1 Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE

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1 Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE
Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007 – 2013
Obiettivo 1 – Convergenza
Asse E “Capacità istituzionale”
Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni
“Obiettivo Convergenza” per l’implementazione della riforma del mercato dei
Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SCADENZE E DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN TEMA DI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLE P.A.
Aggiornato al 10 maggio 2016
Convenzione tra DAR – Invitalia del 20 ottobre 2010
1
Termine temporale
Disposizione
*
A partire dal
1 gennaio 2008
Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del D.L.gs. 165/2001, divieto di costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e di
servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di
assumere o mantenere direttamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società
Entro il
4 gennaio 2010
Cessazione delle attività da parte delle società
strumentali delle amministrazioni pubbliche regionali
e locali che operano in favore di soggetti diversi dagli
enti costituenti o partecipanti o affidanti, o che
detengono, a loro volta, partecipazioni in altre società
o enti aventi sede nel territorio nazionale. Tali società
devono avere oggetto sociale esclusivo.
Entro il
31 maggio 2012
I Comuni, devono presentare alle Regioni le proposte
per l'istituzione di Ambiti Territoriali Ottimali subprovinciali, previa lettera di adesione dei Sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e già
costituito (ex art. 30 TUEL).
Indicazioni operative
È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di
interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'assunzione
di partecipazioni in tali società.
L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali
devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza della necessità rispetto al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione.
Tali disposizioni non si applicano alle società quotate nei mercati
regolamentati.
Le società possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche
costituendo una separata società.
I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del
periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine
indicato (42 mesi dall’entrata in vigore della norma).
I contratti conclusi, dopo il 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del
decreto), in violazione di tali prescrizioni sono nulli.
Non sono soggette a tale norma le società che erogano servizi
pubblici locali e servizi di committenza o le centrali di committenza
apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici nonché, i casi consentiti dalla legge,
per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative.
Le proposte eventualmente presentate dai Comuni devono essere
conformi ai criteri di legge e approvate dalle Regioni. Qualora i bacini
individuati abbiano dimensione diversa da quella provinciale, è
necessaria motivazione volta ad illustrare le esigenze di
differenziazione territoriale e socio-economica nonché il rispetto dei
principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle
caratteristiche del servizio.
Riferimento
normativo
Art. 3 commi 27
e ss. L. 244/2007
Art. 13,, comma
3, D.L. 223/2006,
convertito con L.
248/2006
Art. 3bis, comma
1, D.L. 138/2011
convertito con L
148/2011
2
Termine temporale
Entro il
30 giugno 2012
Disposizione
*
Indicazioni operative
In caso di ATO/Bacini di dimensioni inferiori al territorio provinciale le
possibili scelte per le Regioni sono, alternativamente:
1. Ampliamento delle dimensioni relative alle ripartizioni territoriali,
definendo ATO/Bacini di dimensioni quantomeno provinciale. Tale
decisione potrà essere formalizzata tramite norma regionale (LR,
Regolamento, ecc.) o altro atto (DGR, Delibera Consiliare,
Lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di
integrazione alla pianificazione regionale, ecc.).
rilevanza economica deve essere organizzato in
2. Motivazione della scelta attraverso una verifica tecnica che dimostri
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali
la rispondenza delle ripartizioni sub-provinciali con i criteri di cui all'art.
da consentire economie di scala e
3bis DL 138 e successiva adozione di un atto che formalizzi le
differenziazione idonee a massimizzare
motivazioni della scelta (DGR, Delibera consiliare, L.R., ecc.). In caso
l’efficienza del servizio.
di inadempienza, è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte
Contestualmente devono essere istituiti o designati
del Consiglio dei Ministri.
gli enti di governo degli ambiti o bacini.
L'art. 13 del D.L. 150/2013 prevede, inoltre, l'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Prefetto competente per territorio qualora
l'ente di governo dell'ATO non sia istituito o designato entro il 30
giugno 2014. Le spese per l'esercizio del potere sostitutivo sono a
carico degli enti inadempienti.
Riferimento
normativo
Art. 3bis, comma
1, D.L. 138/2011
convertito con L
148/2011 e
ss.mm.ii.
Art. 13, comma
2, D.L. 150/2013
3
Termine temporale
A partire dal
7 luglio 2012
Disposizione
*
Indicazioni operative
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se
appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più
isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano tali funzioni in forma
obbligatoriamente aggregata, con un limite dimensionale minimo di tali
Sono attribuite ai Comuni una serie di funzioni
aggregazioni pari a 10.000 abitanti ovvero in 3.000 abitanti se i
fondamentali tra cui:
comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, salvi il
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse
diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi
particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
di trasporto pubblico comunale;
applica alle unioni di comuni già costituite. La Regione individua,
- organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,
previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
delle Autonomie Locali, la dimensione territoriale ottimale ed
la riscossione dei relativi tributi.
omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali in forma aggregata.
Laddove pertinente, tale disposizione dovrebbe essere letta in
maniera sistemica con le norme che disciplinano la delimitazione ed il
governo degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei.
Riferimento
normativo
Art. 14, comma
27 e ss., D.L.
78/2010,
convertito con
modificazioni
dalla L 122/2010,
come modificato
dall'art. 19 del
D.L. 95/2012 a
sua volta
convertito dalla
L. 135/2012 e
modificato,
infine, dalla L.
56/2014
A partire dal
20 ottobre 2012
Gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza
economica, preliminarmente all'affidamento, devono
render conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la
forma di affidamento prescelta attraverso
un'apposita relazione che dev'essere pubblicata sul
sito internet dell'ente affidante.
La relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, deve
riportare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
servizio universale, nonché l' indicazione delle compensazioni
economiche, se previste.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, in collaborazione con Invitalia,
ha predisposto uno schema tipo della relazione ex art. 34 e la relativa
guida alla compilazione (download dal link
http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home/osservatorio-spl/relazione-exart.-34.html)
Art. 34, comma
20, D.L.
179/2012
convertito con L.
221/2012
A partire dal
19 dicembre 2012
Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli
appartenenti al settore rifiuti urbani, di scelta della
forma di gestione, di determinazione delle tariffe
all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo devono essere
esercitate unicamente dagli enti di governo degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
Le Regioni, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento,
istituendo o designando gli enti preposti al governo degli ambiti o
bacini, possono dettare indicazioni in merito ai modelli organizzativi
degli stessi (es.: attraverso regolamenti di funzionamento, schemi di
atti costitutivi, ecc.).
In materia di servizio idrico integrato è, altresì individuato il termine
perentorio del 31 dicembre 2014 (art. 147 D.Lgs. 152/2006 come
modificato dal D.L. 133/2014)
Art. 3bis, comma
1-bis, D.L.
138/2011
convertito con L.
148/2011 e
ss.mm.ii.
4
*
Termine temporale
Disposizione
Entro il
31 dicembre 2012
Riattribuzione, da parte delle Regioni, delle funzioni
già in capo alle Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale e conseguente nullità di ogni atto compiuto
oltre il termine indicato dalla legge
La riassegnazione delle funzioni in capo alle AATO deve avvenire
tramite legge regionale.
I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero
fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a
comunità montane, avviano lo svolgimento in forma
associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14
commi 27 e 28 del D.L. 78/2010, con riguardo ad
almeno tre delle funzioni indicate da tale norma.
I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o
convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non
inferiore a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno
tre comuni e salvo diverso limite o motivate deroghe fissate
eventualmente dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di
comuni già costituite. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e
sono stipulate ai sensi dell'art. 30 TUEL. Qualora dopo il primo
triennio non sia comprovato il raggiungimento di adeguati livelli di
efficienza, le funzioni sono obbligatoriamente esercitate tramite unione
di comuni.In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti
inadempienti un termine perentorioentro il quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, possono essere esercitati i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.Sono
esclusi da tali disposizioni: il Comune di Campione d'Italia e i comuni il
cui territorio coincide con quello di una o più isole.
Entro il
1 gennaio 2013
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
Art. 2, comma
186-bis, Legge
23 dicembre
2009, n. 191
(Legge
Finanziaria 2010)
e ss.mm.ii.
Art. 14, comma
31-ter, lett. a),
D.L. 78/2010
convertito con L.
122/2010 e
ss.mm.ii.
5
Termine temporale
Entro il
12 dicembre 2013
Entro il
31 dicembre 2013
A partire dal
1 gennaio 2014
Disposizione
*
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
La predisposizione dei Piani avviene nel rispetto dei principi e delle
finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis del
Codice Ambientale. Per l’approvazione Per l'approvazione dei piani si
applica la procedura in materia di Valutazione Ambientale Strategica
di cui alla Parte II del Codice Ambientale.
Fino all’approvazione dei Piani regionali, restano in vigore i piani
Le Regioni approvano o adeguano il Piano
vigenti. Le Regioni valutano la necessità dell’aggiornamento dei Piani Art. 199, D.Lgs.
Regionale di Gestione Rifiuti
regionali almeno ogni sei anni.
152/2006
Le Regioni devono assicurare la pubblicazione del Piano Regionale di
Gestione Rifiuti anche attraverso il proprio sito internet. L’avvenuta
adozione o aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti
deve essere comunicata tempestivamente al Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e deve esserne assicurata
pubblicazione anche attraverso l’inserimento
Art. 34, comma
Gli affidamenti in essere alla data del 20 ottobre
In caso di inadempienza, alla scadenza del termine indicato è prevista 21 D.L.,
2012 non conformi alla normativa europea devono
la cessazione immediata degli affidamenti.
179/2012
essere adeguati attraverso la pubblicazione di una
convertito con L
relazione che motivi la scelta in merito alla modalità
Nel caso in cui l'ente di governo d'ambito (o, in sua assenza, l'ente
221/2012
di affidamento.
responsabile dell'affidamento) abbia avviato una nuova procedura di
Analogamente, per gli affidamenti in essere al 20
affidamento del servizio, pubblicando la relazione a motivazione delle
ottobre 2012, gli enti competenti provvedono ad
relative scelte, prima del 31 dicembre 2013, l'affidamento in essere,
Art. 13, comma
inserire, qualora mancante, nel contratto di servizio o
ancorché non conforme, è prorogato fino al subentro del nuovo
1, D.L. 150/2013
negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
convertito con L.
scadenza dell'affidamento.
15/2014
A decorrere dall'esercizio 2014, aziende speciali,
istituzioni e società a partecipazione di
Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi Art. 1, comma
maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche
e dei rendimenti costruiti nell’ambito della banca dati delle
553, L. 147/2013
amministrazioni locali concorrono alla realizzazione
Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31
(Legge di
degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la
dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Stabilità per il
sana gestione dei servizi secondo criteri di
Amministrazioni pubbliche.
2014).
economicità e di efficienza.
6
Termine temporale
A partire dal
1 gennaio 2014
Disposizione
*
Indicazioni operative
Due membri devono essere scelti d'intesa tra l'amministrazione
titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e
vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa
tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società
controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa
Dal primo rinnovo, i consigli di amministrazione
società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo
delle società controllate direttamente o
membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Ferme le
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano
165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di
di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante
amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento
hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari
dell’intero fatturato devono essere composti da non
all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni,
più di tre membri. È comunque consentita la
al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e
nomina di un amministratore unico.
alla società di appartenenza. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il
costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali
società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari
cariche, non può superare l'80 per cento del costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013.
Riferimento
normativo
Art. 4, comma 4,
D.L. 95/2012,
come modificato
dall'art. 1 comma
562, lett. b), L.
147/2013 (Legge
di Stabilità per il
2014) e dall'art.
16 comma 2 D.L.
90/2014
7
Termine temporale
Disposizione
*
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
A partire dal
1 gennaio 2014
Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che controllano
società pubbliche, adottano, in relazione ad
esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei
servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione
delle spese e di risanamento economico-finanziario
secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti
a favorire, prima dell'avvio di nuove procedure di
reclutamento di risorse umane in via diretta da parte
delle medesime società, l'acquisizione di personale
mediante le procedure di mobilità di cui al comma
563 (vedi indicazioni operative a lato)
Ai sensi del comma 563 è possibile realizzare, sulla base di un
accordo e senza necessità del consenso del lavoratore, processi di
mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, in relazione al fabbisogno della società
controllata e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa
alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa
applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi
primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può
comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le
pubbliche amministrazioni.
Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo
l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di
occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti per l'impiego
nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di
lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di
loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni
Art. 1, commi
563 e ss., L.
147/2013 (Legge
di Stabilità per il
2014).
A partire dal
22 febbraio 2014
Le relazioni predisposte ai sensi dell'art. 34 commi
20 e 21 del D.L. 179/2012 dagli enti affidanti servizi
pubblici locali di rilevanza economica devono essere
inviate all'Osservatorio per i servizi pubblici
locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo
Economico.
Le relazioni devono essere inviate esclusivamente per posta
elettronica certificata all’indirizzo:
[email protected]
Art. 13, comma
25-bis, D.L.
145/2013
convertito con L.
9/2014
Deliberazione dell'affidamento da parte degli enti
di governo d'ambito designati o individuati ai sensi
dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011.
La mancata deliberazione di affidamento entro la data indicata
comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto
competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente
inadempiente. Il Prefetto provvede agli adempimenti necessari al
completamento della procedura di affidamento entro il 31
dicembre 2014.
Art. 13, comma
2, D.L. 150/2013
Entro il
30 giugno 2014
8
*
Termine temporale
Disposizione
Entro il
30 giugno 2014
Pubblicazione del Regolamento attraverso cui
vengono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte
dei comuni di sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme
ammesse dal diritto dell'Unione europea.
Entro il
13 settembre 2014
Il gestore del servizio idrico integrato eventualmente
attivo sull'ambito territoriale ottimale subentra alle
eventuali ulteriori gestioni ancora esistenti non
conformi alla normativa europea e/o da considerarsi
cessate ex lege.
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
Il Regolamento dovrà essere emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni (Decreto del Presidente della Repubblica), su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Art. 1, comma
667, L. 147/2013
(Legge di
Stabilità per il
2014).
Qualora gli eventuali ulteriori gestori stiano erogando il servizio in
base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro
tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del
servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
Art. 172, comma
2 D.Lgs
152/2006, come
modificato
dall'art. 7 D.L.
133/2014,
convertito con
modificazioni
dalla L. 164/2014
9
Termine temporale
Entro il
30 settembre 2014
Disposizione
*
I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero
fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a
comunità montane, avviano lo svolgimento in forma
associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14
commi 27 e 28 del D.L. 78/2010, con riguardo ad
ulteriori tre funzioni rispetto a quelle il cui termine
di attivazione è intercorso il 1° gennaio 2013.
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o
convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non
inferiore a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno
tre comuni e salvo diverso limite o motivate deroghe fissate
eventualmente dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di
comuni già costituite. Le convenzioni hanno durata almeno triennale e
sono stipulate ai sensi dell'art. 30 TUEL. Qualora dopo il primo
triennio non sia comprovato il raggiungimento di adeguati livelli di
efficienza, le funzioni sono obbligatoriamente esercitate tramite unione
di comuni.In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti
inadempienti un termine perentorioentro il quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, possono essere esercitati i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.Sono
esclusi da tali disposizioni: il Comune di Campione d'Italia e i comuni il
cui territorio coincide con quello di una o più isole.
Art. 14, comma
31-ter, lett. b),
D.L. 78/2010
convertito con L.
122/2010 e
ss.mm.ii.
10
Termine temporale
Disposizione
*
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito
entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e,
comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione,
il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente,
determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e
avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,
i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa
sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei
termini così stabiliti, l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al
Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad
acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione
della presente disposizione comporta responsabilità erariale.
Art. 147, D.Lgs.
152/2006, come
modificato
dall'art. 7 del
D.L. 133/2014
convertito con L.
164/2014
A partire dal
11 novembre 2014
Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
territoriale ottimale del servizio idrico integrato
partecipano obbligatoriamente all'ente di governo
individuato dalla competente regione per il
corrispondente ATO. All'ente di governo dell'ATO è
trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli
enti locali in materia di gestione delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
Entro il
31 dicembre 2014
I poteri sostitutivi sono esercitati:
- nei confronti delle Regioni che non abbiano istituito o designato gli
Completamento delle procedure di affidamento
enti di governo d'ambito ai sensi dell'art. 3-bis DL 138/2011;
eventualmente disposte dal Prefetto nell'esercizio dei
- nei confronti degli enti di governo d'ambito che non abbiano avviato
poteri sostitutivi previsti dall'art. 13 D.L. 150/2013.
entro il 30 giugno 2014 le procedure di affidamento del servizio per il
territorio di propria competenza.
Entro il
31 dicembre 2014
Cessazione improrogabile degli affidamenti non
conformi alla normativa comunitaria, che hanno
beneficiato della deroga prevista dall’art. 13 DL
150/2013.
Entro il
31 dicembre 2014
Le regioni che non hanno individuato gli enti di
governo degli ambiti territoriali ottimali del
Decorso inutilmente tale termine si applicano i poteri sostitutivi di cui
servizio idrico integrato provvedono con delibera. Il all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
termine è da considerarsi perentorio.
Nel caso in cui l’ente competente abbia avviato la nuova procedura di
affidamento entro il 31 dicembre 2013, gli affidamenti non conformi
alla normativa comunitaria beneficiano di una deroga che prevede la
proroga della gestione in essere (ancorché non conforme) fino al
subentro del nuovo gestore e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2014.
Art. 13, comma
2, D.L. 150/2013
Art. 13, commi 1,
e 3 D.L.
150/2013
Art. 147, D.Lgs.
152/2006, come
modificato dal
D.L. 133/2014
convertito con L.
164/2014
11
*
Termine temporale
Disposizione
Entro il
31 dicembre 2014
Qualora le funzioni di organizzazione di servizi a
rilevanza economica di competenza comunale o
provinciale siano state attribuite ad enti o agenzie in
ambito provinciale o sub-provinciale, lo Stato o le
Regioni, in base alle materie di propria competenza,
dispongono la soppressione di tali enti o agenzie e
l’attribuzione di dette funzioni alle province. Entro
la scadenza indicata le Regioni adottano le
iniziative legislative di loro competenza.
Entro il
31 dicembre 2014
In caso di inerzia dell’amministrazione, decorso il termine indicato la
partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica
cessa ad ogni effetto fatto salvo il caso in cui l’ente detentore della
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del partecipazione societaria abbia inserito quest’ultima all’interno del
D.Lgs. 165/2001 nel rispetto delle procedure ad
piano di razionalizzazione predisposto ai sensi della L. 190/2014 art, 1
evidenza pubblica, devono procedere con la
commi 611 e ss., mantenendo così la propria partecipazione in
cessione a terzi di società e partecipazioni dirette società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
in società aventi per oggetto attività non
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
strettamente necessarie al perseguimento dei fini
anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d’impresa.
istituzionali dell’amministrazione.
Entro dodici mesi successivi alla eventuale cessazione della
partecipazione, la società liquida in denaro il valore della quota del
socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo
comma, del codice civile.
A partire dal
1 gennaio 2015
In caso di risultato di esercizio o saldo finanziario
negativo registrato dalle aziende speciali,
istituzioni e società partecipate le pubbliche
amministrazioni locali partecipanti accantonano
nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un
importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale
alla quota di partecipazione.
Indicazioni operative
Per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni
delle province prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie
sono individuate misure premiali con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari
Regionali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di
esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società
che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa
la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e
costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile.
L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla
quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la
perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto
partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti
partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli
esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli
enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione. Nel comma 552 della legge di stabilità per il 2014
sono indicate le modalità di accantonamento per gli anni 2015, 2016 e
2017.
Riferimento
normativo
Art. 1 comma 90
L. 56/2014
Punto 10
Accordo
Conferenza
Unificata
dell’11/09/2014
Art. 3, comma
29, L. 244/2007,
come modificato
dalla L.
147/2013, art. 1
comma 569 e dal
D.L. 16/2014
L. 147/2013, art.
1 comma 569bis.
Art. 1, commi
551 e 552, L.
147/2013 (Legge
di Stabilità per il
2014).
12
Termine temporale
Disposizione
*
Indicazioni operative
A partire dal
1 gennaio 2015
Le aziende speciali, le istituzioni e le società a
partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta,
delle pubbliche amministrazioni locali titolari di
affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per
una quota superiore all’80 per cento del valore della
produzione, che nei tre esercizi precedenti
La disposizione non si applica ai soggetti il cui risultato economico,
abbiano conseguito un risultato economico
benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento preventivamente approvato dall’ente controllante.
del compenso dei componenti degli organi di
amministrazione. Il conseguimento di un risultato
economico negativo per due anni consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli
amministratori.
A partire dal
1 gennaio 2015
Le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali
con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di
partecipazioni in società, e i medesimi proventi sono
esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno
Il beneficio derivante da tale norma si riferisce alle operazioni
individuate nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122.
Non rientrano nel campo di applicazione della le spese per acquisto
di partecipazioni societarie (che sono quindi, in ogni caso, soggette ai
vincoli del patto di stabilità interno.
Riferimento
normativo
Art. 1, comma
554, L. 147/2013
(Legge di
Stabilità per il
2014).
Art. 3 bis,
comma 4bis,
D.L. 138/2011,
come modificato
dalla L. 190/2014
art. 1 comma
609 lett. d)
13
Termine temporale
Disposizione
*
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito, da una
società di revisione o dagli altri soggetti autorizzati.
A partire dal
1 gennaio 2015
Entro il
1 marzo 2015
La relazione redatta dagli enti di governo d’ambito ai
sensi dell’art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 a
motivazione della scelta in merito alla modalità di
affidamento del servizio deve comprendere un piano
economico finanziario che, fatte salve le
disposizioni di settore, contenga anche la proiezione,
per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e
dei ricavi, degli investimenti e dei relativi
finanziamenti,
Nell’ipotesi dell’affidamento in house il piano economico finanziario
deve fornire indicazioni in merito:
- all'assetto economico-patrimoniale della società;
- al capitale proprio investito;
- all'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.
Perfezionamento dell’adesione obbligatoria da
parte degli enti locali agli enti di governo degli ambiti
territoriali ottimali, secondo le forme stabilite dalla
Regione.
In caso di inerzia da parte degli enti locali allo scadere del termine
indicato, o trascorsi sessanta giorni dalla istituzione o designazione
dell’ente di governo d’ambito, il Presidente della Regione esercita i
poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta
giorni.
Art. 3 bis,
comma 1bis,
D.L. 138/2011,
come integrato
dalla L.
190/2014, art. 1
Inoltre, gli enti locali proprietari della società in house, devono
comma 609 lett.
procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota
a)
nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma
pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto
per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto
affidatario in house
Art. 1-bis,
comma 3-bis
D.L. 138/2011,
come modificato
dalla L. 190/2014
art. 1 comma
609 lett. a)
14
*
Termine temporale
Disposizione
Entro il
6 marzo 2015
Qualora, entro il termine indicato, le pubbliche
amministrazioni procedano all'alienazione, con
procedura ad evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data del 6 marzo 2014
(entrata in vigore della disposizione) e alla
contestuale assegnazione del servizio per cinque
anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, gli atti e le
operazioni poste in essere in seguito a tali operazioni
beneficiano di agevolazioni fiscali.
Entro il
13 marzo 2015
Gli enti locali provvedono a disporre la
concessione d'uso gratuita in favore del gestore
del servizio idrico integrato delle infrastrutture
idriche di loro proprietà ai sensi dell'articolo 143 del
D.Lgs. 152/2006. La concessione ha durata pari a
quella della gestione e il gestore ne assume i relativi
oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal
relativo disciplinare. Sono fatte salve eventuali quote
residue di ammortamento relative anche ad interventi
di manutenzione.
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
Comma 568-bis,
art. 1, L.
147/2013 (Legge
In caso di alienazione delle partecipazioni di società mista, al socio
di Stabilità per il
detentore di almeno il 30% delle quote è riconosciuto il diritto di
2014), introdotto
prelazione.
dal D.L. 16 del 6
Le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES
marzo 2014
e IRAP, mentre le minusvalenze sono deducibili per cinque anni.
L. 190/2014 art.
1 comma 614
Nelle ipotesi di nuovi affidamenti di cui all'articolo 172, comma 1,
D.Lgs 152/2006 gli enti locali provvedono a disporre la concessione
d'uso gratuita alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio
idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini
prescritti, si applica il potere sostitutivo, ex comma 4, dell'articolo 172.
La violazione della presente disposizione comporta responsabilità
erariale.
Art. 153, D.Lgs
152/2006, come
modificato
dall'art. 7 D.L.
133/2014,
convertito con
modificazioni
dalla L. 164/2014
15
Termine temporale
Entro il
31 marzo 2015
Entro il
30 settembre 2015
Disposizione
*
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
Gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
interessate devono definire e approvare un piano
operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente.
Il piano di razionalizzazione deve indicare modalità e tempi di
attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. I criteri di
razionalizzazione prevedono anche l’aggregazione di società di
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Art. 1 comma
611 e ss. L.
190/2014
Adozione, da parte degli enti di governo degli ambiti
territoriali ottimali del servizio idrico integrato, dei
provvedimenti finalizzati all’approvazione del Piano
d'ambito, alla scelta della forma di gestione e
all'avvio della procedura di affidamento in favore
del gestore unico.
Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti,
il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente,
determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e
avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,
i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa
sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provvedanei
termini così stabiliti, l’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente
inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta
responsabilità erariale.
Art. 172, comma
1, D.Lgs
152/2006, come
modificato
dall'art. 7 D.L.
133/2014,
convertito con
modificazioni
dalla L. 164/2014
16
Termine temporale
Disposizione
*
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
Art. 172, D.Lgs
152/2006, come
modificato
dall'art. 7 D.L.
133/2014,
convertito con
modificazioni
dalla L. 164/2014
Entro il
30 settembre 2015
Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti,
il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al
Decadenza degli affidamenti del servizio idrico
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
non conformi alla disciplina pro tempore vigente nelle
all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri
more dell'adozione del Piano d'ambito e
sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente,
dell'affidamento al gestore unico di ambito.
determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e
avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento.
Entro il
31 dicembre 2015
Conseguimento della riduzione delle società
partecipate e delle partecipazioni societarie degli
enti territoriali.
Il processo di razionalizzazione consegue all’attuazione del piano
operativo che deve essere predisposto e approvato entro il 31 marzo
2015. Le operazioni di dismissione deliberate entro tale data
beneficiano delle esenzioni fiscali di cui all’art. 1 comma 568-bis
della L. 147/2013.
Art. 1 comma
611 e ss. L.
190/2014
Entro il
1 gennaio 2016
Liquidazione della partecipazione pubblica cessata
per violazione del comma 27 dell’art. 3 L. 244/2007
(mancanza della stretta necessità della
partecipazione in relazione al perseguimento delle
finalità istituzionali dell’amministrazione).
La società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in
base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del
codice civile.
La disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell'articolo 1,
commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano
mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di
apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri
organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa.
Art. 1, commi
569 e 569-bis, L.
147/2013 e s.m.i.
Entro il
6 marzo 2016
Gli atti e le operazioni poste in essere, in favore di
pubbliche amministrazioni, in seguito allo
scioglimento di società o aziende speciali
controllate direttamente o indirettamente, intervenuto
entro la data indicata, sono esenti da imposizione
fiscale. Di tale agevolazione beneficiano, altresì, le
operazioni contenute nei piani operativi di
razionalizzazione di cui alla L. 190 2014, art. 1
comma 612, deliberate entro il 31 dicembre 2015.
Nell’esenzione sono incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale
sulle attività produttive, mentre fa eccezione l'imposta sul valore
aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in
misura fissa. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata
indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società
controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore
della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio
in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
Comma 568-bis,
art. 1, L.
147/2013 (Legge
di Stabilità per il
2014), introdotto
dal D.L. 16 del 6
marzo 2014
Art. 1 comma
614, L. 190/2014
17
*
Termine temporale
Disposizione
Entro il
31 marzo 2016
Gli organi di vertice degli enti territoriali devono
predisporre una relazione che illustri i risultati
conseguiti attraverso il processo di riduzione delle
società partecipate e delle partecipazioni
societarie.
Entro il
31 marzo 2016
Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, e i comuni trasmettono alle
amministrazioni centrali competenti per settore i dati
relativi alle compensazioni concesse alle imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale, distinguendo tra compensazioni
esentate e compensazioni soggette alla preventiva
notifica alla Commissione Europea
Entro il
30 aprile 2016
Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali del
servizio idrico integrato devono adottare lo schema
regolatorio definito dall’Autorità per l’Energia
Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico per il secondo
periodo di regolazione (2016-2019).
Indicazioni operative
Riferimento
normativo
La relazione deve essere pubblicata sul sito internet dell’ente e
trasmessa alla Corte dei Conti.
Art. 1 comma
611 e ss. L.
190/2014
I dati devono essere relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 e il 31 dicembre 2015 (i dati relativi al periodo successivo
dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2018 e, poi, con cadenza
biennale).
D.P.C.M.
5/11/2015
L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:
a. definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore, aggiorna
il Programma degli Interventi;
b. predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019;
c. redige ed adotta l’aggiornamento del Piano EconomicoFinanziario (fino al termine dell’affidamento)
d. ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema
regolatorio inviando:
i) il Programma degli Interventi;
ii) il Piano Economico-Finanziario;
iii) la convenzione di gestione,;
iv) una relazione di accompagnamento che ripercorra la
metodologia applicata;
v) l’atto o gli atti deliberativi relativi agli adempimenti di cui sopra;
vi) l’aggiornamento dei dati di bilancio 2015 (o ultimo disponibile).
In caso di vana decorrenza del termine, il soggetto gestore trasmette
all’ente di governo istanza di aggiornamento tariffario e ne dà
comunicazione all’Autorità che procede a diffidare l’ente di governo
stesso ad adempiere entro 30 giorni.
Decisione
2012/21/UE
Art. 7 Delibera
28 dicembre
2015
664/2015/R/idr
AEEGSI
18
Termine temporale
Entro il
2 maggio 2016
Entro il
30 giugno 2016
Disposizione
*
Le amministrazioni centrali competenti per settore
predispongono e inviano al Dipartimento Politiche
Europee presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri apposite relazioni nelle quali sono indicate
tutte le compensazioni concesse a livello statale,
regionale, provinciale e comunale a imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale, distinguendo tra compensazioni
esentate e compensazioni soggette alla preventiva
notifica alla Commissione Europea.
Il Dipartimento Politiche Europee presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone e
trasmette alla Commissione Europea due relazioni
inerenti le compensazioni concesse a livello
statale, regionale, provinciale e comunale a
imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale. Tali relazioni
riguardano rispettivamente le compensazioni
soggette alla preventiva notifica alla Commissione
Europea e le compensazioni esentate.
Indicazioni operative
Le relazioni sono predisposte sulla base dei dati che le
amministrazioni centrali avranno ricevuto (entro il 31 marzo 2016) da
regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province e comuni e
dovranno essere relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2015.
L’adempimento ha cadenza biennale.
I documenti sono predisposti sulla base delle relazioni che il
Dipartimento Politiche Europee avrà ricevuto (entro il 2 maggio 2016)
dalle amministrazioni centrali competenti per settore e dovranno
essere relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2015.
L’adempimento ha cadenza biennale.
Riferimento
normativo
D.P.C.M.
5/11/2015
Decisione
2012/21/UE
D.P.C.M.
5/11/2015
Decisione
2012/21/UE
19
Termine temporale
Entro il
31 dicembre 2016
Disposizione
*
I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero
fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a
comunità montane, avviano lo svolgimento in forma
associata di tutte le funzioni fondamentali di cui
all'art. 14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010.
Indicazioni operative
I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o
convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non
inferiore a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno
tre comuni e salvo diverso limite o motivate deroghe fissate
eventualmente dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di
comuni già costituite.
Le convenzioni hanno durata almeno triennale e sono stipulate ai
sensi dell'art. 30 TUEL. Qualora dopo il primo triennio non sia
comprovato il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza, le
funzioni sono obbligatoriamente esercitate tramite unione di comuni.
In caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti
inadempienti un termine perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine,
possono essere esercitati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
Riferimento
normativo
Art. 14 comma
31-ter lett. b-bis)
D.L. 78/2010
convertito con L.
122/2010 e
ss.mm.ii.
Sono esclusi da tali disposizioni: il Comune di Campione d'Italia e i
comuni il cui territorio coincide con quello di una o più isole.
20
Termine temporale
Entro il
31 marzo 2018
31 dicembre 2020
*
Disposizione
*
Gli enti di governo degli ATO del servizio idrico
integrato completano l’aggiornamento biennal e la
revisione infraperiodo (periodo regolatorio 20162019) della predisposizione tariffaria
Indicazioni operative
L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:
a. sulla base dei dati aggiornati, determina, con proprio atto
deliberativo di approvazione, l’aggiornamento delle componenti
a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle
immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
b. contestualmente, determina con proprio atto deliberativo, il
conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e
del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà
applicare in ciascun ambito tariffario per le singole annualità del
biennio 2018-2019;
c. ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette:
i. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi
del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come
risultanti dall’aggiornamento delle componenti a conguaglio
e della RAB per il biennio 2018-2019;
ii. ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la
metodologia applicata;
iii. iii. l’atto o gli atti deliberativi di determinazione
dell’aggiornamento delle componenti a conguaglio e della
RAB, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi
del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ);
iv. iv. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei
dati necessari richiesti.
Cessazione improrogabile e senza deliberazione da
parte degli enti affidanti degli affidamenti diretti
La disposizione è valida anche in caso di affidamenti disposti a
assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a
società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da
partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale società a partecipazione pubblica quotate in borsa.
data privi della data di scadenza.
Riferimento
normativo
Art. 8 Delibera
28 dicembre
2015
664/2015/R/idr
AEEGSI
Art. 34, comma
22, D.L.
179/2012
convertito con L.
221/2012
Gli adempimenti i cui termini risultano già scaduti sono riportati con sfondo grigio.
21