1 Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE
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1 Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE
Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007 – 2013 Obiettivo 1 – Convergenza Asse E “Capacità istituzionale” Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni “Obiettivo Convergenza” per l’implementazione della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SCADENZE E DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLE P.A. Aggiornato al 10 maggio 2016 Convenzione tra DAR – Invitalia del 20 ottobre 2010 1 Termine temporale Disposizione * A partire dal 1 gennaio 2008 Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L.gs. 165/2001, divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società Entro il 4 gennaio 2010 Cessazione delle attività da parte delle società strumentali delle amministrazioni pubbliche regionali e locali che operano in favore di soggetti diversi dagli enti costituenti o partecipanti o affidanti, o che detengono, a loro volta, partecipazioni in altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Tali società devono avere oggetto sociale esclusivo. Entro il 31 maggio 2012 I Comuni, devono presentare alle Regioni le proposte per l'istituzione di Ambiti Territoriali Ottimali subprovinciali, previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito (ex art. 30 TUEL). Indicazioni operative È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'assunzione di partecipazioni in tali società. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza della necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione. Tali disposizioni non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati. Le società possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato (42 mesi dall’entrata in vigore della norma). I contratti conclusi, dopo il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto), in violazione di tali prescrizioni sono nulli. Non sono soggette a tale norma le società che erogano servizi pubblici locali e servizi di committenza o le centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici nonché, i casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative. Le proposte eventualmente presentate dai Comuni devono essere conformi ai criteri di legge e approvate dalle Regioni. Qualora i bacini individuati abbiano dimensione diversa da quella provinciale, è necessaria motivazione volta ad illustrare le esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nonché il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. Riferimento normativo Art. 3 commi 27 e ss. L. 244/2007 Art. 13,, comma 3, D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006 Art. 3bis, comma 1, D.L. 138/2011 convertito con L 148/2011 2 Termine temporale Entro il 30 giugno 2012 Disposizione * Indicazioni operative In caso di ATO/Bacini di dimensioni inferiori al territorio provinciale le possibili scelte per le Regioni sono, alternativamente: 1. Ampliamento delle dimensioni relative alle ripartizioni territoriali, definendo ATO/Bacini di dimensioni quantomeno provinciale. Tale decisione potrà essere formalizzata tramite norma regionale (LR, Regolamento, ecc.) o altro atto (DGR, Delibera Consiliare, Lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di integrazione alla pianificazione regionale, ecc.). rilevanza economica deve essere organizzato in 2. Motivazione della scelta attraverso una verifica tecnica che dimostri ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali la rispondenza delle ripartizioni sub-provinciali con i criteri di cui all'art. da consentire economie di scala e 3bis DL 138 e successiva adozione di un atto che formalizzi le differenziazione idonee a massimizzare motivazioni della scelta (DGR, Delibera consiliare, L.R., ecc.). In caso l’efficienza del servizio. di inadempienza, è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte Contestualmente devono essere istituiti o designati del Consiglio dei Ministri. gli enti di governo degli ambiti o bacini. L'art. 13 del D.L. 150/2013 prevede, inoltre, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Prefetto competente per territorio qualora l'ente di governo dell'ATO non sia istituito o designato entro il 30 giugno 2014. Le spese per l'esercizio del potere sostitutivo sono a carico degli enti inadempienti. Riferimento normativo Art. 3bis, comma 1, D.L. 138/2011 convertito con L 148/2011 e ss.mm.ii. Art. 13, comma 2, D.L. 150/2013 3 Termine temporale A partire dal 7 luglio 2012 Disposizione * Indicazioni operative I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano tali funzioni in forma obbligatoriamente aggregata, con un limite dimensionale minimo di tali Sono attribuite ai Comuni una serie di funzioni aggregazioni pari a 10.000 abitanti ovvero in 3.000 abitanti se i fondamentali tra cui: comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, salvi il - organizzazione dei servizi pubblici di interesse diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si di trasporto pubblico comunale; applica alle unioni di comuni già costituite. La Regione individua, - organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle Autonomie Locali, la dimensione territoriale ottimale ed la riscossione dei relativi tributi. omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni fondamentali in forma aggregata. Laddove pertinente, tale disposizione dovrebbe essere letta in maniera sistemica con le norme che disciplinano la delimitazione ed il governo degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei. Riferimento normativo Art. 14, comma 27 e ss., D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 a sua volta convertito dalla L. 135/2012 e modificato, infine, dalla L. 56/2014 A partire dal 20 ottobre 2012 Gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica, preliminarmente all'affidamento, devono render conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta attraverso un'apposita relazione che dev'essere pubblicata sul sito internet dell'ente affidante. La relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, deve riportare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, nonché l' indicazione delle compensazioni economiche, se previste. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, in collaborazione con Invitalia, ha predisposto uno schema tipo della relazione ex art. 34 e la relativa guida alla compilazione (download dal link http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-exart.-34.html) Art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 A partire dal 19 dicembre 2012 Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo devono essere esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Le Regioni, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, istituendo o designando gli enti preposti al governo degli ambiti o bacini, possono dettare indicazioni in merito ai modelli organizzativi degli stessi (es.: attraverso regolamenti di funzionamento, schemi di atti costitutivi, ecc.). In materia di servizio idrico integrato è, altresì individuato il termine perentorio del 31 dicembre 2014 (art. 147 D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.L. 133/2014) Art. 3bis, comma 1-bis, D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011 e ss.mm.ii. 4 * Termine temporale Disposizione Entro il 31 dicembre 2012 Riattribuzione, da parte delle Regioni, delle funzioni già in capo alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e conseguente nullità di ogni atto compiuto oltre il termine indicato dalla legge La riassegnazione delle funzioni in capo alle AATO deve avvenire tramite legge regionale. I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, avviano lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010, con riguardo ad almeno tre delle funzioni indicate da tale norma. I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvo diverso limite o motivate deroghe fissate eventualmente dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e sono stipulate ai sensi dell'art. 30 TUEL. Qualora dopo il primo triennio non sia comprovato il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza, le funzioni sono obbligatoriamente esercitate tramite unione di comuni.In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorioentro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.Sono esclusi da tali disposizioni: il Comune di Campione d'Italia e i comuni il cui territorio coincide con quello di una o più isole. Entro il 1 gennaio 2013 Indicazioni operative Riferimento normativo Art. 2, comma 186-bis, Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) e ss.mm.ii. Art. 14, comma 31-ter, lett. a), D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e ss.mm.ii. 5 Termine temporale Entro il 12 dicembre 2013 Entro il 31 dicembre 2013 A partire dal 1 gennaio 2014 Disposizione * Indicazioni operative Riferimento normativo La predisposizione dei Piani avviene nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis del Codice Ambientale. Per l’approvazione Per l'approvazione dei piani si applica la procedura in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Parte II del Codice Ambientale. Fino all’approvazione dei Piani regionali, restano in vigore i piani Le Regioni approvano o adeguano il Piano vigenti. Le Regioni valutano la necessità dell’aggiornamento dei Piani Art. 199, D.Lgs. Regionale di Gestione Rifiuti regionali almeno ogni sei anni. 152/2006 Le Regioni devono assicurare la pubblicazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti anche attraverso il proprio sito internet. L’avvenuta adozione o aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti deve essere comunicata tempestivamente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e deve esserne assicurata pubblicazione anche attraverso l’inserimento Art. 34, comma Gli affidamenti in essere alla data del 20 ottobre In caso di inadempienza, alla scadenza del termine indicato è prevista 21 D.L., 2012 non conformi alla normativa europea devono la cessazione immediata degli affidamenti. 179/2012 essere adeguati attraverso la pubblicazione di una convertito con L relazione che motivi la scelta in merito alla modalità Nel caso in cui l'ente di governo d'ambito (o, in sua assenza, l'ente 221/2012 di affidamento. responsabile dell'affidamento) abbia avviato una nuova procedura di Analogamente, per gli affidamenti in essere al 20 affidamento del servizio, pubblicando la relazione a motivazione delle ottobre 2012, gli enti competenti provvedono ad relative scelte, prima del 31 dicembre 2013, l'affidamento in essere, Art. 13, comma inserire, qualora mancante, nel contratto di servizio o ancorché non conforme, è prorogato fino al subentro del nuovo 1, D.L. 150/2013 negli altri atti che regolano il rapporto un termine di gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. convertito con L. scadenza dell'affidamento. 15/2014 A decorrere dall'esercizio 2014, aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione di Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi Art. 1, comma maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle 553, L. 147/2013 amministrazioni locali concorrono alla realizzazione Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 (Legge di degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Stabilità per il sana gestione dei servizi secondo criteri di Amministrazioni pubbliche. 2014). economicità e di efficienza. 6 Termine temporale A partire dal 1 gennaio 2014 Disposizione * Indicazioni operative Due membri devono essere scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa Dal primo rinnovo, i consigli di amministrazione società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo delle società controllate direttamente o membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Ferme le indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari dell’intero fatturato devono essere composti da non all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, più di tre membri. È comunque consentita la al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e nomina di un amministratore unico. alla società di appartenenza. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Riferimento normativo Art. 4, comma 4, D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 1 comma 562, lett. b), L. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) e dall'art. 16 comma 2 D.L. 90/2014 7 Termine temporale Disposizione * Indicazioni operative Riferimento normativo A partire dal 1 gennaio 2014 Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che controllano società pubbliche, adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima dell'avvio di nuove procedure di reclutamento di risorse umane in via diretta da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563 (vedi indicazioni operative a lato) Ai sensi del comma 563 è possibile realizzare, sulla base di un accordo e senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al fabbisogno della società controllata e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni Art. 1, commi 563 e ss., L. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014). A partire dal 22 febbraio 2014 Le relazioni predisposte ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 dagli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica devono essere inviate all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Le relazioni devono essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] Art. 13, comma 25-bis, D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014 Deliberazione dell'affidamento da parte degli enti di governo d'ambito designati o individuati ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011. La mancata deliberazione di affidamento entro la data indicata comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. Il Prefetto provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Art. 13, comma 2, D.L. 150/2013 Entro il 30 giugno 2014 8 * Termine temporale Disposizione Entro il 30 giugno 2014 Pubblicazione del Regolamento attraverso cui vengono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. Entro il 13 settembre 2014 Il gestore del servizio idrico integrato eventualmente attivo sull'ambito territoriale ottimale subentra alle eventuali ulteriori gestioni ancora esistenti non conformi alla normativa europea e/o da considerarsi cessate ex lege. Indicazioni operative Riferimento normativo Il Regolamento dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Decreto del Presidente della Repubblica), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Art. 1, comma 667, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014). Qualora gli eventuali ulteriori gestori stiano erogando il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Art. 172, comma 2 D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 7 D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014 9 Termine temporale Entro il 30 settembre 2014 Disposizione * I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, avviano lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010, con riguardo ad ulteriori tre funzioni rispetto a quelle il cui termine di attivazione è intercorso il 1° gennaio 2013. Indicazioni operative Riferimento normativo I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvo diverso limite o motivate deroghe fissate eventualmente dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e sono stipulate ai sensi dell'art. 30 TUEL. Qualora dopo il primo triennio non sia comprovato il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza, le funzioni sono obbligatoriamente esercitate tramite unione di comuni.In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorioentro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.Sono esclusi da tali disposizioni: il Comune di Campione d'Italia e i comuni il cui territorio coincide con quello di una o più isole. Art. 14, comma 31-ter, lett. b), D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e ss.mm.ii. 10 Termine temporale Disposizione * Indicazioni operative Riferimento normativo Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini così stabiliti, l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. Art. 147, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014 A partire dal 11 novembre 2014 Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato partecipano obbligatoriamente all'ente di governo individuato dalla competente regione per il corrispondente ATO. All'ente di governo dell'ATO è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Entro il 31 dicembre 2014 I poteri sostitutivi sono esercitati: - nei confronti delle Regioni che non abbiano istituito o designato gli Completamento delle procedure di affidamento enti di governo d'ambito ai sensi dell'art. 3-bis DL 138/2011; eventualmente disposte dal Prefetto nell'esercizio dei - nei confronti degli enti di governo d'ambito che non abbiano avviato poteri sostitutivi previsti dall'art. 13 D.L. 150/2013. entro il 30 giugno 2014 le procedure di affidamento del servizio per il territorio di propria competenza. Entro il 31 dicembre 2014 Cessazione improrogabile degli affidamenti non conformi alla normativa comunitaria, che hanno beneficiato della deroga prevista dall’art. 13 DL 150/2013. Entro il 31 dicembre 2014 Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali del Decorso inutilmente tale termine si applicano i poteri sostitutivi di cui servizio idrico integrato provvedono con delibera. Il all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. termine è da considerarsi perentorio. Nel caso in cui l’ente competente abbia avviato la nuova procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2013, gli affidamenti non conformi alla normativa comunitaria beneficiano di una deroga che prevede la proroga della gestione in essere (ancorché non conforme) fino al subentro del nuovo gestore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014. Art. 13, comma 2, D.L. 150/2013 Art. 13, commi 1, e 3 D.L. 150/2013 Art. 147, D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2014 11 * Termine temporale Disposizione Entro il 31 dicembre 2014 Qualora le funzioni di organizzazione di servizi a rilevanza economica di competenza comunale o provinciale siano state attribuite ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, lo Stato o le Regioni, in base alle materie di propria competenza, dispongono la soppressione di tali enti o agenzie e l’attribuzione di dette funzioni alle province. Entro la scadenza indicata le Regioni adottano le iniziative legislative di loro competenza. Entro il 31 dicembre 2014 In caso di inerzia dell’amministrazione, decorso il termine indicato la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto fatto salvo il caso in cui l’ente detentore della Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del partecipazione societaria abbia inserito quest’ultima all’interno del D.Lgs. 165/2001 nel rispetto delle procedure ad piano di razionalizzazione predisposto ai sensi della L. 190/2014 art, 1 evidenza pubblica, devono procedere con la commi 611 e ss., mantenendo così la propria partecipazione in cessione a terzi di società e partecipazioni dirette società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi in società aventi per oggetto attività non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, strettamente necessarie al perseguimento dei fini anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d’impresa. istituzionali dell’amministrazione. Entro dodici mesi successivi alla eventuale cessazione della partecipazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. A partire dal 1 gennaio 2015 In caso di risultato di esercizio o saldo finanziario negativo registrato dalle aziende speciali, istituzioni e società partecipate le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Indicazioni operative Per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni delle province prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. Nel comma 552 della legge di stabilità per il 2014 sono indicate le modalità di accantonamento per gli anni 2015, 2016 e 2017. Riferimento normativo Art. 1 comma 90 L. 56/2014 Punto 10 Accordo Conferenza Unificata dell’11/09/2014 Art. 3, comma 29, L. 244/2007, come modificato dalla L. 147/2013, art. 1 comma 569 e dal D.L. 16/2014 L. 147/2013, art. 1 comma 569bis. Art. 1, commi 551 e 552, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014). 12 Termine temporale Disposizione * Indicazioni operative A partire dal 1 gennaio 2015 Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti La disposizione non si applica ai soggetti il cui risultato economico, abbiano conseguito un risultato economico benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento preventivamente approvato dall’ente controllante. del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. A partire dal 1 gennaio 2015 Le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno Il beneficio derivante da tale norma si riferisce alle operazioni individuate nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122. Non rientrano nel campo di applicazione della le spese per acquisto di partecipazioni societarie (che sono quindi, in ogni caso, soggette ai vincoli del patto di stabilità interno. Riferimento normativo Art. 1, comma 554, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014). Art. 3 bis, comma 4bis, D.L. 138/2011, come modificato dalla L. 190/2014 art. 1 comma 609 lett. d) 13 Termine temporale Disposizione * Indicazioni operative Riferimento normativo Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito, da una società di revisione o dagli altri soggetti autorizzati. A partire dal 1 gennaio 2015 Entro il 1 marzo 2015 La relazione redatta dagli enti di governo d’ambito ai sensi dell’art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 a motivazione della scelta in merito alla modalità di affidamento del servizio deve comprendere un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, Nell’ipotesi dell’affidamento in house il piano economico finanziario deve fornire indicazioni in merito: - all'assetto economico-patrimoniale della società; - al capitale proprio investito; - all'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Perfezionamento dell’adesione obbligatoria da parte degli enti locali agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, secondo le forme stabilite dalla Regione. In caso di inerzia da parte degli enti locali allo scadere del termine indicato, o trascorsi sessanta giorni dalla istituzione o designazione dell’ente di governo d’ambito, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Art. 3 bis, comma 1bis, D.L. 138/2011, come integrato dalla L. 190/2014, art. 1 Inoltre, gli enti locali proprietari della società in house, devono comma 609 lett. procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota a) nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house Art. 1-bis, comma 3-bis D.L. 138/2011, come modificato dalla L. 190/2014 art. 1 comma 609 lett. a) 14 * Termine temporale Disposizione Entro il 6 marzo 2015 Qualora, entro il termine indicato, le pubbliche amministrazioni procedano all'alienazione, con procedura ad evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data del 6 marzo 2014 (entrata in vigore della disposizione) e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, gli atti e le operazioni poste in essere in seguito a tali operazioni beneficiano di agevolazioni fiscali. Entro il 13 marzo 2015 Gli enti locali provvedono a disporre la concessione d'uso gratuita in favore del gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche di loro proprietà ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006. La concessione ha durata pari a quella della gestione e il gestore ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Sono fatte salve eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Indicazioni operative Riferimento normativo Comma 568-bis, art. 1, L. 147/2013 (Legge In caso di alienazione delle partecipazioni di società mista, al socio di Stabilità per il detentore di almeno il 30% delle quote è riconosciuto il diritto di 2014), introdotto prelazione. dal D.L. 16 del 6 Le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES marzo 2014 e IRAP, mentre le minusvalenze sono deducibili per cinque anni. L. 190/2014 art. 1 comma 614 Nelle ipotesi di nuovi affidamenti di cui all'articolo 172, comma 1, D.Lgs 152/2006 gli enti locali provvedono a disporre la concessione d'uso gratuita alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica il potere sostitutivo, ex comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. Art. 153, D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 7 D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014 15 Termine temporale Entro il 31 marzo 2015 Entro il 30 settembre 2015 Disposizione * Indicazioni operative Riferimento normativo Gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche interessate devono definire e approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente. Il piano di razionalizzazione deve indicare modalità e tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. I criteri di razionalizzazione prevedono anche l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Art. 1 comma 611 e ss. L. 190/2014 Adozione, da parte degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, dei provvedimenti finalizzati all’approvazione del Piano d'ambito, alla scelta della forma di gestione e all'avvio della procedura di affidamento in favore del gestore unico. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provvedanei termini così stabiliti, l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. Art. 172, comma 1, D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 7 D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014 16 Termine temporale Disposizione * Indicazioni operative Riferimento normativo Art. 172, D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 7 D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014 Entro il 30 settembre 2015 Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Decadenza degli affidamenti del servizio idrico Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non conformi alla disciplina pro tempore vigente nelle all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri more dell'adozione del Piano d'ambito e sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, dell'affidamento al gestore unico di ambito. determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. Entro il 31 dicembre 2015 Conseguimento della riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie degli enti territoriali. Il processo di razionalizzazione consegue all’attuazione del piano operativo che deve essere predisposto e approvato entro il 31 marzo 2015. Le operazioni di dismissione deliberate entro tale data beneficiano delle esenzioni fiscali di cui all’art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013. Art. 1 comma 611 e ss. L. 190/2014 Entro il 1 gennaio 2016 Liquidazione della partecipazione pubblica cessata per violazione del comma 27 dell’art. 3 L. 244/2007 (mancanza della stretta necessità della partecipazione in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione). La società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile. La disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa. Art. 1, commi 569 e 569-bis, L. 147/2013 e s.m.i. Entro il 6 marzo 2016 Gli atti e le operazioni poste in essere, in favore di pubbliche amministrazioni, in seguito allo scioglimento di società o aziende speciali controllate direttamente o indirettamente, intervenuto entro la data indicata, sono esenti da imposizione fiscale. Di tale agevolazione beneficiano, altresì, le operazioni contenute nei piani operativi di razionalizzazione di cui alla L. 190 2014, art. 1 comma 612, deliberate entro il 31 dicembre 2015. Nell’esenzione sono incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, mentre fa eccezione l'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Comma 568-bis, art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014), introdotto dal D.L. 16 del 6 marzo 2014 Art. 1 comma 614, L. 190/2014 17 * Termine temporale Disposizione Entro il 31 marzo 2016 Gli organi di vertice degli enti territoriali devono predisporre una relazione che illustri i risultati conseguiti attraverso il processo di riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Entro il 31 marzo 2016 Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, e i comuni trasmettono alle amministrazioni centrali competenti per settore i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, distinguendo tra compensazioni esentate e compensazioni soggette alla preventiva notifica alla Commissione Europea Entro il 30 aprile 2016 Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato devono adottare lo schema regolatorio definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico per il secondo periodo di regolazione (2016-2019). Indicazioni operative Riferimento normativo La relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’ente e trasmessa alla Corte dei Conti. Art. 1 comma 611 e ss. L. 190/2014 I dati devono essere relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 (i dati relativi al periodo successivo dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2018 e, poi, con cadenza biennale). D.P.C.M. 5/11/2015 L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente: a. definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore, aggiorna il Programma degli Interventi; b. predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019; c. redige ed adotta l’aggiornamento del Piano EconomicoFinanziario (fino al termine dell’affidamento) d. ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio inviando: i) il Programma degli Interventi; ii) il Piano Economico-Finanziario; iii) la convenzione di gestione,; iv) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; v) l’atto o gli atti deliberativi relativi agli adempimenti di cui sopra; vi) l’aggiornamento dei dati di bilancio 2015 (o ultimo disponibile). In caso di vana decorrenza del termine, il soggetto gestore trasmette all’ente di governo istanza di aggiornamento tariffario e ne dà comunicazione all’Autorità che procede a diffidare l’ente di governo stesso ad adempiere entro 30 giorni. Decisione 2012/21/UE Art. 7 Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr AEEGSI 18 Termine temporale Entro il 2 maggio 2016 Entro il 30 giugno 2016 Disposizione * Le amministrazioni centrali competenti per settore predispongono e inviano al Dipartimento Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri apposite relazioni nelle quali sono indicate tutte le compensazioni concesse a livello statale, regionale, provinciale e comunale a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, distinguendo tra compensazioni esentate e compensazioni soggette alla preventiva notifica alla Commissione Europea. Il Dipartimento Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone e trasmette alla Commissione Europea due relazioni inerenti le compensazioni concesse a livello statale, regionale, provinciale e comunale a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Tali relazioni riguardano rispettivamente le compensazioni soggette alla preventiva notifica alla Commissione Europea e le compensazioni esentate. Indicazioni operative Le relazioni sono predisposte sulla base dei dati che le amministrazioni centrali avranno ricevuto (entro il 31 marzo 2016) da regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province e comuni e dovranno essere relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015. L’adempimento ha cadenza biennale. I documenti sono predisposti sulla base delle relazioni che il Dipartimento Politiche Europee avrà ricevuto (entro il 2 maggio 2016) dalle amministrazioni centrali competenti per settore e dovranno essere relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015. L’adempimento ha cadenza biennale. Riferimento normativo D.P.C.M. 5/11/2015 Decisione 2012/21/UE D.P.C.M. 5/11/2015 Decisione 2012/21/UE 19 Termine temporale Entro il 31 dicembre 2016 Disposizione * I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, avviano lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010. Indicazioni operative I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni e salvo diverso limite o motivate deroghe fissate eventualmente dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e sono stipulate ai sensi dell'art. 30 TUEL. Qualora dopo il primo triennio non sia comprovato il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza, le funzioni sono obbligatoriamente esercitate tramite unione di comuni. In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Riferimento normativo Art. 14 comma 31-ter lett. b-bis) D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 e ss.mm.ii. Sono esclusi da tali disposizioni: il Comune di Campione d'Italia e i comuni il cui territorio coincide con quello di una o più isole. 20 Termine temporale Entro il 31 marzo 2018 31 dicembre 2020 * Disposizione * Gli enti di governo degli ATO del servizio idrico integrato completano l’aggiornamento biennal e la revisione infraperiodo (periodo regolatorio 20162019) della predisposizione tariffaria Indicazioni operative L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente: a. sulla base dei dati aggiornati, determina, con proprio atto deliberativo di approvazione, l’aggiornamento delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019; b. contestualmente, determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario per le singole annualità del biennio 2018-2019; c. ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette: i. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB per il biennio 2018-2019; ii. ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; iii. iii. l’atto o gli atti deliberativi di determinazione dell’aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ); iv. iv. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari richiesti. Cessazione improrogabile e senza deliberazione da parte degli enti affidanti degli affidamenti diretti La disposizione è valida anche in caso di affidamenti disposti a assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale società a partecipazione pubblica quotate in borsa. data privi della data di scadenza. Riferimento normativo Art. 8 Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr AEEGSI Art. 34, comma 22, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 Gli adempimenti i cui termini risultano già scaduti sono riportati con sfondo grigio. 21