La tutela dei prodotti agro alimentari: marchi e denominazioni di
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La tutela dei prodotti agro alimentari: marchi e denominazioni di
"! # $% %& /DWXWHODGHLSURGRWWL DJURDOLPHQWDUL PDUFKLH GHQRPLQD]LRQLGLRULJLQH © Società Italiana Brevetti 2009 La tutela dei prodotti agro-alimentari - Marchio individuale d’impresa - Marchio collettivo, marchio di certificazione - Denominazioni di origine, indicazioni geografiche - © Società Italiana Brevetti 2009 1 Il marchio Il marchio è un segno che distingue i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli dei suoi concorrenti © Società Italiana Brevetti 2009 Requisiti di validità del marchio: la capacità distintiva © Società Italiana Brevetti 2009 2 Requisiti di validità del marchio: la novità GINGO TWINGO © Società Italiana Brevetti 2009 Requisiti di validità del marchio: la non ingannevolezza COTONELLE © Società Italiana Brevetti 2009 3 Tipologie di marchio © Società Italiana Brevetti 2009 Il marchio geografico Art. 13, 1° comma del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d' impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita' , la quantita' , la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l' epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. © Società Italiana Brevetti 2009 4 Possibilità di utilizzare un toponimo come marchio - registrabilità di un nome geografico qualora il riferimento alla località geografica costituisce un elemento di pura fantasia - nome che non ha alcuna attinenza con la qualità del prodotti (es. NAPOLI per sci) - il luogo in oggetto è totalmente sconosciuto sì da evitare la natura esclusivamente “descrittiva” del prodotto agli occhi del consumatore © Società Italiana Brevetti 2009 La posizione della giurisprudenza comunitaria Il caso Chiemsee (sentenza della Corte di Giustizia CE – Casi C108/97 // C-109/97) Non è possibile registrare come marchi i nomi geografici nei casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente o potenzialmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta © Società Italiana Brevetti 2009 5 Esempi di marchi geografici 1RQ sono stati ritenuti validi: - Havana per rum - India caffè per caffè - Vichy per acque minerali - Borgosesia per filati - Pilsen per birra - Fabriano per carta - Saturnia per cosmetici © Società Italiana Brevetti 2009 Esempi di marchi geografici Sono stati ritenuti validi: - Roma per materiali da costruzione - Amaro silano per un tipo di amaro - Capri per sigarette - Chianciano per birre - Adda per servizi di lavori pubblici - Viaspiga per abbigliamento - Capri per abbigliamento © Società Italiana Brevetti 2009 6 Il marchio collettivo Art. 11 del Codice della Proprietà industriale “i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori e commercianti”. © Società Italiana Brevetti 2009 Caratteristiche del marchio collettivo dissociazione fra titolarità ed uso del marchio redazione del disciplinare di produzione predisposizione di un Regolamento contenente: a) l’uso del marchio b) il sistema dei controlli c) il sistema sanzionatorio © Società Italiana Brevetti 2009 7 Il marchio collettivo geografico (art. 11, 4° comma del Codice della Proprietà Industriale) “In deroga all' articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l' Ufficio italiano brevetti e marchi puo'rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L' Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta'di chiedere al riguardo l' avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L' avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l' uso nel commercio del nome stesso, purche' quest' uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza”. © Società Italiana Brevetti 2009 Il marchio collettivo comunitario È il marchio idoneo a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli delle altre imprese. Possono depositare marchi collettivi comunitari le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti - che hanno la capacità a proprio nome di essere titolari di diritti e obblighi di qs. natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio - nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Possono costituire marchi comunitari collettivi segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi © Società Italiana Brevetti 2009 8 Caratteristiche del marchio collettivo comunitario Il regolamento d’uso deve avere un contenuto minimo: nello stesso devono essere indicate le persone abilitate ad usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni di utilizzazione del marchio L’ente richiedente deve avere una struttura associativa aperta: deve cioè essere provvisto espressamente nel regolamento d’uso l’autorizzazione alle persone i cui prodotti o servizi provengono dalla zona geografica interessata a diventare membri dell’associazione titolare del marchio © Società Italiana Brevetti 2009 Ulteriori caratteristiche del marchio collettivo Confondibilità Tutela allargata per marchi rinomati Volgarizzazione Obbligo uso Rinnovi mediamente ogni 10 anni Tutela su iniziativa di parte Marchio collettivo di fatto? © Società Italiana Brevetti 2009 9 Marchio di certificazione (certification mark) - Marchio che indica che i beni o servizi, in connessione con il quale viene usato, sono certificati dal proprietario del marchio per l’origine, i materiali, il metodo di fabbricazione, la qualità, la precisione o altre caratteristiche - Non c’è necessità di un vincolo associativo fra titolare e utilizzatori © Società Italiana Brevetti 2009 La denominazione di origine Per «denominazione d' origine» si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; © Società Italiana Brevetti 2009 10 L’indicazione geografica Per «indicazione geografica» si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. © Società Italiana Brevetti 2009 Le fonti della tutela L’art. 10 della Convenzione dell’Unione di Parigi del 1883 prevede la protezione contro l’utilizzazione diretta o indiretta di una falsa indicazione di origine: 1)Le disposizioni dell’articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all’identità del produttore, fabbricante o commerciante. 2) Sarà in ogni caso riconosciuta come parte interessata, sia essa persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel paese falsamente indicato, o nel paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza”. © Società Italiana Brevetti 2009 11 Le fonti della tutela Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sul divieto di false indicazioni di provenienza. Art. 1: Ogni prodotto che porti una falsa indicazione di provenienza, in cui uno dei paesi ai quali si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato all’importazione in ciascuno dei detti paesi. Art. 3 bis: I paesi ai quali si applica il presente Accordo si impegnano pure a vietare l’uso, per quanto concerne la vendita, l’esposizione o l’offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare sulle insegne, gli annunci, le fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o su qualsiasi altra comunicazione commerciale. © Società Italiana Brevetti 2009 Le fonti della tutela Accordo Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale Le denominazioni di origine sono definite come "OD GHQRPLQD]LRQHJHRJUDILFDGLXQSDHVHGLXQDUHJLRQHRGLXQD ORFDOLWjXWLOL]]DWDSHUGHVLJQDUHXQSURGRWWRFKHQHqRULJLQDULRH GLFXLOHTXDOLWjRLFDUDWWHULVRQRGRYXWLHVFOXVLYDPHQWHH HVVHQ]LDOPHQWHDOO DPELHQWHJHRJUDILFRFRPSUHQGHQWHLIDWWRUL QDWXUDOLHLIDWWRULXPDQL" (art. 2). le denominazioni d’origine sono protette "FRQWURTXDOVLDVL XVXUSD]LRQHRLPLWD]LRQHDQFRUFKpO RULJLQHYHUDGHOSURGRWWRVLD LQGLFDWDRODGHQRPLQD]LRQHVLDWUDGRWWDHDFFRPSDJQDWDGD HVSUHVVLRQLFRPHJHQHUHWLSRPRGRLPLWD]LRQHRVLPLOL" (art. 3). la denominazione non può diventare generica (art. 6) © Società Italiana Brevetti 2009 12 Le fonti della tutela Accordi GATT-TRIPs del 15 aprile 1994 (art. 22) 1. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. 2. In relazione alle indicazioni geografiche, i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: a) l' uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un' area geografica diversa dal vero luogo d' origine in modo tale da ingannare il pubblico sull' origine geografica del prodotto; segue © Società Italiana Brevetti 2009 Le fonti della tutela b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967). 3. Un membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per tali prodotti nel membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull' effettivo luogo d' origine. 4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un' indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originati di un altro territorio. © Società Italiana Brevetti 2009 13 Le fonti della tutela Accordi GATT-TRIPs del 15 aprile 1994 (art. 23) Protezione aggiuntiva per i vini Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l' indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili. © Società Italiana Brevetti 2009 La disciplina italiana Art. 29 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) “Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all' ambiente geografico d' origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”. © Società Italiana Brevetti 2009 14 La disciplina italiana Art. 30 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) “Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e'vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l' uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l' uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l' uso nell' attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell' attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico”. © Società Italiana Brevetti 2009 La disciplina comunitaria Art. 13 del Reg. CE n. 510/2006 Le denominazioni registrate sono tutelate contro: "a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l' origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", " tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili; segue © Società Italiana Brevetti 2009 15 La disciplina comunitaria Art. 13 del Reg. CE n. 510/2006 c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all' origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull' imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l' impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull' origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l' uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b)”. © Società Italiana Brevetti 2009 La disciplina comunitaria Art. 14 del Reg. CE n. 510/2006 “Qualora una denominazione d' origine o un' indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all' articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati”. segue © Società Italiana Brevetti 2009 16 La disciplina comunitaria Art. 14 del Reg. CE n. 510/2006 “Nel rispetto del diritto comunitario, l' uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all' articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l' uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d' origine o dell' indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d' origine o di un' indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d' impresa (8) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario(9)”. © Società Italiana Brevetti 2009 Il Regolamento CE n. 479/2008 sui vini -Definizioni di “denominazione di origine” e di “indicazione geografica” -Contenuto delle domande di protezione -Procedura di conferimento della protezione (procedura nazionale preliminare -Motivi di rigetto della protezione -Rapporti con i marchi -Protezione -Cancellazione -Denominazioni di vini protette preesistenti © Società Italiana Brevetti 2009 17 Caratteristiche delle denominazioni di origine Tutela contro: a) Indicazioni false/ingannevoli b) Indebito sfruttamento reputazione anche per prodotti non comparabili c) Usurpazione, imitazione o evocazione anche traduzioni e con espressioni «genere», «tipo»,ecc. d) Qualsiasi altra prassi ingannevole sull’origine prodotti Rischio genericità escluso No uso obbligatorio Protezione a tempo indeterminato (senza rinnovi finché riconosciuta) Tutela su iniziativa di parte o d’ufficio © Società Italiana Brevetti 2009 Strategia di protezione Marchio collettivo e/o denominazione di origine ? © Società Italiana Brevetti 2009 18 Esempi pratici di protezione Il marchio / DOP PARMIGIANO REGGIANO © Società Italiana Brevetti 2009 Per ulteriori informazioni: Società Italiana Brevetti www.sib.it Roma Milano Firenze Varese Verona [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] © Società Italiana Brevetti 2009 19