Fondi rischi e TFR [modalità compatibilità].

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Fondi rischi e TFR [modalità compatibilità].
24/11/2016
BILANCIO D’ESERCIZIO
CORSO B
ARGOMENTI TRATTATI
FONDI RISCHI E ONERI
FONDO TFR
RAGIONERIA
DISCIPLINA CIVILISTICA;
DISCIPLINA FISCALE;
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24/11/2016
STATO PATRIMONIALE - FONDI RISCHI E ONERI
I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura
determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o
ammontare indeterminati.
Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi
ed oneri sono di due tipi:
accantonamenti per passività di natura determinata ed esistenza certa, il cui
ammontare o la cui data di sopravvenienza sono stimati. Si tratta di fondi
spese (oneri), ossia di costi, spese e perdite di competenza dell’esercizio in
chiusura, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che
avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi
accantonamenti per passività di natura determinata la cui esistenza è solo
probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta delle cosiddette “passività
potenziali” o fondi rischi, connesse a situazioni già esistenti alla data di
bilancio, ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal
verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
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STATO PATRIMONIALE - FONDI RISCHI E ONERI
La classificazione dei fondi per rischi ed oneri nel bilancio di
esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità
(chiarezza).
In considerazione della loro natura i fondi per rischi ed oneri si
distinguono in:
fondi rischi (passività potenziali);
fondi per oneri;
fondi imposte differite;
fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.
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FONDO RISCHI E ONERI
Aspetti fiscali
Articolo 107 c.4 Tuir “non sono ammesse deduzioni
per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati” pertanto gli accantonamenti per Rischi e
oneri sono fiscalmente indeducibili
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I FONDI RISCHI E ONERI
La voce “Fondi per rischi e oneri” comprende:
1)
fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
2)
fondi per imposte, anche differite
3)
altri fondi:
fondo rischi di garanzia
fondi per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle
navi e degli aeromobili
fondi per operazioni e concorsi a premio
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I FONDI RISCHI E ONERI
Il fondo rischi di garanzia
Il fondo rischi di garanzia nasce dall’esigenza di coprire le spese
che si manifesteranno a seguito delle riparazioni e/o sostituzioni
dovute nel periodo di garanzia su prodotti venduti dall’azienda.
Motivazione:
Applicazione del principio della prudenza amministrativa;
Applicazione del principio della competenza economica;
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FONDO RISCHI E ONERI
Aspetti fiscali
Tali accantonamenti rappresentano una iscrizione
anticipata
di
costi
i
quali
saranno
fiscalmente
deducibili solamente quando si verificherà l’utilizzo di
tali
fondi,
comportano,
civilisticamente
in
determinato,
rapporto
un
al
maggior
reddito
carico
fiscale attuale rispetto a quello futuro. Si ha dunque
una differenza temporanea deducibile che dà luogo a
imposte anticipate attive.
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I FONDI RISCHI E ONERI
Esempio
Un’impresa produce e vende computer.
Nell’anno 20.1, anno in chiusura, ad esempio in data 15/11/n,
l’impresa vende un computer, emette la fattura di vendita,
generando un ricavo
Crediti verso clienti
a
Diversi
Ricavi di vendita
Iva a debito
2.440
2.000
440
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I FONDI RISCHI E ONERI
Esempio
Il computer è coperto da garanzia sul malfunzionamento (es. 2
anni) fino al 15/11/20.3. Eventuali riparazioni saranno a carico
dell’azienda venditrice (onere).
Però, per il principio di competenza economica, se l’impresa pone
in essere un’operazione nell’anno 20.1, tutti i costi collegati a
quella operazione devono essere imputati all’esercizio 20.1
(esercizio in chiusura COMPRESO IL COSTO DI RIPARAZIONE
(FUTURO), RILEVATO COME ACCANTONAMENTO PER RISCHI E
ONERI.
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I FONDI RISCHI E ONERI
La scrittura contabile al 31/12 è la seguente:
Accantonamento
fondo garanzia
prodotti
a
Fondo garanzia
prodotti
……
Fiscalmente tale accantonamento non è deducibile, in quanto lo
sarà solamente nell’esercizio in cui esso verrà utilizzato. Pertanto,
bisognerà effettuare una variazione in aumento Ires e Irap pari
all’accantonamento effettuato e calcolare le relative imposte
anticipate (IRES 27,5% + IRAP 3,9%).
Crediti per imposte
anticipate
a
Imposte anticipate
……
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
Storicamente il TFR ha sempre rappresentato un elemento
retributivo aggiuntivo corrisposto ai lavoratori dipendenti al
momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il sistema pensionistico italiano ha, però, subito dagli anni
novanta un processo di riforma per contenere la spesa
pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità. Dal 1° gennaio
2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il
proprio
TFR
complementari
maturando
(futuro)
alle
forme
pensionistiche
o alla gestione INPS o, nelle piccole aziende,
mantenere il TFR presso il datore di lavoro.
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
DESTINAZIONE TFR (SCELTA a cura del dipendente) :
1. AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI (≤ 49)
a)Gestione aziendale del TFR (Caso 1)
b)Trasferimento a fondo di previdenza complementare(Caso 2)
1. AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI (≥ 50)
a)Trasferimento a fondo di previdenza complementare(Caso 2)
b)Trasferimento al fondo di tesoreria INPS (Caso 3)
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
CASO 1) Gestione aziendale del TFR (solo per aziende con meno di
50 dipendenti).
Accantonamento TFR al 31/12: le regole di contribuzione sono
quelle del Codice Civile, art. 2120
“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. …”
r
Accantonamento TFR
a
Debiti per TFR
……
(SP - PASSIVO)
C) TFR
………
(C/E)
B.9.c) TFR
(………)
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
CASO 2) Trasferimento TFR ai fondi di previdenza complementare
(tutte le imprese).
Determinazione periodica (es. trimestrale: 31/3, 30/6, 30/9, 31/12)
dell’accantonamento TFR: le regole di contribuzione minima
obbligatoria sono quelle del Codice Civile, art. 2120
a) Liquidazione
r
Accantonamento TFR
a
Debiti verso fondo
prev. integrativa
……
b) Versamento (es. 16 del mese successivo al trimestre 16/4,
16/7, …)
r
Debiti verso fondo
prev. Integrativa
a
Banca c/c
……
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
In caso di contribuzione volontaria ulteriore a carico del datore
di lavoro (contribuzione stabilita dal Fondo pensione)
r
Oneri Sociali
a
Debiti verso fondo
prev. integrativa
……
Rappresentazione in Bilancio
(SP - PASSIVO)
D.14) ALTRI DEBITI
………
(C/E)
B.9.c) TFR
(………)
(C/E)
B.9.b) ONERI SOCIALI
(………)
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
CASO 3) Trasferimento TFR al fondo Tesoreria INPS (solo per
aziende con almeno 50 dipendenti).
Determinazione periodica mensile dell’accantonamento TFR: le
regole di contribuzione sono quelle del Codice Civile, art. 2120
a) Liquidazione
r
Accantonamento
TFR
a
Debiti verso fondo di
Tesoreria INPS
……
b) Versamento (entro il 16 del mese successivo)
r
Debiti verso fondo di
Tesoreria INPS
a
Banca c/c
……
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
Rappresentazione in Bilancio
(SP - PASSIVO)
(C/E)
D.13) Debiti verso enti previdenziali
………
B.9.c) TFR
(………)
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
LIQUIDAZIONE DEL TFR:
CASO 1: IL
TFR
VIENE
LIQUIDATO
AL
DIPENDENTE
DALL’AZIENDA AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO.
CASO 2: IL TFR VIENE LIQUIDATO AL DIPENDENTE DAL FONDO
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL MOMENTO DEL
RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE.
CASO
3:
IL
TFR
VIENE
ANTICIPATO
DALL’AZIENDA
AL
DIPENDENTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO, FINO A CONCORRENZA DEL
DEBITO MENSILE DELL’AZIENDA VERSO L’INPS.
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO
Aspetti fiscali
In base all’art. 105 Tuir gli accantonamenti per le
indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del
personale dipendente, se costituiti in conti individuali
dei singoli dipendenti, sono deducibili nel limite delle
quote maturate nell’esercizio.
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