regolamento per la gestione e l`uso degli impianti sportivi comunali

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regolamento per la gestione e l`uso degli impianti sportivi comunali
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 19.12.2005
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 03.01.2006 AL 18.01.2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 17.04.2008, esecutiva dal
04.05.2008
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 05.05.2008 Al 20.05.2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 20.12.2010, esecutiva dal
27.01.2011
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 02.02.2011 Al 17.02.2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 26.09.2012, esecutiva dal
15/10/2012
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 16/10/2012 Al 31.10.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 09/04/2014, esecutiva dal
28/04/2014
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 17/04/2014 Al 02/05/2014
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INDICE:
ART. 1 –PRINCIPI GENERALI
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E SPAZI SPORTIVI
ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE E DI USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ART. 5 – COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT
ART. 6 – CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI
ART. 7 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
ART. 8 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI
ART. 9 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
ART.10–MODALITA' DI UTILIZZO, NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’
ART. 11 – VERIFICHE E SANZIONI
ART. 12 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI E RINUNCIA
ART. 13 – SOSPENSIONE
ART. 14 – ATTREZZATURE E BENI MOBILI
ART. 15 – PUBBLICITA’
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
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ART. 1 - PRINCIPI GENERALI
Ai fini del presente Regolamento si intende:per impianto sportivo, il luogo
opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più atti vità sportive; per
spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per
la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;per attività
sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale,
ricreativo o rieducativo; Le strutture sono destinate all’uso pubblico e servono alla
pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei
cittadini nonché per favorire l’aggregazione o la solidarietà sociale.
Gli impianti sportivi del Comune, siano essi gestiti direttamente dal Comune o da
terzi, hanno la finalità di permettere un adeguato sviluppo dell’attività sportiva, con
particolare riguardo a quella dei giovani, degli anziani (over 65) e dei
disabili;comprese le attività di addestramento allo sport, le attività agonistiche
riabilitative e di recupero.
L’amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di cittadini la
possibilità di accesso agli impianti.
ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e
gestione di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.
Gli impianti vengono concessi in uso, a titolo oneroso o gratuito secondo tariffario
all’uopo predisposto dagli organi comunali di competenza ad Enti, Associazioni,
Società o Gruppi Sportivi che ne facciano richiesta per attività addestrative di
avviamento allo sport, agonistiche, allenamenti, incontri, gare e manifestazioni
sportive, purchè compatibili con le attrezzature e la destinazione di ogni singola
struttura.
Il Comune può accordare la concessione anche a Scuole ed Istituti Scolastici, sia
pubblici che privati, per l’espletamento delle attività sportive rivolte ai propri studenti.
Gli impianti sportivi possono altresì essere concessi in uso a privati o a gruppi
diversi spontanei previa individuazione di un responsabile.
Le condizioni richieste dall’amministrazione comunale per l’utilizzo degli impianti
sportivi a Enti, Associazioni o Gruppi sportivi che ne facciano richiesta sono previste
e disciplinate all’interno di una Convenzione stipulata tra il richiedente (individuate
nella figura di un responsabile) e l’amministrazione comunale; con validità
quadriennale.
L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali
della collettività.
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ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E SPAZI SPORTIVI
Sono considerati impianti sportivi i luoghi opportunamente attrezzati destinati alla
pratica di una o più attività sportive:
DENOMINAZIONE
Centro sportivo A.Bellei
Pista d'atletica
Palestra comunale
Struttura Geodetica
Palestra scuole elementari
Campo sportivo
Sala Polivalente (*)
Palestra comunale
INDIRIZZO
Via XXI Aprile1945 n. 11/a e 11/b
Via XX I Aprile 1945 n. 11/b
Via XXI Aprile 1945 n. 13
Via XXI Aprile 1945 n. 13
Corso Pietrobuoni n. 8
Via XXI Aprile 1945 n. 13
Via Terragli a Levante n. 1
Via XXI Aprile 1945 n. 13
(*)l’uso della Polivalente è concesso in via esclusiva/straordinari in base alla
disponibilità/adeguatezza degli altri spazi.
Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive
ludicoamatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive:
DENOMINAZIONE
Centro sportivo "A.Bellei"
INDIRIZZO
Via XXI Aprile 1945 n.11/a
(Pista pattinaggio, basket all’aperto,
beach volley e volley)
Pista basket all'aperto
Percorso vita
Via Circondaria Est n. 11/a
Via XXI Aprile 1945 n.11/a
ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE E DI USO DEGLI IMPIA NTI SPORTIVI
COMUNALI
Le modalità di uso degli impianti sportivi sono stabilite dal presente regolamento che
determina gli indirizzi generali, mentre la gestione degli impianti stessi dipende, in
tutti i suoi aspetti, dai competenti organi dell’Amministrazione comunale.
La concessione in uso degli impianti sportivi a Enti, Associazioni, Società o Gruppi
Sportivi, Scuole ed Istituti Scolastici privati, gruppi diversi spontanei trova il suo
fondamento in una convenzione/autorizzazione amministrativa soggetta a tutte le
norme che regolano questa materia.
L’autorizzazione e/o convenzione per l’uso degli impianti sportivi da diritto ad
esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel medesimo atto.
L’amministrazione comunale può sospendere l’uso degli impianti sportivi in
occasione di grandi manifestazioni sportive, nazionali o di interesse pubblico locale,
o di campionati.
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L’amministrazione comunale può stabilire particolari convenzioni anche gratuite per
l’uso degli impianti da parte di società sportive nazionali ed internazionali nonché
per favorire le attività previste all’art. 1 – principi generali – del presente regolamento
ART. 5 - COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT
La Consulta Sportiva è organo consultivo e di raccordo fra l’Amministrazione
Comunale ed il mondo dello Sport cittadino che contribuisce alla determinazione
della politica sportiva e alle scelte amministrative operate in questo settore,
mediante il confronto con l’Assessorato Competente in fase di stesura del bilancio
preventivo d’ogni anno, con pareri e proposte e con le modalità del vigente
regolamento.
La Consulta ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
1.avanzare proposte all'Amministrazione comunale sulla base della valutazione
delle istanze e delle problematiche delle varie realtà sportive;
2. favorire un’efficace programmazione di iniziative e progetti per il miglioramento
qualitativo della pratica sportiva L’organo della Consulta Sportiva è l’assemblea.
L’Assemblea viene convocata su istanza del Presidente della Consulta,
dell’Assessore di riferimento e quando ne facciano richiesta almeno 1/5 delle
Società che ne fanno parte.
L’Assemblea della Consulta è costituita da:
- Assessore allo Sport
- un rappresentante di ogni gruppo o associazione sportiva convenzionato in base
alle disposizioni dell’art.2 del presente regolamento ed operante nel Comune;
Se nel corso dell’anno sportivo, le società convenzionate non parteciperanno per
due sedute consecutive,senza giustificato motivo, alla riunione della
Consulta,convocata secondo le modalità previste dal seguente regolamento,
l’amministrazione comunale si riserverà la facoltà di risolvere ex officio la
Convenzione stipulata con la Società interessata.
ART. 5 bis . NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT
La Consulta Sportiva elegge nel suo seno, a maggioranza, il Presidente ed il
Vicepresidente.
In caso di parità viene eletto il componente più anziano.
I componenti della Consulta Sportiva durano in carica quattro anni, in concomitanza
alla durata della convenzione stipulata ai sensi del sopra riportato art. 2 .
In caso di vacanza, i compiti di Presidenza sono svolti dall'Assessore delegato allo
Sport.
La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non
dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.
Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente del Servizio
interessato;
Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
Le competenze del Presidente della Consulta Sportiva sono le seguenti:
• effettuare controlli, verifiche e monitoraggio volti a garantire l’uso corretto degli
impianti, così come da regolamento vigente e dalle convenzioni sottoscritte dalle
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società sportive.
•intervenire direttamente nei confronti delle società sportive per segnalare eventuali
usi scorretti degli impianti. Successivamente lo stesso invierà comunicazione scritta
dell’accaduto all’ufficio competente il quale provvederà a convocare la società
interessata per le opportune verifiche dell’accaduto ed eventualmente provvederà
ad applicare le sanzioni previste dal regolamento per la gestione degli impianti
sportivi approvati con deliberazione consigliare n. 91 del 19.12.2005 e successive
variazioni ed integrazioni.
• in nome e per conto di tutte le società sportive convenzionate si rende portavoce
dei bisogni economici e progettuali (risorse economiche, lavori di manutenzione e
realizzazione di nuove strutture) in appositi incontri con gli assessorati competenti in
fase di bilancio di previsione d’ogni anno.
• svolge funzioni di rappresentanza durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni
pubbliche di carattere sportivo e che vedono coinvolte le Società convenzionate con
l’amministrazione comunale.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, nelle competenze ad esso attribuite, ogni
qualvolta lo stesso fosse assente o impedito.
ART. 6 - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI
Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Enti, Associazioni, Società o Gruppi
Sportivi, Scuole ed Istituti Scolastici privati, enti di promozione sportiva e, dopo aver
soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo
svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli
allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle
suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o
dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
ART. 7 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare entro
il 31 Maggio
di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice alla
Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per
quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile
della atti vità da svolgere negli impianti richiesti.
Le richieste pervenute dopo il 31 Maggio saranno prese in considerazione per
ultime e, eventualmente, inserite solo nelle ore e nella struttura non ancora
assegnate alle altre società che hanno fatto pervenire le richieste entro il termine
previsto.
Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le
seguenti priorità:
•
•
Società sportive già convenzionate con il Comune di Sant’Agata Bolognese,
con priorità alle associazioni locali che abbiano al loro interno sezioni associate
alla federazione sportiva per disabili e che necessitano di spazi finalizzati alle
attività per i disabili stessi.
Società sportive che intervengono nel settore giovanile in un’ottica di
promozione, formazione sportiva e che promuovono iniziative di socializzazione
e d’impegno sociale e non.
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•
•
Società sportive che contrastano l’abbandono precoce dell’attività sportiva
promuovendo attività e corsi per anziani.
Società sportive che svolgono attività e manifestazioni sportive a livello
internazionale, nazionale e campionati di categoria.
In caso di concomitanza di più gare o manifestazioni nello stesso orario e nello
stesso impianto la priorità rimane della società sportiva titolare della convenzione
della fascia oraria in oggetto.
L'utilizzo di palestre scolastiche in orario scolastico è subordinato alle necessità
della scuola cui fanno capo e la relativa richiesta di utilizzo deve sempre essere
presentata all’Ufficio sport con 30 giorni di anticipo dalla data fissata per l’inizio
dell’attività.
L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di
campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate,
tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federali che di quelle
non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso
impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività nei settori giovanili.
Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di
manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare istanza al Comune
almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’attività. Nell’istanza devono essere
indicati l’impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le or
e di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta
al pubblico il prezzo del biglietto d’ingresso se previsto, ed ogni elemento utile ai fini
di una corretta valutazione per il rilascio della concessione in uso Per le
manifestazioni sportive in genere e per quel le extrasportive espressamente
autorizzate che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non
comunemente esistenti nell’impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria
cura e spese, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio,
tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle
norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l’amministrazione comunale e/o
suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.
Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro
l’orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della
manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre
attività. Terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare
comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle
condizioni dell’impianto.
In caso di inagibilità temporanea di uno o più impianti sportivi, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di modificare d’ufficio il calendario sportivo, al fine di garantire a
tutte le Società convenzionate il prosieguo delle attività sportive di riferimento.
Detta modifica potrà comportare riduzioni di orario di utilizzo degli impianti sportivi a
carico di alcune Società, ciò al fine di consentire un’equa ripartizione delle ore a
beneficio delle società che, a causa delle condizioni d’inagibilità degli impianti
originariamente assegnati, sono impossibilitate a svolgere la regolare attività
sportiva.
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ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI
Per l’uso degli impianti sportivi interni ed esterni è dovuta la corresponsione di una
tariffa oraria da versarsi a seguito emissione di apposite note di pagamento che
dovranno essere pagate dagli utenti presso la Tesoreria comunale entro 15 giorni
dalla data di emissione della nota stessa.
Il pagamento degli impianti dati in concessione dovrà essere effettuato secondo le
indicazioni contenute nella nota di pagamento.
Il mancato pagamento nei termini stabiliti, ove non sia imputabile a cause di forza
maggiore, comporta la revoca immediata dell’autorizzazione al l’uso dell’impianto in
assegnazione, nonché alla riscossione forzosa del debito esistente.
Per le società che svolgono attività sportiva durante tutto l’anno di riferimento
saranno previste 2 tranche di pagamento per l’uso degli impianti; la prima relativa al
periodo settembre-gennaio e la seconda relativa al periodo febbraio-luglio.
Per il pagamento della prima tranche per l’utilizzo degli impianti nel periodo
settembre-gennaio, la scheda relativa al resoconto delle ore dovrà essere recapitata
all’Ufficio Sport entro e non oltre il 15 febbraio dell’anno di riferimento, mentre per il
pagamento della seconda tranche (febbraio-luglio) il resoconto delle ore dovrà esser
e consegnato entro il 15 settembre.
La mancata consegna, delle schede relative al resoconto delle ore, entro i termini
specificati nel comma precedente comporta la fatturazione alla società del totale
delle ore richieste a inizio anno e come stabilito nel calendario.
Nel caso di utilizzi non continuativi o di attività particolari potranno essere previste
tariffe forfettarie.
L’Amministrazione comunale prevederà tariffe differenziate privilegiando le società
e/o gruppi sportivi che svolgono attività con i ragazzi e con i disabili.
Nell’ambito della politica per il contenimento delle tariffe per le attività rivolte a tutta
la cittadinanza, alle quali è riconosciuto un ruolo sociale come lo sport, l’A.C. applica
tariffe differenziate per l’utilizzo degli impianti sportivi, prendendo come riferimento la
media annuale delle tariffe praticate dalle società sportive senza fine di lucro,
privilegiando le attività rivolte ai portatori handicap, agli anziani ultra 65 ed ai minori
in età scolare.
Le società sportive convenzionate, presenteranno ogni anno entro il mese di ottobre
i propri bilanci consuntivi e preventivi sulla base dei quali verranno applicate le tariffe
orarie da applicare per l’utilizzo degli impianti sportivi.
Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica alcuna tariffa
TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER SOCIETA’ CON VENZIONATE
Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi verranno definite successivamente con atto
della Giunta Comunale in quanto competente in materia, su lla base degli
orientamenti espressi nel presente regolamento.
ART. 9 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
Per l'uso degli impianti comunali concesso a titolo gratuito alle scuole o a quanti ne
facciano richiesta o in riferimento a specifiche esenzioni si rimanda al vigente
Regolamento per concessione di benefici economici.
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ART. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO, NORME DI COMPORTAMENTO E
RESPONSABILITA’
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono
essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle
richieste e autorizzate.
L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è
permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del
Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano
di effettuare.
E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sport ivi a coloro che siano sprovvisti
della relativa autorizzazione.
Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a per sone e di danni a cose che
dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione
Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi
responsabilità.
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto
a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale A tal fine gli utenti sono tenuti
ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo
degli impianti sportivi comunali.
Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto
durante l'orario assegnato e deve segnalare all’Amministrazione comunale la
eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente
vietato:
1. fumare
2. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la
revoca immediata della concessione;
3. usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del
Palazzetto dello Sport;
4. utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico (compresi gli spogliatoi)
da parte di genitori e accompagnatori;
5. detenere le chiavi di accesso dell'impianto se non concesse espressamente
dall’Amministrazione
6. intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell’impianto di
illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere
7. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una
specifica autorizzazione scritta;
8. utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati e senza la presenza
dell’accompagnatore/istruttore delegato;
9. svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
10. effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni
metereologiche senza autorizzazione
11. l’accesso e il transito di mezzi a motore o biciclette all’interno degli impianti/spazi
sportivi fatta eccezione per i mezzi di soccorso e i mezzi del Comune
12. entrare con qualsiasi tipo di animale fatte eccezione per quelli in dotazione alle
forze dell’ordine in servizio e quelli di accompagnamento a persone non vedenti
Gli utenti devono tenere un comportamento improntato a disciplina, serietà,
correttezza e buona educazione.
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L’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti 10 minuti prima
dell’inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati
liberi 30 minuti dal termine dell’attività sportiva.
I referenti delle varie società sportive sono tenuti ad assicurarsi al termine
dell’attività della regolare chiusura degli impianti e dello spegnimento del relativo
impianto di illuminazione pena le sanzioni previste all’art.11.
I richiedenti sono tenuti a mantenere gli impianti nello stato di efficienza in cui li
hanno ricevuti dal comune e segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e
agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità non ché
ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso d
i mancata segnalazione, è ritenuto responsabile , in via esclusiva, l’ultimo
richiedente che ha utilizzato la struttura.
ART. 11 - VERIFICHE E SANZIONI
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e
in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.10, nonché
per il mancato pagamento delle tariffe stabilite il Comune ha facoltà di revocare la
concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al
pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la
possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
Le violazioni possono essere rilevate dal Presidente della Consulta sportiva il quale
provvederà direttamente o tramite segnalazione ai competenti organi comunali a
richiamare i referenti delle società sportive al rispetto delle norme di cui al presente
regolamento.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la
concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa
eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI E
RINUNCIA
La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di
norma regolata da apposita convenzione/autorizzazione rilasciata dai competenti
organi.
L'orario concesso si intende utilizzato è dovrà essere pagato dall'utente fino a
comunicazione di rinuncia.
La comunicazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di
almeno 10 giorni.
La comunicazione di sospensione dell’utilizzo degli impianti superiore a 15 giorni
dovrà essere fatta per iscritto con un anticipo di almeno 5 giorni.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società
sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.
ART. 13 – SOSPENSIONE
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o
dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari
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manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni
extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per
ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
Nei casi sopradescritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con
congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente
avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli
stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
ART. 14 - ATTREZZATURE E BENI MOBILI
E’ fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l’attivazione del servizio,
a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza
il consenso scritto dell’amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme di
edilizia ed urbanistiche vigenti.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’amministrazione comunale
ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.
Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione
sono presi accordi di volta in volta.
ART. 15 – PUBBLICITA’
L’Esposizione di materiale pubblicitario negli impianti è subordinato al rilascio di
apposita autorizzazione da parte dei competenti organi comunali e non potrà essere
superiore ad una stagione sportiva e dietro corresponsione della tariffa all’uopo
predisposta.
Il materiale pubblicitario dovrà essere composto da pannelli o da strutture amovibili,
restando a carico dell’utente ogni tipo di responsabilità a livello patrimoniale o civile
nei confronti del Comune o di terzi per eventuali danni conseguenti l’installazione del
materiale pubblicitario stesso.
L’autorizzazione all’esposizione di materiale pubblicitario negli impianti è rilasciata
solo per il periodo di utilizzo dell’impianto da parte della società richiedente.
Sarà cura della società stessa il posizionamento e la rimozione del materiale
pubblicitario in occasione di ogni utilizzo dell’impianto; in caso contrario potrà
provvedere il Comune addebitando all’utente inadempiente una penale
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale per 15 giorni, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quanto da esso previsto.
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla
normativa vigente in materia di sport e ad ogni norma applicabile.
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