiche di ottenere finanziamenti, i gestori non possono aspettare che sia trascorso il termine di tre settimane ma devono presentare immediatamente la domanda di apertura. Gli amministratori hanno l’obbligo di vigilare con la dovuta diligenza sull’andamento della società. Se vi sono dei segnali di crisi, essi devono verificare se non sia subentrata un’incapacità di pagamento oppure un sovraindebitamento. Se gli amministratori non presentano domanda di apertura del procedimento d’insolvenza in presenza dei motivi per cui sono obbligati a farlo, essi si rendono civilmente responsabili nei confronti dei creditori (15). Trova inoltre applicazione per la S.r.l. il § 64 Note: (12) Sul destino dei finanziamenti dei quotisti di S.r.l. tedesca alla società in caso d’insolvenza della società sia consentito il rinvio, per limitarsi a un articolo in lingua italiana, a V. Sangiovanni, Finanziamenti dei quotisti di S.r.l. tedesca (GmbH) alla società e insolvenza della società, in www.judicium.it. (13) Sulla domanda di ammissione al passivo nel diritto tedesco sia consentito rinviare, per menzionare un contributo in italiano, a V. Sangiovanni, La domanda di ammissione al passivo dell’insolvenza nel diritto tedesco alla luce del regolamento comunitario n. 1346/2000, in Dir. fall., 2005, I, 1202 ss. (14) Tribunale di Köln, decreto del 24 giugno 2003, in NZI, 2003, 501 s. (15) Sulla responsabilità degli amministratori di società di capitali tedesche che violano il dovere di avanzare domanda di apertura del procedimento d’insolvenza in presenza delle condizioni di legge cfr., in italiano, il contributo di H. Hirte/A. Vicari, La responsabilità degli amministratori di società di capitali verso i creditori in caso di omessa o ritardata presentazione della richiesta di fallimento al tribunale, nel diritto tedesco e italiano, in Giur. comm., 1996, II, 377 ss. Più in generale sulla responsabilità degli amministratori di S.r.l. tedesca sia permesso il rinvio, per un lavoro nella nostra lingua, a V. Sangiovanni, Responsabilità degli amministratori di S.r.l. tedesca (GmbH) nei confronti della società, in Le Società, 2005, 1571 ss. n c. 2 GmbHG. Questa disposizione stabilisce che gli amministratori sono obbligati a risarcire la società dei pagamenti che sono stati effettuati dopo che è subentrata l’incapacità di pagamento. Lo stesso vale quando si verifica un sovraindebitamento. Per quanto riguarda la S.p.a., la disposizione di riferimento è il § 93 c. 3 n. 6 AktG, che ha un contenuto molto simile alla norma prevista per la S.r.l.: i membri del consiglio di gestione sono obbligati al risarcimento del danno nei confronti della società quando hanno disposto pagamenti successivamente al momento in cui è subentrata l’incapacità di pagamento o in cui si è realizzata una situazione di sovraindebitamento. Forma e contenuto della domanda L’autorità giudiziaria verifica d’ufficio che la domanda di apertura del procedimento d’insolvenza presentata da un creditore oppure dal debitore sia ammissibile. Se l’istanza non soddisfa i necessari requisiti di ammissibilità, essa non viene immediatamente rigettata (16). L’autorità giudiziaria concede all’istante un termine per la regolarizzazione. Se alla richiesta del giudice non viene dato seguito, l’istanza viene rigettata per inammissibilità. Chi ha presentato una domanda inammissibile viene condannato a pagare i costi (il § 91 ZPO stabilisce il principio generale che la parte soccombente deve reggere le spese della controversia). Questo rischio ha una funzione deterrente perché induce la persona che presenta l’istanza a essere diligente nella predisposizione della stessa. La legge tedesca non richiede l’osservanza di forme particolari per la presentazione della domanda di apertura del procedimento d’insolvenza. L’istanza viene di solito presentata per iscritto. È tuttavia possibile avanzare la domanda anche oralmente. Ciò avviene presentandosi presso la cancelleria di una pretura e rilasciando una dichiarazione, che viene verbalizzata. Il verbale viene comunicato senza ritardo all’autorità giudiziaria cui la domanda è rivolta (§ 129a ZPO). Nella prassi è raro che l’istanza di un creditore venga presentata in forma orale presso la cancelleria (17). Per quanto riguarda il contenuto della domanda di apertura del procedimento, la legge tedesca sull’insolvenza non fissa requisiti particolari. Sotto questo profilo la situazione è semplificata rispetto a quanto era previsto nella previgente legge fallimentare. Il § 104 KO esigeva che a una domanda di fallimento presentata dal debitore fossero allegati una lista dei creditori e un’illustrazione della situazione patrimoniale del debitore. Una previsione del genere non è rinvenibile nella nuova legge sull’insolvenza. Ciò non significa che la domanda di apertura non debba avere un contenuto minimo. Trova difatti applicazione il § 253 c. 2 ZPO, il quale stabilisce gli elementi che l’atto di citazione deve contenere. Al di là però dell’applicazione puntuale del § 253 c. 2 ZPO al procedimento d’insolvenza, vi è uniformità di visioni in dottrina e giurisprudenza relativamente al fat- OPINIONI . FALLIMENTO to che la persona che presenta la domanda di apertura deve fornire all’autorità giudiziaria tutti gli elementi che consentono a questa di prendere una decisione con cognizione di causa. Il § 5 c. 1 InsO stabilisce il principio dell’accertamento d’ufficio (Amtsermittlungsgrundsatz) da parte del giudice: l’autorità giudiziaria deve indagare d’ufficio su tutte le circostanze che hanno rilievo per il procedimento d’insolvenza. Nel processo civile vige il principio opposto. Qui spetta alle parti fornire gli elementi che consentono all’autorità giudiziaria di decidere. Il principio dell’accertamento d’ufficio vale tuttavia nel procedimento d’insolvenza solo una volta che è stata stabilita l’ammissibilità della domanda di apertura. Sino a quando l’autorità giudiziaria non è giunta al convincimento che l’istanza è ammissibile, vige la regola generale per cui spetta alle parti fornire gli elementi che consentono al giudice di prendere una decisione (18). Nel procedimento di apertura spetta quindi a chi presenta la domanda rappresentare e provare le condizioni di ammissibilità. Se ciò non avviene, l’autorità giudiziaria concede un termine per la regolarizzazione. Se la domanda non viene regolarizzata per tempo, essa viene rigettata per inammissibilità. La domanda di apertura del procedimento d’insolvenza deve essere indirizzata all’autorità giudiziaria competente (cfr. i §§ 2 e 3 InsO). Competente è la pretura (Amtsgericht). Non tutte le preture sono tuttavia giudici dell’insolvenza. È giudice dell’insolvenza solo la pretura che ha sede nella località in cui si trova il tribunale competente per tale pretura (§ 2 c. 1 InsO). Si verifica in questo modo una concentrazione di competenze presso una sola delle preture esistenti in un dato circondario di tribunale. Territorialmente competente è esclusivamente il giudice dell’insolvenza nel cui circondario il debitore ha il suo foro generale. Se il centro dell’attività economica del debitore si trova in un altro luogo, allora è competente in via esclusiva il giudice dell’insolvenza nel cui circondario si trova questo luogo (§ 3 c. 1 InsO). L’istanza deve contenere gli elementi di fatto che consentono all’autorità giudiziaria adita di verificare se essa è realmente competente (19). La domanda di apertura del procedimento deve consentire d’identificare con ragionevole certezza i creditori e il debitore. L’istanza deve indicare nome, cognome, ragione o denominazione sociale degli interessati. Anche Note: (16) Corte di cassazione federale, decreto del 12 dicembre 2002, in NZI, 2003, 147 s. Questo decreto è pubblicato anche in ZInsO, 2003, 217 ss., e in ZIP, 2003, 358 ss. (17) U. Schmerbach, Der Gläubigerantrag, cit., 427. (18) Cfr. Corte di cassazione federale, 12 dicembre 2002, decr., in NZI, 2003, 147 s.; Trib. Köln, 24 giugno 2003, decr., in NZI, 2003, 501 s. (19) Cfr. W. Gerhardt, in Insolvenzordnung, Groâkommentar, a cura di W. Henckel, W. Gerhardt, I vol., Berlin, 2004, § 13 Rn. 31; H.-P. Kirchhof, in Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, IV ed., Heidelberg, 2006, § 13 Rn. 6; W. Uhlenbruck, op. cit. § 13 Rn. 8. IL FALLIMENTO N. 5/2006 505 n OPINIONI . FALLIMENTO il domicilio deve essere indicato, al fine di consentire le necessarie notificazioni nel corso del procedimento (20). L’attuale domicilio del debitore potrebbe tuttavia essere sconosciuto, soprattutto quando questi si è dato alla fuga. In questo caso, se le ricerche del creditore non danno esito positivo, può essere sufficiente indicare l’ultimo domicilio conosciuto (21). Deve inoltre essere indicato chi ha la rappresentanza dei soggetti che partecipano al procedimento. La domanda di apertura deve fornire gli elementi che consentono di accertare che il debitore è una persona che può essere assoggettata all’insolvenza ai sensi dei §§ 11-12 InsO. Il § 11 c. 1 InsO stabilisce in via generale che una procedura concorsuale può essere aperta sul patrimonio di qualsiasi persona fisica o giuridica. Il § 12 InsO pone tuttavia limiti per le persone giuridiche di diritto pubblico. La domanda di apertura del procedimento d’insolvenza può essere accolta solo quando sussiste uno dei motivi che, ai sensi dei §§ 17-19 InsO, legittima l’avvio della procedura concorsuale. Chi presenta l’istanza deve conseguentemente indicare quelle circostanze che consentono al giudice di concludere nel senso che sussiste una delle ragioni per cui la legge dispone che si apra il procedimento. La domanda deve inoltre mirare alle finalità che sono statuite nel § 1 InsO. Se persegue altri fini, va rigettata (22). In una recente e interessante decisione della Pretura di Duisburg, la domanda di apertura del procedimento presentata dall’amministratrice di una società è stata rigettata come inammissibile perché l’istanza era sostanzialmente immotivata (23). Si trattava di una S.r.l. con un capitale di 25.000 euro avente a oggetto sociale la gestione di un’attività di pulizie industriali. Tutte le quote vennero trasferite con atto notarile a un’unica socia (24). Nella domanda di apertura del procedimento d’insolvenza ci si era limitati ad affermare che la società era priva di patrimonio. Questa affermazione viene ritenuta insufficiente dall’autorità giudiziaria, la quale esige invece che l’amministratrice illustri lo sviluppo della situazione economica e le ragioni che hanno portato la S.r.l. a essere priva di patrimonio. Su richiesta dal giudice viene comunicato che vi sono 25 creditori e che le loro pretese ammontano a circa 29.900 euro. La rappresentante della debitrice specifica però di non essere in grado di fornire informazioni sull’attivo della società. Dinanzi a questa posizione reticente dell’amministratrice, l’autorità giudiziaria si rifiuta di aprire la procedura d’insolvenza. Il giudice sospetta che la S.r.l. operi professionalmente come c.d. «sepoltrice di imprese» (Firmenbestatterin). L’operazione viene svolta in questo modo. Un nuovo socio rileva verso corrispettivo l’impresa, poi trasferisce la sede della stessa, distrae il patrimonio della società, distrugge la documentazione sociale e, infine, presenta domanda di apertura del procedimento d’insolvenza. Questa istanza viene rigettata per mancanza di massa. In questo modo i creditori sociali subiscono un grave danno essendosi i terzi, in combutta con il nuovo 506 IL FALLIMENTO N. 5/2006 socio, appropriati del patrimonio sociale. Nel caso affrontato dalla Pretura di Duisburg era stata posta in essere un’operazione fraudolenta del genere. La domanda di apertura del procedimento d’insolvenza presentata dall’amministratrice non mirava alla soddisfazione dei creditori. Essa aveva, in realtà, il fine di dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere. L’amministratore di una S.r.l. deve, in presenza delle condizioni fissate dalla legge, chiedere l’apertura del procedimento d’insolvenza. Altrimenti si rende civilmente responsabile. Una questione simile era stata affrontata poco prima in una decisione del Tribunale di Göttingen (25). Il debitore presentò alla pretura domanda di apertura del procedimento d’insolvenza, affermando di non essere più in grado di effettuare pagamenti. Egli non fornı̀ però alcun elemento a sostegno dell’istanza. La pretura rispose dicendo che la domanda era incompleta perché il debitore non aveva indicato i creditori e l’importo delle pretese da ciascuno di essi fatte valere, fissando un termine di tre settimane per l’integrazione dei dati. Il debitore non integrò i dati e l’autorità giudiziaria respinse la domanda come inammissibile. Il debitore presentò allora reclamo immediato contro la decisione. Nell’atto di reclamo precisò di avere un reddito mensile di circa 1.100 euro e di non disporre di alcun patrimonio. Il debitore elencò inoltre l’identità di 19 suoi creditori e indicò il totale di quanto a essi dovuto (circa 16.600 euro). Il Tribunale di Göttingen accoglie il reclamo perché ritiene che le informazioni ora fornite siano sufficienti per affermare che sussista un motivo di apertura del procedimento d’insolvenza. Questa autorità giudiziaria chiarisce che non è necessario che la ragione di apertura sia illustrata in dettaglio nella domanda. Non occorre, in particolare, che sia indicato esattamente per ciascun creditore qual è l’ammontare della pretesa fatta valere. Basta che la persona che presenta la domanda comunichi circostanze sufficienti per far ritenere che sussiste uno dei motivi per cui va aperto il procedimento. Gli elementi forniti devono bastare a ricostruire la situazione finanziaria del debitore. Nella prassi quando la domanda è troppo scarna, il debitore viene invitato Note: (20) In una decisione della Pretura di Potsdam 17 dicembre 2002, decr., in NZI, 2003, 159, la domanda di apertura del procedimento d’insolvenza è stata rigettata come inammissibile. L’istante aveva indicato nome e cognome corretti del debitore, ma aveva fornito un domicilio sbagliato. All’indirizzo fornito viveva un’altra persona con lo stesso nome e cognome del debitore. Si trattava di un caso di omonimia. (21) W. Uhlenbruck, op. cit., § 13 Rn. 14. (22) Cfr. Corte di cassazione federale 12 dicembre 2002, decr., in NZI, 2003, 147 s. (23) Pretura di Duisburg 23 giugno 2004, decr., in NZI, 2005, 415 s. (24) Sulla cessione di quote di S.r.l. nel diritto tedesco sia permesso rinviare, nella letteratura italiana, a V. Sangiovanni, La cessione di quota di S.r.l. e il ruolo del notaio nel diritto tedesco, in Notariato, 2006, 82 ss. (25) Trib. Göttingen 22 dicembre 2003, decr., in NZI, 2004, p. 149 s. n dall’autorità giudiziaria a fornire ulteriori informazioni. Il debitore ha l’obbligo di fornire al giudice gli elementi che sono necessari per decidere sull’istanza (§ 20 c. 1 InsO). Anche la Corte di cassazione federale si è occupata della questione di una domanda di apertura del procedimento incompleta (26). Questa autorità giudiziaria ha affermato la necessità che l’istanza indichi le circostanze che fanno ritenere che sussiste un motivo per cui debba essere avviata la procedura concorsuale. Dalle affermazioni dell’istante deve essere possibile ricostruire la situazione finanziaria in cui egli versa. Se la domanda è troppo vaga, il giudice invita a integrarla entro un certo termine. Se il debitore non si adopera in questo senso, l’istanza viene rigettata come inammissibile. Nel caso di specie, nei precedenti gradi di giudizio non erano state fornite sufficienti informazioni. I giudici invitarono a precisare la domanda entro il termine di due settimane, ma a questa richiesta non venne data risposta. In questo modo non era stato possibile accertare la sussistenza di un motivo di apertura del procedimento d’insolvenza. La Corte di cassazione precisa che l’autorità giudiziaria non è obbligata a disporre indagini. L’obbligo di effettuare accertamenti d’ufficio (§ 5 c. 1 InsO) presuppone difatti che la domanda di apertura del procedimento d’insolvenza sia ammissibile. Se l’istanza non è nemmeno ammissibile, una volta che è decorso inutilmente il termine concesso dall’autorità giudiziaria per la sua regolarizzazione, essa può essere rigettata senza che il giudice debba disporre ulteriori accertamenti. È generalmente nell’interesse del creditore chiedere nella domanda di apertura del procedimento che siano adottate misure cautelari nei confronti del debitore. Queste misure vengono adottate d’ufficio dall’autorità giudiziaria (§ 21 c. 1 InsO). Al creditore non nuoce tuttavia segnalare circostanze che potrebbero indurre il giudice ad adottare tali provvedimenti. Alla domanda di apertura del procedimento possono essere allegati tutti i documenti che l’istante ritiene utili affinché la sua istanza venga accolta (27). Ciò è particolarmente importante per il creditore, il quale deve rendere verosimile la sua pretesa e il motivo di avvio della procedura concorsuale (§ 14 c. 1 InsO). In casi particolari la presentazione di certi documenti è addirittura condizione di ammissibilità dell’istanza. In mancanza di essi la domanda viene respinta. Per avviare, per esempio, il procedimento d’insolvenza del consumatore è necessario presentare una serie di dichiarazioni e documenti elencati nel § 305 c. 1 InsO. Nel procedimento d’insolvenza ordinario i requisiti sono meno stringenti L’autorità giudiziaria può tuttavia chiedere che la domanda venga integrata con dell’adeguata documentazione, facendo leva sull’obbligo d’informazione del debitore previsto dal § 20 c. 1 InsO. Pluralità di domande Può succedere che più persone presentino domanda di OPINIONI . FALLIMENTO apertura del procedimento d’insolvenza. In presenza di una pluralità di creditori, un evento del genere non è raro. Può quindi succedere che due creditori chiedano separatamente l’apertura del procedimento. In questi casi viene aperto un fascicolo per ciascuna istanza. Iniziano cosı̀ due (o, talvolta, anche più di due) procedimenti di apertura dell’insolvenza. Le domande vengono esaminate dall’autorità giudiziaria separatamente. Il giudice non è obbligato a prendere in considerazione le istanze nell’ordine in cui sono presentate. Se Tizio ha presentato domanda di apertura del procedimento d’insolvenza nei confronti del debitore, non può - in pendenza del procedimento di apertura - presentare un’altra istanza. Caio, un altro creditore, può invece presentare una propria diversa domanda. Può capitare che un’istanza venga rigettata e l’altra accolta. Gli esiti di diversi procedimenti di apertura possono essere differenti. In caso di pluralità di domande di apertura del procedimento d’insolvenza può capitare che l’istanza avanzata da un creditore e quella presentata dal debitore abbiano contenuto diverso. L’esdebitazione, in particolare, presuppone una domanda del debitore che affianca la sua istanza di apertura del procedimento d’insolvenza (28). Se la domanda di esdebitazione non è presentata contestualmente all’istanza di apertura del procedimento, il debitore deve presentarla entro due settimane da quando l’autorità giudiziaria lo invita a farlo ai sensi del § 20 c. 2 InsO (§ 287 c. 1 InsO) (29). La domanda di esdebitazione può essere presentata solo dal debitore, non dal creditore. Se concorrono un’istanza di apertura del procedimento d’insolvenza del creditore e una del debitore può succedere che venga accolta la prima e non si tenga quindi conto della richiesta di esdebitazione. In una recente decisione giurisprudenziale la Corte di cassazione federale ha affermato che al debitore è consentito chiedere l’esdebitazione anche quando il procedimento d’insolvenza è stato aperto sulla base della domanda di un creditore (30). L’esdebitazione presuppone in ogni caso una domanda di apertura del procedimento da parte del debitore e un’espressa richiesta di esdebitazione. Nel caso di specie alla domanda di apertura del procedimento presentata dal creditore era poi seguita l’istanza presentata dal debitore. Questi, avendo presentaNote: (26) Corte di cassazione federale 12 dicembre 2002, decr., in NZI, 2003, 147 s. (27) W. Uhlenbruck, op. cit. § 13 Rn. 15. (28) Sull’istituto della esdebitazione cfr., in lingua italiana, F.M. Mucciarelli, L’insolvenza del debitore civile in Germania, in Analisi giuridica dell’economia, 2004, 337 ss. (29) Il § 20 c. 2 InsO stabilisce che quando il debitore è una persona fisica, deve essere avvertito che può ottenere l’esdebitazione. (30) Corte di cassazione federale 8 luglio 2004, decr., in ZInsO, 2004, 974 ss. Questo decreto è commentato da G. Pape, Eröffnungsantrag des Schuldners als Voraussetzung für die Restschuldbefreiung, in NZI, 2004, 543 ss. IL FALLIMENTO N. 5/2006 507 n OPINIONI . FALLIMENTO to una propria domanda di apertura (per quanto concorrente con quella del creditore), è legittimato a chiedere l’esdebitazione. In una decisione di poco precedente la Corte di cassazione federale aveva stabilito che la domanda di esdebitazione presentata dal debitore nove mesi dopo l’istanza di apertura del procedimento d’insolvenza presentata del creditore è inammissibile (31). La domanda di apertura del procedimento presentata dal creditore era stata comunicata dalla pretura al debitore, con l’invito a presentare - entro due settimane - l’istanza di esdebitazione. A questo invito fu risposto solo dopo nove mesi. La pretura rigettò la richiesta come inammissibile a causa del ritardo con cui essa venne presentata. La Corte di cassazione conferma la decisione della pretura. Una volta che il procedimento d’insolvenza sul patrimonio di un certo debitore è aperto, eventuali altre domande di apertura vengono rigettate. Un creditore diverso da quello che ha ottenuto l’apertura del procedimento non può imporre che venga aperta un’altra concorsuale. Tutti i creditori devono invece prendere parte al primo procedimento che si è aperto. Non appena una delle domande viene accolta si apre la procedura concorsuale. Tutti i creditori sono obbligati a parteciparvi. Per ottenere soddisfazione nel procedimento d’insolvenza che si è aperto è necessario presentare istanza di ammissione del proprio credito al passivo. La questione della possibilità di chiedere l’apertura di un secondo procedimento d’insolvenza è stata oggetto di un recente intervento della Corte di cassazione federale (32). Una volta aperto il procedimento il curatore aveva autorizzato la continuazione dell’impresa (si trattava di un ristorante). Una collaboratrice del ristorante, non riuscendo a ottenere i compensi che le spettavano per l’attività lavorativa prestata, si rivolgeva al giudice per ottenere l’apertura di un nuovo procedimento d’insolvenza. La domanda viene rigettata. Il creditore non ha un interesse giuridicamente tutelato all’apertura di un secondo procedimento, perché le sue pretese possono (e devono) essere fatte valere all’interno del procedimento già aperto. Anche la pretura di Duisburg si è occupata di un caso in cui, dopo che il procedimento d’insolvenza era stato aperto, è stata presentata una seconda domanda di apertura (33). L’istanza è stata rigettata per mancanza d’interesse all’apertura di un’ulteriore procedura concorsuale. Con l’avvio del primo procedimento tutto il patrimonio del debitore, presente e futuro, è destinato alla soddisfazione dei creditori (§ 35 InsO). Non sussiste un altro patrimonio su cui possa essere aperto un diverso procedimento. La persona che ha presentato la domanda di apertura della seconda procedura concorsuale deve partecipare come creditore al primo procedimento. Il giudice ha inoltre stabilito che la domanda di apertura del procedimento non può essere riqualificata come istanza di ammissione al passivo per il fatto che l’istante sapeva che il procedimento era già stato aperto. La pretura di Duisburg precisa tuttavia che 508 IL FALLIMENTO N. 5/2006 una soluzione diversa è possibile quando un creditore presenta domanda di apertura del procedimento non sapendo che questo è già stato aperto. In un caso del genere la domanda di apertura può essere riqualificata come istanza di ammissione al passivo. Rigetto della domanda La domanda di apertura del procedimento d’insolvenza può essere accolta o rigettata. Se essa viene accolta, la procedura concorsuale ha inizio. In questo caso il debitore non può azionare alcuna pretesa di danno nei confronti dei creditori. La domanda di apertura del procedimento d’insolvenza potrebbe tuttavia essere rigettata per inammissibilità o infondatezza. In una recente pronuncia giurisprudenziale del Tribunale di Düsseldorf è stato chiarito che se il debitore paga quanto dovuto in pendenza del procedimento di apertura, l’istanza deve essere rigettata (34). È difatti venuta meno la pretesa del creditore che il § 14 c. 1 InsO considera presupposto per l’avvio della procedura concorsuale. Il procedimento di apertura dell’insolvenza cessa anche quando vi è una dichiarazione di cessazione concordata (35). L’autorità giudiziaria prende atto della volontà delle parti e dichiara la cessazione. Il procedimento d’insolvenza non viene nemmeno aperto. Il rigetto della domanda di apertura produce effetti solo nei confronti della persona che ha presentato l’istanza. Altri soggetti sono quindi liberi di presentare altre domande. La persona che ha presentato un’istanza che è stata rigettata può presentarla di nuovo se la situazione di fatto è cambiata oppure accompagnandola da una più accurata rappresentazione dei fatti (36). Nel caso in cui la domanda di apertura del procedimento d’insolvenza sia presentata dal creditore e venga rigettata, il debitore potrebbe chiedere il risarcimento dei danni subiti. La presentazione di un’istanza di avvio della procedura concorsuale potrebbe effettivamente causare nocumento. I partner commerciali del debitore possono convincersi che la presentazione della domanda sia indicativa del fatto che l’impresa non è più in grado di effettuare pagamenti e, per questa ragione, interrompere i rapporti con essa. D’altro canto la posizione del creditore dinanzi a un debitore che non paga non è semplice. Il creditore difatti, generalmente, non conosce in dettaglio la situazione patrimoniale del debitore. Note: (31) Corte di cassazione federale 25 settembre 2003, decr., in ZVI, 2003, 606 s. (32) Corte di cassazione federale 18 maggio 2004, decr., in ZInsO, 739. (33) Pretura di Duisburg 5 dicembre 2002, decr., in NZI, 2003, 159. (34) Trib. Düsseldorf 7 maggio 2003, decr., in NZI, 2003, 501. (35) W. Gerhardt, op. cit., § 13 Rn. 48; U. Schmerbach, in Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, a cura di K. Wimmer, II ed., München, 2006, § 13 Rn. 101. (36) U. Schmerbach, Der Gläubigerantrag, cit., 426. n Tentata inutilmente l’esecuzione, il titolare di un credito è portato a pensare che il debitore versi in una situazione di grave crisi economica. Conseguentemente presenta domanda di apertura del procedimento d’insolvenza. Il creditore, tra l’altro, non è nemmeno obbligato a procurarsi un titolo esecutivo e a esperire tutti i possibili tentativi di esecuzione (37). È sufficiente che disponga di elementi che gli fanno ritenere che il debitore versi in una situazione d’incapacità di pagamento. A questo punto può legittimamente presentare domanda di apertura del procedimento. In un’importante decisione della Corte di cassazione federale del 1961 è stato stabilito che non sussiste una pretesa al risarcimento del danno quando il creditore ha OPINIONI . FALLIMENTO presentato una domanda di apertura del fallimento infondata per colpa (38). Nel caso di specie l’istanza era stata revocata dopo che il debito era stato saldato. La Corte di cassazione ha specificato che un risarcimento è possibile solo in casi estremi, quando il creditore intende danneggiare il debitore. Ciò si realizza, in particolare, quando le affermazioni del titolare del credito non corrispondono a verità. Note: (37) U. Schmerbach, in Frankfurter, cit., § 13 Rn. 120. (38) Corte di cassazione federale 3 ottobre 1961, sentenza, in NJW, 1961, 2254 ss. IL FALLIMENTO N. 5/2006 509