regolamento per la gestione e l`uso degli impianti sportivi comunali
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regolamento per la gestione e l`uso degli impianti sportivi comunali
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 19.12.2005 PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 03.01.2006 AL 18.01.2006 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 17.04.2008, esecutiva dal 04.05.2008 PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 05.05.2008 Al 20.05.2008 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 20.12.2010, esecutiva dal 27.01.2011 PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 02.02.2011 Al 17.02.2011 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 26.09.2012, esecutiva dal 15/10/2012 PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 16/10/2012 Al 31.10.2012 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 09/04/2014, esecutiva dal 28/04/2014 PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 17/04/2014 Al 02/05/2014 1 INDICE: ART. 1 –PRINCIPI GENERALI ART. 2 – OGGETTO E FINALITA' ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E SPAZI SPORTIVI ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE E DI USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ART. 5 – COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT ART. 6 – CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI ART. 7 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ART. 8 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI ART. 9 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI ART.10–MODALITA' DI UTILIZZO, NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ ART. 11 – VERIFICHE E SANZIONI ART. 12 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI E RINUNCIA ART. 13 – SOSPENSIONE ART. 14 – ATTREZZATURE E BENI MOBILI ART. 15 – PUBBLICITA’ ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 2 ART. 1 - PRINCIPI GENERALI Ai fini del presente Regolamento si intende:per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più atti vità sportive; per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo; Le strutture sono destinate all’uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l’aggregazione o la solidarietà sociale. Gli impianti sportivi del Comune, siano essi gestiti direttamente dal Comune o da terzi, hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo dell’attività sportiva, con particolare riguardo a quella dei giovani, degli anziani (over 65) e dei disabili;comprese le attività di addestramento allo sport, le attività agonistiche riabilitative e di recupero. L’amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di cittadini la possibilità di accesso agli impianti. ART. 2 - OGGETTO E FINALITA' Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale. Gli impianti vengono concessi in uso, a titolo oneroso o gratuito secondo tariffario all’uopo predisposto dagli organi comunali di competenza ad Enti, Associazioni, Società o Gruppi Sportivi che ne facciano richiesta per attività addestrative di avviamento allo sport, agonistiche, allenamenti, incontri, gare e manifestazioni sportive, purchè compatibili con le attrezzature e la destinazione di ogni singola struttura. Il Comune può accordare la concessione anche a Scuole ed Istituti Scolastici, sia pubblici che privati, per l’espletamento delle attività sportive rivolte ai propri studenti. Gli impianti sportivi possono altresì essere concessi in uso a privati o a gruppi diversi spontanei previa individuazione di un responsabile. Le condizioni richieste dall’amministrazione comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi a Enti, Associazioni o Gruppi sportivi che ne facciano richiesta sono previste e disciplinate all’interno di una Convenzione stipulata tra il richiedente (individuate nella figura di un responsabile) e l’amministrazione comunale; con validità quadriennale. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. 3 ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E SPAZI SPORTIVI Sono considerati impianti sportivi i luoghi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di una o più attività sportive: DENOMINAZIONE Centro sportivo A.Bellei Pista d'atletica Palestra comunale Struttura Geodetica Palestra scuole elementari Campo sportivo Sala Polivalente (*) Palestra comunale INDIRIZZO Via XXI Aprile1945 n. 11/a e 11/b Via XX I Aprile 1945 n. 11/b Via XXI Aprile 1945 n. 13 Via XXI Aprile 1945 n. 13 Corso Pietrobuoni n. 8 Via XXI Aprile 1945 n. 13 Via Terragli a Levante n. 1 Via XXI Aprile 1945 n. 13 (*)l’uso della Polivalente è concesso in via esclusiva/straordinari in base alla disponibilità/adeguatezza degli altri spazi. Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludicoamatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive: DENOMINAZIONE Centro sportivo "A.Bellei" INDIRIZZO Via XXI Aprile 1945 n.11/a (Pista pattinaggio, basket all’aperto, beach volley e volley) Pista basket all'aperto Percorso vita Via Circondaria Est n. 11/a Via XXI Aprile 1945 n.11/a ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE E DI USO DEGLI IMPIA NTI SPORTIVI COMUNALI Le modalità di uso degli impianti sportivi sono stabilite dal presente regolamento che determina gli indirizzi generali, mentre la gestione degli impianti stessi dipende, in tutti i suoi aspetti, dai competenti organi dell’Amministrazione comunale. La concessione in uso degli impianti sportivi a Enti, Associazioni, Società o Gruppi Sportivi, Scuole ed Istituti Scolastici privati, gruppi diversi spontanei trova il suo fondamento in una convenzione/autorizzazione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia. L’autorizzazione e/o convenzione per l’uso degli impianti sportivi da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel medesimo atto. L’amministrazione comunale può sospendere l’uso degli impianti sportivi in occasione di grandi manifestazioni sportive, nazionali o di interesse pubblico locale, o di campionati. 4 L’amministrazione comunale può stabilire particolari convenzioni anche gratuite per l’uso degli impianti da parte di società sportive nazionali ed internazionali nonché per favorire le attività previste all’art. 1 – principi generali – del presente regolamento ART. 5 - COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT La Consulta Sportiva è organo consultivo e di raccordo fra l’Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e alle scelte amministrative operate in questo settore, mediante il confronto con l’Assessorato Competente in fase di stesura del bilancio preventivo d’ogni anno, con pareri e proposte e con le modalità del vigente regolamento. La Consulta ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità: 1.avanzare proposte all'Amministrazione comunale sulla base della valutazione delle istanze e delle problematiche delle varie realtà sportive; 2. favorire un’efficace programmazione di iniziative e progetti per il miglioramento qualitativo della pratica sportiva L’organo della Consulta Sportiva è l’assemblea. L’Assemblea viene convocata su istanza del Presidente della Consulta, dell’Assessore di riferimento e quando ne facciano richiesta almeno 1/5 delle Società che ne fanno parte. L’Assemblea della Consulta è costituita da: - Assessore allo Sport - un rappresentante di ogni gruppo o associazione sportiva convenzionato in base alle disposizioni dell’art.2 del presente regolamento ed operante nel Comune; Se nel corso dell’anno sportivo, le società convenzionate non parteciperanno per due sedute consecutive,senza giustificato motivo, alla riunione della Consulta,convocata secondo le modalità previste dal seguente regolamento, l’amministrazione comunale si riserverà la facoltà di risolvere ex officio la Convenzione stipulata con la Società interessata. ART. 5 bis . NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT La Consulta Sportiva elegge nel suo seno, a maggioranza, il Presidente ed il Vicepresidente. In caso di parità viene eletto il componente più anziano. I componenti della Consulta Sportiva durano in carica quattro anni, in concomitanza alla durata della convenzione stipulata ai sensi del sopra riportato art. 2 . In caso di vacanza, i compiti di Presidenza sono svolti dall'Assessore delegato allo Sport. La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente del Servizio interessato; Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale. Le competenze del Presidente della Consulta Sportiva sono le seguenti: • effettuare controlli, verifiche e monitoraggio volti a garantire l’uso corretto degli impianti, così come da regolamento vigente e dalle convenzioni sottoscritte dalle 5 società sportive. •intervenire direttamente nei confronti delle società sportive per segnalare eventuali usi scorretti degli impianti. Successivamente lo stesso invierà comunicazione scritta dell’accaduto all’ufficio competente il quale provvederà a convocare la società interessata per le opportune verifiche dell’accaduto ed eventualmente provvederà ad applicare le sanzioni previste dal regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvati con deliberazione consigliare n. 91 del 19.12.2005 e successive variazioni ed integrazioni. • in nome e per conto di tutte le società sportive convenzionate si rende portavoce dei bisogni economici e progettuali (risorse economiche, lavori di manutenzione e realizzazione di nuove strutture) in appositi incontri con gli assessorati competenti in fase di bilancio di previsione d’ogni anno. • svolge funzioni di rappresentanza durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche di carattere sportivo e che vedono coinvolte le Società convenzionate con l’amministrazione comunale. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, nelle competenze ad esso attribuite, ogni qualvolta lo stesso fosse assente o impedito. ART. 6 - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Enti, Associazioni, Società o Gruppi Sportivi, Scuole ed Istituti Scolastici privati, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. ART. 7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare entro il 31 Maggio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della atti vità da svolgere negli impianti richiesti. Le richieste pervenute dopo il 31 Maggio saranno prese in considerazione per ultime e, eventualmente, inserite solo nelle ore e nella struttura non ancora assegnate alle altre società che hanno fatto pervenire le richieste entro il termine previsto. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità: • • Società sportive già convenzionate con il Comune di Sant’Agata Bolognese, con priorità alle associazioni locali che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sportiva per disabili e che necessitano di spazi finalizzati alle attività per i disabili stessi. Società sportive che intervengono nel settore giovanile in un’ottica di promozione, formazione sportiva e che promuovono iniziative di socializzazione e d’impegno sociale e non. 6 • • Società sportive che contrastano l’abbandono precoce dell’attività sportiva promuovendo attività e corsi per anziani. Società sportive che svolgono attività e manifestazioni sportive a livello internazionale, nazionale e campionati di categoria. In caso di concomitanza di più gare o manifestazioni nello stesso orario e nello stesso impianto la priorità rimane della società sportiva titolare della convenzione della fascia oraria in oggetto. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario scolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo e la relativa richiesta di utilizzo deve sempre essere presentata all’Ufficio sport con 30 giorni di anticipo dalla data fissata per l’inizio dell’attività. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federali che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività nei settori giovanili. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare istanza al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’attività. Nell’istanza devono essere indicati l’impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le or e di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico il prezzo del biglietto d’ingresso se previsto, ed ogni elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione in uso Per le manifestazioni sportive in genere e per quel le extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie. Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l’amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l’orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell’impianto. In caso di inagibilità temporanea di uno o più impianti sportivi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare d’ufficio il calendario sportivo, al fine di garantire a tutte le Società convenzionate il prosieguo delle attività sportive di riferimento. Detta modifica potrà comportare riduzioni di orario di utilizzo degli impianti sportivi a carico di alcune Società, ciò al fine di consentire un’equa ripartizione delle ore a beneficio delle società che, a causa delle condizioni d’inagibilità degli impianti originariamente assegnati, sono impossibilitate a svolgere la regolare attività sportiva. 7 ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI Per l’uso degli impianti sportivi interni ed esterni è dovuta la corresponsione di una tariffa oraria da versarsi a seguito emissione di apposite note di pagamento che dovranno essere pagate dagli utenti presso la Tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di emissione della nota stessa. Il pagamento degli impianti dati in concessione dovrà essere effettuato secondo le indicazioni contenute nella nota di pagamento. Il mancato pagamento nei termini stabiliti, ove non sia imputabile a cause di forza maggiore, comporta la revoca immediata dell’autorizzazione al l’uso dell’impianto in assegnazione, nonché alla riscossione forzosa del debito esistente. Per le società che svolgono attività sportiva durante tutto l’anno di riferimento saranno previste 2 tranche di pagamento per l’uso degli impianti; la prima relativa al periodo settembre-gennaio e la seconda relativa al periodo febbraio-luglio. Per il pagamento della prima tranche per l’utilizzo degli impianti nel periodo settembre-gennaio, la scheda relativa al resoconto delle ore dovrà essere recapitata all’Ufficio Sport entro e non oltre il 15 febbraio dell’anno di riferimento, mentre per il pagamento della seconda tranche (febbraio-luglio) il resoconto delle ore dovrà esser e consegnato entro il 15 settembre. La mancata consegna, delle schede relative al resoconto delle ore, entro i termini specificati nel comma precedente comporta la fatturazione alla società del totale delle ore richieste a inizio anno e come stabilito nel calendario. Nel caso di utilizzi non continuativi o di attività particolari potranno essere previste tariffe forfettarie. L’Amministrazione comunale prevederà tariffe differenziate privilegiando le società e/o gruppi sportivi che svolgono attività con i ragazzi e con i disabili. Nell’ambito della politica per il contenimento delle tariffe per le attività rivolte a tutta la cittadinanza, alle quali è riconosciuto un ruolo sociale come lo sport, l’A.C. applica tariffe differenziate per l’utilizzo degli impianti sportivi, prendendo come riferimento la media annuale delle tariffe praticate dalle società sportive senza fine di lucro, privilegiando le attività rivolte ai portatori handicap, agli anziani ultra 65 ed ai minori in età scolare. Le società sportive convenzionate, presenteranno ogni anno entro il mese di ottobre i propri bilanci consuntivi e preventivi sulla base dei quali verranno applicate le tariffe orarie da applicare per l’utilizzo degli impianti sportivi. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER SOCIETA’ CON VENZIONATE Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi verranno definite successivamente con atto della Giunta Comunale in quanto competente in materia, su lla base degli orientamenti espressi nel presente regolamento. ART. 9 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI Per l'uso degli impianti comunali concesso a titolo gratuito alle scuole o a quanti ne facciano richiesta o in riferimento a specifiche esenzioni si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici. 8 ART. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO, NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sport ivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a per sone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare all’Amministrazione comunale la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato: 1. fumare 2. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione; 3. usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport; 4. utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico (compresi gli spogliatoi) da parte di genitori e accompagnatori; 5. detenere le chiavi di accesso dell'impianto se non concesse espressamente dall’Amministrazione 6. intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell’impianto di illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere 7. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta; 8. utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati e senza la presenza dell’accompagnatore/istruttore delegato; 9. svolgere attività diverse da quelle autorizzate. 10. effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione 11. l’accesso e il transito di mezzi a motore o biciclette all’interno degli impianti/spazi sportivi fatta eccezione per i mezzi di soccorso e i mezzi del Comune 12. entrare con qualsiasi tipo di animale fatte eccezione per quelli in dotazione alle forze dell’ordine in servizio e quelli di accompagnamento a persone non vedenti Gli utenti devono tenere un comportamento improntato a disciplina, serietà, correttezza e buona educazione. 9 L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti 10 minuti prima dell’inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi 30 minuti dal termine dell’attività sportiva. I referenti delle varie società sportive sono tenuti ad assicurarsi al termine dell’attività della regolare chiusura degli impianti e dello spegnimento del relativo impianto di illuminazione pena le sanzioni previste all’art.11. I richiedenti sono tenuti a mantenere gli impianti nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune e segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità non ché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso d i mancata segnalazione, è ritenuto responsabile , in via esclusiva, l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. ART. 11 - VERIFICHE E SANZIONI A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite il Comune ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Le violazioni possono essere rilevate dal Presidente della Consulta sportiva il quale provvederà direttamente o tramite segnalazione ai competenti organi comunali a richiamare i referenti delle società sportive al rispetto delle norme di cui al presente regolamento. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI E RINUNCIA La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma regolata da apposita convenzione/autorizzazione rilasciata dai competenti organi. L'orario concesso si intende utilizzato è dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia. La comunicazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. La comunicazione di sospensione dell’utilizzo degli impianti superiore a 15 giorni dovrà essere fatta per iscritto con un anticipo di almeno 5 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande. ART. 13 – SOSPENSIONE Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari 10 manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune. ART. 14 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI E’ fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l’attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell’amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme di edilizia ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta. ART. 15 – PUBBLICITA’ L’Esposizione di materiale pubblicitario negli impianti è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti organi comunali e non potrà essere superiore ad una stagione sportiva e dietro corresponsione della tariffa all’uopo predisposta. Il materiale pubblicitario dovrà essere composto da pannelli o da strutture amovibili, restando a carico dell’utente ogni tipo di responsabilità a livello patrimoniale o civile nei confronti del Comune o di terzi per eventuali danni conseguenti l’installazione del materiale pubblicitario stesso. L’autorizzazione all’esposizione di materiale pubblicitario negli impianti è rilasciata solo per il periodo di utilizzo dell’impianto da parte della società richiedente. Sarà cura della società stessa il posizionamento e la rimozione del materiale pubblicitario in occasione di ogni utilizzo dell’impianto; in caso contrario potrà provvedere il Comune addebitando all’utente inadempiente una penale ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di sport e ad ogni norma applicabile. **** 11